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Workshop Big Data & Analytics – Matera 22 gennaio 2018
S W
T
Strengths (punti di forza)
•Dimensioni contenute del GAP
•Enti strumentali con il medesimo Sistema
Informatico Contabile della Controllante
•Gruppo di Consulenti/Formatori con
diverse competenze (Contabilità Pubblica,
Contabilità Aziendale, Informatica ecc.)
Opportunities (opportunità)
•Maggior coordinamento all’interno
del GAP
•Condivisione continua di informazioni
•Maggior capacità di programmazione
Threats (pericoli / rischi)
•Mancata continuità nel
coordinamento del GAP.
•Sottostima di fatti gestionali non
direttamente imputabili al GAP
O
Weaknesses (punti di
debolezza)
•Il prinicipio di compenteza economica per
gli Enti Strumentali
•Difficoltà di conciliazione delle rilevazioni
nelle Aziende
STEP #1 – Analisi Componenti GAP attraverso check list
STEP #2 – Compilazione guidata dell’Allegato 11 al Decreto
legislativo 23 giugno 2011 n.118 (e ss. mm.) da parte di ogni
singolo componente
STEP #3 – Individuazione e caricamento delle Partite Infragruppo
sulla base di unTemplate di riferimento predisposto dal gruppo di
lavoro e condiviso con il GAP
STEP #4 – Parifica e riconciliazione delle partite infragruppo
(rettifiche di coerenza dei Bilanci e delle partite)
STEP #5 – Eliminazione delle operazioni infragruppo
STEP #6 – Produzione Bilancio Aggregato pre consolidamento
STEP #7 – Eliminazione del valore contabile delle partecipazioni
dell’ente controllante in ciascun ente controllato e la
corrispondente parte dell’attivo netto/patrimonio netto di
ciascun controllato posseduta dall’ente controllante
STEP #8 – Consolidamento dei bilanci con il metodo integrale
deliberato dall’ente capogruppo
STEP #9 – Redazione dello stato patrimoniale e conto economico
con relative relazioni
STEP #10 – Produzione della nota integrativa a corredo
Gestione
Anagrafica
GAP
Dettagli
Anagrafica
Gestione partite
infragruppo
Matrice infragruppo
Rettifiche
Bilancio e/o
Infragruppo
BilancioAggregato
Rettifiche di
consolidamento
Bilancio Consolidato
Supporto alla Nota Integrativa – Dati di
dettaglio
Supporto alla Nota Integrativa – Dati aggregati
Confronto dei volumi tra periodi e filtro dinamico sull’ente
*dati di fantasia a puro scopo dimostrativo
Drill-Down su tabella
*dati di fantasia a puro scopo dimostrativo
Composizione Stato Patrimoniale con rappresentazione dinamica su grafici a torta
*dati di fantasia a puro scopo dimostrativo
Composizione Stato Patrimoniale con rappresentazione dinamica su grafici a torta
*dati di fantasia a puro scopo dimostrativo
Composizione Stato Patrimoniale con rappresentazione dinamica su grafico a mosaico
Filtro su singole
voci di bilancio
Analisi trasversale per Ente, Anno,Volume eVoce di
Bilancio
*dati di fantasia a puro scopo dimostrativo
Confronto volumi Stato Patrimoniale con rappresentazione dinamica su grafico a linee
Filtro multiplo su Ente
eVoce di Bilancio
*dati di fantasia a puro scopo dimostrativo
Key Performace Indicator per l’AnalisiVisuale degli Indici di Bilancio
*dati di fantasia a puro scopo dimostrativo
Il principio contabile 4/3 D.Lgs 118/2011, modificato dal Dm 18 maggio 2017
prevede quatto sostanziali novità:
a) Modifica criterio di valutazione delle immobilizzazioni finanziarie col metodo
del patrimonio netto nel caso di rivalutazioni.
b)Valorizzazione delle immobilizzazioni finanziarie non societarie.
c) Modifica del principio di equivalenza tra accantonamenti nel risultato di
amministrazione e fondo rischi dello stato patrimoniale.
d) Ripristino delle riserve di patrimonio netto per beni demaniali.
Evoluzione Prevista
Definizione della direttiva 2011/85/Ue la quale prevede che, entro il 2020, i
sistemi di contabilità pubblica dei Paesi membri si basino su un'impostazione
prevalente economica–patrimoniale
Novità per il 2017
Revisione della disciplina attraverso l'integrazione di alcuni paragrafi del relativo
principio contabile applicato 4/4 (DM 11/8/2017).
a. Natura e finalità del bilancio consolidato con modifica del paragrafo 1
b. Coinvolgimento più dinamico dei componenti del gruppo - il “gruppo
amministrazione pubblica” dell'ente locale deve rispettare il principio seguendo
le istruzioni della capogruppo e collaborare fattivamente per la riuscita, nei
risultati e nei tempi, del processo di consolidamento.
c. Nuovo perimetro di gruppo - al posto della precedente, viene prevista una
nuova definizione dei componenti del gruppo amministrazione pubblica: in
particolare è indicato che sono incluse nel consolidamento le società in
liquidazione (no fallimento);
d. L'informativa da rendere in nota integrativa
La capogruppo dovrà farsi carico della corretta integrazione dei bilanci,
verificandone i criteri di valutazione e procedendo alle opportune rettifiche e
alla loro omogeneizzazione. La procedura di consolidamento presuppone che
ognuna delle entità da consolidare abbia rispettato le direttive di
consolidamento impartite dalla capogruppo. Qualora non sia presente tale
presupposto in una delle entità del GAP sarà necessario indicare nella nota
integrativa del consolidato:
- gli enti e le società che non hanno rispettato le direttive di consolidamento e
le relative motivazioni;
- le procedure e le ipotesi di lavoro adottate per elaborare il bilancio consolidato
nei casi di mancato rispetto delle direttive di consolidamento.
e. La nuova definizione di irrilevanza dei bilanci
Con la modifica del principio contabile viene stabilito che:
1) a decorrere dal 2018, con riferimento al consolidato dell'esercizio 2017, in caso di Patrimonio Netto
negativo, l'irrilevanza è determinata dai due soli parametri restanti; sono sempre considerati rilevanti
(e non escludibili dal consolidato): gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le
società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del
gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.
2) a decorrere dal 2019, con riferimento al consolidato dell'esercizio 2018, l'irrilevanza dei bilanci dei
componenti del gruppo è ricondotta alla minore soglia del 3% rispetto ai corrispondenti parametri
dell'amministrazione capogruppo (sia essa Ente locale, Regione o Provincia autonoma).
Diversamente dal passato, la valutazione di irrilevanza deve essere formulata non solo con
riferimento al singolo ente/società ma anche all'insieme degli enti/società ritenuti scarsamente
significativi al fine di evitare che l'insieme di più situazioni modeste sfugga all'informativa del
consolidamento: lo scopo è quello di evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente
insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo.
e. La nuova definizione di irrilevanza dei bilanci
3) a decorrere dal 2019, con riferimento al consolidato dell'esercizio 2018, la
sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti
deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza
inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria
dell'amministrazione capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari
o superiore al 10%, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente
irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria
delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza a una incidenza inferiore al 10
per cento.
f. Le modifiche allo schema di bilancio
Un nuovo schema di bilancio consolidato sarà contenuto nell'Allegato 11 al Dlgs
118/2011 e si applicherà a decorrere dal 2018 con riferimento al bilancio
consolidato dell'esercizio 2017.
Le modifiche che sono state apportate rispetto alla precedente :
• nell'attivo patrimoniale è stata soppressa la voce «diritti reali di
godimento»;
• nel passivo patrimoniale sono state introdotte alcune riserve indisponibili;
• nel conto economico è stata soppressa la nota finale.
Approvazione perimetro consolidamento
Non è il 31 dicembre
Il Dm 11 agosto 2017 ha ampiamente rivisto il principio contabile applicato
all’allegato 4/4 al Dlgs 118/2011 ma non è intervenuto sui tempi previsti per
l'approvazione dei due elenchi: l'elenco del Gruppo amministrazione pubblica e
il perimetro di consolidamento.
Dalla lettura del principio emerge solamente che questi elenchi devono essere
approvati prendendo come riferimento le partecipazioni possedute alla data del
31 dicembre dell'esercizio di riferimento.
Ne deriva indirettamente dal decreto che l'unica scadenza che si ricava dal
principio per l'approvazione del perimetro di consolidamento è proprio quella
del
30 aprile.
A ben vedere tuttavia si tratta di un termine difficile da rispettare per un motivo
molto semplice.
La verifica della soglia di irrilevanza deve essere disposta sui dati di bilancio dell'esercizio a
cui è riferito il consolidato, dati che vengono messi a disposizione da parte delle società ad
anno avanzato, ben oltre il termine del 30 aprile.
Che fare allora?
In queste circostanze l'unica soluzione è quella di assumere gli ultimi dati di
bilancio disponibili, salvo poi effettuare un ultimo aggiornamento del perimetro
in concomitanza con la predisposizione del consolidato, una volta che saranno
trasmessi i dati aggiornati.
L’individuazione dei soggetti da consolidare a esercizio oramai concluso non
risulti funzionale a garantire un corretto processo di consolidamento. Per il
corretto processo di consolidamento è fondamentale che le società e gli enti
conoscano con congruo anticipo la loro inclusione nel perimetro di
consolidamento, all'inizio dell'esercizio di riferimento.
Soluzione
Gli elenchi del Gruppo amministrazione pubblica (Gap) e del perimetro di
consolidamento dovranno essere oggetto di una pluralità di delibere adottate
dall'organo esecutivo in tempi e con finalità diverse. Ovvero:
• a inizio anno (ovvero in sede di Dup): la delibera di approvazione “provvisoria” (scopo preventivo per finalità
operative)
• a esercizio concluso (e non oltre il termine di approvazione del rendiconto) dovrà essere approvata la delibera
con gli elenchi definitivi del Gap e del perimetro di consolidamento riferiti alla data del 31 dicembre dell'esercizio
• in concomitanza con la predisposizione del bilancio consolidato: qualora entro il termine di approvazione del
rendiconto non fossero ancora disponibili i bilanci dell'esercizio di riferimento, la verifica della soglia di
irrilevanza dovrà essere nuovamente attivata sui dati definitivi, con esiti che potrebbero anche portare a
conclusioni diverse da quelle precedentemente assunte. In questo caso sarà sufficiente indicarlo nella nota
integrativa.
Comma 866: Le alienazioni patrimoniali entrano nell’equilibrio corrente
Per gli anni dal 2018 al 2020 gli enti locali potranno avvalersi della possibilità di
utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche da cessione
di azioni o dai piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitale dei
mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell’anno o anche in
anticipo rispetto all’originario piano di ammortamento.
La legge di Bilancio 2018 consente di destinare entrate in conto capitale (iscritte
nei titoli 4 e 5 entrata) alla copertura di rate di mutui (stanziate al titolo 4 spesa),
facilita dunque il raggiungimento dell’equilibrio corrente.
Condizioni e presupposti
Primo requisito attinente l’analisi del livello di indebitamento del gruppo nel
bilancio consolidato.
L’ente locale deve dimostrare, con riferimento al bilancio consolidato
dell’esercizio precedente, un rapporto, tra totale delle immobilizzazioni e debiti
da finanziamento, superiore a due.
Il calcolo deve essere effettato considerando la voce «B» dello stato patrimoniale attivo
consolidato e la voce «D1» del passivo consolidato (prestiti obbligazionari verso altre
amministrazioni pubbliche, banche e altri finanziatori).
Ulteriori condizioni
b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente
ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118;
c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilita'.
Perdite e accantonamento
L’articolo 21 del Dlgs 175/2016 prevede che i bilanci delle Pa locali debbano
tenere conto dei risultati delle loro società partecipate.
La norma richiede che un importo commisurato alle perdite di esercizio «non
immediatamente ripianate» di ogni società partecipata sia accantonato in un
fondo vincolato nei bilanci degli enti soci
Creazione di un accantonamento pari alle perdite societarie.
Non è chiaro, peraltro, se il ripiano possa essere anche solo formale, con la
copertura delle perdite portandole a riduzione delle riserve, o sostanziale, ovvero
con un vero aumento di capitale.
Periodo transitorio
La disposizione prevedeva nella versione della legge di stabilità 2014 una
gradualità di applicazione.
Nel periodo transitorio è disposto che si calcoli il risultato medio del periodo 2011-2013. Se il risultato medio del
triennio 2011-2013 è positivo e si è in perdita, o se era negativo ma la perdita dell’esercizio in questione era
superiore a quella media, si doveva a accantonare il 25% della perdita dell’esercizio nel bilancio 2015, il 50% nel
bilancio 2016, ed il 75% nel bilancio 2017.
Oggi questa fase transitoria si è ormai conclusa con il bilancio di previsione
2017.
Nel bilancio 2018, dunque, le perdite delle società partecipate, stimate o
effettive, andranno riportate per intero, ovviamente in proporzione alla quota di
partecipazione e tenendo conto delle differenze di margine di riferimento tra
società di servizi a rete ed altre.
Il Dlgs 100/2017 ha introdotto un’utile precisazione, ovvero che le Pa locali
possono ripianare le perdite della società con le somme accantonate.
Si risolve così il paradosso di un accantonamento per ricapitalizzazioni non
destinabile a tal fine nel caso di perdite pluriennali. Questo importo viene
comunque a liberarsi se gli utili successivi ripianano le perdite e, ovviamente, se
la società viene dismessa o liquidata.
Workshop Big Data & Analytics - Matera 22-01-2018

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  • 1. Workshop Big Data & Analytics – Matera 22 gennaio 2018
  • 2.
  • 3.
  • 4. S W T Strengths (punti di forza) •Dimensioni contenute del GAP •Enti strumentali con il medesimo Sistema Informatico Contabile della Controllante •Gruppo di Consulenti/Formatori con diverse competenze (Contabilità Pubblica, Contabilità Aziendale, Informatica ecc.) Opportunities (opportunità) •Maggior coordinamento all’interno del GAP •Condivisione continua di informazioni •Maggior capacità di programmazione Threats (pericoli / rischi) •Mancata continuità nel coordinamento del GAP. •Sottostima di fatti gestionali non direttamente imputabili al GAP O Weaknesses (punti di debolezza) •Il prinicipio di compenteza economica per gli Enti Strumentali •Difficoltà di conciliazione delle rilevazioni nelle Aziende
  • 5. STEP #1 – Analisi Componenti GAP attraverso check list
  • 6. STEP #2 – Compilazione guidata dell’Allegato 11 al Decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 (e ss. mm.) da parte di ogni singolo componente STEP #3 – Individuazione e caricamento delle Partite Infragruppo sulla base di unTemplate di riferimento predisposto dal gruppo di lavoro e condiviso con il GAP STEP #4 – Parifica e riconciliazione delle partite infragruppo (rettifiche di coerenza dei Bilanci e delle partite) STEP #5 – Eliminazione delle operazioni infragruppo
  • 7. STEP #6 – Produzione Bilancio Aggregato pre consolidamento STEP #7 – Eliminazione del valore contabile delle partecipazioni dell’ente controllante in ciascun ente controllato e la corrispondente parte dell’attivo netto/patrimonio netto di ciascun controllato posseduta dall’ente controllante STEP #8 – Consolidamento dei bilanci con il metodo integrale deliberato dall’ente capogruppo STEP #9 – Redazione dello stato patrimoniale e conto economico con relative relazioni STEP #10 – Produzione della nota integrativa a corredo
  • 11. Supporto alla Nota Integrativa – Dati di dettaglio Supporto alla Nota Integrativa – Dati aggregati
  • 12.
  • 13. Confronto dei volumi tra periodi e filtro dinamico sull’ente *dati di fantasia a puro scopo dimostrativo
  • 14. Drill-Down su tabella *dati di fantasia a puro scopo dimostrativo
  • 15. Composizione Stato Patrimoniale con rappresentazione dinamica su grafici a torta *dati di fantasia a puro scopo dimostrativo
  • 16. Composizione Stato Patrimoniale con rappresentazione dinamica su grafici a torta *dati di fantasia a puro scopo dimostrativo
  • 17. Composizione Stato Patrimoniale con rappresentazione dinamica su grafico a mosaico Filtro su singole voci di bilancio Analisi trasversale per Ente, Anno,Volume eVoce di Bilancio *dati di fantasia a puro scopo dimostrativo
  • 18. Confronto volumi Stato Patrimoniale con rappresentazione dinamica su grafico a linee Filtro multiplo su Ente eVoce di Bilancio *dati di fantasia a puro scopo dimostrativo
  • 19. Key Performace Indicator per l’AnalisiVisuale degli Indici di Bilancio *dati di fantasia a puro scopo dimostrativo
  • 20. Il principio contabile 4/3 D.Lgs 118/2011, modificato dal Dm 18 maggio 2017 prevede quatto sostanziali novità: a) Modifica criterio di valutazione delle immobilizzazioni finanziarie col metodo del patrimonio netto nel caso di rivalutazioni. b)Valorizzazione delle immobilizzazioni finanziarie non societarie. c) Modifica del principio di equivalenza tra accantonamenti nel risultato di amministrazione e fondo rischi dello stato patrimoniale. d) Ripristino delle riserve di patrimonio netto per beni demaniali. Evoluzione Prevista Definizione della direttiva 2011/85/Ue la quale prevede che, entro il 2020, i sistemi di contabilità pubblica dei Paesi membri si basino su un'impostazione prevalente economica–patrimoniale
  • 21. Novità per il 2017 Revisione della disciplina attraverso l'integrazione di alcuni paragrafi del relativo principio contabile applicato 4/4 (DM 11/8/2017). a. Natura e finalità del bilancio consolidato con modifica del paragrafo 1 b. Coinvolgimento più dinamico dei componenti del gruppo - il “gruppo amministrazione pubblica” dell'ente locale deve rispettare il principio seguendo le istruzioni della capogruppo e collaborare fattivamente per la riuscita, nei risultati e nei tempi, del processo di consolidamento. c. Nuovo perimetro di gruppo - al posto della precedente, viene prevista una nuova definizione dei componenti del gruppo amministrazione pubblica: in particolare è indicato che sono incluse nel consolidamento le società in liquidazione (no fallimento);
  • 22. d. L'informativa da rendere in nota integrativa La capogruppo dovrà farsi carico della corretta integrazione dei bilanci, verificandone i criteri di valutazione e procedendo alle opportune rettifiche e alla loro omogeneizzazione. La procedura di consolidamento presuppone che ognuna delle entità da consolidare abbia rispettato le direttive di consolidamento impartite dalla capogruppo. Qualora non sia presente tale presupposto in una delle entità del GAP sarà necessario indicare nella nota integrativa del consolidato: - gli enti e le società che non hanno rispettato le direttive di consolidamento e le relative motivazioni; - le procedure e le ipotesi di lavoro adottate per elaborare il bilancio consolidato nei casi di mancato rispetto delle direttive di consolidamento.
  • 23. e. La nuova definizione di irrilevanza dei bilanci Con la modifica del principio contabile viene stabilito che: 1) a decorrere dal 2018, con riferimento al consolidato dell'esercizio 2017, in caso di Patrimonio Netto negativo, l'irrilevanza è determinata dai due soli parametri restanti; sono sempre considerati rilevanti (e non escludibili dal consolidato): gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione. 2) a decorrere dal 2019, con riferimento al consolidato dell'esercizio 2018, l'irrilevanza dei bilanci dei componenti del gruppo è ricondotta alla minore soglia del 3% rispetto ai corrispondenti parametri dell'amministrazione capogruppo (sia essa Ente locale, Regione o Provincia autonoma). Diversamente dal passato, la valutazione di irrilevanza deve essere formulata non solo con riferimento al singolo ente/società ma anche all'insieme degli enti/società ritenuti scarsamente significativi al fine di evitare che l'insieme di più situazioni modeste sfugga all'informativa del consolidamento: lo scopo è quello di evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo.
  • 24. e. La nuova definizione di irrilevanza dei bilanci 3) a decorrere dal 2019, con riferimento al consolidato dell'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria dell'amministrazione capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10%, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza a una incidenza inferiore al 10 per cento.
  • 25. f. Le modifiche allo schema di bilancio Un nuovo schema di bilancio consolidato sarà contenuto nell'Allegato 11 al Dlgs 118/2011 e si applicherà a decorrere dal 2018 con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio 2017. Le modifiche che sono state apportate rispetto alla precedente : • nell'attivo patrimoniale è stata soppressa la voce «diritti reali di godimento»; • nel passivo patrimoniale sono state introdotte alcune riserve indisponibili; • nel conto economico è stata soppressa la nota finale.
  • 26. Approvazione perimetro consolidamento Non è il 31 dicembre Il Dm 11 agosto 2017 ha ampiamente rivisto il principio contabile applicato all’allegato 4/4 al Dlgs 118/2011 ma non è intervenuto sui tempi previsti per l'approvazione dei due elenchi: l'elenco del Gruppo amministrazione pubblica e il perimetro di consolidamento. Dalla lettura del principio emerge solamente che questi elenchi devono essere approvati prendendo come riferimento le partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre dell'esercizio di riferimento.
  • 27. Ne deriva indirettamente dal decreto che l'unica scadenza che si ricava dal principio per l'approvazione del perimetro di consolidamento è proprio quella del 30 aprile. A ben vedere tuttavia si tratta di un termine difficile da rispettare per un motivo molto semplice. La verifica della soglia di irrilevanza deve essere disposta sui dati di bilancio dell'esercizio a cui è riferito il consolidato, dati che vengono messi a disposizione da parte delle società ad anno avanzato, ben oltre il termine del 30 aprile.
  • 28. Che fare allora? In queste circostanze l'unica soluzione è quella di assumere gli ultimi dati di bilancio disponibili, salvo poi effettuare un ultimo aggiornamento del perimetro in concomitanza con la predisposizione del consolidato, una volta che saranno trasmessi i dati aggiornati. L’individuazione dei soggetti da consolidare a esercizio oramai concluso non risulti funzionale a garantire un corretto processo di consolidamento. Per il corretto processo di consolidamento è fondamentale che le società e gli enti conoscano con congruo anticipo la loro inclusione nel perimetro di consolidamento, all'inizio dell'esercizio di riferimento.
  • 29. Soluzione Gli elenchi del Gruppo amministrazione pubblica (Gap) e del perimetro di consolidamento dovranno essere oggetto di una pluralità di delibere adottate dall'organo esecutivo in tempi e con finalità diverse. Ovvero: • a inizio anno (ovvero in sede di Dup): la delibera di approvazione “provvisoria” (scopo preventivo per finalità operative) • a esercizio concluso (e non oltre il termine di approvazione del rendiconto) dovrà essere approvata la delibera con gli elenchi definitivi del Gap e del perimetro di consolidamento riferiti alla data del 31 dicembre dell'esercizio • in concomitanza con la predisposizione del bilancio consolidato: qualora entro il termine di approvazione del rendiconto non fossero ancora disponibili i bilanci dell'esercizio di riferimento, la verifica della soglia di irrilevanza dovrà essere nuovamente attivata sui dati definitivi, con esiti che potrebbero anche portare a conclusioni diverse da quelle precedentemente assunte. In questo caso sarà sufficiente indicarlo nella nota integrativa.
  • 30. Comma 866: Le alienazioni patrimoniali entrano nell’equilibrio corrente Per gli anni dal 2018 al 2020 gli enti locali potranno avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche da cessione di azioni o dai piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitale dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell’anno o anche in anticipo rispetto all’originario piano di ammortamento. La legge di Bilancio 2018 consente di destinare entrate in conto capitale (iscritte nei titoli 4 e 5 entrata) alla copertura di rate di mutui (stanziate al titolo 4 spesa), facilita dunque il raggiungimento dell’equilibrio corrente.
  • 31. Condizioni e presupposti Primo requisito attinente l’analisi del livello di indebitamento del gruppo nel bilancio consolidato. L’ente locale deve dimostrare, con riferimento al bilancio consolidato dell’esercizio precedente, un rapporto, tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento, superiore a due. Il calcolo deve essere effettato considerando la voce «B» dello stato patrimoniale attivo consolidato e la voce «D1» del passivo consolidato (prestiti obbligazionari verso altre amministrazioni pubbliche, banche e altri finanziatori).
  • 32. Ulteriori condizioni b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilita'.
  • 33. Perdite e accantonamento L’articolo 21 del Dlgs 175/2016 prevede che i bilanci delle Pa locali debbano tenere conto dei risultati delle loro società partecipate. La norma richiede che un importo commisurato alle perdite di esercizio «non immediatamente ripianate» di ogni società partecipata sia accantonato in un fondo vincolato nei bilanci degli enti soci Creazione di un accantonamento pari alle perdite societarie. Non è chiaro, peraltro, se il ripiano possa essere anche solo formale, con la copertura delle perdite portandole a riduzione delle riserve, o sostanziale, ovvero con un vero aumento di capitale.
  • 34. Periodo transitorio La disposizione prevedeva nella versione della legge di stabilità 2014 una gradualità di applicazione. Nel periodo transitorio è disposto che si calcoli il risultato medio del periodo 2011-2013. Se il risultato medio del triennio 2011-2013 è positivo e si è in perdita, o se era negativo ma la perdita dell’esercizio in questione era superiore a quella media, si doveva a accantonare il 25% della perdita dell’esercizio nel bilancio 2015, il 50% nel bilancio 2016, ed il 75% nel bilancio 2017. Oggi questa fase transitoria si è ormai conclusa con il bilancio di previsione 2017. Nel bilancio 2018, dunque, le perdite delle società partecipate, stimate o effettive, andranno riportate per intero, ovviamente in proporzione alla quota di partecipazione e tenendo conto delle differenze di margine di riferimento tra società di servizi a rete ed altre.
  • 35. Il Dlgs 100/2017 ha introdotto un’utile precisazione, ovvero che le Pa locali possono ripianare le perdite della società con le somme accantonate. Si risolve così il paradosso di un accantonamento per ricapitalizzazioni non destinabile a tal fine nel caso di perdite pluriennali. Questo importo viene comunque a liberarsi se gli utili successivi ripianano le perdite e, ovviamente, se la società viene dismessa o liquidata.