Presentazione POF per ingresso alla scuola primaria
Codroipo 2
1. ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI
DI APPRENDIMENTO:
Strategie tecnologiche, valutazione e
normativa
A cura di CATERINA SCAPIN
2. BISOGNO
SOCIALE
IL PROBLEMA RIGUARDA CIRCA
350.000 STUDENTI ( 3-5%), in realtà
solo una parte di essi sono noti avendo
una diagnosi ( circa 50.000 secondo i
dato MIUR).
La legge propone di garantire ai ragazzi
con DSA un percorso meno sofferente,
crea alla scuola un’occasione
importante di rinnovamento didattico,
che dovrà essere sempre più attenta
alle differenze individuali negli stili di
apprendimento.
Per questa inadeguatezza della scuola
italiana rispetto agli altri Paesi europei
è stata promulgata questa legge.
Essa prevede però solo interventi in
ambito scolastico, tralasciando l’attività
di riabilitazione, le indicazioni per gli
esami di concorso per assunzione al
3. LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170
Nuove norme in materia di disturbi
specifici di apprendimento in ambito
scolastico.
(GU n. 244 del 18-10-2010 )
Sostanziali novità:
-diagnosi valida solo se rilasciata da strutture pubbliche;
-la scuola deve organizzare sistemi di diagnosi o
rilevazione precoce e sistematica
-è rafforzato il diritto a fruire di appositi provvedimenti
dispensativi e compensativi di flessibilità didattica
-gli interventi vanno monitorati
-possibilità di esonero nelle lingue straniere
-piano di formazione
4. SCHEMA DI GESTIONE DEI DSA
INTERVENTI DI
IDENTIFICAZIONE ATTIVITA’ DI RECUPERO
PRECOCE DI CASI DIDATTICO MIRATO
SOSPETTI
PERSISTENTI DIFFICOLTA’
COMUNICAZIONE DELLA DIAGNOSI-DOCUMENTO DI
SCUOLA ALLA FAMIGLIA SEGNALAZIONE
COMUNICAZIONE DELLA FAMIGLIA ALLA
SCUOLA
PROVVEDIMENTI
COMPENSATIVI E
DISPENSATIVI- PIANO
DIDATTICO
PERSONALIZZATO
5. OSSERVAZIONI
L a legge stabilisce il riconoscimento ufficiale dei DSA elencando i disturbi che
hanno un solido scientifico( dislessia, disisgrafia, discalculia, disortografia) ma
tralascia altre situazioni come il disturbo della comprensione del testo, la
disprassia e il disturbo di attenzione con iperattività ( ADHD) che non fanno parte
per varie ragioni della categoria DSA in senso stretto ma vi è con frequenza una
comorbilità ( talvolta anche in forma lieve).
La legge non vieta il ricorso alla certificazione ( L. 104/92), che può essere
utilizzata a giudizio del clinico, in casi particolari.
I Decreti attuativi dovranno fornire alle scuole indicazioni riguardo l’accettazione
delle diagnosi, in particolare se non provenienti da operatori del Servizio
Sanitario Nazionale, valutando ad esempio se vi è un esplicito rimando alle
raccomandazioni di documenti ufficiali dell’area tecnico-sanitaria, come la
Consensus Conference ( 2007)
6. IL D.S.A. PUO' ESSERE
Certificato Diagnosticato
formalmente da uno
specialista
come disabilità
Personalizzazione
Tutele previste dalla degli interventi:
L.104/92, compreso strum. compensativi
insegnante di misure dispensative
sostegno
7. Art. 1 - Riconoscimento e definizione di dislessia,
disgrafia, disortografia e discalculia
1. La presente legge riconosce la dislessia, la
disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi
specifici di apprendimento, di seguito denominati
"DSA", che si manifestano in presenza di capacità
cognitive adeguate, in assenza di patologie
neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono
costituire una limitazione importante per alcune
attività della vita quotidiana.
8. Art. 2 - Finalita'
La presente legge persegue, per le persone con DSA, le
seguenti finalità:
a) garantire il diritto all'istruzione;
b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure
didattiche di supporto, garantire una forma-zione adeguata
e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle
necessità formative degli studenti;
…
9. Art. 2 - Finalita' (segue)
e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei
confronti delle problematiche legate ai DSA;
f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra
famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di
istruzione e di formazione;
h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in
ambito sociale e professionale.
10. Art. 2 - Finalita' (segue)
e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i
genitori nei confronti delle problematiche
legate ai DSA;
f) favorire la diagnosi precoce e percorsi
didattici riabilitativi;
g) incrementare la comunicazione e la
collaborazione tra famiglia, scuola e servizi
sanitari durante il percorso di istruzione e di
formazione;
h) assicurare eguali opportunità di sviluppo
delle capacità in ambito sociale e
professionale.
11. Art. 3 - Diagnosi
1. La diagnosi dei DSA e' effettuata
nell'ambito dei trattamenti specialistici già
assicurati dal Servizio sanitario
nazionale a legislazione vigente ed e'
comunicata dalla famiglia alla scuola di
appartenenza dello studente. Le regioni nel
cui territorio non sia possibile effettuare la
diagnosi nell'ambito dei trattamenti
specialistici erogati dal Servizio sanitario
nazionale possono prevedere, nei limiti
delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione
vigente, che la medesima diagnosi sia
effettuata da specialisti o strutture
accreditate.
12. 2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero
didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola
trasmette apposita comunicazione alla famiglia.
3. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese
le scuole dell’infanzia, attivare, previa apposita comunicazione
alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad
individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei
protocolli regionali di cui all’articolo 7, comma 1. L’esito di tali
attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.
13. Art. 4 - Formazione nella scuola
1. Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito
dei programmi di formazione del
personale docente e dirigenziale delle
scuole di ogni ordine e grado,
comprese le scuole dell'infanzia, è
assicurata un'adeguata
preparazione riguardo alle
problematiche relative ai DSA,
finalizzata ad acquisire la competenza
per individuarne precocemente i
segnali e la conseguente capacità di
applicare strategie didattiche,
metodologiche e valutative adeguate.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è
autorizzata una spesa pari a un
milione di euro per ciascuno degli
anni 2010 e 2011. (…)
14. Art. 5 - Misure educative e didattiche di supporto
1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a
fruire di appositi provvedimenti dispensativi e
compensativi di flessibilità didattica nel corso dei
cicli di istruzione e formazione e negli studi
universitari.
15. Art. 5 - Misure educative e didattiche di supporto
(segue)
2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a
valere sulle risorse specifiche e disponibili a
legislazione vigente iscritte nello stato di previsione
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, garantiscono:
a) l'uso di una didattica individualizzata e
personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro
scolastico che tengano conto anche di caratteristiche
peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando
una metodologia e una strategia educativa adeguate;
16. DPR 8 marzo 1999, n. 275
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche
Art. 4
2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le
istituzioni scolastiche regolano i tempi
dell'insegnamento e dello svolgimento
delle singole discipline e attività nel modo
più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di
apprendimento degli alunni.
17. A tal fine le istituzioni scolastiche
possono adottare tutte le forme di
flessibilità che ritengono opportune e
tra l'altro:
…
c) l'attivazione di percorsi didattici
individualizzati, nel rispetto del principio
generale dell'integrazione degli alunni
nella classe e nel gruppo, anche in
relazione agli alunni in situazione di
handicap secondo quanto previsto dalla
legge 104/1992.
18. Tutti gli alunni hanno diritto alla
personalizzazione degli interventi, in
base ai propri bisogni, per raggiungere
il successo formativo;
Gli alunni con DSA hanno diritto ad una
esplicita definizione di questi interventi.
19.
20. PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO
1- DATI PERSONALI DELL'ALUNNO;
2- INDIVIDUAZIONI DI EVENTUALI
MODIFICHE DEGLI
OBIETTIVI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO
3. STRATEGIE METODOLOGICHE E
DIDATTICHE
4- MISURE DISPENSATIVE
5- MISURE COMPENSATIVE
6- CRITERI E MODALITA' DI VERIFICA E
VALUTAZIONE
21. CONTROLLO PIANO
DIDATTICO
TUTTE LE MISURE DISPENSATIVE, PERSONALIZZATO
COMPENSATIVE,
SCELTE METODOLOGICHE, TECNOLOGICHE
DEVONO
ESSERE DOCUMENTATE E SOTTOPOSTE
PERIODICAMENTE
A MONITORAGGIO PER VALUTARNE L'EFFICACIA
E
IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
E
AFFINCHE' SI POSSA PREDISPORRE ADEGUATE
FORMA DI VERIFICA
E DI VALUTAZIONE ANCHE PER QUANTO
CONCERNE
GLI ESAMI DI STATO E DI AMMISSIONE E
ALL'ESAME DELL'UNIVERSITA'
22. Art. 5 - Misure educative e didattiche di supporto
(segue)
[le istituzioni scolastiche garantiscono]:
b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i
mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie
informatiche, nonché misure dispensative da alcune
prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei
concetti da apprendere;
23. Compito della scuola:
- individuare, sistematizzare, potenziare le
strategie elaborate spontaneamente;
- aiutare a sperimentarne e migliorare delle altre
strategie se necessario;
- valorizzare in particolare i metodi che risultano
utili a tutti, non solo agli alunni DSA;
- ovviamente consentirne l’uso (ma non può
limitarsi a questo).
24. L'introduzione di strumenti compensativi,
compresi i mezzi di apprendimento
alternativi e le tecnologie informatiche
TECOLOGIE COMPENSATIVE
Ossia: computer, sistemi di registrazioneriproduzione
della voce, sistemi di accesso e
comunicazione…
Sono spesso caratterizzate da flessibilità e
molteplicità d’uso (si possono fare molte cose in
modi diversi).
A differenza delle strategie compensative, che
spesso si sviluppano spontaneamente, le tecnologie
vanno sempre proposte in un percorso
guidato di autonomia in cui è indispensabile il ruolo
degli adulti.
25. Le tecnologie compensative sono quasi sempre
specifiche per la disabilità.
In molti casi non offrono nessun vantaggio agli
altri studenti: comportano anzi spesso oneri in più
e, per l'eccessiva diversità e visibilità degli
strumenti, rischi di rifiuto e perdita di autostima.
Sono da usare quindi quando la diagnosi e i
bisogni sono stati ben accertati e quando le
condizioni tecnico-ambientali sono tali da
garantire il successo con ragionevole certezza
28. SENTENZA N. 31203 DEL 27 MAGGIO 2010-TAR del LAZIO
Non ammissione alla classe successiva di alunno dislessico in 2^C di I.C.
“..al fine di permettergli di consolidare le conoscenze e le competenze di base nelle
discipline nelle quali ha manifestato maggiori difficoltà..”
...Il consiglio di classe non ha valutato in alcun modo i progressi fatti dall'alunno in relazione
ad alcune materie( geografia, scienze e tecnologia) tra il primo quadrimestre e il secondo,
a riprova dell'impegno profuso dall'alunno e dunque meritevole di una diversa valutazione
Globale. Inoltre si sottolinea come l'alunno in materie non direttamente interessate dalla
Dislessia ( matematica, tecnologie, musica, arte, educazione fiica, laboratorio teatrale), ha
riportato la piena sufficienza, ancora una volta a riprova dell'impegno profuso nello studio dal
ragazzo il quale, evidentemente nonostante l'impegno non riesce, a superare certi limiti,
trovando nella sua patologia una barriera invalicabile.....
......si appalesa in tutta la sua illogicità laddove si pensi che le materie in relazione alle quali si
auspica un consolidamento sono proprio quelle nelle quali l'alunno ricorrente troverà sempre
delle difficoltà insuperabili...”
“..nonostante la richiesta del Sig. .. e nonostante il deposito della documentazione medica
in parola, l'I.C., e per esso i suoi docenti, non si è minimamente adeguato al dettato MIUR
Ed ai richiami della ASL ..”
“ ..ciò sta ad indicare come il giudizio di non promozione sia carente di motivazione nella
misura in cui non evidenzia con computezza le ragioni del suo iter logico.”
29. Art. 6 - Misure per i famigliari
1. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo
dell’istruzione con DSA impegnati nell’assistenza alle
attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari
di lavoro flessibili.
2. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 1
sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro
dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
30. OSSERVAZIONE
Tale diritto è limitato al primo
ciclo ( cioè fino al terzo anno
della scuola primaria) e le
modalità di realizzazione sono
demandate ai contratti collettivi
nazionali del lavoro: ciò
ovviamente potrebbe porre dei
problemi pratici di realizzazione
nel caso si possano introdurre
tali specifiche nei contratti
solamente in fase di rinnovo.
31. Art.7 – Disposizione di attuazione
1. Decrteto Ministro per Linee guida, successivi
protocolli regionali
2.Decreti attuativi
3. Comitato tecnico-scientifico
Art.8 – Competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province
autonome
Art.9 – Clausola di invarianza
finanziaria
32. LA VALUTAZIONE
Predisporre verifiche scalari, chiare
graficamente, possibilmente su un unico
argomento, non a tempo
Lasciare usare gli strumenti di compensazione
Valutare in modo costruttivo, separando
l’errore dal contenuto
Cercare di mettere pochi segni rossi
Far capire che gli errori sono sempre
migliorabili
Dare indicazioni precise su come attuare
miglioramenti
Valutare l’impegno
La valutazione sulla scheda dovrebbe
riflettere il
percorso dei ragazzi e registrare i loro
progressi
33. Dpr 122/2009 art. 10
1. Per gli alunni con
difficoltà specifiche di
apprendimento (DSA)
adeguata-mente certificate,
la valutazione e la verifica
degli apprendimenti,
comprese quelle effettuate
in sede di esame conclusivo
dei cicli, devono tenere
conto delle specifiche
situazioni soggettive di
tali alunni;
34. … a tali fini, nello svolgimento dell'attività
didattica e delle prove di esame, sono
adottati gli strumenti metodologico-
didattici compensativi e dispensativi
ritenuti più idonei.
2. Nel diploma finale
rilasciato al termine degli
esami non viene fatta
menzione delle modalità
di svolgimento e della
differenziazione delle
prove.