2. Che cos’è il B&B?
• Con la denominazione Bed & Breakfast la cui
traduzione letterale dall’inglese significa letto
e colazione;
• L’esercizio saltuario del servizio di ospitalità
che consente ad un privato, avvalendosi della
normale organizzazione familiare, di
accogliere gli ospiti nella propria abitazione.
Gli ospiti pertanto convivono con i padroni di
casa che offriranno loro il massimo confort.
3. Caratteristiche del B&B
• L’attività deve essere svolta utilizzando non
più di tre camere con un massimo di sei
posti letto.
• Può essere aperto per un periodo minimo di
apertura di 45 giorni e un periodo massimo
di 270 giorni nell’arco dell’anno solare (i 270
giorni possono anche essere continuativi o
suddivisi in frazioni di 30 giorni ciascuno).
4. Obblighi amministrativi
• In forma imprenditoriale, trasmette in via telematica
con posta certificata allo Sportello Unico Attività
Produttive (S.U.A.P.) sul cui territorio insistono le
strutture e gli immobili da destinare all'attività, una
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai
sensi dell'articolo 19 della L.241/90 (Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) su apposito
modello predisposto dalla struttura regionale
competente corredato da alcuni allegati, tra i quali la
denuncia delle attrezzature, caratteristiche e prezzi.
5. Obblighi amministrativi
• In forma non imprenditoriale, si dovrà trasmettere il
modello SCIA, corredato dagli allegati elencati al fondo del
modello stesso, direttamente al Comune.
• Per l'esercizio dell'attività il soggetto interessato deve
essere in possesso:
– Dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
– Dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del
decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994 (Approvazione della
regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e
l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere), qualora
richiesti;
– Dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla
normativa vigente.
6. Obblighi amministrativi
• Per somministrare la prima colazione occorre
presentare all’ASL competente
territorialmente una Notifica sanitaria relativa
alla sicurezza alimentare dei cibi messi a
disposizione degli ospiti.
• Il modello è rinvenibile sul sito internet
regionale:
http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms/ali
menti/notifica-imprese-alimentari.html
7. Obblighi amministrativi
• Per l'attribuzione della classificazione dei Bed
& Breakfast si applicano le procedure di
semplificazione dei procedimenti
amministrativi di cui all'articolo 19 della l.
241/1990.
• La denuncia è trasmessa al SUAP
territorialmente competente, contestualmente
alla segnalazione certificata di inizio attività,
su modulistica predisposta dalla struttura
regionale competente.
8. Classificazione B&B
•
In ordine decrescente in:
–
–
–
–
•
4 stelle;
3 stelle;
2 stele
1 stella.
In base agli standard obbligatori minimi
posseduti dalla propria struttura, così come
stabiliti dalla D.G.R. 27/11/00 nー 20-1442 Allegato A
10. Caratteristiche simbolo
• Il segno distintivo, da esporre facoltativamente
all'esterno e obbligatoriamente all'interno delle
strutture ricettive, nel seguente formato: Ellisse
esterna di 26 cm. di larghezza e 16 cm. di altezza
inserita in rettangolo di cm. 29,7 x 21.
• I modelli devono essere riprodotti con i seguenti
colori: fondo del rettangolo in cui sono inseriti:
bianco; ellisse centrale in cui è inserito il simbolo e
bordino interno dell'ellisse: verde pantone
347; bordino esterno dell'ellisse, scritta in alto che
specifica l'attività e le stelle: rosso pantone Warm
Red/C.
11. Doveri di chi offre ospitalità
• L’esercente dell’attività deve garantire:
– La pulizia quotidiana dei locali;
– La fornitura ed il cambio della biancheria,
compresa quella del bagno, ad ogni cambio di
cliente e comunque almeno due volte alla
settimana;
– La fornitura di energia elettrica, acqua calda e
fredda e riscaldamento;
– La sicurezza alimentare dei cibi e delle bevande
messe a disposizione per la prima colazione.
12. La residenza
• La residenza non è più un vincolo obbligatorio in
seguito al recepimento della Direttiva europea
cosiddetta “Bolkestain” (direttiva 2006/123/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai
servizi del mercato interno). Ciò non significa
assolutamente che possa essere concessa
l’indipendenza dell’ospite.
• E’ possibile svolgere l’attività anche in seconde
case, ma durante il periodo di esercizio il titolare
dovrà convivere con i propri ospiti in quanto il B&B
è un servizio di ospitalità in casa propria.
13. Caratteristiche unità abitativa
• Gli appartamenti devono possedere le
caratteristiche strutturali ed igienico-edilizie previste
per i locali di abitazione dal regolamento igienicoedilizio comunale e devono altresì rispettare le norme
previste dalla l.r.34/1988 e s.m.i.
• L’altezza minima delle camere da letto è quella
prevista dalle norme e dai regolamenti igienico-edilizi
comunali;
• Il volume minimo delle camere da letto è determinato
dal prodotto tra superfici e altezze minime.
14. Caratteristiche unità abitativa
• Per le camere da letto, l’arredamento minimo
deve essere costituito da letto, sedia o sgabello
per persona oltrechè da armadio e cestino rifiuti;
• Le camere da letto devono avere una superficie
minima, al netto di ogni altro ambiente
accessorio, di mq.8 se con un posto letto e di
mq.14 se con due posti letto; per ogni posto letto
in più la superficie minima della camera a due
posti letto deve essere aumentata di mq.6.
15. Caratteristiche unità abitativa
• Per le strutture ubicate ad altitudine superiore a
700 metri, le superfici minime sono ridotte a mq.12
per le camere con due posti letto; per ogni posto letto
in più la superficie minima delle camere a due posti
letto deve essere aumentata di mq.4.
• Ciascuna camera da letto non può essere dotata di
più di 4 posti letto.In deroga ai limiti di superficie
indicati è consentito aggiungere un posto letto nelle
camere, nel caso in cui venga utilizzato da una
persona di età inferiore a 15 anni.
16. Caratteristiche unità abitativa
• Le unità abitative devono essere dotate
di un servizio igienico-sanitario ogni 8
posti letto o frazione di 8 superiore a 2;
• I servizi igienico-sanitari privati o
comuni si intendono completi se dotati
di w.c. con cacciata d'acqua, lavabo,
specchio, vasca da bagno o piatto
doccia, anche posti in vani separati.
17. Servizi igienico-sanitari
• I servizi igienico-sanitari annessi alle camere da
letto possono comunicare direttamente con le
camere stesse e devono essere dotati di
ventilazione naturale o forzata meccanica;
• La ventilazione forzata deve avere un
funzionamento che garantisca un adeguato
ricambio orario d'aria, eventualmente modulato in
due diverse intensità di estrazione, una minimale
continua o a intermittenza temporale e l'altra
intensificata al momento dell'utilizzazione del
servizio.
18. Servizi igienico-sanitari
• I servizi igienico-sanitari comuni devono
essere dotati di anti-w.c., qualora si acceda
direttamente da aree abitabili;
• Sia il w.c. che l'anti-w.c. devono essere dotati
di ventilazione naturale o forzata.
• Le pareti dei servizi igienico-sanitari devono
essere rivestite fino a due metri di altezza di
materiale lavabile ed impermeabile,
preferibilmente di piastrelle in ceramica.
19. Barriere architettoniche
• Laddove sia possibile deve essere sempre
garantita l’accessibilità e l’adattabilità dei
locali anche per gli edifici residenziali che
ospitano strutture turistico-ricettive;
• La classificazione a stelle dei B&B premia,
con le 4 stelle, chi si dimostra sensibile alle
persone con impedite o ridotte capacità
motorie.
20. Obblighi del titolare
• Comunicare giornalmente all’autorità di Pubblica
Sicurezza (Questura/Carabinieri di zona/Sindaco)
l’arrivo delle persone alloggiate e le relative
generalità su apposite schede di notificazione;
• Comunicare mensilmente in Provincia (Ufficio
statistiche) gli arrivati, i partiti e i presenti italiani e
stranieri su apposito modulo ai fini ISTAT; è altresì
possibile la comunicazione dei dati in via telematica
accedendo alla piattaforma informatica TUAP
(Turismo arrivi e presenze).
21. Obblighi del titolare
• Comunicare entro il 1ー ottobre di ogni anno all A.T.L.
locale e al Comune per conoscenza, le caratteristiche e
i prezzi che si intendono applicare dal 1ー gennaio
dell’anno seguente su apposita modulistica predisposta
dalla struttura regionale competente.La mancata
comunicazione dei prezzi e delle caratteristiche delle
strutture ricettive o la comunicazione mancante di
informazioni essenziali o contenente informazioni errate
comporta l’esplicita conferma della precedente
comunicazione.
• Il titolare ha inoltre la possibilità di modificare i prezzi per il
secondo semestre dell’anno inviando una seconda
comunicazione entro il 1ー marzo di ogni anno.
22. Obblighi del titolare
• Consegnare agli ospiti, al momento dell’arrivo, un
bollettino che indica il nome della struttura, il
numero della camera o unità abitativa o posto letto
assegnato, i servizi offerti e il relativo prezzo, i servizi
supplementari e il relativo prezzo; per i gruppi, tale
bollettino è consegnato al capogruppo. Si prescinde
dalla consegna del bollettino nel caso in cui la
prenotazione e il pagamento dei servizi ricettivi
vengano effettuati per conto dei clienti da organismi
di intermediazione di viaggi o da altri organismi che li
rappresentano.
23. I prezzi
• I prezzi sono liberamente determinati dai titolari delle
strutture turistico-ricettive così come come disposto dalla
l.r.22/1995;
• E’ fatto obbligo ai titolari di tenere esposto in modo ben
visibile al pubblico, nel locale di ricevimento degli ospiti,
una tabella sulla quale siano indicati i prezzi
conformemente all’ultima comunicazione trasmessa
all’ATL;
• E’ fatto altresì obbligo ai gestori di tenere esposto in modo
ben visibile agli ospiti, nella camera o unità abitativa o
altro luogo di prestazione dei servizi, un cartellino
contenente il prezzo dei servizi medesimi, conformemente
a quelli comunicati all’ATL.
24. Applicazione prezzi
• I titolari devono praticare per i servizi offerti i prezzi indicati
nella comunicazione trasmessa all’A.T.L. e al Comune e
riportati nella tabella e nei cartellini prezzi;
• Prezzi inferiori a quelli comunicati possono essere
praticati nei seguenti casi:
– Gruppi organizzati composti da almeno 10 persone;
– Ospiti per periodi di soggiorno continuativo pari o superiore a 15
giorni;
– Bambini di età inferiore a 12 anni;
– guide, accompagnatori, e interpreti a seguito di gruppi organizzati;
– Offerte promozionali di servizi ricettivi: periodi di bassissima
stagione, formula week-end, accordi con aziende e tour operator.
25. Sanzioni
• Chiunque gestisce un esercizio di Bed & Breakfast
senza aver presentato la SCIA è soggetto al
pagamento della sanzione amministrativa da euro
2000,00 a euro 6.000,00;
• Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e
titolarità, indicati nella SCIA di cui è comunicata entro
e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi,
al SUAP. La violazione di quest’obbligo
amministrativo comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro
3.000,00.
26. Sanzioni del comune
• Mancata comunicazione dei prezzi e delle
caratteristiche delle strutture ricettive o la
comunicazione mancante di informazioni essenziali o
contenente informazioni errate comporta l’implicita
conferma della validità della precedente
comunicazione, nonchè l’applicazione della sanzione
amministrativa da € 52,00 a € 310,00.
• La mancata esposizione delle tabelle e dei cartellini
prezzi nella struttura ricettiva o l’esposizione di
tabelle e cartellini contenenti informazioni erronee,
comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa da € 77,00 a € 516,00.
27. Sanzioni dal comune
• La mancata consegna del bollettino ai clienti
comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa da € 26,00 a € 155,00.
• L’applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati
ed esposti nelle tabelle e cartellini-prezzi comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa da €
103,00 a € 516,00.
• L’applicazione di prezzi inferiori a quelli praticabili, in
violazione delle previsioni dell’articolo 5, comma 2
della l.r.22/95, comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa da € 26,00 a € 155,00.
28. Sanzioni dal comune
• La pubblicazione di prezzi e di informazioni difformi da
quelle comunicate comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa da € 77,00 a € 155,00; la sanzione non è
applicata nel caso di meri errori materiali.
• Il mancato rispetto delle norme e condizioni del contratto
di ospitalità comporta l’applicazione della sanzione
amministrativa da € 77,00 a € 516,00;
• In caso di reiterata violazione delle disposizioni della
presente legge il Comune può procedere previa diffida,
alla sospensione dell’autorizzazione di esercizio della
struttura ricettiva e successivamente alla revoca.