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1  sur  106
FATTURA ELETTRONICA E
DIGITALIZZAZIONE
Dott. Cesare Ciabatti (cesareciabatti@gmail.com)
Formatore e consulente in amministrazione digitale, digitalizzazione dei
processi ed archiviazione elettronica
Quadro normativo
 Finanziaria 2018 (L 205/17)
 «al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel
territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture
elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio»
 «Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese
disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della
fattura elettronica ovvero in formato analogico sara' messa a disposizione direttamente
da chi emette la fattura. E' comunque facolta' dei consumatori rinunciare alla copia
elettronica o in formato analogico della fattura»
Art 1 c. 909 L 205/17 (modifiche all’art 1 Dlgs 127/15)
2
Quadro normativo
 Finanziaria 2018 (L 205/17)
 «Al fine di incentivare l'efficienza e la trasparenza del sistema di approvvigionamento
della pubblica amministrazione, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e
l'archiviazione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di
beni e servizi devono essere effettuate in forma elettronica» ( In attesa di regole
tecniche)
Art 1 c. 411 L 205/17 (modifiche all’art 1 Dlgs 127/15)
3
Quadro normativo
 Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (nel
caso degli Enti Locali si tratta ad esempio dei corrispettivi del Servizio Refezione
scolastica o Trasporto scolastico)
 “A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui
all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle
entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.”
Art 17 DL 119/18
4
Quadro normativo
 Provvedimento Direttore ADE n 89757 del 30 aprile 2018, con relative specifiche
tecniche (Allegato A) che ha regolamentato:
 cosa è la FE tra privati e qual’è il suo contenuto informativo obbligatorio
 come si trasmette la FE al SdI e quali controlli vengono da questo eseguiti
 come si riceve la FE dal SdI
 qual è la data di emissione e la data di ricezione della FE
 come devono essere emesse le note di variazione ex art. 6, co. 8, d.lgs. n. 471/97
 come possono operare gli intermediari
 i servizi offerti dall’AE (compreso quello di conservazione) per rendere semplice, pratico e
poco oneroso il processo di FE, riducendo il rischio di errori
 Circolare 8/E e 13/E rispettivamente del 30.04.18 e del 2.07.18 contenenti, tra gli altri,
chiarimenti interpretativi sull’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione dell’obbligo
di fatturazione elettronica (via SdI) anticipato al 1° luglio 2018
5
Ambito soggettivo FEB2B
 SI soggetti stabili: stabile organizzazione art 162 DPR 917/86 “l'espressione
"stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale
l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attivita' sul territorio dello
Stato”
 No (facoltativo) contribuenti forfettari o minimi e piccoli imprenditori agricoli (art
34 DPR 633/72)
 No (facoltativo) soggetti non residenti o solo identificati in Italia (es con Partita
IVA italiana)
 No (facoltativo) carburanti trattori agricoli e forestali Circ ADE 13/18 (ma obbligo
pagamenti tracciati)
6
Ambito soggettivo FEPA
Deve essere tenuto separato l’ambito
soggettivo FE B2B da quello FEPA, in quanto le
fatture hanno formati diversi. Si ricorda che la FEPA
(formato xml FPA12) deve essere emessa nei
confronti delle PPAA di cui all’art 1 c. 2 L 196/09
ovvero:
Elenco ISTAT
Autorità indipendenti
Le Amministrazioni indicate nell’art 1 c.2 del Dlgs
165/01
Art 1 c. 209 L 244/07
7
Decorrenza e-fattura
 1 luglio 2018 per le fatture carburante e fatture filiera subappaltatori di
contratti di appalto con una PA
 1 gennaio 2019 per tutte le fatture emesse da soggetti residenti verso altri
soggetti residenti (FE B2B)
 1 gennaio 2019 fatture emesse verso i consumatori finali FE B2C
 Facoltà: le fatture emesse nei confronti dei soggetti esteri in luogo della
comunicazione dati fattura (spesometro)
8
Vantaggi adempimenti fiscali
 Esonero dell’obbligo dello spesometro (art 1 c 916 L 205/17) ad eccezione dei
dati delle fatture emesse e ricevute verso e da soggetti non residenti (art 1 c.
3-ter D.lgs 127/15)
 Esonero per i forfettari e minimi dalla tenuta del registro vendite e acquisti (art 4
D.lgs. 127/05)
 Predisposizione della bozza dichiarazione IVA e dei redditi
 Bozze modelli F24
9
Servizi messi a disposizione dall’ADE
 un software installabile su PC per la predisposizione della fattura elettronica
 una procedura web e un’App per la predisposizione e trasmissione al SdI della
fattura elettronica
 un servizio web di generazione di un codice a barre bidimensionale (QR-Code),
utile per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del
cessionario/committente e del relativo “indirizzo telematico”
 un servizio web di registrazione mediante il quale il cessionario/committente
può indicare al SdI il canale e “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione
dei file
 Un servizio mediante il quale assegnare le deleghe ai soggetti intermediari fiscali
di cui all’art 3 c 3 DPR 322/98 per la consultazione e acquisizione delle FE
10
Servizi messi a disposizione dall’ADE
 un servizio web di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture
elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI (i file delle fatture elettroniche
correttamente trasmesse al SdI sono disponibili nella citata area riservata sino al
31 dicembre dell’anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI)
 Un servizio web gratuito per la conservazione elettronica di tutte le fatture
emesse e ricevute tramite SdI. Il servizio sarà utilizzabile previa sottoscrizione
online di un accordo di servizio a seguito del quale le fatture elettroniche
transitate da SdI verranno automaticamente portate in conservazione con piena
valenza fiscale e civilistica (nel rispetto delle disposizioni del DPCM 3.12.13 del
CAD)
11
Garante privacy
«Aver progettato e definito la fatturazione elettronica nel quadro normativo primario
e secondario, prevedendo in tale ambito un trattamento obbligatorio,
generalizzato e di dettaglio di dati personali, anche ulteriori rispetto a quelli
necessari a fini fiscali, relativi ad ogni aspetto della vita quotidiana della totalità
della popolazione, non appare proporzionato all’obiettivo di interesse pubblico,
pur legittimo, perseguito»
Provvedimento Garante privacy 15 nov 2018
12
Ciclo attivo e-fatture
L’ente pubblico o società dovrà emettere:
 Fatture analogiche emesse nei confronti di clienti esteri (se non si opta per la
trasmissione della e-fattura a SdI)
 FEPA:
 fatture emesse verso altre PA
 fatture emesse dal GSE per impianti fotovoltaici per conto dell’ente
 FE B2B: es. fatture di vendita a società del gas per canone concessione reti,
fatture ad associazioni sportive con partita Iva per canoni concessione impianti
sportivi, o ad imprese per servizi di sponsorizzazione …
Segue…
13
Ciclo attivo e-fatture
 B2C :
 premesso che l'art. 22 del Dpr. n. 633/72 esclude da fatturazione, salvo che non sia
richiesta all'atto del pagamento, per i servizi di refezione scolastica, trasporto
scolastico, museo, locazioni commerciali. Casistiche di fatturazioni attive B2C
potrebbero riguardare anche il servizio asilo nido (a meno che non venga gestito in
contabilità separata Iva ex artt. 36+36bis del Dpr. n. 633/72 e quindi sia esonerato da
fatturazione salvo che non venga richiesta al momento del pagamento), oppure l'affitto
delle sale a privati o soggetti senza partita Iva.
Segue …
14
Ciclo attivo e-fatture
 B2C:
 fatture emesse ad Associazioni senza partita Iva, in quanto da considerare alla stregua
di consumatori finali.
 Bollette emesse direttamente dall’ente per l’addebito dei corrispettivi relativi alle diverse
somministrazioni (di acqua, gas, energia elettrica, ecc.). Secondo il Dm n. 370/00 "le
bollette tengono luogo delle fatture". Recentemente la Risoluzione n. 68 del 21
settembre 2018 ha chiarito che si tratta di fatto di fatture e quindi ricadono nello
spesometro, questo significa che ricadranno dal 2019 anche negli obblighi di utilizzo del
formato elettronico? Ancora non è dato sapere.
15
E-fattura e processi16
Digitalizzazione e processi
Il processo di riorganizzazione digitale delle attività
deve seguire una filosofia che pone al centro un
nuovo modello di comunicazione:
17
• Non solo tra persone
(e-mail, pec, sito web)
• Ma anche tra
applicativi
(interoperabilità)
E-fattura in Europa e in Italia
 B2G: obbligo di legge per gli
appalti pubblici previsto con
termine ultimo entro il 18 aprile
2019, ritardato opzionalmente
di 12 mesi per le sole pa locali
(direttiva europea 2014/55/ue).
 B2B e B2C: al momento è una
facoltá del soggetto passivo iva
decidere di adottare la
fatturazione elettronica
(direttivaeuropea2010/45/ue che
ha modificato la 2006/112/ce).
l’obiettivo dichiarato della ue è di
far divenire la fatturazione
elettronica la modalitá
predominante in europa entro il
2020.
 FEPA: obbligo di legge giá entrato in
vigore e a regime per tutte le pa
italiane con il tracciato xml italiano
denominato fatturapa, da allineare in
futuro con i tracciati europei. ad oggi ha
coinvolto circa 1 mln di p.ivacon oltre
96 mln files cambiati in circa tre anni
 B2B e B2C: parliamo di circa 2 miliardi
di fatture/anno. obbligo di legge della
legge di bilancio 2018 che ha modificato
il d.lgs. n.127/2015:
•1luglio2018 per cessioni di carburanti per
motori ad uso autotrazione, ad eccezione di
quelle rese da rete stradale di distribuzione e per
i subappaltatori-subcontranti di appalti pubblici
di primo livello;
•1gennaio 2019 per tutti gli altri operatori
economici, ad esclusione dei regimi agevolati e
delle operazioni transfrontaliere
18
Il ciclo di vita del documento e-fattura:
La formazione19
Ciclo di vita del documento e-fattura
 Formazione: fase nella quale si conferisce valore
giuridico probatorio del documento informatico
mediante la scelta dei formati e l’apposizione di
una firma elettronica
 Gestione: riorganizzazione dei processi finalizzata
ad una semplificazione operativa mediante
l’ottimizzazione delle attività di registrazione,
trasmissione e archiviazione
 Conservazione: garantire la leggibilità, integrità e
affidabilità del documento per tutto il periodo di
conservazione
20
Requisiti del documento fattura
“Il soggetto passivo assicura l'autenticità
dell'origine, l'integrità del contenuto e la
leggibilità della fattura dal momento della sua
emissione fino al termine del suo periodo di
conservazione”
Art 21 DPR 633/72
21
E-fattura B2B
La e-fattura deve essere predisposta nel formato
strutturato XML secondo le specifiche tecniche
riportate nell’allegato A del Provvedimento 30
aprile 2018.
Le specifiche tecniche prevedono per la e-fattura B2B
e B2C l’apposizione facoltativa della firma digitale
da parte dell’emittente (soggetto passivo o
terzo/intermediario)
22
E-fattura B2B
Sono previsti due formati per le fatture elettroniche xml
trasmessi da SdI:
FPA12 per le FEPA, fatture emesse nei confronti di tutti gli enti
pubblici + elenco ISTAT (art 1 c. 2 L. 196/09
FPR12 per le FE B2B e B2C (fattura ordinaria e semplificata), per
tutti gli altri soggetti
Sia il formato della FEPA che quello della FE B2B
dovranno migrare al formato europeo della FE (core
invoice) a seguito del recepimento della Direttiva
2014/55/UE
23
Firma e-fattura
 Firma fattura B2B e B2C:
 Firma digitale (facoltativa) XADES o CADES,
 Sigillo Agenzia Entrate per le fatture emesse da portale «fatture e
corrispettivi»
 Senza firma digitale «mediante sistemi di controllo di gestione che
assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni
o la prestazione di servizi ad essa riferibile» art 21c 3 DPR 633/72
 Nel caso in cui sia apposta una firma digitale occorre associare
un riferimento temporale certo (pec, registrazione protocollo,
invio in conservazione)
24
E-fattura B2B e FEPA
FE B2B FE B2C FEPA
Formato FPR12 FPR12 FPA12
Firma
digitale
facoltativa facoltativa obbligatoria
Trasmission
Cod dest di 7
cifre
Cod dest
«0000000»
Cod. uff di 6
cifre
Cod dest
«0000000»
+ pec
Area riservata
Web
esito
committent
NO NO SI
Messa a
disposizione
SI SI SI
25
26
E-fattura B2B
La fattura può essere emessa ( DPR 633/72 art 21 comma 1):
 Dal cedente o prestatore (fornitore)
 Dal cliente o da un terzo
L’emissione della fattura affidata a soggetti terzi
(intermediario) prevede:
 annotazione nella fattura che la stessa è compilata dal cliente ovvero, per conto del
cedente o prestatore, da un terzo
 Nel caso sia previsto l’apposizione della firma qualificata o digitale questa è apposta da
parte del terzo emittente
 Il cedente o prestatore resta sempre l’unico responsabile ai fini fiscali
27
Contenuto e-fattura
Tipo documento (fattura-TD01, acconto su fattura-TD02, nota
di credito-TD04, parcella-TD06, autofattura-TD20,)
Dati fiscali previsti dall’art 21 (ordinarie) e 21-bis (semplificate)
DPR 633/72
Fare attenzione alla data fattura (data esigibilità IVA art 6 DPR
633/72), partita IVA cedente/prestatore
Specificare la natura dell’operazione ( escluse art 15, non
soggette, non imponibili, esenti, inversione contabile …) e
l’esigibilità dell’IVA (Immediata, Differita, Scissione)
Indicazione assolvimento imposta di bollo se dovuto
28
Operazioni già documentate da
scontrini/ricevute
Nell’allegato A del Provvedimento del 30 aprile 2018
aggiornato il 7 giugno 2018 prevede che per le operazioni
già documentate venga valorizzato il blocco informativo
«altri dati gestionali» come segue:
«Tipo dato» valorizzato con SCONTRINO
«riferimento Testo» valorizzato con NUMERO SCONTRINO
«riferimento data» valorizzato con DATA SCONTRINO (YYYY-
MM-GG)
29
Schede carburanti
 Per le fatture carburante:
 Può essere emessa un’unica fattura riepilogativa differita e le cessioni sono state
documentate da «idonea documentazione» anche buoni di consegna rilasciati dalle
attrezzature automatiche
 Targa veicolo nel campo 2.1.9.2 “mezzo di trasporto” dato non obbligatorio ma utile per
determinare la deducibilità del costo
(Circ. ADE 8/18)
 Tipologie carburante da tabella TA13 Agenzia Dogane
(Circ. ADE 13/18)
30
Altri aspetti e-fattura
 È possibile allegare uno o più documenti in vari formati (es. dettaglio consumi,
giustificativi rimborsi spese, il file fattura in PDF, etc)
 Il file e-fattura devono avere un limite dimensionale di 5MB
 Possono essere trasmessi a SdI secondo le seguenti modalità:
a) Un file XML contenente una singola fattura
b) Un file XML un lotto di fatture emesse verso il medesimo committente (art 21 c.3 DPR
633/72)
c) Un file contenente un archivio di fatture (ZIP) contenente uno o più file di tipo a) o b). Si
precisa che il file archivio .ZIP non deve essere firmato ma possono essere firmati i file al
suo interno.
31
Nomenclatura e-fattura
 Il file xlm contenente la fattura o il lotto di fatture deve essere nominato secondo le
indicazioni delle regole tecniche:
 Esempio:
 ITAAABBB99T99X999W_0001.xml
 IT9999999999_0002.p7m
 IT9999999999_0003.zip
32
Emissione fattura
Quale sanzione è prevista per chi non rispetta l’obbligo della FE?
Dal primo gennaio 2019 si considerano emesse solo le fatture elettroniche
trasmesse mediante SdI, tutte le altre saranno considerare “omesse” con
sanzione variabile dal 90% al 180% dell’IVA o fissa da € 250 a € 2,000
(art 6 Dlgs 471/97)
 «Per determinare gli obblighi della forma, dunque occorre tenere in considerazione
il momento di emissione del documento»
Circolare ADE 13/18
33
Emissione fattura
Quando deve essere emessa la fattura?
 fattura immediata: «La fattura e' emessa al momento dell'effettuazione
dell'operazione
 Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se
riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se
riguardano beni mobili
 Le prestazioni di servizi (e somministrazione) si considerano effettuate all'atto
del pagamento del corrispettivo»
Art 6 DPR 633/72
La data di pagamento non è la data reversale
 Fattura differita(entro il 15 del mese successivo): «per le cessioni di beni la
cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro
documento idoneo»
Art 21 c. 4 lett a) DPR 633/72
34
Data emissione fattura
Quando una fattura si considera emessa?
 “La fattura cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna,
spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o
committente”
(art 21 comma 1 DPR 633/72)
 Infatti, siccome si tratta di un atto unilaterale la fattura produce il suo effetto
giuridico dal momento in cui ne viene a conoscenza il destinatario (ex
mittère=mandare fuori).
35
Data emissione fattura
 Per la fattura su carta o in formato PDF la data di emissione coincide con
la data della fattura se non è possibile stabilire la data di ricezione (
Circolare ADE n. 134 del 5 agosto 1994)
 Per la fattura trasmessa elettronicamente la data di emissione è attestata
da un riferimento temporale certo: pec o data protocollo (art 41 DPCM
22 febbraio 2013)
 Per la e-fattura la data di emissione è attestata dalla ricevuta di consegna
o messa a disposizione rilasciata da parte del Sistema di Interscambio (le
e-fatture scartate da SdI si considerano non emesse)
36
Data emissione fattura
 Nel periodo a ridosso della scadenza dell’obbligo della e-fattura (31
dicembre 2018), nel caso in cui l’ente emetta fatture prima dell’incasso del
corrispettivo, occorre garantire una data certa che collochi l’emissione della
fattura nel periodo analogico o elettronico:
• Data protocollo
• Pec
• E-mail
• fax
37
Data emissione fattura
 “Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi
precedenti non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al
comma 3 (e-fattura) entro il termine di effettuazione della liquidazione
periodica dell’imposta sul valore aggiunto, ovvero si applicano con riduzione
dell’80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di
effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo
successivo»
DL n. 119 23 ottobre 2018: modifiche all’art 1 Dlgs 127/15
38
Data emissione fattura
Dal 1 luglio 2019:
 «La fattura è emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione
determinata ai sensi dell’articolo 6 DPR n.633/72»
 «Chi si avvale della possibilità di emettere la fattura in una data diversa
dalla data di effettuazione dell’operazione ne deve dare evidenza nel
documento stesso»
 «Obbligo di inserire la data in cui e' effettuata la cessione di beni o la
prestazione di servizi ovvero data in cui e' corrisposto in tutto o in parte il
corrispettivo, sempreche' tale data sia diversa dalla data di emissione della
fattura»
DL n. 119 23 ottobre 2018 : modifiche all’art 21 DPR 633/72
39
Data emissione fattura
L’esigibilità dell’imposta lato cedente/fornitore decorre dalla data
fattura + contestuale invio a SdI
La detraibilità lato committente/cliente dalla data contenuta nella
ricevuta di consegna o presa visione
40
T1
Il Provv. 30 aprile 2018 precisa che:
T2
Date fattura
28 gennaio
Data effettuazione
operazione
7 febbraio
Data emissione
fattura
cedente/prestatore12 febbraio
Data emissione fattura
cessionario/committen
te
10 gg
Tempo
«tecnico» per
trasmettere la
fattura a SdI
5 gg
Temp
o max
SdI
gennaio febbraio
15 febbraio
Termine mensile per
portare in detrazione l’IVA
delle fatture con data
effettuazione operazione
periodo precedente (N.B.:
solo all’interno dell’anno)
16 febbraio
Liquidazione IVA
Occorre tenere in considerazione i tempi tecnici per la generazione
degli F24 EP
41
Registrazione fattura
 «Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse,
nell’ordine della loro numerazione, entro 15 giorni il giorno 15 del mese
successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso
mese di effettuazione delle operazioni»
DL n. 119 23 ottobre 2018 : modifiche all’art 23 DPR 633/72
 «Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente( 16 del mese) può essere
esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di
acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi
ad operazioni effettuate nell’anno precedente.»
DL n. 119 23 ottobre 2018 : modifiche all’art 1 DPR 100/98
42
Emissione autofattura
 In caso di mancata ricezione della fattura elettronica tramite lo SdI, entro i
termini di legge ossia entro 4 mesi dalla cessione del bene o prestazione del
servizio, o in caso di emissione di fattura irregolare il cessionario/committente ha
l’obbligo di regolarizzare l’emissione con un’autofattura da trasmettere sempre al
SdI, al fine di evitare la sanzione prevista dall’art. 6 comma 8 lett. a) e b)del
D.Lgs.n.471/1997, ossia la sanzione del 100% dell’imposta con minimo euro 250.
 Per la regolarizzazione dell’operazione, il cessionario/committente paga l’imposta
tramite F24 se si tratta di un’operazione imponibile, annottare l’autofattura nel
registro Iva Acquisti in capo al fornitore, trasmette l’autofattura al SdI
all’indirizzo telematico di ricezione del cessionario/committente, compilandone
il file fattura elettronica il campo “Tipo Documento” con un codice
convenzionale «TD20» riportato nelle specifiche tecniche del provvedimento, e le
sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente
rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati. La trasmissione
dell’autofattura al SdI sostituisce l’obbligo, di cui all’articolo 6, comma 8 lettera a),
del D.Lgs.n.471/1997, di presentazione dell’autofattura informato analogico
all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente.
43
Imposta di bollo
Sono soggette ad imposta di bollo (2 euro) le «Fatture, note, conti e simili
documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti
o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri
per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria»
Tabella A art 13 DPR 642/72
 Casi di esenzione
 Fatture soggette ad IVA (Tab. B art 6 DPR 642/72)
 Fatture esenti IVA ma corrispettivo minore di € 77,47 (Tab. A art 13 642/72)
44
Imposta di bollo
L’imposta di bollo sulla fattura deve essere assolta:
 per le fatture e le note di variazione il cui importo fuori
campo IVA superi € 77,47
 per le fatture “miste” qualora la somma degli importi fuori
campo IVA superi € 77,47 ( risoluzione ADE n. 98 del
03/07/2001)
 nel caso in cui i 2 euro di bollo vengano addebitati, devono
essere indicati in fattura tra le operazioni escluse ex art 15
DPR 633/72
45
Imposta di bollo
«1. L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente
rilevanti, con modalità esclusivamente telematica mediante F24
(codice tributo 2501 “Imposta di bollo su libri, registri ed altri
documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno
2014”)
2. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti
ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica
soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Le fatture
elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta
di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento
dell'imposta ai sensi del presente decreto.»
(DM 17 giugno 2014 art 6)
46
Imposta di bollo
Soggettività dell’imposta di bollo:
 Per gli atti prodotti nei rapporti con le PA statali sempre la
controparte (art 8 DPR 642/72,)
 Per le altre PA c’è il principio di solidarietà (art 22 DPR 642/72,
Ordinanza Corte Costituzionale 8 maggio 2009, n. 144)
 Per gli atti relativi agli appalti sempre l’appaltatore (art 139 DPR
207/10)
 Per gli atti scambiati tra PA sia centrali che locali non è dovuto il bollo
(art 16 Tabella “B” allegata al DPR 642/72)
47
Imposta di bollo
In caso di omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo il funzionario:
 Non può rifiutarsi di accettare l’atto in deposito;
 Ma entro 30 giorni tali atti devono essere inviati al competente Ufficio del
registro per la loro regolarizzazione (art 19 DPR 642/72)
 Nel caso di inosservanza di tale adempimento è prevista una sanzione
amministrativa da 100 a 200 euro (art 24 DPR 642/72) a carico dell’ente e colpa
grave del funzionario ( Circolare ADE n 97/E 27 marzo 2002)
48
Il ciclo di vita del documento e-
fattura: La trasmissione e gestione
49
Trasmissione
 La e-fattura introduce un nuovo modello di trasmissione: la messa a
disposizione. Ad eccezione dei casi di scarto della fattura, SdI mette a
disposizione nelle aree riservate web dei rispettivi clienti-fornitori,
un duplicato informatico della e-fattura
50
Trasmissione - Canali
Canali:
Servizio pec (anche più file max 30 MB)
sdi01@pec.fatturapa.it
Servizio SdIFTP (file max 5 MB)
Servizio SdICoop (file max 5 MB)
Servizio web “fatture e corrispettivi” + APP
N.B.: tutti i canali attestano l’avvenuta trasmissione ma
non la correttezza della fattura e quindi l’emissione che sarà
certificata da SdI con la ricevuta di consegna dopo i controlli
e il corretto recapito o messa a disposizione al soggetto
ricevente
51
Trasmissione e-fattura B2B
 Dati trasmissione (FPR12) :
 Codice destinatario di 7 cifre (FEB2B) (6 cifre FEPA)
 Oppure 0000000 + indirizzo pec
 Oppure 0000000 e campo pec vuoto
a) Nel caso in cui il soggetto passivo abbia dichiarato un indirizzo telematico
prevalente, la fattura viene consegnata
b) Altrimenti la fattura viene messa a disposizione nell’area web riservata di «fatture
e corrispettivi»
 Oppure XXXXXXX in caso di fattura emessa verso soggetti non residenti
N.B Il campo «Codice destinatario» deve essere sempre valorizzato
altrimenti la fattura viene scartata dai controlli SdI
52
Trasmissione e-fattura B2B53
Trasmissione e-fattura B2C
Anche le fatture B2C emesse verso i consumatori finali
dovranno essere in formato elettronico (FPR12) e
trasmesse a SdI. Le regole tecniche prevedono di:
Valorizzare il campo «codice destinatario» con
«0000000»
Omettere l’indirizzo pec
Indicare il codice fiscale del consumatore
Consegnare una copia cartacea
54
Trasmissione e-fattura B2B55
trasmittent
e
SdI ricevente
1. Invio di un file (singola fattura, lotto o
archivio) 2. Sdi effettua i
controlli2.a se i controlli sul file falliscono SdI invia
entro 5 gg una Ricevuta di scarto
3. se i controlli terminano positivamente lo SdI
inoltra il file alla PA
3.a se l’inoltro al destinatario fallisce, SdI invia
una Ricevuta di mancata consegna + mette a
disposizione la fattura nell’area riservata web
«fatture e corrispettivi»
4. Se l’inoltro al destinatario va a buon fine, SdI
invia una Ricevuta di avvenuta consegna
N.B.: la fattura si considera emessa solo con ricevuta di consegna o mancata
consegna
3.b Il fornitore è tenuto a notificare
tempestivamente al cliente la messa a
disposizione della fattura
3.c SdI genera una ricevuta di presa visione
Trasmissione e-fattura B2B
«La consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati
informatici messi a disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle
entrate dei singoli operatori è consentita anche agli intermediari individuati
dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322 appositamente delegati dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente.»
(Provvedimento ADE 30 aprile 2018)
«La delega può essere conferita direttamente dal cessionario/committente o
cedente/prestatore all’interno della propria area riservata ADE ovvero presentando
apposito modulo di delega»
(Provvedimento 117689/18)
56
Controlli SdI
Il Sistema di Interscambio procede ai seguenti controlli:
 Nomenclatura del file trasmesso (es.
IT9999999999_0002.p7m)
 Dimensioni del file (5 MB per FTP o web service);
 Verifica della firma digitale (se presente).
 Verifica unicità della fattura (Partita IVA/anno/numero). SdI
accetta le fatture riemesse con lo stesso numero di quelle
scartate
 verifica che sia inserito l’indirizzo telematico, ovvero che sia
compilato almeno il campo «Codice Destinatario»
Segue…
57
Controlli SdI
verifica che siano compilati almeno i campi relativi ai dati
obbligatori ex art. 21 (fattura ordinaria) ovvero 21bis
(fattura semplificata) del DPR n. 633/72
verifica che ci sia coerenza tra i valori dell’imponibile,
dell’aliquota e dell’IVA e la natura della dell’operazione
verifica che i valori della Partita IVA del
cedente/prestatore e della PIVA o del CF del
cessionario/committente siano presenti in Anagrafe
Tributaria.
58
Ricevuta di scarto
Se uno o più controlli non va a buon fine, il SdI
scarta la fattura
• La ricevuta di scarto viene
trasmessa da SdI con lo
stesso canale di
trasmissione usato per
l’invio della fattura (pec, ftp,
Coop, web)
59
Riemissione fattura scartata
In caso di scarto della fattura da parte di SdI, il cedente/fornitore come
deve procedere?
a. Riemissione della fattura con lo stesso numero e data del documento
scartato entro 5 giorni dalla data ricevuta di scarto e comunque non
oltre i 10 giorni previsti nel nuovo art 21 DPR 633/72
b. Se non è possibile, nota di credito interna per i soggetti che registrano
contestualmente alla trasmissione della fattura ed emissione di una nuova
nella quale risulti il collegamento con la fattura scarta da SdI. La
numerazione della nota di credito può essere quella progressiva delle
fatture o sezionale ad hoc.
Circ. ADE 13/E 2 luglio 2018
60
Mancata consegna
Nel caso che per cause tecniche non imputabili a Sdi (Pec piena, chiusa, canale
non attivo) il recapito della fattura non fosse possibile cosa deve fare il
trasmittente?
1. Attende la ricevuta di messa a disposizione,
2. Procede tempestivamente a comunicare la messa a disposizione nella area
riservata ADE
3. Nel caso in cui il cessionario/committente prenda visione la fattura dalla sua area
riservata, SdI invia al trasmittente una ricevuta di presa visione (data emissione
cessionario/committente).
61
Comunicazione messa a disposizione
 La comunicazione della messa a disposizione della e-fattura deve avvenire «per
vie diverse da SdI» ma consigliabile in modalità tracciata (es. pec, mail, fax….)
 Deve essere consegnata una copia (pdf, carta) al cliente finale (facoltà per
clienti con partita IVA)
 Nella comunicazione o nella fattura consegnata deve essere riportato la dicitura
«l’originale della presente fattura è a sua disposizione nell’area riservata nel
sito web dell’Agenzia delle entrate»
62
Contestazione della e-fattura
Nel caso in cui la e-fattura non sia coerente con la cessione
del bene o la prestazione del servizio, cosa deve fare il
committente/cessionario?
In caso di contestazione il cessionario/committente può
contestare la fattura solo al di fuori dello SdI successivamente
all’emissione. In tali casi occorre:
 Richiedere nota di credito
 Conservare a norma la documentazione commerciale
trasmessa
 non contabilizzare la fattura
63
Ricevute di trasmissione
Il Sistema di Interscambio genera le seguenti ricevute
di trasmissione:
• Ricevuta Scarto + codice errore entro 5 giorni
• Ricevuta di consegna
• Ricevuta di messa a disposizione
• Notifica presa visione della fattura nell’area riservata all’interno di “fatture e
corrispettivi”
64
Gestione e-fatture
Da un punto di vista gestionale le fatture possono
essere prodotte in modo:
centralizzato dal servizio finanziario
decentrato presso i settori amministrativi di
competenza
Da soggetti terzi affidatari di servizi + GSE
Da un intermediario
65
Gestione e-fatture
Riemettere la fattura corretta
nei 5gg successivi
Monitorare la tempistica di
emissione prevista dall’art 6
DPR 633/72
Da un punto di vista operativo non è sufficiente
solo spedire la fattura ma occorre monitorare
l’esito di trasmissione dei files al fine di gestire
lo scarto ovvero:
66
Aspetti documentali
Ai sensi dell’art 53, comma 5 DPR 445/00 la registrazione di protocollo è
“un’operazione obbligatoria per tutti i documenti ricevuti o spediti da una
pubblica amministrazione e per tutti i documenti informatici.”
 Sono esclusi dalla registrazione di protocollo tutti i documenti già soggetti a
registrazione particolare;
 tuttavia se questi documenti sono informatici è obbligatorio registrarli sul
registro di protocollo al fine di garantire data certa e l’invio in conservazione
67
Le annotazioni in fattura
 Annotazione numero progressivo
registro fatture di acquisto (art 25
DPR 633/72)
 Annotazione avvenuta liquidazione
 Quietanza di pagamento
 Altro …..
68
Le annotazioni in fattura
 Poiché la fattura transitata da Sdi non può essere modificata e quindi integrata
può essere predisposto un altro documento da allegare alla fattura in questione
contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa
Circ. 13/E del 2 luglio 2018
 «Il contribuente deve (numerare in ordine progressivo le fatture) annotare in un
apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi
acquistati o importati»
DL n. 119 23 ottobre 2018: modifiche all’art 25 DPR 633/72
69
Pagamenti elettronici
PagoPA
 Che cosa è PagoPA ?
71
PagoPA non è un sito dove
pagare, ma una nuova
modalità per eseguire
presso i Prestatori di
Servizi di Pagamento
(PSP) aderenti i pagamenti
verso la Pubblica
Amministrazione in
modalità standardizzata.
Pagamenti elettronici
Soggetti coinvolti:
 EC Ente creditore
 Eventuale intermediario (pubblico o privato)
 PSP Prestatore servizi di pagamento
 Utente
Oggetti scambiati
 RPT richiesta di pagamento telematica
 RT ricevuta di versamento
72
Pagamenti elettronici
Le procedure tecniche per l’attivazione del servizio di pagamento prevedono:
 L’implementazione di un applicativo che funga da raccoglitore di tutti i
pagamenti richiesti dall’ente e in grado di generare le RPT (richiesta di pagamento
telematica) complete del IUV (indicativo univoco di pagamento) e gestire l’intero
ciclo di vita del pagamento;
 L’attivazione della connessione al SPC (sistema pubblico di connettività) e la
configurazione dei sistemi previsti dalla cooperazione applicativa
73
Pagamenti elettronici
La nuova procedura prevede (Determina AGID n.8 del 22 gennaio 2014):
 La produzione da parte dell’ente di una Richiesta di Pagamento
Telematico (RPT) completa dell’Identificativo Univoco di Versamento
(IUV);
 La messa a disposizione della RTP al Prestatore di servizi di pagamento
(PSP) (es. banca, posta, lottomatica etc) attraverso il “Nodo dei Pagamenti-
SPC”
 La produzione di una Ricevuta telematica (RT) da parte del PSP e
consegna della stessa all’ente e al soggetto versante
 Presa in carico della RT da parte dell’ufficio ragioneria, riconciliazione
automatica con i propri dati interni e produzione della quietanza.
74
PagoPA
CAD + DL 179/2012
 obbligo per le PA di rendere disponibili i pagamenti elettronici pagoPA
 facoltà per i gestori di pubblici servizi (GPS) di aderire
 facoltà per i prestatori servizi di pagamento (PSP) di aderire
 facoltà per cittadini e imprese di utilizzare
Linee Guida AgID + Specifiche Attuative (GURI febbraio 2014)
 dettagliano le modalità tecnico/funzionali di utilizzo di pagoPA
Revisione CAD settembre 2016
 obbligo di rendere disponibili i pagamenti elettronici pagoPA esteso a tutti gli enti controllati dalle
PA
DL 217/2017 (dicembre 2017)
 obbligo per i PSP abilitati di utilizzare esclusivamente pagoPA per i pagamenti verso le PA dal 1°
gennaio 2019
75
Benefici PagoPA76
Modalità adesione PagoPA
Per gli enti creditori (EC) presenti in IPA:
 AgID invia alla PEC dell’EC le credenziali non-nominative temporanee di accesso al
Portale delle Adesioni (PdA)
 l’EC nomina il proprio Referente Pagamenti (RP)
 AgID invia al RP le credenziali nominative definitive di accesso al PdA
 il RP completa l’adesione del proprio ente con:
 compilazione richiesta adesione a firma legale rappresentante
 nomina Partner Tecnologico (facoltativo)
 comunicazione IBAN conti di accredito
77
Modalità adesione PagoPA
Modalità diretta
 l’Ente si fa formalmente carico in proprio di tutte le attività tecniche necessarie
all’attivazione e al funzionamento;
 l’Ente deve nominare anche un proprio Referente Tecnico.
Modalità intermediata
 l’Ente demanda le attività tecniche a Intermediari tecnologici pubblici (es.
Regione ) o Partner tecnologici privati
 il Referente Tecnico viene designato direttamente dall'Intermediario o Partner
Tecnologico
78
Modalità adesione PagoPA79
Pagamenti elettronici
I modelli di pagamento messi a disposizione da Nodo sono:
 Pagamento immediato ( es. e-commerce)
 Pagamento differito ( es. RID oggi SDD Sepa Direct debit)
 Con attivazione presso il PSP ( es. pagamento bollettino presso Poste)
80
Modello di pagamento 1/2
Pagamento presso Ente Creditore:
Con pagoPA è possibile pagare un servizio direttamente dal sito web o app degli
Enti Creditori (modalità e-commerce).
81
Modello di pagamento 2/2
Pagamento presso PSP:
pagamento presso i PSP abilitati (Banche, Poste, Tabaccai, GDO, ...) attraverso
il canale preferito (Home banking, ATM, APP, sportello fisico) utilizzando
l’avviso di pagamento fornito dalla PA
82
L’avviso di pagamento
 può essere realizzato direttamente dagli EC o da fornitori di loro
scelta, anche diversi dal proprio partner tecnologico di riferimento
 deve in ogni caso rispettare precisi standard definiti da AGID
 deve contenere:
 descrizione testuale
 codice a barre
 QR code
 bollettino postale (facoltativo)
83
L’avviso di pagamento84
L’avviso di pagamento con cc postale85
Rendicontazione – Riconciliazione 1/2
 pagoPA comporta precisi standard di rendicontazione che permettono
l’automazione delle attività di riconciliazione dei pagamenti ricevuti
86
Rendicontazione – Riconciliazione 2/287
PagoPA in numeri
Dall’inizio dell’operatività del sistema (2013) sono state realizzate oltre 7,6 mln
di transazioni, di cui oltre 2,2 mln dall’inizio del 2018
88
PagoPA in numeri89
Conservazione delle e-fatture90
Archivio fiscale
«Entro il 3 mese dalla presentazione della dichiarazione dei
redditi annuale (31 dicembre) con l’apposizione del
riferimento temporale sul pacchetto di versamento si
conclude il processo di invio in conservazione dell’archivio
fiscale contenente i documenti informatici rilevanti ai fini delle
disposizioni tributarie.»
art. 3 c. 3 DM 17 giugno 2014
91
Archivio fiscale
I documenti informatici con rilevanza tributaria oggetto dell’archivio fiscale secondo la
Risoluzione ADE 45/15, sono:
 Libri e Registri di cui all’art 2214 del cc(qualora si decida di non stamparli su
carta)
 Fatture attive e passive elettroniche
 Le ricevute prodotte da SdI
92
Libri e registri
Come si formano e si conservano in digitale i registri IVA e libri contabili?
 I registri sono documenti generati mediante raggruppamento di dati
provenienti da una o più basi dati, secondo una struttura logica predeterminata
e memorizzata in forma statica es. pdf (art 3 c. 1 lett d) DPCM 13 novembre 2014)
 Si inviano in conservazione entro il 3 mese dalla presentazione della
dichiarazione dei redditi (31 dicembre)
93
Libri e registri
Oltre ai requisiti appena richiamati dovrà essere garantito
omogeneità di conservazione (elettronico o cartacea)
all’interno del periodo di conservazione. (Circolare ADE
36 del 6 dicembre 2006)
Dovrà essere assolto l’imposta di bollo nelle modalità
previste dall’art. 6 del DM 17 giugno 2014 pari a € 16,00
ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.
94
Fatture elettroniche
Come si conservano le e-fatture ?
 “Il soggetto passivo assicura l'autenticita' dell'origine, l'integrita' del contenuto e
la leggibilita' della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo
periodo di conservazione” (10 anni art 2220 cc)
DPR 633/72 art 21
 “ le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica ……. . Le fatture
create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate
elettronicamente”
(DPR 633/72 art 39)
95
Archivio fiscale
La conservazione dei documenti con rilevanza tributaria ( ad es e-fatture)
prevede la formazione di un archivio fiscale e l’invio al sistema di
conservazione nel rispetto delle regole tecniche:
“a) siano rispettate le norme del codice civile (artt 2214 – 2220), le
disposizioni del Codice dell‘Amministrazione Digitale e delle relative
regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta
della contabilità;
b)devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle
informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome,
alla denominazione, al codice fiscale, alla partita Iva, alla data o
associazioni logiche di questi ultimi”
DM 17 giugno 2014 art 3 comma1
96
Archivio fiscale
«In caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento informatico e' reso
leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede
del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato
dal soggetto ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»
art 5 c. 2 del DM 17 giugno 2014
In merito alla comunicazione del luogo di conservazione delle scritture contabili la
Risoluzione n. 81/E del 25 settembre 2015 ha stabilito che non è necessario indicarla
nei modelli AA7/10 e AA9/11, in quanto gli estremi identificativi del conservatore sono
riportati nel manuale di conservazione.
97
Conservazione
La conservazione digitale non è solo limitata alle e-
fatture ma riguarda tutti i documenti informatici
dell’ente ( pec, mail, contratti d’appalto, mandati
elettronici, registri, repertori …).A tal fine l’ente deve
organizzarsi definendo:
Un manuale di conservazione nel quale definire
procedure ed attività e nominare un responsabile della
conservazione
Individuare un conservatore accreditato
Adottare un sistema documentale per registrare,
archiviare ed inviare i documenti in conservazione
98
Archivio fiscale
 Poiché i metadati fiscali non sono gestiti dal sistema documentale dell’ente, e
poiché questo contiene anche le fatture rifiutate, occorre che la formazione
dell’archivio fiscale venga fatta dal «gestionale fatture»
 L’invio in conservazione è consigliato che venga eseguito dal sistema di gestione
documentale al fine di:
 Monitorare centralmente la presa in carico
 Conservare in un unico sistema le ricevute di presa in carico generate dal sistema di
conservazione
 Marcare con un riferimento temporale certo il pacchetto di versamento
99
Conservazione
La non corretta conservazione dei documenti digitali
con rilevanza tributaria determina:
Sanzioni in merito alla corretta conservazione della
documentazione amministrativa (art 169, c. 1 Dlgs
42/04)
non può essere utilizzata come mezzo di prova
favore (artt. 2709-2710-2711 cc).
Sanzioni previste dalla normativa fiscale
100
Conservazione
In caso di inadempimento il contribuente è soggetto alle
sanzioni di cui all’art 9 Dlgs 471/97 “Chi non tiene o non
conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i
documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di
imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i
libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione
dei quali e' imposta da altre disposizioni della legge
tributaria, e' punito con la sanzione amministrativa da
euro 1.000 a euro 8.000”
101
Conservazione
«Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le
fatture elettroniche nonche' per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso
il Sistema di Interscambio. I tempi e le modalita' di applicazione della presente
disposizione, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate.»
(art 6-bis Dlgs 127/15)
L’ADE ha messo a disposizione un servizio web gratuito per la conservazione
elettronica di tutte le fatture emesse e ricevute tramite SdI. Il servizio sarà utilizzabile
previa sottoscrizione online di un accordo di servizio a seguito del quale le fatture
elettroniche transitate da SdI verranno automaticamente portate in conservazione
con piena valenza fiscale e civilistica (nel rispetto delle disposizioni del d.p.c.m.
3.12.13 del CAD)
102
Conservazione
«Per usufruire del servizio di conservazione di cui al precedente punto 7.1 l’operatore
aderisce preventivamente all’accordo di servizio pubblicato nell’area riservata del sito web
dell’Agenzia delle entrate.»
Provvedimento ADE 30 aprile 2018
«La richiesta di conservazione delle fatture elettroniche viene effettuata con modalità
implicita e automatica per tutte le fatture riferite al titolare soggetto IVA (contribuente)
che transitano sul SdI;
se il file fattura trasmesso attraverso il Sistema di Interscambio supera i controlli di
conformità alle specifiche tecniche, viene prodotta la ricevuta di consegna o di
impossibilità di recapito, che, per i soggetti IVA che hanno aderito al servizio di
conservazione, assume anche il valore di ricevuta di avvio del processo di
conservazione»
Pag 28 Manuale servizio di conservazione ADE
103
Conservazione
Attenzione: i file delle e-
fatture emesse e ricevute
attraverso SdI sono tenute a
disposizione nell’area di
consultazione fino al 31
dicembre dell’anno
successivo a quello di
ricezione delle fatture da parte
di SdI.
104
Concludendo
Occorre digitalizzare i processi non solo i documenti per ottenere benefici
dalla migrazione alla modalità operativa digitale
105
106
www.linkedin.com/in/cesareciabatti

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Fattura elettronica b2 b 1.3

  • 1. FATTURA ELETTRONICA E DIGITALIZZAZIONE Dott. Cesare Ciabatti (cesareciabatti@gmail.com) Formatore e consulente in amministrazione digitale, digitalizzazione dei processi ed archiviazione elettronica
  • 2. Quadro normativo  Finanziaria 2018 (L 205/17)  «al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio»  «Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sara' messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. E' comunque facolta' dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura» Art 1 c. 909 L 205/17 (modifiche all’art 1 Dlgs 127/15) 2
  • 3. Quadro normativo  Finanziaria 2018 (L 205/17)  «Al fine di incentivare l'efficienza e la trasparenza del sistema di approvvigionamento della pubblica amministrazione, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi devono essere effettuate in forma elettronica» ( In attesa di regole tecniche) Art 1 c. 411 L 205/17 (modifiche all’art 1 Dlgs 127/15) 3
  • 4. Quadro normativo  Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (nel caso degli Enti Locali si tratta ad esempio dei corrispettivi del Servizio Refezione scolastica o Trasporto scolastico)  “A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.” Art 17 DL 119/18 4
  • 5. Quadro normativo  Provvedimento Direttore ADE n 89757 del 30 aprile 2018, con relative specifiche tecniche (Allegato A) che ha regolamentato:  cosa è la FE tra privati e qual’è il suo contenuto informativo obbligatorio  come si trasmette la FE al SdI e quali controlli vengono da questo eseguiti  come si riceve la FE dal SdI  qual è la data di emissione e la data di ricezione della FE  come devono essere emesse le note di variazione ex art. 6, co. 8, d.lgs. n. 471/97  come possono operare gli intermediari  i servizi offerti dall’AE (compreso quello di conservazione) per rendere semplice, pratico e poco oneroso il processo di FE, riducendo il rischio di errori  Circolare 8/E e 13/E rispettivamente del 30.04.18 e del 2.07.18 contenenti, tra gli altri, chiarimenti interpretativi sull’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica (via SdI) anticipato al 1° luglio 2018 5
  • 6. Ambito soggettivo FEB2B  SI soggetti stabili: stabile organizzazione art 162 DPR 917/86 “l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attivita' sul territorio dello Stato”  No (facoltativo) contribuenti forfettari o minimi e piccoli imprenditori agricoli (art 34 DPR 633/72)  No (facoltativo) soggetti non residenti o solo identificati in Italia (es con Partita IVA italiana)  No (facoltativo) carburanti trattori agricoli e forestali Circ ADE 13/18 (ma obbligo pagamenti tracciati) 6
  • 7. Ambito soggettivo FEPA Deve essere tenuto separato l’ambito soggettivo FE B2B da quello FEPA, in quanto le fatture hanno formati diversi. Si ricorda che la FEPA (formato xml FPA12) deve essere emessa nei confronti delle PPAA di cui all’art 1 c. 2 L 196/09 ovvero: Elenco ISTAT Autorità indipendenti Le Amministrazioni indicate nell’art 1 c.2 del Dlgs 165/01 Art 1 c. 209 L 244/07 7
  • 8. Decorrenza e-fattura  1 luglio 2018 per le fatture carburante e fatture filiera subappaltatori di contratti di appalto con una PA  1 gennaio 2019 per tutte le fatture emesse da soggetti residenti verso altri soggetti residenti (FE B2B)  1 gennaio 2019 fatture emesse verso i consumatori finali FE B2C  Facoltà: le fatture emesse nei confronti dei soggetti esteri in luogo della comunicazione dati fattura (spesometro) 8
  • 9. Vantaggi adempimenti fiscali  Esonero dell’obbligo dello spesometro (art 1 c 916 L 205/17) ad eccezione dei dati delle fatture emesse e ricevute verso e da soggetti non residenti (art 1 c. 3-ter D.lgs 127/15)  Esonero per i forfettari e minimi dalla tenuta del registro vendite e acquisti (art 4 D.lgs. 127/05)  Predisposizione della bozza dichiarazione IVA e dei redditi  Bozze modelli F24 9
  • 10. Servizi messi a disposizione dall’ADE  un software installabile su PC per la predisposizione della fattura elettronica  una procedura web e un’App per la predisposizione e trasmissione al SdI della fattura elettronica  un servizio web di generazione di un codice a barre bidimensionale (QR-Code), utile per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente e del relativo “indirizzo telematico”  un servizio web di registrazione mediante il quale il cessionario/committente può indicare al SdI il canale e “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file  Un servizio mediante il quale assegnare le deleghe ai soggetti intermediari fiscali di cui all’art 3 c 3 DPR 322/98 per la consultazione e acquisizione delle FE 10
  • 11. Servizi messi a disposizione dall’ADE  un servizio web di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI (i file delle fatture elettroniche correttamente trasmesse al SdI sono disponibili nella citata area riservata sino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI)  Un servizio web gratuito per la conservazione elettronica di tutte le fatture emesse e ricevute tramite SdI. Il servizio sarà utilizzabile previa sottoscrizione online di un accordo di servizio a seguito del quale le fatture elettroniche transitate da SdI verranno automaticamente portate in conservazione con piena valenza fiscale e civilistica (nel rispetto delle disposizioni del DPCM 3.12.13 del CAD) 11
  • 12. Garante privacy «Aver progettato e definito la fatturazione elettronica nel quadro normativo primario e secondario, prevedendo in tale ambito un trattamento obbligatorio, generalizzato e di dettaglio di dati personali, anche ulteriori rispetto a quelli necessari a fini fiscali, relativi ad ogni aspetto della vita quotidiana della totalità della popolazione, non appare proporzionato all’obiettivo di interesse pubblico, pur legittimo, perseguito» Provvedimento Garante privacy 15 nov 2018 12
  • 13. Ciclo attivo e-fatture L’ente pubblico o società dovrà emettere:  Fatture analogiche emesse nei confronti di clienti esteri (se non si opta per la trasmissione della e-fattura a SdI)  FEPA:  fatture emesse verso altre PA  fatture emesse dal GSE per impianti fotovoltaici per conto dell’ente  FE B2B: es. fatture di vendita a società del gas per canone concessione reti, fatture ad associazioni sportive con partita Iva per canoni concessione impianti sportivi, o ad imprese per servizi di sponsorizzazione … Segue… 13
  • 14. Ciclo attivo e-fatture  B2C :  premesso che l'art. 22 del Dpr. n. 633/72 esclude da fatturazione, salvo che non sia richiesta all'atto del pagamento, per i servizi di refezione scolastica, trasporto scolastico, museo, locazioni commerciali. Casistiche di fatturazioni attive B2C potrebbero riguardare anche il servizio asilo nido (a meno che non venga gestito in contabilità separata Iva ex artt. 36+36bis del Dpr. n. 633/72 e quindi sia esonerato da fatturazione salvo che non venga richiesta al momento del pagamento), oppure l'affitto delle sale a privati o soggetti senza partita Iva. Segue … 14
  • 15. Ciclo attivo e-fatture  B2C:  fatture emesse ad Associazioni senza partita Iva, in quanto da considerare alla stregua di consumatori finali.  Bollette emesse direttamente dall’ente per l’addebito dei corrispettivi relativi alle diverse somministrazioni (di acqua, gas, energia elettrica, ecc.). Secondo il Dm n. 370/00 "le bollette tengono luogo delle fatture". Recentemente la Risoluzione n. 68 del 21 settembre 2018 ha chiarito che si tratta di fatto di fatture e quindi ricadono nello spesometro, questo significa che ricadranno dal 2019 anche negli obblighi di utilizzo del formato elettronico? Ancora non è dato sapere. 15
  • 17. Digitalizzazione e processi Il processo di riorganizzazione digitale delle attività deve seguire una filosofia che pone al centro un nuovo modello di comunicazione: 17 • Non solo tra persone (e-mail, pec, sito web) • Ma anche tra applicativi (interoperabilità)
  • 18. E-fattura in Europa e in Italia  B2G: obbligo di legge per gli appalti pubblici previsto con termine ultimo entro il 18 aprile 2019, ritardato opzionalmente di 12 mesi per le sole pa locali (direttiva europea 2014/55/ue).  B2B e B2C: al momento è una facoltá del soggetto passivo iva decidere di adottare la fatturazione elettronica (direttivaeuropea2010/45/ue che ha modificato la 2006/112/ce). l’obiettivo dichiarato della ue è di far divenire la fatturazione elettronica la modalitá predominante in europa entro il 2020.  FEPA: obbligo di legge giá entrato in vigore e a regime per tutte le pa italiane con il tracciato xml italiano denominato fatturapa, da allineare in futuro con i tracciati europei. ad oggi ha coinvolto circa 1 mln di p.ivacon oltre 96 mln files cambiati in circa tre anni  B2B e B2C: parliamo di circa 2 miliardi di fatture/anno. obbligo di legge della legge di bilancio 2018 che ha modificato il d.lgs. n.127/2015: •1luglio2018 per cessioni di carburanti per motori ad uso autotrazione, ad eccezione di quelle rese da rete stradale di distribuzione e per i subappaltatori-subcontranti di appalti pubblici di primo livello; •1gennaio 2019 per tutti gli altri operatori economici, ad esclusione dei regimi agevolati e delle operazioni transfrontaliere 18
  • 19. Il ciclo di vita del documento e-fattura: La formazione19
  • 20. Ciclo di vita del documento e-fattura  Formazione: fase nella quale si conferisce valore giuridico probatorio del documento informatico mediante la scelta dei formati e l’apposizione di una firma elettronica  Gestione: riorganizzazione dei processi finalizzata ad una semplificazione operativa mediante l’ottimizzazione delle attività di registrazione, trasmissione e archiviazione  Conservazione: garantire la leggibilità, integrità e affidabilità del documento per tutto il periodo di conservazione 20
  • 21. Requisiti del documento fattura “Il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione” Art 21 DPR 633/72 21
  • 22. E-fattura B2B La e-fattura deve essere predisposta nel formato strutturato XML secondo le specifiche tecniche riportate nell’allegato A del Provvedimento 30 aprile 2018. Le specifiche tecniche prevedono per la e-fattura B2B e B2C l’apposizione facoltativa della firma digitale da parte dell’emittente (soggetto passivo o terzo/intermediario) 22
  • 23. E-fattura B2B Sono previsti due formati per le fatture elettroniche xml trasmessi da SdI: FPA12 per le FEPA, fatture emesse nei confronti di tutti gli enti pubblici + elenco ISTAT (art 1 c. 2 L. 196/09 FPR12 per le FE B2B e B2C (fattura ordinaria e semplificata), per tutti gli altri soggetti Sia il formato della FEPA che quello della FE B2B dovranno migrare al formato europeo della FE (core invoice) a seguito del recepimento della Direttiva 2014/55/UE 23
  • 24. Firma e-fattura  Firma fattura B2B e B2C:  Firma digitale (facoltativa) XADES o CADES,  Sigillo Agenzia Entrate per le fatture emesse da portale «fatture e corrispettivi»  Senza firma digitale «mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile» art 21c 3 DPR 633/72  Nel caso in cui sia apposta una firma digitale occorre associare un riferimento temporale certo (pec, registrazione protocollo, invio in conservazione) 24
  • 25. E-fattura B2B e FEPA FE B2B FE B2C FEPA Formato FPR12 FPR12 FPA12 Firma digitale facoltativa facoltativa obbligatoria Trasmission Cod dest di 7 cifre Cod dest «0000000» Cod. uff di 6 cifre Cod dest «0000000» + pec Area riservata Web esito committent NO NO SI Messa a disposizione SI SI SI 25
  • 26. 26
  • 27. E-fattura B2B La fattura può essere emessa ( DPR 633/72 art 21 comma 1):  Dal cedente o prestatore (fornitore)  Dal cliente o da un terzo L’emissione della fattura affidata a soggetti terzi (intermediario) prevede:  annotazione nella fattura che la stessa è compilata dal cliente ovvero, per conto del cedente o prestatore, da un terzo  Nel caso sia previsto l’apposizione della firma qualificata o digitale questa è apposta da parte del terzo emittente  Il cedente o prestatore resta sempre l’unico responsabile ai fini fiscali 27
  • 28. Contenuto e-fattura Tipo documento (fattura-TD01, acconto su fattura-TD02, nota di credito-TD04, parcella-TD06, autofattura-TD20,) Dati fiscali previsti dall’art 21 (ordinarie) e 21-bis (semplificate) DPR 633/72 Fare attenzione alla data fattura (data esigibilità IVA art 6 DPR 633/72), partita IVA cedente/prestatore Specificare la natura dell’operazione ( escluse art 15, non soggette, non imponibili, esenti, inversione contabile …) e l’esigibilità dell’IVA (Immediata, Differita, Scissione) Indicazione assolvimento imposta di bollo se dovuto 28
  • 29. Operazioni già documentate da scontrini/ricevute Nell’allegato A del Provvedimento del 30 aprile 2018 aggiornato il 7 giugno 2018 prevede che per le operazioni già documentate venga valorizzato il blocco informativo «altri dati gestionali» come segue: «Tipo dato» valorizzato con SCONTRINO «riferimento Testo» valorizzato con NUMERO SCONTRINO «riferimento data» valorizzato con DATA SCONTRINO (YYYY- MM-GG) 29
  • 30. Schede carburanti  Per le fatture carburante:  Può essere emessa un’unica fattura riepilogativa differita e le cessioni sono state documentate da «idonea documentazione» anche buoni di consegna rilasciati dalle attrezzature automatiche  Targa veicolo nel campo 2.1.9.2 “mezzo di trasporto” dato non obbligatorio ma utile per determinare la deducibilità del costo (Circ. ADE 8/18)  Tipologie carburante da tabella TA13 Agenzia Dogane (Circ. ADE 13/18) 30
  • 31. Altri aspetti e-fattura  È possibile allegare uno o più documenti in vari formati (es. dettaglio consumi, giustificativi rimborsi spese, il file fattura in PDF, etc)  Il file e-fattura devono avere un limite dimensionale di 5MB  Possono essere trasmessi a SdI secondo le seguenti modalità: a) Un file XML contenente una singola fattura b) Un file XML un lotto di fatture emesse verso il medesimo committente (art 21 c.3 DPR 633/72) c) Un file contenente un archivio di fatture (ZIP) contenente uno o più file di tipo a) o b). Si precisa che il file archivio .ZIP non deve essere firmato ma possono essere firmati i file al suo interno. 31
  • 32. Nomenclatura e-fattura  Il file xlm contenente la fattura o il lotto di fatture deve essere nominato secondo le indicazioni delle regole tecniche:  Esempio:  ITAAABBB99T99X999W_0001.xml  IT9999999999_0002.p7m  IT9999999999_0003.zip 32
  • 33. Emissione fattura Quale sanzione è prevista per chi non rispetta l’obbligo della FE? Dal primo gennaio 2019 si considerano emesse solo le fatture elettroniche trasmesse mediante SdI, tutte le altre saranno considerare “omesse” con sanzione variabile dal 90% al 180% dell’IVA o fissa da € 250 a € 2,000 (art 6 Dlgs 471/97)  «Per determinare gli obblighi della forma, dunque occorre tenere in considerazione il momento di emissione del documento» Circolare ADE 13/18 33
  • 34. Emissione fattura Quando deve essere emessa la fattura?  fattura immediata: «La fattura e' emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione  Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili  Le prestazioni di servizi (e somministrazione) si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo» Art 6 DPR 633/72 La data di pagamento non è la data reversale  Fattura differita(entro il 15 del mese successivo): «per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo» Art 21 c. 4 lett a) DPR 633/72 34
  • 35. Data emissione fattura Quando una fattura si considera emessa?  “La fattura cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente” (art 21 comma 1 DPR 633/72)  Infatti, siccome si tratta di un atto unilaterale la fattura produce il suo effetto giuridico dal momento in cui ne viene a conoscenza il destinatario (ex mittère=mandare fuori). 35
  • 36. Data emissione fattura  Per la fattura su carta o in formato PDF la data di emissione coincide con la data della fattura se non è possibile stabilire la data di ricezione ( Circolare ADE n. 134 del 5 agosto 1994)  Per la fattura trasmessa elettronicamente la data di emissione è attestata da un riferimento temporale certo: pec o data protocollo (art 41 DPCM 22 febbraio 2013)  Per la e-fattura la data di emissione è attestata dalla ricevuta di consegna o messa a disposizione rilasciata da parte del Sistema di Interscambio (le e-fatture scartate da SdI si considerano non emesse) 36
  • 37. Data emissione fattura  Nel periodo a ridosso della scadenza dell’obbligo della e-fattura (31 dicembre 2018), nel caso in cui l’ente emetta fatture prima dell’incasso del corrispettivo, occorre garantire una data certa che collochi l’emissione della fattura nel periodo analogico o elettronico: • Data protocollo • Pec • E-mail • fax 37
  • 38. Data emissione fattura  “Per il primo semestre del periodo d’imposta 2019 le sanzioni di cui ai periodi precedenti non si applicano se la fattura è emessa con le modalità di cui al comma 3 (e-fattura) entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto, ovvero si applicano con riduzione dell’80% a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto del periodo successivo» DL n. 119 23 ottobre 2018: modifiche all’art 1 Dlgs 127/15 38
  • 39. Data emissione fattura Dal 1 luglio 2019:  «La fattura è emessa entro dieci giorni dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6 DPR n.633/72»  «Chi si avvale della possibilità di emettere la fattura in una data diversa dalla data di effettuazione dell’operazione ne deve dare evidenza nel documento stesso»  «Obbligo di inserire la data in cui e' effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui e' corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreche' tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura» DL n. 119 23 ottobre 2018 : modifiche all’art 21 DPR 633/72 39
  • 40. Data emissione fattura L’esigibilità dell’imposta lato cedente/fornitore decorre dalla data fattura + contestuale invio a SdI La detraibilità lato committente/cliente dalla data contenuta nella ricevuta di consegna o presa visione 40 T1 Il Provv. 30 aprile 2018 precisa che: T2
  • 41. Date fattura 28 gennaio Data effettuazione operazione 7 febbraio Data emissione fattura cedente/prestatore12 febbraio Data emissione fattura cessionario/committen te 10 gg Tempo «tecnico» per trasmettere la fattura a SdI 5 gg Temp o max SdI gennaio febbraio 15 febbraio Termine mensile per portare in detrazione l’IVA delle fatture con data effettuazione operazione periodo precedente (N.B.: solo all’interno dell’anno) 16 febbraio Liquidazione IVA Occorre tenere in considerazione i tempi tecnici per la generazione degli F24 EP 41
  • 42. Registrazione fattura  «Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture emesse, nell’ordine della loro numerazione, entro 15 giorni il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni» DL n. 119 23 ottobre 2018 : modifiche all’art 23 DPR 633/72  «Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente( 16 del mese) può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.» DL n. 119 23 ottobre 2018 : modifiche all’art 1 DPR 100/98 42
  • 43. Emissione autofattura  In caso di mancata ricezione della fattura elettronica tramite lo SdI, entro i termini di legge ossia entro 4 mesi dalla cessione del bene o prestazione del servizio, o in caso di emissione di fattura irregolare il cessionario/committente ha l’obbligo di regolarizzare l’emissione con un’autofattura da trasmettere sempre al SdI, al fine di evitare la sanzione prevista dall’art. 6 comma 8 lett. a) e b)del D.Lgs.n.471/1997, ossia la sanzione del 100% dell’imposta con minimo euro 250.  Per la regolarizzazione dell’operazione, il cessionario/committente paga l’imposta tramite F24 se si tratta di un’operazione imponibile, annottare l’autofattura nel registro Iva Acquisti in capo al fornitore, trasmette l’autofattura al SdI all’indirizzo telematico di ricezione del cessionario/committente, compilandone il file fattura elettronica il campo “Tipo Documento” con un codice convenzionale «TD20» riportato nelle specifiche tecniche del provvedimento, e le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati. La trasmissione dell’autofattura al SdI sostituisce l’obbligo, di cui all’articolo 6, comma 8 lettera a), del D.Lgs.n.471/1997, di presentazione dell’autofattura informato analogico all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente. 43
  • 44. Imposta di bollo Sono soggette ad imposta di bollo (2 euro) le «Fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi; ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria» Tabella A art 13 DPR 642/72  Casi di esenzione  Fatture soggette ad IVA (Tab. B art 6 DPR 642/72)  Fatture esenti IVA ma corrispettivo minore di € 77,47 (Tab. A art 13 642/72) 44
  • 45. Imposta di bollo L’imposta di bollo sulla fattura deve essere assolta:  per le fatture e le note di variazione il cui importo fuori campo IVA superi € 77,47  per le fatture “miste” qualora la somma degli importi fuori campo IVA superi € 77,47 ( risoluzione ADE n. 98 del 03/07/2001)  nel caso in cui i 2 euro di bollo vengano addebitati, devono essere indicati in fattura tra le operazioni escluse ex art 15 DPR 633/72 45
  • 46. Imposta di bollo «1. L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti, con modalità esclusivamente telematica mediante F24 (codice tributo 2501 “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014”) 2. Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto.» (DM 17 giugno 2014 art 6) 46
  • 47. Imposta di bollo Soggettività dell’imposta di bollo:  Per gli atti prodotti nei rapporti con le PA statali sempre la controparte (art 8 DPR 642/72,)  Per le altre PA c’è il principio di solidarietà (art 22 DPR 642/72, Ordinanza Corte Costituzionale 8 maggio 2009, n. 144)  Per gli atti relativi agli appalti sempre l’appaltatore (art 139 DPR 207/10)  Per gli atti scambiati tra PA sia centrali che locali non è dovuto il bollo (art 16 Tabella “B” allegata al DPR 642/72) 47
  • 48. Imposta di bollo In caso di omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo il funzionario:  Non può rifiutarsi di accettare l’atto in deposito;  Ma entro 30 giorni tali atti devono essere inviati al competente Ufficio del registro per la loro regolarizzazione (art 19 DPR 642/72)  Nel caso di inosservanza di tale adempimento è prevista una sanzione amministrativa da 100 a 200 euro (art 24 DPR 642/72) a carico dell’ente e colpa grave del funzionario ( Circolare ADE n 97/E 27 marzo 2002) 48
  • 49. Il ciclo di vita del documento e- fattura: La trasmissione e gestione 49
  • 50. Trasmissione  La e-fattura introduce un nuovo modello di trasmissione: la messa a disposizione. Ad eccezione dei casi di scarto della fattura, SdI mette a disposizione nelle aree riservate web dei rispettivi clienti-fornitori, un duplicato informatico della e-fattura 50
  • 51. Trasmissione - Canali Canali: Servizio pec (anche più file max 30 MB) sdi01@pec.fatturapa.it Servizio SdIFTP (file max 5 MB) Servizio SdICoop (file max 5 MB) Servizio web “fatture e corrispettivi” + APP N.B.: tutti i canali attestano l’avvenuta trasmissione ma non la correttezza della fattura e quindi l’emissione che sarà certificata da SdI con la ricevuta di consegna dopo i controlli e il corretto recapito o messa a disposizione al soggetto ricevente 51
  • 52. Trasmissione e-fattura B2B  Dati trasmissione (FPR12) :  Codice destinatario di 7 cifre (FEB2B) (6 cifre FEPA)  Oppure 0000000 + indirizzo pec  Oppure 0000000 e campo pec vuoto a) Nel caso in cui il soggetto passivo abbia dichiarato un indirizzo telematico prevalente, la fattura viene consegnata b) Altrimenti la fattura viene messa a disposizione nell’area web riservata di «fatture e corrispettivi»  Oppure XXXXXXX in caso di fattura emessa verso soggetti non residenti N.B Il campo «Codice destinatario» deve essere sempre valorizzato altrimenti la fattura viene scartata dai controlli SdI 52
  • 54. Trasmissione e-fattura B2C Anche le fatture B2C emesse verso i consumatori finali dovranno essere in formato elettronico (FPR12) e trasmesse a SdI. Le regole tecniche prevedono di: Valorizzare il campo «codice destinatario» con «0000000» Omettere l’indirizzo pec Indicare il codice fiscale del consumatore Consegnare una copia cartacea 54
  • 55. Trasmissione e-fattura B2B55 trasmittent e SdI ricevente 1. Invio di un file (singola fattura, lotto o archivio) 2. Sdi effettua i controlli2.a se i controlli sul file falliscono SdI invia entro 5 gg una Ricevuta di scarto 3. se i controlli terminano positivamente lo SdI inoltra il file alla PA 3.a se l’inoltro al destinatario fallisce, SdI invia una Ricevuta di mancata consegna + mette a disposizione la fattura nell’area riservata web «fatture e corrispettivi» 4. Se l’inoltro al destinatario va a buon fine, SdI invia una Ricevuta di avvenuta consegna N.B.: la fattura si considera emessa solo con ricevuta di consegna o mancata consegna 3.b Il fornitore è tenuto a notificare tempestivamente al cliente la messa a disposizione della fattura 3.c SdI genera una ricevuta di presa visione
  • 56. Trasmissione e-fattura B2B «La consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici messi a disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate dei singoli operatori è consentita anche agli intermediari individuati dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 appositamente delegati dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente.» (Provvedimento ADE 30 aprile 2018) «La delega può essere conferita direttamente dal cessionario/committente o cedente/prestatore all’interno della propria area riservata ADE ovvero presentando apposito modulo di delega» (Provvedimento 117689/18) 56
  • 57. Controlli SdI Il Sistema di Interscambio procede ai seguenti controlli:  Nomenclatura del file trasmesso (es. IT9999999999_0002.p7m)  Dimensioni del file (5 MB per FTP o web service);  Verifica della firma digitale (se presente).  Verifica unicità della fattura (Partita IVA/anno/numero). SdI accetta le fatture riemesse con lo stesso numero di quelle scartate  verifica che sia inserito l’indirizzo telematico, ovvero che sia compilato almeno il campo «Codice Destinatario» Segue… 57
  • 58. Controlli SdI verifica che siano compilati almeno i campi relativi ai dati obbligatori ex art. 21 (fattura ordinaria) ovvero 21bis (fattura semplificata) del DPR n. 633/72 verifica che ci sia coerenza tra i valori dell’imponibile, dell’aliquota e dell’IVA e la natura della dell’operazione verifica che i valori della Partita IVA del cedente/prestatore e della PIVA o del CF del cessionario/committente siano presenti in Anagrafe Tributaria. 58
  • 59. Ricevuta di scarto Se uno o più controlli non va a buon fine, il SdI scarta la fattura • La ricevuta di scarto viene trasmessa da SdI con lo stesso canale di trasmissione usato per l’invio della fattura (pec, ftp, Coop, web) 59
  • 60. Riemissione fattura scartata In caso di scarto della fattura da parte di SdI, il cedente/fornitore come deve procedere? a. Riemissione della fattura con lo stesso numero e data del documento scartato entro 5 giorni dalla data ricevuta di scarto e comunque non oltre i 10 giorni previsti nel nuovo art 21 DPR 633/72 b. Se non è possibile, nota di credito interna per i soggetti che registrano contestualmente alla trasmissione della fattura ed emissione di una nuova nella quale risulti il collegamento con la fattura scarta da SdI. La numerazione della nota di credito può essere quella progressiva delle fatture o sezionale ad hoc. Circ. ADE 13/E 2 luglio 2018 60
  • 61. Mancata consegna Nel caso che per cause tecniche non imputabili a Sdi (Pec piena, chiusa, canale non attivo) il recapito della fattura non fosse possibile cosa deve fare il trasmittente? 1. Attende la ricevuta di messa a disposizione, 2. Procede tempestivamente a comunicare la messa a disposizione nella area riservata ADE 3. Nel caso in cui il cessionario/committente prenda visione la fattura dalla sua area riservata, SdI invia al trasmittente una ricevuta di presa visione (data emissione cessionario/committente). 61
  • 62. Comunicazione messa a disposizione  La comunicazione della messa a disposizione della e-fattura deve avvenire «per vie diverse da SdI» ma consigliabile in modalità tracciata (es. pec, mail, fax….)  Deve essere consegnata una copia (pdf, carta) al cliente finale (facoltà per clienti con partita IVA)  Nella comunicazione o nella fattura consegnata deve essere riportato la dicitura «l’originale della presente fattura è a sua disposizione nell’area riservata nel sito web dell’Agenzia delle entrate» 62
  • 63. Contestazione della e-fattura Nel caso in cui la e-fattura non sia coerente con la cessione del bene o la prestazione del servizio, cosa deve fare il committente/cessionario? In caso di contestazione il cessionario/committente può contestare la fattura solo al di fuori dello SdI successivamente all’emissione. In tali casi occorre:  Richiedere nota di credito  Conservare a norma la documentazione commerciale trasmessa  non contabilizzare la fattura 63
  • 64. Ricevute di trasmissione Il Sistema di Interscambio genera le seguenti ricevute di trasmissione: • Ricevuta Scarto + codice errore entro 5 giorni • Ricevuta di consegna • Ricevuta di messa a disposizione • Notifica presa visione della fattura nell’area riservata all’interno di “fatture e corrispettivi” 64
  • 65. Gestione e-fatture Da un punto di vista gestionale le fatture possono essere prodotte in modo: centralizzato dal servizio finanziario decentrato presso i settori amministrativi di competenza Da soggetti terzi affidatari di servizi + GSE Da un intermediario 65
  • 66. Gestione e-fatture Riemettere la fattura corretta nei 5gg successivi Monitorare la tempistica di emissione prevista dall’art 6 DPR 633/72 Da un punto di vista operativo non è sufficiente solo spedire la fattura ma occorre monitorare l’esito di trasmissione dei files al fine di gestire lo scarto ovvero: 66
  • 67. Aspetti documentali Ai sensi dell’art 53, comma 5 DPR 445/00 la registrazione di protocollo è “un’operazione obbligatoria per tutti i documenti ricevuti o spediti da una pubblica amministrazione e per tutti i documenti informatici.”  Sono esclusi dalla registrazione di protocollo tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare;  tuttavia se questi documenti sono informatici è obbligatorio registrarli sul registro di protocollo al fine di garantire data certa e l’invio in conservazione 67
  • 68. Le annotazioni in fattura  Annotazione numero progressivo registro fatture di acquisto (art 25 DPR 633/72)  Annotazione avvenuta liquidazione  Quietanza di pagamento  Altro ….. 68
  • 69. Le annotazioni in fattura  Poiché la fattura transitata da Sdi non può essere modificata e quindi integrata può essere predisposto un altro documento da allegare alla fattura in questione contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa Circ. 13/E del 2 luglio 2018  «Il contribuente deve (numerare in ordine progressivo le fatture) annotare in un apposito registro le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati» DL n. 119 23 ottobre 2018: modifiche all’art 25 DPR 633/72 69
  • 71. PagoPA  Che cosa è PagoPA ? 71 PagoPA non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire presso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata.
  • 72. Pagamenti elettronici Soggetti coinvolti:  EC Ente creditore  Eventuale intermediario (pubblico o privato)  PSP Prestatore servizi di pagamento  Utente Oggetti scambiati  RPT richiesta di pagamento telematica  RT ricevuta di versamento 72
  • 73. Pagamenti elettronici Le procedure tecniche per l’attivazione del servizio di pagamento prevedono:  L’implementazione di un applicativo che funga da raccoglitore di tutti i pagamenti richiesti dall’ente e in grado di generare le RPT (richiesta di pagamento telematica) complete del IUV (indicativo univoco di pagamento) e gestire l’intero ciclo di vita del pagamento;  L’attivazione della connessione al SPC (sistema pubblico di connettività) e la configurazione dei sistemi previsti dalla cooperazione applicativa 73
  • 74. Pagamenti elettronici La nuova procedura prevede (Determina AGID n.8 del 22 gennaio 2014):  La produzione da parte dell’ente di una Richiesta di Pagamento Telematico (RPT) completa dell’Identificativo Univoco di Versamento (IUV);  La messa a disposizione della RTP al Prestatore di servizi di pagamento (PSP) (es. banca, posta, lottomatica etc) attraverso il “Nodo dei Pagamenti- SPC”  La produzione di una Ricevuta telematica (RT) da parte del PSP e consegna della stessa all’ente e al soggetto versante  Presa in carico della RT da parte dell’ufficio ragioneria, riconciliazione automatica con i propri dati interni e produzione della quietanza. 74
  • 75. PagoPA CAD + DL 179/2012  obbligo per le PA di rendere disponibili i pagamenti elettronici pagoPA  facoltà per i gestori di pubblici servizi (GPS) di aderire  facoltà per i prestatori servizi di pagamento (PSP) di aderire  facoltà per cittadini e imprese di utilizzare Linee Guida AgID + Specifiche Attuative (GURI febbraio 2014)  dettagliano le modalità tecnico/funzionali di utilizzo di pagoPA Revisione CAD settembre 2016  obbligo di rendere disponibili i pagamenti elettronici pagoPA esteso a tutti gli enti controllati dalle PA DL 217/2017 (dicembre 2017)  obbligo per i PSP abilitati di utilizzare esclusivamente pagoPA per i pagamenti verso le PA dal 1° gennaio 2019 75
  • 77. Modalità adesione PagoPA Per gli enti creditori (EC) presenti in IPA:  AgID invia alla PEC dell’EC le credenziali non-nominative temporanee di accesso al Portale delle Adesioni (PdA)  l’EC nomina il proprio Referente Pagamenti (RP)  AgID invia al RP le credenziali nominative definitive di accesso al PdA  il RP completa l’adesione del proprio ente con:  compilazione richiesta adesione a firma legale rappresentante  nomina Partner Tecnologico (facoltativo)  comunicazione IBAN conti di accredito 77
  • 78. Modalità adesione PagoPA Modalità diretta  l’Ente si fa formalmente carico in proprio di tutte le attività tecniche necessarie all’attivazione e al funzionamento;  l’Ente deve nominare anche un proprio Referente Tecnico. Modalità intermediata  l’Ente demanda le attività tecniche a Intermediari tecnologici pubblici (es. Regione ) o Partner tecnologici privati  il Referente Tecnico viene designato direttamente dall'Intermediario o Partner Tecnologico 78
  • 80. Pagamenti elettronici I modelli di pagamento messi a disposizione da Nodo sono:  Pagamento immediato ( es. e-commerce)  Pagamento differito ( es. RID oggi SDD Sepa Direct debit)  Con attivazione presso il PSP ( es. pagamento bollettino presso Poste) 80
  • 81. Modello di pagamento 1/2 Pagamento presso Ente Creditore: Con pagoPA è possibile pagare un servizio direttamente dal sito web o app degli Enti Creditori (modalità e-commerce). 81
  • 82. Modello di pagamento 2/2 Pagamento presso PSP: pagamento presso i PSP abilitati (Banche, Poste, Tabaccai, GDO, ...) attraverso il canale preferito (Home banking, ATM, APP, sportello fisico) utilizzando l’avviso di pagamento fornito dalla PA 82
  • 83. L’avviso di pagamento  può essere realizzato direttamente dagli EC o da fornitori di loro scelta, anche diversi dal proprio partner tecnologico di riferimento  deve in ogni caso rispettare precisi standard definiti da AGID  deve contenere:  descrizione testuale  codice a barre  QR code  bollettino postale (facoltativo) 83
  • 85. L’avviso di pagamento con cc postale85
  • 86. Rendicontazione – Riconciliazione 1/2  pagoPA comporta precisi standard di rendicontazione che permettono l’automazione delle attività di riconciliazione dei pagamenti ricevuti 86
  • 88. PagoPA in numeri Dall’inizio dell’operatività del sistema (2013) sono state realizzate oltre 7,6 mln di transazioni, di cui oltre 2,2 mln dall’inizio del 2018 88
  • 91. Archivio fiscale «Entro il 3 mese dalla presentazione della dichiarazione dei redditi annuale (31 dicembre) con l’apposizione del riferimento temporale sul pacchetto di versamento si conclude il processo di invio in conservazione dell’archivio fiscale contenente i documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie.» art. 3 c. 3 DM 17 giugno 2014 91
  • 92. Archivio fiscale I documenti informatici con rilevanza tributaria oggetto dell’archivio fiscale secondo la Risoluzione ADE 45/15, sono:  Libri e Registri di cui all’art 2214 del cc(qualora si decida di non stamparli su carta)  Fatture attive e passive elettroniche  Le ricevute prodotte da SdI 92
  • 93. Libri e registri Come si formano e si conservano in digitale i registri IVA e libri contabili?  I registri sono documenti generati mediante raggruppamento di dati provenienti da una o più basi dati, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica es. pdf (art 3 c. 1 lett d) DPCM 13 novembre 2014)  Si inviano in conservazione entro il 3 mese dalla presentazione della dichiarazione dei redditi (31 dicembre) 93
  • 94. Libri e registri Oltre ai requisiti appena richiamati dovrà essere garantito omogeneità di conservazione (elettronico o cartacea) all’interno del periodo di conservazione. (Circolare ADE 36 del 6 dicembre 2006) Dovrà essere assolto l’imposta di bollo nelle modalità previste dall’art. 6 del DM 17 giugno 2014 pari a € 16,00 ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse. 94
  • 95. Fatture elettroniche Come si conservano le e-fatture ?  “Il soggetto passivo assicura l'autenticita' dell'origine, l'integrita' del contenuto e la leggibilita' della fattura dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione” (10 anni art 2220 cc) DPR 633/72 art 21  “ le fatture elettroniche sono conservate in modalità elettronica ……. . Le fatture create in formato elettronico e quelle cartacee possono essere conservate elettronicamente” (DPR 633/72 art 39) 95
  • 96. Archivio fiscale La conservazione dei documenti con rilevanza tributaria ( ad es e-fatture) prevede la formazione di un archivio fiscale e l’invio al sistema di conservazione nel rispetto delle regole tecniche: “a) siano rispettate le norme del codice civile (artt 2214 – 2220), le disposizioni del Codice dell‘Amministrazione Digitale e delle relative regole tecniche e le altre norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità; b)devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita Iva, alla data o associazioni logiche di questi ultimi” DM 17 giugno 2014 art 3 comma1 96
  • 97. Archivio fiscale «In caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento informatico e' reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede del contribuente ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato dal soggetto ai sensi dell'art. 35, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» art 5 c. 2 del DM 17 giugno 2014 In merito alla comunicazione del luogo di conservazione delle scritture contabili la Risoluzione n. 81/E del 25 settembre 2015 ha stabilito che non è necessario indicarla nei modelli AA7/10 e AA9/11, in quanto gli estremi identificativi del conservatore sono riportati nel manuale di conservazione. 97
  • 98. Conservazione La conservazione digitale non è solo limitata alle e- fatture ma riguarda tutti i documenti informatici dell’ente ( pec, mail, contratti d’appalto, mandati elettronici, registri, repertori …).A tal fine l’ente deve organizzarsi definendo: Un manuale di conservazione nel quale definire procedure ed attività e nominare un responsabile della conservazione Individuare un conservatore accreditato Adottare un sistema documentale per registrare, archiviare ed inviare i documenti in conservazione 98
  • 99. Archivio fiscale  Poiché i metadati fiscali non sono gestiti dal sistema documentale dell’ente, e poiché questo contiene anche le fatture rifiutate, occorre che la formazione dell’archivio fiscale venga fatta dal «gestionale fatture»  L’invio in conservazione è consigliato che venga eseguito dal sistema di gestione documentale al fine di:  Monitorare centralmente la presa in carico  Conservare in un unico sistema le ricevute di presa in carico generate dal sistema di conservazione  Marcare con un riferimento temporale certo il pacchetto di versamento 99
  • 100. Conservazione La non corretta conservazione dei documenti digitali con rilevanza tributaria determina: Sanzioni in merito alla corretta conservazione della documentazione amministrativa (art 169, c. 1 Dlgs 42/04) non può essere utilizzata come mezzo di prova favore (artt. 2709-2710-2711 cc). Sanzioni previste dalla normativa fiscale 100
  • 101. Conservazione In caso di inadempimento il contribuente è soggetto alle sanzioni di cui all’art 9 Dlgs 471/97 “Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali e' imposta da altre disposizioni della legge tributaria, e' punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000” 101
  • 102. Conservazione «Gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonche' per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio. I tempi e le modalita' di applicazione della presente disposizione, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.» (art 6-bis Dlgs 127/15) L’ADE ha messo a disposizione un servizio web gratuito per la conservazione elettronica di tutte le fatture emesse e ricevute tramite SdI. Il servizio sarà utilizzabile previa sottoscrizione online di un accordo di servizio a seguito del quale le fatture elettroniche transitate da SdI verranno automaticamente portate in conservazione con piena valenza fiscale e civilistica (nel rispetto delle disposizioni del d.p.c.m. 3.12.13 del CAD) 102
  • 103. Conservazione «Per usufruire del servizio di conservazione di cui al precedente punto 7.1 l’operatore aderisce preventivamente all’accordo di servizio pubblicato nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate.» Provvedimento ADE 30 aprile 2018 «La richiesta di conservazione delle fatture elettroniche viene effettuata con modalità implicita e automatica per tutte le fatture riferite al titolare soggetto IVA (contribuente) che transitano sul SdI; se il file fattura trasmesso attraverso il Sistema di Interscambio supera i controlli di conformità alle specifiche tecniche, viene prodotta la ricevuta di consegna o di impossibilità di recapito, che, per i soggetti IVA che hanno aderito al servizio di conservazione, assume anche il valore di ricevuta di avvio del processo di conservazione» Pag 28 Manuale servizio di conservazione ADE 103
  • 104. Conservazione Attenzione: i file delle e- fatture emesse e ricevute attraverso SdI sono tenute a disposizione nell’area di consultazione fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di ricezione delle fatture da parte di SdI. 104
  • 105. Concludendo Occorre digitalizzare i processi non solo i documenti per ottenere benefici dalla migrazione alla modalità operativa digitale 105