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DOLO E COLPA NEL SISTEMA
                                                      PREVENZIONALE
Studio Bottini – Riproduzione vietata




                                                “VALENZA LEGALE DEI S.G.S.L.”


                                                            TORINO 26 MAGGIO 2011



                                                                  Relatore:
                                                                  Relatore:
                                                             Fabrizio Bottini
                                             Direttore Nazionale Ufficio Giuridico FIRAS – SPP

                                        Docente in diritto della sicurezza sul lavoro e legislazione
                                                        prevenzionale comparata.
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FONTI NORMATIVE


            Art. 2087 Codice Civile:
                                 Civile
        Tutela delle condizioni di lavoro;
     l’imprenditore è tenuto ad adottare
   nell’esercizio dell’impresa le misure che,
      secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a
   tutelare l’integrità fisica e la personalità
         morale dei prestatori di lavoro

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FONTI NORMATIVE


                Art. 41 COSTITUZIONE
         LIBERATA’ DI INIZIATIVA ECONOMICA
                        PRIVATA

   Non può svolgersi in contrasto con l’utilità
   sociale o in modo da recare danno alla
    sicurezza, libertà ed alla dignità umana


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FONTI NORMATIVE


                 Art. 9 STATUTO DEI LAVORATORI

    Rappresenta una svolta decisiva nelle
 relazioni sociali mediante l’attribuzione alle
    rappresentanze sindacali del diritto al
  controllo della effettiva osservanza della
     normativa sulla sicurezza sul lavoro


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TESTO UNICO ?

       L’elaborato normativo contenuto all’interno del
       D.lgs 81/08 è da considerarsi, più che un T.U. un
       “Codice della Sicurezza” che raccoglie le novità
                           vigenti.

       Non possiamo ancora parlare in termini unitari
       della disciplina prevenzionistica in quanto una
     porzione della normativa di settore si trova ancora
                   in svariati testi normativi
      (D.lgs 151/2001 c.d. Testo Unico sulla maternità
             D.lgs 66/2003 orario di lavoro ecc.)

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DINAMISMO EVOLUTIVO DELLA NORMA
 DIRITTO AMM.VO                     SOCIOLOGIA


    DIRITTO DEL                                                                 DIRITTO PENALE
      LAVORO



     MEDICINA
      LAVORO




  NORMATIVA
   TECNICA



                                                                           DIRITTO CIVILE

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Gli obblighi di prevenzione nella legislazione
                                  italiana
                                                                       Legislazione specialistica: D.P.R.
          Statuto                                                       547/55, D.P.R. 303/56, D.P.R.
                                                                         302/56, … ora superate dal
       dei lavoratori
                                                                                 D.Lgs 81/08




     Recepimento direttive                                      Costituzione, Codice civile,
         comunitarie                                                  Codice penale
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Responsabilità Civile


    L’obbligo di sicurezza ricade principalmente sul
    datore di lavoro, come soggetto responsabile
    dell’intera organizzazione e garante del sistema
    antinfortunistico.

    Sotto il profilo giuridico al principio della
    responsabilità penale, chiaro centro unitario di
    formale imputazione, si contrappone il concetto della
             imputazione
    complessità dell’organizzazione aziendale....


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NATURA DELLA RESPONSABILITÀ
                   DEL DATORE DI LAVORO
                                          Art. 2087 c.c.
                                           violazione


  Responsabilità contrattuale                                                 Responsabilità
 (per violazione di un diritto di                                            extracontrattuale
             credito)                                                   (per violazione di un diritto
                                                                          assoluto della persona)

        Art. 1218 c.c.
      (per dolo o colpa)                                                     Art. 2043 c.c.
                                                                           (per dolo o colpa)
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REATI

                        DELITTI                                          CONTRAVVENZIONI

                       Multa                                                   Ammenda
                     Reclusione                                                 Arresto


                     L’arresto: pena che deriva da una contravvenzione:
                                    va da 5 giorni a 3 anni
                     OBBLIGHI DI SICUREZZA NORME E RESPONSABILITA’
                      La reclusione: pena detentiva derivante da delitti:
                                   va da 15 giorni a 30 anni

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Responsabilizzazione dei detentori del potere

         La responsabilità deve essere localizzata laddove si
                 trovano le competenze e i poteri.

            RESPONSABILITÀ
            RESPONSABILITÀ                                                        POTERE

          La responsabilità risiede esattamente lí dove sono
           presenti i poteri. Se non ci sono poteri non ci sono
         responsabilità. Se invece ci sono i poteri (nei limiti dei
            poteri che ogni soggetto ha) ci sono le connesse
           responsabilità, al di là del “nomen juris” che viene
                   attribuito ad ogni singolo soggetto.

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.... segue...
Responsabilizzazione dei detentori
           del potere




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Il principio di effettività
                               - Art. 299 D.lgs 81/08 e s.m.i -

         Tale principio esprime la volontà
         dell’ordinamento di fotografare i sistemi
         organizzativi per quello che effettivamente
         sono e di dare rilevanza agli obblighi e alle
         responsabilità in base all’assetto delle
         mansioni realmente svolte e dei poteri
         concretamente esercitati

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Responsabilità Penale

    il Reato o illecito penale, inteso come violazione
    della legge penale (teoria formale) e come fatto
    che lede il bene giuridico tutelato dalla norma
    (teoria sostanziale) può definirsi coma la
    condotta umana violatrice di una disposizione di
    legge posta a tutela di un interesse giuridico o
    valore.

    Secondo la teoria tripartita il reato consta di un
    elemento oggettivo di uno valutativo e di
    uno psicologico.

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Responsabilità Penale

    la teoria, invero, maggiormente accolta è
    però quella bipartita secondo la quale il reato è
    composto da un elemento oggettivo (condotta,
    evento, causalità) e da uno soggettivo (dolo o
    colpa).

    La colpevolezza, intesa come atteggiamento
    antidoveroso della volontà, segna l’appartenenza
    psichica del fatto al suo autore, così come la
    causalità ne determina l’appartenenza materiale.


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Responsabilità Penale


    il dolo, quindi, è un plus rispetto al requisito della coscienza

    e volontarietà della azione o della omissione di cui all’art.

    42 c.p. che costituisce il minimum per affermare la suitas

    della condotta al soggetto ravvisabile sia in presenza di uno

    sforzo cosciente, sia allorquando, come nei reati dovuti a

    dimenticanza, l’atto esterno poteva essere impedito con un

    volere.



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Responsabilità Penale


    nell’ipotesi di dolo eventuale il soggetto accetta
    preventivamente la conseguenza della propria
    azione, mentre nella colpa cosciente agisce con
    la fiducia o la speranza che l’evento non si
    verifichi.

    Nel primo caso, dunque, vi è l’accettazione del
    rischio, nell’altro ne manca l’adesione




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Responsabilità Penale
 Ovviamente nel nostro Ordinamento penalistico esistono
 diverse forme di dolo.
 Solo a titolo esemplificativo se ne riportano quelle di più
 immediato interesse prevenzionale:

 Dolo indiretto: si ha quando l’evento non è l’obiettivo
       indiretto
 dell’azione od omissione dell’agente, il quale prevede l’evento
 come conseguenza certa od altamente probabile della sua
 condotta e lo accetta come strumento per perseguire un fine
 ulteriore. (es. armatore che da fuoco alla nave per ottenere
 risarcimento assicurativo, pur sapendo che come
 conseguenza altamente probabile può esserci la morte
 dell’equipaggio).

 Dolo diretto: è la più grave forma di dolo e si verifica quando
       diretto
 il soggetto agente assume un comportamento voluto.



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La volontà colpevole

      Il dolo è la forma tipica della volontà
      colpevole si ha quando l’evento del reato è
      dall’agente preveduto e voluto come
      conseguenza della propria azione od
      omissione (art. 43 c.p.)

                  Intellettiva                                         Volitiva
          Rappresentazione anticipata                        Intenzionalità dell’evento
                 Dell’evento




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Responsabilità Penale
 Nel processo Thyssen krupp l’accusa diretta all’Amministratore
 delegato è stata di Dolo eventuale:
 È una forma di dolo indiretto e si ha quando l’agente pone in essere
 una condotta con la consapevolezza che vi siano concrete possibilità
 che la stessa produca un evento integrante un reato, eppur tuttavia
 accetta il rischio di cagionarlo.
 L’agente decide di agire “costi quel che costi”.
 Il perché dell’accusa:


 L’ amministratore delegato ha posticipato dal 2006-2007 al 2007-
 2008 gli investimenti per il miglioramento dei sistemi antincendio
 dello stabilimento di Torino, pur sapendo che a quella data la sede
 sarebbe stata chiusa.



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                                               www.studiobottini.eu
Cassazione Pen. Sent. n.10994 del 1981



 [Sussiste dolo eventuale indiretto
 quando] l’agente si sia rappresentato
 come probabile e possibile anche
 l’evento morte e, ciononostante, abbia
 agito, così accettando di esso
 preventivamente il rischio e mostrando
 in definitiva di volerlo cagionare.


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                                                 www.studiobottini.eu
Cassazione sentenza n. 7 del 26/04/2010



        La differenza tra dolo eventuale e dolo
   diretto sta nell’accettazione nel primo caso
  di un evento come possibile e nel secondo
                  di un evento come probabile.



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Responsabilità Penale
 Oltre all’amministratore delegato (l’unico che risponde
 di omicidio volontario con dolo eventuale), il
 provvedimento riguarda:


 - due consiglieri delegati;
 - il direttore dello stabilimento di Torino;
 - il RSPP (responsabile del servizio prevenzione
   protezione ai rischi sul lavoro); che dovranno
 rispondere di omissione volontaria di cautele
 contro gli incidenti e l’omicidio colposo con colpa
 cosciente


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Responsabilità Penale

 Iscritti nel registro degli indagati anche
 •Il tecnico incaricato di valutare il rischio incendio
 •Tre persone (per falsa testimonianza)
 •Quattro funzionari dello SPRESAL (che avvertirono
 l’azienda prima dei sopralluoghi)
 •Una decina di falsi testimoni


 Si   procederà    anche    per la responsabilità
 riconducibile al gravissimo stress emotivo dei
 lavoratori dopo la tragedia


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Responsabilità Penale

 •Sanzione (pecuniaria) di euro 800.000
 •Divieto di pubblicità dei propri prodotti per
 sei mesi ,
 •Esclusione dai sussidi e finanziamenti
 pubblici;
 •Revoca dei finanziamenti già concessi;
 •Pubblicizzazione sui quotidiani.



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Responsabilità Penale

 Si sono costituiti parte civile:
 • La regione Piemonte (euro 973.300);
 • Provincia di Torino (euro 500.000);
 • I Sindacati (100.000 euro ad ognuno)
  FIM/CISL – FIOM/CGIL- UILM/UIL- FILM – CUB.

 • Decine di ex colleghi che lavoravano
 all’interno dello stabilimento.
 •Già consegnate alla famiglie delle
 vittime 12 milioni e 970 mila euro
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Responsabilità Penale

 Secondo l'accusa (oltre a Guariniello anche Laura
 Longo e Francesca Traverso), l'omicidio
 volontario è stato contestato all'amministratore
 delegato in quanto lo stesso decise di posticipare i
 lavori di adeguamento del sistema di rilevazione e
 spegnimento degli incendi nello stabilimento
 torinese benché sapesse che gli impianti non
 rispettavano i criteri di sicurezza.

 Iniziale stanziamento dei fondi necessari
 all’adeguamento che venne sospeso in ragione della
 preventivata chiusura dello stabilimento oggetto del
 tragico evento.

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D.Lgs 231/2001

 Il reato è stato dunque commesso nell’interesse e
 nel vantaggio economico della società,
 l’infortunio dunque non è il risultato di una scelta
 individuale ma di una politica aziendale (D.lgs
 231/2001)

 il GUP ha anche accolto la richiesta di rinvio a
 giudizio dell’azienda come persona giuridica
 per illeciti amministrativi connessi alla mancata
 adozione di cautele antinfortunistiche chiesto dalla
 procura perché i comportamenti dei manager
 coinvolti sono stati nell’interesse e a vantaggio
 della società.

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PARTE CIVILE
                          COSTITUIRSI PARTE CIVILE:

     La parte civile, nel processo penale, è il
   soggetto danneggiato dal reato che intende
 far valere dinnanzi al giudice penale la propria
 pretesa di risarcimento ovvero di restituzione.

    La domanda civile, inserita nel processo
  penale, conserva la propria autonomia seppur
     regolamentata da norme del codice di
               procedura penale.

 Soggetto legittimato è qualsiasi persona fisica
  e giuridica nonché gli enti senza personalità
                   giuridica.

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REATI OMISSIVI
 Nel campo della sicurezza sul lavoro assumono
 particolare rilevanza, vista l’intensa frequenza, i c.d.
 reati omissivi, essendo molteplici i soggetti con
 l’obbligo di fare.

 I reati omissivi si dividono in propri ed impropri.
 Quest’ultimi ricorrono quando il soggetto ha il dovere
 di assicurare il rispetto del bene protetto, per cui
 l’inosservanza dell’obbligo di garanzia integra il reato.

 Fattispecie art. 40 comma 2 c.p. non impedire un
                               c.p
 evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire,
 equivale a cagionarlo. (NORMA “UNIVERSALE”)
 (omicidio colposo ascritto ad un capocantiere che
 aveva il dovere di vigilare e quindi prevenire possibili
 incidenti)

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La colpa per previsione
      La colpa prevenzionale consiste nel non avere non assolto al
      dovere di conoscibilità imposto dal legislatore in riferimento a
      situazioni di pericolo da cui sia derivato l’evento dannoso.

      Il legislatore impone ai debitori della sicurezza in materia di
      prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro due doveri che
      debbono coesistere nel:
                                                                      Dovere di prevenzione
       Dovere di adempimento                                    ATTIVARSI sempre per prevedere ciò che si DEVE
       Non restare inerti dinanzi agli obblighi di                                  prevedere
           Attivazione previsti dalle norme                     ATTIVARSI sempre per prevedere ciò che SAREBBE
        Antinfortunistiche e d’igiene sul lavoro                        POSSIBILE o PROBABILE PREVEDERE




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Singoli reati


 Art. 437 c.p. “chiunque ometta di collocare
 impianti apparecchi o segnali destinati a prevenire
 disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o
 danneggia, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5
 anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio,
 la pena è la reclusione da 3 a 10 anni”.


 L’elemento del reato si estrinseca sia in forma
 omissiva (omettere di collocare) che commissiva
 (rimuovere o danneggiare).


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Singoli reati


 Nel primo caso (omettere di collocare) soggetti
 attivi sono coloro sui quali grava l’obbligo di
 collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a
 prevenire oltre i disastri gi infortuni sul lavoro,
 configurandosi come reato proprio.


 Nel secondo caso (rimuovere o danneggiare)
 soggetto attivo può essere chiunque e si versa in
 un reato non proprio.



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Singoli reati




 Il reato è pertanto considerato di pericolo presunto
 avendo il legislatore valutato le condotte
 ontologicamente pericolose, indipendentemente dal
 realizzarsi dell’evento dannoso, il cui verificarsi
 diventa una circostanza di aggravamento della
 pena.




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DELITTI
 • Art. 437 C.p. - Rimozione od omissione
   dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro
 • Art. 451 C.p. - Omissione colposa di
   cautele o difese contro disastri o infortuni
   sul lavoro
 • Art. 589 C.p. - Omicidio colposo
 • Art. 590 C.p. - Lesioni personali colpose


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                                                 www.studiobottini.eu
ARTICOLO 451 C.P.
     Omissione colposa di cautele o difese contro
    disastri o infortuni sul lavoro - Chiunque, per
    colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o
    rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati
    alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o
    al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è
    punito con la reclusione fino a un anno o con la
    multa da Euro 103 a 516.



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                                                 www.studiobottini.eu
ARTICOLO 589 C.P.
         Omicidio colposo - Chiunque cagiona per
         colpa la morte di una persona, . . . se il fatto è
         commesso con violazione delle norme per
         la prevenzione degli infortuni sul lavoro, . . .
         è punito con la reclusione da uno a cinque
         anni….




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                                                www.studiobottini.eu
ARTICOLO 590 C.P.
           Lesioni personali colpose - Chiunque cagiona
         da altri, per colpa, una lesione personale . . con
         violazione delle norme per la prevenzione degli
         infortuni sul lavoro . . è punito, se le lesioni sono
         lievi, con la reclusione fino a tre mesi o con la multa
         fino a Euro 516; se le lesioni sono gravi con la
         reclusione da due a sei mesi o con la multa da
         Euro 206 a 619; se le lesioni sono gravissime con
         la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa
         da Euro 619 a 1239…

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                                                 www.studiobottini.eu
IL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA
               LAVORO, SALVA IL DATORE DI
                         LAVORO
                                  ex art. 30 D.lgs 81/08
                                    (D.Lgs 231/2001)




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                                                 www.studiobottini.eu
Grazie per la cortese attenzione

                                        Fabrizio Bottini

                                    f.bottini@studiobottini.org

                                  www.studiobottini.eu


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  • 1. DOLO E COLPA NEL SISTEMA PREVENZIONALE Studio Bottini – Riproduzione vietata “VALENZA LEGALE DEI S.G.S.L.” TORINO 26 MAGGIO 2011 Relatore: Relatore: Fabrizio Bottini Direttore Nazionale Ufficio Giuridico FIRAS – SPP Docente in diritto della sicurezza sul lavoro e legislazione prevenzionale comparata. _____________________________________________________________________________________________________________________ www.studiobottini.eu
  • 2. FONTI NORMATIVE Art. 2087 Codice Civile: Civile Tutela delle condizioni di lavoro; l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro _____________________________________________________________________________________________________________________ www.studiobottini.eu
  • 3. FONTI NORMATIVE Art. 41 COSTITUZIONE LIBERATA’ DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, libertà ed alla dignità umana _____________________________________________________________________________________________________________________ www.studiobottini.eu
  • 4. FONTI NORMATIVE Art. 9 STATUTO DEI LAVORATORI Rappresenta una svolta decisiva nelle relazioni sociali mediante l’attribuzione alle rappresentanze sindacali del diritto al controllo della effettiva osservanza della normativa sulla sicurezza sul lavoro _____________________________________________________________________________________________________________________ www.studiobottini.eu
  • 5. TESTO UNICO ? L’elaborato normativo contenuto all’interno del D.lgs 81/08 è da considerarsi, più che un T.U. un “Codice della Sicurezza” che raccoglie le novità vigenti. Non possiamo ancora parlare in termini unitari della disciplina prevenzionistica in quanto una porzione della normativa di settore si trova ancora in svariati testi normativi (D.lgs 151/2001 c.d. Testo Unico sulla maternità D.lgs 66/2003 orario di lavoro ecc.) _____________________________________________________________________________________________________________________ www.studiobottini.eu
  • 6. DINAMISMO EVOLUTIVO DELLA NORMA DIRITTO AMM.VO SOCIOLOGIA DIRITTO DEL DIRITTO PENALE LAVORO MEDICINA LAVORO NORMATIVA TECNICA DIRITTO CIVILE _____________________________________________________________________________________________________________________ www.studiobottini.eu
  • 7. Gli obblighi di prevenzione nella legislazione italiana Legislazione specialistica: D.P.R. Statuto 547/55, D.P.R. 303/56, D.P.R. 302/56, … ora superate dal dei lavoratori D.Lgs 81/08 Recepimento direttive Costituzione, Codice civile, comunitarie Codice penale _____________________________________________________________________________________________________________________ www.studiobottini.eu
  • 8. Responsabilità Civile L’obbligo di sicurezza ricade principalmente sul datore di lavoro, come soggetto responsabile dell’intera organizzazione e garante del sistema antinfortunistico. Sotto il profilo giuridico al principio della responsabilità penale, chiaro centro unitario di formale imputazione, si contrappone il concetto della imputazione complessità dell’organizzazione aziendale.... _____________________________________________________________________________________________________________________ www.studiobottini.eu
  • 9. NATURA DELLA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO Art. 2087 c.c. violazione Responsabilità contrattuale Responsabilità (per violazione di un diritto di extracontrattuale credito) (per violazione di un diritto assoluto della persona) Art. 1218 c.c. (per dolo o colpa) Art. 2043 c.c. (per dolo o colpa) _____________________________________________________________________________________________________________________ www.studiobottini.eu
  • 10. REATI DELITTI CONTRAVVENZIONI Multa Ammenda Reclusione Arresto L’arresto: pena che deriva da una contravvenzione: va da 5 giorni a 3 anni OBBLIGHI DI SICUREZZA NORME E RESPONSABILITA’ La reclusione: pena detentiva derivante da delitti: va da 15 giorni a 30 anni _____________________________________________________________________________________________________________________ www.studiobottinii.eu
  • 11. Responsabilizzazione dei detentori del potere La responsabilità deve essere localizzata laddove si trovano le competenze e i poteri. RESPONSABILITÀ RESPONSABILITÀ POTERE La responsabilità risiede esattamente lí dove sono presenti i poteri. Se non ci sono poteri non ci sono responsabilità. Se invece ci sono i poteri (nei limiti dei poteri che ogni soggetto ha) ci sono le connesse responsabilità, al di là del “nomen juris” che viene attribuito ad ogni singolo soggetto. _____________________________________________________________________________________________________________________ www.studiobottini.eu
  • 12. .... segue... Responsabilizzazione dei detentori del potere _____________________________________________________________________________________________________________________ www.studiobottini.eu
  • 13. Il principio di effettività - Art. 299 D.lgs 81/08 e s.m.i - Tale principio esprime la volontà dell’ordinamento di fotografare i sistemi organizzativi per quello che effettivamente sono e di dare rilevanza agli obblighi e alle responsabilità in base all’assetto delle mansioni realmente svolte e dei poteri concretamente esercitati _____________________________________________________________________________________________________________________ www.studiobottini.eu
  • 14. Responsabilità Penale il Reato o illecito penale, inteso come violazione della legge penale (teoria formale) e come fatto che lede il bene giuridico tutelato dalla norma (teoria sostanziale) può definirsi coma la condotta umana violatrice di una disposizione di legge posta a tutela di un interesse giuridico o valore. Secondo la teoria tripartita il reato consta di un elemento oggettivo di uno valutativo e di uno psicologico. _____________________________________________________________________________________________________________________ www.studiobottini.eu
  • 15. Responsabilità Penale la teoria, invero, maggiormente accolta è però quella bipartita secondo la quale il reato è composto da un elemento oggettivo (condotta, evento, causalità) e da uno soggettivo (dolo o colpa). La colpevolezza, intesa come atteggiamento antidoveroso della volontà, segna l’appartenenza psichica del fatto al suo autore, così come la causalità ne determina l’appartenenza materiale. _____________________________________________________________________________________________________________________ www.studiobottini.eu
  • 16. Responsabilità Penale il dolo, quindi, è un plus rispetto al requisito della coscienza e volontarietà della azione o della omissione di cui all’art. 42 c.p. che costituisce il minimum per affermare la suitas della condotta al soggetto ravvisabile sia in presenza di uno sforzo cosciente, sia allorquando, come nei reati dovuti a dimenticanza, l’atto esterno poteva essere impedito con un volere. _____________________________________________________________________________________________________________________ www.studiobottini.eu
  • 17. Responsabilità Penale nell’ipotesi di dolo eventuale il soggetto accetta preventivamente la conseguenza della propria azione, mentre nella colpa cosciente agisce con la fiducia o la speranza che l’evento non si verifichi. Nel primo caso, dunque, vi è l’accettazione del rischio, nell’altro ne manca l’adesione _____________________________________________________________________________________________________________________ www.studiobottini.eu
  • 18. Responsabilità Penale Ovviamente nel nostro Ordinamento penalistico esistono diverse forme di dolo. Solo a titolo esemplificativo se ne riportano quelle di più immediato interesse prevenzionale: Dolo indiretto: si ha quando l’evento non è l’obiettivo indiretto dell’azione od omissione dell’agente, il quale prevede l’evento come conseguenza certa od altamente probabile della sua condotta e lo accetta come strumento per perseguire un fine ulteriore. (es. armatore che da fuoco alla nave per ottenere risarcimento assicurativo, pur sapendo che come conseguenza altamente probabile può esserci la morte dell’equipaggio). Dolo diretto: è la più grave forma di dolo e si verifica quando diretto il soggetto agente assume un comportamento voluto. _____________________________________________________________________________________________________________________ www.studiobottini.eeu
  • 19. La volontà colpevole Il dolo è la forma tipica della volontà colpevole si ha quando l’evento del reato è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione (art. 43 c.p.) Intellettiva Volitiva Rappresentazione anticipata Intenzionalità dell’evento Dell’evento _____________________________________________________________________________________________________________________ www.studiobottini.eu
  • 20. Responsabilità Penale Nel processo Thyssen krupp l’accusa diretta all’Amministratore delegato è stata di Dolo eventuale: È una forma di dolo indiretto e si ha quando l’agente pone in essere una condotta con la consapevolezza che vi siano concrete possibilità che la stessa produca un evento integrante un reato, eppur tuttavia accetta il rischio di cagionarlo. L’agente decide di agire “costi quel che costi”. Il perché dell’accusa: L’ amministratore delegato ha posticipato dal 2006-2007 al 2007- 2008 gli investimenti per il miglioramento dei sistemi antincendio dello stabilimento di Torino, pur sapendo che a quella data la sede sarebbe stata chiusa. _____________________________________________________________________________________________________________________ www.studiobottini.eu
  • 21. Cassazione Pen. Sent. n.10994 del 1981 [Sussiste dolo eventuale indiretto quando] l’agente si sia rappresentato come probabile e possibile anche l’evento morte e, ciononostante, abbia agito, così accettando di esso preventivamente il rischio e mostrando in definitiva di volerlo cagionare. _____________________________________________________________________________________________________________________ www.studiobottini.eu
  • 22. Cassazione sentenza n. 7 del 26/04/2010 La differenza tra dolo eventuale e dolo diretto sta nell’accettazione nel primo caso di un evento come possibile e nel secondo di un evento come probabile. _____________________________________________________________________________________________________________________ www.studiobottini.eu
  • 23. Responsabilità Penale Oltre all’amministratore delegato (l’unico che risponde di omicidio volontario con dolo eventuale), il provvedimento riguarda: - due consiglieri delegati; - il direttore dello stabilimento di Torino; - il RSPP (responsabile del servizio prevenzione protezione ai rischi sul lavoro); che dovranno rispondere di omissione volontaria di cautele contro gli incidenti e l’omicidio colposo con colpa cosciente _____________________________________________________________________________________________________________________ www.studiobottini.eu
  • 24. Responsabilità Penale Iscritti nel registro degli indagati anche •Il tecnico incaricato di valutare il rischio incendio •Tre persone (per falsa testimonianza) •Quattro funzionari dello SPRESAL (che avvertirono l’azienda prima dei sopralluoghi) •Una decina di falsi testimoni Si procederà anche per la responsabilità riconducibile al gravissimo stress emotivo dei lavoratori dopo la tragedia _____________________________________________________________________________________________________________________ www.studiobottini.eu
  • 25. Responsabilità Penale •Sanzione (pecuniaria) di euro 800.000 •Divieto di pubblicità dei propri prodotti per sei mesi , •Esclusione dai sussidi e finanziamenti pubblici; •Revoca dei finanziamenti già concessi; •Pubblicizzazione sui quotidiani. _____________________________________________________________________________________________________________________ www.studiobottini.eu
  • 26. Responsabilità Penale Si sono costituiti parte civile: • La regione Piemonte (euro 973.300); • Provincia di Torino (euro 500.000); • I Sindacati (100.000 euro ad ognuno) FIM/CISL – FIOM/CGIL- UILM/UIL- FILM – CUB. • Decine di ex colleghi che lavoravano all’interno dello stabilimento. •Già consegnate alla famiglie delle vittime 12 milioni e 970 mila euro _____________________________________________________________________________________________________________________ www.studiobottini.eu
  • 27. Responsabilità Penale Secondo l'accusa (oltre a Guariniello anche Laura Longo e Francesca Traverso), l'omicidio volontario è stato contestato all'amministratore delegato in quanto lo stesso decise di posticipare i lavori di adeguamento del sistema di rilevazione e spegnimento degli incendi nello stabilimento torinese benché sapesse che gli impianti non rispettavano i criteri di sicurezza. Iniziale stanziamento dei fondi necessari all’adeguamento che venne sospeso in ragione della preventivata chiusura dello stabilimento oggetto del tragico evento. _____________________________________________________________________________________________________________________ www.studiobottini.eu
  • 28. D.Lgs 231/2001 Il reato è stato dunque commesso nell’interesse e nel vantaggio economico della società, l’infortunio dunque non è il risultato di una scelta individuale ma di una politica aziendale (D.lgs 231/2001) il GUP ha anche accolto la richiesta di rinvio a giudizio dell’azienda come persona giuridica per illeciti amministrativi connessi alla mancata adozione di cautele antinfortunistiche chiesto dalla procura perché i comportamenti dei manager coinvolti sono stati nell’interesse e a vantaggio della società. _____________________________________________________________________________________________________________________ www.studiobottini.eu
  • 29. PARTE CIVILE COSTITUIRSI PARTE CIVILE: La parte civile, nel processo penale, è il soggetto danneggiato dal reato che intende far valere dinnanzi al giudice penale la propria pretesa di risarcimento ovvero di restituzione. La domanda civile, inserita nel processo penale, conserva la propria autonomia seppur regolamentata da norme del codice di procedura penale. Soggetto legittimato è qualsiasi persona fisica e giuridica nonché gli enti senza personalità giuridica. _____________________________________________________________________________________________________________________ www.studiobottini.eu
  • 30. REATI OMISSIVI Nel campo della sicurezza sul lavoro assumono particolare rilevanza, vista l’intensa frequenza, i c.d. reati omissivi, essendo molteplici i soggetti con l’obbligo di fare. I reati omissivi si dividono in propri ed impropri. Quest’ultimi ricorrono quando il soggetto ha il dovere di assicurare il rispetto del bene protetto, per cui l’inosservanza dell’obbligo di garanzia integra il reato. Fattispecie art. 40 comma 2 c.p. non impedire un c.p evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. (NORMA “UNIVERSALE”) (omicidio colposo ascritto ad un capocantiere che aveva il dovere di vigilare e quindi prevenire possibili incidenti) _____________________________________________________________________________________________________________________ www.studiobottini.eu
  • 31. La colpa per previsione La colpa prevenzionale consiste nel non avere non assolto al dovere di conoscibilità imposto dal legislatore in riferimento a situazioni di pericolo da cui sia derivato l’evento dannoso. Il legislatore impone ai debitori della sicurezza in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro due doveri che debbono coesistere nel: Dovere di prevenzione Dovere di adempimento ATTIVARSI sempre per prevedere ciò che si DEVE Non restare inerti dinanzi agli obblighi di prevedere Attivazione previsti dalle norme ATTIVARSI sempre per prevedere ciò che SAREBBE Antinfortunistiche e d’igiene sul lavoro POSSIBILE o PROBABILE PREVEDERE _____________________________________________________________________________________________________________________ www.studiobottini.eu
  • 32. Singoli reati Art. 437 c.p. “chiunque ometta di collocare impianti apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o danneggia, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è la reclusione da 3 a 10 anni”. L’elemento del reato si estrinseca sia in forma omissiva (omettere di collocare) che commissiva (rimuovere o danneggiare). _____________________________________________________________________________________________________________________ www.studiobottini.eu
  • 33. Singoli reati Nel primo caso (omettere di collocare) soggetti attivi sono coloro sui quali grava l’obbligo di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire oltre i disastri gi infortuni sul lavoro, configurandosi come reato proprio. Nel secondo caso (rimuovere o danneggiare) soggetto attivo può essere chiunque e si versa in un reato non proprio. _____________________________________________________________________________________________________________________ www.studiobottini.eu
  • 34. Singoli reati Il reato è pertanto considerato di pericolo presunto avendo il legislatore valutato le condotte ontologicamente pericolose, indipendentemente dal realizzarsi dell’evento dannoso, il cui verificarsi diventa una circostanza di aggravamento della pena. _____________________________________________________________________________________________________________________ www.studiobottini.eu
  • 35. DELITTI • Art. 437 C.p. - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro • Art. 451 C.p. - Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro • Art. 589 C.p. - Omicidio colposo • Art. 590 C.p. - Lesioni personali colpose _____________________________________________________________________________________________________________________ www.studiobottini.eu
  • 36. ARTICOLO 451 C.P. Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro - Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da Euro 103 a 516. _____________________________________________________________________________________________________________________ www.studiobottini.eu
  • 37. ARTICOLO 589 C.P. Omicidio colposo - Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona, . . . se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, . . . è punito con la reclusione da uno a cinque anni…. _____________________________________________________________________________________________________________________ www.studiobottini.eu
  • 38. ARTICOLO 590 C.P. Lesioni personali colpose - Chiunque cagiona da altri, per colpa, una lesione personale . . con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro . . è punito, se le lesioni sono lievi, con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a Euro 516; se le lesioni sono gravi con la reclusione da due a sei mesi o con la multa da Euro 206 a 619; se le lesioni sono gravissime con la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa da Euro 619 a 1239… _____________________________________________________________________________________________________________________ www.studiobottini.eu
  • 39. IL SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA LAVORO, SALVA IL DATORE DI LAVORO ex art. 30 D.lgs 81/08 (D.Lgs 231/2001) _____________________________________________________________________________________________________________________ www.studiobottini.eu
  • 40. Grazie per la cortese attenzione Fabrizio Bottini f.bottini@studiobottini.org www.studiobottini.eu _____________________________________________________________________________________________________________________