Le novità sul concorso straordinario farmacie alla luce del nuovo decreto | Q...
Il ruolo del regulatory affairs nell’industria farmaceutica | Farma B-school
1. Il ruolo del Regulatory Affairs
nell’industria farmaceutica
Dr. Alberto Catapano
Regulatory Affairs Specialist
Bracco SpA
alberto.catapano@bracco.com
2. Indice
Organizzazione dell’industria farmaceutica : funzioni e
responsabilità del Regulatory Affairs ;
Le basi normative che regolano il sistema farmaco ;
Le procedure di rilascio dell’Autorizzazione
all’Immissione in Commercio in Italia e in Europa ;
Il dossier di registrazione di un medicinale per uso
umano;
Le Autorità regolatorie con cui confrontarsi ;
Conclusioni
3. L’industria farmaceutica
Obiettivo principale dell’industria farmaceutica è :
Studiare e sviluppare soluzioni terapeutiche per il
miglioramento della vita dei pazienti.
……ma anche….
4. L’industria farmaceutica
…….. Creare valore per gli azionisti in termini
economico-finanziari
Le Aziende hanno il diritto – dovere di promuovere i
risultati del loro lavoro di ricerca e sviluppo.
AZIENDA FARMACEUTICA
Responsabilità socio- Responsabilità
sanitaria (pubblica) : economico-finanziaria
Tutela e miglioramento (privata) :
della salute pubblica
Creare profitto per gli
(investimenti in ricerca,
azionisti
qualità, innovazione)
5. L’impegno industriale delle imprese del
Export in % sulla produzione
farmaco in Italia farmaceutica realizzata in Italia
60
Tra i Paesi Ue l’Italia è: 50
50%
2a per numero di imprese 40
3a per numero di addetti
30
4a per investimenti
1a per presenza di PMI 20
Cifre chiave dell’industria 10
farmaceutica in Italia nel 2009
0
67.500 addetti 1991 93 95 97 99 2001 03 05 07 2009
6.150 ricercatori (-1,3%), 9% del
Produzione in Italia in % sull’Ue-27
totale (1% nella media dell’industria)
22,6 miliardi di produzione, Farmaceutica
il 54% rivolto all’export
2,3 miliardi di investimenti in Altri settori
produzione (1,1) e Ricerca (1,2) hi-tech
6% 8% 10% 12%
Fonte: Farmindustria
6. La farmaceutica al centro di una rete di eccellenza
nell’hi-tech in Italia
stampati
libri
fiale editoria
gomma
La farmaceutica e i settori
del suo indotto capsule flaconi vetrerie
materie
plastiche supporto
cartonaggi informatico
contenitori
primari controllo
qualità
confezioni
principi produzione analisi
attivi
società
stampa TV
ingegneria FARMACO macchinari
bollini pubblicità
autoadesivi
edilizia
specializzata impianti/ informatica
utilities
assicurazioni
servizi alle finanza e
Le imprese del farmaco, con i loro imprese banca
elevati standard di processi e di prodotti,
generano qualità e innovazione nei fornitori
contribuendo alla loro crescita competitiva
(l’export può arrivare fino al 90% del fatturato)
Fonte: Farmindustria, Pharmintech
7. La farmaceutica crea valore per l’intero network
dell’hi-tech in Italia Veneto
Lombardia 3 mila addetti, 6.500 nell’indotto
(meccanica, chimica, imballaggi)
oltre 30 mila addetti
farmaceutici,
33 centri R&S e 77 imprese red Emilia Romagna
biotech; 16 mila addetti nell’indotto 3.500 addetti diretti e 6.200 nell’indotto
(chimica, meccanica, carta) (meccanica, chimica, vetro)
Piemonte e Liguria Toscana Marche
2.300 addetti farmaceutici 7 mila addetti diretti 2.600 addetti diretti e nell’indotto
e 6 mila nell’indotto 4 mila addetti nell’indotto
(meccanica, chimica, imballaggi) (vetro, chimica) Abruzzo
Più di 1.000 addetti (100 in R&S),
altri 1.000 nell’indotto
Lazio 15 mila addetti
Puglia
29% dell’export regionale
5 mila addetti nell’indotto Centri di eccellenza di
I numeri della farmaceutica (chimica, imballaggi) grandi gruppi internazionali
(3 mila addetti diretti e
e del suo indotto Campania
nell’indotto)
950 addetti totali
128 mila addetti
più di 3 mila con l’indotto
6,4 miliardi di stipendi e contributi
33 miliardi di produzione
3 miliardi di investimenti in R&S e produzione Sicilia
A Catania più di 1.000 addetti
in produzione e Ricerca
20% dell’export totale
(2 mila addetti nell’indotto)
Fonte: Farmindustria, Osservatorio
Pharmintec
8. Addetti per il 90% laureati e diplomati, con ampi
spazi per le donne
Assunzioni per titolo di studio Assunzioni per le quali le donne
nel 2009 (% sul totale) sono ritenute adatte
(% sul totale delle assunzioni 2009)
laureati diplomati altro Donne più adatte
Donne ugualmente adatte
degli uomini
agli uomini
100 Farmaceutica
Servizi
75
Sistema Moda
50
Alimentare
25
Tot. industria
0
Industria Totale 0 25 50 75 100
farmaceutica economia
Fonte: Indagine excelsior
9. Organizzazione aziendale dell’industria
farmaceutica
Le politiche socio-sanitarie collettive e di business privato ne
possono influenzare la struttura organizzativa :
TIPI DI FARMACI ( GENERICI, ORPHAN DRUG)
SETTORI (TITOLARI DI AIC, CONTOTERZI, DISTRIBUTORI)
DIMENSIONI D’IMPRESA (CASA MADRE, FILIALE..)
10. DIREZIONE PRODUZIONE E CONTROLLO
E’ responsabile delle attività di produzione e controllo delle
materie prime e/o dei prodotti finiti ;
Provvede al confezionamento dei medicinali prodotti ed al rilascio
del lotto nel mercato ;
Tale rilascio e, in genere tutte le attività correlate sono controllate
e validate dalla Qualified Person (QP).
11. DIREZIONE MEDICA
La Direzione Medica effettua lo sviluppo clinico e la registrazione
dei prodotti in Ricerca e Sviluppo dell’Azienda e contribuisce a
consolidare ed ampliare le possibilità di impiego dei prodotti già in
commercio ;
La Direzione Medica, infine, fornisce il supporto di consulenza
medico-scientifica alle Divisioni Marketing sui contenuti del
materiale informativo utilizzato dagli Informatori Scientifici del
Farmaco, a garanzia della accuratezza scientifica e del rispetto
delle normative di legge
(Medical Marketing)
12. FARMACOVIGILANZA
La Farmacovigilanza assicura altresì il monitoraggio della
tollerabilità e sicurezza d’impiego dei prodotti dell’Azienda,
disponibili in commercio, con il Servizio di Farmacovigilanza che
raccoglie le eventuali segnalazioni pervenute da medici e
farmacisti su reazioni avverse verificatesi in corso di
trattamento/uso dei prodotti stessi e le trasmette alle Autorità
competenti nei tempi e modi stabiliti per legge.
13. DIREZIONE MARKETING
La Direzione Marketing gestisce le attività afferenti il cosiddetto
marketing Mix, ossia il complesso degli strumenti mediante i quali
un'impresa agisce sul comportamento degli acquirenti potenziali
nell'ambito di un mercato competitivo.
Marketing Mix :
Product (Prodotto)
Price (Prezzo)
Place (Punto Vendita)
Promotion (Promozione)
14. DIREZIONE AFFARI REGOLATORI
La Direzione Affari Regolatori è responsabile dell’ottenimento
delle autorizzazioni presso le Autorità competenti dei prodotti
dell’Azienda e del loro mantenimento sul mercato, che viene
assicurato attraverso una serie di attività di tipo scientifico e
amministrativo.
15. DIREZIONE AFFARI REGOLATORI (2) – ATTIVITA’
raccolta della legislazione e della normativa
Interpretazione applicazione di leggi e norme
informazione circa requisiti scientifici e legali per ricerca preclinica,
sviluppo clinico, approvazioni antecedenti alla
commercializzazione, produzione,
etichettatura, attività promozionali ;
raccolta, verifica e valutazione della documentazione
preparazione del dossier e sua presentazione alle autorità
preparazione dossier prezzo e negoziazione
attività per ottenere autorizzazione alla immissione in commercio
verifica materiale informazione scientifica e pubblicitario
farmacovigilanza
16. DIREZIONE AFFARI REGOLATORI (3) – ATTIVITA’
mantenimento e aggiornamento autorizzazione alla immissione in
commercio
contributo finalizzato ad evitare che si verifichino carenze nei dati
che possano causare difficoltà nella AIC
approvazione del materiale di confezionamento
approvazione del materiale promozionale
assicurare compliance
preparazione, adozione e mantenimento SOP
sorvegliare l’evoluzione della normativa per anticipare i
cambiamenti
17. Interazione con altre funzioni aziendali
Direzione aziendale
R&D
Direzione medica (studi clinici, statistica, FV)
Produzione (QP, QC, QA)
Legale
MKTG - Vendite
Brevetti
Licensing (IN/OUT)
18. Interazione con altre funzioni aziendali (2)
Dossier globale
(ICH-CTD-depositi elettronici)
Qualità e
Partecipazione
compliance
precoce allo sviluppo
(Regolamenti,
Regulatory Affairs Direttive, Linee Guida)
Professional
Professionalità a supporto delle Rapporti esterni (Autorità
altre funzioni regolatorie-pricing)
Procedure legali/Ricorsi
Partecipazione alle decisioni strategiche (CORE)
Supporto attività di Licensing Business Intelligence
19. Rilevanza delle attività di RA
Preparazione dossier per AIC: assoluta
Mantenimento dossier: assoluta
Preparazione dossier prezzo e negoziazione: critica
Time to market : critica (fatturato e disponibilità farmaco per
pazienti)
Regulatory intelligence: impatto su business
Regulatory strategy globale
20. Competenze - capacità R.A.
project management, pianificazione
capacità di lavorare in gruppo e di interagire con esperti di
discipline diverse
buona comprensione del linguaggio tecnico-scientifico
capacità di sintesi
chiarezza ed efficacia nella comunicazione orale e scritta
utilizzo comuni strumenti informatici
lingue estere, buona memoria
capacità di lavorare “sotto pressione”
21. Competenze - capacità R.A. (2)
capacità nel comprendere le esigenze delle Autorità Sanitarie
Vision
capacità di coordinamento interfunzionale
capacità di comunicare e di trasmettere le informazioni
abilità nella negoziazione
capacità di gestire risorse umane, i cambiamenti
revisione e miglioramento delle procedure e del flusso di
lavoro
consapevolezza e buon impiego delle possibilità offerte dalla
tecnologia (es. database)
outsourcing delle attività regolatorie (strategia, monitoraggio,
controllo, comunicazione)
proattività
disponibilità ed interesse ad apprendere e all’aggiornamento
dentro e fuori l’organizzazione
capacità di comprendere oltre gli aspetti regolatori anche
quelli economici, legali ed etici
22. R.A. : dove ?
azienda farmaceutica (medicinali per uso umano)
azienda farmaceutica (medicinali per uso veterinario)
aziende dispositivi medici
aziende medicinali biotecnologici
(aziende prodotti dietetici)
(aziende cosmetici)
agenzie di ricerca a contratto
agenzie di consulenza
consulenti indipendenti
autorità regolatorie
accademia
23. Il “Regulatory Affairs Professional” è colui che
non deve sapere tutto di poco,
bensì un poco di tutto
25. Il Regulatory Affairs di qualche anno fa……
• Raccolta acritica delle
documentazioni
• Poca o assente interazione
con le funzioni aziendali
• Nessuna partecipazione alle
strategia aziendale
Connotazione di tipo
“BUROCRATICO-
COMPILATIVO”
26. Il Regulatory Affairs oggi…
Scenario in continua
evoluzione: alta variabilità
Deve conoscere gli aspetti
legali della registrazione e le
implicazioni regolatorie del
licesing
Deve promuovere il
coordinamento interfunzionale
Deve conoscere gli
orientamenti sanitari
(Finanziaria)
Deve saper colloquiare con le
Autorità regolatorie
Deve conoscere le dinamiche
della spesa sanitaria
27. Le figure aziendali che rivestono un ruolo
istituzionale nei confronti delle autorità:
• Il Responsabile del Servizio Scientifico ;
• Il Responsabile del Servizio di Farmacovigilanza ;
• La Persona Qualificata (Qualified Person)
28. Responsabile del Servizio Scientifico (art. 126 DL 219)
• Ogni impresa titolare dell’AIC di medicinali deve essere dotata di un
servizio scientifico incaricato dell’informazione sui medicinali che
immette sul mercato.
• Il servizio è diretto da un laureato in possesso di laurea specifica.
• Il servizio scientifico deve essere indipendente dal Servizio
marketing dell’impresa farmaceutica.
29. Responsabile del Servizio Scientifico (art. 126 DL 219)
I titolari AIC, tramite il servizio scientifico:
• Si assicurano che la pubblicità farmaceutica della propria impresa è
conforme alla legge.
• Verificano che gli informatori scientifici alle proprie dipendenze sono
in possesso di una formazione adeguata e rispettino la legge.
• Forniscono all’AIFA l’informazione e l’assistenza eventualmente
richieste.
30. Responsabile del Servizio di Farmacovigilanza (art. 130
e 131 DL 219)
Il titolare dell’AIC di medicinali deve disporre, a titolo stabile e
continuativo, di un responsabile del servizio di farmacovigilanza, in
possesso di titolo di studio fissato dalla legge.
Il responsabile del servizio di farmacovigilanza deve essere persona
diversa dal responsabile del servizio scientifico, e deve essere
posto in condizione di usufruire di tutti i dati di tale servizio.
31. Responsabile del Servizio di Farmacovigilanza (art.
130 e 131 DL 219)
Il responsabile del servizio di farmacovigilanza, risiede in un
paese membro della comunità europea; egli assicura:
• L’istituzione ed il funzionamento di un sistema atto a garantire
che le informazioni su tutte le presunte reazioni avverse
comunicate al personale dell’azienda sono ordinate, raccolte ed
accessibili in un unico luogo.
32. Responsabile del Servizio di Farmacovigilanza (art.
130 e 131 DL 219)
• che tutte le informazioni relative alla sicurezza dei medicinali,
successive all’atto dell’autorizzazione, siano portate rapidamente
a conoscenza del personale sanitario.
• L’elaborazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla
sicurezza (PSUR).
• La trasmissione alla struttura sanitaria di pertinenza delle
segnalazioni di sospette reazioni avverse gravi o inattese
avvenute sul territorio nazionale ricevute direttamente dal
segnalatore e non tramite la rete nazionale di farmacovigilanza.
33. Responsabile del Servizio di Farmacovigilanza (art.
130 e 131 DL 219)
• La trasmissione, in maniera rapida ed esauriente, ad ogni
richiesta dell’AIFA, di informazioni supplementari ai fini della
valutazione dei benefici e dei rischi dei medicinali, comprese le
informazioni riguardanti i volumi di vendita o di prescrizione dello
stesso.
• La rappresentazione all’AIFA di qualunque altra informazione
rilevante ai fini della valutazione dei benefici e dei rischi relativi ad
un medicinale, incluse le appropriate informazioni su studi di
sicurezza post-autorizzativi.
34. Persona Qualificata (art. 52 DL 219)
Il titolare dell’autorizzazione alla produzione di medicinali deve
avvalersi di almeno una persona qualificata (ex Direttore Tecnico).
L’AIFA riconosce l’idoneità della persona qualificata che possiede
determinati requisiti fissati dalla legge (laurea specifica,
esperienza biennale nel controllo qualità, abilitazione all’esercizio
della professione ed iscrizione all’albo).
35. Persona Qualificata (art. 52 DL 219)
La persona qualificata:
• Vigila che ogni lotto di medicinale sia prodotto e controllato con
l’osservanza delle norme di legge e del dossier di registrazione
autorizzato.
• Controlla che, nel caso di medicinali di provenienza da paesi non
appartenenti alla Comunità economica europea, ogni lotto di produzione
importato è oggetto di un’analisi qualitativa completa, di un’analisi
quantitativa di almeno tutte le sostanze attive e di qualsiasi altra prova e
verifica necessaria a garantire la qualità dei medicinali nell’osservanza
delle condizioni previste per l’AIC.
36. Persona Qualificata (art. 52 DL 219)
• Attesta su apposita documentazione le operazioni sopra riportate.
• E’ responsabile della tenuta della documentazione ed è obbligato
ad esibirla a richiesta dell’autorità sanitaria.
• Comunica immediatamente all’AIFA e al responsabile dell’azienda
dalla quale dipende ogni sostanziale irregolarità rilevata nel
medicinale che è già stato immesso in commercio.
• Collabora attivamente alle ispezioni effettuate dall’autorità
sanitaria ai sensi del presente decreto ed effettua le operazioni
richieste dalla stessa.
• Vigila sulle condizioni di igiene dei locali di cui è responsabile.
La Persona Qualificata non può svolgere la stessa funzione in più
officine, a meno che non si tratti di officina costituente reparto
distaccato dell’officina principale.
37. Indice
Organizzazione dell’industria farmaceutica : funzioni e
responsabilità del Regulatory Affairs ;
Le basi normative che regolano il sistema farmaco ;
Le procedure di rilascio dell’Autorizzazione
all’Immissione in Commercio in Italia e in Europa ;
Il dossier di registrazione di un medicinale per uso
umano;
Le Autorità regolatorie con cui confrontarsi ;
Conclusioni
38. DEFINIZIONI DI BASE
Normativa europea
Regolamento E’ un atto applicabile automaticamente a
tutto gli stati membri. Non richiede alcun
recepimento da parte delle Autorità
nazionali
Direttiva E’ un atto vincolante per gli Stati Membri.
Necessita di implementazione nazionale,
entro i termini da essa stabiliti.
Recepimento con Decreto Legislativo su
mandato stabilito dalla Legge
Comunitaria
Linee Guida Non cogenti, ma di ‘consiglio’
Pareri, Opinioni scientifiche, Non cogenti, ma da tenere presente
perché preludono spesso a qualcosa di
Comunicazioni definitivo.
Decisione E’ un atto che vincola solo l’entià a cui è
indirizzato (Stato membro o entità legale)
39. DEFINIZIONI DI BASE
Normativa italiana
Decreto Legge (D.L.) Da convertire in Legge entro 60
giorni
Legge Efficace il giorno stesso della
pubblicazione in GU, salvo
diversamente indicato
Decreto Legislativo Recepimento di una norma
comunitaria
Decreto Presidente della Efficace il giorno stesso della
pubblicazione in GU, salvo
Repubblica
diversamente indicato
Determinazioni AIFA, firmate dal Direttore
Generale o da Dirigente incaricato
Comunicazioni Valore di Linea Guida, quando non
si può intervenire con una norma
40. LEGISLAZIONE FARMACEUTICA EUROPEA
Obiettivi
garantire un alto livello di protezione della salute per i cittadini Europei, in
particolare rendendo sicuri, innovativi i prodotti disponibili per i pazienti il più
velocemente possibile ;
assicurare la più stretta sorveglianza sul mercato, in particolare rafforzando le
procedure di farmacovigilanza ;
raccogliere la sfida dell’allargamento dei paesi della Comunità Europea ;
razionalizzare e semplificare il sistema, migliorando la trasparenza delle
procedure per prendere le decisioni (decision making) ;
libera circolazione delle specialità medicinali.
Un primo ostacolo alla realizzazione del mercato unico della Comunità Europea era
rappresentato dalle differenze normative presenti nelle singole legislazioni degli
Stati Membri….
41. …NORMATIVA ITALIANA
R.D. 3 marzo 1927 n° 478
“Approvazione del regolamento contenente norme per la produzione ed il
commercio delle specialità medicinali ;
Testo Unico delle Leggi Sanitarie
approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n° 1265
Modificato dal D.P.R. 23 Ottobre 1963 n. 1730
42. Titolo II
Art. 13: La domanda di registrazione della specialità medicinale deve
contenere, oltre il nome, cognome e indirizzo del produttore
richiedente:
1) Il nome di vendita della specialità
2) L’indicazione qualitativa e quantitativa dei componenti la
specialità denominata secondo la pratica medica, la forma
della preparazione, l’uso al quale è destinata e la dose di
somministrazione
3) Le proprietà caratteristiche della specialità che ne
giustificano l’azione medicamentosa
4) Il periodo massimo di conservazione per le specialità che
possono alterarsi
5) Il metodo analitico per il controllo qualitativo e quantitativo
almeno dei principali componenti
6) L’indicazione dell’officina di produzione
7) Il prezzo fisso di vendita al pubblico e quello al
farmacista…..
43. Titolo II
Art. 14: La domanda di cui al precedente articolo deve essere
corredata:
1) Dalla relazione sulle ricerche scientifiche eseguite o dalla
prescrizione sanitaria originale della specialità redatta , a
seconda dei casi, da un medico o da un veterinario ...
2) Da 3 campioni della specialità ……..
3) Da 3 esemplari dell’etichetta interna ed esterna
4) Da 3 esemplari di ciascuno degli stampati che verranno
annessi alla specialità
5) Dalle pubblicazioni scientifiche eventualmente intervenute e
atte a dimostrare l’efficacia del medicamento, specie se
questo contenga qualche sostanza non ancora o raramente
usata nella pratica medica
44. Fino alla prima metà degli anni Nella seconda metà degli anni
‘80 la “Normativa regolatoria” è ‘80 l’Italia comincia a recepire
molto informale … le Direttive Europee e la
costituita solamente da qualche “Normativa regolatoria” si
circolare ministeriale indirizzata
arricchisce di Norme
alle aziende produttrici che
Tecniche/Attuative per la
intendevano registrare e
registrazione dei medicinali
commercializzare medicinali
45. …Si arriva così agli anni ’90
D.L. 178 del 29 Maggio 1991
Il 1991 è l’anno della GRANDE “Recepimento delle
SVOLTA: con il D.L.gvo 178 si attua direttive della Comunità
il recepimento della direttiva economica europea in
europea sui medicinali e…. materia di specialità
medicinali”
cambiano drasticamente le modalità
di registrazione Cambiano anche i contenuti
del Dossier di
registrazione!!!
Si passa dalla registrazione
su “prescrizione medica”,
alla realizzazione di un
dossier di registrazione
vero e proprio
46. NORMATIVA EUROPEA
Direttiva 2001/83/CE
Recante un codice comunitario relativo ai
medicinali per uso umano
scopo
Riunire in un unico testo la normativa già esistente, al fine di
creare maggiore chiarezza e razionalità, evitando
interpretazioni differenti e adottando un linguaggio comune
48. NORMATIVA EUROPEA
Direttiva 2004/24/CE
Che introduce la categoria dei Direttiva 2004/27/CE
medicinali vegetali Che modifica e integra la
tradizionali Direttiva 2001/83/CE
Le importanti novità introdotte dalle due
direttive hanno portato l’Italia a decidere di
recepire la direttiva 2001/83/CE e le successive
modificazioni
49. (GU n. 142 del 21-6-2006 - Suppl. Ordinario n.153)
50.
51.
52. Decreto Legislativo 24 aprile 2006 n. 219
Titolo I Definizioni (Art. 1)
Titolo II Campo di applicazione (Art. 2-5)
Titolo III Autorizzazione all’immissione in commercio (Art. 6-49)
Titolo IV Produzione ed importazione (Art. 50-72)
Titolo V Etichettatura e Foglio illustrativo (Art. 73-86)
Titolo VI Classificazione dei medicinali ai fini della fornitura (Art. 87-98)
Titolo VII Distribuzione all’ingrosso dei medicinali (Art. 99-111)
Titolo VIII Informazione Scientifica (Art. 113-128)
Titolo IX Farmacovigilanza (Art. 129-134)
Titolo X Disposizioni speciali sui medicinali derivati dal sangue o dal plasma (Art. 135-140)
umani e sui medicinali immunologici
Titolo XI Vigilanza e sanzioni (Art. 141-150)
Titolo XII Ulteriori disposizioni (Art. 151-157)
Titolo XIII Disposizioni finali (Art. 158-160)
53. Sono esclusi dal D. Lgvo. 219/2006
Le formule magistrali (disciplinate dalla legge 94/1998, “DiBella”)
Le formule officinali (FU, Ph. Eur.)
I medicinali per la prove di ricerca e sviluppo (disciplinati dal d. lgs.
211/2003)
I prodotti intermedi
I radionuclidi utilizzati in forma preconfezionata
Il sangue intero, il plasma, le cellule ematiche di origine umana
54. Indice
Organizzazione dell’industria farmaceutica : funzioni e
responsabilità del Regulatory Affairs ;
Le basi normative che regolano il sistema farmaco ;
Le procedure di rilascio dell’Autorizzazione
all’Immissione in Commercio in Italia e in Europa ;
Il dossier di registrazione di un medicinale per uso
umano;
Le Autorità regolatorie con cui confrontarsi ;
Conclusioni
55. Decreto Legislativo 24 aprile 2006 n. 219
Nessun medicinale può essere immesso in
commercio sul territorio nazionale senza aver
ottenuto
un’autorizzazione dell’AIFA
rif. D.L.gvo 219/06 – Titolo III – Immissione in
commercio/Capo I/Autorizzazione all’immissione in
commercio
o un’autorizzazione comunitaria a norma del
Regolamento (EC) n. 726/2004
56. Tipo di procedura registrativa
Procedura Procedura Nazionale
Centralizzata (NP)
(CP)
Procedura di Mutuo
Riconoscimento (MRP)
Procedura Decentrata
(DCP)
D.L.gvo 219/06 e succ.
Regolamento (EC) aggiornamenti
n. 726/2004
EMA AIFA
AIFA
57. Procedure di AIC
Centralizzata Valevole in tutti gli stati
membri.
Rilasciata dall’EMA e
obbligatoria per alcuni
farmaci
Mutuo Riconoscimento A partire da un RMS.
Decentrata Rilasciata dalle singole
autorità
Nazionale Riconosciuta solo a livello
nazionale.
In Italia rilasciata dall’AIFA.
58. LE PROCEDURE DI REGISTRAZIONE
Evoluzione nel tempo
Nazionali Fino al 31.12.87
Multistato 1987 - 1994
Concertazione comunitaria
Mutuo riconoscimento 01.01.95 - 30.10.05
Centralizzata (ex
Concertazione)
Centralizzata Dal 1.11.05
Procedura di mutuo
riconoscimento e
decentralizzata
59. Procedure Europee
Differenze tra DCP e MRP
DCP MRP
Decentrata Mutuo
Riconoscimento
Dossier del Dossier del
medicinale medicinale già
non ancora autorizzato
autorizzato in un paese UE
in un paese UE
59
60. Procedura di AIC
Mutuo riconoscimento Decentralizzata
Applicant
Applicant
RMS RMS CMS
CMS CMS
CMS CMS
CMS CMS
CMS CMS CMS CMS
CMS CMS
Prodotti gia’ registrati in 1 paese Prodotti non ancora registrati
61. Procedura di Mutuo Riconoscimento
Applicabile a:
In generale a tutti i prodotti cosiddetti convenzionali già
autorizzati in uno stato membro la cui domanda di
autorizzazione sia stata depositata come full o come abridged
application
Generici il cui prodotto di riferimento sia stato autorizzato con
procedura centralizzata
Alle line extensions può essere applicata solo in particolari
circostanze
La base per il riconoscimento dell’autorizzazione resta sempre
il rapporto di valutazione del Reference Member State (RMS)
62. Procedura di Mutuo Riconoscimento
Applicabile a specialità esclusivamente già autorizzate
Le autorità competenti sono gli stati Membri (RMS e CMS)
Scelta del RMS da parte dell’applicant
Scelta dei CMS da parte dell’applicant
Ripetibile a distanza di tempo
L’arbitrato è obbligatorio in caso di mancato accordo tra i CMS
63. MRP: MEDICINALE GIA’ AUTORIZZATO IN UN
PAESE UE
Day 0 Inizia la procedura: i CMS analizzano il rapporto di valutazione fornito
loro dal RMS
I CMS espongono i loro commenti sul report
Risposte del titolare AIC
Il RMS fa circolare ai CMS una valutazione delle risposte fornite dal
titolare
I CMS espongono i loro commenti sulle risposte fornite dal titolare
Ulteriori osservazioni dei CMS
Day 90 Decisione finale dei CMS, RMS prepara report finale
Ricorso al Ogni paese coinvolto (CMS) procede alla
CMD(h)/EMA propria fase amministrativa nazionale
64.
65. PROCEDURA DECENTRATA
Applicabile a:
tutti i prodotti non ancora autorizzati in uno stato membro e
non ricadenti nell’Allegato al regolamento 726/2004
Le autorità competenti sono gli stati Membri (RMS e CMS)
La base per il riconoscimento dell’autorizzazione resta sempre
il rapporto di valutazione del Reference Member State (AR)
Domanda presentabile in tutti gli stati membri
contemporaneamente
66. PROCEDURA DECENTRATA
Scelta del RMS da parte dell’applicant
Scelta dei CMS da parte dell’applicant (anche come numero)
L’arbitrato è obbligatorio in caso di mancato accordo tra i CMS
Possibilità di immissione in commercio per gli stati membri
che hanno approvato la specialità senza attendere l’esito
dell’arbitrato
Per successive inclusioni di stati membri, si dovrà passare dal
MR
67. DCP: MEDICINALE NON ANCORA AUTORIZZATO
IN ALCUN PAESE UE
Day 0 RMS inizia la valutazione del dossier
Day 105 In caso di disaccordo tra i CMS sulla valutazione, il RMS ferma
l’orologio
CLOCK-STOP Il titolare prepara le risposte ai quesiti posti dai valutatori
Day 106 Una volta ricevute risposte idonee e complete, la procedura
riparte
Day 120 RMS aggiorna prepara un draft report aggiornando il report
preliminare: se tutti i CMS sono d’accordo si chiude la procedura e viene
rilasciata la AIC nel RMS
Day 150 CMS inviano osservazioni: se raggiunto accordo RMS può
chiudere la procedura, altrimenti prepara un report con argomenti in
sospeso
Day 210 Decisione finale dei CMS, RMS prepara report finale
Ricorso al Ogni paese coinvolto (CMS) procede alla
CMD(h)/EMA propria fase amministrativa nazionale
68.
69. FASE NAZIONALE (MRP/DCP)
DOMANDA
CLASSIFICAZIONE/PREZZ
O + STAMPATI PROPOSTI
CHECK-IN
AMMINISTRATIVO+ N° AIC
CONTRATTAZIONE P&R
STAMPATI
6-9 MESI
BOZZA DETERMINA
EMISSIONE DETERMINA FIRMATA
70. Procedura CENTRALIZZATA
direttiva 2004/27/CE, regolamento 726/2004
Nell’interesse della salute pubblica e del progresso
scientifico, per alcune tipologie di medicinali è
essenziale che l’autorizzazione all’immissione in
commercio si basi su criteri scientifici oggettivi
escludendo considerazioni economiche o d’altro
tipo.
Ente valutatore è l’European
Medicines Agency (EMA)
73. Procedura CENTRALIZZATA
Produce un unico decreto valido per tutta la
Comunità Europea
Prevede un coinvolgimento meno diretto da parte
degli Stati Membri
74. Procedura CENTRALIZZATA
EMA valuta il dossier e la sua decisione è valida in tutti i paesi della EU
Obbligatoria: biotech, onco, malattie virali, autoimmuni, neurodegenerative, diabete, orfani per malattie
rare
Opzionale per: nuovi farmaci, innovazioni terapeutiche o tecnologiche, generici, pediatrici
Day 0 deposito della domanda AIC all’EMA
Day 120 CHMP redige elenco domande da sottoporre al titolare
CLOCK STOP Il titolare prepara le risposte ai quesiti posti dai valutatori
Day 180 CHMP redige altro elenco domande da sottoporre al titolare
CLOCK STOP Il titolare prepara le risposte ai quesiti posti dai valutatori
Day 210 opinione CHMP comprendente eventuali commenti e risposte
Opinione CHMP positiva: prosecuzione dell’iter, creazione degli
stampati nelle lingue EU
Opinione CHMP circa 67 giorni
negativa: ricorso
Decisione della Commissione Europea
75. Procedura CENTRALIZZATA
Vantaggi
Unica domanda di autorizzazione per tutti i paesi della
Comunità
Tempistica quasi prevedibile
Unica autorizzazione valida contemporaneamente in tutti i
paesi.
Gestione centralizzata delle successive variazioni e della
farmacovigilanza
76. Procedura CENTRALIZZATA
Svantaggi
Scelta non aziendale del paese rapporteur e co-
rapporteur
Rischio di “bocciatura” in tutti i paesi senza esclusione
Minor “controllo”sulle autorità locali
77. Procedura NAZIONALE
Le procedure di registrazione nazionali rimangono
valide per quei prodotti che:
la cui commercializzazione è prevista solo nel
singolo Stato Membro
sono line extensions di specialità a registrazione
nazionale
78. D.L.vo 219/2006 integrato dal D.L.vo 274/2007
Titolo III Immissione in commercio
Capo IV Procedura per il rilascio dell’Autorizzazione istruttoria
Art. 29 Durata del procedimento:
1 L'AIFA adotta le proprie determinazioni sulla domanda di AIC, entro il
termine di duecentodieci giorni dalla ricezione di una domanda valida.
2 Se la domanda di rilascio di un’autorizzazione è presentata oltre che in
Italia, anche in un altro Stato Membro della CE, si applicano gli articoli da
41 a 49 (Mutuo riconoscimento o decentrata)
3 Se un’ altra domanda per stesso medicinale è in esame in uno Stato
membro, l’AIFA non procede alla valutazione e informa il richiedente che si
applica MRP
4 Se un altro Stato membro ha già autorizzato il medicinale oggetto di
domanda di AIC, l’AIFA respinge la domanda
79. D.L.vo 219/2006 integrato dal D.L.vo 274/2007
Titolo III Immissione in commercio
Art. 30 Istruttoria della domanda
1 Ai fini dell’istruttoria della domanda, l’AIFA:
a) Verifica la conformità del fascicolo e accerta la sussistenza delle
condizioni per il rilascio dell’AIC
b) Può sottoporre il medicinale e le materie prime al controllo dell’ISS per
accertare che i metodi di controllo impiegati sono soddisfacenti; può
disporre verifiche ispettive volte ad accertare la veridicità dei dati
sperimentali, la conformità alle NBF, l’eticità e la conformità delle
sperimentazioni cliniche
c) Può esigere che il richiedente completi la documentazione a corredo della
domanda (si interrompono i termini)
d) Accerta che i produttori e gli importatori di medicinali da paesi terzi
siano in grado di produrre secondo quanto indicato nella
documentazione
80. Tempistica Procedura Nazionale
Caricamento Proposta classificazione e prezzo
check in
Parere CTS Verifica stampati
15 gg (60 gg) 210 giorni (anche 2-3 anni) 30 gg (60 gg) 30 gg (60 gg) 30 gg
Determina
AIC
Dom. AIC Rilascio Rilascio parere
parere CTS CPR/CTS Rilascio
Day 0 RCP – FI -
etichette
81. ITER AUTORIZZATIVO
Presentazione domanda di AIC
Attribuzione codice pratica
Check in amministrativo
Comunicazione day 0
Esame istruttorio della pratica:
- valutazione documentazione chimica
- valutazione documentazione preclinica
- valutazione documentazione clinica
Parere Sottocommissione
Parere CTS
Parere CPR/CTS
Approvazione degli stampati
Iter amministrativo conclusivo
Ratifica Consiglio d’Amministrazione
Determinazione AIC
82. Indice
Organizzazione dell’industria farmaceutica : funzioni e
responsabilità del Regulatory Affairs ;
Le basi normative che regolano il sistema farmaco ;
Le procedure di rilascio dell’Autorizzazione
all’Immissione in Commercio in Italia e in Europa ;
Il dossier di registrazione di un medicinale per uso
umano;
Le Autorità regolatorie con cui confrontarsi ;
Conclusioni
83. Il Dossier di Registrazione
Per richiedere il rilascio dell’ AIC,
il responsabile dell’ immissione in commercio
all’ interno del territorio comunitario
deve allegare alla domanda,
che verrà esaminata dall’autorità,
una serie di informazioni e documenti che
costituiscono il dossier di registrazione
84. Scopo del dossier di registrazione
Deve dimostrare
√ QUALITÀ
√ SICUREZZA di un farmaco
√ EFFICACIA
per una precisa indicazione terapeutica
per una determinata dose
per un certo utilizzo (durata etc.)
per un definito gruppo di pazienti
85. Il formato del dossier di AIC
Il Nuovo Formato
Dal luglio 2003 è OBBLIGATORIO
il nuovo formato CTD
(COMMON TECHNICAL DOCUMENT)
secondo quanto previsto dal processo di armonizzazione
promosso dalla ICH
86. CTD
CTD - obiettivi tecnici
• Facilitare la presentazione delle domande di AIC
• Facilitare la revisione da parte delle AUTORITA’
• Facilitare le comunicazioni con L’APPLICANT
CTD - obiettivi sostanziali
• Accesso rapido al mercato per i nuovi farmaci
• Eliminazione della duplicazione di studi clinici e preclinici
• Protezione della salute pubblica
88. Il CTD
Come è costruito (Piramide ICH)
Il Common Technical Document è strutturato in 5 moduli. Il
contenuto del Modulo 1 è condiviso tra Commissione Europea,
Stati membri, EMA e parti interessate (struttura regionale).
Invece la struttura dei Moduli 2, 3, 4, e 5 è comune a tutte le
regioni ICH.
89. Il CTD
Come è costruito
Modulo 1 Informazioni amministrative, regionali o
nazionali (esempio, Application Form, i testi
proposti).
Modulo 2 Riassunti
Quality Overall Summary
Non-clinical Overview / Summaries Clinical
Overview / Summaries
Modulo 3 Quality
Modulo 4 Non-clinical Study Reports
Modulo 5 Clinical Study Reports
91. Il CTD
Come è costruito – Il modulo 3 Quality – Parte S
92. Il CTD
Come è costruito – Il modulo 3 Quality – Parte P
93. Il CTD
Come è costruito – Il modulo 4 Non-Clinical
4.1 TABLE OF CONTENTS OF MODULE 4
A Table of Contents should be provided that lists all of the nonclinical study
reports and
gives the location of each study report in the Common Technical Document.
4.2 STUDY REPORTS
The study reports should be presented in the following order:
4.2.1 Pharmacology
4.2.2 Pharmacokinetics
4.2.3 Toxicology
4.3 LITERATURE REFERENCES
94. Il CTD
Come è costruito – Il modulo 5 Clinical
5.1 Table of Contents of Module 5
5.2 Tabular Listing of All Clinical Studies
5.3 Clinical Study Reports
5.3.1 Reports of Biopharmaceutic Studies
5.3.2 Reports of Studies Pertinent to
Pharmacokinetics using Human Biomaterials
5.3.3 Reports of Human Pharmacokinetic
(PK) Studies
5.3.4 Reports of Human Pharmacodynamic
(PD) Studies
5.3.5 Reports of Efficacy and Safety Studies
5.3.6 Reports of Post-Marketing Experience
5.3.7 Case Report Forms and Individual
Patient Listings
5.4 Literature References
95. Mantenimento e aggiornamento del dossier di
registrazione presso le Autorità Regolatorie (Aifa –
Agenzie Europee – Ema)
Variazioni : modifica al contenuto del dossier (es.
metodo di produzione, composizione, eccipienti,
indicazioni, interazioni ecc.) ;
Rinnovi : versione aggiornata di tale documento
relativa a tutti gli aspetti attinenti alla qualita', alla
sicurezza e all'efficacia e comprensiva di tutte le
variazioni apportate (comma 2, art.38, D.lgvo 219/06) ;
Adempimento a specifiche richieste delle Agenzie
Regolatorie e/o Autorità Sanitarie (es. aggiornamento
labelling, documentazione produttori materie prime e
prodotti finiti, ritiro lotti ecc.)
96. Rinnovi – Basi Legali
Art.38 del D.lgvo 219/2006 :
comma 1 : “Salvo il disposto dei commi 4 (medicinali che hanno già
ottenuto uno o più rinnovi) e 5 (decadenza per sunset clause), l'AIC ha
una validita' di cinque anni” ;
comma 2 :“L'AIC, puo' essere rinnovata dopo cinque anni sulla base di
una nuova valutazione del rapporto rischio/beneficio effettuata dall'AIFA.
A tal fine, il titolare dell'AIC fornisce all'AIFA, almeno sei mesi
prima della data di scadenza della validita' dell'autorizzazione ai
sensi del comma 1, una versione aggiornata del dossier di
autorizzazione del medicinale relativa a tutti gli aspetti attinenti alla
qualita', alla sicurezza e all'efficacia, comprensiva di tutte le variazioni
apportate dopo il rilascio dell'AIC”
comma 3 : “Dopo il rinnovo, l'AIC ha validita' illimitata, salvo che l'AIFA
decida, per motivi giustificati connessi con la farmacovigilanza, di
procedere a un ulteriore rinnovo di durata quinquennale a norma del
comma 2”.
97. Rinnovi – Documentazione
Documento redatto dal Regulatory in collaborazione con la
Farmacovigilanza,Direzione Medica e GroupQuality.
Modulo 1
Modulo 1.1 Comprehensive table of Content
Modulo 1.2 Renewal Application Form con relativi ANNEXES (1-6)
Annex 1 : Lista di tutte le presentazioni per le quali si chiede il
rinnovo
Annex 2 : Dettagli sulle persone da contattare (Qualified Person per
la Farmacovigilanza ; Servizio Scientifico ; Segnalazioni difetti)
Annex 3 : Lista di tutti gli Stati Membri in cui è presente il prodotto
con relativa data di lancio ;
Annex 4 : Lista di tutte le variazione effettuate dall’ultimo rinnovo o
dalla data di AIC ;
Annex 5 : Certificato GMP o Autorizzazione alla produzione di ogni
stabilimento coinvolto nella produzione del farmaco (conf.
primario/secondario/rilascio lotti/controllo/produzione) ;
Annex 6 : Certificato GMP dell’officina produttrice della materia
prima
98. Rinnovi – Documentazione
Modulo 1
Modulo 1.3.1 SPC, Labelling and Package Leaflet (Ultimi
stampati autorizzati) ;
Modulo 1.4.1 Quality (incl. Signature + CV) (Qualified Person
che redige il modulo 2.3) ;
Modulo 1.4.3 Clinical (incl. Signature + CV) (Medico che redige
il modulo 2.5)
99. Rinnovi – Documentazione
Modulo 2
Modulo 2.3 Quality Overall Summary (Quality Expert Statement)
(Statement sulla qualità del prodotto finito, sulle officine
autorizzate, sulla qualità della sostanza attiva) ;
Modulo 2.5 Clinical Overview (Clinical Expert Statement)
(Resoconto clinico del prodotto) ;
100. Rinnovi – Documentazione
Modulo 5
Modulo 5.3.6 Reports of Post-marketing experience (Periodic
Safety Update Report and Summary Bridging Report) (Rapporto
di Farmacovigilanza sul prodotto comprensivo di : numero di
pazienti trattati, eventuali effetti avversi segnalati attraverso la
Rete Nazionale di Farmacovigilanza , congruenza degli effetti
avversi con le indicazioni presenti sugli stampati….)
101. Rinnovi – Procedura di valutazione
La procedura ha durata di 6 mesi e può terminare o
tramite il silenzio-assenso (rinnovo regolare : bisogna
aggiornare gli stampati con la data di fine rinnovo)
oppure l’ufficio Farmacovigilanza dell’AIFA invita
l’azienda ad aggiornare gli stampati secondo nuove
disposizioni per il paziente o a chiarire alcuni aspetti
relativi alla qualità del prodotto.
102. Indice
Organizzazione dell’industria farmaceutica : funzioni e
responsabilità del Regulatory Affairs ;
Le basi normative che regolano il sistema farmaco ;
Le procedure di rilascio dell’Autorizzazione
all’Immissione in Commercio in Italia e in Europa ;
Il dossier di registrazione di un medicinale per uso
umano;
Le Autorità regolatorie con cui confrontarsi ;
Conclusioni
103. Le Autorità con cui ci dobbiamo confrontare
Agenzia Italiana del Farmaco
Ministero della Salute
Istituto Superiore di sanità
EMA [Agenzia Europea per i medicinali
(EMA)]
ema.europa.eu
104. AIFA
Agenzia Italiana del Farmaco
Centralino 06.5978.401
Via del Tritone, 181 - 00187 Roma
Posta
Via dei Maroniti 40
00187 Roma
107. Istituzione Art. 48, legge 326 del 24.11.03
“…al fine di garantire l'unitarietà delle attività in materia di farmaceutica e di
favorire in Italia gli investimenti in ricerca e sviluppo, e' istituita, con effetto dal 1°
gennaio 2004, l'Agenzia italiana del farmaco “
Funzionamento e DM n° 245 del 20.09.04
organizzazione
Organizzazione, Pubblicazione su GU 149 del 29.06.05
amministrazione e
ordinamento
Disposizioni urgenti per la Legge 15 luglio 2011, n. 111, va emanato il
stabilizzazione finanziaria regolamento di modifica dell’organizzazione e del
funzionamento dell’Aifa, in modo da assicurare l’equilibrio
finanziario dell’ente e senza alcun onere a carico della
finanza pubblica
108. L’Agenzia Italiana del Farmaco è l’autorità nazionale
competente per l’attività regolatoria dei farmaci in
Italia
Si tratta di un modello organizzativo proprio della
maggioranza dei Paesi Europei
E’ un Ente pubblico che opera in autonomia, trasparenza e
economicità,
sotto la direzione e la vigilanza del Ministero della Salute e
la vigilanza del Ministero dell’Economia.
Collabora con le Regioni, l’Istituto Superiore di Sanità, gli
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, le
Associazioni dei pazienti, i Medici e le Società Scientifiche, il
mondo produttivo e distributivo.
109. Priorità strategiche per AIFA
Contribuire alla tutela della salute attraverso i
farmaci
Garantire l'unitarietà sul territorio del sistema
farmaceutico
Governare la spesa farmaceutica
Favorire lo sviluppo della farmaceutica in Italia
Assumere un ruolo di prestigio in ambito nazionale
e internazionale
110. L'AIFA è un ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica.
Esso opera attraverso:
il Consiglio di Amministrazione, Presidente: Sergio Pecorelli
il Direttore Generale: Luca Pani
il Collegio dei Revisori dei Conti
Si avvale di una struttura composta da:
5 Aree tecnico-scientifiche
1 Area Amministrativa
Ufficio Stampa e della Comunicazione
111. Rasi ufficialmente nominato direttore esecutivo
Ema
Il consiglio di amministrazione della European Medicines Agency (Ema)
ha ufficialmente nominato Guido Rasi come nuovo direttore esecutivo
dell'Agenzia regolatoria europea dei medicinali.
8 giugno nomina di Rasi
13 luglio audizione di fronte al Comitato Ambiente,
sanità pubblica e sicurezza alimentare del
Parlamento europeo.
7 settembre approvazione della sua nomina da parte della
Conferenza dei presidenti del Parlamento
europeo.
16 novembre entrata in carica all'Ema a Londra
16 novembre Luca Pani diventa Direttore Generale
dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa)
112. Organizzazione AIFA
Luca Pani
Luisa Motolese
Conti Ispezioni
Farmacovigilanza
Pietro Folino
Delbò Angela Del Vecchio Domenico Di Giorgio
113. Comitato Prezzi e Rimborso
Commissione Tecnico Scientifica
Funzioni
Comunicazione AIFA, datata 15.03.2010
In adeguamento alle prescrizioni comunitarie sulla trasparenza dei
regolamenti interni e delle decisioni degli organismi collegiali
Valutazione tecnico- Attività di supporto tecnico-
scientifica su medicinali, loro scientifico all’AIFA
successive variazioni, su Istruzione della pratica
sperimentazioni cliniche e su negoziale dei prezzi dei
Farmacovigilanza farmaci che tiene conto
Parere vincolante su valore * della documentazione
terapeutico medicinali prodotta dagli uffici
definendo il place in therapy
CTS * del dossier proposto dal CPR
Parere vincolante su richiedente
innovatività
* delle classificazioni proposte
Parere vincolante sul regime dalla CTS
di fornitura, dando
specifiche raccomandazioni Approvazione del contratto
su modalità dispensazione con il titolare AIC
Proposte di classificazione ai Emanazione di pareri relativi
fini della rimborsabilità da al contenimento del tetto di
parte del SSN spesa farmaceutica e verifica
di rimborsabilità e prezzo dei
medicinali trascorsi i due anni
dalla negoziazione
114. Composizione Commissione Tecnico Scientifica, operante su 5
Sottocommissioni (5 anni)
(Farmacovigilanza, AIC Nazionali, Revisione e Rev. Schede Tecniche, Procedure Europee)
comunicazione del 23.11.09
Componenti di diritto: Componenti designati dal Ministro del Lavoro,
Prof. Luca Pani della Salute e delle Politiche Sociali:
Prof. Enrico Garaci Michele Di Iorio
Daniela Melchiorri
Walter Marrocco
Componenti designati dalla Conferenza Renato Bernardini
Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Giovanni Landoni
Regioni e le Province Autonome Rosa Maria Moresco
Francesco Rossi Giorgio Palù
Nicola Montanaro
Roberto Dall'Aglio
Salvatore Amoroso
Componente designato dal Ministro
Renato Lauro
dell’Economia e delle Finanze
Antonietta Martelli
Leandro Provinciali
Vincenzo Mollace
Mara Vezzani
115. Composizione Comitato Prezzi (5 anni)
comunicazione del 24.11.09
E’ presieduto dal Direttore Generale dell’Agenzia e composto da 12 membri di
comprovata professionalità ed esperienza nei settori della metodologia di
determinazione dei prezzi dei farmaci, della economia sanitaria e della
farmacoeconomia designati dal Ministro della Salute, dal Ministro dell’Economia, dal
Ministro delle Attività Produttive e dalla Conferenza Stato Regioni.
Componente di diritto Componenti designati dal Componenti designati dalla
Ministero del Lavoro, della Conferenza Permanente per i
Prof. Luca Pani Salute e delle Politiche Rapporti tra lo Stato le Regioni
Enrico Garaci Sociali e le Province Autonome
Giuseppe Navarria Ida Fortino
Amerigo Cicchetti Loredano Giorni
Adriano Lazzarin Luigi Patregnani
Componente designato dal Carlo Lucchina Silvana Pettinato
Ministero dell'Economia e delle Giuseppe Pedalino Francesca Tosolini
Finanze
Andrea Messori
Componente designato dal Ministero
dello Sviluppo Economico
Angelo De Pascale
116. AIFA
Centro di collegamento
Agenzia-Regioni
Collaborazione tra AIFA e Regioni
Analisi andamento spesa farmaceutica
Raccordo flussi informativi sui farmaci
Promozione dei generici
Proposte per l’informazione e la pubblicità sui farmaci, la
farmacovigilanza e la sperimentazione clinica
117. AIFA
Commissione per la Promozione R&S
Ricerca scientifica a carattere pubblico
Investimenti di soggetti privati sul territorio nazionale
Criteri per riconoscimento di premio di prezzo dei farmaci
innovativi
Integrazione dei differenti progetti di ricerca clinica a livello
nazionale
118. AIFA Strumenti per il monitoraggio
• Osservatorio Nazionale sull’impiego dei Medicinali (OsMED)
Monitoraggio Farmaci prescritti SSN - Indicatori: consumo e
spesa
• Osservatorio Nazionale sulla Sperimentazione Clinica (OsSC)
Monitoraggio delle sperimentazioni cliniche condotte in Italia
• Osservatorio Nazionale di Farmacovigilanza Raccolta delle
segnalazioni delle reazioni avverse
119. Legge 172 del 13.11.09 (GU n. 278 del 28.11.09)
Entrata in vigore il 13.12.09
Aumento dei Ministeri da 12 a 13 Ministero della Salute
scorporato da
Ministero del Lavoro, della Salute e
delle Politiche Sociali Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
Necessità di nominare il nuovo Ministro
Individuazione degli uffici del personale
Competenze nuovo Ministero Salute (con portafoglio)
Funzioni • In materia di tutela della salute umana
• Coordinamento del SSN
• Programmazione tecnico-sanitaria, di rilievo nazionale
• Indirizzo coordinamento e monitoraggio delle attività tecniche
sanitarie regionali
• Monitoraggio della qualità delle attività sanitarie regionali con
riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni erogate
120. MINISTRO prof. Renato Balduzzi
Via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma
Il Ministero della Salute è organo Il 29 luglio è entrato in vigore il
centrale del Servizio Sanitario DPR 108 del 11 marzo 2011 di
Nazionale. La Legge 317 del 2001 gli organizzazione del Ministero
attribuisce "le funzioni spettanti allo Stato della Salute.
in materia di tutela della salute umana, di
coordinamento del Sistema sanitario
nazionale, di sanità veterinaria, di tutela
della salute nei luoghi di lavoro, di igiene
e sicurezza degli alimenti”. Al fine di garantire continuità alle attività
del Ministero fino alla piena attuazione
La Legge 172 del 13.11.09 (GU n. 278 della nuova organizzazione si deve
del 28.11.09) lo ha reso indipendente continuare a fare riferimento alle
dal Ministero del Lavoro, della Salute preesistenti strutture di seguito indicate.
e delle Politiche Sociali
121. Dipartimenti e direzioni
Gli uffici del Ministero della Il Ministero della Salute si
Salute si articolano in 4 articola in 3 dipartimenti e in 1
Dipartimenti, ognuno dei quali Ufficio generale delle Risorse,
suddiviso in Direzioni Generali, dell’Organizzazione e del
per meglio rispondere alle Bilancio
esigenze di tutela e di promozione
della salute dei cittadini e della Fabrizio Oleari
a) Dipartimento della sanità pubblica
sanità veterinaria: e dell’innovazione
b) Dipartimento della
Filippo Palumbo
programmazione e
1. Qualità; dell’ordinamento del SSN
2. Innovazione;
3. Prevenzione e Comunicazione; c) Dipartimento della Sanità Pubblica
Romano Marabelli
4. Sanità pubblica veterinaria, nutrizione e Veterinaria, della sicurezza
sicurezza degli alimenti. alimentare e degli organi collegiali
per la tutela della salute
122. MINISTRO prof. Renato Balduzzi
Via Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma
Obiettivi
Organizzazione
Consiglio superiore di sanità
Dipartimenti e direzioni
Uffici territoriali e periferici
Commissioni e comitati
Operazione trasparenza
123. Dipartimento Innovazione
Direzione Farmaci e dei dispositivi medici
Ad interim Direttore Generale Dott. Romano Marabelli
a) vigilanza sull’Agenzia Italiana del Farmaco e rapporti con la
stessa Agenzia, anche ai fini dell’elaborazione della normativa del
settore farmaceutico
b) disciplina delle attività di vendita al pubblico dei medicinali
c) pubblicità dei medicinali di automedicazione, dei dispositivi
medici e di altri prodotti pubblicizzabili
d) dispositivi medici
e) dispositivi medico-diagnostici in vitro
f) attività di segreteria della Commissione unica sui dispositivi
medici
g) attività ispettiva nelle materie di competenza della Direzione
Generale
h) produzione e commercio di presidi medico-chirurgici; biocidi,
prodotti erboristici non ricadenti in altra disciplina
i) prodotti cosmetici
l) sostanze stupefacenti e psicotrope
124. Direzione Farmaci e dei dispositivi medici
Ufficio I - Dr.ssa D’Alessandro
(Affari Generali)
Ufficio II – Dr.ssa Capasso (ad interim)
(Pubblicità specialità medicinali , Medical Device, Presidi
Medico-chirurgici)
Ufficio III - Dr.ssa Donato
(Dispositivi medici)
Ufficio IV - Dr.ssa Nisticò
(Diagnostici in-vitro)
125. Direzione Farmaci e dei dispositivi medici
Ufficio V - Dr.ssa Capasso
(Ispezioni: Cosmetici, PMC, Biocidi, Dispositivi medici,
Autorizzazione alla prod. PMC, Monitoraggio e sorveglianza
incidenti)
Ufficio VI - Dr.ssa Pizzuti
(Sperimentazione clinica dispositivi medici)
Ufficio VII - Dr.ssa Marletta
(Cosmetici, PMC, Biocidi, Prodotti erboristici non medicinali)
Ufficio VIII - Dr.ssa D’Alessandro
(Stupefacenti)
126. Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la
sicurezza degli alimenti
Capo Dipartimento Dott. Romano Marabelli
• garantire la sicurezza alimentare e la sanità veterinaria ai fini della tutela
della salute umana e animale, nonché il benessere degli animali, la ricerca e
la sperimentazione
• valutazione del rischio in materia di sicurezza alimentare
• coordinamento degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC)
e dei posti d'ispezione frontaliera veterinari (PIF)
• nutrizione, dietetici e integratori alimentari a base di erbe
• farmaco veterinario
• Fitofarmaci
• alimentazione animale e delle attività di verifica dei sistemi di prevenzione
veterinaria ed alimentare.
Comprende tre Direzioni generali:
1) Sanità animale e del farmaco veterinario
2) Sicurezza degli alimenti e della nutrizione
3) Segretariato nazionale della valutazione del rischio
della catena alimentare
127. Il Consiglio Superiore di Sanità è un organo consultivo tecnico-scientifico del
Ministro.
Esprime pareri obbligatori nei casi espressamente previsti dalla legge o pareri
facoltativi richiesti dal Ministro, in materia di igiene e salute pubblica.
La sua nascita può essere ascritta al Regio editto di Carlo Alberto del 30.10.1847.
L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Superiore di Sanità sono
disciplinati da una apposita normativa, costituita dal decreto legislativo 30 giugno
1993, n. 266 e dal decreto ministeriale 6 agosto 2003 n. 342 che definiscono un
assetto coerente con l'evoluzione sociale ed economica intervenuta nel frattempo.
Il Consiglio superiore di sanità dura in carica tre anni.
Presidente del Consiglio Superiore di Sanità per il triennio 2010-2012 è il Prof.
Enrico Garaci.
Segretario Generale del Consiglio Superiore di Sanità è la Dott.ssa Concetta
Mirisola.
Il Consesso è articolato in cinque sezioni.
128. Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Elena 299
00161 - Roma (I)
Telefono: 06 4990 1
Fax: 06 49 38 71 18
PROFILO COMPITI
Organo tecnico Compiti consultivi di ricerca
scientifico del scientifica e di controllo
definiti dal regolamento
SSN dipendente dal
sull’organizzazione e sul
Ministro della funzionamento emanato con
Salute DPR
129. Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Elena 299
00161 - Roma (I)
Telefono: 06 4990 1
Fax: 06 49 38 71 18
COMPITI
L'Istituto Superiore di Sanità, principale organo tecnico-
scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, è un ente
pubblico che coniuga l'attività di ricerca a quella di
consulenza, formazione e controllo applicate alla tutela
della salute pubblica.
130. Istituto Superiore di Sanità
(Dr. Enrico Garaci)
Organizzazione
Ai sensi del Decreto del Presidente dell'ISS del 24 gennaio 2003
"Regolamento recante norme per l'organizzazione strutturale e la
disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore
di sanità“
Presidenza
Consiglio di amministrazione
Direzione generale
Comitato scientifico
Collegio dei revisori
Dipartimenti
Centri nazionali
Direzioni centrali
Servizi tecnico-scientifici
131. EMA
European Medicines Agency
(European Medicines Evaluation Agency)
Regolamento 2309/93 art. 51 J
E’ un’agenzia decentrata dell’Unione Europea, responsabile per la valutazione
scientifica di medicinali sviluppati dall’industria farmaceutica in Europa.
The Agency
La Sede dell’Agenzia viene stabilita a Londra il 29 ottobre
unveiled its new 1993
visual identity on Diventa operativa dal 26 Gennaio 1995
8 December
2009
Si avvia il nuovo sistema di registrazione dei
farmaci a livello europeo che ha per obiettivo:
Armonizzazione delle regolamentazioni
132. La struttura regolatoria centrale
EMA
The European Medicines Agency is a decentralised agency
of the European Union, located in London. The Agency is
responsible for the scientific evaluation of medicines
developed by pharmaceutical companies for use in the
European Union.
133. La struttura regolatoria centrale
EMA
Mission
The mission of the European Medicines Agency
is to foster scientific excellence in the evaluation and
supervision of medicines, for the benefit of public and
animal health.
134. EMA
European Medicines Agency
• Coordina la valutazione e il controllo dei medicinali in tutta l’
Unione EU
• Raggruppa le risorse dei 27 SM
• Impegnata principalmente nella procedura Centralizzata e di
Referral
• Staff di circa 500 persone + un network 4500 esperti europei
• Si avvale di 7 Comitati
136. EMA
European Medicines Agency
CHMP= Committee of Medicinal Products for Human Use
CVMP= Committee of Medicinal Products for Veterinary Use
COMP= Committee for Orphan Medicinal Products
HMPC= Committee on Herbal Medicinal Products
PDCO= Paediatric Committee
CAT= Committee for Advanced Therapies
PRAC = Pharmacovigilance Risk Assessment Committee
138. EMA
European Medicines Agency
* Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP)
Composizione: 27 EU MS - 2 Norvegia e Islanda - 5 Esperti
Attività: VALUTAZIONE PROCEDURE CENTRALIZZATE
SCIENTIFIC ADVICE
ARBITRATO NEL CASO DI OPPOSIZIONI NON RISOLTE
si avvale di 6 Working Party permanenti ed al momento di 11
Working party temporanei
139. EMA
European Medicines Agency Gruppo di Coordinamento
(CMDh)
• Sostituisce il MRFG
• Ha una sua entità giuridica
• Opera per facilitare le procedure di MR e di nuova decentralizzata,
evitando il più possibile l’insorgere di arbitrati
• Costituito da Rappresentanti delle varie Autorità regolatorie
140. La terminologia del settore regolatorio tra
anglismi e sigle
RAsP: Regulatory Affairs Professional
AIFA: Agenzia Italiana del Farmaco
EMA: European Medicines Agency
CMDh: Co-ordination Group for Mutual Recognition and
Decentralised Procedures
CTD: Common Technical Document
GMP: Good Manufacturing Practice
GLP: Good Laboratory Practice
GCP: Good Clinical Practice
SmPC: Summary Product Characteristics
PIL: Patient Information leaflet
MRP: Mutual Recognition Procedure
DCP: Decentralised Procedure
141. La terminologia del settore regolatorio tra
anglismi e sigle
RMS: Reference Member State
CMS: Concerned Member State
PSUR: Periodic Safety Update report
AR: Assessment Report
142. Conclusioni (1)
La regolazione comunitaria del settore dei medicinali, è caratterizzata, al
fine di realizzare l'obiettivo primario del mercato unico interno anche in
campo farmaceutico, da :
1. un continuo e non facile bilanciamento tra l'interesse alla tutela del diritto
alla salute, garantita dalle Agenzie nazionali e comunitarie attraverso
una valutazione tecnico-scientifica della qualità, della sicurezza e
dell'efficacia dei medicinali per uso sia umano che veterinario,
2. L’ interesse alla tutela della concorrenza e della libera circolazione dei
prodotti farmaceutici, attraverso l'eliminazione di barriere e restrizioni agli
scambi intracomunitari.
143. Conclusioni (2)
Le leggi della Comunità Europea, dalla prima direttiva CEE n. 65 del 1965,
fino ai giorni nostri, sono state emanate con il preciso scopo di garantire un
elevato standard di tutela della salute pubblica e di raggiungere un singolo
mercato comune del medicinale.
Con le modifiche introdotte, quindi, accanto all’autorizzazione nazionale - su
cui per lungo tempo ha ruotato l’intero complesso giuridico della
circolazione dei medicinali - ha acquistato un valore crescente
l’autorizzazione comunitaria.
In attuazione del principio del mercato unico, il nuovo sistema comunitario
ha segnato una svolta rispetto al passato sia per le aziende farmaceutiche
sia per i cittadini.
Alle aziende viene, infatti, consentito l’accesso simultaneo ed immediato in
tutti i paesi dell’Unione Europea mentre ai cittadini è garantita la
disponibilità di medicinali più avanzati in tempi rapidi, indipendentemente
dalla nazionalità.
144. Conclusioni (3)
Dagli indicatori mostrati, l’industria farmaceutica italiana rappresenta un
importante attore economico ma anche socio-sanitario in grado di creare
valore e soluzioni di interesse pubblico e privato.
Problem solving, disponibilità ad interagire con le altre funzioni aziendali,
conoscenza del prodotto e del suo dossier di registrazione,aggiornamento
professionale, rappresentano punti di forza e capacità imprenscindibili per
il Regulatory Affairs, sempre più deputato ad essere un “servizio” inserito
nel contesto aziendale e meno “burocrazia”.
In un mercato così regolamentato e in cui le Agenzie Regolatorie
acquisiscono poteri di controllo crescenti, il R.A. è oggi una posizione in
forte ascesa in cui convivono sia aspetti tecnico-scientifici legati al
farmaco che aspetti giuridico-procedurali legati alla normativa in
continua evoluzione.