SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  35
Télécharger pour lire hors ligne
ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI
       DI APPRENDIMENTO:
Strategie tecnologiche, valutazione e
              normativa




           A cura di CATERINA SCAPIN
BISOGNO
           SOCIALE
IL PROBLEMA RIGUARDA CIRCA
350.000 STUDENTI ( 3-5%), in realtà
solo una parte di essi sono noti avendo
una diagnosi ( circa 50.000 secondo i
dato MIUR).
La legge propone di garantire ai ragazzi
con DSA un percorso meno sofferente,
crea alla scuola un’occasione
importante di rinnovamento didattico,
che dovrà essere sempre più attenta
alle differenze individuali negli stili di
apprendimento.
Per questa inadeguatezza della scuola
italiana rispetto agli altri Paesi europei
è stata promulgata questa legge.
Essa prevede però solo interventi in
ambito scolastico, tralasciando l’attività
di riabilitazione, le indicazioni per gli
esami di concorso per assunzione al
LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170
 Nuove norme in materia di disturbi
 specifici di apprendimento in ambito
 scolastico.
 (GU n. 244 del 18-10-2010 )‫‏‬

Sostanziali novità:
-diagnosi valida solo se rilasciata da strutture pubbliche;

-la scuola deve organizzare sistemi di diagnosi o
 rilevazione precoce e sistematica
-è rafforzato il diritto a fruire di appositi provvedimenti
 dispensativi e compensativi di flessibilità didattica
-gli interventi vanno monitorati

-possibilità di esonero nelle lingue straniere

-piano di formazione
SCHEMA DI GESTIONE DEI DSA


 INTERVENTI DI
 IDENTIFICAZIONE                        ATTIVITA’ DI RECUPERO
 PRECOCE DI CASI                        DIDATTICO MIRATO
 SOSPETTI


                                         PERSISTENTI DIFFICOLTA’



COMUNICAZIONE DELLA                      DIAGNOSI-DOCUMENTO DI
SCUOLA ALLA FAMIGLIA                     SEGNALAZIONE


                   COMUNICAZIONE DELLA FAMIGLIA ALLA
                   SCUOLA
                       PROVVEDIMENTI
                       COMPENSATIVI E
                       DISPENSATIVI- PIANO
                       DIDATTICO
                       PERSONALIZZATO
OSSERVAZIONI
L a legge stabilisce il riconoscimento ufficiale dei DSA elencando i disturbi che
hanno un solido scientifico( dislessia, disisgrafia, discalculia, disortografia) ma
tralascia altre situazioni come il disturbo della comprensione del testo, la
disprassia e il disturbo di attenzione con iperattività ( ADHD) che non fanno parte
per varie ragioni della categoria DSA in senso stretto ma vi è con frequenza una
comorbilità ( talvolta anche in forma lieve).
La legge non vieta il ricorso alla certificazione ( L. 104/92), che può essere
utilizzata a giudizio del clinico, in casi particolari.
I Decreti attuativi dovranno fornire alle scuole indicazioni riguardo l’accettazione
delle diagnosi, in particolare se non provenienti da operatori del Servizio
Sanitario Nazionale, valutando ad esempio se vi è un esplicito rimando alle
raccomandazioni di documenti ufficiali dell’area tecnico-sanitaria, come la
Consensus Conference ( 2007)
IL D.S.A. PUO' ESSERE


   Certificato                             Diagnosticato
 formalmente                                 da uno
                                            specialista
come disabilità


                                           Personalizzazione
Tutele previste dalla                        degli interventi:
L.104/92, compreso                        strum. compensativi
   insegnante di                          misure dispensative
     sostegno
Art. 1 - Riconoscimento e definizione di dislessia,
disgrafia, disortografia e discalculia
1. La presente legge riconosce la dislessia, la
disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi
specifici di apprendimento, di seguito denominati
"DSA", che si manifestano in presenza di capacità
cognitive adeguate, in assenza di patologie
neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono
costituire una limitazione importante per alcune
attività della vita quotidiana.
Art. 2 - Finalita'
La presente legge persegue, per le persone con DSA, le
seguenti finalità:
a) garantire il diritto all'istruzione;
b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure
didattiche di supporto, garantire una forma-zione adeguata
e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;
c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;
d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle
necessità formative degli studenti;
…
Art. 2 - Finalita' (segue)‫‏‬
e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei
 confronti delle problematiche legate ai DSA;
f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;
g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra
 famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di
 istruzione e di formazione;
h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in
 ambito sociale e professionale.
Art. 2 - Finalita' (segue)‫‏‬
e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i
 genitori nei confronti delle problematiche
 legate ai DSA;
f) favorire la diagnosi precoce e percorsi
 didattici riabilitativi;
g) incrementare la comunicazione e la
 collaborazione tra famiglia, scuola e servizi
 sanitari durante il percorso di istruzione e di
 formazione;
h) assicurare eguali opportunità di sviluppo
 delle capacità in ambito sociale e
 professionale.
Art. 3 - Diagnosi
1. La diagnosi dei DSA e' effettuata
nell'ambito dei trattamenti specialistici già
assicurati dal Servizio sanitario
nazionale a legislazione vigente ed e'
comunicata dalla famiglia alla scuola di
appartenenza dello studente. Le regioni nel
cui territorio non sia possibile effettuare la
diagnosi nell'ambito dei trattamenti
specialistici erogati dal Servizio sanitario
nazionale possono prevedere, nei limiti
delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione
vigente, che la medesima diagnosi sia
effettuata da specialisti o strutture
accreditate.
2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero
didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola
trasmette apposita comunicazione alla famiglia.

   3. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese
le scuole dell’infanzia, attivare, previa apposita comunicazione
alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad
individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei
protocolli regionali di cui all’articolo 7, comma 1. L’esito di tali
attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.
Art. 4 - Formazione nella scuola
1. Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito
dei programmi di formazione del
personale docente e dirigenziale delle
scuole di ogni ordine e grado,
comprese le scuole dell'infanzia, è
assicurata un'adeguata
preparazione riguardo alle
problematiche relative ai DSA,
finalizzata ad acquisire la competenza
per individuarne precocemente i
segnali e la conseguente capacità di
applicare strategie didattiche,
metodologiche e valutative adeguate.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è
autorizzata una spesa pari a un
milione di euro per ciascuno degli
anni 2010 e 2011. (…)‫‏‬
Art. 5 - Misure educative e didattiche di supporto
1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a
fruire di appositi provvedimenti dispensativi e
compensativi di flessibilità didattica nel corso dei
cicli di istruzione e formazione e negli studi
universitari.
Art. 5 - Misure educative e didattiche di supporto
(segue)‫‏‬
2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a
valere sulle risorse specifiche e disponibili a
legislazione vigente iscritte nello stato di previsione
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, garantiscono:
a) l'uso di una didattica individualizzata e
personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro
scolastico che tengano conto anche di caratteristiche
peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando
una metodologia e una strategia educativa adeguate;
DPR 8 marzo 1999, n. 275
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche




Art. 4
2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le
istituzioni scolastiche regolano i tempi
dell'insegnamento e dello svolgimento
delle singole discipline e attività nel modo
più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di
apprendimento degli alunni.
A tal fine le istituzioni scolastiche
possono adottare tutte le forme di
flessibilità che ritengono opportune e
tra l'altro:
…
c) l'attivazione di percorsi didattici
individualizzati, nel rispetto del principio
generale dell'integrazione degli alunni
nella classe e nel gruppo, anche in
relazione agli alunni in situazione di
handicap secondo quanto previsto dalla
legge 104/1992.
Tutti gli alunni hanno diritto alla
personalizzazione degli interventi, in
base ai propri bisogni, per raggiungere
il successo formativo;
Gli alunni con DSA hanno diritto ad una
esplicita definizione di questi interventi.
PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO



  1- DATI PERSONALI DELL'ALUNNO;
   2- INDIVIDUAZIONI DI EVENTUALI
            MODIFICHE DEGLI
         OBIETTIVI SPECIFICI DI
            APPRENDIMENTO
  3. STRATEGIE METODOLOGICHE E
               DIDATTICHE
        4- MISURE DISPENSATIVE
       5- MISURE COMPENSATIVE
6- CRITERI E MODALITA' DI VERIFICA E
              VALUTAZIONE
CONTROLLO PIANO
                                              DIDATTICO
     TUTTE LE MISURE DISPENSATIVE,         PERSONALIZZATO
            COMPENSATIVE,
 SCELTE METODOLOGICHE, TECNOLOGICHE

                DEVONO

   ESSERE DOCUMENTATE E SOTTOPOSTE
             PERIODICAMENTE
A MONITORAGGIO PER VALUTARNE L'EFFICACIA
                    E
    IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

                   E

AFFINCHE' SI POSSA PREDISPORRE ADEGUATE
              FORMA DI VERIFICA
   E DI VALUTAZIONE ANCHE PER QUANTO
                 CONCERNE
   GLI ESAMI DI STATO E DI AMMISSIONE E
         ALL'ESAME DELL'UNIVERSITA'
Art. 5 - Misure educative e didattiche di supporto
 (segue)‫‏‬
[le istituzioni scolastiche garantiscono]:
b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i
 mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie
 informatiche, nonché misure dispensative da alcune
 prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei
 concetti da apprendere;
Compito della scuola:
- individuare, sistematizzare, potenziare le
strategie elaborate spontaneamente;
- aiutare a sperimentarne e migliorare delle altre
strategie se necessario;
- valorizzare in particolare i metodi che risultano
utili a tutti, non solo agli alunni DSA;
- ovviamente consentirne l’uso (ma non può
limitarsi a questo).
L'introduzione di strumenti compensativi,
                     compresi i mezzi di apprendimento
                   alternativi e le tecnologie informatiche


TECOLOGIE COMPENSATIVE
Ossia: computer, sistemi di registrazioneriproduzione
della voce, sistemi di accesso e
comunicazione…
Sono spesso caratterizzate da flessibilità e
molteplicità d’uso (si possono fare molte cose in
modi diversi).
A differenza delle strategie compensative, che
spesso si sviluppano spontaneamente, le tecnologie
vanno sempre proposte in un percorso
guidato di autonomia in cui è indispensabile il ruolo
degli adulti.
Le tecnologie compensative sono quasi sempre
specifiche per la disabilità.
In molti casi non offrono nessun vantaggio agli
altri studenti: comportano anzi spesso oneri in più
e, per l'eccessiva diversità e visibilità degli
strumenti, rischi di rifiuto e perdita di autostima.
Sono da usare quindi quando la diagnosi e i
bisogni sono stati ben accertati e quando le
condizioni tecnico-ambientali sono tali da
garantire il successo con ragionevole certezza
QUALE            INTEGRAZIONE TRA:


DIDATTICA?    STRATEGIE COMPENSATIVE

             COMPETENZE COMPENSATIVE

             TECNOLOGICHE COMPENSATIVE
SENTENZA N. 31203 DEL 27 MAGGIO 2010-TAR del LAZIO
               Non ammissione alla classe successiva di alunno dislessico in 2^C di I.C.
         “..al fine di permettergli di consolidare le conoscenze e le competenze di base nelle
                         discipline nelle quali ha manifestato maggiori difficoltà..”


...Il consiglio di classe non ha valutato in alcun modo i progressi fatti dall'alunno in relazione
  ad alcune materie( geografia, scienze e tecnologia) tra il primo quadrimestre e il secondo,
  a riprova dell'impegno profuso dall'alunno e dunque meritevole di una diversa valutazione
    Globale. Inoltre si sottolinea come l'alunno in materie non direttamente interessate dalla
  Dislessia ( matematica, tecnologie, musica, arte, educazione fiica, laboratorio teatrale), ha
riportato la piena sufficienza, ancora una volta a riprova dell'impegno profuso nello studio dal
    ragazzo il quale, evidentemente nonostante l'impegno non riesce, a superare certi limiti,
                      trovando nella sua patologia una barriera invalicabile.....

......si appalesa in tutta la sua illogicità laddove si pensi che le materie in relazione alle quali si
auspica un consolidamento sono proprio quelle nelle quali l'alunno ricorrente troverà sempre
                                      delle difficoltà insuperabili...”
   “..nonostante la richiesta del Sig. .. e nonostante il deposito della documentazione medica
   in parola, l'I.C., e per esso i suoi docenti, non si è minimamente adeguato al dettato MIUR
                                       Ed ai richiami della ASL ..”

  “ ..ciò sta ad indicare come il giudizio di non promozione sia carente di motivazione nella
           misura in cui non evidenzia con computezza le ragioni del suo iter logico.”
Art. 6 - Misure per i famigliari
1. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo
   dell’istruzione con DSA impegnati nell’assistenza alle
   attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari
   di lavoro flessibili.
   2. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 1
   sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro
   dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o
   maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
OSSERVAZIONE

Tale diritto è limitato al primo
ciclo ( cioè fino al terzo anno
della scuola primaria) e le
modalità di realizzazione sono
demandate ai contratti collettivi
nazionali del lavoro: ciò
ovviamente potrebbe porre dei
problemi pratici di realizzazione
nel caso si possano introdurre
tali specifiche nei contratti
solamente in fase di rinnovo.
Art.7 – Disposizione di attuazione

 1. Decrteto Ministro per Linee guida, successivi
    protocolli regionali
 2.Decreti attuativi
 3. Comitato tecnico-scientifico

Art.8 – Competenze delle regioni a
  statuto speciale e delle province
  autonome


Art.9 – Clausola di invarianza
  finanziaria
LA VALUTAZIONE
Predisporre verifiche scalari, chiare
graficamente, possibilmente su un unico
argomento, non a tempo
Lasciare usare gli strumenti di compensazione
Valutare in modo costruttivo, separando
l’errore dal contenuto
Cercare di mettere pochi segni rossi
Far capire che gli errori sono sempre
migliorabili
Dare indicazioni precise su come attuare
miglioramenti
Valutare l’impegno
La valutazione sulla scheda dovrebbe
riflettere il
 percorso dei ragazzi e registrare i loro
progressi
Dpr 122/2009 art. 10

 1. Per gli alunni con
difficoltà specifiche di
apprendimento (DSA)
adeguata-mente certificate,
la valutazione e la verifica
degli apprendimenti,
comprese quelle effettuate
in sede di esame conclusivo
dei cicli, devono tenere
conto delle specifiche
situazioni soggettive di
tali alunni;
… a tali fini, nello svolgimento dell'attività
didattica e delle prove di esame, sono
adottati gli strumenti metodologico-
didattici compensativi e dispensativi
ritenuti più idonei.
2. Nel diploma finale
rilasciato al termine degli
esami non viene fatta
menzione delle modalità
di svolgimento e della
differenziazione delle
prove.
Codroipo 2

Contenu connexe

Tendances

Linee guida sui_dsa_12luglio2011
Linee guida sui_dsa_12luglio2011Linee guida sui_dsa_12luglio2011
Linee guida sui_dsa_12luglio2011
usa11
 
Bisogni educativi speciali
Bisogni educativi specialiBisogni educativi speciali
Bisogni educativi speciali
isis mamoli
 

Tendances (20)

Prima presentazione
Prima presentazionePrima presentazione
Prima presentazione
 
0.1 protocollo di accoglienza per alunni con bes
0.1 protocollo di accoglienza  per alunni con bes0.1 protocollo di accoglienza  per alunni con bes
0.1 protocollo di accoglienza per alunni con bes
 
Linee guida sui_dsa_12luglio2011
Linee guida sui_dsa_12luglio2011Linee guida sui_dsa_12luglio2011
Linee guida sui_dsa_12luglio2011
 
Bes
BesBes
Bes
 
Presentazione bes
Presentazione besPresentazione bes
Presentazione bes
 
Bes
BesBes
Bes
 
0.2 modello di pai
0.2 modello di pai0.2 modello di pai
0.2 modello di pai
 
Buone pratiche bes e dsa
Buone pratiche bes e dsaBuone pratiche bes e dsa
Buone pratiche bes e dsa
 
Alunni con BES.Presentazione del software gestionale per l'inclusione (Ericks...
Alunni con BES.Presentazione del software gestionale per l'inclusione (Ericks...Alunni con BES.Presentazione del software gestionale per l'inclusione (Ericks...
Alunni con BES.Presentazione del software gestionale per l'inclusione (Ericks...
 
Gruppi istituzionali per l'integrazione scolastica
Gruppi istituzionali per l'integrazione scolasticaGruppi istituzionali per l'integrazione scolastica
Gruppi istituzionali per l'integrazione scolastica
 
Bisogni educativi speciali
Bisogni educativi specialiBisogni educativi speciali
Bisogni educativi speciali
 
Normativa miur per l'inclusione dei bes
Normativa miur per l'inclusione dei besNormativa miur per l'inclusione dei bes
Normativa miur per l'inclusione dei bes
 
Bes
Bes Bes
Bes
 
Bisogni educativi speciali e inclusione
Bisogni educativi speciali e inclusioneBisogni educativi speciali e inclusione
Bisogni educativi speciali e inclusione
 
PUGLIA - Normativa DSA - Rossi
PUGLIA - Normativa DSA - RossiPUGLIA - Normativa DSA - Rossi
PUGLIA - Normativa DSA - Rossi
 
Presentazione1
Presentazione1Presentazione1
Presentazione1
 
Procedura diagnosi DSA
Procedura diagnosi DSAProcedura diagnosi DSA
Procedura diagnosi DSA
 
01. direttiva bes del 27 12- 2012
01. direttiva bes del 27  12- 201201. direttiva bes del 27  12- 2012
01. direttiva bes del 27 12- 2012
 
Progetti alunni con bes dsa e altri disturbi
Progetti alunni con bes  dsa e altri disturbiProgetti alunni con bes  dsa e altri disturbi
Progetti alunni con bes dsa e altri disturbi
 
BES
BESBES
BES
 

En vedette

Presentazione scuoleprim
Presentazione scuoleprimPresentazione scuoleprim
Presentazione scuoleprim
cdcodroipo
 
Geom 8point6
Geom 8point6Geom 8point6
Geom 8point6
herbison
 
Presentazione pof 10 11 primarie
Presentazione pof 10 11 primariePresentazione pof 10 11 primarie
Presentazione pof 10 11 primarie
cdcodroipo
 
Presentazione pof 11 12
Presentazione pof 11 12Presentazione pof 11 12
Presentazione pof 11 12
cdcodroipo
 
Presentazione pof 11-12 infanzia
Presentazione pof 11-12 infanziaPresentazione pof 11-12 infanzia
Presentazione pof 11-12 infanzia
cdcodroipo
 

En vedette (9)

Presentazione scuoleprim
Presentazione scuoleprimPresentazione scuoleprim
Presentazione scuoleprim
 
Geom 8point6
Geom 8point6Geom 8point6
Geom 8point6
 
3 laboratorio
3 laboratorio3 laboratorio
3 laboratorio
 
Monetizing Social Media 6.11.08
Monetizing Social Media 6.11.08Monetizing Social Media 6.11.08
Monetizing Social Media 6.11.08
 
Presentazione pof 10 11 primarie
Presentazione pof 10 11 primariePresentazione pof 10 11 primarie
Presentazione pof 10 11 primarie
 
7 6 Proportional Lengths
7 6 Proportional Lengths7 6 Proportional Lengths
7 6 Proportional Lengths
 
Adv410quiz2
Adv410quiz2Adv410quiz2
Adv410quiz2
 
Presentazione pof 11 12
Presentazione pof 11 12Presentazione pof 11 12
Presentazione pof 11 12
 
Presentazione pof 11-12 infanzia
Presentazione pof 11-12 infanziaPresentazione pof 11-12 infanzia
Presentazione pof 11-12 infanzia
 

Similaire à Codroipo 2

Normativa miur per l'inclusione dei bes c
Normativa miur per l'inclusione dei bes cNormativa miur per l'inclusione dei bes c
Normativa miur per l'inclusione dei bes c
imartini
 
Dsa legge-170-spiegazioni b
Dsa legge-170-spiegazioni bDsa legge-170-spiegazioni b
Dsa legge-170-spiegazioni b
imartini
 
Linee guida infanzia l 170 v
Linee guida infanzia l 170 vLinee guida infanzia l 170 v
Linee guida infanzia l 170 v
imartini
 
Api2 2010 cliccabile
Api2 2010 cliccabileApi2 2010 cliccabile
Api2 2010 cliccabile
imartini
 
Presentazione la diagnosi funzionale 3
Presentazione la diagnosi funzionale 3Presentazione la diagnosi funzionale 3
Presentazione la diagnosi funzionale 3
0025110
 
Presentazione la diagnosi funzionale
Presentazione la diagnosi funzionalePresentazione la diagnosi funzionale
Presentazione la diagnosi funzionale
0026903
 

Similaire à Codroipo 2 (20)

Legge sui dsa, calabria, Rossi
Legge sui dsa, calabria, RossiLegge sui dsa, calabria, Rossi
Legge sui dsa, calabria, Rossi
 
Normativa miur per l'inclusione dei bes c
Normativa miur per l'inclusione dei bes cNormativa miur per l'inclusione dei bes c
Normativa miur per l'inclusione dei bes c
 
Normativa DSA [dr.ssa Rossi - Puglia]
Normativa DSA [dr.ssa Rossi - Puglia]Normativa DSA [dr.ssa Rossi - Puglia]
Normativa DSA [dr.ssa Rossi - Puglia]
 
Cultura pedagogico-didattica ed indicazioni operative della Normativa sui Dis...
Cultura pedagogico-didattica ed indicazioni operative della Normativa sui Dis...Cultura pedagogico-didattica ed indicazioni operative della Normativa sui Dis...
Cultura pedagogico-didattica ed indicazioni operative della Normativa sui Dis...
 
DGR 16/2014 Regione Piemonte - CTS Novara
DGR 16/2014 Regione Piemonte - CTS NovaraDGR 16/2014 Regione Piemonte - CTS Novara
DGR 16/2014 Regione Piemonte - CTS Novara
 
Dsa legge-170-spiegazioni b
Dsa legge-170-spiegazioni bDsa legge-170-spiegazioni b
Dsa legge-170-spiegazioni b
 
Gangi, rossi, bianchi legge 170 pdp
Gangi, rossi, bianchi legge 170 pdpGangi, rossi, bianchi legge 170 pdp
Gangi, rossi, bianchi legge 170 pdp
 
B.E.S. 2016
B.E.S. 2016B.E.S. 2016
B.E.S. 2016
 
Diritti e valori per una reale inclusione - ins. Verì
Diritti e valori per una reale inclusione - ins. VerìDiritti e valori per una reale inclusione - ins. Verì
Diritti e valori per una reale inclusione - ins. Verì
 
Lab. Inclusione e Disabilità
Lab.  Inclusione e DisabilitàLab.  Inclusione e Disabilità
Lab. Inclusione e Disabilità
 
Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con dsa
Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con dsaLinee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con dsa
Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con dsa
 
Linee guida sui_dsa_12luglio2011
Linee guida sui_dsa_12luglio2011Linee guida sui_dsa_12luglio2011
Linee guida sui_dsa_12luglio2011
 
Linee guida infanzia l 170 v
Linee guida infanzia l 170 vLinee guida infanzia l 170 v
Linee guida infanzia l 170 v
 
Slide garlaschelli
Slide garlaschelliSlide garlaschelli
Slide garlaschelli
 
Orientarsi tra le modifiche del DLgs66/2017
Orientarsi tra le modifiche del DLgs66/2017Orientarsi tra le modifiche del DLgs66/2017
Orientarsi tra le modifiche del DLgs66/2017
 
Dislessia annali pi
Dislessia annali piDislessia annali pi
Dislessia annali pi
 
Api2 2010 cliccabile
Api2 2010 cliccabileApi2 2010 cliccabile
Api2 2010 cliccabile
 
Presentazione la diagnosi funzionale 3
Presentazione la diagnosi funzionale 3Presentazione la diagnosi funzionale 3
Presentazione la diagnosi funzionale 3
 
Presentazione la diagnosi funzionale
Presentazione la diagnosi funzionalePresentazione la diagnosi funzionale
Presentazione la diagnosi funzionale
 
Benessere a scuola
Benessere a scuolaBenessere a scuola
Benessere a scuola
 

Plus de cdcodroipo (13)

Codroipo 1
Codroipo 1Codroipo 1
Codroipo 1
 
Scuole aperte primarie 11 12
Scuole aperte primarie 11 12Scuole aperte primarie 11 12
Scuole aperte primarie 11 12
 
Presentazione pof 10 11 infanzia
Presentazione pof 10 11 infanziaPresentazione pof 10 11 infanzia
Presentazione pof 10 11 infanzia
 
Scuoleprimarie
ScuoleprimarieScuoleprimarie
Scuoleprimarie
 
Scuoleinfanzia
ScuoleinfanziaScuoleinfanzia
Scuoleinfanzia
 
Presentazione Pof
Presentazione PofPresentazione Pof
Presentazione Pof
 
Propedeutiche Alla Scrittura
Propedeutiche Alla ScritturaPropedeutiche Alla Scrittura
Propedeutiche Alla Scrittura
 
Sintesipofprimaria
SintesipofprimariaSintesipofprimaria
Sintesipofprimaria
 
Sintesipofinfanzia
SintesipofinfanziaSintesipofinfanzia
Sintesipofinfanzia
 
festa accoglienza
festa accoglienzafesta accoglienza
festa accoglienza
 
Progetto merende
Progetto merendeProgetto merende
Progetto merende
 
pattoformativo
pattoformativopattoformativo
pattoformativo
 
Presentazione POF per ingresso alla scuola primaria
Presentazione POF per ingresso alla scuola primariaPresentazione POF per ingresso alla scuola primaria
Presentazione POF per ingresso alla scuola primaria
 

Codroipo 2

  • 1. ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO: Strategie tecnologiche, valutazione e normativa A cura di CATERINA SCAPIN
  • 2. BISOGNO SOCIALE IL PROBLEMA RIGUARDA CIRCA 350.000 STUDENTI ( 3-5%), in realtà solo una parte di essi sono noti avendo una diagnosi ( circa 50.000 secondo i dato MIUR). La legge propone di garantire ai ragazzi con DSA un percorso meno sofferente, crea alla scuola un’occasione importante di rinnovamento didattico, che dovrà essere sempre più attenta alle differenze individuali negli stili di apprendimento. Per questa inadeguatezza della scuola italiana rispetto agli altri Paesi europei è stata promulgata questa legge. Essa prevede però solo interventi in ambito scolastico, tralasciando l’attività di riabilitazione, le indicazioni per gli esami di concorso per assunzione al
  • 3. LEGGE 8 ottobre 2010, n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. (GU n. 244 del 18-10-2010 )‫‏‬ Sostanziali novità: -diagnosi valida solo se rilasciata da strutture pubbliche; -la scuola deve organizzare sistemi di diagnosi o rilevazione precoce e sistematica -è rafforzato il diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica -gli interventi vanno monitorati -possibilità di esonero nelle lingue straniere -piano di formazione
  • 4. SCHEMA DI GESTIONE DEI DSA INTERVENTI DI IDENTIFICAZIONE ATTIVITA’ DI RECUPERO PRECOCE DI CASI DIDATTICO MIRATO SOSPETTI PERSISTENTI DIFFICOLTA’ COMUNICAZIONE DELLA DIAGNOSI-DOCUMENTO DI SCUOLA ALLA FAMIGLIA SEGNALAZIONE COMUNICAZIONE DELLA FAMIGLIA ALLA SCUOLA PROVVEDIMENTI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI- PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO
  • 5. OSSERVAZIONI L a legge stabilisce il riconoscimento ufficiale dei DSA elencando i disturbi che hanno un solido scientifico( dislessia, disisgrafia, discalculia, disortografia) ma tralascia altre situazioni come il disturbo della comprensione del testo, la disprassia e il disturbo di attenzione con iperattività ( ADHD) che non fanno parte per varie ragioni della categoria DSA in senso stretto ma vi è con frequenza una comorbilità ( talvolta anche in forma lieve). La legge non vieta il ricorso alla certificazione ( L. 104/92), che può essere utilizzata a giudizio del clinico, in casi particolari. I Decreti attuativi dovranno fornire alle scuole indicazioni riguardo l’accettazione delle diagnosi, in particolare se non provenienti da operatori del Servizio Sanitario Nazionale, valutando ad esempio se vi è un esplicito rimando alle raccomandazioni di documenti ufficiali dell’area tecnico-sanitaria, come la Consensus Conference ( 2007)
  • 6. IL D.S.A. PUO' ESSERE Certificato Diagnosticato formalmente da uno specialista come disabilità Personalizzazione Tutele previste dalla degli interventi: L.104/92, compreso strum. compensativi insegnante di misure dispensative sostegno
  • 7. Art. 1 - Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia 1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati "DSA", che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.
  • 8. Art. 2 - Finalita' La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità: a) garantire il diritto all'istruzione; b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una forma-zione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali; d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; …
  • 9. Art. 2 - Finalita' (segue)‫‏‬ e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA; f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione; h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.
  • 10. Art. 2 - Finalita' (segue)‫‏‬ e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA; f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione; h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.
  • 11. Art. 3 - Diagnosi 1. La diagnosi dei DSA e' effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed e' comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.
  • 12. 2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia. 3. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all’articolo 7, comma 1. L’esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.
  • 13. Art. 4 - Formazione nella scuola 1. Per gli anni 2010 e 2011, nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata un'adeguata preparazione riguardo alle problematiche relative ai DSA, finalizzata ad acquisire la competenza per individuarne precocemente i segnali e la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate. 2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa pari a un milione di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. (…)‫‏‬
  • 14. Art. 5 - Misure educative e didattiche di supporto 1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.
  • 15. Art. 5 - Misure educative e didattiche di supporto (segue)‫‏‬ 2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono: a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
  • 16. DPR 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche Art. 4 2. Nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni.
  • 17. A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune e tra l'altro: … c) l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 104/1992.
  • 18. Tutti gli alunni hanno diritto alla personalizzazione degli interventi, in base ai propri bisogni, per raggiungere il successo formativo; Gli alunni con DSA hanno diritto ad una esplicita definizione di questi interventi.
  • 19.
  • 20. PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 1- DATI PERSONALI DELL'ALUNNO; 2- INDIVIDUAZIONI DI EVENTUALI MODIFICHE DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 3. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE 4- MISURE DISPENSATIVE 5- MISURE COMPENSATIVE 6- CRITERI E MODALITA' DI VERIFICA E VALUTAZIONE
  • 21. CONTROLLO PIANO DIDATTICO TUTTE LE MISURE DISPENSATIVE, PERSONALIZZATO COMPENSATIVE, SCELTE METODOLOGICHE, TECNOLOGICHE DEVONO ESSERE DOCUMENTATE E SOTTOPOSTE PERIODICAMENTE A MONITORAGGIO PER VALUTARNE L'EFFICACIA E IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E AFFINCHE' SI POSSA PREDISPORRE ADEGUATE FORMA DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE ANCHE PER QUANTO CONCERNE GLI ESAMI DI STATO E DI AMMISSIONE E ALL'ESAME DELL'UNIVERSITA'
  • 22. Art. 5 - Misure educative e didattiche di supporto (segue)‫‏‬ [le istituzioni scolastiche garantiscono]: b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
  • 23. Compito della scuola: - individuare, sistematizzare, potenziare le strategie elaborate spontaneamente; - aiutare a sperimentarne e migliorare delle altre strategie se necessario; - valorizzare in particolare i metodi che risultano utili a tutti, non solo agli alunni DSA; - ovviamente consentirne l’uso (ma non può limitarsi a questo).
  • 24. L'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche TECOLOGIE COMPENSATIVE Ossia: computer, sistemi di registrazioneriproduzione della voce, sistemi di accesso e comunicazione… Sono spesso caratterizzate da flessibilità e molteplicità d’uso (si possono fare molte cose in modi diversi). A differenza delle strategie compensative, che spesso si sviluppano spontaneamente, le tecnologie vanno sempre proposte in un percorso guidato di autonomia in cui è indispensabile il ruolo degli adulti.
  • 25. Le tecnologie compensative sono quasi sempre specifiche per la disabilità. In molti casi non offrono nessun vantaggio agli altri studenti: comportano anzi spesso oneri in più e, per l'eccessiva diversità e visibilità degli strumenti, rischi di rifiuto e perdita di autostima. Sono da usare quindi quando la diagnosi e i bisogni sono stati ben accertati e quando le condizioni tecnico-ambientali sono tali da garantire il successo con ragionevole certezza
  • 26.
  • 27. QUALE INTEGRAZIONE TRA: DIDATTICA? STRATEGIE COMPENSATIVE COMPETENZE COMPENSATIVE TECNOLOGICHE COMPENSATIVE
  • 28. SENTENZA N. 31203 DEL 27 MAGGIO 2010-TAR del LAZIO Non ammissione alla classe successiva di alunno dislessico in 2^C di I.C. “..al fine di permettergli di consolidare le conoscenze e le competenze di base nelle discipline nelle quali ha manifestato maggiori difficoltà..” ...Il consiglio di classe non ha valutato in alcun modo i progressi fatti dall'alunno in relazione ad alcune materie( geografia, scienze e tecnologia) tra il primo quadrimestre e il secondo, a riprova dell'impegno profuso dall'alunno e dunque meritevole di una diversa valutazione Globale. Inoltre si sottolinea come l'alunno in materie non direttamente interessate dalla Dislessia ( matematica, tecnologie, musica, arte, educazione fiica, laboratorio teatrale), ha riportato la piena sufficienza, ancora una volta a riprova dell'impegno profuso nello studio dal ragazzo il quale, evidentemente nonostante l'impegno non riesce, a superare certi limiti, trovando nella sua patologia una barriera invalicabile..... ......si appalesa in tutta la sua illogicità laddove si pensi che le materie in relazione alle quali si auspica un consolidamento sono proprio quelle nelle quali l'alunno ricorrente troverà sempre delle difficoltà insuperabili...” “..nonostante la richiesta del Sig. .. e nonostante il deposito della documentazione medica in parola, l'I.C., e per esso i suoi docenti, non si è minimamente adeguato al dettato MIUR Ed ai richiami della ASL ..” “ ..ciò sta ad indicare come il giudizio di non promozione sia carente di motivazione nella misura in cui non evidenzia con computezza le ragioni del suo iter logico.”
  • 29. Art. 6 - Misure per i famigliari 1. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell’istruzione con DSA impegnati nell’assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili. 2. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  • 30. OSSERVAZIONE Tale diritto è limitato al primo ciclo ( cioè fino al terzo anno della scuola primaria) e le modalità di realizzazione sono demandate ai contratti collettivi nazionali del lavoro: ciò ovviamente potrebbe porre dei problemi pratici di realizzazione nel caso si possano introdurre tali specifiche nei contratti solamente in fase di rinnovo.
  • 31. Art.7 – Disposizione di attuazione 1. Decrteto Ministro per Linee guida, successivi protocolli regionali 2.Decreti attuativi 3. Comitato tecnico-scientifico Art.8 – Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome Art.9 – Clausola di invarianza finanziaria
  • 32. LA VALUTAZIONE Predisporre verifiche scalari, chiare graficamente, possibilmente su un unico argomento, non a tempo Lasciare usare gli strumenti di compensazione Valutare in modo costruttivo, separando l’errore dal contenuto Cercare di mettere pochi segni rossi Far capire che gli errori sono sempre migliorabili Dare indicazioni precise su come attuare miglioramenti Valutare l’impegno La valutazione sulla scheda dovrebbe riflettere il percorso dei ragazzi e registrare i loro progressi
  • 33. Dpr 122/2009 art. 10 1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguata-mente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni;
  • 34. … a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati gli strumenti metodologico- didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. 2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.