SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  16
Cambio Mansione e Riduzione del Superminimo




Indice:

• Il Contesto Generale
• Il Problema dell’articolo 2103 Codice Civile
• Approcci allo Jus Variandi in Tema di Cambio Mansione
       
         La Giurisprudenza
        Il Clash Culturale

        La Negoziazione

 Tendenze al superamento dell’ambiguità corrente
 Bibliografia




                                                          1
Il Contesto Generale


Negli ultimi mesi, si sta facendo un gran discutere sulle modalità di ripartire gli oneri della crisi in modo più
equo, ed in particolare sul come salvaguardare i livelli di occupazione, in parallelo cercando di recuperare
il gap di produttività che abbiamo rispetto gli altri paesi sviluppati.

Per quanto riguarda la salvaguardia dei livelli di occupazione, nello specifico si vanno diffondendo accordi
di riduzione dei superminimi, sia a livello individuale sia collettivo (aziendale), allo scopo di ridurre il costo
del lavoro senza ridurre l’occupazione.

Per quanto riguarda il contributo del fattore Lavoro al recupero di produttività, uno dei temi centrali è quello
di un suo utilizzo organizzativo più flessibile, tramite un più diffuso e ampio utilizzo dei cambi di mansione.

Cambi mansione e riduzione dei superminimi: entrambi gli approcci si scontrano tuttavia con lo scoglio
costituito dall’art 2103 del Codice Civile il quale, inoltre, vieta esplicitamente lo stabilirsi di patti fra le parti
contrari al suo dettato.

Nei fatti, fra le due, l’area di maggiore ambiguità risulta essere quella dei cambi mansione (per alcuni
commenti sulla riduzione dei superminimi, saltare invece alla slide 15).

Le slide che seguono intendono dare un quadro riassuntivo della situazione attuale caratterizzata da:
• prassi sempre più in deroga all’art 2103,
• orientamento opposto della giurisprudenza
• approcci che si stanno delineando per superare la risultante ambiguità, fra prassi e giurisprudenza




                                                                                         2
Il Problema dell’Art 2013 CC

1.   Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto
     o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito
     ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte,
     senza alcuna diminuzione della retribuzione.
     Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente
     all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo
     per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo
     fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi.
     Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni
     tecniche, organizzative e produttive.

2. Ogni patto contrario è nullo.


Il tema generale è quello dello Jus Variandi , in particolare, in caso di cambio Mansione: in che misura
     due mansioni possano essere considerate “equivalenti”.
Ovvero: variate non in maniera tale da ledere la professionalità acquisita

Il tema può essere analizzato sotto diversi punti di vista:

•    Giurisprudenziale
•    Culturale
•    Negoziale




                                                                                3
Approcci allo Jus Variandi in tema di cambio mansione
 La Giurisprudenza

La giurisprudenza si è posta solo in parte il problema di come assicurare il diritto alla salvaguardia della
professionalità rispetto ad una crescente dinamica (se non fluidità) delle identità professionali.

Il massimo che sembra essere stato acquisito è una apertura ad una dinamica:
- o “verticale” (perfezionamento e accrescimento del corredo professionale già posseduto) ;
- o “temporanea” (gestione eccezionale di contingenze o rotazione nella mansione di tutti I lavoratori con
le medesime qualifiche).

(esempio: Corte appello di Roma 7160/06, Cassazione 24293/08, Cassazione 23601/09 - slide 5) .

Rimane di potenziale problematica applicazione il cambio mansione con carattere di permanenza e che
implichi la transizione fra due profili professionali per cui viene richiesta una significativa “integrazione per
differenziazione” delle competenze, se non un deciso salto/ cambio di know how.
Infatti sono da sanzionare (*) i patti contrari (Art 2103, comma 2), eventualmente raggiunti fra le parti

Vedere nella slide 8 il modello implicito dell’Evoluzione Professionale deducibile dalla lettura di alcune
delle sentenze di Cassazione in materia

 (*) Cosa succede in caso di provvedimento vissuto come illecito dal lavoratore?

 Il dipendente ha fondamentalmente 3 alternative:
 -      Dimettersi per giusta causa, quindi con diritto al preavviso pagato dal datore
 -      Appellarsi alla Legge 700/ per il reintegro nella mansione precedente
 -      Apparentemente accettare il provvedimento in una prima fase e, anche se in presenza di patto validato in sede protetta, in un secondo tempo
        impugnarlo di fronte al giudice, richiedendo in sovrappiù I danni (biologico, professionale ecc.)




                                                                                                                 4
Back up
Approcci allo Jus Variandi in tema di cambio mansione

La Giurisprudenza: Riferimenti



Cassazione 24293/08 e Corte Appello di Roma 7160/06

<<Le mansioni di destinazione del lavoratore devono consentire
•    l’utilizzazione ovvero
•    il perfezionamento e l’accrescimento
del corredo di esperienze, nozioni e perizie
acquisite nella fase pregressa del rapporto>>


Cassazione 23601/09

<<La fungibilità delle mansioni previste dal CCNL all’interno dell’area di inquadramento è valida solo se
   serve a:
a) Sopperire a contingenti esigenze aziendali;
b) Ovvero consentire la valorizzazione professionale di tutti I lavoratori provvisti della medesima
   qualifica, attraverso avvicendamenti.>>




                                                                                5
Back up
Approcci allo Jus Variandi in tema di cambio mansione

La Giurisprudenza: Riferimenti

 Cassazione 25897/09 del 14.12.2009

 <<……Deve, al riguardo, preliminarmente rammentarsi come, con riferimento alla compatibilità rispetto al precetto
 cogente dell’art. 2103 cc della clausola di fungibilità prevista nell’art. 46 del CCNL 26.11.1994 per i dipendenti postali, le
 Sezioni Unite di questa Corte (SU n. 25033/2006) abbiano convincentemente confermato l’indirizzo che,

 se ben può la disciplina collettiva prevedere il reinquadramento in una nuova unica qualifica di lavoratori in precedenza
 inquadrati in qualifiche distinte, con conseguente parificazione del trattamento economico e normativo riferibile alla
 nuova qualifica, ciò non implica necessariamente che insorga anche un rapporto di equivalenza tra tutte le mansioni
 rientranti nella qualifica.

 L’inderogabilità della disciplina legale si atteggia, infatti, anche a limite per la contrattazione collettiva, sicché l’eventuale
 accorpamento, da parte della contrattazione collettiva, in un’unica categoria (qualifica o area) di plurime mansioni, anche
 di diversa professionalità e livello, rende sì applicabile alle stesse la medesima disciplina collettiva che a tale categoria
 faccia riferimento, ma non è di ostacolo alla operatività della disciplina legale di carattere inderogabile dell’art. 2103,
 primo comma cc, che preclude la previsione di una indiscriminata fungibilità delle mansioni per il sol fatto di tale
 accorpamento convenzionale.

 Anche tra mansioni appartenenti alla medesima qualifica prevista dalla contrattazione collettiva opera la garanzia dell’art.
 2103 cc e, pertanto, il lavoratore addetto a determinate mansioni non può essere assegnato a mansioni nuove e diverse
 che compromettano la professionalità raggiunta, ancorché rientranti nella medesima qualifica contrattuale. E ferma
 restando la possibilità per la contrattazione collettiva di individuare meccanismi convenzionali di mobilità orizzontale,
 prevedendo, con apposita clausola, la fungibilità funzionale fra le mansioni per sopperire a contingenti esigenze aziendali
 ovvero per consentire la valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori inquadrati nella qualifica.

 [continua]



                                                                                                   6
Back up
Approcci allo Jus Variandi in tema di cambio mansione

La Giurisprudenza: Riferimenti


 Cassazione 25897/09 del 14.12.2009

 [segue]

 <<……Il principio di tutela della professionalità acquisita, che resta impregiudicato pur in presenza di un accorpamento
 convenzionale delle mansioni, per precludere la disciplina legale di carattere inderogabile dell’art. 2103, primo comma cc
 la previsione di una indiscriminata fungibilità delle mansioni per il sol fatto di tale convenzionale accorpamento, impone al
 giudice di merito di accertare, alla stregua di tutte le circostanze ritualmente allegate ed acquisite al processo, le
 esigenze di salvaguardia della professionalità acquisita prospettate dal lavoratore, sulla base dei percorsi di
 accrescimento professionale dallo stesso evidenziati, ed, in particolare, di individuare, alla luce della sua “storia
 professionale”, quali fossero le mansioni di riferimento per verificare l’osservanza dell’art. 2103 cc, indipendentemente
 dall’obbligo dallo stesso assunto, al momento dell’avviamento al lavoro, di svolgere tutte le mansioni inerenti alla qualifica
 di inquadramento>> .




                                                                                               7
Back up
   Approccio allo Jus variandi in tema di cambio mansione

   Modello Implicito di Professionalità e del suo Sviluppo:
   per quanto deducibile dalla lettura di alcune delle sentenze di Cassazione in materia


                                               Attuale Mansione/                                                Requisiti di Equivalenza o Omogeneità
                                                                                  Nuova Mansione                E quindi possibilità di Fruibilità o Polivalenza
                                           Patrimonio del Lavoratore



                    Competenza                      ……                             Richiesta                       ?
IL COSA
• Esperienze        Patrimonio Professionale        Acquisito                      Richiesto                       * Utilizzo dell’acquisito
• Nozioni                                                                                                          * Perfezionamento e Accrescimento
• Perizie

IL QUANTO bene      Livello      Professionale      Acquisito                       Richiesto                      Eguale o superiore



                                                                                                                 La loro non conformità implica il
                                                                                                                 “compromettere il Patrimonio
                                            Accertamento:                                                        Professionale”:

                              • Percorsi di Accrescimento Professionale;                                         Un cambio mansione che innovi in gran
                              • Storia Professionale;                                                            parte il patrimonio professionale
                              • Mansione di Riferimento (?);                                                     (esperienze, nozioni, perizie) sembra
                              • Mansioni concretamente assegnate;                                                quindi poter avvenire solo “per vie
                              • Funzioni effettivamente svolte.                                                  esterne”, cioè previa assunzione presso
                                                                                                                 altro datore di lavoro.



       (*) Almeno sulla base delle sentenze di Cassazione, essendo le interpretazioni degli altri livelli più differenziate


                                                                                                                          8
Approccio allo Jus variandi in tema di cambio mansione

 Il Clash Culturale

Lo scoglio culturale da superare, sembra essere quello che vede nel cambio mansione uno svantaggio
netto per il lavoratore in quanto:

la discontinuità della linea professionale,
ponendolo in una posizione di minore seniority (altrimenti detto livello professionale), tanto più evidente
quanto maggiore è la necessità di apprendere ex novo un ampio insieme di cognizioni (!),
farebbe diminuire il valore di mercato del lavoratore [se temporaneamente e per quanto sarebbe poi tutto
da approfondire per una gestione concordata del transitorio].

Quanto sopra, infine, come minimo, comporterebbe il consenso del lavoratore al cambio mansione (ad
esempio a differenza del trasferimento, per cui invece lo stesso 2103 ammette che la azienda proceda
unilateralmente sulla base di criteri cogenti).

Esempio di risposta datoriale

Le obiezioni datoriali a questa posizione sono molteplici.
Una delle più sofisticate afferma che, nell’attuale contesto di liquidità dei contenuti tecnici delle professioni
(con conseguente rapida obsolescenza dei saperi, perdita di rilevanza per le organizzazioni e quindi inutile
loro salvaguardia), abbia più senso misurare il Valore di una Mansione, e quindi la differenza eventuale fra
due mansioni, considerando piuttosto parametri come:
• Complessità
• Autonomia
• Importanza


                                                                                      9
Approccio allo Jus variandi in tema di cambio mansione

La Negoziazione
    La problematica dello Jus Variandi in tema di mansioni sembra voglia essere affrontata alla radice
    nelle “Linee Programmatiche per la crescita della produttività e della competitività in Italia” (note
    anche come Accordo sulla Produttività, del 16 novembre 2012), in particolare nel paragrafo 7, dove
    si dichiara la avocazione alla contrattazione collettiva dei temi “dell’equivalenza delle mansioni e
    dell’integrazione delle competenze”.

    Nel frattempo la contrattazione collettiva ha già affrontato variamente il tema.
    Ad esempio, il contratto collettivo del settore bancario utilizza alcuni interessanti concetti a supporto
    del cambio mansione (vedere anche slide 11), come quelli chiave di Fungibilità e Sostituzione:
     •    Fungibilità
     •    Mobilità come supporto allo Sviluppo
     •    Facoltà/ diritto alla mobilità
     •    Sostituzione.

    Fungibilità (o Polivalenza) e Mobilità per lo Sviluppo possono essere utilizzate su iniziativa
    aziendale, all’interno di un perimetro definito rispetto alla categoria contrattuale di appartenenza (in
    linea di massima coincidente la categoria stessa).

    Cosi come la Sostituibilità, anche se questa è accompagnata da un vincolo sulla durata, pena il
    passaggio di livello retributivo (passaggio al livello retributivo dell’assente, se superiore al proprio,
    dopo un certo nr di mesi, specificato in una serie di casi)

    Facoltà/ diritto alla mobilità, promuove l’uso della mobilità da parte del lavoratore, dopo il permanere
    nella medesima mansione per un certo numero di anni.



                                                                                    10
Back up - Approccio allo Jus variandi in tema di cambio mansione
    La Negoziazione
                                                           Art 2103 cc                                                                 Giurisprudenza
                Mansioni cosrrispondenti alla                    Mansioni equivalenti alle                     Perfezionamento e                    Gestione eccezionale di
                categoria superiore acquisita                    ultime effettivamente svolte                  accrescimento del corredo            contingenze o rotazione nella
                dopo l’assunzione                                                                              professionale già posseduto          mansione di tutti I lavoratori con le
                                                                                                                                                    medesime qualifiche
        Categoria (Livello retributivo)




                                                   a+1                                                                                                            a+1
                                                                              aa’
                                          a                                                                         a a’
                                                                                                                                                            a               a’
                                              competenze



• L’equivalenza in giurisprudenza
tende ad essere vista come                                                                               CCNL (esempio Bancario)
consolidamento ed ampliamento
del bagaglio acquisito
                                                                Fungibilità (Art 84, 77)                                   Sostituzione (temporaneità o promozione, al livello
                                                                                                                           retributivo, senza obbligo alla specifica posizione ) (Art 91)
• In contestiviene ampliato ad di
equivalenza
             negoziali, l’ambito
                                                                                           Area Contrattuale
intere Aree Contrattuali
(contenenti di solito più Categorie
ovvero Livelli retributivi): concetto                                                                                                                         b
di Fungibilità.
                                                                               a+1
• Unico ambito derogatorio al
momento esistente, è quello della                                                                                                                                 Area Contrattuale A+1
“gestione di contingenze”, come la                                           a                      b                                 a
Sostituzione, concetti che
implicano una temporaneità della
                                                                                                                                                      Area Contrattuale A
deroga.
•  E’ probabile che quella della
linea derogatoria sia la direzione
su cui si intende sviluppare il
comma 7 dell’Accordo sulla                                                                                                                      11
Tendenze al superamento dell’ambiguita corrente
Tendenze Generali
Attualmente, le tendenze tese a far superare l’ambiguità della situazione sono:

•   Lato contrattazione:
    A) l’allargamento di nr/ tipo delle mansioni comprese in una medesima fascia contrattuale, con una
    tendenza a demandare al 2^ livello, e solo se necessario, il dettaglio delle specificazioni sulle
    mansioni

•   Lato legislativo:
    A) modificare l’art 2103 avvicinandolo alla forma già prevista dallo stesso per I trasferimenti
    (possibili per esigenze tecniche, organizzative, produttive).
    Fra l’altro, alcune sentenze relative al datore di lavoro pubblico (vedi slide successiva), già
    considerano alcuni fattori come legittimi a derogare al 2103, ad esempio:
      
           la conformazione ai bisogni dell’utenza (in questo caso il pubblico interesse);
      
           i limiti di budget (compatibilità con le risorse finanziarie).

    B) Oppure, prevedendo che patti successivi fra le parti siano ritenuti validi (modifica dell’attuale
    comma 2).

    C) In senso esteso, ci sono anche proposte per una revisione più ampia di tutta la materia
    giuslavoristica (vedi proposta di P.Ichino per un “Codice del Lavoro Semplificato”)

•    Lato interpretazione giurisprudenziale:
    A) l’applicazione del criterio giuridico del “male minore”, secondo cui un patto si può considerare
    valido, anche se in disaccordo col 2103, se alla prova dei fatti si presenta come l’unica alternativa al
    licenziamento


                                                                                  12
Back up –

Approccio allo Jus variandi in tema di cambio mansione
Un caso nella PA



 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE -
 PUBBLICO IMPIEGO PRIVATIZZATO - OBBLIGO DELLA P.A. DATRICE DI LAVORO DI ATTRIBUZIONE DELLE
 MANSIONI CORRISPONDENTI A QUELLE PER LE QUALI È AVVENUTA L'ASSUNZIONE OD EQUIVALENTI -
 NOZIONE FORMALE DI EQUIVALENZA - FONDAMENTO - LIMITE - SOTTRAZIONE PRESSOCHÈ INTEGRALE
 DELLE FUNZIONI - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE. SEZ. L, SENTENZA N. 11835 DEL 21/05/2009


 In materia di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che sancisce il diritto alla
 adibizione alle mansioni per le quali il dipendente è stato assunto o ad altre equivalenti, ha recepito - attese le perduranti
 peculiarità relative alla natura pubblica del datore di lavoro, tuttora condizionato, nell'organizzazione del lavoro,
 da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di compatibilità finanziaria delle risorse - un
 concetto di equivalenza "formale", ancorato alle previsioni della contrattazione collettiva (indipendentemente dalla
 professionalità acquisita) e non sindacabile dal giudice.

 Ove, tuttavia, vi sia stato, con la destinazione ad altre mansioni, il sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa, la
 vicenda esula dall'ambito delle problematiche sull'equivalenza delle mansioni, configurandosi la diversa ipotesi della
 sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell'ambito del pubblico impiego.




                                                                                                  13
Tendenze al superamento dell’ambiguita corrente
Lato Contrattazione: cambio mansione



Il versante della contrattazione è particolarmente interessante, in quanto implica il realizzarsi di un
     progressivo mutamento culturale, vero ostacolo alla revisione dell’art 2103 (vedere la slide
     successiva).

Mutamento culturale che, a livello di casi individuali, sembra anche documentato dal recente abbassarsi
   del tasso di litigiosità ex post ad accordi di novazione, probabilmente come forma di
   consapevolezza/ adattamento rispetto al contesto economico critico che stiamo affrontando.

Il percorso collettivo sembra ben avviato, in particolare, con l’accordo sulla produttività del novembre
     2012 e con la presenza consolidata di accordi di settore sempre più numerosi (Bancario, Chimico -
     farmaceutico, Alimentarista, per citarne alcuni)

In tema di cambi mansione, gli atteggiamenti delle organizzazioni sindacali sono diversificati.
La posizione più possibilista è quella che vede il discorso sulla protezione dal demansionamento come il
     completamento di un “percorso di garanzia” ben più articolato
Percorso che potrebbe comprendere tre punti progressivi:
1) La flessibilità di mansione non va ostacolata ma premiata
2) La flessibilità, soprattutto nelle nuove mansioni, va accompagnata da una adeguata formazione allo
    sviluppo professionale
3) Una serie di tutele di natura procedurale, ed il consenso dell’interessato, possono portare ad un
    vero e proprio eventuale demansionamento, da formalizzare in una novazione del contratto di lavoro




                                                                                   14
Tendenze al superamento dell’ambiguita corrente
Lato Contrattazione: riduzione dei superminimi


      Viceversa, per quanto riguarda la riduzione dei superminimi, il sindacato non pare mostrare
      particolari pregiudizi, in particolare in presenza di accordi collettivi.
      Fra l’altro trattandosi di una possibile evoluzione del concetto di “contratto di solidarietà”, anche se,
      lato azienda, l’ideale sarebbe che non vi fosse ripristino ai valori precedenti l’accordo della parte
      fissa della retribuzione al momento della ripresa: questo allo scopo di consolidare la riduzione di
      costo rispetto alla continua concorrenza dei paesi low cost.
      L’alternativa potrebbe essere la introduzione di una quota variabile strettamente legata a
      produttività/ redditività, che produca vantaggi addizionali per le parti fra l’altro anche grazie alla
      defiscalizzazione degli incentivi di produttività (vedere il recente decreto ministeriale del 22 gennaio
      2013)

      Ferma restando la necessità di una adeguata reciprocità, da cercarsi caso per caso con l’azienda
      (es.: salvaguardando l’occupazione, il ripristino anche in forma variabile del reddito dei lavoratori al
      variare della contingenza di mercato, coinvolgimento nella pianificazione dei percorsi di carriera
      ecc.)
      Lato aziende, la eventualità viene sempre più spesso presentata addirittura come una delle forme di
      Welfare Generativo (*).
      Secondo questa tesi, per il lavoratore, soprattutto nelle aree ad elevata intensità di utilizzo/
      produzione di know how, sarebbe preferibile, per mantenere viva la sua employability, continuare a
      lavorare a stipendio ridotto piuttosto che uscire dalle attività (ad es. con copertura da cassa
      integrazione).

(*)   In pratica una modalità di riqualificare parte della spesa sociale (quella di supporto al reddito, come i sussidi di disoccupazione, cassa integrazione ecc.)
      che da puro intervento amministrativo, come oggi, diviene un incentivo alla riqualificazione professionale, richiedendo una prestazione, ad esempio sociale
      (nel privato no profit o nel pubblico, per esempio) come controvalore al sussidio.

      Per qualche dettaglio in più digitate in google, o andate direttamente su: http://www.fondazionezancan.it/en/download/file/839 o su http://
      sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/ricerche-e-statistiche/ricerca-welfare.pdf            15
BIBLIOGRAFIA




 1.   Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su detassazione Salario di Produttività, January 22, 2013,
      @: http://www.uil.it/contrattazione/detass-salario-prod.pdf

 2.   “Linee Programmatiche per la Crescita della Produttività e della Competitività in Italia”, November 16°, 2012:
      Paragrapgh 7, @:
      http://www.cisl.it/sito.nsf/Documenti/2160E0F3D828C25EC1257AB9005A96D7/$File/Testo-conclusivo-
      produttivita.pdf

 3.   Italian Banking Sector Collective Bargaining Agreement: Art. 76, 77, 80, 84, 90, 91, 92

 4.   Mansioni del Lavoratore (disciplina della attribuzione della mansione, del demansionamento,
      dell’attribuzione di nuovi compiti e responsabilità), Novecento Media, marzo 2010 @:
      http://www.01net.it/articoli/0,1254,5_ART_106596,00.html

 5.   Sul “welfare generativo” vedere: http://www.fondazionezancan.it/en/download/file/839 oppure:
      http://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/ricerche-e-statistiche/ricerca-
      welfare.pdf




                                                                                            16

Contenu connexe

Similaire à Cambio Mansione e Superminimi (2013)

Convegni gratuiti sul contenzioso nei rapporti di lavoro
Convegni gratuiti sul contenzioso nei rapporti di lavoroConvegni gratuiti sul contenzioso nei rapporti di lavoro
Convegni gratuiti sul contenzioso nei rapporti di lavoroServizi CGN
 
Relazione Treviso 29-9-2012
Relazione Treviso 29-9-2012Relazione Treviso 29-9-2012
Relazione Treviso 29-9-2012bulgarelli
 
La trasformazione di società in trust
La trasformazione di società in trustLa trasformazione di società in trust
La trasformazione di società in trustDaniele Muritano
 
Contratti di Appalto - Francesca Mazzonetto Avvocato
Contratti di Appalto - Francesca Mazzonetto AvvocatoContratti di Appalto - Francesca Mazzonetto Avvocato
Contratti di Appalto - Francesca Mazzonetto AvvocatoFrancesca Mazzonetto
 
I "nuovi" parametri forensi: una rivoluzione?
I "nuovi" parametri forensi: una rivoluzione?I "nuovi" parametri forensi: una rivoluzione?
I "nuovi" parametri forensi: una rivoluzione?bulgarelli
 
Seduta 9 aprile 2014
Seduta 9 aprile 2014Seduta 9 aprile 2014
Seduta 9 aprile 2014Fabio Bolo
 
Patto di non concorrenza
Patto di non concorrenzaPatto di non concorrenza
Patto di non concorrenzaerherhe
 
Jobs Act: nuova disciplina delle mansioni
Jobs Act: nuova disciplina delle mansioni Jobs Act: nuova disciplina delle mansioni
Jobs Act: nuova disciplina delle mansioni Memento Pratico
 
Qualificazione del rapporto fra amministratore e spa | Il Commercialista Tele...
Qualificazione del rapporto fra amministratore e spa | Il Commercialista Tele...Qualificazione del rapporto fra amministratore e spa | Il Commercialista Tele...
Qualificazione del rapporto fra amministratore e spa | Il Commercialista Tele...Marco Greggio
 
Qualificazione del rapporto fra amministratore e spa - commercialistatelemati...
Qualificazione del rapporto fra amministratore e spa - commercialistatelemati...Qualificazione del rapporto fra amministratore e spa - commercialistatelemati...
Qualificazione del rapporto fra amministratore e spa - commercialistatelemati...Marco Greggio
 
Guida nidil-cgil riforma mercato del lavoro
Guida nidil-cgil riforma mercato del lavoroGuida nidil-cgil riforma mercato del lavoro
Guida nidil-cgil riforma mercato del lavoroLuca Mengoni
 
71 2015 selezione dell’idoneità tecnico-professionale di imprese e autonomi
71   2015   selezione dell’idoneità tecnico-professionale di imprese e autonomi71   2015   selezione dell’idoneità tecnico-professionale di imprese e autonomi
71 2015 selezione dell’idoneità tecnico-professionale di imprese e autonomihttp://www.studioingvolpi.it
 
71 2015 selezione dell’idoneità tecnico-professionale di imprese e autonomi
71   2015   selezione dell’idoneità tecnico-professionale di imprese e autonomi71   2015   selezione dell’idoneità tecnico-professionale di imprese e autonomi
71 2015 selezione dell’idoneità tecnico-professionale di imprese e autonomihttp://www.studioingvolpi.it
 
L’obbligo di repechage alla luce della nuova disciplina delle mansioni - Fra...
L’obbligo di repechage alla luce della nuova disciplina delle mansioni  - Fra...L’obbligo di repechage alla luce della nuova disciplina delle mansioni  - Fra...
L’obbligo di repechage alla luce della nuova disciplina delle mansioni - Fra...Andrea Sorba
 
Licenziamenti giusta causa
Licenziamenti giusta causaLicenziamenti giusta causa
Licenziamenti giusta causaFilippo Piacere
 
Licenziamenti giusta causa
Licenziamenti giusta causaLicenziamenti giusta causa
Licenziamenti giusta causaFilippo Piacere
 

Similaire à Cambio Mansione e Superminimi (2013) (20)

Convegni gratuiti sul contenzioso nei rapporti di lavoro
Convegni gratuiti sul contenzioso nei rapporti di lavoroConvegni gratuiti sul contenzioso nei rapporti di lavoro
Convegni gratuiti sul contenzioso nei rapporti di lavoro
 
Relazione Treviso 29-9-2012
Relazione Treviso 29-9-2012Relazione Treviso 29-9-2012
Relazione Treviso 29-9-2012
 
La trasformazione di società in trust
La trasformazione di società in trustLa trasformazione di società in trust
La trasformazione di società in trust
 
Contratti di Appalto - Francesca Mazzonetto Avvocato
Contratti di Appalto - Francesca Mazzonetto AvvocatoContratti di Appalto - Francesca Mazzonetto Avvocato
Contratti di Appalto - Francesca Mazzonetto Avvocato
 
268 nolo a caldo
268   nolo a caldo268   nolo a caldo
268 nolo a caldo
 
I "nuovi" parametri forensi: una rivoluzione?
I "nuovi" parametri forensi: una rivoluzione?I "nuovi" parametri forensi: una rivoluzione?
I "nuovi" parametri forensi: una rivoluzione?
 
246 cisl nota-modifiche_81
246   cisl nota-modifiche_81246   cisl nota-modifiche_81
246 cisl nota-modifiche_81
 
Seduta 9 aprile 2014
Seduta 9 aprile 2014Seduta 9 aprile 2014
Seduta 9 aprile 2014
 
Patto di non concorrenza
Patto di non concorrenzaPatto di non concorrenza
Patto di non concorrenza
 
Jobs Act: nuova disciplina delle mansioni
Jobs Act: nuova disciplina delle mansioni Jobs Act: nuova disciplina delle mansioni
Jobs Act: nuova disciplina delle mansioni
 
Qualificazione del rapporto fra amministratore e spa | Il Commercialista Tele...
Qualificazione del rapporto fra amministratore e spa | Il Commercialista Tele...Qualificazione del rapporto fra amministratore e spa | Il Commercialista Tele...
Qualificazione del rapporto fra amministratore e spa | Il Commercialista Tele...
 
Qualificazione del rapporto fra amministratore e spa - commercialistatelemati...
Qualificazione del rapporto fra amministratore e spa - commercialistatelemati...Qualificazione del rapporto fra amministratore e spa - commercialistatelemati...
Qualificazione del rapporto fra amministratore e spa - commercialistatelemati...
 
HR OnLine
HR OnLineHR OnLine
HR OnLine
 
Guida nidil-cgil riforma mercato del lavoro
Guida nidil-cgil riforma mercato del lavoroGuida nidil-cgil riforma mercato del lavoro
Guida nidil-cgil riforma mercato del lavoro
 
Convegno Job Act - avv. andrea marinelli
Convegno Job Act - avv. andrea marinelliConvegno Job Act - avv. andrea marinelli
Convegno Job Act - avv. andrea marinelli
 
71 2015 selezione dell’idoneità tecnico-professionale di imprese e autonomi
71   2015   selezione dell’idoneità tecnico-professionale di imprese e autonomi71   2015   selezione dell’idoneità tecnico-professionale di imprese e autonomi
71 2015 selezione dell’idoneità tecnico-professionale di imprese e autonomi
 
71 2015 selezione dell’idoneità tecnico-professionale di imprese e autonomi
71   2015   selezione dell’idoneità tecnico-professionale di imprese e autonomi71   2015   selezione dell’idoneità tecnico-professionale di imprese e autonomi
71 2015 selezione dell’idoneità tecnico-professionale di imprese e autonomi
 
L’obbligo di repechage alla luce della nuova disciplina delle mansioni - Fra...
L’obbligo di repechage alla luce della nuova disciplina delle mansioni  - Fra...L’obbligo di repechage alla luce della nuova disciplina delle mansioni  - Fra...
L’obbligo di repechage alla luce della nuova disciplina delle mansioni - Fra...
 
Licenziamenti giusta causa
Licenziamenti giusta causaLicenziamenti giusta causa
Licenziamenti giusta causa
 
Licenziamenti giusta causa
Licenziamenti giusta causaLicenziamenti giusta causa
Licenziamenti giusta causa
 

Plus de Domenico Fama

Surf sul mercato del lavoro - Orientarsi
Surf sul mercato del lavoro - OrientarsiSurf sul mercato del lavoro - Orientarsi
Surf sul mercato del lavoro - OrientarsiDomenico Fama
 
Cultura digitale: ha senso parlarne?
Cultura digitale: ha senso parlarne?Cultura digitale: ha senso parlarne?
Cultura digitale: ha senso parlarne?Domenico Fama
 
Tecnologia e persona
Tecnologia e personaTecnologia e persona
Tecnologia e personaDomenico Fama
 
Mondo digitale_Ipotesi per HR
Mondo digitale_Ipotesi per HRMondo digitale_Ipotesi per HR
Mondo digitale_Ipotesi per HRDomenico Fama
 
Potere (ir)Resistibile?
Potere (ir)Resistibile?Potere (ir)Resistibile?
Potere (ir)Resistibile?Domenico Fama
 
Diciamo rischio e pensiamo a
Diciamo rischio e pensiamo aDiciamo rischio e pensiamo a
Diciamo rischio e pensiamo aDomenico Fama
 
Cosa aspettarci da HR e quando
Cosa aspettarci da HR e quandoCosa aspettarci da HR e quando
Cosa aspettarci da HR e quandoDomenico Fama
 
A tavola col sindacato - Un racconto
A tavola col sindacato - Un raccontoA tavola col sindacato - Un racconto
A tavola col sindacato - Un raccontoDomenico Fama
 
Organizzazione come Teatro
Organizzazione come TeatroOrganizzazione come Teatro
Organizzazione come TeatroDomenico Fama
 
Manuale per piccoli machiavelli #1
Manuale per piccoli machiavelli #1Manuale per piccoli machiavelli #1
Manuale per piccoli machiavelli #1Domenico Fama
 
Failure analysis for dummies
Failure analysis for dummiesFailure analysis for dummies
Failure analysis for dummiesDomenico Fama
 
BPHR: Service Model Design
BPHR: Service Model Design BPHR: Service Model Design
BPHR: Service Model Design Domenico Fama
 
BPHR: Target Setting Journey
BPHR: Target Setting  JourneyBPHR: Target Setting  Journey
BPHR: Target Setting JourneyDomenico Fama
 

Plus de Domenico Fama (20)

Time Management
Time ManagementTime Management
Time Management
 
Surf sul mercato del lavoro - Orientarsi
Surf sul mercato del lavoro - OrientarsiSurf sul mercato del lavoro - Orientarsi
Surf sul mercato del lavoro - Orientarsi
 
Labor sailing 1
Labor sailing 1Labor sailing 1
Labor sailing 1
 
Cultura digitale: ha senso parlarne?
Cultura digitale: ha senso parlarne?Cultura digitale: ha senso parlarne?
Cultura digitale: ha senso parlarne?
 
Tecnologia e persona
Tecnologia e personaTecnologia e persona
Tecnologia e persona
 
Mondo digitale_Ipotesi per HR
Mondo digitale_Ipotesi per HRMondo digitale_Ipotesi per HR
Mondo digitale_Ipotesi per HR
 
Potere (ir)Resistibile?
Potere (ir)Resistibile?Potere (ir)Resistibile?
Potere (ir)Resistibile?
 
Diciamo rischio e pensiamo a
Diciamo rischio e pensiamo aDiciamo rischio e pensiamo a
Diciamo rischio e pensiamo a
 
Cosa aspettarci da HR e quando
Cosa aspettarci da HR e quandoCosa aspettarci da HR e quando
Cosa aspettarci da HR e quando
 
A tavola col sindacato - Un racconto
A tavola col sindacato - Un raccontoA tavola col sindacato - Un racconto
A tavola col sindacato - Un racconto
 
Organizzazione come Teatro
Organizzazione come TeatroOrganizzazione come Teatro
Organizzazione come Teatro
 
HRBP: Ma Cosa Fa #5
HRBP: Ma Cosa Fa #5HRBP: Ma Cosa Fa #5
HRBP: Ma Cosa Fa #5
 
HRBP: Ma Cosa Fa #4
HRBP: Ma Cosa Fa #4HRBP: Ma Cosa Fa #4
HRBP: Ma Cosa Fa #4
 
Manuale per piccoli machiavelli #1
Manuale per piccoli machiavelli #1Manuale per piccoli machiavelli #1
Manuale per piccoli machiavelli #1
 
HRBP: Ma Cosa Fa #3
HRBP: Ma Cosa Fa #3HRBP: Ma Cosa Fa #3
HRBP: Ma Cosa Fa #3
 
Failure analysis for dummies
Failure analysis for dummiesFailure analysis for dummies
Failure analysis for dummies
 
HRBP: Ma Cosa Fa #2
HRBP: Ma Cosa Fa #2HRBP: Ma Cosa Fa #2
HRBP: Ma Cosa Fa #2
 
HRBP: Ma Cosa Fa #1
HRBP: Ma Cosa Fa #1HRBP: Ma Cosa Fa #1
HRBP: Ma Cosa Fa #1
 
BPHR: Service Model Design
BPHR: Service Model Design BPHR: Service Model Design
BPHR: Service Model Design
 
BPHR: Target Setting Journey
BPHR: Target Setting  JourneyBPHR: Target Setting  Journey
BPHR: Target Setting Journey
 

Cambio Mansione e Superminimi (2013)

  • 1. Cambio Mansione e Riduzione del Superminimo Indice: • Il Contesto Generale • Il Problema dell’articolo 2103 Codice Civile • Approcci allo Jus Variandi in Tema di Cambio Mansione  La Giurisprudenza  Il Clash Culturale  La Negoziazione  Tendenze al superamento dell’ambiguità corrente  Bibliografia 1
  • 2. Il Contesto Generale Negli ultimi mesi, si sta facendo un gran discutere sulle modalità di ripartire gli oneri della crisi in modo più equo, ed in particolare sul come salvaguardare i livelli di occupazione, in parallelo cercando di recuperare il gap di produttività che abbiamo rispetto gli altri paesi sviluppati. Per quanto riguarda la salvaguardia dei livelli di occupazione, nello specifico si vanno diffondendo accordi di riduzione dei superminimi, sia a livello individuale sia collettivo (aziendale), allo scopo di ridurre il costo del lavoro senza ridurre l’occupazione. Per quanto riguarda il contributo del fattore Lavoro al recupero di produttività, uno dei temi centrali è quello di un suo utilizzo organizzativo più flessibile, tramite un più diffuso e ampio utilizzo dei cambi di mansione. Cambi mansione e riduzione dei superminimi: entrambi gli approcci si scontrano tuttavia con lo scoglio costituito dall’art 2103 del Codice Civile il quale, inoltre, vieta esplicitamente lo stabilirsi di patti fra le parti contrari al suo dettato. Nei fatti, fra le due, l’area di maggiore ambiguità risulta essere quella dei cambi mansione (per alcuni commenti sulla riduzione dei superminimi, saltare invece alla slide 15). Le slide che seguono intendono dare un quadro riassuntivo della situazione attuale caratterizzata da: • prassi sempre più in deroga all’art 2103, • orientamento opposto della giurisprudenza • approcci che si stanno delineando per superare la risultante ambiguità, fra prassi e giurisprudenza 2
  • 3. Il Problema dell’Art 2013 CC 1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. 2. Ogni patto contrario è nullo. Il tema generale è quello dello Jus Variandi , in particolare, in caso di cambio Mansione: in che misura due mansioni possano essere considerate “equivalenti”. Ovvero: variate non in maniera tale da ledere la professionalità acquisita Il tema può essere analizzato sotto diversi punti di vista: • Giurisprudenziale • Culturale • Negoziale 3
  • 4. Approcci allo Jus Variandi in tema di cambio mansione La Giurisprudenza La giurisprudenza si è posta solo in parte il problema di come assicurare il diritto alla salvaguardia della professionalità rispetto ad una crescente dinamica (se non fluidità) delle identità professionali. Il massimo che sembra essere stato acquisito è una apertura ad una dinamica: - o “verticale” (perfezionamento e accrescimento del corredo professionale già posseduto) ; - o “temporanea” (gestione eccezionale di contingenze o rotazione nella mansione di tutti I lavoratori con le medesime qualifiche). (esempio: Corte appello di Roma 7160/06, Cassazione 24293/08, Cassazione 23601/09 - slide 5) . Rimane di potenziale problematica applicazione il cambio mansione con carattere di permanenza e che implichi la transizione fra due profili professionali per cui viene richiesta una significativa “integrazione per differenziazione” delle competenze, se non un deciso salto/ cambio di know how. Infatti sono da sanzionare (*) i patti contrari (Art 2103, comma 2), eventualmente raggiunti fra le parti Vedere nella slide 8 il modello implicito dell’Evoluzione Professionale deducibile dalla lettura di alcune delle sentenze di Cassazione in materia (*) Cosa succede in caso di provvedimento vissuto come illecito dal lavoratore? Il dipendente ha fondamentalmente 3 alternative: - Dimettersi per giusta causa, quindi con diritto al preavviso pagato dal datore - Appellarsi alla Legge 700/ per il reintegro nella mansione precedente - Apparentemente accettare il provvedimento in una prima fase e, anche se in presenza di patto validato in sede protetta, in un secondo tempo impugnarlo di fronte al giudice, richiedendo in sovrappiù I danni (biologico, professionale ecc.) 4
  • 5. Back up Approcci allo Jus Variandi in tema di cambio mansione La Giurisprudenza: Riferimenti Cassazione 24293/08 e Corte Appello di Roma 7160/06 <<Le mansioni di destinazione del lavoratore devono consentire • l’utilizzazione ovvero • il perfezionamento e l’accrescimento del corredo di esperienze, nozioni e perizie acquisite nella fase pregressa del rapporto>> Cassazione 23601/09 <<La fungibilità delle mansioni previste dal CCNL all’interno dell’area di inquadramento è valida solo se serve a: a) Sopperire a contingenti esigenze aziendali; b) Ovvero consentire la valorizzazione professionale di tutti I lavoratori provvisti della medesima qualifica, attraverso avvicendamenti.>> 5
  • 6. Back up Approcci allo Jus Variandi in tema di cambio mansione La Giurisprudenza: Riferimenti Cassazione 25897/09 del 14.12.2009 <<……Deve, al riguardo, preliminarmente rammentarsi come, con riferimento alla compatibilità rispetto al precetto cogente dell’art. 2103 cc della clausola di fungibilità prevista nell’art. 46 del CCNL 26.11.1994 per i dipendenti postali, le Sezioni Unite di questa Corte (SU n. 25033/2006) abbiano convincentemente confermato l’indirizzo che, se ben può la disciplina collettiva prevedere il reinquadramento in una nuova unica qualifica di lavoratori in precedenza inquadrati in qualifiche distinte, con conseguente parificazione del trattamento economico e normativo riferibile alla nuova qualifica, ciò non implica necessariamente che insorga anche un rapporto di equivalenza tra tutte le mansioni rientranti nella qualifica. L’inderogabilità della disciplina legale si atteggia, infatti, anche a limite per la contrattazione collettiva, sicché l’eventuale accorpamento, da parte della contrattazione collettiva, in un’unica categoria (qualifica o area) di plurime mansioni, anche di diversa professionalità e livello, rende sì applicabile alle stesse la medesima disciplina collettiva che a tale categoria faccia riferimento, ma non è di ostacolo alla operatività della disciplina legale di carattere inderogabile dell’art. 2103, primo comma cc, che preclude la previsione di una indiscriminata fungibilità delle mansioni per il sol fatto di tale accorpamento convenzionale. Anche tra mansioni appartenenti alla medesima qualifica prevista dalla contrattazione collettiva opera la garanzia dell’art. 2103 cc e, pertanto, il lavoratore addetto a determinate mansioni non può essere assegnato a mansioni nuove e diverse che compromettano la professionalità raggiunta, ancorché rientranti nella medesima qualifica contrattuale. E ferma restando la possibilità per la contrattazione collettiva di individuare meccanismi convenzionali di mobilità orizzontale, prevedendo, con apposita clausola, la fungibilità funzionale fra le mansioni per sopperire a contingenti esigenze aziendali ovvero per consentire la valorizzazione della professionalità potenziale di tutti i lavoratori inquadrati nella qualifica. [continua] 6
  • 7. Back up Approcci allo Jus Variandi in tema di cambio mansione La Giurisprudenza: Riferimenti Cassazione 25897/09 del 14.12.2009 [segue] <<……Il principio di tutela della professionalità acquisita, che resta impregiudicato pur in presenza di un accorpamento convenzionale delle mansioni, per precludere la disciplina legale di carattere inderogabile dell’art. 2103, primo comma cc la previsione di una indiscriminata fungibilità delle mansioni per il sol fatto di tale convenzionale accorpamento, impone al giudice di merito di accertare, alla stregua di tutte le circostanze ritualmente allegate ed acquisite al processo, le esigenze di salvaguardia della professionalità acquisita prospettate dal lavoratore, sulla base dei percorsi di accrescimento professionale dallo stesso evidenziati, ed, in particolare, di individuare, alla luce della sua “storia professionale”, quali fossero le mansioni di riferimento per verificare l’osservanza dell’art. 2103 cc, indipendentemente dall’obbligo dallo stesso assunto, al momento dell’avviamento al lavoro, di svolgere tutte le mansioni inerenti alla qualifica di inquadramento>> . 7
  • 8. Back up Approccio allo Jus variandi in tema di cambio mansione Modello Implicito di Professionalità e del suo Sviluppo: per quanto deducibile dalla lettura di alcune delle sentenze di Cassazione in materia Attuale Mansione/ Requisiti di Equivalenza o Omogeneità Nuova Mansione E quindi possibilità di Fruibilità o Polivalenza Patrimonio del Lavoratore Competenza …… Richiesta ? IL COSA • Esperienze Patrimonio Professionale Acquisito Richiesto * Utilizzo dell’acquisito • Nozioni * Perfezionamento e Accrescimento • Perizie IL QUANTO bene Livello Professionale Acquisito Richiesto Eguale o superiore La loro non conformità implica il “compromettere il Patrimonio Accertamento: Professionale”: • Percorsi di Accrescimento Professionale; Un cambio mansione che innovi in gran • Storia Professionale; parte il patrimonio professionale • Mansione di Riferimento (?); (esperienze, nozioni, perizie) sembra • Mansioni concretamente assegnate; quindi poter avvenire solo “per vie • Funzioni effettivamente svolte. esterne”, cioè previa assunzione presso altro datore di lavoro. (*) Almeno sulla base delle sentenze di Cassazione, essendo le interpretazioni degli altri livelli più differenziate 8
  • 9. Approccio allo Jus variandi in tema di cambio mansione Il Clash Culturale Lo scoglio culturale da superare, sembra essere quello che vede nel cambio mansione uno svantaggio netto per il lavoratore in quanto: la discontinuità della linea professionale, ponendolo in una posizione di minore seniority (altrimenti detto livello professionale), tanto più evidente quanto maggiore è la necessità di apprendere ex novo un ampio insieme di cognizioni (!), farebbe diminuire il valore di mercato del lavoratore [se temporaneamente e per quanto sarebbe poi tutto da approfondire per una gestione concordata del transitorio]. Quanto sopra, infine, come minimo, comporterebbe il consenso del lavoratore al cambio mansione (ad esempio a differenza del trasferimento, per cui invece lo stesso 2103 ammette che la azienda proceda unilateralmente sulla base di criteri cogenti). Esempio di risposta datoriale Le obiezioni datoriali a questa posizione sono molteplici. Una delle più sofisticate afferma che, nell’attuale contesto di liquidità dei contenuti tecnici delle professioni (con conseguente rapida obsolescenza dei saperi, perdita di rilevanza per le organizzazioni e quindi inutile loro salvaguardia), abbia più senso misurare il Valore di una Mansione, e quindi la differenza eventuale fra due mansioni, considerando piuttosto parametri come: • Complessità • Autonomia • Importanza 9
  • 10. Approccio allo Jus variandi in tema di cambio mansione La Negoziazione La problematica dello Jus Variandi in tema di mansioni sembra voglia essere affrontata alla radice nelle “Linee Programmatiche per la crescita della produttività e della competitività in Italia” (note anche come Accordo sulla Produttività, del 16 novembre 2012), in particolare nel paragrafo 7, dove si dichiara la avocazione alla contrattazione collettiva dei temi “dell’equivalenza delle mansioni e dell’integrazione delle competenze”. Nel frattempo la contrattazione collettiva ha già affrontato variamente il tema. Ad esempio, il contratto collettivo del settore bancario utilizza alcuni interessanti concetti a supporto del cambio mansione (vedere anche slide 11), come quelli chiave di Fungibilità e Sostituzione: • Fungibilità • Mobilità come supporto allo Sviluppo • Facoltà/ diritto alla mobilità • Sostituzione. Fungibilità (o Polivalenza) e Mobilità per lo Sviluppo possono essere utilizzate su iniziativa aziendale, all’interno di un perimetro definito rispetto alla categoria contrattuale di appartenenza (in linea di massima coincidente la categoria stessa). Cosi come la Sostituibilità, anche se questa è accompagnata da un vincolo sulla durata, pena il passaggio di livello retributivo (passaggio al livello retributivo dell’assente, se superiore al proprio, dopo un certo nr di mesi, specificato in una serie di casi) Facoltà/ diritto alla mobilità, promuove l’uso della mobilità da parte del lavoratore, dopo il permanere nella medesima mansione per un certo numero di anni. 10
  • 11. Back up - Approccio allo Jus variandi in tema di cambio mansione La Negoziazione Art 2103 cc Giurisprudenza Mansioni cosrrispondenti alla Mansioni equivalenti alle Perfezionamento e Gestione eccezionale di categoria superiore acquisita ultime effettivamente svolte accrescimento del corredo contingenze o rotazione nella dopo l’assunzione professionale già posseduto mansione di tutti I lavoratori con le medesime qualifiche Categoria (Livello retributivo) a+1 a+1 aa’ a a a’ a a’ competenze • L’equivalenza in giurisprudenza tende ad essere vista come CCNL (esempio Bancario) consolidamento ed ampliamento del bagaglio acquisito Fungibilità (Art 84, 77) Sostituzione (temporaneità o promozione, al livello retributivo, senza obbligo alla specifica posizione ) (Art 91) • In contestiviene ampliato ad di equivalenza negoziali, l’ambito Area Contrattuale intere Aree Contrattuali (contenenti di solito più Categorie ovvero Livelli retributivi): concetto b di Fungibilità. a+1 • Unico ambito derogatorio al momento esistente, è quello della Area Contrattuale A+1 “gestione di contingenze”, come la a b a Sostituzione, concetti che implicano una temporaneità della Area Contrattuale A deroga. • E’ probabile che quella della linea derogatoria sia la direzione su cui si intende sviluppare il comma 7 dell’Accordo sulla 11
  • 12. Tendenze al superamento dell’ambiguita corrente Tendenze Generali Attualmente, le tendenze tese a far superare l’ambiguità della situazione sono: • Lato contrattazione: A) l’allargamento di nr/ tipo delle mansioni comprese in una medesima fascia contrattuale, con una tendenza a demandare al 2^ livello, e solo se necessario, il dettaglio delle specificazioni sulle mansioni • Lato legislativo: A) modificare l’art 2103 avvicinandolo alla forma già prevista dallo stesso per I trasferimenti (possibili per esigenze tecniche, organizzative, produttive). Fra l’altro, alcune sentenze relative al datore di lavoro pubblico (vedi slide successiva), già considerano alcuni fattori come legittimi a derogare al 2103, ad esempio:  la conformazione ai bisogni dell’utenza (in questo caso il pubblico interesse);  i limiti di budget (compatibilità con le risorse finanziarie). B) Oppure, prevedendo che patti successivi fra le parti siano ritenuti validi (modifica dell’attuale comma 2). C) In senso esteso, ci sono anche proposte per una revisione più ampia di tutta la materia giuslavoristica (vedi proposta di P.Ichino per un “Codice del Lavoro Semplificato”) • Lato interpretazione giurisprudenziale: A) l’applicazione del criterio giuridico del “male minore”, secondo cui un patto si può considerare valido, anche se in disaccordo col 2103, se alla prova dei fatti si presenta come l’unica alternativa al licenziamento 12
  • 13. Back up – Approccio allo Jus variandi in tema di cambio mansione Un caso nella PA LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - PUBBLICO IMPIEGO PRIVATIZZATO - OBBLIGO DELLA P.A. DATRICE DI LAVORO DI ATTRIBUZIONE DELLE MANSIONI CORRISPONDENTI A QUELLE PER LE QUALI È AVVENUTA L'ASSUNZIONE OD EQUIVALENTI - NOZIONE FORMALE DI EQUIVALENZA - FONDAMENTO - LIMITE - SOTTRAZIONE PRESSOCHÈ INTEGRALE DELLE FUNZIONI - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE. SEZ. L, SENTENZA N. 11835 DEL 21/05/2009 In materia di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che sancisce il diritto alla adibizione alle mansioni per le quali il dipendente è stato assunto o ad altre equivalenti, ha recepito - attese le perduranti peculiarità relative alla natura pubblica del datore di lavoro, tuttora condizionato, nell'organizzazione del lavoro, da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di compatibilità finanziaria delle risorse - un concetto di equivalenza "formale", ancorato alle previsioni della contrattazione collettiva (indipendentemente dalla professionalità acquisita) e non sindacabile dal giudice. Ove, tuttavia, vi sia stato, con la destinazione ad altre mansioni, il sostanziale svuotamento dell'attività lavorativa, la vicenda esula dall'ambito delle problematiche sull'equivalenza delle mansioni, configurandosi la diversa ipotesi della sottrazione pressoché integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nell'ambito del pubblico impiego. 13
  • 14. Tendenze al superamento dell’ambiguita corrente Lato Contrattazione: cambio mansione Il versante della contrattazione è particolarmente interessante, in quanto implica il realizzarsi di un progressivo mutamento culturale, vero ostacolo alla revisione dell’art 2103 (vedere la slide successiva). Mutamento culturale che, a livello di casi individuali, sembra anche documentato dal recente abbassarsi del tasso di litigiosità ex post ad accordi di novazione, probabilmente come forma di consapevolezza/ adattamento rispetto al contesto economico critico che stiamo affrontando. Il percorso collettivo sembra ben avviato, in particolare, con l’accordo sulla produttività del novembre 2012 e con la presenza consolidata di accordi di settore sempre più numerosi (Bancario, Chimico - farmaceutico, Alimentarista, per citarne alcuni) In tema di cambi mansione, gli atteggiamenti delle organizzazioni sindacali sono diversificati. La posizione più possibilista è quella che vede il discorso sulla protezione dal demansionamento come il completamento di un “percorso di garanzia” ben più articolato Percorso che potrebbe comprendere tre punti progressivi: 1) La flessibilità di mansione non va ostacolata ma premiata 2) La flessibilità, soprattutto nelle nuove mansioni, va accompagnata da una adeguata formazione allo sviluppo professionale 3) Una serie di tutele di natura procedurale, ed il consenso dell’interessato, possono portare ad un vero e proprio eventuale demansionamento, da formalizzare in una novazione del contratto di lavoro 14
  • 15. Tendenze al superamento dell’ambiguita corrente Lato Contrattazione: riduzione dei superminimi Viceversa, per quanto riguarda la riduzione dei superminimi, il sindacato non pare mostrare particolari pregiudizi, in particolare in presenza di accordi collettivi. Fra l’altro trattandosi di una possibile evoluzione del concetto di “contratto di solidarietà”, anche se, lato azienda, l’ideale sarebbe che non vi fosse ripristino ai valori precedenti l’accordo della parte fissa della retribuzione al momento della ripresa: questo allo scopo di consolidare la riduzione di costo rispetto alla continua concorrenza dei paesi low cost. L’alternativa potrebbe essere la introduzione di una quota variabile strettamente legata a produttività/ redditività, che produca vantaggi addizionali per le parti fra l’altro anche grazie alla defiscalizzazione degli incentivi di produttività (vedere il recente decreto ministeriale del 22 gennaio 2013) Ferma restando la necessità di una adeguata reciprocità, da cercarsi caso per caso con l’azienda (es.: salvaguardando l’occupazione, il ripristino anche in forma variabile del reddito dei lavoratori al variare della contingenza di mercato, coinvolgimento nella pianificazione dei percorsi di carriera ecc.) Lato aziende, la eventualità viene sempre più spesso presentata addirittura come una delle forme di Welfare Generativo (*). Secondo questa tesi, per il lavoratore, soprattutto nelle aree ad elevata intensità di utilizzo/ produzione di know how, sarebbe preferibile, per mantenere viva la sua employability, continuare a lavorare a stipendio ridotto piuttosto che uscire dalle attività (ad es. con copertura da cassa integrazione). (*) In pratica una modalità di riqualificare parte della spesa sociale (quella di supporto al reddito, come i sussidi di disoccupazione, cassa integrazione ecc.) che da puro intervento amministrativo, come oggi, diviene un incentivo alla riqualificazione professionale, richiedendo una prestazione, ad esempio sociale (nel privato no profit o nel pubblico, per esempio) come controvalore al sussidio. Per qualche dettaglio in più digitate in google, o andate direttamente su: http://www.fondazionezancan.it/en/download/file/839 o su http:// sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/ricerche-e-statistiche/ricerca-welfare.pdf 15
  • 16. BIBLIOGRAFIA 1. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su detassazione Salario di Produttività, January 22, 2013, @: http://www.uil.it/contrattazione/detass-salario-prod.pdf 2. “Linee Programmatiche per la Crescita della Produttività e della Competitività in Italia”, November 16°, 2012: Paragrapgh 7, @: http://www.cisl.it/sito.nsf/Documenti/2160E0F3D828C25EC1257AB9005A96D7/$File/Testo-conclusivo- produttivita.pdf 3. Italian Banking Sector Collective Bargaining Agreement: Art. 76, 77, 80, 84, 90, 91, 92 4. Mansioni del Lavoratore (disciplina della attribuzione della mansione, del demansionamento, dell’attribuzione di nuovi compiti e responsabilità), Novecento Media, marzo 2010 @: http://www.01net.it/articoli/0,1254,5_ART_106596,00.html 5. Sul “welfare generativo” vedere: http://www.fondazionezancan.it/en/download/file/839 oppure: http://sociale.regione.emilia-romagna.it/documentazione/pubblicazioni/ricerche-e-statistiche/ricerca- welfare.pdf 16