1. “ il Buongiorno si vede dal front – office
Percorso Formativo per Dipendenti di assicurazione 2011
V MODULO
“ ELEMENTI NORMATIVI “
Docenti : Erasmo Gatti & Rosa Manieri
1
Sez. prov.le SNA BARI
2. Una riflessione durante le vacanze , per rendere
migliore il nostro rientro :
“ Il miglioramento è possibile ! “
Occorre fare tre cose :
1. prendere coscienza delle “ cattive abitudini “
2. adottare consapevolmente dei comportamenti diversi,
migliori
3. ripeterli ogni qualvolta se ne presenti l’occasione fino a
quando non diventeranno automatici .
-- la padronanza di una nuova abitudine può dirsi
acquisita quando la nuova risposta si mantiene costante
nel tempo .
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Sez. prov.le SNA BARI
3. preparandoci per …..il TEST finale
Ripetere meglio :
COMUNICAZIONE -NEGOZIAZIONE
•Gli assiomi della comunicazione
•I livelli della comunicazione
•Negoziazione win to win
•* domande aperte e domande chiuse
•* comunicazione non verbale
•Come gestire le obiezioni del cliente
•Domande pertinenti al cliente e raggiungimento dell’obiettivo
•Valutazione del rischio
RAMI TECNICI
•Valutazione del rischio e trattamento
• Il contratto di assicurazione nel C.C.
•Diritto al risarcimento
•Oggetto dell’incendio
• i 6 reati del C.P. analizzati
•Respons. Civile nel C.C.
•Le esimenti
•Definizione infortunio
•Morte per infortunio
•Regime CARD (tempi, tipologia di danni , rimborso sinistro, …)
•………… 3
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4. :
“ Le buone abitudini sono la chiave di
ogni successo . . . . . . . . Ripetendo quotidianamente
le nuove abitudini , presto esse diventeranno
parte della mia mente attiva ,
ma sopratutto filtreranno anche nell'altra
mia mente, quella misteriosa sorgente che non dorme
mai, che crea i miei
sogni e che spesso mi fa agire in modo che non
comprendo. ……. “
OG MANDINO
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Sez. prov.le SNA BARI
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Sez. prov.le SNA BARI
6. REGOLAMENTO n. 5 del 16 OTTOBRE 2006
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE
ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE
E DI RIASSICURAZIONE) E DI CUI ALL’ARTICOLO 183 (REGOLE DI COMPORTAMENTO) DEL DECRETO
LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.
MODIFICATO ED INTEGRATO DAL PROVVEDIMENTO ISVAP DEL 2 LUGLIO 2009 N. 2720 E DAL
PROVVEDIMENTO ISVAP DEL 17 DICEMBRE 2008 N. 2664. LE MODIFICHE O INTEGRAZIONI SONO
RIPORTATE IN CORSIVO.
…………………….
PARTE II – Accesso all’attività di intermediazione
Capo III - Esercizio dell’attività di intermediazione per il tramite di addetti operanti
all’interno dei locali dell’intermediario
…..
Capo I - Regole di comportamento
…..
Art. 47 (Regole generali di comportamento)
Art. 48 (Conflitti di interesse)
Art. 49 (Informativa precontrattuale)
Art. 50 (Informativa su potenziali situazioni di conflitto di interesse)
Art. 51 (Modalità dell’informativa)
Art. 52 (Adeguatezza dei contratti offerti)
Art. 53 (Documentazione da consegnare ai contraenti)
Art. 54 (Obblighi di separazione patrimoniale)
Art. 57 (Conservazione della documentazione)
……..
PARTE IV – Provvedimenti sanzionatori
Art. 62 (Violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari) ……………..
6
Sez. prov.le SNA BARI
7. ADDETTI ALL’ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE :
“ a) “addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei
locali dell’intermediario per il quale operano”: gli
intermediari, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli
altri incaricati degli intermediari iscritti nella sezione A, B o D del
registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e
riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, che svolgono l’attività di
intermediazione assicurativa e riassicurativa al di fuori dei locali
dove l’intermediario opera;
b) “addetti all’attività di intermediazione all’interno dei
locali in cui l’intermediario opera”:
gli sportellisti bancari e postali, i dipendenti, i collaboratori e gli
altri incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del
registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e
riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, che svolgono l’attività di
intermediazione assicurativa o riassicurativa nei locali di tali
intermediari; “
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Sez. prov.le SNA BARI
8. ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE
d) l’attività che consiste nel presentare o
proporre contratti assicurativi o nel prestare assistenza e
consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto
dall’incarico intermediario, nella conclusione dei contratti
ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione,
segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati;
8
Sez. prov.le SNA BARI
9. FAQ ISVAP -- TERZO GRUPPO
Art. 2, lett. d) – Definizione di intermediazione assicurativa
Cosa si intende per "collaborazione alla gestione o
all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti
stipulati"?
Per "collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di
sinistri, dei contratti stipulati" si intende l’attività di assistenza offerta
dall’intermediario all’assicurato che, avendo subito un sinistro, si deve
rivolgere alla propria compagnia di assicurazione per chiedere il
pagamento delle somme dovute.
Un collaboratore “esterno” (non dipendente) di agenzia, che
abbia il solo compito di curare l’assistenza e la gestione di
pratiche di sinistro dei clienti dell’agenzia rientra nell’attività di
intermediazione?
Deve essere iscritto nel registro?
Il collaboratore esterno che abbia il compito di curare l’assistenza e la
gestione di pratiche di sinistro per conto dell’agente, pertanto, svolge
attività di intermediazione e perciò deve essere iscritto nel registro,
sezione E.
9
Sez. prov.le SNA BARI
10. seguito
L’attività di mera consulenza assicurativa costituisce
intermediazione? E in tale caso a quale sezione del registro deve
essere richiesta l’iscrizione?
Secondo la definizione di cui all’art. 106 del Codice delle assicurazioni e
all’art. 2, lett. d) del Regolamento, l’attività di consulenza, se finalizzata
alla proposta e/o presentazione di contratti assicurativi e svolta dietro
compenso, costituisce attività di intermediazione assicurativa e pertanto
comporta l’iscrizione nel registro.
In particolare, l’intermediario dovrà iscriversi: nella sezione A, se agisce
in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione; nella sezione
B, se agisce su incarico del cliente senza essere fornito di poteri di
rappresentanza di imprese di assicurazione; nella sezione C,
se è il produttore diretto di un’impresa di assicurazione ed esercita
l’intermediazione assicurativa nei rami vita e dei rami infortuni e
malattie senza obblighi di orario o di risultato;
nella sezione D se si tratta di una banca, di un intermediario finanziario,
di una Sim o di Poste Italiane s.p.a. - Divisione bancoposta; nella
sezione E, se è un dipendente, collaboratore, produttore o altro
incaricato degli intermediari iscritti nella sezione A, B o D che opera al di
fuori dei locali degli intermediari stessi.
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Sez. prov.le SNA BARI
11. seguito
Svolge attività di intermediazione assicurativa:
- un collaboratore (c.d. “esattore”) che si limita ad incassare i premi presso il
domicilio degli assicurati?
- un collaboratore che acquisisce la denuncia di sinistro presso il domicilio
dell’assicurato?
- il c.d. “procuratore”?
- il fattorino addetto a consegnare/ritirare documenti e/o assegni,
consegnando relative quietanze, ma senza apporre firme per ricevuta?
…
… .Non può essere resa una risposta unitaria ai quesiti posti, in quanto le figure
sopraindicate vanno riempite di contenuto alla luce della definizione di attività di
intermediazione assicurativa di cui all’articolo 106 del Codice delle Assicurazioni e
all’art. 2, lettera d) del
Regolamento e dell’attività in concreto esercitata, con particolare riferimento
al contesto nel quale operano.
A titolo esemplificativo, deve essere iscritto nel registro chi ritira assegni,
incassa premi, acquisisce denunce di sinistro presso il domicilio
dell’assicurato, in quanto tali operazioni rientrano nell’attività di conclusione,
gestione o assistenza nell’esecuzione del contratto.
Non deve, di contro, essere iscritto il soggetto che svolga l’attività tipica del
fattorino, vale a dire la mera consegna e ricezione di documentazione in
busta chiusa, con contestuale rilascio di ricevuta relativa al solo recapito della
busta, senza possibilità di avere visione ed entrare nel merito della
documentazione consegnata o ricevuta.
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Sez. prov.le SNA BARI
12. seguito
Esercita attività di intermediazione assicurativa il procacciatore di affari o
il segnalatore?
Alla luce della definizione di cui all’art. 106 del Codice delle Assicurazioni e all’art.
2, lett. d) del Regolamento, l’attività di mera segnalazione di nominativi
all’intermediario senza percepire alcun compenso non è riconducibile alla
nozione di attività di intermediazione,
salvo che essa non si sostanzi anche in un’attività propedeutica o correlata alla
presentazione o proposta di contratti di assicurazione ai clienti segnalati e
comporti la percezione di un compenso.
I dipendenti di agenzia a cui fanno capo le mansioni di gestione sinistri o
contabilità aziendale svolgono attività di intermediazione assicurativa?
Devono essere iscritti?
I soggetti che, all’interno dei locali di un intermediario, esercitano esclusivamente
attività amministrative quali, ad esempio, la tenuta della contabilità non
svolgono attività di intermediazione assicurativa e, pertanto, non devono
essere iscritti nel registro.
Costituisce, invece, attività di intermediazione assicurativa la gestione dei sinistri
e, di conseguenza, se i soggetti che svolgono tale ultima attività operano al di
fuori dei locali dell’intermediario iscritto in A, B o D che se ne avvale, essi
devono essere iscritti nella sezione E del registro; viceversa, se tale attività è
esercitata all’interno dei locali del predetto
intermediario, non è richiesta l’iscrizione nel registro, ma ai soggetti che la
svolgono si applica la disciplina dell’art. 42 del Regolamento.
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Sez. prov.le SNA BARI
13. Art. 38 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
iscritti nel registro e gli
1. Gli intermediari persone fisiche
addetti all’attività di intermediazione all’interno
dei locali in cui opera l’intermediario iscritto nelle sezioni A, B o
D, aggiornano periodicamente le proprie cognizioni professionali. A
tal fine, partecipano annualmente a corsi di formazione in aula e/o
a distanza di durata non inferiore a 30 ore,di cui almeno 15 in
aula. L’aggiornamento annuale è effettuato a partire dalla data di
iscrizione nel registro o, per gli addetti operanti all’interno dei locali
dell’intermediario, dalla data di inizio dell’attività;
in ogni caso, l’aggiornamento è effettuato in occasione
dell’immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire o
dell’evoluzione della normativa di riferimento.
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Sez. prov.le SNA BARI
14. Art. 42 REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO
DELL’ATTIVITA’
1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro possono avvalersi, per
lo svolgimento dell’attività di intermediazione all’interno dei propri locali, di
addetti per i quali abbiano preventivamente accertato:
a) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del decreto;
b) il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta
ed ai contratti intermediati, acquisito mediante la partecipazione a corsi di
formazione, conformi ai criteri stabiliti dall’articolo 17, comma 2, tenuti od
organizzati a cura degli stessi intermediari per i quali operano o delle relative
imprese preponenti.
2. Gli intermediari di cui al comma 1:
a) accertano periodicamente la permanenza del possesso dei requisiti previsti
dalla lettera a) del medesimo comma e si astengono dall’utilizzare i soggetti per i
quali ne abbiano riscontrato l’insussistenza fino al perdurare della stessa;
b) assicurano che i soggetti di cui si avvalgono siano in regola con gli obblighi di
aggiornamento professionale previsti dall’articolo 38.
…..
4. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 3 conservano, ai sensi dell’articolo 57, la
documentazione comprovante l’accertamento del possesso e della
permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.
14
Sez. prov.le SNA BARI
15. ESERCITAZIONE :
1.Un dipendente che lavoro anche “fuori dai locali “ deve
essere iscritto alla Sez e) ? Si - no
2. La gestione e esecuzione ossia assistenza al cliente nei
sinistri rientra nell’attività di intermediazione ? Si – no
3. L’attività di mera consulenza assicurativa costituisce
intermediazione, se finalizzata alla proposta e/o presentazione
di contratti assicurativi senza compenso ? Si –no .
4. un collaboratore c.d. “esattore” che si limita ad incassare i
premi presso il domicilio degli assicurati cioè ritira assegni,
incassa premi, acquisisce denunce di sinistro presso il domicilio
dell’assicurato deve essere iscritto nel registro ? Si – no e
perchè ?
5.Quando vige l’obbligo di effettuare l’AGGIORNAMENTO
COMPETENZE ?
6. Quali sono i requisiti previsti dall’art 42 Reg.n° 5 per lo
svolgimento dell’attività assicurativa ?
15
Sez. prov.le SNA BARI
16. ESERCITAZIONE :
1.Un dipendente che lavoro anche “fuori dai locali “ deve essere iscritto
alla Sez e) ? Si - no si
2. La gestione e esecuzione ossia assistenza al cliente nei sinistri
rientra nell’attività di intermediazione ? Si – no si
3. L’attività di mera consulenza assicurativa costituisce intermediazione,
se finalizzata alla proposta e/o presentazione di contratti assicurativi
senza compenso ? Si –no no.
4. un collaboratore c.d. “esattore” che si limita ad incassare i premi
presso il domicilio degli assicurati cioè ritira assegni, incassa premi,
acquisisce denunce di sinistro presso il domicilio dell’assicurato deve
essere iscritto nel registro ? Si – no e perchè ? Si in quanto tali
operazioni rientrano nell’attività di conclusione, gestione o assistenza
nell’esecuzione del contratto.
5.Quando vige l’obbligo di effettuare l’AGGIORNAMENTO COMPETENZE ?
Annualmente & in ogni caso, l’aggiornamento è effettuato in occasione
dell’immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire o
dell’evoluzione della normativa di riferimento.
6. Quali sono i requisiti previsti dall’art 42 Reg.n° 5 per lo svolgimento
dell’attività assicurativa ?
a) requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del decreto;
b) il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività
svolta 16
Sez. prov.le SNA BARI
17. Art. 47 REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO
1. Nello svolgimento dell’attività d’intermediazione ed in particolare
nell’offerta dei contratti di assicurazione e nella gestione del rapporto
contrattuale, gli intermediari devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e
professionalità nei confronti dei contraenti e degli assicurati;
b) osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche
rispettando le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle
imprese per le quali operano;
c) acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze
assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che
questi ultimi siano sempre adeguatamente informati;
d) agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti
e degli assicurati.
17
Sez. prov.le SNA BARI
18. SEGUITO
2. Gli intermediari sono tenuti a garantire la riservatezza delle
informazioni acquisite dai contraenti o di cui comunque dispongano in
ragione dell’attività svolta, salvo che nei confronti del soggetto per il
quale operano o di cui distribuiscono i contratti, nei casi di cui
all’articolo 189 del decreto ed in ogni altro caso in cui le vigenti
disposizioni normative ne impongano o consentano la rivelazione. E’
comunque vietato l’utilizzo delle suddette informazioni per
finalità diverse da quelle strettamente inerenti lo svolgimento
dell’attività di intermediazione, salvo espresso consenso prestato
dall’interessato a seguito di apposita informativa fornita ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
18
Sez. prov.le SNA BARI
19. SEGUITO
3. Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di
pagamento dei premi assicurativi:
a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non
trasferibilità, intestati o girati all’impresa per conto della quale operano
o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all’intermediario,
espressamente in tale qualità;
b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi
di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei
soggetti indicati alla precedente lettera a).
Agli intermediari è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di
pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla
vita, di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto.
Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all’articolo 2,
comma 3 del decreto, il divieto riguarda i premi di importo superiore a
settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
*****Provvedimento ISVAP n. 2720 del 2 luglio 2009
Il divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile
auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto
riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile
auto.
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Sez. prov.le SNA BARI
20. Art. 49 INFORMATIVA PRECONTRATTUALE
2. Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista,
un contratto di assicurazione, gli intermediari consegnano al
contraente:
a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui
all’allegato n. 7B, da cui risultino i dati essenziali degli
intermediari e della loro attività. La dichiarazione è
aggiornata ad ogni variazione dei dati in essa contenuti. In
caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo la
dichiarazione è consegnata se i dati in essa contenuti sono
modificati ;
a bis) copia di un documento, conforme al modello di cui
all’allegato n. 7A, che riepiloga i principali obblighi di
comportamento cui gli intermediari sono tenuti a norma del
decreto e del presente Regolamento46;
20
Sez. prov.le SNA BARI
21. Seguito
b) la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle
vigenti disposizioni.
3. La consegna della documentazione di cui al comma 247 deve risultare
da un’apposita dichiarazione, redatta con caratteri idonei per
dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente.
L’intermediario conserva la documentazione atta a comprovare
l’adempimento degli obblighi di consegna previsti dal comma 248.
4. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora
non prevista, di un contratto di assicurazione, forniscono al contraente
informazioni tali da consentire a quest’ultimo di effettuare scelte
consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze. A tal fine,in funzione della
complessità del contratto offerto, illustrano al contraente le caratteristiche,
la durata, i costi e i limiti della copertura, gli eventuali rischi finanziari
connessi alla sottoscrizione ed ogni altro elemento utile a fornire
un’informativa completa e corretta.
5. Sono esclusi dagli obblighi informativi di cui al comma 2, lettera a) e a
bis)49, nonché da quanto disposto al comma 3 in relazione a tali obblighi,
gli intermediari di assicurazione quando operano nei grandi rischi
21
Sez. prov.le SNA BARI
22. Art. 52 ADEGUATEZZA DEI CONTRATTI OFFERTI
1. Le imprese impartiscono istruzioni agli intermediari di cui si
avvalgono affinché, in fase precontrattuale, acquisiscano dal
contraente ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza
del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative
e previdenziali di quest’ultimo, nonché, ove appropriato in
relazione alla tipologia del contratto, alla propensione al rischio
del contraente medesimo.
2. In ogni caso, gli intermediari sono tenuti a proporre o
consigliare contratti adeguati in relazione alle esigenze di
copertura assicurativa e previdenziale del contraente. A tal
fine, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non
prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono dal
contraente ogni informazione che ritengono utile in
funzione delle caratteristiche e della complessità del contratto
offerto, conservandone traccia documentale.
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Sez. prov.le SNA BARI
23. SEGUITO
3. Con riferimento ai contratti di assicurazione sulla vita, gli
intermediari chiedono in particolare notizie sulle caratteristiche
personali del contraente, con specifico riferimento
all’età, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla
situazione finanziaria ed assicurativa, alla sua propensione
al rischio e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione
del contratto, in termini di copertura, durata ed eventuali rischi
finanziari connessi al contratto da concludere.
4. Il rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste deve
risultare da apposita dichiarazione, da allegare alla proposta,
sottoscritta dal contraente, nella quale è inserita specifica
avvertenza riguardo la circostanza che il rifiuto del contraente di
fornire una o più delle informazioni pregiudica la capacità di
individuare il contratto adeguato alle sue esigenze.
23
Sez. prov.le SNA BARI
24. SEGUITO
5. Gli intermediari che ricevono proposte assicurative e
previdenziali non adeguate informano il contraente di tale
circostanza, specificandone i motivi.
Dell’informativa fornita, inclusi i motivi dell’inadeguatezza, è
data evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal
contraente e dall’intermediario.
24
Sez. prov.le SNA BARI
25. Parte IV
PROVVEDIMENTI SANZIONATORI - Art. 62
……………………….
Esempi di sanzioni mese di aprile 2011 :
M. M. sanzione di € 342.110,77 per mancata osservanz delle regole
di correttezza e trasparenza nei confronti della clientela in 76 occasioni ;
mancato rispetto dell’obbligo di informazione precontrattuale in
occasione della stipula di una polizza ; mancato rispetto dell’obbligo di
separazione patrimoniale.
L. A. € 239.999,76 per mancata osservanza delle regole di diligenza
,correttezza e trasparenza nei confronti della clientela in n.54
occasioni
ETC……… FONTE ASSINEWS n.222
25
Sez. prov.le SNA BARI
26. ESERCITAZIONE :
1.Quali sono le regole generali di comportamento a cui si deve
attenere l’Intermediario ?
.
2. Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di
pagamento dei premi assicurativi assegni bancari, postali o
circolari, SENZA la clausola di non trasferibilità ? Si – no
3. Il divieto di ricevere denaro contante per i contratti di
assicurazione contro i danni, riguarda i premi di importo
superiore a settecentocinquanta euro per rata di incasso o
premio annuo ?
4. Qual è il contenuti dell’all.to n. 7B e 7A ?,
5. Ai fini della valutazione dell’adeguatezza contrattuale ,su chi
grava il dovere di acquisire/fornire tutte le informazioni ?
.
6. Gli intermediari che ricevono proposte assicurative e
previdenziali non adeguate cosa DEVONO fare ? 26
Sez. prov.le SNA BARI
27. ESERCITAZIONE :
1. Quali sono le regole generali di comportamento a cui si deve attenere l’Intermediario ?
a) comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità
b) osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando le
procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese ;
c) acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali
dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati;
d) agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e assicurati.
2. Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi
assicurativi assegni bancari, postali o circolari, SENZA la clausola di non trasferibilità ? Si –
no NO !!
3. Il divieto di ricevere denaro contante per i contratti di assicurazione contro i danni,
riguarda i premi di importo superiore a settecentocinquanta euro per rata di incasso o
premio annuo ? annui
4. Qual è il contenuti dell’all.to n. 7B e 7A ?,
7b risultino i dati essenziali degli intermediari e della loro attività
7A, riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti
5. Ai fini della valutazione dlel’adeguatezza contrattaulke ,su chi grava il dovere di
fornire tutte le informaizoni ?
‘intermediario deve acquisire dal contraente ogni informazione che ritenga utile in
funzione delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto, conservandone traccia
documentale. & il cliente ha obbligo di fornirle .
6. Gli intermediari che ricevono proposte assicurative e previdenziali non adeguate cos a
DEVONO fare ?
-Informare il contraente di tale circostanza, - specificandone i motivi.
- dell’informativa fornita, inclusi i motivi dell’inadeguatezza, dare evidenza in un’apposita
dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario. 27
Sez. prov.le SNA BARI
28. REGOLAMENTO N. 35 DEL 26 MAGGIO 2010
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI DI
INFORMAZIONE E DELLA PUBBLICITA’ DEI PRODOTTI ASSICURATIVI, DI CUI
;
AL TITOLO XIII DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 -
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.
Art. 3 Ambito di applicazione
* contenuto fascicolo informativo RAMO VITA & Danni
* pubblicità dei prodotti assicurativi
Art 4. Documentazione e pubblicazione sul sito
internet
1. Le imprese predispongono il Fascicolo informativo da
consegnare al potenziale contraente prima della sottoscrizione di
una proposta relativa ai prodotti assicurativi vita.
2. Il Fascicolo informativo è redatto in lingua italiana o in altra
lingua concordata dalle parti. Restano salve le disposizioni vigenti
in materia di bilinguismo nelle Regioni a Statuto Speciale. 28
Sez. prov.le SNA BARI
29. SEGUITO
.
3. Il Fascicolo informativo contiene esclusivamente i
;
seguenti documenti precontrattuali e contrattuali:
a) Scheda sintetica;
b) Nota informativa;
c) Condizioni di assicurazione, comprensive del
Regolamento della gestione
separata;
d) Glossario;
e) Modulo di proposta o, ove non previsto, Modulo di polizza.
29
Sez. prov.le SNA BARI
30. SEGUITO
.
4. I singoli documenti di cui si compone il Fascicolo informativo
;
sono numerati in ogni pagina, con indicazione del numero totale
delle pagine di ciascun documento (1 di 6, 2 di 6 ….) e, in prima
pagina o a conclusione, della data dell’ultimo aggiornamento dei
dati in essi contenuti.
5. Sulla copertina del Fascicolo informativo sono riportate
esclusivamente:
a) la denominazione, il logo e il simbolo dell’impresa e del gruppo
di appartenenza. La denominazione, il logo e il simbolo dell’impresa
devono avere un carattere di particolare evidenza rispetto a quelli
del gruppo di appartenenza;
b) l’intestazione: “Contratto di ……. (inserire la tipologia
contrattuale e il nome commerciale)”;
30
Sez. prov.le SNA BARI
31. Scheda sintetica :
La sintesi sulle caratteristiche e sulle prestazioni
e garanzie , sui costi e sugli eventuali rischi
presenti nel contratto e deve essere letta
congiuntamente alla “ nota informativa “
Nota informativa :
-VITA - Informazioni generali sull’impresa , sulle garanzie
offerte , sui premi e sui costi gravanti sul contraente E
PROGETTO ESEMPLIFICATIVO,,sconti,regime fiscale e altre
informazioni sul contratto ( risoluzione. Riscatto, revoca,
reclami ,documenti per liquidazione etc..)
DANNI - Informazioni generali sull’impresa ,informazioni sul
contratto ( copertura assicurative ,limiti, esclusioni,aggravamento
rischio, premi,rivalse,franchigie, scoperti ), informazioni sulle
procedure liquidative e reclami etc…
-INFORTUNI
-MALATTIA
-RC VEICOLI E NATANTI
31
Sez. prov.le SNA BARI
32. c) Condizioni di assicurazione,
comprensive del Regolamento della gestione separata;
d) Glossario;
-e) Modulo di proposta o, ove non previsto, Modulo di
polizza
32
Sez. prov.le SNA BARI
33. TITOLO III : RAMI DANNI
ART.30
Il Fascicolo informativo contiene esclusivamente i
seguenti documenti
precontrattuali e contrattuali:
a) Nota informativa comprensiva del glossario;
b) Condizioni di assicurazione
c) Modulo di proposta o, ove non previsto, Modulo di
polizza.
d) Glossario
Nb : RCA autovetture
ciclomotori /motocicli
natanti
veicoli commerciali
33
Sez. prov.le SNA BARI
34. Art.32 Contratto di assicurazione
1. Le imprese richiamano nella polizza, con caratteri
grafici di particolare evidenza, l’avvertenza che le
dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese
; dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste
per la conclusione del contratto possono compromettere il
diritto alla prestazione.
2. La polizza prevede una apposita dichiarazione, con
caratteri di stampa idonei per dimensione e struttura
grafica, da far sottoscrivere al contraente, attestante
la consegna dei singoli documenti contenuti nel Fascicolo
informativo.
3. Nella polizza di assicurazione le imprese prevedono un
apposito spazio nel quale vengono descritte la periodicità
del premio ed i mezzi di pagamento consentiti
dall’impresa
…………..
34
Sez. prov.le SNA BARI
35. Art. 34 Pubblicazione sul sito internet
1. Le imprese pubblicano sul proprio sito internet il Fascicolo informativo
delle polizze individuali dei rami Infortuni e Malattia, dei prodotti che
;
coprono rischi relativi all’abitazione con riferimento a furto, incendio e
responsabilità civile del capo famiglia nonché delle polizze connesse a
mutui e ad altri contratti di finanziamento.
2. Le imprese effettuano la pubblicazione di cui al comma 1 non appena
disposta la commercializzazione di un nuovo prodotto e la documentazione
deve essere mantenuta sul sito internet fino alla conclusione della
commercializzazione.
35
Sez. prov.le SNA BARI
36. SEGUITO
3. Con riferimento ai contratti di Responsabilità civile per la circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti le imprese pubblicano sul proprio sito
internet la Nota informativa e le condizioni di assicurazione nel
;
rispetto delle disposizioni impartite dal Regolamento ISVAP n. 23 del 9
maggio 2008. Sul sito viene altresì pubblicato l’elenco dei centri di
liquidazione sinistri e dei relativi recapiti, con indicazione dell’area di
competenza nonché dei giorni e degli orari di apertura.
4. Per i contratti malattia, la cui copertura venga prestata nella forma
dell’assistenza diretta, le imprese pubblicano sul proprio sito internet
l’elenco aggiornato dei centri e dei medici convenzionati.
36
Sez. prov.le SNA BARI
37. Art. 39 Caratteristiche generali della pubblicità
1. La pubblicità dei prodotti assicurativi è effettuata avuto riguardo
ai principi di chiarezza, correttezza nonché di conformità
rispetto al contenuto del Fascicolo informativo cui i prodotti si
riferiscono.
2. Il messaggio pubblicitario è strutturato in modo da non indurre
in errore circa le caratteristiche, la natura, le garanzie ed i rischi
del prodotto offerto. Devono essere utilizzate forme espressive e
caratteri chiari, ben visibili e leggibili.
3. La pubblicità deve essere immediatamente riconoscibile e ben
distinguibile rispetto ad ogni altra forma di comunicazione.
37
Sez. prov.le SNA BARI
38. .
Art. 40 Elementi della pubblicità
1. Il messaggio pubblicitario indica con chiarezza ed evidenza la
denominazione dell’impresa di assicurazione e le caratteristiche del relativo
prodotto.
2. Il messaggio pubblicitario riporta, con caratteri che consentono
un’immediata ed agevole lettura, la seguente avvertenza: “Prima della
sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo”.
3. Il messaggio pubblicitario indica i luoghi nei quali è possibile ottenere il
Fascicolo informativo nonché gli altri eventuali mezzi attraverso i quali può
essere consultato, compreso il sito internet ove lo stesso è pubblicato.
4. Nella pubblicità effettuata tramite radio o televisione l’avvertenza di cui
al comma 2 deve essere riprodotta a voce e deve essere tale da consentire
un agevole ascolto.
5. Le espressioni “garantisce”, “garantito” o termini similari che
inducono a ritenere sussistente il diritto ad una prestazione certa per
l’assicurato o per il portatore di un interesse alla prestazione assicurativa,
possono essere utilizzate solo se la garanzia è rilasciata dall’impresa di
assicurazione.
6. La qualifica di contratto “etico” e “socialmente responsabile” può
essere utilizzata solo per i contratti sottoposti alla disciplina di cui agli
articoli 23 e 24.
38
;
Sez. prov.le SNA BARI
39. Capo IV Contratti infortuni e malattia
Art. 47 Sede dell’arbitrato e età assicurabile
…..
2. Nei contratti Infortuni e Malattia in cui è stabilito un limite
massimo di età assicurabile le imprese non possono
prevedere la cessazione automatica della copertura assicurativa
ove l’assicurato compia tale età durante la vigenza del
contratto. Con riguardo ai contratti in corso, che contengono
clausole relative alla cessazione automatica della copertura
assicurativa, le imprese considerano il rischio in copertura nel
caso in cui l’assicurato abbia continuato a pagare regolarmente
il premio anche oltre il limite di età assicurabile ed il premio non
sia stato restituito dall’impresa.
Art. 48 Recesso in caso di sinistro
1. …… nei contratti Malattia le imprese non prevedono la
facoltà di recesso in caso di sinistro.
39
Sez. prov.le SNA BARI
40. Art. 52 Modifiche all’articolo 48 del Regolamento
ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006
1. All’articolo 48 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006,
dopo il comma 1,
è inserito il seguente: “1 bis.
E’ comunque fatto divieto di assumere,
direttamente o indirettamente, anche attraverso uno dei rapporti
di cui al comma 1, primo periodo, la contemporanea qualifica di
beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella
di intermediario del relativo contratto in forma individuale o
collettiva.”.
40
Sez. prov.le SNA BARI
41. ESERCITAZIONE :
1. Cosa deve contenere il FASCICOLO INFORMATIVO VITA ?
2.Quali informazioni contiene la Nota Informativa DANNI ?
3.Quanti e quali sono i Fascicoli Informativi per l’RCA ?
4. Quali fascicoli Informativi devono pubblicare le Imprese sul
proprio sito internet ?
5. Vi è l’obbligo per le Imprese di pubblicare sul proprio sito la
Nota informativa e le condizioni di ? e l’elenco dei centri di
liquidazione sinistri ? Si - no
6. Nei contratti Infortuni e Malattia in cui è stabilito un limite
massimo di età assicurabile le imprese possono prevedere la
cessazione automatica della copertura assicurativa ove
l’assicurato compia tale età durante la vigenza del contratto ? Si
– no
41
Sez. prov.le SNA BARI
42. ESERCITAZIONE :
1. Cosa deve contenere il FASCICOLO INFORMATIVO VITA ?
a) Scheda sintetica;
b) Nota informativa;
c) Condizioni di assicurazione, comprensive del Regolamento della gestione
separata;
d) Glossario;
e) Modulo di proposta o, ove non previsto, Modulo di polizza
2.Quali informazioni contiene la Nota Informativa DANNI ?
- Informazioni generali sull’impresa ,informazioni sul contratto ( copertura
assicurative ,limiti, esclusioni,aggravamento rischio, premi,rivalse,franchigie,
scoperti ), informazioni sulle procedure liquidative e “ RECLAMI “ etc…
3.Quanti e quali sono i Fascicoli Informativi per l’RCA ?
4 ; autovetture - ciclomotori /motocicli – natanti - veicoli commerciali
4. Quali fascicoli Informativi devono pubblicare le Imprese sul proprio sito internet ?
- polizze individuali dei rami Infortuni e Malattia, - prodotti che coprono rischi relativi
all’abitazione con riferimento a furto, incendio e responsabilità civile del capo famiglia
nonché delle polizze connesse a mutui e ad altri contratti di finanziamento.
5. Vi è l’obbligo per le Imprese di pubblicare sul proprio sito la Nota informativa e le
condizioni di ? e l’elenco dei centri di liquidazione sinistri ? Si - no
si si
6. Nei contratti Infortuni e Malattia in cui è stabilito un limite massimo di età
assicurabile le imprese possono prevedere la cessazione automatica della copertura
assicurativa ove l’assicurato compia tale età durante la vigenza del contratto ? Si – no
no
42
Sez. prov.le SNA BARI
43. REGOLAMENTO N. 34 DEL 19 MARZO 2010
REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PROMOZIONE E COLLOCAMENTO A
DISTANZA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DI CUI AGLI
ARTICOLI 183 E 191, COMMA 1,LETTERE A) E B), DEL DECRETO
LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE
ASSICURAZIONI PRIVATE.
MODIFICATO E INTEGRATO DAL PROVVEDIMENTO ISVAP DEL 9
GIUGNO 2010 N. 2805. LE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI SONO RIPORTATE IN CORSIVO.
43
Sez. prov.le SNA BARI
44. Art. 3 Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento si applica alla promozione e al
collocamento mediante tecniche di comunicazione a
distanza effettuati da imprese di assicurazione, aventi ad oggetto:
a) contratti di assicurazione sulla vita rivolti a contraenti aventi il
domicilio abituale, o se persone giuridiche la sede legale, nel
territorio della Repubblica italiana;
b) contratti di assicurazione contro i danni per la copertura di
rischi ubicati nel territorio della Repubblica italiana.
44
Sez. prov.le SNA BARI
45. Art. 5 Divieto di discriminazione
1. Nella promozione e nel collocamento di contratti di
assicurazione a distanza non è consentito l’utilizzo di procedure
che impediscono a determinate categorie di contraenti di
contattare l’impresa o, nel caso di contratti di assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti, di sottoscrivere il contratto a
distanza.
2. In particolare non è consentito, ai sensi del comma 1, l’utilizzo
di filtri basati sul prefisso telefonico del chiamante e i meccanismi
o comportamenti idonei a bloccare od ostacolare l’elaborazione di
preventivi o la prosecuzione della vendita su internet
per effetto dell’inserimento di particolari valori o informazioni,
quali il luogo di residenza o altri fattori di discriminazione
territoriale.
45
Sez. prov.le SNA BARI
46. Art. 7 Utilizzo di call center
1. Nella promozione e nel collocamento di contratti di
assicurazione a distanza le imprese possono avvalersi di call center
a condizione che:
a) gli addetti del call center siano dipendenti dell’impresa;
b) nel caso in cui gli addetti del call center non siano dipendenti
dell’impresa, quest’ultima assuma la piena responsabilità del loro
operato. In questo caso l’impresa individua un proprio dipendente
quale responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di
promozione e collocamento di contratti di assicurazione a distanza
svolta dal call center.
46
Sez. prov.le SNA BARI
47. SEGUITO
2. Le imprese che si avvalgono di un call center assicurano che:
a) gli addetti del call center siano in possesso di adeguate
competenze professionali e di una appropriata conoscenza delle
caratteristiche dei contratti e dei servizi offerti, acquisite mediante
specifica formazione …….
b) gli addetti del call center forniscano al primo contatto il
proprio codice identificativo o le proprie generalità e il nominativo
dell’impresa della quale è promosso il contratto, evitando di
qualificarsi come intermediari o di utilizzare espressioni
riconducibili alla figura dell’intermediario;
c) il contraente possa, a richiesta, essere messo in contatto con il
responsabile dell’impresa nel caso di cui al comma 1, lett. b);
d) le informazioni siano corrette e veritiere, rese in lingua italiana
e con un linguaggio chiaro e comprensibile;
e) le risposte fornite dagli addetti del call center siano uniformi tra
loro e conformi alle condizioni contrattuali.
47
Sez. prov.le SNA BARI
48. Art. 8 Informazioni precontrattuali
…. la Nota Informativa …. su supporto cartaceo o altro supporto
durevole;
d) al diritto, ……di essere messo in contatto con il responsabile del
coordinamento e del controllo dell’attività di promozione e
collocamento di contratti di assicurazione a distanza svolta dal call
center, indicandone il nominativo e le funzioni.
Art. 9 Verifiche di adeguatezza
1. Prima che il contraente sia vincolato da un contratto di
assicurazione a distanza, le imprese acquisiscono dal contraente
ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza del contratto
offerto in relazione alle esigenze assicurative di quest’ultimo
nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto,
alla propensione al rischio del contraente medesimo…..
48
Sez. prov.le SNA BARI
49. Art. 12 Collocamento mediante telefonia vocale
1. In caso di vendita di contratti di assicurazione a distanza
mediante telefonia vocale le imprese:
a) nel caso di chiamata effettuata dall’impresa, dichiarano in
maniera chiara e inequivocabile la propria denominazione sociale e
la finalità commerciale della telefonata;
b) forniscono, previo consenso del contraente, solo le seguenti
informazioni:
i. il codice identificativo o le generalità e il rapporto con l’impresa
della persona in contatto con il contraente;
ii. una descrizione delle principali caratteristiche del contratto di
assicurazione;
nel caso di contratti di assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti: garanzie offerte,
soggetti esclusi dalla garanzia, massimali, rivalse, franchigie;…..
49
Sez. prov.le SNA BARI
50. Art. 10 Trasmissione della documentazione
1. Le imprese trasmettono al contraente:
a) prima che sia vincolato da una proposta o da un contratto di
assicurazione a distanza, la documentazione precontrattuale e
contrattuale prevista dalla normativa vigente;
b) entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, il
contratto stesso per l’apposizione della relativa sottoscrizione;
c) durante la vigenza del contratto, le comunicazioni previste dalla
normativa vigente.
2. La trasmissione della documentazione di cui al comma 1,
dall’impresa al contraente e dal contraente all’impresa, avviene a
scelta del contraente su supporto cartaceo o supporto durevole ….
5. Nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore, la trasmissione del certificato di assicurazione, del
contrassegno e della carta verde avviene in ogni caso su supporto
cartaceo, tramite posta, …..
50
Sez. prov.le SNA BARI
51. ESERCITAZIONE :
1.Qual è l’ambito di applicazione del reg. n.34 ?
2. Nella promozione e collocamento si possono effettuare
discriminazioni territoriale ? Si – no
3.Nell’utilizzo del call center per la promozione e collocamento dei
prodotti a distanza le imprese possono avvalersi di addetti non
dipendenti ? Si – no
4. Gli addetti al call center sono esonerati dall’avere competenze
professionali ? Si – no
5. Gli addetti hanno l’obbligo della consegna della Nota Informativa
? Si – no
6. Per gli addetti la verifica di adeguatezza è facoltativa ?
Vero –falso
7. Nella trasmissione della documentazione l’addetto può scegliere
s e inviarla con supporto cartaceo o durevole ? Si –no
51
Sez. prov.le SNA BARI
52. ESERCITAZIONE :
1.Qual è l’ambito di applicazione del reg. n.34 ?
Promozione e collocamento mediante tecniche a distanza i
contratti di assicurazione sulla vita ( a contraenti aventi
residenza in Italia ) e danni per rischi in Italia .
2. Nella promozione e collocamento si possono effettuare
discriminazioni territoriale ? Si – no NO !!
3.Nell’utilizzo del call center per la promozione e
collocamento dei prodotti a distanza le imprese possono
avvalersi di addetti non dipendenti ? Si – no SI
4. Gli addetti al call center sono esonerati dall’avere
competenze professionali ? NO !
5. Gli addetti hanno l’obbligo della consegna della Nota
Informativa ? Si – no SI !
6. Per gli addetti la verifica di adeguatezza è facoltativa ?
Vero –falso FALSO !
7. Nella trasmissione della documentazione l’addetto può
scegliere s e inviarla con supporto cartaceo o durevole ?
Si –no NO lo sceglie il cliente 52
Sez. prov.le SNA BARI
53. LEGGE ANTIRICICLAGGIO
In seguito la normativa italiana con la legge n. 55/1990, nota
anche come legislazione antimafia, introduce gran parte dei
principi e degli adempimenti imposti più avanti dalla Convenzione
di Strasburgo del Settembre 1990, recante la più ampie forme
di tutela penale contro il riciclaggio.
Con la Convenzione, infatti, i Paesi membri si impegnano
all’adozione di tutti i provvedimenti di carattere legislativo
necessari per prevedere come reato di riciclaggio nuove azioni
commesse intenzionalmente.
53
S N A Sez. Prov.le Bari
54. IL REATO DI “RICICLAGGIO”
IL REATO DI “RICICLAGGIO” SI SOSTANZIA OGNI QUALVOLTA
ATTRAVERSO UNA SERIE DI OPERAZIONI POSTE IN ESSERE SI
MIRI A NASCONDERE, OCCULTARE O COMUNQUE OSTACOLARE
L’ACCERTAMENTO CIRCA L’ORIGINE ILLECITA DI DENARO,
BENI OD UTILITA’
Questo reato è commesso da un soggetto, estraneo alla
commissione del precedente reato che interviene nella fase della r
ripulitura delle risorse illecite e si compone di due momenti:
1. la ricezione del bene di origine illecita;
1. l’effettuazione di comportamenti che ostacolano l’identificazione
della provenienza illecita
L’ipotesi criminosa del delitto di “Riciclaggio” è stata introdotta nel
nostro Codice Penale con l’articolo 648 bis, già nel 1978
54
S N A Sez. Prov.le Bari
55. La convenzione di Strasburgo
In seguito la normativa italiana con la legge n. 55/1990, nota
anche come legislazione antimafia, introduce gran parte dei
principi e degli adempimenti imposti più avanti dalla Convenzione
di Strasburgo del Settembre 1990, recante la più ampie forme
di tutela penale contro il riciclaggio.
Con la Convenzione, infatti, i Paesi membri si impegnano
all’adozione di tutti i provvedimenti di carattere legislativo
necessari per prevedere come reato di riciclaggio nuove azioni
commesse intenzionalmente.
55
S N A Sez. Prov.le Bari
56. La convenzione di Strasburgo
la conversione o il trasferimento di beni costituenti proventi
al fine di nascondere o dissimulare l’origine illecita o di aiutare
qualsiasi persona implicata a sottrarsi alle conseguenze del
reato presupposto;
l’occultamento o dissimulazione della reale natura, provenienza
ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o
diritti sugli stessi, effettuati con la consapevolezza che tali
beni siano proventi di reato;
l’acquisizione, possesso o uso di beni con la consapevolezza, al
momento della loro ricezione, che tali beni siano proventi di
reato.
56
S N A Sez. Prov.le Bari
57. La convenzione di Strasburgo
La convenzione inoltre riconduce i comportamenti finalizzati ad ostacolare
L’identificazione della provenienza delittuosa di denaro o altri beni a:
Collaborazione tra gli Stati nella lotta al
riciclaggio di denaro sporco
Abolizione dell’anonimato nelle transazioni
finanziarie
Identificare l’autore dell’operazione e registrare
la stessa in apposito Archivio informatizzato,
conservando tali informazioni per almeno cinque
anni
Sviluppare programmi contro il riciclaggio di
capitali, che comprendano procedure e controlli
interni di aggiornamento continuo del personale
57
S N A Sez. Prov.le Bari
58. L’attività di aderenza alle direttive comunitarie
In aderenza alle diverse Direttive Comunitarie, il nostro Paese ha introdotto
ed emanato diversi provvedimenti legislativi, tra i quali, per esigenze di
Sintesi, ricordiamo i principali:
La legge 5 luglio 1991, n. 197 – provvedimenti urgenti per
limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle
transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio
La legge 9 agosto Il decreto legislativo 26 maggio 1997,
1993, n. 328 n. 153, di adeguamento della
Normativa sull’antiriciclaggio
alla direttiva comunitaria
Il decreto legislativo 25 settembre del 1999, n.
374 – estensione delle disposizioni in materia di
riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed
attività finanziarie particolarmente suscettibili di
utilizzazione ai fini di riciclaggio, a norma
dell’articolo 15 della L. 6 febbraio 1996, n. 52
58
S N A Sez. Prov.le Bari
59. La terza direttiva comunitaria e il D. Lgs. 231/07
L’apparato normativo evidenziato deve essere integrato con un ulteriore
intervento del Legislatore italiano che, nel mese di dicembre del 2007, ha
definitivamente recepito anche la c.d. terza direttiva in materia di
Antiriclaggio (2005/60/CE, attraverso il D. Lgs. 231/07, che ha apportato
Innovazioni e cambiamenti al sistema di obblighi previsti dal D. Lgs. 56/04.
le innovazioni fondamentali apportate del suddetto decreto sono:
Riassetto della Adeguata
Struttura relativa Verifica
Alle autorità di Della
Vigilanza clientela
Revisione Nuovo assetto
Dell’elenco dei sanzionatorio
Soggetti
obbligati Segnalazione
Delle operazioni
sospette
59
S N A Sez. Prov.le Bari
60. La terza direttiva comunitaria e il D. Lgs. 231/07
I destinatari degli obblighi antiriciclaggio sono stati rivisti e modificati dal
D. Lgs. 231/07, che li elenca agli artt. 11,12,13 e 14, sono:
le Banche
Poste Italiane Spa
gli istituti di moneta elettronica
le società di intermediazione mobiliare (SIM)
Le società di gestione del risparmio (SGR)
le società di investimento a capitale variabile (SICAV)
le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di
Intermediari cui all’articolo 2, comma 1, del CAP
gli agenti di cambio
finanziari
le società che svolgo il servizio di riscossione dei tributi
gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto
dall’articolo 107 del TUB
gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto
dall’articolo 106 del TUB
le succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti
aventi sede in uno Stato estero nonché le succursali italiane
delle società di gestione del risparmio armonizzate e delle
imprese di investimento
Cassa depositi e prestiti Spa
60
S N A Sez. Prov.le Bari
61. La terza direttiva comunitaria e il D. Lgs. 231/07
Sono le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966
considerati i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni
dell’elenco generale previste dall’articolo 155, comma 4 e
intermediari
e comma 5 del TUB
finanziari le succursali italiane dei soggetti indicati alle elttere a) e c)
anche: aventi sede all’estero
Sono altresì i promotori finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 31
del TUF
obbligati i
gli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109, comma 2,
soggetti lettere a) e b) del CAP che operano nei rami di cui al comma
esercenti 1, lettera g)
attività i mediatori creditizi iscritti nell’albo previsto dall’articolo 16
finanziaria, della legge 7 marzo 1996, n. 108
gli agenti in attività finanziaria iscritti nell’elenco previsto
e cioè:
dall’articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374
61
S N A Sez. Prov.le Bari
62. La terza direttiva comunitaria e il D. Lgs. 231/07
Ai fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in
tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio, passa da 12.500 euro a 5.000 euro (2.500) il limite al di sotto
del quale è ammessa la trasferibilità del denaro contante fra soggetti privati,
nonché l’emissione di assegni senza indicazione del nome o della ragione
sociale del beneficiario e la clausola dinon trasferibilità.
Il decreto aumenta inoltre le sanzioni amministrative previste per le
violazioni alla norma.
Ulteriori novità sono introdotte in merito agli obblighi di segnalazione di
contanti e operazioni bancarie pari o superiori a 15.000 euro.
62
S N A Sez. Prov.le Bari
63. La terza direttiva comunitaria e il D. Lgs. 231/07
Nessun diritto all’anonimato per chi segnala le operazioni a rischio di riciclaggio
ma la riservatezza deve essere deve essere garantita e tutelata per evitare
eventuali ritorsioni.
E’ una delle novità contenute nel Decreto Legislativo 25 settembre 2009, n.151
che integra e modifica alcune disposizioni del D.Lgs. 231/2007, precisando gli
obblighi di intermediari, professionisti e dei soggetti tenuti al rispetto della
disciplina:
In particolare si prevede che:
• la tutela dell’identità delle persone obbligate a effettuare segnalazioni sia
rimessa alla valutazione delle autorità investigative e alla normativa vigente del
codice di procedura penale;
• i professionisti e gli intermediari non debbano informare il cliente delle
varie fasi del procedimento di segnalazione;
• i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni e i motivi del sospetto da
indicare nella segnalazione siano individuati secondo quanto stabilito dalle istruzioni
della UIF, l’organismo incaricato di raccogliere, appunto, le segnalazioni delle
operazioni sospette;
• è previsto che l’Unità di Informazione Finanaziaria emani istruzioni in materia
di operazioni sospette e che alleghi, alla relazione al Parlamento, il rapporto sulla
attività svolta.
63
S N A Sez. Prov.le Bari
64. ESERCITAZIONE :
1. La normativa italiana con la L.55/1990 introduce i principi e
adempimenti imposti da quale convenzione ?
2. Date definizione di reato di riciclaggio .
3.L’ipotesi criminosa del delitto di riciclaggio è stata introdotta
dall’art 648bis nel codice Civile o Penale ?
4.La Convenzione di Strasburgo quali comportamenti prevede ?
5. Tra i destinatari della terza Dirett. Comunitaria non vi sono gli
intermediari Ass.vi ? Vero - falso
6. Qual è il limite oltre il quale non è ammessa la trasferibilità del
denaro contante fra privati attualmente ?
7. Per quale importo vige l’obbligo di segnalazione per contanti o
operazioni bancarie ?
64
S N A Sez. Prov.le Bari
65. ESERCITAZIONE :
1. La normativa italiana con la L.55/1990 introduce i principi e adempimenti
imposti da quale convenzione ? Strasburgo sett 1990
2. Date definizione di reato di riciclaggio .
Si sostanzia ogni qualvolta attraverso una serie di operazioni poste in
essere si miri a nascondere ,occultare o ostacolare l’accertamento circa
l’origine illecita di denaro,beni o utilità
3.L’ipotesi criminosa del delitto di riciclaggio è stata introdotta dall’art
648bis nel codice Civile o Penale ? Penale
4.La Convenzione di Strasburgo quali comportamenti prevede ?
collaborazione tra stati membri -
Abolizione anonimato nelle transazioni sospette
Identificare l’autore e registrare in Archivio informatico –
sviluppare programmi con procedure e controlli interni di aggiornam. del
personale
5. Tra i destinatari della terza dirett. Comunitaria non vi sono gli intermediari
Ass.vi ? Vero - falso falso
6. qual è il limite oltre il quale non è ammessa la trasferibilità del denaro
contante fra privati attualmente ? 5000 ( 2500 con ultimo decreto !)
7. Per quale importo vige l’obbligo di segnalazione per contanti o operazioni
bancarie ? 15.000 65
S N A Sez. Prov.le Bari
66. Obbligo di identificazione del cliente e del beneficial owner
(o titolare effettivo dell’operazione)
Nella trattazione degli obblighi previsti in materia di antiriciclaggio verrà
seguito lo schema tracciato del D.Lgs. 56/04, con gli aggiornamenti e le
novità apportate dal D.Lgs. 231/07 e dai successivi provvedimenti
legislativi.
Obblighi fondamentali
L’identificazione della clientela (adeguata verifica della clientela)
La registrazione dei dati relativi alla clientela e all’operazione
all’interno del c.d. Archivio Unico Informatico (o cartaceo, a
seconda degli intermediari)
La formazione del personale dell’intermediario, sì da
sensibilizzarlo rispetto all’individuazione di elementi di riciclaggio
66
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67. Obbligo di identificazione del cliente e del beneficial owner
(o titolare effettivo dell’operazione)
Il legislatore chiede ai destinatari della normativa di adempiere agli obblighi
di adeguata verifica della clientela in relazione ai rapporti e alle operazioni
inerenti lo svolgimento dell’attività istituzionale o professionale degli stessi
ed, in particolare, nei seguenti casi:
a) Quando instaurano un rapporto continuativo
b) Quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che
comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di
pagamento di import pari o superiore a 15.000 euro,
indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una
operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro
collegate per realizzare un’operazione frazionata
c) Quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o
soglia applicabile
d) Quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati
precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente
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68. Obbligo di identificazione del cliente e del beneficial owner
(o titolare effettivo dell’operazione)
Gli obblighi di adeguata verifica del cliente e di controllo consistono nelle
seguenti attività:
a) Identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di
documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e
indipendente
b) Identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità
c) Ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del
rapporto continuativo o della prestazione professionale
d) Svolgere un controllo costante nel corso del rapporto
continuativo o della prestazione professionale, come previsto
dall’articolo 18 del D. Lgs. 231/07
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69. L’applicazione delle norme legislative
Riguardano tre momenti dell’attività
assicurativa:
ACCENSIONE DI RAPPORTI
CONTINUATIVI (polizze vita)
OPERAZIONI D’INCASSO PREMI
OPERAZIONI DI PAGAMENTO
SINISTRI
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70. Rilevazione dei dati
OPERAZIONI D’ INCASSO PREMI
La rilevazione riguarda ogni operazione d’incasso premi delle polizze dei
Rami Danni:
• d’importo superiore a € 12.500,00, quale che sia il mezzo di
pagamento concretamente movimentato;
• di importo superiore a € 3.098,74, se eseguita per contanti
• deve essere effettuata volta per volta l’identificazione del
soggetto che mette materialmente in atto la movimentazione di
mezzi di pagamento e del contraente, se diverso
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71. Dati da rilevare
Generalità del contraente Generalità del soggetto che Documenti identificativi
esegue il pagamento del soggetto che
esegue il pagamento
Se persona fisica: Se il Contraente è
persona fisica: • carta d’identità
• Cognome e Nome • passaporto
• Luogo e data di nascita • Cognome e Nome • porto d’armi
• Indirizzo • Luogo e data di nascita • patente di guida (ril.
• Codice fiscale • Indirizzo Prefettura)
• Codici sottogruppo e gruppo • Codice fiscale • tessera
ramo di attività economica riconoscimento di
amministrazione statale
Se persona giuridica: Se il Contraente è
persona giuridica:
• denominazione
• sede • Cognome e Nome del
• Indirizzo Legale rappresentante
• Codice fiscale / P. Iva • Luogo e data di nascita
• Codici sottogruppo e gruppo • Indirizzo
ramo di attività economica • Codice fiscale del Legale
rappresentante
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72. Rilevazione dei dati
I dati rilevati, integrati con la data, la causale dell’operazione e
l’importo dei singoli mezzi di pagamento, debbono essere
riportati sull’apposita scheda.
Detta scheda deve essere inoltrata alla Direzione della
Compagnia entro un determinato periodo (15 giorni) dalla data
dell’operazione cui si riferisce.
Per quanto riguarda i contratti in Coassicurazione , il
monitoraggio relativo alle movimentazioni dei mezzi di
pagamento e le evidenze informali e provvisorie ai fini della
eventuale registrazione delle operazioni frazionate devono
essere effettuati dalla sola Delegataria.
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73. Operazioni frazionate e multiple
Nell’ambito delle operazioni d’incasso premi debbono essere
identificate le operazioni frazionate e le operazioni multiple, che
si possono così definire:
OPERAZIONE FRAZIONATA
Quando uno stesso contraente mette in atto più movimentazioni di mezzi
di pagamento, personalmente o avvalendosi di uno o più soggetti che
attuano materialmente tali movimentazioni in suo nome e per conto,
nell’arco temporale di 7 (sette) giorni lavorativi;
OPERAZIONE MULTIPLA
Quando uno stesso soggetto mette materialmente in atto più
movimentazioni di mezzi di pagamento per conto di più contraenti
diversi, nell’arco temporale di 7 (sette) giorni lavorativi.
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74. Operazioni frazionate e multiple
Ci si potrebbe, a questo punto, domandare quali siano effettivamente le
operazioni frazionate o multiple suscettibili in concreto di essere messe in
atto dal contraente o dal soggetto che si presenta ad eseguire
materialmente il pagamento dei premi, nello specifico campo
assicurativo, al fine di eludere il monitoraggio previsto dalle norme di
legge.
La nozione di “operazione frazionata” riassunta dalla normativa di legge
non lascia spazio a dubbi di sorta:
Per operazione frazionata deve intendersi, infatti, qualle che, dovendo
per sua stessa natura o potendo per obiettive ragioni logiche essere
effettuata dal cliente a monte, con un unico atto, è stata, invece, dallo
stesso suddivisa in più operazioni, in ipotesi proprio di eludere il
monitoraggio previsto dalla legge.
Per “operazione multipla” s’intende, invece, quella che materialmente
attuata da un unico soggetto con un unico atto, è di fatto costituita, a
monte, da più operazioni, ognuna delle quali è riconducibile ad un
diverso contraente.
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75. Operazioni sospette
Si riportano alcune indicazioni idonee ad individuare quali
anomalie, in generale, possono fare sorgere fondati
sospetti circa l’attuazione di operazioni di riciclaggio.
Questi “indici di anomalia” sono stati individuati e
pubblicati dalla Banca d’Italia.
Se ne riportano alcuni che possono più direttamente
interessare l’attività assicurativa; l’elencazione
esemplificativa non esaurisce la possibile casistica delle
operazioni sospette, e ciò anche in considerazione della
continua evoluzione delle modalità di attuazione delle
operazioni
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76. Operazioni sospette
Indici di anomalia
• Operazioni che, in relazione al soggetto che le pone in essere, appaiono
d’importo sproporzionato o comunque, economicamente non
giustificabili;
• Operazioni della stessa natura ripetute presso la medesima dipendenza
con modalità tali da far pensare ad intenti dissimulatori (ad esempio
attraverso il frazionamento delle operazioni).
• Operazioni effettuate a nome di terzi che non compaiono mai di
persona.
• Operazioni ordinate con indicazioni palesemente inesatte o incomplete,
tali da ritenere che si vogliano occultare informazioni essenziali.
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77. Operazioni sospette
Indici di anomalia
• Frequente ed ingiustificato uso di notevoli somme in contanti.
• Clienti che si rifiutano di mostrare un documento d’identità o sono
ingiustificatamente riluttanti a fornire le informazioni necessarie
all’attuazione dell’operazione.
•Clienti in notevoli difficoltà economiche che provvedono ad estinguere
obbligazioni o effettuano operazioni d’ingente importo in rapporto alla
loro condizione economica.
• Clienti che, senza un plausibile motivo, si rivolgono ad Agenzie o
Ispettorati lontani dalla zona in cui risiedono o svolgono la loro attività.
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78. Operazioni sospette
E’ FATTO ASSOLUTO DIVIETO DI
AVVERTIRE IL SOGGETTO LA CUI
OPERAZIONE E’ STATA SEGNALATA
QUALE SOSPETTA
QUANDO UN’OPERAZIONE
DEV’ESSERE RITENUTA SOSPETTA E,
QUINDI, SEGNALATA ALLA
DIREZIONE PER L’INOLTRO
DELL’INFORMAZIONE ALL’AUTORITA’
COMPETENTE?
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79. Operazioni sospette
Vediamo qualche esempio:
Un soggetto, conosciuto sulla piazza quale gestore di bische
clandestine, si presenta in Agenzia ed effettua un’operazione di
pagamento, non in contanti, per un importo pari a € 10.000,00;
cosa si deve fare?
a) identificare il soggetto e registrare l’operazione
a) identificare il soggetto, registrare e segnalare l’operazione
a) eseguire semplicemente l’operazione
a)Eseguire l’operazione segnalandola alla direzione
a) eseguire l’operazione, creando un’informale e provvisoria evidenza
della stessa, ai fini dell’individuazione di un’eventuale più ampia
operazione frazionata
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80. Operazioni sospette
Vediamo qualche esempio:
Un soggetto, più volte apparso sulla cronaca locale in quanto
implicato nello spaccio di sostanze stupefacenti, si presenta in
agenzia per effettuare un’operazione di pagamento per un
importo pari a € 1.000,00 in contanti; cosa si deve fare?
a) identificare il soggetto e registrare l’operazione
a) identificare il soggetto, registrare e segnalare l’operazione
a) eseguire semplicemente l’operazione
a)Eseguire l’operazione segnalandola alla direzione
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81. Le sanzioni
Alcune delle sanzioni previste dalle normative di legge in
materia, sono quelle di seguito indicate:
la sanzione amministrativa pecuniaria sino al 40% dell’importo
trasferito, per infrazione alle disposizioni sull’uso del contante e dei
titoli al portatore (omissione dell’indicazione del beneficiario e della
clausola di non trasferibilità sugli assegni bancari;
la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da un minimo di €
2.600,00 ad un massimo di € 13.000,00, in caso di violazione degli
obblighi d’identificazione del soggetto e di registrazione
dell’operazione; salvo che il fatto costituisca più grave reato.
la sanzione amministrativa pecuniaria sino al 50% dell’importo
trasferito in caso di omessa segnalazione di un’operazione sospetta;
salvo che il fatto costituisca più grave reato.
reclusione da 4 a 12 anni per le persone fisiche che concorrano al
reato di riciclaggio (anche per aver deliberatamente omesso di
segnalare l’operazione sospetta).
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82. ESERCITAZIONI
1. Quali sono gli obblighi fondamentali ?
2.In quali momenti della nostra attività si applicano le norme ?
3. La rilevazione premi quali importi riguarda ?
4.Fra i dati da rilevare interessano anche le generalità del soggetto
che esegue il pagamento, diverso dal contraente ? Vero – falso
5. Dare la definizione di operazioni frazionate .
6. Dare definizione di operazioni multiple .
.
7. Elenca almeno 3 indici di anomalia .
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83. ESERCITAZIONI
1. Quali sono gli obblighi fondamentali ?
Identificazione della clientela - registrazione dei dati nel archivio unico informatico -
formazione del personale
2.In quali momenti della nostra attività si applicano le norme ?
accensione rapporti continuativi (vita) – incasso premi – pagamento sinistri
3. La rilevazione premi quali importi riguarda ?
superiore a 12500 qualunque sia mezzo - superiore a 3098,74 se in contanti
4.Fra i dati da rilevare interessano anche le generalità del soggetto che esegue il
pagamento, diverso dal contraente ? Vero – falso vero
5. Dare la definizione di operazioni frazionate .
uno stesso contraente mette in atto più movimentazioni di mezzi di pagamento
personalmente o tramite uno o più soggetti , nell’arco di 7 gg lavorativi.
6. Dare la definizione di operazioni multiple .
uno stesso soggetto mette in atto più movimentazioni per conto di più contraenti nell’arco
di 7gg lavorativi.
7. Elenca almeno 3 indici di anomalia .
operazione sproporzionata rispetto alle risorse
operazioni stessa natura ripetute presso la medesima dipendenza ;
in nome di terzi che non appaiono mai,
Indicazioni inesatte o incomplete
notevoli somme in contanti
Rifiuto mostrare doc .identità
In notevole difficoltà ma effettua operazioni ingenti
Si rivolgono ad agenzie lontane ….
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85. La casistica
Vi proponiamo una serie di casi, scelti tra quelli che, presumibilmente, si
potrebbero presentare con maggior frequenza durante lo svolgimento dell’attività
agenziale:
Caso 1)
Un cliente, recatosi in agenzia per il perfezionamento di una
polizza di assicurazione sulla vita, si limita a firmare i relativi
moduli, senza effettuare, al momento, alcuna operazione di
pagamento.
Come vi comportate?
a) identificate il soggetto e registrate l’operazione
a) identificate il soggetto, registrate e segnalate l’operazione
a) eseguite semplicemente l’operazione
a) eseguite l’operazione segnalandola alla direzione
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86. La casistica
Vi proponiamo una serie di casi, scelti tra quelli che, presumibilmente, si
potrebbero presentare con maggior frequenza durante lo svolgimento dell’attività
agenziale:
Caso 2)
Un cliente effettua un’operazione di pagamento, composta in
parte da denaro contante, per un importo di € 2.400,00 e in
parte da altri mezzi di pagamento, per un importo di €
12,.755,00
Come vi comportate?
a) identificate il soggetto e registrate l’operazione
a) identificate il soggetto, registrate e segnalate l’operazione
a) eseguite semplicemente l’operazione
a) eseguite l’operazione segnalandola alla direzione
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87. La casistica
Vi proponiamo una serie di casi, scelti tra quelli che, presumibilmente, si
potrebbero presentare con maggior frequenza durante lo svolgimento dell’attività
agenziale:
Caso 3)
Un cliente, si presenta in agenzia per stipulare una polizza di
assicurazione per le garanzie RCA e CVT sulla propria
autovettura
Come vi comportate?
a) identificate il soggetto e registrate l’operazione
a) identificate il soggetto, registrate e segnalate l’operazione
a) eseguite semplicemente l’operazione
a) eseguite l’operazione segnalandola alla direzione
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88. La casistica
Vi proponiamo una serie di casi, scelti tra quelli che, presumibilmente, si
potrebbero presentare con maggior frequenza durante lo svolgimento dell’attività
agenziale:
Caso 4)
Un cliente, esegue, nell’arco di 7 giorni, più operazioni di
pagamento e tra queste una per un importo superiore a €
12.500,00
Come vi comportate?
a) identificate il soggetto e registrate l’operazione
a) identificate il soggetto, registrate e segnalate l’operazione
a) eseguite semplicemente l’operazione
a) eseguite l’operazione segnalandola alla direzione
a)Cumulate gli importi delle singole operazioni, identificate il soggetto e
registrate le operazioni
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89. La casistica
Vi proponiamo una serie di casi, scelti tra quelli che, presumibilmente, si
potrebbero presentare con maggior frequenza durante lo svolgimento dell’attività
agenziale:
Caso 5)
Un cliente, esegue, nell’arco di 7 giorni, più operazioni di
pagamento per un importo complessivamente superiore a €
12.500,00.
Come vi comportate?
a) identificate il soggetto e registrate l’operazione
a) identificate il soggetto, registrate e segnalate l’operazione
a) eseguite semplicemente l’operazione
a) eseguite l’operazione segnalandola alla direzione
a)Cumulate gli importi delle singole operazioni, identificate il soggetto e
registrate le operazioni
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