Transazione fiscale ai sensi dell'art. 182-ter L.F.
Le novità introdotte dal D.L. 83/2015 alla Legge fallimentare
1. IL
TRASFERIMENTO
DELL’AZIENDA
NELLA
CRISI
D’IMPRESA
INTRODUZIONE
ALLE
NOVITA’
NORMATIVE
DEL
D.L.
83/2015
DOTT.
GIOVANNI
RUBIN
Roma,
24
luglio
2015
1
do1.
Giovanni
Rubin
2. 2
do1.
Giovanni
Rubin
NOVITA’
IN
MATERIA
DI
FALLIMENTO
Leit
mo4v
con
riguardo
al
fallimento:
accelerazione
delle
procedure
• Nuovi
requisiB
per
il
curatore
• Nuove
tempisBche
e
possibilità
per
il
programma
di
liquidazione
• (Ultra)aHvità
degli
organi
in
pendenza
di
contenziosi
3. 3
do1.
Giovanni
Rubin
NUOVI
REQUISITI
PER
IL
CURATORE
D.L.
83/2015
• concorso
al
dissesto
nei
5
anni
• già
commissario
giudiziale
(incompaBbilità)
• stru1ura
e
risorse
adeguate
con
obbligo
di
moBvazione
in
sentenza
• rapporB
riepilogaBvi
• indicazioni
dei
creditori
• registro
dei
curatori
fallimentari
LEGGE
DI
CONVERSIONE
• concorso
al
dissesto
• rapporB
riepilogaBvi
• indicazioni
dei
creditori
• registro
dei
curatori
fallimentari
• impossibilità
di
percepire
acconB
sul
compenso
senza
riparto
parziale
4. 4
do1.
Giovanni
Rubin
PROGRAMMA
DI
LIQUIDAZIONE
• redazione
entro
60
giorni
dall’inventario
ed
entro
180
giorni
dalla
sentenza
dichiaraBva
• indicazione
del
termine
entro
cui
sarà
terminata
la
liquidazione
dell’aHvo
non
superiore
a
due
anni
• possibilità
di
avvalersi
di
società
specializzate
nella
liquidazione
dei
beni
• rateazione
del
prezzo
fino
a
12
mesi
(possibilità
di
entrare
in
possesso
dei
beni
prima
prestando
fideiussione
del
30%
del
prezzo,
decadenza
se
ritardo
di
10
giorni
dal
pagamento
di
una
rata)
• Revocatoria
facilitata
in
relazione
agli
aH
a
Btolo
gratuito
(art.
64
L.F.)
5. 5
do1.
Giovanni
Rubin
(ULTRA)ATTIVITA’
DEGLI
ORGANI
DELLA
PROCEDURA
• la
pendenza
di
giudizi
non
preclude
la
possibilità
di
effe1uare
il
riparto
finale
e
chiudere
la
procedura
• i
creditori
non
possono
agire
sulle
somme
incassate
o
accantonate
dopo
la
procedura
(ultraconcorsualità)
• rinunzie
e
transazioni
semplificate
(autorizzate
solo
dal
G.D.
non
dal
C.d.C.)
LEGGE
DI
CONVERSIONE
Corsia
preferenziale
per
le
cause
in
cui
è
parte
una
procedura
6. 6
do1.
Giovanni
Rubin
NOVITA’
IN
MATERIA
DI
CONCORDATO
PREVENTIVO
1. Soglie
minime
di
soddisfacimento
per
il
concordato
2. Nuove
regole
temporali
3. Proposte
concorrenB
4. Nuovo
ruolo
del
commissario
giudiziale
5. Nuovo
ruolo
dell’a1estatore
6. Offerte
concorrenB
per
il
trasferimento
d’azienda
7. Riformulazione
lessicale
dell’art.
169-‐bis
L.F.
8. Nuove
regole
in
materia
di
votazione
9. FinanziamenB
prededucibili
10. Regolamentazione
della
fase
di
esecuzione
7. 7
do1.
Giovanni
Rubin
SOGLIE
MINIME
Ai
fini
dell’accesso
alla
procedura:
• concordato
liquidatorio:
20%
dei
creditori
chirografari
• concordato
in
conBnuità:
nessun
limite
Ai
fini
delle
proposte
compeBBve:
• concordato
liquidatorio:
40%
dei
creditori
chirografari
• concordato
in
conBnuità:
30%
dei
creditori
chirografari
ATTENZIONE:
• art.
160
(post
legge
conversione)
la
proposta
di
concordato
“deve
assicurare”
il
“pagamento”
• Art.
163
(D.L.
83/2015)
la
proposta
“assicura”
il
“pagamento”
8. 8
do1.
Giovanni
Rubin
NUOVE
REGOLE
TEMPORALI
• La
procedura
deve
esaurirsi
entro
9
mesi
dalla
presentazione
del
ricorso
• Adunanza
dei
creditori
entro
120
gg
dal
decreto
di
ammissione
• Scri1ure
contabili
in
formato
digitale
o
analogico
entro
7
gg
dal
decreto
• Relazione
ex
art.
172
L.F.
almeno
45
gg
prima
dell’adunanza
• Proposte
compeBBve
almeno
30
gg
prima
dell’adunanza
• Possibilità
di
modifica
delle
proposte
fino
a
15
gg
prima
dell’adunanza
• Relazione
integraBva
ex
art.
172
L.F.
fino
a
5
gg
prima
dell’adunanza
9. 9
do1.
Giovanni
Rubin
PROPOSTE
CONCORRENTI
• I
creditori
almeno
pari
al
10%
per
somma
sulla
base
della
situazione
patrimoniale
a1estata
• Nessuna
necessità
di
comparabilità
con
le
altre
proposte
• Concordato
liquidatorio
e
concordato
in
conBnuità
(rischio
CosBtuzionalità
art.
42)
• Maggiore
de1aglio
(indicazione
dell’uBlità
specificamente
individuata
ed
economicamente
valutabile
che
il
proponente
si
obbliga
ad
assicurare)
• A1estazione
limitata
Problema)che:
• Se
il
debitore
riBra
la
sua
proposta?
• Se
un
creditore
presenta
una
proposta
che
assicura
il
40%
di
soddisfacimento?
• Chi
valuta
il
requisito
del
40%
nella
proposta
del
debitore
(merito
della
proposta)?
10. 10
do1.
Giovanni
Rubin
COMMISSARIO
GIUDIZIALE
• Valutazione
di
congruità
sulle
offerte
di
acquisto
e/o
di
affi1o
dell’azienda
e
possibilità
di
indire
una
gara
pubblica
(soppresso
dalla
Legge
di
conversione)
• Valuta
il
sogge1o
a
cui
fornire
informazioni
ai
fini
delle
proposte
concorrenB
e
ne
cura
la
riservatezza
(art.
165
L.F.)
• Comunica
al
PM
tuH
i
faH
che
possono
interessare
le
indagini
preliminari
• Deposita
almeno
45
gg
prima
dell’adunanza
dei
creditori
la
relazione
• Integra
la
relazione
almeno
10
gg
prima
dell’adunanza
indicando
un
prospe1o
di
comparazione
tra
le
varie
proposte
11. 11
do1.
Giovanni
Rubin
COMMISSARIO
GIUDIZIALE
-‐
SEGUE
• Deve
comunque
redigere
(senza
limiB
temporali)
relazioni
integraBve
quando
emergano
informazioni
uBli
ai
fini
dell’espressione
del
voto
• Deve
esporre
nella
relazione
le
uBlità
per
i
creditori
in
merito
ad
azioni
risarcitorie,
azioni
recuperatorie
e
azioni
revocatorie
• Viene
senBto
in
caso
di
nuova
finanza
non
a1estata
• Vigila
sull’esecuzione
del
concordato
e,
su
segnalazione
sua
o
dei
creditori,
può
essere
incaricato
di
compiere
degli
aH
in
esecuzione
al
piano
• Nuovo
a1estatore
per
i
concorrenB?
12. 12
do1.
Giovanni
Rubin
ATTESTATORE
• se
la
proposta
(salvo
concordato
in
conBnuità)
deve
“assicurare”
un
pagamento
minimo
pena
l’inammissibilità,
l’esame
della
faHbilità
giuridica
è
problemaBco
• l’inammissibilità
può
comportare
una
responsabilità
per
l’a1estatore,
il
cui
danno
può
essere
parametrato
alla
differenza
dei
c.d.
“neH
patrimoniali”
tra
la
data
di
presentazione
del
piano
e
la
data
del
decreto
di
chiusura
della
procedura
di
concordato
• per
le
proposte
concorrenB
la
relazione
di
a1estazione
può
essere
limitata
alla
faHbilità
degli
aspeH
non
vagliaB
dal
commissario
giudiziale
• il
commissario
diventa
a1estatore?
Anche
della
veridicità?
Ruolo
dei
principi
di
a1estazione?
• L’a1estazione
di
primo
livello
rimane
valida
anche
se
la
proposta
del
debitore
è
riBrata?
13. 13
do1.
Giovanni
Rubin
VOTAZIONE
DEL
CONCORDATO
• è
soppressa
la
regola
del
“silenzio/assenso”
(art.
178
L.F.)
• in
caso
di
proposte
concorrenB,
sono
tu1e
poste
al
voto
sulla
base
dell’ordine
cronologico
di
presentazione
• è
approvata
la
proposta
che
oHene
la
“maggioranza
più
elevata
dei
credi4
ammessi
al
voto”
(norma
pensata
in
vigenza
del
silenzio/assenso
e
mantenuta
in
sede
di
conversione;
tuH
votano
su
tu1o
con
quorum
potenzialmente
diversi?)
• i
voB
espressi
tra
i
45
ed
i
30
gg
prima
dell’adunanza
(dopo
la
relazione
del
commissario,
ma
prima
di
aver
vagliato
eventuali
proposte
alternaBve)
sono
validi?
• Nel
caso
in
cui
nessuna
delle
proposte
raggiunga
la
maggioranza
dei
voB,
il
G.D.
rime1e
al
voto
la
sola
proposta
che
ha
raggiunto
la
maggioranza
relaBva
• Nel
caso
di
parità
di
voB
prevale
la
proposta
del
debitore
o
la
proposta
cronologicamente
depositata
per
prima
14. 14
do1.
Giovanni
Rubin
REGOLAMENTAZIONE
DELL’ESECUZIONE
• il
debitore
è
tenuto
a
compiere
ogni
a1o
necessario
a
dare
esecuzione
alla
proposta
presentata
da
uno
o
più
creditori
• segnalazioni
da
parte
dei
creditori
e
potere
suppleBvo
del
commissario
giudiziale
• in
caso
di
inerzia
o
ritardo
il
Tribunale
può
revocare
l’organo
amministraBvo
e
nominare
un
amministratore
giudiziale
(di
norma
il
liquidatore
giudiziale,
se
nominato)
• possibilità
di
convocare
l’assemblea
per
la
delibera
dell’aumento
del
capitale
sociale
e
di
votare
per
lo
stesso
• azioni
di
responsabilità?
15. 15
do1.
Giovanni
Rubin
RIFORMULAZIONE
LESSICALE
DELL’ART.
169-‐BIS
L.F.
• viene
di
fa1o
ripresa
la
norma
dell’art.
72
L.F.
relaBva
al
fallimento
• modificata
la
rubrica
(“contraH
pendenB”)
e
precisato
che
la
norma
riguarda
“contraD
ancora
inesegui4
o
non
compiutamente
esegui4”
• disciplinato
lo
scioglimento
da
contraH
di
leasing
con
l’obbligo
di
resBtuzione
del
bene
al
lessor
ed
il
diri1o
per
la
procedura
ad
o1enere
il
surplus
dalla
vendita
“a
valori
di
mercato”
• confermata
la
prededuzione
di
prestazioni
maturate
in
corso
di
procedura
• confermata
la
natura
concorsuale
dell’indennizzo
in
caso
di
scioglimento
16. 16
do1.
Giovanni
Rubin
OFFERTE
COMPETITIVE.
• D.L.
83/2015:
cessione
d’azienda
ad
un
sogge1o
individuato
a
fronte
di
corrispeHvo
in
denaro;
ruolo
centrale
del
commissario
giudiziale
• CONVERSIONE:
non
solo
corrispeHvo
in
denaro
ma
“tuD
i
casi
a
4tolo
oneroso”;
procedimento
compeBBvo
sempre
necessario,
anche
in
caso
di
so1oscrizione
di
preliminare;
ruolo
rido1o
del
commissario
giudiziale
• il
Tribunale
deve
assicurare
la
comparabilità
tra
le
proposte
• uBlizzo
del
portale
delle
vendite
giudiziali
di
cui
all’art.
490
c.p.c.
• offerte
segrete
e
rese
pubbliche
solo
in
sede
di
udienza,
a
cui
segue
una
gara
• il
primo
offerente
è
liberato
ed
ha
diri1o
alla
resBtuzione
del
deposito
cauzionale
e
ad
un
rimborso
spese
nel
limite
del
3%
del
prezzo
di
aggiudicazione
• applicazione
in
fase
di
pre-‐concordato
• applicazione
all’affi1o
d’azienda,
alla
cessione
d’azienda,
a
specifici
beni
17. 17
do1.
Giovanni
Rubin
ACCORDO
DI
RISTRUTTURAZIONE
CON
INTERMEDIARI
FINANZIARI.
• debiB
verso
isBtuB
di
credito
non
inferiori
al
50%
dell’indebitamento
complessivo
• può
esplicare
effeH
anche
nei
confronB
dei
creditori
finanziari
non
aderenB
(deroga
agli
ar1.
1372
e
1411
c.c.),
ma
appartenenB
alla
medesima
categoria
• suddivisione
in
classi
“finanziarie”
(nel
testo
della
norma
“categorie”)
per
posizione
giuridica
ed
interessi
economici
omogenei
• requisito
1:
tuH
i
creditori
della
categoria
devono
essere
avverBB
dell’inizio
delle
tra1aBve,
tuH
i
creditori
devono
aver
potuto
partecipare
alle
tra1aBve,
le
tra1aBve
si
sono
svolte
in
buona
fede
• requisito
2:
i
crediB
degli
isBtuB
aderenB
(per
somma)
rappresenBno
il
75%
dei
crediB
della
categoria
• conversione
in
legge:
i
creditori
finanziari
forzatamente
aderenB
non
sono
consideraB
ai
fini
del
raggiungimento
della
maggioranza
(60%)
ex
art.
182-‐bis
L.F.
18. 18
do1.
Giovanni
Rubin
ACCORDO
DI
RISTRUTTURAZIONE
CON
INTERMEDIARI
FINANZIARI.
• le
banche
minori
post
conversione
subiscono
gli
effeH,
ma
non
saranno
consenzienB
(rischio
incosBtuzionalità
nella
formulazione
del
D.L.
83/2015)
• “non
si
4ene
conto
delle
ipoteche
giudiziali
iscriFe
dalle
banche
o
dagli
intermediari
finanziari
nei
novanta
giorni
che
precedono
la
data
di
pubblicazione
del
ricorso
al
Registro
delle
imprese”
• Il
Tribunale
omologa
se:
le
tra1aBve
si
sono
svolte
in
buona
fede,
le
banche
hanno
ricevuto
informazioni
aggiornate
ed
erano
in
condizione
di
partecipare
alle
tra1aBve,
i
creditori
non
aderenB
possono
essere
soddisfa1e
in
misura
migliore
alle
alternaBve
praBcabili
• Il
Tribunale
può
servirsi
di
un
ausiliario
19. 19
do1.
Giovanni
Rubin
CONVENZIONE
DI
MORATORIA.
• Strumento
extra
processuale,
si
prevede
l’intervento
del
Tribunale
solo
in
fase
di
opposizione
(non
si
necessita
dell’omologazione)
• Accordo
(natura
contra1uale)
di
moratoria
con
il
75%
dei
creditori
finanziari
comporta
l’estensione
degli
effeH
anche
ai
non
aderenB
• I
non
aderenB
devono
essere
staB
informaB
dell’avvio
delle
tra1aBve,
devono
aver
potuto
partecipare
in
condizioni
di
buona
fede
• A1estazione
da
parte
di
un
professionista
dell’omogeneità
della
posizione
giuridica
e
degli
interessi
economici
fra
i
creditori
interessaB
dalla
moratoria
• Soddisfacimento
non
inferiore
alle
alternaBve
concretamente
praBcabili
20. 20
do1.
Giovanni
Rubin
VI
RINGRAZIO
DELL’ATTENZIONE
do1.
Giovanni
Rubin
viale
Trieste
n.
18/d
–
30029
San
SBno
di
Livenza
(VE)
tel.
0421310521
fax
0421310400
e-‐mail
grubin@ungdc.it
twi1er
gio_rubin