presentazione utilizzata per la relazione tenuta dall'Avv. Emilio Curci in data 22.11.2012 presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bari dal titolo "Le novità del DL Crescita 2.0 in tema di giustizia digitale"
Le novità introdotte dal DL 179/2012 in materia di giustizia digitale
1. Decreto crescita 2.0
(DL 179/2012)
Le novità in materia di giustizia
digitale
Bari, 22 novembre 2012
2. Il quadro normativo
DL 179/2012 del 18.10.2012, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19.10.2012
Sezione VI giustizia digitale
Artt. 16, 17 e 18
Non è possibile considerare internet, né tantomeno i social network
come uno spazio virtuale sospeso nel vuoto delle regole giuridiche.
in vigore dal 20.10.2012
«Ciò che è illegale fuori della rete rimane illegale anche sulla rete».
(in attesa di conversione)
comunicazione della Commissione Europea del 16.10.1996
3. Art. 16
Biglietti di cancelleria,
comunicazioni e notificazioni per
via telematica
4. Le modifiche al c.p.c. Art. 136.
(Comunicazioni)
Il cancelliere, con biglietto di cancelleria (1) fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al
consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di
comunicazione.
Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. (2)
Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax,
o è rimesso all’ufficiale giudiziario per la notifica. (3)
(...) (4)
(1) Le parole: "in carta non bollata" sono state soppresse dall'art. 16, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (G.U. 19 ottobre 2012, n. 245), in attesa di
conversione.
(2) Comma modificato dalla L. n. 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006, e successivamente così sostituito dalla L. 12 novembre 2011, n. 183.
(3) Comma aggiunto dalla L. n. 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006, e successivamente così sostituito dalla L. 12 novembre 2011, n. 183.
(4) Il comma: "Tutte le comunicazioni alle parti devono essere effettuate con le modalità di cui al terzo comma." è stato aggiunto dal D.L. 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e successivamente abrogato dalla L. 12 novembre 2011, n. 183.
5. Le modifiche al c.p.c.
Art. 45. Disposizioni di attuazione
(Forma delle comunicazioni del cancelliere)
Quando viene redatto su supporto cartaceo il biglietto, (1) col quale il cancelliere esegue le comunicazioni
a norma
dell'articolo 136
del codice, si
compone di due
parti uguali una
delle quali deve
essere
consegnata al
destinatario e
l'altra deve
essere
conservata nel
fascicolo
d'ufficio.
Il biglietto contiene in ogni caso l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è
assegnata,
dell'istruttore se
è nominato, del
numero del
ruolo generale
sotto il quale
6. Quando si perfeziona una comunicazione o una notifica telematica ?
Art. 16 DM Giustizia 44/2011
Comunicazioni per via telematica
La comunicazione per via telematica si intende perfezionata nel momento
in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna breve da parte del
gestore di posta elettronica certificata del destinatario e produce gli effetti
di cui agli articoli 45 e 48 del codice dell'amministrazione digitale.
7. Cosa succede se la consegna non va a buon fine ?
Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, e salvo il caso fortuito o
la forza maggiore, si procede ai sensi dell'articolo 51, comma 3 del decreto
legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, nel caso in cui viene
generato un avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche
della posta elettronica certificata.
Le ricevute di avvenuta consegna e gli avvisi di mancata consegna
vengono conservati nel fascicolo informatico.
DEPOSITO IN CANCELLERIA
8. Le modifiche al c.p.c.
Art. 149-bis. (1)
(Notificazione a mezzo posta elettronica)
Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche
previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.
Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma
digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili
alle pubbliche amministrazioni. (2)
La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella
di posta elettronica certificata del destinatario.
L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato,
sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito
decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma,
sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.
Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità
previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare,
concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.
Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto
notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.
(1) Articolo inserito dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24.
(2) Le parole: "o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni" sono state inserite dall'art. 16, D.L. 18 ottobre
2012, n. 179 (G.U. 19 ottobre 2012, n. 245), in attesa di conversione.
9. Il nuovo regime
Art. 16 comma 4
Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria
sono
effettu
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esclusi
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posta
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10. In caso di problemi: commi 6 e 8
6. Le notificazioni e comunicazioni per i soggetti per i quali la
legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta
elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o
comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite
esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
Le stesse modalita' si adottano nelle ipotesi di mancata
consegna del messaggio di posta elettronica certificata per
cause imputabili al destinatario.
8. Quando non e' possibile procedere ai sensi del comma 4 per
causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si
applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e
seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti
penali, si applicano gli articoli148 e seguenti del codice di
procedura penale.
11. Entrata in vigore delle norme
a) immediata per le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria di cui
sono destinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle
corti d'appello che, alla predetta data sono gia' stati individuati dai decreti ministeriali
previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) dopo 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione per le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera a), per i
procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data di
entrata in vigore del presente decreto non sono stati individuati dai decreti
ministeriali previsti dall'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
c) dopo 300 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione per le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a
destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed
alle corti di appello;
d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei
decreti di cui al comma 10 per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a
norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di
procedura penale, e per gli uffici
giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello
12. Aumento dei diritti di copia cartacei
L'art. 16 comma 15 modifica anche il TU spese di giustiza
(DPR 115/2002) al quale è aggiunto all'art. 40, il comma 1 ter
che prevede:
"L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, é
dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi
in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si
é resa possibile per causa a lui imputabile".
13. Gli obblighi per gli avvocati
Art. 20 DM 44/2011
1. Il gestore di posta elettronica certificata del soggetto abilitato esterno, fermi
restando gli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11
febbraio 2005, n.68 e dal decreto ministeriale 2 novembre 2005, recante «Regole
tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della
posta elettronica certificata», e' tenuto ad adottare software antispam idoneo a
prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati.
2. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a dotare il terminale informatico utilizzato di
software idoneo a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio in
arrivo e in partenza e di software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di
messaggi di posta elettronica indesiderati.
3. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a conservare, con ogni mezzo
idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al
dominio giustizia.
4. La casella di posta elettronica certificata deve disporre di uno spazio disco
minimo definito nelle specifiche tecniche di cui all'articolo 34 (ovvero 1 GB,
n.d.r.).
5. Il soggetto abilitato esterno e' tenuto a dotarsi di servizio automatico di avviso
dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e a
verificare la effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione.
14. Avv. Emilio Curci
www.emiliocurci.net
www.tecnologiaediritto.blogspot.it
emiliocurci@emiliocurci.net
Notes de l'éditeur
Che cosa succede se l’assegnatario di un dominio muore? La risposta è semplice: il dominio viene trasferito all’ “erede”! Nell’ipotesi di successione universale, l’erede dovrà inoltrare alla Registration Authority:1) i propri dati identificativi2) una dichiarazione sulla base della quale risulti essere erede universale del precedente assegnatario3) il certificato di morte di quest’ultimo Nell’ipotesi di successione particolare (quando cioè viene lasciato in eredità solo il dominio), la dichiarazione è sostituita da una copia della disposizione testamentaria
Afghanistan nel 2005. Su richiesta della famiglia del soldato la Probate Court della Oakland County del Michigan, ordinò al provider statunitense Yahoo di consegnare ai genitori tutta la corrispondenza giacente nella casella di posta elettronica dello sfortunato giovane militare. Una circostanza contribuì a rendere il caso particolarmente interessante sul piano giuridico: secondo le condizioni generali d’uso di Yahoo (così come quelle di molti altri gestori di posta e servizi on line), in caso di morte del titolare la casella deve essere soppressa insieme all’intero suo contenuto.