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GABINETTO DEL MINISTRO
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MODULARIO
INTERNO - 54
MOD. 4 UL
N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. Roma, 20 ottobre 2020
AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO S E D I
AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI
TRENTO e BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D’AOSTA
A O S T A
e, per conoscenza
AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Segreteria del Dipartimento
S E D E
OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020. Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
In ragione del significativo incremento dei contagi giornalieri da COVID-19,
con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, pubblicato in pari
data sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 258, sono state introdotte ulteriori misure
restrittive, finalizzate a un più efficace contrasto alla diffusione del virus.
Le disposizioni del suddetto d.P.C.M. integrano e modificano le previsioni del
d.P.C.M. 13 ottobre 2020, e trovano applicazione dalla data del 19 ottobre 2020 (fatta
eccezione per l’art. 1, comma 1, lett.d), n. 6, che si applica dal 21 ottobre 2020), fino al 13
novembre 2020.
GABINETTO DEL MINISTRO
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MODULARIO
INTERNO - 54
MOD. 4 UL
Di seguito si forniscono indicazioni applicative riguardanti i principali profili
innovativi del provvedimento.
Chiusura di strade o piazze nei centri urbani (art.1, comma 1, lett.a)
Si richiama in primo luogo l’attenzione sulla previsione di cui all’articolo in epigrafe,
che introduce la facoltà di disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, delle strade o
delle piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva
la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle
abitazioni private.
La disposizione si ricollega a misure già presenti nel quadro regolatorio delle
prescrizioni anti-COVID.
In tale ambito, infatti, vanno diacronicamente collocati: i) l’art. 1, comma 2, lett. b),
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio
2020, n.35) a mente del quale, fra le diverse misure, può essere introdotta quella della
“chiusura al pubblico di strade urbane”; ii) l’art. 1, comma 2, lett. d) ed e), del d.P.C.M. 26
aprile 2020, che ha attribuito temporaneamente al sindaco il potere di disporre la chiusura di
specifiche aree in cui non fosse stato possibile assicurare il distanziamento interpersonale; iii)
l’art.1, comma 9, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74) che attribuisce al Sindaco il potere di disporre la chiusura
temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare
adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
La norma in commento consente l’interdizione di specifici ambiti urbani in cui si
determinino fenomeni di addensamento, allo scopo di limitare quelle occasioni di
concentrazione e aggregazione di persone che, come già evidenziato nella circolare di questo
Gabinetto dello scorso 16 ottobre, possono favorire, per la loro naturale dinamicità,
un’attenuazione, anche involontaria, del grado di osservanza sia delle misure riguardanti il
distanziamento interpersonale, sia del divieto di assembramento.
Tenuto conto che l’intervento è diretto a una mitigazione del rischio di contagio da
COVID-19, e che, pertanto, la sua finalità ispiratrice risiede nella tutela della salute pubblica,
il relativo strumento di declinazione è da individuarsi nelle ordinanze del Sindaco, quale
Autorità sanitaria locale, ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’art.
50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali), nonché, in qualità di ufficiale di governo, ai sensi dell’art. 54 del medesimo
TUEL in tema di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, allo scopo di fronteggiare, in tali
contesti, situazioni potenzialmente lesive anche della sicurezza primaria.
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L’art. 50 del TUEL, peraltro, soccorre anche dal punto di vista della risposta a
fenomeni di aggregazione notturna, quali sono appunto quelli che si intendono affrontare con
la nuova misura, destinata infatti ad operare dopo le 21,00, e che pure legittimano l’intervento
del Sindaco quale rappresentante della comunità locale.
Va comunque evidenziato che, trattandosi di una misura precipuamente improntata a
finalità di tutela e salvaguardia della salute pubblica, la sua adozione dovrà fondarsi
innanzitutto su una ricognizione degli spazi urbani nei quali, per comportamenti
consuetudinari, possa ritenersi più elevato il rischio di assembramenti e, quindi, di
propagazione del contagio.
E’ opportuno che la suddetta valutazione venga compiuta anche con l’ausilio delle
competenti strutture di prevenzione sanitaria.
L’attuazione di tale intervento richiederà poi la più ampia concertazione e
collaborazione tra Sindaco e Prefetto, anche nel più generale quadro delle funzioni attribuite
ai Prefetti dall’art. 4, comma 9, del decreto legge n. 19/2020 e, da ultimo, dall’art. 11 del
d.P.C.M. 13 ottobre 2020, da esplicare in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la
Sicurezza Pubblica, eventualmente esteso anche alla presenza dei responsabili delle suddette
strutture sanitarie territoriali.
L’esame collegiale che potrà svilupparsi in tale qualificato luogo istituzionale
consentirà di valutare gli aspetti connessi all’individuazione delle aree interessate, anche in
relazione alla sostenibilità dell’impegno attuativo e all’estensione temporale della misura. Ciò
in quanto, per un principio di proporzionalità e adeguatezza, potrà essere valutata
l’opportunità di applicare le restrizioni provvedimentali solo in determinati giorni della
settimana, limitandole a quelli caratterizzati da un più intenso afflusso di persone.
Sempre in ragione dell’esigenza di contenere gli effetti della misura
proporzionalmente a quanto ritenuto necessario a conseguire gli obiettivi del d.P.C.M., il
provvedimento potrà anche disporre una chiusura parziale delle strade o delle piazze,
restringendo, cioè, l’accesso senza interdirlo totalmente, con il contingentamento degli
ingressi.
In quest’ottica, si precisa che la definizione della forza pubblica, da impiegare
nell’espletamento dei servizi, sarà oggetto di apposita riunione tecnica di coordinamento che i
Sigg.ri Questori organizzeranno con le Forze dell’ordine e gli altri attori della sicurezza
territoriale, anche ai fini dell’individuazione delle aliquote di polizia locale che integreranno il
dispositivo.
Resta inteso che anche l’attuazione di tale misura potrà beneficiare del concorso di
unità militari, laddove presenti nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, anche all’esito di
una rimodulazione del piano d’impiego delle forze già in disponibilità.
GABINETTO DEL MINISTRO
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MODULARIO
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In considerazione, infine, del fatto che la disposizione in commento prevede che
venga consentito comunque il libero accesso a esercizi commerciali e ad abitazioni private, e
il conseguente deflusso, appare indispensabile che la misura venga tempestivamente
anticipata, da parte dell’autorità comunale, con adeguati mezzi comunicativi, sia alle
associazioni di categoria, sia alla cittadinanza interessata.
Eventi e competizioni sportive; sport di contatto (art.1, comma 1, lett. d), nn. 1e 2)
Un rilevante elemento di novità introdotto dal d.P.C.M. in esame riguarda gli eventi
e le competizioni sportive. Infatti, ai sensi della disposizione in epigrafe, il novero di quelli
consentiti è ora limitato esclusivamente agli eventi e alle competizioni riguardanti gli sport
individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive
federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva,
ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali. Non sono consentiti, pertanto, eventi
e competizioni di livello provinciale.
Sono confermate le precedenti disposizioni concernenti la presenza del pubblico agli
eventi e alle competizioni sportive che si tengano al chiuso o all’aperto.
Anche gli sport di contatto, come individuati dal decreto del Ministro dello Sport del
13 ottobre 2020, pubblicato in pari data sulla G.U., S.G. n. 253, subiscono le medesime
limitazioni sopra riportate.
Ne consegue, pertanto, che sono oggetto di divieto gli eventi e le competizioni
riguardanti le discipline sportive di contatto di interesse provinciale.
Sono inoltre vietate le attività sportive di contatto a carattere ludico-amatoriale. Al
riguardo, è bene precisare che con tale dizione si intende qualunque attività sportiva di
contatto effettuata a livello occasionale e spontaneo (ad esempio, le partite di calcetto tra
amici).
E’ opportuno chiarire, onde anche evitare pratiche elusive, che il tesseramento
presso associazioni o società sportive dilettantistiche è condizione per l’esercizio degli sport
di contatto purché esso avvenga nel perimetro di eventi e competizioni riconosciute di
interesse nazionale o regionale dai suddetti Comitati e dalle federazioni sportive nazionali,
discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.
Sono escluse dal divieto, invece, le forme individuali degli sport di contatto, con la
conseguenza che le relative attività di allenamento potranno continuare a svolgersi, purché nel
rispetto del distanziamento e delle altre misure di sicurezza. Solo a titolo di esempio, per il
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calcio, potrà essere svolto il lavoro individuale con la palla; per le arti marziali, l’allenamento
con manichini; per la danza, le figure singole, ecc.
Sale giochi, sale scommesse e sale bingo (art.1, comma 1, lett. d), n. 3)
Il provvedimento opera una restrizione riguardo agli orari di apertura e chiusura di
tali attività, fissandone i rispettivi limiti alle ore 8 e alle ore 21.
Sagre e fiere di comunità; attività convegnistiche e congressuali; riunioni nelle
pubbliche amministrazioni (art.1, comma 1, lett. d), nn. 4 e 5)
Le sagre e le fiere di comunità, contraddistinte dal carattere locale, sono oggetto di
espresso divieto, mentre rimangono consentite quelle di carattere nazionale e internazionale.
Sono inoltre sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, con la sola
eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.
Si richiama l’attenzione sulla previsione che ha reintrodotto, per le pubbliche
amministrazioni, l’obbligo di tenere le riunioni con modalità da remoto, salvo che sussistano
motivate ragioni che ne giustifichino lo svolgimento in presenza.
Le riunioni private sono ancora consentite in presenza, sebbene il loro svolgimento
da remoto sia fatto oggetto di una forte raccomandazione.
Si precisa che la distinzione fra riunioni private ed attività convegnistiche e
congressuali, il cui svolgimento in presenza è sospeso, è da ascrivere ad alcuni elementi
estrinseci, quali il possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni, l’eventuale loro
apertura alla stampa e al pubblico, il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti
al pubblico. Elementi questi assenti, in tutto o in parte, nelle riunioni private, come, ad
esempio, nelle assemblee societarie, nelle assemblee di condominio, ecc..
Esercizi pubblici (art.1, comma 1, lett. d), nn. 8 e 9)
Un ulteriore profilo innovativo riguarda gli esercizi pubblici. A tal proposito, onde
evitare comportamenti elusivi che si erano già profilati nell’immediatezza dell’entrata in
vigore del d.P.C.M. del 13 ottobre 2020, il provvedimento in commento interviene
opportunamente a stabilire che l’attività degli esercizi pubblici è consentita dalle ore 5 alle ore
24 con consumazione al tavolo, e dalle ore 5 alle ore 18 (e non più alle ore 21) in assenza di
consumo al tavolo.
Resta naturalmente fermo quanto si è già avuto modo di precisare in ordine al
consentito margine di “sforamento” dei suddetti limiti di orario.
GABINETTO DEL MINISTRO
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MODULARIO
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Si sottolinea inoltre l’importante novità rappresentata dal numero massimo di 6
commensali per tavolo, specificato dalla previsione in commento. La stessa disposizione, al
fine di agevolare le attività di controllo, introduce l’obbligo per gli esercenti di esporre
all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse
contemporaneamente all’interno del locale stesso, sulla base delle linee guida e dei protocolli
vigenti nel settore.
Altra rilevante novità riguarda la ristorazione con asporto. Mentre tale attività era,
infatti, prima consentita senza limiti orari, essa invece, per effetto della novella, è esercitabile
fino alle 24, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
Infine, sono stati introdotti nella disposizione relativa agli esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande che “restano comunque aperti” anche quelli situati
nelle aree di servizio e rifornimento carburante collocate lungo la rete autostradale.
Si richiama infine l’attenzione sul fatto che l’art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 2020,
n.125 contempla la possibilità, per le Regioni, di introdurre misure più restrittive rispetto a
quelle recate, a livello nazionale, dai dd.P.C.M..
Pertanto, qualora talune Regioni, in considerazione dell’andamento epidemiologico,
dovessero adottare proprie ordinanze contenenti un regime più severo, si procederà a fornire
indicazioni specifiche per i Prefetti delle province interessate.
Si ringrazia per l’attenzione e si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.
IL CAPO DI GABINETTO
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Dpcm 18 ottobre, la circolare del Viminale

  • 1. GABINETTO DEL MINISTRO 1 MODULARIO INTERNO - 54 MOD. 4 UL N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. Roma, 20 ottobre 2020 AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO S E D I AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI TRENTO e BOLZANO AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA A O S T A e, per conoscenza AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Segreteria del Dipartimento S E D E OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020. Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. In ragione del significativo incremento dei contagi giornalieri da COVID-19, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 258, sono state introdotte ulteriori misure restrittive, finalizzate a un più efficace contrasto alla diffusione del virus. Le disposizioni del suddetto d.P.C.M. integrano e modificano le previsioni del d.P.C.M. 13 ottobre 2020, e trovano applicazione dalla data del 19 ottobre 2020 (fatta eccezione per l’art. 1, comma 1, lett.d), n. 6, che si applica dal 21 ottobre 2020), fino al 13 novembre 2020.
  • 2. GABINETTO DEL MINISTRO 2 MODULARIO INTERNO - 54 MOD. 4 UL Di seguito si forniscono indicazioni applicative riguardanti i principali profili innovativi del provvedimento. Chiusura di strade o piazze nei centri urbani (art.1, comma 1, lett.a) Si richiama in primo luogo l’attenzione sulla previsione di cui all’articolo in epigrafe, che introduce la facoltà di disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, delle strade o delle piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private. La disposizione si ricollega a misure già presenti nel quadro regolatorio delle prescrizioni anti-COVID. In tale ambito, infatti, vanno diacronicamente collocati: i) l’art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35) a mente del quale, fra le diverse misure, può essere introdotta quella della “chiusura al pubblico di strade urbane”; ii) l’art. 1, comma 2, lett. d) ed e), del d.P.C.M. 26 aprile 2020, che ha attribuito temporaneamente al sindaco il potere di disporre la chiusura di specifiche aree in cui non fosse stato possibile assicurare il distanziamento interpersonale; iii) l’art.1, comma 9, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74) che attribuisce al Sindaco il potere di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. La norma in commento consente l’interdizione di specifici ambiti urbani in cui si determinino fenomeni di addensamento, allo scopo di limitare quelle occasioni di concentrazione e aggregazione di persone che, come già evidenziato nella circolare di questo Gabinetto dello scorso 16 ottobre, possono favorire, per la loro naturale dinamicità, un’attenuazione, anche involontaria, del grado di osservanza sia delle misure riguardanti il distanziamento interpersonale, sia del divieto di assembramento. Tenuto conto che l’intervento è diretto a una mitigazione del rischio di contagio da COVID-19, e che, pertanto, la sua finalità ispiratrice risiede nella tutela della salute pubblica, il relativo strumento di declinazione è da individuarsi nelle ordinanze del Sindaco, quale Autorità sanitaria locale, ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), nonché, in qualità di ufficiale di governo, ai sensi dell’art. 54 del medesimo TUEL in tema di incolumità pubblica e di sicurezza urbana, allo scopo di fronteggiare, in tali contesti, situazioni potenzialmente lesive anche della sicurezza primaria.
  • 3. GABINETTO DEL MINISTRO 3 MODULARIO INTERNO - 54 MOD. 4 UL L’art. 50 del TUEL, peraltro, soccorre anche dal punto di vista della risposta a fenomeni di aggregazione notturna, quali sono appunto quelli che si intendono affrontare con la nuova misura, destinata infatti ad operare dopo le 21,00, e che pure legittimano l’intervento del Sindaco quale rappresentante della comunità locale. Va comunque evidenziato che, trattandosi di una misura precipuamente improntata a finalità di tutela e salvaguardia della salute pubblica, la sua adozione dovrà fondarsi innanzitutto su una ricognizione degli spazi urbani nei quali, per comportamenti consuetudinari, possa ritenersi più elevato il rischio di assembramenti e, quindi, di propagazione del contagio. E’ opportuno che la suddetta valutazione venga compiuta anche con l’ausilio delle competenti strutture di prevenzione sanitaria. L’attuazione di tale intervento richiederà poi la più ampia concertazione e collaborazione tra Sindaco e Prefetto, anche nel più generale quadro delle funzioni attribuite ai Prefetti dall’art. 4, comma 9, del decreto legge n. 19/2020 e, da ultimo, dall’art. 11 del d.P.C.M. 13 ottobre 2020, da esplicare in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, eventualmente esteso anche alla presenza dei responsabili delle suddette strutture sanitarie territoriali. L’esame collegiale che potrà svilupparsi in tale qualificato luogo istituzionale consentirà di valutare gli aspetti connessi all’individuazione delle aree interessate, anche in relazione alla sostenibilità dell’impegno attuativo e all’estensione temporale della misura. Ciò in quanto, per un principio di proporzionalità e adeguatezza, potrà essere valutata l’opportunità di applicare le restrizioni provvedimentali solo in determinati giorni della settimana, limitandole a quelli caratterizzati da un più intenso afflusso di persone. Sempre in ragione dell’esigenza di contenere gli effetti della misura proporzionalmente a quanto ritenuto necessario a conseguire gli obiettivi del d.P.C.M., il provvedimento potrà anche disporre una chiusura parziale delle strade o delle piazze, restringendo, cioè, l’accesso senza interdirlo totalmente, con il contingentamento degli ingressi. In quest’ottica, si precisa che la definizione della forza pubblica, da impiegare nell’espletamento dei servizi, sarà oggetto di apposita riunione tecnica di coordinamento che i Sigg.ri Questori organizzeranno con le Forze dell’ordine e gli altri attori della sicurezza territoriale, anche ai fini dell’individuazione delle aliquote di polizia locale che integreranno il dispositivo. Resta inteso che anche l’attuazione di tale misura potrà beneficiare del concorso di unità militari, laddove presenti nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”, anche all’esito di una rimodulazione del piano d’impiego delle forze già in disponibilità.
  • 4. GABINETTO DEL MINISTRO 4 MODULARIO INTERNO - 54 MOD. 4 UL In considerazione, infine, del fatto che la disposizione in commento prevede che venga consentito comunque il libero accesso a esercizi commerciali e ad abitazioni private, e il conseguente deflusso, appare indispensabile che la misura venga tempestivamente anticipata, da parte dell’autorità comunale, con adeguati mezzi comunicativi, sia alle associazioni di categoria, sia alla cittadinanza interessata. Eventi e competizioni sportive; sport di contatto (art.1, comma 1, lett. d), nn. 1e 2) Un rilevante elemento di novità introdotto dal d.P.C.M. in esame riguarda gli eventi e le competizioni sportive. Infatti, ai sensi della disposizione in epigrafe, il novero di quelli consentiti è ora limitato esclusivamente agli eventi e alle competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali. Non sono consentiti, pertanto, eventi e competizioni di livello provinciale. Sono confermate le precedenti disposizioni concernenti la presenza del pubblico agli eventi e alle competizioni sportive che si tengano al chiuso o all’aperto. Anche gli sport di contatto, come individuati dal decreto del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020, pubblicato in pari data sulla G.U., S.G. n. 253, subiscono le medesime limitazioni sopra riportate. Ne consegue, pertanto, che sono oggetto di divieto gli eventi e le competizioni riguardanti le discipline sportive di contatto di interesse provinciale. Sono inoltre vietate le attività sportive di contatto a carattere ludico-amatoriale. Al riguardo, è bene precisare che con tale dizione si intende qualunque attività sportiva di contatto effettuata a livello occasionale e spontaneo (ad esempio, le partite di calcetto tra amici). E’ opportuno chiarire, onde anche evitare pratiche elusive, che il tesseramento presso associazioni o società sportive dilettantistiche è condizione per l’esercizio degli sport di contatto purché esso avvenga nel perimetro di eventi e competizioni riconosciute di interesse nazionale o regionale dai suddetti Comitati e dalle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva. Sono escluse dal divieto, invece, le forme individuali degli sport di contatto, con la conseguenza che le relative attività di allenamento potranno continuare a svolgersi, purché nel rispetto del distanziamento e delle altre misure di sicurezza. Solo a titolo di esempio, per il
  • 5. GABINETTO DEL MINISTRO 5 MODULARIO INTERNO - 54 MOD. 4 UL calcio, potrà essere svolto il lavoro individuale con la palla; per le arti marziali, l’allenamento con manichini; per la danza, le figure singole, ecc. Sale giochi, sale scommesse e sale bingo (art.1, comma 1, lett. d), n. 3) Il provvedimento opera una restrizione riguardo agli orari di apertura e chiusura di tali attività, fissandone i rispettivi limiti alle ore 8 e alle ore 21. Sagre e fiere di comunità; attività convegnistiche e congressuali; riunioni nelle pubbliche amministrazioni (art.1, comma 1, lett. d), nn. 4 e 5) Le sagre e le fiere di comunità, contraddistinte dal carattere locale, sono oggetto di espresso divieto, mentre rimangono consentite quelle di carattere nazionale e internazionale. Sono inoltre sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, con la sola eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza. Si richiama l’attenzione sulla previsione che ha reintrodotto, per le pubbliche amministrazioni, l’obbligo di tenere le riunioni con modalità da remoto, salvo che sussistano motivate ragioni che ne giustifichino lo svolgimento in presenza. Le riunioni private sono ancora consentite in presenza, sebbene il loro svolgimento da remoto sia fatto oggetto di una forte raccomandazione. Si precisa che la distinzione fra riunioni private ed attività convegnistiche e congressuali, il cui svolgimento in presenza è sospeso, è da ascrivere ad alcuni elementi estrinseci, quali il possibile carattere ufficiale dei congressi e dei convegni, l’eventuale loro apertura alla stampa e al pubblico, il fatto stesso che possano tenersi in locali pubblici o aperti al pubblico. Elementi questi assenti, in tutto o in parte, nelle riunioni private, come, ad esempio, nelle assemblee societarie, nelle assemblee di condominio, ecc.. Esercizi pubblici (art.1, comma 1, lett. d), nn. 8 e 9) Un ulteriore profilo innovativo riguarda gli esercizi pubblici. A tal proposito, onde evitare comportamenti elusivi che si erano già profilati nell’immediatezza dell’entrata in vigore del d.P.C.M. del 13 ottobre 2020, il provvedimento in commento interviene opportunamente a stabilire che l’attività degli esercizi pubblici è consentita dalle ore 5 alle ore 24 con consumazione al tavolo, e dalle ore 5 alle ore 18 (e non più alle ore 21) in assenza di consumo al tavolo. Resta naturalmente fermo quanto si è già avuto modo di precisare in ordine al consentito margine di “sforamento” dei suddetti limiti di orario.
  • 6. GABINETTO DEL MINISTRO 6 MODULARIO INTERNO - 54 MOD. 4 UL Si sottolinea inoltre l’importante novità rappresentata dal numero massimo di 6 commensali per tavolo, specificato dalla previsione in commento. La stessa disposizione, al fine di agevolare le attività di controllo, introduce l’obbligo per gli esercenti di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno del locale stesso, sulla base delle linee guida e dei protocolli vigenti nel settore. Altra rilevante novità riguarda la ristorazione con asporto. Mentre tale attività era, infatti, prima consentita senza limiti orari, essa invece, per effetto della novella, è esercitabile fino alle 24, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Infine, sono stati introdotti nella disposizione relativa agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che “restano comunque aperti” anche quelli situati nelle aree di servizio e rifornimento carburante collocate lungo la rete autostradale. Si richiama infine l’attenzione sul fatto che l’art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125 contempla la possibilità, per le Regioni, di introdurre misure più restrittive rispetto a quelle recate, a livello nazionale, dai dd.P.C.M.. Pertanto, qualora talune Regioni, in considerazione dell’andamento epidemiologico, dovessero adottare proprie ordinanze contenenti un regime più severo, si procederà a fornire indicazioni specifiche per i Prefetti delle province interessate. Si ringrazia per l’attenzione e si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. IL CAPO DI GABINETTO Frattasi