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Italy Reg35 May26 2010
- 1. Business International – Regolamento n°35 del 26 maggio 2010 sulle nuove norme di trasparenza e sulla
pubblicità dei prodotti assicurativi
Novità contenute nel Regolamento n°35 del 26 maggio 2010 sulle
nuove norme di trasparenza e sulla pubblicità dei prodotti
assicurativi
Milano - 5 luglio 2010
Il ruolo dell’intermediario assicurativo ed il divieto di essere al
contempo beneficiario o vincolatario dell’indennizzo
La trasparenza della remunerazione dell’intermediario nella
distribuzione di polizze connesse a mutui o finanziamenti
Le sorti della copertura assicurativa nel caso di estinzione
anticipata del mutuo o finanziamento
Claudia Agostinis
Genworth Financial Lifestyle Protection
Corporate Development Counsel
5 luglio 2010 ©2010 Claudia Agostinis
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- 2. Business International – Regolamento n°35 del 26 maggio 2010 sulle nuove norme di trasparenza e sulla
pubblicità dei prodotti assicurativi
Il divieto per l’intermediario di essere al contempo
beneficiario o vincolatario dell’indennizzo
All’articolo 48 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16
ottobre 2006, dopo il comma 1, è inserito il
seguente: “1 bis. E’ comunque fatto divieto di
assumere, direttamente o indirettamente, anche
attraverso uno dei rapporti di cui al comma 1,
primo periodo, la contemporanea qualifica di
beneficiario o di vincolatario delle prestazioni
assicurative e quella di intermediario del relativo
contratto in forma individuale o collettiva”.
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- 3. Business International – Regolamento n°35 del 26 maggio 2010 sulle nuove norme di trasparenza e sulla
pubblicità dei prodotti assicurativi
Il divieto per l’intermediario di essere al contempo
beneficiario o vincolatario dell’indennizzo/1
Art. 48, Regolamento ISVAP n. 5/2006
rapporti di cui al comma 1, primo periodo:
rapporti di gruppo
Definizione di intermediario: art 2 lett. N) Reg.
35/2010 e 2 lett p) del Reg. 5/2006
svolgimento dell’attività a titolo oneroso
Se il “distributore” non percepisce alcun
vantaggio economico in relazione alla
distribuzione, può essere beneficiario o
vincolatario?
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- 4. Business International – Regolamento n°35 del 26 maggio 2010 sulle nuove norme di trasparenza e sulla
pubblicità dei prodotti assicurativi
Il divieto per l’intermediario di essere al contempo
beneficiario o vincolatario dell’indennizzo/2
Se il “distributore” non è qualificabile come
intermediario, chi è effettivamente responsabile della
corretta informazione all’assicurato?
Se il “distributore” appartiene allo stesso gruppo
dell’impresa di assicurazione:
Art. 51 - Nell’offerta e nella esecuzione dei contratti di
assicurazione le imprese devono evitare di effettuare
operazioni in cui hanno direttamente o indirettamente
un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di
gruppo o da rapporti di affari propri o di società del
gruppo. Qualora il conflitto non risulti evitabile le
imprese devono comunque operare in modo da non
recare pregiudizio agli interessi dei contraenti.
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- 5. Business International – Regolamento n°35 del 26 maggio 2010 sulle nuove norme di trasparenza e sulla
pubblicità dei prodotti assicurativi
Trasparenza dei costi di intermediazione – polizze collettive
Art. 4, comma 7 (vita) Art. 30, comma 7 (danni)
Le imprese di assicurazione, con Con riferimento ai contratti in forma
riferimento ai contratti in forma collettiva in
cui gli assicurati sostengono in tutto o in collettiva in cui gli assicurati sostengono in
parte l’onere economico connesso al tutto o in parte l’onere economico
pagamento dei premi o sono, connesso al pagamento dei premi o sono,
direttamente o tramite i loro aventi causa, direttamente o tramite i loro aventi causa,
portatori di un interesse alla prestazione,
inseriscono nella convenzione portatori di un interesse alla prestazione, le
stipulata con il contraente una imprese di assicurazione
previsione contrattuale disciplinante inseriscono nella convenzione stipulata
obblighi e modalità di consegna da
parte di quest’ultimo agli assicurati, con il contraente una previsione
prima dell’adesione alla copertura contrattuale disciplinante obblighi e
assicurativa, delle condizioni di modalità di consegna da parte di
assicurazione. quest’ultimo agli assicurati, prima
Nella convenzione deve inoltre essere dell’adesione alla copertura
previsto che il modulo di adesione alla
copertura assicurativa riporti assicurativa, delle condizioni di
l’indicazione dei costi a carico degli assicurazione.
assicurati con evidenza della quota [Previsione non inserita per le collettive
parte percepita in media dagli
intermediari. [Si applica a tutte le danni]
collettive, non solo quelle connesse a
mutui o finanziamenti]
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- 6. Business International – Regolamento n°35 del 26 maggio 2010 sulle nuove norme di trasparenza e sulla
pubblicità dei prodotti assicurativi
Trasparenza dei costi di intermediazione – polizze collettive
Art. 30, comma 7 (danni)
Art. 4, comma 7 (vita)
Per le polizze connesse a mutui e Per le polizze connesse a mutui e ad altri
ad altri contratti di finanziamento, la contratti di finanziamento, la convenzione
convenzione deve inoltre deve inoltre prevedere che, prima
prevedere che, prima dell’adesione dell’adesione alla copertura assicurativa,
alla copertura assicurativa, venga venga consegnato al debitore/assicurato
consegnato al debitore/assicurato
il Fascicolo informativo e che il il Fascicolo informativo e che il modulo di
modulo di adesione alla copertura adesione alla copertura assicurativa indichi
assicurativa indichi l’ammontare l’ammontare dei costi effettivamente sostenuti
dei costi effettivamente sostenuti dal debitore/assicurato con l’evidenza
dal debitore/assicurato con dell’importo percepito dall’intermediario.
l’evidenza dell’importo percepito
dall’intermediario. Qualora l’adesione non avvenga mediante
Qualora l’adesione non avvenga la sottoscrizione di un modulo di adesione, la
mediante la sottoscrizione di un convenzione prevede l’obbligo di consegna al
modulo di adesione, la debitore/assicurato del Fascicolo informativo
convenzione prevede l’obbligo di e di un documento illustrativo dei costi di cui
consegna al debitore/assicurato del al periodo precedente.
Fascicolo informativo e di un
documento illustrativo dei costi di
cui al periodo precedente.
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- 7. Business International – Regolamento n°35 del 26 maggio 2010 sulle nuove norme di trasparenza e sulla
pubblicità dei prodotti assicurativi
Trasparenza dei costi di intermediazione – polizze
connesse a mutui o finanziamenti
Art. 50 – Trasparenza dei costi
Nella Nota informativa dei contratti di assicurazione connessi
a mutui e ad altri finanziamenti l’impresa riporta tutti i costi a
carico del contraente, con indicazione della quota parte
percepita in media dall’intermediario, espressa sia in valore
assoluto che percentuale. Nella Nota informativa dei contratti
in forma collettiva sono riportati anche i costi a carico del
debitore/assicurato, con indicazione della quota parte
percepita in media dall’intermediario, espressa sia in valore
assoluto che percentuale.
Si applica tanto al “vita” che ai “danni”
Non sostituisce gli art. 4 e 30 per le collettive che prevedono
l’indicazione dei costi nel modulo di adesione o documento
illustrativo preciso intento di evitare la “dissimulazione” dei
costi nel fascicolo informativo
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- 8. Business International – Regolamento n°35 del 26 maggio 2010 sulle nuove norme di trasparenza e sulla
pubblicità dei prodotti assicurativi
Trasparenza dei costi di intermediazione – quali voci
devono essere incluse?
Soltanto le commissioni o anche le componenti variabili?
All. 4 e All. 6 – Schema di nota informativa.
La quota parte retrocessa in media all’intermediario deve essere
determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all’ultimo
esercizio dell’impresa di assicurazione.
Per i prodotti di nuova commercializzazione il dato deve essere
stimato sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di
collocamento.
Il dato è riferito ai costi previsti nel caricamento di tariffa e non tiene
conto di eventuali rappels e partecipazioni agli utili.
Che cosa significa “in media” nell’art 50?
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- 9. Business International – Regolamento n°35 del 26 maggio 2010 sulle nuove norme di trasparenza e sulla
pubblicità dei prodotti assicurativi
Estinzione anticipata del finanziamento e copertura
assicurativa Art. 49 (Restituzione del premio)
Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i
quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal
debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di
trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al
debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo
rispetto alla scadenza originaria.
Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno
mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato
residuo; per I caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno
mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione
indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso.
Le imprese possono trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative
effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del
premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella
polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali
spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei
mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso.
In alternativa a quanto previsto al comma 1 le imprese, su richiesta del
debitore/assicurato, forniscono la copertura assicurativa fino alla scadenza
contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.
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- 10. Business International – Regolamento n°35 del 26 maggio 2010 sulle nuove norme di trasparenza e sulla
pubblicità dei prodotti assicurativi
Grazie per l’attenzione.
Claudia Agostinis
Corporate Development Counsel
Genworth Financial Lifestyle Protection
Via San Gregorio 34
Milano
+39 02 6737151
Claudia.Agostinis@genworth.com
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