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“ il Buongiorno si vede dal front – office
Percorso Formativo per Dipendenti di assicurazione   2011



            V MODULO
       “ ELEMENTI NORMATIVI “




Docenti :    Erasmo Gatti & Rosa Manieri

                                                      1
                        Sez. prov.le SNA BARI
Una riflessione durante le vacanze , per rendere
migliore il nostro rientro :

            “ Il miglioramento è possibile ! “

Occorre fare tre cose :

1. prendere coscienza delle    “ cattive abitudini “

2. adottare consapevolmente dei comportamenti diversi,
migliori

3. ripeterli ogni qualvolta se ne presenti l’occasione fino a
quando non diventeranno automatici .

-- la padronanza di una nuova abitudine può dirsi
acquisita quando la nuova risposta si mantiene costante
nel tempo .
                                                           2
                          Sez. prov.le SNA BARI
preparandoci per …..il TEST finale

Ripetere meglio :
COMUNICAZIONE -NEGOZIAZIONE
•Gli assiomi della comunicazione
•I livelli della comunicazione
•Negoziazione win to win
•* domande aperte e domande chiuse
•* comunicazione non verbale
•Come gestire le obiezioni del cliente
•Domande pertinenti al cliente e raggiungimento dell’obiettivo
•Valutazione del rischio

RAMI TECNICI
•Valutazione del rischio e trattamento
• Il contratto di assicurazione nel C.C.
•Diritto al risarcimento
•Oggetto dell’incendio
• i 6 reati del C.P. analizzati
•Respons. Civile nel C.C.
•Le esimenti
•Definizione infortunio
•Morte per infortunio
•Regime CARD (tempi, tipologia di danni , rimborso sinistro, …)
•…………                                                             3
                            Sez. prov.le SNA BARI
:

    “   Le buone abitudini             sono la chiave di
ogni successo . . . . . . . . Ripetendo quotidianamente
le nuove abitudini , presto esse diventeranno
 parte della mia mente attiva ,
 ma sopratutto filtreranno anche nell'altra
 mia mente, quella misteriosa sorgente che non dorme
mai, che crea i miei
      sogni e che spesso mi fa agire in modo che non
comprendo. ……. “

                                        OG MANDINO




                                                     4
                       Sez. prov.le SNA BARI
OD
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           I
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                               A U
                                IC Z
                                   RA N
                                    IO
                                      I




                                          5
               Sez. prov.le SNA BARI
REGOLAMENTO n. 5 del 16 OTTOBRE 2006

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE
ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE
E DI RIASSICURAZIONE) E DI CUI ALL’ARTICOLO 183 (REGOLE DI COMPORTAMENTO) DEL DECRETO
LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.
MODIFICATO ED INTEGRATO DAL PROVVEDIMENTO ISVAP DEL 2 LUGLIO 2009 N. 2720 E DAL
PROVVEDIMENTO ISVAP DEL 17 DICEMBRE 2008 N. 2664. LE MODIFICHE O INTEGRAZIONI SONO
RIPORTATE IN CORSIVO.
…………………….

PARTE II – Accesso all’attività di intermediazione

Capo III - Esercizio dell’attività di intermediazione per il tramite di addetti operanti
all’interno dei locali dell’intermediario
…..
Capo I - Regole di comportamento
…..
Art. 47 (Regole generali di comportamento)
Art. 48 (Conflitti di interesse)
Art. 49 (Informativa precontrattuale)
Art. 50 (Informativa su potenziali situazioni di conflitto di interesse)
Art. 51 (Modalità dell’informativa)
Art. 52 (Adeguatezza dei contratti offerti)
Art. 53 (Documentazione da consegnare ai contraenti)
Art. 54 (Obblighi di separazione patrimoniale)
Art. 57 (Conservazione della documentazione)
……..
PARTE IV – Provvedimenti sanzionatori
Art. 62 (Violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari)   ……………..
                                                                                           6
                                                   Sez. prov.le SNA BARI
ADDETTI ALL’ATTIVITA’               DI INTERMEDIAZIONE :
“ a) “addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei
locali dell’intermediario per il quale operano”: gli
intermediari, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli
altri incaricati degli intermediari iscritti nella sezione A, B o D del
registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e
riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, che svolgono l’attività di
intermediazione assicurativa e riassicurativa al di fuori dei locali
dove l’intermediario opera;

b) “addetti all’attività di intermediazione all’interno dei
locali in cui l’intermediario opera”:
gli sportellisti bancari e postali, i dipendenti, i collaboratori e gli
altri incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del
registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e
riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, che svolgono l’attività di
intermediazione assicurativa o riassicurativa nei locali di tali
intermediari; “
                                                                     7
                              Sez. prov.le SNA BARI
ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE

d)     l’attività che consiste nel presentare o
proporre contratti assicurativi o nel prestare assistenza e
consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto
dall’incarico intermediario, nella conclusione dei contratti
ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione,
segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati;




                                                               8
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FAQ         ISVAP               --          TERZO GRUPPO
Art. 2, lett. d) – Definizione di intermediazione assicurativa

    Cosa si intende per "collaborazione alla gestione o
   all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti
   stipulati"?
Per "collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di
   sinistri, dei contratti stipulati" si intende l’attività di assistenza offerta
   dall’intermediario all’assicurato che, avendo subito un sinistro, si deve
   rivolgere alla propria compagnia di assicurazione per chiedere il
   pagamento delle somme dovute.

    Un collaboratore “esterno” (non dipendente) di agenzia, che
    abbia il solo compito di curare l’assistenza e la gestione di
    pratiche di sinistro dei clienti dell’agenzia rientra nell’attività di
    intermediazione?
    Deve essere iscritto nel registro?
Il collaboratore esterno che abbia il compito di curare l’assistenza e la
    gestione di pratiche di sinistro per conto dell’agente, pertanto, svolge
    attività di intermediazione e perciò deve essere iscritto nel registro,
    sezione E.
                                                                            9
                                 Sez. prov.le SNA BARI
seguito

  L’attività di mera consulenza assicurativa costituisce
   intermediazione? E in tale caso a quale sezione del registro deve
   essere richiesta l’iscrizione?
  Secondo la definizione di cui all’art. 106 del Codice delle assicurazioni e
   all’art. 2, lett. d) del Regolamento, l’attività di consulenza, se finalizzata
   alla proposta e/o presentazione di contratti assicurativi e svolta dietro
   compenso, costituisce attività di intermediazione assicurativa e pertanto
   comporta l’iscrizione nel registro.
  In particolare, l’intermediario dovrà iscriversi: nella sezione A, se agisce
   in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione; nella sezione
   B, se agisce su incarico del cliente senza essere fornito di poteri di
   rappresentanza di imprese di assicurazione; nella sezione C,
  se è il produttore diretto di un’impresa di assicurazione ed esercita
   l’intermediazione assicurativa nei rami vita e dei rami infortuni e
   malattie senza obblighi di orario o di risultato;
   nella sezione D se si tratta di una banca, di un intermediario finanziario,
   di una Sim o di Poste Italiane s.p.a. - Divisione bancoposta; nella
   sezione E, se è un dipendente, collaboratore, produttore o altro
   incaricato degli intermediari iscritti nella sezione A, B o D che opera al di
   fuori dei locali degli intermediari stessi.
                                                                          10
                                Sez. prov.le SNA BARI
seguito

Svolge attività di intermediazione assicurativa:
- un collaboratore (c.d. “esattore”) che si limita ad incassare i premi presso il
     domicilio degli assicurati?
- un collaboratore che acquisisce la denuncia di sinistro presso il domicilio
     dell’assicurato?
- il c.d. “procuratore”?
- il fattorino addetto a consegnare/ritirare documenti e/o assegni,
     consegnando relative quietanze, ma senza apporre firme per ricevuta?
    …
… .Non può essere resa una risposta unitaria ai quesiti posti, in quanto le figure
     sopraindicate vanno riempite di contenuto alla luce della definizione di attività di
     intermediazione assicurativa di cui all’articolo 106 del Codice delle Assicurazioni e
     all’art. 2, lettera d) del
     Regolamento e dell’attività in concreto esercitata, con particolare riferimento
     al contesto nel quale operano.
      A titolo esemplificativo, deve essere iscritto nel registro chi ritira assegni,
     incassa premi, acquisisce denunce di sinistro presso il domicilio
     dell’assicurato, in quanto tali operazioni rientrano nell’attività di conclusione,
     gestione o assistenza nell’esecuzione del contratto.
Non deve, di contro, essere iscritto il soggetto che svolga l’attività tipica del
     fattorino, vale a dire la mera consegna e ricezione di documentazione in
     busta chiusa, con contestuale rilascio di ricevuta relativa al solo recapito della
     busta, senza possibilità di avere visione ed entrare nel merito della
     documentazione consegnata o ricevuta.
                                                                                  11
                                    Sez. prov.le SNA BARI
seguito

Esercita attività di intermediazione assicurativa il procacciatore di affari o
  il segnalatore?
 Alla luce della definizione di cui all’art. 106 del Codice delle Assicurazioni e all’art.
  2, lett. d) del Regolamento, l’attività di mera segnalazione di nominativi
  all’intermediario senza percepire alcun compenso non è riconducibile alla
  nozione di attività di intermediazione,
salvo che essa non si sostanzi anche in un’attività propedeutica o correlata alla
  presentazione o proposta di contratti di assicurazione ai clienti segnalati e
  comporti la percezione di un compenso.

I dipendenti di agenzia a cui fanno capo le mansioni di gestione sinistri o
 contabilità aziendale svolgono attività di intermediazione assicurativa?
 Devono essere iscritti?
 I soggetti che, all’interno dei locali di un intermediario, esercitano esclusivamente
 attività amministrative quali, ad esempio, la tenuta della contabilità non
 svolgono attività di intermediazione assicurativa e, pertanto, non devono
 essere iscritti nel registro.
 Costituisce, invece, attività di intermediazione assicurativa la gestione dei sinistri
 e, di conseguenza, se i soggetti che svolgono tale ultima attività operano al di
 fuori dei locali dell’intermediario iscritto in A, B o D che se ne avvale, essi
 devono essere iscritti nella sezione E del registro; viceversa, se tale attività è
 esercitata all’interno dei locali del predetto
  intermediario, non è richiesta l’iscrizione nel registro, ma ai soggetti che la
 svolgono si applica la disciplina dell’art. 42 del Regolamento.
                                                                                  12
                                   Sez. prov.le SNA BARI
Art. 38 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE


                                  iscritti nel registro e gli
1. Gli intermediari persone fisiche
   addetti all’attività di intermediazione all’interno
   dei locali in cui opera l’intermediario iscritto nelle sezioni A, B o
   D, aggiornano periodicamente le proprie cognizioni professionali. A
   tal fine, partecipano    annualmente a corsi di formazione in aula e/o
   a distanza di durata non inferiore a 30 ore,di cui almeno 15 in
   aula. L’aggiornamento annuale è effettuato a partire dalla data di
   iscrizione nel registro o, per gli addetti operanti all’interno dei locali
   dell’intermediario, dalla data di inizio dell’attività;
    in ogni caso, l’aggiornamento è effettuato in occasione
   dell’immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire o
   dell’evoluzione della normativa di riferimento.




                                                                         13
                               Sez. prov.le SNA BARI
Art. 42 REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO
  DELL’ATTIVITA’

1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro possono avvalersi, per
   lo svolgimento dell’attività di intermediazione all’interno dei propri locali, di
   addetti per i quali abbiano preventivamente accertato:

a) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del decreto;
b) il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta
     ed ai contratti intermediati, acquisito mediante la partecipazione a corsi di
     formazione, conformi ai criteri stabiliti dall’articolo 17, comma 2, tenuti od
     organizzati a cura degli stessi intermediari per i quali operano o delle relative
     imprese preponenti.

2. Gli intermediari di cui al comma 1:
a) accertano periodicamente la permanenza del possesso dei requisiti previsti
    dalla lettera a) del medesimo comma e si astengono dall’utilizzare i soggetti per i
    quali ne abbiano riscontrato l’insussistenza fino al perdurare della stessa;
b) assicurano che i soggetti di cui si avvalgono siano in regola con gli obblighi di
    aggiornamento professionale previsti dall’articolo 38.
   …..
4. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 3 conservano, ai sensi dell’articolo 57, la
    documentazione comprovante l’accertamento del possesso e della
   permanenza dei requisiti di cui al presente articolo.
                                                                                 14
                                   Sez. prov.le SNA BARI
ESERCITAZIONE :
1.Un dipendente che lavoro anche “fuori dai locali “ deve
essere iscritto alla Sez e) ? Si - no
2. La gestione e esecuzione ossia assistenza al cliente nei
sinistri rientra nell’attività di intermediazione ? Si – no
3. L’attività di mera consulenza assicurativa costituisce
intermediazione, se finalizzata alla proposta e/o presentazione
di contratti assicurativi senza compenso ?        Si –no    .


4. un collaboratore c.d. “esattore” che si limita ad incassare i
premi presso il domicilio degli assicurati cioè ritira assegni,
incassa premi, acquisisce denunce di sinistro presso il domicilio
dell’assicurato deve essere iscritto nel registro ?     Si – no  e
 perchè ?


5.Quando vige l’obbligo di effettuare l’AGGIORNAMENTO
COMPETENZE ?
6. Quali sono i requisiti previsti dall’art 42 Reg.n° 5 per lo
svolgimento dell’attività assicurativa ?


                                                                 15
                           Sez. prov.le SNA BARI
ESERCITAZIONE :
1.Un dipendente che lavoro anche “fuori dai locali “ deve essere iscritto
alla Sez e) ? Si - no           si
2. La gestione e esecuzione ossia assistenza al cliente nei sinistri
rientra nell’attività di intermediazione ? Si – no    si
3. L’attività di mera consulenza assicurativa costituisce intermediazione,
se finalizzata alla proposta e/o presentazione di contratti assicurativi
senza compenso ?         Si –no  no.


4. un collaboratore c.d. “esattore” che si limita ad incassare i premi
presso il domicilio degli assicurati cioè ritira assegni, incassa premi,
acquisisce denunce di sinistro presso il domicilio dell’assicurato deve
essere iscritto nel registro ?   Si – no     e perchè ? Si in quanto tali
operazioni rientrano nell’attività di conclusione, gestione o assistenza
nell’esecuzione del contratto.


5.Quando vige l’obbligo di effettuare l’AGGIORNAMENTO COMPETENZE ?
 Annualmente & in ogni caso, l’aggiornamento è effettuato in occasione
dell’immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire o
dell’evoluzione della normativa di riferimento.

6. Quali sono i requisiti previsti dall’art 42 Reg.n° 5 per lo svolgimento
dell’attività assicurativa ?
 a) requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del decreto;
 b) il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività
svolta                                                                  16
                              Sez. prov.le SNA BARI
Art. 47 REGOLE GENERALI                   DI COMPORTAMENTO

1. Nello svolgimento dell’attività d’intermediazione ed in particolare
   nell’offerta dei contratti di assicurazione e nella gestione del rapporto
   contrattuale, gli intermediari devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e
   professionalità nei confronti dei contraenti e degli assicurati;
b) osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche
    rispettando le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle
    imprese per le quali operano;
c) acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze
    assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che
    questi ultimi siano sempre adeguatamente informati;
d) agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti
    e degli assicurati.



                                                                       17
                              Sez. prov.le SNA BARI
SEGUITO

2. Gli intermediari sono tenuti a garantire la riservatezza delle
   informazioni acquisite dai contraenti o di cui comunque dispongano in
   ragione dell’attività svolta, salvo che nei    confronti del soggetto per il
   quale operano o di cui distribuiscono i contratti, nei casi di cui
   all’articolo 189 del decreto ed in ogni altro caso in cui le vigenti
   disposizioni normative ne impongano o consentano la rivelazione. E’
   comunque vietato l’utilizzo delle suddette informazioni per
   finalità diverse da quelle strettamente inerenti lo svolgimento
   dell’attività di intermediazione, salvo espresso consenso prestato
   dall’interessato a seguito di apposita informativa fornita ai sensi del
   decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.




                                                                        18
                               Sez. prov.le SNA BARI
SEGUITO
3. Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di
   pagamento dei premi assicurativi:
a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non
   trasferibilità, intestati o girati all’impresa per conto della quale operano
   o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all’intermediario,
   espressamente in tale qualità;
b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi
   di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei
   soggetti indicati alla precedente lettera a).

Agli intermediari è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di
   pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla
   vita, di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto.
 Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all’articolo 2,
   comma 3 del decreto, il divieto riguarda i premi di importo superiore a
   settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
   *****Provvedimento ISVAP n. 2720 del 2 luglio 2009

Il divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile
    auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto
    riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile
    auto.
                                                                        19
                               Sez. prov.le SNA BARI
Art. 49 INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

2. Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista,
un contratto di assicurazione, gli intermediari consegnano al
contraente:

a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui
all’allegato n. 7B, da cui risultino i dati essenziali degli
intermediari e della loro attività. La dichiarazione è
aggiornata ad ogni variazione dei dati in essa contenuti. In
caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo la
dichiarazione è consegnata se i dati in essa contenuti sono
modificati ;

a bis) copia di un documento, conforme al modello di cui
all’allegato n. 7A, che riepiloga i principali obblighi di
comportamento cui gli intermediari sono tenuti a norma del
decreto e del presente Regolamento46;



                                                             20
                           Sez. prov.le SNA BARI
Seguito

b) la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle
vigenti disposizioni.

3. La consegna della documentazione di cui al comma 247 deve risultare
da un’apposita dichiarazione, redatta con caratteri idonei per
dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente.
L’intermediario conserva la documentazione atta a comprovare
l’adempimento degli obblighi di consegna previsti dal comma 248.

4. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora
non prevista, di un contratto di assicurazione, forniscono al contraente
informazioni tali da consentire a quest’ultimo di effettuare scelte
consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze. A tal fine,in funzione della
complessità del contratto offerto, illustrano al contraente le caratteristiche,
la durata, i costi e i limiti della copertura, gli eventuali rischi finanziari
connessi alla sottoscrizione ed ogni altro elemento utile a fornire
un’informativa completa e corretta.

5. Sono esclusi dagli obblighi informativi di cui al comma 2, lettera a) e a
bis)49, nonché da quanto disposto al comma 3 in relazione a tali obblighi,
gli intermediari di assicurazione quando operano nei grandi rischi
                                                                        21
                               Sez. prov.le SNA BARI
Art. 52 ADEGUATEZZA DEI CONTRATTI OFFERTI
   1. Le imprese impartiscono istruzioni agli intermediari di cui si
avvalgono affinché, in fase precontrattuale, acquisiscano dal
contraente ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza
del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative
e previdenziali di quest’ultimo, nonché, ove appropriato in
relazione alla tipologia del contratto, alla propensione al rischio
del contraente medesimo.

2. In ogni caso, gli intermediari sono tenuti a proporre o
consigliare contratti adeguati in relazione alle esigenze di
copertura assicurativa e previdenziale del contraente. A tal
fine, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non
prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono dal
contraente ogni informazione che ritengono utile in
funzione delle caratteristiche e della complessità del contratto
offerto, conservandone traccia documentale.


                                                               22
                           Sez. prov.le SNA BARI
SEGUITO

3. Con riferimento ai contratti di assicurazione sulla vita, gli
intermediari chiedono in particolare notizie sulle caratteristiche
personali del contraente, con specifico riferimento
all’età, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla
situazione finanziaria ed assicurativa, alla sua propensione
al rischio e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione
del contratto, in termini di copertura, durata ed eventuali rischi
finanziari connessi al contratto da concludere.

4. Il rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste deve
risultare da apposita dichiarazione, da allegare alla proposta,
sottoscritta dal contraente, nella quale è inserita specifica
avvertenza riguardo la circostanza che il rifiuto del contraente di
fornire una o più delle informazioni pregiudica la capacità di
individuare il contratto adeguato alle sue esigenze.



                                                               23
                           Sez. prov.le SNA BARI
SEGUITO



5. Gli intermediari che ricevono proposte assicurative e
previdenziali non adeguate informano il contraente di tale
circostanza, specificandone i motivi.
Dell’informativa fornita, inclusi i motivi dell’inadeguatezza, è
data evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal
contraente e dall’intermediario.




                                                            24
                          Sez. prov.le SNA BARI
Parte IV
PROVVEDIMENTI SANZIONATORI                                     - Art. 62
……………………….
     Esempi di sanzioni mese di aprile 2011 :


    M. M. sanzione di € 342.110,77 per mancata osservanz delle regole
di correttezza e trasparenza nei confronti della clientela in 76 occasioni ;
mancato rispetto dell’obbligo di informazione precontrattuale in
occasione della stipula di una polizza ; mancato rispetto dell’obbligo di
separazione patrimoniale.

  L. A. € 239.999,76 per mancata osservanza delle regole di diligenza
,correttezza e trasparenza nei confronti della clientela in n.54
occasioni
ETC………                                                   FONTE ASSINEWS n.222
                                                                           25
                                Sez. prov.le SNA BARI
ESERCITAZIONE :

1.Quali sono le regole generali di comportamento a cui si deve
attenere l’Intermediario ?
.
2. Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di
pagamento dei premi assicurativi assegni bancari, postali o
circolari, SENZA la clausola di non trasferibilità ?     Si – no


3. Il divieto di ricevere denaro contante per i contratti di
assicurazione contro i danni, riguarda i premi di importo
superiore a settecentocinquanta euro per rata di incasso o
premio annuo ?

4. Qual è il contenuti dell’all.to n. 7B   e   7A ?,


5. Ai fini della valutazione dell’adeguatezza contrattuale ,su chi
grava il dovere di acquisire/fornire tutte le informazioni ?

.
6. Gli intermediari che ricevono proposte assicurative e
previdenziali non adeguate cosa DEVONO fare ?                  26
                            Sez. prov.le SNA BARI
ESERCITAZIONE :

1. Quali sono le regole generali di comportamento a cui si deve attenere l’Intermediario ?
 a) comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità
b) osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando le
procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese ;
c) acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali
dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati;
d) agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e assicurati.
2. Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi
assicurativi assegni bancari, postali o circolari, SENZA la clausola di non trasferibilità ? Si –
no      NO !!


3. Il divieto di ricevere denaro contante per i contratti di assicurazione contro i danni,
riguarda i premi di importo superiore a settecentocinquanta euro per rata di incasso o
premio annuo ?      annui
4. Qual è il contenuti dell’all.to n. 7B   e   7A ?,
7b   risultino i dati essenziali degli intermediari e della loro attività
  7A, riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti
 5. Ai fini della valutazione dlel’adeguatezza contrattaulke ,su chi grava il dovere di
fornire tutte le informaizoni ?
‘intermediario deve acquisire dal contraente ogni informazione che ritenga utile in
funzione delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto, conservandone traccia
documentale. & il cliente ha obbligo di fornirle .
6. Gli intermediari che ricevono proposte assicurative e previdenziali non adeguate cos a
DEVONO fare ?
-Informare il contraente di tale circostanza, - specificandone i motivi.
- dell’informativa fornita, inclusi i motivi dell’inadeguatezza, dare evidenza in un’apposita
dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario.                            27
                                      Sez. prov.le SNA BARI
REGOLAMENTO N. 35 DEL 26 MAGGIO 2010
REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI DI
INFORMAZIONE E DELLA PUBBLICITA’ DEI PRODOTTI ASSICURATIVI, DI CUI
 ;
 AL TITOLO XIII DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 -
CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Art. 3 Ambito di applicazione
* contenuto fascicolo informativo RAMO VITA & Danni
* pubblicità dei prodotti assicurativi

Art 4. Documentazione e pubblicazione sul sito
internet
1. Le imprese predispongono il Fascicolo informativo da
consegnare al potenziale contraente prima della sottoscrizione di
una proposta relativa ai prodotti assicurativi vita.
2. Il Fascicolo informativo è redatto in lingua italiana o in altra
lingua concordata dalle parti. Restano salve le disposizioni vigenti
in materia di bilinguismo nelle Regioni a Statuto Speciale.        28
                             Sez. prov.le SNA BARI
SEGUITO

.
3. Il Fascicolo informativo contiene esclusivamente i
  ;
seguenti documenti precontrattuali e contrattuali:
a) Scheda sintetica;
b) Nota informativa;
c) Condizioni di assicurazione, comprensive del
Regolamento della gestione
separata;
d) Glossario;
e) Modulo di proposta o, ove non previsto, Modulo di polizza.




                                                        29
                         Sez. prov.le SNA BARI
SEGUITO

.
4. I singoli documenti di cui si compone il Fascicolo informativo
  ;
sono numerati in ogni pagina, con indicazione del numero totale
delle pagine di ciascun documento (1 di 6, 2 di 6 ….) e, in prima
pagina o a conclusione, della data dell’ultimo aggiornamento dei
dati in essi contenuti.

5. Sulla copertina del Fascicolo informativo sono riportate
esclusivamente:
a) la denominazione, il logo e il simbolo dell’impresa e del gruppo
di appartenenza. La denominazione, il logo e il simbolo dell’impresa
devono avere un carattere di particolare evidenza rispetto a quelli
del gruppo di appartenenza;
b) l’intestazione: “Contratto di ……. (inserire la tipologia
contrattuale e il nome commerciale)”;


                                                               30
                            Sez. prov.le SNA BARI
Scheda sintetica :
       La sintesi sulle caratteristiche e sulle prestazioni
       e garanzie , sui costi e sugli eventuali rischi
       presenti nel contratto e deve essere letta
       congiuntamente alla “ nota informativa “


Nota informativa :
-VITA - Informazioni generali sull’impresa , sulle garanzie
offerte , sui premi e sui costi gravanti sul contraente E
PROGETTO ESEMPLIFICATIVO,,sconti,regime fiscale e altre
informazioni sul contratto ( risoluzione. Riscatto, revoca,
reclami ,documenti per liquidazione etc..)
DANNI - Informazioni generali sull’impresa ,informazioni sul
contratto ( copertura assicurative ,limiti, esclusioni,aggravamento
rischio, premi,rivalse,franchigie, scoperti ), informazioni sulle
procedure liquidative e reclami etc…
-INFORTUNI
-MALATTIA
-RC VEICOLI E NATANTI
                                                              31
                           Sez. prov.le SNA BARI
c) Condizioni di assicurazione,
comprensive del Regolamento della gestione separata;




               d) Glossario;




-e) Modulo di proposta o, ove non previsto, Modulo di
polizza




                                                        32
                      Sez. prov.le SNA BARI
TITOLO III : RAMI DANNI

ART.30
Il Fascicolo informativo contiene esclusivamente i
seguenti documenti
precontrattuali e contrattuali:
a) Nota informativa comprensiva del glossario;
b) Condizioni di assicurazione
c) Modulo di proposta o, ove non previsto, Modulo di
polizza.
d) Glossario

Nb : RCA     autovetture
               ciclomotori /motocicli
               natanti
               veicoli commerciali

                                                  33
                          Sez. prov.le SNA BARI
Art.32 Contratto di assicurazione

    1. Le imprese richiamano nella polizza, con caratteri
    grafici di particolare evidenza, l’avvertenza che le
    dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese
;   dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste
    per la conclusione del contratto possono compromettere il
    diritto alla prestazione.

    2. La polizza prevede una apposita dichiarazione, con
    caratteri di stampa idonei per dimensione e struttura
    grafica, da far sottoscrivere al contraente, attestante
    la consegna dei singoli documenti contenuti nel Fascicolo
    informativo.

    3. Nella polizza di assicurazione le imprese prevedono un
    apposito spazio nel quale vengono descritte la periodicità
    del premio ed i mezzi di pagamento consentiti
    dall’impresa
    …………..
                                                               34
                            Sez. prov.le SNA BARI
Art. 34     Pubblicazione sul sito internet



1. Le imprese pubblicano sul proprio sito internet il Fascicolo informativo
delle polizze individuali dei rami Infortuni e Malattia, dei prodotti che
 ;
coprono rischi relativi all’abitazione con riferimento a furto, incendio e
responsabilità civile del capo famiglia nonché delle polizze connesse a
mutui e ad altri contratti di finanziamento.

2. Le imprese effettuano la pubblicazione di cui al comma 1 non appena
disposta la commercializzazione di un nuovo prodotto e la documentazione
deve essere mantenuta sul sito internet fino alla conclusione della
commercializzazione.




                                                                     35
                               Sez. prov.le SNA BARI
SEGUITO

3. Con riferimento ai contratti di Responsabilità civile per la circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti le imprese pubblicano sul proprio sito
internet la Nota informativa e le condizioni di assicurazione nel
  ;
rispetto delle disposizioni impartite dal Regolamento ISVAP n. 23 del 9
maggio 2008. Sul sito viene altresì pubblicato l’elenco dei centri di
liquidazione sinistri e dei relativi recapiti, con indicazione dell’area di
competenza nonché dei giorni e degli orari di apertura.

4. Per i contratti malattia, la cui copertura venga prestata nella forma
dell’assistenza diretta, le imprese pubblicano sul proprio sito internet
l’elenco aggiornato dei centri e dei medici convenzionati.




                                                                       36
                                Sez. prov.le SNA BARI
Art. 39 Caratteristiche generali della pubblicità



1. La pubblicità dei prodotti assicurativi è effettuata avuto riguardo
ai principi di chiarezza, correttezza nonché di conformità
rispetto al contenuto del Fascicolo informativo cui i prodotti si
riferiscono.
2. Il messaggio pubblicitario è strutturato in modo da non indurre
in errore circa le caratteristiche, la natura, le garanzie ed i rischi
del prodotto offerto. Devono essere utilizzate forme espressive e
caratteri chiari, ben visibili e leggibili.
3. La pubblicità deve essere immediatamente riconoscibile e ben
distinguibile rispetto ad ogni altra forma di comunicazione.




                                                                37
                            Sez. prov.le SNA BARI
.
Art. 40 Elementi della pubblicità

1. Il messaggio pubblicitario indica con chiarezza ed evidenza la
denominazione dell’impresa di assicurazione e le caratteristiche del relativo
prodotto.
2. Il messaggio pubblicitario riporta, con caratteri che consentono
un’immediata ed agevole lettura, la seguente avvertenza: “Prima della
sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo”.
3. Il messaggio pubblicitario indica i luoghi nei quali è possibile ottenere il
Fascicolo informativo nonché gli altri eventuali mezzi attraverso i quali può
essere consultato, compreso il sito internet ove lo stesso è pubblicato.
4. Nella pubblicità effettuata tramite radio o televisione l’avvertenza di cui
al comma 2 deve essere riprodotta a voce e deve essere tale da consentire
un agevole ascolto.
5. Le espressioni “garantisce”, “garantito” o termini similari che
inducono a ritenere sussistente il diritto ad una prestazione certa per
l’assicurato o per il portatore di un interesse alla prestazione assicurativa,
possono essere utilizzate solo se la garanzia è rilasciata dall’impresa di
assicurazione.
6. La qualifica di contratto “etico” e “socialmente responsabile” può
essere utilizzata solo per i contratti sottoposti alla disciplina di cui agli
articoli 23 e 24.
                                                                             38
;
                                Sez. prov.le SNA BARI
Capo IV Contratti infortuni e malattia
Art. 47 Sede dell’arbitrato e età assicurabile
…..
2. Nei contratti Infortuni e Malattia in cui è stabilito un limite
   massimo di età assicurabile le imprese non possono
   prevedere la cessazione automatica della copertura assicurativa
   ove l’assicurato compia tale età durante la vigenza del
   contratto. Con riguardo ai contratti in corso, che contengono
   clausole relative alla cessazione automatica della copertura
   assicurativa, le imprese considerano il rischio in copertura nel
   caso in cui l’assicurato abbia continuato a pagare regolarmente
   il premio anche oltre il limite di età assicurabile ed il premio non
   sia stato restituito dall’impresa.


Art. 48    Recesso in caso di sinistro
1. …… nei contratti Malattia le imprese non prevedono la
   facoltà di recesso in caso di sinistro.

                                                                 39
                            Sez. prov.le SNA BARI
Art. 52 Modifiche all’articolo 48 del Regolamento
ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006

1. All’articolo 48 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006,
dopo il comma 1,

è inserito il seguente: “1 bis.

E’ comunque fatto divieto di assumere,
direttamente o indirettamente, anche attraverso uno dei rapporti
di cui al comma 1, primo periodo, la contemporanea qualifica di
beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella
di intermediario del relativo contratto in forma individuale o
collettiva.”.




                                                                 40
                             Sez. prov.le SNA BARI
ESERCITAZIONE :

1.   Cosa deve contenere il FASCICOLO INFORMATIVO VITA ?

2.Quali informazioni contiene la Nota Informativa DANNI ?

3.Quanti e quali sono i Fascicoli Informativi per l’RCA ?

4. Quali fascicoli Informativi devono   pubblicare le Imprese sul
proprio sito internet ?

5. Vi è l’obbligo per le Imprese di pubblicare sul proprio sito la
Nota informativa e le condizioni di ?    e l’elenco dei centri di
liquidazione sinistri ? Si - no

6. Nei contratti Infortuni e Malattia in cui è stabilito un limite
massimo di età assicurabile le imprese possono prevedere la
cessazione automatica della copertura assicurativa ove
l’assicurato compia tale età durante la vigenza del contratto ?      Si
– no
                                                                41
                           Sez. prov.le SNA BARI
ESERCITAZIONE :

1. Cosa deve contenere il FASCICOLO INFORMATIVO VITA ?
a) Scheda sintetica;
b) Nota informativa;
c) Condizioni di assicurazione, comprensive del Regolamento della gestione
separata;
d) Glossario;
e) Modulo di proposta o, ove non previsto, Modulo di polizza


2.Quali informazioni contiene la Nota Informativa DANNI ?
 - Informazioni generali sull’impresa ,informazioni sul contratto ( copertura
assicurative ,limiti, esclusioni,aggravamento rischio, premi,rivalse,franchigie,
scoperti ), informazioni sulle procedure liquidative e “ RECLAMI “ etc…

3.Quanti e quali sono i Fascicoli Informativi per l’RCA ?
  4 ; autovetture - ciclomotori /motocicli – natanti -         veicoli commerciali

4. Quali fascicoli Informativi devono pubblicare le Imprese sul proprio sito internet ?
 - polizze individuali dei rami Infortuni e Malattia, - prodotti che coprono rischi relativi
all’abitazione con riferimento a furto, incendio e responsabilità civile del capo famiglia
nonché delle polizze connesse a mutui e ad altri contratti di finanziamento.
5. Vi è l’obbligo per le Imprese di pubblicare sul proprio sito la Nota informativa e le
condizioni di ?     e l’elenco dei centri di liquidazione sinistri ? Si - no
    si si
6. Nei contratti Infortuni e Malattia in cui è stabilito un limite massimo di età
assicurabile le imprese possono prevedere la cessazione automatica della copertura
assicurativa ove l’assicurato compia tale età durante la vigenza del contratto ? Si – no
                     no
                                                                                     42
                                   Sez. prov.le SNA BARI
REGOLAMENTO N. 34 DEL 19 MARZO 2010

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PROMOZIONE E COLLOCAMENTO A
DISTANZA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DI CUI AGLI
ARTICOLI 183 E 191, COMMA 1,LETTERE A) E B), DEL DECRETO
LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE
ASSICURAZIONI PRIVATE.

MODIFICATO E INTEGRATO DAL PROVVEDIMENTO ISVAP DEL 9
GIUGNO 2010 N. 2805. LE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI SONO RIPORTATE IN CORSIVO.




                                                           43
                        Sez. prov.le SNA BARI
Art. 3   Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alla promozione e al
collocamento mediante tecniche di comunicazione a
distanza effettuati da imprese di assicurazione, aventi ad oggetto:
a) contratti di assicurazione sulla vita rivolti a contraenti aventi il
domicilio abituale, o se persone giuridiche la sede legale, nel
territorio della Repubblica italiana;
b) contratti di assicurazione contro i danni per la copertura di
rischi ubicati nel territorio della Repubblica italiana.




                                                                 44
                            Sez. prov.le SNA BARI
Art. 5 Divieto di discriminazione

1. Nella promozione e nel collocamento di contratti di
assicurazione a distanza non è consentito l’utilizzo di procedure
che impediscono a determinate categorie di contraenti di
contattare l’impresa o, nel caso di contratti di assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti, di sottoscrivere il contratto a
distanza.
2. In particolare non è consentito, ai sensi del comma 1, l’utilizzo
di filtri basati sul prefisso telefonico del chiamante e i meccanismi
o comportamenti idonei a bloccare od ostacolare l’elaborazione di
preventivi o la prosecuzione della vendita su internet
per effetto dell’inserimento di particolari valori o informazioni,
quali il luogo di residenza o altri fattori di discriminazione
territoriale.



                                                                45
                            Sez. prov.le SNA BARI
Art. 7   Utilizzo di call center

1. Nella promozione e nel collocamento di contratti di
assicurazione a distanza le imprese possono avvalersi di call center
a condizione che:
a) gli addetti del call center siano dipendenti dell’impresa;
b) nel caso in cui gli addetti del call center non siano dipendenti
dell’impresa, quest’ultima assuma la piena responsabilità del loro
operato. In questo caso l’impresa individua un proprio dipendente
quale responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di
promozione e collocamento di contratti di assicurazione a distanza
svolta dal call center.




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                            Sez. prov.le SNA BARI
SEGUITO

2. Le imprese che si avvalgono di un call center assicurano che:
a) gli addetti del call center siano in possesso di adeguate
competenze professionali e di una appropriata conoscenza delle
caratteristiche dei contratti e dei servizi offerti, acquisite mediante
specifica formazione …….
b) gli addetti del call center forniscano al primo contatto il
proprio codice identificativo o le proprie generalità e il nominativo
dell’impresa della quale è promosso il contratto, evitando di
qualificarsi come intermediari o di utilizzare espressioni
riconducibili alla figura dell’intermediario;
c) il contraente possa, a richiesta, essere messo in contatto con il
responsabile dell’impresa nel caso di cui al comma 1, lett. b);
d) le informazioni siano corrette e veritiere, rese in lingua italiana
e con un linguaggio chiaro e comprensibile;
e) le risposte fornite dagli addetti del call center siano uniformi tra
loro e conformi alle condizioni contrattuali.

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                             Sez. prov.le SNA BARI
Art. 8   Informazioni precontrattuali

…. la Nota Informativa …. su supporto cartaceo o altro supporto
durevole;
d) al diritto, ……di essere messo in contatto con il responsabile del
coordinamento e del controllo dell’attività di promozione e
collocamento di contratti di assicurazione a distanza svolta dal call
center, indicandone il nominativo e le funzioni.


Art. 9 Verifiche di adeguatezza

1. Prima che il contraente sia vincolato da un contratto di
assicurazione a distanza, le imprese acquisiscono dal contraente
ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza del contratto
offerto in relazione alle esigenze assicurative di quest’ultimo
nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto,
alla propensione al rischio del contraente medesimo…..

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                            Sez. prov.le SNA BARI
Art. 12 Collocamento mediante telefonia vocale

1. In caso di vendita di contratti di assicurazione a distanza
mediante telefonia vocale le imprese:
a) nel caso di chiamata effettuata dall’impresa, dichiarano in
maniera chiara e inequivocabile la propria denominazione sociale e
la finalità commerciale della telefonata;
b) forniscono, previo consenso del contraente, solo le seguenti
informazioni:
i. il codice identificativo o le generalità e il rapporto con l’impresa
della persona in contatto con il contraente;
ii. una descrizione delle principali caratteristiche del contratto di
assicurazione;
nel caso di contratti di assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti: garanzie offerte,
soggetti esclusi dalla garanzia, massimali, rivalse, franchigie;…..

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                             Sez. prov.le SNA BARI
Art. 10 Trasmissione della documentazione
1. Le imprese trasmettono al contraente:
a) prima che sia vincolato da una proposta o da un contratto di
assicurazione a distanza, la documentazione precontrattuale e
contrattuale prevista dalla normativa vigente;
b) entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, il
contratto stesso per l’apposizione della relativa sottoscrizione;
c) durante la vigenza del contratto, le comunicazioni previste dalla
normativa vigente.

2. La trasmissione della documentazione di cui al comma 1,
dall’impresa al contraente e dal contraente all’impresa, avviene a
scelta del contraente su supporto cartaceo o supporto durevole ….
5. Nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore, la trasmissione del certificato di assicurazione, del
contrassegno e della carta verde avviene in ogni caso su supporto
cartaceo, tramite posta, …..
                                                                50
                            Sez. prov.le SNA BARI
ESERCITAZIONE :
1.Qual è l’ambito di applicazione del reg. n.34 ?

2. Nella promozione e collocamento si possono effettuare
   discriminazioni territoriale ? Si – no

3.Nell’utilizzo del call center per la promozione e collocamento dei
   prodotti a distanza le imprese possono avvalersi di addetti non
   dipendenti ? Si – no

4. Gli addetti al call center sono esonerati dall’avere competenze
   professionali ?      Si – no

5. Gli addetti hanno l’obbligo della consegna della Nota Informativa
   ? Si – no

6. Per gli addetti la verifica di adeguatezza è facoltativa ?
                                                      Vero –falso
7. Nella trasmissione della documentazione l’addetto può scegliere
   s e inviarla con supporto cartaceo o durevole ? Si –no
                                                               51
                            Sez. prov.le SNA BARI
ESERCITAZIONE :

1.Qual è l’ambito di applicazione del reg. n.34 ?
Promozione e collocamento mediante tecniche a distanza i
   contratti di assicurazione sulla vita ( a contraenti aventi
   residenza in Italia ) e danni per rischi in Italia .
2. Nella promozione e collocamento si possono effettuare
   discriminazioni territoriale ? Si – no        NO !!
3.Nell’utilizzo del call center per la promozione e
   collocamento dei prodotti a distanza le imprese possono
   avvalersi di addetti non dipendenti ? Si – no         SI
4. Gli addetti al call center sono esonerati dall’avere
   competenze professionali ?          NO !
5. Gli addetti hanno l’obbligo della consegna della Nota
   Informativa ? Si – no                  SI !
6. Per gli addetti la verifica di adeguatezza è facoltativa ?
   Vero –falso FALSO !
7. Nella trasmissione della documentazione l’addetto può
   scegliere s e inviarla con supporto cartaceo o durevole ?
   Si –no     NO lo sceglie il cliente                    52
                           Sez. prov.le SNA BARI
LEGGE         ANTIRICICLAGGIO


  In seguito la normativa italiana con la legge n. 55/1990, nota
    anche come legislazione antimafia, introduce gran parte dei
principi e degli adempimenti imposti più avanti dalla Convenzione
di Strasburgo del Settembre 1990, recante la più ampie forme
                 di tutela penale contro il riciclaggio.


    Con la Convenzione, infatti, i Paesi membri si impegnano
    all’adozione di tutti i provvedimenti di carattere legislativo
  necessari per prevedere come reato di riciclaggio nuove azioni
                    commesse intenzionalmente.




                                                                    53
                                        S N A Sez. Prov.le   Bari
IL REATO DI “RICICLAGGIO”

IL REATO DI “RICICLAGGIO” SI SOSTANZIA OGNI QUALVOLTA
ATTRAVERSO UNA SERIE DI OPERAZIONI POSTE IN ESSERE SI
MIRI A NASCONDERE, OCCULTARE O COMUNQUE OSTACOLARE
  L’ACCERTAMENTO CIRCA L’ORIGINE ILLECITA DI DENARO,
                    BENI OD UTILITA’


Questo reato è commesso da un soggetto, estraneo alla
commissione del precedente reato che interviene nella fase della r
ripulitura delle risorse illecite e si compone di due momenti:

1. la ricezione del bene di origine illecita;

1. l’effettuazione di comportamenti che ostacolano l’identificazione
     della provenienza illecita




L’ipotesi criminosa del delitto di “Riciclaggio” è stata introdotta nel
      nostro Codice Penale con l’articolo 648 bis, già nel 1978


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                                                S N A Sez. Prov.le   Bari
La convenzione di Strasburgo


  In seguito la normativa italiana con la legge n. 55/1990, nota
    anche come legislazione antimafia, introduce gran parte dei
principi e degli adempimenti imposti più avanti dalla Convenzione
di Strasburgo del Settembre 1990, recante la più ampie forme
                 di tutela penale contro il riciclaggio.


    Con la Convenzione, infatti, i Paesi membri si impegnano
    all’adozione di tutti i provvedimenti di carattere legislativo
  necessari per prevedere come reato di riciclaggio nuove azioni
                    commesse intenzionalmente.




                                                                    55
                                        S N A Sez. Prov.le   Bari
La convenzione di Strasburgo


 la conversione o il trasferimento di beni costituenti proventi
 al fine di nascondere o dissimulare l’origine illecita o di aiutare
 qualsiasi persona implicata a sottrarsi alle conseguenze del
 reato presupposto;

  l’occultamento o dissimulazione della reale natura, provenienza
  ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o
  diritti sugli stessi, effettuati con la consapevolezza che tali
  beni siano proventi di reato;

  l’acquisizione, possesso o uso di beni con la consapevolezza, al
  momento della loro ricezione, che tali beni siano proventi di
  reato.




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La convenzione di Strasburgo

La convenzione inoltre riconduce i comportamenti finalizzati ad ostacolare
L’identificazione della provenienza delittuosa di denaro o altri beni a:

           Collaborazione tra gli Stati nella lotta al
                 riciclaggio di denaro sporco


         Abolizione dell’anonimato nelle transazioni
                          finanziarie


     Identificare l’autore dell’operazione e registrare
       la stessa in apposito Archivio informatizzato,
     conservando tali informazioni per almeno cinque
                            anni


        Sviluppare programmi contro il riciclaggio di
      capitali, che comprendano procedure e controlli
      interni di aggiornamento continuo del personale

                                                                        57
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L’attività di aderenza alle direttive comunitarie
In aderenza alle diverse Direttive Comunitarie, il nostro Paese ha introdotto
ed emanato diversi provvedimenti legislativi, tra i quali, per esigenze di
Sintesi, ricordiamo i principali:

   La legge 5 luglio 1991, n. 197 – provvedimenti urgenti per
     limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle
        transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema
                 finanziario a scopo di riciclaggio


  La legge 9 agosto           Il decreto legislativo 26 maggio 1997,
    1993, n. 328                   n. 153, di adeguamento della
                                   Normativa sull’antiriciclaggio
                                      alla direttiva comunitaria

 Il decreto legislativo 25 settembre del 1999, n.
374 – estensione delle disposizioni in materia di
 riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed
attività finanziarie particolarmente suscettibili di
     utilizzazione ai fini di riciclaggio, a norma
  dell’articolo 15 della L. 6 febbraio 1996, n. 52
                                                                         58
                                             S N A Sez. Prov.le   Bari
La terza direttiva comunitaria e il D. Lgs. 231/07

L’apparato normativo evidenziato deve essere integrato con un ulteriore
intervento del Legislatore italiano che, nel mese di dicembre del 2007, ha
definitivamente recepito anche la c.d. terza direttiva in materia di
Antiriclaggio (2005/60/CE, attraverso il D. Lgs. 231/07, che ha apportato
Innovazioni e cambiamenti al sistema di obblighi previsti dal D. Lgs. 56/04.
le innovazioni fondamentali apportate del suddetto decreto sono:


        Riassetto della                        Adeguata
       Struttura relativa                       Verifica
        Alle autorità di                          Della
           Vigilanza                            clientela


          Revisione                         Nuovo assetto
        Dell’elenco dei                     sanzionatorio
          Soggetti
          obbligati                         Segnalazione
                                           Delle operazioni
                                               sospette

                                                                        59
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La terza direttiva comunitaria e il D. Lgs. 231/07

I destinatari degli obblighi antiriciclaggio sono stati rivisti e modificati dal
D. Lgs. 231/07, che li elenca agli artt. 11,12,13 e 14, sono:

                     le Banche
                     Poste Italiane Spa
                     gli istituti di moneta elettronica
                     le società di intermediazione mobiliare (SIM)
                    Le società di gestione del risparmio (SGR)
                     le società di investimento a capitale variabile (SICAV)
                     le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di
Intermediari           cui all’articolo 2, comma 1, del CAP
                     gli agenti di cambio
  finanziari
                     le società che svolgo il servizio di riscossione dei tributi
                     gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto
                      dall’articolo 107 del TUB
                     gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto
                      dall’articolo 106 del TUB
                     le succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti
                      aventi sede in uno Stato estero nonché le succursali italiane
                      delle società di gestione del risparmio armonizzate e delle
                      imprese di investimento
                     Cassa depositi e prestiti Spa

                                                                                   60
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La terza direttiva comunitaria e il D. Lgs. 231/07



     Sono      le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966
 considerati   i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni
               dell’elenco generale previste dall’articolo 155, comma 4 e
intermediari
               e comma 5 del TUB
  finanziari   le succursali italiane dei soggetti indicati alle elttere a) e c)
    anche:     aventi sede all’estero




Sono altresì    i promotori finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 31
                del TUF
 obbligati i
                gli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109, comma 2,
  soggetti     lettere a) e b) del CAP che operano nei rami di cui al comma
 esercenti     1, lettera g)
   attività     i mediatori creditizi iscritti nell’albo previsto dall’articolo 16
finanziaria,    della legge 7 marzo 1996, n. 108
                gli agenti in attività finanziaria iscritti nell’elenco previsto
   e cioè:
                dall’articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374


                                                                               61
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La terza direttiva comunitaria e il D. Lgs. 231/07




Ai fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in
tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio, passa da 12.500 euro a 5.000 euro (2.500) il limite al di sotto
del quale è ammessa la trasferibilità del denaro contante fra soggetti privati,
nonché l’emissione di assegni senza indicazione del nome o della ragione
sociale del beneficiario e la clausola dinon trasferibilità.



Il decreto aumenta inoltre le sanzioni amministrative previste per le
violazioni alla norma.
Ulteriori novità sono introdotte in merito agli obblighi di segnalazione di
contanti e operazioni bancarie pari o superiori a 15.000 euro.




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La terza direttiva comunitaria e il D. Lgs. 231/07

Nessun diritto all’anonimato per chi segnala le operazioni a rischio di riciclaggio
ma la riservatezza deve essere deve essere garantita e tutelata per evitare
eventuali ritorsioni.

E’ una delle novità contenute nel Decreto Legislativo 25 settembre 2009, n.151
che integra e modifica alcune disposizioni del D.Lgs. 231/2007, precisando gli
obblighi di intermediari, professionisti e dei soggetti tenuti al rispetto della
disciplina:

In particolare si prevede che:

• la tutela dell’identità delle persone obbligate a effettuare segnalazioni sia
  rimessa alla valutazione delle autorità investigative e alla normativa vigente del
  codice di procedura penale;
• i professionisti e gli intermediari non debbano informare il cliente delle
  varie fasi del procedimento di segnalazione;
• i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni e i motivi del sospetto da
  indicare nella segnalazione siano individuati secondo quanto stabilito dalle istruzioni
  della UIF, l’organismo incaricato di raccogliere, appunto, le segnalazioni delle
  operazioni sospette;
• è previsto che l’Unità di Informazione Finanaziaria emani istruzioni in materia
  di operazioni sospette e che alleghi, alla relazione al Parlamento, il rapporto sulla
  attività svolta.

                                                                                 63
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ESERCITAZIONE :

1. La normativa italiana con la L.55/1990 introduce i principi e
   adempimenti imposti da quale convenzione ?
2. Date definizione di reato di riciclaggio .
3.L’ipotesi criminosa del delitto di riciclaggio è stata introdotta
   dall’art 648bis nel codice Civile o Penale ?
4.La Convenzione di Strasburgo quali comportamenti prevede ?


5. Tra i destinatari della terza Dirett. Comunitaria non vi sono gli
   intermediari Ass.vi ? Vero - falso


6. Qual è il limite oltre il quale non è ammessa la trasferibilità del
   denaro contante fra privati attualmente ?
7. Per quale importo vige l’obbligo di segnalazione per contanti o
   operazioni bancarie ?




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ESERCITAZIONE :
1. La normativa italiana con la L.55/1990 introduce i principi e adempimenti
   imposti da quale convenzione ?                Strasburgo sett 1990
2. Date definizione di reato di riciclaggio .
  Si sostanzia ogni qualvolta attraverso una serie di operazioni poste in
   essere si miri a nascondere ,occultare o ostacolare l’accertamento circa
   l’origine illecita di denaro,beni o utilità
3.L’ipotesi criminosa del delitto di riciclaggio è stata introdotta dall’art
    648bis nel codice Civile o Penale ? Penale
4.La Convenzione di Strasburgo quali comportamenti prevede ?
collaborazione tra stati membri    -
Abolizione anonimato nelle transazioni sospette
Identificare l’autore e registrare in Archivio informatico –
sviluppare programmi con procedure e controlli interni di aggiornam. del
   personale
5. Tra i destinatari della terza dirett. Comunitaria non vi sono gli intermediari
    Ass.vi ? Vero - falso                  falso
6. qual è il limite oltre il quale non è ammessa la trasferibilità del denaro
    contante fra privati attualmente ? 5000 ( 2500 con ultimo decreto !)
7. Per quale importo vige l’obbligo di segnalazione per contanti o operazioni
    bancarie ? 15.000                                                    65
                                                S N A Sez. Prov.le Bari
Obbligo di identificazione del cliente e del beneficial owner
            (o titolare effettivo dell’operazione)


 Nella trattazione degli obblighi previsti in materia di antiriciclaggio verrà
 seguito lo schema tracciato del D.Lgs. 56/04, con gli aggiornamenti e le
 novità apportate dal D.Lgs. 231/07 e dai successivi provvedimenti
 legislativi.


                          Obblighi fondamentali


  L’identificazione della clientela (adeguata verifica della clientela)


    La registrazione dei dati relativi alla clientela e all’operazione
     all’interno del c.d. Archivio Unico Informatico (o cartaceo, a
                       seconda degli intermediari)


        La formazione del personale dell’intermediario, sì da
  sensibilizzarlo rispetto all’individuazione di elementi di riciclaggio

                                                                            66
                                                S N A Sez. Prov.le   Bari
Obbligo di identificazione del cliente e del beneficial owner
            (o titolare effettivo dell’operazione)
 Il legislatore chiede ai destinatari della normativa di adempiere agli obblighi
 di adeguata verifica della clientela in relazione ai rapporti e alle operazioni
 inerenti lo svolgimento dell’attività istituzionale o professionale degli stessi
 ed, in particolare, nei seguenti casi:

            a) Quando instaurano un rapporto continuativo

 b) Quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che
     comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di
        pagamento di import pari o superiore a 15.000 euro,
      indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una
    operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro
          collegate per realizzare un’operazione frazionata

    c) Quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del
  terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o
                         soglia applicabile

 d) Quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati
  precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente

                                                                            67
                                                S N A Sez. Prov.le   Bari
Obbligo di identificazione del cliente e del beneficial owner
            (o titolare effettivo dell’operazione)
Gli obblighi di adeguata verifica del cliente e di controllo consistono nelle
seguenti attività:


    a) Identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di
  documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e
                              indipendente


 b) Identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità



   c) Ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del
       rapporto continuativo o della prestazione professionale


      d) Svolgere un controllo costante nel corso del rapporto
    continuativo o della prestazione professionale, come previsto
                 dall’articolo 18 del D. Lgs. 231/07

                                                                           68
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L’applicazione delle norme legislative


Riguardano tre momenti dell’attività
assicurativa:

       ACCENSIONE DI RAPPORTI
      CONTINUATIVI (polizze vita)

    OPERAZIONI D’INCASSO PREMI

      OPERAZIONI DI PAGAMENTO
              SINISTRI


                                                              69
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Rilevazione dei dati




OPERAZIONI D’ INCASSO PREMI
La rilevazione riguarda ogni operazione d’incasso premi delle polizze dei
Rami Danni:

• d’importo superiore a € 12.500,00, quale che sia il mezzo di
pagamento concretamente movimentato;

• di importo superiore a € 3.098,74, se eseguita per contanti

• deve essere effettuata volta per volta l’identificazione del
soggetto che mette materialmente in atto la movimentazione di
mezzi di pagamento      e del contraente, se diverso




                                                                         70
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Dati da rilevare

Generalità del contraente          Generalità del soggetto che   Documenti identificativi
                                   esegue il pagamento           del soggetto che
                                                                 esegue il pagamento

Se persona fisica:                 Se il Contraente è
                                   persona fisica:               • carta d’identità
•   Cognome e Nome                                               • passaporto
•   Luogo e data di nascita        •   Cognome e Nome            • porto d’armi
•   Indirizzo                      •   Luogo e data di nascita   • patente di guida (ril.
•   Codice fiscale                 •   Indirizzo                 Prefettura)
•   Codici sottogruppo e gruppo    •   Codice fiscale            • tessera
    ramo di attività economica                                   riconoscimento di
                                                                 amministrazione statale
Se persona giuridica:              Se il Contraente è
                                   persona giuridica:
•   denominazione
•   sede                           • Cognome e Nome del
•   Indirizzo                      Legale rappresentante
•   Codice fiscale / P. Iva        • Luogo e data di nascita
•   Codici sottogruppo e gruppo    • Indirizzo
    ramo di attività economica     • Codice fiscale del Legale
                                   rappresentante




                                                                                    71
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Rilevazione dei dati


I dati rilevati, integrati con la data, la causale dell’operazione e
l’importo dei singoli mezzi di pagamento, debbono essere
riportati sull’apposita scheda.


Detta scheda deve essere inoltrata alla Direzione della
Compagnia entro un determinato periodo (15 giorni) dalla data
dell’operazione cui si riferisce.


Per quanto riguarda i contratti in Coassicurazione , il
monitoraggio relativo alle movimentazioni dei mezzi di
pagamento e le evidenze informali e provvisorie ai fini della
eventuale registrazione delle operazioni frazionate devono
essere effettuati dalla sola Delegataria.



                                                                     72
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Operazioni frazionate e multiple


Nell’ambito delle operazioni d’incasso premi debbono essere
identificate le operazioni frazionate e le operazioni multiple, che
si possono così definire:

OPERAZIONE FRAZIONATA

Quando uno stesso contraente mette in atto più movimentazioni di mezzi
di pagamento, personalmente o avvalendosi di uno o più soggetti che
attuano materialmente tali movimentazioni in suo nome e per conto,
nell’arco temporale di 7 (sette) giorni lavorativi;


OPERAZIONE MULTIPLA

Quando uno stesso soggetto mette materialmente in atto più
movimentazioni di mezzi di pagamento per conto di più contraenti
diversi, nell’arco temporale di 7 (sette) giorni lavorativi.


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Operazioni frazionate e multiple

Ci si potrebbe, a questo punto, domandare quali siano effettivamente le
operazioni frazionate o multiple suscettibili in concreto di essere messe in
atto dal contraente o dal soggetto che si presenta ad eseguire
materialmente il pagamento dei premi, nello specifico campo
assicurativo, al fine di eludere il monitoraggio previsto dalle norme di
legge.

La nozione di “operazione frazionata” riassunta dalla normativa di legge
non lascia spazio a dubbi di sorta:
Per operazione frazionata deve intendersi, infatti, qualle che, dovendo
per sua stessa natura o potendo per obiettive ragioni logiche essere
effettuata dal cliente a monte, con un unico atto, è stata, invece, dallo
stesso suddivisa in più operazioni, in ipotesi proprio di eludere il
monitoraggio previsto dalla legge.

Per “operazione multipla” s’intende, invece, quella che materialmente
attuata da un unico soggetto con un unico atto, è di fatto costituita, a
monte, da più operazioni, ognuna delle quali è riconducibile ad un
diverso contraente.


                                                                          74
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Operazioni sospette



Si riportano alcune indicazioni idonee ad individuare quali
anomalie, in generale, possono fare sorgere fondati
sospetti circa l’attuazione di operazioni di riciclaggio.

Questi “indici di anomalia” sono stati individuati e
pubblicati dalla Banca d’Italia.

Se ne riportano alcuni che possono più direttamente
interessare     l’attività assicurativa;     l’elencazione
esemplificativa non esaurisce la possibile casistica delle
operazioni sospette, e ciò anche in considerazione della
continua evoluzione delle modalità di attuazione delle
operazioni


                                                                75
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Operazioni sospette

Indici di anomalia

• Operazioni che, in relazione al soggetto che le pone in essere, appaiono
d’importo       sproporzionato  o    comunque,     economicamente      non
giustificabili;


• Operazioni della stessa natura ripetute presso la medesima dipendenza
con modalità tali da far pensare ad intenti dissimulatori (ad esempio
attraverso il frazionamento delle operazioni).


• Operazioni effettuate a nome di terzi che non compaiono mai di
persona.


• Operazioni ordinate con indicazioni palesemente inesatte o incomplete,
tali da ritenere che si vogliano occultare informazioni essenziali.



                                                                         76
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Operazioni sospette

Indici di anomalia

• Frequente ed ingiustificato uso di notevoli somme in contanti.


• Clienti che si rifiutano di mostrare un documento d’identità o sono
ingiustificatamente riluttanti a fornire le informazioni necessarie
all’attuazione dell’operazione.


•Clienti in notevoli difficoltà economiche che provvedono ad estinguere
obbligazioni o effettuano operazioni d’ingente importo in rapporto alla
loro condizione economica.


• Clienti che, senza un plausibile motivo, si rivolgono ad Agenzie o
Ispettorati lontani dalla zona in cui risiedono o svolgono la loro attività.




                                                                          77
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Operazioni sospette


 E’ FATTO ASSOLUTO DIVIETO DI
 AVVERTIRE IL SOGGETTO LA CUI
OPERAZIONE E’ STATA SEGNALATA
        QUALE SOSPETTA

     QUANDO UN’OPERAZIONE
DEV’ESSERE RITENUTA SOSPETTA E,
     QUINDI, SEGNALATA ALLA
    DIREZIONE PER L’INOLTRO
DELL’INFORMAZIONE ALL’AUTORITA’
          COMPETENTE?
                                                     78
                         S N A Sez. Prov.le   Bari
Operazioni sospette
Vediamo qualche esempio:

Un soggetto, conosciuto sulla piazza quale gestore di bische
clandestine, si presenta in Agenzia ed effettua un’operazione di
pagamento, non in contanti, per un importo pari a € 10.000,00;
cosa si deve fare?

a) identificare il soggetto e registrare l’operazione

a) identificare il soggetto, registrare e segnalare l’operazione

a) eseguire semplicemente l’operazione

a)Eseguire l’operazione segnalandola alla direzione

a) eseguire l’operazione, creando un’informale e provvisoria evidenza
della stessa, ai fini dell’individuazione di un’eventuale più ampia
operazione frazionata



                                                                           79
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Operazioni sospette


Vediamo qualche esempio:

Un soggetto, più volte apparso sulla cronaca locale in quanto
implicato nello spaccio di sostanze stupefacenti, si presenta in
agenzia per effettuare un’operazione di pagamento per un
importo pari a € 1.000,00 in contanti; cosa si deve fare?

a) identificare il soggetto e registrare l’operazione

a) identificare il soggetto, registrare e segnalare l’operazione

a) eseguire semplicemente l’operazione

a)Eseguire l’operazione segnalandola alla direzione




                                                                           80
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Le sanzioni
Alcune delle sanzioni previste dalle normative di legge in
materia, sono quelle di seguito indicate:

 la sanzione amministrativa pecuniaria sino al 40% dell’importo
trasferito, per infrazione alle disposizioni sull’uso del contante e dei
titoli al portatore (omissione dell’indicazione del beneficiario e della
clausola di non trasferibilità sugli assegni bancari;

 la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da un minimo di €
2.600,00 ad un massimo di € 13.000,00, in caso di violazione degli
obblighi d’identificazione del soggetto e di registrazione
dell’operazione; salvo che il fatto costituisca più grave reato.

 la sanzione amministrativa pecuniaria sino al 50% dell’importo
trasferito in caso di omessa segnalazione di un’operazione sospetta;
salvo che il fatto costituisca più grave reato.

 reclusione da 4 a 12 anni per le persone fisiche che concorrano al
reato di riciclaggio (anche per aver deliberatamente omesso di
segnalare l’operazione sospetta).
                                                                      81
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ESERCITAZIONI
1. Quali sono gli obblighi fondamentali ?

2.In quali momenti della nostra attività si applicano le norme ?


3. La rilevazione premi quali importi riguarda ?

4.Fra i dati da rilevare interessano anche le generalità del soggetto
che esegue il pagamento, diverso dal contraente ? Vero – falso

5. Dare la definizione di operazioni frazionate .


6. Dare definizione di operazioni multiple .

.
7. Elenca almeno 3 indici di anomalia .




                                                                        82
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ESERCITAZIONI
1. Quali sono gli obblighi fondamentali ?
Identificazione della clientela - registrazione dei dati nel archivio unico informatico -
formazione del personale
2.In quali momenti della nostra attività si applicano le norme ?
 accensione rapporti continuativi (vita) – incasso premi – pagamento sinistri

3. La rilevazione premi quali importi riguarda ?
superiore a 12500 qualunque sia mezzo - superiore a 3098,74 se in contanti
4.Fra i dati da rilevare interessano anche le generalità del soggetto che esegue il
pagamento, diverso dal contraente ? Vero – falso       vero

5. Dare la definizione di operazioni frazionate .
  uno stesso contraente mette in atto più movimentazioni di mezzi di pagamento
personalmente o tramite uno o più soggetti , nell’arco di 7 gg lavorativi.

6. Dare la definizione di operazioni multiple .
 uno stesso soggetto mette in atto più movimentazioni per conto di più contraenti nell’arco
di 7gg lavorativi.
7. Elenca almeno 3 indici di anomalia .
  operazione sproporzionata rispetto alle risorse
  operazioni stessa natura ripetute presso la medesima dipendenza ;
  in nome di terzi che non appaiono mai,
Indicazioni inesatte o incomplete
 notevoli somme in contanti
Rifiuto mostrare doc .identità
In notevole difficoltà ma effettua operazioni ingenti
Si rivolgono ad agenzie lontane ….


                                                                                      83
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84
S N A Sez. Prov.le   Bari
La casistica
Vi proponiamo una serie di casi, scelti tra quelli che, presumibilmente,       si
potrebbero presentare con maggior frequenza durante lo svolgimento dell’attività
agenziale:


Caso 1)
Un cliente, recatosi in agenzia per il perfezionamento di una
polizza di assicurazione sulla vita, si limita a firmare i relativi
moduli, senza effettuare, al momento, alcuna operazione di
pagamento.
Come vi comportate?

a) identificate il soggetto e registrate l’operazione

a) identificate il soggetto, registrate e segnalate l’operazione

a) eseguite semplicemente l’operazione

a) eseguite l’operazione segnalandola alla direzione




                                                                             85
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La casistica
Vi proponiamo una serie di casi, scelti tra quelli che, presumibilmente,       si
potrebbero presentare con maggior frequenza durante lo svolgimento dell’attività
agenziale:


Caso 2)
Un cliente effettua un’operazione di pagamento, composta in
parte da denaro contante, per un importo di € 2.400,00 e in
parte da altri mezzi di pagamento, per un importo di €
12,.755,00
Come vi comportate?

a) identificate il soggetto e registrate l’operazione

a) identificate il soggetto, registrate e segnalate l’operazione

a) eseguite semplicemente l’operazione

a) eseguite l’operazione segnalandola alla direzione




                                                                             86
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La casistica
Vi proponiamo una serie di casi, scelti tra quelli che, presumibilmente,       si
potrebbero presentare con maggior frequenza durante lo svolgimento dell’attività
agenziale:


Caso 3)
Un cliente, si presenta in agenzia per stipulare una polizza di
assicurazione per le garanzie RCA e CVT sulla propria
autovettura
Come vi comportate?

a) identificate il soggetto e registrate l’operazione

a) identificate il soggetto, registrate e segnalate l’operazione

a) eseguite semplicemente l’operazione

a) eseguite l’operazione segnalandola alla direzione




                                                                             87
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La casistica
Vi proponiamo una serie di casi, scelti tra quelli che, presumibilmente,       si
potrebbero presentare con maggior frequenza durante lo svolgimento dell’attività
agenziale:


Caso 4)
Un cliente, esegue, nell’arco di 7 giorni, più operazioni di
pagamento e tra queste una per un importo superiore a €
12.500,00
Come vi comportate?

a) identificate il soggetto e registrate l’operazione

a) identificate il soggetto, registrate e segnalate l’operazione

a) eseguite semplicemente l’operazione

a) eseguite l’operazione segnalandola alla direzione

a)Cumulate gli importi delle singole operazioni, identificate il soggetto e
registrate le operazioni

                                                                             88
                                                 S N A Sez. Prov.le   Bari
La casistica
Vi proponiamo una serie di casi, scelti tra quelli che, presumibilmente,       si
potrebbero presentare con maggior frequenza durante lo svolgimento dell’attività
agenziale:


Caso 5)
Un cliente, esegue, nell’arco di 7 giorni, più operazioni di
pagamento per un importo complessivamente superiore a €
12.500,00.
Come vi comportate?

a) identificate il soggetto e registrate l’operazione

a) identificate il soggetto, registrate e segnalate l’operazione

a) eseguite semplicemente l’operazione

a) eseguite l’operazione segnalandola alla direzione

a)Cumulate gli importi delle singole operazioni, identificate il soggetto e
registrate le operazioni

                                                                             89
                                                 S N A Sez. Prov.le   Bari

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  • 1. “ il Buongiorno si vede dal front – office Percorso Formativo per Dipendenti di assicurazione 2011 V MODULO “ ELEMENTI NORMATIVI “ Docenti : Erasmo Gatti & Rosa Manieri 1 Sez. prov.le SNA BARI
  • 2. Una riflessione durante le vacanze , per rendere migliore il nostro rientro : “ Il miglioramento è possibile ! “ Occorre fare tre cose : 1. prendere coscienza delle “ cattive abitudini “ 2. adottare consapevolmente dei comportamenti diversi, migliori 3. ripeterli ogni qualvolta se ne presenti l’occasione fino a quando non diventeranno automatici . -- la padronanza di una nuova abitudine può dirsi acquisita quando la nuova risposta si mantiene costante nel tempo . 2 Sez. prov.le SNA BARI
  • 3. preparandoci per …..il TEST finale Ripetere meglio : COMUNICAZIONE -NEGOZIAZIONE •Gli assiomi della comunicazione •I livelli della comunicazione •Negoziazione win to win •* domande aperte e domande chiuse •* comunicazione non verbale •Come gestire le obiezioni del cliente •Domande pertinenti al cliente e raggiungimento dell’obiettivo •Valutazione del rischio RAMI TECNICI •Valutazione del rischio e trattamento • Il contratto di assicurazione nel C.C. •Diritto al risarcimento •Oggetto dell’incendio • i 6 reati del C.P. analizzati •Respons. Civile nel C.C. •Le esimenti •Definizione infortunio •Morte per infortunio •Regime CARD (tempi, tipologia di danni , rimborso sinistro, …) •………… 3 Sez. prov.le SNA BARI
  • 4. : “ Le buone abitudini sono la chiave di ogni successo . . . . . . . . Ripetendo quotidianamente le nuove abitudini , presto esse diventeranno parte della mia mente attiva , ma sopratutto filtreranno anche nell'altra mia mente, quella misteriosa sorgente che non dorme mai, che crea i miei sogni e che spesso mi fa agire in modo che non comprendo. ……. “ OG MANDINO 4 Sez. prov.le SNA BARI
  • 5. OD C E IC I C IV LE CO C DI E SS A U IC Z RA N IO I 5 Sez. prov.le SNA BARI
  • 6. REGOLAMENTO n. 5 del 16 OTTOBRE 2006 REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (INTERMEDIARI DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE) E DI CUI ALL’ARTICOLO 183 (REGOLE DI COMPORTAMENTO) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE. MODIFICATO ED INTEGRATO DAL PROVVEDIMENTO ISVAP DEL 2 LUGLIO 2009 N. 2720 E DAL PROVVEDIMENTO ISVAP DEL 17 DICEMBRE 2008 N. 2664. LE MODIFICHE O INTEGRAZIONI SONO RIPORTATE IN CORSIVO. ……………………. PARTE II – Accesso all’attività di intermediazione Capo III - Esercizio dell’attività di intermediazione per il tramite di addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario ….. Capo I - Regole di comportamento ….. Art. 47 (Regole generali di comportamento) Art. 48 (Conflitti di interesse) Art. 49 (Informativa precontrattuale) Art. 50 (Informativa su potenziali situazioni di conflitto di interesse) Art. 51 (Modalità dell’informativa) Art. 52 (Adeguatezza dei contratti offerti) Art. 53 (Documentazione da consegnare ai contraenti) Art. 54 (Obblighi di separazione patrimoniale) Art. 57 (Conservazione della documentazione) …….. PARTE IV – Provvedimenti sanzionatori Art. 62 (Violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari) …………….. 6 Sez. prov.le SNA BARI
  • 7. ADDETTI ALL’ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE : “ a) “addetti all’attività di intermediazione al di fuori dei locali dell’intermediario per il quale operano”: gli intermediari, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nella sezione A, B o D del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa al di fuori dei locali dove l’intermediario opera; b) “addetti all’attività di intermediazione all’interno dei locali in cui l’intermediario opera”: gli sportellisti bancari e postali, i dipendenti, i collaboratori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che svolgono l’attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa nei locali di tali intermediari; “ 7 Sez. prov.le SNA BARI
  • 8. ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE d) l’attività che consiste nel presentare o proporre contratti assicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediario, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati; 8 Sez. prov.le SNA BARI
  • 9. FAQ ISVAP -- TERZO GRUPPO Art. 2, lett. d) – Definizione di intermediazione assicurativa Cosa si intende per "collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati"? Per "collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati" si intende l’attività di assistenza offerta dall’intermediario all’assicurato che, avendo subito un sinistro, si deve rivolgere alla propria compagnia di assicurazione per chiedere il pagamento delle somme dovute. Un collaboratore “esterno” (non dipendente) di agenzia, che abbia il solo compito di curare l’assistenza e la gestione di pratiche di sinistro dei clienti dell’agenzia rientra nell’attività di intermediazione? Deve essere iscritto nel registro? Il collaboratore esterno che abbia il compito di curare l’assistenza e la gestione di pratiche di sinistro per conto dell’agente, pertanto, svolge attività di intermediazione e perciò deve essere iscritto nel registro, sezione E. 9 Sez. prov.le SNA BARI
  • 10. seguito L’attività di mera consulenza assicurativa costituisce intermediazione? E in tale caso a quale sezione del registro deve essere richiesta l’iscrizione? Secondo la definizione di cui all’art. 106 del Codice delle assicurazioni e all’art. 2, lett. d) del Regolamento, l’attività di consulenza, se finalizzata alla proposta e/o presentazione di contratti assicurativi e svolta dietro compenso, costituisce attività di intermediazione assicurativa e pertanto comporta l’iscrizione nel registro. In particolare, l’intermediario dovrà iscriversi: nella sezione A, se agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione; nella sezione B, se agisce su incarico del cliente senza essere fornito di poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione; nella sezione C, se è il produttore diretto di un’impresa di assicurazione ed esercita l’intermediazione assicurativa nei rami vita e dei rami infortuni e malattie senza obblighi di orario o di risultato; nella sezione D se si tratta di una banca, di un intermediario finanziario, di una Sim o di Poste Italiane s.p.a. - Divisione bancoposta; nella sezione E, se è un dipendente, collaboratore, produttore o altro incaricato degli intermediari iscritti nella sezione A, B o D che opera al di fuori dei locali degli intermediari stessi. 10 Sez. prov.le SNA BARI
  • 11. seguito Svolge attività di intermediazione assicurativa: - un collaboratore (c.d. “esattore”) che si limita ad incassare i premi presso il domicilio degli assicurati? - un collaboratore che acquisisce la denuncia di sinistro presso il domicilio dell’assicurato? - il c.d. “procuratore”? - il fattorino addetto a consegnare/ritirare documenti e/o assegni, consegnando relative quietanze, ma senza apporre firme per ricevuta? … … .Non può essere resa una risposta unitaria ai quesiti posti, in quanto le figure sopraindicate vanno riempite di contenuto alla luce della definizione di attività di intermediazione assicurativa di cui all’articolo 106 del Codice delle Assicurazioni e all’art. 2, lettera d) del Regolamento e dell’attività in concreto esercitata, con particolare riferimento al contesto nel quale operano. A titolo esemplificativo, deve essere iscritto nel registro chi ritira assegni, incassa premi, acquisisce denunce di sinistro presso il domicilio dell’assicurato, in quanto tali operazioni rientrano nell’attività di conclusione, gestione o assistenza nell’esecuzione del contratto. Non deve, di contro, essere iscritto il soggetto che svolga l’attività tipica del fattorino, vale a dire la mera consegna e ricezione di documentazione in busta chiusa, con contestuale rilascio di ricevuta relativa al solo recapito della busta, senza possibilità di avere visione ed entrare nel merito della documentazione consegnata o ricevuta. 11 Sez. prov.le SNA BARI
  • 12. seguito Esercita attività di intermediazione assicurativa il procacciatore di affari o il segnalatore? Alla luce della definizione di cui all’art. 106 del Codice delle Assicurazioni e all’art. 2, lett. d) del Regolamento, l’attività di mera segnalazione di nominativi all’intermediario senza percepire alcun compenso non è riconducibile alla nozione di attività di intermediazione, salvo che essa non si sostanzi anche in un’attività propedeutica o correlata alla presentazione o proposta di contratti di assicurazione ai clienti segnalati e comporti la percezione di un compenso. I dipendenti di agenzia a cui fanno capo le mansioni di gestione sinistri o contabilità aziendale svolgono attività di intermediazione assicurativa? Devono essere iscritti? I soggetti che, all’interno dei locali di un intermediario, esercitano esclusivamente attività amministrative quali, ad esempio, la tenuta della contabilità non svolgono attività di intermediazione assicurativa e, pertanto, non devono essere iscritti nel registro. Costituisce, invece, attività di intermediazione assicurativa la gestione dei sinistri e, di conseguenza, se i soggetti che svolgono tale ultima attività operano al di fuori dei locali dell’intermediario iscritto in A, B o D che se ne avvale, essi devono essere iscritti nella sezione E del registro; viceversa, se tale attività è esercitata all’interno dei locali del predetto intermediario, non è richiesta l’iscrizione nel registro, ma ai soggetti che la svolgono si applica la disciplina dell’art. 42 del Regolamento. 12 Sez. prov.le SNA BARI
  • 13. Art. 38 AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE iscritti nel registro e gli 1. Gli intermediari persone fisiche addetti all’attività di intermediazione all’interno dei locali in cui opera l’intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D, aggiornano periodicamente le proprie cognizioni professionali. A tal fine, partecipano annualmente a corsi di formazione in aula e/o a distanza di durata non inferiore a 30 ore,di cui almeno 15 in aula. L’aggiornamento annuale è effettuato a partire dalla data di iscrizione nel registro o, per gli addetti operanti all’interno dei locali dell’intermediario, dalla data di inizio dell’attività; in ogni caso, l’aggiornamento è effettuato in occasione dell’immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire o dell’evoluzione della normativa di riferimento. 13 Sez. prov.le SNA BARI
  • 14. Art. 42 REQUISITI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ 1. Gli intermediari iscritti nelle sezioni A, B o D del registro possono avvalersi, per lo svolgimento dell’attività di intermediazione all’interno dei propri locali, di addetti per i quali abbiano preventivamente accertato: a) il possesso dei requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del decreto; b) il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta ed ai contratti intermediati, acquisito mediante la partecipazione a corsi di formazione, conformi ai criteri stabiliti dall’articolo 17, comma 2, tenuti od organizzati a cura degli stessi intermediari per i quali operano o delle relative imprese preponenti. 2. Gli intermediari di cui al comma 1: a) accertano periodicamente la permanenza del possesso dei requisiti previsti dalla lettera a) del medesimo comma e si astengono dall’utilizzare i soggetti per i quali ne abbiano riscontrato l’insussistenza fino al perdurare della stessa; b) assicurano che i soggetti di cui si avvalgono siano in regola con gli obblighi di aggiornamento professionale previsti dall’articolo 38. ….. 4. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 3 conservano, ai sensi dell’articolo 57, la documentazione comprovante l’accertamento del possesso e della permanenza dei requisiti di cui al presente articolo. 14 Sez. prov.le SNA BARI
  • 15. ESERCITAZIONE : 1.Un dipendente che lavoro anche “fuori dai locali “ deve essere iscritto alla Sez e) ? Si - no 2. La gestione e esecuzione ossia assistenza al cliente nei sinistri rientra nell’attività di intermediazione ? Si – no 3. L’attività di mera consulenza assicurativa costituisce intermediazione, se finalizzata alla proposta e/o presentazione di contratti assicurativi senza compenso ? Si –no . 4. un collaboratore c.d. “esattore” che si limita ad incassare i premi presso il domicilio degli assicurati cioè ritira assegni, incassa premi, acquisisce denunce di sinistro presso il domicilio dell’assicurato deve essere iscritto nel registro ? Si – no e perchè ? 5.Quando vige l’obbligo di effettuare l’AGGIORNAMENTO COMPETENZE ? 6. Quali sono i requisiti previsti dall’art 42 Reg.n° 5 per lo svolgimento dell’attività assicurativa ? 15 Sez. prov.le SNA BARI
  • 16. ESERCITAZIONE : 1.Un dipendente che lavoro anche “fuori dai locali “ deve essere iscritto alla Sez e) ? Si - no si 2. La gestione e esecuzione ossia assistenza al cliente nei sinistri rientra nell’attività di intermediazione ? Si – no si 3. L’attività di mera consulenza assicurativa costituisce intermediazione, se finalizzata alla proposta e/o presentazione di contratti assicurativi senza compenso ? Si –no no. 4. un collaboratore c.d. “esattore” che si limita ad incassare i premi presso il domicilio degli assicurati cioè ritira assegni, incassa premi, acquisisce denunce di sinistro presso il domicilio dell’assicurato deve essere iscritto nel registro ? Si – no e perchè ? Si in quanto tali operazioni rientrano nell’attività di conclusione, gestione o assistenza nell’esecuzione del contratto. 5.Quando vige l’obbligo di effettuare l’AGGIORNAMENTO COMPETENZE ? Annualmente & in ogni caso, l’aggiornamento è effettuato in occasione dell’immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire o dell’evoluzione della normativa di riferimento. 6. Quali sono i requisiti previsti dall’art 42 Reg.n° 5 per lo svolgimento dell’attività assicurativa ? a) requisiti di cui all’articolo 110, comma 1, del decreto; b) il possesso di cognizioni e capacità professionali adeguate all’attività svolta 16 Sez. prov.le SNA BARI
  • 17. Art. 47 REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO 1. Nello svolgimento dell’attività d’intermediazione ed in particolare nell’offerta dei contratti di assicurazione e nella gestione del rapporto contrattuale, gli intermediari devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità nei confronti dei contraenti e degli assicurati; b) osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese per le quali operano; c) acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati; d) agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e degli assicurati. 17 Sez. prov.le SNA BARI
  • 18. SEGUITO 2. Gli intermediari sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite dai contraenti o di cui comunque dispongano in ragione dell’attività svolta, salvo che nei confronti del soggetto per il quale operano o di cui distribuiscono i contratti, nei casi di cui all’articolo 189 del decreto ed in ogni altro caso in cui le vigenti disposizioni normative ne impongano o consentano la rivelazione. E’ comunque vietato l’utilizzo delle suddette informazioni per finalità diverse da quelle strettamente inerenti lo svolgimento dell’attività di intermediazione, salvo espresso consenso prestato dall’interessato a seguito di apposita informativa fornita ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 18 Sez. prov.le SNA BARI
  • 19. SEGUITO 3. Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi: a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità; b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a). Agli intermediari è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita, di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto. Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all’articolo 2, comma 3 del decreto, il divieto riguarda i premi di importo superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto. *****Provvedimento ISVAP n. 2720 del 2 luglio 2009 Il divieto non opera per le coperture del ramo responsabilità civile auto e per le relative garanzie accessorie, se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto. 19 Sez. prov.le SNA BARI
  • 20. Art. 49 INFORMATIVA PRECONTRATTUALE 2. Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, gli intermediari consegnano al contraente: a) copia di una dichiarazione, conforme al modello di cui all’allegato n. 7B, da cui risultino i dati essenziali degli intermediari e della loro attività. La dichiarazione è aggiornata ad ogni variazione dei dati in essa contenuti. In caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo la dichiarazione è consegnata se i dati in essa contenuti sono modificati ; a bis) copia di un documento, conforme al modello di cui all’allegato n. 7A, che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti a norma del decreto e del presente Regolamento46; 20 Sez. prov.le SNA BARI
  • 21. Seguito b) la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni. 3. La consegna della documentazione di cui al comma 247 deve risultare da un’apposita dichiarazione, redatta con caratteri idonei per dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente. L’intermediario conserva la documentazione atta a comprovare l’adempimento degli obblighi di consegna previsti dal comma 248. 4. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, di un contratto di assicurazione, forniscono al contraente informazioni tali da consentire a quest’ultimo di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze. A tal fine,in funzione della complessità del contratto offerto, illustrano al contraente le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura, gli eventuali rischi finanziari connessi alla sottoscrizione ed ogni altro elemento utile a fornire un’informativa completa e corretta. 5. Sono esclusi dagli obblighi informativi di cui al comma 2, lettera a) e a bis)49, nonché da quanto disposto al comma 3 in relazione a tali obblighi, gli intermediari di assicurazione quando operano nei grandi rischi 21 Sez. prov.le SNA BARI
  • 22. Art. 52 ADEGUATEZZA DEI CONTRATTI OFFERTI 1. Le imprese impartiscono istruzioni agli intermediari di cui si avvalgono affinché, in fase precontrattuale, acquisiscano dal contraente ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative e previdenziali di quest’ultimo, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla propensione al rischio del contraente medesimo. 2. In ogni caso, gli intermediari sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati in relazione alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente. A tal fine, prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, acquisiscono dal contraente ogni informazione che ritengono utile in funzione delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto, conservandone traccia documentale. 22 Sez. prov.le SNA BARI
  • 23. SEGUITO 3. Con riferimento ai contratti di assicurazione sulla vita, gli intermediari chiedono in particolare notizie sulle caratteristiche personali del contraente, con specifico riferimento all’età, all’attività lavorativa, al nucleo familiare, alla situazione finanziaria ed assicurativa, alla sua propensione al rischio e alle sue aspettative in relazione alla sottoscrizione del contratto, in termini di copertura, durata ed eventuali rischi finanziari connessi al contratto da concludere. 4. Il rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste deve risultare da apposita dichiarazione, da allegare alla proposta, sottoscritta dal contraente, nella quale è inserita specifica avvertenza riguardo la circostanza che il rifiuto del contraente di fornire una o più delle informazioni pregiudica la capacità di individuare il contratto adeguato alle sue esigenze. 23 Sez. prov.le SNA BARI
  • 24. SEGUITO 5. Gli intermediari che ricevono proposte assicurative e previdenziali non adeguate informano il contraente di tale circostanza, specificandone i motivi. Dell’informativa fornita, inclusi i motivi dell’inadeguatezza, è data evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario. 24 Sez. prov.le SNA BARI
  • 25. Parte IV PROVVEDIMENTI SANZIONATORI - Art. 62 ………………………. Esempi di sanzioni mese di aprile 2011 : M. M. sanzione di € 342.110,77 per mancata osservanz delle regole di correttezza e trasparenza nei confronti della clientela in 76 occasioni ; mancato rispetto dell’obbligo di informazione precontrattuale in occasione della stipula di una polizza ; mancato rispetto dell’obbligo di separazione patrimoniale. L. A. € 239.999,76 per mancata osservanza delle regole di diligenza ,correttezza e trasparenza nei confronti della clientela in n.54 occasioni ETC……… FONTE ASSINEWS n.222 25 Sez. prov.le SNA BARI
  • 26. ESERCITAZIONE : 1.Quali sono le regole generali di comportamento a cui si deve attenere l’Intermediario ? . 2. Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi assegni bancari, postali o circolari, SENZA la clausola di non trasferibilità ? Si – no 3. Il divieto di ricevere denaro contante per i contratti di assicurazione contro i danni, riguarda i premi di importo superiore a settecentocinquanta euro per rata di incasso o premio annuo ? 4. Qual è il contenuti dell’all.to n. 7B e 7A ?, 5. Ai fini della valutazione dell’adeguatezza contrattuale ,su chi grava il dovere di acquisire/fornire tutte le informazioni ? . 6. Gli intermediari che ricevono proposte assicurative e previdenziali non adeguate cosa DEVONO fare ? 26 Sez. prov.le SNA BARI
  • 27. ESERCITAZIONE : 1. Quali sono le regole generali di comportamento a cui si deve attenere l’Intermediario ? a) comportarsi con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità b) osservare le disposizioni legislative e regolamentari, anche rispettando le procedure e le istruzioni a tal fine impartite dalle imprese ; c) acquisire le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative e previdenziali dei contraenti ed operare in modo che questi ultimi siano sempre adeguatamente informati; d) agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e assicurati. 2. Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi assegni bancari, postali o circolari, SENZA la clausola di non trasferibilità ? Si – no NO !! 3. Il divieto di ricevere denaro contante per i contratti di assicurazione contro i danni, riguarda i premi di importo superiore a settecentocinquanta euro per rata di incasso o premio annuo ? annui 4. Qual è il contenuti dell’all.to n. 7B e 7A ?, 7b risultino i dati essenziali degli intermediari e della loro attività 7A, riepiloga i principali obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti 5. Ai fini della valutazione dlel’adeguatezza contrattaulke ,su chi grava il dovere di fornire tutte le informaizoni ? ‘intermediario deve acquisire dal contraente ogni informazione che ritenga utile in funzione delle caratteristiche e della complessità del contratto offerto, conservandone traccia documentale. & il cliente ha obbligo di fornirle . 6. Gli intermediari che ricevono proposte assicurative e previdenziali non adeguate cos a DEVONO fare ? -Informare il contraente di tale circostanza, - specificandone i motivi. - dell’informativa fornita, inclusi i motivi dell’inadeguatezza, dare evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario. 27 Sez. prov.le SNA BARI
  • 28. REGOLAMENTO N. 35 DEL 26 MAGGIO 2010 REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E DELLA PUBBLICITA’ DEI PRODOTTI ASSICURATIVI, DI CUI ; AL TITOLO XIII DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE. Art. 3 Ambito di applicazione * contenuto fascicolo informativo RAMO VITA & Danni * pubblicità dei prodotti assicurativi Art 4. Documentazione e pubblicazione sul sito internet 1. Le imprese predispongono il Fascicolo informativo da consegnare al potenziale contraente prima della sottoscrizione di una proposta relativa ai prodotti assicurativi vita. 2. Il Fascicolo informativo è redatto in lingua italiana o in altra lingua concordata dalle parti. Restano salve le disposizioni vigenti in materia di bilinguismo nelle Regioni a Statuto Speciale. 28 Sez. prov.le SNA BARI
  • 29. SEGUITO . 3. Il Fascicolo informativo contiene esclusivamente i ; seguenti documenti precontrattuali e contrattuali: a) Scheda sintetica; b) Nota informativa; c) Condizioni di assicurazione, comprensive del Regolamento della gestione separata; d) Glossario; e) Modulo di proposta o, ove non previsto, Modulo di polizza. 29 Sez. prov.le SNA BARI
  • 30. SEGUITO . 4. I singoli documenti di cui si compone il Fascicolo informativo ; sono numerati in ogni pagina, con indicazione del numero totale delle pagine di ciascun documento (1 di 6, 2 di 6 ….) e, in prima pagina o a conclusione, della data dell’ultimo aggiornamento dei dati in essi contenuti. 5. Sulla copertina del Fascicolo informativo sono riportate esclusivamente: a) la denominazione, il logo e il simbolo dell’impresa e del gruppo di appartenenza. La denominazione, il logo e il simbolo dell’impresa devono avere un carattere di particolare evidenza rispetto a quelli del gruppo di appartenenza; b) l’intestazione: “Contratto di ……. (inserire la tipologia contrattuale e il nome commerciale)”; 30 Sez. prov.le SNA BARI
  • 31. Scheda sintetica : La sintesi sulle caratteristiche e sulle prestazioni e garanzie , sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla “ nota informativa “ Nota informativa : -VITA - Informazioni generali sull’impresa , sulle garanzie offerte , sui premi e sui costi gravanti sul contraente E PROGETTO ESEMPLIFICATIVO,,sconti,regime fiscale e altre informazioni sul contratto ( risoluzione. Riscatto, revoca, reclami ,documenti per liquidazione etc..) DANNI - Informazioni generali sull’impresa ,informazioni sul contratto ( copertura assicurative ,limiti, esclusioni,aggravamento rischio, premi,rivalse,franchigie, scoperti ), informazioni sulle procedure liquidative e reclami etc… -INFORTUNI -MALATTIA -RC VEICOLI E NATANTI 31 Sez. prov.le SNA BARI
  • 32. c) Condizioni di assicurazione, comprensive del Regolamento della gestione separata; d) Glossario; -e) Modulo di proposta o, ove non previsto, Modulo di polizza 32 Sez. prov.le SNA BARI
  • 33. TITOLO III : RAMI DANNI ART.30 Il Fascicolo informativo contiene esclusivamente i seguenti documenti precontrattuali e contrattuali: a) Nota informativa comprensiva del glossario; b) Condizioni di assicurazione c) Modulo di proposta o, ove non previsto, Modulo di polizza. d) Glossario Nb : RCA autovetture ciclomotori /motocicli natanti veicoli commerciali 33 Sez. prov.le SNA BARI
  • 34. Art.32 Contratto di assicurazione 1. Le imprese richiamano nella polizza, con caratteri grafici di particolare evidenza, l’avvertenza che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese ; dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione. 2. La polizza prevede una apposita dichiarazione, con caratteri di stampa idonei per dimensione e struttura grafica, da far sottoscrivere al contraente, attestante la consegna dei singoli documenti contenuti nel Fascicolo informativo. 3. Nella polizza di assicurazione le imprese prevedono un apposito spazio nel quale vengono descritte la periodicità del premio ed i mezzi di pagamento consentiti dall’impresa ………….. 34 Sez. prov.le SNA BARI
  • 35. Art. 34 Pubblicazione sul sito internet 1. Le imprese pubblicano sul proprio sito internet il Fascicolo informativo delle polizze individuali dei rami Infortuni e Malattia, dei prodotti che ; coprono rischi relativi all’abitazione con riferimento a furto, incendio e responsabilità civile del capo famiglia nonché delle polizze connesse a mutui e ad altri contratti di finanziamento. 2. Le imprese effettuano la pubblicazione di cui al comma 1 non appena disposta la commercializzazione di un nuovo prodotto e la documentazione deve essere mantenuta sul sito internet fino alla conclusione della commercializzazione. 35 Sez. prov.le SNA BARI
  • 36. SEGUITO 3. Con riferimento ai contratti di Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti le imprese pubblicano sul proprio sito internet la Nota informativa e le condizioni di assicurazione nel ; rispetto delle disposizioni impartite dal Regolamento ISVAP n. 23 del 9 maggio 2008. Sul sito viene altresì pubblicato l’elenco dei centri di liquidazione sinistri e dei relativi recapiti, con indicazione dell’area di competenza nonché dei giorni e degli orari di apertura. 4. Per i contratti malattia, la cui copertura venga prestata nella forma dell’assistenza diretta, le imprese pubblicano sul proprio sito internet l’elenco aggiornato dei centri e dei medici convenzionati. 36 Sez. prov.le SNA BARI
  • 37. Art. 39 Caratteristiche generali della pubblicità 1. La pubblicità dei prodotti assicurativi è effettuata avuto riguardo ai principi di chiarezza, correttezza nonché di conformità rispetto al contenuto del Fascicolo informativo cui i prodotti si riferiscono. 2. Il messaggio pubblicitario è strutturato in modo da non indurre in errore circa le caratteristiche, la natura, le garanzie ed i rischi del prodotto offerto. Devono essere utilizzate forme espressive e caratteri chiari, ben visibili e leggibili. 3. La pubblicità deve essere immediatamente riconoscibile e ben distinguibile rispetto ad ogni altra forma di comunicazione. 37 Sez. prov.le SNA BARI
  • 38. . Art. 40 Elementi della pubblicità 1. Il messaggio pubblicitario indica con chiarezza ed evidenza la denominazione dell’impresa di assicurazione e le caratteristiche del relativo prodotto. 2. Il messaggio pubblicitario riporta, con caratteri che consentono un’immediata ed agevole lettura, la seguente avvertenza: “Prima della sottoscrizione leggere il Fascicolo Informativo”. 3. Il messaggio pubblicitario indica i luoghi nei quali è possibile ottenere il Fascicolo informativo nonché gli altri eventuali mezzi attraverso i quali può essere consultato, compreso il sito internet ove lo stesso è pubblicato. 4. Nella pubblicità effettuata tramite radio o televisione l’avvertenza di cui al comma 2 deve essere riprodotta a voce e deve essere tale da consentire un agevole ascolto. 5. Le espressioni “garantisce”, “garantito” o termini similari che inducono a ritenere sussistente il diritto ad una prestazione certa per l’assicurato o per il portatore di un interesse alla prestazione assicurativa, possono essere utilizzate solo se la garanzia è rilasciata dall’impresa di assicurazione. 6. La qualifica di contratto “etico” e “socialmente responsabile” può essere utilizzata solo per i contratti sottoposti alla disciplina di cui agli articoli 23 e 24. 38 ; Sez. prov.le SNA BARI
  • 39. Capo IV Contratti infortuni e malattia Art. 47 Sede dell’arbitrato e età assicurabile ….. 2. Nei contratti Infortuni e Malattia in cui è stabilito un limite massimo di età assicurabile le imprese non possono prevedere la cessazione automatica della copertura assicurativa ove l’assicurato compia tale età durante la vigenza del contratto. Con riguardo ai contratti in corso, che contengono clausole relative alla cessazione automatica della copertura assicurativa, le imprese considerano il rischio in copertura nel caso in cui l’assicurato abbia continuato a pagare regolarmente il premio anche oltre il limite di età assicurabile ed il premio non sia stato restituito dall’impresa. Art. 48 Recesso in caso di sinistro 1. …… nei contratti Malattia le imprese non prevedono la facoltà di recesso in caso di sinistro. 39 Sez. prov.le SNA BARI
  • 40. Art. 52 Modifiche all’articolo 48 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 1. All’articolo 48 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, dopo il comma 1, è inserito il seguente: “1 bis. E’ comunque fatto divieto di assumere, direttamente o indirettamente, anche attraverso uno dei rapporti di cui al comma 1, primo periodo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di intermediario del relativo contratto in forma individuale o collettiva.”. 40 Sez. prov.le SNA BARI
  • 41. ESERCITAZIONE : 1. Cosa deve contenere il FASCICOLO INFORMATIVO VITA ? 2.Quali informazioni contiene la Nota Informativa DANNI ? 3.Quanti e quali sono i Fascicoli Informativi per l’RCA ? 4. Quali fascicoli Informativi devono pubblicare le Imprese sul proprio sito internet ? 5. Vi è l’obbligo per le Imprese di pubblicare sul proprio sito la Nota informativa e le condizioni di ? e l’elenco dei centri di liquidazione sinistri ? Si - no 6. Nei contratti Infortuni e Malattia in cui è stabilito un limite massimo di età assicurabile le imprese possono prevedere la cessazione automatica della copertura assicurativa ove l’assicurato compia tale età durante la vigenza del contratto ? Si – no 41 Sez. prov.le SNA BARI
  • 42. ESERCITAZIONE : 1. Cosa deve contenere il FASCICOLO INFORMATIVO VITA ? a) Scheda sintetica; b) Nota informativa; c) Condizioni di assicurazione, comprensive del Regolamento della gestione separata; d) Glossario; e) Modulo di proposta o, ove non previsto, Modulo di polizza 2.Quali informazioni contiene la Nota Informativa DANNI ? - Informazioni generali sull’impresa ,informazioni sul contratto ( copertura assicurative ,limiti, esclusioni,aggravamento rischio, premi,rivalse,franchigie, scoperti ), informazioni sulle procedure liquidative e “ RECLAMI “ etc… 3.Quanti e quali sono i Fascicoli Informativi per l’RCA ? 4 ; autovetture - ciclomotori /motocicli – natanti - veicoli commerciali 4. Quali fascicoli Informativi devono pubblicare le Imprese sul proprio sito internet ? - polizze individuali dei rami Infortuni e Malattia, - prodotti che coprono rischi relativi all’abitazione con riferimento a furto, incendio e responsabilità civile del capo famiglia nonché delle polizze connesse a mutui e ad altri contratti di finanziamento. 5. Vi è l’obbligo per le Imprese di pubblicare sul proprio sito la Nota informativa e le condizioni di ? e l’elenco dei centri di liquidazione sinistri ? Si - no si si 6. Nei contratti Infortuni e Malattia in cui è stabilito un limite massimo di età assicurabile le imprese possono prevedere la cessazione automatica della copertura assicurativa ove l’assicurato compia tale età durante la vigenza del contratto ? Si – no no 42 Sez. prov.le SNA BARI
  • 43. REGOLAMENTO N. 34 DEL 19 MARZO 2010 REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROMOZIONE E COLLOCAMENTO A DISTANZA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 183 E 191, COMMA 1,LETTERE A) E B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE. MODIFICATO E INTEGRATO DAL PROVVEDIMENTO ISVAP DEL 9 GIUGNO 2010 N. 2805. LE MODIFICHE E INTEGRAZIONI SONO RIPORTATE IN CORSIVO. 43 Sez. prov.le SNA BARI
  • 44. Art. 3 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento si applica alla promozione e al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza effettuati da imprese di assicurazione, aventi ad oggetto: a) contratti di assicurazione sulla vita rivolti a contraenti aventi il domicilio abituale, o se persone giuridiche la sede legale, nel territorio della Repubblica italiana; b) contratti di assicurazione contro i danni per la copertura di rischi ubicati nel territorio della Repubblica italiana. 44 Sez. prov.le SNA BARI
  • 45. Art. 5 Divieto di discriminazione 1. Nella promozione e nel collocamento di contratti di assicurazione a distanza non è consentito l’utilizzo di procedure che impediscono a determinate categorie di contraenti di contattare l’impresa o, nel caso di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, di sottoscrivere il contratto a distanza. 2. In particolare non è consentito, ai sensi del comma 1, l’utilizzo di filtri basati sul prefisso telefonico del chiamante e i meccanismi o comportamenti idonei a bloccare od ostacolare l’elaborazione di preventivi o la prosecuzione della vendita su internet per effetto dell’inserimento di particolari valori o informazioni, quali il luogo di residenza o altri fattori di discriminazione territoriale. 45 Sez. prov.le SNA BARI
  • 46. Art. 7 Utilizzo di call center 1. Nella promozione e nel collocamento di contratti di assicurazione a distanza le imprese possono avvalersi di call center a condizione che: a) gli addetti del call center siano dipendenti dell’impresa; b) nel caso in cui gli addetti del call center non siano dipendenti dell’impresa, quest’ultima assuma la piena responsabilità del loro operato. In questo caso l’impresa individua un proprio dipendente quale responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di promozione e collocamento di contratti di assicurazione a distanza svolta dal call center. 46 Sez. prov.le SNA BARI
  • 47. SEGUITO 2. Le imprese che si avvalgono di un call center assicurano che: a) gli addetti del call center siano in possesso di adeguate competenze professionali e di una appropriata conoscenza delle caratteristiche dei contratti e dei servizi offerti, acquisite mediante specifica formazione ……. b) gli addetti del call center forniscano al primo contatto il proprio codice identificativo o le proprie generalità e il nominativo dell’impresa della quale è promosso il contratto, evitando di qualificarsi come intermediari o di utilizzare espressioni riconducibili alla figura dell’intermediario; c) il contraente possa, a richiesta, essere messo in contatto con il responsabile dell’impresa nel caso di cui al comma 1, lett. b); d) le informazioni siano corrette e veritiere, rese in lingua italiana e con un linguaggio chiaro e comprensibile; e) le risposte fornite dagli addetti del call center siano uniformi tra loro e conformi alle condizioni contrattuali. 47 Sez. prov.le SNA BARI
  • 48. Art. 8 Informazioni precontrattuali …. la Nota Informativa …. su supporto cartaceo o altro supporto durevole; d) al diritto, ……di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di promozione e collocamento di contratti di assicurazione a distanza svolta dal call center, indicandone il nominativo e le funzioni. Art. 9 Verifiche di adeguatezza 1. Prima che il contraente sia vincolato da un contratto di assicurazione a distanza, le imprese acquisiscono dal contraente ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza del contratto offerto in relazione alle esigenze assicurative di quest’ultimo nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla propensione al rischio del contraente medesimo….. 48 Sez. prov.le SNA BARI
  • 49. Art. 12 Collocamento mediante telefonia vocale 1. In caso di vendita di contratti di assicurazione a distanza mediante telefonia vocale le imprese: a) nel caso di chiamata effettuata dall’impresa, dichiarano in maniera chiara e inequivocabile la propria denominazione sociale e la finalità commerciale della telefonata; b) forniscono, previo consenso del contraente, solo le seguenti informazioni: i. il codice identificativo o le generalità e il rapporto con l’impresa della persona in contatto con il contraente; ii. una descrizione delle principali caratteristiche del contratto di assicurazione; nel caso di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti: garanzie offerte, soggetti esclusi dalla garanzia, massimali, rivalse, franchigie;….. 49 Sez. prov.le SNA BARI
  • 50. Art. 10 Trasmissione della documentazione 1. Le imprese trasmettono al contraente: a) prima che sia vincolato da una proposta o da un contratto di assicurazione a distanza, la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente; b) entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, il contratto stesso per l’apposizione della relativa sottoscrizione; c) durante la vigenza del contratto, le comunicazioni previste dalla normativa vigente. 2. La trasmissione della documentazione di cui al comma 1, dall’impresa al contraente e dal contraente all’impresa, avviene a scelta del contraente su supporto cartaceo o supporto durevole …. 5. Nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della carta verde avviene in ogni caso su supporto cartaceo, tramite posta, ….. 50 Sez. prov.le SNA BARI
  • 51. ESERCITAZIONE : 1.Qual è l’ambito di applicazione del reg. n.34 ? 2. Nella promozione e collocamento si possono effettuare discriminazioni territoriale ? Si – no 3.Nell’utilizzo del call center per la promozione e collocamento dei prodotti a distanza le imprese possono avvalersi di addetti non dipendenti ? Si – no 4. Gli addetti al call center sono esonerati dall’avere competenze professionali ? Si – no 5. Gli addetti hanno l’obbligo della consegna della Nota Informativa ? Si – no 6. Per gli addetti la verifica di adeguatezza è facoltativa ? Vero –falso 7. Nella trasmissione della documentazione l’addetto può scegliere s e inviarla con supporto cartaceo o durevole ? Si –no 51 Sez. prov.le SNA BARI
  • 52. ESERCITAZIONE : 1.Qual è l’ambito di applicazione del reg. n.34 ? Promozione e collocamento mediante tecniche a distanza i contratti di assicurazione sulla vita ( a contraenti aventi residenza in Italia ) e danni per rischi in Italia . 2. Nella promozione e collocamento si possono effettuare discriminazioni territoriale ? Si – no NO !! 3.Nell’utilizzo del call center per la promozione e collocamento dei prodotti a distanza le imprese possono avvalersi di addetti non dipendenti ? Si – no SI 4. Gli addetti al call center sono esonerati dall’avere competenze professionali ? NO ! 5. Gli addetti hanno l’obbligo della consegna della Nota Informativa ? Si – no SI ! 6. Per gli addetti la verifica di adeguatezza è facoltativa ? Vero –falso FALSO ! 7. Nella trasmissione della documentazione l’addetto può scegliere s e inviarla con supporto cartaceo o durevole ? Si –no NO lo sceglie il cliente 52 Sez. prov.le SNA BARI
  • 53. LEGGE ANTIRICICLAGGIO In seguito la normativa italiana con la legge n. 55/1990, nota anche come legislazione antimafia, introduce gran parte dei principi e degli adempimenti imposti più avanti dalla Convenzione di Strasburgo del Settembre 1990, recante la più ampie forme di tutela penale contro il riciclaggio. Con la Convenzione, infatti, i Paesi membri si impegnano all’adozione di tutti i provvedimenti di carattere legislativo necessari per prevedere come reato di riciclaggio nuove azioni commesse intenzionalmente. 53 S N A Sez. Prov.le Bari
  • 54. IL REATO DI “RICICLAGGIO” IL REATO DI “RICICLAGGIO” SI SOSTANZIA OGNI QUALVOLTA ATTRAVERSO UNA SERIE DI OPERAZIONI POSTE IN ESSERE SI MIRI A NASCONDERE, OCCULTARE O COMUNQUE OSTACOLARE L’ACCERTAMENTO CIRCA L’ORIGINE ILLECITA DI DENARO, BENI OD UTILITA’ Questo reato è commesso da un soggetto, estraneo alla commissione del precedente reato che interviene nella fase della r ripulitura delle risorse illecite e si compone di due momenti: 1. la ricezione del bene di origine illecita; 1. l’effettuazione di comportamenti che ostacolano l’identificazione della provenienza illecita L’ipotesi criminosa del delitto di “Riciclaggio” è stata introdotta nel nostro Codice Penale con l’articolo 648 bis, già nel 1978 54 S N A Sez. Prov.le Bari
  • 55. La convenzione di Strasburgo In seguito la normativa italiana con la legge n. 55/1990, nota anche come legislazione antimafia, introduce gran parte dei principi e degli adempimenti imposti più avanti dalla Convenzione di Strasburgo del Settembre 1990, recante la più ampie forme di tutela penale contro il riciclaggio. Con la Convenzione, infatti, i Paesi membri si impegnano all’adozione di tutti i provvedimenti di carattere legislativo necessari per prevedere come reato di riciclaggio nuove azioni commesse intenzionalmente. 55 S N A Sez. Prov.le Bari
  • 56. La convenzione di Strasburgo la conversione o il trasferimento di beni costituenti proventi al fine di nascondere o dissimulare l’origine illecita o di aiutare qualsiasi persona implicata a sottrarsi alle conseguenze del reato presupposto; l’occultamento o dissimulazione della reale natura, provenienza ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o diritti sugli stessi, effettuati con la consapevolezza che tali beni siano proventi di reato; l’acquisizione, possesso o uso di beni con la consapevolezza, al momento della loro ricezione, che tali beni siano proventi di reato. 56 S N A Sez. Prov.le Bari
  • 57. La convenzione di Strasburgo La convenzione inoltre riconduce i comportamenti finalizzati ad ostacolare L’identificazione della provenienza delittuosa di denaro o altri beni a: Collaborazione tra gli Stati nella lotta al riciclaggio di denaro sporco Abolizione dell’anonimato nelle transazioni finanziarie Identificare l’autore dell’operazione e registrare la stessa in apposito Archivio informatizzato, conservando tali informazioni per almeno cinque anni Sviluppare programmi contro il riciclaggio di capitali, che comprendano procedure e controlli interni di aggiornamento continuo del personale 57 S N A Sez. Prov.le Bari
  • 58. L’attività di aderenza alle direttive comunitarie In aderenza alle diverse Direttive Comunitarie, il nostro Paese ha introdotto ed emanato diversi provvedimenti legislativi, tra i quali, per esigenze di Sintesi, ricordiamo i principali: La legge 5 luglio 1991, n. 197 – provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio La legge 9 agosto Il decreto legislativo 26 maggio 1997, 1993, n. 328 n. 153, di adeguamento della Normativa sull’antiriciclaggio alla direttiva comunitaria Il decreto legislativo 25 settembre del 1999, n. 374 – estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione ai fini di riciclaggio, a norma dell’articolo 15 della L. 6 febbraio 1996, n. 52 58 S N A Sez. Prov.le Bari
  • 59. La terza direttiva comunitaria e il D. Lgs. 231/07 L’apparato normativo evidenziato deve essere integrato con un ulteriore intervento del Legislatore italiano che, nel mese di dicembre del 2007, ha definitivamente recepito anche la c.d. terza direttiva in materia di Antiriclaggio (2005/60/CE, attraverso il D. Lgs. 231/07, che ha apportato Innovazioni e cambiamenti al sistema di obblighi previsti dal D. Lgs. 56/04. le innovazioni fondamentali apportate del suddetto decreto sono: Riassetto della Adeguata Struttura relativa Verifica Alle autorità di Della Vigilanza clientela Revisione Nuovo assetto Dell’elenco dei sanzionatorio Soggetti obbligati Segnalazione Delle operazioni sospette 59 S N A Sez. Prov.le Bari
  • 60. La terza direttiva comunitaria e il D. Lgs. 231/07 I destinatari degli obblighi antiriciclaggio sono stati rivisti e modificati dal D. Lgs. 231/07, che li elenca agli artt. 11,12,13 e 14, sono:  le Banche  Poste Italiane Spa  gli istituti di moneta elettronica  le società di intermediazione mobiliare (SIM) Le società di gestione del risparmio (SGR)  le società di investimento a capitale variabile (SICAV)  le imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di Intermediari cui all’articolo 2, comma 1, del CAP  gli agenti di cambio finanziari  le società che svolgo il servizio di riscossione dei tributi  gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del TUB  gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale previsto dall’articolo 106 del TUB  le succursali italiane dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede in uno Stato estero nonché le succursali italiane delle società di gestione del risparmio armonizzate e delle imprese di investimento  Cassa depositi e prestiti Spa 60 S N A Sez. Prov.le Bari
  • 61. La terza direttiva comunitaria e il D. Lgs. 231/07 Sono le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 considerati i soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell’elenco generale previste dall’articolo 155, comma 4 e intermediari e comma 5 del TUB finanziari le succursali italiane dei soggetti indicati alle elttere a) e c) anche: aventi sede all’estero Sono altresì i promotori finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 31 del TUF obbligati i gli intermediari assicurativi di cui all’articolo 109, comma 2, soggetti lettere a) e b) del CAP che operano nei rami di cui al comma esercenti 1, lettera g) attività i mediatori creditizi iscritti nell’albo previsto dall’articolo 16 finanziaria, della legge 7 marzo 1996, n. 108 gli agenti in attività finanziaria iscritti nell’elenco previsto e cioè: dall’articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374 61 S N A Sez. Prov.le Bari
  • 62. La terza direttiva comunitaria e il D. Lgs. 231/07 Ai fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, passa da 12.500 euro a 5.000 euro (2.500) il limite al di sotto del quale è ammessa la trasferibilità del denaro contante fra soggetti privati, nonché l’emissione di assegni senza indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola dinon trasferibilità. Il decreto aumenta inoltre le sanzioni amministrative previste per le violazioni alla norma. Ulteriori novità sono introdotte in merito agli obblighi di segnalazione di contanti e operazioni bancarie pari o superiori a 15.000 euro. 62 S N A Sez. Prov.le Bari
  • 63. La terza direttiva comunitaria e il D. Lgs. 231/07 Nessun diritto all’anonimato per chi segnala le operazioni a rischio di riciclaggio ma la riservatezza deve essere deve essere garantita e tutelata per evitare eventuali ritorsioni. E’ una delle novità contenute nel Decreto Legislativo 25 settembre 2009, n.151 che integra e modifica alcune disposizioni del D.Lgs. 231/2007, precisando gli obblighi di intermediari, professionisti e dei soggetti tenuti al rispetto della disciplina: In particolare si prevede che: • la tutela dell’identità delle persone obbligate a effettuare segnalazioni sia rimessa alla valutazione delle autorità investigative e alla normativa vigente del codice di procedura penale; • i professionisti e gli intermediari non debbano informare il cliente delle varie fasi del procedimento di segnalazione; • i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni e i motivi del sospetto da indicare nella segnalazione siano individuati secondo quanto stabilito dalle istruzioni della UIF, l’organismo incaricato di raccogliere, appunto, le segnalazioni delle operazioni sospette; • è previsto che l’Unità di Informazione Finanaziaria emani istruzioni in materia di operazioni sospette e che alleghi, alla relazione al Parlamento, il rapporto sulla attività svolta. 63 S N A Sez. Prov.le Bari
  • 64. ESERCITAZIONE : 1. La normativa italiana con la L.55/1990 introduce i principi e adempimenti imposti da quale convenzione ? 2. Date definizione di reato di riciclaggio . 3.L’ipotesi criminosa del delitto di riciclaggio è stata introdotta dall’art 648bis nel codice Civile o Penale ? 4.La Convenzione di Strasburgo quali comportamenti prevede ? 5. Tra i destinatari della terza Dirett. Comunitaria non vi sono gli intermediari Ass.vi ? Vero - falso 6. Qual è il limite oltre il quale non è ammessa la trasferibilità del denaro contante fra privati attualmente ? 7. Per quale importo vige l’obbligo di segnalazione per contanti o operazioni bancarie ? 64 S N A Sez. Prov.le Bari
  • 65. ESERCITAZIONE : 1. La normativa italiana con la L.55/1990 introduce i principi e adempimenti imposti da quale convenzione ? Strasburgo sett 1990 2. Date definizione di reato di riciclaggio . Si sostanzia ogni qualvolta attraverso una serie di operazioni poste in essere si miri a nascondere ,occultare o ostacolare l’accertamento circa l’origine illecita di denaro,beni o utilità 3.L’ipotesi criminosa del delitto di riciclaggio è stata introdotta dall’art 648bis nel codice Civile o Penale ? Penale 4.La Convenzione di Strasburgo quali comportamenti prevede ? collaborazione tra stati membri - Abolizione anonimato nelle transazioni sospette Identificare l’autore e registrare in Archivio informatico – sviluppare programmi con procedure e controlli interni di aggiornam. del personale 5. Tra i destinatari della terza dirett. Comunitaria non vi sono gli intermediari Ass.vi ? Vero - falso falso 6. qual è il limite oltre il quale non è ammessa la trasferibilità del denaro contante fra privati attualmente ? 5000 ( 2500 con ultimo decreto !) 7. Per quale importo vige l’obbligo di segnalazione per contanti o operazioni bancarie ? 15.000 65 S N A Sez. Prov.le Bari
  • 66. Obbligo di identificazione del cliente e del beneficial owner (o titolare effettivo dell’operazione) Nella trattazione degli obblighi previsti in materia di antiriciclaggio verrà seguito lo schema tracciato del D.Lgs. 56/04, con gli aggiornamenti e le novità apportate dal D.Lgs. 231/07 e dai successivi provvedimenti legislativi. Obblighi fondamentali L’identificazione della clientela (adeguata verifica della clientela) La registrazione dei dati relativi alla clientela e all’operazione all’interno del c.d. Archivio Unico Informatico (o cartaceo, a seconda degli intermediari) La formazione del personale dell’intermediario, sì da sensibilizzarlo rispetto all’individuazione di elementi di riciclaggio 66 S N A Sez. Prov.le Bari
  • 67. Obbligo di identificazione del cliente e del beneficial owner (o titolare effettivo dell’operazione) Il legislatore chiede ai destinatari della normativa di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti lo svolgimento dell’attività istituzionale o professionale degli stessi ed, in particolare, nei seguenti casi: a) Quando instaurano un rapporto continuativo b) Quando eseguono operazioni occasionali, disposte dai clienti che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di import pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata c) Quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile d) Quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente 67 S N A Sez. Prov.le Bari
  • 68. Obbligo di identificazione del cliente e del beneficial owner (o titolare effettivo dell’operazione) Gli obblighi di adeguata verifica del cliente e di controllo consistono nelle seguenti attività: a) Identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente b) Identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità c) Ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale d) Svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale, come previsto dall’articolo 18 del D. Lgs. 231/07 68 S N A Sez. Prov.le Bari
  • 69. L’applicazione delle norme legislative Riguardano tre momenti dell’attività assicurativa: ACCENSIONE DI RAPPORTI CONTINUATIVI (polizze vita) OPERAZIONI D’INCASSO PREMI OPERAZIONI DI PAGAMENTO SINISTRI 69 S N A Sez. Prov.le Bari
  • 70. Rilevazione dei dati OPERAZIONI D’ INCASSO PREMI La rilevazione riguarda ogni operazione d’incasso premi delle polizze dei Rami Danni: • d’importo superiore a € 12.500,00, quale che sia il mezzo di pagamento concretamente movimentato; • di importo superiore a € 3.098,74, se eseguita per contanti • deve essere effettuata volta per volta l’identificazione del soggetto che mette materialmente in atto la movimentazione di mezzi di pagamento e del contraente, se diverso 70 S N A Sez. Prov.le Bari
  • 71. Dati da rilevare Generalità del contraente Generalità del soggetto che Documenti identificativi esegue il pagamento del soggetto che esegue il pagamento Se persona fisica: Se il Contraente è persona fisica: • carta d’identità • Cognome e Nome • passaporto • Luogo e data di nascita • Cognome e Nome • porto d’armi • Indirizzo • Luogo e data di nascita • patente di guida (ril. • Codice fiscale • Indirizzo Prefettura) • Codici sottogruppo e gruppo • Codice fiscale • tessera ramo di attività economica riconoscimento di amministrazione statale Se persona giuridica: Se il Contraente è persona giuridica: • denominazione • sede • Cognome e Nome del • Indirizzo Legale rappresentante • Codice fiscale / P. Iva • Luogo e data di nascita • Codici sottogruppo e gruppo • Indirizzo ramo di attività economica • Codice fiscale del Legale rappresentante 71 S N A Sez. Prov.le Bari
  • 72. Rilevazione dei dati I dati rilevati, integrati con la data, la causale dell’operazione e l’importo dei singoli mezzi di pagamento, debbono essere riportati sull’apposita scheda. Detta scheda deve essere inoltrata alla Direzione della Compagnia entro un determinato periodo (15 giorni) dalla data dell’operazione cui si riferisce. Per quanto riguarda i contratti in Coassicurazione , il monitoraggio relativo alle movimentazioni dei mezzi di pagamento e le evidenze informali e provvisorie ai fini della eventuale registrazione delle operazioni frazionate devono essere effettuati dalla sola Delegataria. 72 S N A Sez. Prov.le Bari
  • 73. Operazioni frazionate e multiple Nell’ambito delle operazioni d’incasso premi debbono essere identificate le operazioni frazionate e le operazioni multiple, che si possono così definire: OPERAZIONE FRAZIONATA Quando uno stesso contraente mette in atto più movimentazioni di mezzi di pagamento, personalmente o avvalendosi di uno o più soggetti che attuano materialmente tali movimentazioni in suo nome e per conto, nell’arco temporale di 7 (sette) giorni lavorativi; OPERAZIONE MULTIPLA Quando uno stesso soggetto mette materialmente in atto più movimentazioni di mezzi di pagamento per conto di più contraenti diversi, nell’arco temporale di 7 (sette) giorni lavorativi. 73 S N A Sez. Prov.le Bari
  • 74. Operazioni frazionate e multiple Ci si potrebbe, a questo punto, domandare quali siano effettivamente le operazioni frazionate o multiple suscettibili in concreto di essere messe in atto dal contraente o dal soggetto che si presenta ad eseguire materialmente il pagamento dei premi, nello specifico campo assicurativo, al fine di eludere il monitoraggio previsto dalle norme di legge. La nozione di “operazione frazionata” riassunta dalla normativa di legge non lascia spazio a dubbi di sorta: Per operazione frazionata deve intendersi, infatti, qualle che, dovendo per sua stessa natura o potendo per obiettive ragioni logiche essere effettuata dal cliente a monte, con un unico atto, è stata, invece, dallo stesso suddivisa in più operazioni, in ipotesi proprio di eludere il monitoraggio previsto dalla legge. Per “operazione multipla” s’intende, invece, quella che materialmente attuata da un unico soggetto con un unico atto, è di fatto costituita, a monte, da più operazioni, ognuna delle quali è riconducibile ad un diverso contraente. 74 S N A Sez. Prov.le Bari
  • 75. Operazioni sospette Si riportano alcune indicazioni idonee ad individuare quali anomalie, in generale, possono fare sorgere fondati sospetti circa l’attuazione di operazioni di riciclaggio. Questi “indici di anomalia” sono stati individuati e pubblicati dalla Banca d’Italia. Se ne riportano alcuni che possono più direttamente interessare l’attività assicurativa; l’elencazione esemplificativa non esaurisce la possibile casistica delle operazioni sospette, e ciò anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di attuazione delle operazioni 75 S N A Sez. Prov.le Bari
  • 76. Operazioni sospette Indici di anomalia • Operazioni che, in relazione al soggetto che le pone in essere, appaiono d’importo sproporzionato o comunque, economicamente non giustificabili; • Operazioni della stessa natura ripetute presso la medesima dipendenza con modalità tali da far pensare ad intenti dissimulatori (ad esempio attraverso il frazionamento delle operazioni). • Operazioni effettuate a nome di terzi che non compaiono mai di persona. • Operazioni ordinate con indicazioni palesemente inesatte o incomplete, tali da ritenere che si vogliano occultare informazioni essenziali. 76 S N A Sez. Prov.le Bari
  • 77. Operazioni sospette Indici di anomalia • Frequente ed ingiustificato uso di notevoli somme in contanti. • Clienti che si rifiutano di mostrare un documento d’identità o sono ingiustificatamente riluttanti a fornire le informazioni necessarie all’attuazione dell’operazione. •Clienti in notevoli difficoltà economiche che provvedono ad estinguere obbligazioni o effettuano operazioni d’ingente importo in rapporto alla loro condizione economica. • Clienti che, senza un plausibile motivo, si rivolgono ad Agenzie o Ispettorati lontani dalla zona in cui risiedono o svolgono la loro attività. 77 S N A Sez. Prov.le Bari
  • 78. Operazioni sospette E’ FATTO ASSOLUTO DIVIETO DI AVVERTIRE IL SOGGETTO LA CUI OPERAZIONE E’ STATA SEGNALATA QUALE SOSPETTA QUANDO UN’OPERAZIONE DEV’ESSERE RITENUTA SOSPETTA E, QUINDI, SEGNALATA ALLA DIREZIONE PER L’INOLTRO DELL’INFORMAZIONE ALL’AUTORITA’ COMPETENTE? 78 S N A Sez. Prov.le Bari
  • 79. Operazioni sospette Vediamo qualche esempio: Un soggetto, conosciuto sulla piazza quale gestore di bische clandestine, si presenta in Agenzia ed effettua un’operazione di pagamento, non in contanti, per un importo pari a € 10.000,00; cosa si deve fare? a) identificare il soggetto e registrare l’operazione a) identificare il soggetto, registrare e segnalare l’operazione a) eseguire semplicemente l’operazione a)Eseguire l’operazione segnalandola alla direzione a) eseguire l’operazione, creando un’informale e provvisoria evidenza della stessa, ai fini dell’individuazione di un’eventuale più ampia operazione frazionata 79 S N A Sez. Prov.le Bari
  • 80. Operazioni sospette Vediamo qualche esempio: Un soggetto, più volte apparso sulla cronaca locale in quanto implicato nello spaccio di sostanze stupefacenti, si presenta in agenzia per effettuare un’operazione di pagamento per un importo pari a € 1.000,00 in contanti; cosa si deve fare? a) identificare il soggetto e registrare l’operazione a) identificare il soggetto, registrare e segnalare l’operazione a) eseguire semplicemente l’operazione a)Eseguire l’operazione segnalandola alla direzione 80 S N A Sez. Prov.le Bari
  • 81. Le sanzioni Alcune delle sanzioni previste dalle normative di legge in materia, sono quelle di seguito indicate:  la sanzione amministrativa pecuniaria sino al 40% dell’importo trasferito, per infrazione alle disposizioni sull’uso del contante e dei titoli al portatore (omissione dell’indicazione del beneficiario e della clausola di non trasferibilità sugli assegni bancari;  la sanzione amministrativa pecuniaria variabile da un minimo di € 2.600,00 ad un massimo di € 13.000,00, in caso di violazione degli obblighi d’identificazione del soggetto e di registrazione dell’operazione; salvo che il fatto costituisca più grave reato.  la sanzione amministrativa pecuniaria sino al 50% dell’importo trasferito in caso di omessa segnalazione di un’operazione sospetta; salvo che il fatto costituisca più grave reato.  reclusione da 4 a 12 anni per le persone fisiche che concorrano al reato di riciclaggio (anche per aver deliberatamente omesso di segnalare l’operazione sospetta). 81 S N A Sez. Prov.le Bari
  • 82. ESERCITAZIONI 1. Quali sono gli obblighi fondamentali ? 2.In quali momenti della nostra attività si applicano le norme ? 3. La rilevazione premi quali importi riguarda ? 4.Fra i dati da rilevare interessano anche le generalità del soggetto che esegue il pagamento, diverso dal contraente ? Vero – falso 5. Dare la definizione di operazioni frazionate . 6. Dare definizione di operazioni multiple . . 7. Elenca almeno 3 indici di anomalia . 82 S N A Sez. Prov.le Bari
  • 83. ESERCITAZIONI 1. Quali sono gli obblighi fondamentali ? Identificazione della clientela - registrazione dei dati nel archivio unico informatico - formazione del personale 2.In quali momenti della nostra attività si applicano le norme ? accensione rapporti continuativi (vita) – incasso premi – pagamento sinistri 3. La rilevazione premi quali importi riguarda ? superiore a 12500 qualunque sia mezzo - superiore a 3098,74 se in contanti 4.Fra i dati da rilevare interessano anche le generalità del soggetto che esegue il pagamento, diverso dal contraente ? Vero – falso vero 5. Dare la definizione di operazioni frazionate . uno stesso contraente mette in atto più movimentazioni di mezzi di pagamento personalmente o tramite uno o più soggetti , nell’arco di 7 gg lavorativi. 6. Dare la definizione di operazioni multiple . uno stesso soggetto mette in atto più movimentazioni per conto di più contraenti nell’arco di 7gg lavorativi. 7. Elenca almeno 3 indici di anomalia . operazione sproporzionata rispetto alle risorse operazioni stessa natura ripetute presso la medesima dipendenza ; in nome di terzi che non appaiono mai, Indicazioni inesatte o incomplete notevoli somme in contanti Rifiuto mostrare doc .identità In notevole difficoltà ma effettua operazioni ingenti Si rivolgono ad agenzie lontane …. 83 S N A Sez. Prov.le Bari
  • 84. 84 S N A Sez. Prov.le Bari
  • 85. La casistica Vi proponiamo una serie di casi, scelti tra quelli che, presumibilmente, si potrebbero presentare con maggior frequenza durante lo svolgimento dell’attività agenziale: Caso 1) Un cliente, recatosi in agenzia per il perfezionamento di una polizza di assicurazione sulla vita, si limita a firmare i relativi moduli, senza effettuare, al momento, alcuna operazione di pagamento. Come vi comportate? a) identificate il soggetto e registrate l’operazione a) identificate il soggetto, registrate e segnalate l’operazione a) eseguite semplicemente l’operazione a) eseguite l’operazione segnalandola alla direzione 85 S N A Sez. Prov.le Bari
  • 86. La casistica Vi proponiamo una serie di casi, scelti tra quelli che, presumibilmente, si potrebbero presentare con maggior frequenza durante lo svolgimento dell’attività agenziale: Caso 2) Un cliente effettua un’operazione di pagamento, composta in parte da denaro contante, per un importo di € 2.400,00 e in parte da altri mezzi di pagamento, per un importo di € 12,.755,00 Come vi comportate? a) identificate il soggetto e registrate l’operazione a) identificate il soggetto, registrate e segnalate l’operazione a) eseguite semplicemente l’operazione a) eseguite l’operazione segnalandola alla direzione 86 S N A Sez. Prov.le Bari
  • 87. La casistica Vi proponiamo una serie di casi, scelti tra quelli che, presumibilmente, si potrebbero presentare con maggior frequenza durante lo svolgimento dell’attività agenziale: Caso 3) Un cliente, si presenta in agenzia per stipulare una polizza di assicurazione per le garanzie RCA e CVT sulla propria autovettura Come vi comportate? a) identificate il soggetto e registrate l’operazione a) identificate il soggetto, registrate e segnalate l’operazione a) eseguite semplicemente l’operazione a) eseguite l’operazione segnalandola alla direzione 87 S N A Sez. Prov.le Bari
  • 88. La casistica Vi proponiamo una serie di casi, scelti tra quelli che, presumibilmente, si potrebbero presentare con maggior frequenza durante lo svolgimento dell’attività agenziale: Caso 4) Un cliente, esegue, nell’arco di 7 giorni, più operazioni di pagamento e tra queste una per un importo superiore a € 12.500,00 Come vi comportate? a) identificate il soggetto e registrate l’operazione a) identificate il soggetto, registrate e segnalate l’operazione a) eseguite semplicemente l’operazione a) eseguite l’operazione segnalandola alla direzione a)Cumulate gli importi delle singole operazioni, identificate il soggetto e registrate le operazioni 88 S N A Sez. Prov.le Bari
  • 89. La casistica Vi proponiamo una serie di casi, scelti tra quelli che, presumibilmente, si potrebbero presentare con maggior frequenza durante lo svolgimento dell’attività agenziale: Caso 5) Un cliente, esegue, nell’arco di 7 giorni, più operazioni di pagamento per un importo complessivamente superiore a € 12.500,00. Come vi comportate? a) identificate il soggetto e registrate l’operazione a) identificate il soggetto, registrate e segnalate l’operazione a) eseguite semplicemente l’operazione a) eseguite l’operazione segnalandola alla direzione a)Cumulate gli importi delle singole operazioni, identificate il soggetto e registrate le operazioni 89 S N A Sez. Prov.le Bari