1. Via A. Romaldo, 8 – Salerno – Tel 089791420 – fax 0898422056
Via Prenestina, 178/d – Roma - Tel 0699330860 - Fax 0698380680
2. • L’ECM è il processo attraverso il quale il professionista
della salute si mantiene aggiornato per rispondere ai
bisogni dei pazienti, alle esigenze del Servizio sanitario
e al proprio sviluppo professionale.
• I professionisti sanitari hanno L'OBBLIGO
DEONTOLOGICO di ACQUISIRE CREDITI FORMATIVI e di
mettere in pratica le nuove conoscenze e competenze
per offrire una assistenza qualitativamente utile.
3. Bisogna quindi acquisire 150 ECM
nel TRIENNIO 2014-2015-2016
mediamente 50 per anno (minimo 25; massimo 75),
al netto di esoneri ed esenzioni e/o riduzioni
I crediti vengono rilasciati da enti predisposti dal Ministero della
Sanità, ovvero la Commissione Nazionale per la Formazione Continua o
le Regioni / Province Autonome in maniera diretta o attraverso
organismi da queste individuate (PROVIDER).
4. Come posso certificare il mio aggiornamento?
Al termine del triennio 2014-2016, il professionista sanitario può richiedere i
seguenti documenti DI CERTIFICAZIONE:
a) ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA ECM;
b) CERTIFICATO DI COMPLETO SODDISFACIMENTO DELL’OBBLIGO
FORMATIVO.
I documenti di cui sopra sono rilasciati da:
Ordini e Collegi professionali per quanto riguarda gli esercenti professioni
sanitarie regolamentate e ordinate,
dalle Associazioni maggiormente rappresentative degli esercenti le
professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate, per quanto riguarda
gli iscritti alle stesse,
dalla Segreteria della Commissione nazionale per i professionisti che
svolgono professioni sanitarie regolamentate ma non ordinate e non sono
iscritti alle Associazioni ora citate.
5. Sono ESONERATI dall’obbligo ECM:
i professionisti sanitari che frequentano, in Italia o all’estero, CORSI DI
FORMAZIONE POST- BASE (specializzandi)
i professionisti sanitari domiciliati o che esercitano la propria attività
professionale presso le ZONE COLPITE DA CATASTROFI NATURALI in virtù
dell’Accordo Stato -Regioni del 19 Aprile 2012
i professionisti sanitari che frequentano CORSI DI FORMAZIONE
MANAGERIALE, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n.
6. a. congedo maternità e paternità/congedo parentale f. permesso retribuito per i professionisti affetti da
gravi patologie così come disciplinato dai CCNL
delle categorie di appartenenza
b. adozione e affidamento preadottivo/adozione
internazionale, aspettativa non retribuita per la
durata di espletamento delle pratiche
g. assenza per malattia così come disciplinato dai
CCNL delle categorie di appartenenza
c. congedo per malattia del figlio h. richiamo alle armi o servizio volontariato alla
C.R.I.
d. congedo retribuito per assistenza ai figli portatori
di handicap
i. aspettativa per incarico direttore sanitario
aziendale e direttore generale/aspettativa per
cariche pubbliche elettive
e. aspettativa senza assegni per gravi motivi
familiari così come disciplinato dai CCNL delle
categorie di appartenenza
j. aspettativa per la cooperazione con i paesi in via
di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così
come disciplinato dai CCNL delle categorie di
appartenenza
Le ESENZIONI, nella misura di 4 crediti per ogni mese, riguardano i
professionisti che sospendono l’attività professionale per più di 15 giorni al
mese a seguito di:
7. …… ovvero le RIDUZIONI sul NUMERO DI CREDITI ECM
Oltre all’esenzione, ci sono anche degli “sconti” sul numero di ECM da
accumulare:
- riduzione di 15 crediti nel triennio 2014-2016 se il Professionista
nel triennio precedente (2011-2013) ha acquisito da 30 a 50 crediti;
- riduzione di 30 crediti nel triennio 2014-2016 se il Professionista
nel triennio precedente (2011-2013) ha acquisito da 51 a 100 crediti;
- riduzione di 45 crediti nel triennio 2014-2016 se il Professionista
nel triennio precedente (2011-2013) ha acquisito da 101 a 150 crediti;
8. Come avverranno i controlli
Le segreterie degli Ordini hanno
l’obbligo di controllare i propri iscritti
“La violazione dell'obbligo di formazione continua determina
un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di
quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà
integrare tale previsione”. (Governo Monti)
In qualsiasi momento è possibile effettuare richiesta di
deposito dei crediti.
9. Ad oggi non vi sono sanzioni stabilite, ma azioni sporadiche
d’iniziativa, quale ad esempio:
avviate e concluse le procedure per la cancellazione dall’elenco
nazionale medici competenti, di circa 6.000 sanitari che non hanno
provveduto a trasmettere la certificazione o l’autocertificazione
dell’avvenuta partecipazione al programma Ecm 2011-2013,
necessaria per poter svolgere le funzioni di medico competente.
13. Sospensione dall’ordine di appartenenza
Premi assicurativi aumentati e mancato risarcimento ad opera
delle agenzie assicuratrici nei confronti dei professionisti non
aggiornati
Accreditamenti sanitari: causa di perdita delle convenzioni
stipulate con la Regione o la ASL di pertinenza, per il proprio ente
di appartenenza.
Certificazioni di Qualità: perdita del certificato di conformità per
strutture con personale non aggiornato
Cause risarcitorie e penali: in eventuali cause il professionista non
aggiornato rischierebbe pene/sanzioni maggiori.