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PREMESSA
      Il tema della Democrazia Partecipativa è un argomento fondamentale per
affermare un’idea della politica non solo leaderistica, ma che sappia rispondere alle
reali necessità dei cittadini; fondamentale per confermare il valore del
decentramento istituzionale e gestionale attraverso cui i cittadini, facendo emergere
direttamente i propri bisogni, assumono funzione attiva di proposta.
L’attenzione alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini è alla base dell'azione
amministrativa dell' Amministrazione comunale. Tale obiettivo può essere conseguito
attraverso la costruzione di un nuovo rapporto di collaborazione tra
Amministrazione e cittadini e la realizzazione di una specifica politica di
soddisfacimento dei bisogni sul territorio.

     La costruzione di un nuovo rapporto tra Amministrazione e cittadini deve
essere fondato sulla costante informazione e sul coinvolgimento dei cittadini nelle
decisioni pubbliche, superando una visione della partecipazione limitata alla sola
raccolta delle preferenze e ponendo maggiore enfasi sul ruolo attivo dei cittadini.
Affinché questo nuovo rapporto si concretizzi è necessario che al cittadino si
garantisca uno spazio reale di emersione dei propri bisogni, libero e franco da
logiche ed interessi di parte.
Tale spazio è rappresentato dai Comitati di Quartiere, poiché in essi gli abitanti
delle diverse zone territoriali condividono lo stesso tipo di problematiche legate
principalmente alla morfologia urbana e alle carenze di servizi.

       In applicazione dell' art 13 dello Statuto Comunale in materia di
partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa della Città, il presente
Regolamento è stato redatto allo scopo di istituire i Comitati di Quartiere e
disciplinarne il funzionamento.
L'impianto normativo è stato volutamente ridotto al minimo necessario allo scopo di
non penalizzare la potenza espressiva della partecipazione dei cittadini.

Nel lavoro è stato tenuto conto, nell' ambito del possibile, che esistono già delle
Associazioni di cittadini che sono attive, da tempo, nella trattazione delle
problematiche zonali del territorio comunale. A partire da ciò si è cercato di definire
uno scenario in cui la loro preziosa esperienza operativa possa essere condivisa da
tutti in spirito di solidarietà, ed adeguatamente valorizzata.




                                                                                     1
REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E
IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DI
QUARTIERE

          (Approvato con Delibera di Consiglio comunale n.       del       )




INDICE
   Art.
   1)      Principi Generali
   2)      Delimitazione territoriale
   3)      Criterio dell’ interesse generale - Definizione, finalità e compiti
   4)      Modalità costitutive
   5)      Organi
   6)      L’ Assemblea
   7)      Il Collegio
   8)      Il Portavoce – La Conferenza dei Portavoce
   9)      L’ Amministrazione Comunale
   10)     Norma finale




                                                                                 2
Articolo 1
                               Principi generali
1. Il presente Regolamento individua gli ambiti territoriali dei Comitati di
   Quartiere e stabilisce natura, compiti e modalità di costituzione degli stessi
   Comitati.
2. Il Comune di Grottaferrata, in attuazione dell’ art. 13 dello Statuto Comunale,
   con i Comitati di Quartiere intende promuovere la partecipazione dei cittadini
   alla vita politica e sociale come un valore irrinunciabile da ricercare e
   sostenere attraverso progetti e iniziative. Il fine della partecipazione è il
   miglioramento della qualità della vita e il benessere di tutti i cittadini. Il
   metodo è la programmazione condivisa, consapevole e partecipata. La cultura
   della comunità è la solidarietà, la responsabilità di ciascun cittadino verso tutti
   e di tutti verso ognuno.

                                     Articolo 2
                             Delimitazione territoriale
1. Gli ambiti territoriali nei quali operano i Comitati di Quartiere sono delimitati
   e riconosciuti, come da allegato n. 1 del presente Regolamento, in numero di
   sei e individuati come di seguito:
   a) Comitato sud
   b) Comitato est
   c) Comitato nord
   d) Comitato nord-ovest
   e) Comitato ovest
   f) Comitato centro
2. E’ facoltà dei Comitati di Quartiere, una volta costituiti, stabilire la loro
   denominazione

                                      Articolo 3
                         Criterio dell’ interesse generale.
           Definizione, finalità e compiti dei Comitati di Quartiere
1. I Comitati di Quartiere nella loro azione rispettano il seguente criterio dell’
   interesse generale:
    a) nell'espressione dei propri bisogni le proposte presentate dai cittadini non
       possono ledere i diritti e le prerogative di altri cittadini;
    b) non è possibile effettuare proposte che penalizzino o discriminino dalla loro
       fruizione parti della cittadinanza, per quanto minoritarie, in ordine a criteri
       di razza, religione, sesso o cultura politica.
2. I Comitati di Quartiere sono espressione dei cittadini che risiedono, abitano,
   studiano e lavorano nel rispettivo ambito territoriale.
3. I Comitati di Quartiere, e le loro articolazioni organizzative, sono organismi
   senza personalità giuridica e senza scopi di lucro. Tutti i componenti degli
   organi dei Comitati di Quartiere esercitano la propria azione gratuitamente.

                                                                                    3
4. I Comitati di Quartiere, nella loro azione, riconoscono il seguente fine:
   promuovere la partecipazione della cittadinanza alle scelte amministrative
   strategiche che riguardano la comunità, facendosi interpreti e promotori dei
   bisogni dei cittadini presso l’Amministrazione Comunale mediante:
        a) approfondimento delle problematiche del relativo ambito territoriale ed
           elaborazione di proposte per il miglioramento della qualità di vita, in
           ordine alle tematiche dei servizi sociali, della cultura e delle tradizioni
           popolari, della salute, dello sport, della sicurezza sociale, della viabilità
           e della mobilità urbana, dell’ ambiente, del verde, del decoro urbano;
        b) promozione di iniziative, manifestazioni, eventi d’ interesse collettivo
           direttamente o in partenariato con altri soggetti sociali;
        c) realizzazione del Bilancio Partecipativo, con le modalità che l’
           Amministrazione        Comunale      dovrà     definire    con     specifica
           Regolamentazione;
        d) elaborazione di proposte per la programmazione del Piano triennale
           delle Opere Pubbliche;
        e) facilitazione della partecipazione dei cittadini ai processi di
           consultazione previsti per i piani e programmi aventi valenza
           ambientale da assoggettare a procedure di valutazione ambientale
           strategica e/o valutazione d’ impatto ambientale;
5. I Comitati di Quartiere, per la realizzazione delle loro attività, possono formare
   Gruppi di lavoro su aree tematiche, con il compito di approfondire ed elaborare
   proposte in relazione ai bisogni dei cittadini, nonché di proporre ambiti di
   studio e formazione. A detti Gruppi possono, a discrezione dell’
   Amministrazione Comunale, partecipare funzionari comunali dell’ area
   amministrativa di riferimento tematico.

                                     Articolo 4
                                Modalità costitutive
1. La costituzione dei Comitati di Quartiere avviene su base volontaria.
2. L’ Amministrazione Comunale, al fine di garantire una attiva partecipazione dei
   cittadini sin dalla fase iniziale della nascita dei Comitati di Quartiere, favorisce
   in ogni ambito territoriale la formazione di Comitati Promotori nei quali
   possono confluire le Associazioni di quartiere già esistenti.
   I Comitati Promotori:
       a) collaborano, secondo le indicazioni dell’ Amministrazione Comunale,
          all’ organizzazione delle procedure di costituzione dei Comitati di
          Quartiere, fungendo da facilitatori della partecipazione territoriale;
       b) si sciolgono nel momento della costituzione dei Comitati di Quartiere
          che dovrà avviarsi entro sei mesi dall’ approvazione del presente
          Regolamento;
       c) nel caso in cui non si formino i Comitati Promotori, l’Amministrazione
          Comunale provvede comunque all’ avvio delle procedure di costituzione

                                                                                      4
dei Comitati di Quartiere.
3. La procedura per la costituzione del Comitato di Quartiere è avviata dal
   Sindaco, in tutti gli ambiti territoriali di cui all’ art. 2 comma 1 del presente
   regolamento, mediante un avviso pubblico ed un efficace piano di
   comunicazione informativa e deve concludersi entro 60 giorni dalla
   pubblicazione dello stesso avviso.
4. Preliminarmente alla pubblicazione dell’ avviso pubblico, il Sindaco insedia il
   Gruppo Comunale per la Costituzione dei Comitati di Quartiere.
   Esso:
      a) è costituito dal Sindaco o suo delegato, dall’ Assessore alla
         Partecipazione e Decentramento o suo delegato, da 2 Consiglieri
         Comunali (uno di maggioranza ed uno di minoranza) eletti dal Consiglio
         Comunale preferibilmente tra i membri della Commissione Consiliare
         Permanente afferente all’ Assessorato alla Partecipazione e
         Decentramento, dal Responsabile amministrativo per la Partecipazione e
         il Decentramento e dal Segretario Comunale. La partecipazione al lavoro
         del Gruppo Comunale non corrisponde gettone di presenza per i
         Consiglieri Comunali
      b) coordina e svolge il lavoro relativo alla procedura di costituzione dei
         Comitati di Quartiere per ogni ambito territoriale, fornisce indirizzo di
         azione ai Comitati Promotori e stabilisce gli eventuali dettagli operativi
         da integrare al presente Regolamento;
5. La procedura per la costituzione del Comitato di Quartiere consiste delle
   seguenti fasi:
      a) convocazione dell’ Assemblea;
      b) presentazione delle auto- candidature a membro del Collegio;
      c) verifica delle candidature;
      d) scelta dei membri del Collegio da parte dell’ Assemblea;
      e) proclamazione dei membri del Collegio.

                                  Articolo 5
                                    Organi
1. Gli organi dei Comitati di Quartiere sono:
      a) L’ Assemblea
      b) Il Collegio
      c) Il Portavoce e la Conferenza dei Portavoce

                                      Articolo 6
                                    L’Assemblea
1. L’Assemblea del Comitato di Quartiere è composta da tutte le persone di età
   superiore ai 16 anni che risiedono, abitano, studiano o lavorano in ognuno
   degli ambiti territoriali di cui all' art. 2 del presente Regolamento.
2. L' adesione all’ Assemblea è volontaria e su base individuale. I partecipanti

                                                                                  5
intervengono senza alcun meccanismo di delega o rappresentanza, tutti hanno
     uguale diritto di parola e voto.
3.   Il Comitato di Quartiere è validamente costituito se all’ Assemblea di prima
     costituzione partecipa un numero di cittadini equivalente almeno all’ 10 %
     della popolazione residente nel relativo ambito territoriale. Nei casi in cui non
     si raggiunga il suddetto limite, l’ Amministrazione Comunale provvede alla
     pubblicazione di un nuovo avviso pubblico, per quell’ ambito territoriale, entro
     i 12 mesi successivi alla prima pubblicazione di cui all’ art. 4 comma 3 del
     presente regolamento.
4.   L’ Assemblea è convocata:
         a) in sede di prima convocazione per la scelta dei componenti del Collegio,
            di cui al comma 5.a del presente articolo, dal Sindaco e/o dall’
            Assessore alla Partecipazione e Decentramento che la presiedono;
         b) in sede di rinnovo dei componenti del Collegio dal Sindaco e/o dall’
            Assessore alla Partecipazione e Decentramento che la presiedono;
         c) dal Sindaco e/o dall’ Assessore alla Partecipazione e Decentramento per
            qualsivogliano ulteriori necessità ritenute utili;
         d) dal Collegio, di norma almeno una volta l’anno, per quanto stabilito dai
            commi 5. b e 5. c del presente articolo. In tali casi il Collegio comunica
            al Sindaco e all’ Assessore alla Partecipazione e Decentramento la data e
            l’ ordine del giorno di convocazione dell’Assemblea, con un anticipo di
            almeno 30 giorni rispetto alla data di svolgimento;
         e) dai 2/3 degli aderenti alla medesima Assemblea alla data della richiesta
            di convocazione, non più di una volta l’ anno. In tal caso viene
            comunicata al Collegio, al Sindaco e all’ Assessore alla Partecipazione e
            Decentramento la data e l’ ordine del giorno di convocazione
            dell’Assemblea, con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data
            di svolgimento.
5.   L’ Assemblea provvede, esclusivamente nel rispettivo ambito territoriale:
     a) alla scelta dei componenti del Collegio di cui al successivo art. 7 del
         presente Regolamento;
     b) alla programmazione generale delle attività del Comitato di Quartiere;
     c) alla approvazione dell’ operato del Collegio e dei Gruppi di lavoro tematici
         eventualmente costituiti.
6.   Gli orari e i giorni delle convocazione dell’ Assemblea sono utili a garantire la
     eventuale presenza di funzionari amministrativi in relazione alla materia da
     trattare.
7.   Per tutto quanto non attinente alle procedure di costituzione e di rinnovo dei
     Comitati di Quartiere, e di cui ai commi 5.b e 5.c del presente articolo, l’
     Assemblea ha validità nelle sue decisioni se partecipata in misura almeno pari
     alla metà più uno degli aderenti all’ assemblea stessa. Nei casi in cui tale
     numero non fosse raggiunto, l’ Amministrazione Comunale si riserva, pur
     accogliendole, di valutare il peso collettivo delle decisioni assunte dall’

                                                                                    6
Assemblea.
8. Le riunioni dell’ Assemblea sono verbalizzate dal Segretario del Collegio,
   anche nella registrazione dei partecipanti. Le verbalizzazioni sono inviate all’
   Ufficio alla Partecipazione e Decentramento.

                                      Articolo 7
                                     Il Collegio
1.   Il Collegio è formato da un numero di membri pari a 5 (cinque). Esso, dal
     momento della sua costituzione, dura in carica 3 anni.
2.   Tutti i cittadini in possesso dei requisiti di cui all’ art. 2 comma 2 del presente
     Regolamento e che non rivestono cariche istituzionali e/o politiche di qualsiasi
     tipo e livello, possono presentare la propria candidatura alla carica di membro
     del Collegio, in non più di un ambito territoriale.
     Le candidature devono essere presentate presso l’Assessorato alla
     Partecipazione, secondo le modalità indicate dall’ avviso pubblico di cui
     all’articolo 4 comma 3 del presente regolamento, e devono pervenire in
     numero di almeno cinque per ogni ambito territoriale, di cui all’ art 2 del
     presente regolamento.
3.   Il Gruppo Comunale per la costituzione dei Comitati di Quartiere verifica la
     sussistenza dei requisiti delle auto-candidature pervenute e ne trasmette elenco
     all’ Assemblea del Comitato di Quartiere nella sua prima convocazione.
4.   Nei casi in cui non siano pervenute almeno cinque candidature per un dato
     ambito territoriale, l’ Amministrazione Comunale provvede alla pubblicazione
     di un nuovo avviso pubblico, di cui all’ articolo 4 comma 3 del presente
     regolamento, per quell’ ambito territoriale, entro i 12 mesi successivi alla
     prima pubblicazione.
5.   La scelta dei membri per il Collegio può avvenire sulla base di un elenco che
     riporta le candidature verificate, per ogni ambito territoriale, in ordine
     alfabetico; ogni aderente all’ Assemblea può indicare al massimo tre
     nominativi. Entrano a far parte del Collegio coloro che ottengono, nell’ ordine,
     il maggior numero di consensi, fino al raggiungimento del numero massimo
     stabilito di cinque membri. In caso di parità di voti viene nominato il candidato
     anagraficamente più giovane .
6.   La scelta dei componenti del Collegio avviene da parte di ogni aderente all’
     Assemblea con voto palese, attraverso la compilazione di una scheda in cui
     ognuno riporta i propri dati anagrafici e l’esplicita espressione di scelta dei
     nominativi per il Collegio, secondo il comma 5 del presente articolo. La scheda
     compilata ha valore di autocertificazione circa il possesso dei requisiti di cui
     all’ art. 6 comma 1 del presente regolamento.
7.   La scelta del Collegio è valida, per ciascun ambito territoriale, se ad essa
     prende parte un numero pari ad almeno i 2/3 degli aderenti all’ Assemblea di
     cui all’ art. 6 comma 3 del presente regolamento.
8.   Sono garanti della regolarità delle procedure di scelta da parte dell’

                                                                                      7
Assemblea, il Sindaco e i membri del Gruppo Comunale per la Costituzione
   dei Comitati di Quartiere. Il Sindaco e/o l’ Assessore alla Partecipazione e
   Decentramento provvedono alla proclamazione dei risultati.
9. Il Collegio è convocato dal Portavoce, di cui al successivo art. 8 del presente
   regolamento, o su richiesta di almeno la metà più uno (arrotondata per eccesso)
   dei suoi componenti; la convocazione avviene mediante avviso che specifica l’
   ordine del giorno e che viene inoltrato con modalità comunicative che lo stesso
   Collegio stabilirà nella sua prima convocazione.
10.Le riunioni del Collegio sono valide alla presenza di almeno la metà più uno
   (arrotondata per eccesso) dei suoi componenti.
11.Le decisioni del Collegio sono valide se assunte a maggioranza dei presenti.
12. Il Collegio, nella sua prima riunione, elegge al proprio interno il Portavoce, il
   vice-Portavoce e il Segretario.
13.Il Collegio ha funzioni di coordinamento delle attività del Comitato di
   Quartiere di cui all’ art. 3 del presente regolamento.

                                     Articolo 8
                    Il Portavoce - La Conferenza dei Portavoce
1. Il Portavoce tiene rapporti stabili di reciproca e leale collaborazione e
    informazione con il Comune e svolge il compito di facilitatore dell’
    organizzazione e delle conduzioni delle Assemblee. Redige annualmente l’
    elenco degli aderenti all’ Assemblea del Comitato di Quartiere e ne da
    comunicazione all’ Amministrazione Comunale entro il mese di dicembre.
2. Ogni Portavoce dura in carica un anno e può essere riconfermato fino ad un
    massimo di due anni complessivi.
3. Sono motivi di decadenza:
        a) tre assenze consecutive, non giustificate, dalle riunioni del Collegio;
        b) eventuali sue candidature a ruoli istituzionali e/o politici di qualsiasi tipo
            e livello;
4. Nei casi di decadenza o dimissioni, il Collegio provvede alla nuova scelta del
   Portavoce dopo aver provveduto alla surroga con il primo degli esclusi dalla
   lista dei candidati al Collegio. In caso di assenza di esclusi, la nuova scelta del
   Portavoce avviene fra i membri del Collegio, così come costituito, sino alla sua
   naturale decadenza.
5. Al fine di meglio coordinare i rapporti tra i Comitati di Quartiere e
    l'Amministrazione Comunale, nonché di esaminare congiuntamente
    problematiche di rilievo cittadino, è istituita la Conferenza dei Portavoce dei
    Comitati di Quartiere. Il Sindaco e/o l’ Assessore alla Partecipazione e al
    Decentramento provvedono alla convocazione della Conferenza dei Portavoce,
    di regola almeno una volta l’anno.
    La Conferenza può autoconvocarsi su richiesta di almeno i 2/3 dei Portavoce
    dei Comitati di Quartiere.


                                                                                       8
Articolo 9
                          L’ Amministrazione Comunale
1. L’ Amministrazione Comunale:
      a) garantisce, all’ interno della propria organizzazione amministrativa, un
          referente dell’ Ufficio della Partecipazione e Decentramento, incaricato
          dei rapporti con i Comitati di Quartiere;
      b) garantisce la pubblicizzazione dell’ informazione e della comunicazione
          necessaria alle attività dei Comitati di Quartiere, secondo gli strumenti
          comunicativi in uso (quali sito web, plance di “quartiere” etc) e le risorse
          disponibili;
      c) valuta la possibilità della presenza dei Funzionari e degli Assessori,
          secondo area tematica, agli incontri con i Comitati di Quartiere che
          devono essere programmati secondo tempi e modalità tali da consentire
          la loro partecipazione;
      d) garantisce, per l’ attività dei Comitati di Quartiere, la possibilità di
          utilizzare, a titolo gratuito, locali del proprio patrimonio, secondo le loro
          effettive disponibilità e subordinatamente ad un congruo preavviso di
          utilizzo.
                                     Articolo 10
                                    Norma finale
   1. La risoluzione di questioni relative all'applicazione ed all'interpretazione del
      presente Regolamento è demandata alla Giunta Comunale, previo parere del
      Segretario Comunale.
   2. Eventuali modifiche o integrazioni del presente Regolamento potranno
      essere proposte non prima di dodici mesi dall’ inizio del funzionamento di
      tutti i Comitati di Quartiere.
   3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa
      riferimento, in quanto applicabili, allo Statuto Comunale e alla vigente
      legislazione sugli Enti Locali ed alle altre leggi e regolamenti dello Stato.




                                                                                     9

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  • 1. PREMESSA Il tema della Democrazia Partecipativa è un argomento fondamentale per affermare un’idea della politica non solo leaderistica, ma che sappia rispondere alle reali necessità dei cittadini; fondamentale per confermare il valore del decentramento istituzionale e gestionale attraverso cui i cittadini, facendo emergere direttamente i propri bisogni, assumono funzione attiva di proposta. L’attenzione alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini è alla base dell'azione amministrativa dell' Amministrazione comunale. Tale obiettivo può essere conseguito attraverso la costruzione di un nuovo rapporto di collaborazione tra Amministrazione e cittadini e la realizzazione di una specifica politica di soddisfacimento dei bisogni sul territorio. La costruzione di un nuovo rapporto tra Amministrazione e cittadini deve essere fondato sulla costante informazione e sul coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni pubbliche, superando una visione della partecipazione limitata alla sola raccolta delle preferenze e ponendo maggiore enfasi sul ruolo attivo dei cittadini. Affinché questo nuovo rapporto si concretizzi è necessario che al cittadino si garantisca uno spazio reale di emersione dei propri bisogni, libero e franco da logiche ed interessi di parte. Tale spazio è rappresentato dai Comitati di Quartiere, poiché in essi gli abitanti delle diverse zone territoriali condividono lo stesso tipo di problematiche legate principalmente alla morfologia urbana e alle carenze di servizi. In applicazione dell' art 13 dello Statuto Comunale in materia di partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa della Città, il presente Regolamento è stato redatto allo scopo di istituire i Comitati di Quartiere e disciplinarne il funzionamento. L'impianto normativo è stato volutamente ridotto al minimo necessario allo scopo di non penalizzare la potenza espressiva della partecipazione dei cittadini. Nel lavoro è stato tenuto conto, nell' ambito del possibile, che esistono già delle Associazioni di cittadini che sono attive, da tempo, nella trattazione delle problematiche zonali del territorio comunale. A partire da ciò si è cercato di definire uno scenario in cui la loro preziosa esperienza operativa possa essere condivisa da tutti in spirito di solidarietà, ed adeguatamente valorizzata. 1
  • 2. REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI DI QUARTIERE (Approvato con Delibera di Consiglio comunale n. del ) INDICE Art. 1) Principi Generali 2) Delimitazione territoriale 3) Criterio dell’ interesse generale - Definizione, finalità e compiti 4) Modalità costitutive 5) Organi 6) L’ Assemblea 7) Il Collegio 8) Il Portavoce – La Conferenza dei Portavoce 9) L’ Amministrazione Comunale 10) Norma finale 2
  • 3. Articolo 1 Principi generali 1. Il presente Regolamento individua gli ambiti territoriali dei Comitati di Quartiere e stabilisce natura, compiti e modalità di costituzione degli stessi Comitati. 2. Il Comune di Grottaferrata, in attuazione dell’ art. 13 dello Statuto Comunale, con i Comitati di Quartiere intende promuovere la partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale come un valore irrinunciabile da ricercare e sostenere attraverso progetti e iniziative. Il fine della partecipazione è il miglioramento della qualità della vita e il benessere di tutti i cittadini. Il metodo è la programmazione condivisa, consapevole e partecipata. La cultura della comunità è la solidarietà, la responsabilità di ciascun cittadino verso tutti e di tutti verso ognuno. Articolo 2 Delimitazione territoriale 1. Gli ambiti territoriali nei quali operano i Comitati di Quartiere sono delimitati e riconosciuti, come da allegato n. 1 del presente Regolamento, in numero di sei e individuati come di seguito: a) Comitato sud b) Comitato est c) Comitato nord d) Comitato nord-ovest e) Comitato ovest f) Comitato centro 2. E’ facoltà dei Comitati di Quartiere, una volta costituiti, stabilire la loro denominazione Articolo 3 Criterio dell’ interesse generale. Definizione, finalità e compiti dei Comitati di Quartiere 1. I Comitati di Quartiere nella loro azione rispettano il seguente criterio dell’ interesse generale: a) nell'espressione dei propri bisogni le proposte presentate dai cittadini non possono ledere i diritti e le prerogative di altri cittadini; b) non è possibile effettuare proposte che penalizzino o discriminino dalla loro fruizione parti della cittadinanza, per quanto minoritarie, in ordine a criteri di razza, religione, sesso o cultura politica. 2. I Comitati di Quartiere sono espressione dei cittadini che risiedono, abitano, studiano e lavorano nel rispettivo ambito territoriale. 3. I Comitati di Quartiere, e le loro articolazioni organizzative, sono organismi senza personalità giuridica e senza scopi di lucro. Tutti i componenti degli organi dei Comitati di Quartiere esercitano la propria azione gratuitamente. 3
  • 4. 4. I Comitati di Quartiere, nella loro azione, riconoscono il seguente fine: promuovere la partecipazione della cittadinanza alle scelte amministrative strategiche che riguardano la comunità, facendosi interpreti e promotori dei bisogni dei cittadini presso l’Amministrazione Comunale mediante: a) approfondimento delle problematiche del relativo ambito territoriale ed elaborazione di proposte per il miglioramento della qualità di vita, in ordine alle tematiche dei servizi sociali, della cultura e delle tradizioni popolari, della salute, dello sport, della sicurezza sociale, della viabilità e della mobilità urbana, dell’ ambiente, del verde, del decoro urbano; b) promozione di iniziative, manifestazioni, eventi d’ interesse collettivo direttamente o in partenariato con altri soggetti sociali; c) realizzazione del Bilancio Partecipativo, con le modalità che l’ Amministrazione Comunale dovrà definire con specifica Regolamentazione; d) elaborazione di proposte per la programmazione del Piano triennale delle Opere Pubbliche; e) facilitazione della partecipazione dei cittadini ai processi di consultazione previsti per i piani e programmi aventi valenza ambientale da assoggettare a procedure di valutazione ambientale strategica e/o valutazione d’ impatto ambientale; 5. I Comitati di Quartiere, per la realizzazione delle loro attività, possono formare Gruppi di lavoro su aree tematiche, con il compito di approfondire ed elaborare proposte in relazione ai bisogni dei cittadini, nonché di proporre ambiti di studio e formazione. A detti Gruppi possono, a discrezione dell’ Amministrazione Comunale, partecipare funzionari comunali dell’ area amministrativa di riferimento tematico. Articolo 4 Modalità costitutive 1. La costituzione dei Comitati di Quartiere avviene su base volontaria. 2. L’ Amministrazione Comunale, al fine di garantire una attiva partecipazione dei cittadini sin dalla fase iniziale della nascita dei Comitati di Quartiere, favorisce in ogni ambito territoriale la formazione di Comitati Promotori nei quali possono confluire le Associazioni di quartiere già esistenti. I Comitati Promotori: a) collaborano, secondo le indicazioni dell’ Amministrazione Comunale, all’ organizzazione delle procedure di costituzione dei Comitati di Quartiere, fungendo da facilitatori della partecipazione territoriale; b) si sciolgono nel momento della costituzione dei Comitati di Quartiere che dovrà avviarsi entro sei mesi dall’ approvazione del presente Regolamento; c) nel caso in cui non si formino i Comitati Promotori, l’Amministrazione Comunale provvede comunque all’ avvio delle procedure di costituzione 4
  • 5. dei Comitati di Quartiere. 3. La procedura per la costituzione del Comitato di Quartiere è avviata dal Sindaco, in tutti gli ambiti territoriali di cui all’ art. 2 comma 1 del presente regolamento, mediante un avviso pubblico ed un efficace piano di comunicazione informativa e deve concludersi entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso avviso. 4. Preliminarmente alla pubblicazione dell’ avviso pubblico, il Sindaco insedia il Gruppo Comunale per la Costituzione dei Comitati di Quartiere. Esso: a) è costituito dal Sindaco o suo delegato, dall’ Assessore alla Partecipazione e Decentramento o suo delegato, da 2 Consiglieri Comunali (uno di maggioranza ed uno di minoranza) eletti dal Consiglio Comunale preferibilmente tra i membri della Commissione Consiliare Permanente afferente all’ Assessorato alla Partecipazione e Decentramento, dal Responsabile amministrativo per la Partecipazione e il Decentramento e dal Segretario Comunale. La partecipazione al lavoro del Gruppo Comunale non corrisponde gettone di presenza per i Consiglieri Comunali b) coordina e svolge il lavoro relativo alla procedura di costituzione dei Comitati di Quartiere per ogni ambito territoriale, fornisce indirizzo di azione ai Comitati Promotori e stabilisce gli eventuali dettagli operativi da integrare al presente Regolamento; 5. La procedura per la costituzione del Comitato di Quartiere consiste delle seguenti fasi: a) convocazione dell’ Assemblea; b) presentazione delle auto- candidature a membro del Collegio; c) verifica delle candidature; d) scelta dei membri del Collegio da parte dell’ Assemblea; e) proclamazione dei membri del Collegio. Articolo 5 Organi 1. Gli organi dei Comitati di Quartiere sono: a) L’ Assemblea b) Il Collegio c) Il Portavoce e la Conferenza dei Portavoce Articolo 6 L’Assemblea 1. L’Assemblea del Comitato di Quartiere è composta da tutte le persone di età superiore ai 16 anni che risiedono, abitano, studiano o lavorano in ognuno degli ambiti territoriali di cui all' art. 2 del presente Regolamento. 2. L' adesione all’ Assemblea è volontaria e su base individuale. I partecipanti 5
  • 6. intervengono senza alcun meccanismo di delega o rappresentanza, tutti hanno uguale diritto di parola e voto. 3. Il Comitato di Quartiere è validamente costituito se all’ Assemblea di prima costituzione partecipa un numero di cittadini equivalente almeno all’ 10 % della popolazione residente nel relativo ambito territoriale. Nei casi in cui non si raggiunga il suddetto limite, l’ Amministrazione Comunale provvede alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico, per quell’ ambito territoriale, entro i 12 mesi successivi alla prima pubblicazione di cui all’ art. 4 comma 3 del presente regolamento. 4. L’ Assemblea è convocata: a) in sede di prima convocazione per la scelta dei componenti del Collegio, di cui al comma 5.a del presente articolo, dal Sindaco e/o dall’ Assessore alla Partecipazione e Decentramento che la presiedono; b) in sede di rinnovo dei componenti del Collegio dal Sindaco e/o dall’ Assessore alla Partecipazione e Decentramento che la presiedono; c) dal Sindaco e/o dall’ Assessore alla Partecipazione e Decentramento per qualsivogliano ulteriori necessità ritenute utili; d) dal Collegio, di norma almeno una volta l’anno, per quanto stabilito dai commi 5. b e 5. c del presente articolo. In tali casi il Collegio comunica al Sindaco e all’ Assessore alla Partecipazione e Decentramento la data e l’ ordine del giorno di convocazione dell’Assemblea, con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data di svolgimento; e) dai 2/3 degli aderenti alla medesima Assemblea alla data della richiesta di convocazione, non più di una volta l’ anno. In tal caso viene comunicata al Collegio, al Sindaco e all’ Assessore alla Partecipazione e Decentramento la data e l’ ordine del giorno di convocazione dell’Assemblea, con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data di svolgimento. 5. L’ Assemblea provvede, esclusivamente nel rispettivo ambito territoriale: a) alla scelta dei componenti del Collegio di cui al successivo art. 7 del presente Regolamento; b) alla programmazione generale delle attività del Comitato di Quartiere; c) alla approvazione dell’ operato del Collegio e dei Gruppi di lavoro tematici eventualmente costituiti. 6. Gli orari e i giorni delle convocazione dell’ Assemblea sono utili a garantire la eventuale presenza di funzionari amministrativi in relazione alla materia da trattare. 7. Per tutto quanto non attinente alle procedure di costituzione e di rinnovo dei Comitati di Quartiere, e di cui ai commi 5.b e 5.c del presente articolo, l’ Assemblea ha validità nelle sue decisioni se partecipata in misura almeno pari alla metà più uno degli aderenti all’ assemblea stessa. Nei casi in cui tale numero non fosse raggiunto, l’ Amministrazione Comunale si riserva, pur accogliendole, di valutare il peso collettivo delle decisioni assunte dall’ 6
  • 7. Assemblea. 8. Le riunioni dell’ Assemblea sono verbalizzate dal Segretario del Collegio, anche nella registrazione dei partecipanti. Le verbalizzazioni sono inviate all’ Ufficio alla Partecipazione e Decentramento. Articolo 7 Il Collegio 1. Il Collegio è formato da un numero di membri pari a 5 (cinque). Esso, dal momento della sua costituzione, dura in carica 3 anni. 2. Tutti i cittadini in possesso dei requisiti di cui all’ art. 2 comma 2 del presente Regolamento e che non rivestono cariche istituzionali e/o politiche di qualsiasi tipo e livello, possono presentare la propria candidatura alla carica di membro del Collegio, in non più di un ambito territoriale. Le candidature devono essere presentate presso l’Assessorato alla Partecipazione, secondo le modalità indicate dall’ avviso pubblico di cui all’articolo 4 comma 3 del presente regolamento, e devono pervenire in numero di almeno cinque per ogni ambito territoriale, di cui all’ art 2 del presente regolamento. 3. Il Gruppo Comunale per la costituzione dei Comitati di Quartiere verifica la sussistenza dei requisiti delle auto-candidature pervenute e ne trasmette elenco all’ Assemblea del Comitato di Quartiere nella sua prima convocazione. 4. Nei casi in cui non siano pervenute almeno cinque candidature per un dato ambito territoriale, l’ Amministrazione Comunale provvede alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico, di cui all’ articolo 4 comma 3 del presente regolamento, per quell’ ambito territoriale, entro i 12 mesi successivi alla prima pubblicazione. 5. La scelta dei membri per il Collegio può avvenire sulla base di un elenco che riporta le candidature verificate, per ogni ambito territoriale, in ordine alfabetico; ogni aderente all’ Assemblea può indicare al massimo tre nominativi. Entrano a far parte del Collegio coloro che ottengono, nell’ ordine, il maggior numero di consensi, fino al raggiungimento del numero massimo stabilito di cinque membri. In caso di parità di voti viene nominato il candidato anagraficamente più giovane . 6. La scelta dei componenti del Collegio avviene da parte di ogni aderente all’ Assemblea con voto palese, attraverso la compilazione di una scheda in cui ognuno riporta i propri dati anagrafici e l’esplicita espressione di scelta dei nominativi per il Collegio, secondo il comma 5 del presente articolo. La scheda compilata ha valore di autocertificazione circa il possesso dei requisiti di cui all’ art. 6 comma 1 del presente regolamento. 7. La scelta del Collegio è valida, per ciascun ambito territoriale, se ad essa prende parte un numero pari ad almeno i 2/3 degli aderenti all’ Assemblea di cui all’ art. 6 comma 3 del presente regolamento. 8. Sono garanti della regolarità delle procedure di scelta da parte dell’ 7
  • 8. Assemblea, il Sindaco e i membri del Gruppo Comunale per la Costituzione dei Comitati di Quartiere. Il Sindaco e/o l’ Assessore alla Partecipazione e Decentramento provvedono alla proclamazione dei risultati. 9. Il Collegio è convocato dal Portavoce, di cui al successivo art. 8 del presente regolamento, o su richiesta di almeno la metà più uno (arrotondata per eccesso) dei suoi componenti; la convocazione avviene mediante avviso che specifica l’ ordine del giorno e che viene inoltrato con modalità comunicative che lo stesso Collegio stabilirà nella sua prima convocazione. 10.Le riunioni del Collegio sono valide alla presenza di almeno la metà più uno (arrotondata per eccesso) dei suoi componenti. 11.Le decisioni del Collegio sono valide se assunte a maggioranza dei presenti. 12. Il Collegio, nella sua prima riunione, elegge al proprio interno il Portavoce, il vice-Portavoce e il Segretario. 13.Il Collegio ha funzioni di coordinamento delle attività del Comitato di Quartiere di cui all’ art. 3 del presente regolamento. Articolo 8 Il Portavoce - La Conferenza dei Portavoce 1. Il Portavoce tiene rapporti stabili di reciproca e leale collaborazione e informazione con il Comune e svolge il compito di facilitatore dell’ organizzazione e delle conduzioni delle Assemblee. Redige annualmente l’ elenco degli aderenti all’ Assemblea del Comitato di Quartiere e ne da comunicazione all’ Amministrazione Comunale entro il mese di dicembre. 2. Ogni Portavoce dura in carica un anno e può essere riconfermato fino ad un massimo di due anni complessivi. 3. Sono motivi di decadenza: a) tre assenze consecutive, non giustificate, dalle riunioni del Collegio; b) eventuali sue candidature a ruoli istituzionali e/o politici di qualsiasi tipo e livello; 4. Nei casi di decadenza o dimissioni, il Collegio provvede alla nuova scelta del Portavoce dopo aver provveduto alla surroga con il primo degli esclusi dalla lista dei candidati al Collegio. In caso di assenza di esclusi, la nuova scelta del Portavoce avviene fra i membri del Collegio, così come costituito, sino alla sua naturale decadenza. 5. Al fine di meglio coordinare i rapporti tra i Comitati di Quartiere e l'Amministrazione Comunale, nonché di esaminare congiuntamente problematiche di rilievo cittadino, è istituita la Conferenza dei Portavoce dei Comitati di Quartiere. Il Sindaco e/o l’ Assessore alla Partecipazione e al Decentramento provvedono alla convocazione della Conferenza dei Portavoce, di regola almeno una volta l’anno. La Conferenza può autoconvocarsi su richiesta di almeno i 2/3 dei Portavoce dei Comitati di Quartiere. 8
  • 9. Articolo 9 L’ Amministrazione Comunale 1. L’ Amministrazione Comunale: a) garantisce, all’ interno della propria organizzazione amministrativa, un referente dell’ Ufficio della Partecipazione e Decentramento, incaricato dei rapporti con i Comitati di Quartiere; b) garantisce la pubblicizzazione dell’ informazione e della comunicazione necessaria alle attività dei Comitati di Quartiere, secondo gli strumenti comunicativi in uso (quali sito web, plance di “quartiere” etc) e le risorse disponibili; c) valuta la possibilità della presenza dei Funzionari e degli Assessori, secondo area tematica, agli incontri con i Comitati di Quartiere che devono essere programmati secondo tempi e modalità tali da consentire la loro partecipazione; d) garantisce, per l’ attività dei Comitati di Quartiere, la possibilità di utilizzare, a titolo gratuito, locali del proprio patrimonio, secondo le loro effettive disponibilità e subordinatamente ad un congruo preavviso di utilizzo. Articolo 10 Norma finale 1. La risoluzione di questioni relative all'applicazione ed all'interpretazione del presente Regolamento è demandata alla Giunta Comunale, previo parere del Segretario Comunale. 2. Eventuali modifiche o integrazioni del presente Regolamento potranno essere proposte non prima di dodici mesi dall’ inizio del funzionamento di tutti i Comitati di Quartiere. 3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento, in quanto applicabili, allo Statuto Comunale e alla vigente legislazione sugli Enti Locali ed alle altre leggi e regolamenti dello Stato. 9