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LA SHARING
ECONOMY IN ITALIA
Silvano Donato Lorusso
@Silvanolorusso
BLB STUDIO LEGALE
Milano – Roma – New York – Hong Kong
Bari 12 Dicembre 2014
I TEMI
• IL FENOMENO SHARING ECONOMY
• LE FORME GIURIDICHE CONNESSE ALLA
SHARING ECONOMY
• ASPETTI LEGATI ALLA CONTRATTUALISTICA
NELLA SHARING ECONOMY
• LA TITOLARITÁ DEI SEGNI DISTINTIVI E
CONDIZIONI DI UTILIZZO DA PARTE DI CHI
PARTECIPA
• ASPETTI FISCALI LEGATI ALLA SHARING
COSA SIGNIFICA LETTERALMENTE
“SHARING ECONOMY”?
La relazione orizzontale consente l’abbattimento dei confini
tra finanziatore, produttore e consumatore: le risorse cui
accedere vengono organizzate in un sistema condiviso, nel
quale ciascun utente è posto in grado – attraverso particolari
piattaforme – di inserire i propri bisogni cosicché questi,
intercettati dalle imprese, possano essere soddisfatti dalla
messa in comune di determinati beni e servizi.
Con il termine “sharing economy” si intende, letteralmente, la
“economia della condivisione” e si fa riferimento a un nuovo
modello economico nel quale il rapporto tra utente e imprese
si allinea su un piano orizzontale, eliminando l’elemento
verticale (cd. Interazione top-down).
E’ un modello economico
perché …..
Fa risparmiare
Mette in circolo il
denaro
Per alcuni, Sharing Economy è l’avveramento di un sogno
liberale:
Realizzare un’economia di mercato che possiede degli
anticorpi social
MODELLO ECONOMICO
TRADIZIONALE
L’utente domanda il bene o il
servizio che viene erogato dalle
imprese secondo un’offerta
determinata sulla base delle
logiche di mercato e delle capacità
produttive e finanziarie
dell’impresa.
Nel modello economico
tradizionale l’accesso alle risorse è
sottomesso alla logica del mercato
di riferimento.
SHARING
Nel modello di sharing economy il
rapporto tra domanda e offerta non
è rigido ma flessibile.
Ogni utente condivide le proprie
risorse e capacità e l’offerta è
modellata sulla base delle esigenze
(domanda) degli altri utenti.
I beni e i servizi sono chiesti e
offerti da ciascuno, in parità (peer to
peer).
BENE O SERVIZIO
IMPRESA
UTENTE
UTENTE UTENTE
“A” “B”
NUOVO SERVIZIO
Che nasce dall’interazione del bisogno di
più utenti,intercettato dall’imprenditore
che partecipa alla piattaforma.
domanda
IMPRESA
MODELLO ECONOMICO
TRADIZIONALE
MODELLO SHARING
ECONOMY
In Italia
2013 - 2014
3 milioni di persone hanno utilizzato
piattaforme collaborative online
MA La domanda di Sharing economy è ancora superiore alla domanda
Come possono crescere le piattaforme collaborative ?
Denaro
Relazioni con
gli stakeholder
Chiarezza
normativa
Formazione
LA “SHARING ECONOMY” È
UNA RISPOSTA
 Alla crescita della popolazione globale
 All’esaurimento delle risorse
 All’inadeguatezza delle ordinarie tecniche di produzione e
distribuzione
Molti dei servizi peer- to- peer sono nati in concomitanza della
crisi finanziaria (The Economist, 2012).
http://www.ted.com/talks/rach
el_botsman_the_case_for_colla
borative_consumption
3 min 13,30
La Sharing Economy si rivolge a:
CITTADINI AMMINISTRAZIONI AZIENDE
Diventano veri e propri “assets” Gestione condivisa del territorio
(welfare)
Fidelizzazione
dei
cittadini
Crescita della popolazione globale Crisi economica
Nuovi e diversi bisogni degli utenti Esaurimento delle risorse
Inadeguatezza delle ordinarie
tecniche di produzione e distribuzione
SHARING ECONOMY
Sharing
in senso stretto
Crowding
Crowdsourcing Crowdfunding
Bartering
LE FORME DELLA SHARING
ECONOMY
La sharing in senso stretto indica la condivisione delle risorse
(automobile, casa, abbigliamento, prodotti digitali – libri, film, canzoni - e
di consumo – vestiti, accessori, telefoni) e delle attività (creazione,
produzione, distribuzione e messa in commercio).
Questo modello si avvale di piattaforme web di libero accesso attraverso
cui, tramite l’iscrizione, ogni utente diviene parte di una community in cui
mette a disposizione le proprie risorse, in un determinato settore, e/o
impiega quelle inserite da altri utenti.
Trattasi propriamente di condivisione che può avvenire sia
contestualmente – condivido la casa delle vacanze con un’altra persona
– sia in tempi diversi – la casa vacanze viene messa a disposizione di
una sola persona.
SHARING IN SENSO
STRETTO
Modello di business attraverso il quale un’azienda affida la
progettazione o l’esecuzione di un bene o di un servizio a un nucleo di
soggetti “interessati”, non costituiti in particolari forme associative. Il
crowdsourcing funziona tramite le cd. “open call”: l’azienda o
l’istituzione rivolge, tramite apposite piattaforme web, una chiamata ai
soggetti che, mettendo a disposizione le proprie risorse o la propria
opera, svolgono l’incarico affidato.
Le aziende che sfruttano il crowdsourcing sono aziende che, per loro
natura, possono definirsi “open enterprises”: non richiedono,
necessariamente, una propria struttura interna da preporre ma si
avvalgono della collaborazione di soggetti esterni che possano
risultare, di volta in volta, più competenti in via specifica. Questo
modello di business, inoltre, consente agli operatori “freelance” di
pubblicizzare le proprie risorse e/o capacità e di inserirsi nel mercato
globale.
CROWDSOURCING
Innocentive
CROWDSOURCING e
Modello di business fondato sulla
convinzione che per innovare si debba
guardare, con apertura, all’esterno.
Nella prassi aziendale i sistemi di open
innovation sono supportati da
piattaforme digitali di crowdsourcing
che hanno l’obiettivo di raccogliere le
competenze, le conoscenze e gli
apporti liberamente inseriti da
networkers.
Piattaforme di
CROWDSOURCING
Open innovation
 Impiego di input esterni
all’azienda;
 Strategie esterne
all’azienda.
SERVIZI E PRODOTTI INNOVATIVI
IN OPEN SOURCE
“Red Hat” “Mongo DB”
Il crowdfunding riguarda il settore dei finanziamenti e indica
un modello in cui determinati soggetti si impegnano a
finanziare gli sforzi creativi o produttivi di un gruppo di
persone.
Il crowdfunding può realizzarsi sia per rispondere a determinati
bisogni di carattere artistico o culturale, sia per investire sulle
idee imprenditoriali di persone o organizzazioni. L’incontro tra
domanda e offerta di credito avviene sempre su un rapporto
paritario, parlandosi infatti di “finanziamento dal basso” e si
sviluppa su piattaforme di comunicazione digitale.
CROWDFUNDING
BARTERING
Letteralmente significa “baratto”. Le pratiche di bartering, o
barter trading, consistono nello scambio che avviene tra i
privati e le aziende del medesimo settore o di settori diversi: gli
scambi si inseriscono all’interno di un circuito e si possono
accompagnare all’emissione di finanziamenti. Questo
modello di business risulta proficuo soprattutto in periodi
caratterizzati da scarsa liquidità o da crescita dell’inflazione:
la crisi e l’inflazione determinano uno stagnamento dei
prodotti a causa dell’aumento dei costi; la scarsa liquidità
rende arduo l’accesso al credito da parte delle banche. Tale
situazione trova rimedio nei circuiti di barter in cui le aziende
smaltiscono i prodotti vendendoli ad altri soggetti che, a loro
volta, possono impiegarli nella produzione di altro prodotto; in
cambio, vengono acquistati prodotti o servizi nuovi che
consentono di mantenere un certo livello produttivo.
Sharing
economy
Collaborative
Economy
Collaborative
Consumption
COLLABORATIVE ECONOMY
Indica una delle forme dell’economia
condivisa, il cui elemento essenziale si
identifica nella collaborazione di più individui
in via diretta e senza l’intermediazione dei
soggetti (istituzioni) centrali in quattro
principali settori
PRODUZIONE
CONSUMO
ISTRUZIONE
FINANZA
Attraverso piattaforme collaborative si
progetta, produce e distribuisce un
prodotto nuovo che diventa frutto del
lavoro di diversi cooperatori.
PRODUZIONE
QUIRKY
una piattaforma digitale che abilita ogni utente a
condividere le proprie invenzioni, intese sia come
idee innovative (che verranno poi prodotte da
altro utente) sia come prodotti nuovi
propriamente intesi. Gli investitori e le aziende,
attratti dalla carica innovativa, portano nuovi
prodotti sul mercato consentendo l’abbattimento
dei costi di produzione o di distribuzione.
Attraverso Quirky è inoltre possibile che l’utente-
inventore venda direttamente il proprio prodotto,
scegliendo il punto di vendita; sul fatturato di
quest’ultimo potrà, inoltre, ricevere una
percentuale.
La rete di collaborazione mette a
disposizione degli utenti determinati beni
o servizi attraverso un modello di
accesso condiviso.
CONSUMO
AIRBNB
Un portale digitale di natura collaborativa
attraverso il quale chi ricerca un alloggio
per un periodo breve, in ogni parte del
mondo, può mettersi in contatto con
persone che mettono a disposizione
qualsiasi tipo di alloggio: barche, baite,
appartamenti, singole stanze, loft, castelli e
persino igloo!
Attraverso reti e piattaforme digitali viene
consentito l’accesso all’istruzione o alla cultura
in maniera aperta e diretta.
ISTRUZIONE
COURSERA
Una piattaforma digitale attiva nel settore
didattico attraverso cui è possibile fruire di
lezioni o corsi universitari che vengono
tenuti da docenti o professionisti di tutto il
mondo e che possono fornire, altresì, un
attestato di frequenza.
Coursera mette a disposizione di tutti livelli
di formazione e istruzione che,
ordinariamente tenuti a pagamento,
diventano accessibili e fruibili per tutti gli
strati sociali.
Modelli di finanza che qualcuno
definisce “etica”, in cui l’erogazione
del prestito non coinvolge istituzioni
e si basa sulla fiducia.
FINANZA
ZOPA
Acronimo per Zone Of Possible Agreement,
rappresenta il punto di incontro tra chi intende
contrarre un prestito e il privato che eroga finanza
in maniera trasparente e valutando il merito
creditizio su base “personale”: il possibile accordo
di prestito tra privati. Si tratta di una piattaforma
volta a eliminare il ruolo degli intermediari creditizi
(banche, istituti di credito tradizionali),
consentendo ai privati di concordare le condizioni
del prestito mediante tassi basati su un “rischio
cliente” personalizzato. I vantaggi sono una
maggiore trasparenza e l’ottenimento di tassi
inferiori alla media del mercato.
COLLABORATIVE CONSUMPTION
Modello economico basato sulla condivisione, lo
scambio, l’acquisto o il noleggio di beni e servizi che
superando il tradizionale concetto di “proprietà”
divengono accessibili tramite piattaforme digitali,
diversificate a seconda del mercato di riferimento e del
settore di consumo. Il concetto chiave è il consumo:
ripensato secondo le nuove esigenze globali e il
concetto di “sostenibilità” delle risorse.
REDISTRIBUZIONE
ATTIVITA’
COLLABORATIVE
PRODOTTI
E
SERVIZI
I beni rimasti invenduti vengono
acquistati e successivamente
redistribuiti, consentendo di non
interrompere il ciclo produttivo.
REDISTRIBUZIONE
THRED UP
è una piattaforma di acquisto e rivendita,
online, di abbigliamento “usato”. Chi
inserisce il proprio vestiario ottiene quale
corrispettivo, nel caso di acquisto e
successiva rivendita, una percentuale pari
al 40% del prezzo di rivendita, che per
periodi limitati e a seconda dei fashion
trend e le richieste del momento, può
arrivare sino al 100%!
ATTIVITA’ COLLABORATIVE
Le aziende - al fine di assicurare la continuità
nell’erogazione dei servizi o nella produzione – e
i privati – per risparmiare tempo - si avvalgono
della collaborazione di soggetti interessati a
fornire un apporto occasionale, mettendo a
disposizione la propria prestazione d’opera.
TASK RABBIT
Piattaforma online, disponibile anche in
versione App, attraverso la quale è possibile
chiedere e ricevere l’apporto degli utenti per
piccole mansioni. Si inserisce l’attività richiesta
(anche le più banali, quali acquistare il
mangime per gli animali domestici) e il prezzo
che si è disposti ad offrire. Allo stesso modo le
aziende possono richiedere l’apporto di
collaboratori privati per attività specifiche o
anche per completare eventuali carenze di
organico.
I prodotti o i servizi che si prestano
ad un uso occasionale vengono
“affittati” a soggetti che li
possiedono senza divenirne
proprietari.
PRODOTTI E SERVIZI
ENJOY o CAR2GO
sono delle piattaforme web e mobile attraverso
le quali vengono messe a disposizione delle
autovetture, localizzate in diversi punti delle città
e per le quali si paga solo il tempo di utilizzo. Gli
utenti beneficiano non solo del mezzo di
trasporto ma anche della copertura assicurativa
e del (sempre problematico) parcheggio,
anche sulle strisce blu!
N.B. il cd. “car sharing” non va confuso con il “car pooling”: per
quanto siano entrambi forme di sharing economy, il secondo indica
propriamente la condivisione, da parte di un gruppo di persone, di
un mezzo di trasporto. Mentre nel car sharing l’utente può usufruire
del mezzo di trasporto in via esclusiva, nel car pooling si beneficia
solo del servizio di trasporto.
Hai bisogno di…..
Un giocatore per una partita di calcio?
Un oggetto unico e dal design artigianale?
Un passaggio in macchina?
Una cena in compagnia?
Healthy food direttamente a casa tua?
Gnammo
https://www.gnammo.com
Fubles
https://it.fubles.com
Slowd
https://www.slowd.it/
Cortilia
https://www.cortilia.it/
Blablacar
https://www.blablacar.it
La Sharing Economy risponde
LE FORME
GIURIDICHE
CONNESSE ALLA
SHARING
ECONOMY?
IMPRESA SOCIALE
D.Lgs. N. 155/2006
“ (…)Possono acquisire la qualifica di impresa sociale
tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di
cui al libro V del codice civile, che esercitano in via
stabile e principale un'attività economica organizzata
al fine della produzione o dello scambio di beni o
servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di
interesse generale (…)”
Impresa sociale
 Operatività nei settori considerati ad utilità sociale (art. 2
Dlgs 155/06):
 Istruzione, educazione e formazione (anche extra-
scolastica)
 Tutela dell’ambiente e dell’ecosistema
 Valorizzazione del patrimonio culturale
 Turismo sociale
 Formazione universitaria e post-universitaria
 Ricerca ed erogazione di servizi culturali
 Servizi strumentali alle imprese sociali
 Assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria.
Impresa sociale
 Divieto di distribuzione degli utili ai soci: si persegue l’incremento del
benessere delle collettività in cui si opera.
 Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale:
 ditte individuali, a meno che non si tratti di società di capitali
unipersonali
 società dirette o controllate da imprese for profit o P.A.
Nel Terzo Settore, le imprese sociali si caratterizzano per un maggiore
orientamento al mercato, in quanto svolgono una normale attività
imprenditoriale e si avvalgono delle prestazioni dei lavoratori, di cui, dice la
legge, almeno il 50% deve essere a titolo oneroso (quindi, fino al 50%,
volontari).
La maggior parte delle imprese sociali sono costituite con la forma giuridica
delle cooperative sociali (L. 381/1991).
Le società cooperative si distinguono dalle altre società perché finalizzate
al perseguimento dello scopo mutualistico, ovvero offrire ai propri soci beni,
servizi o occasioni di lavoro.
Le cooperative sociali hanno in più la finalità di perseguire l’interesse
generale della comunità, la promozione umana e l’integrazione sociale dei
cittadini. Le cooperative sociali godono del regime tributario agevolato
previsto per le ONLUS, di cui fanno parte di diritto.
“Sharing Economy” e “no profit”:
un matrimonio che potrebbe
funzionare… anche se….
Perché?
Il “no profit” è sempre stato guardato come
associato al mondo del sociale. Le difficoltà che
presenta rispetto alle forme a vocazione
“lucrativa” sono dovute a:
- scarsa regolazione;
- tendenza, per i sistemi no profit, di qualificarsi
come “subfornitori” della PA;
- idiosincrasia per tecnologia e finanza che,
invece, alimentano la sharing economy.
Start-up innovativa
• Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179
• Legge 17 dicembre 2012, n. 221
•Decreto legge 28 giugno 2013, n. 76
Per start-up innovative si intendono le società
di capitali, costituite anche in forma
cooperativa, di diritto italiano oppure Societas
Europea, le cui azioni o quote non sono
quotate su un mercato regolamentato o su un
sistema multilaterale di negoziazione.
• Società a responsabilità limitata
• Società a responsabilità limitata semplificata
• Società per azioni
• Società in accomandita per azioni
• Società cooperativa
REQUISITI SPECIFICI
 Deve essere costituita e operare da non più di 48 mesi;
 Deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in
Italia;
 Il valore della produzione annua, dal 2° anno di attività, non
deve superare i 5 milioni di euro;
 Non deve distribuire utili;
 Lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di
prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico deve
costituire l’oggetto sociale esclusivo o prevalente;
 Non deve derivare da fusione, scissione, cessione di azienda o
di ramo d’azienda.
CRITERI (almeno 1)
 Sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al
15% del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione;
 Impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo
della propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore
a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso
di laurea magistrale ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 270/2004;
 Essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa
industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a
una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà
vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per
elaboratore originario registrato presso il Registro Pubblico
speciale per i programmi per elaboratore, purchè tali privative siano
direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.
Pubblicità e
trasparenza
Governance
Regime fiscale
e contributivo
FinanziamentoFlessibilità
REGIME FISCALE E CONTRIBUTIVO
Piani di incentivazione
Assegnazione
di quote, azioni
o strumenti
finanziari
Amministratori
Dipendenti
Collaboratori
Fornitori
Esclusione dalla base
imponibile
Partecipazione diretta al rischio di
impresa
FINANZIAMENTO
Raccolta di capitale di rischio
Portali online di crowdfunding Venture capital Business angel
Accesso al credito
Fondo Centrale di Garanzia
per le PMI
Agevolazioni
Termini di copertura Importo massimo
garantito
GOVERNANCE
DEROGHE AI PRINCIPI DEL DIRITTO SOCIETARIO
PUBBLICITÀ E TRASPARENZA
Possesso dei requisiti
tramite dichiarazione
sostitutiva del legale
rappresentante
Iscrizione in apposita
sezione del Registro
delle imprese
Esenzione da imposta di bollo, diritti di segreteria e
diritto annuale a condizione del mantenimento
dei requisiti e nel limite dei primi quattro anni
dall’iscrizione nel R.I.
NASCITA
CRISI
SVILUPPO
L’incubatore certificato di imprese
start-up innovative (disciplinato dal
D.L. 179/2012) offre servizi di sostegno
per la creazione delle start-up.
L’Agenzia ICE fornisce assistenza in
ambito normativo, societario, fiscale,
immobiliare e creditizio per
l’internazionalizzazione delle start-up
innovative, favorendo l’incontro con
gli investitori esteri.
Le start-up innovative sono
assoggettate, in via esclusiva, alla
gestione della crisi da
sovraindebitamento. La start-up
mantiene la propria capacità
imprenditoriale e il solo patrimonio
viene segregato per il
soddisfacimento del ceto creditorio.
( Codice Civile - Libro V - Titolo VI - Capo I )
LA COOPERATIVA
S.p.A. S.r.l.
in forma di
Democrazia Mutualità Intergenerazionalità
è
un’ impresa
Democrazia
Intergenerazionalità
Mutualità
Ciascun socio ha eguale peso nell’esercizio del potere
gestionale attraverso il principio del voto capitario che
consente un’effettiva partecipazione del lavoratore
alla conduzione dell’attività, prescindendo dallo stock
di capitale conferito che invece, nelle società di
capitali, lo rappresenta.
La mutualità caratterizza sia l’organizzazione sia il fine
perseguito, e si estrinseca nella condivisione e
ripartizione dei benefici produttivi tra gli stessi
appartenenti alla cooperativa, che accedono a beni,
servizi e opportunità a condizioni più vantaggiose di
quelle presenti sul mercato.
Gli utili vengono reinvestiti all’interno del circuito
cooperativo, cosicché - in termini di competitività ed
efficienza economica - vadano a beneficio non solo
della collettività attuale ma anche di quella futura;
correttamente si parla della solidarietà quale
“principio cooperativo” mantiene, nei passaggi
intergenerazionali, i risultati raggiunti.
SETTORI DI ATTIVITÀ
 Produzione e lavoro: manifattura, industria, meccanica,
edilizia;
 Servizi: trasporti, ristorazione, web, global service;
 Credito e finanza: servizi operativi e di consulenza bancaria,
assicurativa, finanziaria.
 Sociale: infanzia, disagio sociale, disabili, sanità;
 Distribuzione: utenza, commercio al dettaglio, consumatori;
 Pesca e agricoltura: coltivazione, allevamento, produzione
e rivendita a km 0.
 Cultura: servizi museali, stampa, organizzazione di eventi,
manifestazioni culturali;
 Energia: politiche di efficientamento, sperimentazione
energie sostenibili.
BASE SOCIALE
Minimo 3 soci
QUOTE
da € 25 fino ad un
massimo di € 500
VOTO IN ASSEMBLEA
“una testa un voto”
UTILI
30%
a riserva indivisibile
3%
Ad un fondo
mutualistico
Esclusione dalla base imponibile Fiscalmente deducibile
ASPETTI LEGATI ALLA
CONTRATTUALISTICA
NELLA SHARING
ECONOMY
Gli aspetti legati alla
contrattualistica nella
sharing economy
possono essere
riportati a due grandi
temi
La disciplina del
rapporto con gli utenti
che partecipano alla
condivisione.
La disciplina del
rapporto tra i soci.
• Equity e rapporto tra i soci
• Possibili prerogative dei founder
• Statuto e patto parasociale
• L’arrivo di un investitore terzo
IL RAPPORTO TRA I SOCI
La natura collaborativa del fenomeno sharing economy è
riscontrabile in alcune forme contrattuali aggregative
sviluppatesi soprattutto negli ultimi anni, utili nel caso in cui la
singola società che si occupa di sharing economy voglia
condividere la propria impresa con altri soggetti:
• Il contratto di consorzio;
• L’associazione temporanea di imprese;
• Il raggruppamento temporaneo di imprese;
• La joint venture;
• Il contratto di franchising.
• Contratto di rete.
IL RAPPORTO TRA I «SOCI»
IL RAPPORTO CON GLI UTENTI
Nel contesto della sharing economy il concetto
tradizionale di contratto tra produttore e utente finale
deve essere abbandonato.
Quando un “contratto” c’è, lo stesso è sottoscritto per
accettazione dell’utente, tipicamente per presa visione
dei Termini del servizio.
È quindi operazione utile analizzare le Condizioni di
servizio di alcuni tra le più famose piattaforme di
sharing.
AIRBNB
Permettetemi una digressione
http://moxy-hotels.marriott.com
* * *
“Lei comprende e accetta che airbnb non è parte di alcun
contratto stipulato tra proprietari e ospiti, e airbnb non è
intermediario immobiliare, agente o assicuratore.”
I Termini del servizio di room sharing più famoso al mondo non
disciplinano in realtà l’affitto delle stanze dei proprietari ma
unicamente l’accesso ai servizi messi a disposizione sulla
piattaforma.
Il corretto adempimento di quanto indicato nelle condizioni
porta alla conclusione del contratto che sarà esclusivamente
tra Proprietari e Ospiti.
“I Proprietari, e non Airbnb, sono i soli responsabili di onorare
qualsiasi prenotazione confermata e di rendere disponibile
qualsivoglia Alloggio prenotato attraverso il Sito, l'Applicazione e i
Servizi. Se Lei, in veste di Ospite, sceglie di concludere una
transazione con un Proprietario per la prenotazione di un Alloggio,
Lei comprende e accetta che Le verrà richiesto di concludere un
accordo con il Proprietario e s'impegna ad accettare qualsivoglia
termine, condizione, regola e restrizione associati a tale Alloggio
imposti dal Proprietario.”
“Lei riconosce e accetta che indipendentemente dal fatto che
Airbnb non sia parte dell’accordo tra sé e il Proprietario, Airbnb
Payments agirà in veste di agente responsabile della raccolta dei
pagamenti del Proprietario allo scopo esclusivo di accettare
pagamenti da Lei stesso a suo nome e per proprio conto.”
UBER
“Il partner contrattuale dell'utente è definito in Uber B.V.,
società privata a responsabilità limitata con sede legale
in Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN Amsterdam, Paesi
Bassi...”
“Utilizzando l'Applicazione o il Servizio l'utente sottoscrive
un contratto con Uber (il "Contratto"). Per abilitare
l'utilizzo dell'Applicazione o del Servizio, è necessario che
l'utente effettui prima la registrazione su Uber.”
“Il Contratto tra Uber e l'utente viene stipulato per un periodo di tempo
indefinito.”
“L'utente ha il diritto di rescindere (?) dal Contratto in qualsiasi momento
eliminando permanentemente l'Applicazione installata sul proprio
smartphone…”
“Uber ha il diritto di rescindere (?) dal Contratto in qualsiasi momento e
con effetto immediato (disabilitando l'uso dell'Applicazione e del Servizio
da parte dell'utente) nel caso in cui l'utente: a) violi o infranga una o più
disposizioni dei presenti Termini di Utilizzo per l'Utente; b) secondo
l'opinione di Uber, faccia uso improprio dell'Applicazione o del Servizio.
Uber non è obbligata a dare preavviso della risoluzione del Contratto.
Dopo la risoluzione Uber darà notifica in merito in conformità con i
presenti Termini di Utilizzo per l'Utente.”
BLABLACAR
“L'utilizzo del sito è subordinato all'accettazione delle presenti CGU. Al
momento della creazione dell'Account utente, i Membri devono
contrassegnare la casella "Accetto le Condizioni generali di utilizzo del sito
e del servizio proposto". Solo l'accettazione delle CGU consente ai Membri
di accedere ai servizi proposti dal Sito.”
“Poiché la condivisione dell'auto si basa esclusivamente su un accordo tra
il Conducente e i suoi Passeggeri, gli utenti del servizio (Conducenti e
Passeggeri) agiscono sotto la loro esclusiva e completa responsabilità.”
LA TITOLARITÁ DEI
SEGNI DISTINTIVI E
CONDIZIONI DI
UTILIZZO DA PARTE
DI CHI PARTECIPA
L’economia collaborativa produrrà cambiamenti su:
 il modo in cui le società conducono la propria attività;
 il modo in cui i clienti si relazionano con i marchi;
 le aspettative che i consumatori avranno in merito alla propria
vita.
La normative in tema di proprietà intellettuale da
sempre ha quale obiettivo la protezione dei diritti di
inventori, artisti, autori e imprenditori nel momento in
cui offrono i propri prodotti e servizi sul mercato.
Conseguentemente, tutto ciò avrà un
riflesso sulla gestione, da parte degli
imprenditori, dei propri segni distintivi,
brevetti, diritti d’autore.
Cercheremo pertanto di trovare risposta alle
seguenti domande:
• Qual è la tensione tra protezione dell’offerta e
modelli collaborativi di business?
• I titolari dei segni distintivi come possono
mantenere e proteggerne il valore quando
operano sul mercato collaborativo?
• Gli imprenditori saranno ancora in grado di
affrontare le spese necessarie per assicurare
l’effettività dei propri segni distintivi nell’epoca
dell’economia collaborativa?
I marchi svolgono la tradizionale funzione di protezione del
consumatore (e dello stesso imprenditore) dal pericolo di
confusione sulla provenienza dei prodotti e allo stesso tempo
consentono ai produttori che ai propri beni o servizi sia
associato un determinato livello qualitativo.
Sono sicuramente tra i segni distintivi maggiormente a rischio
di fronte all’emergere dell’economia collaborativa.
Posto che la fornitura del servizio non sarà più esclusiva del
proprietario del brand, il rischio è che il marchio non riesca più
ad assolvere la funzione di controllo della qualità e
provenienza.
MARCHI
• I cambiamenti a cui si assiste nella società a fronte dell’avvento
dei social media e dell’economia collaborativa influiscono sulla
capacità degli imprenditori di percepire le risposte del mercato
alle proprie iniziative.
• I titolari non hanno più il diretto e totale controllo della
presentazione dei propri beni e servizi.
• La titolarità di segni distintivi ha sempre comportato l’onere per il
produttore di vigilare sul mercato al fine di tutelarne l’utilizzo.
• L’ambiente collaborativo richiederà però uno sforzo di diligenza
ancora maggiore per la protezione dei propri marchi e per il
costante controllo del mercato.
• I titolari si scontreranno, infatti, con un sempre maggiore utilizzo
privato dei propri marchi, che inevitabilmente ne influenzerà la
capacità distintiva.
Dovranno quindi essere ideate e sviluppate delle
strategie per mantenere inalterato il potere dei marchi a
fronte dell’allargamento nel loro utilizzo.
I titolari dei marchi potranno affrontare l’economia
collaborativa se accetteranno di offrire i propri prodotti
ai consumatori in un modo nuovo.
DIRITTO D’AUTORE
Il diritto d’autore è quel monopolio temporaneo che la legge
garantisce sulle opere dell’ingegno al fine di incentivare,
promuovere e proteggere la creatività dei loro autori.
Tale monopolio consente agli autori di monetizzare il proprio
lavoro e controllare dove e come i prodotti sono venduti sul
mercato.
A primo impatto, il diritto d’autore potrebbe apparire
diametralmente opposto al concetto di sharing economy.
Capire il ruolo del diritto d’autore nell’ambito dell’economia
collaborativa appare difficile a maggior ragione se si considera
che l’offerta di copie gratuite del proprio lavoro è divenuto un
mezzo ordinario di promozione per gli autori.
Sicuramente il passo più efficace e logicamente
precedente sarebbe quello di una modifica della
legge sul diritto d’autore attualmente in vigore.
In attesa di una riforma legislativa, al fine di adattare la
propria posizione all’avanzare dell’economia
collaborativa, ai titolari dei diritti d’autore rimane la
possibilità di espandere l’utilizzo delle proprie licenze.
In particolare, posto che la legge mette a disposizione
diversi tipi di licenza, i titolari delle opere dovrebbero
scegliere di usare la meno restrittiva possibile.
Il settore che meglio si presta a spiegare il
fenomeno è quello del SOFTWARE.
In questo mercato, si contrappongono due modelli fondamentali:
Società come Apple o
Microsoft che adottano
licenze restrittive sull’utilizzo
dei propri software;
Siti collaborativi quali Linux e
Sourceforge che offrono
Open Source software,
generalmente accessibili al
pubblico, scaricabili,
modificabili.
Senza dubbio, il software open source
rappresenta uno dei successi maggiori
dell’economia collaborativa, posto che
consente la condivisione ma allo stesso tempo
assicura un guadagno per i partecipanti.
BREVETTI
La sharing economy pone poi questioni di compatibilità con
l’attività dei titolari dei brevetti e con i business basati sul concetto
di brevetto.
Come la maggior parte dei segni distintivi, i brevetti creano
monopoli temporanei al fine di garantire ai proprietari di nuove
invenzioni il controllo assoluto sulle stesse così che gli stessi le
possano monetizzare e conseguentemente essere compensati per il
proprio lavoro.
Come abbiamo ampiamente visto, ciò si scontra con le logiche
della sharing economy che incoraggia la condivisione e la rottura
delle barriere al diffondersi delle informazioni.
Una soluzione: i PATENT COMMONS
Brevetti condivisi tra più produttori e
aperti alla modifica comune.
Database centralizzati di brevetti
cui gli utenti possono accedere
gratuitamente al fine di
implementare le proprie invenzioni
e favorire il progresso tecnologico.
PATENT COMMONS
PROJECT
Lanciato dalla Linux
Fundation nel 2009.
ECO-PATENT COMMONS
Lanciato nel 2008 dal
World Business Council for
Sustainable Development
con IBM, Nokia, Pitney
Bowes e Sony.
Creative Commons (CC) è
un'organizzazione statunitense non
profit con sede a Mountain View
dedicata ad ampliare la gamma di
opere creative disponibili alla
condivisione e all'utilizzo pubblici in
maniera legale. Rende possibile il riuso
creativo di opere dell'ingegno altrui nel
pieno rispetto delle leggi esistenti.
Wikipedia
Le licenze Creative Commons
offrono sei diverse articolazioni dei diritti d'autore per quanti
desiderino condividere in maniera ampia le proprie opere
secondo il modello "alcuni diritti riservati".
Il detentore dei diritti può non autorizzare a priori usi
prevalentemente commerciali dell'opera (opzione Non
commerciale, acronimo inglese: NC) o la creazione di opere
derivate (Non opere derivate, acronimo: ND); e se sono possibili
opere derivate, può imporre l'obbligo di rilasciarle con la stessa
licenza dell'opera originaria (Condividi allo stesso modo,
acronimo: SA, da "Share-Alike"). Le combinazioni di queste
scelte generano le sei licenze CC, disponibili anche in versione
italiana.
ASPETTI FISCALI
LEGATI ALLA
SHARING
ECONOMY
Chi affitta sistematicamente una stanza o una
casa di fatto svolge lo stesso servizio di hotel,
ostelli e bed and breakfast, ma senza essere
ufficialmente registrato come tale e a volte
senza dichiarare al fisco quanto guadagna.
«Assicurati di controllare l'esistenza di eventuali
tasse locali o requisiti di licenza. Tali tasse
potrebbero includere la tassa di occupazione, la
tassa sulle vendite o sulle entrate o eventuali tasse
come l'IVA o la tassa sui servizi.»
(https://www.airbnb.it/help/responsible-hosting)
Per continuare con l’esempio di AirBnb, il sito è una
piattaforma quasi “Peer to Peer” e quando venditore e
compratore stipulano il "contratto" di acquisto nei Terms
impliciti accettano e dichiarano di essere compliance
con la normativa fiscale dei rispettivi paesi di riferimento.
Dal punto di vista fiscale, chi affitta casa propria a
milano per poche notti non paga nulla al fisco, né
dichiara alla questura i dati degli ospiti.
Un Host del sito Airbnb non deve quindi ottemperare agli
obbighi previsti per gli albergatori, ivi compresa la tassa
di soggiorno recentemente introdotta.
Ci troviamo oggi quindi in una sorta di vacatio legis.
Un modo per ovviare a questa situazione di stallo per l’Host
potrebbe essere la seguente:
• Prendere il proprio saldo Airbnb, che viene addebitato su conto
paypall;
• Girarlo su conto corrente bancario;
• Indicare in dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello unico)
l’importo nei ricavi derivanti da redditi diversi (non soggetti a
tassazione ordinaria attraverso ritenuta d’acconto) o nei ricavi da
locazioni (si deve però tenere presente l’assenza di un contratto,
che potrebbe insospettire l’agenzia delle entrate).
Quanto proposto non mette completamente al riparo
da possibili accertamenti dell’Agenzia delle Entrate, ma
consentirebbe la tassazione, ad aliquota marginale
progressiva, dei ricavi e costituirebbe un segnale di
buona volontà verso il fisco.
Sicuramente è auspicabile che la problematica riceva
una chiara e comprensiva risposta a livello istituzionale,
attraverso, per esempio, un interpello all’Agenzia delle
Entrate.
Ad oggi, l’esigenza è stata avvertita in Parlamento in
particolare con riferimento proprio al settore del
turismo.
Lo scorso mese di Settembre 2014 è stato presentato
dal M5S un disegno di legge che delinea «una riforma
in grado di ristabilire un regime di sana concorrenza
all'interno del mercato nell’accoglienza turistica»
In particolare la proposta prende le mosse dalla
constatazione che i proprietari che affittano stanze o
appartamenti tramite Airbnb e piattaforme simili, essendo
operatori in forma privata e non imprenditoriale, spesso
spariscono al momento del pagamento dell’imposta, il
che genera una forma di concorrenza sleale nei
confronti dei competitor regolarmente tassati.
Il disegno propone che siano i siti internet intermediari a
fare da sostituti d’imposta, trattenendo l’imposta e
versandola allo Stato nel momento stesso della
transazione.
http://www.ted.com/talks/jeremy_heimans_what_new_power_looks_like#t-642568
Dalla condivisione alla compartecipazione
Trasformazione
Governance
relazionale
Autonomia
Collaborazion
e
Autonomia
Rapidità
Partecipazione
Trasparenza
Innovazione
Fiducia
Trasformazione
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Partecipazione
Autonomia
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Comproprietà
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Fiducia
Governance relazionale
ECONOMIA
CONDIVISA
ECONOMIA
COMPARTECIPATIV
A
Modelli economici
Cooperazione Sociale
Condivisione Innovazione
SHARING ECONOMY
How to do it?
LA SHARING
ECONOMY IN ITALIA
Silvano Donato Lorusso
@Silvanolorusso
BLB STUDIO LEGALE
Milano – Roma – New York – Hong Kong
Bari 12 Dicembre 2014

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  • 1. LA SHARING ECONOMY IN ITALIA Silvano Donato Lorusso @Silvanolorusso BLB STUDIO LEGALE Milano – Roma – New York – Hong Kong Bari 12 Dicembre 2014
  • 2.
  • 3. I TEMI • IL FENOMENO SHARING ECONOMY • LE FORME GIURIDICHE CONNESSE ALLA SHARING ECONOMY • ASPETTI LEGATI ALLA CONTRATTUALISTICA NELLA SHARING ECONOMY • LA TITOLARITÁ DEI SEGNI DISTINTIVI E CONDIZIONI DI UTILIZZO DA PARTE DI CHI PARTECIPA • ASPETTI FISCALI LEGATI ALLA SHARING
  • 4.
  • 5. COSA SIGNIFICA LETTERALMENTE “SHARING ECONOMY”? La relazione orizzontale consente l’abbattimento dei confini tra finanziatore, produttore e consumatore: le risorse cui accedere vengono organizzate in un sistema condiviso, nel quale ciascun utente è posto in grado – attraverso particolari piattaforme – di inserire i propri bisogni cosicché questi, intercettati dalle imprese, possano essere soddisfatti dalla messa in comune di determinati beni e servizi. Con il termine “sharing economy” si intende, letteralmente, la “economia della condivisione” e si fa riferimento a un nuovo modello economico nel quale il rapporto tra utente e imprese si allinea su un piano orizzontale, eliminando l’elemento verticale (cd. Interazione top-down).
  • 6. E’ un modello economico perché ….. Fa risparmiare Mette in circolo il denaro Per alcuni, Sharing Economy è l’avveramento di un sogno liberale: Realizzare un’economia di mercato che possiede degli anticorpi social
  • 7. MODELLO ECONOMICO TRADIZIONALE L’utente domanda il bene o il servizio che viene erogato dalle imprese secondo un’offerta determinata sulla base delle logiche di mercato e delle capacità produttive e finanziarie dell’impresa. Nel modello economico tradizionale l’accesso alle risorse è sottomesso alla logica del mercato di riferimento. SHARING Nel modello di sharing economy il rapporto tra domanda e offerta non è rigido ma flessibile. Ogni utente condivide le proprie risorse e capacità e l’offerta è modellata sulla base delle esigenze (domanda) degli altri utenti. I beni e i servizi sono chiesti e offerti da ciascuno, in parità (peer to peer).
  • 8. BENE O SERVIZIO IMPRESA UTENTE UTENTE UTENTE “A” “B” NUOVO SERVIZIO Che nasce dall’interazione del bisogno di più utenti,intercettato dall’imprenditore che partecipa alla piattaforma. domanda IMPRESA MODELLO ECONOMICO TRADIZIONALE MODELLO SHARING ECONOMY
  • 9. In Italia 2013 - 2014 3 milioni di persone hanno utilizzato piattaforme collaborative online MA La domanda di Sharing economy è ancora superiore alla domanda Come possono crescere le piattaforme collaborative ? Denaro Relazioni con gli stakeholder Chiarezza normativa Formazione
  • 10. LA “SHARING ECONOMY” È UNA RISPOSTA  Alla crescita della popolazione globale  All’esaurimento delle risorse  All’inadeguatezza delle ordinarie tecniche di produzione e distribuzione Molti dei servizi peer- to- peer sono nati in concomitanza della crisi finanziaria (The Economist, 2012).
  • 12. La Sharing Economy si rivolge a: CITTADINI AMMINISTRAZIONI AZIENDE Diventano veri e propri “assets” Gestione condivisa del territorio (welfare) Fidelizzazione dei cittadini
  • 13. Crescita della popolazione globale Crisi economica Nuovi e diversi bisogni degli utenti Esaurimento delle risorse Inadeguatezza delle ordinarie tecniche di produzione e distribuzione SHARING ECONOMY
  • 14. Sharing in senso stretto Crowding Crowdsourcing Crowdfunding Bartering LE FORME DELLA SHARING ECONOMY
  • 15. La sharing in senso stretto indica la condivisione delle risorse (automobile, casa, abbigliamento, prodotti digitali – libri, film, canzoni - e di consumo – vestiti, accessori, telefoni) e delle attività (creazione, produzione, distribuzione e messa in commercio). Questo modello si avvale di piattaforme web di libero accesso attraverso cui, tramite l’iscrizione, ogni utente diviene parte di una community in cui mette a disposizione le proprie risorse, in un determinato settore, e/o impiega quelle inserite da altri utenti. Trattasi propriamente di condivisione che può avvenire sia contestualmente – condivido la casa delle vacanze con un’altra persona – sia in tempi diversi – la casa vacanze viene messa a disposizione di una sola persona. SHARING IN SENSO STRETTO
  • 16. Modello di business attraverso il quale un’azienda affida la progettazione o l’esecuzione di un bene o di un servizio a un nucleo di soggetti “interessati”, non costituiti in particolari forme associative. Il crowdsourcing funziona tramite le cd. “open call”: l’azienda o l’istituzione rivolge, tramite apposite piattaforme web, una chiamata ai soggetti che, mettendo a disposizione le proprie risorse o la propria opera, svolgono l’incarico affidato. Le aziende che sfruttano il crowdsourcing sono aziende che, per loro natura, possono definirsi “open enterprises”: non richiedono, necessariamente, una propria struttura interna da preporre ma si avvalgono della collaborazione di soggetti esterni che possano risultare, di volta in volta, più competenti in via specifica. Questo modello di business, inoltre, consente agli operatori “freelance” di pubblicizzare le proprie risorse e/o capacità e di inserirsi nel mercato globale. CROWDSOURCING
  • 17. Innocentive CROWDSOURCING e Modello di business fondato sulla convinzione che per innovare si debba guardare, con apertura, all’esterno. Nella prassi aziendale i sistemi di open innovation sono supportati da piattaforme digitali di crowdsourcing che hanno l’obiettivo di raccogliere le competenze, le conoscenze e gli apporti liberamente inseriti da networkers. Piattaforme di CROWDSOURCING Open innovation  Impiego di input esterni all’azienda;  Strategie esterne all’azienda. SERVIZI E PRODOTTI INNOVATIVI IN OPEN SOURCE “Red Hat” “Mongo DB”
  • 18. Il crowdfunding riguarda il settore dei finanziamenti e indica un modello in cui determinati soggetti si impegnano a finanziare gli sforzi creativi o produttivi di un gruppo di persone. Il crowdfunding può realizzarsi sia per rispondere a determinati bisogni di carattere artistico o culturale, sia per investire sulle idee imprenditoriali di persone o organizzazioni. L’incontro tra domanda e offerta di credito avviene sempre su un rapporto paritario, parlandosi infatti di “finanziamento dal basso” e si sviluppa su piattaforme di comunicazione digitale. CROWDFUNDING
  • 19. BARTERING Letteralmente significa “baratto”. Le pratiche di bartering, o barter trading, consistono nello scambio che avviene tra i privati e le aziende del medesimo settore o di settori diversi: gli scambi si inseriscono all’interno di un circuito e si possono accompagnare all’emissione di finanziamenti. Questo modello di business risulta proficuo soprattutto in periodi caratterizzati da scarsa liquidità o da crescita dell’inflazione: la crisi e l’inflazione determinano uno stagnamento dei prodotti a causa dell’aumento dei costi; la scarsa liquidità rende arduo l’accesso al credito da parte delle banche. Tale situazione trova rimedio nei circuiti di barter in cui le aziende smaltiscono i prodotti vendendoli ad altri soggetti che, a loro volta, possono impiegarli nella produzione di altro prodotto; in cambio, vengono acquistati prodotti o servizi nuovi che consentono di mantenere un certo livello produttivo.
  • 21. COLLABORATIVE ECONOMY Indica una delle forme dell’economia condivisa, il cui elemento essenziale si identifica nella collaborazione di più individui in via diretta e senza l’intermediazione dei soggetti (istituzioni) centrali in quattro principali settori PRODUZIONE CONSUMO ISTRUZIONE FINANZA
  • 22. Attraverso piattaforme collaborative si progetta, produce e distribuisce un prodotto nuovo che diventa frutto del lavoro di diversi cooperatori. PRODUZIONE
  • 23. QUIRKY una piattaforma digitale che abilita ogni utente a condividere le proprie invenzioni, intese sia come idee innovative (che verranno poi prodotte da altro utente) sia come prodotti nuovi propriamente intesi. Gli investitori e le aziende, attratti dalla carica innovativa, portano nuovi prodotti sul mercato consentendo l’abbattimento dei costi di produzione o di distribuzione. Attraverso Quirky è inoltre possibile che l’utente- inventore venda direttamente il proprio prodotto, scegliendo il punto di vendita; sul fatturato di quest’ultimo potrà, inoltre, ricevere una percentuale.
  • 24. La rete di collaborazione mette a disposizione degli utenti determinati beni o servizi attraverso un modello di accesso condiviso. CONSUMO
  • 25. AIRBNB Un portale digitale di natura collaborativa attraverso il quale chi ricerca un alloggio per un periodo breve, in ogni parte del mondo, può mettersi in contatto con persone che mettono a disposizione qualsiasi tipo di alloggio: barche, baite, appartamenti, singole stanze, loft, castelli e persino igloo!
  • 26. Attraverso reti e piattaforme digitali viene consentito l’accesso all’istruzione o alla cultura in maniera aperta e diretta. ISTRUZIONE
  • 27. COURSERA Una piattaforma digitale attiva nel settore didattico attraverso cui è possibile fruire di lezioni o corsi universitari che vengono tenuti da docenti o professionisti di tutto il mondo e che possono fornire, altresì, un attestato di frequenza. Coursera mette a disposizione di tutti livelli di formazione e istruzione che, ordinariamente tenuti a pagamento, diventano accessibili e fruibili per tutti gli strati sociali.
  • 28. Modelli di finanza che qualcuno definisce “etica”, in cui l’erogazione del prestito non coinvolge istituzioni e si basa sulla fiducia. FINANZA
  • 29. ZOPA Acronimo per Zone Of Possible Agreement, rappresenta il punto di incontro tra chi intende contrarre un prestito e il privato che eroga finanza in maniera trasparente e valutando il merito creditizio su base “personale”: il possibile accordo di prestito tra privati. Si tratta di una piattaforma volta a eliminare il ruolo degli intermediari creditizi (banche, istituti di credito tradizionali), consentendo ai privati di concordare le condizioni del prestito mediante tassi basati su un “rischio cliente” personalizzato. I vantaggi sono una maggiore trasparenza e l’ottenimento di tassi inferiori alla media del mercato.
  • 30. COLLABORATIVE CONSUMPTION Modello economico basato sulla condivisione, lo scambio, l’acquisto o il noleggio di beni e servizi che superando il tradizionale concetto di “proprietà” divengono accessibili tramite piattaforme digitali, diversificate a seconda del mercato di riferimento e del settore di consumo. Il concetto chiave è il consumo: ripensato secondo le nuove esigenze globali e il concetto di “sostenibilità” delle risorse. REDISTRIBUZIONE ATTIVITA’ COLLABORATIVE PRODOTTI E SERVIZI
  • 31. I beni rimasti invenduti vengono acquistati e successivamente redistribuiti, consentendo di non interrompere il ciclo produttivo. REDISTRIBUZIONE
  • 32. THRED UP è una piattaforma di acquisto e rivendita, online, di abbigliamento “usato”. Chi inserisce il proprio vestiario ottiene quale corrispettivo, nel caso di acquisto e successiva rivendita, una percentuale pari al 40% del prezzo di rivendita, che per periodi limitati e a seconda dei fashion trend e le richieste del momento, può arrivare sino al 100%!
  • 33. ATTIVITA’ COLLABORATIVE Le aziende - al fine di assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi o nella produzione – e i privati – per risparmiare tempo - si avvalgono della collaborazione di soggetti interessati a fornire un apporto occasionale, mettendo a disposizione la propria prestazione d’opera.
  • 34. TASK RABBIT Piattaforma online, disponibile anche in versione App, attraverso la quale è possibile chiedere e ricevere l’apporto degli utenti per piccole mansioni. Si inserisce l’attività richiesta (anche le più banali, quali acquistare il mangime per gli animali domestici) e il prezzo che si è disposti ad offrire. Allo stesso modo le aziende possono richiedere l’apporto di collaboratori privati per attività specifiche o anche per completare eventuali carenze di organico.
  • 35. I prodotti o i servizi che si prestano ad un uso occasionale vengono “affittati” a soggetti che li possiedono senza divenirne proprietari. PRODOTTI E SERVIZI
  • 36. ENJOY o CAR2GO sono delle piattaforme web e mobile attraverso le quali vengono messe a disposizione delle autovetture, localizzate in diversi punti delle città e per le quali si paga solo il tempo di utilizzo. Gli utenti beneficiano non solo del mezzo di trasporto ma anche della copertura assicurativa e del (sempre problematico) parcheggio, anche sulle strisce blu! N.B. il cd. “car sharing” non va confuso con il “car pooling”: per quanto siano entrambi forme di sharing economy, il secondo indica propriamente la condivisione, da parte di un gruppo di persone, di un mezzo di trasporto. Mentre nel car sharing l’utente può usufruire del mezzo di trasporto in via esclusiva, nel car pooling si beneficia solo del servizio di trasporto.
  • 37. Hai bisogno di….. Un giocatore per una partita di calcio? Un oggetto unico e dal design artigianale? Un passaggio in macchina? Una cena in compagnia? Healthy food direttamente a casa tua? Gnammo https://www.gnammo.com Fubles https://it.fubles.com Slowd https://www.slowd.it/ Cortilia https://www.cortilia.it/ Blablacar https://www.blablacar.it La Sharing Economy risponde
  • 39. IMPRESA SOCIALE D.Lgs. N. 155/2006 “ (…)Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale (…)”
  • 40. Impresa sociale  Operatività nei settori considerati ad utilità sociale (art. 2 Dlgs 155/06):  Istruzione, educazione e formazione (anche extra- scolastica)  Tutela dell’ambiente e dell’ecosistema  Valorizzazione del patrimonio culturale  Turismo sociale  Formazione universitaria e post-universitaria  Ricerca ed erogazione di servizi culturali  Servizi strumentali alle imprese sociali  Assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria.
  • 41. Impresa sociale  Divieto di distribuzione degli utili ai soci: si persegue l’incremento del benessere delle collettività in cui si opera.  Non possono acquisire la qualifica di impresa sociale:  ditte individuali, a meno che non si tratti di società di capitali unipersonali  società dirette o controllate da imprese for profit o P.A. Nel Terzo Settore, le imprese sociali si caratterizzano per un maggiore orientamento al mercato, in quanto svolgono una normale attività imprenditoriale e si avvalgono delle prestazioni dei lavoratori, di cui, dice la legge, almeno il 50% deve essere a titolo oneroso (quindi, fino al 50%, volontari). La maggior parte delle imprese sociali sono costituite con la forma giuridica delle cooperative sociali (L. 381/1991). Le società cooperative si distinguono dalle altre società perché finalizzate al perseguimento dello scopo mutualistico, ovvero offrire ai propri soci beni, servizi o occasioni di lavoro. Le cooperative sociali hanno in più la finalità di perseguire l’interesse generale della comunità, la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini. Le cooperative sociali godono del regime tributario agevolato previsto per le ONLUS, di cui fanno parte di diritto.
  • 42. “Sharing Economy” e “no profit”: un matrimonio che potrebbe funzionare… anche se…. Perché? Il “no profit” è sempre stato guardato come associato al mondo del sociale. Le difficoltà che presenta rispetto alle forme a vocazione “lucrativa” sono dovute a: - scarsa regolazione; - tendenza, per i sistemi no profit, di qualificarsi come “subfornitori” della PA; - idiosincrasia per tecnologia e finanza che, invece, alimentano la sharing economy.
  • 43. Start-up innovativa • Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 • Legge 17 dicembre 2012, n. 221 •Decreto legge 28 giugno 2013, n. 76
  • 44. Per start-up innovative si intendono le società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano oppure Societas Europea, le cui azioni o quote non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. • Società a responsabilità limitata • Società a responsabilità limitata semplificata • Società per azioni • Società in accomandita per azioni • Società cooperativa
  • 45. REQUISITI SPECIFICI  Deve essere costituita e operare da non più di 48 mesi;  Deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;  Il valore della produzione annua, dal 2° anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;  Non deve distribuire utili;  Lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico deve costituire l’oggetto sociale esclusivo o prevalente;  Non deve derivare da fusione, scissione, cessione di azienda o di ramo d’azienda.
  • 46. CRITERI (almeno 1)  Sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 15% del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione;  Impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 270/2004;  Essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro Pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purchè tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa.
  • 47. Pubblicità e trasparenza Governance Regime fiscale e contributivo FinanziamentoFlessibilità
  • 48. REGIME FISCALE E CONTRIBUTIVO Piani di incentivazione Assegnazione di quote, azioni o strumenti finanziari Amministratori Dipendenti Collaboratori Fornitori Esclusione dalla base imponibile Partecipazione diretta al rischio di impresa
  • 49. FINANZIAMENTO Raccolta di capitale di rischio Portali online di crowdfunding Venture capital Business angel
  • 50. Accesso al credito Fondo Centrale di Garanzia per le PMI Agevolazioni Termini di copertura Importo massimo garantito
  • 51. GOVERNANCE DEROGHE AI PRINCIPI DEL DIRITTO SOCIETARIO
  • 52. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA Possesso dei requisiti tramite dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante Iscrizione in apposita sezione del Registro delle imprese Esenzione da imposta di bollo, diritti di segreteria e diritto annuale a condizione del mantenimento dei requisiti e nel limite dei primi quattro anni dall’iscrizione nel R.I.
  • 53. NASCITA CRISI SVILUPPO L’incubatore certificato di imprese start-up innovative (disciplinato dal D.L. 179/2012) offre servizi di sostegno per la creazione delle start-up. L’Agenzia ICE fornisce assistenza in ambito normativo, societario, fiscale, immobiliare e creditizio per l’internazionalizzazione delle start-up innovative, favorendo l’incontro con gli investitori esteri. Le start-up innovative sono assoggettate, in via esclusiva, alla gestione della crisi da sovraindebitamento. La start-up mantiene la propria capacità imprenditoriale e il solo patrimonio viene segregato per il soddisfacimento del ceto creditorio.
  • 54. ( Codice Civile - Libro V - Titolo VI - Capo I ) LA COOPERATIVA S.p.A. S.r.l. in forma di Democrazia Mutualità Intergenerazionalità è un’ impresa
  • 55. Democrazia Intergenerazionalità Mutualità Ciascun socio ha eguale peso nell’esercizio del potere gestionale attraverso il principio del voto capitario che consente un’effettiva partecipazione del lavoratore alla conduzione dell’attività, prescindendo dallo stock di capitale conferito che invece, nelle società di capitali, lo rappresenta. La mutualità caratterizza sia l’organizzazione sia il fine perseguito, e si estrinseca nella condivisione e ripartizione dei benefici produttivi tra gli stessi appartenenti alla cooperativa, che accedono a beni, servizi e opportunità a condizioni più vantaggiose di quelle presenti sul mercato. Gli utili vengono reinvestiti all’interno del circuito cooperativo, cosicché - in termini di competitività ed efficienza economica - vadano a beneficio non solo della collettività attuale ma anche di quella futura; correttamente si parla della solidarietà quale “principio cooperativo” mantiene, nei passaggi intergenerazionali, i risultati raggiunti.
  • 56. SETTORI DI ATTIVITÀ  Produzione e lavoro: manifattura, industria, meccanica, edilizia;  Servizi: trasporti, ristorazione, web, global service;  Credito e finanza: servizi operativi e di consulenza bancaria, assicurativa, finanziaria.  Sociale: infanzia, disagio sociale, disabili, sanità;  Distribuzione: utenza, commercio al dettaglio, consumatori;  Pesca e agricoltura: coltivazione, allevamento, produzione e rivendita a km 0.  Cultura: servizi museali, stampa, organizzazione di eventi, manifestazioni culturali;  Energia: politiche di efficientamento, sperimentazione energie sostenibili.
  • 57. BASE SOCIALE Minimo 3 soci QUOTE da € 25 fino ad un massimo di € 500 VOTO IN ASSEMBLEA “una testa un voto” UTILI 30% a riserva indivisibile 3% Ad un fondo mutualistico Esclusione dalla base imponibile Fiscalmente deducibile
  • 59. Gli aspetti legati alla contrattualistica nella sharing economy possono essere riportati a due grandi temi La disciplina del rapporto con gli utenti che partecipano alla condivisione. La disciplina del rapporto tra i soci.
  • 60. • Equity e rapporto tra i soci • Possibili prerogative dei founder • Statuto e patto parasociale • L’arrivo di un investitore terzo IL RAPPORTO TRA I SOCI
  • 61. La natura collaborativa del fenomeno sharing economy è riscontrabile in alcune forme contrattuali aggregative sviluppatesi soprattutto negli ultimi anni, utili nel caso in cui la singola società che si occupa di sharing economy voglia condividere la propria impresa con altri soggetti: • Il contratto di consorzio; • L’associazione temporanea di imprese; • Il raggruppamento temporaneo di imprese; • La joint venture; • Il contratto di franchising. • Contratto di rete. IL RAPPORTO TRA I «SOCI»
  • 62. IL RAPPORTO CON GLI UTENTI Nel contesto della sharing economy il concetto tradizionale di contratto tra produttore e utente finale deve essere abbandonato. Quando un “contratto” c’è, lo stesso è sottoscritto per accettazione dell’utente, tipicamente per presa visione dei Termini del servizio. È quindi operazione utile analizzare le Condizioni di servizio di alcuni tra le più famose piattaforme di sharing.
  • 63. AIRBNB Permettetemi una digressione http://moxy-hotels.marriott.com * * * “Lei comprende e accetta che airbnb non è parte di alcun contratto stipulato tra proprietari e ospiti, e airbnb non è intermediario immobiliare, agente o assicuratore.” I Termini del servizio di room sharing più famoso al mondo non disciplinano in realtà l’affitto delle stanze dei proprietari ma unicamente l’accesso ai servizi messi a disposizione sulla piattaforma. Il corretto adempimento di quanto indicato nelle condizioni porta alla conclusione del contratto che sarà esclusivamente tra Proprietari e Ospiti.
  • 64. “I Proprietari, e non Airbnb, sono i soli responsabili di onorare qualsiasi prenotazione confermata e di rendere disponibile qualsivoglia Alloggio prenotato attraverso il Sito, l'Applicazione e i Servizi. Se Lei, in veste di Ospite, sceglie di concludere una transazione con un Proprietario per la prenotazione di un Alloggio, Lei comprende e accetta che Le verrà richiesto di concludere un accordo con il Proprietario e s'impegna ad accettare qualsivoglia termine, condizione, regola e restrizione associati a tale Alloggio imposti dal Proprietario.” “Lei riconosce e accetta che indipendentemente dal fatto che Airbnb non sia parte dell’accordo tra sé e il Proprietario, Airbnb Payments agirà in veste di agente responsabile della raccolta dei pagamenti del Proprietario allo scopo esclusivo di accettare pagamenti da Lei stesso a suo nome e per proprio conto.”
  • 65. UBER “Il partner contrattuale dell'utente è definito in Uber B.V., società privata a responsabilità limitata con sede legale in Barbara Strozzilaan 101, 1083 HN Amsterdam, Paesi Bassi...” “Utilizzando l'Applicazione o il Servizio l'utente sottoscrive un contratto con Uber (il "Contratto"). Per abilitare l'utilizzo dell'Applicazione o del Servizio, è necessario che l'utente effettui prima la registrazione su Uber.”
  • 66. “Il Contratto tra Uber e l'utente viene stipulato per un periodo di tempo indefinito.” “L'utente ha il diritto di rescindere (?) dal Contratto in qualsiasi momento eliminando permanentemente l'Applicazione installata sul proprio smartphone…” “Uber ha il diritto di rescindere (?) dal Contratto in qualsiasi momento e con effetto immediato (disabilitando l'uso dell'Applicazione e del Servizio da parte dell'utente) nel caso in cui l'utente: a) violi o infranga una o più disposizioni dei presenti Termini di Utilizzo per l'Utente; b) secondo l'opinione di Uber, faccia uso improprio dell'Applicazione o del Servizio. Uber non è obbligata a dare preavviso della risoluzione del Contratto. Dopo la risoluzione Uber darà notifica in merito in conformità con i presenti Termini di Utilizzo per l'Utente.”
  • 67. BLABLACAR “L'utilizzo del sito è subordinato all'accettazione delle presenti CGU. Al momento della creazione dell'Account utente, i Membri devono contrassegnare la casella "Accetto le Condizioni generali di utilizzo del sito e del servizio proposto". Solo l'accettazione delle CGU consente ai Membri di accedere ai servizi proposti dal Sito.” “Poiché la condivisione dell'auto si basa esclusivamente su un accordo tra il Conducente e i suoi Passeggeri, gli utenti del servizio (Conducenti e Passeggeri) agiscono sotto la loro esclusiva e completa responsabilità.”
  • 68. LA TITOLARITÁ DEI SEGNI DISTINTIVI E CONDIZIONI DI UTILIZZO DA PARTE DI CHI PARTECIPA
  • 69. L’economia collaborativa produrrà cambiamenti su:  il modo in cui le società conducono la propria attività;  il modo in cui i clienti si relazionano con i marchi;  le aspettative che i consumatori avranno in merito alla propria vita. La normative in tema di proprietà intellettuale da sempre ha quale obiettivo la protezione dei diritti di inventori, artisti, autori e imprenditori nel momento in cui offrono i propri prodotti e servizi sul mercato. Conseguentemente, tutto ciò avrà un riflesso sulla gestione, da parte degli imprenditori, dei propri segni distintivi, brevetti, diritti d’autore.
  • 70. Cercheremo pertanto di trovare risposta alle seguenti domande: • Qual è la tensione tra protezione dell’offerta e modelli collaborativi di business? • I titolari dei segni distintivi come possono mantenere e proteggerne il valore quando operano sul mercato collaborativo? • Gli imprenditori saranno ancora in grado di affrontare le spese necessarie per assicurare l’effettività dei propri segni distintivi nell’epoca dell’economia collaborativa?
  • 71. I marchi svolgono la tradizionale funzione di protezione del consumatore (e dello stesso imprenditore) dal pericolo di confusione sulla provenienza dei prodotti e allo stesso tempo consentono ai produttori che ai propri beni o servizi sia associato un determinato livello qualitativo. Sono sicuramente tra i segni distintivi maggiormente a rischio di fronte all’emergere dell’economia collaborativa. Posto che la fornitura del servizio non sarà più esclusiva del proprietario del brand, il rischio è che il marchio non riesca più ad assolvere la funzione di controllo della qualità e provenienza. MARCHI
  • 72. • I cambiamenti a cui si assiste nella società a fronte dell’avvento dei social media e dell’economia collaborativa influiscono sulla capacità degli imprenditori di percepire le risposte del mercato alle proprie iniziative. • I titolari non hanno più il diretto e totale controllo della presentazione dei propri beni e servizi. • La titolarità di segni distintivi ha sempre comportato l’onere per il produttore di vigilare sul mercato al fine di tutelarne l’utilizzo. • L’ambiente collaborativo richiederà però uno sforzo di diligenza ancora maggiore per la protezione dei propri marchi e per il costante controllo del mercato. • I titolari si scontreranno, infatti, con un sempre maggiore utilizzo privato dei propri marchi, che inevitabilmente ne influenzerà la capacità distintiva.
  • 73. Dovranno quindi essere ideate e sviluppate delle strategie per mantenere inalterato il potere dei marchi a fronte dell’allargamento nel loro utilizzo. I titolari dei marchi potranno affrontare l’economia collaborativa se accetteranno di offrire i propri prodotti ai consumatori in un modo nuovo.
  • 74. DIRITTO D’AUTORE Il diritto d’autore è quel monopolio temporaneo che la legge garantisce sulle opere dell’ingegno al fine di incentivare, promuovere e proteggere la creatività dei loro autori. Tale monopolio consente agli autori di monetizzare il proprio lavoro e controllare dove e come i prodotti sono venduti sul mercato. A primo impatto, il diritto d’autore potrebbe apparire diametralmente opposto al concetto di sharing economy. Capire il ruolo del diritto d’autore nell’ambito dell’economia collaborativa appare difficile a maggior ragione se si considera che l’offerta di copie gratuite del proprio lavoro è divenuto un mezzo ordinario di promozione per gli autori.
  • 75. Sicuramente il passo più efficace e logicamente precedente sarebbe quello di una modifica della legge sul diritto d’autore attualmente in vigore. In attesa di una riforma legislativa, al fine di adattare la propria posizione all’avanzare dell’economia collaborativa, ai titolari dei diritti d’autore rimane la possibilità di espandere l’utilizzo delle proprie licenze. In particolare, posto che la legge mette a disposizione diversi tipi di licenza, i titolari delle opere dovrebbero scegliere di usare la meno restrittiva possibile.
  • 76. Il settore che meglio si presta a spiegare il fenomeno è quello del SOFTWARE. In questo mercato, si contrappongono due modelli fondamentali: Società come Apple o Microsoft che adottano licenze restrittive sull’utilizzo dei propri software; Siti collaborativi quali Linux e Sourceforge che offrono Open Source software, generalmente accessibili al pubblico, scaricabili, modificabili.
  • 77. Senza dubbio, il software open source rappresenta uno dei successi maggiori dell’economia collaborativa, posto che consente la condivisione ma allo stesso tempo assicura un guadagno per i partecipanti.
  • 78. BREVETTI La sharing economy pone poi questioni di compatibilità con l’attività dei titolari dei brevetti e con i business basati sul concetto di brevetto. Come la maggior parte dei segni distintivi, i brevetti creano monopoli temporanei al fine di garantire ai proprietari di nuove invenzioni il controllo assoluto sulle stesse così che gli stessi le possano monetizzare e conseguentemente essere compensati per il proprio lavoro. Come abbiamo ampiamente visto, ciò si scontra con le logiche della sharing economy che incoraggia la condivisione e la rottura delle barriere al diffondersi delle informazioni.
  • 79. Una soluzione: i PATENT COMMONS Brevetti condivisi tra più produttori e aperti alla modifica comune.
  • 80. Database centralizzati di brevetti cui gli utenti possono accedere gratuitamente al fine di implementare le proprie invenzioni e favorire il progresso tecnologico. PATENT COMMONS PROJECT Lanciato dalla Linux Fundation nel 2009. ECO-PATENT COMMONS Lanciato nel 2008 dal World Business Council for Sustainable Development con IBM, Nokia, Pitney Bowes e Sony.
  • 81. Creative Commons (CC) è un'organizzazione statunitense non profit con sede a Mountain View dedicata ad ampliare la gamma di opere creative disponibili alla condivisione e all'utilizzo pubblici in maniera legale. Rende possibile il riuso creativo di opere dell'ingegno altrui nel pieno rispetto delle leggi esistenti. Wikipedia
  • 82. Le licenze Creative Commons offrono sei diverse articolazioni dei diritti d'autore per quanti desiderino condividere in maniera ampia le proprie opere secondo il modello "alcuni diritti riservati". Il detentore dei diritti può non autorizzare a priori usi prevalentemente commerciali dell'opera (opzione Non commerciale, acronimo inglese: NC) o la creazione di opere derivate (Non opere derivate, acronimo: ND); e se sono possibili opere derivate, può imporre l'obbligo di rilasciarle con la stessa licenza dell'opera originaria (Condividi allo stesso modo, acronimo: SA, da "Share-Alike"). Le combinazioni di queste scelte generano le sei licenze CC, disponibili anche in versione italiana.
  • 84. Chi affitta sistematicamente una stanza o una casa di fatto svolge lo stesso servizio di hotel, ostelli e bed and breakfast, ma senza essere ufficialmente registrato come tale e a volte senza dichiarare al fisco quanto guadagna. «Assicurati di controllare l'esistenza di eventuali tasse locali o requisiti di licenza. Tali tasse potrebbero includere la tassa di occupazione, la tassa sulle vendite o sulle entrate o eventuali tasse come l'IVA o la tassa sui servizi.» (https://www.airbnb.it/help/responsible-hosting)
  • 85. Per continuare con l’esempio di AirBnb, il sito è una piattaforma quasi “Peer to Peer” e quando venditore e compratore stipulano il "contratto" di acquisto nei Terms impliciti accettano e dichiarano di essere compliance con la normativa fiscale dei rispettivi paesi di riferimento. Dal punto di vista fiscale, chi affitta casa propria a milano per poche notti non paga nulla al fisco, né dichiara alla questura i dati degli ospiti. Un Host del sito Airbnb non deve quindi ottemperare agli obbighi previsti per gli albergatori, ivi compresa la tassa di soggiorno recentemente introdotta. Ci troviamo oggi quindi in una sorta di vacatio legis.
  • 86. Un modo per ovviare a questa situazione di stallo per l’Host potrebbe essere la seguente: • Prendere il proprio saldo Airbnb, che viene addebitato su conto paypall; • Girarlo su conto corrente bancario; • Indicare in dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello unico) l’importo nei ricavi derivanti da redditi diversi (non soggetti a tassazione ordinaria attraverso ritenuta d’acconto) o nei ricavi da locazioni (si deve però tenere presente l’assenza di un contratto, che potrebbe insospettire l’agenzia delle entrate).
  • 87. Quanto proposto non mette completamente al riparo da possibili accertamenti dell’Agenzia delle Entrate, ma consentirebbe la tassazione, ad aliquota marginale progressiva, dei ricavi e costituirebbe un segnale di buona volontà verso il fisco. Sicuramente è auspicabile che la problematica riceva una chiara e comprensiva risposta a livello istituzionale, attraverso, per esempio, un interpello all’Agenzia delle Entrate.
  • 88. Ad oggi, l’esigenza è stata avvertita in Parlamento in particolare con riferimento proprio al settore del turismo. Lo scorso mese di Settembre 2014 è stato presentato dal M5S un disegno di legge che delinea «una riforma in grado di ristabilire un regime di sana concorrenza all'interno del mercato nell’accoglienza turistica»
  • 89. In particolare la proposta prende le mosse dalla constatazione che i proprietari che affittano stanze o appartamenti tramite Airbnb e piattaforme simili, essendo operatori in forma privata e non imprenditoriale, spesso spariscono al momento del pagamento dell’imposta, il che genera una forma di concorrenza sleale nei confronti dei competitor regolarmente tassati. Il disegno propone che siano i siti internet intermediari a fare da sostituti d’imposta, trattenendo l’imposta e versandola allo Stato nel momento stesso della transazione.
  • 91. Dalla condivisione alla compartecipazione Trasformazione Governance relazionale Autonomia Collaborazion e Autonomia Rapidità Partecipazione Trasparenza Innovazione Fiducia
  • 94. LA SHARING ECONOMY IN ITALIA Silvano Donato Lorusso @Silvanolorusso BLB STUDIO LEGALE Milano – Roma – New York – Hong Kong Bari 12 Dicembre 2014