SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  14
Decreto crescita 2.0
       (DL 179/2012)

Le novità in materia di giustizia
             digitale




                         Bari, 22 novembre 2012
Il quadro normativo


  DL 179/2012 del 18.10.2012, pubblicato sulla
    Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19.10.2012

               Sezione VI giustizia digitale

                        Artt. 16, 17 e 18
Non è possibile considerare internet, né tantomeno i social network
come uno spazio virtuale sospeso nel vuoto delle regole giuridiche.

                  in vigore dal 20.10.2012
«Ciò che è illegale fuori della rete rimane illegale anche sulla rete».
                 (in attesa di conversione)
comunicazione della Commissione Europea del 16.10.1996
Art. 16
    Biglietti di cancelleria,
comunicazioni e notificazioni per
         via telematica
Le modifiche al c.p.c.                                                            Art. 136.
                                                                              (Comunicazioni)


       Il cancelliere, con biglietto di cancelleria (1) fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al
       consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di
       comunicazione.
       Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della
       normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. (2)
       Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax,
       o è rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica. (3)
       (...) (4)


       (1) Le parole: "in carta non bollata" sono state soppresse dall'art. 16, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (G.U. 19 ottobre 2012, n. 245), in attesa di
       conversione.
       (2) Comma modificato dalla L. n. 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006, e successivamente così sostituito dalla L. 12 novembre 2011, n. 183.
       (3) Comma aggiunto dalla L. n. 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006, e successivamente così sostituito dalla L. 12 novembre 2011, n. 183.
       (4) Il comma: "Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma." è stato aggiunto dal D.L. 13 agosto
       2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e successivamente abrogato dalla L. 12 novembre 2011, n. 183.
Le modifiche al c.p.c.
                                       Art. 45. Disposizioni di attuazione
                                 (Forma delle comunicazioni del cancelliere)


Quando viene redatto su supporto cartaceo il biglietto, (1) col quale il cancelliere esegue le comunicazioni
                                                                                            a           norma
                                                                                            dell'articolo 136
                                                                                            del codice, si
                                                                                            compone di due
                                                                                            parti uguali una
                                                                                            delle quali deve
                                                                                            essere
                                                                                            consegnata al
                                                                                            destinatario    e
                                                                                            l'altra      deve
                                                                                            essere
                                                                                            conservata nel
                                                                                            fascicolo
                                                                                            d'ufficio.
Il biglietto contiene in ogni caso l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è
                                                                                               assegnata,
                                                                                               dell'istruttore se
                                                                                               è nominato, del
                                                                                               numero          del
                                                                                               ruolo generale
                                                                                               sotto il quale
Quando si perfeziona una comunicazione o una notifica telematica ?
                           Art. 16 DM Giustizia 44/2011
                         Comunicazioni per via telematica
La comunicazione per via telematica si intende perfezionata nel momento
in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna breve da parte del
gestore di posta elettronica certificata del destinatario e produce gli effetti
di cui agli articoli 45 e 48 del codice dell'amministrazione digitale.
Cosa succede se la consegna non va a buon fine ?
 Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, e salvo il caso fortuito o
 la forza maggiore, si procede ai sensi dell'articolo 51, comma 3 del decreto
 legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6
 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, nel caso in cui viene
 generato un avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche
 della posta elettronica certificata.
 Le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di mancata consegna
 vengono conservati nel fascicolo informatico.




             DEPOSITO IN CANCELLERIA
Le modifiche al c.p.c.
                                                      Art. 149-bis. (1)
                                         (Notificazione a mezzo posta elettronica)

Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche
previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.
Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma
digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili
alle pubbliche amministrazioni. (2)
La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella
di posta elettronica certificata del destinatario.
L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato,
sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito
decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma,
sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.
Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità
previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare,
concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.
Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto
notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.

(1) Articolo inserito dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24.
(2) Le parole: "o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni" sono state inserite dall'art. 16, D.L. 18 ottobre
2012, n. 179 (G.U. 19 ottobre 2012, n. 245), in attesa di conversione.
Il nuovo regime
                                   Art. 16 comma 4
Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria
                                                                             sono
                                                                             effettu
                                                                             ate
                                                                             esclusi
                                                                             vamen
                                                                             te per
                                                                                   via
                                                                             telema
                                                                             tica
                                                                             all'indir
                                                                             izzo di
                                                                             posta
                                                                             elettro
                                                                             nica
                                                                             certific
                                                                             ata
                                                                             risulta
                                                                             nte da
                                                                             pubbli
                                                                             ci
                                                                             elench
In caso di problemi: commi 6 e 8
6. Le notificazioni e comunicazioni per i soggetti per i quali la
legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta
elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o
comunicare il predetto indirizzo, sono             eseguite
esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
Le stesse modalita' si adottano nelle ipotesi di mancata
consegna del messaggio di posta elettronica certificata per
cause imputabili al destinatario.

8. Quando non e' possibile procedere ai sensi del comma 4 per
causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si
applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e
seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti
penali, si applicano gli articoli148 e seguenti del codice di
procedura penale.
Entrata in vigore delle norme
a) immediata per le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria di cui
sono destinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle
corti d'appello che, alla predetta data sono gia' stati individuati dai decreti ministeriali
previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) dopo 60 giorni dalla              data       di entrata in vigore della legge di
conversione per le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera a), per i
procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data di
entrata in vigore del presente decreto non sono stati individuati dai decreti
ministeriali previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) dopo 300 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione per le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a
destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed
alle corti di appello;
d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana                       dei
decreti di cui al comma 10 per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a
norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di
procedura penale, e per gli uffici
giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello
Aumento dei diritti di copia cartacei
L'art. 16 comma 15 modifica anche il TU spese di giustiza
(DPR 115/2002) al quale è aggiunto all'art. 40, il comma 1 ter
che prevede:

"L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, é
dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi
in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si
é resa possibile per causa a lui imputabile".
Gli obblighi per gli avvocati
                                     Art. 20 DM 44/2011
1. Il gestore di posta elettronica certificata del soggetto abilitato esterno, fermi
restando gli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n.68 e dal decreto ministeriale 2 novembre 2005, recante «Regole
tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della
posta elettronica certificata», e' tenuto ad adottare software antispam idoneo a
prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati.
2. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a dotare il terminale informatico utilizzato di
software idoneo a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio in
arrivo e in partenza e di software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di
messaggi di posta elettronica indesiderati.
3. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a conservare, con ogni mezzo
idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al
dominio giustizia.
4. La casella di posta elettronica certificata deve disporre di uno spazio disco
minimo definito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 34 (ovvero 1 GB,
n.d.r.).
5. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a dotarsi di servizio automatico di avviso
dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e a
verificare la effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione.
Avv. Emilio Curci


      www.emiliocurci.net

www.tecnologiaediritto.blogspot.it

   emiliocurci@emiliocurci.net

Contenu connexe

Tendances

04 Paolo Lessio, Processo civile telematico
04 Paolo Lessio, Processo civile telematico04 Paolo Lessio, Processo civile telematico
04 Paolo Lessio, Processo civile telematico
paolo.lessio
 

Tendances (20)

Poteri di autentica dell'avvocato e notifiche via pec - Como 29.01.16
Poteri di autentica dell'avvocato e notifiche via pec - Como 29.01.16Poteri di autentica dell'avvocato e notifiche via pec - Como 29.01.16
Poteri di autentica dell'avvocato e notifiche via pec - Como 29.01.16
 
La normativa del Processo Civile Telematico: deposito e notifiche via PEC
La normativa del Processo Civile Telematico: deposito e notifiche via PECLa normativa del Processo Civile Telematico: deposito e notifiche via PEC
La normativa del Processo Civile Telematico: deposito e notifiche via PEC
 
Il deposito telematico dei CTU
Il deposito telematico dei CTUIl deposito telematico dei CTU
Il deposito telematico dei CTU
 
Confronto sulla recente giurisprudenza sul pct como 20.11.15
Confronto sulla recente giurisprudenza sul pct   como 20.11.15Confronto sulla recente giurisprudenza sul pct   como 20.11.15
Confronto sulla recente giurisprudenza sul pct como 20.11.15
 
Fattura elettronica: circolare agenzia delle entrate
Fattura elettronica: circolare agenzia delle entrateFattura elettronica: circolare agenzia delle entrate
Fattura elettronica: circolare agenzia delle entrate
 
Enrico Consolandi, Le Leggi del PCT
Enrico Consolandi, Le Leggi del PCTEnrico Consolandi, Le Leggi del PCT
Enrico Consolandi, Le Leggi del PCT
 
Francesco Tregnaghi: Le comunicazioni telematiche e la notifica e mezzo pec.
Francesco Tregnaghi: Le comunicazioni telematiche e la notifica e mezzo pec.Francesco Tregnaghi: Le comunicazioni telematiche e la notifica e mezzo pec.
Francesco Tregnaghi: Le comunicazioni telematiche e la notifica e mezzo pec.
 
Tregnaghi notifica pec in pratica 13.6.2013
Tregnaghi notifica pec in pratica 13.6.2013Tregnaghi notifica pec in pratica 13.6.2013
Tregnaghi notifica pec in pratica 13.6.2013
 
Circolare pagamenti con f24
Circolare pagamenti con f24Circolare pagamenti con f24
Circolare pagamenti con f24
 
Circolare accreditamento conservazione sostitutiva
Circolare accreditamento conservazione sostitutivaCircolare accreditamento conservazione sostitutiva
Circolare accreditamento conservazione sostitutiva
 
Cesare Del Moro, La procura telematica
Cesare Del Moro, La procura telematicaCesare Del Moro, La procura telematica
Cesare Del Moro, La procura telematica
 
Scadenziario Febbraio 2013 - Ettore Colella, commercialista Milano
Scadenziario Febbraio 2013 - Ettore Colella, commercialista MilanoScadenziario Febbraio 2013 - Ettore Colella, commercialista Milano
Scadenziario Febbraio 2013 - Ettore Colella, commercialista Milano
 
Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Le notifiche via PEC
Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Le notifiche via PECProcesso Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Le notifiche via PEC
Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Le notifiche via PEC
 
Circolare numero 99 del 08 08-2014 (1)
Circolare numero 99 del 08 08-2014 (1)Circolare numero 99 del 08 08-2014 (1)
Circolare numero 99 del 08 08-2014 (1)
 
04 Paolo Lessio, Processo civile telematico
04 Paolo Lessio, Processo civile telematico04 Paolo Lessio, Processo civile telematico
04 Paolo Lessio, Processo civile telematico
 
Bonus irpef-circolare- compensazioni
Bonus  irpef-circolare- compensazioniBonus  irpef-circolare- compensazioni
Bonus irpef-circolare- compensazioni
 
Le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni e il deposito degli atti introduttivi ...
Le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni e il deposito degli atti introduttivi ...Le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni e il deposito degli atti introduttivi ...
Le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni e il deposito degli atti introduttivi ...
 
Processo penale da remoto durante l'emergenza covid19
Processo penale da remoto durante l'emergenza covid19Processo penale da remoto durante l'emergenza covid19
Processo penale da remoto durante l'emergenza covid19
 
Il deposito degli atti introduttivi - Como 29.01.16
Il deposito degli atti introduttivi - Como 29.01.16Il deposito degli atti introduttivi - Como 29.01.16
Il deposito degli atti introduttivi - Como 29.01.16
 
Le notifiche via PEC - Lo stato dell'arte
Le notifiche via PEC - Lo stato dell'arteLe notifiche via PEC - Lo stato dell'arte
Le notifiche via PEC - Lo stato dell'arte
 

Similaire à Le novità introdotte dal DL 179/2012 in materia di giustizia digitale

Similaire à Le novità introdotte dal DL 179/2012 in materia di giustizia digitale (20)

Corso breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
Corso breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli AvvocatiCorso breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
Corso breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
 
1. LEGISLAZIONE TELEMATICA
1. LEGISLAZIONE TELEMATICA1. LEGISLAZIONE TELEMATICA
1. LEGISLAZIONE TELEMATICA
 
La digitalizzazione (urgente) della giustizia - Convegno 14 Gennaio 2010
La digitalizzazione (urgente) della giustizia - Convegno 14 Gennaio 2010La digitalizzazione (urgente) della giustizia - Convegno 14 Gennaio 2010
La digitalizzazione (urgente) della giustizia - Convegno 14 Gennaio 2010
 
Notificazioni e comunicazioni telematiche
Notificazioni e comunicazioni telematicheNotificazioni e comunicazioni telematiche
Notificazioni e comunicazioni telematiche
 
Avv. Nicola Gargano: Il processo telematico - Business Cappuccino del 18 otto...
Avv. Nicola Gargano: Il processo telematico - Business Cappuccino del 18 otto...Avv. Nicola Gargano: Il processo telematico - Business Cappuccino del 18 otto...
Avv. Nicola Gargano: Il processo telematico - Business Cappuccino del 18 otto...
 
Tecnica, Procedura e Giurisprudenza del Processo Amministrativo Telematico - ...
Tecnica, Procedura e Giurisprudenza del Processo Amministrativo Telematico - ...Tecnica, Procedura e Giurisprudenza del Processo Amministrativo Telematico - ...
Tecnica, Procedura e Giurisprudenza del Processo Amministrativo Telematico - ...
 
Quadro normativo della Fatturazione Elettronica in Italia
Quadro normativo della Fatturazione Elettronica in ItaliaQuadro normativo della Fatturazione Elettronica in Italia
Quadro normativo della Fatturazione Elettronica in Italia
 
Processo Telematico e Tecniche di Redazione degli Atti
Processo Telematico e Tecniche di Redazione degli AttiProcesso Telematico e Tecniche di Redazione degli Atti
Processo Telematico e Tecniche di Redazione degli Atti
 
Il deposito degli atti introduttivi como 20.11.15
Il deposito degli atti introduttivi   como 20.11.15Il deposito degli atti introduttivi   como 20.11.15
Il deposito degli atti introduttivi como 20.11.15
 
Deposito telematico presso la Cassazione: il vademecum della FIIF
Deposito telematico presso la Cassazione: il vademecum della FIIFDeposito telematico presso la Cassazione: il vademecum della FIIF
Deposito telematico presso la Cassazione: il vademecum della FIIF
 
Il processo civile telematico: prassi e normativa
Il processo civile telematico: prassi e normativaIl processo civile telematico: prassi e normativa
Il processo civile telematico: prassi e normativa
 
Processo Penale Telematico - Le Norme
Processo Penale Telematico - Le NormeProcesso Penale Telematico - Le Norme
Processo Penale Telematico - Le Norme
 
Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Poteri di autentica dell...
Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Poteri di autentica dell...Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Poteri di autentica dell...
Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Poteri di autentica dell...
 
I Lavori Pubblici dall'Incarico alla Realizzazione - Ing.Spano B
I Lavori Pubblici dall'Incarico alla Realizzazione - Ing.Spano BI Lavori Pubblici dall'Incarico alla Realizzazione - Ing.Spano B
I Lavori Pubblici dall'Incarico alla Realizzazione - Ing.Spano B
 
Il nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale dopo il D.LGS: 179/2016
Il nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale dopo il D.LGS: 179/2016Il nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale dopo il D.LGS: 179/2016
Il nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale dopo il D.LGS: 179/2016
 
3. PROCESSO CIVILE TELEMATICO - DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
3. PROCESSO CIVILE TELEMATICO - DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO3. PROCESSO CIVILE TELEMATICO - DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
3. PROCESSO CIVILE TELEMATICO - DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
 
IL COMUNE “DIGITALE” E I PROFESSIONISTI
IL COMUNE “DIGITALE” E I PROFESSIONISTIIL COMUNE “DIGITALE” E I PROFESSIONISTI
IL COMUNE “DIGITALE” E I PROFESSIONISTI
 
Il Processo Penale Telematico dal 15 dicembre 2014. Quale sarà il reale impatto?
Il Processo Penale Telematico dal 15 dicembre 2014. Quale sarà il reale impatto?Il Processo Penale Telematico dal 15 dicembre 2014. Quale sarà il reale impatto?
Il Processo Penale Telematico dal 15 dicembre 2014. Quale sarà il reale impatto?
 
Processo Amministrativo Telematico - Teoria - Dpcm 40/16 e DL 168/16
Processo Amministrativo Telematico - Teoria - Dpcm 40/16 e DL 168/16Processo Amministrativo Telematico - Teoria - Dpcm 40/16 e DL 168/16
Processo Amministrativo Telematico - Teoria - Dpcm 40/16 e DL 168/16
 
Processo Penale Telematico
Processo Penale TelematicoProcesso Penale Telematico
Processo Penale Telematico
 

Le novità introdotte dal DL 179/2012 in materia di giustizia digitale

  • 1. Decreto crescita 2.0 (DL 179/2012) Le novità in materia di giustizia digitale Bari, 22 novembre 2012
  • 2. Il quadro normativo DL 179/2012 del 18.10.2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19.10.2012 Sezione VI giustizia digitale Artt. 16, 17 e 18 Non è possibile considerare internet, né tantomeno i social network come uno spazio virtuale sospeso nel vuoto delle regole giuridiche. in vigore dal 20.10.2012 «Ciò che è illegale fuori della rete rimane illegale anche sulla rete». (in attesa di conversione) comunicazione della Commissione Europea del 16.10.1996
  • 3. Art. 16 Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica
  • 4. Le modifiche al c.p.c. Art. 136. (Comunicazioni) Il cancelliere, con biglietto di cancelleria (1) fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione. Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. (2) Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax, o è rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica. (3) (...) (4) (1) Le parole: "in carta non bollata" sono state soppresse dall'art. 16, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (G.U. 19 ottobre 2012, n. 245), in attesa di conversione. (2) Comma modificato dalla L. n. 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006, e successivamente così sostituito dalla L. 12 novembre 2011, n. 183. (3) Comma aggiunto dalla L. n. 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006, e successivamente così sostituito dalla L. 12 novembre 2011, n. 183. (4) Il comma: "Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma." è stato aggiunto dal D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e successivamente abrogato dalla L. 12 novembre 2011, n. 183.
  • 5. Le modifiche al c.p.c. Art. 45. Disposizioni di attuazione (Forma delle comunicazioni del cancelliere) Quando viene redatto su supporto cartaceo il biglietto, (1) col quale il cancelliere esegue le comunicazioni a norma dell'articolo 136 del codice, si compone di due parti uguali una delle quali deve essere consegnata al destinatario e l'altra deve essere conservata nel fascicolo d'ufficio. Il biglietto contiene in ogni caso l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell'istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale
  • 6. Quando si perfeziona una comunicazione o una notifica telematica ? Art. 16 DM Giustizia 44/2011 Comunicazioni per via telematica La comunicazione per via telematica si intende perfezionata nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna breve da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario e produce gli effetti di cui agli articoli 45 e 48 del codice dell'amministrazione digitale.
  • 7. Cosa succede se la consegna non va a buon fine ? Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, e salvo il caso fortuito o la forza maggiore, si procede ai sensi dell'articolo 51, comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, nel caso in cui viene generato un avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certificata. Le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di mancata consegna vengono conservati nel fascicolo informatico. DEPOSITO IN CANCELLERIA
  • 8. Le modifiche al c.p.c. Art. 149-bis. (1) (Notificazione a mezzo posta elettronica) Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni. (2) La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario. L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato. Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica. Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma. (1) Articolo inserito dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24. (2) Le parole: "o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni" sono state inserite dall'art. 16, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (G.U. 19 ottobre 2012, n. 245), in attesa di conversione.
  • 9. Il nuovo regime Art. 16 comma 4 Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettu ate esclusi vamen te per via telema tica all'indir izzo di posta elettro nica certific ata risulta nte da pubbli ci elench
  • 10. In caso di problemi: commi 6 e 8 6. Le notificazioni e comunicazioni per i soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalita' si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario. 8. Quando non e' possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli148 e seguenti del codice di procedura penale.
  • 11. Entrata in vigore delle norme a) immediata per le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello che, alla predetta data sono gia' stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; b) dopo 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione per le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera a), per i procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; c) dopo 300 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione per le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello; d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, e per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello
  • 12. Aumento dei diritti di copia cartacei L'art. 16 comma 15 modifica anche il TU spese di giustiza (DPR 115/2002) al quale è aggiunto all'art. 40, il comma 1 ter che prevede: "L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, é dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si é resa possibile per causa a lui imputabile".
  • 13. Gli obblighi per gli avvocati Art. 20 DM 44/2011 1. Il gestore di posta elettronica certificata del soggetto abilitato esterno, fermi restando gli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68 e dal decreto ministeriale 2 novembre 2005, recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata», e' tenuto ad adottare software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati. 2. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a dotare il terminale informatico utilizzato di software idoneo a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza e di software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati. 3. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a conservare, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio giustizia. 4. La casella di posta elettronica certificata deve disporre di uno spazio disco minimo definito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 34 (ovvero 1 GB, n.d.r.). 5. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a dotarsi di servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e a verificare la effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione.
  • 14. Avv. Emilio Curci www.emiliocurci.net www.tecnologiaediritto.blogspot.it emiliocurci@emiliocurci.net

Notes de l'éditeur

  1. Che cosa succede se l’assegnatario di un dominio muore? La risposta è semplice: il dominio viene trasferito all’ “erede”! Nell’ipotesi di successione universale, l’erede dovrà inoltrare alla Registration Authority:1) i propri dati identificativi2) una dichiarazione sulla base della quale risulti essere erede universale del precedente assegnatario3) il certificato di morte di quest’ultimo Nell’ipotesi di successione particolare (quando cioè viene lasciato in eredità solo il dominio), la dichiarazione è sostituita da una copia della disposizione testamentaria
  2. Afghanistan nel 2005. Su richiesta della famiglia del soldato la Probate Court della Oakland County del Michigan, ordinò al provider statunitense Yahoo di consegnare ai genitori tutta la corrispondenza giacente nella casella di posta elettronica dello sfortunato giovane militare. Una circostanza contribuì a rendere il caso particolarmente interessante sul piano giuridico: secondo le condizioni generali d’uso di Yahoo (così come quelle di molti altri gestori di posta e servizi on line), in caso di morte del titolare la casella deve essere soppressa insieme all’intero suo contenuto.