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ACCORDO AZIENDALE 2/1/1990
TRASFERIMENTO DEL TRADIZIONALE G.D ALLA SOCIETA' ACMA

Tra la Direzione della G.D e dell’A.C.M.A. e i Consigli di Fabbrica della G.D e dell'A.C.M.A., la RAS
FIM CISL G.D, assistiti da FIM-FIOM-UILM Territoriali si conviene quanto segue:

PREMESSA

Le OOSS, nel corso degli incontri sul problema in oggetto, hanno più volte evidenziato alle due aziende
l'opportunità che il clima dei rapporti sindacali, nel quale tale operazione va’ ad inserirsi, debba essere tale
da suscitare la massima fiducia dei lavoratori interessati e facilitare una crescente aggregazione di consensi
degli stessi cammin facendo.

In riscontro a tali valutazioni e richieste, è stato sottoscritto l'accordo 19.10.1989 che, fondamentalmente, si
articola nell'accoglimento di due richieste delle OOSS stesse:

1) Superamento e conclusione della Cassa Integrazione

2) Accettazione di un miglioramento salariale aziendale in ACMA che porta il livello collettivo delle
retribuzioni a raggiungere in tempi determinati quello delle retribuzioni G.D.

Sempre allo scopo di facilitare una soluzione negoziale, le due aziende hanno predisposto, presentato ed
illustrato alle controparti sindacali, nel corso di ripetuti incontri, diversi documenti, di cui i due
fondamentali datati 5 aprile 1989 e 14 dicembre 1989 sono acquisiti come allegati al presente accordo di
cui costituiscono le premesse.

1) RELAZIONI SINDACALI

Essendo l'operazione di trasferimento finalizzata al riequilibrio e sviluppo delle attività produttive e
dell'occupazione nelle aziende del Gruppo attraverso l'utilizzo ottimale delle risorse tecniche/economiche,
professionali ed organizzative, si concorda che, annualmente , le due aziende G.D ed ACMA-GD
forniranno le informazioni industriali in forma congiunta, toccando i più rilevanti aspetti di politica
industriale, i connessi problemi occupazionali e gli aspetti di politica organizzativa e professionali.
Tale occasione di esame congiunto farà salva l'autonomia gestionale delle singole aziende.

2) MODALITA' GENERALI DI TRASFERIMENTO

ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI

Convergendo le parti sull'intendimento di realizzare un positivo inserimento dei lavoratori G.D nell'ambito
della ACMA-G.D, anche attraverso le misure di cui l'azienda ha dato comunicazione, si conviene di
esaminare e definire entro il 30/9/1990,i principali aspetti normativi e contrattuali del personale trasferito in
base ai seguenti orientamenti:

a) I lavoratori interessati al trasferimento continueranno ad operare di norma o prevalentemente secondo le
qualificazioni conseguite, nell'ambito delle competenze e responsabilità organizzative di cui e stata data una
prima informazione alle OOSS e nello spirito di quanto sopra, si opererà per


                                                        175
realizzare le modalità più appropriate per facilitare gli adempimenti connessi con il trasferimento, compresi
i più efficienti collegamenti di lavoro e servizi.




                                                    176
C)Trattamenti di trasferta

I lavoratori G.D assegnati ad ACMA conserveranno i trattamenti G.D in atto fino al 30/09/1990. Entro tale
data verranno definite tra le parti le nuove forme di trattamento delle trasferte dei montatori unificata tra
personale ACMA e personale G.D trasferito.

3) PERSONALE INTERESSATO AL TRASFERIMENTO

I lavoratori degli uffici e dei reparti interessati (come da elenco allegato) saranno trasferiti a partire dai
tempi previsti e rimarranno a libro paga G.D orientativamente fino al 30/9/1990 e comunque per 6 mesi
dopo il trasferimento.

Ai lavoratori attualmente occupati in G.D in attività "tradizionali' non interessati al trasferimento verranno
assicurate mansioni e condizioni di lavoro equivalenti.
A far data dall'1.10.1990 e salvo quanto prima stabilito, i lavoratori saranno trasferiti a libro paga ACMA-
GD conservando l’anzianità di servizio maturata a tutti gli effetti di legge e di contratto.

4) INDENNITA' DI ANZIANITA' E TFR MATURATI

L’indennità di anzianità e il TFR maturati alla data del passaggio verranno registrati sui libri contabili
ACMA agli effetti di quanto previsto dall'art. 2112 C.C. e dal contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato
tra le due aziende.

5) CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO

I giovani assunti con contratto di formazione interessati al trasferimento verranno confermati alla data del
passaggio e la loro anzianità di servizio considerata come sopra agli effetti dello sviluppo professionale e di
carriera.

6) CESSAZIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

Per quanto riguarda la cassa integrazione che ha interessato l'azienda ACMA, le parti si danno atto e
ribadiscono che con l'accordo aziendale del 19.10.1989 è stato definito il problema e pertanto il personale
di cui trattasi non sarà in alcun modo interessato alla procedura peraltro in fase conclusiva.

7) SITUAZIONI PERSONALI

Le due aziende si dichiarano disponibili a valutare, entro 15 giorni dall'assegnazione, eventuali signific ative
situazioni di difficoltà personali di trasferimento , anche al fine di verificare la possibilità di individuare
eventuali soluzioni che non portino ad alterare le necessità programmate per l'operazione.


Bologna, 2 Gennaio 1990




                                                      177
ACCORDO AZIENDALE 9/2/1990
PREVILABOR

Fra la Direzione G.D SPA, la FIM-FIOM-UILM Territoriale, ed il Consiglio di Fabbrica,
premesso- che il presente protocollo si pone l'obiettivo di rendere operativo in materia di previdenza
integrativa quanto già sottoscritto in data 04.02.1988


- che FIM-FIOM-UILM convengono nel ritenere che l'Associazione costituita in Bologna il 30.10.1989
denominata PREVILABOR (d'ora in poi «Associazione»), il cui statuto e regolamento si allegano al
presente accordo, concretizza un programma collettivo di previdenza complementare a favore dei
dipendenti che volontariamente richiederanno (ai sensi del contratto integrativo aziendale) l'utilizzo di
quote di trattamento di fine rapporto (TFR) e il versamento delle quote contributive individuali,


- che l'azienda accetta la valutazione fatta dalle 0.0.S.S. per la soluzione « previlabor » come concordata di
seguito

- che le parti confermano tuttavia l’utilità ed opportunità di salvaguardare il principio della possibile
concorrenzialità di soluzioni sulla materia,

si conviene quanto segue:


DECORRENZA

Il presente accordo è operativo a far data dall'1/1/1990.


MODULISTICA


Il dipendente che richiede l'utilizzo di quote di TFR e la trattenuta dei versamenti individuali, dovrà
compilare apposito modello autorizzando l'azienda ad effettuare le operazioni previste, indicando la data di
decorrenza delle trattenute in busta paga relative ai contributi individuali da versare all'Associazione.


TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Nel mese di luglio di ciascun anno l'Azienda verserà all'Associazione, in una unica soluzione, la quota di
TFR dovuta ai sensi dell'accordo integrativo aziendale per coloro che lo richiederanno.




                                                        178
CONTRIBUTI INDIVIDUALI

Il dipendente dovrà indicare nel modulo di adesione l'importo annuo dei contributi individuali da versare
all'Associazione come da tabella allegata, indicando almeno il versamento minimo corrispondente alla
quota di anticipo del TFR richiesto all'azienda ai sensi di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento
dell'Associazione.

L'Azienda tratterà in busta paga in ratei mensili il contributo individuale del lavoratore.


MODALITA' VERSAMENTI ALL'ASSOCIAZIONE


L'Azienda verserà, su apposito conto corrente di un istituto bancario individuato dall'Associazione, i
contributi individuali trattenuti con la distinta delle posizioni ed i relativi importi previsti con valuta del
giorno di pagamento delle retribuzioni di ciascun mese.

Analogamente, con cadenza mensile, comunicherà all'Associazione attraverso apposito supporto magnetico
o con altro mezzo equipollente i dati relativi ad ogni singola posizione.


NUOVI ASSUNTI


I lavoratori neoassunti potranno accedere all'anticipazione del TFR nell'anno solare successivo a quello di
assunzione.
L'Azienda si impegna all'atto del superamento del periodo di prova a consegnare al neoassunto copia dello
statuto, del regolamento e modulo di adesione all'Associazione stessa.
I contributi individuali dei neoassunti verranno trattenuti nel primo mese utile e versati con le modalità
sopra previste.

NORMATIVA GENERALE

Resta comunque inteso che quanto oggetto del presente accordo dovrà in ogni modo essere conforme alla
normativa fiscale e previdenziale in vigore ed in ogni caso si dovrà uniformare ad eventuali norme di legge
che dovessero nel frattempo essere emanate a modifica di quelle attualmente vigenti.
Le parti si incontreranno periodicamente per un esame congiunto della presente iniziativa al fine di
verificare anche gli aspetti applicativi dell'accordo oltre che situazioni particolari che avessero a
determinarsi.

Per il C.d.F.                                                               Per l’azienda

per FIM CISL
per FIOM CGIL
per UIL UILM


Bologna,9 febbraio 1990



                                                            179
ALLEGATO 1
                                       TABELLA VERSAMENTIDAL 1990



ANTICIPO TFR AZIENDA                                            CONTRIBUTO INDIVIDUALE
                                                           Trattenuta


        Annuale                                                  Annuale                 Mensile
                                                Minimo                  minimo


        £. 360.000                                               360.000                 30.000

        £. 420.000                                               420.000                 35.000

        £. 480.000                                               480.000                 40.000



Le cifre di anticipazione del TFR e del contributo individuale sono rivalutabili annualmente, ad inizio anno,
applicando il coefficiente di rivalutazione del TFR ufficiale dell’anno precedente.




                                                          180
RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO PER IL 1990
                                          - RECUPERO EX FESTIVITA' -

                                                   - S. PATRONO -


Come previsto dal C.C.N.L. vigente le parti convengono:

1 - la riduzione di orario contrattuale per i lavoratori a regime di orario normale e discontinuo viene
realizzata per il 1990 mediante godimento nel corso dell'anno di 48 ore di permesso personale retribuito (40
ore CCNL 1983, 8 ore CCNL 1987).

 Tali permessi dovranno trovare posto nella normale programmazione dei riposi e delle prestazioni o
comunque essere richiesti con congruo anticipo ai capi - reparto salvo casi eccezionali di necessità e
urgenza.

La loro amministrazione sarà tenuta separata ed autonoma da quella delle ferie individuali e con voce di
paga apposita denominata «Ore riduzione orario».

1 bis La riduzione di orario contrattuale di 8 ore ulteriori viene realizzata per tutti i lavoratori mediante
chiusura collettiva aziendale il 30 Aprile 1990.2 - Le quattro ex festività lavorate saranno recuperate nelle
seguenti giornate:

                                                   24Dicembre1990
                                                   27Dicembre1990
                                                   28Dicembre1990
                                                   31Dicembre1990

Pertanto gli stabilimenti di Bologna e Anzola resteranno chiusi dal 22112/90 al 1/1/91 compresi.

3 - La festività del S. Patrono è fissata il 4 Ottobre 1990 anche per gli stabilimenti di Anzola.


Bologna, 15 febbraio 1990

Per il C.d.F.                                                             Per l’azienda

Per RAS FIM CISL




                                                           181
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Premesso che l'azienda e il C.d.F. ravvisano nei gruppo di lavoro un opportuno strumento per la formazione
in tempi non lunghi (16-18 mesi) di lavoratori neo assunti (CFL) , e che i lavoratori interessati sono
d'accordo nel merito della proposta e dei suoi obiettivi formativi, si conviene di iniziare l'esperimento dal
gennaio 1991 sulla base dei seguenti parametri:

1)     il metodo di addestramento previsto sarà quello consistente nell'aff iancamento dei giovani a
personale esperto, affiancamento integrato da aspetti e momenti teorici di insegnamento.

2) Verrà identificato un responsabile della funzione di coordinamento delle fasi e dei contenuti generali
dell'addestramento - formazione, fermo restando il metodo di lavoro del gruppo fin qui praticato e le
tipologie di macchine sulle quali operano i lavoratori.

3) Il gruppo sarà dotato di strumenti per evidenziare il tempo di lavoro; quello destinato all'addestramento e
l'attività di coordinamento.

4) I lavori da svolgere all'interno del gruppo restano quelli definiti nella prassi di lavoro recente e con
l'accordo aziendale del 1988.

5) La formazione teorica sul disegno, le conoscenze dei materiali, le caratteristiche generali della
progettazione e le conoscenze di base della trigonometria saranno svolte in azienda da tecnici G.D,
preferibilmente durante l'orario di lavoro e con modalità da definire e allargandole a tutti i componenti del
gruppo, ritenendolo utile in rapporto alle conoscenze dei medesimi.

6) L'esperienza compiuta sarà soggetta ad una verifica entro la fine del 1991.

7) Sulla base di quanto previsto dal reticolo professionale dell'inquadramento unico, i giovani in contratto
di formazione e lavoro verranno assunti al 3° livello e, orientativamente fra i 16/18 mesi, potranno acquisire
il 4° livello - normativa 1, mentre per il coordinatore si prevede la possibilità di acquisizione del 6° livello.


per il C.d.F.                                                           per l'Azienda




Bologna, 12 dicembre 1990




                                                         182
VERBALE DI ACCORDO FLESSIBILITA’ 1991
L'azienda ha dato informazione sui programmi produttivi ed occupazionali che confermano per il 1991-
1992, oltre al necessario reintegro del turnover, un aumento dell’organico dei reparti produttivi di circa 50
unità.

Alla luce di quanto precede e tenuto conto delle necessità aziendali e delle considerazioni e valutazioni
sindacali, le parti convengono sulla necessità di attuare un programma di flessibilità e straordinario per le
aree di OFFICINA (GD1 e GD2) per il MONTAGGIO (Macchine - Formati meccanici e elettronici),
AREA MAGAZZINI (GD1 e GD4) IMBALLO, SPEDIZIONI e SERVIZI.


Tale programma sarà regolato dalle seguenti normative valide soltanto per i lavoratori appartenenti ai
settori interessati ed in ragione delle particolari modalità e caratteristiche dell'operazione:

Volontarietà.

Durata: 1° periodo: da Febbraio 1991 a Marzo 1991 (8 sabati) con rinnovo e 2° periodo (dopo verifica a
fine marzo) : da Aprile al 15 Giugno 1991

Orario: di norma dalle ore 7.00 alle ore 13.00;
per i turnisti c'è la possibilità di orario 6-13 (con pagamento, in tal caso, dell’indennità di turno)

Sarà possibile, ad ogni lavoratore che lo richieda, il recupero come permesso personale del 25% delle ore
lavorate, a decorrere dal l~ Ottobre 1991.

Le ore lavorate saranno maggiorate del 50% come da CCNL.

Si corrisponderanno inoltre le seguenti maggiorazioni orarie lorde:

fino al         4° livello Lit.   2.500
                5°                2.700
                5/S               3.000
                6                 3.400


L'azienda fornirà, a consuntivo, le risultanze di questo accordo.


Per il CdF                                Per l’azienda


Bologna, 1° Febbraio 1991




                                                            183
SERVIZIO DI PORTINERIA
A)      Mansionario - Compiti e responsabilità del personale di portineria

Si ribadisce l'importanza del documento esistente (allegato) e la necessità dl illustrarlo nei suoi dettagli a
tutti per un corretto svolgimento del ruolo di custodia - portineria.

Si riconferma il concetto di evitare l'abbandono del posto di lavoro, tutelare e rispettare i beni e proprietà
aziendali, stare vigili in servizio, utilizzare con misura i permessi come gli altri lavoratori.

b)      Conoscenze ed informazioni su impianti aziendali per interventi di emergenza.

Vanno aggiornate anche periodicamente, le notizie su apertura - chiusura porte, sistemi antincendio,
controlli notturni e comportamenti in casi speciali, sistemi di allarme, chiamate di emergenza (fuoco, neve,
disastro, allagamento, guasti caldaie, impianti critici etc.)

Vanno altresì aggiornate le normative di comportamento per i custodi in casi di perquisizioni, furti da parte
di dipendenti o di esterni, controlli del patrimonio, diritti e doveri del personale in azienda.

c)      Compenso per cambio turno

Viene corrisposto nel caso improvviso di malattia - indisposizione, grave fatto familiare o forza maggiore,
che impedisce ad un addetto di prestare servizio nel turno assegnatogli, al suo sostituto disponibile, a
richiesta dell'azienda, a prendere il suo posto con le modalità di cui all'allegato.

d)      Il tempo occorrente per ottenere il porto d’armi è a carico della azienda. Il rinnovo della qualità di
guardia giurata è svolto dall'azienda.

La qualità delle divise sarà verificata dall'ufficio acquisti con i fornitori.

e)      Le esercitazioni di tiro per tre volte all'anno saranno retribuite.

f)       Il responsabile del gruppo, come da comunicato ufficiale, è il sig. Valleriani che riferisce al capo
ufficio personale e al Direttore del Personale.
In assenza del primo, i turni potranno essere predisposti sperimentalmente da chi ne abbia l'attitudine, fatto
salvo il controllo del capo ufficio personale ad evitare tensioni e polemiche.

g)      E' allo studio una revisione della collocazione e del sistema di pesatura e degli accessi alla sede.

h)       Verranno procurati pasti caldi da vicino locale di ristorazione nei giorni di sabato e festivi a spese
dell'azienda per coloro che lo richiedono. Chi vuole continuare a fruire di un compenso di L.13.000. può
farlo in via continuativa: tuttavia in nessun caso viene più autorizzata l'uscita per consumare il pasto a
domicilio.




                                                               184
COMPENSO PER CAMBIO TURNO A CAUSA DI RICHIESTA DELL'AZIENDA
(COME SPECIFICATO PUNTO C ORDINE DI SERVIZIO 10.02.92)

1)      A = 06-14     Caso: Manca A

        B = 14-22     B fa 06-18 e riceve in più L. 30.000 lorde

        C = 22-06     C fa 18-06 e riceve in più L. 40.000 lorde


                      Manca B

                      A fa 06-18 e riceve in più L. 30.000 lorde

                      C fa 06-18 e riceve in più L. 40.000 lorde


                      Manca C

                      A fa 06-18 e riceve in più L. 30.000 lorde

                      B fa 18-06 e riceve in più L. 40.000 lorde

                      oppure


                      A ha già fatto 06-14 e nella stessa giornata fa 22-06 e
                      riceve in più L. 60.000 lorde

2)      Richiesta sospensione GIORNI DI FERIE = riceve in più L. 50.000 lorde

3)     I turni 7.30-18 , 7-18 , 8-19 , che di concessione non lavorano il sabato e la domenica, se chiamati
ricevono L. 25.000 lorde.


per il C. d F.                               per l’azienda


Bologna, 10.02.1992




                                                      185
ACCORDO AZIENDALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE TRASFERTE


Tra la Direzione dell'azienda ed il Consiglio di Fabbrica con i delegati sindacali dei lavoratori del settore
montaggio, si conviene quanto segue a decorrere dal 01.02.1991:

A - RIMBORSI SPESE VIAGGIO E INDENNITA' DI TRASFERTA


1.     verranno rimborsate solo ed unicamente le spese accompagnate da idonei documenti giustificativi;

2.      le piccole spese giornaliere, le cosi dette varie (frigobar, caffè, birra, giornale, sapone da
barba, eccetera..) vengono, per comodità, indicate al punto 5 e naturalmente dovranno essere giustificate;

3.     il premio trasferta viene fissato nei seguenti importi giornalieri:

                                        4/5              5/S             6/7

a)     USA e Canada                            L.16.000      18.000        23.000
b)     Europa e Oceania                 L.25.000      28.000        34.000
c)     Sud America e Messico            L.31.000      35.000        40.000
d)     Africa e Asia                    L.35.000      40.000        48.000

4.       il premio annuale viene definito nelle seguenti misure lorde, rapportate al numero di giorni di
trasferta:
                           4/5           5/S          6/7

       da 42 a 60 giorni        450.000         550.000          650.000
       da 61 a 75 giorni        650.000         800.000          900.000
       da 76 a 90 giorni        800.000         1.000.000        1.200.000

e sarà pagato con la retribuzione del mese di gennaio successivo all'anno di svolgimento delle trasferte e
per la prima volta nel gennaio del 1992 per il 1991.




                                                          186
5.     fermo restando che il dipendente dovrà scegliere un albergo di buona qualità,                    ma non
       eccessivamente costoso, vengono stabiliti i seguenti limiti massimi di spesa giornaliera;


            Germania         Berlino         USA         G.Bretagna Italia        Austria
                                                                    Grecia
                                                                    Yugoslavia
            DM               DM              $           Lst        Portogallo    Sh
                                                                    Spagna
                                                                    Est Europa
                                                                    Equiv. Lire
Colazione   15               20              11          8.5        9.000         100
Due pasti   137              150             88          49         78.000        920
Piccole     10               10              6           3.5        9.000         80
spese
            Svizzera         Ginevra         Francia     Finlandia   Olanda       Svezia
            Fr.Sv.           Fr.Sv.          Fr.Fr.      Marchi F.   F.Ol.        Korona
Colazione   14               20              50          45          20           55
Due pasti   121              140             460         345         172          500
Piccole     8                8               40          25          13           40
spese
            Danimarca        Belgio          Norvegia    EIRE        Giappone     Canada
                             Lussemb.o
            Korona           Fr.Belgi        Korona      Lst.Irl.    Yen          $canadesi
Colazione   55               370             60          7           1.650        12
Due pasti   600              2.900           520         45          15.750       84
Piccole     40               250             40          4           1.100        7
spese
            Australia
            $A.
Colazione   12
Due pasti   84
Piccole     7
spese

6.     considerando l'elevata svalutazione delle monete degli altri Paesi extraeuropei, si stabilisce di
       fissare i massimali in $ U.S.A.
       I seguenti massimali valgono quindi per tutto il Sud America, l'America Centrale, l'Africa e
       l'Asia, il Messico, tranne il Giappone:

       Colazione        Due pasti        Piccole spese

       10               77               6

7.     Nel caso in cui il cambio delle valute estere vari in più o meno di oltre il 5% rispetto alla lira, si darà
       corso ad una tempestiva revisione dei massimali indicati (vedi allegato1).
       Nel caso di variazione del corso dell’inflazione nei vari paesi si procederà ad un adeguamento
       proporzionale dei massimali.


                                                          187
8.      Gli importi indicati ai punti 5 e 6 devono essere considerati dei massimi non superabili; nel caso
        non fossero raggiunti - PER TRASFERTE SUPERIORI AI 2 GIORNI LAVORATIVI
        COMPRESO IL VIAGGIO – la differenza verrà inserita in busta paga.
        Condizione indispensabile all'ottenimento di quanto detto è che il dipendente indichi chiaramente,
        nelle "Note varie" dell'ultimo foglio note spese l'importo complessivo di questa differenza e ne
        chieda l'inserimento in busta paga.

9.      Le telefonate personali, devono essere contenute in termini accettabili di durata e di frequenza.
        Gli abusi non verranno tollerati.
        In ogni caso verranno rimborsate solo le spese telefoniche documentate nei conti                  degli
alberghi o da altra idonea e certa pezza giustificativa.

10.     Spese taxi.
        Dovranno essere limitate e verranno rimborsate solo quando il tragitto per recarsi al lavoro non è
        servito da mezzi pubblici. Tenuto conto del fatto che le spese taxi vengono addebitate ai clienti,
        il dipendente si assume la responsabilità degli eventuali reclami del cliente stesso. Comunque
        l'azienda si riserva di controllare la necessità dell' uso del taxi.

11.     Le spese di lavanderia, opportunamente giustificate, verranno rimborsate solo per trasferte
        superiori ai quattro giorni e se inserite possibilmente nei conti degli alberghi.

12.     La Direzione informerà preventivamente il tecnico in partenza sulle modalità di rimborso spese .

13.     Per ragioni fiscali i rendiconti delle trasferte dovranno essere presentati entro 30 giorni dal rientro.
        La valuta residua dovrà essere resa immediatamente e comunque non oltre il limite di cui sopra.




                                                          188
B - RIMBORSO SPESE VIAGGIO E INDENNITA' DI TRASFERTA - SISTEMA FORFETTARIO


Nel caso di rimborso forfettario, si stabilisce quanto segue:

1.      Premio di trasferta in busta paga: come nel sistema a piè di lista - punto 3 e 4 pagina 1, fatto
        salvo quanto previsto al successivo punto 5,.

2.      Spese viaggio, taxi e trasporto in genere sono rimborsate in base ai giustificativi presentati. Si
        ricorda che     le spese taxi verranno successivamente addebitate al cliente e quindi il lavoratore
        si assume la responsabilità degli eventuali reclami che il cliente stesso dovesse fare all'azienda.
        Verrà in ogni caso controllata la necessità dell'uso d el taxi.

3.      Telefonate: sono rimborsate soltanto quelle correttamente documentate.               In   ogni   caso   le
        telefonate devono essere contenute in limiti accettabili di durata e di frequenza.

4.      Rimborso forfettario onnicomprensivo, ad            eccezione di quanto    sopra     elencato,   L.66.500
        giornaliere nella generalità dei paesi.

5.      Nel caso di trasferte in sedi disagiate, e cioè in paesi con scarsi servizi, dove le spese per ottenere
        condizioni di vita dignitose sono superiori, fermo restando il rimborso forfettario a L.66.500
        giornaliere (allo stato attuale questo vale per i, seguenti paesi e per i clienti ubicati in zone
        specificamente indicate:           Indonesia - piccoli centri, Cina - grandi centri, Nigeria, Etiopia,
        Sudan, Grecia - piccoli centri, Bulgaria - piccoli centri, Yemen, Pakistan, Arabia Saudita, Algeria -
        piccoli centri) si maggiorerà il premio trasferta portandolo alle seguenti misure lorde giornaliere:

                4/5             5/S             6/7

                48.000          55.000          70.000

Gli stabilimenti dei paesi di cui sopra rappresentano l'attuale parametro di riferimento di situazione
di disagio.
In Cina Popolare, soltanto per i piccoli centri, in considerazione del documentato grave disagio il
premio di trasferta lordo giornaliero viene definito come segue:

                4/5             5/S             6/7

                70.000          80.000          100.000


Gli stabilimenti della Cina Popolare, piccoli centri, rappresentano l'attuale parametro di riferimento
di situazione di grave disagio.
Se in futuro ne dovessero essere evidenziate altre del tutto assimilabili, si farà luogo allo stesso
trattamento.




                                                          189
ORGANIZZAZIONE DELLE TRASFERTE


PREMESSA

L'azienda riconferma gli impegni espressi nell'accordo aziendale del 1988, i particolare alla voce
                                                                                  n
"montaggio formati", impegni finalizzati allo sviluppo delle conoscenze tecniche e funzionali e per le:
attività di formazione e sviluppo professionali.

Si ribadisce altresì il comune intendimento di completare l'applicazione          di     strumenti  che
valorizzino      l'apporto professionale dei lavoratori, come la banca dati del montaggio, definita nel
medesimo accordo aziendale e già in corso di realizzazione e che conterrà anche gli ele menti
informativi funzionali alle necessità organizzative della trasferta.

Inoltre, nella consapevolezza che l'efficacia della funzione di assistenza tecnica al cliente è legata ad una
disponibilità diffusa ed alla crescita professionale di        tutti    i   lavoratori interessati adeguata e
corrispondente alla complessità tecnica del prodotto, l'azienda opererà per sviluppare ed aggiornare con
continuità tale professionalità mediante interventi specifici di formazione e addestramento e con
l'uso degli strumenti sopra ricordati.

Le parti sottolineano e ribadiscono l'importanza strumentale di quanto già stabilito in una circolare
della Direzione Commerciale del 1986 che forniva indicazioni operative agli uffici dipendenti e funzioni
collegate, allo scopo di mettere a disposizione dei tecnici in partenza per la trasferta tutte le notizie ed
informazioni riguardanti:
-       caratteristiche generali del tipo di intervento richiesto;
-       analisi della situazione delle macchine e dei precedenti interventi;
-       caratteristiche dell'ambiente di lavoro;
-       attrezzature occorrenti ed altri suggerimenti tecnici;
-       ogni possibile informazione logistica (luogo di lavoro, fabbrica, alberghi, trasporti).

Laddove tali informazioni non fossero disponibili all'atto della richiesta del tecnico, la disposizione
suddetta invita i destinatari a coinvolgere, secondo necessità le sedi estere e gli agenti dell'azienda
oppure lo stesso cliente, sollecitandoli a chiarire tempestivamente quanto sopra per il miglior risultato
tecnico dell'intervento.

Le trasferte verranno normalmente richieste almeno con una settimana di anticipo.
Nelle situazioni          realmente       prevedibili    (manutenzioni periodiche, collaudi a scadenze precise,
etc.) l'azienda programmerà un calendario di - trasferta con ricerca e preavviso a scadenza definita ai
lavoratori interessati, fatte salve le esigenze particolari.

Nell'ambito di cui sopra, in caso di revisioni complete e trasformazioni di macchine, la coppia di
montatori potrà essere formata da un lavoratore con esperienza di formato e da uno del montaggio
macchine quando la natura del lavoro lo giustifichi.




                                                     190
L'azienda concorda sull'opportunità che            installazioni   di complessi particolarmente impegnativi, che
comportano trasferte lunghe, siano affidate a due tecnici meccanici.
A questo scopo l'azienda si adopererà per ottenere l'assenso preventivo del cliente e per inserire queste
condizioni nella programmazione delle attività di reparto.
Quanto sopra compatibilmente con le disponibilità effettive di personale.

La durata della trasferta viene definita in circa tre mesi annui, salvo impedimento giustificato del
montatore. Oltre i 3 mesi il montatore potrà rifiutare altre prestazioni in trasferta; l'azienda potrà
avanzare richieste di periodi superiori di trasferta dopo aver dato la possibilità agli altri di aver completato
i 3 mesi.

Alla luce di quanto definito in premessa, verranno attuati criteri di rotazione che permettano ai
montatori una maggior qualificazione ed escludano, nei limiti della disponibilità, prestazioni ripetute
particolarmente nelle zone disagiate.

In caso di motivate importanti necessità personali o familiari, verrà   consentito il rientro dalla trasferta in
qualsiasi momento.

In prospettiva le parti si danno atto di un reciproco impegno diretto a conseguire la migliore
qualificazione tecnico professionale dei lavoratori e le più razionali condizioni operative di trasferta
per evitare, per quanto possibile, eventuali effetti di usura psicofisica individuale. A tale scopo la
tendenza sarà quella di una progressiva ricomposizione dei lavori di montaggio, collaudo e riparazione dei
vari gruppi di macchine, estendendo, nel limite delle               esigenze organizzative e produttive, le
forme di rotazione e sperimentazione in tutta l'area professionale del montaggio.

NORMATIVE GENERALI

ASSICURAZIONE PERSONALE A BENEFICIO DEI TRASFERTISTI


In aggiunta e a complemento delle assicurazioni antinfortunistiche previste dalla legge, l azienda’
ha stipulato un'assicurazione che garantisce il pagamento di L. 200.000.000 ai dipendenti o ai loro eredi
legittimi in caso di invalidità permanente totale o morte (una somma proporzionalmente ridotta in caso di
inabilità permanente parziale) conseguente a viaggio e a permanenza fuori sede debitamente autorizzati per
motivi di lavoro. L’assicurazione copre rischi di viaggio          di andata - ritorno dal domicilio del
lavoratore con qualunque mezzo, compreso l'aereo, e i soli rischi extraprofessionali per il periodo della
permanenza fuori sede. Tale importo sarà cumulabile con quanto eventualmente corrisposto dalla
assicurazione di legge (INAIL).

VISITE MEDICHE, CONTROLLI E PREVENZIONE SANITARIA


L'azienda conferma il suo impegno a fornire informazioni preventive ai lavoratori in trasferta sulle
condizioni ambientali e igienico sanitarie locali e sulle condizioni di lavoro all'interno delle fabbriche in
cui sono avviati.

Tali informazioni riguarderanno in particolare zone e paesi a rischio di malattie infettive              nonché
suggerimenti e/o prescrizioni terapeutiche e preventive, come le vaccinazioni consigliate dai SMPIL.



                                                        191
Al rientro dalle trasferte di durata superiore al mese in paesi di condizioni climatiche e ambientali molto
diverse dalle nostre, il lavoratore avrà diritto a controlli medici specifici presso istituti pubblici.

In particolare nei casi di dichiarata urgenza (certificato del medico personale dei lavoratori) o nel
pericolo di malattie epidemico - contagiose, tali controlli saranno a carico dell'azienda e potranno
essere effettuati eccezionalmente anche presso istituti privati. I relativi referti medici dovranno essere
sempre recapitati o ritirati dall'interessato o familiare.


In caso di ricovero ospedaliero avvenuto durante la trasferta il montatore non perde il diritto al premio
trasferta fino al suo rientro in sede.

PERMESSI RETRIBUITI CON RIPOSO COMPENSATIVO


In relazione alla durata del viaggio e allo sfasamento orario conseguente, si concorda l'attribuzione di un
giorno di riposo se il volo comporta un tempo superiore a cinque fusi orari o se il viaggio aereo comunque
risulta di durata effettiva superiore a cinque ore, escluse le soste intermedie.

Viene inoltre concordato il godimento di un altro giorno di riposo nei casi di trasferte estere di durata
superiore ai 30 giorni senza rientro intermedio.
I permessi di cui sopra sono fruibili immediatamente dopo il rientro dalla trasferta.

A richiesta dei montatori che eccezionalmente non abbiano goduto del riposo settimanale di legge
e/o aziendale per particolari esigenze lavorative, l'azienda si impegna a concedere un numero
equivalente di giorni di permesso al termine della trasferta. Tale permesso deve essere di volta in volta
autorizzato dal responsabile del montaggio; è ammesso il cumulo di ore frazionate prestate al titolo di cui
sopra, per raggiungere una o più giornate di riposo compensativo.

PAGAMENTO DELLE ORE VIAGGIO

Fermo quanto stabilisce il contratto nazionale di lavoro per le condizioni e limiti, verranno retribuite
interamente a trattamento ordinario le ore di viaggio dei trasfertisti a condizione che l'itinerario e i
mezzi prescelti corrispondano a quelli autorizzati dall'azienda oppure quando si verifica una ipotesi
documentata di forza maggiore durante il viaggio.

VIAGGI AEREI LUNGHI

L'azienda riconosce l'uso della business class per tutti i voli diretti al Giappone.
Per gli altri voli di durata superiore a 10 ore consecutive saranno consentiti scali intermedi a scopo
di riposo, con onere di spese a carico dell'azienda, nei casi in cui tali scali siano possibili (per
esempio Australia).
Per le altre destinazioni, l'azienda riconferma il suo impegno a ricercare, attraverso le proprie strutture
competenti, le condizioni di quelle compagnie aeree che offrono garanzie di migliore comfort ed altre
condizioni       migliorative (orario, qualità di servizio, assistenza etc.) .




                                                    192
RELAZIONI TECNICHE SULLE TRASFERTE


Fermo quanto previsto da accordi precedenti sulle relazioni tecniche, si conviene che le stesse
debbano essere possibilmente scritte, almeno come primo appunto sintetico, sul posto di lavoro e
direttamente sulla macchina, allo scopo di conseguire la più precisa e completa esposizione dei fatti
tecnici interessanti.
Inoltre, nel comune intendimento di sviluppare tale strument o di conoscenza ed informazione e di
utilizzarne i possibili contenuti nel modo più efficace, si concorda che il nucleo essenziale delle
relazioni potrà essere oggetto di commento verbale in sede tra il tecnico, la direzione e i responsabili
tecnici del montaggio e, in caso di utilità, dell'ufficio tecnico.
In tale occasione la relazione potrà essere ampliata, chiarita e completata in maniera che ne resti utile
memoria per successivi aggiornamenti del personale nelle ulteriori trasferte con problemi tecnici
similari.

L'azienda procederà ad un progressivo aggiornamento delle informazioni tecniche sui nuovi materiali e
le loro condizioni di uso nei vari paesi, curandone l'informazione ai tecnici interessati.
Inoltre, allo scopo di arricchire il periodo di formazione professionale dei giovani, verranno utilizzati gli
audiovisivi esistenti a passo ridotto per attività integrative del normale addestramento in reparto.

ORARIO DI LAVORO

In via di principio le parti tendono allo svolgimento di un normale orario di lavoro contrattuale. I tecnici
in trasferta programmeranno le loro attività per conformarsi, per quanto possibile, agli orari di lavoro ed
ai sistemi organizzativi locali.
In considerazione di quanto precede, si concorda che le ore di prestazione straordinaria potranno essere
effettuate di massima entro il limite delle 8 ore settimanali.

Per il C.d.F.                        per l’Azienda

Bologna, 1 febbraio 1991




                                                     193
Allegato 1


Valuta               01.02.1991

$        USA         1111.55

DM       TEDESCO     750.61

FR.      SVIZZERO    882.54

FR..     FRANCESE    220.85

LGS. STERLINA        2184.30

LIRA IRLANDESE       1996.20

$        CANADESE    956.50

Fi.      OLANDESE    665.97

FR.      BELGA       36.49

KR.      DANESE      195.14

KR.      NORVEGESE   192.05

SK.      SVEDESE     200.88

SH.      AUSTRIACO   106.73

ESC. PORTOGHESE      8.52

PST. SPAGNOLA        11.99

YEN GIAPPONESE       8.42

ECU                  1544.75




                                  194
SISTEMAZIONE DELL'UFFICIO CATALOGHI-ISTRUZIONI-ASSIEMI

Per migliorare il servizio di documentazione dei cataloghi di ricambi e Istruzioni e degli assiemi per il
cliente e le strutture G.D, l'ufficio preposto, fatti salvi i precedenti accordi in materia, si struttura in tre
sezioni:

- Sezione "A" - Composta di circa 10 persone che avranno i seguenti compiti:

1 - Tenere aggiornati i cataloghi ricambi di tutte le macchine attualmente in produzione in GD Bologna,
Brasile, CIMA (S90-S65).

2 - Preparare tutta la documentazione oggi necessaria per le C.O. in spedizione.

3 - Ristampare per uso interno e uso esterno ogni tipo di catalogo.

4 - Gestione del catalogo istruzioni e quindi sistemazione nella cassa della macchina.

5 - Tenere aggiornate le istruzioni delle macchine di produzione.

- Sezione "B" - Composta di circa 6 persone che, mediante l'utilizzo e la sperimentazione di nuove
tecnologie, avranno i seguenti compiti:

1 - Fare i cataloghi ricambi delle macchine nuove GDl-GD3-GD4.

2 - Fare le istruzioni delle macchine nuove GDl-GD3-GD4-Brasile.

3 - Soddisfare esigenze di emergenza: di ufficio tecnico, ufficio commerciale, reparto montaggio, ufficio
ricambi, reparto elettrico, che non è in grado di soddisfare la sezione "A".

Il personale componente la Sezione "B" non rimarrà necessariamente lo stesso nel tempo, ma a seconda dei
tipi di macchine nuove di cui si dovrà produrre la documentazione, potrà avvenire la rotazione tra persone
componenti le sezioni "A" e "B" privilegiando coloro che hanno avuto esperienza nella macchina o "linee
di macchine" simile.
Le nuove conoscenze tecnologiche introdotte in questa sezione, semprechè la loro sperimentazione abbia
avuto esito positivo, saranno gradualmente messe a disposizione anche alle altre sezioni dell'ufficio.

- Sezione "C" - Composta da circa 3 - 5 persone avrà il seguente compito: fare e gestire assiemi nella forma
e nel modo corrispondenti alle necessità ed esigenze del montaggio.

Per il miglior funzionamento delle tre funzioni le informazioni riguardo le notizie tecniche che ogni giorno
si ricevono dovranno essere messe a conoscenza di tutti secondo schemi appropriati e funzionali.

La scelta da parte della Direzione Tecnica di creare la funzione assiemi collegata alla funzione cataloghi ne
è la prova concreta.
Se ne deduce pertanto che tutte le persone che compongono queste strutture, in base alle loro attitudini
potranno, secondo le disponibilità produttive del momento, essere coinvolte nell'acquisizione e
nell'arricchimento delle loro conoscenze, in base a loro disponibilità individuale.
Bologna, 26/03/1991


                                                         195
INDENNITA’ GIORNALIERA TURNISTI
Fermo restando quanto previsto dagli accordi 16.05.1983, 17.04.86 e precedenti in materia, si concorda che
a decorrere dal 1° marzo 1991 l’indennità per turni viene elevata da Lit. 5.600.= a Lit. 7.500.= lorde per
giornata di turno per tutti i turnisti.

Bologna, 26 Marzo 1991




                                                   196

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  • 1. ACCORDO AZIENDALE 2/1/1990 TRASFERIMENTO DEL TRADIZIONALE G.D ALLA SOCIETA' ACMA Tra la Direzione della G.D e dell’A.C.M.A. e i Consigli di Fabbrica della G.D e dell'A.C.M.A., la RAS FIM CISL G.D, assistiti da FIM-FIOM-UILM Territoriali si conviene quanto segue: PREMESSA Le OOSS, nel corso degli incontri sul problema in oggetto, hanno più volte evidenziato alle due aziende l'opportunità che il clima dei rapporti sindacali, nel quale tale operazione va’ ad inserirsi, debba essere tale da suscitare la massima fiducia dei lavoratori interessati e facilitare una crescente aggregazione di consensi degli stessi cammin facendo. In riscontro a tali valutazioni e richieste, è stato sottoscritto l'accordo 19.10.1989 che, fondamentalmente, si articola nell'accoglimento di due richieste delle OOSS stesse: 1) Superamento e conclusione della Cassa Integrazione 2) Accettazione di un miglioramento salariale aziendale in ACMA che porta il livello collettivo delle retribuzioni a raggiungere in tempi determinati quello delle retribuzioni G.D. Sempre allo scopo di facilitare una soluzione negoziale, le due aziende hanno predisposto, presentato ed illustrato alle controparti sindacali, nel corso di ripetuti incontri, diversi documenti, di cui i due fondamentali datati 5 aprile 1989 e 14 dicembre 1989 sono acquisiti come allegati al presente accordo di cui costituiscono le premesse. 1) RELAZIONI SINDACALI Essendo l'operazione di trasferimento finalizzata al riequilibrio e sviluppo delle attività produttive e dell'occupazione nelle aziende del Gruppo attraverso l'utilizzo ottimale delle risorse tecniche/economiche, professionali ed organizzative, si concorda che, annualmente , le due aziende G.D ed ACMA-GD forniranno le informazioni industriali in forma congiunta, toccando i più rilevanti aspetti di politica industriale, i connessi problemi occupazionali e gli aspetti di politica organizzativa e professionali. Tale occasione di esame congiunto farà salva l'autonomia gestionale delle singole aziende. 2) MODALITA' GENERALI DI TRASFERIMENTO ASPETTI NORMATIVI E CONTRATTUALI Convergendo le parti sull'intendimento di realizzare un positivo inserimento dei lavoratori G.D nell'ambito della ACMA-G.D, anche attraverso le misure di cui l'azienda ha dato comunicazione, si conviene di esaminare e definire entro il 30/9/1990,i principali aspetti normativi e contrattuali del personale trasferito in base ai seguenti orientamenti: a) I lavoratori interessati al trasferimento continueranno ad operare di norma o prevalentemente secondo le qualificazioni conseguite, nell'ambito delle competenze e responsabilità organizzative di cui e stata data una prima informazione alle OOSS e nello spirito di quanto sopra, si opererà per 175
  • 2. realizzare le modalità più appropriate per facilitare gli adempimenti connessi con il trasferimento, compresi i più efficienti collegamenti di lavoro e servizi. 176
  • 3. C)Trattamenti di trasferta I lavoratori G.D assegnati ad ACMA conserveranno i trattamenti G.D in atto fino al 30/09/1990. Entro tale data verranno definite tra le parti le nuove forme di trattamento delle trasferte dei montatori unificata tra personale ACMA e personale G.D trasferito. 3) PERSONALE INTERESSATO AL TRASFERIMENTO I lavoratori degli uffici e dei reparti interessati (come da elenco allegato) saranno trasferiti a partire dai tempi previsti e rimarranno a libro paga G.D orientativamente fino al 30/9/1990 e comunque per 6 mesi dopo il trasferimento. Ai lavoratori attualmente occupati in G.D in attività "tradizionali' non interessati al trasferimento verranno assicurate mansioni e condizioni di lavoro equivalenti. A far data dall'1.10.1990 e salvo quanto prima stabilito, i lavoratori saranno trasferiti a libro paga ACMA- GD conservando l’anzianità di servizio maturata a tutti gli effetti di legge e di contratto. 4) INDENNITA' DI ANZIANITA' E TFR MATURATI L’indennità di anzianità e il TFR maturati alla data del passaggio verranno registrati sui libri contabili ACMA agli effetti di quanto previsto dall'art. 2112 C.C. e dal contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato tra le due aziende. 5) CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO I giovani assunti con contratto di formazione interessati al trasferimento verranno confermati alla data del passaggio e la loro anzianità di servizio considerata come sopra agli effetti dello sviluppo professionale e di carriera. 6) CESSAZIONE DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI Per quanto riguarda la cassa integrazione che ha interessato l'azienda ACMA, le parti si danno atto e ribadiscono che con l'accordo aziendale del 19.10.1989 è stato definito il problema e pertanto il personale di cui trattasi non sarà in alcun modo interessato alla procedura peraltro in fase conclusiva. 7) SITUAZIONI PERSONALI Le due aziende si dichiarano disponibili a valutare, entro 15 giorni dall'assegnazione, eventuali signific ative situazioni di difficoltà personali di trasferimento , anche al fine di verificare la possibilità di individuare eventuali soluzioni che non portino ad alterare le necessità programmate per l'operazione. Bologna, 2 Gennaio 1990 177
  • 4. ACCORDO AZIENDALE 9/2/1990 PREVILABOR Fra la Direzione G.D SPA, la FIM-FIOM-UILM Territoriale, ed il Consiglio di Fabbrica, premesso- che il presente protocollo si pone l'obiettivo di rendere operativo in materia di previdenza integrativa quanto già sottoscritto in data 04.02.1988 - che FIM-FIOM-UILM convengono nel ritenere che l'Associazione costituita in Bologna il 30.10.1989 denominata PREVILABOR (d'ora in poi «Associazione»), il cui statuto e regolamento si allegano al presente accordo, concretizza un programma collettivo di previdenza complementare a favore dei dipendenti che volontariamente richiederanno (ai sensi del contratto integrativo aziendale) l'utilizzo di quote di trattamento di fine rapporto (TFR) e il versamento delle quote contributive individuali, - che l'azienda accetta la valutazione fatta dalle 0.0.S.S. per la soluzione « previlabor » come concordata di seguito - che le parti confermano tuttavia l’utilità ed opportunità di salvaguardare il principio della possibile concorrenzialità di soluzioni sulla materia, si conviene quanto segue: DECORRENZA Il presente accordo è operativo a far data dall'1/1/1990. MODULISTICA Il dipendente che richiede l'utilizzo di quote di TFR e la trattenuta dei versamenti individuali, dovrà compilare apposito modello autorizzando l'azienda ad effettuare le operazioni previste, indicando la data di decorrenza delle trattenute in busta paga relative ai contributi individuali da versare all'Associazione. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Nel mese di luglio di ciascun anno l'Azienda verserà all'Associazione, in una unica soluzione, la quota di TFR dovuta ai sensi dell'accordo integrativo aziendale per coloro che lo richiederanno. 178
  • 5. CONTRIBUTI INDIVIDUALI Il dipendente dovrà indicare nel modulo di adesione l'importo annuo dei contributi individuali da versare all'Associazione come da tabella allegata, indicando almeno il versamento minimo corrispondente alla quota di anticipo del TFR richiesto all'azienda ai sensi di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento dell'Associazione. L'Azienda tratterà in busta paga in ratei mensili il contributo individuale del lavoratore. MODALITA' VERSAMENTI ALL'ASSOCIAZIONE L'Azienda verserà, su apposito conto corrente di un istituto bancario individuato dall'Associazione, i contributi individuali trattenuti con la distinta delle posizioni ed i relativi importi previsti con valuta del giorno di pagamento delle retribuzioni di ciascun mese. Analogamente, con cadenza mensile, comunicherà all'Associazione attraverso apposito supporto magnetico o con altro mezzo equipollente i dati relativi ad ogni singola posizione. NUOVI ASSUNTI I lavoratori neoassunti potranno accedere all'anticipazione del TFR nell'anno solare successivo a quello di assunzione. L'Azienda si impegna all'atto del superamento del periodo di prova a consegnare al neoassunto copia dello statuto, del regolamento e modulo di adesione all'Associazione stessa. I contributi individuali dei neoassunti verranno trattenuti nel primo mese utile e versati con le modalità sopra previste. NORMATIVA GENERALE Resta comunque inteso che quanto oggetto del presente accordo dovrà in ogni modo essere conforme alla normativa fiscale e previdenziale in vigore ed in ogni caso si dovrà uniformare ad eventuali norme di legge che dovessero nel frattempo essere emanate a modifica di quelle attualmente vigenti. Le parti si incontreranno periodicamente per un esame congiunto della presente iniziativa al fine di verificare anche gli aspetti applicativi dell'accordo oltre che situazioni particolari che avessero a determinarsi. Per il C.d.F. Per l’azienda per FIM CISL per FIOM CGIL per UIL UILM Bologna,9 febbraio 1990 179
  • 6. ALLEGATO 1 TABELLA VERSAMENTIDAL 1990 ANTICIPO TFR AZIENDA CONTRIBUTO INDIVIDUALE Trattenuta Annuale Annuale Mensile Minimo minimo £. 360.000 360.000 30.000 £. 420.000 420.000 35.000 £. 480.000 480.000 40.000 Le cifre di anticipazione del TFR e del contributo individuale sono rivalutabili annualmente, ad inizio anno, applicando il coefficiente di rivalutazione del TFR ufficiale dell’anno precedente. 180
  • 7. RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO PER IL 1990 - RECUPERO EX FESTIVITA' - - S. PATRONO - Come previsto dal C.C.N.L. vigente le parti convengono: 1 - la riduzione di orario contrattuale per i lavoratori a regime di orario normale e discontinuo viene realizzata per il 1990 mediante godimento nel corso dell'anno di 48 ore di permesso personale retribuito (40 ore CCNL 1983, 8 ore CCNL 1987). Tali permessi dovranno trovare posto nella normale programmazione dei riposi e delle prestazioni o comunque essere richiesti con congruo anticipo ai capi - reparto salvo casi eccezionali di necessità e urgenza. La loro amministrazione sarà tenuta separata ed autonoma da quella delle ferie individuali e con voce di paga apposita denominata «Ore riduzione orario». 1 bis La riduzione di orario contrattuale di 8 ore ulteriori viene realizzata per tutti i lavoratori mediante chiusura collettiva aziendale il 30 Aprile 1990.2 - Le quattro ex festività lavorate saranno recuperate nelle seguenti giornate: 24Dicembre1990 27Dicembre1990 28Dicembre1990 31Dicembre1990 Pertanto gli stabilimenti di Bologna e Anzola resteranno chiusi dal 22112/90 al 1/1/91 compresi. 3 - La festività del S. Patrono è fissata il 4 Ottobre 1990 anche per gli stabilimenti di Anzola. Bologna, 15 febbraio 1990 Per il C.d.F. Per l’azienda Per RAS FIM CISL 181
  • 8. FORMAZIONE PROFESSIONALE Premesso che l'azienda e il C.d.F. ravvisano nei gruppo di lavoro un opportuno strumento per la formazione in tempi non lunghi (16-18 mesi) di lavoratori neo assunti (CFL) , e che i lavoratori interessati sono d'accordo nel merito della proposta e dei suoi obiettivi formativi, si conviene di iniziare l'esperimento dal gennaio 1991 sulla base dei seguenti parametri: 1) il metodo di addestramento previsto sarà quello consistente nell'aff iancamento dei giovani a personale esperto, affiancamento integrato da aspetti e momenti teorici di insegnamento. 2) Verrà identificato un responsabile della funzione di coordinamento delle fasi e dei contenuti generali dell'addestramento - formazione, fermo restando il metodo di lavoro del gruppo fin qui praticato e le tipologie di macchine sulle quali operano i lavoratori. 3) Il gruppo sarà dotato di strumenti per evidenziare il tempo di lavoro; quello destinato all'addestramento e l'attività di coordinamento. 4) I lavori da svolgere all'interno del gruppo restano quelli definiti nella prassi di lavoro recente e con l'accordo aziendale del 1988. 5) La formazione teorica sul disegno, le conoscenze dei materiali, le caratteristiche generali della progettazione e le conoscenze di base della trigonometria saranno svolte in azienda da tecnici G.D, preferibilmente durante l'orario di lavoro e con modalità da definire e allargandole a tutti i componenti del gruppo, ritenendolo utile in rapporto alle conoscenze dei medesimi. 6) L'esperienza compiuta sarà soggetta ad una verifica entro la fine del 1991. 7) Sulla base di quanto previsto dal reticolo professionale dell'inquadramento unico, i giovani in contratto di formazione e lavoro verranno assunti al 3° livello e, orientativamente fra i 16/18 mesi, potranno acquisire il 4° livello - normativa 1, mentre per il coordinatore si prevede la possibilità di acquisizione del 6° livello. per il C.d.F. per l'Azienda Bologna, 12 dicembre 1990 182
  • 9. VERBALE DI ACCORDO FLESSIBILITA’ 1991 L'azienda ha dato informazione sui programmi produttivi ed occupazionali che confermano per il 1991- 1992, oltre al necessario reintegro del turnover, un aumento dell’organico dei reparti produttivi di circa 50 unità. Alla luce di quanto precede e tenuto conto delle necessità aziendali e delle considerazioni e valutazioni sindacali, le parti convengono sulla necessità di attuare un programma di flessibilità e straordinario per le aree di OFFICINA (GD1 e GD2) per il MONTAGGIO (Macchine - Formati meccanici e elettronici), AREA MAGAZZINI (GD1 e GD4) IMBALLO, SPEDIZIONI e SERVIZI. Tale programma sarà regolato dalle seguenti normative valide soltanto per i lavoratori appartenenti ai settori interessati ed in ragione delle particolari modalità e caratteristiche dell'operazione: Volontarietà. Durata: 1° periodo: da Febbraio 1991 a Marzo 1991 (8 sabati) con rinnovo e 2° periodo (dopo verifica a fine marzo) : da Aprile al 15 Giugno 1991 Orario: di norma dalle ore 7.00 alle ore 13.00; per i turnisti c'è la possibilità di orario 6-13 (con pagamento, in tal caso, dell’indennità di turno) Sarà possibile, ad ogni lavoratore che lo richieda, il recupero come permesso personale del 25% delle ore lavorate, a decorrere dal l~ Ottobre 1991. Le ore lavorate saranno maggiorate del 50% come da CCNL. Si corrisponderanno inoltre le seguenti maggiorazioni orarie lorde: fino al 4° livello Lit. 2.500 5° 2.700 5/S 3.000 6 3.400 L'azienda fornirà, a consuntivo, le risultanze di questo accordo. Per il CdF Per l’azienda Bologna, 1° Febbraio 1991 183
  • 10. SERVIZIO DI PORTINERIA A) Mansionario - Compiti e responsabilità del personale di portineria Si ribadisce l'importanza del documento esistente (allegato) e la necessità dl illustrarlo nei suoi dettagli a tutti per un corretto svolgimento del ruolo di custodia - portineria. Si riconferma il concetto di evitare l'abbandono del posto di lavoro, tutelare e rispettare i beni e proprietà aziendali, stare vigili in servizio, utilizzare con misura i permessi come gli altri lavoratori. b) Conoscenze ed informazioni su impianti aziendali per interventi di emergenza. Vanno aggiornate anche periodicamente, le notizie su apertura - chiusura porte, sistemi antincendio, controlli notturni e comportamenti in casi speciali, sistemi di allarme, chiamate di emergenza (fuoco, neve, disastro, allagamento, guasti caldaie, impianti critici etc.) Vanno altresì aggiornate le normative di comportamento per i custodi in casi di perquisizioni, furti da parte di dipendenti o di esterni, controlli del patrimonio, diritti e doveri del personale in azienda. c) Compenso per cambio turno Viene corrisposto nel caso improvviso di malattia - indisposizione, grave fatto familiare o forza maggiore, che impedisce ad un addetto di prestare servizio nel turno assegnatogli, al suo sostituto disponibile, a richiesta dell'azienda, a prendere il suo posto con le modalità di cui all'allegato. d) Il tempo occorrente per ottenere il porto d’armi è a carico della azienda. Il rinnovo della qualità di guardia giurata è svolto dall'azienda. La qualità delle divise sarà verificata dall'ufficio acquisti con i fornitori. e) Le esercitazioni di tiro per tre volte all'anno saranno retribuite. f) Il responsabile del gruppo, come da comunicato ufficiale, è il sig. Valleriani che riferisce al capo ufficio personale e al Direttore del Personale. In assenza del primo, i turni potranno essere predisposti sperimentalmente da chi ne abbia l'attitudine, fatto salvo il controllo del capo ufficio personale ad evitare tensioni e polemiche. g) E' allo studio una revisione della collocazione e del sistema di pesatura e degli accessi alla sede. h) Verranno procurati pasti caldi da vicino locale di ristorazione nei giorni di sabato e festivi a spese dell'azienda per coloro che lo richiedono. Chi vuole continuare a fruire di un compenso di L.13.000. può farlo in via continuativa: tuttavia in nessun caso viene più autorizzata l'uscita per consumare il pasto a domicilio. 184
  • 11. COMPENSO PER CAMBIO TURNO A CAUSA DI RICHIESTA DELL'AZIENDA (COME SPECIFICATO PUNTO C ORDINE DI SERVIZIO 10.02.92) 1) A = 06-14 Caso: Manca A B = 14-22 B fa 06-18 e riceve in più L. 30.000 lorde C = 22-06 C fa 18-06 e riceve in più L. 40.000 lorde Manca B A fa 06-18 e riceve in più L. 30.000 lorde C fa 06-18 e riceve in più L. 40.000 lorde Manca C A fa 06-18 e riceve in più L. 30.000 lorde B fa 18-06 e riceve in più L. 40.000 lorde oppure A ha già fatto 06-14 e nella stessa giornata fa 22-06 e riceve in più L. 60.000 lorde 2) Richiesta sospensione GIORNI DI FERIE = riceve in più L. 50.000 lorde 3) I turni 7.30-18 , 7-18 , 8-19 , che di concessione non lavorano il sabato e la domenica, se chiamati ricevono L. 25.000 lorde. per il C. d F. per l’azienda Bologna, 10.02.1992 185
  • 12. ACCORDO AZIENDALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE TRASFERTE Tra la Direzione dell'azienda ed il Consiglio di Fabbrica con i delegati sindacali dei lavoratori del settore montaggio, si conviene quanto segue a decorrere dal 01.02.1991: A - RIMBORSI SPESE VIAGGIO E INDENNITA' DI TRASFERTA 1. verranno rimborsate solo ed unicamente le spese accompagnate da idonei documenti giustificativi; 2. le piccole spese giornaliere, le cosi dette varie (frigobar, caffè, birra, giornale, sapone da barba, eccetera..) vengono, per comodità, indicate al punto 5 e naturalmente dovranno essere giustificate; 3. il premio trasferta viene fissato nei seguenti importi giornalieri: 4/5 5/S 6/7 a) USA e Canada L.16.000 18.000 23.000 b) Europa e Oceania L.25.000 28.000 34.000 c) Sud America e Messico L.31.000 35.000 40.000 d) Africa e Asia L.35.000 40.000 48.000 4. il premio annuale viene definito nelle seguenti misure lorde, rapportate al numero di giorni di trasferta: 4/5 5/S 6/7 da 42 a 60 giorni 450.000 550.000 650.000 da 61 a 75 giorni 650.000 800.000 900.000 da 76 a 90 giorni 800.000 1.000.000 1.200.000 e sarà pagato con la retribuzione del mese di gennaio successivo all'anno di svolgimento delle trasferte e per la prima volta nel gennaio del 1992 per il 1991. 186
  • 13. 5. fermo restando che il dipendente dovrà scegliere un albergo di buona qualità, ma non eccessivamente costoso, vengono stabiliti i seguenti limiti massimi di spesa giornaliera; Germania Berlino USA G.Bretagna Italia Austria Grecia Yugoslavia DM DM $ Lst Portogallo Sh Spagna Est Europa Equiv. Lire Colazione 15 20 11 8.5 9.000 100 Due pasti 137 150 88 49 78.000 920 Piccole 10 10 6 3.5 9.000 80 spese Svizzera Ginevra Francia Finlandia Olanda Svezia Fr.Sv. Fr.Sv. Fr.Fr. Marchi F. F.Ol. Korona Colazione 14 20 50 45 20 55 Due pasti 121 140 460 345 172 500 Piccole 8 8 40 25 13 40 spese Danimarca Belgio Norvegia EIRE Giappone Canada Lussemb.o Korona Fr.Belgi Korona Lst.Irl. Yen $canadesi Colazione 55 370 60 7 1.650 12 Due pasti 600 2.900 520 45 15.750 84 Piccole 40 250 40 4 1.100 7 spese Australia $A. Colazione 12 Due pasti 84 Piccole 7 spese 6. considerando l'elevata svalutazione delle monete degli altri Paesi extraeuropei, si stabilisce di fissare i massimali in $ U.S.A. I seguenti massimali valgono quindi per tutto il Sud America, l'America Centrale, l'Africa e l'Asia, il Messico, tranne il Giappone: Colazione Due pasti Piccole spese 10 77 6 7. Nel caso in cui il cambio delle valute estere vari in più o meno di oltre il 5% rispetto alla lira, si darà corso ad una tempestiva revisione dei massimali indicati (vedi allegato1). Nel caso di variazione del corso dell’inflazione nei vari paesi si procederà ad un adeguamento proporzionale dei massimali. 187
  • 14. 8. Gli importi indicati ai punti 5 e 6 devono essere considerati dei massimi non superabili; nel caso non fossero raggiunti - PER TRASFERTE SUPERIORI AI 2 GIORNI LAVORATIVI COMPRESO IL VIAGGIO – la differenza verrà inserita in busta paga. Condizione indispensabile all'ottenimento di quanto detto è che il dipendente indichi chiaramente, nelle "Note varie" dell'ultimo foglio note spese l'importo complessivo di questa differenza e ne chieda l'inserimento in busta paga. 9. Le telefonate personali, devono essere contenute in termini accettabili di durata e di frequenza. Gli abusi non verranno tollerati. In ogni caso verranno rimborsate solo le spese telefoniche documentate nei conti degli alberghi o da altra idonea e certa pezza giustificativa. 10. Spese taxi. Dovranno essere limitate e verranno rimborsate solo quando il tragitto per recarsi al lavoro non è servito da mezzi pubblici. Tenuto conto del fatto che le spese taxi vengono addebitate ai clienti, il dipendente si assume la responsabilità degli eventuali reclami del cliente stesso. Comunque l'azienda si riserva di controllare la necessità dell' uso del taxi. 11. Le spese di lavanderia, opportunamente giustificate, verranno rimborsate solo per trasferte superiori ai quattro giorni e se inserite possibilmente nei conti degli alberghi. 12. La Direzione informerà preventivamente il tecnico in partenza sulle modalità di rimborso spese . 13. Per ragioni fiscali i rendiconti delle trasferte dovranno essere presentati entro 30 giorni dal rientro. La valuta residua dovrà essere resa immediatamente e comunque non oltre il limite di cui sopra. 188
  • 15. B - RIMBORSO SPESE VIAGGIO E INDENNITA' DI TRASFERTA - SISTEMA FORFETTARIO Nel caso di rimborso forfettario, si stabilisce quanto segue: 1. Premio di trasferta in busta paga: come nel sistema a piè di lista - punto 3 e 4 pagina 1, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 5,. 2. Spese viaggio, taxi e trasporto in genere sono rimborsate in base ai giustificativi presentati. Si ricorda che le spese taxi verranno successivamente addebitate al cliente e quindi il lavoratore si assume la responsabilità degli eventuali reclami che il cliente stesso dovesse fare all'azienda. Verrà in ogni caso controllata la necessità dell'uso d el taxi. 3. Telefonate: sono rimborsate soltanto quelle correttamente documentate. In ogni caso le telefonate devono essere contenute in limiti accettabili di durata e di frequenza. 4. Rimborso forfettario onnicomprensivo, ad eccezione di quanto sopra elencato, L.66.500 giornaliere nella generalità dei paesi. 5. Nel caso di trasferte in sedi disagiate, e cioè in paesi con scarsi servizi, dove le spese per ottenere condizioni di vita dignitose sono superiori, fermo restando il rimborso forfettario a L.66.500 giornaliere (allo stato attuale questo vale per i, seguenti paesi e per i clienti ubicati in zone specificamente indicate: Indonesia - piccoli centri, Cina - grandi centri, Nigeria, Etiopia, Sudan, Grecia - piccoli centri, Bulgaria - piccoli centri, Yemen, Pakistan, Arabia Saudita, Algeria - piccoli centri) si maggiorerà il premio trasferta portandolo alle seguenti misure lorde giornaliere: 4/5 5/S 6/7 48.000 55.000 70.000 Gli stabilimenti dei paesi di cui sopra rappresentano l'attuale parametro di riferimento di situazione di disagio. In Cina Popolare, soltanto per i piccoli centri, in considerazione del documentato grave disagio il premio di trasferta lordo giornaliero viene definito come segue: 4/5 5/S 6/7 70.000 80.000 100.000 Gli stabilimenti della Cina Popolare, piccoli centri, rappresentano l'attuale parametro di riferimento di situazione di grave disagio. Se in futuro ne dovessero essere evidenziate altre del tutto assimilabili, si farà luogo allo stesso trattamento. 189
  • 16. ORGANIZZAZIONE DELLE TRASFERTE PREMESSA L'azienda riconferma gli impegni espressi nell'accordo aziendale del 1988, i particolare alla voce n "montaggio formati", impegni finalizzati allo sviluppo delle conoscenze tecniche e funzionali e per le: attività di formazione e sviluppo professionali. Si ribadisce altresì il comune intendimento di completare l'applicazione di strumenti che valorizzino l'apporto professionale dei lavoratori, come la banca dati del montaggio, definita nel medesimo accordo aziendale e già in corso di realizzazione e che conterrà anche gli ele menti informativi funzionali alle necessità organizzative della trasferta. Inoltre, nella consapevolezza che l'efficacia della funzione di assistenza tecnica al cliente è legata ad una disponibilità diffusa ed alla crescita professionale di tutti i lavoratori interessati adeguata e corrispondente alla complessità tecnica del prodotto, l'azienda opererà per sviluppare ed aggiornare con continuità tale professionalità mediante interventi specifici di formazione e addestramento e con l'uso degli strumenti sopra ricordati. Le parti sottolineano e ribadiscono l'importanza strumentale di quanto già stabilito in una circolare della Direzione Commerciale del 1986 che forniva indicazioni operative agli uffici dipendenti e funzioni collegate, allo scopo di mettere a disposizione dei tecnici in partenza per la trasferta tutte le notizie ed informazioni riguardanti: - caratteristiche generali del tipo di intervento richiesto; - analisi della situazione delle macchine e dei precedenti interventi; - caratteristiche dell'ambiente di lavoro; - attrezzature occorrenti ed altri suggerimenti tecnici; - ogni possibile informazione logistica (luogo di lavoro, fabbrica, alberghi, trasporti). Laddove tali informazioni non fossero disponibili all'atto della richiesta del tecnico, la disposizione suddetta invita i destinatari a coinvolgere, secondo necessità le sedi estere e gli agenti dell'azienda oppure lo stesso cliente, sollecitandoli a chiarire tempestivamente quanto sopra per il miglior risultato tecnico dell'intervento. Le trasferte verranno normalmente richieste almeno con una settimana di anticipo. Nelle situazioni realmente prevedibili (manutenzioni periodiche, collaudi a scadenze precise, etc.) l'azienda programmerà un calendario di - trasferta con ricerca e preavviso a scadenza definita ai lavoratori interessati, fatte salve le esigenze particolari. Nell'ambito di cui sopra, in caso di revisioni complete e trasformazioni di macchine, la coppia di montatori potrà essere formata da un lavoratore con esperienza di formato e da uno del montaggio macchine quando la natura del lavoro lo giustifichi. 190
  • 17. L'azienda concorda sull'opportunità che installazioni di complessi particolarmente impegnativi, che comportano trasferte lunghe, siano affidate a due tecnici meccanici. A questo scopo l'azienda si adopererà per ottenere l'assenso preventivo del cliente e per inserire queste condizioni nella programmazione delle attività di reparto. Quanto sopra compatibilmente con le disponibilità effettive di personale. La durata della trasferta viene definita in circa tre mesi annui, salvo impedimento giustificato del montatore. Oltre i 3 mesi il montatore potrà rifiutare altre prestazioni in trasferta; l'azienda potrà avanzare richieste di periodi superiori di trasferta dopo aver dato la possibilità agli altri di aver completato i 3 mesi. Alla luce di quanto definito in premessa, verranno attuati criteri di rotazione che permettano ai montatori una maggior qualificazione ed escludano, nei limiti della disponibilità, prestazioni ripetute particolarmente nelle zone disagiate. In caso di motivate importanti necessità personali o familiari, verrà consentito il rientro dalla trasferta in qualsiasi momento. In prospettiva le parti si danno atto di un reciproco impegno diretto a conseguire la migliore qualificazione tecnico professionale dei lavoratori e le più razionali condizioni operative di trasferta per evitare, per quanto possibile, eventuali effetti di usura psicofisica individuale. A tale scopo la tendenza sarà quella di una progressiva ricomposizione dei lavori di montaggio, collaudo e riparazione dei vari gruppi di macchine, estendendo, nel limite delle esigenze organizzative e produttive, le forme di rotazione e sperimentazione in tutta l'area professionale del montaggio. NORMATIVE GENERALI ASSICURAZIONE PERSONALE A BENEFICIO DEI TRASFERTISTI In aggiunta e a complemento delle assicurazioni antinfortunistiche previste dalla legge, l azienda’ ha stipulato un'assicurazione che garantisce il pagamento di L. 200.000.000 ai dipendenti o ai loro eredi legittimi in caso di invalidità permanente totale o morte (una somma proporzionalmente ridotta in caso di inabilità permanente parziale) conseguente a viaggio e a permanenza fuori sede debitamente autorizzati per motivi di lavoro. L’assicurazione copre rischi di viaggio di andata - ritorno dal domicilio del lavoratore con qualunque mezzo, compreso l'aereo, e i soli rischi extraprofessionali per il periodo della permanenza fuori sede. Tale importo sarà cumulabile con quanto eventualmente corrisposto dalla assicurazione di legge (INAIL). VISITE MEDICHE, CONTROLLI E PREVENZIONE SANITARIA L'azienda conferma il suo impegno a fornire informazioni preventive ai lavoratori in trasferta sulle condizioni ambientali e igienico sanitarie locali e sulle condizioni di lavoro all'interno delle fabbriche in cui sono avviati. Tali informazioni riguarderanno in particolare zone e paesi a rischio di malattie infettive nonché suggerimenti e/o prescrizioni terapeutiche e preventive, come le vaccinazioni consigliate dai SMPIL. 191
  • 18. Al rientro dalle trasferte di durata superiore al mese in paesi di condizioni climatiche e ambientali molto diverse dalle nostre, il lavoratore avrà diritto a controlli medici specifici presso istituti pubblici. In particolare nei casi di dichiarata urgenza (certificato del medico personale dei lavoratori) o nel pericolo di malattie epidemico - contagiose, tali controlli saranno a carico dell'azienda e potranno essere effettuati eccezionalmente anche presso istituti privati. I relativi referti medici dovranno essere sempre recapitati o ritirati dall'interessato o familiare. In caso di ricovero ospedaliero avvenuto durante la trasferta il montatore non perde il diritto al premio trasferta fino al suo rientro in sede. PERMESSI RETRIBUITI CON RIPOSO COMPENSATIVO In relazione alla durata del viaggio e allo sfasamento orario conseguente, si concorda l'attribuzione di un giorno di riposo se il volo comporta un tempo superiore a cinque fusi orari o se il viaggio aereo comunque risulta di durata effettiva superiore a cinque ore, escluse le soste intermedie. Viene inoltre concordato il godimento di un altro giorno di riposo nei casi di trasferte estere di durata superiore ai 30 giorni senza rientro intermedio. I permessi di cui sopra sono fruibili immediatamente dopo il rientro dalla trasferta. A richiesta dei montatori che eccezionalmente non abbiano goduto del riposo settimanale di legge e/o aziendale per particolari esigenze lavorative, l'azienda si impegna a concedere un numero equivalente di giorni di permesso al termine della trasferta. Tale permesso deve essere di volta in volta autorizzato dal responsabile del montaggio; è ammesso il cumulo di ore frazionate prestate al titolo di cui sopra, per raggiungere una o più giornate di riposo compensativo. PAGAMENTO DELLE ORE VIAGGIO Fermo quanto stabilisce il contratto nazionale di lavoro per le condizioni e limiti, verranno retribuite interamente a trattamento ordinario le ore di viaggio dei trasfertisti a condizione che l'itinerario e i mezzi prescelti corrispondano a quelli autorizzati dall'azienda oppure quando si verifica una ipotesi documentata di forza maggiore durante il viaggio. VIAGGI AEREI LUNGHI L'azienda riconosce l'uso della business class per tutti i voli diretti al Giappone. Per gli altri voli di durata superiore a 10 ore consecutive saranno consentiti scali intermedi a scopo di riposo, con onere di spese a carico dell'azienda, nei casi in cui tali scali siano possibili (per esempio Australia). Per le altre destinazioni, l'azienda riconferma il suo impegno a ricercare, attraverso le proprie strutture competenti, le condizioni di quelle compagnie aeree che offrono garanzie di migliore comfort ed altre condizioni migliorative (orario, qualità di servizio, assistenza etc.) . 192
  • 19. RELAZIONI TECNICHE SULLE TRASFERTE Fermo quanto previsto da accordi precedenti sulle relazioni tecniche, si conviene che le stesse debbano essere possibilmente scritte, almeno come primo appunto sintetico, sul posto di lavoro e direttamente sulla macchina, allo scopo di conseguire la più precisa e completa esposizione dei fatti tecnici interessanti. Inoltre, nel comune intendimento di sviluppare tale strument o di conoscenza ed informazione e di utilizzarne i possibili contenuti nel modo più efficace, si concorda che il nucleo essenziale delle relazioni potrà essere oggetto di commento verbale in sede tra il tecnico, la direzione e i responsabili tecnici del montaggio e, in caso di utilità, dell'ufficio tecnico. In tale occasione la relazione potrà essere ampliata, chiarita e completata in maniera che ne resti utile memoria per successivi aggiornamenti del personale nelle ulteriori trasferte con problemi tecnici similari. L'azienda procederà ad un progressivo aggiornamento delle informazioni tecniche sui nuovi materiali e le loro condizioni di uso nei vari paesi, curandone l'informazione ai tecnici interessati. Inoltre, allo scopo di arricchire il periodo di formazione professionale dei giovani, verranno utilizzati gli audiovisivi esistenti a passo ridotto per attività integrative del normale addestramento in reparto. ORARIO DI LAVORO In via di principio le parti tendono allo svolgimento di un normale orario di lavoro contrattuale. I tecnici in trasferta programmeranno le loro attività per conformarsi, per quanto possibile, agli orari di lavoro ed ai sistemi organizzativi locali. In considerazione di quanto precede, si concorda che le ore di prestazione straordinaria potranno essere effettuate di massima entro il limite delle 8 ore settimanali. Per il C.d.F. per l’Azienda Bologna, 1 febbraio 1991 193
  • 20. Allegato 1 Valuta 01.02.1991 $ USA 1111.55 DM TEDESCO 750.61 FR. SVIZZERO 882.54 FR.. FRANCESE 220.85 LGS. STERLINA 2184.30 LIRA IRLANDESE 1996.20 $ CANADESE 956.50 Fi. OLANDESE 665.97 FR. BELGA 36.49 KR. DANESE 195.14 KR. NORVEGESE 192.05 SK. SVEDESE 200.88 SH. AUSTRIACO 106.73 ESC. PORTOGHESE 8.52 PST. SPAGNOLA 11.99 YEN GIAPPONESE 8.42 ECU 1544.75 194
  • 21. SISTEMAZIONE DELL'UFFICIO CATALOGHI-ISTRUZIONI-ASSIEMI Per migliorare il servizio di documentazione dei cataloghi di ricambi e Istruzioni e degli assiemi per il cliente e le strutture G.D, l'ufficio preposto, fatti salvi i precedenti accordi in materia, si struttura in tre sezioni: - Sezione "A" - Composta di circa 10 persone che avranno i seguenti compiti: 1 - Tenere aggiornati i cataloghi ricambi di tutte le macchine attualmente in produzione in GD Bologna, Brasile, CIMA (S90-S65). 2 - Preparare tutta la documentazione oggi necessaria per le C.O. in spedizione. 3 - Ristampare per uso interno e uso esterno ogni tipo di catalogo. 4 - Gestione del catalogo istruzioni e quindi sistemazione nella cassa della macchina. 5 - Tenere aggiornate le istruzioni delle macchine di produzione. - Sezione "B" - Composta di circa 6 persone che, mediante l'utilizzo e la sperimentazione di nuove tecnologie, avranno i seguenti compiti: 1 - Fare i cataloghi ricambi delle macchine nuove GDl-GD3-GD4. 2 - Fare le istruzioni delle macchine nuove GDl-GD3-GD4-Brasile. 3 - Soddisfare esigenze di emergenza: di ufficio tecnico, ufficio commerciale, reparto montaggio, ufficio ricambi, reparto elettrico, che non è in grado di soddisfare la sezione "A". Il personale componente la Sezione "B" non rimarrà necessariamente lo stesso nel tempo, ma a seconda dei tipi di macchine nuove di cui si dovrà produrre la documentazione, potrà avvenire la rotazione tra persone componenti le sezioni "A" e "B" privilegiando coloro che hanno avuto esperienza nella macchina o "linee di macchine" simile. Le nuove conoscenze tecnologiche introdotte in questa sezione, semprechè la loro sperimentazione abbia avuto esito positivo, saranno gradualmente messe a disposizione anche alle altre sezioni dell'ufficio. - Sezione "C" - Composta da circa 3 - 5 persone avrà il seguente compito: fare e gestire assiemi nella forma e nel modo corrispondenti alle necessità ed esigenze del montaggio. Per il miglior funzionamento delle tre funzioni le informazioni riguardo le notizie tecniche che ogni giorno si ricevono dovranno essere messe a conoscenza di tutti secondo schemi appropriati e funzionali. La scelta da parte della Direzione Tecnica di creare la funzione assiemi collegata alla funzione cataloghi ne è la prova concreta. Se ne deduce pertanto che tutte le persone che compongono queste strutture, in base alle loro attitudini potranno, secondo le disponibilità produttive del momento, essere coinvolte nell'acquisizione e nell'arricchimento delle loro conoscenze, in base a loro disponibilità individuale. Bologna, 26/03/1991 195
  • 22. INDENNITA’ GIORNALIERA TURNISTI Fermo restando quanto previsto dagli accordi 16.05.1983, 17.04.86 e precedenti in materia, si concorda che a decorrere dal 1° marzo 1991 l’indennità per turni viene elevata da Lit. 5.600.= a Lit. 7.500.= lorde per giornata di turno per tutti i turnisti. Bologna, 26 Marzo 1991 196