Esame di Stato 2024 - Materiale conferenza online 09 aprile 2024
Statuto APS "Altra Scuola"
1. STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
“ALTRA SCUOLA”
Art. 1 - L'associazione “Altra Scuola” è un'associazione senza finalità di lucro, che riunisce
tutti i cittadini che volontariamente intendono perseguire gli scopi enunciati dal presente
statuto per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, nel pieno rispetto della libertà e
dignità degli associati.
L'associazione “Altra Scuola” è indipendente da partiti politici e confessioni religiose e rifiuta
discriminazioni per motivi di sesso, razza, lingua, religione, condizioni personali e sociali.
L'Associazione ha sede in Monte San Pietro (BO), Via Giorgio Tomasi 13.
Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale e nazionale.
Art. 2 - L'associazione, è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e
democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo ed è rivolta
ad associati e a terzi.
Essa opera per fini culturali, pedagogici e solidaristici. In particolare nasce per dare risposta ai
bisogni formativi e d’istruzione di quegli studenti che, per difficoltà d’apprendimento, scarsa
motivazione o perché penalizzati da una situazione di deprivazione culturale e sociale, sono
destinati all’insuccesso scolastico e ad alimentare quel fenomeno noto come "dispersione
scolastica".
Inoltre, intende operare sia come centro di ricerca e studi sulla didattica disciplinare e la
pedagogia speciale sia come ente che promuove momenti di riflessione, dibattito e analisi
sociale con modalità partecipative, anche in rete con altri enti pubblici e privati del territorio.
L'associazione persegue, direttamente e/o attraverso la sua struttura organizzativa, le
seguenti finalità:
1) Promuovere lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni mediante la rimozione
degli ostacoli che ne impediscono la fioritura, favorendo, allo stesso tempo, l'esercizio del diritto
alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione , nonchè la valorizzazione
delle attitudini e delle capacità professionali.
2) Creare un centro di ricerca permanente per l'innovazione educativo-didattica e la
progettazione di spazi funzionali ai processi d’apprendimento.
3) Sostenere i ragazzi a rischio d’insuccesso scolastico, attraverso il superamento delle
difficoltà e la valorizzazione delle proprie risorse ed abilità, operando secondo una prospettiva
olistica, attenta al benessere psico-fisico dei minori.
4) Operare per l’orientamento degli studenti, in modo da stimolare la scoperta delle proprie
attitudini e motivazioni; facilitando, inoltre, la definizione dei propri obiettivi e delle strategie
idonee per raggiungerli.
5) Offrire momenti di formazione ed aggiornamento agli associati ed ai professionisti
dell'istruzione.
6) Collaborare in rete con enti pubblici e privati, per il superamento della deprivazione
culturale e dello svantaggio sociale dei minori e delle loro famiglie.
2. Art. 3 - Per il raggiungimento delle finalità definite al precedente articolo 2, l'Associazione
potrà operare attraverso le seguenti attività:
1. Attività di recupero e orientamento, articolate secondo queste linee generali:
a) conoscenza degli studenti e delle loro famiglie attraverso colloqui finalizzati alla
ricostruzione del percorso scolastico, all’individuazione delle abilità/difficoltà dello
studente e delle sue attitudini;
b) costruzione di un progetto didattico-formativo, mediante "modalità partecipata",
insieme alle diverse parti interessate (genitori, studenti, insegnanti);
c) applicazione di metodologie educative e didattiche coerenti con gli obiettivi e le
abilità/difficoltà dello studente, in grado di favorire l’acquisizione di un metodo di
studio efficace e di recuperare motivazione nello studio;
d) monitoraggio costante del percorso, tramite processi di valutazione in itinere;
e) costruzione della documentazione del percorso;
e) valutazione finale dei risultati (valutazione ex post);
2. Attività editoriali su carta o in formato elettronico;
3. Promozione e organizzazione di convegni, seminari, momenti d’incontro e discussione,
finalizzati alla formazione professionale degli associati e di terzi, alla valorizzazione di
energie e potenzialità culturali presenti nel territorio in cui l’Associazione svolge le
sue attività, alla condivisione e divulgazione di buone prassi ed esperienze maturate
dagli associati o da terzi;
4. Creare attività per l'autoformazione degli associati.
5. Organizzare laboratori espressivi, artistici e culturali, rivolti sia agli associati sia a
terzi.
6. Attività finalizzate al benessere psico-fisico rivolte agli associati e a terzi, che
prevedono momenti di informazione relativi all’alimentazione, alla conoscenza del corpo
e della cura di sé;
7. Attività educative e laboratoriali finalizzate alla promozione di una cultura
rispettosa dell’ambiente e delle risorse naturali, così come rispettosa delle diversità
etniche, culturali, di genere e relative alle differenti abilità psico-fisiche.
8. Attività di progettazione di spazi didattici;
9. Stipulare convenzioni con enti pubblici e privati atte ad ottenere finanziamenti e
risorse essenziali per il raggiungimento degli scopi sociali;
10. Utilizzare gli strumenti della tecnologia informatica per acquisire informazioni e
promuovere nuove modalità di apprendimento.
3. TITOLO III
Soci
Art. 4 - Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone
fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Art. 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda d'iscrizione al
Consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali
regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo
delibererà sull’accettazione del nuovo socio o sulla sua non ammissione. In quest’ultimo caso il
Consiglio Direttivo dovrà motivare la decisione e darne notizia all’interessato.
All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto, acquisirà la qualifica di
socio, che sarà intrasmissibile per atto tra vivi.
Art. 6 - La qualità di socio dà diritto:
- a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in
ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto;
- a godere dell’elettorato attivo e passivo degli organi direttivi.
I soci sono tenuti:
- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota sociale.
Art. 7 - I soci sono tenuti a versare un contributo associativo annuale, che non sarà oggetto di
rivalutazione, stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere
determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo.
TITOLO IV
Recesso - Esclusione
Art. 8 - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della
quota associativa o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.
Art. 9 - Le dimissioni del socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo
con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro
soci.
L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle
deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo annuale;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima
assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere
convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato che ha facoltà
di replica ad una disamina degli addetti.
L’esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.
Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall’inizio
dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna
formalità.
4. Art. 10 - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono
essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera.
I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale
versato.
TITOLO V
Risorse economiche - Fondo comune
Art. 11 – L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo
svolgimento delle sue attività da:
1. quote e contributi sociali;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche
finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei
fini statutari;
4. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo
svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte
in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da istituzioni promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
9. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo a promozione sociale.
Il fondo comune costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dai contributi associativi,
da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione da soggetti
pubblici o privati finalizzati al sostegno dell'attività e dei progetti per un migliore
conseguimento degli scopi socia, da eventuali avanzi di gestione a da tutti i beni acquistati con
gli introiti di cui sopra è indivisibile.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, ma vi è obbligo
di reinvestirli in attività istituzionali statutariamente previste, nonché fondi, riserve o capitali
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
È previsto, d’altra parte, il rimborso delle spese sostenute dai Soci per lo svolgimento o la
promozione delle attività dell’Associazione.
Esercizio sociale
Art. 12 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla
chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare
all'Assemblea degli associati, che deve essere depositato presso la sede sociale per poter
essere consultato da ogni associato. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli
associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
5. TITOLO VI
Organi dell'Associazione
Art. 13 - Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea degli Associati;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente.
Assemblee
Art. 14 - Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale
almeno otto giorni prima dell’adunanza, contenete l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o
altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.
Art. 15 - L'Assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio consuntivo;
b) elegge le cariche sociali;
c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua
competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
d) approva eventuali Regolamenti
Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura
dell'esercizio sociale.
L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora
ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, da almeno un
decimo degli associati.
In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della
richiesta.
Art. 16 - L'Assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare
sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei
liquidatori.
Art. 17 - In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente
costituita quando siano presenti rappresentati la metà più uno degli associati. In seconda
convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque
sia il numero degli associati intervenuti.
Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote
annuali, ogni associato può essere rappresentato con delega scritta da un altro associato il quale
peraltro non potrà essere portatore di più di due deleghe. Le delibere delle Assemblee sono
valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che
sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre/quarti degli
associati e per la modifica dello Statuto dove occorrerà il voto favorevole dei due/terzi degli
associati.
Art. 18 - L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice
Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.
La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.
6. Consiglio Direttivo
Art. 19 - Il Consiglio Direttivo è fatto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri scelti fra
gli associati.
I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui
deliberare.
La convocazione è fatta a mezzo comunicazione, anche telefonica, da spedirsi non meno di otto
giorni prima dell'adunanza.
Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta,
pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l'esecuzione delle delibere assembleari;
b) redigere il bilancio consuntivo;
c) compilare i regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
e) deliberare circa l'ammissione, il recesso e esclusione degli associati;
f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività di cui si articola
la vita dell’Associazione;
g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.
Art. 20 - In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli
nominando i primi fra i non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che
rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, previa ratifica da parte
dell’Assemblea dei soci immediatamente successiva.
Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino
alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla
sua naturale scadenza.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20
giorni l’Assemblea perché provvederà alla elezione di un nuovo consiglio.
Presidente
Art. 21 - Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la
firma legale dell'Associazione.
Il presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l’Assemblea dei soci,
stabilisce l’ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina
l’attività dell’Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti
l’ordinaria amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo
per l’elezione del nuovo Presidente.
Art. 22 - Il tesoriere, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha il Compito di provvedere alla
gestione e alla tenuta regolare dei conti dell’Associazione.
7. TITOLO VII
Scioglimento
Art. 23 – Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea
straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non
soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in
essere.
L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentito l’organismo di
controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n.
329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo dell’Associazione.
Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe
oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa
destinazione imposta dalla legge.
Norma finale
Art. 24 - Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto
applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.