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Corso di Studi in Tecniche della Prevenzione
nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro
“ELEMENTI DI PROCEDURA PENALE NELLA PREVENZIONE”
I SOGGETTI RESPONSABILI
I SOGGETTI RESPONSABILI
Corrado Cigaina
Corrado.cigaina@unipv.it
INDIVIDUAZIONE
La corretta individuazione dei soggetti responsabili
( responsabilità penale è personale) è un passaggio
fondamentale e non sempre facile
sicurezza sui luoghi di lavoro
●
principale garante della salute e sicurezza dei
lavoratori è il datore di lavoro.
●
D.lgs 81/08 ha previsto altre figure garanti di
sicurezza “interne” ed “esterne” l’azienda
INDIVIDUAZIONE DEI GARANTI
Individuazione:
●
ricerca diretta non ad individuare i soggetti
formalmente “qualificati” (es dirigente), ma chi in
concreto esercita un potere direttivo-
organizzativo
●
è sempre necessario analizzare attentamente la
concreta organizzazione del lavoro e le regole
interne di ripartizione del potere direttivo-
organizzativo
4
FORMA PIRAMIDALE
In materia antinfortunistica si può parlare di una
distribuzione soggettiva di tipo piramidale al cui vertice vi
è il datore di lavoro , ovvero di una competenza a scalare
Oltre al datore di lavoro sono previste:
●
figure garanti di sicurezza (dirigenti, preposti,
medico competente, lavoratori, coordinatori
sicurezza, installatori, noleggiatori etc….) per cui
sono previsti dei reati contravvenzionali
●
soggetti “consulenziali” (RSPP, RLS) – per i quali
non sono previsti reati contravvenzionali
ORGANIGRAMMA SICUREZZA DITTA
GARANTI DI SICUREZZA “SPECIALI”
Garanti “speciali”, nei cantieri temporanei e/o mobili, per i
quali sono previsti dei reati contravvenzionali:
●
Committente e responsabile dei lavori
●
Coordinatori
Per quanto concerne le attrezzature di lavoro (macchine e
impianti) per i quali sono previsti dei reati
contravvenzionali :
●
Progettisti
●
Venditori, costruttori, noleggiatori
●
Installatori
IL DATORE DI LAVORO
competono le “scelte di fondo” del sistema sicurezza;
responsabile per carenze basilari progettuali e/o
strutturali
D.LGS 81/08 distingue il datore di lavoro pubblico da
quello privato
Privato: soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo
e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il
lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità
dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in
quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
DATORE DI LAVORO “PRIVATO”
1. In senso formale: soggetto titolare del rapporto di
lavoro con il lavoratore
2. in senso sostanziale: soggetto che, secondo il tipo e
l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità
dell’azienda stessa ovvero dell’unità produttiva, in
quanto titolare dei poteri decisionali di spesa (tali da
consentirgli di adempiere a tutti gli obblighi di legge)
3. di fatto : chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto,
anche solo per un tempo limitato, posizione di
preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da potere
loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da
eseguire (art 299 d.lgs 81/08)
ESERCIZIO DI FATTO
Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi
Le posizioni di garanzia relative ai soggetti ….datore di
lavoro, dirigente e preposto ... gravano altresì su colui il
quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in
concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti
ivi definiti.
Si dovrà quindi individuare il datore di lavoro ai fini
della sicurezza analizzando attentamente la concreta
organizzazione aziendale individuando”il soggetto
effettivamente dotato dei poteri al cui esercizio è
indissolubilmente connesso il dovere di sicurezza”
(Working Paper di Olympus, n 33/2014)
PIU’ DATORI DI LAVORO
in una stessa realtà aziendale è possibile che vi siano più
di un “datore di lavoro per la sicurezza” , in quanto
più persone possono detenere il potere di spesa e
gestionale, o esercitare di fatto i poteri del datore di
lavoro.
Cass. Pen. Sez IV. Sentenza 20052 del 26/05/2010
I componenti del consiglio di amministrazione nelle
società di capitali hanno la gestione e l’organizzazione
delle attività d’impresa e rivestono quindi la qualifica di
datori di lavoro
PIU’ DATORI DI LAVORO
Spesso
●
nelle piccole aziende: il datore di lavoro coinciderà
con il soggetto investito della legale
rappresentanza
●
nelle aziende medio-grosse: il legale
rappresentante non coincide con colui che ha
l’effettivo potere organizzativo (gestionale e di
spesa)
in un’azienda il datore di lavoro in senso formale (titolare
del rapporto di lavoro) non sempre coincide con il
datore di lavoro per la sicurezza
DATORE DI LAVORO “PRIVATO”
normalmente:
●
Società semplici : tutti i soci, salvo deleghe
●
Società in Nome Collettivo (SNC): uno o più soci
salvo deleghe ( N.B.il socio risponde di un infortunio
occorso ad un altro socio).
●
Società in Accomandita Semplice (SAS): socio
accomandatario
●
Società Cooperative : presidente legale
rappresentante salvo deleghe
●
Società di capitali (SPA, SRL): amministratore
unico o consiglio di amministrazione salvo deleghe
DATORE DI LAVORO “PUBBLICO”
Pubblica amministrazione (mai nel privato):
dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il
funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli
casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente
autonomia gestionale, individuato dall'organo di
vertice delle singole amministrazioni tenendo conto
dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei
quali viene svolta l'attività', e dotato di autonomi poteri
decisionali e di spesa.
In caso di omessa individuazione, o di individuazione non
conforme, il datore di lavoro coincide con l'organo di
vertice medesimo
DATORE DI LAVORO “PUBBLICO”
Il dirigente “individuato” deve avere poteri di gestione ed
autonomia decisionale e di spesa
Individuazione è certamente un atto dovuto pena la
violazione dell’art 328 c.p.
Art 328 c.p. “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un
pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del
suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza
pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve
essere compiuto senza ritardo, è punito con la
reclusione da sei mesi a due anni.
CULPA IN ELIGENDO
culpa in eligendo (colpa nella scelta): individuazione di un
soggetto (dirigente) professionalmente e
attitudinalmente non idoneo al compito assegnatogli.
Esempio: Cass Pen. Sez. IV – Sent. n. 20576 del 24/05/2011
Individuata a carico di un Datore di Lavoro la “culpa in
eligendo e in vigilando” per avere affidata la valutazione
dei rischi aziendali a una società esterna non dotata di
idonea organizzazione e per non avere controllato il suo
operato.
DIRIGENTE
compete l’attuazione delle direttive del datore; primo
collaboratore del datore di lavoro
●
In senso civilistico I prestatori di lavoro subordinato si
distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai (art
2095 c.c).
●
In senso prevenzionale d.lgs 81/08 definisce il dirigente:
“persona che, in ragione delle competenze professionali e
di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di
lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di
essa”
IL DIRIGENTE
Secondo la più recente giurisprudenza dirigenti “ai fini
della sicurezza”sono:
Quei dipendenti (anche quadri) che hanno il compito di
impartire ordini ed esercitare la necessaria vigilanza in
conformità alle scelte di politica d’impresa adottate dagli
organi di vertice ..l’alter ego del datore di lavoro,
nell’ambito delle competenze loro attribuite e nei limiti
dei poteri decisionali e di spesa loro conferiti “ (Cass.
15/05/2009 n. 20817)
I confini della sua azione sono, quindi, fissati
dall’incarico conferitogli dal datore di lavoro
IL DIRIGENTE
Dirigente “ ai fini della sicurezza” NON è colui che pur
avendo un contratto da dirigente non gestisce i
lavoratori e non organizza l’attività
Dirigente “si fini della sicurezza” è colui che :
●
ha delle specifiche competenze prevenzionali
●
ha autonomia decisionale ( nella definizione non è
indicata l’autonomia di spesa)
●
ha una formazione sufficiente a svolgere il suo
ruolo
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Obbligo generale di tutela , art 2087 c.c.
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio
dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del
lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a
tutelare l'integrità fisica e morale dei prestatori di lavoro
art 18 d.lgs 81/08 prevede quindi degli obblighi specifici
“uguali” sia carico del datore di lavoro che del dirigente
con la differenza che:
●
datore di lavoro destinatario di tutti gli obblighi
●
dirigente: destinatario solo degli obblighi desunti
dell’effettiva posizione rivestita in azienda
OBBLIGHI DIRIGENTE -DATORE
obblighi riassumibili in 5 aree tematiche :
1.Predisposizione di idonee misure di prevenzione
(formazione, misure per le emergenze..etc..)
2.Obblighi verso i lavoratori (fornire DPI, nominare
addetti alle emergenze, individuare i preposti
“vigilantes” ..etc..)
3.Sorveglianza sanitaria (nomina MC)
4.Compimento delle comunicazioni obbligatorie (es
a INAIL)
5.Doveri di vigilanza (vigilare sull’osservanza dei
lavoratori dei loro obblighi)
IL PREPOSTO
soggetto gravato di un obbligo di controllo di tutti i
rischi esecutivi (fase esecutiva del lavoro)
figura “esclusiva” del D.Lgs 81/08 (non prevista dal C.C.)
Preposto:
persona che, in ragione delle competenze professionali e
nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla
natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività
lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa
IL PREPOSTO
Preposto è :
●
colui che nell’ambito delle proprie competenze
tecniche, senza potere di spesa, ha l’incarico di
sorvegliare e sovrintendere alle singole fasi del
processo produttivo.
●
un soggetto che è tale per la sua semplice
collocazione all’interno della struttura aziendale
senza per questo che riceva formale delega (come
il dirigente) : Capocantiere, capo reparto,
capoturno etc…..
dove il controllo è assicurato dal datore di lavoro o dal
dirigente, la nomina del preposto può essere
omessa
PREPOSTO
Quindi il preposto come “misura di controllo del rischio
esecutivo” è una facoltà e non un obbligo.
Il d.lgs 81/08 lo impone obbligatoriamente, esempio:
●
Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali
(art 123 )
●
Costruzione, trasformazione smantellamento di
paratoie e cassoni (art 149)
●
Montaggio , smontaggio ponteggi (art 136)
●
Demolizioni (art 151)
PREPOSTO
Però, dalla lettura dell’interpello n. 16 del 2015:….
…….esistono alcuni casi particolari (come ad esempio per
il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali,
lavori di demolizione, montaggio e smontaggio dei
ponteggi, ecc.), in cui il legislatore richiede
specificatamente che i lavori siano effettuati sotto la
diretta sorveglianza di un soggetto preposto e…., che
ovviamente può essere lo stesso datore di lavoro
purché abbia seguito gli appositi corsi di
formazione
…. si conferma la NON obbligatorietà del preposto
IL PREPOSTO
obblighi definiti dall’art 19 d.lgs 81/08
vigilanza passiva:
●
assicurare che i lavoratori utilizzino i vari dispositivi
antinfortunistici e osservino ogni altra misura
prevista dal sistema prevenzionistico
Vigilanza attiva
●
segnalare al datore o al dirigente ogni condizione di
pericolo che si verifichi durante il lavoro
●
intervenire per modificare il comportamento non
conforme dei lavoratori
●
interrompere l’attività del lavoratore e informare i
superiori diretti in caso di persistenza
IL PREPOSTO
La vigilanza attiva va circoscritta ai rischi che il
preposto e` in grado di riconoscere sulla «base
della formazione ricevuta».
Quindi non è “colpa “del preposto per un infortunio
dovuto:
●
a situazioni di pericolo che non si manifestano nella fase
esecutiva e che non sono stati oggetto di valutazione
(obbligo del D.L. e RSPP)
●
un fattore di rischio che non e` stato oggetto della sua
formazione specifica
LA DELEGA
Delega: atto scritto che rende certo e conoscibile il
trasferimento di una responsabilità che sarebbe
propria su altri.
Condizione necessaria al trasferimento soggettivo della
responsabilità penale
Conferita dal datore di lavoro solo a colui che rivesta
una qualifica dirigenziale o assimilabile: anche una
persona estranea l’azienda
Il datore di lavoro NON può delegare (art 17):
●
La valutazione dei rischi
●
La nomina del RSPP
LA DELEGA
Le deleghe possono essere sostanzialmente di 2 tipi
Delega di responsabilità : trasferimento di una o più
responsabilità, non prevista dal d.lgs 81/08, ma prevista
dall’art 2381 c.c. (delega gestionale): il cda può
delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo...
o ad uno o più dei suoi componenti.
Delega di funzioni prevista dall’art 16 d.lgs 81/08
●
trasferimento di una o più funzioni (es. la
formazione dei lavoratori, la messa a norma delle
attrezzature di lavoro etc..)
VALIDITA’ DELEGA DI FUNZIONI
Secondo art 16 d.lgs 81/08 una delega di funzioni sarà
ritenuta valida se :
●
atto scritto recante data certa (principio di certezza)
●
conferita a persona qualificata, capace , competente
e con esperienza (culpa in eligendo)
●
attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione,
gestione e controllo (principio di specificità)
●
attribuisca al delegato l’autonomia di spesa
●
Accettata dal delegato (principio di consapevolezza)
IL SERVIZIO DI PREVENZIONE
Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) dai rischi
non è un soggetto non fisico, ma un soggetto di
natura collettiva a fini gestionali ed organizzativi.
è prevista la nomina di un Responsabile del SPP
denominato RSPP (Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione)
RSPP: persona in possesso delle capacità e dei requisiti
professionali designata dal datore di lavoro, a cui
risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi
31
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
DL può organizzare il SPP:
1. Personale interno l'azienda
2.Facendo ricorso a competenze esterne
3. Svolgendo direttamente lui i compiti
Sembrerebbe non una libera scelta: DL organizza il SPP
prioritariamente all’interno della azienda ….. o
incarica persone o servizi esterni (art 31 c.1)
Sono comunque previsti dei casi in cui è obbligatorio
organizzare il SPP internamente l’azienda
32
SPP OBBLIGATORIAMENTE INTERNO
●
Aziende industriali a rischio di incidente rilevante
(direttiva seveso)
●
centrali termoelettriche
●
Aziende fabbricazione, deposito esplosivi
●
Impianti ed installazioni con radiazioni ionizzanti
●
Aziende industriali > 200 lavoratori
●
Industrie estrattive > 50 lavoratori
●
Strutture di ricovero e cura > 50 lavoratori
COMPITI DEL RSPP – ART 33
Non obblighi!..compiti (ulteriore prova che SPP è un
servizio consultivo del datore di lavoro):
●
Individua i fattori di rischio e le misure di sicurezza
●
elabora, per quanto di competenza, le misure
preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali
misure;
●
elabora le procedure di sicurezza
●
propone i programmi di informazione e formazione
●
fornisce le informazioni ai lavoratori (art 36)
34
RESPONSABILITA’ PENALI RSPP
violazione di norme: pur definito “Responsabile” non è
investito da alcuna fattispecie penale contravvenzionale.
Però….quando si verificano infortuni o malattie
professionali RSPP può rispondere penalmente dei
reati di lesioni colpose o omicidio colposo (artt 590 e
589 c.p.p.) :
●
per non aver svolto diligentemente i suoi
obblighi
●
o...per aver suggerito una misura di
prevenzione errata
IL MEDICO COMPETENTE
medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti
formativi e professionali, che collabora con il datore di
lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato
dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria
La nomina è obbligatoria solo nelle aziende dove la
legge prevede la sorveglianza sanitaria obbligatoria
Esempio:
●
Rischio da movimentazione manuale dei carichi
●
Rischio esposizione ad agenti chimici pericolosi
IL MEDICO COMPETENTE
Obblighi definiti dall’art 25 d.lgs 81/08
●
Obbligo di tipo collaborativo-valutativo (es
collaborare alla valutazione dei rischi)
●
Obblighi di tipo gestionale (es programma ed
effettua la sorveglianza sanitaria)
●
Obbligo di tipo informativo-comunicativo (es
informa il lavoratore degli esiti della sorveglianza
sanitaria)
Il medico competente:
●
sanzionato penalmente se non assolvere ai propri
obblighi
●
responsabilità per i reati art 590 e art 589 c.p.
IL LAVORATORE
persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito
dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o
privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di
apprendere un mestiere, un’arte o una professione,
esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari
Equiparati al lavoratore:
●
socio lavoratore di cooperativa o di società,
●
associato in partecipazione
●
soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini
formativi
IL LAVORATORE
Equiparati al lavoratore:
●
allievo degli istituti di istruzione nei quali si faccia uso
di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti
chimici, fisici e biologici
●
volontari VDF
●
Volontari della protezione civile
●
Lavoratori a progetto
●
Somministrazione
●
lavoratori a distacco
IL LAVORATORE
Oltre che creditore è anche debitore di sicurezza,
obblighi definiti dall’art 20 del d.lgs 81/08
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute
e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul
luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue
azioni o omissioni, conformemente alla sua
formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore
di lavoro
Sono previste delle sanzioni penali per la violazione
degli obblighi dell’art 20 c. 2
IL LAVORATORE
un infortunio si può verificare per un comportamento di
un lavoratore che abbia agito con negligenza,
imprudenza o imperizia e/o per violazione di norme.
Importanza della formazione: rendere il lavoratore
capace e quindi in grado di “prendersi cura della
propria salute e sicurezza e di quella “ dei colleghi
Il datore di lavoro sarà esente di responsabilità solo in
caso di comportamento abnorne del lavoratore
41
CONDOTTA ABNORME LAVORATORE
il datore di è esonerato da responsabilità solo quando
il comportamento del dipendente:
1. è posto in essere del tutto autonomamente
2. avviene in un ambito estraneo alle mansioni
affidategli, al di fuori di ogni prevedibilità per il
datore di lavoro
3. pur rientrando nelle sue mansioni, sia consistito
in qualcosa radicalmente, ontologicamente,
lontano dalle prevedibili, imprudenti scelte del
lavoratore
RLS
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Persona:
●
eletta o designata per rappresentare i lavoratori per
quanto concerne gli aspetti di salute e sicurezza
sul lavoro
●
Funge da raccordo tra i lavoratori ed i vertici
aziendali
non è investito da alcuna fattispecie penale
contravvenzionale
PICCOLE IMPRESE E AUTONOMI
●
I componenti dell’impresa familiare (art 230-bis c.c.)
●
lavoratori autonomi
●
coltivatori diretti del fondo,
●
soci delle società semplici operanti nel settore
agricolo,
●
artigiani e i piccoli commercianti
Ai sensi dell’art 21 devono (sanzioni penali):
●
Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro
●
Utilizzare adeguati dispositivi di protezione
individuale
SOGGETTI ESTERNI L’AZIENDA
Il d.lgs 81/08 include tra i soggetti debitori di sicurezza
alcune figure esterne l’organizzazione:
●
progettisti di impianti
●
costruttori, venditori, fornitori di impianti
●
Installatori
●
coordinatori dei cantieri edili
●
Il committente di cantiere edile
Sono previsti degli obblighi penali contravvenzionali e
possono essere chiamati a rispondere per eventuali
infortuni
PROGETTISTI ,COSTRUTTORI, VENDITORI
Art 22 d.lgs 81/08 progettisti ….rispettano i principi
generali di prevenzione...e scelgono attrezzature,
componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Art 23 d.lgs 81/08 Sono vietati la fabbricazione, la
vendita, il noleggio e la concessione in uso di
attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione
individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti
art 24 d.lgs 81/08 Gli installatori ….. devono attenersi
alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché
alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.
SOGGETTI “DI CANTIERE
●
Committente: il soggetto per conto del quale l’intera
opera edile viene realizzata
●
Responsabile dei lavori: soggetto che può essere
incaricato dal committente per svolgere i compiti ad
esso attribuiti
●
Coordinatori: soggetto incaricato, dal committente o
dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei
compiti di
tutti soggetti investiti da responsabilità penali di cui
si tratterà specificatamente nelle prossime lezioni

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D.lgs 81/08 , i soggetti responsabili

  • 1. 1 Corso di Studi in Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro “ELEMENTI DI PROCEDURA PENALE NELLA PREVENZIONE” I SOGGETTI RESPONSABILI I SOGGETTI RESPONSABILI Corrado Cigaina Corrado.cigaina@unipv.it
  • 2. INDIVIDUAZIONE La corretta individuazione dei soggetti responsabili ( responsabilità penale è personale) è un passaggio fondamentale e non sempre facile sicurezza sui luoghi di lavoro ● principale garante della salute e sicurezza dei lavoratori è il datore di lavoro. ● D.lgs 81/08 ha previsto altre figure garanti di sicurezza “interne” ed “esterne” l’azienda
  • 3. INDIVIDUAZIONE DEI GARANTI Individuazione: ● ricerca diretta non ad individuare i soggetti formalmente “qualificati” (es dirigente), ma chi in concreto esercita un potere direttivo- organizzativo ● è sempre necessario analizzare attentamente la concreta organizzazione del lavoro e le regole interne di ripartizione del potere direttivo- organizzativo
  • 4. 4 FORMA PIRAMIDALE In materia antinfortunistica si può parlare di una distribuzione soggettiva di tipo piramidale al cui vertice vi è il datore di lavoro , ovvero di una competenza a scalare Oltre al datore di lavoro sono previste: ● figure garanti di sicurezza (dirigenti, preposti, medico competente, lavoratori, coordinatori sicurezza, installatori, noleggiatori etc….) per cui sono previsti dei reati contravvenzionali ● soggetti “consulenziali” (RSPP, RLS) – per i quali non sono previsti reati contravvenzionali
  • 6. GARANTI DI SICUREZZA “SPECIALI” Garanti “speciali”, nei cantieri temporanei e/o mobili, per i quali sono previsti dei reati contravvenzionali: ● Committente e responsabile dei lavori ● Coordinatori Per quanto concerne le attrezzature di lavoro (macchine e impianti) per i quali sono previsti dei reati contravvenzionali : ● Progettisti ● Venditori, costruttori, noleggiatori ● Installatori
  • 7. IL DATORE DI LAVORO competono le “scelte di fondo” del sistema sicurezza; responsabile per carenze basilari progettuali e/o strutturali D.LGS 81/08 distingue il datore di lavoro pubblico da quello privato Privato: soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unita' produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
  • 8. DATORE DI LAVORO “PRIVATO” 1. In senso formale: soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore 2. in senso sostanziale: soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’azienda stessa ovvero dell’unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali di spesa (tali da consentirgli di adempiere a tutti gli obblighi di legge) 3. di fatto : chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto, anche solo per un tempo limitato, posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da potere loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire (art 299 d.lgs 81/08)
  • 9. ESERCIZIO DI FATTO Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi Le posizioni di garanzia relative ai soggetti ….datore di lavoro, dirigente e preposto ... gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti. Si dovrà quindi individuare il datore di lavoro ai fini della sicurezza analizzando attentamente la concreta organizzazione aziendale individuando”il soggetto effettivamente dotato dei poteri al cui esercizio è indissolubilmente connesso il dovere di sicurezza” (Working Paper di Olympus, n 33/2014)
  • 10. PIU’ DATORI DI LAVORO in una stessa realtà aziendale è possibile che vi siano più di un “datore di lavoro per la sicurezza” , in quanto più persone possono detenere il potere di spesa e gestionale, o esercitare di fatto i poteri del datore di lavoro. Cass. Pen. Sez IV. Sentenza 20052 del 26/05/2010 I componenti del consiglio di amministrazione nelle società di capitali hanno la gestione e l’organizzazione delle attività d’impresa e rivestono quindi la qualifica di datori di lavoro
  • 11. PIU’ DATORI DI LAVORO Spesso ● nelle piccole aziende: il datore di lavoro coinciderà con il soggetto investito della legale rappresentanza ● nelle aziende medio-grosse: il legale rappresentante non coincide con colui che ha l’effettivo potere organizzativo (gestionale e di spesa) in un’azienda il datore di lavoro in senso formale (titolare del rapporto di lavoro) non sempre coincide con il datore di lavoro per la sicurezza
  • 12. DATORE DI LAVORO “PRIVATO” normalmente: ● Società semplici : tutti i soci, salvo deleghe ● Società in Nome Collettivo (SNC): uno o più soci salvo deleghe ( N.B.il socio risponde di un infortunio occorso ad un altro socio). ● Società in Accomandita Semplice (SAS): socio accomandatario ● Società Cooperative : presidente legale rappresentante salvo deleghe ● Società di capitali (SPA, SRL): amministratore unico o consiglio di amministrazione salvo deleghe
  • 13. DATORE DI LAVORO “PUBBLICO” Pubblica amministrazione (mai nel privato): dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività', e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo
  • 14. DATORE DI LAVORO “PUBBLICO” Il dirigente “individuato” deve avere poteri di gestione ed autonomia decisionale e di spesa Individuazione è certamente un atto dovuto pena la violazione dell’art 328 c.p. Art 328 c.p. “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
  • 15. CULPA IN ELIGENDO culpa in eligendo (colpa nella scelta): individuazione di un soggetto (dirigente) professionalmente e attitudinalmente non idoneo al compito assegnatogli. Esempio: Cass Pen. Sez. IV – Sent. n. 20576 del 24/05/2011 Individuata a carico di un Datore di Lavoro la “culpa in eligendo e in vigilando” per avere affidata la valutazione dei rischi aziendali a una società esterna non dotata di idonea organizzazione e per non avere controllato il suo operato.
  • 16. DIRIGENTE compete l’attuazione delle direttive del datore; primo collaboratore del datore di lavoro ● In senso civilistico I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai (art 2095 c.c). ● In senso prevenzionale d.lgs 81/08 definisce il dirigente: “persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”
  • 17. IL DIRIGENTE Secondo la più recente giurisprudenza dirigenti “ai fini della sicurezza”sono: Quei dipendenti (anche quadri) che hanno il compito di impartire ordini ed esercitare la necessaria vigilanza in conformità alle scelte di politica d’impresa adottate dagli organi di vertice ..l’alter ego del datore di lavoro, nell’ambito delle competenze loro attribuite e nei limiti dei poteri decisionali e di spesa loro conferiti “ (Cass. 15/05/2009 n. 20817) I confini della sua azione sono, quindi, fissati dall’incarico conferitogli dal datore di lavoro
  • 18. IL DIRIGENTE Dirigente “ ai fini della sicurezza” NON è colui che pur avendo un contratto da dirigente non gestisce i lavoratori e non organizza l’attività Dirigente “si fini della sicurezza” è colui che : ● ha delle specifiche competenze prevenzionali ● ha autonomia decisionale ( nella definizione non è indicata l’autonomia di spesa) ● ha una formazione sufficiente a svolgere il suo ruolo
  • 19. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Obbligo generale di tutela , art 2087 c.c. L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei prestatori di lavoro art 18 d.lgs 81/08 prevede quindi degli obblighi specifici “uguali” sia carico del datore di lavoro che del dirigente con la differenza che: ● datore di lavoro destinatario di tutti gli obblighi ● dirigente: destinatario solo degli obblighi desunti dell’effettiva posizione rivestita in azienda
  • 20. OBBLIGHI DIRIGENTE -DATORE obblighi riassumibili in 5 aree tematiche : 1.Predisposizione di idonee misure di prevenzione (formazione, misure per le emergenze..etc..) 2.Obblighi verso i lavoratori (fornire DPI, nominare addetti alle emergenze, individuare i preposti “vigilantes” ..etc..) 3.Sorveglianza sanitaria (nomina MC) 4.Compimento delle comunicazioni obbligatorie (es a INAIL) 5.Doveri di vigilanza (vigilare sull’osservanza dei lavoratori dei loro obblighi)
  • 21. IL PREPOSTO soggetto gravato di un obbligo di controllo di tutti i rischi esecutivi (fase esecutiva del lavoro) figura “esclusiva” del D.Lgs 81/08 (non prevista dal C.C.) Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa
  • 22. IL PREPOSTO Preposto è : ● colui che nell’ambito delle proprie competenze tecniche, senza potere di spesa, ha l’incarico di sorvegliare e sovrintendere alle singole fasi del processo produttivo. ● un soggetto che è tale per la sua semplice collocazione all’interno della struttura aziendale senza per questo che riceva formale delega (come il dirigente) : Capocantiere, capo reparto, capoturno etc….. dove il controllo è assicurato dal datore di lavoro o dal dirigente, la nomina del preposto può essere omessa
  • 23. PREPOSTO Quindi il preposto come “misura di controllo del rischio esecutivo” è una facoltà e non un obbligo. Il d.lgs 81/08 lo impone obbligatoriamente, esempio: ● Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali (art 123 ) ● Costruzione, trasformazione smantellamento di paratoie e cassoni (art 149) ● Montaggio , smontaggio ponteggi (art 136) ● Demolizioni (art 151)
  • 24. PREPOSTO Però, dalla lettura dell’interpello n. 16 del 2015:…. …….esistono alcuni casi particolari (come ad esempio per il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali, lavori di demolizione, montaggio e smontaggio dei ponteggi, ecc.), in cui il legislatore richiede specificatamente che i lavori siano effettuati sotto la diretta sorveglianza di un soggetto preposto e…., che ovviamente può essere lo stesso datore di lavoro purché abbia seguito gli appositi corsi di formazione …. si conferma la NON obbligatorietà del preposto
  • 25. IL PREPOSTO obblighi definiti dall’art 19 d.lgs 81/08 vigilanza passiva: ● assicurare che i lavoratori utilizzino i vari dispositivi antinfortunistici e osservino ogni altra misura prevista dal sistema prevenzionistico Vigilanza attiva ● segnalare al datore o al dirigente ogni condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro ● intervenire per modificare il comportamento non conforme dei lavoratori ● interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti in caso di persistenza
  • 26. IL PREPOSTO La vigilanza attiva va circoscritta ai rischi che il preposto e` in grado di riconoscere sulla «base della formazione ricevuta». Quindi non è “colpa “del preposto per un infortunio dovuto: ● a situazioni di pericolo che non si manifestano nella fase esecutiva e che non sono stati oggetto di valutazione (obbligo del D.L. e RSPP) ● un fattore di rischio che non e` stato oggetto della sua formazione specifica
  • 27. LA DELEGA Delega: atto scritto che rende certo e conoscibile il trasferimento di una responsabilità che sarebbe propria su altri. Condizione necessaria al trasferimento soggettivo della responsabilità penale Conferita dal datore di lavoro solo a colui che rivesta una qualifica dirigenziale o assimilabile: anche una persona estranea l’azienda Il datore di lavoro NON può delegare (art 17): ● La valutazione dei rischi ● La nomina del RSPP
  • 28. LA DELEGA Le deleghe possono essere sostanzialmente di 2 tipi Delega di responsabilità : trasferimento di una o più responsabilità, non prevista dal d.lgs 81/08, ma prevista dall’art 2381 c.c. (delega gestionale): il cda può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo... o ad uno o più dei suoi componenti. Delega di funzioni prevista dall’art 16 d.lgs 81/08 ● trasferimento di una o più funzioni (es. la formazione dei lavoratori, la messa a norma delle attrezzature di lavoro etc..)
  • 29. VALIDITA’ DELEGA DI FUNZIONI Secondo art 16 d.lgs 81/08 una delega di funzioni sarà ritenuta valida se : ● atto scritto recante data certa (principio di certezza) ● conferita a persona qualificata, capace , competente e con esperienza (culpa in eligendo) ● attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo (principio di specificità) ● attribuisca al delegato l’autonomia di spesa ● Accettata dal delegato (principio di consapevolezza)
  • 30. IL SERVIZIO DI PREVENZIONE Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) dai rischi non è un soggetto non fisico, ma un soggetto di natura collettiva a fini gestionali ed organizzativi. è prevista la nomina di un Responsabile del SPP denominato RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) RSPP: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi
  • 31. 31 SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DL può organizzare il SPP: 1. Personale interno l'azienda 2.Facendo ricorso a competenze esterne 3. Svolgendo direttamente lui i compiti Sembrerebbe non una libera scelta: DL organizza il SPP prioritariamente all’interno della azienda ….. o incarica persone o servizi esterni (art 31 c.1) Sono comunque previsti dei casi in cui è obbligatorio organizzare il SPP internamente l’azienda
  • 32. 32 SPP OBBLIGATORIAMENTE INTERNO ● Aziende industriali a rischio di incidente rilevante (direttiva seveso) ● centrali termoelettriche ● Aziende fabbricazione, deposito esplosivi ● Impianti ed installazioni con radiazioni ionizzanti ● Aziende industriali > 200 lavoratori ● Industrie estrattive > 50 lavoratori ● Strutture di ricovero e cura > 50 lavoratori
  • 33. COMPITI DEL RSPP – ART 33 Non obblighi!..compiti (ulteriore prova che SPP è un servizio consultivo del datore di lavoro): ● Individua i fattori di rischio e le misure di sicurezza ● elabora, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure; ● elabora le procedure di sicurezza ● propone i programmi di informazione e formazione ● fornisce le informazioni ai lavoratori (art 36)
  • 34. 34 RESPONSABILITA’ PENALI RSPP violazione di norme: pur definito “Responsabile” non è investito da alcuna fattispecie penale contravvenzionale. Però….quando si verificano infortuni o malattie professionali RSPP può rispondere penalmente dei reati di lesioni colpose o omicidio colposo (artt 590 e 589 c.p.p.) : ● per non aver svolto diligentemente i suoi obblighi ● o...per aver suggerito una misura di prevenzione errata
  • 35. IL MEDICO COMPETENTE medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali, che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria La nomina è obbligatoria solo nelle aziende dove la legge prevede la sorveglianza sanitaria obbligatoria Esempio: ● Rischio da movimentazione manuale dei carichi ● Rischio esposizione ad agenti chimici pericolosi
  • 36. IL MEDICO COMPETENTE Obblighi definiti dall’art 25 d.lgs 81/08 ● Obbligo di tipo collaborativo-valutativo (es collaborare alla valutazione dei rischi) ● Obblighi di tipo gestionale (es programma ed effettua la sorveglianza sanitaria) ● Obbligo di tipo informativo-comunicativo (es informa il lavoratore degli esiti della sorveglianza sanitaria) Il medico competente: ● sanzionato penalmente se non assolvere ai propri obblighi ● responsabilità per i reati art 590 e art 589 c.p.
  • 37. IL LAVORATORE persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari Equiparati al lavoratore: ● socio lavoratore di cooperativa o di società, ● associato in partecipazione ● soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi
  • 38. IL LAVORATORE Equiparati al lavoratore: ● allievo degli istituti di istruzione nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici ● volontari VDF ● Volontari della protezione civile ● Lavoratori a progetto ● Somministrazione ● lavoratori a distacco
  • 39. IL LAVORATORE Oltre che creditore è anche debitore di sicurezza, obblighi definiti dall’art 20 del d.lgs 81/08 Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro Sono previste delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi dell’art 20 c. 2
  • 40. IL LAVORATORE un infortunio si può verificare per un comportamento di un lavoratore che abbia agito con negligenza, imprudenza o imperizia e/o per violazione di norme. Importanza della formazione: rendere il lavoratore capace e quindi in grado di “prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella “ dei colleghi Il datore di lavoro sarà esente di responsabilità solo in caso di comportamento abnorne del lavoratore
  • 41. 41 CONDOTTA ABNORME LAVORATORE il datore di è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente: 1. è posto in essere del tutto autonomamente 2. avviene in un ambito estraneo alle mansioni affidategli, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro 3. pur rientrando nelle sue mansioni, sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore
  • 42. RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Persona: ● eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro ● Funge da raccordo tra i lavoratori ed i vertici aziendali non è investito da alcuna fattispecie penale contravvenzionale
  • 43. PICCOLE IMPRESE E AUTONOMI ● I componenti dell’impresa familiare (art 230-bis c.c.) ● lavoratori autonomi ● coltivatori diretti del fondo, ● soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, ● artigiani e i piccoli commercianti Ai sensi dell’art 21 devono (sanzioni penali): ● Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro ● Utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale
  • 44. SOGGETTI ESTERNI L’AZIENDA Il d.lgs 81/08 include tra i soggetti debitori di sicurezza alcune figure esterne l’organizzazione: ● progettisti di impianti ● costruttori, venditori, fornitori di impianti ● Installatori ● coordinatori dei cantieri edili ● Il committente di cantiere edile Sono previsti degli obblighi penali contravvenzionali e possono essere chiamati a rispondere per eventuali infortuni
  • 45. PROGETTISTI ,COSTRUTTORI, VENDITORI Art 22 d.lgs 81/08 progettisti ….rispettano i principi generali di prevenzione...e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia. Art 23 d.lgs 81/08 Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti art 24 d.lgs 81/08 Gli installatori ….. devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.
  • 46. SOGGETTI “DI CANTIERE ● Committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera edile viene realizzata ● Responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti ● Coordinatori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di tutti soggetti investiti da responsabilità penali di cui si tratterà specificatamente nelle prossime lezioni