Richiesta intervento gestione SIC Palo parco pubblico - relazione fotografica
Osservazioni sulla delibera 10 del 2016
1. gli inganni della delibera 10 del 25 febbraio 2016
Con il dispositivo del deliberato consiliare n. 10/2016 il Comune approva, considerandole parti
integranti del medesimo, le premesse i cui contenuti in un mix di errori e falsità si condensano nel
periodo di pag. 5 “il comune persegue l’obiettivo strategico di creare un sistema costiero teso a
preservare, con maggiore scrupolo e dovizia, le bellezze ambientali e paesaggistiche del litorale e
di portare ricchezza, valorizzazione e turismo all’intero comparto territoriale “.
Chi conosce la realtà ladispolana e chi la governa da 20 anni ha già potuto verificare che gli
obbiettivi dichiarati sono esattamente opposti a quelli realizzati, in pratica l’interesse pubblico cede
costantemente il passo a quello privato. Valorizzare la zona di Torre Flavia a mare significa
infatti per sindaco e brigata consigliare destinarla all’ennesima speculazione edilizia.
i punti del dispositivo con le controdeduzioni in corsivo:
3- Redazione e attuazione del PUA (Piano di Utilizzazione degli Arenili) di cui alla deliberazione
consigliare 47/2016.
Non attuabile in ragione del comma 4 dell’art. 7 della l.r. 26 giugno 2015 n. 8 con il quale è
stabilito che i PUA comunali devono essere redatti in conformità alle disposizioni del Pua
regionale, sottoposto a procedura di VAS obbligatoria, la cui redazione non è ultimata;
4- Far recepire la perimetrazione delle strutture ricettive all’aria aperta, ante e post l.r. 30/74,
deliberata con atto consigliare n. 8 del 2012 dalla variante generale al PRG del 2010 in itinere, con
l’intento di regolarizzarne (sanare,condonare) gli abusi.
La lr. 30/74, come modificata dalla l.r. 52/76, con il disposto di cui all’art. 1 stabilisce che le
parti del territorio esterne all’abitato nella fascia di mt. 300 a partire dalla battigia è
attribuito l’indice di edificabilità dello 0,001 mc./mq. equivalenti a 10mq. per ettaro (nel
calcolo si deve tenere conto dei volumi eventualmente preesistenti). La predetta l.r.30/74 è
stata abrogata dal comma 42 del’art. 5 della l.r. 13 agosto 2011, n. 10. Giova comunque
rammentare che la detta legge, come ogni altra norma regionale ad incidenza territoriale, ha
trovato arresto nella sovraordinata disciplina statale recata dal terzo comma dell’art. 145
del d.lgs. 42/04 e 63/08 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) che così recita : Le
previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte
di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti
per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono
immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli
strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa
dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli interventi
settoriali. (…/…).
2. 5/6- Indizione della Conferenza di Servizi come disciplinata dall’art. 3 della l.r. 14/2011 con il fine
di velocizzare l’approvazione della variante generale del Prg, integrata come indicato nel punto 4
che precede.
La l.r. 14/2011 in realtà disciplina, e non potrebbe essere diversamente, le strutture
turistiche ricettive regolarmente presenti sul territorio prevedendone la temporanea
delocalizzazione in presenza di sovraordinate sopraggiunte discipline vincolistiche. Con il
comma 7 dell’art. 2 dispone infatti : L’accertamento di opere eseguite o in corso di
esecuzione senza i prescritti titoli abilitativi edilizi comporta l’applicazione delle sanzioni
previste dalla parte I, titolo IV, capo II del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche nonché
quelle previste dalla legge regionale 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull’attività
urbanistico-edilizia) e successive modifiche. La menzionata procedura di delocalizzazione,
si rende dunque necessaria in presenza di strutture turistico-ricettive che, pur regolarmente
autorizzate, risultano successivamente incise da vincoli ambientale e paesaggistici cogenti.
Le strutture abusive non si sottraggono alla vigente procedura ablatoria, ricordata
dall’indicato comma 7 (acquisizioni, demolizioni).
7- Inserimento nella variante generale al PRG del 2010 della variante riguardante l’individuazione
territoriale delle strutture ricettive perimetrate in base alla l.r. 30/74 (facendo credere) di pervenire
ad una sanatoria generalizzata.
A smascherare la promessa ingannevole, il vigente art. 33 (opere non suscettibili di condono
edilizio) della legge 47/85 (1° condono edilizio) con la lett. b del primo comma individua gli
ambiti ove queste opere non suscettibili di condono sono realizzate. La fattispecie riguarda
infatti : vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e
fluviali “. Attualmente tale divieto è rinvenibile nel disposto di cui all’art. 142 (Aree tutelate
per legge), comma 1, del d.lgs. 42/2004 e s. in cui è stato trasfuso l’art. 1 della legge
431/1985 detta Galasso : ”Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle
disposizioni di questo Titolo : a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità
di 300 metri dalla linea di battigia …/… “. Dal 1974 con la l.r. 30 e fino alla sua
abrogazione avvenuta con la l.r. 14/2011 vigeva la disposizione dell’art. 3 : “non possono
essere eseguite costruzioni e opere di qualsiasi natura neanche per i centri abitati fino a
quando non saranno perimetrati”. Di pari contenuto il PTP approvato con la l.r. 24/1998
ed il PTPR vigente in regime di salvaguardia dalla pubblicazione della sua adozione sul Bur
Lazio del 14 febbraio 2008.
8/9/10- Attivazione di tutte le procedure di cui alla l.r. 14/2011 con la prospettiva di pervenire ad
una generalizzata sanatoria tramite variante alla variante al PRG del 2000 e applicare le procedure
dei Piani Integrati di Intervento di cui alla l.r. 22/1997.
In realtà il comma 4 dell’art. 3 (disciplina urbanistica delle aree da destinare a strutture
ricettive all’aria aperta) della più volte evocata l.r. 14/2011 avverte che solo
successivamente all’approvazione ed entrata in vigore della detta variante urbanistica
potranno applicarsi le nuove discipline urbanistiche. Evento che per la zona di Torre
Flavia a mare, stante la menzionata presenza di plurime discipline legislative di esclusiva
competenza dello Stato (art. 9 della Costituzione : La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione) non è neanche ragionevolmente ipotizzabile, atteso che gli interventi
3. legislativi per le aree sottoposte a vincoli ambientali come già indicato restano nella
esclusiva competenza dello Stato.
Da tenere a mente quanto già controdedotto ai punti 5/6 che precedono segnatamente al
comma 7 dell’art. 2 della l.r. 14/2011, in merito all’obbligo della repressione degli abusi
edilizi e/o urbanistici. L’ipotesi della delocalizzazione e, nelle more del trasferimento
dell’impianto ricettivo (se regolarmente autorizzato) in altra sede, del rilascio
dell’autorizzazione provvisoria è anch’essa strettamente conseguente all’approvazione della
precitata variante urbanistica.
In attesa che lo Stato emani una norma che consenta solo a Ladispoli di derogare dal d.lgs.
42/04 come modificato dal d.lgs. 63/08 e di ignorare la giurisprudenza dei Tar, del
Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale potrà essere utili rammentare il contenuto
dell’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 3 della l.r. 14/2011 “L’autorizzazione provvisoria
non costituisce sanatoria delle eventuali opere edilizie abusive, né accettazione della
destinazione data dai privati al terreno”.
11- Di demandare al Responsabile dell’ufficio competente la verifica della possibilità di concedere
l’autorizzazione provvisoria per le strutture ricettive all’aria aperta nelle more del rilascio della
nuova autorizzazione ecc..
Il comune non ha saputo o voluto intendere correttamente i confini applicativi della l.r.
14/2011. Il comma 4 dell’art. 3 ribadisce infatti che la disciplina introdotta riguarda l’uso
e la conformazione delle strutture ricettive autorizzate, peraltro obbligate al rispetto del
futuro PUA regionale tuttora in gestazione. Come reiteratamente affermato dalla Corte
Costituzionale non è nella competenza legislativa regionale emanare norme condonistiche ed
anzi, con il disposto di cui all’art. 167 del menzionato Codice è fatto divieto di sanare abusi
edilizi e/o urbanistici commessi in aree incise da vincoli ambientali.
In conclusione nella zona di Torre Flavia a mare, sottoposta a protezione totale da norme
legislative dello Stato e da leggi o deliberazioni applicative regionali, le norme della l.r. 14/2011
non potrebbero comunque trovare concreta attuazione stante la presenza di disposizioni
vincolistiche sovraordinate.
In realtà poi, a ben intendere, la precitata legge regionale è solo ed esclusivamente indirizzata a
disciplinare in modo uniforme l’utilizzazione di strutture ricettive regolarmente presenti sul
territorio e non a disciplinare quelle abusive.
Questa legge regionale, già parzialmente annullata dalla sentenza n. 171 del 6 luglio 2012 della
Corte Costituzionale, non ha altre aspirazioni né potrebbe averne stante la differenziaaione delle
fonti in materia di diritto vivente.
Come residua annotazione si riporta il primo periodo del 3° comma dell’art. 33 del PTPR, emanato
in attuazione dell’art. 143 (Piano paesaggistico) del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio) a sua volta emanato in conformità ai principi della Convenzione europea sul paesaggio
del 2000 ratificata dalla legge n.14/2006 : “Nella fascia di rispetto di cui al comma 1 l’indice di
edificabilità territoriale è stabilito in 0,001 mc/mq., ivi compresa l’edificazione esistente e non
concorre alla determinazione della cubatura realizzabile su altre zone facenti parte di un
medesimo comparto insediativo. .. “
4. In definitiva il comune, o meglio il sindaco, con la deliberazione 10 del 25 febbraio 2016 ha inteso
addossare al “Responsabile dell’ufficio competente” (?), con il punto 11 che precede, la
responsabilità del proprio ennesimo fallimento.