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Il ruolo del Regulatory Affairs
nell’industria farmaceutica
   Dr. Alberto Catapano
   Regulatory Affairs Specialist
   Bracco SpA
   alberto.catapano@bracco.com
Indice
     Organizzazione dell’industria farmaceutica : funzioni e
      responsabilità del Regulatory Affairs ;
     Le basi normative che regolano il sistema farmaco ;
     Le procedure di rilascio dell’Autorizzazione
      all’Immissione in Commercio in Italia e in Europa ;
     Il dossier di registrazione di un medicinale per uso
      umano;
     Le Autorità regolatorie con cui confrontarsi ;
     Conclusioni
L’industria farmaceutica



 Obiettivo principale dell’industria farmaceutica è :

    Studiare e sviluppare soluzioni terapeutiche per il
     miglioramento della vita dei pazienti.

                                    ……ma anche….
L’industria farmaceutica


  …….. Creare valore per gli azionisti in termini
  economico-finanziari

  Le Aziende hanno il diritto – dovere di promuovere i
  risultati del loro lavoro di ricerca e sviluppo.
                           AZIENDA FARMACEUTICA

    Responsabilità socio-                 Responsabilità
    sanitaria (pubblica) :                economico-finanziaria
   Tutela e miglioramento                 (privata) :
   della salute pubblica
                                          Creare profitto per gli
   (investimenti in ricerca,
                                          azionisti
   qualità, innovazione)
L’impegno industriale delle imprese del
                                     Export in % sulla produzione
farmaco in Italia                    farmaceutica realizzata in Italia
                                                        60


     Tra i Paesi Ue l’Italia è:                         50
                                                                                                      50%
      2a per numero di imprese                         40
      3a per numero di addetti
                                                        30
      4a per investimenti
      1a per presenza di PMI                           20


     Cifre chiave dell’industria                        10
     farmaceutica in Italia nel 2009
                                                        0
               67.500 addetti                                1991 93   95     97   99 2001 03    05   07 2009

               6.150 ricercatori (-1,3%), 9% del
                                                             Produzione in Italia in % sull’Ue-27
               totale (1% nella media dell’industria)

               22,6 miliardi di produzione,                  Farmaceutica
               il 54% rivolto all’export

               2,3 miliardi di investimenti in                Altri settori
               produzione (1,1) e Ricerca (1,2)                    hi-tech

                                                                          6%         8%         10%          12%




                                                                                      Fonte: Farmindustria
La farmaceutica al centro di una rete di eccellenza
nell’hi-tech in Italia
                                                                                                                  stampati
                                                                                                                                libri

                                      fiale                                                                   editoria
                                                                           gomma
 La farmaceutica e i settori
 del suo indotto           capsule               flaconi          vetrerie
                                                                                     materie
                                                                                     plastiche                     supporto
                                                           cartonaggi                                            informatico
                                   contenitori
                                     primari                                                           controllo
                                                                                                        qualità
                                                                        confezioni
                                   principi                                                 produzione           analisi
                                    attivi

                                 società
                                                                                                                       stampa           TV
                               ingegneria                        FARMACO                         macchinari

                                 bollini                                                                                     pubblicità
                              autoadesivi
                                                 edilizia
                                              specializzata             impianti/                                            informatica
                                                                         utilities
                                                                                                                           assicurazioni
                                                                                                  servizi alle                finanza e
      Le imprese del farmaco, con i loro                                                           imprese                      banca

      elevati standard di processi e di prodotti,
      generano qualità e innovazione nei fornitori
      contribuendo alla loro crescita competitiva
      (l’export può arrivare fino al 90% del fatturato)

                                                                                                     Fonte: Farmindustria, Pharmintech
La farmaceutica crea valore per l’intero network
dell’hi-tech in Italia                 Veneto
                                                      Lombardia               3 mila addetti, 6.500 nell’indotto
                                                                              (meccanica, chimica, imballaggi)
                          oltre 30 mila addetti
                                  farmaceutici,
                 33 centri R&S e 77 imprese red                         Emilia Romagna
             biotech; 16 mila addetti nell’indotto                      3.500 addetti diretti e 6.200 nell’indotto
                        (chimica, meccanica, carta)                     (meccanica, chimica, vetro)

                Piemonte e Liguria                       Toscana                   Marche
         2.300 addetti farmaceutici          7 mila addetti diretti                 2.600 addetti diretti e nell’indotto
               e 6 mila nell’indotto    4 mila addetti nell’indotto
     (meccanica, chimica, imballaggi)              (vetro, chimica)                  Abruzzo
                                                                                     Più di 1.000 addetti (100 in R&S),
                                                                                     altri 1.000 nell’indotto
                                                Lazio   15 mila addetti
                                                                                                       Puglia
                                              29% dell’export regionale
                                              5 mila addetti nell’indotto                              Centri di eccellenza di
 I numeri della farmaceutica                          (chimica, imballaggi)                            grandi gruppi internazionali
                                                                                                       (3 mila addetti diretti e
 e del suo indotto                                                            Campania
                                                                                                       nell’indotto)
                                                                      950 addetti totali
 128 mila addetti
                                                             più di 3 mila con l’indotto
 6,4 miliardi di stipendi e contributi
 33 miliardi di produzione
 3 miliardi di investimenti in R&S e produzione                          Sicilia
                                                  A Catania più di 1.000 addetti
                                                  in produzione e Ricerca
                                                  20% dell’export totale
                                                  (2 mila addetti nell’indotto)



                                                                                             Fonte: Farmindustria, Osservatorio
                                                                                                                    Pharmintec
Addetti per il 90% laureati e diplomati, con ampi
spazi per le donne

         Assunzioni per titolo di studio          Assunzioni per le quali le donne
         nel 2009 (% sul totale)                  sono ritenute adatte
                                                  (% sul totale delle assunzioni 2009)
               laureati    diplomati   altro                                       Donne più adatte
                                                    Donne ugualmente adatte
                                                                                   degli uomini
                                                    agli uomini

         100                                      Farmaceutica



                                                        Servizi
          75


                                                  Sistema Moda
          50

                                                    Alimentare
          25

                                                  Tot. industria

           0
                     Industria           Totale                    0   25        50        75         100
                   farmaceutica        economia




                                                                              Fonte: Indagine excelsior
Organizzazione aziendale dell’industria
farmaceutica


  Le politiche socio-sanitarie collettive e di business privato ne
     possono influenzare la struttura organizzativa :

     TIPI DI FARMACI ( GENERICI, ORPHAN DRUG)

     SETTORI (TITOLARI DI AIC, CONTOTERZI, DISTRIBUTORI)

     DIMENSIONI D’IMPRESA (CASA MADRE, FILIALE..)
DIREZIONE PRODUZIONE E CONTROLLO


     E’ responsabile delle attività di produzione e controllo delle
      materie prime e/o dei prodotti finiti ;

     Provvede al confezionamento dei medicinali prodotti ed al rilascio
      del lotto nel mercato ;

     Tale rilascio e, in genere tutte le attività correlate sono controllate
      e validate dalla Qualified Person (QP).
DIREZIONE MEDICA


     La Direzione Medica effettua lo sviluppo clinico e la registrazione
      dei prodotti in Ricerca e Sviluppo dell’Azienda e contribuisce a
      consolidare ed ampliare le possibilità di impiego dei prodotti già in
      commercio ;

     La Direzione Medica, infine, fornisce il supporto di consulenza
      medico-scientifica alle Divisioni Marketing sui contenuti del
      materiale informativo utilizzato dagli Informatori Scientifici del
      Farmaco, a garanzia della accuratezza scientifica e del rispetto
      delle normative di legge
                             (Medical Marketing)
FARMACOVIGILANZA


     La Farmacovigilanza assicura altresì il monitoraggio della
      tollerabilità e sicurezza d’impiego dei prodotti dell’Azienda,
      disponibili in commercio, con il Servizio di Farmacovigilanza che
      raccoglie le eventuali segnalazioni pervenute da medici e
      farmacisti su reazioni avverse verificatesi in corso di
      trattamento/uso dei prodotti stessi e le trasmette alle Autorità
      competenti nei tempi e modi stabiliti per legge.
DIREZIONE MARKETING


     La Direzione Marketing gestisce le attività afferenti il cosiddetto
      marketing Mix, ossia il complesso degli strumenti mediante i quali
      un'impresa agisce sul comportamento degli acquirenti potenziali
      nell'ambito di un mercato competitivo.

  Marketing Mix :
   Product (Prodotto)
   Price (Prezzo)
   Place (Punto Vendita)
   Promotion (Promozione)
DIREZIONE AFFARI REGOLATORI


     La Direzione Affari Regolatori è responsabile dell’ottenimento
      delle autorizzazioni presso le Autorità competenti dei prodotti
      dell’Azienda e del loro mantenimento sul mercato, che viene
      assicurato attraverso una serie di attività di tipo scientifico e
      amministrativo.
DIREZIONE AFFARI REGOLATORI (2) – ATTIVITA’


     raccolta della legislazione e della normativa
     Interpretazione applicazione di leggi e norme
     informazione circa requisiti scientifici e legali per ricerca preclinica,
      sviluppo clinico, approvazioni antecedenti alla
      commercializzazione, produzione,
     etichettatura, attività promozionali ;
     raccolta, verifica e valutazione della documentazione
     preparazione del dossier e sua presentazione alle autorità
     preparazione dossier prezzo e negoziazione
     attività per ottenere autorizzazione alla immissione in commercio
     verifica materiale informazione scientifica e pubblicitario
     farmacovigilanza
DIREZIONE AFFARI REGOLATORI (3) – ATTIVITA’


     mantenimento e aggiornamento autorizzazione alla immissione in
      commercio
     contributo finalizzato ad evitare che si verifichino carenze nei dati
      che possano causare difficoltà nella AIC
     approvazione del materiale di confezionamento
     approvazione del materiale promozionale
     assicurare compliance
     preparazione, adozione e mantenimento SOP
     sorvegliare l’evoluzione della normativa per anticipare i
      cambiamenti
Interazione con altre funzioni aziendali


     Direzione aziendale
     R&D
     Direzione medica (studi clinici, statistica, FV)
     Produzione (QP, QC, QA)
     Legale
     MKTG - Vendite
     Brevetti
     Licensing (IN/OUT)
Interazione con altre funzioni aziendali (2)

                                Dossier globale
                          (ICH-CTD-depositi elettronici)
                                                               Qualità e
   Partecipazione
                                                              compliance
precoce allo sviluppo
                                                                (Regolamenti,
                              Regulatory Affairs            Direttive, Linee Guida)

                                Professional

Professionalità a supporto delle                   Rapporti esterni (Autorità
         altre funzioni                              regolatorie-pricing)
   Procedure legali/Ricorsi

                  Partecipazione alle decisioni strategiche (CORE)
                Supporto attività di Licensing Business Intelligence
Rilevanza delle attività di RA


     Preparazione dossier per AIC:                            assoluta
     Mantenimento dossier:                                    assoluta
     Preparazione dossier prezzo e negoziazione:              critica
     Time to market : critica (fatturato e disponibilità farmaco per
      pazienti)
     Regulatory intelligence:                         impatto su business
     Regulatory strategy                              globale
Competenze - capacità R.A.


    project management, pianificazione
    capacità di lavorare in gruppo e di interagire con esperti di
     discipline diverse
    buona comprensione del linguaggio tecnico-scientifico
    capacità di sintesi
    chiarezza ed efficacia nella comunicazione orale e scritta
    utilizzo comuni strumenti informatici
    lingue estere, buona memoria
    capacità di lavorare “sotto pressione”
Competenze - capacità R.A. (2)

      capacità nel comprendere le esigenze delle Autorità Sanitarie
      Vision
      capacità di coordinamento interfunzionale
      capacità di comunicare e di trasmettere le informazioni
      abilità nella negoziazione
      capacità di gestire risorse umane, i cambiamenti
      revisione e miglioramento delle procedure e del flusso di
       lavoro
      consapevolezza e buon impiego delle possibilità offerte dalla
       tecnologia (es. database)
      outsourcing delle attività regolatorie (strategia, monitoraggio,
       controllo, comunicazione)
      proattività
      disponibilità ed interesse ad apprendere e all’aggiornamento
       dentro e fuori l’organizzazione
      capacità di comprendere oltre gli aspetti regolatori anche
       quelli economici, legali ed etici
R.A. : dove ?


     azienda farmaceutica (medicinali per uso umano)
     azienda farmaceutica (medicinali per uso veterinario)
     aziende dispositivi medici
     aziende medicinali biotecnologici
     (aziende prodotti dietetici)
     (aziende cosmetici)
     agenzie di ricerca a contratto
     agenzie di consulenza
     consulenti indipendenti
     autorità regolatorie
     accademia
Il “Regulatory Affairs Professional” è colui che
       non deve sapere tutto di poco,
            bensì un poco di tutto
Il Regulatory Affairs Professional
                  NON
deve creare i problemi bensì risolverli!!!
Il Regulatory Affairs di qualche anno fa……

                            •   Raccolta acritica delle
                                documentazioni
                            •   Poca o assente interazione
                                con le funzioni aziendali
                            •   Nessuna partecipazione alle
                                strategia aziendale




                            Connotazione di tipo
                              “BUROCRATICO-
                              COMPILATIVO”
Il Regulatory Affairs oggi…

   Scenario in continua
    evoluzione: alta variabilità
   Deve conoscere gli aspetti
    legali della registrazione e le
    implicazioni regolatorie del
    licesing
   Deve promuovere il
    coordinamento interfunzionale
   Deve conoscere gli
    orientamenti sanitari
    (Finanziaria)
   Deve saper colloquiare con le
    Autorità regolatorie
   Deve conoscere le dinamiche
    della spesa sanitaria
Le figure aziendali che rivestono un ruolo
istituzionale nei confronti delle autorità:

 • Il   Responsabile del Servizio Scientifico ;
 • Il Responsabile del Servizio di Farmacovigilanza ;
 • La Persona Qualificata (Qualified Person)
Responsabile del Servizio Scientifico (art. 126 DL 219)


 •   Ogni impresa titolare dell’AIC di medicinali deve essere dotata di un
     servizio scientifico incaricato dell’informazione sui medicinali che
     immette sul mercato.
 •   Il servizio è diretto da un laureato in possesso di laurea specifica.
 •   Il servizio scientifico deve essere indipendente dal Servizio
     marketing dell’impresa farmaceutica.
Responsabile del Servizio Scientifico (art. 126 DL 219)


 I titolari AIC, tramite il servizio scientifico:
 • Si assicurano che la pubblicità farmaceutica della propria impresa è
      conforme alla legge.
 • Verificano che gli informatori scientifici alle proprie dipendenze sono
      in possesso di una formazione adeguata e rispettino la legge.
 • Forniscono all’AIFA l’informazione e l’assistenza eventualmente
      richieste.
Responsabile del Servizio di Farmacovigilanza (art. 130
e 131 DL 219)


   Il titolare dell’AIC di medicinali deve disporre, a titolo stabile e
     continuativo, di un responsabile del servizio di farmacovigilanza, in
     possesso di titolo di studio fissato dalla legge.
     Il responsabile del servizio di farmacovigilanza deve essere persona
     diversa dal responsabile del servizio scientifico, e deve essere
     posto in condizione di usufruire di tutti i dati di tale servizio.
Responsabile del Servizio di Farmacovigilanza (art.
130 e 131 DL 219)



      Il responsabile del servizio di farmacovigilanza, risiede in un
      paese membro della comunità europea; egli assicura:

     • L’istituzione ed il funzionamento di un sistema atto a garantire
       che le informazioni su tutte le presunte reazioni avverse
       comunicate al personale dell’azienda sono ordinate, raccolte ed
       accessibili in un unico luogo.
Responsabile del Servizio di Farmacovigilanza (art.
130 e 131 DL 219)


 •    che tutte le informazioni relative alla sicurezza dei medicinali,
      successive all’atto dell’autorizzazione, siano portate rapidamente
      a conoscenza del personale sanitario.
 •    L’elaborazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla
      sicurezza (PSUR).
 •    La trasmissione alla struttura sanitaria di pertinenza delle
      segnalazioni di sospette reazioni avverse gravi o inattese
      avvenute sul territorio nazionale ricevute direttamente dal
      segnalatore e non tramite la rete nazionale di farmacovigilanza.
Responsabile del Servizio di Farmacovigilanza (art.
130 e 131 DL 219)


 •    La trasmissione, in maniera rapida ed esauriente, ad ogni
      richiesta dell’AIFA, di informazioni supplementari ai fini della
      valutazione dei benefici e dei rischi dei medicinali, comprese le
      informazioni riguardanti i volumi di vendita o di prescrizione dello
      stesso.
 •    La rappresentazione all’AIFA di qualunque altra informazione
      rilevante ai fini della valutazione dei benefici e dei rischi relativi ad
      un medicinale, incluse le appropriate informazioni su studi di
      sicurezza post-autorizzativi.
Persona Qualificata (art. 52 DL 219)


      Il titolare dell’autorizzazione alla produzione di medicinali deve
      avvalersi di almeno una persona qualificata (ex Direttore Tecnico).
      L’AIFA riconosce l’idoneità della persona qualificata che possiede
      determinati requisiti fissati dalla legge (laurea specifica,
      esperienza biennale nel controllo qualità, abilitazione all’esercizio
      della professione ed iscrizione all’albo).
Persona Qualificata (art. 52 DL 219)

  La persona qualificata:
  •    Vigila che ogni lotto di medicinale sia prodotto e controllato con
       l’osservanza delle norme di legge e del dossier di registrazione
       autorizzato.
  •    Controlla che, nel caso di medicinali di provenienza da paesi non
       appartenenti alla Comunità economica europea, ogni lotto di produzione
       importato è oggetto di un’analisi qualitativa completa, di un’analisi
       quantitativa di almeno tutte le sostanze attive e di qualsiasi altra prova e
       verifica necessaria a garantire la qualità dei medicinali nell’osservanza
       delle condizioni previste per l’AIC.
Persona Qualificata (art. 52 DL 219)

  •    Attesta su apposita documentazione le operazioni sopra riportate.
  •    E’ responsabile della tenuta della documentazione ed è obbligato
       ad esibirla a richiesta dell’autorità sanitaria.
  •    Comunica immediatamente all’AIFA e al responsabile dell’azienda
       dalla quale dipende ogni sostanziale irregolarità rilevata nel
       medicinale che è già stato immesso in commercio.
  •    Collabora attivamente alle ispezioni effettuate dall’autorità
       sanitaria ai sensi del presente decreto ed effettua le operazioni
       richieste dalla stessa.
  •    Vigila sulle condizioni di igiene dei locali di cui è responsabile.
  La Persona Qualificata non può svolgere la stessa funzione in più
       officine, a meno che non si tratti di officina costituente reparto
       distaccato dell’officina principale.
Indice
     Organizzazione dell’industria farmaceutica : funzioni e
      responsabilità del Regulatory Affairs ;
     Le basi normative che regolano il sistema farmaco ;
     Le procedure di rilascio dell’Autorizzazione
      all’Immissione in Commercio in Italia e in Europa ;
     Il dossier di registrazione di un medicinale per uso
      umano;
     Le Autorità regolatorie con cui confrontarsi ;
     Conclusioni
DEFINIZIONI DI BASE
               Normativa europea


Regolamento                      E’ un atto applicabile automaticamente a
                                 tutto gli stati membri. Non richiede alcun
                                 recepimento da parte delle Autorità
                                 nazionali

Direttiva                        E’ un atto vincolante per gli Stati Membri.
                                 Necessita di implementazione nazionale,
                                 entro i termini da essa stabiliti.
                                 Recepimento con Decreto Legislativo su
                                 mandato stabilito dalla Legge
                                 Comunitaria

Linee Guida                      Non cogenti, ma di ‘consiglio’


Pareri, Opinioni scientifiche,   Non cogenti, ma da tenere presente
                                 perché preludono spesso a qualcosa di
Comunicazioni                    definitivo.

Decisione                        E’ un atto che vincola solo l’entià a cui è
                                 indirizzato (Stato membro o entità legale)
DEFINIZIONI DI BASE
              Normativa italiana



Decreto Legge (D.L.)       Da convertire in Legge entro 60
                           giorni
Legge                      Efficace il giorno stesso della
                           pubblicazione in GU, salvo
                           diversamente indicato
Decreto Legislativo        Recepimento di una norma
                           comunitaria
Decreto Presidente della   Efficace il giorno stesso della
                           pubblicazione in GU, salvo
Repubblica
                           diversamente indicato
Determinazioni             AIFA, firmate dal Direttore
                           Generale o da Dirigente incaricato

Comunicazioni              Valore di Linea Guida, quando non
                           si può intervenire con una norma
LEGISLAZIONE FARMACEUTICA EUROPEA

Obiettivi
 garantire un alto livello di protezione della salute per i cittadini Europei, in
   particolare rendendo sicuri, innovativi i prodotti disponibili per i pazienti il più
   velocemente possibile ;
 assicurare la più stretta sorveglianza sul mercato, in particolare rafforzando le
   procedure di farmacovigilanza ;
 raccogliere la sfida dell’allargamento dei paesi della Comunità Europea ;
 razionalizzare e semplificare il sistema, migliorando la trasparenza delle
   procedure per prendere le decisioni (decision making) ;
 libera circolazione delle specialità medicinali.



Un primo ostacolo alla realizzazione del mercato unico della Comunità Europea era
rappresentato dalle differenze normative presenti nelle singole legislazioni degli
Stati Membri….
…NORMATIVA ITALIANA
   R.D. 3 marzo 1927 n° 478
    “Approvazione del regolamento contenente norme per la produzione ed il
    commercio delle specialità medicinali ;
   Testo Unico delle Leggi Sanitarie
    approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n° 1265




     Modificato dal D.P.R. 23 Ottobre 1963 n. 1730
Titolo II
Art. 13: La domanda di registrazione della specialità medicinale deve
       contenere, oltre il nome, cognome e indirizzo del produttore
                                richiedente:




1)   Il nome di vendita della specialità
2)   L’indicazione qualitativa e quantitativa dei componenti la
     specialità denominata secondo la pratica medica, la forma
     della preparazione, l’uso al quale è destinata e la dose di
     somministrazione
3)   Le proprietà caratteristiche della specialità che ne
     giustificano l’azione medicamentosa
4)   Il periodo massimo di conservazione per le specialità che
     possono alterarsi
5)   Il metodo analitico per il controllo qualitativo e quantitativo
     almeno dei principali componenti
6)   L’indicazione dell’officina di produzione
7)   Il prezzo fisso di vendita al pubblico e quello al
     farmacista…..
Titolo II
     Art. 14: La domanda di cui al precedente articolo deve essere
                                 corredata:




1)   Dalla relazione sulle ricerche scientifiche eseguite o dalla
     prescrizione sanitaria originale della specialità redatta , a
     seconda dei casi, da un medico o da un veterinario ...
2)   Da 3 campioni della specialità ……..
3)   Da 3 esemplari dell’etichetta interna ed esterna
4)   Da 3 esemplari di ciascuno degli stampati che verranno
     annessi alla specialità
5)   Dalle pubblicazioni scientifiche eventualmente intervenute e
     atte a dimostrare l’efficacia del medicamento, specie se
     questo contenga qualche sostanza non ancora o raramente
     usata nella pratica medica
Fino alla prima metà degli anni      Nella seconda metà degli anni
‘80 la “Normativa regolatoria” è     ‘80 l’Italia comincia a recepire
       molto informale …                le Direttive Europee e la
costituita solamente da qualche       “Normativa regolatoria” si
circolare ministeriale indirizzata
                                         arricchisce di Norme
  alle aziende produttrici che
                                       Tecniche/Attuative per la
    intendevano registrare e
                                      registrazione dei medicinali
 commercializzare medicinali
…Si arriva così agli anni ’90



                                              D.L. 178 del 29 Maggio 1991
        Il 1991 è l’anno della GRANDE         “Recepimento delle
        SVOLTA: con il D.L.gvo 178 si attua   direttive della Comunità
        il recepimento della direttiva        economica europea in
        europea sui medicinali e….            materia di specialità
                                              medicinali”
       cambiano drasticamente le modalità
        di registrazione                      Cambiano anche i contenuti
                                              del Dossier di
                                              registrazione!!!

                                              Si passa dalla registrazione
                                              su “prescrizione medica”,
                                              alla realizzazione di un
                                              dossier di registrazione
                                              vero e proprio
NORMATIVA EUROPEA


         Direttiva 2001/83/CE
Recante un codice comunitario relativo ai
        medicinali per uso umano


                            scopo
  Riunire in un unico testo la normativa già esistente, al fine di
       creare maggiore chiarezza e razionalità, evitando
  interpretazioni differenti e adottando un linguaggio comune
La Direttiva 2001/83/CE


   Direttiva 65/65/CE,
    75/316/CE, 75/319/CE,
    89/342/CE, 89/343/CE,
    89/381/CE (AIC, medicinali,
    immunoligici, radiofarmaci,
    derivati del sangue)
   Drettiva 92/25/CE
    (distribuzione intermedia)
   Direttiva 92/26/CE (regime
    di fornitura)
   Direttiva 92/27/CE
    (etichettatura e foglio
    illustrativo)                    CODICE
   Direttiva 92/28/CE
    (pubblicità)
                                   COMUNITARIO
   Direttiva 93/39/CE
    (farmacovigilanza)            (Direttiva 2001/83/CE)
NORMATIVA EUROPEA

   Direttiva 2004/24/CE
Che introduce la categoria dei             Direttiva 2004/27/CE
       medicinali vegetali                Che modifica e integra la
           tradizionali                      Direttiva 2001/83/CE




              Le importanti novità introdotte dalle due
             direttive hanno portato l’Italia a decidere di
          recepire la direttiva 2001/83/CE e le successive
                              modificazioni
(GU n. 142 del 21-6-2006 - Suppl. Ordinario n.153)
Decreto Legislativo 24 aprile 2006 n. 219


 Titolo I      Definizioni                                                             (Art. 1)

 Titolo II     Campo di applicazione                                                   (Art. 2-5)

 Titolo III    Autorizzazione all’immissione in commercio                              (Art. 6-49)

 Titolo IV     Produzione ed importazione                                              (Art. 50-72)

 Titolo V      Etichettatura e Foglio illustrativo                                     (Art. 73-86)

 Titolo VI     Classificazione dei medicinali ai fini della fornitura                  (Art. 87-98)

 Titolo VII    Distribuzione all’ingrosso dei medicinali                               (Art. 99-111)

 Titolo VIII   Informazione Scientifica                                                (Art. 113-128)

 Titolo IX     Farmacovigilanza                                                        (Art. 129-134)

 Titolo X      Disposizioni speciali sui medicinali derivati dal sangue o dal plasma   (Art. 135-140)
               umani e sui medicinali immunologici

 Titolo XI     Vigilanza e sanzioni                                                    (Art. 141-150)

 Titolo XII    Ulteriori disposizioni                                                  (Art. 151-157)

 Titolo XIII   Disposizioni finali                                                     (Art. 158-160)
Sono esclusi dal D. Lgvo. 219/2006


   Le formule magistrali (disciplinate dalla legge 94/1998, “DiBella”)

   Le formule officinali (FU, Ph. Eur.)

   I medicinali per la prove di ricerca e sviluppo (disciplinati dal d. lgs.
    211/2003)

   I prodotti intermedi

   I radionuclidi utilizzati in forma preconfezionata

   Il sangue intero, il plasma, le cellule ematiche di origine umana
Indice
     Organizzazione dell’industria farmaceutica : funzioni e
      responsabilità del Regulatory Affairs ;
     Le basi normative che regolano il sistema farmaco ;
     Le procedure di rilascio dell’Autorizzazione
      all’Immissione in Commercio in Italia e in Europa ;
     Il dossier di registrazione di un medicinale per uso
      umano;
     Le Autorità regolatorie con cui confrontarsi ;
     Conclusioni
Decreto Legislativo 24 aprile 2006 n. 219


   Nessun medicinale può essere immesso in
   commercio sul territorio nazionale senza aver
   ottenuto

         un’autorizzazione dell’AIFA
       rif. D.L.gvo 219/06 – Titolo III – Immissione in
       commercio/Capo I/Autorizzazione all’immissione in
       commercio

         o un’autorizzazione comunitaria a norma del
          Regolamento (EC) n. 726/2004
Tipo di procedura registrativa


         Procedura               Procedura Nazionale
          Centralizzata            (NP)
          (CP)
                                  Procedura di Mutuo
                                   Riconoscimento (MRP)
                                  Procedura Decentrata
                                   (DCP)

                                 D.L.gvo 219/06 e succ.
      Regolamento (EC)              aggiornamenti
        n. 726/2004


             EMA                         AIFA
                          AIFA
Procedure di AIC



 Centralizzata          Valevole in tutti gli stati
                        membri.
                        Rilasciata dall’EMA e
                        obbligatoria per alcuni
                        farmaci
 Mutuo Riconoscimento   A partire da un RMS.
 Decentrata             Rilasciata dalle singole
                        autorità
 Nazionale              Riconosciuta solo a livello
                        nazionale.
                        In Italia rilasciata dall’AIFA.
LE PROCEDURE DI REGISTRAZIONE
Evoluzione nel tempo


 Nazionali                   Fino al 31.12.87
 Multistato                  1987 - 1994
 Concertazione comunitaria
 Mutuo riconoscimento        01.01.95 - 30.10.05
 Centralizzata (ex
 Concertazione)
 Centralizzata               Dal 1.11.05
 Procedura di mutuo
 riconoscimento e
 decentralizzata
Procedure Europee
Differenze tra DCP e MRP

     DCP                MRP
     Decentrata         Mutuo
                        Riconoscimento


       Dossier del      Dossier del
       medicinale       medicinale già
       non ancora       autorizzato
       autorizzato      in un paese UE
       in un paese UE




59
Procedura di AIC

  Mutuo riconoscimento                            Decentralizzata


           Applicant
                                                       Applicant

              RMS                                   RMS        CMS

                                                    CMS        CMS
      CMS            CMS
                                                    CMS        CMS
      CMS            CMS                            CMS        CMS

      CMS            CMS

Prodotti gia’ registrati in 1 paese       Prodotti non ancora registrati
Procedura di Mutuo Riconoscimento


     Applicabile a:
        In generale a tutti i prodotti cosiddetti convenzionali già
         autorizzati in uno stato membro la cui domanda di
         autorizzazione sia stata depositata come full o come abridged
         application
        Generici il cui prodotto di riferimento sia stato autorizzato con
         procedura centralizzata
        Alle line extensions può essere applicata solo in particolari
         circostanze
        La base per il riconoscimento dell’autorizzazione resta sempre
         il rapporto di valutazione del Reference Member State (RMS)
Procedura di Mutuo Riconoscimento



     Applicabile a specialità esclusivamente già autorizzate
     Le autorità competenti sono gli stati Membri (RMS e CMS)
     Scelta del RMS da parte dell’applicant
     Scelta dei CMS da parte dell’applicant
     Ripetibile a distanza di tempo
     L’arbitrato è obbligatorio in caso di mancato accordo tra i CMS
MRP: MEDICINALE GIA’ AUTORIZZATO IN UN
PAESE UE

             Day 0      Inizia la procedura: i CMS analizzano il rapporto di valutazione fornito
                        loro dal RMS
                        I CMS espongono i loro commenti sul report
                        Risposte del titolare AIC
                        Il RMS fa circolare ai CMS una valutazione delle risposte fornite dal
                       titolare
                        I CMS espongono i loro commenti sulle risposte fornite dal titolare
                        Ulteriori osservazioni dei CMS
             Day 90     Decisione finale dei CMS, RMS prepara report finale



Ricorso al           Ogni paese coinvolto (CMS) procede alla
CMD(h)/EMA           propria fase amministrativa nazionale
PROCEDURA DECENTRATA


    Applicabile a:

          tutti i prodotti non ancora autorizzati in uno stato membro e
          non ricadenti nell’Allegato al regolamento 726/2004
         Le autorità competenti sono gli stati Membri (RMS e CMS)
         La base per il riconoscimento dell’autorizzazione resta sempre
          il rapporto di valutazione del Reference Member State (AR)
         Domanda presentabile in tutti gli stati membri
          contemporaneamente
PROCEDURA DECENTRATA


    Scelta del RMS da parte dell’applicant
    Scelta dei CMS da parte dell’applicant (anche come numero)
    L’arbitrato è obbligatorio in caso di mancato accordo tra i CMS
        Possibilità di immissione in commercio per gli stati membri
         che hanno approvato la specialità senza attendere l’esito
         dell’arbitrato
     Per successive inclusioni di stati membri, si dovrà passare dal
     MR
DCP: MEDICINALE NON ANCORA AUTORIZZATO
IN ALCUN PAESE UE

               Day 0    RMS inizia la valutazione del dossier
               Day 105 In caso di disaccordo tra i CMS sulla valutazione, il RMS ferma
               l’orologio
               CLOCK-STOP Il titolare prepara le risposte ai quesiti posti dai valutatori
               Day 106 Una volta ricevute risposte idonee e complete, la procedura
               riparte
               Day 120 RMS aggiorna prepara un draft report aggiornando il report
               preliminare: se tutti i CMS sono d’accordo si chiude la procedura e viene
               rilasciata la AIC nel RMS
                Day 150 CMS inviano osservazioni: se raggiunto accordo RMS può
                chiudere la procedura, altrimenti prepara un report con argomenti in
                sospeso
                Day 210 Decisione finale dei CMS, RMS prepara report finale

  Ricorso al        Ogni paese coinvolto (CMS) procede alla
  CMD(h)/EMA        propria fase amministrativa nazionale
FASE NAZIONALE (MRP/DCP)



                 DOMANDA
                 CLASSIFICAZIONE/PREZZ
                 O + STAMPATI PROPOSTI



                   CHECK-IN
                   AMMINISTRATIVO+ N° AIC


                   CONTRATTAZIONE P&R


                   STAMPATI
6-9 MESI




                    BOZZA DETERMINA


               EMISSIONE DETERMINA FIRMATA
Procedura CENTRALIZZATA
direttiva 2004/27/CE, regolamento 726/2004

     Nell’interesse della salute pubblica e del progresso
    scientifico, per alcune tipologie di medicinali è
    essenziale che l’autorizzazione all’immissione in
    commercio si basi su criteri scientifici oggettivi
    escludendo considerazioni economiche o d’altro
    tipo.




                Ente valutatore è l’European
                 Medicines Agency (EMA)
Mandatory Scope Reg. 726/2004
Mandatory Scope Reg. 726/2004
Procedura CENTRALIZZATA


  Produce un unico decreto valido per tutta la
  Comunità Europea

   Prevede un coinvolgimento meno diretto da parte
  degli Stati Membri
Procedura CENTRALIZZATA

 EMA valuta il dossier e la sua decisione è valida in tutti i paesi della EU
 Obbligatoria: biotech, onco, malattie virali, autoimmuni, neurodegenerative, diabete, orfani per malattie
 rare
 Opzionale per: nuovi farmaci, innovazioni terapeutiche o tecnologiche, generici, pediatrici

                             Day 0 deposito della domanda AIC all’EMA
                             Day 120 CHMP redige elenco domande da sottoporre al titolare
                             CLOCK STOP Il titolare prepara le risposte ai quesiti posti dai valutatori
                             Day 180 CHMP redige altro elenco domande da sottoporre al titolare
                             CLOCK STOP Il titolare prepara le risposte ai quesiti posti dai valutatori
                             Day 210 opinione CHMP comprendente eventuali commenti e risposte


                                   Opinione CHMP positiva: prosecuzione dell’iter, creazione degli
                                   stampati nelle lingue EU
Opinione CHMP                                                              circa 67 giorni
negativa: ricorso

                                Decisione della Commissione Europea
Procedura CENTRALIZZATA

   Vantaggi

      Unica domanda di autorizzazione per tutti i paesi della
       Comunità

      Tempistica quasi prevedibile

      Unica autorizzazione valida contemporaneamente in tutti i
       paesi.

      Gestione centralizzata delle successive variazioni e della
       farmacovigilanza
Procedura CENTRALIZZATA


    Svantaggi

       Scelta non aziendale del paese rapporteur e co-
        rapporteur

       Rischio di “bocciatura” in tutti i paesi senza esclusione

       Minor “controllo”sulle autorità locali
Procedura NAZIONALE


 Le procedure di registrazione nazionali rimangono
 valide per quei prodotti che:

  la cui commercializzazione è prevista solo nel
 singolo Stato Membro

 sono line extensions di specialità a registrazione
 nazionale
D.L.vo 219/2006 integrato dal D.L.vo 274/2007
Titolo III  Immissione in commercio

     Capo IV Procedura per il rilascio dell’Autorizzazione istruttoria
Art. 29 Durata del procedimento:
1 L'AIFA adotta le proprie determinazioni sulla domanda di AIC, entro il
   termine di duecentodieci giorni dalla ricezione di una domanda valida.


2 Se la domanda di rilascio di un’autorizzazione è presentata oltre che in
  Italia, anche in un altro Stato Membro della CE, si applicano gli articoli da
  41 a 49 (Mutuo riconoscimento o decentrata)

3 Se un’ altra domanda per stesso medicinale è in esame in uno Stato
  membro, l’AIFA non procede alla valutazione e informa il richiedente che si
  applica MRP

4 Se un altro Stato membro ha già autorizzato il medicinale oggetto di
  domanda di AIC, l’AIFA respinge la domanda
D.L.vo 219/2006 integrato dal D.L.vo 274/2007
Titolo III  Immissione in commercio

Art. 30 Istruttoria della domanda
1 Ai fini dell’istruttoria della domanda, l’AIFA:
a) Verifica la conformità del fascicolo e accerta la sussistenza delle
    condizioni per il rilascio dell’AIC
b) Può sottoporre il medicinale e le materie prime al controllo dell’ISS per
    accertare che i metodi di controllo impiegati sono soddisfacenti; può
    disporre verifiche ispettive volte ad accertare la veridicità dei dati
    sperimentali, la conformità alle NBF, l’eticità e la conformità delle
    sperimentazioni cliniche
c) Può esigere che il richiedente completi la documentazione a corredo della
    domanda (si interrompono i termini)
d) Accerta che i produttori e gli importatori di medicinali da paesi terzi
   siano in grado di produrre secondo quanto indicato nella
   documentazione
Tempistica Procedura Nazionale



   Caricamento                 Proposta classificazione e prezzo
   check in
                    Parere CTS                          Verifica stampati


 15 gg (60 gg)   210 giorni (anche 2-3 anni)   30 gg (60 gg) 30 gg (60 gg)   30 gg

                                                                               Determina
                                                                               AIC
Dom. AIC                              Rilascio   Rilascio parere
                                      parere CTS CPR/CTS         Rilascio
       Day 0                                                     RCP – FI -
                                                                 etichette
ITER AUTORIZZATIVO

    Presentazione domanda di AIC
    Attribuzione codice pratica
    Check in amministrativo
    Comunicazione day 0
    Esame istruttorio della pratica:
          - valutazione documentazione chimica
          - valutazione documentazione preclinica
          - valutazione documentazione clinica
    Parere Sottocommissione
    Parere CTS
    Parere CPR/CTS
    Approvazione degli stampati
    Iter amministrativo conclusivo
    Ratifica Consiglio d’Amministrazione
    Determinazione AIC
Indice
     Organizzazione dell’industria farmaceutica : funzioni e
      responsabilità del Regulatory Affairs ;
     Le basi normative che regolano il sistema farmaco ;
     Le procedure di rilascio dell’Autorizzazione
      all’Immissione in Commercio in Italia e in Europa ;
     Il dossier di registrazione di un medicinale per uso
      umano;
     Le Autorità regolatorie con cui confrontarsi ;
     Conclusioni
Il Dossier di Registrazione


           Per richiedere il rilascio dell’ AIC,
     il responsabile dell’ immissione in commercio
          all’ interno del territorio comunitario
              deve allegare alla domanda,
           che verrà esaminata dall’autorità,
       una serie di informazioni e documenti che
        costituiscono il dossier di registrazione
Scopo del dossier di registrazione

     Deve dimostrare
     √ QUALITÀ
     √ SICUREZZA               di un farmaco
     √ EFFICACIA

           per una precisa indicazione terapeutica

           per una determinata dose

           per un certo utilizzo (durata etc.)

           per un definito gruppo di pazienti
Il formato del dossier di AIC

Il Nuovo Formato

                Dal luglio 2003 è OBBLIGATORIO
                   il nuovo formato CTD
              (COMMON TECHNICAL DOCUMENT)

   secondo quanto previsto dal processo di armonizzazione
                    promosso dalla ICH
CTD



      CTD - obiettivi tecnici
      •   Facilitare la presentazione delle domande di AIC
      •   Facilitare la revisione da parte delle AUTORITA’
      •   Facilitare le comunicazioni con L’APPLICANT


      CTD - obiettivi sostanziali
      •   Accesso rapido al mercato per i nuovi farmaci
      •   Eliminazione della duplicazione di studi clinici e preclinici
      •   Protezione della salute pubblica
STRUTTURA del CTD
Il CTD
Come è costruito (Piramide ICH)



 Il Common Technical Document è strutturato in 5 moduli. Il
  contenuto del Modulo 1 è condiviso tra Commissione Europea,
  Stati membri, EMA e parti interessate (struttura regionale).
 Invece la struttura dei Moduli 2, 3, 4, e 5 è comune a tutte le
  regioni ICH.
Il CTD
Come è costruito

  Modulo 1     Informazioni amministrative, regionali o
               nazionali (esempio, Application Form, i testi
               proposti).
  Modulo 2     Riassunti
               Quality Overall Summary
               Non-clinical Overview / Summaries Clinical
               Overview / Summaries
  Modulo 3     Quality
  Modulo 4     Non-clinical Study Reports
  Modulo 5     Clinical Study Reports
Il CTD
Come è costruito – Il modulo 3 Quality
Il CTD
Come è costruito – Il modulo 3 Quality – Parte S
Il CTD
Come è costruito – Il modulo 3 Quality – Parte P
Il CTD
Come è costruito – Il modulo 4 Non-Clinical


 4.1 TABLE OF CONTENTS OF MODULE 4
 A Table of Contents should be provided that lists all of the nonclinical study
 reports and
 gives the location of each study report in the Common Technical Document.

 4.2 STUDY REPORTS
 The study reports should be presented in the following order:
 4.2.1 Pharmacology
 4.2.2 Pharmacokinetics
 4.2.3 Toxicology

 4.3 LITERATURE REFERENCES
Il CTD
Come è costruito – Il modulo 5 Clinical

   5.1 Table of Contents of Module 5
   5.2 Tabular Listing of All Clinical Studies

   5.3 Clinical Study Reports
   5.3.1 Reports of Biopharmaceutic Studies
   5.3.2 Reports of Studies Pertinent to
   Pharmacokinetics using Human Biomaterials
   5.3.3 Reports of Human Pharmacokinetic
   (PK) Studies
   5.3.4 Reports of Human Pharmacodynamic
   (PD) Studies
   5.3.5 Reports of Efficacy and Safety Studies
   5.3.6 Reports of Post-Marketing Experience
   5.3.7 Case Report Forms and Individual
   Patient Listings

   5.4 Literature References
Mantenimento e aggiornamento del dossier di
registrazione presso le Autorità Regolatorie (Aifa –
Agenzie Europee – Ema)

     Variazioni : modifica al contenuto del dossier (es.
      metodo di produzione, composizione, eccipienti,
      indicazioni, interazioni ecc.) ;
     Rinnovi : versione aggiornata di tale documento
      relativa a tutti gli aspetti attinenti alla qualita', alla
      sicurezza e all'efficacia e comprensiva di tutte le
      variazioni apportate (comma 2, art.38, D.lgvo 219/06) ;
     Adempimento a specifiche richieste delle Agenzie
      Regolatorie e/o Autorità Sanitarie (es. aggiornamento
      labelling, documentazione produttori materie prime e
      prodotti finiti, ritiro lotti ecc.)
Rinnovi – Basi Legali


  Art.38 del D.lgvo 219/2006 :
   comma 1 : “Salvo il disposto dei commi 4 (medicinali che hanno già
      ottenuto uno o più rinnovi) e 5 (decadenza per sunset clause), l'AIC ha
      una validita' di cinque anni” ;
   comma 2 :“L'AIC, puo' essere rinnovata dopo cinque anni sulla base di
      una nuova valutazione del rapporto rischio/beneficio effettuata dall'AIFA.
      A tal fine, il titolare dell'AIC fornisce all'AIFA, almeno sei mesi
      prima della data di scadenza della validita' dell'autorizzazione ai
      sensi del comma 1, una versione aggiornata del dossier di
      autorizzazione del medicinale relativa a tutti gli aspetti attinenti alla
      qualita', alla sicurezza e all'efficacia, comprensiva di tutte le variazioni
      apportate dopo il rilascio dell'AIC”
   comma 3 : “Dopo il rinnovo, l'AIC ha validita' illimitata, salvo che l'AIFA
      decida, per motivi giustificati connessi con la farmacovigilanza, di
      procedere a un ulteriore rinnovo di durata quinquennale a norma del
      comma 2”.
Rinnovi – Documentazione


  Documento redatto dal Regulatory in collaborazione con la
    Farmacovigilanza,Direzione Medica e GroupQuality.
  Modulo 1
   Modulo 1.1 Comprehensive table of Content
   Modulo 1.2 Renewal Application Form con relativi ANNEXES (1-6)
      Annex 1 : Lista di tutte le presentazioni per le quali si chiede il
        rinnovo
      Annex 2 : Dettagli sulle persone da contattare (Qualified Person per
        la Farmacovigilanza ; Servizio Scientifico ; Segnalazioni difetti)
      Annex 3 : Lista di tutti gli Stati Membri in cui è presente il prodotto
        con relativa data di lancio ;
      Annex 4 : Lista di tutte le variazione effettuate dall’ultimo rinnovo o
        dalla data di AIC ;
      Annex 5 : Certificato GMP o Autorizzazione alla produzione di ogni
        stabilimento coinvolto nella produzione del farmaco (conf.
        primario/secondario/rilascio lotti/controllo/produzione) ;
      Annex 6 : Certificato GMP dell’officina produttrice della materia
        prima
Rinnovi – Documentazione


  Modulo 1

   Modulo 1.3.1 SPC, Labelling and Package Leaflet (Ultimi
    stampati autorizzati) ;
   Modulo 1.4.1 Quality (incl. Signature + CV) (Qualified Person
    che redige il modulo 2.3) ;
   Modulo 1.4.3 Clinical (incl. Signature + CV) (Medico che redige
    il modulo 2.5)
Rinnovi – Documentazione


  Modulo 2

     Modulo 2.3 Quality Overall Summary (Quality Expert Statement)
      (Statement sulla qualità del prodotto finito, sulle officine
      autorizzate, sulla qualità della sostanza attiva) ;

     Modulo 2.5 Clinical Overview (Clinical Expert Statement)
      (Resoconto clinico del prodotto) ;
Rinnovi – Documentazione


  Modulo 5

     Modulo 5.3.6 Reports of Post-marketing experience (Periodic
      Safety Update Report and Summary Bridging Report) (Rapporto
      di Farmacovigilanza sul prodotto comprensivo di : numero di
      pazienti trattati, eventuali effetti avversi segnalati attraverso la
      Rete Nazionale di Farmacovigilanza , congruenza degli effetti
      avversi con le indicazioni presenti sugli stampati….)
Rinnovi – Procedura di valutazione


     La procedura ha durata di 6 mesi e può terminare o
      tramite il silenzio-assenso (rinnovo regolare : bisogna
      aggiornare gli stampati con la data di fine rinnovo)
      oppure l’ufficio Farmacovigilanza dell’AIFA invita
      l’azienda ad aggiornare gli stampati secondo nuove
      disposizioni per il paziente o a chiarire alcuni aspetti
      relativi alla qualità del prodotto.
Indice
     Organizzazione dell’industria farmaceutica : funzioni e
      responsabilità del Regulatory Affairs ;
     Le basi normative che regolano il sistema farmaco ;
     Le procedure di rilascio dell’Autorizzazione
      all’Immissione in Commercio in Italia e in Europa ;
     Il dossier di registrazione di un medicinale per uso
      umano;
     Le Autorità regolatorie con cui confrontarsi ;
     Conclusioni
Le Autorità con cui ci dobbiamo confrontare



                     Agenzia Italiana del Farmaco

                     Ministero della Salute

                     Istituto Superiore di sanità



                     EMA [Agenzia Europea per i medicinali
                      (EMA)]
                      ema.europa.eu
AIFA
Agenzia Italiana del Farmaco
Centralino 06.5978.401



 Via del Tritone, 181 - 00187 Roma




                                     Posta




                                     Via dei Maroniti 40
                                     00187 Roma
Sistema FrontEnd – AIFA
Istituzione                   Art. 48, legge 326 del 24.11.03
                              “…al fine di garantire l'unitarietà delle attività in materia di farmaceutica e di
                              favorire in Italia gli investimenti in ricerca e sviluppo, e' istituita, con effetto dal 1°
                              gennaio 2004, l'Agenzia italiana del farmaco “

Funzionamento e               DM n° 245 del 20.09.04
organizzazione


Organizzazione,               Pubblicazione su GU 149 del 29.06.05
amministrazione e
ordinamento

Disposizioni urgenti per la   Legge 15 luglio 2011, n. 111, va emanato il
stabilizzazione finanziaria   regolamento di modifica dell’organizzazione e del
                              funzionamento dell’Aifa, in modo da assicurare l’equilibrio
                              finanziario dell’ente e senza alcun onere a carico della
                              finanza pubblica
L’Agenzia Italiana del Farmaco è l’autorità nazionale
competente per l’attività regolatoria dei farmaci in
Italia

             Si tratta di un modello organizzativo proprio della
                         maggioranza dei Paesi Europei

       E’ un Ente pubblico che opera in autonomia, trasparenza e
        economicità,
       sotto la direzione e la vigilanza del Ministero della Salute e
        la vigilanza del Ministero dell’Economia.
       Collabora con le Regioni, l’Istituto Superiore di Sanità, gli
        Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, le
        Associazioni dei pazienti, i Medici e le Società Scientifiche, il
        mondo produttivo e distributivo.
Priorità strategiche per AIFA



         Contribuire alla tutela della salute attraverso i
          farmaci
         Garantire l'unitarietà sul territorio del sistema
          farmaceutico
         Governare la spesa farmaceutica
         Favorire lo sviluppo della farmaceutica in Italia
         Assumere un ruolo di prestigio in ambito nazionale
          e internazionale
L'AIFA è un ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica.

Esso opera attraverso:

 il Consiglio di Amministrazione, Presidente: Sergio Pecorelli
 il Direttore Generale: Luca Pani
 il Collegio dei Revisori dei Conti



    Si avvale di una struttura composta da:

 5 Aree tecnico-scientifiche
 1 Area Amministrativa
 Ufficio Stampa e della Comunicazione
Rasi ufficialmente nominato direttore esecutivo
Ema

 Il consiglio di amministrazione della European Medicines Agency (Ema)
 ha ufficialmente nominato Guido Rasi come nuovo direttore esecutivo
 dell'Agenzia regolatoria europea dei medicinali.

 8 giugno         nomina di Rasi

 13 luglio        audizione di fronte al Comitato Ambiente,
                  sanità pubblica e sicurezza alimentare del
                  Parlamento europeo.
 7 settembre      approvazione della sua nomina da parte della
                  Conferenza dei presidenti del Parlamento
                  europeo.

 16 novembre      entrata in carica all'Ema a Londra


 16 novembre      Luca Pani diventa Direttore Generale
                  dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa)
Organizzazione AIFA


                                                                   Luca Pani




                      Luisa Motolese




        Conti                   Ispezioni
                                Farmacovigilanza
                                                               Pietro Folino
                 Delbò          Angela Del Vecchio Domenico Di Giorgio
Comitato Prezzi e Rimborso
Commissione Tecnico Scientifica
                                                                      Funzioni
Comunicazione AIFA, datata 15.03.2010

         In adeguamento alle prescrizioni comunitarie sulla trasparenza dei
            regolamenti interni e delle decisioni degli organismi collegiali
            Valutazione tecnico-                 Attività di supporto tecnico-
             scientifica su medicinali, loro       scientifico all’AIFA
             successive variazioni, su            Istruzione della pratica
             sperimentazioni cliniche e su         negoziale dei prezzi dei
             Farmacovigilanza                      farmaci che tiene conto
            Parere vincolante su valore           * della documentazione
             terapeutico medicinali                prodotta dagli uffici
             definendo il place in therapy
CTS                                                * del dossier proposto dal         CPR
            Parere vincolante su                  richiedente
             innovatività
                                                   * delle classificazioni proposte
            Parere vincolante sul regime          dalla CTS
             di fornitura, dando
             specifiche raccomandazioni           Approvazione del contratto
             su modalità dispensazione             con il titolare AIC
            Proposte di classificazione ai       Emanazione di pareri relativi
             fini della rimborsabilità da          al contenimento del tetto di
             parte del SSN                         spesa farmaceutica e verifica
                                                   di rimborsabilità e prezzo dei
                                                   medicinali trascorsi i due anni
                                                   dalla negoziazione
Composizione Commissione Tecnico Scientifica, operante su 5
Sottocommissioni (5 anni)
(Farmacovigilanza, AIC Nazionali, Revisione e Rev. Schede Tecniche, Procedure Europee)
comunicazione del 23.11.09



          Componenti di diritto:                      Componenti designati dal Ministro del Lavoro,
          Prof. Luca Pani                             della Salute e delle Politiche Sociali:
          Prof. Enrico Garaci                         Michele Di Iorio
                                                      Daniela Melchiorri
                                                      Walter Marrocco
          Componenti designati dalla Conferenza       Renato Bernardini
          Permanente per i Rapporti tra lo Stato le   Giovanni Landoni
          Regioni e le Province Autonome              Rosa Maria Moresco
          Francesco Rossi                             Giorgio Palù
          Nicola Montanaro
          Roberto Dall'Aglio
          Salvatore Amoroso
                                                       Componente designato dal Ministro
          Renato Lauro
                                                       dell’Economia e delle Finanze
          Antonietta Martelli
                                                       Leandro Provinciali
          Vincenzo Mollace
          Mara Vezzani
Composizione Comitato Prezzi (5 anni)
comunicazione del 24.11.09



     E’ presieduto dal Direttore Generale dell’Agenzia e composto da 12 membri di
     comprovata professionalità ed esperienza nei settori della metodologia di
     determinazione dei prezzi dei farmaci, della economia sanitaria e della
     farmacoeconomia designati dal Ministro della Salute, dal Ministro dell’Economia, dal
     Ministro delle Attività Produttive e dalla Conferenza Stato Regioni.



      Componente di diritto                Componenti designati dal        Componenti designati dalla
                                           Ministero del Lavoro, della     Conferenza Permanente per i
      Prof. Luca Pani                      Salute e delle Politiche        Rapporti tra lo Stato le Regioni
      Enrico Garaci                        Sociali                         e le Province Autonome
                                           Giuseppe Navarria               Ida Fortino
                                           Amerigo Cicchetti               Loredano Giorni
                                           Adriano Lazzarin                Luigi Patregnani
       Componente designato dal            Carlo Lucchina                  Silvana Pettinato
       Ministero dell'Economia e delle     Giuseppe Pedalino               Francesca Tosolini
       Finanze
       Andrea Messori
                                            Componente designato dal Ministero
                                            dello Sviluppo Economico
                                            Angelo De Pascale
AIFA
Centro di collegamento
Agenzia-Regioni


      Collaborazione tra AIFA e Regioni
      Analisi andamento spesa farmaceutica
      Raccordo flussi informativi sui farmaci
      Promozione dei generici
      Proposte per l’informazione e la pubblicità sui farmaci, la
       farmacovigilanza e la sperimentazione clinica
AIFA
Commissione per la Promozione R&S


  Ricerca scientifica a carattere pubblico
  Investimenti di soggetti privati sul territorio nazionale
  Criteri per riconoscimento di premio di prezzo dei farmaci
   innovativi
  Integrazione dei differenti progetti di ricerca clinica a livello
   nazionale
AIFA Strumenti per il monitoraggio


 • Osservatorio Nazionale sull’impiego dei Medicinali (OsMED)
   Monitoraggio Farmaci prescritti SSN - Indicatori: consumo e
   spesa
 • Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica (OsSC)
  Monitoraggio delle sperimentazioni cliniche condotte in Italia

 •   Osservatorio Nazionale di Farmacovigilanza Raccolta delle
     segnalazioni delle reazioni avverse
Legge 172 del 13.11.09 (GU n. 278 del 28.11.09)
Entrata in vigore il 13.12.09


       Aumento dei Ministeri da 12 a 13                Ministero della Salute
                                                                     scorporato da
       Ministero del Lavoro, della Salute e
       delle Politiche Sociali                         Ministero del Lavoro e delle
                                                       Politiche Sociali
      Necessità di nominare il nuovo Ministro
      Individuazione degli uffici del personale
      Competenze nuovo Ministero Salute (con portafoglio)
      Funzioni       • In materia di tutela della salute umana
                      • Coordinamento del SSN
                      • Programmazione tecnico-sanitaria, di rilievo nazionale
                      • Indirizzo coordinamento e monitoraggio delle attività tecniche
                        sanitarie regionali
                      • Monitoraggio della qualità delle attività sanitarie regionali con
                        riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni erogate
MINISTRO prof. Renato Balduzzi
                     Via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma
Il Ministero della Salute è organo              Il 29 luglio è entrato in vigore il
centrale del Servizio Sanitario                 DPR 108 del 11 marzo 2011 di
Nazionale. La Legge 317 del 2001 gli            organizzazione del Ministero
attribuisce "le funzioni spettanti allo Stato   della Salute.
in materia di tutela della salute umana, di
coordinamento del Sistema sanitario
nazionale, di sanità veterinaria, di tutela
della salute nei luoghi di lavoro, di igiene
e sicurezza degli alimenti”.                    Al fine di garantire continuità alle attività
                                                del Ministero fino alla piena attuazione
La Legge 172 del 13.11.09 (GU n. 278            della nuova organizzazione si deve
del 28.11.09) lo ha reso indipendente           continuare a fare riferimento alle
dal Ministero del Lavoro, della Salute          preesistenti strutture di seguito indicate.
e delle Politiche Sociali
Dipartimenti e direzioni

     Gli uffici del Ministero della                Il Ministero della Salute si
     Salute si articolano in 4                     articola in 3 dipartimenti e in 1
     Dipartimenti, ognuno dei quali                Ufficio generale delle Risorse,
     suddiviso in Direzioni Generali,              dell’Organizzazione e del
     per meglio rispondere alle                    Bilancio
     esigenze di tutela e di promozione
     della salute dei cittadini e della                                              Fabrizio Oleari
                                                    a)   Dipartimento della sanità pubblica
     sanità veterinaria:                                 e dell’innovazione
                                                    b)   Dipartimento della
                                                                                  Filippo Palumbo
                                                         programmazione e
1.     Qualità;                                          dell’ordinamento del SSN
2.     Innovazione;
3.     Prevenzione e Comunicazione;                 c)   Dipartimento della Sanità Pubblica




                                                                                                Romano Marabelli
4.     Sanità pubblica veterinaria, nutrizione e         Veterinaria, della sicurezza
       sicurezza degli alimenti.                         alimentare e degli organi collegiali
                                                         per la tutela della salute
MINISTRO prof. Renato Balduzzi
Via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma

                                      Obiettivi

                                      Organizzazione

                                      Consiglio superiore di sanità

                                      Dipartimenti e direzioni

                                      Uffici territoriali e periferici

                                      Commissioni e comitati

                                      Operazione trasparenza
Dipartimento Innovazione
           Direzione Farmaci e dei dispositivi medici
     Ad interim Direttore Generale Dott. Romano Marabelli

a)    vigilanza sull’Agenzia Italiana del Farmaco e rapporti con la
      stessa Agenzia, anche ai fini dell’elaborazione della normativa del
      settore farmaceutico
b)    disciplina delle attività di vendita al pubblico dei medicinali
c)    pubblicità dei medicinali di automedicazione, dei dispositivi
      medici e di altri prodotti pubblicizzabili
d)    dispositivi medici
e)    dispositivi medico-diagnostici in vitro
f)    attività di segreteria della Commissione unica sui dispositivi
      medici
g)    attività ispettiva nelle materie di competenza della Direzione
      Generale
h)    produzione e commercio di presidi medico-chirurgici; biocidi,
      prodotti erboristici non ricadenti in altra disciplina
i)    prodotti cosmetici
l)    sostanze stupefacenti e psicotrope
Direzione Farmaci e dei dispositivi medici



 Ufficio I - Dr.ssa D’Alessandro
  (Affari Generali)
 Ufficio II – Dr.ssa Capasso (ad interim)
  (Pubblicità specialità medicinali , Medical Device, Presidi
  Medico-chirurgici)
 Ufficio III - Dr.ssa Donato
  (Dispositivi medici)
 Ufficio IV - Dr.ssa Nisticò
  (Diagnostici in-vitro)
Direzione Farmaci e dei dispositivi medici


 Ufficio V - Dr.ssa Capasso
  (Ispezioni: Cosmetici, PMC, Biocidi, Dispositivi medici,
  Autorizzazione alla prod. PMC, Monitoraggio e sorveglianza
  incidenti)
 Ufficio VI - Dr.ssa Pizzuti
  (Sperimentazione clinica dispositivi medici)
 Ufficio VII - Dr.ssa Marletta
  (Cosmetici, PMC, Biocidi, Prodotti erboristici non medicinali)
 Ufficio VIII - Dr.ssa D’Alessandro
  (Stupefacenti)
Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la
                          sicurezza degli alimenti
              Capo Dipartimento Dott. Romano Marabelli
•    garantire la sicurezza alimentare e la sanità veterinaria ai fini della tutela
     della salute umana e animale, nonché il benessere degli animali, la ricerca e
     la sperimentazione
•    valutazione del rischio in materia di sicurezza alimentare
•    coordinamento degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC)
     e dei posti d'ispezione frontaliera veterinari (PIF)
•    nutrizione, dietetici e integratori alimentari a base di erbe
•    farmaco veterinario
•    Fitofarmaci
•    alimentazione animale e delle attività di verifica dei sistemi di prevenzione
     veterinaria ed alimentare.
Comprende tre Direzioni generali:
  1)    Sanità animale e del farmaco veterinario
  2)    Sicurezza degli alimenti e della nutrizione
  3)    Segretariato nazionale della valutazione del rischio
        della catena      alimentare
Il Consiglio Superiore di Sanità è un organo consultivo tecnico-scientifico del
Ministro.
Esprime pareri obbligatori nei casi espressamente previsti dalla legge o pareri
facoltativi richiesti dal Ministro, in materia di igiene e salute pubblica.

La sua nascita può essere ascritta al Regio editto di Carlo Alberto del 30.10.1847.
L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Superiore di Sanità sono
disciplinati da una apposita normativa, costituita dal decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 266 e dal decreto ministeriale 6 agosto 2003 n. 342 che definiscono un
assetto coerente con l'evoluzione sociale ed economica intervenuta nel frattempo.

Il Consiglio superiore di sanità dura in carica tre anni.

Presidente del Consiglio Superiore di Sanità per il triennio 2010-2012 è il Prof.
Enrico Garaci.
Segretario Generale del Consiglio Superiore di Sanità è la Dott.ssa Concetta
Mirisola.
Il Consesso è articolato in cinque sezioni.
Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Elena 299
00161 - Roma (I)
Telefono: 06 4990 1
Fax: 06 49 38 71 18




             PROFILO             COMPITI
   Organo tecnico          Compiti consultivi di ricerca
   scientifico del         scientifica e di controllo
                           definiti dal regolamento
   SSN dipendente dal
                           sull’organizzazione e sul
   Ministro della          funzionamento emanato con
   Salute                  DPR
Istituto Superiore di Sanità
                        Viale Regina Elena 299
                           00161 - Roma (I)
                          Telefono: 06 4990 1
                         Fax: 06 49 38 71 18


       COMPITI
L'Istituto Superiore di Sanità, principale organo tecnico-
scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, è un ente
pubblico che coniuga l'attività di ricerca a quella di
consulenza, formazione e controllo applicate alla tutela
della salute pubblica.
Istituto Superiore di Sanità
                               (Dr. Enrico Garaci)




                             Organizzazione
Ai sensi del Decreto del Presidente dell'ISS del 24 gennaio 2003
"Regolamento recante norme per l'organizzazione strutturale e la
disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore
di sanità“
                               Presidenza
                    Consiglio di amministrazione
                          Direzione generale
                         Comitato scientifico
                         Collegio dei revisori
                              Dipartimenti
                             Centri nazionali
                            Direzioni centrali
                      Servizi tecnico-scientifici
EMA
European Medicines Agency
(European Medicines Evaluation Agency)
Regolamento 2309/93 art. 51 J


                 E’ un’agenzia decentrata dell’Unione Europea, responsabile per la valutazione
                     scientifica di medicinali sviluppati dall’industria farmaceutica in Europa.


 The Agency
                 La Sede dell’Agenzia viene stabilita a Londra il 29 ottobre
 unveiled its new                           1993
 visual identity on       Diventa operativa dal 26 Gennaio 1995
 8 December
 2009




         Si avvia il nuovo sistema di registrazione dei
         farmaci a livello europeo che ha per obiettivo:
    Armonizzazione delle regolamentazioni
La struttura regolatoria centrale
EMA



 The European Medicines Agency is a decentralised agency
  of the European Union, located in London. The Agency is
     responsible for the scientific evaluation of medicines
   developed by pharmaceutical companies for use in the
                       European Union.
La struttura regolatoria centrale
EMA

                          Mission

          The mission of the European Medicines Agency
  is to foster scientific excellence in the evaluation and
  supervision of medicines, for the benefit of public and
  animal health.
EMA
European Medicines Agency


•   Coordina la valutazione e il controllo dei medicinali in tutta l’
    Unione EU
•   Raggruppa le risorse dei 27 SM
•   Impegnata principalmente nella procedura Centralizzata e di
    Referral
•   Staff di circa 500 persone + un network 4500 esperti europei
•   Si avvale di 7 Comitati
EMA
European Medicines Agency
EMA
European Medicines Agency

  CHMP= Committee of Medicinal Products for Human Use
  CVMP= Committee of Medicinal Products for Veterinary Use
  COMP= Committee for Orphan Medicinal Products
  HMPC= Committee on Herbal Medicinal Products
  PDCO= Paediatric Committee
  CAT= Committee for Advanced Therapies
  PRAC = Pharmacovigilance Risk Assessment Committee
EMA
European Medicines Agency
EMA
European Medicines Agency


  * Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP)

  Composizione: 27 EU MS - 2 Norvegia e Islanda - 5 Esperti

  Attività: VALUTAZIONE PROCEDURE CENTRALIZZATE

          SCIENTIFIC ADVICE
          ARBITRATO NEL CASO DI OPPOSIZIONI NON RISOLTE

  si avvale di 6 Working Party permanenti ed al momento di 11
  Working party temporanei
EMA
European Medicines Agency Gruppo di Coordinamento
(CMDh)


   • Sostituisce il MRFG

   • Ha una sua entità giuridica

   • Opera per facilitare le procedure di MR e di nuova decentralizzata,
     evitando il più possibile l’insorgere di arbitrati

   • Costituito da Rappresentanti delle varie Autorità regolatorie
La terminologia del settore regolatorio tra
anglismi e sigle

 RAsP: Regulatory Affairs Professional
 AIFA: Agenzia Italiana del Farmaco
 EMA: European Medicines Agency
 CMDh: Co-ordination Group for Mutual Recognition and
       Decentralised Procedures
 CTD: Common Technical Document
 GMP: Good Manufacturing Practice
 GLP: Good Laboratory Practice
 GCP: Good Clinical Practice
 SmPC: Summary Product Characteristics
 PIL: Patient Information leaflet
 MRP: Mutual Recognition Procedure
 DCP: Decentralised Procedure
La terminologia del settore regolatorio tra
anglismi e sigle

 RMS: Reference Member State
 CMS: Concerned Member State
 PSUR: Periodic Safety Update report
 AR: Assessment Report
Conclusioni (1)

    La regolazione comunitaria del settore dei medicinali, è caratterizzata, al
     fine di realizzare l'obiettivo primario del mercato unico interno anche in
     campo farmaceutico, da :
  1. un continuo e non facile bilanciamento tra l'interesse alla tutela del diritto
     alla salute, garantita dalle Agenzie nazionali e comunitarie attraverso
     una valutazione tecnico-scientifica della qualità, della sicurezza e
     dell'efficacia dei medicinali per uso sia umano che veterinario,
  2. L’ interesse alla tutela della concorrenza e della libera circolazione dei
     prodotti farmaceutici, attraverso l'eliminazione di barriere e restrizioni agli
     scambi intracomunitari.
Conclusioni (2)

  Le leggi della Comunità Europea, dalla prima direttiva CEE n. 65 del 1965,
   fino ai giorni nostri, sono state emanate con il preciso scopo di garantire un
   elevato standard di tutela della salute pubblica e di raggiungere un singolo
   mercato comune del medicinale.
  Con le modifiche introdotte, quindi, accanto all’autorizzazione nazionale - su
   cui per lungo tempo ha ruotato l’intero complesso giuridico della
   circolazione dei medicinali - ha acquistato un valore crescente
   l’autorizzazione comunitaria.
  In attuazione del principio del mercato unico, il nuovo sistema comunitario
   ha segnato una svolta rispetto al passato sia per le aziende farmaceutiche
   sia per i cittadini.
  Alle aziende viene, infatti, consentito l’accesso simultaneo ed immediato in
   tutti i paesi dell’Unione Europea mentre ai cittadini è garantita la
   disponibilità di medicinali più avanzati in tempi rapidi, indipendentemente
   dalla nazionalità.
Conclusioni (3)

   Dagli indicatori mostrati, l’industria farmaceutica italiana rappresenta un
    importante attore economico ma anche socio-sanitario in grado di creare
    valore e soluzioni di interesse pubblico e privato.
   Problem solving, disponibilità ad interagire con le altre funzioni aziendali,
    conoscenza del prodotto e del suo dossier di registrazione,aggiornamento
    professionale, rappresentano punti di forza e capacità imprenscindibili per
    il Regulatory Affairs, sempre più deputato ad essere un “servizio” inserito
    nel contesto aziendale e meno “burocrazia”.
   In un mercato così regolamentato e in cui le Agenzie Regolatorie
    acquisiscono poteri di controllo crescenti, il R.A. è oggi una posizione in
    forte ascesa in cui convivono sia aspetti tecnico-scientifici legati al
    farmaco che aspetti giuridico-procedurali legati alla normativa in
    continua evoluzione.
Con la speranza di non avervi…

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Il ruolo del regulatory affairs nell’industria farmaceutica | Farma B-school

  • 1. Il ruolo del Regulatory Affairs nell’industria farmaceutica Dr. Alberto Catapano Regulatory Affairs Specialist Bracco SpA alberto.catapano@bracco.com
  • 2. Indice  Organizzazione dell’industria farmaceutica : funzioni e responsabilità del Regulatory Affairs ;  Le basi normative che regolano il sistema farmaco ;  Le procedure di rilascio dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio in Italia e in Europa ;  Il dossier di registrazione di un medicinale per uso umano;  Le Autorità regolatorie con cui confrontarsi ;  Conclusioni
  • 3. L’industria farmaceutica Obiettivo principale dell’industria farmaceutica è :  Studiare e sviluppare soluzioni terapeutiche per il miglioramento della vita dei pazienti. ……ma anche….
  • 4. L’industria farmaceutica …….. Creare valore per gli azionisti in termini economico-finanziari Le Aziende hanno il diritto – dovere di promuovere i risultati del loro lavoro di ricerca e sviluppo. AZIENDA FARMACEUTICA Responsabilità socio- Responsabilità sanitaria (pubblica) : economico-finanziaria Tutela e miglioramento (privata) : della salute pubblica Creare profitto per gli (investimenti in ricerca, azionisti qualità, innovazione)
  • 5. L’impegno industriale delle imprese del Export in % sulla produzione farmaco in Italia farmaceutica realizzata in Italia 60 Tra i Paesi Ue l’Italia è: 50 50%  2a per numero di imprese 40  3a per numero di addetti 30  4a per investimenti  1a per presenza di PMI 20 Cifre chiave dell’industria 10 farmaceutica in Italia nel 2009 0 67.500 addetti 1991 93 95 97 99 2001 03 05 07 2009 6.150 ricercatori (-1,3%), 9% del Produzione in Italia in % sull’Ue-27 totale (1% nella media dell’industria) 22,6 miliardi di produzione, Farmaceutica il 54% rivolto all’export 2,3 miliardi di investimenti in Altri settori produzione (1,1) e Ricerca (1,2) hi-tech 6% 8% 10% 12% Fonte: Farmindustria
  • 6. La farmaceutica al centro di una rete di eccellenza nell’hi-tech in Italia stampati libri fiale editoria gomma La farmaceutica e i settori del suo indotto capsule flaconi vetrerie materie plastiche supporto cartonaggi informatico contenitori primari controllo qualità confezioni principi produzione analisi attivi società stampa TV ingegneria FARMACO macchinari bollini pubblicità autoadesivi edilizia specializzata impianti/ informatica utilities assicurazioni servizi alle finanza e Le imprese del farmaco, con i loro imprese banca elevati standard di processi e di prodotti, generano qualità e innovazione nei fornitori contribuendo alla loro crescita competitiva (l’export può arrivare fino al 90% del fatturato) Fonte: Farmindustria, Pharmintech
  • 7. La farmaceutica crea valore per l’intero network dell’hi-tech in Italia Veneto Lombardia 3 mila addetti, 6.500 nell’indotto (meccanica, chimica, imballaggi) oltre 30 mila addetti farmaceutici, 33 centri R&S e 77 imprese red Emilia Romagna biotech; 16 mila addetti nell’indotto 3.500 addetti diretti e 6.200 nell’indotto (chimica, meccanica, carta) (meccanica, chimica, vetro) Piemonte e Liguria Toscana Marche 2.300 addetti farmaceutici 7 mila addetti diretti 2.600 addetti diretti e nell’indotto e 6 mila nell’indotto 4 mila addetti nell’indotto (meccanica, chimica, imballaggi) (vetro, chimica) Abruzzo Più di 1.000 addetti (100 in R&S), altri 1.000 nell’indotto Lazio 15 mila addetti Puglia 29% dell’export regionale 5 mila addetti nell’indotto Centri di eccellenza di I numeri della farmaceutica (chimica, imballaggi) grandi gruppi internazionali (3 mila addetti diretti e e del suo indotto Campania nell’indotto) 950 addetti totali 128 mila addetti più di 3 mila con l’indotto 6,4 miliardi di stipendi e contributi 33 miliardi di produzione 3 miliardi di investimenti in R&S e produzione Sicilia A Catania più di 1.000 addetti in produzione e Ricerca 20% dell’export totale (2 mila addetti nell’indotto) Fonte: Farmindustria, Osservatorio Pharmintec
  • 8. Addetti per il 90% laureati e diplomati, con ampi spazi per le donne Assunzioni per titolo di studio Assunzioni per le quali le donne nel 2009 (% sul totale) sono ritenute adatte (% sul totale delle assunzioni 2009) laureati diplomati altro Donne più adatte Donne ugualmente adatte degli uomini agli uomini 100 Farmaceutica Servizi 75 Sistema Moda 50 Alimentare 25 Tot. industria 0 Industria Totale 0 25 50 75 100 farmaceutica economia Fonte: Indagine excelsior
  • 9. Organizzazione aziendale dell’industria farmaceutica Le politiche socio-sanitarie collettive e di business privato ne possono influenzare la struttura organizzativa :  TIPI DI FARMACI ( GENERICI, ORPHAN DRUG)  SETTORI (TITOLARI DI AIC, CONTOTERZI, DISTRIBUTORI)  DIMENSIONI D’IMPRESA (CASA MADRE, FILIALE..)
  • 10. DIREZIONE PRODUZIONE E CONTROLLO  E’ responsabile delle attività di produzione e controllo delle materie prime e/o dei prodotti finiti ;  Provvede al confezionamento dei medicinali prodotti ed al rilascio del lotto nel mercato ;  Tale rilascio e, in genere tutte le attività correlate sono controllate e validate dalla Qualified Person (QP).
  • 11. DIREZIONE MEDICA  La Direzione Medica effettua lo sviluppo clinico e la registrazione dei prodotti in Ricerca e Sviluppo dell’Azienda e contribuisce a consolidare ed ampliare le possibilità di impiego dei prodotti già in commercio ;  La Direzione Medica, infine, fornisce il supporto di consulenza medico-scientifica alle Divisioni Marketing sui contenuti del materiale informativo utilizzato dagli Informatori Scientifici del Farmaco, a garanzia della accuratezza scientifica e del rispetto delle normative di legge (Medical Marketing)
  • 12. FARMACOVIGILANZA  La Farmacovigilanza assicura altresì il monitoraggio della tollerabilità e sicurezza d’impiego dei prodotti dell’Azienda, disponibili in commercio, con il Servizio di Farmacovigilanza che raccoglie le eventuali segnalazioni pervenute da medici e farmacisti su reazioni avverse verificatesi in corso di trattamento/uso dei prodotti stessi e le trasmette alle Autorità competenti nei tempi e modi stabiliti per legge.
  • 13. DIREZIONE MARKETING  La Direzione Marketing gestisce le attività afferenti il cosiddetto marketing Mix, ossia il complesso degli strumenti mediante i quali un'impresa agisce sul comportamento degli acquirenti potenziali nell'ambito di un mercato competitivo. Marketing Mix :  Product (Prodotto)  Price (Prezzo)  Place (Punto Vendita)  Promotion (Promozione)
  • 14. DIREZIONE AFFARI REGOLATORI  La Direzione Affari Regolatori è responsabile dell’ottenimento delle autorizzazioni presso le Autorità competenti dei prodotti dell’Azienda e del loro mantenimento sul mercato, che viene assicurato attraverso una serie di attività di tipo scientifico e amministrativo.
  • 15. DIREZIONE AFFARI REGOLATORI (2) – ATTIVITA’  raccolta della legislazione e della normativa  Interpretazione applicazione di leggi e norme  informazione circa requisiti scientifici e legali per ricerca preclinica, sviluppo clinico, approvazioni antecedenti alla commercializzazione, produzione,  etichettatura, attività promozionali ;  raccolta, verifica e valutazione della documentazione  preparazione del dossier e sua presentazione alle autorità  preparazione dossier prezzo e negoziazione  attività per ottenere autorizzazione alla immissione in commercio  verifica materiale informazione scientifica e pubblicitario  farmacovigilanza
  • 16. DIREZIONE AFFARI REGOLATORI (3) – ATTIVITA’  mantenimento e aggiornamento autorizzazione alla immissione in commercio  contributo finalizzato ad evitare che si verifichino carenze nei dati che possano causare difficoltà nella AIC  approvazione del materiale di confezionamento  approvazione del materiale promozionale  assicurare compliance  preparazione, adozione e mantenimento SOP  sorvegliare l’evoluzione della normativa per anticipare i cambiamenti
  • 17. Interazione con altre funzioni aziendali  Direzione aziendale  R&D  Direzione medica (studi clinici, statistica, FV)  Produzione (QP, QC, QA)  Legale  MKTG - Vendite  Brevetti  Licensing (IN/OUT)
  • 18. Interazione con altre funzioni aziendali (2) Dossier globale (ICH-CTD-depositi elettronici) Qualità e Partecipazione compliance precoce allo sviluppo (Regolamenti, Regulatory Affairs Direttive, Linee Guida) Professional Professionalità a supporto delle Rapporti esterni (Autorità altre funzioni regolatorie-pricing) Procedure legali/Ricorsi Partecipazione alle decisioni strategiche (CORE) Supporto attività di Licensing Business Intelligence
  • 19. Rilevanza delle attività di RA  Preparazione dossier per AIC: assoluta  Mantenimento dossier: assoluta  Preparazione dossier prezzo e negoziazione: critica  Time to market : critica (fatturato e disponibilità farmaco per pazienti)  Regulatory intelligence: impatto su business  Regulatory strategy globale
  • 20. Competenze - capacità R.A.  project management, pianificazione  capacità di lavorare in gruppo e di interagire con esperti di discipline diverse  buona comprensione del linguaggio tecnico-scientifico  capacità di sintesi  chiarezza ed efficacia nella comunicazione orale e scritta  utilizzo comuni strumenti informatici  lingue estere, buona memoria  capacità di lavorare “sotto pressione”
  • 21. Competenze - capacità R.A. (2)  capacità nel comprendere le esigenze delle Autorità Sanitarie  Vision  capacità di coordinamento interfunzionale  capacità di comunicare e di trasmettere le informazioni  abilità nella negoziazione  capacità di gestire risorse umane, i cambiamenti  revisione e miglioramento delle procedure e del flusso di lavoro  consapevolezza e buon impiego delle possibilità offerte dalla tecnologia (es. database)  outsourcing delle attività regolatorie (strategia, monitoraggio, controllo, comunicazione)  proattività  disponibilità ed interesse ad apprendere e all’aggiornamento dentro e fuori l’organizzazione  capacità di comprendere oltre gli aspetti regolatori anche quelli economici, legali ed etici
  • 22. R.A. : dove ?  azienda farmaceutica (medicinali per uso umano)  azienda farmaceutica (medicinali per uso veterinario)  aziende dispositivi medici  aziende medicinali biotecnologici  (aziende prodotti dietetici)  (aziende cosmetici)  agenzie di ricerca a contratto  agenzie di consulenza  consulenti indipendenti  autorità regolatorie  accademia
  • 23. Il “Regulatory Affairs Professional” è colui che non deve sapere tutto di poco, bensì un poco di tutto
  • 24. Il Regulatory Affairs Professional NON deve creare i problemi bensì risolverli!!!
  • 25. Il Regulatory Affairs di qualche anno fa…… • Raccolta acritica delle documentazioni • Poca o assente interazione con le funzioni aziendali • Nessuna partecipazione alle strategia aziendale Connotazione di tipo “BUROCRATICO- COMPILATIVO”
  • 26. Il Regulatory Affairs oggi…  Scenario in continua evoluzione: alta variabilità  Deve conoscere gli aspetti legali della registrazione e le implicazioni regolatorie del licesing  Deve promuovere il coordinamento interfunzionale  Deve conoscere gli orientamenti sanitari (Finanziaria)  Deve saper colloquiare con le Autorità regolatorie  Deve conoscere le dinamiche della spesa sanitaria
  • 27. Le figure aziendali che rivestono un ruolo istituzionale nei confronti delle autorità: • Il Responsabile del Servizio Scientifico ; • Il Responsabile del Servizio di Farmacovigilanza ; • La Persona Qualificata (Qualified Person)
  • 28. Responsabile del Servizio Scientifico (art. 126 DL 219) • Ogni impresa titolare dell’AIC di medicinali deve essere dotata di un servizio scientifico incaricato dell’informazione sui medicinali che immette sul mercato. • Il servizio è diretto da un laureato in possesso di laurea specifica. • Il servizio scientifico deve essere indipendente dal Servizio marketing dell’impresa farmaceutica.
  • 29. Responsabile del Servizio Scientifico (art. 126 DL 219) I titolari AIC, tramite il servizio scientifico: • Si assicurano che la pubblicità farmaceutica della propria impresa è conforme alla legge. • Verificano che gli informatori scientifici alle proprie dipendenze sono in possesso di una formazione adeguata e rispettino la legge. • Forniscono all’AIFA l’informazione e l’assistenza eventualmente richieste.
  • 30. Responsabile del Servizio di Farmacovigilanza (art. 130 e 131 DL 219) Il titolare dell’AIC di medicinali deve disporre, a titolo stabile e continuativo, di un responsabile del servizio di farmacovigilanza, in possesso di titolo di studio fissato dalla legge. Il responsabile del servizio di farmacovigilanza deve essere persona diversa dal responsabile del servizio scientifico, e deve essere posto in condizione di usufruire di tutti i dati di tale servizio.
  • 31. Responsabile del Servizio di Farmacovigilanza (art. 130 e 131 DL 219) Il responsabile del servizio di farmacovigilanza, risiede in un paese membro della comunità europea; egli assicura: • L’istituzione ed il funzionamento di un sistema atto a garantire che le informazioni su tutte le presunte reazioni avverse comunicate al personale dell’azienda sono ordinate, raccolte ed accessibili in un unico luogo.
  • 32. Responsabile del Servizio di Farmacovigilanza (art. 130 e 131 DL 219) • che tutte le informazioni relative alla sicurezza dei medicinali, successive all’atto dell’autorizzazione, siano portate rapidamente a conoscenza del personale sanitario. • L’elaborazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR). • La trasmissione alla struttura sanitaria di pertinenza delle segnalazioni di sospette reazioni avverse gravi o inattese avvenute sul territorio nazionale ricevute direttamente dal segnalatore e non tramite la rete nazionale di farmacovigilanza.
  • 33. Responsabile del Servizio di Farmacovigilanza (art. 130 e 131 DL 219) • La trasmissione, in maniera rapida ed esauriente, ad ogni richiesta dell’AIFA, di informazioni supplementari ai fini della valutazione dei benefici e dei rischi dei medicinali, comprese le informazioni riguardanti i volumi di vendita o di prescrizione dello stesso. • La rappresentazione all’AIFA di qualunque altra informazione rilevante ai fini della valutazione dei benefici e dei rischi relativi ad un medicinale, incluse le appropriate informazioni su studi di sicurezza post-autorizzativi.
  • 34. Persona Qualificata (art. 52 DL 219) Il titolare dell’autorizzazione alla produzione di medicinali deve avvalersi di almeno una persona qualificata (ex Direttore Tecnico). L’AIFA riconosce l’idoneità della persona qualificata che possiede determinati requisiti fissati dalla legge (laurea specifica, esperienza biennale nel controllo qualità, abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’albo).
  • 35. Persona Qualificata (art. 52 DL 219) La persona qualificata: • Vigila che ogni lotto di medicinale sia prodotto e controllato con l’osservanza delle norme di legge e del dossier di registrazione autorizzato. • Controlla che, nel caso di medicinali di provenienza da paesi non appartenenti alla Comunità economica europea, ogni lotto di produzione importato è oggetto di un’analisi qualitativa completa, di un’analisi quantitativa di almeno tutte le sostanze attive e di qualsiasi altra prova e verifica necessaria a garantire la qualità dei medicinali nell’osservanza delle condizioni previste per l’AIC.
  • 36. Persona Qualificata (art. 52 DL 219) • Attesta su apposita documentazione le operazioni sopra riportate. • E’ responsabile della tenuta della documentazione ed è obbligato ad esibirla a richiesta dell’autorità sanitaria. • Comunica immediatamente all’AIFA e al responsabile dell’azienda dalla quale dipende ogni sostanziale irregolarità rilevata nel medicinale che è già stato immesso in commercio. • Collabora attivamente alle ispezioni effettuate dall’autorità sanitaria ai sensi del presente decreto ed effettua le operazioni richieste dalla stessa. • Vigila sulle condizioni di igiene dei locali di cui è responsabile. La Persona Qualificata non può svolgere la stessa funzione in più officine, a meno che non si tratti di officina costituente reparto distaccato dell’officina principale.
  • 37. Indice  Organizzazione dell’industria farmaceutica : funzioni e responsabilità del Regulatory Affairs ;  Le basi normative che regolano il sistema farmaco ;  Le procedure di rilascio dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio in Italia e in Europa ;  Il dossier di registrazione di un medicinale per uso umano;  Le Autorità regolatorie con cui confrontarsi ;  Conclusioni
  • 38. DEFINIZIONI DI BASE Normativa europea Regolamento E’ un atto applicabile automaticamente a tutto gli stati membri. Non richiede alcun recepimento da parte delle Autorità nazionali Direttiva E’ un atto vincolante per gli Stati Membri. Necessita di implementazione nazionale, entro i termini da essa stabiliti. Recepimento con Decreto Legislativo su mandato stabilito dalla Legge Comunitaria Linee Guida Non cogenti, ma di ‘consiglio’ Pareri, Opinioni scientifiche, Non cogenti, ma da tenere presente perché preludono spesso a qualcosa di Comunicazioni definitivo. Decisione E’ un atto che vincola solo l’entià a cui è indirizzato (Stato membro o entità legale)
  • 39. DEFINIZIONI DI BASE Normativa italiana Decreto Legge (D.L.) Da convertire in Legge entro 60 giorni Legge Efficace il giorno stesso della pubblicazione in GU, salvo diversamente indicato Decreto Legislativo Recepimento di una norma comunitaria Decreto Presidente della Efficace il giorno stesso della pubblicazione in GU, salvo Repubblica diversamente indicato Determinazioni AIFA, firmate dal Direttore Generale o da Dirigente incaricato Comunicazioni Valore di Linea Guida, quando non si può intervenire con una norma
  • 40. LEGISLAZIONE FARMACEUTICA EUROPEA Obiettivi  garantire un alto livello di protezione della salute per i cittadini Europei, in particolare rendendo sicuri, innovativi i prodotti disponibili per i pazienti il più velocemente possibile ;  assicurare la più stretta sorveglianza sul mercato, in particolare rafforzando le procedure di farmacovigilanza ;  raccogliere la sfida dell’allargamento dei paesi della Comunità Europea ;  razionalizzare e semplificare il sistema, migliorando la trasparenza delle procedure per prendere le decisioni (decision making) ;  libera circolazione delle specialità medicinali. Un primo ostacolo alla realizzazione del mercato unico della Comunità Europea era rappresentato dalle differenze normative presenti nelle singole legislazioni degli Stati Membri….
  • 41. …NORMATIVA ITALIANA  R.D. 3 marzo 1927 n° 478 “Approvazione del regolamento contenente norme per la produzione ed il commercio delle specialità medicinali ;  Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n° 1265  Modificato dal D.P.R. 23 Ottobre 1963 n. 1730
  • 42. Titolo II Art. 13: La domanda di registrazione della specialità medicinale deve contenere, oltre il nome, cognome e indirizzo del produttore richiedente: 1) Il nome di vendita della specialità 2) L’indicazione qualitativa e quantitativa dei componenti la specialità denominata secondo la pratica medica, la forma della preparazione, l’uso al quale è destinata e la dose di somministrazione 3) Le proprietà caratteristiche della specialità che ne giustificano l’azione medicamentosa 4) Il periodo massimo di conservazione per le specialità che possono alterarsi 5) Il metodo analitico per il controllo qualitativo e quantitativo almeno dei principali componenti 6) L’indicazione dell’officina di produzione 7) Il prezzo fisso di vendita al pubblico e quello al farmacista…..
  • 43. Titolo II Art. 14: La domanda di cui al precedente articolo deve essere corredata: 1) Dalla relazione sulle ricerche scientifiche eseguite o dalla prescrizione sanitaria originale della specialità redatta , a seconda dei casi, da un medico o da un veterinario ... 2) Da 3 campioni della specialità …….. 3) Da 3 esemplari dell’etichetta interna ed esterna 4) Da 3 esemplari di ciascuno degli stampati che verranno annessi alla specialità 5) Dalle pubblicazioni scientifiche eventualmente intervenute e atte a dimostrare l’efficacia del medicamento, specie se questo contenga qualche sostanza non ancora o raramente usata nella pratica medica
  • 44. Fino alla prima metà degli anni Nella seconda metà degli anni ‘80 la “Normativa regolatoria” è ‘80 l’Italia comincia a recepire molto informale … le Direttive Europee e la costituita solamente da qualche “Normativa regolatoria” si circolare ministeriale indirizzata arricchisce di Norme alle aziende produttrici che Tecniche/Attuative per la intendevano registrare e registrazione dei medicinali commercializzare medicinali
  • 45. …Si arriva così agli anni ’90 D.L. 178 del 29 Maggio 1991 Il 1991 è l’anno della GRANDE “Recepimento delle SVOLTA: con il D.L.gvo 178 si attua direttive della Comunità il recepimento della direttiva economica europea in europea sui medicinali e…. materia di specialità medicinali”  cambiano drasticamente le modalità di registrazione Cambiano anche i contenuti del Dossier di registrazione!!! Si passa dalla registrazione su “prescrizione medica”, alla realizzazione di un dossier di registrazione vero e proprio
  • 46. NORMATIVA EUROPEA Direttiva 2001/83/CE Recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano scopo Riunire in un unico testo la normativa già esistente, al fine di creare maggiore chiarezza e razionalità, evitando interpretazioni differenti e adottando un linguaggio comune
  • 47. La Direttiva 2001/83/CE  Direttiva 65/65/CE, 75/316/CE, 75/319/CE, 89/342/CE, 89/343/CE, 89/381/CE (AIC, medicinali, immunoligici, radiofarmaci, derivati del sangue)  Drettiva 92/25/CE (distribuzione intermedia)  Direttiva 92/26/CE (regime di fornitura)  Direttiva 92/27/CE (etichettatura e foglio illustrativo) CODICE  Direttiva 92/28/CE (pubblicità) COMUNITARIO  Direttiva 93/39/CE (farmacovigilanza) (Direttiva 2001/83/CE)
  • 48. NORMATIVA EUROPEA Direttiva 2004/24/CE Che introduce la categoria dei Direttiva 2004/27/CE medicinali vegetali Che modifica e integra la tradizionali Direttiva 2001/83/CE Le importanti novità introdotte dalle due direttive hanno portato l’Italia a decidere di recepire la direttiva 2001/83/CE e le successive modificazioni
  • 49. (GU n. 142 del 21-6-2006 - Suppl. Ordinario n.153)
  • 50.
  • 51.
  • 52. Decreto Legislativo 24 aprile 2006 n. 219 Titolo I Definizioni (Art. 1) Titolo II Campo di applicazione (Art. 2-5) Titolo III Autorizzazione all’immissione in commercio (Art. 6-49) Titolo IV Produzione ed importazione (Art. 50-72) Titolo V Etichettatura e Foglio illustrativo (Art. 73-86) Titolo VI Classificazione dei medicinali ai fini della fornitura (Art. 87-98) Titolo VII Distribuzione all’ingrosso dei medicinali (Art. 99-111) Titolo VIII Informazione Scientifica (Art. 113-128) Titolo IX Farmacovigilanza (Art. 129-134) Titolo X Disposizioni speciali sui medicinali derivati dal sangue o dal plasma (Art. 135-140) umani e sui medicinali immunologici Titolo XI Vigilanza e sanzioni (Art. 141-150) Titolo XII Ulteriori disposizioni (Art. 151-157) Titolo XIII Disposizioni finali (Art. 158-160)
  • 53. Sono esclusi dal D. Lgvo. 219/2006  Le formule magistrali (disciplinate dalla legge 94/1998, “DiBella”)  Le formule officinali (FU, Ph. Eur.)  I medicinali per la prove di ricerca e sviluppo (disciplinati dal d. lgs. 211/2003)  I prodotti intermedi  I radionuclidi utilizzati in forma preconfezionata  Il sangue intero, il plasma, le cellule ematiche di origine umana
  • 54. Indice  Organizzazione dell’industria farmaceutica : funzioni e responsabilità del Regulatory Affairs ;  Le basi normative che regolano il sistema farmaco ;  Le procedure di rilascio dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio in Italia e in Europa ;  Il dossier di registrazione di un medicinale per uso umano;  Le Autorità regolatorie con cui confrontarsi ;  Conclusioni
  • 55. Decreto Legislativo 24 aprile 2006 n. 219 Nessun medicinale può essere immesso in commercio sul territorio nazionale senza aver ottenuto  un’autorizzazione dell’AIFA rif. D.L.gvo 219/06 – Titolo III – Immissione in commercio/Capo I/Autorizzazione all’immissione in commercio  o un’autorizzazione comunitaria a norma del Regolamento (EC) n. 726/2004
  • 56. Tipo di procedura registrativa  Procedura  Procedura Nazionale Centralizzata (NP) (CP)  Procedura di Mutuo Riconoscimento (MRP)  Procedura Decentrata (DCP) D.L.gvo 219/06 e succ. Regolamento (EC) aggiornamenti n. 726/2004 EMA AIFA AIFA
  • 57. Procedure di AIC Centralizzata Valevole in tutti gli stati membri. Rilasciata dall’EMA e obbligatoria per alcuni farmaci Mutuo Riconoscimento A partire da un RMS. Decentrata Rilasciata dalle singole autorità Nazionale Riconosciuta solo a livello nazionale. In Italia rilasciata dall’AIFA.
  • 58. LE PROCEDURE DI REGISTRAZIONE Evoluzione nel tempo Nazionali Fino al 31.12.87 Multistato 1987 - 1994 Concertazione comunitaria Mutuo riconoscimento 01.01.95 - 30.10.05 Centralizzata (ex Concertazione) Centralizzata Dal 1.11.05 Procedura di mutuo riconoscimento e decentralizzata
  • 59. Procedure Europee Differenze tra DCP e MRP DCP MRP Decentrata Mutuo Riconoscimento Dossier del Dossier del medicinale medicinale già non ancora autorizzato autorizzato in un paese UE in un paese UE 59
  • 60. Procedura di AIC Mutuo riconoscimento Decentralizzata Applicant Applicant RMS RMS CMS CMS CMS CMS CMS CMS CMS CMS CMS CMS CMS CMS CMS Prodotti gia’ registrati in 1 paese Prodotti non ancora registrati
  • 61. Procedura di Mutuo Riconoscimento  Applicabile a:  In generale a tutti i prodotti cosiddetti convenzionali già autorizzati in uno stato membro la cui domanda di autorizzazione sia stata depositata come full o come abridged application  Generici il cui prodotto di riferimento sia stato autorizzato con procedura centralizzata  Alle line extensions può essere applicata solo in particolari circostanze  La base per il riconoscimento dell’autorizzazione resta sempre il rapporto di valutazione del Reference Member State (RMS)
  • 62. Procedura di Mutuo Riconoscimento  Applicabile a specialità esclusivamente già autorizzate  Le autorità competenti sono gli stati Membri (RMS e CMS)  Scelta del RMS da parte dell’applicant  Scelta dei CMS da parte dell’applicant  Ripetibile a distanza di tempo  L’arbitrato è obbligatorio in caso di mancato accordo tra i CMS
  • 63. MRP: MEDICINALE GIA’ AUTORIZZATO IN UN PAESE UE Day 0 Inizia la procedura: i CMS analizzano il rapporto di valutazione fornito loro dal RMS I CMS espongono i loro commenti sul report Risposte del titolare AIC Il RMS fa circolare ai CMS una valutazione delle risposte fornite dal titolare I CMS espongono i loro commenti sulle risposte fornite dal titolare Ulteriori osservazioni dei CMS Day 90 Decisione finale dei CMS, RMS prepara report finale Ricorso al Ogni paese coinvolto (CMS) procede alla CMD(h)/EMA propria fase amministrativa nazionale
  • 64.
  • 65. PROCEDURA DECENTRATA  Applicabile a:  tutti i prodotti non ancora autorizzati in uno stato membro e non ricadenti nell’Allegato al regolamento 726/2004  Le autorità competenti sono gli stati Membri (RMS e CMS)  La base per il riconoscimento dell’autorizzazione resta sempre il rapporto di valutazione del Reference Member State (AR)  Domanda presentabile in tutti gli stati membri contemporaneamente
  • 66. PROCEDURA DECENTRATA  Scelta del RMS da parte dell’applicant  Scelta dei CMS da parte dell’applicant (anche come numero)  L’arbitrato è obbligatorio in caso di mancato accordo tra i CMS  Possibilità di immissione in commercio per gli stati membri che hanno approvato la specialità senza attendere l’esito dell’arbitrato  Per successive inclusioni di stati membri, si dovrà passare dal MR
  • 67. DCP: MEDICINALE NON ANCORA AUTORIZZATO IN ALCUN PAESE UE Day 0 RMS inizia la valutazione del dossier Day 105 In caso di disaccordo tra i CMS sulla valutazione, il RMS ferma l’orologio CLOCK-STOP Il titolare prepara le risposte ai quesiti posti dai valutatori Day 106 Una volta ricevute risposte idonee e complete, la procedura riparte Day 120 RMS aggiorna prepara un draft report aggiornando il report preliminare: se tutti i CMS sono d’accordo si chiude la procedura e viene rilasciata la AIC nel RMS Day 150 CMS inviano osservazioni: se raggiunto accordo RMS può chiudere la procedura, altrimenti prepara un report con argomenti in sospeso Day 210 Decisione finale dei CMS, RMS prepara report finale Ricorso al Ogni paese coinvolto (CMS) procede alla CMD(h)/EMA propria fase amministrativa nazionale
  • 68.
  • 69. FASE NAZIONALE (MRP/DCP) DOMANDA CLASSIFICAZIONE/PREZZ O + STAMPATI PROPOSTI CHECK-IN AMMINISTRATIVO+ N° AIC CONTRATTAZIONE P&R STAMPATI 6-9 MESI BOZZA DETERMINA EMISSIONE DETERMINA FIRMATA
  • 70. Procedura CENTRALIZZATA direttiva 2004/27/CE, regolamento 726/2004 Nell’interesse della salute pubblica e del progresso scientifico, per alcune tipologie di medicinali è essenziale che l’autorizzazione all’immissione in commercio si basi su criteri scientifici oggettivi escludendo considerazioni economiche o d’altro tipo. Ente valutatore è l’European Medicines Agency (EMA)
  • 73. Procedura CENTRALIZZATA Produce un unico decreto valido per tutta la Comunità Europea  Prevede un coinvolgimento meno diretto da parte degli Stati Membri
  • 74. Procedura CENTRALIZZATA EMA valuta il dossier e la sua decisione è valida in tutti i paesi della EU Obbligatoria: biotech, onco, malattie virali, autoimmuni, neurodegenerative, diabete, orfani per malattie rare Opzionale per: nuovi farmaci, innovazioni terapeutiche o tecnologiche, generici, pediatrici Day 0 deposito della domanda AIC all’EMA Day 120 CHMP redige elenco domande da sottoporre al titolare CLOCK STOP Il titolare prepara le risposte ai quesiti posti dai valutatori Day 180 CHMP redige altro elenco domande da sottoporre al titolare CLOCK STOP Il titolare prepara le risposte ai quesiti posti dai valutatori Day 210 opinione CHMP comprendente eventuali commenti e risposte Opinione CHMP positiva: prosecuzione dell’iter, creazione degli stampati nelle lingue EU Opinione CHMP circa 67 giorni negativa: ricorso Decisione della Commissione Europea
  • 75. Procedura CENTRALIZZATA Vantaggi  Unica domanda di autorizzazione per tutti i paesi della Comunità  Tempistica quasi prevedibile  Unica autorizzazione valida contemporaneamente in tutti i paesi.  Gestione centralizzata delle successive variazioni e della farmacovigilanza
  • 76. Procedura CENTRALIZZATA Svantaggi  Scelta non aziendale del paese rapporteur e co- rapporteur  Rischio di “bocciatura” in tutti i paesi senza esclusione  Minor “controllo”sulle autorità locali
  • 77. Procedura NAZIONALE Le procedure di registrazione nazionali rimangono valide per quei prodotti che:  la cui commercializzazione è prevista solo nel singolo Stato Membro sono line extensions di specialità a registrazione nazionale
  • 78. D.L.vo 219/2006 integrato dal D.L.vo 274/2007 Titolo III Immissione in commercio Capo IV Procedura per il rilascio dell’Autorizzazione istruttoria Art. 29 Durata del procedimento: 1 L'AIFA adotta le proprie determinazioni sulla domanda di AIC, entro il termine di duecentodieci giorni dalla ricezione di una domanda valida. 2 Se la domanda di rilascio di un’autorizzazione è presentata oltre che in Italia, anche in un altro Stato Membro della CE, si applicano gli articoli da 41 a 49 (Mutuo riconoscimento o decentrata) 3 Se un’ altra domanda per stesso medicinale è in esame in uno Stato membro, l’AIFA non procede alla valutazione e informa il richiedente che si applica MRP 4 Se un altro Stato membro ha già autorizzato il medicinale oggetto di domanda di AIC, l’AIFA respinge la domanda
  • 79. D.L.vo 219/2006 integrato dal D.L.vo 274/2007 Titolo III Immissione in commercio Art. 30 Istruttoria della domanda 1 Ai fini dell’istruttoria della domanda, l’AIFA: a) Verifica la conformità del fascicolo e accerta la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell’AIC b) Può sottoporre il medicinale e le materie prime al controllo dell’ISS per accertare che i metodi di controllo impiegati sono soddisfacenti; può disporre verifiche ispettive volte ad accertare la veridicità dei dati sperimentali, la conformità alle NBF, l’eticità e la conformità delle sperimentazioni cliniche c) Può esigere che il richiedente completi la documentazione a corredo della domanda (si interrompono i termini) d) Accerta che i produttori e gli importatori di medicinali da paesi terzi siano in grado di produrre secondo quanto indicato nella documentazione
  • 80. Tempistica Procedura Nazionale Caricamento Proposta classificazione e prezzo check in Parere CTS Verifica stampati 15 gg (60 gg) 210 giorni (anche 2-3 anni) 30 gg (60 gg) 30 gg (60 gg) 30 gg Determina AIC Dom. AIC Rilascio Rilascio parere parere CTS CPR/CTS Rilascio Day 0 RCP – FI - etichette
  • 81. ITER AUTORIZZATIVO  Presentazione domanda di AIC  Attribuzione codice pratica  Check in amministrativo  Comunicazione day 0  Esame istruttorio della pratica: - valutazione documentazione chimica - valutazione documentazione preclinica - valutazione documentazione clinica  Parere Sottocommissione  Parere CTS  Parere CPR/CTS  Approvazione degli stampati  Iter amministrativo conclusivo  Ratifica Consiglio d’Amministrazione  Determinazione AIC
  • 82. Indice  Organizzazione dell’industria farmaceutica : funzioni e responsabilità del Regulatory Affairs ;  Le basi normative che regolano il sistema farmaco ;  Le procedure di rilascio dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio in Italia e in Europa ;  Il dossier di registrazione di un medicinale per uso umano;  Le Autorità regolatorie con cui confrontarsi ;  Conclusioni
  • 83. Il Dossier di Registrazione Per richiedere il rilascio dell’ AIC, il responsabile dell’ immissione in commercio all’ interno del territorio comunitario deve allegare alla domanda, che verrà esaminata dall’autorità, una serie di informazioni e documenti che costituiscono il dossier di registrazione
  • 84. Scopo del dossier di registrazione Deve dimostrare √ QUALITÀ √ SICUREZZA di un farmaco √ EFFICACIA per una precisa indicazione terapeutica per una determinata dose per un certo utilizzo (durata etc.) per un definito gruppo di pazienti
  • 85. Il formato del dossier di AIC Il Nuovo Formato Dal luglio 2003 è OBBLIGATORIO il nuovo formato CTD (COMMON TECHNICAL DOCUMENT) secondo quanto previsto dal processo di armonizzazione promosso dalla ICH
  • 86. CTD CTD - obiettivi tecnici • Facilitare la presentazione delle domande di AIC • Facilitare la revisione da parte delle AUTORITA’ • Facilitare le comunicazioni con L’APPLICANT CTD - obiettivi sostanziali • Accesso rapido al mercato per i nuovi farmaci • Eliminazione della duplicazione di studi clinici e preclinici • Protezione della salute pubblica
  • 88. Il CTD Come è costruito (Piramide ICH)  Il Common Technical Document è strutturato in 5 moduli. Il contenuto del Modulo 1 è condiviso tra Commissione Europea, Stati membri, EMA e parti interessate (struttura regionale).  Invece la struttura dei Moduli 2, 3, 4, e 5 è comune a tutte le regioni ICH.
  • 89. Il CTD Come è costruito Modulo 1 Informazioni amministrative, regionali o nazionali (esempio, Application Form, i testi proposti). Modulo 2 Riassunti Quality Overall Summary Non-clinical Overview / Summaries Clinical Overview / Summaries Modulo 3 Quality Modulo 4 Non-clinical Study Reports Modulo 5 Clinical Study Reports
  • 90. Il CTD Come è costruito – Il modulo 3 Quality
  • 91. Il CTD Come è costruito – Il modulo 3 Quality – Parte S
  • 92. Il CTD Come è costruito – Il modulo 3 Quality – Parte P
  • 93. Il CTD Come è costruito – Il modulo 4 Non-Clinical 4.1 TABLE OF CONTENTS OF MODULE 4 A Table of Contents should be provided that lists all of the nonclinical study reports and gives the location of each study report in the Common Technical Document. 4.2 STUDY REPORTS The study reports should be presented in the following order: 4.2.1 Pharmacology 4.2.2 Pharmacokinetics 4.2.3 Toxicology 4.3 LITERATURE REFERENCES
  • 94. Il CTD Come è costruito – Il modulo 5 Clinical 5.1 Table of Contents of Module 5 5.2 Tabular Listing of All Clinical Studies 5.3 Clinical Study Reports 5.3.1 Reports of Biopharmaceutic Studies 5.3.2 Reports of Studies Pertinent to Pharmacokinetics using Human Biomaterials 5.3.3 Reports of Human Pharmacokinetic (PK) Studies 5.3.4 Reports of Human Pharmacodynamic (PD) Studies 5.3.5 Reports of Efficacy and Safety Studies 5.3.6 Reports of Post-Marketing Experience 5.3.7 Case Report Forms and Individual Patient Listings 5.4 Literature References
  • 95. Mantenimento e aggiornamento del dossier di registrazione presso le Autorità Regolatorie (Aifa – Agenzie Europee – Ema)  Variazioni : modifica al contenuto del dossier (es. metodo di produzione, composizione, eccipienti, indicazioni, interazioni ecc.) ;  Rinnovi : versione aggiornata di tale documento relativa a tutti gli aspetti attinenti alla qualita', alla sicurezza e all'efficacia e comprensiva di tutte le variazioni apportate (comma 2, art.38, D.lgvo 219/06) ;  Adempimento a specifiche richieste delle Agenzie Regolatorie e/o Autorità Sanitarie (es. aggiornamento labelling, documentazione produttori materie prime e prodotti finiti, ritiro lotti ecc.)
  • 96. Rinnovi – Basi Legali Art.38 del D.lgvo 219/2006 :  comma 1 : “Salvo il disposto dei commi 4 (medicinali che hanno già ottenuto uno o più rinnovi) e 5 (decadenza per sunset clause), l'AIC ha una validita' di cinque anni” ;  comma 2 :“L'AIC, puo' essere rinnovata dopo cinque anni sulla base di una nuova valutazione del rapporto rischio/beneficio effettuata dall'AIFA. A tal fine, il titolare dell'AIC fornisce all'AIFA, almeno sei mesi prima della data di scadenza della validita' dell'autorizzazione ai sensi del comma 1, una versione aggiornata del dossier di autorizzazione del medicinale relativa a tutti gli aspetti attinenti alla qualita', alla sicurezza e all'efficacia, comprensiva di tutte le variazioni apportate dopo il rilascio dell'AIC”  comma 3 : “Dopo il rinnovo, l'AIC ha validita' illimitata, salvo che l'AIFA decida, per motivi giustificati connessi con la farmacovigilanza, di procedere a un ulteriore rinnovo di durata quinquennale a norma del comma 2”.
  • 97. Rinnovi – Documentazione Documento redatto dal Regulatory in collaborazione con la Farmacovigilanza,Direzione Medica e GroupQuality. Modulo 1  Modulo 1.1 Comprehensive table of Content  Modulo 1.2 Renewal Application Form con relativi ANNEXES (1-6)  Annex 1 : Lista di tutte le presentazioni per le quali si chiede il rinnovo  Annex 2 : Dettagli sulle persone da contattare (Qualified Person per la Farmacovigilanza ; Servizio Scientifico ; Segnalazioni difetti)  Annex 3 : Lista di tutti gli Stati Membri in cui è presente il prodotto con relativa data di lancio ;  Annex 4 : Lista di tutte le variazione effettuate dall’ultimo rinnovo o dalla data di AIC ;  Annex 5 : Certificato GMP o Autorizzazione alla produzione di ogni stabilimento coinvolto nella produzione del farmaco (conf. primario/secondario/rilascio lotti/controllo/produzione) ;  Annex 6 : Certificato GMP dell’officina produttrice della materia prima
  • 98. Rinnovi – Documentazione Modulo 1  Modulo 1.3.1 SPC, Labelling and Package Leaflet (Ultimi stampati autorizzati) ;  Modulo 1.4.1 Quality (incl. Signature + CV) (Qualified Person che redige il modulo 2.3) ;  Modulo 1.4.3 Clinical (incl. Signature + CV) (Medico che redige il modulo 2.5)
  • 99. Rinnovi – Documentazione Modulo 2  Modulo 2.3 Quality Overall Summary (Quality Expert Statement) (Statement sulla qualità del prodotto finito, sulle officine autorizzate, sulla qualità della sostanza attiva) ;  Modulo 2.5 Clinical Overview (Clinical Expert Statement) (Resoconto clinico del prodotto) ;
  • 100. Rinnovi – Documentazione Modulo 5  Modulo 5.3.6 Reports of Post-marketing experience (Periodic Safety Update Report and Summary Bridging Report) (Rapporto di Farmacovigilanza sul prodotto comprensivo di : numero di pazienti trattati, eventuali effetti avversi segnalati attraverso la Rete Nazionale di Farmacovigilanza , congruenza degli effetti avversi con le indicazioni presenti sugli stampati….)
  • 101. Rinnovi – Procedura di valutazione  La procedura ha durata di 6 mesi e può terminare o tramite il silenzio-assenso (rinnovo regolare : bisogna aggiornare gli stampati con la data di fine rinnovo) oppure l’ufficio Farmacovigilanza dell’AIFA invita l’azienda ad aggiornare gli stampati secondo nuove disposizioni per il paziente o a chiarire alcuni aspetti relativi alla qualità del prodotto.
  • 102. Indice  Organizzazione dell’industria farmaceutica : funzioni e responsabilità del Regulatory Affairs ;  Le basi normative che regolano il sistema farmaco ;  Le procedure di rilascio dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio in Italia e in Europa ;  Il dossier di registrazione di un medicinale per uso umano;  Le Autorità regolatorie con cui confrontarsi ;  Conclusioni
  • 103. Le Autorità con cui ci dobbiamo confrontare  Agenzia Italiana del Farmaco  Ministero della Salute  Istituto Superiore di sanità  EMA [Agenzia Europea per i medicinali (EMA)] ema.europa.eu
  • 104. AIFA Agenzia Italiana del Farmaco Centralino 06.5978.401 Via del Tritone, 181 - 00187 Roma Posta Via dei Maroniti 40 00187 Roma
  • 105.
  • 107. Istituzione Art. 48, legge 326 del 24.11.03 “…al fine di garantire l'unitarietà delle attività in materia di farmaceutica e di favorire in Italia gli investimenti in ricerca e sviluppo, e' istituita, con effetto dal 1° gennaio 2004, l'Agenzia italiana del farmaco “ Funzionamento e DM n° 245 del 20.09.04 organizzazione Organizzazione, Pubblicazione su GU 149 del 29.06.05 amministrazione e ordinamento Disposizioni urgenti per la Legge 15 luglio 2011, n. 111, va emanato il stabilizzazione finanziaria regolamento di modifica dell’organizzazione e del funzionamento dell’Aifa, in modo da assicurare l’equilibrio finanziario dell’ente e senza alcun onere a carico della finanza pubblica
  • 108. L’Agenzia Italiana del Farmaco è l’autorità nazionale competente per l’attività regolatoria dei farmaci in Italia Si tratta di un modello organizzativo proprio della maggioranza dei Paesi Europei  E’ un Ente pubblico che opera in autonomia, trasparenza e economicità,  sotto la direzione e la vigilanza del Ministero della Salute e la vigilanza del Ministero dell’Economia.  Collabora con le Regioni, l’Istituto Superiore di Sanità, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, le Associazioni dei pazienti, i Medici e le Società Scientifiche, il mondo produttivo e distributivo.
  • 109. Priorità strategiche per AIFA  Contribuire alla tutela della salute attraverso i farmaci  Garantire l'unitarietà sul territorio del sistema farmaceutico  Governare la spesa farmaceutica  Favorire lo sviluppo della farmaceutica in Italia  Assumere un ruolo di prestigio in ambito nazionale e internazionale
  • 110. L'AIFA è un ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. Esso opera attraverso:  il Consiglio di Amministrazione, Presidente: Sergio Pecorelli  il Direttore Generale: Luca Pani  il Collegio dei Revisori dei Conti Si avvale di una struttura composta da:  5 Aree tecnico-scientifiche  1 Area Amministrativa  Ufficio Stampa e della Comunicazione
  • 111. Rasi ufficialmente nominato direttore esecutivo Ema Il consiglio di amministrazione della European Medicines Agency (Ema) ha ufficialmente nominato Guido Rasi come nuovo direttore esecutivo dell'Agenzia regolatoria europea dei medicinali. 8 giugno nomina di Rasi 13 luglio audizione di fronte al Comitato Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare del Parlamento europeo. 7 settembre approvazione della sua nomina da parte della Conferenza dei presidenti del Parlamento europeo. 16 novembre entrata in carica all'Ema a Londra 16 novembre Luca Pani diventa Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa)
  • 112. Organizzazione AIFA Luca Pani Luisa Motolese Conti Ispezioni Farmacovigilanza Pietro Folino Delbò Angela Del Vecchio Domenico Di Giorgio
  • 113. Comitato Prezzi e Rimborso Commissione Tecnico Scientifica Funzioni Comunicazione AIFA, datata 15.03.2010 In adeguamento alle prescrizioni comunitarie sulla trasparenza dei regolamenti interni e delle decisioni degli organismi collegiali  Valutazione tecnico-  Attività di supporto tecnico- scientifica su medicinali, loro scientifico all’AIFA successive variazioni, su  Istruzione della pratica sperimentazioni cliniche e su negoziale dei prezzi dei Farmacovigilanza farmaci che tiene conto  Parere vincolante su valore * della documentazione terapeutico medicinali prodotta dagli uffici definendo il place in therapy CTS * del dossier proposto dal CPR  Parere vincolante su richiedente innovatività * delle classificazioni proposte  Parere vincolante sul regime dalla CTS di fornitura, dando specifiche raccomandazioni  Approvazione del contratto su modalità dispensazione con il titolare AIC  Proposte di classificazione ai  Emanazione di pareri relativi fini della rimborsabilità da al contenimento del tetto di parte del SSN spesa farmaceutica e verifica di rimborsabilità e prezzo dei medicinali trascorsi i due anni dalla negoziazione
  • 114. Composizione Commissione Tecnico Scientifica, operante su 5 Sottocommissioni (5 anni) (Farmacovigilanza, AIC Nazionali, Revisione e Rev. Schede Tecniche, Procedure Europee) comunicazione del 23.11.09 Componenti di diritto: Componenti designati dal Ministro del Lavoro, Prof. Luca Pani della Salute e delle Politiche Sociali: Prof. Enrico Garaci Michele Di Iorio Daniela Melchiorri Walter Marrocco Componenti designati dalla Conferenza Renato Bernardini Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Giovanni Landoni Regioni e le Province Autonome Rosa Maria Moresco Francesco Rossi Giorgio Palù Nicola Montanaro Roberto Dall'Aglio Salvatore Amoroso Componente designato dal Ministro Renato Lauro dell’Economia e delle Finanze Antonietta Martelli Leandro Provinciali Vincenzo Mollace Mara Vezzani
  • 115. Composizione Comitato Prezzi (5 anni) comunicazione del 24.11.09 E’ presieduto dal Direttore Generale dell’Agenzia e composto da 12 membri di comprovata professionalità ed esperienza nei settori della metodologia di determinazione dei prezzi dei farmaci, della economia sanitaria e della farmacoeconomia designati dal Ministro della Salute, dal Ministro dell’Economia, dal Ministro delle Attività Produttive e dalla Conferenza Stato Regioni. Componente di diritto Componenti designati dal Componenti designati dalla Ministero del Lavoro, della Conferenza Permanente per i Prof. Luca Pani Salute e delle Politiche Rapporti tra lo Stato le Regioni Enrico Garaci Sociali e le Province Autonome Giuseppe Navarria Ida Fortino Amerigo Cicchetti Loredano Giorni Adriano Lazzarin Luigi Patregnani Componente designato dal Carlo Lucchina Silvana Pettinato Ministero dell'Economia e delle Giuseppe Pedalino Francesca Tosolini Finanze Andrea Messori Componente designato dal Ministero dello Sviluppo Economico Angelo De Pascale
  • 116. AIFA Centro di collegamento Agenzia-Regioni  Collaborazione tra AIFA e Regioni  Analisi andamento spesa farmaceutica  Raccordo flussi informativi sui farmaci  Promozione dei generici  Proposte per l’informazione e la pubblicità sui farmaci, la farmacovigilanza e la sperimentazione clinica
  • 117. AIFA Commissione per la Promozione R&S  Ricerca scientifica a carattere pubblico  Investimenti di soggetti privati sul territorio nazionale  Criteri per riconoscimento di premio di prezzo dei farmaci innovativi  Integrazione dei differenti progetti di ricerca clinica a livello nazionale
  • 118. AIFA Strumenti per il monitoraggio • Osservatorio Nazionale sull’impiego dei Medicinali (OsMED) Monitoraggio Farmaci prescritti SSN - Indicatori: consumo e spesa • Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica (OsSC) Monitoraggio delle sperimentazioni cliniche condotte in Italia • Osservatorio Nazionale di Farmacovigilanza Raccolta delle segnalazioni delle reazioni avverse
  • 119. Legge 172 del 13.11.09 (GU n. 278 del 28.11.09) Entrata in vigore il 13.12.09 Aumento dei Ministeri da 12 a 13 Ministero della Salute scorporato da Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  Necessità di nominare il nuovo Ministro  Individuazione degli uffici del personale  Competenze nuovo Ministero Salute (con portafoglio)  Funzioni • In materia di tutela della salute umana • Coordinamento del SSN • Programmazione tecnico-sanitaria, di rilievo nazionale • Indirizzo coordinamento e monitoraggio delle attività tecniche sanitarie regionali • Monitoraggio della qualità delle attività sanitarie regionali con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni erogate
  • 120. MINISTRO prof. Renato Balduzzi Via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma Il Ministero della Salute è organo Il 29 luglio è entrato in vigore il centrale del Servizio Sanitario DPR 108 del 11 marzo 2011 di Nazionale. La Legge 317 del 2001 gli organizzazione del Ministero attribuisce "le funzioni spettanti allo Stato della Salute. in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del Sistema sanitario nazionale, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti”. Al fine di garantire continuità alle attività del Ministero fino alla piena attuazione La Legge 172 del 13.11.09 (GU n. 278 della nuova organizzazione si deve del 28.11.09) lo ha reso indipendente continuare a fare riferimento alle dal Ministero del Lavoro, della Salute preesistenti strutture di seguito indicate. e delle Politiche Sociali
  • 121. Dipartimenti e direzioni Gli uffici del Ministero della Il Ministero della Salute si Salute si articolano in 4 articola in 3 dipartimenti e in 1 Dipartimenti, ognuno dei quali Ufficio generale delle Risorse, suddiviso in Direzioni Generali, dell’Organizzazione e del per meglio rispondere alle Bilancio esigenze di tutela e di promozione della salute dei cittadini e della Fabrizio Oleari a) Dipartimento della sanità pubblica sanità veterinaria: e dell’innovazione b) Dipartimento della Filippo Palumbo programmazione e 1. Qualità; dell’ordinamento del SSN 2. Innovazione; 3. Prevenzione e Comunicazione; c) Dipartimento della Sanità Pubblica Romano Marabelli 4. Sanità pubblica veterinaria, nutrizione e Veterinaria, della sicurezza sicurezza degli alimenti. alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute
  • 122. MINISTRO prof. Renato Balduzzi Via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma Obiettivi Organizzazione Consiglio superiore di sanità Dipartimenti e direzioni Uffici territoriali e periferici Commissioni e comitati Operazione trasparenza
  • 123. Dipartimento Innovazione Direzione Farmaci e dei dispositivi medici Ad interim Direttore Generale Dott. Romano Marabelli a) vigilanza sull’Agenzia Italiana del Farmaco e rapporti con la stessa Agenzia, anche ai fini dell’elaborazione della normativa del settore farmaceutico b) disciplina delle attività di vendita al pubblico dei medicinali c) pubblicità dei medicinali di automedicazione, dei dispositivi medici e di altri prodotti pubblicizzabili d) dispositivi medici e) dispositivi medico-diagnostici in vitro f) attività di segreteria della Commissione unica sui dispositivi medici g) attività ispettiva nelle materie di competenza della Direzione Generale h) produzione e commercio di presidi medico-chirurgici; biocidi, prodotti erboristici non ricadenti in altra disciplina i) prodotti cosmetici l) sostanze stupefacenti e psicotrope
  • 124. Direzione Farmaci e dei dispositivi medici  Ufficio I - Dr.ssa D’Alessandro (Affari Generali)  Ufficio II – Dr.ssa Capasso (ad interim) (Pubblicità specialità medicinali , Medical Device, Presidi Medico-chirurgici)  Ufficio III - Dr.ssa Donato (Dispositivi medici)  Ufficio IV - Dr.ssa Nisticò (Diagnostici in-vitro)
  • 125. Direzione Farmaci e dei dispositivi medici  Ufficio V - Dr.ssa Capasso (Ispezioni: Cosmetici, PMC, Biocidi, Dispositivi medici, Autorizzazione alla prod. PMC, Monitoraggio e sorveglianza incidenti)  Ufficio VI - Dr.ssa Pizzuti (Sperimentazione clinica dispositivi medici)  Ufficio VII - Dr.ssa Marletta (Cosmetici, PMC, Biocidi, Prodotti erboristici non medicinali)  Ufficio VIII - Dr.ssa D’Alessandro (Stupefacenti)
  • 126. Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti Capo Dipartimento Dott. Romano Marabelli • garantire la sicurezza alimentare e la sanità veterinaria ai fini della tutela della salute umana e animale, nonché il benessere degli animali, la ricerca e la sperimentazione • valutazione del rischio in materia di sicurezza alimentare • coordinamento degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC) e dei posti d'ispezione frontaliera veterinari (PIF) • nutrizione, dietetici e integratori alimentari a base di erbe • farmaco veterinario • Fitofarmaci • alimentazione animale e delle attività di verifica dei sistemi di prevenzione veterinaria ed alimentare. Comprende tre Direzioni generali: 1) Sanità animale e del farmaco veterinario 2) Sicurezza degli alimenti e della nutrizione 3) Segretariato nazionale della valutazione del rischio della catena alimentare
  • 127. Il Consiglio Superiore di Sanità è un organo consultivo tecnico-scientifico del Ministro. Esprime pareri obbligatori nei casi espressamente previsti dalla legge o pareri facoltativi richiesti dal Ministro, in materia di igiene e salute pubblica. La sua nascita può essere ascritta al Regio editto di Carlo Alberto del 30.10.1847. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Superiore di Sanità sono disciplinati da una apposita normativa, costituita dal decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 e dal decreto ministeriale 6 agosto 2003 n. 342 che definiscono un assetto coerente con l'evoluzione sociale ed economica intervenuta nel frattempo. Il Consiglio superiore di sanità dura in carica tre anni. Presidente del Consiglio Superiore di Sanità per il triennio 2010-2012 è il Prof. Enrico Garaci. Segretario Generale del Consiglio Superiore di Sanità è la Dott.ssa Concetta Mirisola. Il Consesso è articolato in cinque sezioni.
  • 128. Istituto Superiore di Sanità Viale Regina Elena 299 00161 - Roma (I) Telefono: 06 4990 1 Fax: 06 49 38 71 18 PROFILO COMPITI Organo tecnico Compiti consultivi di ricerca scientifico del scientifica e di controllo definiti dal regolamento SSN dipendente dal sull’organizzazione e sul Ministro della funzionamento emanato con Salute DPR
  • 129. Istituto Superiore di Sanità Viale Regina Elena 299 00161 - Roma (I) Telefono: 06 4990 1 Fax: 06 49 38 71 18 COMPITI L'Istituto Superiore di Sanità, principale organo tecnico- scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, è un ente pubblico che coniuga l'attività di ricerca a quella di consulenza, formazione e controllo applicate alla tutela della salute pubblica.
  • 130. Istituto Superiore di Sanità (Dr. Enrico Garaci) Organizzazione Ai sensi del Decreto del Presidente dell'ISS del 24 gennaio 2003 "Regolamento recante norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanità“ Presidenza Consiglio di amministrazione Direzione generale Comitato scientifico Collegio dei revisori Dipartimenti Centri nazionali Direzioni centrali Servizi tecnico-scientifici
  • 131. EMA European Medicines Agency (European Medicines Evaluation Agency) Regolamento 2309/93 art. 51 J E’ un’agenzia decentrata dell’Unione Europea, responsabile per la valutazione scientifica di medicinali sviluppati dall’industria farmaceutica in Europa. The Agency La Sede dell’Agenzia viene stabilita a Londra il 29 ottobre unveiled its new 1993 visual identity on Diventa operativa dal 26 Gennaio 1995 8 December 2009 Si avvia il nuovo sistema di registrazione dei farmaci a livello europeo che ha per obiettivo: Armonizzazione delle regolamentazioni
  • 132. La struttura regolatoria centrale EMA The European Medicines Agency is a decentralised agency of the European Union, located in London. The Agency is responsible for the scientific evaluation of medicines developed by pharmaceutical companies for use in the European Union.
  • 133. La struttura regolatoria centrale EMA Mission The mission of the European Medicines Agency is to foster scientific excellence in the evaluation and supervision of medicines, for the benefit of public and animal health.
  • 134. EMA European Medicines Agency • Coordina la valutazione e il controllo dei medicinali in tutta l’ Unione EU • Raggruppa le risorse dei 27 SM • Impegnata principalmente nella procedura Centralizzata e di Referral • Staff di circa 500 persone + un network 4500 esperti europei • Si avvale di 7 Comitati
  • 136. EMA European Medicines Agency CHMP= Committee of Medicinal Products for Human Use CVMP= Committee of Medicinal Products for Veterinary Use COMP= Committee for Orphan Medicinal Products HMPC= Committee on Herbal Medicinal Products PDCO= Paediatric Committee CAT= Committee for Advanced Therapies PRAC = Pharmacovigilance Risk Assessment Committee
  • 138. EMA European Medicines Agency * Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP) Composizione: 27 EU MS - 2 Norvegia e Islanda - 5 Esperti Attività: VALUTAZIONE PROCEDURE CENTRALIZZATE SCIENTIFIC ADVICE ARBITRATO NEL CASO DI OPPOSIZIONI NON RISOLTE si avvale di 6 Working Party permanenti ed al momento di 11 Working party temporanei
  • 139. EMA European Medicines Agency Gruppo di Coordinamento (CMDh) • Sostituisce il MRFG • Ha una sua entità giuridica • Opera per facilitare le procedure di MR e di nuova decentralizzata, evitando il più possibile l’insorgere di arbitrati • Costituito da Rappresentanti delle varie Autorità regolatorie
  • 140. La terminologia del settore regolatorio tra anglismi e sigle RAsP: Regulatory Affairs Professional AIFA: Agenzia Italiana del Farmaco EMA: European Medicines Agency CMDh: Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures CTD: Common Technical Document GMP: Good Manufacturing Practice GLP: Good Laboratory Practice GCP: Good Clinical Practice SmPC: Summary Product Characteristics PIL: Patient Information leaflet MRP: Mutual Recognition Procedure DCP: Decentralised Procedure
  • 141. La terminologia del settore regolatorio tra anglismi e sigle RMS: Reference Member State CMS: Concerned Member State PSUR: Periodic Safety Update report AR: Assessment Report
  • 142. Conclusioni (1)  La regolazione comunitaria del settore dei medicinali, è caratterizzata, al fine di realizzare l'obiettivo primario del mercato unico interno anche in campo farmaceutico, da : 1. un continuo e non facile bilanciamento tra l'interesse alla tutela del diritto alla salute, garantita dalle Agenzie nazionali e comunitarie attraverso una valutazione tecnico-scientifica della qualità, della sicurezza e dell'efficacia dei medicinali per uso sia umano che veterinario, 2. L’ interesse alla tutela della concorrenza e della libera circolazione dei prodotti farmaceutici, attraverso l'eliminazione di barriere e restrizioni agli scambi intracomunitari.
  • 143. Conclusioni (2)  Le leggi della Comunità Europea, dalla prima direttiva CEE n. 65 del 1965, fino ai giorni nostri, sono state emanate con il preciso scopo di garantire un elevato standard di tutela della salute pubblica e di raggiungere un singolo mercato comune del medicinale.  Con le modifiche introdotte, quindi, accanto all’autorizzazione nazionale - su cui per lungo tempo ha ruotato l’intero complesso giuridico della circolazione dei medicinali - ha acquistato un valore crescente l’autorizzazione comunitaria.  In attuazione del principio del mercato unico, il nuovo sistema comunitario ha segnato una svolta rispetto al passato sia per le aziende farmaceutiche sia per i cittadini.  Alle aziende viene, infatti, consentito l’accesso simultaneo ed immediato in tutti i paesi dell’Unione Europea mentre ai cittadini è garantita la disponibilità di medicinali più avanzati in tempi rapidi, indipendentemente dalla nazionalità.
  • 144. Conclusioni (3)  Dagli indicatori mostrati, l’industria farmaceutica italiana rappresenta un importante attore economico ma anche socio-sanitario in grado di creare valore e soluzioni di interesse pubblico e privato.  Problem solving, disponibilità ad interagire con le altre funzioni aziendali, conoscenza del prodotto e del suo dossier di registrazione,aggiornamento professionale, rappresentano punti di forza e capacità imprenscindibili per il Regulatory Affairs, sempre più deputato ad essere un “servizio” inserito nel contesto aziendale e meno “burocrazia”.  In un mercato così regolamentato e in cui le Agenzie Regolatorie acquisiscono poteri di controllo crescenti, il R.A. è oggi una posizione in forte ascesa in cui convivono sia aspetti tecnico-scientifici legati al farmaco che aspetti giuridico-procedurali legati alla normativa in continua evoluzione.
  • 145. Con la speranza di non avervi…