Caratteristiche del contratto di Fedecommesso secondo la legge di Panamá. Le caratteristiche funzionali, i vantaggi fiscali e la normativa relativa alla privacy.
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Il Fedecommesso a Panama
1. Il fedecommesso è un contratto, valido anche se sottoscritto in forma privata,
attraverso il quale un Fedecommittente trasferisce beni a un Fedecommesso o
Fiduciario, persona fisica, banca o società fiduciaria, perché li amministri e ne
disponga a favore di un Fedecommissario o Beneficiario.
Si tratta di uno strumento per amministrare patrimoni, per costituire una garanzia
o veicolare investimenti considerando che i beni che ne formano oggetto
costituiscono un patrimonio separato e non sono per legge né sequestrabili né
confiscabili.
Come strumento di investimento, il cd. fedecommesso d’investimento o Trust ha
visto una rapida diffusione, consentendo la partecipazione dell’investitore agli utili
realizzati su scala internazionale da fiduciari professionisti, quali banche o società
di investimento.
Le parti contrattuali potranno essere di qualsiasi nazionalità e il fedecommittente
potrà identificarsi con il beneficiario. Potrà inoltre stabilirsi la natura revocabile o
meno del fedecommesso.
È ammessa la costituzione di un fedecommesso sia per beni determinati che su
patrimoni, in parte o per l’intero. La legge non dispone limiti in ordine alla natura
dei beni oggetto di fedecommesso, che potranno così essere tanto presenti
quanto futuri, né riguardo alle finalità perseguibili con lo stesso, con l’eccezione
di quelle che contravvengano alla morale o all’ordine pubblico.
La legge, per tutelare la riservatezza dei soggetti coinvolti nella gestione del
fedecommesso, dispone che la divulgazione di informazioni sull’oggetto o
sull’esecuzione del fedecommesso da parte di fiduciari, rappresentanti, impiegati
è punita con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino USD 50,000.00.
Per quanto riguarda il fisco, grazie al principio di territorialità, i profitti generati via
fedecommesso godono di esenzione fiscale per gli attivi realizzati all’estero.
Sono poi esenti da imposte:
• atti di costituzione, modificazione ed estinzione del fedecommesso;;
• atti di trasferimento dei beni oggetto di fedecommesso;;
• la rendita prodotta dai beni stessi;;
• interessi su depositi bancari;;
• onorari e pagamenti emessi in favore di funzionari e dipendenti