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La Privatizzazione dei Beni
Culturali
Avv. Giuseppe Ugo Abbate
La Privatizzazione dei Beni Culturali
INDICE
 Quale “privatizzazione”?
 Cosa “privatizzare”?
 I confini della privatizzazione
 Come “privatizzare”?
 Forme di gestione
 Limiti della privatizzazione
 La sponsorizzazione
Quale privatizzazione ?
Accezione comune e originaria:
 “sostituzione” di un soggetto pubblico con un
soggetto privato
 cessione di quote di proprietà o di funzioni o
attività pubbliche a soggetti privati
 alienazione del patrimonio storico-artistico e
culturale che appartiene alla collettività
umana
3 PROFILI DI PRIVATIZZAZIONE
1. ALIENAZIONE E CARTOLARIZZAZIONE DEI BB.
CC.
2. COSTITUZIONE DI SOGGETTI MISTI
PUBBLICO-PRIVATI PER LA GESTIONE,
VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI BB.CC.
3. INTRODUZIONE DI SOGGETTI PRIVATI NELLA
PROGETTAZIONE DI INTERVENTI
1) ALIENAZIONE E CARTOLARIZZAZIONE
DEI BB.CC.
STATO (originator)
SOCIETA’-VEICOLO privata
Titoli o obbligazioni emessi
per finanziare l’acquisto
Effettuata la vendita lo Stato
percepisce la differenza
residua
1) ALIENAZIONE E CARTOLARIZZAZIONE
DEI BB.CC.
VANTAGGI
 Permette allo Stato di eliminare subito un passivo di bilancio già
nella fase iniziale dell’operazione di dismissione
SVANTAGGI
 Non innescano processi di “intervento keynesiano”, ma servono
soltanto a finanziare opere una tantum
 Sono misure una tantum e non strutturali
 Se si sottomettono a “compensazioni” per gli EE.LL. allora non
riescono neppure nell’intento di eliminare i passivi
 Esperienza della Patrimonio S.p.A.
1) ALIENAZIONE E CARTOLARIZZAZIONE
DEI BB.CC.
L’ESPERIENZA DELLA SOCIETA’ “PATRIMONIO S.P.A.”
 Istituita con Legge 15 giugno 2002, n. 112
 Ha il compito di alienare parte del patrimonio dello Stato e finanziare la
Soc. “Infrastrutture S.p.A.”
 Il Ministero dell’Economia e Finanze detiene tutte le azioni, definisce la
struttura societaria e ne stabilisce gli indirizzi strategici
 Collaborazione con il MiBAC per la definizione dele direttive e per gli
aspetti operativi
 Cooperazione con l’Agenzia del Demanio: gestore del patrimonio
immobiliare
 Ruolo di “advisor” finanziario per le operazioni di cartolarizzazione
 Fattore più critico è la cooperazione con gli EE.LL.: lo Statuto della
Patrimonio S.p.A. prevede la realizzazione di “progetti di sviluppo
locale” e quindi l’utilizzo di meccanismi di compensazione sia di ordine
economico sia di riqualificazione urbana (anche coinvolgendo
Infrastrutture S.p.A.)
2) COSTITUZIONE DI SOGGETTI MISTI
PUBBLICO-PRIVATI
1. Gestione, valorizzazione e promozione dei BB.CC.
2. Fondazione Pubblico-Privata:
 riduce la partecipazione finanziaria dello Stato, ma al contempo
garantisce maggior controllo
 ampia autonomia come da statuto
 amministrazione guidata da rappresentanti di istituzioni pubbliche e
di soggetti privati
 le istituzioni pubbliche partecipano con: concessione di BB. CC. e
immobili; finanziamento per la gestione
 I soggetti privati contribuiscono al finanziamento del capitale iniziale
e del capitale per l’esercizio di gestione (servizi aggiuntivi e
complementari)
 I privati sono: Imprese, organizzazioni non profit (es. fondazioni
bancarie), rappresentanti di gruppi di interesse
2) COSTITUZIONE DI SOGGETTI MISTI
PUBBLICO-PRIVATI
VANTAGGI
 La fondazione può provvedere al proprio finanziamento
autonomamente tramite ei Privati o gli Enti pubblici e tramite,
soprattutto, la gestione dei proventi
 Privati: soggetti non profit che partecipano in relazione alla loro
missione sociale
 Le Imprese non partecipano alla fondazione, ma sono interessate a
svolgere attività di ampliamento locali, ristrutturazione, vendita,
alberghi, ecc.
 Gli Enti pubblici partecipano perchè hanno interesse allo sviluppo del
proprio territorio
 Riduzione dei contributi statali per lo svolgimento delle funzioni di
gestione e valorizzazione
 Maggiore efficienza garantita dalla partecipazione dei privati
2) COSTITUZIONE DI SOGGETTI MISTI
PUBBLICO-PRIVATI
SVANTAGGI
 La forma di gestione dei BB. CC. può influire non solo sulla fruizione,
ma anche sulla tutela, rischiando di ridurla a sterile vigilanza sulle
attività e sull’integrità fisica dei beni stessi (erosione delle funzioni delle
Soprintendenze)
 Scarsa partecipazione di imprenditori per la diseconomicità della
gestione delle attività culturali e per la scarsa chiarezza nella
strutturazione dei rapporti con l’attore pubblico
3) INTRODUZIONE DI SOGGETTI PRIVATI
NELLA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI
1. Partenariati tra diversi soggetti pubblici e privati
2. Esperienza della “ARCUS S.P.A.”:
 Istituita dal MiBAC per la promozione ed il sostegno finanziario,
tecnico-economico e organizzativo di progetti ed altre iniziative di
investimento sui BB. CC.
 Compito: non erogare contributi, ma promuovere e sostenere progetti
partenariali facendo convergere le risorse provenienti da fondazioni
bancarie, consorzi, autonomie locali e altri soggetti privati
 Il capitale sociale è costituito dal Ministero Economia e Finanze
 Possibilità di partecipazione per Regioni, Enti Locali e altri soggetti
privati
 Il MiBAC esercita per legge il controllo e nomina i sette membri del CdA
 Gestisce una quota degli stanziamenti statali per le infrastrutture
3) INTRODUZIONE DI SOGGETTI PRIVATI
NELLA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI
VANTAGGI
 Queste iniziative di partenariato si sviluppano in modo più
coerente e garantiscono maggior successo
 L’attiguità al settore infrastrutturale garantisce coerenza
 La partnership sblocca fasi di potenziale empasse nella
realizzazione di infrastrutture
 La realizzazione di un progetto per i beni e le attività culturali
abbinato ad interventi infrastrutturali può essere interpretato
come l’introduzione di forme locali di compensazione
3) INTRODUZIONE DI SOGGETTI PRIVATI
NELLA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI
SVANTAGGI
 Poco chiari i criteri di assegnazione delle risorse e di selezione
dei progetti
 Gli imprenditori sono poco propensi a partecipare a progetti che
abbiano ad oggetto i BB. CC., mentre sarebbero più propensi
relativamente a fenomeni di valorizzazione urbana e sviluppo
territoriale
(dicevamo…Quale privatizzazione ?)
Accezione comune e originaria:
 “sostituzione” di un soggetto pubblico con un
soggetto privato
 cessione di quote di proprietà o di funzioni o
attività pubbliche a soggetti privati
 alienazione del patrimonio storico-artistico e
culturale che appartiene alla collettività
umana
Quale privatizzazione ?
Accezione comune e originaria
OBIEZIONI
1. obiezione etico-culturale
2. obiezione politica
3. obiezione economica
Obiezione etico-culturale
 Presupposto: non si può parlare di “economia della
cultura” in quanto non è possibile una gestione
“imprenditoriale” dei beni culturali in grado di
sviluppare un ritorno economico diretto
 solo una parte dell’attività dei musei (quella
collegata alla gestione del pubblico) è in grado di
produrre redditi immediatamente quantificabili
 la redditività diretta dei musei può essere perseguita
solo a scapito del patrimonio culturale
Obiezione etico-culturale
 Tale opzione di pensiero parte dal presupposto che
l’etica della privatizzazione coincide con l’etica del
guadagno
 Patrimonio culturale
 Componente fisica
 Componente simbolica
 Privatizzare significa delegare a gruppi privati la
formazione della memoria e dell’identità comunitarie
 Rischio dell’annullamento culturale
 Rischio della manipolazione dei contenuti culturali
Obiezione politica
 Presupposto: in una società democratica è la società
che governa se stessa attraverso l’elezione dei propri
delegati e tali delegati non possono che rappresentare
l’assetto storico, culturale ed economico della società
che li ha eletti a rappresentarla
 I rappresentanti del popolo sono soltanto i depositari di
beni appartenenti al popolo
 Privatizzare significa che il potere politico sottrae alla
società il diritto di gestire direttamente il proprio
patrimonio culturale, affidandone la gestione a gruppi
non rappresentativi, portatori di interessi non
coincidenti con quelli della società
Obiezione economica
 Presupposto: il patrimonio culturale non ha in sé un
valore anche economico (carattere intrinsecamente
“non economico” della cultura)
 La privatizzazione di un servizio culturale
comporterebbe per l’ente pubblico un aggravio di
costi di utilizzo ed un peggioramento del servizio
 Rischio del museo–“Luna Park”
Perché una privatizzazione?
Controbiezione etico-culturale
 La funzione educativa non è una funzione da
attribuirsi esclusivamente allo Stato
 Istituzione museale: conservare e rendere fruibile il
bene culturale
 Pubblica fruizione: finalità e vincolo
- art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.;
- art. 2, u. c. e 3, primo comma, Cod. BB.CC.
 Art. 9 , primo comma, Cost.: sviluppo della cultura
 Art. 2 e 33 Cost.: formazione personale e culturale
dell’individuo
“Museo-impresa culturale”
Perché una privatizzazione?
Controbiezione politica
 Delegare al privato alcune funzioni riduce i rischi di
conflittualità e di insurrezione, coinvolge nelle scelte
e conduce ad una maggiore responsabilizzazione e
dei singoli gruppi di privati e dell’azione politica e
amministrativa stessa
 Principio di sussidiarietà (Art. 118 Cost.)
 Art. 6, terzo comma, Codice BB.CC.:
«La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione
dei soggetti privati, singoli o associati, alla
valorizzazione del patrimonio culturale»
Perché una privatizzazione?
Controbiezione economica
 Sul piano della domanda la posizione del
bene culturale si rileva economicamente
critica, ma i consumi culturali possono essere
determinati dall’induzione dell’offerta
 Esternalità positive
 Redditività diretta= bassa
 Redditività indotta= alta
 Patrimonio culturale come “risorsa jolly”
Quale privatizzazione?
 No sostituzione pubblico-privato
 “Graduale e differenziata introduzione
nell’ambito dei beni culturali di attori,
interessi e obiettivi privati, di tipo
imprenditoriale e non-profit”
Quale privatizzazione?
 Graduale: distinzione di funzioni e compiti tra
pubblico e privato
 Differenziata: adeguamento alla realtà
territoriale (il territorio dei beni culturali come
base dell’intervento di “privatizzazione”)
Quale privatizzazione?
 Privatizzazione come tentativo di coinvolgere
enti locali, attori privati e non-profit attraverso
la costituzione di poste locali
 Coinvolgimento di una pluralità di attori
 Territorializzazione delle politiche e degli
interventi intrapresi
Motivi
Le privatizzazioni nei settori pubblici:
1. Allentare la pressione fiscale sulle finanze
pubbliche
2. Migliorare l’efficienza delle imprese
privatizzate
3. Ridurre i costi di beni e servizi
4. Migliorare l’erogazione al pubblico
5. Sottrarre dalla diretta influenza politica
importanti attività economiche e non
Il processo di privatizzazione alimenta
dinamiche pubbliche
1. Sollecitano importanti trasformazioni del
contesto istituzionale
2. Costituiscono occasioni di sviluppo
3. Creazione di un indotto economico (cd.
Impatto indiretto)
4. Diminuzione del tasso di disoccupazione
5. La P.A. da mero “finanziatore” diventa co-
decisore delle politiche imprenditoriali
I confini della privatizzazione
 Confini normativi (costituzionali e codicistici)
 Confini operativi (esterni e interni)
Confini normativi (costituzionali)
 Art. 9 Cost.: “La Repubblica tutela il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione” [in coerenza con]
 Art. 117 Cost.: Legislazione esclusiva Stato
(lett. s) - Legislazione concorrente Stato-
Regioni
Confini normativi (codicistici)
 Art. 3 Codice BB.CC.: Tutela
 Art. 6 Codice BB.CC.: Valorizzazione
 Art. 6, comma tre, Codice BB.CC.:
“La Repubblica favorisce e sostiene la
partecipazione dei soggetti privati, singoli o
associati, alla valorizzazione del patrimonio
culturale”
Confini operativi (esterni)
1. Fruizione individuale
2. Tutela (con eccezioni)
Confini operativi (interni)
 Outsourcing solo per i servizi aggiuntivi (art.
117 Codice)
LIMITI DELLA PRIVATIZZAZIONE
 Partecipazione dei privati non motivata da guadagni
diretti
 Limitati capitali privati
 Scarsa partecipazione imprenditoriale
 Incertezza sulle attese e mancanza di un quadro di
riferimento programmatico per le iniziative di
privatizzazione
 Frammentazione e rarefazione delle responsabilità
di lungo periodo
 Necessità di una “prospettiva territoriale” della
privatizzazione
PRIVATIZZAZIONE E SVILUPPO
TERRITORIALE
 Investimenti su infrastrutture
 Investimenti su recettività
 Sfruttamento delle opportunità di sviluppo
 Interventi urbani
 Coinvolgimento di un numero più ampio di attori
 Integrazione con altre politiche
 Interconnessione con altre attività culturali ed
economiche
La Sponsorizzazione nei
Beni Culturali
Sponsorizzazione dei bb.cc.
 Art. 43 della L. 449 del 27 dicembre 1997:
«1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e
di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi
prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed
associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al
perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di
conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono
comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti»
Riferimenti normativi
Sponsorizzazione dei bb.cc.
 T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) Art. 119:
«In applicazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi
prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati
nel presente testo unico, possono stipulare contratti di
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché
convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire
consulenze o servizi aggiuntivi».
Riferimenti normativi
Sponsorizzazione dei bb.cc.
 Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006)
Art. 26 (Contratti di sponsorizzazione):
 «1. Ai contratti di sponsorizzazione [omissis] si applicano i principi
del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in
materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori
del contratto.
 2. L'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore
beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture,
impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione,
nonché alla direzione ed esecuzione del contratto.
Riferimenti normativi
Sponsorizzazione dei bb.cc.
 Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006)
Art. 199-bis (Scelta dello sponsor):
«1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, di cui
all'articolo 27, le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la
realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali integrano il
programma triennale dei lavori di cui all'articolo 128 con un apposito
allegato che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali
intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione
degli interventi. A tal fine provvedono a predisporre i relativi studi di
fattibilità, anche semplificati, o i progetti preliminari. In tale allegato
possono essere altresì inseriti gli interventi per i quali siano pervenute
dichiarazioni spontanee di interesse alla sponsorizzazione» (…)
Riferimenti normativi
Sponsorizzazione dei bb.cc.
 Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006) Art.
199-bis (Scelta dello sponsor):
Riferimenti normativi
• Sommaria descrizione
intervento
• Tipologia di sponsorizzazione
• Tempi di realizzazione
• Richiesta di rialzo rispetto
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indicato
AGGIUDICAZIONE
E
STIPULA
CONTRATTO
PUBBLICAZIONE
BANDO
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Sponsorizzazione dei bb.cc.
 Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004) – Art. 120:
«1. E’ sponsorizzazione di beni culturali ogni forma di contributo in
beni o servizi da parte di soggetti privati alla progettazione o
all’attuazione di iniziative del Ministero, delle regioni e degli altri enti
pubblici territoriali, ovvero di soggetti privati, nel campo della tutela e
valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il
nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto dell’attività dei
soggetti medesimi.
2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l’associazione
del nome, del marchio, dell’immagine, dell’attività o del prodotto
all’iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il
carattere artistico o storico, l’aspetto e il decoro del bene culturale da
tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione»
Riferimenti normativi
Sponsorizzazione dei bb.cc.
 Linee guida adottate con D.M. 19.12.2012
 Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
(deliberazione 8 febbraio 2012, n. 9)
 Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (parere
7634/02/259)
 Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(segnalazione 7.1.2008)
 «Regolamento per la disciplina e la gestione dei contratti
di sponsorizzazione» degli EE.LL.
Riferimenti normativi
Sponsorizzazione dei bb.cc.
PURA
(dare)
TECNICA
(facere)
MISTA
accollo, da parte dello
sponsor, delle
obbligazioni di
pagamento dei
corrispettivi
dell'appalto dovuti
dall'amministrazione
forma di partenariato
estesa alla
progettazione e alla
realizzazione di parte
o di tutto l'intervento a
cura e a spese dello
sponsor
accollo, da parte dello
sponsor, delle
obbligazioni di
pagamento dei
corrispettivi
dell'appalto dovuti
dall'amministrazione
Vantaggi della sponsorizzazione
SPONSOR:
 Immagine
 Utilizzazione del marchio in
associazione al bene
culturale
 Utilizzo pubblicitario e a fine
promozionale
SPONSEE:
?
Attenzione:
Fruizione “a titolo individuale” del
valore immateriale del bene culturale
“Caso Colosseo”
 Con l’accordo del 21 gennaio scorso, lo “Sponsor”, la Tod’s di Diego Della Valle, si impegna a
finanziare con 25 milioni di euro (incluso di Iva e deducibili fiscalmente secondo legge, ndr) 8
opere per il recupero del Colosseo: si va dal restauro del Prospetto settentrionale a quello
meridionale, dagli ipogei agli ambulacri, fino all’illuminazione.
 Il dieci per cento della dotazione, tuttavia, 2,5 milioni di euro, è destinato alla realizzazione di un
Centro Servizi (in pratica “Casa Tod’s” all’ombra del’Anfiteatro Flavio). Il comma b) del punto 4.1
dell’accordo dice: “sempre al fine di perseguire la propria attività istituzionale, (l’associazione, ndr)
avrà il diritto di realizzare una struttura temporanea e/o allestire una struttura fissa, direttamente o
tramite lo Sponsor, (d’ora innanzi, Il Centro) per l’accoglienza dei sostenitori dell’Associazione…
(tale Centro) potrà fregiarsi e utilizzare la denominazione e i segni distintivi dello Sponsor”.
 Un primo, significativo ritorno di immagine per l’investitore che avrà, inoltre, la possibilità di
ricoprire i lavori di restauro col proprio logo (comma e del punto 4.2) o imprimere il proprio
marchio sul retro dei biglietti di ingresso (comma d), fino a poter ottenere l’accesso esclusivo al
Colosseo per gruppi di persone.
 Commissario e Soprintendente concede, a un’associazione appositamente costituita dallo
Sponsor, la possibilità di utilizzare in Italia e all’estero un logo raffigurante il Colosseo.
 “I diritti concessi all’Associazione avranno la durata di quindici anni”, mentre per lo sponsor “si
protraggono per tutta la durata degli interventi e per i successivi due anni”. Questo, a fronte di
lavori che al massimo dureranno 24 mesi.”
“Caso Colosseo”
“Caso Colosseo”
 Ricorso del Codacons
 Tar Lazio, sent. n. 6028/2012
 Cons. Stato, sent. n. 4034/2013
SI PUO’ FARE!
La Privatizzazione dei Beni
Culturali
Grazie per l’attenzione

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  • 1. La Privatizzazione dei Beni Culturali Avv. Giuseppe Ugo Abbate
  • 2. La Privatizzazione dei Beni Culturali INDICE  Quale “privatizzazione”?  Cosa “privatizzare”?  I confini della privatizzazione  Come “privatizzare”?  Forme di gestione  Limiti della privatizzazione  La sponsorizzazione
  • 3. Quale privatizzazione ? Accezione comune e originaria:  “sostituzione” di un soggetto pubblico con un soggetto privato  cessione di quote di proprietà o di funzioni o attività pubbliche a soggetti privati  alienazione del patrimonio storico-artistico e culturale che appartiene alla collettività umana
  • 4. 3 PROFILI DI PRIVATIZZAZIONE 1. ALIENAZIONE E CARTOLARIZZAZIONE DEI BB. CC. 2. COSTITUZIONE DI SOGGETTI MISTI PUBBLICO-PRIVATI PER LA GESTIONE, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI BB.CC. 3. INTRODUZIONE DI SOGGETTI PRIVATI NELLA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI
  • 5. 1) ALIENAZIONE E CARTOLARIZZAZIONE DEI BB.CC. STATO (originator) SOCIETA’-VEICOLO privata Titoli o obbligazioni emessi per finanziare l’acquisto Effettuata la vendita lo Stato percepisce la differenza residua
  • 6. 1) ALIENAZIONE E CARTOLARIZZAZIONE DEI BB.CC. VANTAGGI  Permette allo Stato di eliminare subito un passivo di bilancio già nella fase iniziale dell’operazione di dismissione SVANTAGGI  Non innescano processi di “intervento keynesiano”, ma servono soltanto a finanziare opere una tantum  Sono misure una tantum e non strutturali  Se si sottomettono a “compensazioni” per gli EE.LL. allora non riescono neppure nell’intento di eliminare i passivi  Esperienza della Patrimonio S.p.A.
  • 7. 1) ALIENAZIONE E CARTOLARIZZAZIONE DEI BB.CC. L’ESPERIENZA DELLA SOCIETA’ “PATRIMONIO S.P.A.”  Istituita con Legge 15 giugno 2002, n. 112  Ha il compito di alienare parte del patrimonio dello Stato e finanziare la Soc. “Infrastrutture S.p.A.”  Il Ministero dell’Economia e Finanze detiene tutte le azioni, definisce la struttura societaria e ne stabilisce gli indirizzi strategici  Collaborazione con il MiBAC per la definizione dele direttive e per gli aspetti operativi  Cooperazione con l’Agenzia del Demanio: gestore del patrimonio immobiliare  Ruolo di “advisor” finanziario per le operazioni di cartolarizzazione  Fattore più critico è la cooperazione con gli EE.LL.: lo Statuto della Patrimonio S.p.A. prevede la realizzazione di “progetti di sviluppo locale” e quindi l’utilizzo di meccanismi di compensazione sia di ordine economico sia di riqualificazione urbana (anche coinvolgendo Infrastrutture S.p.A.)
  • 8. 2) COSTITUZIONE DI SOGGETTI MISTI PUBBLICO-PRIVATI 1. Gestione, valorizzazione e promozione dei BB.CC. 2. Fondazione Pubblico-Privata:  riduce la partecipazione finanziaria dello Stato, ma al contempo garantisce maggior controllo  ampia autonomia come da statuto  amministrazione guidata da rappresentanti di istituzioni pubbliche e di soggetti privati  le istituzioni pubbliche partecipano con: concessione di BB. CC. e immobili; finanziamento per la gestione  I soggetti privati contribuiscono al finanziamento del capitale iniziale e del capitale per l’esercizio di gestione (servizi aggiuntivi e complementari)  I privati sono: Imprese, organizzazioni non profit (es. fondazioni bancarie), rappresentanti di gruppi di interesse
  • 9. 2) COSTITUZIONE DI SOGGETTI MISTI PUBBLICO-PRIVATI VANTAGGI  La fondazione può provvedere al proprio finanziamento autonomamente tramite ei Privati o gli Enti pubblici e tramite, soprattutto, la gestione dei proventi  Privati: soggetti non profit che partecipano in relazione alla loro missione sociale  Le Imprese non partecipano alla fondazione, ma sono interessate a svolgere attività di ampliamento locali, ristrutturazione, vendita, alberghi, ecc.  Gli Enti pubblici partecipano perchè hanno interesse allo sviluppo del proprio territorio  Riduzione dei contributi statali per lo svolgimento delle funzioni di gestione e valorizzazione  Maggiore efficienza garantita dalla partecipazione dei privati
  • 10. 2) COSTITUZIONE DI SOGGETTI MISTI PUBBLICO-PRIVATI SVANTAGGI  La forma di gestione dei BB. CC. può influire non solo sulla fruizione, ma anche sulla tutela, rischiando di ridurla a sterile vigilanza sulle attività e sull’integrità fisica dei beni stessi (erosione delle funzioni delle Soprintendenze)  Scarsa partecipazione di imprenditori per la diseconomicità della gestione delle attività culturali e per la scarsa chiarezza nella strutturazione dei rapporti con l’attore pubblico
  • 11. 3) INTRODUZIONE DI SOGGETTI PRIVATI NELLA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI 1. Partenariati tra diversi soggetti pubblici e privati 2. Esperienza della “ARCUS S.P.A.”:  Istituita dal MiBAC per la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo di progetti ed altre iniziative di investimento sui BB. CC.  Compito: non erogare contributi, ma promuovere e sostenere progetti partenariali facendo convergere le risorse provenienti da fondazioni bancarie, consorzi, autonomie locali e altri soggetti privati  Il capitale sociale è costituito dal Ministero Economia e Finanze  Possibilità di partecipazione per Regioni, Enti Locali e altri soggetti privati  Il MiBAC esercita per legge il controllo e nomina i sette membri del CdA  Gestisce una quota degli stanziamenti statali per le infrastrutture
  • 12. 3) INTRODUZIONE DI SOGGETTI PRIVATI NELLA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI VANTAGGI  Queste iniziative di partenariato si sviluppano in modo più coerente e garantiscono maggior successo  L’attiguità al settore infrastrutturale garantisce coerenza  La partnership sblocca fasi di potenziale empasse nella realizzazione di infrastrutture  La realizzazione di un progetto per i beni e le attività culturali abbinato ad interventi infrastrutturali può essere interpretato come l’introduzione di forme locali di compensazione
  • 13. 3) INTRODUZIONE DI SOGGETTI PRIVATI NELLA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI SVANTAGGI  Poco chiari i criteri di assegnazione delle risorse e di selezione dei progetti  Gli imprenditori sono poco propensi a partecipare a progetti che abbiano ad oggetto i BB. CC., mentre sarebbero più propensi relativamente a fenomeni di valorizzazione urbana e sviluppo territoriale
  • 14. (dicevamo…Quale privatizzazione ?) Accezione comune e originaria:  “sostituzione” di un soggetto pubblico con un soggetto privato  cessione di quote di proprietà o di funzioni o attività pubbliche a soggetti privati  alienazione del patrimonio storico-artistico e culturale che appartiene alla collettività umana
  • 15. Quale privatizzazione ? Accezione comune e originaria OBIEZIONI 1. obiezione etico-culturale 2. obiezione politica 3. obiezione economica
  • 16. Obiezione etico-culturale  Presupposto: non si può parlare di “economia della cultura” in quanto non è possibile una gestione “imprenditoriale” dei beni culturali in grado di sviluppare un ritorno economico diretto  solo una parte dell’attività dei musei (quella collegata alla gestione del pubblico) è in grado di produrre redditi immediatamente quantificabili  la redditività diretta dei musei può essere perseguita solo a scapito del patrimonio culturale
  • 17. Obiezione etico-culturale  Tale opzione di pensiero parte dal presupposto che l’etica della privatizzazione coincide con l’etica del guadagno  Patrimonio culturale  Componente fisica  Componente simbolica  Privatizzare significa delegare a gruppi privati la formazione della memoria e dell’identità comunitarie  Rischio dell’annullamento culturale  Rischio della manipolazione dei contenuti culturali
  • 18. Obiezione politica  Presupposto: in una società democratica è la società che governa se stessa attraverso l’elezione dei propri delegati e tali delegati non possono che rappresentare l’assetto storico, culturale ed economico della società che li ha eletti a rappresentarla  I rappresentanti del popolo sono soltanto i depositari di beni appartenenti al popolo  Privatizzare significa che il potere politico sottrae alla società il diritto di gestire direttamente il proprio patrimonio culturale, affidandone la gestione a gruppi non rappresentativi, portatori di interessi non coincidenti con quelli della società
  • 19. Obiezione economica  Presupposto: il patrimonio culturale non ha in sé un valore anche economico (carattere intrinsecamente “non economico” della cultura)  La privatizzazione di un servizio culturale comporterebbe per l’ente pubblico un aggravio di costi di utilizzo ed un peggioramento del servizio  Rischio del museo–“Luna Park”
  • 20. Perché una privatizzazione? Controbiezione etico-culturale  La funzione educativa non è una funzione da attribuirsi esclusivamente allo Stato  Istituzione museale: conservare e rendere fruibile il bene culturale  Pubblica fruizione: finalità e vincolo - art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.; - art. 2, u. c. e 3, primo comma, Cod. BB.CC.  Art. 9 , primo comma, Cost.: sviluppo della cultura  Art. 2 e 33 Cost.: formazione personale e culturale dell’individuo “Museo-impresa culturale”
  • 21. Perché una privatizzazione? Controbiezione politica  Delegare al privato alcune funzioni riduce i rischi di conflittualità e di insurrezione, coinvolge nelle scelte e conduce ad una maggiore responsabilizzazione e dei singoli gruppi di privati e dell’azione politica e amministrativa stessa  Principio di sussidiarietà (Art. 118 Cost.)  Art. 6, terzo comma, Codice BB.CC.: «La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale»
  • 22. Perché una privatizzazione? Controbiezione economica  Sul piano della domanda la posizione del bene culturale si rileva economicamente critica, ma i consumi culturali possono essere determinati dall’induzione dell’offerta  Esternalità positive  Redditività diretta= bassa  Redditività indotta= alta  Patrimonio culturale come “risorsa jolly”
  • 23. Quale privatizzazione?  No sostituzione pubblico-privato  “Graduale e differenziata introduzione nell’ambito dei beni culturali di attori, interessi e obiettivi privati, di tipo imprenditoriale e non-profit”
  • 24. Quale privatizzazione?  Graduale: distinzione di funzioni e compiti tra pubblico e privato  Differenziata: adeguamento alla realtà territoriale (il territorio dei beni culturali come base dell’intervento di “privatizzazione”)
  • 25. Quale privatizzazione?  Privatizzazione come tentativo di coinvolgere enti locali, attori privati e non-profit attraverso la costituzione di poste locali  Coinvolgimento di una pluralità di attori  Territorializzazione delle politiche e degli interventi intrapresi
  • 26. Motivi Le privatizzazioni nei settori pubblici: 1. Allentare la pressione fiscale sulle finanze pubbliche 2. Migliorare l’efficienza delle imprese privatizzate 3. Ridurre i costi di beni e servizi 4. Migliorare l’erogazione al pubblico 5. Sottrarre dalla diretta influenza politica importanti attività economiche e non
  • 27. Il processo di privatizzazione alimenta dinamiche pubbliche 1. Sollecitano importanti trasformazioni del contesto istituzionale 2. Costituiscono occasioni di sviluppo 3. Creazione di un indotto economico (cd. Impatto indiretto) 4. Diminuzione del tasso di disoccupazione 5. La P.A. da mero “finanziatore” diventa co- decisore delle politiche imprenditoriali
  • 28. I confini della privatizzazione  Confini normativi (costituzionali e codicistici)  Confini operativi (esterni e interni)
  • 29. Confini normativi (costituzionali)  Art. 9 Cost.: “La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione” [in coerenza con]  Art. 117 Cost.: Legislazione esclusiva Stato (lett. s) - Legislazione concorrente Stato- Regioni
  • 30. Confini normativi (codicistici)  Art. 3 Codice BB.CC.: Tutela  Art. 6 Codice BB.CC.: Valorizzazione  Art. 6, comma tre, Codice BB.CC.: “La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale”
  • 31. Confini operativi (esterni) 1. Fruizione individuale 2. Tutela (con eccezioni)
  • 32. Confini operativi (interni)  Outsourcing solo per i servizi aggiuntivi (art. 117 Codice)
  • 33. LIMITI DELLA PRIVATIZZAZIONE  Partecipazione dei privati non motivata da guadagni diretti  Limitati capitali privati  Scarsa partecipazione imprenditoriale  Incertezza sulle attese e mancanza di un quadro di riferimento programmatico per le iniziative di privatizzazione  Frammentazione e rarefazione delle responsabilità di lungo periodo  Necessità di una “prospettiva territoriale” della privatizzazione
  • 34. PRIVATIZZAZIONE E SVILUPPO TERRITORIALE  Investimenti su infrastrutture  Investimenti su recettività  Sfruttamento delle opportunità di sviluppo  Interventi urbani  Coinvolgimento di un numero più ampio di attori  Integrazione con altre politiche  Interconnessione con altre attività culturali ed economiche
  • 36. Sponsorizzazione dei bb.cc.  Art. 43 della L. 449 del 27 dicembre 1997: «1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile. 2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti» Riferimenti normativi
  • 37. Sponsorizzazione dei bb.cc.  T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) Art. 119: «In applicazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi». Riferimenti normativi
  • 38. Sponsorizzazione dei bb.cc.  Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006) Art. 26 (Contratti di sponsorizzazione):  «1. Ai contratti di sponsorizzazione [omissis] si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto.  2. L'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture, impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione, nonché alla direzione ed esecuzione del contratto. Riferimenti normativi
  • 39. Sponsorizzazione dei bb.cc.  Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006) Art. 199-bis (Scelta dello sponsor): «1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, di cui all'articolo 27, le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali integrano il programma triennale dei lavori di cui all'articolo 128 con un apposito allegato che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione degli interventi. A tal fine provvedono a predisporre i relativi studi di fattibilità, anche semplificati, o i progetti preliminari. In tale allegato possono essere altresì inseriti gli interventi per i quali siano pervenute dichiarazioni spontanee di interesse alla sponsorizzazione» (…) Riferimenti normativi
  • 40. Sponsorizzazione dei bb.cc.  Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006) Art. 199-bis (Scelta dello sponsor): Riferimenti normativi • Sommaria descrizione intervento • Tipologia di sponsorizzazione • Tempi di realizzazione • Richiesta di rialzo rispetto all’importo di finanziamento indicato AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO PUBBLICAZIONE BANDO (30 GG.) • 2 quotidiani • G.U.R.I.
  • 41. Sponsorizzazione dei bb.cc.  Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004) – Art. 120: «1. E’ sponsorizzazione di beni culturali ogni forma di contributo in beni o servizi da parte di soggetti privati alla progettazione o all’attuazione di iniziative del Ministero, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, ovvero di soggetti privati, nel campo della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto dell’attività dei soggetti medesimi. 2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l’associazione del nome, del marchio, dell’immagine, dell’attività o del prodotto all’iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l’aspetto e il decoro del bene culturale da tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione» Riferimenti normativi
  • 42. Sponsorizzazione dei bb.cc.  Linee guida adottate con D.M. 19.12.2012  Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (deliberazione 8 febbraio 2012, n. 9)  Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (parere 7634/02/259)  Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (segnalazione 7.1.2008)  «Regolamento per la disciplina e la gestione dei contratti di sponsorizzazione» degli EE.LL. Riferimenti normativi
  • 43. Sponsorizzazione dei bb.cc. PURA (dare) TECNICA (facere) MISTA accollo, da parte dello sponsor, delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell'appalto dovuti dall'amministrazione forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a cura e a spese dello sponsor accollo, da parte dello sponsor, delle obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell'appalto dovuti dall'amministrazione
  • 44. Vantaggi della sponsorizzazione SPONSOR:  Immagine  Utilizzazione del marchio in associazione al bene culturale  Utilizzo pubblicitario e a fine promozionale SPONSEE: ? Attenzione: Fruizione “a titolo individuale” del valore immateriale del bene culturale
  • 45. “Caso Colosseo”  Con l’accordo del 21 gennaio scorso, lo “Sponsor”, la Tod’s di Diego Della Valle, si impegna a finanziare con 25 milioni di euro (incluso di Iva e deducibili fiscalmente secondo legge, ndr) 8 opere per il recupero del Colosseo: si va dal restauro del Prospetto settentrionale a quello meridionale, dagli ipogei agli ambulacri, fino all’illuminazione.  Il dieci per cento della dotazione, tuttavia, 2,5 milioni di euro, è destinato alla realizzazione di un Centro Servizi (in pratica “Casa Tod’s” all’ombra del’Anfiteatro Flavio). Il comma b) del punto 4.1 dell’accordo dice: “sempre al fine di perseguire la propria attività istituzionale, (l’associazione, ndr) avrà il diritto di realizzare una struttura temporanea e/o allestire una struttura fissa, direttamente o tramite lo Sponsor, (d’ora innanzi, Il Centro) per l’accoglienza dei sostenitori dell’Associazione… (tale Centro) potrà fregiarsi e utilizzare la denominazione e i segni distintivi dello Sponsor”.  Un primo, significativo ritorno di immagine per l’investitore che avrà, inoltre, la possibilità di ricoprire i lavori di restauro col proprio logo (comma e del punto 4.2) o imprimere il proprio marchio sul retro dei biglietti di ingresso (comma d), fino a poter ottenere l’accesso esclusivo al Colosseo per gruppi di persone.  Commissario e Soprintendente concede, a un’associazione appositamente costituita dallo Sponsor, la possibilità di utilizzare in Italia e all’estero un logo raffigurante il Colosseo.  “I diritti concessi all’Associazione avranno la durata di quindici anni”, mentre per lo sponsor “si protraggono per tutta la durata degli interventi e per i successivi due anni”. Questo, a fronte di lavori che al massimo dureranno 24 mesi.”
  • 47. “Caso Colosseo”  Ricorso del Codacons  Tar Lazio, sent. n. 6028/2012  Cons. Stato, sent. n. 4034/2013 SI PUO’ FARE!
  • 48. La Privatizzazione dei Beni Culturali Grazie per l’attenzione