1. 1
Modifiche degli schemi di Stato
Patrimoniale, ed in particolare:
- eliminazione dei conti d’ordine
- introduzione, nell’attivo di Stato
patrimoniale, della voce “B.III.4
strumenti derivati attivi” e “C.III.5
Strumenti finanziari derivati attivi”,
- introduzione, nel passivo di Stato
patrimoniale, della voce “B.3
Strumenti finanziari derivati passivi”
- introduzione della voce “A.VII Riserve
per operazioni di copertura di flussi
finanziari attesi”
- eliminazione della voce “azioni
proprie”, in quanto viene prevista la
diretta imputazione a Patrimonio
netto.
Modifiche agli schemi di Conto
economico:
- Eliminazione delle voci “proventi e
oneri straordinari”
- Modifica della dicitura della voce “D)”
in “rettifica di valore di attività e
passività finanziarie”
- Introduzione della voce “D.18.d)
strumenti finanziari derivati” e
“D.19.d) strumenti finanziari”
Ampliamento dell’informativa da
riportare in Nota integrativa:
- indicazione di costi e ricavi di natura
eccezionale
- maggiori informazioni sugli impegni,
garanzie,
- fatti di rilievo avvenuti dopo la
chiusura d’esercizio,
- indicazione della proposta di
destinazione del risultato d’esercizio
Per quanto riguarda i criteri di valutazione
vengono introdotte le seguenti novità:
Introduzione del criterio del “costo
ammortizzato” per le immobilizzazioni
rappresentate da titoli, da crediti e debiti
Eliminazione dei costi di ricerca tra le
voci iscrivibili nell’attivo di stato
patrimoniale
Ammortamento dei costi di sviluppo
secondo la loro vita utile
Ammortamento dell’avviamento
secondo la sua vita utile; nei casi
eccezionali in cui non è possibile
determinare la vita utile, è ammortizzato
Aprile-Giugno
2015
Indice:
Decreto attuativo Direttiva 2013/34/EU
........................................................ 1
Chiarimento della Ragioneria Generale
in merito ai revisori inattivi .................. 2
Revisori abilitati al contenzioso ............. 3
Norme di comportamento del collegio
sindacale di società non quotate -
L’indipendenza ................................... 3
Falso in bilancio .................................. 4
Chi controlla davvero le società?........... 4
Decreto attuativo Direttiva
2013/34/EU
In data 18 maggio 2015 con atto del Governo
n.171 è stato sottoposto al parere della
Camera dei Deputati lo schema di decreto
legislativo recante l’attuazione della direttiva
2013/34/UE.
Tale atto è stato trasmesso, il 20 maggio, per
all’esame delle commissioni:
II Giustizia
VI Finanze
XIV Politiche dell'Unione Europea
V Bilancio
L’attuale testo del decreto attuativo, con i
relativi documenti sono disponibili sul sito
della Camera dei Deputati.
Le novità
Le principali novità, contenute nel decreto
attuativo sono le seguenti:
Introduzione dell’obbligatorietà del
rendiconto finanziario (ad esclusione
delle società che redigono il bilancio in
forma abbreviata)
Introduzione del principio della
rilevanza
2. 2
entro un periodo non superiore a 10 anni.
Iscrizione degli strumenti derivati al
fair value
Curiosità
Nello schema di decreto attuativo
viene introdotto l’art. 2435-ter (bilancio
delle micro-imprese).
Vengono considerate micro imprese le
società che, per due esercizi consecutivi, non
abbiano superato due dei seguenti limiti:
Totale attivo di stato patrimoniale:
175.000 Euro
Ricavi delle vendite: 350.000 Euro
Dipendenti occupati in media durante
l’esercizio: 5 unità
A parte l’indicazione di limiti dimensionali
totalmente differenti rispetto alle indicazioni
fornite dalla direttiva 2013/34/EU, tali
società possono avvalersi di alcune
esimenti…tra le quali…”le disposizioni di cui
al sesto comma dell’articolo 2423 e al
numero 11-bis del primo comma dell’articolo
2426”
Pertanto il bilancio, di tali
società, non dovrà essere
redatto in unità di euro, e gli
importi dovranno essere
espressi al centesimo di
valuta … quindi, probabilmente, sarà
concesso loro di redigere bilanci in Lire
Turche (i nostalgici della “lira”) o magari in
bit coin…. Purché venga dettagliato al
centesimo di valuta … in dispetto al principio
della rilevanza…
Altra interessante curiosità traspare dalla
lettura del nuovo art. 2427 comma 16 in
cui si legge:
“16. L’ammontare dei compensi, delle
anticipazioni, e dei crediti concessi agli
amministratori ed ai sindaci,
cumulativamente per ciascuna categoria,
precisando il tasso di interesse, le
principali condizioni di utilizzo e gli
importi eventualmente rimborsati,
cancellati o oggetto di rinuncia, nonché
gli impegni assunti per loro conto con
effetto di garanzie di qualsiasi tipo
prestate, precisando il totale per
ciascuna categoria”.
Dunque pare che sia possibile per un sindaco
ricevere un finanziamento dalla società
presso cui svolge il proprio
incarico con buona pace del
principio di indipendenza
disposto nel D.Lgs 39/2010 e
nelle recenti norme di
comportamento del collegio
sindacale emanate dal
Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti.
Entrata in Vigore
Le nuove regole si applicano ai bilanci
chiusi a partire dal 1 gennaio 2016.
Tuttavia, ai fini comparativi per il bilancio al
31 dicembre 2016, sarà bene tenerne in
debita considerazione fin da subito nel corso
del 2015
Chiarimento della
Ragioneria Generale in
merito ai revisori inattivi
A seguito dell’entrata in vigore dell’art.8
comma 2 del D.Lgs 39/2010 sono state
introdotte due distinte sezione del Registro
dei Revisori legali:
Revisori attivi
Revisori inattivi
Per questa seconda categoria viene previsto
un regime più leggero in termini di obblighi
in materia di formazione continua e controlli
di qualità.
Tuttavia tale distinzione ha fatto sorgere un
sentito dibattito in merito alla possibilità di
assegnare ai revisori inattivi incarichi per
attività non assimilate alla revisione legale
per il cui svolgimento, tuttavia, è comunque
necessaria l’iscrizione al Registro dei
Revisori.
Nella risposta, fornita il 29 maggio scorso,
dalla Ragioneria dello Stato ad una nota
inviata dal Consiglio Nazionale dei
Commercialisti lo scorso 30 aprile, viene
chiarito che ai revisori inattivi possono
essere conferiti gli incarichi e i compiti
diversi dalla revisione legale quali ad
esempio: il sindaco di società dove il collegio
non effettua anche la revisione legale,
perizie, attestazioni di piani di risanamento,
attestazioni tributarie, etc.
La Ragioneria Generale infatti afferma che “è
indubbio che nessuna disposizione vigente
3. 3
richiede al revisore, al di fuori degli incarichi
di revisione legale, l’iscrizione alla sezione
degli attivi. L’assenza nell’ordinamento di
qualsiasi limite all’attività degli inattivi e di
riserve a favore degli attivi costituisce,
pertanto, dato di fatto del quale tener
conto”.
La Ragioneria prosegue sottolineando che
“l’introduzione di limiti alle facoltà dei
revisori inattivi o di riserve a favore di quelli
attivi, in assenza di precise previsioni
legislative, rischierebbe di assumere
contorni illegittimi”.
Per questi motivi la Ragioneria arriva ad
affermare il principio secondo il quale
“l’Amministrazione non può limitare
autoritativamente la sfera soggettiva
senza una corrispondente previsione di
legge”.
Ragione per cui “ai sensi delle
disposizioni vigenti, al revisore inattivo
possono essere conferiti gli incarichi e i
compiti diversi dalla revisione legale”.
Revisori abilitati al
contenzioso
La IV^ Direttiva UE 2015/849
sull’antiriciclaggio, approvata in via
definitiva dal Parlamento Europeo il 20
Maggio scorso, riconosce ai revisori legali
la legittimazione alla rappresentazione
tributaria.
Infatti l’articolo 14 di detta direttiva recita
quanto segue:
“1. Gli Stati membri provvedono affinché
l’identità del cliente e del titolare effettivo
sia accertata prima dell’instaurazione del
rapporto d’affari o dell’esecuzione
dell’operazione.
4. […omissis…]
Gli Stati membri esonerano
dall’applicazione del primo comma i
notai e altri liberi professionisti legali, i
revisori dei conti, i contabili esterni e i
consulenti tributari, limitatamente ai casi
in cui tali persone esaminino la
posizione giuridica del loro cliente o
espletino compiti di difesa o di
rappresentanza del cliente in un
procedimento giudiziario o in relazione
a tale procedimento, compresa la
consulenza sull’eventualità di
intentare o evitare un procedimento.”
Si apre così un forte dibattito sul ruolo di
una effettiva “nuova” e distinta professione,
quella del revisore, riconosciuta in Europa,
ma che troverà sicuri contrasti nella
legislazione italiana in riferimento al
combinato disposto degli art. 10 e 17 comma
3 del D.Lgs. 39/2010 e della recente
Direttiva UE 2014/56 per consentire la
completa applicazione del principio di
indipendenza del revisore legale.
Norme di comportamento
del collegio sindacale di
società non quotate –
L’indipendenza
Nello scorso numero della nostra newsletter
abbiamo dato risalto alla pubblicazione in
consultazione de “I Principi di
comportamento del collegio sindacale di
società non quotate” emanate dal Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili.
In 21 aprile si è conclusa la fase di
consultazione pubblica, pertanto il Consiglio
Nazionale dei Commercialisti ha approvato,
in versione definitiva, le Norme di
comportamento del collegio sindacale nelle
società non quotate.
Tra gli aspetti più rilevanti del documento
c’è quello relativo all’indipendenza dei
sindaci.
Secondo la norma del Cndcec è necessario
verificare:
quanta parte dei compensi conseguiti
annualmente dal professionista proviene
dalla società presso cui svolge
l’incarico o dalle altre società del gruppo,
e, a seguire
quanta parte del corrispettivo deriva
dell’attività di sindaco o da altre
attività professionali.
La norma continua identificando delle soglie
superate le quali occorre valutare
attentamente se il requisito
dell’indipendenza è rispettato.
4. 4
Falso in bilancio
In data 30 maggio 2015 è stata pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.124
la Legge 27 maggio n. 69 rubricata
“Disposizioni in materia di delitti contro la
pubblica amministrazione, di associazioni di
tipo mafioso e di falso in bilancio.”
Le novità
Le principali novità introdotte nella cd Legge
anticorruzione entrata in vigore il 14 giugno
2015, che modifica i reati societari sono le
seguenti:
scompaiono le infedeltà delle valutazioni
vengono eliminate le soglie percentuali
sono inasprite le pene (diverse a seconda
del tipo di società)
I soggetti attivi
I soggetti attivi del “nuovo” falso in
bilancio sono tutti coloro i quali svolgono le
attività tipiche legate alla documentazione
contabile della società per la quale operano,
e quindi:
amministratori
direttori generali
dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari
sindaci
liquidatori
Requisito indispensabile ai fini della
responsabilità penale è che il soggetto
svolga anche sul piano funzionale il
proprio incarico.
Tra i soggetti attivi, infatti, sono inclusi
coloro i quali, pur in assenza di “investitura
formale”, esercitano i poteri tipici di una
precisa qualifica in modo continuativo e
significativo.
Per configurare la condotta illecita, inoltre,
dovrà esserci la consapevole
esposizione di fatti materiali rilevanti
non rispondenti al vero, o l’omissione di
fatti materiali rilevanti la cui
comunicazione è imposta dalla legge sulla
situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della società o del gruppo, in
modo idoneo ad indurre altri in errore.
Entrata in Vigore
La legge anticorruzione 69/2015 è entrata in
vigore dal 14 giugno 2015, pertanto a
partire da tale data entrano in vigore le
nuove condotte.
Occorrerà valutare, se e in che termini,
tale nuova normativa trovi applicazione
per tutte quelle società che a tale data
non avevano ancora concluso il
processo di approvazione di bilancio.
Chi controlla davvero le
società?
Nel mese di giugno, nella sezione “I quaderni
giuridici”, Consob pubblica un interessante
studio (rubricato “Il Controllo societario nel
Testo unico della Finanza – problemi e
prospettive di riforme”) effettuato dagli
esperti Giovanni Mollo e Dario Montesanto in
cui viene evidenziato sia il concetto di
controllo sia i vari aspetti sotto i quali può
esercitarsi, che non sono solo il possesso
azionario ma, per esempio, anche la capacità
di influenzare e dirigere l’assemblea
ordinaria, dove [tra l’altro] si decide la
nomina degli organi amministrativi.
Società non fallibili
Società non
quotate
Società non quotate
(con attenutante
della lieve entità)
Società
quotate ed
assimilate
Pena
Reclusione da 6 mesi
a 3 anni
Re clusione da 1 a
5 anni
Reclusione da 6
mesi a 3 anni
Reclusione
da 3 a 8 anni
Perseguibilità
Que rela de lla
società, de i soci, dei
cre ditori o degli altri
de stinatari della
comunicazione
sociale
D'ufficio D'ufficio D'ufficio
Autorità giudiziaria
competente
Tribunale in
com posizione
colle giale
Tribunale in
com posizione
collegiale
Tribunale in
com posizione
collegiale
Tribunale in
composizion
e colle giale
Arresto obbligatorio in
flagranza
Non conse ntito Non consentito Non consentito
N on
conse ntito
Arresto facoltativo in
flagranza
Non conse ntito Conse ntito Non consentito Consentito
Custodia cautelare in carcere N on possibile Possibile Non possibile Possibile
Intercettazione di
conversazioni o
comunicazioni telefoniche e
di altre forme di
telecomunicazione
N on possibile Non possibile Non possibile Possibile
Divieto di presentazione
all'Autorità giudiiaria
N on possibile Possibile Non possibile Possibile
Divieto e obbligo di dimora N on possibile Possibile Non possibile Possibile
Arresti domiciliari N on possibile Possibile Non possibile Possibile
Prescrizione senza
interruzione
6 anni 6 anni 6 anni 8 anni
Prescrizione con interruzione 7 anni e 6 mesi 7 anni e 6 mesi 7 anni e 6 mesi 10 anni
Divieto temporaneo di
esercitare determinate
attività professionali o
imprenditoriali
N on possibile Possibile Non possibile Possibile
Confisca (per condanna o
patteggiamento) del
prodotto o del profitto del
reato e dei beni utilizzati per
commetterlo
Sì Sì Sì Sì
Confisca per equivalente
quando non è possibile
l'individuazione o
apprensione dei beni di cui in
precedenza
Sì Sì Sì Sì
Causa di non punibilità per la
particolare tenuità del fatto
Sì, il giudice de ve
valutare
pre vale ntem e nte a
fini de lla non
punibilità pe r
particolare tenuità
de l fatto l'entità del
danno cagionato alla
società, ai soci o ai
cre ditori
Sì, il giudice deve
valutare
pre vale ntem e nt
e a fini de lla non
punibilità pe r
particolare
tenuità de l fatto
l'e ntità de l
danno cagionato
alla socie tà, ai
soci o ai creditori
Sì, il giudice de ve
valutare
prevale nte m ente a
fini de lla non
punibilità pe r
particolare te nuità
de l fatto l'e ntità del
danno cagionato
alla socie tà, ai soci o
ai cre ditori
No
5. 5
Gli autori si confrontano con le domande
“Chi controlla davvero una società
quotata?”, “Che cos’è l’influenza
dominante?”, “Come si evidenzia il
controllo di diritto e di fatto di un
gruppo?”
Domande non proprio semplici, le cui
risposte non sono di certo univoche, per
questo motivo i due esperti – nel loro
documento che non rappresenta, né
impegna in alcun modo Consob –
prospettano e suggeriscono al legislatore
due possibili soluzioni alternative in merito
alla definizione dei problemi interpretativi ed
applicativi in merito alla definizione di
“controllo”:
fare esplicito rinvio alla definizione
contenuta negli IAS/IFRS
rivisitare l’attuale definizione di
“controllo” traendo spunto dal principio
base usato negli ultimi anni dalla Consob,
ovvero: controlla la società chi ha il
“potere di nominare e revocare la
maggioranza degli amministratori in
assemblea, o di determinare, anche
attraverso l’approvazione del
bilancio d’esercizio, un generale
indirizzo della gestione”.
Via Stendhal, 65
20144 – Milano
telefono: +39 02 42290478
fax: +39 02 473858
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