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Atti Parlamentari                           —   1    —                     Camera dei Deputati
               XVI LEGISLATURA   —   DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI   —   DOCUMENTI




                                                                                       N. 3886
        CAMERA DEI DEPUTATI                                                               —




                        PROPOSTA DI LEGGE
                                     D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI


     FRANCESCHINI, BERSANI, BONAVITACOLA, IANNUZZI, GRA-
     ZIANO, BRATTI, MARIANI, MAZZARELLA, BOSSA, CIRIELLO,
     CUOMO, NICOLAIS, PICCOLO, PICIERNO, SARUBBI, VACCARO,
     BENAMATI, BOCCI, BRAGA, ESPOSITO, GINOBLE, MARAN-
           TELLI, MARGIOTTA, MORASSUT, MOTTA, VIOLA



      Norme per il superamento della gestione emergenziale e per
      il funzionamento ordinario del ciclo dei rifiuti, nonché inter-
           venti in materia ambientale nella regione Campania




                            Presentata il 19 novembre 2010




   ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come compro-                  Il rientro nella gestione ordinaria del
vato dalle vicende delle ultime settimane,          ciclo di gestione dei rifiuti, promesso dal
le condizioni di smaltimento dei rifiuti            Governo, non solo non è stato garantito,
nella regione Campania versano in uno               ma resta differito a tempi futuri e impre-
stato di perdurante e drammatica gravità.           cisabili, per la mancata soluzione dei nodi
I proclami di fuoriuscita dall’emergenza,           strutturali del problema.
che hanno accompagnato il decreto-legge                 Le scelte strategiche per garantire il
n. 195 del 2009, convertito, con modifica-          funzionamento ordinario del ciclo (misure
zioni, dalla legge n. 26 del 2010, si sono          a sostegno della raccolta differenziata, ter-
dimostrati del tutto artificiali e propagan-        movalorizzatori e impianti di compostag-
distici.                                            gio) sono state abbandonate a se stesse.
Atti Parlamentari                           —     2    —            Camera dei Deputati — 3886
                XVI LEGISLATURA   —   DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI    —   DOCUMENTI



    Si è rivelata sbagliata, come ampia-              late, a fronte di un conferimento giorna-
mente previsto, la scelta di esautorare               liero pari a 3.700 tonnellate.
totalmente i comuni, attribuendo a im-                    Ne consegue una residua autonomia,
provvisate società provinciali la responsa-           ove calcolata in modo unitario su base
bilità di gestire tutte le fasi del ciclo.            regionale, pari a circa un anno. Ove si
    Sono state tradite le promesse di fondi           consideri, invece, il dato differenziato per
e di interventi di compensazione ambien-              le singole province, emerge una situazione
tale in favore dei territori interessati dalla        ancora più critica.
localizzazione dei siti di smaltimento du-                In particolare, con riferimento alla pro-
rante la fase emergenziale.                           vincia di Napoli (ove insiste la maggio-
    Nel frattempo sui comuni continuano a             ranza della popolazione dell’intera Cam-
gravare le trattenute sui trasferimenti era-          pania) le discariche attive di Terzigno-
riali per debiti inerenti la gestione del-            Cava Sari e Chiaiano presentano una re-
l’emergenza, unilateralmente accertati                sidua capacità ricettiva di 545.218
dallo Stato, in totale assenza di traspa-             tonnellate che, a fronte di un conferi-
rente contraddittorio con gli enti locali             mento giornaliero di 2.450 tonnellate, sarà
interessati.                                          totalmente esaurita in un tempo non su-
    Ne è scaturito un quadro normativo                periore a sette mesi. In presenza di ulte-
statale che sottopone la Campania a un                riori criticità che dovessero intervenire
persistente commissariamento surrettizio,             (perduranti disfunzioni del termovaloriz-
dando luogo a un immotivato regime dif-               zatore di Acerra e modifiche alle previ-
ferenziato nei confronti di tutte le altre            sioni di utilizzo della discarica di Terzi-
regioni, dove continua a non trovare ap-
                                                      gno-Cava Sari, in esito agli accertamenti in
plicazione la normativa statale dettata dal
                                                      corso sugli effetti del percolato sulla falda
decreto legislativo n. 152 del 2006.
                                                      acquifera) tale termine può risultare ancor
    In tale contesto il trend di crescita della
                                                      più ravvicinato.
raccolta differenziata rimane piuttosto
                                                          Considerati i tempi occorrenti per la
lento e presenta un quadro alquanto dif-
                                                      realizzazione dei nuovi termovalorizzatori
ferenziato fra le diverse province della
                                                      di Napoli e di Salerno e per raggiungere
regione: Salerno (41,42 per cento); Avel-
                                                      adeguati livelli di raccolta differenziata, è
lino (36,50 per cento); Benevento (26,59
per cento); Napoli (18,04 per cento); Ca-             facile concludere che fra qualche mese la
serta (12,41 per cento).                              Campania tornerà in totale emergenza
    A fronte di questi dati spiccano gli esiti        rifiuti, ancor più grave di quella già co-
del tutto insoddisfacenti della capacità di           nosciuta, con la concreta prospettiva di
smaltimento del termovalorizzatore di                 restarci per almeno altri tre anni.
Acerra, ben al di sotto delle potenzialità                La presente proposta di legge, pertanto,
operative previste a pieno regime in mi-              è diretta a disciplinare, con il capo I, le
sura di 600.000 tonnellate all’anno e che             finalità e, con il capo II, il necessario
non solo non sono mai state rispettate, ma            riassetto ordinamentale delle competenze,
appaiono incompatibili con criticità strut-           nonché misure volte a evitare il precipitare
turali e tecnologiche dell’impianto.                  in una nuova emergenza, per la riqualifi-
    Altrettanto critica è la situazione delle         cazione ambientale e la bonifica dei siti
discariche oggi attive (Savignano (Avel-              inquinati.
lino), Sant’Arcangelo Trimonte (Bene-                     Il capo III reca norme per il ripiano
vento), San Tammaro (Caserta), Chiaiano               delle posizioni debitorie degli enti locali
(Napoli), Terzigno-Cava Sari (Napoli).                conseguenti alla gestione emergenziale,
    Sulla base dei dati forniti in data 9             nonché per garantire la continuità occu-
novembre 2010 dal Governo su richiesta                pazionale del personale già in servizio
dei parlamentari del Partito Democratico,             presso i consorzi di bacino e gli organismi
la restante capacità ricettiva delle disca-           loro aventi causa, fatte salve le prerogative
riche attive ammonta a 1.475.000 tonnel-              di contrattazione sindacale in ordine agli
Atti Parlamentari                          —     3    —            Camera dei Deputati — 3886
               XVI LEGISLATURA   —   DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI    —   DOCUMENTI



effetti dell’adesione dei lavoratori alle pro-       rendendo effettivamente utilizzabili le ri-
cedure previste.                                     sorse già promesse dal Governo e dalla
    Infine, di specifico rilievo e novità sono       regione, ma mai assegnate allo scopo.
le disposizioni del capo IV volte a perse-              L’articolo 8 reca norme per la bonifica
guire un’efficace collaborazione e un fat-           dei siti inquinati durante la fase emergen-
tivo scambio informativo tra la regione              ziale pregressa, mediante l’individuazione
Campania e la Commissione parlamentare               degli interventi prioritari a tutela della
di inchiesta sulle attività illecite connesse        salute delle popolazioni, a partire dalla
al ciclo dei rifiuti.                                rimozione e dall’avvio a smaltimento delle
    L’articolo 1 precisa le finalità della           ecoballe stoccate negli anni scorsi in am-
legge, con riferimento al definitivo supe-           bito regionale (segnatamente nelle aree di
ramento della gestione emergenziale del              Napoli nord e di Caserta).
ciclo integrato dei rifiuti nella regione               L’articolo 9 prevede la conferma in
Campania e al ripristino delle condizioni            capo ai comuni delle competenze in ma-
per la piena ed effettiva tutela dei diritti         teria tariffaria, con misure volte a contra-
fondamentali delle popolazioni interessate,          stare l’evasione.
sotto i profili igienico-sanitari, ambientali,          L’articolo 10 prevede le procedure di
sociali e della sicurezza pubblica.                  accertamento trasparente e in contraddit-
    L’articolo 2 reca norme per disciplinare         torio con i comuni delle somme di cui essi
le competenze dei comuni, singoli o asso-            sono debitori in ragione degli interventi
ciati, nella gestione del ciclo dei rifiuti
                                                     garantiti dagli organi commissariali nella
solidi urbani, in raccordo con le recenti
                                                     fase emergenziale, nonché le modalità di
modifiche della legislazione regionale, di
                                                     recupero delle somme accertate mediante
cui al comma 1-bis all’articolo 10 della
                                                     rateizzazione pluriennale.
legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, in-
                                                        L’articolo 11 stabilisce le posizioni cre-
trodotta dall’articolo 1, comma 68, della
                                                     ditorie dei consorzi di bacino, istituiti ai
legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2.
                                                     sensi della legge regionale n. 10 del 1993,
    L’articolo 3 definisce un programma
                                                     nei confronti dei comuni per servizi con-
triennale per l’incremento della raccolta
differenziata (40 per cento nel 2011, 50 per         nessi al ciclo di gestione dei rifiuti solidi
cento nel 2012, 60 per cento nel 2013), con          urbani.
la previsione di strumenti cogenti e di mi-             L’articolo 12 reca norme per garantire la
sure finanziarie di sostegno per i comuni.           continuità occupazionale del personale già
    L’articolo 4 disciplina la realizzazione e       in servizio presso i consorzi di bacino, ov-
la gestione delle dotazioni impiantistiche           vero presso gli organismi loro aventi causa.
industriali (termovalorizzatori, impianti di            L’articolo 13 dispone la collaborazione
tritovagliatura e impianti di compostaggio)          e lo scambio informativo tra la regione
a partire dalla confermata responsabilità in         Campania e la Commissione parlamentare
capo ai comuni di Napoli e di Salerno delle          di inchiesta sulle attività illecite connesse
funzioni di soggetti attuatori degli impianti.       al ciclo dei rifiuti.
    L’articolo 5 definisce i criteri per rag-           L’articolo 14 disciplina gli strumenti
giungere l’equilibrio regionale di gestione          ispettivi in funzione di presidio della sa-
del ciclo, in coerenza con le norme euro-            lute della popolazione residente, a salva-
pee e nazionali vigenti.                             guardia del patrimonio paesaggistico e am-
    L’articolo 6 reca norme per la pronta            bientale, nonché ai fini del contrasto allo
individuazione delle discariche occorrenti           smaltimento e ai traffici illeciti di rifiuti
sia a regime sia per fronteggiare l’emer-            provenienti anche da altre regioni.
genza nella fase transitoria fino al rag-               L’articolo 15 prevede gli effetti abroga-
giungimento dell’equilibrio regionale di ge-         tori delle disposizioni contenute nella legge
stione del ciclo.                                    e le norme finali.
    L’articolo 7 disciplina l’attuazione degli          L’articolo 16 stabilisce l’entrata in vi-
interventi di compensazione ambientale,              gore della legge.
Atti Parlamentari                           —     4   —         Camera dei Deputati — 3886
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        PROPOSTA DI LEGGE
               ___


                    CAPO I
                 FINALITÀ


                    ART. 1.
                  (Finalità).

    1. La presente legge è finalizzata al
superamento della gestione emergenziale e
al ripristino delle condizioni per la ge-
stione ordinaria del ciclo dei rifiuti nella
regione Campania, nonché all’adozione di
interventi in materia ambientale volti alla
piena ed effettiva tutela dei diritti fonda-
mentali delle popolazioni interessate, sotto
i profili igienico-sanitari, ambientali, so-
ciali e della sicurezza pubblica.
    2. Per le finalità di cui al comma 1 la
presente legge disciplina:
      a) le funzioni e le competenze spet-
tanti agli enti locali per il funzionamento
a regime ordinario del ciclo di gestione dei
rifiuti, in conformità ai princìpi di cui agli
articoli 117 e 118 della Costituzione e nel
rispetto delle disposizioni della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008, e del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
      b) le misure urgenti per garantire
l’effettivo superamento della gestione
emergenziale e l’attuazione di idonei in-
terventi di compensazione ambientale e di
bonifica dei siti inquinati;
     c) le modalità di ripianamento delle
situazioni debitorie degli enti locali deri-
vanti dalla gestione emergenziale e le mi-
sure di continuità occupazionale;
      d) le misure in materia di attività
ispettive e di inchiesta finalizzate alla lotta
contro lo smaltimento e i traffici illegali di
rifiuti.
Atti Parlamentari                          —     5   —         Camera dei Deputati — 3886
               XVI LEGISLATURA   —   DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI   —   DOCUMENTI




                    CAPO II
RIASSETTO DELLE COMPETENZE E IN-
TERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE


                    ART. 2.
(Competenze dei comuni della regione Cam-
pania in materia di gestione del ciclo dei
          rifiuti solidi urbani).

    1. I comuni della regione Campania, sin-
golarmente o in forma associata, esercitano
le funzioni in materia di gestione del ciclo
dei rifiuti solidi urbani con le modalità
previste dal decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e dalla legge della regione
Campania 28 marzo 2007, n. 4, come da
ultimo modificata dalla legge della regione
Campania 21 gennaio 2010, n. 2.


                    ART. 3.
(Competenze e azioni di regione e comuni
per la raccolta differenziata dei rifiuti
                urbani).

    1. La regione Campania, in sede di
adozione del piano regionale di gestione
dei rifiuti, di seguito denominato « piano
regionale », ai sensi degli articoli 196 e 199
del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, defini-
sce le azioni coerenti con gli obiettivi di
recupero, di riutilizzo e di riciclaggio pre-
visti dagli articoli 10 e 11 della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 novembre 2008.
    2. Fermo restando l’obiettivo a regime
di incremento della raccolta differenziata
dei rifiuti urbani di cui all’articolo 205,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, il piano regionale prevede,
quale obiettivo strategico intermedio, l’in-
cremento della raccolta differenziata, nel
triennio 2011-1013, almeno nelle seguenti
misure: 40 per cento entro il 31 dicembre
2011, 50 per cento entro il 31 dicembre
2012 e 60 per cento entro il 31 dicembre
2013.
    3. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i
Atti Parlamentari                          —    6   —          Camera dei Deputati — 3886
               XVI LEGISLATURA   —   DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI   —   DOCUMENTI



comuni della regione Campania che non
hanno già conseguito la percentuale del 60
per cento di cui al comma 2 sottopongono
alla regione Campania un apposito pro-
gramma operativo triennale, anche a in-
tegrazione e aggiornamento di programmi
già approvati. Nei comuni ad alta concen-
trazione insediativa il programma motiva
eventuali ragioni ostative al rispetto degli
obiettivi d’incremento secondo i termini
indicati al comma 2, nonché le misure e i
diversi termini occorrenti per garantire
comunque il raggiungimento degli obiettivi
di incremento di cui al citato comma 2.
    4. Nei trenta giorni successivi al ter-
mine di cui al comma 3, l’ufficio regionale
competente, con il supporto tecnico del-
l’Agenzia regionale per la protezione am-
bientale (ARPAC) della Campania, prov-
vede all’esame e alla validazione del pro-
gramma operativo triennale. Il termine di
cui al primo periodo è sospeso qualora
risultino necessari integrazioni o chiari-
menti, che comunque possono essere ri-
chiesti una sola volta.
    5. Qualora il programma operativo
triennale validato preveda investimenti in
beni materiali o immateriali necessari per
la sua attuazione, i relativi oneri sono
coperti mediante la stipulazione di mutui
con la Cassa depositi e prestiti Spa, con
ammortamento ventennale a carico del-
l’ente locale e con interessi posti a carico
della regione Campania. I relativi oneri
sono sostenuti dai comuni, per la quota
capitale, e dalla regione Campania, per la
quota interessi, in deroga ai vigenti vincoli
di finanza locale in materia di patto di
stabilità interno.
    6. L’ARPAC, nell’esercizio delle fun-
zioni di supporto di cui all’articolo 196,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni,
garantisce un adeguato e tempestivo mo-
nitoraggio sull’attuazione del programma
operativo triennale e redige, alla data del
31 dicembre di ogni anno, una relazione
sul suo stato di attuazione, trasmessa al
comune interessato, alla prefettura-ufficio
territoriale del Governo e alla regione
Campania. L’ARPAC segnala tempestiva-
mente al presidente della regione eventuali
Atti Parlamentari                           —     7   —         Camera dei Deputati — 3886
                XVI LEGISLATURA   —   DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI   —   DOCUMENTI



ritardi imputabili all’ente locale, ai fini dei
provvedimenti surrogatori da adottare,
previa diffida nei confronti dell’ente locale
inadempiente, anche tramite la nomina di
un commissario ad acta con oneri a carico
dell’ente locale surrogato.
    7. Il mancato raggiungimento degli
obiettivi di incremento della raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti urbani previsti alla
scadenza del secondo anno dal pro-
gramma operativo triennale di cui al
comma 3 del presente articolo comporta a
carico del comune inadempiente l’applica-
zione delle disposizioni dell’articolo 10,
comma 2, lettera d). Il mancato raggiun-
gimento degli obiettivi di incremento della
raccolta differenziata previsti alla sca-
denza del programma operativo triennale
comporta lo scioglimento del consiglio co-
munale con le procedure previste dall’ar-
ticolo 141, comma 2-bis, del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti lo-
cali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267.



                    ART. 4.

   (Dotazioni impiantistiche industriali).

    1. Fermi restando l’applicazione in via
ordinaria delle disposizioni vigenti in ma-
teria di localizzazione, realizzazione e ge-
stione degli impianti di recupero e smal-
timento dei rifiuti, di cui alla parte quarta,
titolo I, capo II, del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modifi-
cazioni, nonché il rispetto delle disposi-
zioni della direttiva 2008/98/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 19
novembre 2008, al fine di garantire l’ur-
gente realizzazione degli impianti di ter-
movalorizzazione previsti nel comune di
Salerno e nel comune di Napoli, rispetti-
vamente, dall’articolo 5 e dall’articolo 8
del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge
14 luglio 2008, n. 123, le funzioni di
soggetto attuatore sono attribuite ai co-
muni in cui ricadono tali impianti.
    2. I soggetti attuatori provvedono al-
l’affidamento della costruzione e della ge-
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               XVI LEGISLATURA   —   DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI   —   DOCUMENTI



stione degli impianti di cui al comma 1 nel
rispetto della normativa vigente in materia
di gestione dei servizi pubblici locali, ov-
vero in appalto o in concessione, stabilite
dal codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
    3. Entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i
soggetti attuatori inviano al presidente
della regione Campania e al Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del
mare un dettagliato cronoprogramma
delle fasi procedimentali di attuazione de-
gli impianti.
    4. Nel caso di inadempimenti che com-
portano gravi ritardi nel rispetto del cro-
noprogramma di cui al comma 3 e che
risultano imputabili al soggetto attuatore,
il presidente della regione Campania in-
tima l’adempimento e, in caso di perdu-
rante inerzia, esercita i provvedimenti di
surroga. In caso di inadempimento del
presidente della regione, i poteri di sur-
roga sono esercitati dal Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare.
    5. Nelle more dell’adozione del piano
regionale di gestione dei rifiuti di cui
all’articolo 3, comma 1, i comuni compresi
nelle province di Napoli e di Caserta e i
comuni compresi nelle province di Avel-
lino, di Benevento e di Salerno costitui-
scono, rispettivamente, due bacini funzio-
nali d’utenza delle dotazioni impiantisti-
che industriali ricadenti nei rispettivi am-
biti      territoriali,    costituite      dai
termovalorizzatori di Acerra, di Napoli e
di Salerno e dai connessi impianti di
tritovagliatura ubicati nei comuni di Cai-
vano, Tufino, Giugliano in Campania,
Santa Maria Capua Vetere, Avellino, loca-
lità Pianodardine, Battipaglia e Casalduni.
    6. La regione Campania, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, promuove la sottoscrizione
di apposite convenzioni obbligatorie, ai
sensi dell’articolo 30 del testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e dell’articolo 10, comma 1-bis,
della legge della regione Campania 28
marzo 2007, n. 4, volte a regolare la
Atti Parlamentari                           —     9   —         Camera dei Deputati — 3886
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gestione delle dotazioni impiantistiche da
parte dei comuni utilizzatori.
    7. Nelle more dell’adozione del piano
regionale e comunque non oltre ventiquat-
tro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, è in facoltà dei co-
muni utilizzatori, ove ne valutino l’oppor-
tunità o la convenienza secondo i princìpi
di sussidiarietà e di adeguatezza, delegare
con apposita convenzione la gestione di
dotazioni impiantistiche alle province, che
vi provvedono ai sensi dell’articolo 20 della
legge della regione Campania 28 marzo
2007, n. 4.
    8. Il piano regionale definisce la dota-
zione degli impianti di compostaggio per il
recupero della frazione organica derivante
dalla raccolta differenziata, con riferi-
mento ai bacini funzionali d’utenza di cui
al comma 5. La gestione degli impianti di
compostaggio a utenza sovracomunale è
disciplinata con le modalità di cui ai
commi 6 e 7. Sono fatte salve in capo ai
soggetti attuatori la titolarità delle gestioni
degli impianti di compostaggio in corso di
realizzazione alla data di entrata in vigore
della presente legge e la facoltà di singoli
comuni di realizzare e di gestire impianti
di compostaggio d’utenza comunale.



                    ART. 5.

     (Equilibrio regionale di gestione
           del ciclo dei rifiuti).

    1. Il piano regionale in attuazione della
gerarchia di eliminazione dei rifiuti pre-
vista dall’articolo 4 della direttiva 2008/
98/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 19 novembre 2008, che prevede
la prevenzione, l’utilizzo, il riciclaggio, il
recupero e lo smaltimento dei rifiuti, de-
finisce le condizioni e i termini per il
raggiungimento dell’equilibrio di gestione
del ciclo dei rifiuti solidi urbani nella
regione Campania, con prioritario incre-
mento della raccolta differenziata nelle
misure previste dall’articolo 3 e con l’uti-
lizzo delle dotazioni impiantistiche di cui
all’articolo 4 della presente legge.
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    2. In caso di mancato raggiungimento
dell’equilibrio di cui al comma 1, il piano
regionale prevede le azioni coerenti con la
gerarchia di eliminazione di cui al mede-
simo comma 1, per l’incremento della
raccolta differenziata e per l’ottimizza-
zione o il potenziamento della dotazione
impiantistica occorrenti per il suo raggiun-
gimento, anche per ambiti territoriali au-
tosufficienti.
    3. Il piano regionale definisce gli ambiti
territoriali entro cui si realizza l’autosuf-
ficienza nella gestione del ciclo ad avve-
nuto raggiungimento dell’equilibrio di ge-
stione, anche a modifica dei bacini fun-
zionali d’utenza di cui all’articolo 4, ferma
restando l’ottimizzazione di rendimento
degli impianti.



                    ART. 6.

                (Discariche).

    1. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, la
regione Campania, previa conferenza di
servizi con la partecipazione delle pro-
vince, approva un documento tecnico d’in-
dirizzo contenente i criteri per l’individua-
zione delle aree non idonee e delle aree
idonee ad accogliere siti destinati a disca-
riche dei rifiuti solidi urbani, in confor-
mità alle disposizioni dettate dalla diret-
tiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile
1999, e dalla normativa nazionale di re-
cepimento contenuta nel decreto legisla-
tivo 13 gennaio 2003, n. 36. Tale docu-
mento costituisce un primo stralcio del
piano regionale, ai fini di cui all’articolo
196, comma 1, lettere n), e o) del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e stabili-
sce le volumetrie ricettive da individuare
avuto riguardo:

      a) alle dotazioni comunque occor-
renti in ambito provinciale per soddisfare
il fabbisogno provinciale di smaltimento in
discarica ad avvenuto raggiungimento del-
l’equilibrio di gestione del ciclo dei rifiuti
nella regione Campania;
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     b) alle dotazioni occorrenti in ambito
provinciale per soddisfare il fabbisogno
provinciale di smaltimento in discarica
nella fase transitoria fino al raggiungi-
mento dell’equilibrio di gestione del ciclo
dei rifiuti nella regione Campania.

    2. Entro trenta giorni dall’approvazione
del documento tecnico d’indirizzo, le pro-
vince della regione Campania individuano
i siti idonei per soddisfare i fabbisogni
previsti dalle lettere a) e b) del comma 1,
verificando in via prioritaria la possibilità
di utilizzare a tali fini, nel rispetto della
normativa di settore, vigente in materia
ambientale, le cave dismesse individuate
dal Piano regionale delle attività estrattive
(PRAE) della regione Campania, di cui
all’ordinanza del Commissario ad acta
n. 11 del 7 luglio 2006, pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della regione Campania
n. 27 del 19 giugno 2006.
    3. Fermo restando che le province sono
obbligate a individuare nell’ambito del
proprio territorio i siti idonei per soddi-
sfare integralmente il fabbisogno di cui
alla lettera a) del comma 1, ove non risulti
possibile individuare in ambito provinciale
siti idonei a garantire integralmente il
soddisfacimento del fabbisogno di cui alla
lettera b) del medesimo comma 1 nel
rispetto delle garanzie di tutela ambientale
previste dal decreto legislativo 13 gennaio
2003, n. 36, la provincia approva uno
studio di fattibilità con cui sono indicati:
      a) i siti idonei a garantire il soddi-
sfacimento parziale del fabbisogno di cui
alla lettera b) del comma 1, cui le province
sono comunque obbligate;
      b) le ragioni tecniche e normative che
impediscono l’individuazione in ambito
provinciale di siti idonei al soddisfaci-
mento integrale del fabbisogno di cui alla
lettera b) del comma 1.

    4. Lo studio di fattibilità è trasmesso al
presidente della regione Campania entro il
termine di cui al comma 2.
    5. Sulle risultanze dello studio di fat-
tibilità il presidente della regione Campa-
nia acquisisce, entro trenta giorni, le va-
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lutazioni tecnico-scientifiche di una com-
missione composta da cinque esperti di
comprovata competenza nelle discipline
interessate, composta da un esperto no-
minato dall’Istituto superiore per la pro-
tezione e la ricerca ambientale (ISPRA),
da un esperto nominato dall’Istituto supe-
riore di sanità (ISS) e da tre esperti
nominati dalla conferenza regionale dei
rettori delle università della Campania.
    6. Qualora le risultanze dello studio di
fattibilità non siano condivise dalla com-
missione di esperti, il presidente della
regione Campania, entro i trenta giorni
successivi, provvede, in surroga della pro-
vincia, a individuare i siti nell’ambito del
territorio provinciale interessato idonei a
garantire l’integrale soddisfacimento del
fabbisogno di cui alla lettera b) del com-
ma 1.
    7. Qualora le risultanze dello studio di
fattibilità siano condivise dalla commis-
sione di esperti, il presidente della regione
Campania, entro i trenta giorni successivi,
provvede a individuare in ambito regionale
i siti idonei di cui al comma 6. L’indivi-
duazione avviene con il supporto tecnico-
scientifico dell’ARPAC, sulla base dei cri-
teri di cui al documento tecnico d’indi-
rizzo, nel rispetto delle disposizioni del
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36,
e nel perseguimento dei princìpi di pere-
quazione ambientale tra i diversi territori
della regione, tenuto conto dei carichi
inquinanti già sostenuti.
    8. Gli atti di individuazione dei siti
precisano le modalità attuative e gestionali
della discarica e prevedono, al fine di
garantire l’effettiva attuazione degli inter-
venti di compensazione ambientale in fa-
vore dei territori interessati, la contestuale
sottoscrizione di appositi accordi operativi,
ai sensi del comma 3 dell’articolo 7.
    9. Ai fini di cui al presente articolo il
presidente della regione Campania esercita
i poteri di ordinanza di cui all’articolo 191
del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, ed è
surrogato, in caso di inadempienza, dal
Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare ai sensi del medesimo
articolo 191.
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    10. Limitatamente alle procedure di
autorizzazione all’apertura dei siti si ap-
plica la disciplina derogatoria di cui al-
l’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 90, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,
intendendosi sostituito il Sottosegretario di
Stato con l’organo competente all’indivi-
duazione dei siti ai sensi della presente
legge.
    11. I siti individuati con le procedure
previste dalla presente legge sostituiscono
i siti previsti nell’elenco di cui all’articolo
6, comma 1, del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.



                    ART. 7.

           (Riqualificazione e
        compensazione ambientali).

    1. Al fine di dare urgente attuazione
agli interventi volti a fronteggiare il con-
testo di criticità ambientale che insiste sul
territorio della regione Campania, me-
diante l’adozione di azioni e di interventi
di riqualificazione e di compensazione
ambientali, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il
Comitato interministeriale per la program-
mazione economica (CIPE) delibera l’ef-
fettiva assegnazione delle risorse a carico
del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all’articolo 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni,
previste dall’accordo di programma stra-
tegico per le compensazioni ambientali
nella regione Campania, sottoscritto in
data 18 luglio 2008 tra il Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, il Sottosegretario di Stato presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, la
regione Campania e il Commissario dele-
gato, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della regione Campania n. 41 del 13 ot-
tobre 2008. Con la medesima delibera del
CIPE si dispone un’integrazione delle ri-
sorse in misura non inferiore al 20 per
cento, per garantire il finanziamento degli
interventi di compensazione ambientale
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connessi all’attivazione dei nuovi siti di
discarica di cui all’articolo 6.
    2. Entro trenta giorni dalla delibera di
cui al comma 1, con accordo sottoscritto
dal Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare e dalla regione
Campania sono apportate le modifiche
all’accordo di programma strategico di cui
al citato comma 1 per aggiornare le pre-
visioni procedurali in conformità a quanto
previsto dalla presente legge.
    3. L’attuazione degli interventi di cui al
presente articolo è disciplinata con gli
accordi operativi di cui all’articolo 6,
comma 8, dell’accordo di programma stra-
tegico di cui al comma 1 del presente
articolo, sottoscritti dal Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del
mare, dalla regione Campania e dai singoli
comuni nei cui territori ricadono gli in-
terventi.
    4. Gli accordi operativi di cui al comma
3 precisano la natura e le finalità degli
interventi, le modalità di erogazione delle
risorse assegnate, l’attribuzione delle fun-
zioni di soggetto attuatore in capo ai
comuni, ovvero, in caso di loro indisponi-
bilità, a soggetti istituzionali allo scopo
delegati, il cronoprogramma delle azioni
previste e i meccanismi di surroga san-
zionatoria dei soggetti inadempienti me-
diante la nomina di commissari ad acta.


                    ART. 8.
       (Bonifica dei siti inquinati).

   1. Il piano regionale per la bonifica
delle aree inquinate, di cui all’articolo 199,
comma 5, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni:
     a) individua gli interventi di bonifica
anche secondo criteri di priorità, avuto
primario riguardo alla tutela della salute
delle popolazioni e alla riqualificazione
ambientale dei territori interessati;
     b) individua, in particolare, i criteri e
le modalità per lo smaltimento definitivo
dei rifiuti aventi codici CER 19.12.10,
19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e
Atti Parlamentari                          —     15   —        Camera dei Deputati — 3886
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20.03.99 stoccati presso le aree di deposito
anche temporaneo presenti sul territorio
regionale, nonché per la bonifica delle
medesime aree, ai sensi del decreto legi-
slativo 3 aprile 2006, n. 152, a tali fini il
piano individua le migliori tecnologie uti-
lizzabili, anche a modifica delle modalità
di smaltimento a mezzo dell’apposito im-
pianto previsto dall’articolo 8, comma
1-bis, del decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2008, n. 123.

    2. L’attuazione degli interventi di cui al
comma 1 del presente articolo è regolata
con intesa istituzionale di programma ai
sensi dell’articolo 2, comma 203, lettera b),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, tra il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e la regione Campania, in ac-
cordo con i comuni nei cui territori rica-
dono gli interventi di bonifica.
    3. Gli interventi indicati nell’intesa di
cui al comma 2 sono dichiarati di premi-
nente interesse nazionale ai sensi dell’ar-
ticolo 195, comma 1, lettera f), del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e succes-
sive modificazioni, anche ai fini della co-
pertura finanziaria prevista dalla mede-
sima lettera f).



                    CAPO III
       NORME FINANZIARIE E
     DI TUTELA OCCUPAZIONALE



                    ART. 9.

          (Gestione delle tariffe e
          contrasto dell’evasione).

   1. A decorrere dal 1o gennaio 2011 le
competenze in materia di determinazione
della tariffa per la gestione dei rifiuti
urbani e della tariffa integrata ambientale,
di seguito denominate « tariffe », conti-
nuano ad essere esercitate dai comuni
della regione Campania, in conformità ai
princìpi sanciti dall’articolo 238 del de-
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creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni.
    2. Le tariffe sono determinate dai co-
muni avuto riguardo all’obbligo di garan-
tire, con oneri a carico dell’utenza, l’inte-
grale copertura dei costi dell’intero ciclo di
gestione dei rifiuti, tenuto conto dei pa-
rametri di costo dei diversi segmenti del
ciclo previsti dal piano regionale.
    3. Le quote delle tariffe afferenti a
segmenti del ciclo di gestione dei rifiuti
gestiti a livello sovracomunale sono tra-
sferite agli enti locali competenti per il
ristoro dei relativi oneri di gestione.
    4. Al fine di migliorare l’efficienza nella
lotta all’evasione, mediante opportune si-
nergie ed economie di scala, i comuni
possono stipulare apposite convenzioni per
lo svolgimento in forma associata delle
attività di accertamento e di riscossione
delle tariffe, ai sensi dell’articolo 52,
comma 5, lettera a), del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446.
    5. I comuni, singoli o in forma asso-
ciata, per l’esercizio delle funzioni di ac-
certamento e di riscossione delle tariffe
possono avvalersi dei soggetti di cui all’ar-
ticolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1),
2), 3), e 4), del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, e successive mo-
dificazioni.
    6. I regolamenti comunali possono pre-
vedere che negli oneri di gestione del
servizio di gestione delle tariffe rientrano
anche risorse da destinare a progetti
straordinari di contrasto dell’evasione, me-
diante apposite convenzioni con gli organi
di polizia tributaria.



                    ART. 10.

(Procedure di recupero delle somme dovute
       allo Stato dagli enti locali).

    1. Nei comuni della regione Campania
le somme dovute dai singoli enti locali allo
Stato, per servizi garantiti dalle strutture
commissariali e strettamente connessi allo
smaltimento dei rifiuti fino alla data del
31 dicembre 2009, e di cui tali enti hanno
fruito, formano un debito unico, compren-
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                XVI LEGISLATURA   —   DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI   —   DOCUMENTI



dente le somme già oggetto di recupero da
parte del Ministero dell’interno ai sensi
dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3657 del 20 febbraio 2008,
e le somme dovute alla struttura del
Sottosegretario di Stato ai sensi dell’arti-
colo 12, comma 2, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26. Il recupero delle somme da
parte dello Stato è effettuato con l’appli-
cazione di una rateizzazione ventennale a
decorrere dall’anno 2011, senza oneri ac-
cessori e con esonero delle maggiorazioni
a titolo di sanzione per mancato raggiun-
gimento delle percentuali di raccolta dif-
ferenziata precedentemente fissate. A tale
beneficio possono accedere i comuni dotati
di un programma operativo triennale di
cui all’articolo 3. Il mancato raggiungi-
mento della percentuale di incremento
prevista alla scadenza del secondo anno
del programma operativo triennale com-
porta la decadenza dal predetto beneficio.
    2. Con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentita l’Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI) sono
disciplinate le modalità di attuazione delle
disposizioni del comma 1, con riferimento:
      a) alle modalità di accertamento e di
certificazione del debito di cui al comma
1, nel rispetto delle garanzie di contrad-
dittorio tra gli organi statali e l’ente locale
interessato;
      b) alle modalità di accertamento e di
certificazione del debito di cui al comma
1, in caso di mancato accordo in esito al
contraddittorio di cui alla lettera a);
     c) alle modalità di recupero delle
somme mediante riduzione dei trasferi-
menti erariali, nonché in sede di eroga-
zione di quanto dovuto per la comparte-
cipazione al gettito dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF), in applica-
zione del beneficio di rateizzazione ven-
tennale con esonero di oneri accessori e
applicazione di penali;
    d) alle modalità di recupero delle
somme mediante riduzione dei trasferi-
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               XVI LEGISLATURA   —   DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI   —   DOCUMENTI



menti erariali, nonché in sede di eroga-
zione di quanto dovuto per la comparte-
cipazione al gettito dell’IRPEF, in caso di
decadenza dal beneficio di cui al comma
1 per mancato raggiungimento della per-
centuale di raccolta differenziata prevista
al termine del secondo anno del pro-
gramma operativo triennale.


                    ART. 11.
(Cessione dei crediti vantati dai consorzi di
    bacino nei confronti dei comuni).

    1. La Cassa depositi e prestiti Spa, a
istanza degli organi di liquidazione dei
consorzi istituiti ai sensi della legge della
regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10,
diviene cessionaria pro soluto dei crediti
vantati dai predetti consorzi di bacino e
dai loro organismi aventi causa nei con-
fronti dei comuni per servizi resi nella
gestione del ciclo dei rifiuti per il relativo
ammontare debitamente accertato e cer-
tificato.
    2. Con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono disciplinate le
modalità di attuazione delle disposizioni
del comma 1, con riferimento:
      a) alle modalità di accertamento e di
certificazione del credito, nel rispetto delle
garanzie di contraddittorio tra le parti
cedenti e cedute;
      b) alle modalità di accertamento e di
certificazione del credito in caso di man-
cato accordo in esito al contraddittorio di
cui alla lettera a);
      c) alla corresponsione da parte della
cessionaria delle somme certificate in fa-
vore del soggetto cedente, che deve inter-
venire entro sessanta giorni dall’avvenuta
certificazione;
      d) agli oneri e alle modalità di cor-
responsione del debito da parte degli enti
locali in favore della cessionaria, secondo
un piano di rateizzazione di durata al-
meno pari a dieci anni.
Atti Parlamentari                          —     19   —        Camera dei Deputati — 3886
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                    ART. 12.

    (Personale dei consorzi di bacino).

    1. Al fine di garantire la continuità
occupazionale del personale già in servizio
presso i consorzi di bacino istituiti ai sensi
della legge della regione Campania 10
febbraio 1993, n. 10, e i loro organismi
aventi causa, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, su
iniziativa del prefetto, presso ogni prefet-
tura-ufficio territoriale del Governo delle
province della Campania è costituita una
commissione, composta da un rappresen-
tante della prefettura-ufficio territoriale
del Governo, da un rappresentante del-
l’ispettorato provinciale del lavoro, da un
rappresentante dell’ANCI, dai commissari
liquidatori dei consorzi di bacino già ope-
ranti nell’ambito della provincia e da tre
rappresentanti delle organizzazioni sinda-
cali maggiormente rappresentative a livello
provinciale.
    2. La commissione di cui al comma 1,
all’atto dell’insediamento, approva un re-
golamento per la continuità occupazionale
dei lavoratori di cui al medesimo comma
1 che, tra l’altro, disciplina:

      a) la formazione di un elenco pro-
vinciale del personale di cui al comma 1,
sulla base delle ricognizioni effettuate da-
gli organi liquidatori di cui all’articolo 12
del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 16; per le pro-
vince di Napoli e di Caserta, nelle quali è
stato costituito un soggetto unico di ge-
stione, ai fini dell’iscrizione negli elenchi
su base provinciale si tiene conto del
rapporto di lavoro in essere antecedente-
mente alla costituzione del soggetto unico
di gestione;

     b) la formazione di distinte gradua-
torie per profili professionali omogenei,
tenuto conto dell’anzianità di assunzione;

     c) la continuità occupazionale del
personale iscritto nelle graduatorie di cui
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alla lettera b), nel rispetto degli accordi
sindacali di settore, tenuto conto dell’ob-
bligo di cui al comma 4.

   3. Il personale iscritto negli elenchi
provinciali di cui al comma 2 è utilizzato
obbligatoriamente:

      a) da parte dei soggetti subentranti, a
titolo di affidamento, appalto o conces-
sione, nei servizi già svolti dai consorzi di
bacino istituiti ai sensi della legge della
regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10,
e dai loro organismi aventi causa, in
applicazione delle norme vigenti in mate-
ria di passaggio di cantiere;

     b) da parte dei soggetti affidatari,
appaltatori o concessionari di servizi af-
ferenti il ciclo di gestione dei rifiuti nelle
province della regione Campania;

      c) da parte dei soggetti affidatari,
appaltatori o concessionari della realizza-
zione di programmi e di progetti di ri-
qualificazione e compensazione ambien-
tale e di bonifica dei siti inquinati, di cui
agli articoli 7 e 8.

    4. Gli atti di affidamento, appalto o
concessione di cui alle lettere a), b) e c),
del comma 3 prevedono l’obbligo per i
soggetti affidatari appaltatori o concessio-
nari di utilizzare, per i profili professionali
corrispondenti e disponibili, il personale
iscritto negli elenchi provinciali di cui al
comma 2. In ogni caso tale obbligo è
inserito nei bandi di gara e nei disciplinari
di affidamento ai sensi dell’articolo 1339
del codice civile.
    5. Nell’ambito degli stanziamenti già
previsti, ovvero tramite appositi fondi re-
gionali, i programmi e i progetti di cui alla
lettera c) del comma 3 possono prevedere
attività di formazione e di aggiornamento
professionali per l’utilizzo del personale
iscritto negli elenchi di cui al comma 2.
Restano ferme le disposizioni in materia
di ammortizzatori sociali di cui al comma
2 dell’articolo 13 del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2010, n. 26.
Atti Parlamentari                           —       21   —      Camera dei Deputati — 3886
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                    CAPO IV
CONTRASTO DELLO SMALTIMENTO E
DEI TRAFFICI ILLEGALI DI RIFIUTI.
 ATTIVITÀ ISPETTIVE DI INCHIESTA


                    ART. 13.
(Contrasto delle attività illecite connesse al
             ciclo dei rifiuti).

   1. La regione Campania assicura idonee
forme di collaborazione tra le proprie
commissioni speciali d’inchiesta sul ciclo
dei rifiuti e la Commissione parlamentare
di inchiesta sulle attività illecite connesse
al ciclo dei rifiuti, istituita dalla legge 6
febbraio 2009, n. 6, di seguito denominata
« Commissione di inchiesta ».
   2. La Commissione di inchiesta pro-
muove le opportune iniziative, d’intesa con
la regione Campania, al fine di:
      a) svolgere indagini atte a fare luce
sulle attività illecite connesse al ciclo dei
rifiuti, sulle organizzazioni in esse coin-
volte o ad esse comunque collegate, sui
loro assetti societari e sul ruolo svolto
dalla criminalità organizzata;
      b) individuare le connessioni tra le
attività illecite nel settore dei rifiuti e altre
attività economiche, con particolare ri-
guardo al traffico dei rifiuti tra le regioni
italiane e verso altre nazioni;
      c) verificare l’eventuale sussistenza di
comportamenti illeciti da parte della pub-
blica amministrazione centrale e periferica
e dei soggetti pubblici e privati operanti
nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in
riferimento alle modalità di gestione dei
servizi di smaltimento da parte degli enti
locali e ai relativi sistemi di affidamento;
      d) verificare l’eventuale sussistenza di
attività illecite relative ai siti inquinati nel
territorio nazionale;
     e) verificare la corretta attuazione
della normativa vigente in materia di ge-
stione dei rifiuti pericolosi e delle loro
puntuali e precise caratterizzazione e clas-
Atti Parlamentari                          —     22   —        Camera dei Deputati — 3886
               XVI LEGISLATURA   —   DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI   —   DOCUMENTI



sificazione e svolgere indagini atte ad ac-
certare eventuali attività illecite connesse a
tale gestione.


                    ART. 14.
            (Obblighi ispettivi).

    1. In funzione di presidio della salute
della popolazione residente a salvaguardia
del patrimonio paesaggistico e ambientale,
nonché ai fini del contrasto dello smalti-
mento e dei traffici illeciti di rifiuti pro-
venienti anche da altre regioni, nella re-
gione Campania, gli enti e le imprese che
effettuano operazioni di trattamento dei
rifiuti e che raccolgono o trasportano
rifiuti a titolo professionale, gli interme-
diari e i commercianti, nonché gli enti e le
imprese che producono rifiuti pericolosi
sono soggetti a ispezioni periodiche obbli-
gatorie da parte delle autorità statali e
territoriali competenti, che a tal fine pre-
dispongono adeguati programmi di moni-
toraggio e di controllo.
    2. Le ispezioni di cui al comma 1
relative alle operazioni di raccolta e di
trasporto dei rifiuti riguardano l’origine, la
natura, la quantità e la destinazione dei
rifiuti raccolti e trasportati.


                    ART. 15.
       (Abrogazioni e norme finali).

    1. Le ordinanze e i decreti emanati
durante la gestione emergenziale, nonché
le disposizioni del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e del
decreto–legge 30 dicembre 2009 n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 2010, n. 26, sono abrogati
nelle parti incompatibili con le disposi-
zioni della presente legge.
    2. Le province assumono le determina-
zioni ritenute opportune in ordine allo
scioglimento, ovvero al mantenimento de-
gli affidamenti del servizio di gestione
integrata dei rifiuti operati ai sensi del-
l’articolo 20 della legge della regione Cam-
Atti Parlamentari                         —   23   —          Camera dei Deputati — 3886
              XVI LEGISLATURA   —   DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI   —   DOCUMENTI



pania 28 marzo 2007, n. 4, tenuto conto
anche delle previsioni del piano regionale
e delle convenzioni stipulate ai sensi del-
l’articolo 4, commi 6 e 7, della presente
legge.


                    ART. 16.
           (Entrata in vigore).

    1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.
€ 2,00
         *16PDL0043630*
             *16PDL0043630*

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  • 1. Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI N. 3886 CAMERA DEI DEPUTATI — PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI FRANCESCHINI, BERSANI, BONAVITACOLA, IANNUZZI, GRA- ZIANO, BRATTI, MARIANI, MAZZARELLA, BOSSA, CIRIELLO, CUOMO, NICOLAIS, PICCOLO, PICIERNO, SARUBBI, VACCARO, BENAMATI, BOCCI, BRAGA, ESPOSITO, GINOBLE, MARAN- TELLI, MARGIOTTA, MORASSUT, MOTTA, VIOLA Norme per il superamento della gestione emergenziale e per il funzionamento ordinario del ciclo dei rifiuti, nonché inter- venti in materia ambientale nella regione Campania Presentata il 19 novembre 2010 ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come compro- Il rientro nella gestione ordinaria del vato dalle vicende delle ultime settimane, ciclo di gestione dei rifiuti, promesso dal le condizioni di smaltimento dei rifiuti Governo, non solo non è stato garantito, nella regione Campania versano in uno ma resta differito a tempi futuri e impre- stato di perdurante e drammatica gravità. cisabili, per la mancata soluzione dei nodi I proclami di fuoriuscita dall’emergenza, strutturali del problema. che hanno accompagnato il decreto-legge Le scelte strategiche per garantire il n. 195 del 2009, convertito, con modifica- funzionamento ordinario del ciclo (misure zioni, dalla legge n. 26 del 2010, si sono a sostegno della raccolta differenziata, ter- dimostrati del tutto artificiali e propagan- movalorizzatori e impianti di compostag- distici. gio) sono state abbandonate a se stesse.
  • 2. Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 3886 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI Si è rivelata sbagliata, come ampia- late, a fronte di un conferimento giorna- mente previsto, la scelta di esautorare liero pari a 3.700 tonnellate. totalmente i comuni, attribuendo a im- Ne consegue una residua autonomia, provvisate società provinciali la responsa- ove calcolata in modo unitario su base bilità di gestire tutte le fasi del ciclo. regionale, pari a circa un anno. Ove si Sono state tradite le promesse di fondi consideri, invece, il dato differenziato per e di interventi di compensazione ambien- le singole province, emerge una situazione tale in favore dei territori interessati dalla ancora più critica. localizzazione dei siti di smaltimento du- In particolare, con riferimento alla pro- rante la fase emergenziale. vincia di Napoli (ove insiste la maggio- Nel frattempo sui comuni continuano a ranza della popolazione dell’intera Cam- gravare le trattenute sui trasferimenti era- pania) le discariche attive di Terzigno- riali per debiti inerenti la gestione del- Cava Sari e Chiaiano presentano una re- l’emergenza, unilateralmente accertati sidua capacità ricettiva di 545.218 dallo Stato, in totale assenza di traspa- tonnellate che, a fronte di un conferi- rente contraddittorio con gli enti locali mento giornaliero di 2.450 tonnellate, sarà interessati. totalmente esaurita in un tempo non su- Ne è scaturito un quadro normativo periore a sette mesi. In presenza di ulte- statale che sottopone la Campania a un riori criticità che dovessero intervenire persistente commissariamento surrettizio, (perduranti disfunzioni del termovaloriz- dando luogo a un immotivato regime dif- zatore di Acerra e modifiche alle previ- ferenziato nei confronti di tutte le altre sioni di utilizzo della discarica di Terzi- regioni, dove continua a non trovare ap- gno-Cava Sari, in esito agli accertamenti in plicazione la normativa statale dettata dal corso sugli effetti del percolato sulla falda decreto legislativo n. 152 del 2006. acquifera) tale termine può risultare ancor In tale contesto il trend di crescita della più ravvicinato. raccolta differenziata rimane piuttosto Considerati i tempi occorrenti per la lento e presenta un quadro alquanto dif- realizzazione dei nuovi termovalorizzatori ferenziato fra le diverse province della di Napoli e di Salerno e per raggiungere regione: Salerno (41,42 per cento); Avel- adeguati livelli di raccolta differenziata, è lino (36,50 per cento); Benevento (26,59 per cento); Napoli (18,04 per cento); Ca- facile concludere che fra qualche mese la serta (12,41 per cento). Campania tornerà in totale emergenza A fronte di questi dati spiccano gli esiti rifiuti, ancor più grave di quella già co- del tutto insoddisfacenti della capacità di nosciuta, con la concreta prospettiva di smaltimento del termovalorizzatore di restarci per almeno altri tre anni. Acerra, ben al di sotto delle potenzialità La presente proposta di legge, pertanto, operative previste a pieno regime in mi- è diretta a disciplinare, con il capo I, le sura di 600.000 tonnellate all’anno e che finalità e, con il capo II, il necessario non solo non sono mai state rispettate, ma riassetto ordinamentale delle competenze, appaiono incompatibili con criticità strut- nonché misure volte a evitare il precipitare turali e tecnologiche dell’impianto. in una nuova emergenza, per la riqualifi- Altrettanto critica è la situazione delle cazione ambientale e la bonifica dei siti discariche oggi attive (Savignano (Avel- inquinati. lino), Sant’Arcangelo Trimonte (Bene- Il capo III reca norme per il ripiano vento), San Tammaro (Caserta), Chiaiano delle posizioni debitorie degli enti locali (Napoli), Terzigno-Cava Sari (Napoli). conseguenti alla gestione emergenziale, Sulla base dei dati forniti in data 9 nonché per garantire la continuità occu- novembre 2010 dal Governo su richiesta pazionale del personale già in servizio dei parlamentari del Partito Democratico, presso i consorzi di bacino e gli organismi la restante capacità ricettiva delle disca- loro aventi causa, fatte salve le prerogative riche attive ammonta a 1.475.000 tonnel- di contrattazione sindacale in ordine agli
  • 3. Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 3886 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI effetti dell’adesione dei lavoratori alle pro- rendendo effettivamente utilizzabili le ri- cedure previste. sorse già promesse dal Governo e dalla Infine, di specifico rilievo e novità sono regione, ma mai assegnate allo scopo. le disposizioni del capo IV volte a perse- L’articolo 8 reca norme per la bonifica guire un’efficace collaborazione e un fat- dei siti inquinati durante la fase emergen- tivo scambio informativo tra la regione ziale pregressa, mediante l’individuazione Campania e la Commissione parlamentare degli interventi prioritari a tutela della di inchiesta sulle attività illecite connesse salute delle popolazioni, a partire dalla al ciclo dei rifiuti. rimozione e dall’avvio a smaltimento delle L’articolo 1 precisa le finalità della ecoballe stoccate negli anni scorsi in am- legge, con riferimento al definitivo supe- bito regionale (segnatamente nelle aree di ramento della gestione emergenziale del Napoli nord e di Caserta). ciclo integrato dei rifiuti nella regione L’articolo 9 prevede la conferma in Campania e al ripristino delle condizioni capo ai comuni delle competenze in ma- per la piena ed effettiva tutela dei diritti teria tariffaria, con misure volte a contra- fondamentali delle popolazioni interessate, stare l’evasione. sotto i profili igienico-sanitari, ambientali, L’articolo 10 prevede le procedure di sociali e della sicurezza pubblica. accertamento trasparente e in contraddit- L’articolo 2 reca norme per disciplinare torio con i comuni delle somme di cui essi le competenze dei comuni, singoli o asso- sono debitori in ragione degli interventi ciati, nella gestione del ciclo dei rifiuti garantiti dagli organi commissariali nella solidi urbani, in raccordo con le recenti fase emergenziale, nonché le modalità di modifiche della legislazione regionale, di recupero delle somme accertate mediante cui al comma 1-bis all’articolo 10 della rateizzazione pluriennale. legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, in- L’articolo 11 stabilisce le posizioni cre- trodotta dall’articolo 1, comma 68, della ditorie dei consorzi di bacino, istituiti ai legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2. sensi della legge regionale n. 10 del 1993, L’articolo 3 definisce un programma nei confronti dei comuni per servizi con- triennale per l’incremento della raccolta differenziata (40 per cento nel 2011, 50 per nessi al ciclo di gestione dei rifiuti solidi cento nel 2012, 60 per cento nel 2013), con urbani. la previsione di strumenti cogenti e di mi- L’articolo 12 reca norme per garantire la sure finanziarie di sostegno per i comuni. continuità occupazionale del personale già L’articolo 4 disciplina la realizzazione e in servizio presso i consorzi di bacino, ov- la gestione delle dotazioni impiantistiche vero presso gli organismi loro aventi causa. industriali (termovalorizzatori, impianti di L’articolo 13 dispone la collaborazione tritovagliatura e impianti di compostaggio) e lo scambio informativo tra la regione a partire dalla confermata responsabilità in Campania e la Commissione parlamentare capo ai comuni di Napoli e di Salerno delle di inchiesta sulle attività illecite connesse funzioni di soggetti attuatori degli impianti. al ciclo dei rifiuti. L’articolo 5 definisce i criteri per rag- L’articolo 14 disciplina gli strumenti giungere l’equilibrio regionale di gestione ispettivi in funzione di presidio della sa- del ciclo, in coerenza con le norme euro- lute della popolazione residente, a salva- pee e nazionali vigenti. guardia del patrimonio paesaggistico e am- L’articolo 6 reca norme per la pronta bientale, nonché ai fini del contrasto allo individuazione delle discariche occorrenti smaltimento e ai traffici illeciti di rifiuti sia a regime sia per fronteggiare l’emer- provenienti anche da altre regioni. genza nella fase transitoria fino al rag- L’articolo 15 prevede gli effetti abroga- giungimento dell’equilibrio regionale di ge- tori delle disposizioni contenute nella legge stione del ciclo. e le norme finali. L’articolo 7 disciplina l’attuazione degli L’articolo 16 stabilisce l’entrata in vi- interventi di compensazione ambientale, gore della legge.
  • 4. Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati — 3886 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI PROPOSTA DI LEGGE ___ CAPO I FINALITÀ ART. 1. (Finalità). 1. La presente legge è finalizzata al superamento della gestione emergenziale e al ripristino delle condizioni per la ge- stione ordinaria del ciclo dei rifiuti nella regione Campania, nonché all’adozione di interventi in materia ambientale volti alla piena ed effettiva tutela dei diritti fonda- mentali delle popolazioni interessate, sotto i profili igienico-sanitari, ambientali, so- ciali e della sicurezza pubblica. 2. Per le finalità di cui al comma 1 la presente legge disciplina: a) le funzioni e le competenze spet- tanti agli enti locali per il funzionamento a regime ordinario del ciclo di gestione dei rifiuti, in conformità ai princìpi di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione e nel rispetto delle disposizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; b) le misure urgenti per garantire l’effettivo superamento della gestione emergenziale e l’attuazione di idonei in- terventi di compensazione ambientale e di bonifica dei siti inquinati; c) le modalità di ripianamento delle situazioni debitorie degli enti locali deri- vanti dalla gestione emergenziale e le mi- sure di continuità occupazionale; d) le misure in materia di attività ispettive e di inchiesta finalizzate alla lotta contro lo smaltimento e i traffici illegali di rifiuti.
  • 5. Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 3886 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI CAPO II RIASSETTO DELLE COMPETENZE E IN- TERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE ART. 2. (Competenze dei comuni della regione Cam- pania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani). 1. I comuni della regione Campania, sin- golarmente o in forma associata, esercitano le funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani con le modalità previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, come da ultimo modificata dalla legge della regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2. ART. 3. (Competenze e azioni di regione e comuni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani). 1. La regione Campania, in sede di adozione del piano regionale di gestione dei rifiuti, di seguito denominato « piano regionale », ai sensi degli articoli 196 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, defini- sce le azioni coerenti con gli obiettivi di recupero, di riutilizzo e di riciclaggio pre- visti dagli articoli 10 e 11 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008. 2. Fermo restando l’obiettivo a regime di incremento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani di cui all’articolo 205, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il piano regionale prevede, quale obiettivo strategico intermedio, l’in- cremento della raccolta differenziata, nel triennio 2011-1013, almeno nelle seguenti misure: 40 per cento entro il 31 dicembre 2011, 50 per cento entro il 31 dicembre 2012 e 60 per cento entro il 31 dicembre 2013. 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
  • 6. Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati — 3886 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI comuni della regione Campania che non hanno già conseguito la percentuale del 60 per cento di cui al comma 2 sottopongono alla regione Campania un apposito pro- gramma operativo triennale, anche a in- tegrazione e aggiornamento di programmi già approvati. Nei comuni ad alta concen- trazione insediativa il programma motiva eventuali ragioni ostative al rispetto degli obiettivi d’incremento secondo i termini indicati al comma 2, nonché le misure e i diversi termini occorrenti per garantire comunque il raggiungimento degli obiettivi di incremento di cui al citato comma 2. 4. Nei trenta giorni successivi al ter- mine di cui al comma 3, l’ufficio regionale competente, con il supporto tecnico del- l’Agenzia regionale per la protezione am- bientale (ARPAC) della Campania, prov- vede all’esame e alla validazione del pro- gramma operativo triennale. Il termine di cui al primo periodo è sospeso qualora risultino necessari integrazioni o chiari- menti, che comunque possono essere ri- chiesti una sola volta. 5. Qualora il programma operativo triennale validato preveda investimenti in beni materiali o immateriali necessari per la sua attuazione, i relativi oneri sono coperti mediante la stipulazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti Spa, con ammortamento ventennale a carico del- l’ente locale e con interessi posti a carico della regione Campania. I relativi oneri sono sostenuti dai comuni, per la quota capitale, e dalla regione Campania, per la quota interessi, in deroga ai vigenti vincoli di finanza locale in materia di patto di stabilità interno. 6. L’ARPAC, nell’esercizio delle fun- zioni di supporto di cui all’articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, garantisce un adeguato e tempestivo mo- nitoraggio sull’attuazione del programma operativo triennale e redige, alla data del 31 dicembre di ogni anno, una relazione sul suo stato di attuazione, trasmessa al comune interessato, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e alla regione Campania. L’ARPAC segnala tempestiva- mente al presidente della regione eventuali
  • 7. Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati — 3886 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI ritardi imputabili all’ente locale, ai fini dei provvedimenti surrogatori da adottare, previa diffida nei confronti dell’ente locale inadempiente, anche tramite la nomina di un commissario ad acta con oneri a carico dell’ente locale surrogato. 7. Il mancato raggiungimento degli obiettivi di incremento della raccolta dif- ferenziata dei rifiuti urbani previsti alla scadenza del secondo anno dal pro- gramma operativo triennale di cui al comma 3 del presente articolo comporta a carico del comune inadempiente l’applica- zione delle disposizioni dell’articolo 10, comma 2, lettera d). Il mancato raggiun- gimento degli obiettivi di incremento della raccolta differenziata previsti alla sca- denza del programma operativo triennale comporta lo scioglimento del consiglio co- munale con le procedure previste dall’ar- ticolo 141, comma 2-bis, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti lo- cali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. ART. 4. (Dotazioni impiantistiche industriali). 1. Fermi restando l’applicazione in via ordinaria delle disposizioni vigenti in ma- teria di localizzazione, realizzazione e ge- stione degli impianti di recupero e smal- timento dei rifiuti, di cui alla parte quarta, titolo I, capo II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifi- cazioni, nonché il rispetto delle disposi- zioni della direttiva 2008/98/CE del Par- lamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, al fine di garantire l’ur- gente realizzazione degli impianti di ter- movalorizzazione previsti nel comune di Salerno e nel comune di Napoli, rispetti- vamente, dall’articolo 5 e dall’articolo 8 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, le funzioni di soggetto attuatore sono attribuite ai co- muni in cui ricadono tali impianti. 2. I soggetti attuatori provvedono al- l’affidamento della costruzione e della ge-
  • 8. Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati — 3886 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI stione degli impianti di cui al comma 1 nel rispetto della normativa vigente in materia di gestione dei servizi pubblici locali, ov- vero in appalto o in concessione, stabilite dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 3. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti attuatori inviano al presidente della regione Campania e al Ministro del- l’ambiente e della tutela del territorio e del mare un dettagliato cronoprogramma delle fasi procedimentali di attuazione de- gli impianti. 4. Nel caso di inadempimenti che com- portano gravi ritardi nel rispetto del cro- noprogramma di cui al comma 3 e che risultano imputabili al soggetto attuatore, il presidente della regione Campania in- tima l’adempimento e, in caso di perdu- rante inerzia, esercita i provvedimenti di surroga. In caso di inadempimento del presidente della regione, i poteri di sur- roga sono esercitati dal Ministro dell’am- biente e della tutela del territorio e del mare. 5. Nelle more dell’adozione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 3, comma 1, i comuni compresi nelle province di Napoli e di Caserta e i comuni compresi nelle province di Avel- lino, di Benevento e di Salerno costitui- scono, rispettivamente, due bacini funzio- nali d’utenza delle dotazioni impiantisti- che industriali ricadenti nei rispettivi am- biti territoriali, costituite dai termovalorizzatori di Acerra, di Napoli e di Salerno e dai connessi impianti di tritovagliatura ubicati nei comuni di Cai- vano, Tufino, Giugliano in Campania, Santa Maria Capua Vetere, Avellino, loca- lità Pianodardine, Battipaglia e Casalduni. 6. La regione Campania, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuove la sottoscrizione di apposite convenzioni obbligatorie, ai sensi dell’articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell’articolo 10, comma 1-bis, della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, volte a regolare la
  • 9. Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati — 3886 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI gestione delle dotazioni impiantistiche da parte dei comuni utilizzatori. 7. Nelle more dell’adozione del piano regionale e comunque non oltre ventiquat- tro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è in facoltà dei co- muni utilizzatori, ove ne valutino l’oppor- tunità o la convenienza secondo i princìpi di sussidiarietà e di adeguatezza, delegare con apposita convenzione la gestione di dotazioni impiantistiche alle province, che vi provvedono ai sensi dell’articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4. 8. Il piano regionale definisce la dota- zione degli impianti di compostaggio per il recupero della frazione organica derivante dalla raccolta differenziata, con riferi- mento ai bacini funzionali d’utenza di cui al comma 5. La gestione degli impianti di compostaggio a utenza sovracomunale è disciplinata con le modalità di cui ai commi 6 e 7. Sono fatte salve in capo ai soggetti attuatori la titolarità delle gestioni degli impianti di compostaggio in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge e la facoltà di singoli comuni di realizzare e di gestire impianti di compostaggio d’utenza comunale. ART. 5. (Equilibrio regionale di gestione del ciclo dei rifiuti). 1. Il piano regionale in attuazione della gerarchia di eliminazione dei rifiuti pre- vista dall’articolo 4 della direttiva 2008/ 98/CE del Parlamento europeo e del Con- siglio, del 19 novembre 2008, che prevede la prevenzione, l’utilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, de- finisce le condizioni e i termini per il raggiungimento dell’equilibrio di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani nella regione Campania, con prioritario incre- mento della raccolta differenziata nelle misure previste dall’articolo 3 e con l’uti- lizzo delle dotazioni impiantistiche di cui all’articolo 4 della presente legge.
  • 10. Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati — 3886 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI 2. In caso di mancato raggiungimento dell’equilibrio di cui al comma 1, il piano regionale prevede le azioni coerenti con la gerarchia di eliminazione di cui al mede- simo comma 1, per l’incremento della raccolta differenziata e per l’ottimizza- zione o il potenziamento della dotazione impiantistica occorrenti per il suo raggiun- gimento, anche per ambiti territoriali au- tosufficienti. 3. Il piano regionale definisce gli ambiti territoriali entro cui si realizza l’autosuf- ficienza nella gestione del ciclo ad avve- nuto raggiungimento dell’equilibrio di ge- stione, anche a modifica dei bacini fun- zionali d’utenza di cui all’articolo 4, ferma restando l’ottimizzazione di rendimento degli impianti. ART. 6. (Discariche). 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione Campania, previa conferenza di servizi con la partecipazione delle pro- vince, approva un documento tecnico d’in- dirizzo contenente i criteri per l’individua- zione delle aree non idonee e delle aree idonee ad accogliere siti destinati a disca- riche dei rifiuti solidi urbani, in confor- mità alle disposizioni dettate dalla diret- tiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, e dalla normativa nazionale di re- cepimento contenuta nel decreto legisla- tivo 13 gennaio 2003, n. 36. Tale docu- mento costituisce un primo stralcio del piano regionale, ai fini di cui all’articolo 196, comma 1, lettere n), e o) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e stabili- sce le volumetrie ricettive da individuare avuto riguardo: a) alle dotazioni comunque occor- renti in ambito provinciale per soddisfare il fabbisogno provinciale di smaltimento in discarica ad avvenuto raggiungimento del- l’equilibrio di gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania;
  • 11. Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati — 3886 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI b) alle dotazioni occorrenti in ambito provinciale per soddisfare il fabbisogno provinciale di smaltimento in discarica nella fase transitoria fino al raggiungi- mento dell’equilibrio di gestione del ciclo dei rifiuti nella regione Campania. 2. Entro trenta giorni dall’approvazione del documento tecnico d’indirizzo, le pro- vince della regione Campania individuano i siti idonei per soddisfare i fabbisogni previsti dalle lettere a) e b) del comma 1, verificando in via prioritaria la possibilità di utilizzare a tali fini, nel rispetto della normativa di settore, vigente in materia ambientale, le cave dismesse individuate dal Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) della regione Campania, di cui all’ordinanza del Commissario ad acta n. 11 del 7 luglio 2006, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Campania n. 27 del 19 giugno 2006. 3. Fermo restando che le province sono obbligate a individuare nell’ambito del proprio territorio i siti idonei per soddi- sfare integralmente il fabbisogno di cui alla lettera a) del comma 1, ove non risulti possibile individuare in ambito provinciale siti idonei a garantire integralmente il soddisfacimento del fabbisogno di cui alla lettera b) del medesimo comma 1 nel rispetto delle garanzie di tutela ambientale previste dal decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, la provincia approva uno studio di fattibilità con cui sono indicati: a) i siti idonei a garantire il soddi- sfacimento parziale del fabbisogno di cui alla lettera b) del comma 1, cui le province sono comunque obbligate; b) le ragioni tecniche e normative che impediscono l’individuazione in ambito provinciale di siti idonei al soddisfaci- mento integrale del fabbisogno di cui alla lettera b) del comma 1. 4. Lo studio di fattibilità è trasmesso al presidente della regione Campania entro il termine di cui al comma 2. 5. Sulle risultanze dello studio di fat- tibilità il presidente della regione Campa- nia acquisisce, entro trenta giorni, le va-
  • 12. Atti Parlamentari — 12 — Camera dei Deputati — 3886 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI lutazioni tecnico-scientifiche di una com- missione composta da cinque esperti di comprovata competenza nelle discipline interessate, composta da un esperto no- minato dall’Istituto superiore per la pro- tezione e la ricerca ambientale (ISPRA), da un esperto nominato dall’Istituto supe- riore di sanità (ISS) e da tre esperti nominati dalla conferenza regionale dei rettori delle università della Campania. 6. Qualora le risultanze dello studio di fattibilità non siano condivise dalla com- missione di esperti, il presidente della regione Campania, entro i trenta giorni successivi, provvede, in surroga della pro- vincia, a individuare i siti nell’ambito del territorio provinciale interessato idonei a garantire l’integrale soddisfacimento del fabbisogno di cui alla lettera b) del com- ma 1. 7. Qualora le risultanze dello studio di fattibilità siano condivise dalla commis- sione di esperti, il presidente della regione Campania, entro i trenta giorni successivi, provvede a individuare in ambito regionale i siti idonei di cui al comma 6. L’indivi- duazione avviene con il supporto tecnico- scientifico dell’ARPAC, sulla base dei cri- teri di cui al documento tecnico d’indi- rizzo, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e nel perseguimento dei princìpi di pere- quazione ambientale tra i diversi territori della regione, tenuto conto dei carichi inquinanti già sostenuti. 8. Gli atti di individuazione dei siti precisano le modalità attuative e gestionali della discarica e prevedono, al fine di garantire l’effettiva attuazione degli inter- venti di compensazione ambientale in fa- vore dei territori interessati, la contestuale sottoscrizione di appositi accordi operativi, ai sensi del comma 3 dell’articolo 7. 9. Ai fini di cui al presente articolo il presidente della regione Campania esercita i poteri di ordinanza di cui all’articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ed è surrogato, in caso di inadempienza, dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del medesimo articolo 191.
  • 13. Atti Parlamentari — 13 — Camera dei Deputati — 3886 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI 10. Limitatamente alle procedure di autorizzazione all’apertura dei siti si ap- plica la disciplina derogatoria di cui al- l’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, intendendosi sostituito il Sottosegretario di Stato con l’organo competente all’indivi- duazione dei siti ai sensi della presente legge. 11. I siti individuati con le procedure previste dalla presente legge sostituiscono i siti previsti nell’elenco di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123. ART. 7. (Riqualificazione e compensazione ambientali). 1. Al fine di dare urgente attuazione agli interventi volti a fronteggiare il con- testo di criticità ambientale che insiste sul territorio della regione Campania, me- diante l’adozione di azioni e di interventi di riqualificazione e di compensazione ambientali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per la program- mazione economica (CIPE) delibera l’ef- fettiva assegnazione delle risorse a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, previste dall’accordo di programma stra- tegico per le compensazioni ambientali nella regione Campania, sottoscritto in data 18 luglio 2008 tra il Ministero del- l’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la regione Campania e il Commissario dele- gato, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione Campania n. 41 del 13 ot- tobre 2008. Con la medesima delibera del CIPE si dispone un’integrazione delle ri- sorse in misura non inferiore al 20 per cento, per garantire il finanziamento degli interventi di compensazione ambientale
  • 14. Atti Parlamentari — 14 — Camera dei Deputati — 3886 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI connessi all’attivazione dei nuovi siti di discarica di cui all’articolo 6. 2. Entro trenta giorni dalla delibera di cui al comma 1, con accordo sottoscritto dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalla regione Campania sono apportate le modifiche all’accordo di programma strategico di cui al citato comma 1 per aggiornare le pre- visioni procedurali in conformità a quanto previsto dalla presente legge. 3. L’attuazione degli interventi di cui al presente articolo è disciplinata con gli accordi operativi di cui all’articolo 6, comma 8, dell’accordo di programma stra- tegico di cui al comma 1 del presente articolo, sottoscritti dal Ministero dell’am- biente e della tutela del territorio e del mare, dalla regione Campania e dai singoli comuni nei cui territori ricadono gli in- terventi. 4. Gli accordi operativi di cui al comma 3 precisano la natura e le finalità degli interventi, le modalità di erogazione delle risorse assegnate, l’attribuzione delle fun- zioni di soggetto attuatore in capo ai comuni, ovvero, in caso di loro indisponi- bilità, a soggetti istituzionali allo scopo delegati, il cronoprogramma delle azioni previste e i meccanismi di surroga san- zionatoria dei soggetti inadempienti me- diante la nomina di commissari ad acta. ART. 8. (Bonifica dei siti inquinati). 1. Il piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, di cui all’articolo 199, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni: a) individua gli interventi di bonifica anche secondo criteri di priorità, avuto primario riguardo alla tutela della salute delle popolazioni e alla riqualificazione ambientale dei territori interessati; b) individua, in particolare, i criteri e le modalità per lo smaltimento definitivo dei rifiuti aventi codici CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01 e
  • 15. Atti Parlamentari — 15 — Camera dei Deputati — 3886 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI 20.03.99 stoccati presso le aree di deposito anche temporaneo presenti sul territorio regionale, nonché per la bonifica delle medesime aree, ai sensi del decreto legi- slativo 3 aprile 2006, n. 152, a tali fini il piano individua le migliori tecnologie uti- lizzabili, anche a modifica delle modalità di smaltimento a mezzo dell’apposito im- pianto previsto dall’articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123. 2. L’attuazione degli interventi di cui al comma 1 del presente articolo è regolata con intesa istituzionale di programma ai sensi dell’articolo 2, comma 203, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Campania, in ac- cordo con i comuni nei cui territori rica- dono gli interventi di bonifica. 3. Gli interventi indicati nell’intesa di cui al comma 2 sono dichiarati di premi- nente interesse nazionale ai sensi dell’ar- ticolo 195, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e succes- sive modificazioni, anche ai fini della co- pertura finanziaria prevista dalla mede- sima lettera f). CAPO III NORME FINANZIARIE E DI TUTELA OCCUPAZIONALE ART. 9. (Gestione delle tariffe e contrasto dell’evasione). 1. A decorrere dal 1o gennaio 2011 le competenze in materia di determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e della tariffa integrata ambientale, di seguito denominate « tariffe », conti- nuano ad essere esercitate dai comuni della regione Campania, in conformità ai princìpi sanciti dall’articolo 238 del de-
  • 16. Atti Parlamentari — 16 — Camera dei Deputati — 3886 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. 2. Le tariffe sono determinate dai co- muni avuto riguardo all’obbligo di garan- tire, con oneri a carico dell’utenza, l’inte- grale copertura dei costi dell’intero ciclo di gestione dei rifiuti, tenuto conto dei pa- rametri di costo dei diversi segmenti del ciclo previsti dal piano regionale. 3. Le quote delle tariffe afferenti a segmenti del ciclo di gestione dei rifiuti gestiti a livello sovracomunale sono tra- sferite agli enti locali competenti per il ristoro dei relativi oneri di gestione. 4. Al fine di migliorare l’efficienza nella lotta all’evasione, mediante opportune si- nergie ed economie di scala, i comuni possono stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento in forma associata delle attività di accertamento e di riscossione delle tariffe, ai sensi dell’articolo 52, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 5. I comuni, singoli o in forma asso- ciata, per l’esercizio delle funzioni di ac- certamento e di riscossione delle tariffe possono avvalersi dei soggetti di cui all’ar- ticolo 52, comma 5, lettera b), numeri 1), 2), 3), e 4), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive mo- dificazioni. 6. I regolamenti comunali possono pre- vedere che negli oneri di gestione del servizio di gestione delle tariffe rientrano anche risorse da destinare a progetti straordinari di contrasto dell’evasione, me- diante apposite convenzioni con gli organi di polizia tributaria. ART. 10. (Procedure di recupero delle somme dovute allo Stato dagli enti locali). 1. Nei comuni della regione Campania le somme dovute dai singoli enti locali allo Stato, per servizi garantiti dalle strutture commissariali e strettamente connessi allo smaltimento dei rifiuti fino alla data del 31 dicembre 2009, e di cui tali enti hanno fruito, formano un debito unico, compren-
  • 17. Atti Parlamentari — 17 — Camera dei Deputati — 3886 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI dente le somme già oggetto di recupero da parte del Ministero dell’interno ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3657 del 20 febbraio 2008, e le somme dovute alla struttura del Sottosegretario di Stato ai sensi dell’arti- colo 12, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. Il recupero delle somme da parte dello Stato è effettuato con l’appli- cazione di una rateizzazione ventennale a decorrere dall’anno 2011, senza oneri ac- cessori e con esonero delle maggiorazioni a titolo di sanzione per mancato raggiun- gimento delle percentuali di raccolta dif- ferenziata precedentemente fissate. A tale beneficio possono accedere i comuni dotati di un programma operativo triennale di cui all’articolo 3. Il mancato raggiungi- mento della percentuale di incremento prevista alla scadenza del secondo anno del programma operativo triennale com- porta la decadenza dal predetto beneficio. 2. Con decreto del Presidente del Con- siglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1, con riferimento: a) alle modalità di accertamento e di certificazione del debito di cui al comma 1, nel rispetto delle garanzie di contrad- dittorio tra gli organi statali e l’ente locale interessato; b) alle modalità di accertamento e di certificazione del debito di cui al comma 1, in caso di mancato accordo in esito al contraddittorio di cui alla lettera a); c) alle modalità di recupero delle somme mediante riduzione dei trasferi- menti erariali, nonché in sede di eroga- zione di quanto dovuto per la comparte- cipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), in applica- zione del beneficio di rateizzazione ven- tennale con esonero di oneri accessori e applicazione di penali; d) alle modalità di recupero delle somme mediante riduzione dei trasferi-
  • 18. Atti Parlamentari — 18 — Camera dei Deputati — 3886 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI menti erariali, nonché in sede di eroga- zione di quanto dovuto per la comparte- cipazione al gettito dell’IRPEF, in caso di decadenza dal beneficio di cui al comma 1 per mancato raggiungimento della per- centuale di raccolta differenziata prevista al termine del secondo anno del pro- gramma operativo triennale. ART. 11. (Cessione dei crediti vantati dai consorzi di bacino nei confronti dei comuni). 1. La Cassa depositi e prestiti Spa, a istanza degli organi di liquidazione dei consorzi istituiti ai sensi della legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, diviene cessionaria pro soluto dei crediti vantati dai predetti consorzi di bacino e dai loro organismi aventi causa nei con- fronti dei comuni per servizi resi nella gestione del ciclo dei rifiuti per il relativo ammontare debitamente accertato e cer- tificato. 2. Con decreto del Presidente del Con- siglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1, con riferimento: a) alle modalità di accertamento e di certificazione del credito, nel rispetto delle garanzie di contraddittorio tra le parti cedenti e cedute; b) alle modalità di accertamento e di certificazione del credito in caso di man- cato accordo in esito al contraddittorio di cui alla lettera a); c) alla corresponsione da parte della cessionaria delle somme certificate in fa- vore del soggetto cedente, che deve inter- venire entro sessanta giorni dall’avvenuta certificazione; d) agli oneri e alle modalità di cor- responsione del debito da parte degli enti locali in favore della cessionaria, secondo un piano di rateizzazione di durata al- meno pari a dieci anni.
  • 19. Atti Parlamentari — 19 — Camera dei Deputati — 3886 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI ART. 12. (Personale dei consorzi di bacino). 1. Al fine di garantire la continuità occupazionale del personale già in servizio presso i consorzi di bacino istituiti ai sensi della legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, e i loro organismi aventi causa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su iniziativa del prefetto, presso ogni prefet- tura-ufficio territoriale del Governo delle province della Campania è costituita una commissione, composta da un rappresen- tante della prefettura-ufficio territoriale del Governo, da un rappresentante del- l’ispettorato provinciale del lavoro, da un rappresentante dell’ANCI, dai commissari liquidatori dei consorzi di bacino già ope- ranti nell’ambito della provincia e da tre rappresentanti delle organizzazioni sinda- cali maggiormente rappresentative a livello provinciale. 2. La commissione di cui al comma 1, all’atto dell’insediamento, approva un re- golamento per la continuità occupazionale dei lavoratori di cui al medesimo comma 1 che, tra l’altro, disciplina: a) la formazione di un elenco pro- vinciale del personale di cui al comma 1, sulla base delle ricognizioni effettuate da- gli organi liquidatori di cui all’articolo 12 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 16; per le pro- vince di Napoli e di Caserta, nelle quali è stato costituito un soggetto unico di ge- stione, ai fini dell’iscrizione negli elenchi su base provinciale si tiene conto del rapporto di lavoro in essere antecedente- mente alla costituzione del soggetto unico di gestione; b) la formazione di distinte gradua- torie per profili professionali omogenei, tenuto conto dell’anzianità di assunzione; c) la continuità occupazionale del personale iscritto nelle graduatorie di cui
  • 20. Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati — 3886 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI alla lettera b), nel rispetto degli accordi sindacali di settore, tenuto conto dell’ob- bligo di cui al comma 4. 3. Il personale iscritto negli elenchi provinciali di cui al comma 2 è utilizzato obbligatoriamente: a) da parte dei soggetti subentranti, a titolo di affidamento, appalto o conces- sione, nei servizi già svolti dai consorzi di bacino istituiti ai sensi della legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, e dai loro organismi aventi causa, in applicazione delle norme vigenti in mate- ria di passaggio di cantiere; b) da parte dei soggetti affidatari, appaltatori o concessionari di servizi af- ferenti il ciclo di gestione dei rifiuti nelle province della regione Campania; c) da parte dei soggetti affidatari, appaltatori o concessionari della realizza- zione di programmi e di progetti di ri- qualificazione e compensazione ambien- tale e di bonifica dei siti inquinati, di cui agli articoli 7 e 8. 4. Gli atti di affidamento, appalto o concessione di cui alle lettere a), b) e c), del comma 3 prevedono l’obbligo per i soggetti affidatari appaltatori o concessio- nari di utilizzare, per i profili professionali corrispondenti e disponibili, il personale iscritto negli elenchi provinciali di cui al comma 2. In ogni caso tale obbligo è inserito nei bandi di gara e nei disciplinari di affidamento ai sensi dell’articolo 1339 del codice civile. 5. Nell’ambito degli stanziamenti già previsti, ovvero tramite appositi fondi re- gionali, i programmi e i progetti di cui alla lettera c) del comma 3 possono prevedere attività di formazione e di aggiornamento professionali per l’utilizzo del personale iscritto negli elenchi di cui al comma 2. Restano ferme le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali di cui al comma 2 dell’articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26.
  • 21. Atti Parlamentari — 21 — Camera dei Deputati — 3886 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI CAPO IV CONTRASTO DELLO SMALTIMENTO E DEI TRAFFICI ILLEGALI DI RIFIUTI. ATTIVITÀ ISPETTIVE DI INCHIESTA ART. 13. (Contrasto delle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti). 1. La regione Campania assicura idonee forme di collaborazione tra le proprie commissioni speciali d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, istituita dalla legge 6 febbraio 2009, n. 6, di seguito denominata « Commissione di inchiesta ». 2. La Commissione di inchiesta pro- muove le opportune iniziative, d’intesa con la regione Campania, al fine di: a) svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coin- volte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata; b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare ri- guardo al traffico dei rifiuti tra le regioni italiane e verso altre nazioni; c) verificare l’eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da parte della pub- blica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici e privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento; d) verificare l’eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati nel territorio nazionale; e) verificare la corretta attuazione della normativa vigente in materia di ge- stione dei rifiuti pericolosi e delle loro puntuali e precise caratterizzazione e clas-
  • 22. Atti Parlamentari — 22 — Camera dei Deputati — 3886 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI sificazione e svolgere indagini atte ad ac- certare eventuali attività illecite connesse a tale gestione. ART. 14. (Obblighi ispettivi). 1. In funzione di presidio della salute della popolazione residente a salvaguardia del patrimonio paesaggistico e ambientale, nonché ai fini del contrasto dello smalti- mento e dei traffici illeciti di rifiuti pro- venienti anche da altre regioni, nella re- gione Campania, gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento dei rifiuti e che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale, gli interme- diari e i commercianti, nonché gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi sono soggetti a ispezioni periodiche obbli- gatorie da parte delle autorità statali e territoriali competenti, che a tal fine pre- dispongono adeguati programmi di moni- toraggio e di controllo. 2. Le ispezioni di cui al comma 1 relative alle operazioni di raccolta e di trasporto dei rifiuti riguardano l’origine, la natura, la quantità e la destinazione dei rifiuti raccolti e trasportati. ART. 15. (Abrogazioni e norme finali). 1. Le ordinanze e i decreti emanati durante la gestione emergenziale, nonché le disposizioni del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e del decreto–legge 30 dicembre 2009 n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono abrogati nelle parti incompatibili con le disposi- zioni della presente legge. 2. Le province assumono le determina- zioni ritenute opportune in ordine allo scioglimento, ovvero al mantenimento de- gli affidamenti del servizio di gestione integrata dei rifiuti operati ai sensi del- l’articolo 20 della legge della regione Cam-
  • 23. Atti Parlamentari — 23 — Camera dei Deputati — 3886 XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI pania 28 marzo 2007, n. 4, tenuto conto anche delle previsioni del piano regionale e delle convenzioni stipulate ai sensi del- l’articolo 4, commi 6 e 7, della presente legge. ART. 16. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub- blicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  • 24. € 2,00 *16PDL0043630* *16PDL0043630*