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Collegio IPASVI
LECCO

L’appropriatezza nell’emergenza clinica
ospedaliera,
tra implicazioni giuridiche, tecniche e
Sabato 9 novembre 2013
deontologiche

La responsabilità professionale
nell’emergenza clinica:
Inquadramento giuridico e deontologico
Cristiano Radice

Infermiere legale e forense
Contenuti
 Responsabilità e Responsabilità professionale
 Diversi ambiti della responsabilità professionale:





responsabilità
responsabilità
responsabilità
responsabilità

penale
civile
amministrativa
deontologica

 Responsabilità professionale nella gestione

dell’emergenza clinica

 Responsabilità nella documentazione sanitaria
La responsabilità
Con il termine responsabilità si indica
il dovere che grava su chiunque di
rispondere delle proprie azioni.
Secondo il diritto la responsabilità consiste nelle
conseguenze personali e/o patrimoniali a cui va
incontro il soggetto che assume un
comportamento attivo o passivo (omissivo), che
sia lesivo di un interesse tutelato dalla legge.
La responsabilità professionale

Il dovere da parte del professionista
sanitario di rispondere delle proprie
azioni nell’ambito della specifica
attività professionale.
La responsabilità professionale
RESPONSABILITA’
AMMINISTRATIVA
RESPONSABILITA’
PENALE

RESPONSABILITA’
CIVILE

RESPONSABILITA’
DEONTOLOGICA
La responsabilità penale
Deriva dalla violazione di una Legge
dello Stato o di una norma del diritto.
 Gli elementi del reato sono:
 il fatto
 l’antigiuridicità del fatto
 l’elemento psicologico (dolo o colpa)
 Nella gradazione del reato occorre considerare

anche il nesso causale, ossia il rapporto tra
azione/omissione ed evento.
La responsabilità civile
Consiste nell’obbligo risarcitorio di
chi ha causato un danno ingiusto.
 In ambito civile si distinguono:
 responsabilità contrattuale
 responsabilità extra-contrattuale
 Il danno arrecato può essere considerato:
 danno patrimoniale
 danno non patrimoniale
Colpa generica vs specifica
 Il diritto distingue due differenti tipi di colpa: la

colpa specifica che deriva dall’inosservanza di
leggi, norme, regolamenti o discipline.

 Per quanto riguarda la colpa generica, è

necessario distinguere tra:

 negligenza, il non fare qualcosa che doveva essere

fatto in una determinata circostanza
 imprudenza, l’aver posto in essere un comportamento
che non doveva essere agito in una determinata
circostanza
 imperizia, l’aver agito senza una competenza tecnicoscientifica specifica, necessaria per porre in essere un
determinato comportamento
Il «vecchio» infermiere

Non risponde di lesioni colpose un
infermiere, il quale nell’eseguire,
legalmente autorizzato, delle iniezioni,
abbia perforato il nervo sciatico del
paziente, producendone la paralisi,
perché un infermiere non è tenuto
a conoscere l’anatomia topografica.

Tribunale di Pavia, 30 giugno 1930
Il «vecchio» infermiere

Il medico è responsabile dell’organizzazione
interna del servizio a lui affidato e deve svolgere
attività di controllo e di verifica sull’operato
degli ausiliari. Se il medico effettua una
prescrizione di farmaci e l’infermiera la
trascrive per consegnarla al malato, il primo
è tenuto a controllare che la seconda non
incorra in errori di trascrizione…

Tribunale di Bolzano, 3 marzo 1980
Il «nuovo» infermiere
Formazione

D.Lgs. 502/1992
D.M. 270/2004
Esercizio professionale

Legge 42/1999
Legge 251/2000

D.M. 739/1994
Legge 43/2006
Legge 42/1999
 Pone fine alla distinzione tra professioni sanitarie

principali ed ausiliarie, assegnando pari dignità a
ciascuna professione sanitaria. Abrogazione del
mansionario.

 Il campo proprio di attività e di responsabilità delle

professioni sanitarie è determinato dai contenuti dei
decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili
professionali, dagli ordinamenti didattici e dalla
formazione post-base, dal codice deontologico,
fatte salve le competenze previste per la professione
medica e le altre professioni sanitarie, nel rispetto
reciproco delle specifiche competenze professionali.

Legge n. 42/1999 – Disposizioni in materia di professioni sanitarie
Legge 251/2000
L’infermiere svolge attività dirette alla
prevenzione, alla cura e alla salvaguardia della
salute individuale e collettiva, espletando le
funzioni individuate dalle norme istitutive del
relativo profilo professionale, nonché dello
specifico codice deontologico,
utilizzando metodologie di pianificazione
per obiettivi dell’assistenza.

Legge n. 251/2000 – Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica
D.M. 739/1994
L’infermiere è il
responsabile dell’assistenza
generale infermieristica.

D.M. n. 739/1994 – Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo
profilo professionale dell’infermiere
La formazione professionale
3 anni
180 CFU

Laurea in
Infermieristica

Master di 1° livello
(coordinamento, clinico)

Laurea in
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2 anni
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Master di 2° livello

Dottorato di ricerca

1 anno
60 CFU

2-3 anni

1 anno
60 CFU
La formazione professionale
 La Legge 43/2006 ha suddiviso i professionisti in:
 professionisti addetti all’assistenza, in possesso della

Laurea o titolo equipollente

 professionisti coordinatori, in possesso del Master di primo

livello per le funzioni di coordinamento con almeno 3 anni di
esperienza

 professionisti specialisti, in possesso del Master di primo

livello nelle funzioni specialistiche

 professionisti dirigenti, in possesso della Laurea Magistrale

con almeno 5 anni di esperienza

Legge n. 43/2006 – Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione
Il «nuovo» infermiere
 L’infermiere diventa titolare del proprio atto

sanitario e, in quanto tale, non è più soggetto
solamente ad una responsabilità limitata e
circoscritta all’esecuzione della mansione, diviene
invece responsabile del processo decisionale
che ha determinato l’esecuzione dello specifico atto.

 L’infermiere deve assumersi un obbligo di mezzi,

cioè adottare un comportamento che miri alla tutela
della salute e degli altri diritti della persona
assistita, non essendo in alcun modo possibile
impegnarsi al conseguimento di un esito favorevole.
Il «nuovo» infermiere
La responsabilità del professionista
sanitario si traduce in un sostanziale
obbligo di garanzia, richiamato dagli Artt.
2 e 32 della Costituzione.

Ciascun professionista sanitario è portatore di
una posizione di protezione nei confronti
delle persone assistite, caratterizzata dal dovere
di tutelarne la dignità e il diritto alla salute.
Corte di Cassazione, Sentenza n. 447/2000
Obbligo di garanzia
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle
formulazioni sociali ove si svolge la sua personalità,
e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di
solidarietà politica, economica
e sociale. (Art. 2)

La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell’individuo e
interesse della collettività… (Art. 32)
La salute secondo l’O.M.S.

La salute è uno stato di completo benessere
fisico, psichico e sociale, caratterizzata da un
armonico equilibrio funzionale, fisico e
psichico dell’organismo dinamicamente
integrato nel suo ambiente naturale e sociale.
Carta di Ottawa (1986)
Principali reati penali
 Esercizio abusivo di professione (Art. 348 C.P.)
 Rivelazione di segreto professionale (Art. 622 C.P.)
 Omissione di soccorso (Art. 593 C.P.)

 Rifiuto di atti di ufficio (Art. 328 C.P.)
 Omissione di referto (Art. 365 C.P.)
 Lesioni personali (Artt. 582 e 590 C.P.)
 Omicidio colposo (Art. 598 C.P.)

 Sequestro di persona (Art. 605 C.P.)
 Violenza privata (Art. 610 C.P.)
 Abbandono di persone minori o incapaci (Art. 591 C.P.)
 Interruzione di un pubblico servizio (Art. 340 C.P.)

 Violenza sessuale (Art. 609 bis C.P.)
Esercizio abusivo di professione
Chiunque abusivamente esercita una
professione, per la quale è richiesta una
speciale abilitazione da parte dello Stato,
è punito […]
 Norma penale in bianco, presuppone l’esistenza di

altre norme giuridiche che regolino l’esercizio
professionale.
 Confine tra atto medico e atto sanitario, stabilito
in relazione alla formazione post-base ricevuta dal
singolo professionista.
Art. 348 C.P.
Esercizio abusivo di professione
 È sufficiente compiere anche un solo atto della

professione tutelata, purché «specifico ed esclusivo».
 È ininfluente la retribuzione della prestazione, il
consenso del fruitore, l’autorizzazione di un
professionista abilitato o l’eventuale danno arrecato.
 Unica condizione scriminante è lo stato di necessità.

«Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi
stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal
pericolo attuale di un danno grave alla persona,
pericolo non da lui volontariamente causato, né
altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia
proporzionato al pericolo» (Art. 54 C.P.).

Art. 348 C.P.
Rivelazione di segreto
professionale
Chiunque, avendo notizia, per ragione del
proprio stato o ufficio, o della propria
professione o arte, di un segreto, lo rivela
senza giusta causa, ovvero lo impiega a
proprio o altrui profitto, è punito, se dal
fatto può derivare nocumento […]

Art. 622 C.P.
Rivelazione di segreto
professionale
 Cause di non punibilità:
 rivelazione dovuta a caso fortuito
 stato di necessità
 obbligo di denuncia o di referto.
 Dati sensibili sono i dati personali idonei a rivelare

l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche,
l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, politico o
sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale (D.Lgs. 196/2003).

Art. 622 C.P.
Omissione di soccorso
Chiunque, trovando abbandonato o smarrito
un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra
persona incapace di provvedere a se stessa,
per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia
o per altra causa, omette di darne immediato
avviso all’autorità è punito […].
Alla stessa pena soggiace chi, trovando un
corpo umano che sia o sembri inanimato,
ovvero un’altra persona ferita o altrimenti in
pericolo, omette di prestare l’assistenza
occorrente o di darne immediato avviso
all’autorità.
Art. 593 C.P.
Rifiuto di atti di ufficio
Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico
servizio che, indebitamente rifiuta un atto del suo
ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza,
di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere
compiuto senza ritardo, è punito […].
 Si concretizza in:
 mancata prestazione del soccorso, diretto o indiretto
 insufficiente prestazione del soccorso in rapporto ai
bisogni della persona e alle concrete possibilità del
soccorritore (luogo, tempo, capacità tecniche, mezzi)
 ritardata prestazione del soccorso, in rapporto alle
effettive possibilità di intervento.
Art. 328 C.P.
Abbandono di persone
minori o incapaci
Chiunque abbandona una persona minore
degli anni quattordici, ovvero una persona
incapace, per malattia di mente o di corpo,
per vecchiaia o per altra causa, di
provvedere a se stessa, e della quale abbia
custodia o debba avere la cura, è punito
[…].

Art. 591 C.P.
Violenza privata
Chiunque, con violenza o minaccia,
costringe altri a fare, tollerare od omettere
qualche cosa è punito […].
 Alcuni esempi:
 contenzione fisica
 interventi infermieristici.
 Il consenso informato rappresenta il

fondamento della liceità di ogni atto sanitario.

Art. 610 C.P.
Risarcimento del danno
Qualunque fatto, doloso o colposo, che
cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga
colui che ha commesso il fatto a risarcire il
danno.

Ogni reato, che abbia cagionato un danno
patrimoniale o non patrimoniale, obbliga
al risarcimento il colpevole e le persone che,
a norma delle leggi civili, debbano rispondere
per il fatto.
Art. 2043 C.C. e Art. 185 C.P.
Danno morale

Qualunque danno soggettivo che comporti
un turbamento dello stato d’animo, che si
identifichi con l’insieme dei dolori fisici e morali,
le sofferenze, il patema d’animo conseguenti
all’offesa subita, che non sfocino in alterazioni
di funzionalità d’organo.
Art. 2059 C.C.
Danno biologico

Qualunque danno alla salute, una
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Responsabilità amministrativa

D.P.R. n. 62/2013
Regolamento recante il codice di
comportamento dei dipendenti pubblici
Responsabilità amministrativa
 Definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà,

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dipendenti.

 Conformare la propria condotta ai principi di

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trasparenza, equità e ragionevolezza ed agire
in posizione di indipendenza ed imparzialità,
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Responsabilità
deontologica
Il codice deontologico fissa le norme dell’agire
professionale e definisce i principi guida che
strutturano il sistema etico in cui si svolge la
relazione con la persona assistita.

Autonomia di scelta e responsabilità nel
rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo
e dei principi etici della professione.
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Responsabilità
deontologica

La responsabilità dell’infermiere consiste
nell’assistere, nel curare e nel prendersi
cura della persona nel rispetto della vita,
della salute, della libertà e della dignità
dell’individuo. (Art. 3)
Codice Deontologico dell’infermiere (2009)
Pubblico ufficiale
Sono pubblici ufficiali coloro i quali
esercitano una pubblica funzione
legislativa, giudiziaria o amministrativa.
È pubblica la funzione amministrativa disciplinata
da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e
caratterizzata dalla formazione e dalla
manifestazione della volontà della Pubblica
Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di
poteri autoritativi o certificativi.
Art. 357 C.P.
Incaricato di pubblico servizio
Sono incaricati di pubblico servizio coloro
i quali, a qualunque titolo, prestano un
pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un’attività
disciplinata nelle stesse forme della pubblica
funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei
poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello
svolgimento di semplici mansioni di ordine e della
prestazione di opera meramente materiale.
Art. 358 C.P.
Persone esercenti un servizio
di pubblica necessità
Sono persone che esercitano un servizio di
pubblica necessità 1) i privati che esercitano
professioni forensi o sanitarie, o altre professioni
il cui esercizio sia per legge vietato senza una
speciale abilitazione dello Stato, […] 2) i privati
che, non esercitando una pubblica funzione, né
prestando un pubblico servizio, adempiono un
servizio dichiarato di pubblica necessità mediante
un atto della Pubblica Amministrazione.
Art. 359 C.P.
Evoluzione normativa
 Un sanitario può assumere la veste di pubblico

ufficiale o incaricato di pubblico servizio a
seconda dell’attività concretamente svolta.

 Sono pertanto da distinguere le attività tecnico-

assistenziali da quelle propriamente
amministrative ed organizzative o che
comportino poteri autoritativi e certificativi.
Documentazione sanitaria
 La documentazione sanitaria testimonia gli

eventi e le attività che si verificano durante i
processi di assistenza, costituendo un bene di
straordinaria importanza sul piano clinico,
scientifico e didattico, oltre che giuridico, sia per il
cittadino che per il professionista sanitario.

 L’introduzione delle macroattività ambulatoriali

richiede dal punto di vista documentale l’adozione
di standard sempre più elevati, corrispondenti
a quelli della cartella di ricovero.

Regione Lombardia, Delibera IX/4659 del 09/01/2013
Cartella di ricovero
È un fascicolo che, per ogni episodio di
ricovero, consta di una pluralità di documenti,
recanti informazioni relative alla persona
assistita e alle attività clinico-assistenziali
poste in essere da personale a ciò abilitato.
Contiene informazioni sufficienti ad identificare il
paziente, supportare la diagnosi, giustificare il
trattamento, documentare il decorso e i risultati del
trattamento e promuovere la continuità delle cure
tra i professionisti sanitari.
Regione Lombardia, Manuale della Cartella Clinica, 2° edizione (2007)
Documentazione sanitaria
ambulatoriale
È un fascicolo nel quale sono registrate, da
personale abilitato, le informazioni sanitarie e
amministrative relative all’insieme degli
episodi ambulatoriali afferenti ad uno
specifico episodio o percorso di diagnosi, cura
e riabilitazione.

Regione Lombardia, Manuale della Documentazione Sanitaria (2013)
Documento
Ogni scritto, dovuto ad una persona che in esso
si palesa, contenente esposizione di fatti o
dichiarazioni di volontà.
 L’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste

formalità, da un notaio o da un altro pubblico ufficiale,
autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove
l’atto è formato (Art. 2699 C.C.).
 L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso
[…] delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che
il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o
da lui compiuti (Art. 2700 C.C.).
Falso materiale e ideologico
 Il pubblico ufficiale o l’incaricato

di un pubblico servizio che,
nell’esercizio delle sue funzioni,
forma in tutto o in parte, un atto
falso o altera un atto vero è
punito […] (Art. 476 C.P.).

 Il pubblico ufficiale o l’incaricato

di un pubblico servizio che attesti
falsamente fatti dei quali l’atto è
destinato a provarne la verità, è
punito […] (Art. 479 C.P.).
Caratteristiche della
documentazione
 Accuratezza e correttezza formale
 Chiarezza e leggibilità (sigle, acronimi)
 Pertinenza (informazioni inutili)
 Veridicità (errori, omissioni)
 Contestualità
 Completezza (informazioni, documenti)
 Rintracciabilità
Cristiano Radice

cristiano.radice@yahoo.it

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La responsabilità professionale nell'emergenza clinica intraospedaliera

  • 1. Collegio IPASVI LECCO L’appropriatezza nell’emergenza clinica ospedaliera, tra implicazioni giuridiche, tecniche e Sabato 9 novembre 2013 deontologiche La responsabilità professionale nell’emergenza clinica: Inquadramento giuridico e deontologico Cristiano Radice Infermiere legale e forense
  • 2. Contenuti  Responsabilità e Responsabilità professionale  Diversi ambiti della responsabilità professionale:     responsabilità responsabilità responsabilità responsabilità penale civile amministrativa deontologica  Responsabilità professionale nella gestione dell’emergenza clinica  Responsabilità nella documentazione sanitaria
  • 3. La responsabilità Con il termine responsabilità si indica il dovere che grava su chiunque di rispondere delle proprie azioni. Secondo il diritto la responsabilità consiste nelle conseguenze personali e/o patrimoniali a cui va incontro il soggetto che assume un comportamento attivo o passivo (omissivo), che sia lesivo di un interesse tutelato dalla legge.
  • 4. La responsabilità professionale Il dovere da parte del professionista sanitario di rispondere delle proprie azioni nell’ambito della specifica attività professionale.
  • 6. La responsabilità penale Deriva dalla violazione di una Legge dello Stato o di una norma del diritto.  Gli elementi del reato sono:  il fatto  l’antigiuridicità del fatto  l’elemento psicologico (dolo o colpa)  Nella gradazione del reato occorre considerare anche il nesso causale, ossia il rapporto tra azione/omissione ed evento.
  • 7. La responsabilità civile Consiste nell’obbligo risarcitorio di chi ha causato un danno ingiusto.  In ambito civile si distinguono:  responsabilità contrattuale  responsabilità extra-contrattuale  Il danno arrecato può essere considerato:  danno patrimoniale  danno non patrimoniale
  • 8. Colpa generica vs specifica  Il diritto distingue due differenti tipi di colpa: la colpa specifica che deriva dall’inosservanza di leggi, norme, regolamenti o discipline.  Per quanto riguarda la colpa generica, è necessario distinguere tra:  negligenza, il non fare qualcosa che doveva essere fatto in una determinata circostanza  imprudenza, l’aver posto in essere un comportamento che non doveva essere agito in una determinata circostanza  imperizia, l’aver agito senza una competenza tecnicoscientifica specifica, necessaria per porre in essere un determinato comportamento
  • 9. Il «vecchio» infermiere Non risponde di lesioni colpose un infermiere, il quale nell’eseguire, legalmente autorizzato, delle iniezioni, abbia perforato il nervo sciatico del paziente, producendone la paralisi, perché un infermiere non è tenuto a conoscere l’anatomia topografica. Tribunale di Pavia, 30 giugno 1930
  • 10. Il «vecchio» infermiere Il medico è responsabile dell’organizzazione interna del servizio a lui affidato e deve svolgere attività di controllo e di verifica sull’operato degli ausiliari. Se il medico effettua una prescrizione di farmaci e l’infermiera la trascrive per consegnarla al malato, il primo è tenuto a controllare che la seconda non incorra in errori di trascrizione… Tribunale di Bolzano, 3 marzo 1980
  • 11. Il «nuovo» infermiere Formazione D.Lgs. 502/1992 D.M. 270/2004 Esercizio professionale Legge 42/1999 Legge 251/2000 D.M. 739/1994 Legge 43/2006
  • 12. Legge 42/1999  Pone fine alla distinzione tra professioni sanitarie principali ed ausiliarie, assegnando pari dignità a ciascuna professione sanitaria. Abrogazione del mansionario.  Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali, dagli ordinamenti didattici e dalla formazione post-base, dal codice deontologico, fatte salve le competenze previste per la professione medica e le altre professioni sanitarie, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali. Legge n. 42/1999 – Disposizioni in materia di professioni sanitarie
  • 13. Legge 251/2000 L’infermiere svolge attività dirette alla prevenzione, alla cura e alla salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive del relativo profilo professionale, nonché dello specifico codice deontologico, utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza. Legge n. 251/2000 – Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica
  • 14. D.M. 739/1994 L’infermiere è il responsabile dell’assistenza generale infermieristica. D.M. n. 739/1994 – Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere
  • 15. La formazione professionale 3 anni 180 CFU Laurea in Infermieristica Master di 1° livello (coordinamento, clinico) Laurea in Scienze Infermieristiche 2 anni 120 CFU Master di 2° livello Dottorato di ricerca 1 anno 60 CFU 2-3 anni 1 anno 60 CFU
  • 16. La formazione professionale  La Legge 43/2006 ha suddiviso i professionisti in:  professionisti addetti all’assistenza, in possesso della Laurea o titolo equipollente  professionisti coordinatori, in possesso del Master di primo livello per le funzioni di coordinamento con almeno 3 anni di esperienza  professionisti specialisti, in possesso del Master di primo livello nelle funzioni specialistiche  professionisti dirigenti, in possesso della Laurea Magistrale con almeno 5 anni di esperienza Legge n. 43/2006 – Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione
  • 17. Il «nuovo» infermiere  L’infermiere diventa titolare del proprio atto sanitario e, in quanto tale, non è più soggetto solamente ad una responsabilità limitata e circoscritta all’esecuzione della mansione, diviene invece responsabile del processo decisionale che ha determinato l’esecuzione dello specifico atto.  L’infermiere deve assumersi un obbligo di mezzi, cioè adottare un comportamento che miri alla tutela della salute e degli altri diritti della persona assistita, non essendo in alcun modo possibile impegnarsi al conseguimento di un esito favorevole.
  • 18. Il «nuovo» infermiere La responsabilità del professionista sanitario si traduce in un sostanziale obbligo di garanzia, richiamato dagli Artt. 2 e 32 della Costituzione. Ciascun professionista sanitario è portatore di una posizione di protezione nei confronti delle persone assistite, caratterizzata dal dovere di tutelarne la dignità e il diritto alla salute. Corte di Cassazione, Sentenza n. 447/2000
  • 19. Obbligo di garanzia La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formulazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. (Art. 2) La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività… (Art. 32)
  • 20. La salute secondo l’O.M.S. La salute è uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale, caratterizzata da un armonico equilibrio funzionale, fisico e psichico dell’organismo dinamicamente integrato nel suo ambiente naturale e sociale. Carta di Ottawa (1986)
  • 21. Principali reati penali  Esercizio abusivo di professione (Art. 348 C.P.)  Rivelazione di segreto professionale (Art. 622 C.P.)  Omissione di soccorso (Art. 593 C.P.)  Rifiuto di atti di ufficio (Art. 328 C.P.)  Omissione di referto (Art. 365 C.P.)  Lesioni personali (Artt. 582 e 590 C.P.)  Omicidio colposo (Art. 598 C.P.)  Sequestro di persona (Art. 605 C.P.)  Violenza privata (Art. 610 C.P.)  Abbandono di persone minori o incapaci (Art. 591 C.P.)  Interruzione di un pubblico servizio (Art. 340 C.P.)  Violenza sessuale (Art. 609 bis C.P.)
  • 22. Esercizio abusivo di professione Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato, è punito […]  Norma penale in bianco, presuppone l’esistenza di altre norme giuridiche che regolino l’esercizio professionale.  Confine tra atto medico e atto sanitario, stabilito in relazione alla formazione post-base ricevuta dal singolo professionista. Art. 348 C.P.
  • 23. Esercizio abusivo di professione  È sufficiente compiere anche un solo atto della professione tutelata, purché «specifico ed esclusivo».  È ininfluente la retribuzione della prestazione, il consenso del fruitore, l’autorizzazione di un professionista abilitato o l’eventuale danno arrecato.  Unica condizione scriminante è lo stato di necessità. «Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo non da lui volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo» (Art. 54 C.P.). Art. 348 C.P.
  • 24. Rivelazione di segreto professionale Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento […] Art. 622 C.P.
  • 25. Rivelazione di segreto professionale  Cause di non punibilità:  rivelazione dovuta a caso fortuito  stato di necessità  obbligo di denuncia o di referto.  Dati sensibili sono i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (D.Lgs. 196/2003). Art. 622 C.P.
  • 26. Omissione di soccorso Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un’altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all’autorità è punito […]. Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero un’altra persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’autorità. Art. 593 C.P.
  • 27. Rifiuto di atti di ufficio Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza, di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito […].  Si concretizza in:  mancata prestazione del soccorso, diretto o indiretto  insufficiente prestazione del soccorso in rapporto ai bisogni della persona e alle concrete possibilità del soccorritore (luogo, tempo, capacità tecniche, mezzi)  ritardata prestazione del soccorso, in rapporto alle effettive possibilità di intervento. Art. 328 C.P.
  • 28. Abbandono di persone minori o incapaci Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia custodia o debba avere la cura, è punito […]. Art. 591 C.P.
  • 29. Violenza privata Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito […].  Alcuni esempi:  contenzione fisica  interventi infermieristici.  Il consenso informato rappresenta il fondamento della liceità di ogni atto sanitario. Art. 610 C.P.
  • 30. Risarcimento del danno Qualunque fatto, doloso o colposo, che cagioni ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbano rispondere per il fatto. Art. 2043 C.C. e Art. 185 C.P.
  • 31. Danno morale Qualunque danno soggettivo che comporti un turbamento dello stato d’animo, che si identifichi con l’insieme dei dolori fisici e morali, le sofferenze, il patema d’animo conseguenti all’offesa subita, che non sfocino in alterazioni di funzionalità d’organo. Art. 2059 C.C.
  • 32. Danno biologico Qualunque danno alla salute, una menomazione psicofisica della persona in sé e per sé considerata. Art. 2059 C.C. e Art. 32 Costituzione
  • 33. Responsabilità amministrativa D.P.R. n. 62/2013 Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici
  • 34. Responsabilità amministrativa  Definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta dei pubblici dipendenti.  Conformare la propria condotta ai principi di buon andamento e di imparzialità nell’azione amministrativa.  Rispettare i principi di integrità, correttezza, di buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza ed agire in posizione di indipendenza ed imparzialità, astenendosi dal conflitto di interessi. D.P.R. n. 62/2013
  • 35. Responsabilità deontologica Il codice deontologico fissa le norme dell’agire professionale e definisce i principi guida che strutturano il sistema etico in cui si svolge la relazione con la persona assistita. Autonomia di scelta e responsabilità nel rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e dei principi etici della professione. Codice Deontologico dell’infermiere (2009)
  • 36. Responsabilità deontologica La responsabilità dell’infermiere consiste nell’assistere, nel curare e nel prendersi cura della persona nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell’individuo. (Art. 3) Codice Deontologico dell’infermiere (2009)
  • 37.
  • 38. Pubblico ufficiale Sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. È pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. Art. 357 C.P.
  • 39. Incaricato di pubblico servizio Sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. Art. 358 C.P.
  • 40. Persone esercenti un servizio di pubblica necessità Sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, […] 2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della Pubblica Amministrazione. Art. 359 C.P.
  • 41. Evoluzione normativa  Un sanitario può assumere la veste di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio a seconda dell’attività concretamente svolta.  Sono pertanto da distinguere le attività tecnico- assistenziali da quelle propriamente amministrative ed organizzative o che comportino poteri autoritativi e certificativi.
  • 42. Documentazione sanitaria  La documentazione sanitaria testimonia gli eventi e le attività che si verificano durante i processi di assistenza, costituendo un bene di straordinaria importanza sul piano clinico, scientifico e didattico, oltre che giuridico, sia per il cittadino che per il professionista sanitario.  L’introduzione delle macroattività ambulatoriali richiede dal punto di vista documentale l’adozione di standard sempre più elevati, corrispondenti a quelli della cartella di ricovero. Regione Lombardia, Delibera IX/4659 del 09/01/2013
  • 43. Cartella di ricovero È un fascicolo che, per ogni episodio di ricovero, consta di una pluralità di documenti, recanti informazioni relative alla persona assistita e alle attività clinico-assistenziali poste in essere da personale a ciò abilitato. Contiene informazioni sufficienti ad identificare il paziente, supportare la diagnosi, giustificare il trattamento, documentare il decorso e i risultati del trattamento e promuovere la continuità delle cure tra i professionisti sanitari. Regione Lombardia, Manuale della Cartella Clinica, 2° edizione (2007)
  • 44. Documentazione sanitaria ambulatoriale È un fascicolo nel quale sono registrate, da personale abilitato, le informazioni sanitarie e amministrative relative all’insieme degli episodi ambulatoriali afferenti ad uno specifico episodio o percorso di diagnosi, cura e riabilitazione. Regione Lombardia, Manuale della Documentazione Sanitaria (2013)
  • 45. Documento Ogni scritto, dovuto ad una persona che in esso si palesa, contenente esposizione di fatti o dichiarazioni di volontà.  L’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da un altro pubblico ufficiale, autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato (Art. 2699 C.C.).  L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso […] delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (Art. 2700 C.C.).
  • 46. Falso materiale e ideologico  Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero è punito […] (Art. 476 C.P.).  Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che attesti falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provarne la verità, è punito […] (Art. 479 C.P.).
  • 47. Caratteristiche della documentazione  Accuratezza e correttezza formale  Chiarezza e leggibilità (sigle, acronimi)  Pertinenza (informazioni inutili)  Veridicità (errori, omissioni)  Contestualità  Completezza (informazioni, documenti)  Rintracciabilità