1. N° 257 del Registro
CITTA’ DI GRAVINA IN PUGLIA
PROVINCIA DI BARI
COPIA
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Antenna telefonia mobile Via Pio XII - Atto di indirizzo.
L'anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di dicembre , nel Palazzo Comunale, dietro apposita
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale. All’adozione del presente provvedimento risultano:
Presenti
Sì No
1 VALENTE ALESIO Sindaco X
2 MATERA MARIA NICOLA Vicesindaco X
3 CALCULLI PAOLO Assessore X
4 LAFABIANA FELICE Assessore X
5 DIBATTISTA MATTIA Assessore X
6 STIMOLA CLAUDIA Assessore X
7 LAICO GIUSEPPE Assessore X
Assiste con funzioni di verbalizzante il Segretario Generale Avv. Vito Spano - Vicesegretario.
2. LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
la Wind Tre S.p.A. intende posizionare un’antenna di telefonia cellulare sul lastrico solare di
un fabbricato di proprietà privata, con accesso da Via Pio XII n. 6 dell’abitato comunale;
il predetto manufatto verrebbe logisticamente a collocarsi in prossimità di un immobile
attinto da vincolo culturale (Santuario della “Madonna delle Grazie”) oltre che di una scuola
materna;
PRESO ATTO che:
come noto, numerosi, attendibili e qualificati studi medico-scientifici nazionali ed
internazionali attestano la potenziale nocività per la salute umana delle onde
elettromagnetiche, emessi da tecnologie di comunicazione senza fili, con rischi per il
sistema neurologico, immunitario, endocrinologici e persino genotossici-tumorali e un
aumento di fenomeni di elettrosensibilità nella popolazione;
nei paesi industrializzati e occidentali sempre più cittadini negli ultimi decenni manifestano
l’insorgenza di sintomi correlati all’esposizioni ubiquitaria di campi elettromagnetici,
definiti clinicamente e dalla letteratura scientifica come sintomi di “ipersensibilità
elettromagnetica”, ovvero Elettro-Iper-Sensibilità o più comunemente meglio nota come
Elettrosensibilità, e che i più comuni sintomi sono mal di testa, eruzioni cutanee, difficoltà
di concentrazione, insonnia, acufeni, tachicardia, stordimento e difficoltà digestive;
nel 2004 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha organizzato a Praga un convegno su
questa patologia con un rapporto finale pubblicato nel 2005 in cui l’Elettrosensibilità è
definita come “un fenomeno in cui gli individui avvertono gli effetti avversi sulla salute
quando sono in prossimità di dispositivi che emanano campi elettrici, magnetici o
elettromagnetici”;
altri studi dimostrano che ci sono veri e propri cambiamenti fisiologici nei soggetti con
Elettrosensibilità e, in particolare, due studi (De Luca, Raskovic, Pacifico, Thai, Korkina
2011 e Irigaray, Caccamo, Belpomme 2018) hanno dimostrato che le persone elettrosensibili
hanno alti livelli di stress ossidativo e una prevalenza di alcuni polimorfismi genetici, che
potrebbero suggerire una predisposizione genetica;
come avviene per altre ipersensibilità ambientali, l’Elettrosensibilità presenta una varietà di
sintomi ed è spesso associata alla Sensibilità Chimica Multipla alla Fibromialgia e alla
Sindrome da Fatica Cronica;
il Parlamento Europeo, nella Risoluzione del 2009, e l’Assemblea del Consiglio d’Europa,
con la Risoluzione n° 1815 del 2011, hanno richiamato gli stati membri a riconoscere
l’Elettrosensibilità come una disabilità;
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, direzione generale per l’inclusione e le
politiche sociali, per mezzo dell’Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con
Disabilità, rispondendo ad una richiesta avanzata dalla Rete No Elettrosmog italiana sul
riconoscimento dell’Elettrosensibilità come disabilità, il 16 Giugno 2015 ha affermato di
non disconoscere “l’importanza della tematica”;
un oramai considerevole numero di studi medico-scientifici internazionali ritiene
l’elettrosmog una causa di quattro effetti fisiologici primari: la perdita di tenuta della
barriera ematoencefalica, l’interferenza con la produzione di melatonina, la
destabilizzazione della regolazione delle membrane cellulari e danni genetici. Inoltre i campi
elettromagnetici interferirebbero con la funzione riproduttiva, compromettendo gravemente
il sistema immunitario, endocrino, cardiovascolare e le funzioni neurologiche degli esseri
umani. Ne conseguono sintomi di malessere e patologie che variano da un livello medio ad
uno grave, come mal di testa, nausea, perdita di concentrazione e di memoria, disturbi
dell’umore e cardiaci, sino ai tumori cerebrali, tiroidei e delle ghiandole parotidee e a ingenti
3. danni arrecati al DNA;
riscontrati gli “effetti nocivi sulla salute umana”, il 15 Gennaio 2019 il TAR del Lazio ha
condannato i Ministeri di Salute, Ambiente e Pubblica Istruzione a promuovere un’adeguata
campagna informativa “avente ad oggetto l’individuazione delle corrette modalità d’uso
degli apparecchi di telefonia mobile”, mentre una serie di sentenze emesse nell’ultimo
decennio dalla magistratura internazionale e italiana attestano il danno da elettrosmog,
l’elettrosensibilità e il nesso causale telefonino=cancro, anche oltre ogni ragionevole dubbio
(Cassazione 2012), tanto che note compagnie internazionali di assicurazione come Swiss Re
e Llyoid’s non ne coprono più il danno;
CONSIDERATO che il Regolamento comunale in materia di campi elettromagnetici prodotti da
sistemi di telecomunicazione e radiotelevisivi, approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario n. 35/2004, è stato annullato con sentenza del TAR per la Puglia di Bari, Sezione
Terza, n. 685/2010;
ACCLARATO che:
la giurisprudenza amministrativa, in subiecta materia, predica il contemperamento delle
esigenze degli operatori del settore, che non consentono di sostenere una indistinta e
generale inibizione regolamentare alla istallazione degli impianti, con le legittime istanze
delle comunità urbane alla salvaguardia e tutela di siti particolarmente sensibili, sotto il
profilo dell’interesse storico - culturale piuttosto che della frequentazione quotidiana di
fasce della popolazione oggetto di particolare protezione;
la pianificazione di settore deve, pertanto, essere realizzata attorno al principio delle tre
P: Pianificazione, Precauzione e Partecipazione;
DATO ATTO che sul presente atto non occorre acquisire i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del
D.Lgs n. 267/2000, come modificato dalla Legge 213/2012, ed ai sensi dell’art.14 del vigente
Regolamento comunale sui controlli interni, trattandosi di atto di mero indirizzo;
Con voti favorevoli ed unanimi, resi ed accertati nelle forme di legge;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate,
DI FORNIRE INDIRIZZO agli Uffici comunali competenti di;
INIBIRE il posizionamento dell’antenna di telefonia cellulare sul lastrico solare del
fabbricato di proprietà privata, con accesso da Via Pio XII n. 6 dell’abitato comunale, in
quanto logisticamente collocata in prossimità di un immobile attinto da vincolo culturale
(Santuario della “Madonna delle Grazie”) oltre che di una scuola materna;
CHIEDERE all’Agenzia regionale di protezione ambientale (Arpa), in merito a detta
antenna, di essere presente ad un’assemblea pubblica sull’argomento e di valutare
l’opportunità di specifici monitoraggi sulle potenziali interazioni tra l’impianto e la salute
umana e contestualmente darne comunicazione al Comune;
VERIFICARE, altresì, attraverso un processo partecipativo che coinvolga gli abitanti del
quartiere e il gestore dell’impianto, l'installazione in sito diverso da quello attualmente
individuato e condiviso da tutti gli attori;
INTRODURRE tra gli strumenti urbanistici del Comune di Gravina in Puglia un “Piano
comunale per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile”, attraverso anche un
censimento delle antenne esistenti, al fine di ottimizzarne la loro distribuzione su territorio,
4. alla stregua dei seguenti criteri:
o INDIVIDUARE un criterio di localizzazione che ponga un ordine preferenziale tra
tutte le aree del territorio comunale, subordinando la localizzazione dell’impianto in
una delle aree residue alla verifica -da condurre nel contraddittorio tra le parti
interessate- della inidoneità tecnica della localizzazione nell’area preferenziale;
o INTRODURRE regole poste a tutela di zone e beni di particolare pregio
paesaggistico, o ambientale, o storico artistico, individuando siti che, per
destinazione d'uso e qualità degli utenti, possano essere considerati "sensibili" alle
immissioni radioelettriche, e quindi inidonei alle installazioni degli impianti per la
minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici
(Consiglio di Stato, Sez. III, 19 marzo 2014, n. 1361; 14 febbraio 2014 n. 723),
purché non impediscano la copertura di rete del territorio nazionale (Consiglio di
Stato, n. 3085 del 18 giugno 2015; n. 4188 dell’8 settembre 2015, n. 2073 del 5
maggio 2017);
o IMPORRE un limite cd. “distanziale” ragionevole, nell’esercizio del potere
regolamentare previsto dall’articolo 8, comma 6, della legge n. 36/2001, “per
assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e
minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”;
o INTRODURRE un obbligo di delocalizzazione degli impianti esistenti, previa
individuazione, autorizzazione e attivazione contestuale di altro sito compatibile ai
fini di una efficiente erogazione del servizio;
o AVVIARE, in caso di superamento dei limiti di esposizione, un processo di
riduzione a conformità, di rimozione e rilocalizzazione, da concordare nelle forme e
nei modi anche con gli operatori, presso aree e/o siti ritenuti conformi al piano;
Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
con successiva e separata votazione, stante l’urgenza di provvedere in merito;
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
n. 267/2000.
5. Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco-Presidente
f.to Dott. Valente Alesio
Il Segretario Generale
f.to Avv. Vito Spano - Vicesegretario
Annotazioni della Ragioneria
VISTO per l’assunzione dell’IMPEGNO ai sensi dell’art. 153, c.5 e per gli effetti previsti
Dall’Art.191 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267
REGISTRAZIONE DELL’IMPEGNO N.:___________
Capitolo _______________________________________ Codice _________________________________.
IL DIRIGENTE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
__________________________________________
Relata di inizio pubblicazione
(Art.124 e 134 del Decreto Legislativo 18/8/2000, N°267 – Art.32 della legge n.69 del 18/6/2009 e ss.mm.ii.)
Il sottoscritto Segretario Generale attesta, previa dichiarazione dell’addetto alla pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informatico del sito istituzionale del Comune www.comune.gravina.ba.it
dal giorno_______ 07/01/2020_______ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Il Funz. Titolare P.O. Beniamino Santamaria
Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.
IL SEGRETARIO GENERALE
Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione
Il sottoscritto Segretario Generale certifica, previa conforme attestazione dell’addetto alla pubblicazione degli atti, che
la presente deliberazione:
- è stata affissa all’Albo Pretorio Informatico del sito istituzionale del Comune www.comune.gravina.ba.it
dal _____07/01/2020_____ per quindici giorni consecutivi;
[ ] è divenuta esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 134,
comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;
[ X ] è divenuta esecutiva il primo giorno di pubblicazione, essendo stata dichiarata immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.
Lì ____________________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Il Funz. Titolare P.O. Beniamino Santamaria