2. La Privatizzazione dei Beni Culturali
INDICE
Quale “privatizzazione”?
Cosa “privatizzare”?
I confini della privatizzazione
Come “privatizzare”?
Forme di gestione
Limiti della privatizzazione
La sponsorizzazione
3. Quale privatizzazione ?
Accezione comune e originaria:
“sostituzione” di un soggetto pubblico con un
soggetto privato
cessione di quote di proprietà o di funzioni o
attività pubbliche a soggetti privati
alienazione del patrimonio storico-artistico e
culturale che appartiene alla collettività
umana
4. 3 PROFILI DI PRIVATIZZAZIONE
1. ALIENAZIONE E CARTOLARIZZAZIONE DEI BB.
CC.
2. COSTITUZIONE DI SOGGETTI MISTI
PUBBLICO-PRIVATI PER LA GESTIONE,
VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEI BB.CC.
3. INTRODUZIONE DI SOGGETTI PRIVATI NELLA
PROGETTAZIONE DI INTERVENTI
5. 1) ALIENAZIONE E CARTOLARIZZAZIONE
DEI BB.CC.
STATO (originator)
SOCIETA’-VEICOLO privata
Titoli o obbligazioni emessi
per finanziare l’acquisto
Effettuata la vendita lo Stato
percepisce la differenza
residua
6. 1) ALIENAZIONE E CARTOLARIZZAZIONE
DEI BB.CC.
VANTAGGI
Permette allo Stato di eliminare subito un passivo di bilancio già
nella fase iniziale dell’operazione di dismissione
SVANTAGGI
Non innescano processi di “intervento keynesiano”, ma servono
soltanto a finanziare opere una tantum
Sono misure una tantum e non strutturali
Se si sottomettono a “compensazioni” per gli EE.LL. allora non
riescono neppure nell’intento di eliminare i passivi
Esperienza della Patrimonio S.p.A.
7. 1) ALIENAZIONE E CARTOLARIZZAZIONE
DEI BB.CC.
L’ESPERIENZA DELLA SOCIETA’ “PATRIMONIO S.P.A.”
Istituita con Legge 15 giugno 2002, n. 112
Ha il compito di alienare parte del patrimonio dello Stato e finanziare la
Soc. “Infrastrutture S.p.A.”
Il Ministero dell’Economia e Finanze detiene tutte le azioni, definisce la
struttura societaria e ne stabilisce gli indirizzi strategici
Collaborazione con il MiBAC per la definizione dele direttive e per gli
aspetti operativi
Cooperazione con l’Agenzia del Demanio: gestore del patrimonio
immobiliare
Ruolo di “advisor” finanziario per le operazioni di cartolarizzazione
Fattore più critico è la cooperazione con gli EE.LL.: lo Statuto della
Patrimonio S.p.A. prevede la realizzazione di “progetti di sviluppo
locale” e quindi l’utilizzo di meccanismi di compensazione sia di ordine
economico sia di riqualificazione urbana (anche coinvolgendo
Infrastrutture S.p.A.)
8. 2) COSTITUZIONE DI SOGGETTI MISTI
PUBBLICO-PRIVATI
1. Gestione, valorizzazione e promozione dei BB.CC.
2. Fondazione Pubblico-Privata:
riduce la partecipazione finanziaria dello Stato, ma al contempo
garantisce maggior controllo
ampia autonomia come da statuto
amministrazione guidata da rappresentanti di istituzioni pubbliche e
di soggetti privati
le istituzioni pubbliche partecipano con: concessione di BB. CC. e
immobili; finanziamento per la gestione
I soggetti privati contribuiscono al finanziamento del capitale iniziale
e del capitale per l’esercizio di gestione (servizi aggiuntivi e
complementari)
I privati sono: Imprese, organizzazioni non profit (es. fondazioni
bancarie), rappresentanti di gruppi di interesse
9. 2) COSTITUZIONE DI SOGGETTI MISTI
PUBBLICO-PRIVATI
VANTAGGI
La fondazione può provvedere al proprio finanziamento
autonomamente tramite ei Privati o gli Enti pubblici e tramite,
soprattutto, la gestione dei proventi
Privati: soggetti non profit che partecipano in relazione alla loro
missione sociale
Le Imprese non partecipano alla fondazione, ma sono interessate a
svolgere attività di ampliamento locali, ristrutturazione, vendita,
alberghi, ecc.
Gli Enti pubblici partecipano perchè hanno interesse allo sviluppo del
proprio territorio
Riduzione dei contributi statali per lo svolgimento delle funzioni di
gestione e valorizzazione
Maggiore efficienza garantita dalla partecipazione dei privati
10. 2) COSTITUZIONE DI SOGGETTI MISTI
PUBBLICO-PRIVATI
SVANTAGGI
La forma di gestione dei BB. CC. può influire non solo sulla fruizione,
ma anche sulla tutela, rischiando di ridurla a sterile vigilanza sulle
attività e sull’integrità fisica dei beni stessi (erosione delle funzioni delle
Soprintendenze)
Scarsa partecipazione di imprenditori per la diseconomicità della
gestione delle attività culturali e per la scarsa chiarezza nella
strutturazione dei rapporti con l’attore pubblico
11. 3) INTRODUZIONE DI SOGGETTI PRIVATI
NELLA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI
1. Partenariati tra diversi soggetti pubblici e privati
2. Esperienza della “ARCUS S.P.A.”:
Istituita dal MiBAC per la promozione ed il sostegno finanziario,
tecnico-economico e organizzativo di progetti ed altre iniziative di
investimento sui BB. CC.
Compito: non erogare contributi, ma promuovere e sostenere progetti
partenariali facendo convergere le risorse provenienti da fondazioni
bancarie, consorzi, autonomie locali e altri soggetti privati
Il capitale sociale è costituito dal Ministero Economia e Finanze
Possibilità di partecipazione per Regioni, Enti Locali e altri soggetti
privati
Il MiBAC esercita per legge il controllo e nomina i sette membri del CdA
Gestisce una quota degli stanziamenti statali per le infrastrutture
12. 3) INTRODUZIONE DI SOGGETTI PRIVATI
NELLA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI
VANTAGGI
Queste iniziative di partenariato si sviluppano in modo più
coerente e garantiscono maggior successo
L’attiguità al settore infrastrutturale garantisce coerenza
La partnership sblocca fasi di potenziale empasse nella
realizzazione di infrastrutture
La realizzazione di un progetto per i beni e le attività culturali
abbinato ad interventi infrastrutturali può essere interpretato
come l’introduzione di forme locali di compensazione
13. 3) INTRODUZIONE DI SOGGETTI PRIVATI
NELLA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI
SVANTAGGI
Poco chiari i criteri di assegnazione delle risorse e di selezione
dei progetti
Gli imprenditori sono poco propensi a partecipare a progetti che
abbiano ad oggetto i BB. CC., mentre sarebbero più propensi
relativamente a fenomeni di valorizzazione urbana e sviluppo
territoriale
14. (dicevamo…Quale privatizzazione ?)
Accezione comune e originaria:
“sostituzione” di un soggetto pubblico con un
soggetto privato
cessione di quote di proprietà o di funzioni o
attività pubbliche a soggetti privati
alienazione del patrimonio storico-artistico e
culturale che appartiene alla collettività
umana
15. Quale privatizzazione ?
Accezione comune e originaria
OBIEZIONI
1. obiezione etico-culturale
2. obiezione politica
3. obiezione economica
16. Obiezione etico-culturale
Presupposto: non si può parlare di “economia della
cultura” in quanto non è possibile una gestione
“imprenditoriale” dei beni culturali in grado di
sviluppare un ritorno economico diretto
solo una parte dell’attività dei musei (quella
collegata alla gestione del pubblico) è in grado di
produrre redditi immediatamente quantificabili
la redditività diretta dei musei può essere perseguita
solo a scapito del patrimonio culturale
17. Obiezione etico-culturale
Tale opzione di pensiero parte dal presupposto che
l’etica della privatizzazione coincide con l’etica del
guadagno
Patrimonio culturale
Componente fisica
Componente simbolica
Privatizzare significa delegare a gruppi privati la
formazione della memoria e dell’identità comunitarie
Rischio dell’annullamento culturale
Rischio della manipolazione dei contenuti culturali
18. Obiezione politica
Presupposto: in una società democratica è la società
che governa se stessa attraverso l’elezione dei propri
delegati e tali delegati non possono che rappresentare
l’assetto storico, culturale ed economico della società
che li ha eletti a rappresentarla
I rappresentanti del popolo sono soltanto i depositari di
beni appartenenti al popolo
Privatizzare significa che il potere politico sottrae alla
società il diritto di gestire direttamente il proprio
patrimonio culturale, affidandone la gestione a gruppi
non rappresentativi, portatori di interessi non
coincidenti con quelli della società
19. Obiezione economica
Presupposto: il patrimonio culturale non ha in sé un
valore anche economico (carattere intrinsecamente
“non economico” della cultura)
La privatizzazione di un servizio culturale
comporterebbe per l’ente pubblico un aggravio di
costi di utilizzo ed un peggioramento del servizio
Rischio del museo–“Luna Park”
20. Perché una privatizzazione?
Controbiezione etico-culturale
La funzione educativa non è una funzione da
attribuirsi esclusivamente allo Stato
Istituzione museale: conservare e rendere fruibile il
bene culturale
Pubblica fruizione: finalità e vincolo
- art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.;
- art. 2, u. c. e 3, primo comma, Cod. BB.CC.
Art. 9 , primo comma, Cost.: sviluppo della cultura
Art. 2 e 33 Cost.: formazione personale e culturale
dell’individuo
“Museo-impresa culturale”
21. Perché una privatizzazione?
Controbiezione politica
Delegare al privato alcune funzioni riduce i rischi di
conflittualità e di insurrezione, coinvolge nelle scelte
e conduce ad una maggiore responsabilizzazione e
dei singoli gruppi di privati e dell’azione politica e
amministrativa stessa
Principio di sussidiarietà (Art. 118 Cost.)
Art. 6, terzo comma, Codice BB.CC.:
«La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione
dei soggetti privati, singoli o associati, alla
valorizzazione del patrimonio culturale»
22. Perché una privatizzazione?
Controbiezione economica
Sul piano della domanda la posizione del
bene culturale si rileva economicamente
critica, ma i consumi culturali possono essere
determinati dall’induzione dell’offerta
Esternalità positive
Redditività diretta= bassa
Redditività indotta= alta
Patrimonio culturale come “risorsa jolly”
23. Quale privatizzazione?
No sostituzione pubblico-privato
“Graduale e differenziata introduzione
nell’ambito dei beni culturali di attori,
interessi e obiettivi privati, di tipo
imprenditoriale e non-profit”
24. Quale privatizzazione?
Graduale: distinzione di funzioni e compiti tra
pubblico e privato
Differenziata: adeguamento alla realtà
territoriale (il territorio dei beni culturali come
base dell’intervento di “privatizzazione”)
25. Quale privatizzazione?
Privatizzazione come tentativo di coinvolgere
enti locali, attori privati e non-profit attraverso
la costituzione di poste locali
Coinvolgimento di una pluralità di attori
Territorializzazione delle politiche e degli
interventi intrapresi
26. Motivi
Le privatizzazioni nei settori pubblici:
1. Allentare la pressione fiscale sulle finanze
pubbliche
2. Migliorare l’efficienza delle imprese
privatizzate
3. Ridurre i costi di beni e servizi
4. Migliorare l’erogazione al pubblico
5. Sottrarre dalla diretta influenza politica
importanti attività economiche e non
27. Il processo di privatizzazione alimenta
dinamiche pubbliche
1. Sollecitano importanti trasformazioni del
contesto istituzionale
2. Costituiscono occasioni di sviluppo
3. Creazione di un indotto economico (cd.
Impatto indiretto)
4. Diminuzione del tasso di disoccupazione
5. La P.A. da mero “finanziatore” diventa co-
decisore delle politiche imprenditoriali
28. I confini della privatizzazione
Confini normativi (costituzionali e codicistici)
Confini operativi (esterni e interni)
29. Confini normativi (costituzionali)
Art. 9 Cost.: “La Repubblica tutela il
paesaggio e il patrimonio storico e artistico
della Nazione” [in coerenza con]
Art. 117 Cost.: Legislazione esclusiva Stato
(lett. s) - Legislazione concorrente Stato-
Regioni
30. Confini normativi (codicistici)
Art. 3 Codice BB.CC.: Tutela
Art. 6 Codice BB.CC.: Valorizzazione
Art. 6, comma tre, Codice BB.CC.:
“La Repubblica favorisce e sostiene la
partecipazione dei soggetti privati, singoli o
associati, alla valorizzazione del patrimonio
culturale”
33. LIMITI DELLA PRIVATIZZAZIONE
Partecipazione dei privati non motivata da guadagni
diretti
Limitati capitali privati
Scarsa partecipazione imprenditoriale
Incertezza sulle attese e mancanza di un quadro di
riferimento programmatico per le iniziative di
privatizzazione
Frammentazione e rarefazione delle responsabilità
di lungo periodo
Necessità di una “prospettiva territoriale” della
privatizzazione
34. PRIVATIZZAZIONE E SVILUPPO
TERRITORIALE
Investimenti su infrastrutture
Investimenti su recettività
Sfruttamento delle opportunità di sviluppo
Interventi urbani
Coinvolgimento di un numero più ampio di attori
Integrazione con altre politiche
Interconnessione con altre attività culturali ed
economiche
36. Sponsorizzazione dei bb.cc.
Art. 43 della L. 449 del 27 dicembre 1997:
«1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e
di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi
prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed
associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.
2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al
perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di
conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono
comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti»
Riferimenti normativi
37. Sponsorizzazione dei bb.cc.
T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000) Art. 119:
«In applicazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi
prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati
nel presente testo unico, possono stipulare contratti di
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché
convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire
consulenze o servizi aggiuntivi».
Riferimenti normativi
38. Sponsorizzazione dei bb.cc.
Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006)
Art. 26 (Contratti di sponsorizzazione):
«1. Ai contratti di sponsorizzazione [omissis] si applicano i principi
del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in
materia di requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori
del contratto.
2. L'amministrazione aggiudicatrice o altro ente aggiudicatore
beneficiario delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture,
impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione,
nonché alla direzione ed esecuzione del contratto.
Riferimenti normativi
39. Sponsorizzazione dei bb.cc.
Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006)
Art. 199-bis (Scelta dello sponsor):
«1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, di cui
all'articolo 27, le amministrazioni aggiudicatrici competenti per la
realizzazione degli interventi relativi ai beni culturali integrano il
programma triennale dei lavori di cui all'articolo 128 con un apposito
allegato che indica i lavori, i servizi e le forniture in relazione ai quali
intendono ricercare sponsor per il finanziamento o la realizzazione
degli interventi. A tal fine provvedono a predisporre i relativi studi di
fattibilità, anche semplificati, o i progetti preliminari. In tale allegato
possono essere altresì inseriti gli interventi per i quali siano pervenute
dichiarazioni spontanee di interesse alla sponsorizzazione» (…)
Riferimenti normativi
40. Sponsorizzazione dei bb.cc.
Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006) Art.
199-bis (Scelta dello sponsor):
Riferimenti normativi
• Sommaria descrizione
intervento
• Tipologia di sponsorizzazione
• Tempi di realizzazione
• Richiesta di rialzo rispetto
all’importo di finanziamento
indicato
AGGIUDICAZIONE
E
STIPULA
CONTRATTO
PUBBLICAZIONE
BANDO
(30 GG.)
• 2 quotidiani
• G.U.R.I.
41. Sponsorizzazione dei bb.cc.
Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004) – Art. 120:
«1. E’ sponsorizzazione di beni culturali ogni forma di contributo in
beni o servizi da parte di soggetti privati alla progettazione o
all’attuazione di iniziative del Ministero, delle regioni e degli altri enti
pubblici territoriali, ovvero di soggetti privati, nel campo della tutela e
valorizzazione del patrimonio culturale, con lo scopo di promuovere il
nome, il marchio, l’immagine, l’attività o il prodotto dell’attività dei
soggetti medesimi.
2. La promozione di cui al comma 1 avviene attraverso l’associazione
del nome, del marchio, dell’immagine, dell’attività o del prodotto
all’iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il
carattere artistico o storico, l’aspetto e il decoro del bene culturale da
tutelare o valorizzare, da stabilirsi con il contratto di sponsorizzazione»
Riferimenti normativi
42. Sponsorizzazione dei bb.cc.
Linee guida adottate con D.M. 19.12.2012
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
(deliberazione 8 febbraio 2012, n. 9)
Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (parere
7634/02/259)
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
(segnalazione 7.1.2008)
«Regolamento per la disciplina e la gestione dei contratti
di sponsorizzazione» degli EE.LL.
Riferimenti normativi
43. Sponsorizzazione dei bb.cc.
PURA
(dare)
TECNICA
(facere)
MISTA
accollo, da parte dello
sponsor, delle
obbligazioni di
pagamento dei
corrispettivi
dell'appalto dovuti
dall'amministrazione
forma di partenariato
estesa alla
progettazione e alla
realizzazione di parte
o di tutto l'intervento a
cura e a spese dello
sponsor
accollo, da parte dello
sponsor, delle
obbligazioni di
pagamento dei
corrispettivi
dell'appalto dovuti
dall'amministrazione
44. Vantaggi della sponsorizzazione
SPONSOR:
Immagine
Utilizzazione del marchio in
associazione al bene
culturale
Utilizzo pubblicitario e a fine
promozionale
SPONSEE:
?
Attenzione:
Fruizione “a titolo individuale” del
valore immateriale del bene culturale
45. “Caso Colosseo”
Con l’accordo del 21 gennaio scorso, lo “Sponsor”, la Tod’s di Diego Della Valle, si impegna a
finanziare con 25 milioni di euro (incluso di Iva e deducibili fiscalmente secondo legge, ndr) 8
opere per il recupero del Colosseo: si va dal restauro del Prospetto settentrionale a quello
meridionale, dagli ipogei agli ambulacri, fino all’illuminazione.
Il dieci per cento della dotazione, tuttavia, 2,5 milioni di euro, è destinato alla realizzazione di un
Centro Servizi (in pratica “Casa Tod’s” all’ombra del’Anfiteatro Flavio). Il comma b) del punto 4.1
dell’accordo dice: “sempre al fine di perseguire la propria attività istituzionale, (l’associazione, ndr)
avrà il diritto di realizzare una struttura temporanea e/o allestire una struttura fissa, direttamente o
tramite lo Sponsor, (d’ora innanzi, Il Centro) per l’accoglienza dei sostenitori dell’Associazione…
(tale Centro) potrà fregiarsi e utilizzare la denominazione e i segni distintivi dello Sponsor”.
Un primo, significativo ritorno di immagine per l’investitore che avrà, inoltre, la possibilità di
ricoprire i lavori di restauro col proprio logo (comma e del punto 4.2) o imprimere il proprio
marchio sul retro dei biglietti di ingresso (comma d), fino a poter ottenere l’accesso esclusivo al
Colosseo per gruppi di persone.
Commissario e Soprintendente concede, a un’associazione appositamente costituita dallo
Sponsor, la possibilità di utilizzare in Italia e all’estero un logo raffigurante il Colosseo.
“I diritti concessi all’Associazione avranno la durata di quindici anni”, mentre per lo sponsor “si
protraggono per tutta la durata degli interventi e per i successivi due anni”. Questo, a fronte di
lavori che al massimo dureranno 24 mesi.”