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CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
12/144/CU2/C4-C5-C10

         PARERE SULLO SCHEMA DI DDL IN MATERIA DI
  VALORIZZAZIONE DELLE AREE AGRICOLE E DI CONTENIMENTO
                 DEL CONSUMO DEL SUOLO

                               Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata




La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, premesso che:

   -   apprezza l’iniziativa del Governo di disegnare una norma che ha l’obiettivo di valorizzare
       le aree agricole ai fini del contenimento del consumo di suolo, tema complesso ma non più
       rinviabile che sta assumendo un peso sempre più rilevante nei dibattiti in ordine al governo
       del territorio;
   -   condivide gli intenti e le finalità che si intendono perseguire con il disegno di legge in
       questione: la valorizzazione dei terreni agricoli, la promozione e la tutela dell’attività
       agricola, del paesaggio e dell’ambiente, al fine di impedire che il suolo, come bene comune
       e risorsa essenziale del territorio, venga eccessivamente “eroso”, “impermeabilizzato” e
       “consumato” dall’urbanizzazione, con conseguenze fortemente impattanti e negative in
       termini sociali, ambientali e per le imprese;
   -   ricorda che le Regioni sin dall’aprile 2012 hanno sottoposto al Ministro delle Politiche
       Agricole, Alimentari e Forestali, tra le priorità ormai improcrastinabili, il tema di una
       adeguata tutela del suolo agricolo, rappresentando la necessità di un intervento normativo e
       rivendicando un ruolo attivo e responsabile nella gestione delle risorse naturali, patrimonio
       collettivo del nostro Paese;
   -   evidenzia il mancato coinvolgimento delle Regioni nella fase di predisposizione del testo
       del disegno di legge pur in presenza della richiamata richiesta;
   -   fa rilevare che il testo così come approvato dal Consiglio dei Ministri presenta numerose
       lacune, probabilmente generate da un approccio parziale ad una problematica complessa e
       multidisciplinare, e risulta essere di difficile applicazione concreta, portando al paradosso di
       esporre, nella prima fase di applicazione, ad una corsa alla cementificazione con risultati ed
       effetti di segno esattamente opposto a quelli il Governo intendeva perseguire. Fa rilevare,
       altresì, le criticità relative alla ripartizione costituzionale delle competenze tra Stato e
       Regioni nei diversi ambiti in cui interviene il provvedimento (governo del territorio, tutela
       dell’ambiente, del paesaggio e agricoltura) e il fatto che il testo non tiene in adeguato conto
       le esperienze maturate dalle Regioni in ordine ai propri impianti legislativi e di
       pianificazione che hanno già affrontato l’argomento della tutela del suolo agricolo;
   -   riconosce la disponibilità manifestata dal Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e
       Forestali in sede di Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di Agricoltura
       il 18 ottobre 2012 a procedere ad una riformulazione condivisa e migliorativa del testo del
       disegno di legge per superare le lacune e le criticità rilevate;
   -   prende atto con favore e apprezza il lavoro svolto dai rappresentanti del Governo, delle
       Regioni e degli Enti locali nella riunione tecnica della Conferenza Unificata del 23 ottobre
2012, sede nella quale si è pervenuti alla definizione di una proposta di riformulazione del
       testo condivisa;
   -   ravvisa la necessità di un ulteriore intervento migliorativo del testo predisposto in sede
       tecnica il 23 ottobre 2012 al fine di rendere attuabili e sostenibili le disposizioni normative
       che si stanno scrivendo attraverso il loro raccordo con le normative regionali esistenti e
       vigenti;

esprime parere favorevole sul disegno di legge condizionato all'accoglimento delle proposte
emendative irrinunciabili all'articolo 3 commi 1, 5 e 10, all'articolo 4 e all'articolo 8,
comma 1 e 2 nonché all'accoglimento di alcune raccomandazioni, (terza colonna del
documento allegato).




Roma, 30 ottobre 2012
Allegato
                     SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE QUADRO IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DELLE AREE
                                 AGRICOLE E DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO.

                      EMENDAMENTI DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME



           Testo Consiglio dei Ministri                    Testo Governo Regioni Enti Locali                  Emendamenti Regioni 30 ottobre 2012
               14 settembre 2012                    Riunione tecnica Conferenza Unificata 23 ott. 2012

Art. 1. (Finalità e ambito della legge)            Art. 1. (Finalità e ambito della legge)               Art. 1. (Finalità e ambito della legge)

1. La     presente    legge     detta   principi   1.     La presente legge detta principi            1.      La presente legge in coerenza con
   fondamentali per la valorizzazione e la         fondamentali per la valorizzazione e la tutela     gli articoli 44, 117 della Cost. e gli articoli
   tutela dei terreni agricoli, al fine di         dei terreni agricoli, al fine di promuovere e      11 e 191 del Trattato di Lisbona detta
   promuovere e tutelare l’attività agricola, il   tutelare l’attività agricola, il paesaggio e       principi       fondamentali        per       la
   paesaggio e l’ambiente, e per il                l’ambiente, nonché di contenere il consumo di      valorizzazione e la tutela dei terreni
   perseguimento di uno sviluppo equilibrato       suolo quale bene comune e risorsa non              agricoli, al fine di promuovere e tutelare
   delle aree urbanizzate e delle aree rurali,     rinnovabile che esplica funzioni e produce         l’attività agricola, il paesaggio e
   al fine di contenere il consumo di suolo.       servizi ecosistemici.                              l’ambiente, nonché di contenere il
2. Le politiche di tutela e valorizzazione del     2.     Le politiche di tutela e valorizzazione del consumo di suolo quale bene comune e
   paesaggio agricolo, di contenimento del         paesaggio, di contenimento del consumo del risorsa non rinnovabile che esplica
   consumo del suolo e di sviluppo territoriale    suolo e di sviluppo territoriale sostenibile sono funzioni e produce servizi ecosistemici.
   sostenibile sono coordinate con la              coordinate con la pianificazione territoriale e 2.         Le     politiche    di    tutela      e
   pianificazione paesaggistica prevista dalle     paesaggistica.                                     valorizzazione       del    paesaggio,      di
   disposizioni della Parte Terza del decreto      3.     Le politiche di sviluppo territoriale contenimento del consumo del suolo e di
   legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e           nazionali e regionali perseguono la tutela e la sviluppo territoriale sostenibile sono
   successive modifiche.                           valorizzazione     della     funzione     agricola coordinate       con     la    pianificazione
3. Ai fini della presente legge, costituiscono
                                                   attraverso la riduzione del consumo di suolo e territoriale e paesaggistica.
terreni agricoli quelli che sono qualificati tali in l’utilizzo agroforestale dei suoli agricoli
                                                                                                  3.    Le politiche di sviluppo territoriale
base agli strumenti urbanistici vigenti.             abbandonati, privilegiando gli interventi di nazionali e regionali perseguono la tutela
riutilizzo e di recupero di aree urbanizzate.           e la valorizzazione della funzione
                                                                                                          agricola attraverso la riduzione del
                                                                                                          consumo       di  suolo    e    l’utilizzo
                                                                                                          agroforestale    dei    suoli    agricoli
                                                                                                          abbandonati, privilegiando gli interventi
                                                                                                          di riutilizzo e di recupero di aree
                                                                                                          urbanizzate, in alternativa alla nuova
                                                                                                          edificazione.

                                                  Art. 2. (Definizioni)                                   Art. 2. (Definizioni)

                                                  1. Ai fini della presente legge si intende:             Ai fini della presente legge si intende:
                                                  a) per superficie agricola i terreni qualificati tali   a) per superficie agricola i terreni
                                                  dagli strumenti urbanistici nonché le aree di           qualificati tali dagli strumenti urbanistici
                                                  fatto      utilizzate    a      scopi       agricoli    nonché le aree di fatto utilizzate a scopi
                                                  indipendentemente         dalla      destinazione       agricoli       indipendentemente        dalla
                                                  urbanistica e quelle comunque libere da                 destinazione       urbanistica    e   quelle
                                                  edificazioni e infrastrutture suscettibili di           comunque libere da edificazioni e
                                                  utilizzazione agricola;                                 infrastrutture suscettibili di utilizzazione
                                                  b) per consumo di suolo la riduzione di                 agricola;
                                                  superficie agricola per effetto di interventi di        b) per consumo di suolo la riduzione di
                                                  impermeabilizzazione,       urbanizzazione        ed    superficie agricola per effetto di
                                                  edificazione non connessi all’attività agricola.        interventi      di    impermeabilizzazione,
                                                                                                          urbanizzazione ed edificazione non
                                                                                                          connessi all’attività agricola.

Art. 2. (Limite al consumo di superficie Art. 3. (Limite al consumo di superficie                         Art. 3. (Limite al consumo di superficie
agricola per fini edificatori)                       agricola)                                            agricola)
1.      Con decreto del Ministero delle 1.                  Con decreto del Ministro delle politiche      1.     Con decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, agricole alimentari e forestali, d’intesa con il               politiche agricole alimentari e forestali,
d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della Ministro dell’ambiente e della tutela del                  d’intesa con il Ministro dell’ambiente e
tutela del territorio e del mare, con il Ministro territorio e del mare, con il Ministro per i beni e     della tutela del territorio e del mare, con
per i beni e le attività culturali e con il Ministro le attività culturali e con il Ministro delle        il Ministro per i beni e le attività culturali
delle infrastrutture e dei trasporti, è               infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della      e con il Ministro delle infrastrutture e dei
determinata       l’estensione     massima      di    deliberazione di cui al comma 2 e dei risultati di      trasporti,     tenuto       conto      della
superficie agricola edificabile sul territorio        cui al comma 3, acquisito il parere della               deliberazione di cui al comma 2 e dei
nazionale, tenendo conto dell’estensione e            Conferenza Unificata e sentito il Comitato              risultati di cui al comma 3, acquisito il
della localizzazione dei terreni agricoli rispetto    interministeriale di cui al comma 7, è                  parere della Conferenza Unificata e
alle aree urbane, dell’estensione del suolo           determinata l’estensione massima di superficie          sentito il Comitato interministeriale di cui
che risulta già edificato, dell’esistenza di          agricola consumabile sul territorio nazionale,          al comma 7,         è definito l’obiettivo
edifici inutilizzati, dell’esigenza di realizzare     nell’obiettivo di una progressiva riduzione del         nazionale in termini quantitativi di
infrastrutture e opere pubbliche.                     consumo di superficie agricola.                         riduzione del consumo di suolo agricolo.
2.     Il decreto di cui al comma 1 è adottato,       2. Con deliberazione della Conferenza                   2. Con deliberazione della Conferenza
sentito il Comitato interministeriale di cui al       Unificata sono stabiliti i criteri e le modalità per    Unificata sono stabiliti i criteri e le
comma 6, entro 180 giorni dalla data di               la definizione dell’obiettivo di cui al comma 1,        modalità per la definizione dell’obiettivo
entrata in vigore della presente legge ed è           tenendo conto, in particolare delle specificità         di cui al comma 1, tenendo conto, in
aggiornato ogni 10 anni.                              territoriali, delle caratteristiche qualitative dei     particolare delle specificità territoriali,
                                                      suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle        delle caratteristiche qualitative dei suoli
3.     Con deliberazione della Conferenza
                                                      produzioni agricole in funzione della sicurezza         e delle loro funzioni ecosistemiche, delle
delle Regioni e delle Province autonome, la
                                                      alimentare, della tipicità agroalimentare, della        produzioni agricole in funzione della
superficie agricola edificabile sul territorio
                                                      estensione e localizzazione dei suoli agricoli          sicurezza alimentare, della tipicità
nazionale è ripartita tra le diverse Regioni.
                                                      rispetto alle aree urbane e periurbane, dello           agroalimentare, della estensione e
4. Qualora la Conferenza non provveda entro           stato della pianificazione territoriale e               localizzazione dei suoli agricoli rispetto
il termine di 180 giorni dall’adozione del            urbanistica,       dell’esigenza     di   realizzare    alle aree urbane e periurbane, dello stato
decreto interministeriale di cui al comma 1, le       infrastrutture         e      opere      pubbliche,     della      pianificazione       territoriale    e
determinazioni di cui al comma 3 sono                 dell’estensione del suolo già edificato e della         urbanistica, dell’esigenza di realizzare
adottate con decreto del Presidente del               presenza di edifici inutilizzati. Sono stabiliti,       infrastrutture       e     opere      pubbliche,
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del      altresì, i criteri e le modalità per determinare la     dell’estensione del suolo già edificato e
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro      superficie agricola esistente e per assicurare il       della presenza di edifici inutilizzati. Sono
delle politiche agricole ambientali e forestali,      monitoraggio del consumo di essa. Qualora la            stabiliti, altresì, i criteri e le modalità per
sentito il Comitato interministeriale di cui al       deliberazione        non     sia   adottata     dalla   determinare        la    superficie      agricola
comma 6 e acquisito il parere della                   Conferenza Unificata entro il termine di 120            esistente       e      per     assicurare       il
Conferenza permanente per i rapporti tra lo           giorni dall’entrata in vigore della presente            monitoraggio del consumo di essa.
Stato, le Regioni e le Province autonome.             legge, si provvede con decreto del Presidente           Qualora la deliberazione non sia adottata
5 I limiti stabiliti con il decreto di cui al comma   del Consiglio dei Ministri, su proposta del             dalla Conferenza Unificata entro il
1 e con la deliberazione di cui al comma 3,           Ministro delle politiche agricole alimentari e          termine di 180 giorni dall’entrata in
rappresentano, per ciascun ambito regionale,          forestali.                                              vigore della presente legge, si provvede
il tetto massimo delle trasformazioni                                                                   con decreto del Presidente del Consiglio
                                                      3. Le Regioni, entro il termine di 60 giorni
edificatorie di aree agricole che possono                                                               dei Ministri, su proposta del Ministro
                                                      dall’adozione della deliberazione di cui al
essere consentite nel quadro del piano                comma 2, inviano al Comitato interministeriale    delle politiche agricole alimentari e
paesaggistico, ferma restando la possibilità          di cui al comma 7 i dati acquisiti in base ai     forestali.
che tale strumento, nella definizione di
                                                      criteri indicati dal comma 2. In mancanza, il       3. Le Regioni, entro il termine di 90 giorni
prescrizioni e previsioni ai sensi dell’articolo      decreto di cui al comma 1 può comunque              dall’adozione della deliberazione di cui al
135, comma 4, del decreto legislativo n. 42           essere adottato.                                    comma       2,   inviano     al   Comitato
del 2004 e successive modificazioni, e in
                                                      4 Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro     interministeriale di cui al comma 7 i dati
attuazione, in particolare, di quanto previsto
dalla lettera c) del medesimo comma 4),               un anno dalla data di entrata in vigore della acquisiti in base ai criteri indicati dal
                                                      presente legge ed è aggiornato ogni 10 anni.        comma 2. In mancanza, il decreto di cui
determini possibilità di consumo del suolo
                                                                                                          al comma 1 può comunque essere
complessivamente inferiori.                           5. Con deliberazione della Conferenza adottato.
6. Con decreto del Ministro delle politiche           Unificata, la superficie agricola consumabile
agricole alimentari e forestali, d’intesa con il      sul territorio nazionale, tenuto conto di quanto 4 Il decreto di cui al comma 1 è adottato
Ministro dell’ambiente e della tutela del             previsto dai commi 2 e 3, è ripartita tra le entro un anno dalla data di entrata in
                                                      diverse Regioni.                                    vigore della presente legge ed è
territorio e del mare e con il Ministro delle
                                                                                                          aggiornato ogni 10 anni.
infrastrutture e dei trasporti, e acquisita altresì   6. Qualora la Conferenza Unificata non
l’intesa della Conferenza permanente per i            provveda entro il termine di 120 giorni 5. Con deliberazione della Conferenza
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province       dall’adozione del decreto ministeriale di cui al Unificata, ai fini del raggiungimento
autonome, è istituito, senza nuovi o maggiori         comma 1, le determinazioni di cui al comma 5 dell’obiettivo nazionale di cui al comma
oneri per il bilancio dello Stato, un Comitato        sono adottate con decreto del Presidente del 1, tenuto conto di quanto previsto dai
con la funzione di monitorare il consumo di           Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del commi 2 e 3, è stabilito il contributo delle
superficie agricola sul territorio nazionale e il     Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro Regioni in termini quantitativi alla
mutamento di destinazione d’uso dei terreni           delle politiche agricole alimentari e forestali, riduzione del consumo di suolo agricolo.
agricoli. Il Comitato opera presso la Direzione       sentito il Comitato interministeriale di cui al 6. Qualora la Conferenza Unificata non
Generale per la promozione della qualità              comma 7 e acquisito il parere della Conferenza provveda entro il termine di 180 giorni
agroalimentare      del    Dipartimento      delle    Unificata.                                          dall’adozione del decreto ministeriale di
politiche      competitive,      della     qualità
agroalimentare e della pesca del Ministero            7. Con decreto del Ministro delle politiche cui al comma 1, le determinazioni di cui
delle politiche agricole alimentari e forestali e     agricole alimentari e forestali, d’intesa con il al comma 5 sono adottate con decreto
le relative funzioni di segreteria sono svolte        Ministro dell’ambiente e della tutela del del Presidente del Consiglio dei Ministri,
dalla Direzione medesima nell’ambito delle            territorio e del mare e con il Ministro delle previa deliberazione del Consiglio dei
ordinarie competenze. Alle spese di                   infrastrutture e dei trasporti, e acquisita altresì Ministri, su proposta del Ministro delle
funzionamento del Comitato si fa fronte nei           l’intesa della Conferenza Unificata, è istituito, politiche agricole alimentari e forestali,
                                                                                                          sentito il Comitato interministeriale di cui
limiti delle risorse finanziarie e strumentali      senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio           al comma 7 e acquisito il parere della
disponibili a legislazione vigente.          La     dello Stato, un Comitato con la funzione di            Conferenza Unificata.
partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e    monitorare il consumo di superficie agricola sul
                                                                                                           7. Con decreto del Ministro delle
non comporta l’attribuzione di alcuna               territorio nazionale e l’applicazione della
                                                                                                           politiche agricole alimentari e forestali,
indennità neanche a titolo di rimborso spese.       presente legge. Il Comitato opera presso la
                                                                                                           d’intesa con il Ministro dell’ambiente e
Il Comitato redige , entro il 31 dicembre di        Direzione Generale per la promozione della
                                                                                                           della tutela del territorio e del mare, con
ogni anno, un rapporto sul consumo di suolo         qualità agroalimentare del Dipartimento delle
                                                                                                           il Ministro delle infrastrutture e dei
in ambito nazionale, che il Ministro delle          politiche      competitive,      della      qualità
                                                                                                           trasporti e il Ministro per i beni e le
politiche agricole alimentari e forestali           agroalimentare e della pesca del Ministero
                                                                                                           attività culturali e acquisita altresì
presenta, entro il 31 marzo successivo, al          delle politiche agricole alimentari e forestali e le
                                                                                                           l’intesa della Conferenza Unificata, è
Parlamento.                                         relative funzioni di segreteria sono svolte dalla
                                                                                                           istituito, senza nuovi o maggiori oneri
                                                    Direzione medesima nell’ambito delle ordinarie
7. Il decreto di cui al comma 6 è adottato                                                                 per il bilancio dello Stato, un Comitato
                                                    competenze. Alle spese di funzionamento del
entro 180 giorni dall’entrata in vigore della                                                              con la funzione di monitorare la
                                                    Comitato si fa fronte nei limiti delle risorse
presente legge.                                                                                            riduzione di consumo di suolo agricolo
                                                    finanziarie    e    strumentali    disponibili     a
8. Il Comitato di cui al comma 6 è così                                                                    sul territorio nazionale e l’applicazione
                                                    legislazione vigente.       La partecipazione al
composto:                                                                                                  della presente legge. Il Comitato opera
                                                    Comitato è a titolo gratuito e non comporta
a) tre rappresentanti del Ministero delle                                                                  presso la Direzione Generale per la
                                                    l’attribuzione di alcuna indennità neanche a
politiche agricole alimentari e forestali;                                                                 promozione della qualità agroalimentare
                                                    titolo di rimborso spese. Il Comitato redige ,
b)     due     rappresentanti    del   Ministero                                                           del      Dipartimento      delle    politiche
                                                    entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto
dell’ambiente e della tutela del territorio e del                                                          competitive, della qualità agroalimentare
                                                    sul consumo di suolo in ambito nazionale, che
mare;                                                                                                      e della pesca del Ministero delle politiche
                                                    il Ministro delle politiche agricole alimentari e
c) due rappresentanti del Ministero per i beni                                                             agricole alimentari e forestali e le relative
                                                    forestali presenta, entro il 31 marzo
e le attività culturali;                                                                                   funzioni di segreteria sono svolte dalla
                                                    successivo, al Parlamento.
d) due rappresentanti del Ministero delle                                                                  Direzione medesima nell’ambito delle
infrastrutture e dei trasporti;                     8. Il decreto di cui al comma 7 è adottato entro       ordinarie competenze. Alle spese di
e) due rappresentanti dell’Istituto nazionale di    180 giorni dall’entrata in vigore della presente       funzionamento del Comitato si fa fronte
statistica;                                         legge.                                                 nei limiti delle risorse finanziarie e
f) cinque rappresentati designati dalla            9. Il Comitato di cui al comma 7 è così                 strumentali disponibili a legislazione
Conferenza permanente per i rapporti tra lo        composto:                                               vigente. La partecipazione al Comitato è
Stato, le Regioni e le Province autonome.          a) due rappresentanti del Ministero delle               a titolo gratuito e non comporta
                                                                                                           l’attribuzione    di    alcuna     indennità
9. Le Regioni stabiliscono, entro il limite di cui politiche agricole alimentari e forestali;              neanche a titolo di rimborso spese. Il
al comma 1 e con la cadenza temporale b)                  un    rappresentante       del     Ministero
                                                                                                           Comitato redige , entro il 31 dicembre di
                                                   dell’ambiente e della tutela del territorio e del
indicata al comma 2, l’estensione dei terreni                                                              ogni anno, un rapporto sul consumo di
agricoli edificabili, ripartendola tra i Comuni    mare;                                                  suolo in ambito nazionale, che il Ministro
esistenti sul territorio regionale, anche in       c) un rappresentante del Ministero per i beni e        delle politiche agricole alimentari e
considerazione della popolazione residente         le attività culturali;                                 forestali presenta, entro il 31 marzo
su ciascuno di essi, nel rispetto delle            d) un rappresentante del Ministero delle               successivo, al Parlamento.
previsioni del piano paesaggistico.                infrastrutture e dei trasporti;
                                                                                                          8. Il decreto di cui al comma 7 è adottato
                                                   e) un rappresentante dell’Istituto nazionale di
10. Se le Regioni non provvedono entro il                                                                 entro 180 giorni dall’entrata in vigore
                                                   statistica;
termine di 180 giorni dall’adozione della                                                                 della presente legge.
                                                   f) cinque rappresentanti designati dalla
deliberazione di cui al comma 3, le                Conferenza Unificata di cui un rappresentante          9. Il Comitato di cui al comma 7 è così
determinazioni di cui al comma 9 sono              dell’UPI ed un rappresentante dell’ANCI.               composto:
adottate, in attuazione e nel rispetto del                                                                a) due rappresentanti del Ministero delle
                                                   10. Le Regioni stabiliscono, entro il limite di cui
principio di leale collaborazione, con decreto                                                            politiche agricole alimentari e forestali;
                                                   al comma 1 e con la cadenza temporale
del Presidente del Consiglio dei Ministri,                                                                b) un rappresentante del Ministero
                                                   indicata al comma 4, l’estensione dei terreni
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,                                                          dell’ambiente e della tutela del territorio e
                                                   agricoli consumabili a livello provinciale e
su proposta del Ministro delle politiche                                                                  del mare;
                                                   determinano i criteri e le modalità per la
agricole ambientali e forestali, sentito il                                                               c) un rappresentante del Ministero per i
                                                   definizione dei limiti d’uso del suolo agricolo
Comitato interministeriale di cui al comma 6 e                                                            beni e le attività culturali;
                                                   nella pianificazione territoriale degli enti locali,
acquisito il parere della Conferenza                                                                      d) un rappresentante del Ministero delle
                                                   fatti salvi i diversi sistemi di pianificazione
permanente per i rapporti tra lo Stato, le                                                                infrastrutture e dei trasporti;
Regioni e le Province autonome. Il Consiglio       territoriale regionale.
                                                                                                          e)    un     rappresentante      dell’Istituto
dei Ministri delibera, in esercizio del proprio    11. Se le Regioni non provvedono entro il              nazionale di statistica;
potere sostitutivo, con la partecipazione dei      termine di 180 giorni dall’adozione della              f) cinque rappresentanti designati dalla
Presidenti delle Regioni o delle Province          deliberazione di cui al comma 5, le                    Conferenza       Unificata    di   cui      un
autonome interessate.                              determinazioni di cui al comma 10 sono                 rappresentante        dell’UPI    ed        un
                                                   adottate, in attuazione e nel rispetto del             rappresentante dell’ANCI.
                                                   principio di leale collaborazione, con decreto
                                                                                                          10. Le Regioni stabiliscono, entro il limite
                                                   del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
                                                                                                          di cui al comma 5 e con la cadenza
                                                   deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
                                                                                                          temporale indicata al comma 4, la
                                                   proposta del Ministro delle politiche agricole
                                                                                                          riduzione in termini quantitativi del
                                                   ambientali e forestali, sentito il Comitato
                                                                                                          consumo di suolo agricolo a livello
                                                   interministeriale di cui al comma 6 e acquisito il
                                                                                                          provinciale e determinano i criteri e le
                                                   parere della Conferenza Unificata. Il Consiglio
                                                                                                          modalità per la definizione dei limiti di
                                                   dei Ministri delibera, in esercizio del proprio
                                                                                                          consumo del suolo agricolo nella
                                                   potere sostitutivo, con la partecipazione dei
                                                                                                          pianificazione territoriale degli enti locali,
Presidenti delle Regioni o delle Province fatti   salvi   i    diversi    sistemi          di
                                                   autonome interessate.                     pianificazione territoriale regionale.
                                                                                                    11. Se le Regioni non provvedono entro il
                                                                                                    termine di 180 giorni dall’adozione della
                                                                                                    deliberazione di cui al comma 5, le
                                                                                                    determinazioni di cui al comma 10 sono
                                                                                                    adottate, in attuazione e nel rispetto del
                                                                                                    principio di leale collaborazione, con
                                                                                                    decreto del Presidente del Consiglio dei
                                                                                                    Ministri,   previa    deliberazione      del
                                                                                                    Consiglio dei Ministri, su proposta del
                                                                                                    Ministro     delle   politiche      agricole
                                                                                                    ambientali e forestali, sentito il Comitato
                                                                                                    interministeriale di cui al comma 6 e
                                                                                                    acquisito il parere della Conferenza
                                                                                                    Unificata. Il Consiglio dei Ministri
                                                                                                    delibera, in esercizio del proprio potere
                                                                                                    sostitutivo, previa diffida, con la
                                                                                                    partecipazione dei Presidenti delle
                                                                                                    Regioni.

                                                                                               di Art. 4. (Divieti e sanzioni)
                                             di Art.   4.  (Divieto       di   mutamento
Art. 3. (Divieto        di   mutamento
                                                destinazione)
destinazione)                                                                                       1. Sui terreni e sui fabbricati di aziende
1. I terreni agricoli con riferimento ai quali     1. Le superfici agricole in favore delle quali     agricole in favore delle quali sono stati
                                                   sono stati erogati aiuti di Stato o aiuti          erogati aiuti di stato o aiuti comunitari,
sono stati erogati aiuti di Stato o aiuti
                                                   comunitari ai sensi del Regolamento CE n. 73       limitatamente a quelli oggetto di
comunitari    non     possono     avere     una
                                                   del Consiglio del 19 gennaio 2009 e del            interventi di miglioramento fondiario o
destinazione diversa da quella agricola per
                                                   Regolamento CE n. 1698 del Consiglio del 20        che sono stati acquistati con i
almeno cinque anni dall’ultima erogazione,
                                                   settembre 2005 e successive modificazioni ed       medesimi contributi, sono vietati, per
salve più restrittive disposizioni esistenti.
                                                   integrazioni, non possono essere destinati ad      almeno       cinque    anni     dall’ultima
Sono comunque consentiti, nel rispetto degli
                                                   uso diverso da quello agricolo per almeno          erogazione, usi diversi da quello
strumenti urbanistici vigenti, gli interventi
                                                   cinque anni dall’ultima erogazione, salve più      agricolo fatte salve disposizioni più
strumentali alla coltivazione del fondo,
                                                   restrittive   disposizioni  esistenti.   Sono      restrittive. Sono altresì vietati per la
all’allevamento del bestiame, alla silvicoltura,
nonché quelli funzionali alla conduzione       comunque consentiti, nel rispetto degli             medesima durata, gli interventi di
dell’impresa agricola e alle attività di       strumenti urbanistici vigenti, gli interventi       trasformazione urbanistico-edilizio non
trasformazione e commercializzazione dei       strumentali all’esercizio delle attività di cui     funzionali all’attività agricola, ad
prodotti agricoli.                             all’art. 2135 c.c.                                  eccezione della realizzazione di opere
2. Negli atti di compravendita dei suddetti       2. Negli atti di compravendita dei suddetti      pubbliche e di pubblica utilità.
terreni   deve        essere  espressamente       terreni deve essere espressamente richiamato 2. Negli atti di trasferimento della
richiamato il vincolo indicato nel comma 1,       il vincolo indicato nel comma 1, pena la nullità proprietà e del possesso dei suddetti
pena la nullità dell’atto.                        dell’atto.                                       terreni deve essere espressamente
3. Nel caso di trasgressione al divieto di cui al 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si      richiamato il vincolo indicato nel
comma 1 si applica, al proprietario, la applicano ai terreni qualificati edificabili in base       comma 1, pena la nullità dell’atto.
sanzione amministrativa non inferiore a euro agli strumenti urbanistici vigenti alla data di 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si
5.000,00 e non superiore a euro 50.000,00 e entrata in vigore della presente legge.                applicano ai terreni agricoli che sono
la sanzione accessoria della demolizione 4. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni         qualificati tali in base agli strumenti
delle opere eventualmente costruite e del di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nel caso         urbanistici vigenti alla data di entrata in
ripristino dello stato dei luoghi.                                                                 vigore della presente legge.
                                                  di violazione del divieto di cui al comma 1 si
                                               applica,    al    trasgressore,  la   sanzione
                                                                                                 4. Nel caso di violazione dei divieti di cui
                                               amministrativa non inferiore a euro 5.000,00 e
                                                                                                  ai commi 1 e 2, il Comune applica al
                                               non superiore a euro 50.000,00 e la sanzione
                                                                                                  trasgressore per le finalità della
                                               accessoria della demolizione delle opere
                                                                                                  presente        legge      la     sanzione
                                               eventualmente costruite e del ripristino dello
                                                                                                  amministrativa non inferiore a ….. euro
                                               stato dei luoghi.
                                                                                                  per ettaro e non superiore a … euro per
                                                                                                  ettaro, fermo restando le disposizioni di
                                                                                                  cui al titolo IV del D.P.R. 6 giugno 2001,
                                                                                                  n. 380 “Testo unico delle disposizioni
                                                                                                  legislative e regolamentari in materia di
                                                                                                  edilizia” e le disposizioni regionali in
                                                                                                  materia      di    vigilanza    sull’attività
                                                                                                  urbanistico-edilizia, responsabilità e
                                                                                                  sanzioni.


Art. 4. (Misure di incentivazione)             Art. 5. (Misure di incentivazione)                Art. 5. (Criteri di incentivazione)
1.      Ai Comuni e alle Province che              1.      Ai Comuni e alle Province che avviano            1.     Ai Comuni e alle Province e alle
procedono al recupero dei nuclei abitati rurali,   azioni concrete per localizzare le previsioni            Regioni che avviano azioni concrete per
mediante manutenzione, ristrutturazione,           insediative prioritariamente nelle aree urbane           localizzare le previsioni insediative
restauro, risanamento conservativo di edifici      dismesse e che procedono al recupero dei                 prioritariamente nelle aree urbane
esistenti e conservazione ambientale del           nuclei abitati rurali mediante manutenzione,             dismesse e che procedono al recupero
territorio,  è   attribuita  priorità     nella    ristrutturazione,       restauro,        risanamento     dei nuclei abitati rurali mediante
concessione di finanziamenti statali e             conservativo di edifici esistenti e della viabilità      manutenzione, ristrutturazione, restauro,
regionali eventualmente previsti in materia        rurale e conservazione ambientale del                    risanamento conservativo di edifici e
edilizia.                                          territorio, è attribuita priorità nella concessione      manufatti esistenti e della viabilità rurale
        Il medesimo ordine di priorità di cui al di       finanziamenti       statali     e     regionali   e conservazione ambientale del territorio,
2.
comma 1 è attribuito ai privati, singoli o eventualmente previsti in materia edilizia.                      è attribuita priorità nella concessione di
associati, che intendono realizzare il recupero 2.         Il medesimo ordine di priorità di cui al         finanziamenti     comunitari,   statali    e
di edifici nei nuclei abitati rurali, mediante gli comma 1 è attribuito ai privati, singoli o               regionali.
interventi di cui al comma 1.                      associati, che intendono realizzare il recupero      2.      Il medesimo ordine di priorità di
                                                   di edifici e delle infrastrutture rurali nei nuclei  cui al comma 1 è attribuito ai privati,
                                                   abitati rurali, mediante gli interventi di cui al    singoli o associati, che intendono
                                                   comma 1.                                             realizzare il recupero di edifici e delle
                                                    3. Le Regioni e le Province Autonome, per le infrastrutture rurali nei nuclei abitati
                                                    finalità di cui all’articolo 1, possono individuare rurali, mediante gli interventi di cui al
                                                    misure di semplificazione, e misure di comma 1.
                                                    incentivazione, anche di natura fiscale, per il 3. Le Regioni, per le finalità di cui
                                                    recupero del patrimonio edilizio esistente          all’articolo 1, possono individuare misure
                                                                                                        di    semplificazione,    e    misure   di
                                                                                                        incentivazione, anche di natura fiscale,
                                                                                                        per il recupero del patrimonio edilizio
                                                                                                        esistente
Art. 5. (Registro degli Enti Locali)              Art. 6. (Registro degli Enti Locali)                  Art. 6. (Registro degli Enti Locali)
1. Con decreto del Ministro delle politiche       1. Con decreto del Ministro delle politiche           Con decreto del Ministro delle politiche
agricole ambientali e forestali, presso il        agricole ambientali e forestali, presso il            agricole ambientali e forestali, presso il
medesimo Ministero, è istituito, senza nuovi o    medesimo Ministero, è istituito, senza nuovi o        medesimo Ministero, è istituito, senza
maggiori oneri per la finanza pubblica, un        maggiori oneri per la finanza pubblica, un            nuovi o maggiori oneri per la finanza
registro in cui sono indicati, su richiesta, i    registro in cui sono indicati, su richiesta, i        pubblica, un registro in cui sono indicati,
Comuni che hanno adottato strumenti               Comuni che hanno adottato strumenti                   su richiesta, i Comuni che hanno
urbanistici in cui non è previsto nessun          urbanistici in cui non è previsto nessun              adottato strumenti urbanistici in cui non
ampliamento delle aree edificabili o in cui è     ampliamento delle aree edificabili o in cui è         è previsto nessun ampliamento delle
previsto un ampliamento delle aree edificabili    previsto un ampliamento delle aree edificabili        aree edificabili o in cui è previsto un
inferiore al limite di cui all’art. 2, comma 9.   inferiore al limite di cui all’art. 3, comma 10.      ampliamento       delle    aree     edificabili
                                                                                                        inferiore al limite di cui all’art. 3, comma
                                                                                                        10.
                                                  Art. 7. (Destinazione dei proventi dei titoli Art. 7. (Destinazione dei proventi dei titoli
                                                  abilitativi edilizi)                          abilitativi edilizi)


                                                  1 I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle    1 I proventi dei titoli abilitativi edilizi e
                                                  sanzioni di cui all’art. 4, nonché delle sanzioni      delle sanzioni di cui all’art. 4, nonché
                                                  di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono           delle sanzioni di cui al D.P.R. 6 giugno
                                                  destinati esclusivamente alla realizzazione            2001,    n.    380,     sono        destinati
                                                  delle opere di urbanizzazione primaria e               esclusivamente alla realizzazione delle
                                                  secondaria, al risanamento di complessi edilizi        opere di urbanizzazione primaria e
                                                  compresi nei centri storici, a interventi di           secondaria, al risanamento di complessi
                                                  qualificazione dell’ambiente e del paesaggio.          edilizi compresi nei centri storici, a
                                                  2. E’ abrogato l’articolo 2, comma 8, della interventi di qualificazione dell’ambiente
                                                  legge 24 dicembre 2007, n. 244, come e del paesaggio.
                                                  modificata dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. 2. E’ abrogato l’articolo 2, comma 8, della
                                                  3. E’ fatto divieto agli enti locali di utilizzare i legge 24 dicembre 2007, n. 244, come
                                                  proventi derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi modificata dalla legge 26 febbraio 2011,
                                                  e delle sanzioni previste nel DPR 380/2001 per n. 10.
spese correnti e per scopi diversi dalla loro
                                                                                            3. E’ fatto divieto agli enti locali di
                                              finalità.
                                                                                            utilizzare i proventi derivanti dal rilascio
                                                                                            dei titoli abilitativi e delle sanzioni
                                                                                            previste nel DPR 380/2001 per spese
                                                                                            correnti e per scopi diversi dalla loro
                                                                                            finalità.



Art. 6. (Abrogazioni)                         Art. 8 (Disposizioni transitorie e finali)           Art. 8 (Disposizioni transitorie e finali)
1. E’ abrogato l’articolo 2, comma 8, della   [1. Dalla data di entrata in vigore della presente   1. Per 3 anni dalla data di entrata in
legge 24 dicembre 2007, n. 244, come          legge e fino alla adozione del decreto di cui        vigore della presente legge al fine di
modificata dalla legge 26 febbraio 2011, n.   all’art. 3, comma 1, e, comunque, non oltre il       consentire    l’attuazione  di  quanto
10.                                           termine di tre anni, non è consentito il consumo     previsto all’art 3 non è consentito il
                                              di superficie agricola tranne che per la             consumo di superficie agricola.
                                              realizzazione di interventi già autorizzati e        2. Sono fatte salve le opere pubbliche e
                                              previsti dagli strumenti urbanistici vigenti. ]
                                                                                                   di pubblica utilità e le previsioni degli
                                              2. Sono fatte salve le competenze attribuite in      strumenti urbanistici con contenuti
                                              maniera esclusiva alle Regioni a statuto             conformativi della proprietà vigenti alla
                                              speciale ed alle province autonome.                  data di entrata in vigore della presente
                                              3. La presente legge costituisce legge di            legge, nonché gli interventi strumentali
                                              riforma economica-sociale e dovrà essere             all’esercizio dell’attività di cui all’art.
                                              attuata dalle Regioni a Statuto speciale e dalle     2135 del Codice civile.
                                              Province autonome nel rispetto dei relativi 3. Sono fatte salve le competenze delle
                                              statuti e delle disposizioni di attuazione.      Regioni a statuto speciale e delle
                                                                                               province autonome che provvedono alla
                                                                                               finalità della presente legge ai sensi dei
                                                                                               rispettivi statuti e delle relative norme di
                                                                                               attuazione

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  • 1. CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 12/144/CU2/C4-C5-C10 PARERE SULLO SCHEMA DI DDL IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DELLE AREE AGRICOLE E DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, premesso che: - apprezza l’iniziativa del Governo di disegnare una norma che ha l’obiettivo di valorizzare le aree agricole ai fini del contenimento del consumo di suolo, tema complesso ma non più rinviabile che sta assumendo un peso sempre più rilevante nei dibattiti in ordine al governo del territorio; - condivide gli intenti e le finalità che si intendono perseguire con il disegno di legge in questione: la valorizzazione dei terreni agricoli, la promozione e la tutela dell’attività agricola, del paesaggio e dell’ambiente, al fine di impedire che il suolo, come bene comune e risorsa essenziale del territorio, venga eccessivamente “eroso”, “impermeabilizzato” e “consumato” dall’urbanizzazione, con conseguenze fortemente impattanti e negative in termini sociali, ambientali e per le imprese; - ricorda che le Regioni sin dall’aprile 2012 hanno sottoposto al Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, tra le priorità ormai improcrastinabili, il tema di una adeguata tutela del suolo agricolo, rappresentando la necessità di un intervento normativo e rivendicando un ruolo attivo e responsabile nella gestione delle risorse naturali, patrimonio collettivo del nostro Paese; - evidenzia il mancato coinvolgimento delle Regioni nella fase di predisposizione del testo del disegno di legge pur in presenza della richiamata richiesta; - fa rilevare che il testo così come approvato dal Consiglio dei Ministri presenta numerose lacune, probabilmente generate da un approccio parziale ad una problematica complessa e multidisciplinare, e risulta essere di difficile applicazione concreta, portando al paradosso di esporre, nella prima fase di applicazione, ad una corsa alla cementificazione con risultati ed effetti di segno esattamente opposto a quelli il Governo intendeva perseguire. Fa rilevare, altresì, le criticità relative alla ripartizione costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni nei diversi ambiti in cui interviene il provvedimento (governo del territorio, tutela dell’ambiente, del paesaggio e agricoltura) e il fatto che il testo non tiene in adeguato conto le esperienze maturate dalle Regioni in ordine ai propri impianti legislativi e di pianificazione che hanno già affrontato l’argomento della tutela del suolo agricolo; - riconosce la disponibilità manifestata dal Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in sede di Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di Agricoltura il 18 ottobre 2012 a procedere ad una riformulazione condivisa e migliorativa del testo del disegno di legge per superare le lacune e le criticità rilevate; - prende atto con favore e apprezza il lavoro svolto dai rappresentanti del Governo, delle Regioni e degli Enti locali nella riunione tecnica della Conferenza Unificata del 23 ottobre
  • 2. 2012, sede nella quale si è pervenuti alla definizione di una proposta di riformulazione del testo condivisa; - ravvisa la necessità di un ulteriore intervento migliorativo del testo predisposto in sede tecnica il 23 ottobre 2012 al fine di rendere attuabili e sostenibili le disposizioni normative che si stanno scrivendo attraverso il loro raccordo con le normative regionali esistenti e vigenti; esprime parere favorevole sul disegno di legge condizionato all'accoglimento delle proposte emendative irrinunciabili all'articolo 3 commi 1, 5 e 10, all'articolo 4 e all'articolo 8, comma 1 e 2 nonché all'accoglimento di alcune raccomandazioni, (terza colonna del documento allegato). Roma, 30 ottobre 2012
  • 3. Allegato SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE QUADRO IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE DELLE AREE AGRICOLE E DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO. EMENDAMENTI DELLA CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME Testo Consiglio dei Ministri Testo Governo Regioni Enti Locali Emendamenti Regioni 30 ottobre 2012 14 settembre 2012 Riunione tecnica Conferenza Unificata 23 ott. 2012 Art. 1. (Finalità e ambito della legge) Art. 1. (Finalità e ambito della legge) Art. 1. (Finalità e ambito della legge) 1. La presente legge detta principi 1. La presente legge detta principi 1. La presente legge in coerenza con fondamentali per la valorizzazione e la fondamentali per la valorizzazione e la tutela gli articoli 44, 117 della Cost. e gli articoli tutela dei terreni agricoli, al fine di dei terreni agricoli, al fine di promuovere e 11 e 191 del Trattato di Lisbona detta promuovere e tutelare l’attività agricola, il tutelare l’attività agricola, il paesaggio e principi fondamentali per la paesaggio e l’ambiente, e per il l’ambiente, nonché di contenere il consumo di valorizzazione e la tutela dei terreni perseguimento di uno sviluppo equilibrato suolo quale bene comune e risorsa non agricoli, al fine di promuovere e tutelare delle aree urbanizzate e delle aree rurali, rinnovabile che esplica funzioni e produce l’attività agricola, il paesaggio e al fine di contenere il consumo di suolo. servizi ecosistemici. l’ambiente, nonché di contenere il 2. Le politiche di tutela e valorizzazione del 2. Le politiche di tutela e valorizzazione del consumo di suolo quale bene comune e paesaggio agricolo, di contenimento del paesaggio, di contenimento del consumo del risorsa non rinnovabile che esplica consumo del suolo e di sviluppo territoriale suolo e di sviluppo territoriale sostenibile sono funzioni e produce servizi ecosistemici. sostenibile sono coordinate con la coordinate con la pianificazione territoriale e 2. Le politiche di tutela e pianificazione paesaggistica prevista dalle paesaggistica. valorizzazione del paesaggio, di disposizioni della Parte Terza del decreto 3. Le politiche di sviluppo territoriale contenimento del consumo del suolo e di legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e nazionali e regionali perseguono la tutela e la sviluppo territoriale sostenibile sono successive modifiche. valorizzazione della funzione agricola coordinate con la pianificazione 3. Ai fini della presente legge, costituiscono attraverso la riduzione del consumo di suolo e territoriale e paesaggistica. terreni agricoli quelli che sono qualificati tali in l’utilizzo agroforestale dei suoli agricoli 3. Le politiche di sviluppo territoriale base agli strumenti urbanistici vigenti. abbandonati, privilegiando gli interventi di nazionali e regionali perseguono la tutela
  • 4. riutilizzo e di recupero di aree urbanizzate. e la valorizzazione della funzione agricola attraverso la riduzione del consumo di suolo e l’utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, privilegiando gli interventi di riutilizzo e di recupero di aree urbanizzate, in alternativa alla nuova edificazione. Art. 2. (Definizioni) Art. 2. (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge si intende: Ai fini della presente legge si intende: a) per superficie agricola i terreni qualificati tali a) per superficie agricola i terreni dagli strumenti urbanistici nonché le aree di qualificati tali dagli strumenti urbanistici fatto utilizzate a scopi agricoli nonché le aree di fatto utilizzate a scopi indipendentemente dalla destinazione agricoli indipendentemente dalla urbanistica e quelle comunque libere da destinazione urbanistica e quelle edificazioni e infrastrutture suscettibili di comunque libere da edificazioni e utilizzazione agricola; infrastrutture suscettibili di utilizzazione b) per consumo di suolo la riduzione di agricola; superficie agricola per effetto di interventi di b) per consumo di suolo la riduzione di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed superficie agricola per effetto di edificazione non connessi all’attività agricola. interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessi all’attività agricola. Art. 2. (Limite al consumo di superficie Art. 3. (Limite al consumo di superficie Art. 3. (Limite al consumo di superficie agricola per fini edificatori) agricola) agricola) 1. Con decreto del Ministero delle 1. Con decreto del Ministro delle politiche 1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, agricole alimentari e forestali, d’intesa con il politiche agricole alimentari e forestali, d’intesa con il Ministro dell’ambiente e della Ministro dell’ambiente e della tutela del d’intesa con il Ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare, con il Ministro territorio e del mare, con il Ministro per i beni e della tutela del territorio e del mare, con per i beni e le attività culturali e con il Ministro le attività culturali e con il Ministro delle il Ministro per i beni e le attività culturali
  • 5. delle infrastrutture e dei trasporti, è infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della e con il Ministro delle infrastrutture e dei determinata l’estensione massima di deliberazione di cui al comma 2 e dei risultati di trasporti, tenuto conto della superficie agricola edificabile sul territorio cui al comma 3, acquisito il parere della deliberazione di cui al comma 2 e dei nazionale, tenendo conto dell’estensione e Conferenza Unificata e sentito il Comitato risultati di cui al comma 3, acquisito il della localizzazione dei terreni agricoli rispetto interministeriale di cui al comma 7, è parere della Conferenza Unificata e alle aree urbane, dell’estensione del suolo determinata l’estensione massima di superficie sentito il Comitato interministeriale di cui che risulta già edificato, dell’esistenza di agricola consumabile sul territorio nazionale, al comma 7, è definito l’obiettivo edifici inutilizzati, dell’esigenza di realizzare nell’obiettivo di una progressiva riduzione del nazionale in termini quantitativi di infrastrutture e opere pubbliche. consumo di superficie agricola. riduzione del consumo di suolo agricolo. 2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato, 2. Con deliberazione della Conferenza 2. Con deliberazione della Conferenza sentito il Comitato interministeriale di cui al Unificata sono stabiliti i criteri e le modalità per Unificata sono stabiliti i criteri e le comma 6, entro 180 giorni dalla data di la definizione dell’obiettivo di cui al comma 1, modalità per la definizione dell’obiettivo entrata in vigore della presente legge ed è tenendo conto, in particolare delle specificità di cui al comma 1, tenendo conto, in aggiornato ogni 10 anni. territoriali, delle caratteristiche qualitative dei particolare delle specificità territoriali, suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle delle caratteristiche qualitative dei suoli 3. Con deliberazione della Conferenza produzioni agricole in funzione della sicurezza e delle loro funzioni ecosistemiche, delle delle Regioni e delle Province autonome, la alimentare, della tipicità agroalimentare, della produzioni agricole in funzione della superficie agricola edificabile sul territorio estensione e localizzazione dei suoli agricoli sicurezza alimentare, della tipicità nazionale è ripartita tra le diverse Regioni. rispetto alle aree urbane e periurbane, dello agroalimentare, della estensione e 4. Qualora la Conferenza non provveda entro stato della pianificazione territoriale e localizzazione dei suoli agricoli rispetto il termine di 180 giorni dall’adozione del urbanistica, dell’esigenza di realizzare alle aree urbane e periurbane, dello stato decreto interministeriale di cui al comma 1, le infrastrutture e opere pubbliche, della pianificazione territoriale e determinazioni di cui al comma 3 sono dell’estensione del suolo già edificato e della urbanistica, dell’esigenza di realizzare adottate con decreto del Presidente del presenza di edifici inutilizzati. Sono stabiliti, infrastrutture e opere pubbliche, Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del altresì, i criteri e le modalità per determinare la dell’estensione del suolo già edificato e Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro superficie agricola esistente e per assicurare il della presenza di edifici inutilizzati. Sono delle politiche agricole ambientali e forestali, monitoraggio del consumo di essa. Qualora la stabiliti, altresì, i criteri e le modalità per sentito il Comitato interministeriale di cui al deliberazione non sia adottata dalla determinare la superficie agricola comma 6 e acquisito il parere della Conferenza Unificata entro il termine di 120 esistente e per assicurare il Conferenza permanente per i rapporti tra lo giorni dall’entrata in vigore della presente monitoraggio del consumo di essa. Stato, le Regioni e le Province autonome. legge, si provvede con decreto del Presidente Qualora la deliberazione non sia adottata 5 I limiti stabiliti con il decreto di cui al comma del Consiglio dei Ministri, su proposta del dalla Conferenza Unificata entro il 1 e con la deliberazione di cui al comma 3, Ministro delle politiche agricole alimentari e termine di 180 giorni dall’entrata in rappresentano, per ciascun ambito regionale, forestali. vigore della presente legge, si provvede
  • 6. il tetto massimo delle trasformazioni con decreto del Presidente del Consiglio 3. Le Regioni, entro il termine di 60 giorni edificatorie di aree agricole che possono dei Ministri, su proposta del Ministro dall’adozione della deliberazione di cui al essere consentite nel quadro del piano comma 2, inviano al Comitato interministeriale delle politiche agricole alimentari e paesaggistico, ferma restando la possibilità di cui al comma 7 i dati acquisiti in base ai forestali. che tale strumento, nella definizione di criteri indicati dal comma 2. In mancanza, il 3. Le Regioni, entro il termine di 90 giorni prescrizioni e previsioni ai sensi dell’articolo decreto di cui al comma 1 può comunque dall’adozione della deliberazione di cui al 135, comma 4, del decreto legislativo n. 42 essere adottato. comma 2, inviano al Comitato del 2004 e successive modificazioni, e in 4 Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro interministeriale di cui al comma 7 i dati attuazione, in particolare, di quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 4), un anno dalla data di entrata in vigore della acquisiti in base ai criteri indicati dal presente legge ed è aggiornato ogni 10 anni. comma 2. In mancanza, il decreto di cui determini possibilità di consumo del suolo al comma 1 può comunque essere complessivamente inferiori. 5. Con deliberazione della Conferenza adottato. 6. Con decreto del Ministro delle politiche Unificata, la superficie agricola consumabile agricole alimentari e forestali, d’intesa con il sul territorio nazionale, tenuto conto di quanto 4 Il decreto di cui al comma 1 è adottato Ministro dell’ambiente e della tutela del previsto dai commi 2 e 3, è ripartita tra le entro un anno dalla data di entrata in diverse Regioni. vigore della presente legge ed è territorio e del mare e con il Ministro delle aggiornato ogni 10 anni. infrastrutture e dei trasporti, e acquisita altresì 6. Qualora la Conferenza Unificata non l’intesa della Conferenza permanente per i provveda entro il termine di 120 giorni 5. Con deliberazione della Conferenza rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province dall’adozione del decreto ministeriale di cui al Unificata, ai fini del raggiungimento autonome, è istituito, senza nuovi o maggiori comma 1, le determinazioni di cui al comma 5 dell’obiettivo nazionale di cui al comma oneri per il bilancio dello Stato, un Comitato sono adottate con decreto del Presidente del 1, tenuto conto di quanto previsto dai con la funzione di monitorare il consumo di Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del commi 2 e 3, è stabilito il contributo delle superficie agricola sul territorio nazionale e il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro Regioni in termini quantitativi alla mutamento di destinazione d’uso dei terreni delle politiche agricole alimentari e forestali, riduzione del consumo di suolo agricolo. agricoli. Il Comitato opera presso la Direzione sentito il Comitato interministeriale di cui al 6. Qualora la Conferenza Unificata non Generale per la promozione della qualità comma 7 e acquisito il parere della Conferenza provveda entro il termine di 180 giorni agroalimentare del Dipartimento delle Unificata. dall’adozione del decreto ministeriale di politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca del Ministero 7. Con decreto del Ministro delle politiche cui al comma 1, le determinazioni di cui delle politiche agricole alimentari e forestali e agricole alimentari e forestali, d’intesa con il al comma 5 sono adottate con decreto le relative funzioni di segreteria sono svolte Ministro dell’ambiente e della tutela del del Presidente del Consiglio dei Ministri, dalla Direzione medesima nell’ambito delle territorio e del mare e con il Ministro delle previa deliberazione del Consiglio dei ordinarie competenze. Alle spese di infrastrutture e dei trasporti, e acquisita altresì Ministri, su proposta del Ministro delle funzionamento del Comitato si fa fronte nei l’intesa della Conferenza Unificata, è istituito, politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato interministeriale di cui
  • 7. limiti delle risorse finanziarie e strumentali senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio al comma 7 e acquisito il parere della disponibili a legislazione vigente. La dello Stato, un Comitato con la funzione di Conferenza Unificata. partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e monitorare il consumo di superficie agricola sul 7. Con decreto del Ministro delle non comporta l’attribuzione di alcuna territorio nazionale e l’applicazione della politiche agricole alimentari e forestali, indennità neanche a titolo di rimborso spese. presente legge. Il Comitato opera presso la d’intesa con il Ministro dell’ambiente e Il Comitato redige , entro il 31 dicembre di Direzione Generale per la promozione della della tutela del territorio e del mare, con ogni anno, un rapporto sul consumo di suolo qualità agroalimentare del Dipartimento delle il Ministro delle infrastrutture e dei in ambito nazionale, che il Ministro delle politiche competitive, della qualità trasporti e il Ministro per i beni e le politiche agricole alimentari e forestali agroalimentare e della pesca del Ministero attività culturali e acquisita altresì presenta, entro il 31 marzo successivo, al delle politiche agricole alimentari e forestali e le l’intesa della Conferenza Unificata, è Parlamento. relative funzioni di segreteria sono svolte dalla istituito, senza nuovi o maggiori oneri Direzione medesima nell’ambito delle ordinarie 7. Il decreto di cui al comma 6 è adottato per il bilancio dello Stato, un Comitato competenze. Alle spese di funzionamento del entro 180 giorni dall’entrata in vigore della con la funzione di monitorare la Comitato si fa fronte nei limiti delle risorse presente legge. riduzione di consumo di suolo agricolo finanziarie e strumentali disponibili a 8. Il Comitato di cui al comma 6 è così sul territorio nazionale e l’applicazione legislazione vigente. La partecipazione al composto: della presente legge. Il Comitato opera Comitato è a titolo gratuito e non comporta a) tre rappresentanti del Ministero delle presso la Direzione Generale per la l’attribuzione di alcuna indennità neanche a politiche agricole alimentari e forestali; promozione della qualità agroalimentare titolo di rimborso spese. Il Comitato redige , b) due rappresentanti del Ministero del Dipartimento delle politiche entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto dell’ambiente e della tutela del territorio e del competitive, della qualità agroalimentare sul consumo di suolo in ambito nazionale, che mare; e della pesca del Ministero delle politiche il Ministro delle politiche agricole alimentari e c) due rappresentanti del Ministero per i beni agricole alimentari e forestali e le relative forestali presenta, entro il 31 marzo e le attività culturali; funzioni di segreteria sono svolte dalla successivo, al Parlamento. d) due rappresentanti del Ministero delle Direzione medesima nell’ambito delle infrastrutture e dei trasporti; 8. Il decreto di cui al comma 7 è adottato entro ordinarie competenze. Alle spese di e) due rappresentanti dell’Istituto nazionale di 180 giorni dall’entrata in vigore della presente funzionamento del Comitato si fa fronte statistica; legge. nei limiti delle risorse finanziarie e f) cinque rappresentati designati dalla 9. Il Comitato di cui al comma 7 è così strumentali disponibili a legislazione Conferenza permanente per i rapporti tra lo composto: vigente. La partecipazione al Comitato è Stato, le Regioni e le Province autonome. a) due rappresentanti del Ministero delle a titolo gratuito e non comporta l’attribuzione di alcuna indennità 9. Le Regioni stabiliscono, entro il limite di cui politiche agricole alimentari e forestali; neanche a titolo di rimborso spese. Il al comma 1 e con la cadenza temporale b) un rappresentante del Ministero Comitato redige , entro il 31 dicembre di dell’ambiente e della tutela del territorio e del indicata al comma 2, l’estensione dei terreni ogni anno, un rapporto sul consumo di
  • 8. agricoli edificabili, ripartendola tra i Comuni mare; suolo in ambito nazionale, che il Ministro esistenti sul territorio regionale, anche in c) un rappresentante del Ministero per i beni e delle politiche agricole alimentari e considerazione della popolazione residente le attività culturali; forestali presenta, entro il 31 marzo su ciascuno di essi, nel rispetto delle d) un rappresentante del Ministero delle successivo, al Parlamento. previsioni del piano paesaggistico. infrastrutture e dei trasporti; 8. Il decreto di cui al comma 7 è adottato e) un rappresentante dell’Istituto nazionale di 10. Se le Regioni non provvedono entro il entro 180 giorni dall’entrata in vigore statistica; termine di 180 giorni dall’adozione della della presente legge. f) cinque rappresentanti designati dalla deliberazione di cui al comma 3, le Conferenza Unificata di cui un rappresentante 9. Il Comitato di cui al comma 7 è così determinazioni di cui al comma 9 sono dell’UPI ed un rappresentante dell’ANCI. composto: adottate, in attuazione e nel rispetto del a) due rappresentanti del Ministero delle 10. Le Regioni stabiliscono, entro il limite di cui principio di leale collaborazione, con decreto politiche agricole alimentari e forestali; al comma 1 e con la cadenza temporale del Presidente del Consiglio dei Ministri, b) un rappresentante del Ministero indicata al comma 4, l’estensione dei terreni previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, dell’ambiente e della tutela del territorio e agricoli consumabili a livello provinciale e su proposta del Ministro delle politiche del mare; determinano i criteri e le modalità per la agricole ambientali e forestali, sentito il c) un rappresentante del Ministero per i definizione dei limiti d’uso del suolo agricolo Comitato interministeriale di cui al comma 6 e beni e le attività culturali; nella pianificazione territoriale degli enti locali, acquisito il parere della Conferenza d) un rappresentante del Ministero delle fatti salvi i diversi sistemi di pianificazione permanente per i rapporti tra lo Stato, le infrastrutture e dei trasporti; Regioni e le Province autonome. Il Consiglio territoriale regionale. e) un rappresentante dell’Istituto dei Ministri delibera, in esercizio del proprio 11. Se le Regioni non provvedono entro il nazionale di statistica; potere sostitutivo, con la partecipazione dei termine di 180 giorni dall’adozione della f) cinque rappresentanti designati dalla Presidenti delle Regioni o delle Province deliberazione di cui al comma 5, le Conferenza Unificata di cui un autonome interessate. determinazioni di cui al comma 10 sono rappresentante dell’UPI ed un adottate, in attuazione e nel rispetto del rappresentante dell’ANCI. principio di leale collaborazione, con decreto 10. Le Regioni stabiliscono, entro il limite del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa di cui al comma 5 e con la cadenza deliberazione del Consiglio dei Ministri, su temporale indicata al comma 4, la proposta del Ministro delle politiche agricole riduzione in termini quantitativi del ambientali e forestali, sentito il Comitato consumo di suolo agricolo a livello interministeriale di cui al comma 6 e acquisito il provinciale e determinano i criteri e le parere della Conferenza Unificata. Il Consiglio modalità per la definizione dei limiti di dei Ministri delibera, in esercizio del proprio consumo del suolo agricolo nella potere sostitutivo, con la partecipazione dei pianificazione territoriale degli enti locali,
  • 9. Presidenti delle Regioni o delle Province fatti salvi i diversi sistemi di autonome interessate. pianificazione territoriale regionale. 11. Se le Regioni non provvedono entro il termine di 180 giorni dall’adozione della deliberazione di cui al comma 5, le determinazioni di cui al comma 10 sono adottate, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole ambientali e forestali, sentito il Comitato interministeriale di cui al comma 6 e acquisito il parere della Conferenza Unificata. Il Consiglio dei Ministri delibera, in esercizio del proprio potere sostitutivo, previa diffida, con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni. di Art. 4. (Divieti e sanzioni) di Art. 4. (Divieto di mutamento Art. 3. (Divieto di mutamento destinazione) destinazione) 1. Sui terreni e sui fabbricati di aziende 1. I terreni agricoli con riferimento ai quali 1. Le superfici agricole in favore delle quali agricole in favore delle quali sono stati sono stati erogati aiuti di Stato o aiuti erogati aiuti di stato o aiuti comunitari, sono stati erogati aiuti di Stato o aiuti comunitari ai sensi del Regolamento CE n. 73 limitatamente a quelli oggetto di comunitari non possono avere una del Consiglio del 19 gennaio 2009 e del interventi di miglioramento fondiario o destinazione diversa da quella agricola per Regolamento CE n. 1698 del Consiglio del 20 che sono stati acquistati con i almeno cinque anni dall’ultima erogazione, settembre 2005 e successive modificazioni ed medesimi contributi, sono vietati, per salve più restrittive disposizioni esistenti. integrazioni, non possono essere destinati ad almeno cinque anni dall’ultima Sono comunque consentiti, nel rispetto degli uso diverso da quello agricolo per almeno erogazione, usi diversi da quello strumenti urbanistici vigenti, gli interventi cinque anni dall’ultima erogazione, salve più agricolo fatte salve disposizioni più strumentali alla coltivazione del fondo, restrittive disposizioni esistenti. Sono restrittive. Sono altresì vietati per la all’allevamento del bestiame, alla silvicoltura,
  • 10. nonché quelli funzionali alla conduzione comunque consentiti, nel rispetto degli medesima durata, gli interventi di dell’impresa agricola e alle attività di strumenti urbanistici vigenti, gli interventi trasformazione urbanistico-edilizio non trasformazione e commercializzazione dei strumentali all’esercizio delle attività di cui funzionali all’attività agricola, ad prodotti agricoli. all’art. 2135 c.c. eccezione della realizzazione di opere 2. Negli atti di compravendita dei suddetti 2. Negli atti di compravendita dei suddetti pubbliche e di pubblica utilità. terreni deve essere espressamente terreni deve essere espressamente richiamato 2. Negli atti di trasferimento della richiamato il vincolo indicato nel comma 1, il vincolo indicato nel comma 1, pena la nullità proprietà e del possesso dei suddetti pena la nullità dell’atto. dell’atto. terreni deve essere espressamente 3. Nel caso di trasgressione al divieto di cui al 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si richiamato il vincolo indicato nel comma 1 si applica, al proprietario, la applicano ai terreni qualificati edificabili in base comma 1, pena la nullità dell’atto. sanzione amministrativa non inferiore a euro agli strumenti urbanistici vigenti alla data di 3. Le disposizioni di cui al comma 1 si 5.000,00 e non superiore a euro 50.000,00 e entrata in vigore della presente legge. applicano ai terreni agricoli che sono la sanzione accessoria della demolizione 4. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni qualificati tali in base agli strumenti delle opere eventualmente costruite e del di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nel caso urbanistici vigenti alla data di entrata in ripristino dello stato dei luoghi. vigore della presente legge. di violazione del divieto di cui al comma 1 si applica, al trasgressore, la sanzione 4. Nel caso di violazione dei divieti di cui amministrativa non inferiore a euro 5.000,00 e ai commi 1 e 2, il Comune applica al non superiore a euro 50.000,00 e la sanzione trasgressore per le finalità della accessoria della demolizione delle opere presente legge la sanzione eventualmente costruite e del ripristino dello amministrativa non inferiore a ….. euro stato dei luoghi. per ettaro e non superiore a … euro per ettaro, fermo restando le disposizioni di cui al titolo IV del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” e le disposizioni regionali in materia di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni. Art. 4. (Misure di incentivazione) Art. 5. (Misure di incentivazione) Art. 5. (Criteri di incentivazione)
  • 11. 1. Ai Comuni e alle Province che 1. Ai Comuni e alle Province che avviano 1. Ai Comuni e alle Province e alle procedono al recupero dei nuclei abitati rurali, azioni concrete per localizzare le previsioni Regioni che avviano azioni concrete per mediante manutenzione, ristrutturazione, insediative prioritariamente nelle aree urbane localizzare le previsioni insediative restauro, risanamento conservativo di edifici dismesse e che procedono al recupero dei prioritariamente nelle aree urbane esistenti e conservazione ambientale del nuclei abitati rurali mediante manutenzione, dismesse e che procedono al recupero territorio, è attribuita priorità nella ristrutturazione, restauro, risanamento dei nuclei abitati rurali mediante concessione di finanziamenti statali e conservativo di edifici esistenti e della viabilità manutenzione, ristrutturazione, restauro, regionali eventualmente previsti in materia rurale e conservazione ambientale del risanamento conservativo di edifici e edilizia. territorio, è attribuita priorità nella concessione manufatti esistenti e della viabilità rurale Il medesimo ordine di priorità di cui al di finanziamenti statali e regionali e conservazione ambientale del territorio, 2. comma 1 è attribuito ai privati, singoli o eventualmente previsti in materia edilizia. è attribuita priorità nella concessione di associati, che intendono realizzare il recupero 2. Il medesimo ordine di priorità di cui al finanziamenti comunitari, statali e di edifici nei nuclei abitati rurali, mediante gli comma 1 è attribuito ai privati, singoli o regionali. interventi di cui al comma 1. associati, che intendono realizzare il recupero 2. Il medesimo ordine di priorità di di edifici e delle infrastrutture rurali nei nuclei cui al comma 1 è attribuito ai privati, abitati rurali, mediante gli interventi di cui al singoli o associati, che intendono comma 1. realizzare il recupero di edifici e delle 3. Le Regioni e le Province Autonome, per le infrastrutture rurali nei nuclei abitati finalità di cui all’articolo 1, possono individuare rurali, mediante gli interventi di cui al misure di semplificazione, e misure di comma 1. incentivazione, anche di natura fiscale, per il 3. Le Regioni, per le finalità di cui recupero del patrimonio edilizio esistente all’articolo 1, possono individuare misure di semplificazione, e misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente
  • 12. Art. 5. (Registro degli Enti Locali) Art. 6. (Registro degli Enti Locali) Art. 6. (Registro degli Enti Locali) 1. Con decreto del Ministro delle politiche 1. Con decreto del Ministro delle politiche Con decreto del Ministro delle politiche agricole ambientali e forestali, presso il agricole ambientali e forestali, presso il agricole ambientali e forestali, presso il medesimo Ministero, è istituito, senza nuovi o medesimo Ministero, è istituito, senza nuovi o medesimo Ministero, è istituito, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, un maggiori oneri per la finanza pubblica, un nuovi o maggiori oneri per la finanza registro in cui sono indicati, su richiesta, i registro in cui sono indicati, su richiesta, i pubblica, un registro in cui sono indicati, Comuni che hanno adottato strumenti Comuni che hanno adottato strumenti su richiesta, i Comuni che hanno urbanistici in cui non è previsto nessun urbanistici in cui non è previsto nessun adottato strumenti urbanistici in cui non ampliamento delle aree edificabili o in cui è ampliamento delle aree edificabili o in cui è è previsto nessun ampliamento delle previsto un ampliamento delle aree edificabili previsto un ampliamento delle aree edificabili aree edificabili o in cui è previsto un inferiore al limite di cui all’art. 2, comma 9. inferiore al limite di cui all’art. 3, comma 10. ampliamento delle aree edificabili inferiore al limite di cui all’art. 3, comma 10. Art. 7. (Destinazione dei proventi dei titoli Art. 7. (Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi) abilitativi edilizi) 1 I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle 1 I proventi dei titoli abilitativi edilizi e sanzioni di cui all’art. 4, nonché delle sanzioni delle sanzioni di cui all’art. 4, nonché di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono delle sanzioni di cui al D.P.R. 6 giugno destinati esclusivamente alla realizzazione 2001, n. 380, sono destinati delle opere di urbanizzazione primaria e esclusivamente alla realizzazione delle secondaria, al risanamento di complessi edilizi opere di urbanizzazione primaria e compresi nei centri storici, a interventi di secondaria, al risanamento di complessi qualificazione dell’ambiente e del paesaggio. edilizi compresi nei centri storici, a 2. E’ abrogato l’articolo 2, comma 8, della interventi di qualificazione dell’ambiente legge 24 dicembre 2007, n. 244, come e del paesaggio. modificata dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. 2. E’ abrogato l’articolo 2, comma 8, della 3. E’ fatto divieto agli enti locali di utilizzare i legge 24 dicembre 2007, n. 244, come proventi derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi modificata dalla legge 26 febbraio 2011, e delle sanzioni previste nel DPR 380/2001 per n. 10.
  • 13. spese correnti e per scopi diversi dalla loro 3. E’ fatto divieto agli enti locali di finalità. utilizzare i proventi derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi e delle sanzioni previste nel DPR 380/2001 per spese correnti e per scopi diversi dalla loro finalità. Art. 6. (Abrogazioni) Art. 8 (Disposizioni transitorie e finali) Art. 8 (Disposizioni transitorie e finali) 1. E’ abrogato l’articolo 2, comma 8, della [1. Dalla data di entrata in vigore della presente 1. Per 3 anni dalla data di entrata in legge 24 dicembre 2007, n. 244, come legge e fino alla adozione del decreto di cui vigore della presente legge al fine di modificata dalla legge 26 febbraio 2011, n. all’art. 3, comma 1, e, comunque, non oltre il consentire l’attuazione di quanto 10. termine di tre anni, non è consentito il consumo previsto all’art 3 non è consentito il di superficie agricola tranne che per la consumo di superficie agricola. realizzazione di interventi già autorizzati e 2. Sono fatte salve le opere pubbliche e previsti dagli strumenti urbanistici vigenti. ] di pubblica utilità e le previsioni degli 2. Sono fatte salve le competenze attribuite in strumenti urbanistici con contenuti maniera esclusiva alle Regioni a statuto conformativi della proprietà vigenti alla speciale ed alle province autonome. data di entrata in vigore della presente 3. La presente legge costituisce legge di legge, nonché gli interventi strumentali riforma economica-sociale e dovrà essere all’esercizio dell’attività di cui all’art. attuata dalle Regioni a Statuto speciale e dalle 2135 del Codice civile. Province autonome nel rispetto dei relativi 3. Sono fatte salve le competenze delle statuti e delle disposizioni di attuazione. Regioni a statuto speciale e delle province autonome che provvedono alla finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione