Commercio elettronico e firma digitale.
(Modulo III del corso di Diritto dell\'Informatica e delle Nuove Tecnologie, Facoltà di Ingegneria, laurea specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni, Università di Cagliari)
1. 1
A.A. 2008/09
Corso di Laurea Specialistica in
Ingegneria delle Telecomunicazioni
Diritto dell’Informatica e delle Nuove Tecnologie
Docente: Massimo Farina
MODULO III
http://www.massimofarina.it
massimo@massimofarina.it
2. MODULO III
Commercio Elettronico & Firma Digitale
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3. Il contratto telematico
“il nucleo duro del commercio elettronico”
Il contratto è l’accordo di due o più
CONTRATTO
parti per costituire, regolare o
Art. 1321 c.c.
estinguere tra loro un rapporto
giuridico patrimoniale.
Trasmissione di informazioni a
TELEMATICA distanza tra sistemi di computers
collegati in rete
CONTRATTO TELEMATICO:
Accordo ex art. 1321 c.c. caratterizzato dal fatto che le parti
manifestano il loro consenso utilizzando computers collegati in rete
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4. Il contratto telematico
Aspetti problematici
Tempo e Luogo
di conclusione del contratto
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5. Art. 13 d.lgs. 70/2003
1. Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il
destinatario di un bene o di un servizio della società dell'informazione inoltri il
proprio ordine per via telematica.
2. Salvo differente accordo, il prestatore deve, senza ingiustificato ritardo e per
via telematica, accusare ricevuta dell'ordine del destinatario contenente un
riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le
informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e
l'indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi
di consegna e dei tributi applicabili.
3. L'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali
sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai contratti conclusi
esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o
comunicazioni individuali equivalenti.
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6. Il contratto telematico
Le regole principali
contratti conclusi via e-mail: nel tempo e nel luogo in cui,
•
attraverso l’operazione di download, il proponente ha notizia
dell’accettazione da parte del destinatario del messaggio (artt.
1326 e 1335 c.c.);
Contratto concluso mediante pressione del tasto negoziale
•
(point and click): trattandosi di accettazione per comportamento
concludente, nel tempo e nel luogo in cui il proponente ha notizia
dell’accettazione da parte dell’oblato (art. 1335 c.c.);
contratto concluso mediante il pagamento della prestazione
•
pecuniaria: si tratta di ipotesi di conclusione mediante inizio
dell’esecuzione; i negozi conclusi attraverso tale modalità si
considerano conclusi nel tempo e nel luogo di inizio
dell’esecuzione del contratto (art. 1327 c.c.);
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7. Il contratto telematico
Le regole principali
contratto concluso mediante offerta al pubblico:
•
coincide pienamente con la previsione dell’articolo 1336
c.c. e si considera concluso nel tempo e nel luogo in cui la
dichiarazione negoziale di un qualsiasi destinatario
dell’offerta al pubblico perviene all’indirizzo del proponente,
nella specie al sito web contenente l’offerta
contratto concluso mediante invito a proporre: si
•
considerano conclusi, semplicemente, nel momento e nel
luogo in cui l’utente (proponente) riceve notizia
dell’accettazione da parte del titolare del sito (oblato)
contente l’invito a proporre.
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8. L’indirizzo delle parti
Art. 1335. c.c. Presunzione di conoscenza. — La proposta,
l’accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una
determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui
giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di
essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia.
La corrispondenza elettronica è attualmente
equiparata alla corrispondenza cartacea
Art. 45, comma II, CAD: “il documento informatico trasmesso per via
telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si
intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo
elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del
destinatario messa a disposizione dal gestore”;
Art. 48, comma II, CAD: “la trasmissione del documento informatico per via
telematica, effettuata mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei
casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta”.
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9. Luogo di conclusione?
1. il contratto è concluso nel luogo in cui il proponente ha scaricato la
posta elettronica contenente l’accettazione dell’oblato
(PROBLEMA: il proponente scarica la posta da un computer portatile
durante un viaggio in treno)
2. il contratto è concluso nel luogo in cui è collocato il server del provider
contenente la casella postale del proponente
(PROBLEMA: il server è collocato in uno stato off-shore al fine di
escludere le garanzie della normativa comunitaria)
3. il contratto è concluso nel luogo ove ha sede l’impresa o viene svolta
l’attività professionale del destinatario dell’accettazione,
indipendentemente dal luogo ove si trova il server o il provider
(soluzione preferibile in quanto derivante dalla lettura correlata della Dir.
CE 31/2000 e del D.lgs. 70/2003)
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10. L’indirizzo delle parti e luogo di conclusione
Il problema dell’individuazione del luogo di conclusione del
contratto virtuale può essere risolto anche attraverso
l’applicazione del diritto internazionale privato e delle
convenzioni internazionali uniformi
L. 31 maggio1995, n. 218 “Riforma del sistema italiano di diritto
internazionale privato ”
Convenzione di Vienna sui contratti di vendita internazionale di
beni mobili del 1980
Convenzione di Roma sul diritto applicabile alle obbligazioni
contrattuali del 1980
NOTA. Foro competente contratti con il consumatore: luogo di
residenza o di domicilio del consumatore (art. 63 Cod. Consumo).
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11. La forma elettronica
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12. Il contratto telematico
Forma libera e Forma vincolata
Firma elettronica e
Il genere e la specie
Firma digitale
Necessità di accertare la
paternità e l’integrità del
documento
FIRMA DIGITALE
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13. FONTI
OGGI
IERI
D.LGS. 82/2005
T.U. 445/2000
1.FIRMA ELETTRONICA 1.FIRMA ELETTRONICA
(SEMPLICE) (SEMPLICE)
2. FIRMA ELETTRONICA 2. FIRMA DIGITALE
AVANZATA 3. FIRMA ELETTRONICA
3. FIRMA DIGITALE QUALIFICATA
4. FIRMA ELETTRONICA
QUALIFICATA
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14. FONTI
14
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15. CRITTOGRAFIA SIMMETRICA
(a chiave unica)
(/?$£
F=(
FIRMA (/?$£
FIRMA
I=/
R=?
M=$
A =£
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16. ESEMPIO
F=(
I=/
R=?
M=$
A =£
FIRMA FIRMA
(/?$£
FIRMA FIRMA
(/?$£
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17. CRITTOGRAFIA ASIMMETRICA
- Sistema RSA - (Rivest, Shamir, Adleman)
(a chiavi complementari)
CHIAVE CHIAVE
PUBBLICA PRIVATA
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18. ESEMPIO
CAIO
TIZIO
(destinatario)
(mittente)
TESTO TESTO
TESTO TESTO TESTO
TESTO CHIAVE CIFRATO IN
IN CIFRATO IN
IN PRIVATA
CHIARO
CHIARO CHIARO
DI TIZIO
CHIARO
CHIAVE
PUBBLICA
DI TIZIO
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19. CRITTOGRAFIA ASIMMETRICA
- Sistema RSA - (Rivest, Shamir, Adleman)
(a chiavi complementari)
a partire da qualsiasi quantità di dati restituisce una quantità fissa
quantità quantità
di dati denominata “digest” o “impronta”. .
dall’impronta non si può risalire ai dati di origine;
dati diversi danno luogo a impronte diverse;
(La legge italiana prevede l'algoritmo SHA-1 a 160 bit)
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20. La Firma Digitale
DOC. CHIARO
CONTRATTO
TIZIO DOCUMENTO
DI
CREAZIONE
ELETTRONICO
COMPRAVENDITA
DELL’IMPRONTA
IN CHIARO
TRAMITE
(p.es. contratto di
L’ALGORITMO
compravendita)
DI HASH
%/&$**#
DOCUMENTO
IMPRONTA
ELETTRONICO
IN CHIARO
+
CHIAVE
%/&$**#
PRIVATA
DI TIZIO
20
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21. La Firma Digitale
DOCUMENTO
ELETTRONICO
IN CHIARO
+
CHIAVE
%/&$**#
PUBBLICA
DI TIZIO
CAIO
CAIO CALCOLA
L’IMPRONTA DELLA
ORA E’ NECESSARIO PARTE “IN CHIARO”
ACCERTARE L’INTEGRITA’ DEL DOCUMENTO
DEL DOCUMENTO
ATTRAVERSO
IL CALCOLO, ED IL SUCCESSIVO
CAIO CONFRONTA LE
CONFRONTO, DELLE IMPRONTE DUE IMPRONTE
21
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22. DEFINIZIONI
DOCUMENTO ELETTRONICO: “Ai fini del presente testo
unico si intende per documento informatico: la
rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti; ”
22
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23. DEFINIZIONI
DOCUMENTO ELETTRONICO: “Ai fini del presente testo unico si
intende per documento informatico: la rappresentazione informatica di
atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; ”
FIRMA ELETTRONICA (SEMPLICE): “l'insieme dei dati in forma
elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri
dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica” ;
Firma Digitale: “è un particolare tipo di firma elettronica qualificata
basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e
una privata, che consente al titolare tramite la chiave privata e al
destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere
manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento
informatico o di un insieme di documenti informatici”
= il risultato di una operazione matematica applicata al documento informatico
23
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24. VALORE GIURIDICO
DEL DOCUMENTO INFORMATICO
E DELLE FIRME ELETTRONICHE
Art. 20. “Documento informatico”
informatico”
21.“
Art. 21.“Valore probatorio del documento informatico
sottoscritto”
sottoscritto”
24
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25. FIRMA ELETTRONICA
Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica,
sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto
conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza,
integrità e immodificabilità (art. 21, comma 1, CAD)
N.B.: nessun riferimento al valore sostanziale
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26. FIRMA DIGITALE
Il documento informatico sottoscritto con firma digitale, […]
soddisfa […] il requisito della forma scritta, anche nei casi previsti,
sotto pena di nullità, dall’articolo 1350, primo comma, numeri da 1
a 12 del codice civile
Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale […], ha l'efficacia
prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di
firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia la prova
contraria.
[Art. 2702 c.c.: “piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle
dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è
prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente
considerata come riconosciuta”]
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27. Firma autografa vs Firma digitale
Firma autografa Firma digitale
Creazione manuale mediante algoritmo di creazione
Apposizione sul documento: la firma è parte come allegato: il documento firmato è costituito dalla copia
integrante del documento (documento,firma)
Verifica confronto con una firma mediante algoritmo di verifica pubblicamente noto: metodo
autenticata: metodo insicuro sicuro
Documento copia distinguibile Indistinguibile
Validità temporale illimitata limitata dalla scadenza
FONTE: http://it.wikipedia.org/wiki/Firma_digitale
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28. IL DIBATTITO:
il valore legale dell’e-mail
Si riscontrano due principali schieramenti
con posizioni opposte
l’e-mail non ha l’efficacia
l’e-mail ha l’efficacia
probatoria di una scrittura
probatoria di una scrittura
privata
privata
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29. Considerazioni preliminari
Il provvedimento emanato è un decreto ingiuntivo non una
sentenza
[procedimento monitorio, inaudita altera parte suddiviso in due fasi: la prima
(necessaria) a cognizione sommaria, la seconda (eventuale e differita) a
cognizione piena]
Le problematiche che seguono hanno avuto origine durante la
vigenza del D.P.R. 445/2000
[risultano ancora attuali anche dopo l’entrata in vigore del D.lgs. 82/2005]
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30. IL CASO
Il Tribunale di Cuneo in data 15 dicembre 2003, ha emesso un decreto
ingiuntivo (n. 848) accogliendo il ricorso di una società creditrice di una
somma di denaro per prestazioni e forniture, sulla base del contenuto di
alcune e-mail.
IN SENSO CONFORME
D.I. emesso dal Tribunale di Bari ( n. 89 del 20.01.2004)
D.I. emesso dal Tribunale di Mondovì (n. 375 del 07.06.2004 )
D.I. emesso dal Tribunale di Lucca (17.07.2004)
D.I. emesso dal Giudice di Pace di Pesaro (02.11.04 )
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31. Brevi dettagli sulla vicenda (fatto)
2) a seguito del sollecito, la ditta
1) il ricorrente ha richiesto il debitrice ha promesso il
pagamento di un debito mediante pagamento di quanto dovuto con
diffida formalizzata con lettera messaggio di posta elettronica
raccomandata
3) non ricevendo alcuna somma 4) risultato infruttuoso ogni
entro la data indicata, il ricorrente tentativo, è stata esercitata l’azione
ha diffidato la ditta una seconda giudiziaria
volta
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32. Brevi dettagli sulla vicenda (diritto)
1) sussiste un rapporto di natura
2) il debitore promette, a mezzo
obbligatoria tra le parti
e-mail, il pagamento (art. 1988) e
(obbligazione pecuniaria)
la promessa di pagamento
“dispensa colui a favore del quale è
fatta dall’onere di provare il
rapporto fondamentale. L’esistenza
di questo si presume fino a prova
3) il ricorrente presenta un ricorso
contraria”.
per decreto ingiuntivo ex art. 633
cpc. n. 1 e produce l’e-mail
contenente la promessa di
pagamento
4) il giudice provvede e con
decreto ingiunge il pagamento a
favore del ricorrente.
32
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33. Brevi dettagli sulla vicenda (diritto)
5) 634. Prova scritta. — “Sono
prove scritte idonee a norma del
numero 1) dell’articolo precedente
le […] promesse unilaterali per
scrittura privata […]”
6) l’e-mail inviata dal debitore
costituisce promessa di pagamento
unilaterale, ex art. 1988 del c.c., in
forma di scrittura privata
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34. L’e-mail ha l’efficacia probatoria di una scrittura
privata?
A FAVORE
1) il documento informatico è 2) l’e-mail, con il suo
“la rappresentazione contenuto, rappresenta
informatica di atti, fatti o dati
un documento
giuridicamente rilevanti”
informatico
3) “il documento informatico da chiunque
4) l’e-mail è valida e
formato, la registrazione su supporto
informatico e la trasmissione con strumenti
rilevante a tutti gli effetti
telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli
di legge
effetti di legge, se conformi alle disposizioni
del presente testo unico”
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35. L’e-mail ha l’efficacia probatoria di una scrittura
privata?
A FAVORE
6) L’associazione logica è una verifica incrociata
tra dati informatici (dati validanti e dati da
validare). Potrebbe trattarsi di un codice
5) la firma elettronica è identificativo (username o una password)
associato ad un documento informatico: ad
“l'insieme dei dati in forma
elettronica, allegati oppure esempio la digitazione della parola segreta,
connessi tramite necessaria, per la lettura di un documento
associazione logica ad altri riservato. Il documento elettronico (insieme di dati
dati elettronici, utilizzati come da validare) nel momento della sua creazione
metodo di autenticazione viene impostato per essere verificato
informatica>>. (associazione logica) attraverso l’inserimento di un
particolare codice (insieme di dati validanti). Se
l’incrocio tra i due gruppi di dati restituisce un esito
positivo (e cioè il documento risulta accessibile) è
realizzata l’identificazione informatica di cui alla
disposizione suddetta.
35
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36. L’e-mail ha l’efficacia probatoria di una scrittura
privata?
A FAVORE
7) Su internet, il 8) Al servizio e-mail si
procedimento di validazione accede attraverso
maggiormente utilizzato è
l’inserimento di
rappresentato
username + password
dall’inserimento di username
+ password,
CONCLUSIONE
Il messaggio e-mail costituisce un documento informatico sottoscritto con
firma elettronica, in quanto il mittente, per poter creare ed inviare detta e-
mail, deve eseguire un’operazione di validazione (associazione logica)
inserendo il proprio username e la propria password;
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37. L’e-mail ha l’efficacia probatoria di una scrittura
privata?
CONTRO
2) il contenuto del
1) nome utente e
testo e degli headers
password costituiscono
del messaggio e-mail
dati in forma elettronica
può essere modificato
MA manca l’associazione
logica di questi con altri
4) l’utente potrebbe
dati informatici
essersi abbonato al
servizio e-mail usando un
3) Non è dimostrabile l’identità dei nome falso (non esiste
soggetti coinvolti nel rapporto epistolare , alcun obbligo in capo al
in considerazione del fatto che molti provider di verificare
programmi di posta sono dotati di sistemi l’identità dei propri
di memorizzazione della password. abbonati)
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38. INOLTRE
l’e-mail non garantisce
l’immodificabilità e l’integrità
del documento, né la sicura
provenienza del documento dal
soggetto che appare esserne
l’autore
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39. registrazione operata dagli ISP
I providers tengono traccia dei messaggi transitati sui propri server SMTP
è possibile ottenere una conferma che un certo messaggio sia stato
inviato da una sorgente ad un destinatario ad una certa ora
Certezza dello scambio ma non del contenuto
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40. generazione dei Message ID
Tra gli header di un messaggio di posta elettronica vi è
anche il Message ID
è aggiunto automaticamente è “univoco per un certo
dal server SMTP al fine di intervallo di tempo”, garantisce
disporre di un identificativo unicità per un lasso sufficiente
univoco per il messaggio di tempo affinché non siano
corrente presenti sul sistema due
messaggi con lo stesso ID
LA MODIFICA DEL CORPO DEL MESSAGGIO, DUNQUE, NON
IMPLICA NECESSARIAMENTE UNA MODIFICA DELL’ID
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41. La Posta Elettronica Certificata
D.L. n. 185 del 29/11/2008 convertito nella legge n. 2 del 28/01/2009
41
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42. NOTE GENERALI
è un sistema di posta elettronica nel quale il mittente
riceve documentazione elettronica con valenza legale
DEFINIZIONE
attestante l’invio e la consegna di documenti informatici
Il gestore invia al mittente la
Il gestore di posta invia al
ricevuta della avvenuta o
mittente la ricevuta di
mancata consegna nella
spedizione del messaggio,
casella di PEC del destinatario,
che costituisce prova legale
con data certa
il gestore conserva per 30 mesi i log e le ricevute (spedizione,
consegna) la cui riproduzione ha lo stesso valore giuridico delle
ricevute postali
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43. LA PEC NEL CAD
Art. 6: Utilizzo della posta elettronica certificata
Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata, di cui al DPR
68/2005, per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno
richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
Art. 47: Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le pubbliche
amministrazioni
Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono di norma
mediante l'utilizzo della posta elettronica; …
Entro otto mesi(*) dalla data di entrata in vigore del presente codice le pubbliche
amministrazioni centrali provvedono a:
istituire almeno una casella di posta elettronica istituzionale ed una casella di posta
elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, per ciascun registro di protocollo;
utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra l'amministrazione ed i propri
dipendenti, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e previa
informativa agli interessati in merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.
Art. 48: Posta elettronica certificata
La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata mediante la posta
elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo
della posta.
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44. Le regole per il commercio elettronico
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45. Le regole per il commercio elettronico
Obblighi informativi
D.Lgs 70/03
ART. 7: Informazioni generali obbligatorie
Obblighi di informazione per la
ART. 8 - 9:
comunicazione commerciale
45
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46. Informazioni generali obbligatorie che devono essere fornite dal
prestatore di un servizio della società dell’informazione
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale;
b) il domicilio o la sede legale;
c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare
direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica;
d) il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle
imprese;
e) gli elementi di individuazione, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza
qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
f) per quanto riguarda le professioni regolamentate:
1) l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero
di iscrizione;
[…]
g) il numero della partita IVA […]
h) l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi
della società dell'informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di
consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;
i) l'indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli
estremi del contratto qualora un'attività sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della
prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso.
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47. Regole per l’invio di
Comunicazioni Commerciali
Il legislatore italiano ha
deciso di adottare la regola
la prova del consenso è
dell’ “opt in” , secondo la
onere del prestatore del
quale è richiesto il consenso servizio
preventivo del destinatario;
La regola dell’ ”opt in” è confermata anche dal Codice della Privacy
Art. 130
Il secondo comma estende la regola anche alle comunicazioni effettuate
“mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia
Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo”
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48. SANZIONI
[I] le violazioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 12 sono punite con il
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro
a 10.000 euro.
[II] Nei casi di particolare gravità o di recidiva i limiti minimo e
massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
[III] all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su
denunzia, gli organi di polizia amministrativa.
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49. Obblighi informativi
D.Lgs 70/03
ART. 12: Informazioni dirette alla conclusione del
contratto
ART. 13: Inoltro dell'ordine
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50. Informazioni dirette
alla conclusione del contratto
IL PRESTATORE DI UN SERVIZIO DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE DEVE
FORNIRE IN MODO CHIARO, COMPRENSIBILE ED INEQUIVOCABILE, PRIMA
DELL'INOLTRO DELL'ORDINE DA PARTE DEL DESTINATARIO DEL SERVIZIO, LE
SEGUENTI INFORMAZIONI:
a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
b) il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso;
c) i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di
inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore;
d) gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;
e) le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano;
f) l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.
Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario
devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la
memorizzazione e la riproduzione (art. 12, comma 3).
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51. SANZIONI
[I] le violazioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 12 sono punite con il
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro
a 10.000 euro.
[II] Nei casi di particolare gravità o di recidiva i limiti minimo e
massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
[III] all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su
denunzia, gli organi di polizia amministrativa.
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52. INOLTRO DELL'ORDINE
Si applicano le quot;norme sulla conclusione dei contratti“ contenute
nel codice civile
Rinvio agli art. 1321 ss. del Codice Civile
il prestatore, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, deve
accusare ricevuta dell'ordine del destinatario
La ricevuta deve contenere:
L'ordine e la ricevuta si considerano
1. un riepilogo delle
pervenuti quando le parti alle quali sono
condizioni di contratto,
indirizzati hanno la possibilità di accedervi
2. le caratteristiche
(art. 13, comma 3).
essenziali del bene o del
servizio
3. l'indicazione dettagliata NON SONO PREVISTE
del prezzo e dei mezzi di SANZIONI
pagamento (compresi i AMMINISTRATIVE
costi di consegna e i
SANZIONI
tributi applicabili) LA VIOLAZIONE
COMPORTA
INDEMPIMENTO
CONTRATTUALE
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53. ESCLUSIONI
IL DECRETO SUL COMMERCIO ELETTRONICO NON SI APPLICA A:
a) contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili, diversi da
quelli in materia di locazione;
b) contratti che richiedono per legge l'intervento di organi giurisdizionali, pubblici
poteri o professioni che implicano l'esercizio di pubblici poteri;
c) contratti di fideiussione o di garanzie prestate da persone che agiscono a fini che
esulano dalle loro attività commerciali, imprenditoriali o professionali;
d) contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione.
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54. Trattamento dati personali
D.Lgs 196/03
ART. 13: Informativa sul trattamento dei dati dell’interessato
ART. 23: richiesta di consenso espresso per il trattamento di
dati comuni e di consenso scritto per il trattamento di dati
sensibili
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55. L’INFORMATIVA
Art. 13 Codice della Privacy
DEFINIZIONE
Si tratta di una comunicazione finalizzata ad
informare l’interessato su:
La finalità del
Il titolare ed i La modalità I diritti
trattamento e le
soggetti che del dell’interessato
conseguenze
effettueranno trattamento
del rifiuto
il trattamento
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56. LA FORMA DELL’INFORMATIVA
L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i
dati personali sono previamente informati oralmente o
per iscritto […]
(art. 13 D.lgs. 196/03)
LA FORMA E’ LIBERA
E’ tuttavia consigliabile la forma scritta
quale prova dell’avvenuta comunicazione
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57. Informativa e Richiesta di consenso
Sono due adempimenti distinti
Informativa Consenso
comunicazione finalizzata ad Manifestazione di volontà che
informare l’interessato su: autorizza il trattamento dei
propri dati personali
•I soggetti che effettueranno il
trattamento •Consenso scritto nell’ipotesi di
•La finalità del trattamento trattamento di dati sensibili e
•La modalità del trattamento giudiziari
•I diritti dell’interessato •Per i dati comuni, si richiede il
consenso espresso
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58. La responsabilità del Provider
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59. Il Provider è
quot;il soggetto che esercita un'attività imprenditoriale di prestatore di
servizi della società dell'informazione offrendo servizi di
connessione, trasmissione ed immagazzinamento dei dati, ovvero
ospitando un sito sulle proprie apparecchiature“ (Relazione
illustrativa direttiva 2000/31/CE )
FONTI: l’Italia ha dato attuazione alla direttiva 2000/31/CE dell’8 giugno 2000 con il decreto
legislativo n. 70 del 9 aprile 2003, emanato sulla base della delega contenuta nella legge
comunitaria 2001 (Legge 1 marzo 2002, n. 39 in G.U. 72 del 26 marzo 2002, Suppl. ord),
relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il
commercio elettronico, nel mercato interno.
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60. LA RESPONSABILITA’ DELL’ INTERNET
SERVICE PROVIDER
Il contratto di accesso alla Rete
(Tutela dei minori, danni da virus, originalità dei software distribuiti )
Responsabilità contrattuale
Clausole abusive
(violazione degli obblighi contrattuali)
(Tutela degli utenti e dei consumatori )
Responsabilità contrattuale degli
utenti
Gli illeciti di Internet
(illeciti commessi da coloro che regolano l’accesso alla Rete )
Responsabilità extracontrattuale
Gli illeciti contro Internet
(violazione degli obblighi di legge)
(illeciti commessi dagli utilizzatori a danno di Internet )
Gli illeciti per mezzo di internet
(illeciti commessi utilizzando Internet )
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61. LA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE
(generalità)
ART. 1176. Diligenza nell’adempimento. — Nell’adempiere
l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di
famiglia .
Nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività
professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura
dell’attività esercitata
ART. 1218. Responsabilità del debitore. — Il debitore che non
esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al
risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il
ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione
derivante da causa a lui non imputabile.
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62. LA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE
DEL PROVIDER
Si ha responsabilità contrattuale in caso di inadempimento
agli obblighi derivanti dal contratto d’accesso a Internet
Servizio di
interconnessione alla
rete globale Servizio di
PRINCIPALI
interrogazione
OBBLIGHI interattiva di
PER IL calcolatori remoti
connessi ad Internet
PROVIDER
accesso ai
programmi e
documenti pubblicati
dal nodo del provider
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63. LA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE
DEL PROVIDER
ACCESSO DEI MINORI ALLA RETE INTERNET
OBBLIGO
INFORMATIVO DEL
PROVIDER NEI
Possibilità di incontri CONFRONTI
virtuali dannosi che DELL’UTENTE
minacciano il sereno e
concreto sviluppo psico-
fisico del minore
•art. 1337 c.c. ” PRINCIPIO DI BUONA FEDE NELLA FORMAZIONE DEL CONTRATTO”
•Art. 13 “CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA CONDOTTA PER I SERVIZI TELEMATICI” (ANFOV)
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64. LA RESPONSABILITA’ DEL PROVIDER
….. e accesso dei minori
Se il provider non verifica la maggiore età dell’utente
RESPONSABILITA’ EXTRACONTRATTUALE
RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE
Annullabilità Responsabilità ex
del contratto art. 2043 per i danni
ex art. 1425 c.c. cagionati al minore
per incapacità a causa
del contraente dell’accesso fornito
all’insaputa dei
genitori
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65. LA RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE DEL
PROVIDER (obbligo informativo)
Il provider è obbligato ad informare l’utente maggiorenne sui
doveri di sorveglianza e di custodia dell’accesso alla rete da parte
di soggetti minorenni
Non si tratta di un obbligo generico di
ATTENZIONE !!!!! informazione sull’accesso del minore
Si tratta di un obbligo di informazione verso
l’utente maggiorenne sui rischi specifici CODICE DI DEONTOLOGIA E DI BUONA
CONDOTTA PER I SERVIZI TELEMATICI” (ANFOV)
connessi all’utilizzo della rete Internet da parte dei
minori
Inserimento di una clausola informativa con cui si avverte il maggiorenne dei
doveri di sorveglianza e di custodia dell’accesso alla rete da parte di minorenni
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66. Le clausole di esonero della responsabilità del
Provider
I contratti di accesso a Internet contengono spesso clausole
di esonero della responsabilità per il provider in caso di
inadempimento
CONTRATTI CON IL CONSUMATORE CONTRATTI TRA PROFESSIONISTI
Si considerano nulle, iuris et de Si considera nulla qualsiasi
iure, le clausole che pur essendo clausola che, pur essendo
oggetto di trattativa escludano o stata oggetto di specifica
limitino le azioni o i diritti del approvazione per iscritto, limiti
consumatore nei confronti del preventivamente la
professionista o di un’altra parte responsabilità del debitore per
in caso di inadempimento (artt. 33 dolo o colpa grave (artt. 1341
e 36 co. 2, D. lgs. 206/2005 co. 2, 1229 c.c.)
“Codice del Consumo”) CONTINUA
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67. Le clausole di esonero della responsabilità del
Provider
CONTRATTI CON IL CONSUMATORE CONTRATTI TRA PROFESSIONISTI
Tutela più intensa Tutela meno intensa
Sono nulle anche le clausole di Sono nulle soltanto le clausole
esonero della responsabilità di esonero della responsabilità
anche per colpa lieve soltanto per colpa grave (1229 e
1341 c.c. )
ESEMPI È valida la clausola che limita o esonera la
responsabilità del debitore per impossibilità
È vessatoria (= È vessatoria (=
sopravvenuta della prestazione se imputabile
nulla) la clausola nulla) la clausola
a colpa lieve (1229, co. 1)
che esclude la che in caso di
garanzia per vizi inadempimento del ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL DEBITORE
(non conosciuti venditore
dal venditore) sul stabilisca un Le clausole di limitazione o esonero della
funzionamento massimale responsabilità, sono sempre nulle se
dell’importo l’inadempimento deriva da violazione di obblighi
della cosa
risarcibile derivanti da norme di ordine pubblico (1229, co.
2)
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68. Alcuni esempi tipici di clausole di limitazione o
esonero della responsabilità del Provider
Esclusione di responsabilità Valida tra professionisti se
per i danni arrecati dall’errato causata da colpa lieve (artt. 1341
o mancato funzionamento del co. 2, 1229 c.c.)
servizio di accesso fornito
dal provider Sempre invalida tra
professionista e consumatore
(artt. 33 e 36 co. 2, “Codice del
Consumo”)
Esclusione di responsabilità
per i danni arrecati dall’errato
o mancato funzionamento del Sempre valida, sia tra
servizio per cause professionisti che tra
riconducibili a fattori esterni; professionista e consumatore
p.es. malfunz. reti dati
telefoniche nazionali ed
internazionali CONTINUA
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69. La responsabilità contrattuale dell’utente
Dal contatto di accesso a Internet nascono obblighi anche per l’utente
deve garantire che il
deve rispettare la netiquette
materiale scaricato da
e le regole previste dai
Internet è originale e non
codici di autodisciplina
viola le Legge sul Diritto
eventualmente adottati
d’Autore
non deve diffondere
non può rivendere i servizi
informazioni relative a
di accesso alla Rete
soggetti che accedono alla
Internet
Rete tramite il suo accesso
deve custodire la password
che gli è stata assegnata
per l’accesso alla rete
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70. La responsabilità contrattuale dell’utente
Il contratto d’accesso prevede spesso una clausola risolutiva espressa
Lo scioglimento del vincolo contrattuale
opera automaticamente (senza che
occorra una pronuncia giudiziale); è
sufficiente che il contraente interessato
alla risoluzione dichiari alla parte
inadempiente di volersi avvalere della
nel caso che una determinata clausola.
obbligazione non sia adempiuta da
parte dell’Utente, secondo le
il contenuto della clausola dev’essere
modalità stabilite, la risoluzione si determinato in maniera precisa
verifica di diritto (art. 1456 c.c.)
La clausola deve rispettare la disciplina delle
clausole abusive a tutela del consumatore
Mancato pagamento del canone
Alcuni esempi di comportamenti
Commissione di attività illecita tramite la rete
sanzionati con la clausola
risolutiva espressa Download di materiale in violazione della LDA
70
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71. La responsabilità extracontrattuale del Provider
D.Lgs. 70/2003 (artt. 14-16)
E’ necessario distinguere tra:
MERE CONDUIT: attività di semplice trasporto (servizi di posta
elettronica e di servizi di connessione a Internet);
CACHING: attività di memorizzazione intermedia e temporanea di
informazioni effettuata allo scopo di rendere più efficace il successivo
inoltro ad altri destinatari che ne hanno fatto richiesta;
HOSTING: attività di memorizzazione di informazioni fornite (messa a
disposizione di uno spazio server per siti o pagine web).
71
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72. La responsabilità extracontrattuale del Provider
Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza
REGOLA GENERALE Si tratta di una
I fornitori di servizi non hanno alcuna regola già
responsabilità per i contenuti, a ampiamente prevista
condizione che non intervengano in dal nostro
alcun modo sui contenuti stessi. ordinamento
ATTENZIONE
le attività di trasmissione e instradamento delle
informazioni sono qualificabili come forme di
'intervento' che potrebbero rientrare tra le cause
di non esenzione della responsabilità.
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73. Responsabilità nell'attività di semplice trasporto
conduit)
(mere conduit) Art. 14,
IL PRESTATORE NON È RESPONSABILE DELLE
INFORMAZIONI TRASMESSE A CONDIZIONE CHE
a) non dia origine alla trasmissione;
b) non selezioni il destinatario della trasmissione;
c) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse
COMMA 3
L'autorità giudiziaria o quella amministrativa,
avente funzioni di vigilanza, può esigere, anche in
via d'urgenza, che il prestatore, […] impedisca o
ponga fine alle violazioni commesse.
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74. Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea (caching) Art. 15,
comma 1
IL PRESTATORE NON È RESPONSABILE DELLA MEMORIZZAZIONE
AUTOMATICA, INTERMEDIA E TEMPORANEA DI TALI INFORMAZIONI
EFFETTUATA AL SOLO SCOPO DI RENDERE PIÙ EFFICACE IL
SUCCESSIVO INOLTRO AD ALTRI DESTINATARI A LORO RICHIESTA, A
CONDIZIONE CHE:
a) non modifichi le informazioni;
b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo
ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;
d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata
nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni;
e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per
disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto
che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente
sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un
organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione
o la disabilitazione.
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75. Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea (caching)
Art. 15, comma 2
COMMA 2
l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente
funzioni di vigilanza può esigere, anche in via
d'urgenza, che il prestatore, […] appena illustrato,
impedisca o ponga fine alle violazioni commesse
75
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76. Responsabilità nell'attività di memorizzazione di informazioni
(hosting) Art. 16, Commi 1 e 2
IL PRESTATORE NON È RESPONSABILE DELLE INFORMAZIONI
MEMORIZZATE A RICHIESTA DEL DESTINATARIO, A
CONDIZIONE CHE DETTO PRESTATORE:
non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività o
a)
l'informazione è illecita e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie,
non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta
l'illiceità dell'attività o dell'informazione;
b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle autorità
competenti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o
per disabilitarne l'accesso.
DEROGA
LE DISPOSIZIONI DI CUI SOPRA NON SI APPLICANO SE IL
DESTINATARIO DEL SERVIZIO AGISCE SOTTO L'AUTORITÀ O IL
CONTROLLO DEL PRESTATORE
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77. Responsabilità nell'attività di memorizzazione temporanea (caching)
Art. 16, comma 3
COMMA 3
L'autorità giudiziaria o quella amministrativa
competente può esigere, anche in via
d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio
delle predette attività, impedisca o ponga
fine alle violazioni commesse
77
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78. Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza (art. 17)
COMMA 1 COMMA 2
Nella prestazione dei servizi Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14,
di mere conduit, caching e 15 e 16 del provvedimento, già illustrate, il
hosting, di cui sopra, il prestatore è comunque tenuto:
prestatore non è a) ad informare senza indugio l'autorità
assoggettato ad un obbligo giudiziaria o quella amministrativa avente
generale di sorveglianza funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza
sulle informazioni che di presunte attività o informazioni illecite
trasmette o memorizza, né riguardanti un suo destinatario del servizio
ad un obbligo generale di della società dell'informazione;
ricercare attivamente fatti o b) a fornire senza indugio, a richiesta delle
circostanze che indichino la autorità competenti, le informazioni in suo
presenza di attività illecite possesso che consentano l'identificazione del
destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi
di memorizzazione dei dati, al fine di
individuare e prevenire attività illecite.
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79. Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza (art. 17)
COMMA 3
il prestatore è civilmente responsabile del
contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto
dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente
funzioni di vigilanza, non abbia agito
prontamente per impedire l'accesso a detto
contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza
del carattere illecito o pregiudizievole per un
terzo del contenuto di un servizio al quale
assicura l'accesso, non abbia provveduto ad
informarne l'autorità competente
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