2. Società di persone
• Società per attività di piccole dimensioni:
pochi soci, limitato capitale investito
– SOCIETA SEMPLICE
– SOCIETA IN NOME COLLETTIVO
– SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE
3. SOCIETA SEMPLICE (s.s.)
• La società semplice è una SOCIETA NON
COMMERCIALE: può essere utilizzata solo per
svolgere attività agricole (o libere professioni, società
di revisione contabile o gestione patrimoni immobiliari)
• Si costituisce con un CONTRATTO (ATTO
COSTITUTIVO) per il quale NON È RICHIESTA LA
FORMA SCRITTA: può costituirsi con un atto scritto,
ma anche oralmente o per comportamento
concludente
– Salvo le forme richieste dalla natura dei beni conferiti (es.
se è previsto il conferimento in proprietà di beni immobili
è richiesto l’atto scritto)
4. SOCIETA SEMPLICE
• Non è soggetta allo Statuto dell’imprenditore
commerciale
– Non è soggetta al fallimento
– Non ha l’obbligo delle scritture contabili
– Non ha l’obbligo di iscrizione nella sez. ordinaria
del registro delle imprese
• Si iscrive nella Sezione Speciale del registro
delle imprese
– Pubblicità notizia
5. CONFERIMENTI
• Sui soci grava l’obbligo di eseguire i
conferimenti.
• Se i conferimenti non sono determinati SI
PRESUME CHE I SOCI SIANO OBBLIGATI A
CONFERIRE, IN PARTI EGUALI quanto è
necessario per l’oggetto sociale (art. 2253 c.c.)
6. CONFERIMENTI
• DENARO
• BENI IN NATURA: mobili, immobili, materiali,
immateriali
• LAVORO MANUALE O INTELLETTUALE (SOCIO
D’OPERA)
7. Conferimenti di beni in natura
IN PROPRIETA
• Si applicano le norme sulla
vendita
IN GODIMENTO
• Si applicano le norme sulla
locazione: il socio garantisca
alla società il godimento del
bene ma ne resta
proprietario
8. Socio d’opera
• Il socio s’impegna a svolgere una determinata
attività a favore della proprietà
• Non è un lavoratore subordinato della società
e mantiene tutti i diritti e gli obblighi degli altri
soci.
9. POTERE DI AMMINISTRAZIONE
• Ciascun socio ha il potere di amministrazione cioè
può compiere tutti gli atti che rientrano
nell’oggetto sociale.
• Se l’atto costitutivo non dispone diversamente
l’amministrazione spetta A CIASCUN SOCIO
DISGIUNTAMENTE : ognuno può decidere senza
informare gli altri.
• In caso di OPPOSIZIONE di un socio (DA FARE
PRIMA CHE L’ATTO SIA COMPIUTO) si decide a
MAGGIORANZA (determinata secondo LA PARTE
DI CIASCUNO NELLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI)
10. Il potere di amministrazione
• Con l’atto costitutivo i soci possono stabilire
– L’amministrazione CONGIUNTA (A MAGGIORANZA
O ALL’UNANIMITA’)
– L’amministrazione ad uno o ad alcuni SOCI
11. Il potere di rappresentanza
• Il potere di rappresentanza è il potere di
AGIRE NEI CONFRONTI DEI TERZI ASSUMENDO
DIRITTI E OBBLIGHI IN NOME E PER CONTO
DELLA SOCIETÀ.
• Se l’atto costitutivo non dispone
diversamente, LA RAPPRESENTANZA SPETTA
DISGIUNTAMENTE A CIASCUN SOCIO
AMMINISTRATORE
12. RESPONSABILITA’ PER LE
OBBLIGAZIONI SOCIALI
• IN VIA PRINCIPALE --> risponde la società con il suo
patrimonio
• IN VIA SUSSIDIARIA --> ogni socio risponde
– ILLIMITATAMENTE con tutto il suo patrimonio
– e SOLIDALMENTE (paga l’intero e ha azione di regresso
verso gli altri soci)
• IL SINGOLO SOCIO può chiedere LA PREVENTIVA
ESCUSSIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE indicando i
beni sui quali il creditore può agevolmente soddisfarsi
• E’ ammesso il patto che limita la responsabilità solo
per i soci non amministratori.
13. I creditori personali di un socio
• NON POSSONO AGGREDIRE IL PATRIMONIO
SOCIALE
• Possono far valere i loro diritti SUGLI UTILI.
• Se gli altri beni del debitore sono insufficienti,
POSSONO CHIEDERE LA LIQUIDAZIONE DELLA
QUOTA DEL DEBITORE
14. UTILI/PERDITE
• Dopo l’approvazione del bilancio i soci
– Hanno diritto DI PARTECIPARE AGLI UTILI IN
PROPORZIONE AI CONFERIMENTI
– Hanno l’obbligo di PARTECIPARE ALLE PERDITE IN
PROPORZIONE AI CONFERIMENTI
15. Scioglimento del singolo
rapporto sociale
• Il singolo socio può cessare di far parte della
società per
1. RECESSO
2. ESCLUSIONE
3. MORTE
• In questi casi il socio (o gli eredi) ha diritto alla
LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA: una somma di
denaro che rappresenta il valore della quota
secondo la situazione economica della società al
momento dello scioglimento del rapporto sociale.
16. 1. RECESSO: scioglimento per volontà del socio
Società a tempo
INDETERMINATO
• Ogni socio può recedere
LIBERAMENTE
Società a tempo
DETERMINATO
• Il recesso è ammesso solo
per GIUSTA CAUSA
(malattia, età, condizioni
personali…)
17. 2. ESCLUSIONE
DI DIRITTO
• Si produce
automaticamente nei casi
previsti dalla legge:
– FALLIMENTO del socio
– LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA
a favore del creditore del
socio
FACOLTATIVA
• Decide la maggioranza dei
soci
– GRAVI INADEMPINZE
– INTERDIZIONE/INABILITAZION
E
– SOPRAVVENUTA
IMPOSSIBILITA DI ESEGUIRE IL
CONFERIMENTO per causa
non imputabile al socio
18. 3.MORTE DEL SOCIO
• In caso di morte di un socio gli altri soci sono
obbligati a
– A LIQUIDARE LA QUOTA AGLI EREDI DEL DEFUNTO
NEL TERMINE DI SEI MESI.
• In ALTERNATIVA possono:
– Decidere lo SCIOGLIMENTO ANTICIPATO della
società
– Decidere, con il consenso unanime di tutti, di
continuare la società con gli eredi
19. SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’
La società semplice si scioglie per:
• volontà di tutti i soci (salvo l’atto costitutivo
richieda la maggioranza)
• decorso del termine (salvo proroga)
• conseguimento dell’oggetto sociale o
impossibilità di conseguirlo
• il venir meno della pluralità dei soci (se non è
ricostruita entro 6 mesi)
• altre cause previste nel contratto
20. Procedura di liquidazione
• Il verificarsi di una causa di scioglimento apre
la procedura di liquidazione:
• I soci nominano i LIQUIDATORI che
sostituiscono gli amministratori.
• Il compito dei liquidatori consiste
ESCLUSIVAMENTE, NELLA LIQUIDAZIONE DEL
PATRIMONIO SOCIALE
21. I liquidatori
• Se dal patrimonio sociale emergono delle
passività superiori all’attivo i liquidatori
devono chiedere ai soci l’esecuzione dei
conferimenti ancora dovuti e il versamento di
quanto occorre per il pagamento dei debiti;
• Se dal patrimonio sociale emergono degli
attivi superiori al passivo i liquidatori
procedono al rimborso dei conferimenti e alla
ripartizione dell’attivo residuo tra i soci
22. ESTINZIONE
• L’estinzione della società si verifica con la
chiusura del procedimento di liquidazione.