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A.A. 2018-2019
Principi di
Responsabilità
Sanitaria
Cristiano Radice
Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche
Spec. Infermieristica di Terapia Intensiva
Infermiere Legale e Forense
Mediatore Civile, iscritto albo C.T.U.
cristiano.radice@gmail.com
Università degli Studi di Milano-Bicocca
Dipartimento di Medicina e Chirurgia
CdL in Infermieristica
CdLM in Scienze Infermieristiche
Il diritto alla sicurezza delle cure
La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto
alla salute ed è perseguita nell’interesse dell’individuo
e della collettività.
• La sicurezza delle cure diviene parte costitutiva del
diritto alla salute ed assume rilievo costituzionale.
• È quel processo che comprende tutte le attività
finalizzate alla prevenzione e alla gestione del
rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie,
incentivando l’utilizzo appropriato delle risorse
strutturali, tecnologiche ed organizzative.
Legge n. 24/2017 - Art. 1
Il diritto alla sicurezza delle cure
La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell’individuo e interesse della collettività, e
garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge.
La legge non può in nessun caso violare i limiti
imposti dal rispetto della persona umana.
Costituzione Italiana - Art. 32
Il diritto alla sicurezza delle cure
• Presso l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali
(AGENAS) viene istituito il nuovo Osservatorio nazionale
delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità.
• L’Osservatorio predispone, con l’ausilio delle società
scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche
delle professioni sanitarie, linee di indirizzo, individua
idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio
sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la
sicurezza delle cure, nonché per la formazione e
l’aggiornamento del personale esercente le professioni
sanitarie.
Legge n. 24/2017 - Art. 3
Il diritto alla sicurezza delle cure
• Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle
prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche,
terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si
attengono - salve le specificità del caso concreto - alle
raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi
del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubbliche e private
nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-
scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco
istituito e regolamentato con decreto del Ministro della Salute [...]
da aggiornare con cadenza biennale.
• In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le
professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-
assistenziali.
Legge n. 24/2017 - Art. 5
Il diritto alla sicurezza delle cure
• Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse, elaborati
dai soggetti di cui al comma 1, sono integrati nel Sistema
Nazionale per le Linee Guida (SNLG), il quale è
disciplinato nei compiti e nelle funzioni con decreto del
Ministro della Salute [...].
• L’Istituto Superiore di Sanità pubblica nel proprio sito
internet le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse
indicati dal SNLG, previa verifica della conformità della
metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici
dallo stesso Istituto, nonché della rilevanza delle evidenze
scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni.
Legge n. 24/2017 - Art. 5
Il Sistema Nazionale Linee Guida
www.snlg.iss.it
Il diritto alla sicurezza delle cure
• Il rischio clinico rappresenta la probabilità che un
paziente subisca un danno o un disagio involontario,
imputabile alle cure mediche prestate durante il periodo
di degenza, che causa un prolungamento del periodo di
degenza, un peggioramento delle condizioni di salute o la
morte.
• La moderna concezione del risk management si basa
sulla considerazione dell’errore non come l’insufficienza
del singolo operatore ma come una disfunzione
dell’intero sistema, con potenziali conseguenze negative
sull’esito di tutto il processo clinico-assistenziale.
Kohn et al. (1999) To err is human: building a safer health system.
Il diritto alla sicurezza delle cure
La sicurezza delle cure si realizza anche mediante
l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione
e gestione del rischio connesso all’erogazione di
prestazioni sanitarie.
• I verbali e gli atti conseguenti all'attività di gestione del
rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati
nell’ambito di procedimenti giudiziari.
Legge N. 24/2017, Art. 16
La responsabilità professionale
• Art. 590 sexies C.P. - Responsabilità colposa per morte o
lesioni personali in ambito sanitario.
• Se i fatti di cui agli Artt. 589 e 590 C.P. sono commessi
nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene
ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.
Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la
punibilità è esclusa quando sono rispettate le
raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e
pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le
buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le
raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino
adeguate alle specificità del caso concreto.
Legge n. 24/2017 - Art. 6
Il concetto di “colpa” nel diritto
Legge n. 24/2017 - Art. 6
La responsabilità professionale
• L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali
derivanti dall’esercizio dell'attività sanitaria:
• se l’evento si è verificato per colpa (anche lieve) da negligenza o imprudenza
• se l’evento si è verificato per colpa (anche lieve) da imperizia
• nell’ipotesi di errore rimproveratile nell’esecuzione dell’atto sanitario quando il caso
concreto non sia regolato dalle raccomandazioni delle linee guida o, in mancanza, dalle
buone pratiche clinico-assistenziali
• nell’ipotesi di errore rimproveratile nell’individuazione e scelta di linee guida e buone
pratiche clinico-assistenziali che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto,
fermo restando l’obbligo del sanitario di disapplicarle quando la specificità del caso concreto
renda necessario lo scostamento
• se l’evento si è verificato per colpa (soltanto grave) da imperizia nell’ipotesi di errore
rimproveratile nell’esecuzione, quando il sanitario abbia scelto e rispettato le linee guida o
buone pratiche clinico-assistenziali che risultino adeguate o adattate al caso concreto,
tenuto conto altresì del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche
dell’atto sanitario.
Cassazione S.U., Sentenza N. 8770 del 22 febbraio 2018
La responsabilità professionale
• Responsabilità civile della struttura sanitaria
• La struttura sanitaria o socio-sanitaria, pubblica o privata, che
- nell’adempimento della propria obbligazione - si avvalga
dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal
paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa,
risponde ai sensi degli Artt. 1218 e 1228 C.C. delle loro condotte
dolose o colpose.
• La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni
sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero
nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero
in regime di convenzione con il SSN nonché attraverso la
telemedicina.
Legge n. 24/2017 - Art. 7
La responsabilità professionale
• Responsabilità civile dell’esercente la professione sanitaria
• L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2
risponde del proprio operato ai sensi dell’Art. 2043 C.C., salvo che
abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta
con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del
danno, tiene conto della condotta dell’esercente la professione
sanitaria ai sensi dell’Art. 5 della presente legge e dell’Art. 590
sexies C.P.
• Il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o socio-
sanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria
è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli Artt. 138 e 139 del
codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 209/2005 [...]
Legge n. 24/2017 - Art. 7
Responsabilità della struttura sanitaria
• Il paziente che intende agire nei confronti della struttura
sanitaria ha l’onere di provare l’esistenza del “contratto di
spedalità” (contatto sociale) e l’insorgenza/aggravamento
della patologia e di allegare l’inadempimento qualificato del
debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato.
• La struttura sanitaria ha l’onere di dimostrare che tale
inadempimento non si sia verificato ovvero che esso non sia
stato causa del danno e che gli esiti siano stati determinati da
un evento imprevisto ed imprevedibile. Dovrà fornire prova di
aver utilizzato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in
base ai criteri di diligenza, perizia e prudenza.
Responsabilità del professionista sanitario
• La responsabilità dell’esercente la professione sanitaria si
configura come una prestazione d’opera intellettuale e
pertanto prevede un “obbligo di mezzi”.
• Il paziente che intende agire nei confronti dell’esercente la
professione sanitaria dovrà dimostrare, ai fini della
risarcibilità del danno lamentato, la sussistenza del nesso
eziologicamente rilevante tra l’evento dannoso e la condotta
del sanitario, nonché la colpa del debitore nel verificarsi
dell’evento.
• Oltre all’inversione dell’onere della prova, il termine di
prescrizione è di soli 5 anni.
Art. 2229 C.C. “Esercizio delle professioni intellettuali”
Responsabilità del professionista sanitario
• L’esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai
sensi dell’Art. 2043 C.C., salvo che abbia agito nell’adempimento
di un’obbligazione contrattuale assunta con il paziente.
• In quest’ultimo caso il sanitario risponderà ai sensi dell’Art. 1218
C.C., pertanto il paziente danneggiato dovrà limitarsi a provare
l’esistenza del contratto, mentre il sanitario dovrà provare
l’esatto adempimento della propria obbligazione.
• Il sanitario dovrà sempre dimostrare di aver agito correttamente e
di aver adottato ogni misura idonea ad evitare il danno, incidendo
il proprio operato su diritti inviolabili della persona umana, come la
salute.
Art. 2050 C.C. “Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose”
La cartella clinica
• Atto pubblico di fede privilegiata che documenta la presa
in carico e il processo di assistenza erogato al paziente.
• È un fascicolo che, per ogni episodio di ricovero, consta di
una pluralità di documenti recanti informazioni relative alla
persona assistita e alle attività clinico-assistenziali poste in
essere da personale a ciò abilitato.
• La cartella clinica contiene informazioni sufficienti ad
identificare il paziente, supportare la diagnosi, giustificare il
trattamento, documentare il decorso e i risultati del
trattamento e promuovere la continuità delle cure tra gli
operatori sanitari.
Regione Lombardia, Manuale della Cartella Clinica, 2^ edizione, 2017
La cartella clinica
• In sintesi, la cartella clinica assume una triplice valenza:
• medico-legale in caso di contenzioso, poiché rappresenta un elemento
di prova con valore probatorio, contestabile solo a querela di falso;
• assistenziale, poiché rappresenta una registrazione precisa delle
prestazioni erogate al paziente;
• storico-documentale, poiché attesta il consenso informato del paziente.
• Requisiti formali e sostanziali:
• contestualità (ogni registrazione deve essere contestuale al suo verificarsi);
• veridicità, completezza e chiarezza;
• rintracciabilità (l’autore che ha redatto ciascuna registrazione deve sempre
essere individuabile).
Regione Lombardia, Manuale della Cartella Clinica, 2^ edizione, 2017
La cartella clinica
• Art. 476 C.P. “Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale
in atti pubblici”
• Il pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in
tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito […]
• Art. 479 C.P. “Falsità ideologica commessa dal pubblico
ufficiale in atti pubblici”
• Il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio
delle sue funzioni, attesta falsamente che un atto è stato da lui
compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui
ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera
dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti
dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito […]
La cartella clinica
• L’omessa o lacunosa tenuta della cartella clinica non può riverberarsi
negativamente sul paziente, dovendosi tale mancanza addebitare
esclusivamente al professionista sul quale incombe siffatto obbligo. In
conseguenza di ciò, deve ritenersi presunto il nesso eziologico tra
la patologia e l’azione o omissione o l’inadempimento del sanitario.
• L’inesatta tenuta della cartella clinica pertanto non sarà mai motivo di
esclusione dell’anzidetto nesso di causalità, consentendo il ricorso a
presunzioni nel momento in cui la prova non può essere utilmente
fornita per il comportamento ascrivibile alla controparte.
• Tale circostanza può essere utilizzata dal giudice per ritenere
dimostrato il nesso causale tra l’operato dei sanitari e il danno patito
dal paziente, quando tale nesso non possa essere altrimenti
dimostrato proprio a causa dell’incompletezza della cartella clinica.
Corte di Cassazione ord., Sentenza N. 7250 del 23/03/2018
La responsabilità d’equipe
Si configura ogni qualvolta l’erogazione di una prestazione
sanitaria richiede l’intervento necessario di più professionisti,
che devono collaborare per la realizzazione di un unico risultato.
• L'attività sanitaria in forma d’equipe può dar luogo ad un concorso
di responsabilità colpose a seconda che il fatto sia l’esito della
condotta di più soggetti che hanno agito indipendentemente ovvero
sia l’esito della cooperazione consapevole di più operatori.
• Concorso di fatti colposi indipendenti (Art. 41 C.P.), ciascun
operatore sarà chiamato a rispondere del proprio operato avente
analoga efficacia concausale
• Cooperazione colposa (Art. 113 C.P.)
La responsabilità d’equipe
La cooperazione nel delitto colposo si distingue dal
concorso di cause colpose indipendenti per la necessaria
reciproca consapevolezza dei cooperanti nella convergenza
dei rispettivi contributi all’incedere di una comune
procedura in corso, senza che, peraltro, sia necessaria la
consapevolezza del carattere colposo dell’altrui condotta in
tutti quei casi in cui il coinvolgimento integrato di più
soggetti sia imposto dalla Legge ovvero da esigenze
organizzative connesse alla gestione del rischio o,
quantomeno, sia contingenza oggettivamente definita della
quale gli stessi soggetti risultino pienamente consapevoli.
Cass. Pen., Sez. 4, N. 6499 del 09/01/2018
La responsabilità d’equipe
Ogni componente dell’equipe, in quanto facente parte di
un ambito deontologico caratterizzato da specifiche
capacità, deve adempiere perfettamente agli obblighi di
cautela connaturati al suo ruolo professionale.
Pertanto, i singoli membri dell’equipe, gravati da un dovere
di garanzia, sono legittimati a confidare nella correttezza
dell'attività da essi rispettivamente svolta, fatti salvi i casi
in cui uno dei contitolari degli obblighi di controllo non
appalesi obiettivi segnali di inidoneità a svolgere le proprie
competenze funzionali.
Adattato da: F. Lombardi, Il principio di affidamento nel trattamento sanitario d’equipe,
in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 7-8
La responsabilità d’equipe
In tema di colpa professionale, nel caso di equipe chirurgica e più in
generale in quello in cui ci si trovi di fronte ad ipotesi di cooperazione
multidisciplinare nell'attività sanitaria, sia pure svolta non contestualmente,
ogni sanitario, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza
connessi alle specifiche mansioni svolte, è tenuto ad osservare gli obblighi
ad ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine
comune ed unico.
Ne consegue che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare
l'attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure
specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso
ponendo rimedio o facendo in modo che si ponga opportunamente rimedio
ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali e, come tali, rilevabili ed
emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del
professionista medio.
Cass. Pen., Sez. 4, N. 18548 del 24/01/2005; Cass. Pen., Sez. 4, N. 24036 del 02/03/2004
La responsabilità d’equipe
In tema di responsabilità sanitaria, con riferimento
all’ipotesi di intervento effettuato da un’equipe chirurgica, il
principio di affidamento non opera quando colui che si
affida sia in colpa per aver violato norme precauzionali o
per avere omesso determinate condotte confidando che
altri, succedendo nella posizione di garanzia, elimini la
violazione o ponga rimedio all’omissione […]
Cass. Pen., Sez. 4, N. 18568 del 26/01/2005
Responsabilità amministrativa
• L’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la
professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di
dolo o di colpa grave.
• Il Giudice contabile deve tenere conto delle situazioni di fatto
di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della
struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica, in cui
l’esercente la professione sanitaria ha operato.
• La struttura sanitaria ha l’obbligo - entro 45 giorni - di
comunicare al sanitario l’atto introduttivo o l’avvio di
trattative stragiudiziali con il danneggiato, con l’invito a
prendervi parte.
Legge N. 24/2017 - Artt. 9 e 13; Legge N. 3 del 11 gennaio 2018
Il risarcimento del danno
• I fondamenti del risarcimento economico del danno alla persona si ritrovano
negli articoli:
• 1218 C.C. “Responsabilità del debitore” (responsabilità contrattuale)
• 2043 C.C. “Risarcimento per fatto illecito” (responsabilità extra-contrattuale)
• La stima e il risarcimento del danno avvengono allo stesso modo.
• Il danno ingiusto si suddivide in:
• danno patrimoniale, che incide sui beni del danneggiato e comprende il
danno emergente e il danno lucro-cessante (consistente nella riduzione
della capacità di produrre reddito successivamente all’evento)
• danno non patrimoniale, risarcibile sulla base della violazione di un
diritto costituzionalmente garantito alla persona, da cui deriva un danno.
Artt. 2059 C.C. e 185 C.P.
Il risarcimento del danno
• Didatticamente il danno non patrimoniale si suddivide in:
• danno biologico, corrispondente alla menomazione
permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica della
persona, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali,
passibile di accertamento e valutazione medico-legale,
indipendente da ogni riferimento alla capacità di produrre
reddito
• danno morale, che consiste nella sofferenza e nel patema
d’animo che sia diretta conseguenza dell’evento
• danno esistenziale, che consiste nel radicale
peggioramento della qualità di vita intesa in senso ampio.
Cassazione S.U., Sentenze N. 26972, 26973, 26974, 26975 (2008)
Corte Costituzionale, Sentenza N. 184 del 14/07/1986 - Linee Guida SIMLA (2016)
Il risarcimento del danno
• Il danno iatrogeno differenziale è il pregiudizio causato da un
sanitario, che ha per effetto di aggiungere allo stato patologico
iniziale del paziente (sia per cause naturali per che effetto di terzi),
un ulteriore livello di peggioramento delle sue condizioni di salute per
aggravamento della patologia iniziale ovvero per insorgenza di altre
patologie.
• È quindi necessario determinare:
• lesione alla salute iniziale
• intervento del sanitario
• errore del sanitario
• aggravamento delle condizioni del paziente.
L’obbligo di assicurazione
• Per garantire piena efficacia alle azioni di cui agli Artt. 9 “Azione di rivalsa o di
responsabilità amministrativa” e 12 “Azione diretta del soggetto danneggiato”,
la Legge Gelli-Bianco ha introdotto un obbligo assicurativo che grava su:
• Strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private
• responsabilità civile verso terzi
• responsabilità civile verso i prestatori d’opera
• danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso la struttura
• prestazioni svolte in regime di libera professione intramoenia, in
convenzione con il SSN o attraverso la telemedicina
• responsabilità extra-contrattuale verso terzi degli esercenti le professioni
sanitarie
Legge N. 24/2017 - Art. 10 “Obbligo di assicurazione”
L’obbligo di assicurazione
• Sanitari che svolgono la propria attività in regime
libero professionale, sia all’interno che esternamente
alla struttura o che si avvalgano della stessa per
l’adempimento della propria obbligazione contrattuale
con il paziente
• Sanitari che, a qualunque titolo, operano in strutture
sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private, per la
sola ipotesi di colpa grave.
Legge N. 24/2017 - Art. 10 “Obbligo di assicurazione”
La gestione dei sinistri
• Le strutture sanitarie sono chiamate a supervisionare attentamente tutto il
processo di gestione di un sinistro attraverso:
• individuazione della tipologia e della natura delle informazioni necessarie
• identificazione del Comitato Valutazione Sinistri
• definizione del processo di raccolta delle informazioni attraverso
l’identificazione dei ruoli, le responsabilità e i flussi informativi
• riduzione dei tempi di valutazione dei sinistri ed una gestione trasparente e
tempestiva delle richieste di risarcimento
• utilizzo di strumenti di risoluzione alternativa delle controversie
• sviluppo di percorsi di verifica e di miglioramento dei protocolli operativi e
delle azioni di prevenzione del rischio
• tracciabilità del percorso decisionale
Il C.V.S. è un organismo di natura collegiale e multidisciplinare, di carattere consultivo,
che esprime pareri obbligatori - ma non vincolanti - sulla definizione stragiudiziale delle
richieste risarcitorie.
Il Comitato Valutazione Sinistri
• Raccolta ed organizzazione delle informazioni
• Relazione medico legale
• Documentazione sanitaria (accertamento sanitario)
• Relazione tecnico-sanitaria
• Valutazione delle eventuali responsabilità
• Valutazione diretta della tipologia e dell’entità dei danni
(in Self Insurance Retention o extra-Self Insurance
Retention)
• Gestione dei rapporti con il danneggiato per una
composizione stragiudiziale della richiesta
L’obbligo di assicurazione
• Secondo quanto previsto dall’Art. 53 del D. Lgs.
174/2016 la struttura sanitaria pubblica ha l’obbligo di
inviare alla Procura presso la Corte dei Conti una
segnalazione contenente:
• una documentata esposizione dei fatti e delle violazioni
• una quantificazione del danno
• l’individuazione dei presunti responsabili.
Alternative Dispute Resolution
Legge N. 24/2017 - Art. 8 “Tentativo obbligatorio di conciliazione”
Accertamento Tecnico
Preventivo
Art. 696 bis c.p.c.
• Disciplinato dagli Artt. 191-197 c.p.c.
• Termine perentorio di 6 mesi, oltre i quali la domanda diviene
procedibile ai sensi Art. 702 bis c.p.c. (entro 90 gg dal deposito della
relazione peritale)
• In assenza di accordo tra le parti la relazione peritale può essere
acquisita nel futuro giudizio
• Art. 8 della Legge 24/2017 impone la partecipazione obbligatoria di
tutte le parti al procedimento, comprese le imprese di assicurazione
di cui all’art. 10, che hanno obbligo di formulare offerta di
risarcimento
Mediazione Civile
ai fini conciliativi
Art. 5 D.Lgs. 28/2010
• Natura stragiudiziale ed extra-processuale, su base negoziale
• Al mediatore non è richiesto il possesso di una specifica
professionalità , ma una specifica formazione nelle tecniche di
gestione del conflitto
• Termine ordinatorio di 3 mesi
• Riservatezza interna ed esterna sul contenuto
• Non necessaria la partecipazione delle imprese assicuratrici
La mediazione civile
• Il mediatore può nominare uno o più mediatori ausiliari che
soddisfino la competenza tecnica richiesta nel caso specifico.
• La C.T.U. prodotta non è tuttavia ammissibile in giudizio, se
non con il consenso di entrambe le parti.
• Sin dal primo incontro, la mancata presentazione di una parte
senza giustificato motivo determina a suo carico le
conseguenze di cui all’Art. 8, comma 4 bis D.Lgs. N. 28/2010.
• Il verbale di mancata conciliazione deve essere sottoscritto
dalle parti e dal mediatore, deve inoltre specificare il motivo
del fallimento della conciliazione, in particolare modo quando
si tratti di mancata partecipazione di una delle parti.
D. Lgs. N. 28 del 4 marzo 2010 “Attuazione dell’Art. 60 della Legge N. 69 del 18 giugno 2009,
in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”
Il Consulente Tecnico d’Ufficio
• In ambito penale viene nominato dal giudice un perito ai
sensi degli Artt. 220-233 e 508 c.p.p.
• In ambito civile viene nominato dal giudice un C.T.U. ai
sensi degli Artt. 61 e 62 c.p.c.
• Collegio di esperti:
• Medico legale
• Uno o più specialisti nella materia che siano in possesso di specifica e
pratica conoscenza dell’oggetto della controversia
• La scelta deve avvenire tra gli iscritti negli Albi di cui ai
commi 2 e 3 (Art. 13 disp. att. c.p.c.) che non siano in
situazioni di conflitto di interessi nel procedimento.
Legge N. 24/2017 - Art. 15 ”Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio nei giudizi di
responsabilità sanitaria”
La Consulenza Tecnica d’Ufficio
• Quale sarà il mandato affidato dal giudice?
• Se il sanitario ha violato una o più raccomandazioni previste dalle
linee guida, pubblicate ai sensi dell’Art. 5 Legge N. 24/2017, o - in
mancanza - dalle buone pratiche clinico-assistenziali
• In caso di assenza di violazioni delle linee guida, se le
raccomandazioni previste dalle linee guida risultano adeguate alle
specificità del caso concreto
• Se le raccomandazioni delle linee guida sono state integralmente
seguite anche nella fase esecutiva
• Se l'attività del sanitario sia stata svolta in stato di urgenza o di
necessità
Legge N. 24/2017 - Art. 15 ”Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio nei giudizi di
responsabilità sanitaria”
Bibliografia essenziale
• Legge 8 marzo 2017, n. 24 “Disposizioni in materia di sicurezza
delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità
professionale degli esercenti le professioni sanitarie”
• Missaggia ML e Viola L (2017) La responsabilità sanitaria: i riflessi
della riforma Gelli nel mondo degli operatori sanitari, Edizioni Edra
LaTribuna
• Filippelli M (2019) La responsabilità sanitaria, Edizioni Admaiora

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Principi di Responsabilita' professionale sanitaria

  • 1. A.A. 2018-2019 Principi di Responsabilità Sanitaria Cristiano Radice Dottore Magistrale in Scienze Infermieristiche Spec. Infermieristica di Terapia Intensiva Infermiere Legale e Forense Mediatore Civile, iscritto albo C.T.U. cristiano.radice@gmail.com Università degli Studi di Milano-Bicocca Dipartimento di Medicina e Chirurgia CdL in Infermieristica CdLM in Scienze Infermieristiche
  • 2. Il diritto alla sicurezza delle cure La sicurezza delle cure è parte costitutiva del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse dell’individuo e della collettività. • La sicurezza delle cure diviene parte costitutiva del diritto alla salute ed assume rilievo costituzionale. • È quel processo che comprende tutte le attività finalizzate alla prevenzione e alla gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie, incentivando l’utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche ed organizzative. Legge n. 24/2017 - Art. 1
  • 3. Il diritto alla sicurezza delle cure La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Costituzione Italiana - Art. 32
  • 4. Il diritto alla sicurezza delle cure • Presso l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS) viene istituito il nuovo Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità. • L’Osservatorio predispone, con l’ausilio delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, linee di indirizzo, individua idonee misure per la prevenzione e la gestione del rischio sanitario e il monitoraggio delle buone pratiche per la sicurezza delle cure, nonché per la formazione e l’aggiornamento del personale esercente le professioni sanitarie. Legge n. 24/2017 - Art. 3
  • 5. Il diritto alla sicurezza delle cure • Gli esercenti le professioni sanitarie, nell’esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono - salve le specificità del caso concreto - alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubbliche e private nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico- scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della Salute [...] da aggiornare con cadenza biennale. • In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico- assistenziali. Legge n. 24/2017 - Art. 5
  • 6. Il diritto alla sicurezza delle cure • Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse, elaborati dai soggetti di cui al comma 1, sono integrati nel Sistema Nazionale per le Linee Guida (SNLG), il quale è disciplinato nei compiti e nelle funzioni con decreto del Ministro della Salute [...]. • L’Istituto Superiore di Sanità pubblica nel proprio sito internet le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse indicati dal SNLG, previa verifica della conformità della metodologia adottata a standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto, nonché della rilevanza delle evidenze scientifiche dichiarate a supporto delle raccomandazioni. Legge n. 24/2017 - Art. 5
  • 7. Il Sistema Nazionale Linee Guida www.snlg.iss.it
  • 8. Il diritto alla sicurezza delle cure • Il rischio clinico rappresenta la probabilità che un paziente subisca un danno o un disagio involontario, imputabile alle cure mediche prestate durante il periodo di degenza, che causa un prolungamento del periodo di degenza, un peggioramento delle condizioni di salute o la morte. • La moderna concezione del risk management si basa sulla considerazione dell’errore non come l’insufficienza del singolo operatore ma come una disfunzione dell’intero sistema, con potenziali conseguenze negative sull’esito di tutto il processo clinico-assistenziale. Kohn et al. (1999) To err is human: building a safer health system.
  • 9. Il diritto alla sicurezza delle cure La sicurezza delle cure si realizza anche mediante l’insieme di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e gestione del rischio connesso all’erogazione di prestazioni sanitarie. • I verbali e gli atti conseguenti all'attività di gestione del rischio clinico non possono essere acquisiti o utilizzati nell’ambito di procedimenti giudiziari. Legge N. 24/2017, Art. 16
  • 10. La responsabilità professionale • Art. 590 sexies C.P. - Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. • Se i fatti di cui agli Artt. 589 e 590 C.P. sono commessi nell’esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma. Qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto. Legge n. 24/2017 - Art. 6
  • 11. Il concetto di “colpa” nel diritto Legge n. 24/2017 - Art. 6
  • 12. La responsabilità professionale • L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio dell'attività sanitaria: • se l’evento si è verificato per colpa (anche lieve) da negligenza o imprudenza • se l’evento si è verificato per colpa (anche lieve) da imperizia • nell’ipotesi di errore rimproveratile nell’esecuzione dell’atto sanitario quando il caso concreto non sia regolato dalle raccomandazioni delle linee guida o, in mancanza, dalle buone pratiche clinico-assistenziali • nell’ipotesi di errore rimproveratile nell’individuazione e scelta di linee guida e buone pratiche clinico-assistenziali che non risultino adeguate alla specificità del caso concreto, fermo restando l’obbligo del sanitario di disapplicarle quando la specificità del caso concreto renda necessario lo scostamento • se l’evento si è verificato per colpa (soltanto grave) da imperizia nell’ipotesi di errore rimproveratile nell’esecuzione, quando il sanitario abbia scelto e rispettato le linee guida o buone pratiche clinico-assistenziali che risultino adeguate o adattate al caso concreto, tenuto conto altresì del grado di rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto sanitario. Cassazione S.U., Sentenza N. 8770 del 22 febbraio 2018
  • 13. La responsabilità professionale • Responsabilità civile della struttura sanitaria • La struttura sanitaria o socio-sanitaria, pubblica o privata, che - nell’adempimento della propria obbligazione - si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde ai sensi degli Artt. 1218 e 1228 C.C. delle loro condotte dolose o colpose. • La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il SSN nonché attraverso la telemedicina. Legge n. 24/2017 - Art. 7
  • 14. La responsabilità professionale • Responsabilità civile dell’esercente la professione sanitaria • L’esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell’Art. 2043 C.C., salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell’esercente la professione sanitaria ai sensi dell’Art. 5 della presente legge e dell’Art. 590 sexies C.P. • Il danno conseguente all’attività della struttura sanitaria o socio- sanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli Artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 209/2005 [...] Legge n. 24/2017 - Art. 7
  • 15. Responsabilità della struttura sanitaria • Il paziente che intende agire nei confronti della struttura sanitaria ha l’onere di provare l’esistenza del “contratto di spedalità” (contatto sociale) e l’insorgenza/aggravamento della patologia e di allegare l’inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. • La struttura sanitaria ha l’onere di dimostrare che tale inadempimento non si sia verificato ovvero che esso non sia stato causa del danno e che gli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile. Dovrà fornire prova di aver utilizzato tutte le misure idonee ad evitare il danno, in base ai criteri di diligenza, perizia e prudenza.
  • 16. Responsabilità del professionista sanitario • La responsabilità dell’esercente la professione sanitaria si configura come una prestazione d’opera intellettuale e pertanto prevede un “obbligo di mezzi”. • Il paziente che intende agire nei confronti dell’esercente la professione sanitaria dovrà dimostrare, ai fini della risarcibilità del danno lamentato, la sussistenza del nesso eziologicamente rilevante tra l’evento dannoso e la condotta del sanitario, nonché la colpa del debitore nel verificarsi dell’evento. • Oltre all’inversione dell’onere della prova, il termine di prescrizione è di soli 5 anni. Art. 2229 C.C. “Esercizio delle professioni intellettuali”
  • 17. Responsabilità del professionista sanitario • L’esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell’Art. 2043 C.C., salvo che abbia agito nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale assunta con il paziente. • In quest’ultimo caso il sanitario risponderà ai sensi dell’Art. 1218 C.C., pertanto il paziente danneggiato dovrà limitarsi a provare l’esistenza del contratto, mentre il sanitario dovrà provare l’esatto adempimento della propria obbligazione. • Il sanitario dovrà sempre dimostrare di aver agito correttamente e di aver adottato ogni misura idonea ad evitare il danno, incidendo il proprio operato su diritti inviolabili della persona umana, come la salute. Art. 2050 C.C. “Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose”
  • 18. La cartella clinica • Atto pubblico di fede privilegiata che documenta la presa in carico e il processo di assistenza erogato al paziente. • È un fascicolo che, per ogni episodio di ricovero, consta di una pluralità di documenti recanti informazioni relative alla persona assistita e alle attività clinico-assistenziali poste in essere da personale a ciò abilitato. • La cartella clinica contiene informazioni sufficienti ad identificare il paziente, supportare la diagnosi, giustificare il trattamento, documentare il decorso e i risultati del trattamento e promuovere la continuità delle cure tra gli operatori sanitari. Regione Lombardia, Manuale della Cartella Clinica, 2^ edizione, 2017
  • 19. La cartella clinica • In sintesi, la cartella clinica assume una triplice valenza: • medico-legale in caso di contenzioso, poiché rappresenta un elemento di prova con valore probatorio, contestabile solo a querela di falso; • assistenziale, poiché rappresenta una registrazione precisa delle prestazioni erogate al paziente; • storico-documentale, poiché attesta il consenso informato del paziente. • Requisiti formali e sostanziali: • contestualità (ogni registrazione deve essere contestuale al suo verificarsi); • veridicità, completezza e chiarezza; • rintracciabilità (l’autore che ha redatto ciascuna registrazione deve sempre essere individuabile). Regione Lombardia, Manuale della Cartella Clinica, 2^ edizione, 2017
  • 20. La cartella clinica • Art. 476 C.P. “Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici” • Il pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito […] • Art. 479 C.P. “Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici” • Il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un atto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito […]
  • 21. La cartella clinica • L’omessa o lacunosa tenuta della cartella clinica non può riverberarsi negativamente sul paziente, dovendosi tale mancanza addebitare esclusivamente al professionista sul quale incombe siffatto obbligo. In conseguenza di ciò, deve ritenersi presunto il nesso eziologico tra la patologia e l’azione o omissione o l’inadempimento del sanitario. • L’inesatta tenuta della cartella clinica pertanto non sarà mai motivo di esclusione dell’anzidetto nesso di causalità, consentendo il ricorso a presunzioni nel momento in cui la prova non può essere utilmente fornita per il comportamento ascrivibile alla controparte. • Tale circostanza può essere utilizzata dal giudice per ritenere dimostrato il nesso causale tra l’operato dei sanitari e il danno patito dal paziente, quando tale nesso non possa essere altrimenti dimostrato proprio a causa dell’incompletezza della cartella clinica. Corte di Cassazione ord., Sentenza N. 7250 del 23/03/2018
  • 22. La responsabilità d’equipe Si configura ogni qualvolta l’erogazione di una prestazione sanitaria richiede l’intervento necessario di più professionisti, che devono collaborare per la realizzazione di un unico risultato. • L'attività sanitaria in forma d’equipe può dar luogo ad un concorso di responsabilità colpose a seconda che il fatto sia l’esito della condotta di più soggetti che hanno agito indipendentemente ovvero sia l’esito della cooperazione consapevole di più operatori. • Concorso di fatti colposi indipendenti (Art. 41 C.P.), ciascun operatore sarà chiamato a rispondere del proprio operato avente analoga efficacia concausale • Cooperazione colposa (Art. 113 C.P.)
  • 23. La responsabilità d’equipe La cooperazione nel delitto colposo si distingue dal concorso di cause colpose indipendenti per la necessaria reciproca consapevolezza dei cooperanti nella convergenza dei rispettivi contributi all’incedere di una comune procedura in corso, senza che, peraltro, sia necessaria la consapevolezza del carattere colposo dell’altrui condotta in tutti quei casi in cui il coinvolgimento integrato di più soggetti sia imposto dalla Legge ovvero da esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio o, quantomeno, sia contingenza oggettivamente definita della quale gli stessi soggetti risultino pienamente consapevoli. Cass. Pen., Sez. 4, N. 6499 del 09/01/2018
  • 24. La responsabilità d’equipe Ogni componente dell’equipe, in quanto facente parte di un ambito deontologico caratterizzato da specifiche capacità, deve adempiere perfettamente agli obblighi di cautela connaturati al suo ruolo professionale. Pertanto, i singoli membri dell’equipe, gravati da un dovere di garanzia, sono legittimati a confidare nella correttezza dell'attività da essi rispettivamente svolta, fatti salvi i casi in cui uno dei contitolari degli obblighi di controllo non appalesi obiettivi segnali di inidoneità a svolgere le proprie competenze funzionali. Adattato da: F. Lombardi, Il principio di affidamento nel trattamento sanitario d’equipe, in Giurisprudenza Penale Web, 2018, 7-8
  • 25. La responsabilità d’equipe In tema di colpa professionale, nel caso di equipe chirurgica e più in generale in quello in cui ci si trovi di fronte ad ipotesi di cooperazione multidisciplinare nell'attività sanitaria, sia pure svolta non contestualmente, ogni sanitario, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, è tenuto ad osservare gli obblighi ad ognuno derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico. Ne consegue che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l'attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio o facendo in modo che si ponga opportunamente rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali e, come tali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio. Cass. Pen., Sez. 4, N. 18548 del 24/01/2005; Cass. Pen., Sez. 4, N. 24036 del 02/03/2004
  • 26. La responsabilità d’equipe In tema di responsabilità sanitaria, con riferimento all’ipotesi di intervento effettuato da un’equipe chirurgica, il principio di affidamento non opera quando colui che si affida sia in colpa per aver violato norme precauzionali o per avere omesso determinate condotte confidando che altri, succedendo nella posizione di garanzia, elimini la violazione o ponga rimedio all’omissione […] Cass. Pen., Sez. 4, N. 18568 del 26/01/2005
  • 27. Responsabilità amministrativa • L’azione di rivalsa nei confronti dell’esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o di colpa grave. • Il Giudice contabile deve tenere conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, della struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica, in cui l’esercente la professione sanitaria ha operato. • La struttura sanitaria ha l’obbligo - entro 45 giorni - di comunicare al sanitario l’atto introduttivo o l’avvio di trattative stragiudiziali con il danneggiato, con l’invito a prendervi parte. Legge N. 24/2017 - Artt. 9 e 13; Legge N. 3 del 11 gennaio 2018
  • 28. Il risarcimento del danno • I fondamenti del risarcimento economico del danno alla persona si ritrovano negli articoli: • 1218 C.C. “Responsabilità del debitore” (responsabilità contrattuale) • 2043 C.C. “Risarcimento per fatto illecito” (responsabilità extra-contrattuale) • La stima e il risarcimento del danno avvengono allo stesso modo. • Il danno ingiusto si suddivide in: • danno patrimoniale, che incide sui beni del danneggiato e comprende il danno emergente e il danno lucro-cessante (consistente nella riduzione della capacità di produrre reddito successivamente all’evento) • danno non patrimoniale, risarcibile sulla base della violazione di un diritto costituzionalmente garantito alla persona, da cui deriva un danno. Artt. 2059 C.C. e 185 C.P.
  • 29. Il risarcimento del danno • Didatticamente il danno non patrimoniale si suddivide in: • danno biologico, corrispondente alla menomazione permanente o temporanea dell'integrità psico-fisica della persona, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali, passibile di accertamento e valutazione medico-legale, indipendente da ogni riferimento alla capacità di produrre reddito • danno morale, che consiste nella sofferenza e nel patema d’animo che sia diretta conseguenza dell’evento • danno esistenziale, che consiste nel radicale peggioramento della qualità di vita intesa in senso ampio. Cassazione S.U., Sentenze N. 26972, 26973, 26974, 26975 (2008) Corte Costituzionale, Sentenza N. 184 del 14/07/1986 - Linee Guida SIMLA (2016)
  • 30. Il risarcimento del danno • Il danno iatrogeno differenziale è il pregiudizio causato da un sanitario, che ha per effetto di aggiungere allo stato patologico iniziale del paziente (sia per cause naturali per che effetto di terzi), un ulteriore livello di peggioramento delle sue condizioni di salute per aggravamento della patologia iniziale ovvero per insorgenza di altre patologie. • È quindi necessario determinare: • lesione alla salute iniziale • intervento del sanitario • errore del sanitario • aggravamento delle condizioni del paziente.
  • 31. L’obbligo di assicurazione • Per garantire piena efficacia alle azioni di cui agli Artt. 9 “Azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa” e 12 “Azione diretta del soggetto danneggiato”, la Legge Gelli-Bianco ha introdotto un obbligo assicurativo che grava su: • Strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private • responsabilità civile verso terzi • responsabilità civile verso i prestatori d’opera • danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso la struttura • prestazioni svolte in regime di libera professione intramoenia, in convenzione con il SSN o attraverso la telemedicina • responsabilità extra-contrattuale verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie Legge N. 24/2017 - Art. 10 “Obbligo di assicurazione”
  • 32. L’obbligo di assicurazione • Sanitari che svolgono la propria attività in regime libero professionale, sia all’interno che esternamente alla struttura o che si avvalgano della stessa per l’adempimento della propria obbligazione contrattuale con il paziente • Sanitari che, a qualunque titolo, operano in strutture sanitarie o socio-sanitarie, pubbliche o private, per la sola ipotesi di colpa grave. Legge N. 24/2017 - Art. 10 “Obbligo di assicurazione”
  • 33. La gestione dei sinistri • Le strutture sanitarie sono chiamate a supervisionare attentamente tutto il processo di gestione di un sinistro attraverso: • individuazione della tipologia e della natura delle informazioni necessarie • identificazione del Comitato Valutazione Sinistri • definizione del processo di raccolta delle informazioni attraverso l’identificazione dei ruoli, le responsabilità e i flussi informativi • riduzione dei tempi di valutazione dei sinistri ed una gestione trasparente e tempestiva delle richieste di risarcimento • utilizzo di strumenti di risoluzione alternativa delle controversie • sviluppo di percorsi di verifica e di miglioramento dei protocolli operativi e delle azioni di prevenzione del rischio • tracciabilità del percorso decisionale Il C.V.S. è un organismo di natura collegiale e multidisciplinare, di carattere consultivo, che esprime pareri obbligatori - ma non vincolanti - sulla definizione stragiudiziale delle richieste risarcitorie.
  • 34. Il Comitato Valutazione Sinistri • Raccolta ed organizzazione delle informazioni • Relazione medico legale • Documentazione sanitaria (accertamento sanitario) • Relazione tecnico-sanitaria • Valutazione delle eventuali responsabilità • Valutazione diretta della tipologia e dell’entità dei danni (in Self Insurance Retention o extra-Self Insurance Retention) • Gestione dei rapporti con il danneggiato per una composizione stragiudiziale della richiesta
  • 35. L’obbligo di assicurazione • Secondo quanto previsto dall’Art. 53 del D. Lgs. 174/2016 la struttura sanitaria pubblica ha l’obbligo di inviare alla Procura presso la Corte dei Conti una segnalazione contenente: • una documentata esposizione dei fatti e delle violazioni • una quantificazione del danno • l’individuazione dei presunti responsabili.
  • 36. Alternative Dispute Resolution Legge N. 24/2017 - Art. 8 “Tentativo obbligatorio di conciliazione” Accertamento Tecnico Preventivo Art. 696 bis c.p.c. • Disciplinato dagli Artt. 191-197 c.p.c. • Termine perentorio di 6 mesi, oltre i quali la domanda diviene procedibile ai sensi Art. 702 bis c.p.c. (entro 90 gg dal deposito della relazione peritale) • In assenza di accordo tra le parti la relazione peritale può essere acquisita nel futuro giudizio • Art. 8 della Legge 24/2017 impone la partecipazione obbligatoria di tutte le parti al procedimento, comprese le imprese di assicurazione di cui all’art. 10, che hanno obbligo di formulare offerta di risarcimento Mediazione Civile ai fini conciliativi Art. 5 D.Lgs. 28/2010 • Natura stragiudiziale ed extra-processuale, su base negoziale • Al mediatore non è richiesto il possesso di una specifica professionalità , ma una specifica formazione nelle tecniche di gestione del conflitto • Termine ordinatorio di 3 mesi • Riservatezza interna ed esterna sul contenuto • Non necessaria la partecipazione delle imprese assicuratrici
  • 37. La mediazione civile • Il mediatore può nominare uno o più mediatori ausiliari che soddisfino la competenza tecnica richiesta nel caso specifico. • La C.T.U. prodotta non è tuttavia ammissibile in giudizio, se non con il consenso di entrambe le parti. • Sin dal primo incontro, la mancata presentazione di una parte senza giustificato motivo determina a suo carico le conseguenze di cui all’Art. 8, comma 4 bis D.Lgs. N. 28/2010. • Il verbale di mancata conciliazione deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, deve inoltre specificare il motivo del fallimento della conciliazione, in particolare modo quando si tratti di mancata partecipazione di una delle parti. D. Lgs. N. 28 del 4 marzo 2010 “Attuazione dell’Art. 60 della Legge N. 69 del 18 giugno 2009, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”
  • 38. Il Consulente Tecnico d’Ufficio • In ambito penale viene nominato dal giudice un perito ai sensi degli Artt. 220-233 e 508 c.p.p. • In ambito civile viene nominato dal giudice un C.T.U. ai sensi degli Artt. 61 e 62 c.p.c. • Collegio di esperti: • Medico legale • Uno o più specialisti nella materia che siano in possesso di specifica e pratica conoscenza dell’oggetto della controversia • La scelta deve avvenire tra gli iscritti negli Albi di cui ai commi 2 e 3 (Art. 13 disp. att. c.p.c.) che non siano in situazioni di conflitto di interessi nel procedimento. Legge N. 24/2017 - Art. 15 ”Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio nei giudizi di responsabilità sanitaria”
  • 39. La Consulenza Tecnica d’Ufficio • Quale sarà il mandato affidato dal giudice? • Se il sanitario ha violato una o più raccomandazioni previste dalle linee guida, pubblicate ai sensi dell’Art. 5 Legge N. 24/2017, o - in mancanza - dalle buone pratiche clinico-assistenziali • In caso di assenza di violazioni delle linee guida, se le raccomandazioni previste dalle linee guida risultano adeguate alle specificità del caso concreto • Se le raccomandazioni delle linee guida sono state integralmente seguite anche nella fase esecutiva • Se l'attività del sanitario sia stata svolta in stato di urgenza o di necessità Legge N. 24/2017 - Art. 15 ”Nomina dei consulenti tecnici d’ufficio nei giudizi di responsabilità sanitaria”
  • 40. Bibliografia essenziale • Legge 8 marzo 2017, n. 24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” • Missaggia ML e Viola L (2017) La responsabilità sanitaria: i riflessi della riforma Gelli nel mondo degli operatori sanitari, Edizioni Edra LaTribuna • Filippelli M (2019) La responsabilità sanitaria, Edizioni Admaiora

Notes de l'éditeur

  1. Legge n. 24 del 8 marzo 2017 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.
  2. D.M. 2 agosto 2017 È istituito presso il Ministero della Salute l’elenco delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie che dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: rilevanza di carattere nazionale, con sezione ovvero rappresentanza in almeno dodici regioni e provincie autonome; rappresentatività di almeno il 30% dei professionisti non in quiescenza nella specializzazione o nella disciplina, previste dalla normativa vigente, o nella specifica area o settore di esercizio professionale; atto costitutivo redatto per atto pubblico e statuto, dai quali si evincano gli elementi di cui al punto b).
  3. Le linee guida rappresentano delle raccomandazioni di comportamento clinico, elaborate mediante un processo di revisione sistematica della letteratura e delle opinioni scientifiche, al fine di aiutare i professionisti sanitari ed i pazienti a decidere le modalità assistenziali più appropriate in specifiche situazioni cliniche.
  4. La Legge Gelli-Bianco introduce una clausola di non punibilità per i fatti di cui agli Artt. 589 e 590 C.P., la cui applicazione è condizionata alla ricorrenza di tre requisiti: l’evento deve essersi verificato a causa di imperizia; il professionista sanitario deve aver rispettato le linee guida o, in loro mancanza, le buone pratiche clinico-assistenziali; le linee guida devono essere state adeguate alla specificità del caso concreto. In sintesi, ai fini della valutazione della responsabilità professionale dovrà essere valutato se ci sia stata da parte del sanitario un’imperizia nella scelta (culpa in eligendo) ovvero nell’esecuzione (culpa in executivis) delle linee guida, tenendo in debita considerazione la necessità di un eventuale scostamento (colpa per divergenza) dal “sapere qualificato” tenuto conto della individualità del paziente e del caso concreto.
  5. Art. 1218 C.C. “Responsabilità del debitore”. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Art. 1228 C.C. “Responsabilità per fatto degli ausiliari”. Salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
  6. Art. 2043 C.C. “Risarcimento per fatto illecito”. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
  7. Art. 2229 C.C. “Esercizio delle professioni intellettuali”. La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi. Art. 2232 C.C. “Esecuzione dell’opera”. Il prestatore d’opera deve eseguire personalmente l’incarico assunto. Può tuttavia avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione. Art. 2236 C.C. “Responsabilità del prestatore d’opera”. Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave.
  8. Art. 2050 C.C. “Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose”. Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee evitare il danno.
  9. Art. 41 C.P. “Concorso di cause”. Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento. In tal caso, se l’azione od omissione precedentemente commessa costituisce per se un reato, si applica la pena per questo stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui. Art. 113 C.P. “Cooperazione nel delitto colposo”. Nel delitto colposo, quando l’evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il reato stesso. La pena è aumentata per chi ha determinato altri a cooperare nel delitto […].
  10. Per quanto attiene alla struttura sanitaria o socio-sanitaria privata l’azione di rivalsa può essere esercitata entro 1 anno dall’avvenuta liquidazione del risarcimento al danneggiato. Per quattro attiene alla struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica l’azione di rivalsa può essere esercitata entro 5 anni.
  11. Art. 2059 C.C. “Danni non patrimoniali”. Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge. Art. 185 C.P. “Restituzioni e risarcimento del danno”. Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili. Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale e non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbano rispondere per il fatto di lui.
  12. Art. 445 bis c.p.c. “Accertamento Tecnico Preventivo obbligatorio”