2. Attualmente per diventare Pedagogista bisogna
fare 5 anni di Università: iscrizione alla Facoltà
di Scienze della Formazione e dell’Educazione
fare i primi tre anni nella classe 18 o 19 in
Educatore, poi iscriversi ad una delle Lauree
Magistrali fare ulteriori 2 anni e Laurearsi
Magistralmente come Pedagogista.
3. Equipollenza ed Equiparazione
Il Pedagogista è un professionista in possesso di
laurea quadriennale o specialistica o
magistrale, difatti, con il Decreto Interministeriale
18 giugno 1998 (Gazzetta Ufficiale del 21 luglio
1998, n. 168) si è avuta la equiparazione alle
lauree 3+2 o 5 anni, lauree specialistiche (LS)
della classe (LS del dm 509/99) con le lauree
magistrali (LM) della classe (LM del dm 270/04)
4.
5. Invece con il Decreto Interministeriale 9 luglio
2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7
ottobre giugno 2009 n. 233 si è resa chiara
l’equipollenza con il nuovissimo ordinamento
L.m. 85 dm 20/11/2004
6.
7. Leggi e Ruoli del pedagogista in ambito sanitario
Enti Locali (Comuni, Province, regioni) Servizi socio-sanitari
pubblici e privati, Enti Morali e Centri di riabilitazione
convenzionati col SSN, ecc. vedono i Pedagogisti
assegnando loro ruoli fondamentali, anche con livello
apicale (dirigente)
Tali funzioni sono oggi svolte, con piena ufficialità, in molte
amministrazioni sanitarie (ASL, altre Istituzioni
sanitarie, Centri di riabilitazione, ecc, ove le figure di ambito
pedagogico svolgono funzioni e ruoli sia di operatori che di
dirigenza dei servizi (livello 9).
Le stesse funzioni sono svolte con intensa frequenza in
ambito di servizi socio-sanitari privati o
convenzionati, nonché di libera professione.
8. Nello stesso ambito sanitario, il Pedagogista è equiparato
allo Psicologo, come da Sentenza del Consiglio di Stato che
si trascrive (Consiglio di Stato sez. V, 13 luglio 1994, n. 763.):
"Il 16-12-1983 con Parere n. 53 - paragrafo 5 - il Consiglio
Nazionale Sanitario recita “Pedagogisti: tali figure, purché in
possesso del Diploma di Laurea, richiesto…. sono
equipollenti al profilo professionale dello Psicologo di cui
all’allegato 2 del D.P.R. n. 761/1979 ed ascrivibili nelle
corrispondenti posizioni funzionali in relazione agli specifici
requisiti previsti dal D.M. 30-1-1982”.
9. La Circolare del Ministero della Sanità n. 100/SCPS/2/5340
del 5 aprile 1994 avente per oggetto “linee guida sugli istituti
ed i centri per il recupero e la riabilitazione funzionale”
dichiara che le prestazioni che si devono svolgere in tali
istituti e centri sono di natura:
“medica, psicologica, pedagogica e sociale”.
10. Il D.P.R. 14-1-1997 pubblicato sulla G.U. n. 42 del 20-2-1997
(in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi
minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle
strutture pubbliche e private nelle Regioni) dispone alle
pagine 27 e 61 che il trattamento nei centri di riabilitazione
avviene con un …”apporto multidisciplinare medico-
psicologico-pedagogico”. Nelle stesse pagine dichiara
inoltre che il personale presente in tali centri “…devono
possedere… personale medico specialista, personale
dell’area psicologica e pedagogica, tecnici della
riabilitazione, educatori e personale di assistenza
sociale”, (dunque si menziona il personale di area
pedagogica e il personale di area educativa) … tutto questo
personale deve essere garantito nei centri ad internato e
diurnato (pag. 61) e nelle strutture
ambulatoriali, extramurali, domiciliari e nei centri
11. Educatore “Professionale” (sociale e sanitario)
La figura del Pedagogista differisce da quella dell'Educatore
Professionale (Sociale e Sanitario)
L'educatore “professionale” (sociale) è in possesso della
sola laurea triennale (3 anni) (L18 classi delle lauree DM
509/99 essa è equiparata alla L19 classi delle lauree DM
270/04 uscenti dalla Facoltà di Scienze dell'Educazione e
della Formazione. Esso è inquadrato da CCNL sociale nella
categoria D2) (ex 6° livello) e D3) (ex 7° livello)
Educatrice/ore professionale coordinatrice/ore, (di solito
dopo qualche anno di lavoro in azienda);
12. L'altra figura è l'Educatore Professionale Sanitario
anch'esso in possesso solo di laurea triennale (L)CLASSI
DELLE LAUREE DM 509/99 denominata SNT/02 Scienze delle
professioni sanitarie della riabilitazione equiparata alle
classe di LAUREE DM 270/04 di scienze delle professioni
sanitarie della riabilitazione uscenti dalla Facoltà di
Medicina con il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233
essi sono tecnici definiti tecnici dell'Educazione.
L'educatore professionale sanitario è posizionato al livello
D, D1, D2, e D3 nel personale tecnico sanitario.Il d4 è il
capoufficio il DS è il coordinatore degli
educatori, posizionato in DS1, DS2, DS3 queste si
acquisiscono con l'anzianità mentre DS4 è dirigente degli
infermieri. Nel CCNL sociale è inquadrato in D3 ex livello 7.
tra queste due figure l'unico ad avere l'Albo è l'educatore
14. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2011
Criteri e modalita' per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari
dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo
4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42. (11A10956) (G.U. Serie Generale
n. 191 del 18 agosto 2011)
[…]
Art. 5. Titoli ammessi alla procedura di valutazione
2. Fermo restando quanto sancito dai decreti ministeriali di equipollenza
emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n.
42, sono ammissibili all'istruttoria e alla successiva valutazione i titoli
conseguiti anteriormente al 17 marzo 1999, data di entrata in vigore della legge
26 febbraio 1999, n. 42 che, in conformita' all'ordinamento allora
vigente, abbiano consentito l'esercizio professionale.
Art. 6. Titoli esclusi dalla procedura di valutazione
k) titoli universitari rilasciati dalla Facolta' di Pedagogia/Scienze della
Formazione per educatore professionale conseguiti dopo l'entrata in vigore
della legge 26 febbraio 1999, n. 42;