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Il nuovo assetto normativo in materia di congedi, 
  aspettative e permessi dei dipendenti pubblici
  aspettative e permessi dei dipendenti pubblici
Decreto legislativo “Attuazione dell’articolo 23 della legge n. 183 del 2010 recante delega 
al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi”
            p                                                 g , p              p




                                                                          9 giugno 2011
Il collegato lavoro (Legge 4 novembre 2010, n.183) ha dato
        g           ( gg                           )
mandato al Governo di riordinare la normativa in materia di
congedi, aspettative e permessi dei dipendenti pubblici.
    g       p          p              p        p

Sulla base di tale mandato, il Governo ha elaborato un testo di
Decreto legislativo.




                                                             2
Articolo 1




Definisce l’ambito oggettivo e le finalità del decreto
            l ambito
legislativo, che dà attuazione all’art. 23, comma 1, della l.
4 novembre 2010 n 183 in materia di riordino di
                2010, n. 183,
congedi, permessi e aspettative, ridefinendone i
presupposti oggettivi ed i requisiti soggettivi i criteri e le
                                      soggettivi,
modalità per la fruizione.



                                                                 3
Articolo 2



Modifica all’art. 16 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, in
materia di rientro anticipato nell’attività lavorativa

A tutela della salute psicofisica della lavoratrice, si
consente, a sua richiesta, il rientro anticipato nell’attività
lavorativa, in caso di aborto o di morte prematura del
bambino.



                                                                 4
Articolo 3

Modifica all’art. 33, D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo parentale.
Prolungamento d l congedo parentale per i genitori di b bi i di bili (
P l               del        d          l             i i    bambini disabili (norma di f
                                                                                        favore per il
lavoratore)

  Si chiarisce che, per ogni minore con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in
                   ,p     g                      p                g      ,                       ,
alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del
bambino, al prolungamento del congedo parentale

  la
  l nuova didisposizione stabilisce che il periodo complessivo di congedo parentale può giungere sino
                   ii      t bili    h        i d        l i             d        t l      ò i        i
alla durata di tre anni, comprensivi dei periodi di congedo parentale ordinario fruibili alternativamente
dalla madre lavoratrice (6 mesi), dal padre lavoratore (7 mesi) o da entrambi (11 mesi)

  la modifica della norma consente di eliminare i dubbi interpretativi sorti sulla disposizione
attualmente vigente, chiarendo, secondo l’interpretazione più favorevole al lavoratore, che il periodo
di congedo è fruibile, in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo complessivamente
pari a t anni
    i tre    i

  Con la modifica viene poi previsto in maniera innovativa che il prolungamento del congedo spetta
anche se il bambino è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati se i sanitari chiedono la
                                        p p       p               p
presenza del genitore.
                                                                                                        5
Articolo 4

Modifica all’articolo 42 decreto legislativo 26 marzo 2001 n 151 in materia di congedo per
            all articolo 42,                            2001, n. 151,
assistenza di soggetto portatore di handicap grave
Congedo biennale per l’assistenza di persona disabile (norma in parte restrittiva e in parte di favore
per il lavoratore)

  Si prevede che il diritto a fruire dei permessi di cui all’articolo 33, della l. n. 104 del 1992, spetta, in
alternativa ai riposi giornalieri di cui al comma 1 del medesimo articolo, ad entrambi i genitori, anche
adottivi,
adottivi del bambino con handicap in situazione di gravità i quali possono fruirne alternativamente
                                                        gravità,                           alternativamente,
anche in materia continuativa nell’ambito del mese

  il congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di
handicap nell’arco della vita lavorativa

  durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente
all ultima retribuzione,
all’ultima retribuzione ed il medesimo periodo è coperto da contribuzione figurativa Tale periodo
                                                                                figurativa.
non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine
rapporto

                                                                                                         (segue)


                                                                                                                   6
Articolo 4
(segue)

  recependo le indicazioni della Corte costituzionale che si è pron nciata con più senten e s lla
                                          costituzionale,            pronunciata             sentenze sulla
materia, viene stabilito un ordine di priorità tra i soggetti legittimati alla fruizione del congedo
(coniuge, padre o madre, anche adottivi, figlio convivente, fratelli e sorelle) e le cause di impedimento
di questi soggetti che consentono di avanzare al livello ulteriore (mancanza, decesso o patologie
   q          gg                                                        (                         p    g
invalidanti); la ratio di questa innovazione è quella di radicare la legittimazione alla fruizione del
congedo in capo a quei soggetti che per vincolo legale e per grado di parentela si presume siano più
vicini anche affettivamente alla persona disabile

  la norma si colloca anche in un’ottica di contenimento degli abusi e della spesa, poiché, stabilendo
un preciso ordine di priorità tra i legittimati ‐ derogabile solo in presenza di certe circostanze ‐ vuole
evitare che il congedo sia fruito da soggetti che non provvedono realmente all’assistenza della persona
disabile

  sciogliendo alcuni dubbi interpretativi, viene stabilito che il congedo può essere fruito per assistere
ciascuna persona disabile

   al fine di garantire un’assistenza reale, la nuova norma prevede che il congedo può essere fruito
anche se la persona disabile è ricoverata a tempo pieno se i sanitari della struttura ne attestano
l’esigenza.
                                                                                                              7
Articolo 5

Modifica l’art 2 della l 13 agosto 1984 n 476 in materia di congedo straordinario per
          l’art. 2,     l.          1984, n. 476,
motivi di studio del pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca

  Si estende la nuova disciplina della L n 240 del 30 12 2010 (c d Riforma Gelmini) che
                                       L. n.        30.12.2010 (c.d.
attribuisce all’amministrazione la facoltà discrezionale di concedere il congedo per
dottorato compatibilmente con le esigenze di servizio, anche ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni “contrattualizzati”
                  contrattualizzati

  la fruizione del congedo viene esclusa per i dipendenti che hanno già ottenuto il titolo di
dottore di ricerca, e per i dipendenti che hanno fruito del congedo stesso con l’iscrizione ai
                                                                               l iscri ione
corsi di dottorato per almeno un anno accademico

  si chiarisce che solo il dipendente che interrompe, nei due anni successivi al periodo di
                             p                    p                              p
aspettativa, il rapporto di lavoro alle dipendenze di qualsiasi Pubblica Amministrazione è
tenuto a restituire gli emolumenti percepiti durante il congedo.



                                                                                                 8
Articolo 6

Modifica all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 in materia di assistenza nei confronti di più
persone i situazione di h di
        in it i          handicap grave.
Permessi giornalieri per assistere le persone disabili (norma restrittiva)

  Viene disciplinata la possibilità per il dipendente di assistere anche più persone in disabilità,
               p          p           p        p                              p p                       ,
limitando tuttavia tale possibilità ai parenti entro il primo grado o entro il secondo grado nel caso in
cui i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65
anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; la
limitazione viene i
li it i       i     incontro all’esigenza di b
                         t    ll’ i          buon andamento d ll’
                                                       d     t dell’amministrazione, evitando che uno
                                                                         i it i          it d h
stesso dipendente possa assentarsi per lunghi periodi dal lavoro; la norma, nello stesso tempo,
consente al lavoratore di prestare comunque assistenza nei confronti dei famigliari più stretti

  viene innovativamente previsto che il lavoratore che usufruisce dei permessi per assistere una
persona in situazione di handicap grave, residente in un comune situato a distanza stradale superiore a
150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra
documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito la ratio della norma è
                  idonea,                                          dell’assistito;
quella di evitare abusi, richiedendosi una documentazione a riprova del fatto che il lavoratore si è
recato effettivamente nel luogo in cui l’assistenza deve essere prestata; si vuole quindi evitare che i
p
permessi siano fruiti da persone che poi non li utilizzano realmente per supportare il famigliare
                           p            p                                 p        pp            g
disabile.
                                                                                                            9
Articolo 7

Congedo per cure per gli invalidi (norma di favore)

  Sostituisce la disciplina contenuta nell’art. 26 della l. n. 118 del 1971 e l’art. 10 del d.lgs.
n. 509 del 1988

  chiarisce che i lavoratori mutilati e invalidi civili, con riduzione della capacità lavorativa
superiore al 50%, possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo
per cure per un periodo non superiore a trenta giorni

  a differenza del regime attuale, che prevede solo il diritto a fruire di un congedo, viene
previsto espressamente che il congedo è retribuito secondo il regime economico delle
                                             retribuito,
assenze per malattia, e che il periodo di congedo non è computato nel comporto

  a garanzia della fruizione del permesso per le effettive ragioni di cura, il lavoratore è
tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure e in caso di
sottoposizione a trattamenti terapeutici continuativi (come, ad esempio, nel caso di
trattamento di dialisi), la prova è agevolata, potendo essere prodotta anche
                         ),    p          g       , p                    p
un’attestazione cumulativa.
                                                                                                 10
Articolo 8


Modifica all’articolo 45 del Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, in materia
di adozione ed affidamento

  Si prevede che la disciplina in materia di riposi, come prevista dal medesimo
decreto 151 del 2001, in caso di adozione e affidamento si applica entro il primo
anno dall’ingresso del minore nella famiglia anziché entro il primo anno di vita
      dall ingresso                  famiglia,
del bambino

  si prevede che l di i li prevista d ll’ ti l 42 bi d l medesimo d
   i      d h la disciplina         i t dall’articolo 42‐bis del    d i     decreto
                                                                                 t
151/01 (assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni
pubbliche ad altra sede) si applica entro i primi tre anni dall’ingresso del minore
nella famiglia, indipendentemente dall’età del minore.



                                                                                  11
Monitoraggio dei permessi ex lege 104
               Monitoraggio dei permessi ex lege



L'articolo 24 della legge n. 183/2010 (il cosiddetto "collegato lavoro") ha modificato le
norme in materia d permessi spettanti ai l
                    di                        lavoratori d
                                                         dipendenti d l settore pubblico e
                                                              d     del           bbl
privato per l'assistenza alle persone disabili.

In particolare ha introdotto l'obbligo della comunicazione al Dipartimento della
Funzione Pubblica dei dati relativi ai permessi fruiti dai dipendenti pubblici in base alla
legge n. 104/1992.
  gg        /

Tale comunicazione deve essere inviata entro il 31 marzo di ogni anno da parte di tutte
le Pubbliche Amministrazioni
             Amministrazioni.




                                                                                        12
Monitoraggio dei permessi ex lege 104
              Monitoraggio dei permessi ex lege


Per garantire il monitoraggio e il controllo sul legittimo utilizzo di tali permessi, le
informazioni vengono via via raccolte in un'apposita banca dati che lo stesso
Dipartimento ha realizzato negli ultimi mesi.

Obiettivi fondamentali:

  Conoscere i fruitori dei benefici previsti dalla legge 104/1992

  verificare l'entità e le forme di utilizzo dei permessi
             l entità

  indirizzare i benefici direttamente sui disabili reali

  evitare abusi

  ottimizzare i provvedimenti di riforma all'esame del Parlamento.
                                                                                       13
I dati raccolti sono pubblici e consultabili 
                  in modalità OPEN DATA
                  in modalità OPEN DATA


Tutti i cittadini, nel rispetto della normativa sulla privacy, possono 
accedere e consultare le informazioni raccolte nella banca dati che è 
accedere e consultare le informazioni raccolte nella banca dati che è
pubblica e consultabile all’indirizzo del Ministero per la pubblica 
amministrazione e l’innovazione www.innovazionepa.gov.it.

In questo modo è possibile avere un quadro complessivo e di dettaglio
dell impatto
dell’impatto che il fenomeno ha sul pubblico impiego.

I dati, nell’ottica della trasparenza totale espressa dall’art.11 del
Dlgs.150/2009,
Dl 150/2009 sono consultabili i f
                               lt bili in formato aperto (OPEN DATA) con
                                                t         t          DATA),
possibilità di riutilizzo da parte di professionisti, ricercatori e studiosi.


                                                                            14
Rilevazione per l’anno 2010
                                                 Premessa


I dati riportati relativi al settore pubblico per l’anno 2010 sono stati raccolti attraverso un sistema
         p                           p        p
informatico di monitoraggio via web (incluso nella piattaforma PerlaPa) in accordo con quanto
previsto all’art.24 della legge 183 del 4 novembre 2010


Attraverso tale sistema ciascuna amministrazione pubblica ha fornito il dettaglio delle informazioni
relative ai propri di
  l i     i      i dipendenti che usufruiscono d ll agevolazioni previste d ll l
                        d i h        f i       delle     l i i       i dalla legge 104/92


Sulla base di tale rilevazione sono stati ottenuti:
     il numero di dipendenti che hanno fruito di permessi ex lege 104/92;
     la tipologia di permesso (personale o per assistenza a parente o affine)
     la distribuzione delle giornate di permesso relative
     i costi stimati associati ai permessi per comparto e settore



                                                                                                      15
Rilevazione per l’anno 2010
                             Dati generali
                                  g




          Numero di dipendenti del settore pubblico

                        3.311.582 
   Numero dipendenti che hanno beneficiato della legge 104 
   N      di   d i h h         b   fi i    d ll l      104

                          244.997
                          244 997
Percentuale di dipendenti che hanno beneficiato della legge 104

                           7,40%
                                                           16
Rilevazione per l’anno 2010
                    Dati generali




Numero di amministrazioni pubbliche censite

                  19.002
  S
  Su un totale di amministrazioni pubbliche
        t t l di     i i t i i bbli h

                  25.179
                  25 179
Percentuale di copertura delle amministrazioni

                  75,46%
                                                 17
Rilevazione per l’anno 2010
                                                                  Dati generali




                                            Giornate di permesso*

                                                       4.835.263 

                                                    Costo Stimato**

                                          € 725.289.450,00
* Normalizzate sulla base della durata media della giornata lavorativa pari a 7 ore e 20 minuti.

** Calcolato considerando pari a 33.000 € lo stipendio medio annuo di un dipendente pubblico pari ad un costo   giornaliero di 150,00 € su
220 giornate lavorative.
                                                                                                                                      18

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Riordino permessi

  • 1. Il nuovo assetto normativo in materia di congedi,  aspettative e permessi dei dipendenti pubblici aspettative e permessi dei dipendenti pubblici Decreto legislativo “Attuazione dell’articolo 23 della legge n. 183 del 2010 recante delega  al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi” p g , p p 9 giugno 2011
  • 2. Il collegato lavoro (Legge 4 novembre 2010, n.183) ha dato g ( gg ) mandato al Governo di riordinare la normativa in materia di congedi, aspettative e permessi dei dipendenti pubblici. g p p p p Sulla base di tale mandato, il Governo ha elaborato un testo di Decreto legislativo. 2
  • 3. Articolo 1 Definisce l’ambito oggettivo e le finalità del decreto l ambito legislativo, che dà attuazione all’art. 23, comma 1, della l. 4 novembre 2010 n 183 in materia di riordino di 2010, n. 183, congedi, permessi e aspettative, ridefinendone i presupposti oggettivi ed i requisiti soggettivi i criteri e le soggettivi, modalità per la fruizione. 3
  • 4. Articolo 2 Modifica all’art. 16 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, in materia di rientro anticipato nell’attività lavorativa A tutela della salute psicofisica della lavoratrice, si consente, a sua richiesta, il rientro anticipato nell’attività lavorativa, in caso di aborto o di morte prematura del bambino. 4
  • 5. Articolo 3 Modifica all’art. 33, D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo parentale. Prolungamento d l congedo parentale per i genitori di b bi i di bili ( P l del d l i i bambini disabili (norma di f favore per il lavoratore) Si chiarisce che, per ogni minore con handicap in situazione di gravità, la lavoratrice madre o, in ,p g p g , , alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale la l nuova didisposizione stabilisce che il periodo complessivo di congedo parentale può giungere sino ii t bili h i d l i d t l ò i i alla durata di tre anni, comprensivi dei periodi di congedo parentale ordinario fruibili alternativamente dalla madre lavoratrice (6 mesi), dal padre lavoratore (7 mesi) o da entrambi (11 mesi) la modifica della norma consente di eliminare i dubbi interpretativi sorti sulla disposizione attualmente vigente, chiarendo, secondo l’interpretazione più favorevole al lavoratore, che il periodo di congedo è fruibile, in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo complessivamente pari a t anni i tre i Con la modifica viene poi previsto in maniera innovativa che il prolungamento del congedo spetta anche se il bambino è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati se i sanitari chiedono la p p p p presenza del genitore. 5
  • 6. Articolo 4 Modifica all’articolo 42 decreto legislativo 26 marzo 2001 n 151 in materia di congedo per all articolo 42, 2001, n. 151, assistenza di soggetto portatore di handicap grave Congedo biennale per l’assistenza di persona disabile (norma in parte restrittiva e in parte di favore per il lavoratore) Si prevede che il diritto a fruire dei permessi di cui all’articolo 33, della l. n. 104 del 1992, spetta, in alternativa ai riposi giornalieri di cui al comma 1 del medesimo articolo, ad entrambi i genitori, anche adottivi, adottivi del bambino con handicap in situazione di gravità i quali possono fruirne alternativamente gravità, alternativamente, anche in materia continuativa nell’ambito del mese il congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap nell’arco della vita lavorativa durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all ultima retribuzione, all’ultima retribuzione ed il medesimo periodo è coperto da contribuzione figurativa Tale periodo figurativa. non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto (segue) 6
  • 7. Articolo 4 (segue) recependo le indicazioni della Corte costituzionale che si è pron nciata con più senten e s lla costituzionale, pronunciata sentenze sulla materia, viene stabilito un ordine di priorità tra i soggetti legittimati alla fruizione del congedo (coniuge, padre o madre, anche adottivi, figlio convivente, fratelli e sorelle) e le cause di impedimento di questi soggetti che consentono di avanzare al livello ulteriore (mancanza, decesso o patologie q gg ( p g invalidanti); la ratio di questa innovazione è quella di radicare la legittimazione alla fruizione del congedo in capo a quei soggetti che per vincolo legale e per grado di parentela si presume siano più vicini anche affettivamente alla persona disabile la norma si colloca anche in un’ottica di contenimento degli abusi e della spesa, poiché, stabilendo un preciso ordine di priorità tra i legittimati ‐ derogabile solo in presenza di certe circostanze ‐ vuole evitare che il congedo sia fruito da soggetti che non provvedono realmente all’assistenza della persona disabile sciogliendo alcuni dubbi interpretativi, viene stabilito che il congedo può essere fruito per assistere ciascuna persona disabile al fine di garantire un’assistenza reale, la nuova norma prevede che il congedo può essere fruito anche se la persona disabile è ricoverata a tempo pieno se i sanitari della struttura ne attestano l’esigenza. 7
  • 8. Articolo 5 Modifica l’art 2 della l 13 agosto 1984 n 476 in materia di congedo straordinario per l’art. 2, l. 1984, n. 476, motivi di studio del pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca Si estende la nuova disciplina della L n 240 del 30 12 2010 (c d Riforma Gelmini) che L. n. 30.12.2010 (c.d. attribuisce all’amministrazione la facoltà discrezionale di concedere il congedo per dottorato compatibilmente con le esigenze di servizio, anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni “contrattualizzati” contrattualizzati la fruizione del congedo viene esclusa per i dipendenti che hanno già ottenuto il titolo di dottore di ricerca, e per i dipendenti che hanno fruito del congedo stesso con l’iscrizione ai l iscri ione corsi di dottorato per almeno un anno accademico si chiarisce che solo il dipendente che interrompe, nei due anni successivi al periodo di p p p aspettativa, il rapporto di lavoro alle dipendenze di qualsiasi Pubblica Amministrazione è tenuto a restituire gli emolumenti percepiti durante il congedo. 8
  • 9. Articolo 6 Modifica all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 in materia di assistenza nei confronti di più persone i situazione di h di in it i handicap grave. Permessi giornalieri per assistere le persone disabili (norma restrittiva) Viene disciplinata la possibilità per il dipendente di assistere anche più persone in disabilità, p p p p p p , limitando tuttavia tale possibilità ai parenti entro il primo grado o entro il secondo grado nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; la limitazione viene i li it i i incontro all’esigenza di b t ll’ i buon andamento d ll’ d t dell’amministrazione, evitando che uno i it i it d h stesso dipendente possa assentarsi per lunghi periodi dal lavoro; la norma, nello stesso tempo, consente al lavoratore di prestare comunque assistenza nei confronti dei famigliari più stretti viene innovativamente previsto che il lavoratore che usufruisce dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave, residente in un comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito la ratio della norma è idonea, dell’assistito; quella di evitare abusi, richiedendosi una documentazione a riprova del fatto che il lavoratore si è recato effettivamente nel luogo in cui l’assistenza deve essere prestata; si vuole quindi evitare che i p permessi siano fruiti da persone che poi non li utilizzano realmente per supportare il famigliare p p p pp g disabile. 9
  • 10. Articolo 7 Congedo per cure per gli invalidi (norma di favore) Sostituisce la disciplina contenuta nell’art. 26 della l. n. 118 del 1971 e l’art. 10 del d.lgs. n. 509 del 1988 chiarisce che i lavoratori mutilati e invalidi civili, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni a differenza del regime attuale, che prevede solo il diritto a fruire di un congedo, viene previsto espressamente che il congedo è retribuito secondo il regime economico delle retribuito, assenze per malattia, e che il periodo di congedo non è computato nel comporto a garanzia della fruizione del permesso per le effettive ragioni di cura, il lavoratore è tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure e in caso di sottoposizione a trattamenti terapeutici continuativi (come, ad esempio, nel caso di trattamento di dialisi), la prova è agevolata, potendo essere prodotta anche ), p g , p p un’attestazione cumulativa. 10
  • 11. Articolo 8 Modifica all’articolo 45 del Decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, in materia di adozione ed affidamento Si prevede che la disciplina in materia di riposi, come prevista dal medesimo decreto 151 del 2001, in caso di adozione e affidamento si applica entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia anziché entro il primo anno di vita dall ingresso famiglia, del bambino si prevede che l di i li prevista d ll’ ti l 42 bi d l medesimo d i d h la disciplina i t dall’articolo 42‐bis del d i decreto t 151/01 (assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche ad altra sede) si applica entro i primi tre anni dall’ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall’età del minore. 11
  • 12. Monitoraggio dei permessi ex lege 104 Monitoraggio dei permessi ex lege L'articolo 24 della legge n. 183/2010 (il cosiddetto "collegato lavoro") ha modificato le norme in materia d permessi spettanti ai l di lavoratori d dipendenti d l settore pubblico e d del bbl privato per l'assistenza alle persone disabili. In particolare ha introdotto l'obbligo della comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica dei dati relativi ai permessi fruiti dai dipendenti pubblici in base alla legge n. 104/1992. gg / Tale comunicazione deve essere inviata entro il 31 marzo di ogni anno da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni Amministrazioni. 12
  • 13. Monitoraggio dei permessi ex lege 104 Monitoraggio dei permessi ex lege Per garantire il monitoraggio e il controllo sul legittimo utilizzo di tali permessi, le informazioni vengono via via raccolte in un'apposita banca dati che lo stesso Dipartimento ha realizzato negli ultimi mesi. Obiettivi fondamentali: Conoscere i fruitori dei benefici previsti dalla legge 104/1992 verificare l'entità e le forme di utilizzo dei permessi l entità indirizzare i benefici direttamente sui disabili reali evitare abusi ottimizzare i provvedimenti di riforma all'esame del Parlamento. 13
  • 14. I dati raccolti sono pubblici e consultabili  in modalità OPEN DATA in modalità OPEN DATA Tutti i cittadini, nel rispetto della normativa sulla privacy, possono  accedere e consultare le informazioni raccolte nella banca dati che è  accedere e consultare le informazioni raccolte nella banca dati che è pubblica e consultabile all’indirizzo del Ministero per la pubblica  amministrazione e l’innovazione www.innovazionepa.gov.it. In questo modo è possibile avere un quadro complessivo e di dettaglio dell impatto dell’impatto che il fenomeno ha sul pubblico impiego. I dati, nell’ottica della trasparenza totale espressa dall’art.11 del Dlgs.150/2009, Dl 150/2009 sono consultabili i f lt bili in formato aperto (OPEN DATA) con t t DATA), possibilità di riutilizzo da parte di professionisti, ricercatori e studiosi. 14
  • 15. Rilevazione per l’anno 2010 Premessa I dati riportati relativi al settore pubblico per l’anno 2010 sono stati raccolti attraverso un sistema p p p informatico di monitoraggio via web (incluso nella piattaforma PerlaPa) in accordo con quanto previsto all’art.24 della legge 183 del 4 novembre 2010 Attraverso tale sistema ciascuna amministrazione pubblica ha fornito il dettaglio delle informazioni relative ai propri di l i i i dipendenti che usufruiscono d ll agevolazioni previste d ll l d i h f i delle l i i i dalla legge 104/92 Sulla base di tale rilevazione sono stati ottenuti: il numero di dipendenti che hanno fruito di permessi ex lege 104/92; la tipologia di permesso (personale o per assistenza a parente o affine) la distribuzione delle giornate di permesso relative i costi stimati associati ai permessi per comparto e settore 15
  • 16. Rilevazione per l’anno 2010 Dati generali g Numero di dipendenti del settore pubblico 3.311.582  Numero dipendenti che hanno beneficiato della legge 104  N di d i h h b fi i d ll l 104 244.997 244 997 Percentuale di dipendenti che hanno beneficiato della legge 104 7,40% 16
  • 17. Rilevazione per l’anno 2010 Dati generali Numero di amministrazioni pubbliche censite 19.002 S Su un totale di amministrazioni pubbliche t t l di i i t i i bbli h 25.179 25 179 Percentuale di copertura delle amministrazioni 75,46% 17
  • 18. Rilevazione per l’anno 2010 Dati generali Giornate di permesso* 4.835.263  Costo Stimato** € 725.289.450,00 * Normalizzate sulla base della durata media della giornata lavorativa pari a 7 ore e 20 minuti. ** Calcolato considerando pari a 33.000 € lo stipendio medio annuo di un dipendente pubblico pari ad un costo giornaliero di 150,00 € su 220 giornate lavorative. 18