8. ELEMENTI ESSEZIALI DEL
CONTRATTO DI LAVORO
1) INDICAZIONE DEI CONTRAENTI
2) TIPOLOGIA CONTRATTUALE
3) INIZIO DURATA
4) MOTIVAZIONE E/O CAUSA (NOVITA’)(NOVITA’)
5) QUALIFICA
6) LIVELLO
7) RETRIBUZIONE
8) LUOGO DI LAVORO
9) CCNL APPLICATO
9. CONTRATTI A TERMINE
A-CASUALI
E’ possibile stipulare contratti a termine a-casuali in
aggiunta alle ipotesi previste dalle legge nel caso di
Disoccupati eta’ > 45 anni
Percettori di sostegno integr. reddito (cig, mobilita’ Aspi
ecc.)
Iscritti nelle liste di invalidita’
10. TIPOLOGIA CONTRATTI
• LAVORO SUBORDINATO
• APPRENDISTATO
• STAGE
• CONTRATTO INTERMITTENTE
• LAVORO ACCESSORIO OCCASIONALE (VOUCHER)
• ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE (con apporto di
lavoro) (GESTIONE SEPARATA INPS)
• CO.CO.CO. PENSIONATI E A PROGETTO GESTIONE
SEPARATA INPS)
11. LAVORO SUBORDINATO
Il lavoro subordinato, anche detto
lavoro dipendente, definito
dall'art. 2094 del Codice Civile
ed attualmente la forma lavorativa
più diffusa nel mondo economico, è
la figura di lavoro posta al
centro del Dirirtto del lavoro.
- Subordinazione gerarchica -
12. LAVORO SUBORDINATO
• A TEMPO
DETERMINATO
l contratto a tempo
determinato è un contratto
di lavoro in cui è indicata la
durata e la data di termine
del rapporto di lavoro
(obbligo di motivazione, dal
1° gennaio aumento
contributivo)
NOVITA STOP AND GONOVITA STOP AND GO
• A TEMPO
INDETERMINATO
l contratto a tempo
determinato è un contratto
di lavoro in cui non è indicata
ne’ la durata ne’ la data di
termine del rapporto di
lavoro
13. NOVITA’ STOP AND GONOVITA’ STOP AND GO
Per le aziende stagionali deroga
all’obbligo dello stop and go
Altri casi 10 gg 20 gg
E siamo fortunati!!! 60gg 90gg
15. Orario di lavoro
• Part-time
- Orizzontale
- Verticale
- Misto
Minimo 10 ore (CCNL
di secondo livello)
• Full time
40 ore
NOVITA’ ORENOVITA’ ORE
COMPENSATIVECOMPENSATIVE
17. MANSIONE E LIVELLO
MANSIONE: mansionario con
indicazione di tutti gli incarichi,
obblighi e doveri del lavoratore
suddivisi per qualifica
LIVELLO: Quadri A, B, livello 1 - 7
18. LA PROVA NOVITA’
Per le attivita’ stagionali o assunzioni
a tempo determinato non piu 10 gg
ma 14 gg!!!
19. APPRENDISTATO
sostanza il rapporto di lavoro si basa
su un patto fra datore di lavoro e
dipendente, in base al quale
l'apprendista accetta condizioni
contrattuali peggiori (in termini ad
esempio di retribuzione, di durata del
rapporto, di ammortizzatori sociali in
cambio di una formazione specializzata
tale da garantirgli una cospicua
crescita professionale.
CERTIFICARE IL DE MINIMIS E LA
REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
20. TIPOLOGIE
APPRENDISTATO (OBBLIGO
FORMATIVO NOVITA’NOVITA’)
• Apprendistato per l’espletamento di diritto e
dovere di istruzione e formazione (scolastico)
• Apprendistato professionalizzante per il
conseguimento di una qualificazione attraverso
una formazione sul lavoro e un apprendimento
tecnico professionale (turismo, 29 anni)
• Apprendistato per il conseguimento di un diploma
o per percorsi di alta formazione (estetista)
21. RIDUZIONE FORMAZIONE
L’impegno formativo gia’ graduato in
relazione al livello dell’apprendista,
viene ridotto (60 ore 4 livello) nel
caso in cui il dipendente sia in
possesso di un titolo di studio o abbia
maturato precedenti esperienze
lavorative nel settore turismo
22. VANTAGGI E SVANTAGGI
• VANTAGGI
- riduzione contributi
- Retribuzione piu’
bassa
• SVANTAGGI
- Poca professionalita’
- Eta’ giovane del
lavoratore
- Obbligo del tutor
23. NOVITA’ LO STAGE
Lo stage, o tirocinio formativo e di orientamento, è un
periodo di formazione presso un'azienda, che
costituisce un'occasione di conoscenza diretta del
mondo del lavoro oltre che di acquisizione di una
specifica professionalità.
(retribuito REGIONE TOSCANA)
La durata dello stage varia a seconda dei soggetti che
ne hanno beneficio: ad esempio, per gli studenti delle
scuole superiori al massimo 4 mesi, per chi frequenta
attività formative post diploma o laurea fino a 6 mesi,
ma altresì lavoratori inoccupati o disoccupati iscritti
nelle liste di mobilità, oppure per persone svantaggiate
o per portatori di handicap massimo 12 mesi, oltre che
per universitari e laureati da non più di 18 mesi.
24. CONTRATTO INTERMITTENTE
(JOB ON CALL)
Si tratta di un contratto di lavoro subordinato
con il quale il lavoratore si mette a disposizione
del datore di lavoro per svolgere prestazioni di
carattere discontinuo o intermittente,
individuate dalla contrattazione collettiva
nazionale o territoriale, ovvero per periodi
predeterminati nell'arco della settimana, del
mese o dell'anno.
Con questo tipo di contratto si regolamenta
quindi, in modo definitivo, il lavoro svolto
saltuariamente e rispetto al quale retribuite solo
le prestazioni lavorative effettuate.
25. CONTRATTO A CHIAMATA
• CON
DISPONIBILITA’
(+ 20%)
- viene retribuito anche
nei periodi che non
lavora
• SENZA
DISPONIBILITA’
- non viene retribuito se
non lavora ma puo’
non rispondere alla
chiamata
26. RIFORMA FORNERO SUI
CONTRATTI A CHIAMATA
-ETA’ (< 24 E > 55)
-RETRIBUZIONE (CONGLOBATA)
-OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
PREVENTIVA
-1) Comunicazione via email all’indirizzo di posta certificata:
-intermittente@mailcert.lavoro.gov.it ;
-2) per il tramite del servizio informatico reso disponibile sul
portale;
-www.cliclavoro.gov.it ;
-3) inviando un SMS al numero 339-9942256
27. ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
Esso è il contratto mediante il quale
una parte (l'associante) attribuisce ad
un'altra (l'associato) il diritto ad una
partecipazione agli utili della propria
impresa o, in base alla volontà delle
parti contraenti, di uno o più affari
determinati, dietro il corrispettivo di
un apporto che generalemente e’ di
lavoro.
28. RESTRIZIONE DEL CAMPO
(parenti, stipendio credibile ecc)
• VANTAGGI
- risparmio contributivo
- Nessun obbligo ne’ di
orario ne’ di mansione
- Risoluzione del
rapporto immediata
• SVANTAGGI
- poche tutele
previdenziali
- Contestazione utili
- Contestazione
validita’del contratto
29. INQUADRAMENTO
-registrazione del contratto (imposta di
registro)
-Retribuzione con acconti e/o corrispettivo
al bilancio
-Obbligo di Busta paga
-Iscrizione alla gestione separata (INPS)
30. CO.CO.CO.
(Contratto di collaborazione coordinata e continuativa)
Con il contratto cococo il collaboratore si
impegna a compiere un’opera o un servizio in
via continuativa a favore della committente e in
coordinamento con quest’ultimo senza che
sussista il vincolo di subordinazione in cambio di
un corrispettivo.
I collaboratori coordinati e continuativi (c.d. co-
co-co) sono anche detti lavoratori
parasubordinati, perché rappresentano una
categoria intermedia fra il lavoro autonomo ed il
lavoro dipendente.
31. 2 TIPOLOGIE DI CO.CO.CO.
• PROGETTO
- compenso fisso
- Obbligo del progetto
- Gestione separata
- Durata limitata al
progetto
- Contestazione validita’
del contratto
• PENSIONATI
- Compenso fisso
- Nessun progetto
- Gestione separata
ridotta
- Durata indeterminata
- Nessun rischio
contestazione
33. LAVORATORI AUTONOMI
Il lavoro autonomo è definito dall'art.
2222 del Codice Civile, che indica quale
lavoratore autonomo colui che si obbliga
a compiere verso un corrispettivo
un'opera o un servizio, con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincolo
di subordinazione nei confronti del
committente.
(CUOCO A FATTURA NON PUO’ CUCINARE!!!)
36. RETRIBUZIONE: NOVITA’RETRIBUZIONE: NOVITA’
1) I VALORI DI PAGHE BASE E
CONTINGENZA SONO STATI
CONGLOBATI IN UNICA VOCE PER
SEMPLIFICARNE LA LETTURA
2) AUMENTO (4 LIVELLO) € 88 IN CINQUE
TRANCE DA € 17,60 LORDE
3) AUMENTO VITTO E ALLOGGIO
PRANZO € 0,90 COLAZIONE € 0,16
PERNOTTAMENTO € 1,00
38. INSTAURAZIONE RAPPORTO
DI LAVORO (ASSUNZIONE)
1) Consegna al dipendente del contratto
di lavoro
2) Comunicazione agli uffici competenti
(UNILAV)
1 GIORNO PRIMA (mod.URG)
fax 848800131
1) Indicazione del dipendente nel turno di
servizio
42. PUO’ ESSERE PER:
• Dimissioni (preavviso CCNL, UNILAV)
• Fine rapporto (scadenza contratto)
• Pensionamento
• Giustificato motivo
• Giusta causa (art. 18)
• Consensuale (conciliazione sindacale)
• Decesso e altre cause
43. LICENZIAMENTO PER
GIUSTA CAUSA
1) Contestazione disciplinare
2) Senza preavviso
3) Impugnativa 60gg
4) Risarcimento danni
5) Conciliazione sindacale
6) Tentativo obbligatorio di conciliazione
7) Contenzioso giudiziale
44. CONCILIAZIONE SINDACALE
(vertenza sindacale)
Il dipendente si fa assistere dagli
organismi sindacali per la tutela dei
suoi diritti sul lavoro e la retribuzione
(nessuna rilevanza fiscale e
contributiva)
45. TENTATIVO OBBLIGATORIO
DI CONCILIAZIONE
Procedura mediante il quale
lavoratore e datore di lavoro sono
costretti ad incontrarsi dinanzi ad una
commissione tenuta presso la DPL
(provinciale) esperendo un tentativo
di accordo (rilevanza contributiva e
fiscale no sanzionatoria)
46. MONOCRATICA
Datore di lavoro e lavoratore in
accordo si rivolgono alla DPL per
derimere le loro controversia e far
emergere il vero rapporto di lavoro (a
rilevanza fiscale e retributiva ma
nessuna sanzione)
47. CONTENZIOSO GIUDIZIALE
(Tribunale del lavoro)
Attraverso l’ausilio di testimonianze fatti e prove evidente il
lavoratore ha l’onere di dimostrare l’irregolarita’ nel
rapporto di lavoro (o la conclusione dello stesso) e ottenere
una sentenza di condanna per il datore del lavoro al
risarcimento e all’indennizzo in denaro (reintegra sul posto
di lavoro)
48. ISPEZIONE DPL
(Atto mediante il quale gli organi accertatori scovano il lavoro nero e tutte
le forme irregolari di lavoro, mediante le dichiarazioni rilasciate dai
dipendenti)
-Su denuncia
-D’ufficio
LAVORO NERO MAXI SANZIONE + 30%
49. SANZIONI
-Straordinari o fuori orario (sanzioni
e recupero contributivo
-lavoro irregolare (se > 20% chiusura
attivita’)
-Reati penali (minori, appropiazione
contributiva ecc…)
50. REATI PENALI
1) MINORI (sfruttamento, mancata
visita medica, orario di lavoro
notturno, presenza di alcolici
ecc..)
2) SOSTITUTO D’IMPOSTA
(maternita, malattia,
contribuzione a carico del
lavoratore)
51. COSTI DEL PERSONALE
1) RETRIBUZIONE (STIPENDIO)
2) ONERI PREVIDENZIALI (INPS)
3) ONERI ASSISTENZIALI (INAIL)
4) RITENUTE FISCALI (IRPEF)
5) FONDI COMPLEMENTARI (EBTT,
FONDO EST, FONDO FAST ECC..)
52. RETRIBUZIONE
Dipende dalla qualifica e dal livello
Retribuzione lorda = Paga base + contingenza
Retribuzione oraria = retribuzione lorda / 172
Orario settimanale = 172 / 4,30 = 40 ore settimanali
Orario giornaliero = 40 / 6 = 6,62 (6 E 40 MIN) 40 / 5 = 8
Giorni lavorativi = 172 / 6,62 = 26 gg al mese
53. LIVELLO 4
RETRIBUZIONE LORDA MENSILE €
PAGA BASE (€ 917,75) + CONTINGENZA (€ 524,94) / 172 = € 8,39
Retribuzione mensile full time 172 x 8,39 = € 1.443,08
SOMMARE
1) MAGGIORAZIONE FESTIVA + 20%
2) MAGGIORAZIONE DOMENICALE + 10%
3) Eventuali indennita aggiuntive (straordinari -13°-14°-
ferie-permessi-tfr)
54. PART-TIME
Si esprime sempre in percentuale ad
esempio 24 ore giornaliere
24/40 = 0,60 = 60%
30/40 = 0,75 = 75%
55. STRAORDINARI
elemento aggiuntivo di retribuzione per le prestazioni oltre
l’orario stabilito
-Max 260 annui
-Max 20% dell’orario stabilito
-Max 48 ore settimanali
-Max 11 ore giornaliere
-Min 11 ore di riposo giornaliere
-30% diurno (full time)
-35% diurno part-time
-60% straordinario notturno
-Detassazione al 10%
56. 13°ESIMA
-E’ pari a una mensilita’ l’anno,
-Se il lavoro prestato < 12 mesi si
commisura ai giorni lavorati
-si eroga con la retribuzione di luglio
57. 14°ESIMA
-E’ pari a una mensilita’ l’anno,
-Se il lavoro prestato < 12 mesi si
commisura ai giorni lavorati
-si eroga nel mese di dicembre
58. FERIE
26 giorni lavorativa (parte al
lavoratore parte al datore di lavoro)
Ore mensili 172 / 12 = Rateo 14,34
(full time)
Non si possono piu’ pagare ma
devono essere usufruite
59. PERMESSI ROL
festivita’ soppresse ore 104
Rateo mensile 104 / 12 = 8,67
Si possono retribuire entro il 30/06
anno successivo con la paga oraria
60. T.F.R. trattamento di fine rapporto
Retribuzione annuale / 13,5%
Rivalutazione del Fondo TFR
Tassazione separata 20%
61. ACCANTONAMENTO TFR
1) INPS
2) IN AZIENDA
3) ALTRE FORME DI PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
4) ACCONTI AL DIPENDENTE
- 70% (1° casa malattia, lavori di ristrutturazione ecc..)
- 30% oltre 8 anni
SCRITTURA PARTITA DOPPIA
TFR XXXXX (D)
FONDO ACC. TFR XXXXX (A)
62. ONERI SOCIALI (INPS)
I contributi vengono versati il 16 del
mese successivo a quello di
competenza dal datore di lavoro per
la sua quota parte e per la parte a
carico del lavoratore
IL SOSTITUTO D’IMPOSTA
65. INAIL
(voce 0211 aliquota 22 x mille)
L’Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) è un ente pubblico non
economico italiano istituito nel 1898.
Nato in un periodo di forte industrializzazione del Paese con lo scopo di tutelare dal punto di vista
assicurativo le vittime degli infortuni sul lavoro.
Tutta la normativa in materia di INAIL è regolata dal D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965. A partire da tale
D.P.R. è stata assicurata anche la malattia professionale, definita come quell'evento dannoso per il
lavoratore, che agisce sulla sua capacità lavorativa e che origina da cause non violente (come invece
nell'infortunio), bensì connesse con lo svolgimento di quell'attività lavorativa.
L'assicurazione all'INAIL è obbligatoria: se ricorrono le condizioni di legge i datori di lavoro debbono
versare annualmente un premio assicurativo, che viene calcolato moltiplicando il tasso corrispondente
all'effettivo rischio cui sono sottoposti i soggetti assicurati (diverso secondo l'attività lavorativa svolta ed
al settore di appartenenza: artigianato, industria, terziario, altre attività) ed un millesimo delle loro
retribuzioni complessive
MEDIANTE AL DENUNCIA SALARI DA VERSARE IL 16 FEBBRAIO NOVITA’
(SPOSTATA AL 16 MAGGIO)
66. RITENUTE FISCALI (IRPEF)
1) IN BASE AGLI SCAGLIONI DI
REDDITO (23%)
2) DETRAZIONI FISCALI
3) CONGUAGLIO DI FINE ANNO
4) SI VERSANO IL 16 DEL MESE
SUCCESSIVO AL PAGAMENTO
67. ESEMPIO BUSTA PAGA
1) Mese di maggio (1° maggio e’ lunedi’)
2) Giorno di riposo mercoledi’
3) Full time
4) Cameriere 4° livello (€ 8,39)
5) 2gg ferie (13 / 14)
6) No detrazioni fiscali (IRPEF 23%)
68. Libro presenze (LUL)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
L L - L L L L L L - L L F F L L - L L L L L L - L L L L L L -
24 GG X 6,62 ORE = 158,88 (ORE LAVORATE) = 1331,64
2 GG X 6,62 ORE = 13,24 (ORE FERIE) = 111,05
1 GG FESTIVITA = 6,62 = 55,53
MAGG FESTIVITA’ 6,62 X (20%) = 11,11
MAGG DOMENICALE 26,48 X (10%) = 22,21
1) TOTALE 1331,64 + 111,05 + 55,53 + 11,11 + 22,21 = 1.532,00
2) RETRIBUZIONE LORDA € 1.532,00
3) ONERI SOCIALI € 1.532,00 X 9,19 = 140,79
4) EBTT € 1.532,00 X 0,30% = 4,60
5) RITENUTE IRPEF € 1.390,75 X 23% 329,35
6) NETTO IN BUSTA € 1.532,00 – 140,79 – 4,60 – 329,35 = € 1.057,00
69. CONTRIBUTI E RITENUTE DA VERSARE
€ 1.532,64 X 28,98% (QUOTA INTERA) = 444,16
€ 444,16 + 140,79 = 584,95 (INPS IL 16 GIUGNO)
€ 329,35 (IRPEF IL 16 LUGLIO)
70. LA DISOCCUPAZIONE
• ASPI
- Pari al 75% retribuzione
media mensile buste paga
- Erogata per 8/12 mesi
- Almeno 52 settimane
ultimi 2 anni
- Domanda entro 2 mesi dal
giorno del giorno di
licenziamento
• MINI ASPI
- Pari al 75% retribuzione
media mensile buste paga
- Erogata 12 dei mese
lavorati
- Almeno 13 settimane
- Domanda entro due mesi
dal licenziamento
71. Cosa è il contributo di licenziamento. E’ stato introdotto
dalla riforma Fornero. L’art. 2, co. 31, primo periodo, legge
n. 92/2012 dispone che “nei casi di interruzione di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che,
indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero
diritto all’indennità ASpI (la nuova indennità di
disoccupazione), intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013,
è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41
per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici
mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
72. INDENNITA’
• MALATTIA INPS = 50% della retribuzione per i giorni di malattia dal 4° al 20° e i 2/3 DAL 2° in
poi; DATORE DI LAVORO 25% dal 4° al 20° e 33,33% dal 21° in poi
CARENZA 3 gg di cui 1° lavoratore e 2 datore di lavoro (se la malattia si protrae 3 datore di lavoro)
• MATERNITA’ INPS = 100% per 5 mesi + 30% per 6 mesi
• INFORTUNIO INAIL = 100% DALL’INFORTUNIO (ATTENZIONE ALLA DENUNCIA
INFORTUNIO)
SE IL DIPENDENTE PERCEPISCE UNA INDENNITA’ E PRESTA
UGUALMENTE ATTIVITA’ LAVORATIVA DENUNCIA PENALE PER
LAVORATORE E DATORE DI LAVORO COMPLICE DELLA TRUFFA
73. EBTT
NOVITA’ (potenziamento)
L' Ebtt è un'associazione NO PROFIT tra organizzazioni imprenditoriali e sindacati lavoratori della Toscana. L'attivazione è voluta dal
Contratto Nazionale di Lavoro del settore turismo per erogare servizi ai lavoratori e alle imprese.
All’Ebtt fanno riferimento oltre 15.000 aziende tra alberghi, ristoranti, bar, stabilimenti balneari, mense, pasticcerie, gelaterie, campeggi,
villaggi, agenzie di viaggio, residence, appartamenti di vacanza e oltre 43.000 lavoratori, annuali e stagionali.
L’ E.B.T.T. ha come scopi:
a) la promozione e gestione di attività ed iniziative in materia di formazione e qualificazione
professionale sia in connessione con i sistemi istituzionali che in collaborazione con la Regione
Toscana e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all’avviamento dei lavoratori che vi abbiano
proficuamente partecipato;
b) la promozione e gestione di iniziative finalizzate al sostegno temporaneo del reddito dei
lavoratori
coinvolti in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la
sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a finanziare corsi di
riqualificazione
per il personale interessato a tali provvedimenti;
c) la promozione e gestione di interventi per il sostegno del reddito dei lavoratori compresi gli
stagionali che partecipino ai corsi di formazione predisposti dall’Ente stesso, nonché altri
interventi di
carattere sociale in favore dei lavoratori;
d) la promozione dell’incontro domanda offerta di lavoro è realizzata dall’Ente in connessione con
i
sistemi istituzionali.
e) anche in relazione al DL 80/98 fornisce l’assistenza e la segreteria necessarie al
74. LE ALIQUOTE EBTT
Con il CCNL/turismo 1994, le parti contraenti (FIPE, FIAVET, FAITA
Federalberghi, Res Casa per gli imprenditori, FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL,
UILTuCS UIL per i sindacati dei lavoratori) ne hanno definito la costituzione a
livello regionale toscano, determinandone le attività e le funzioni, e fissando le
modalità di versamento dei contributi. Con i successivi rinnovi contrattuali (1996 -
1999) è stato chiarito che l'Ente Bilaterale è un istituto contrattuale, e quindi il
finanziamento dello stesso è un costo contrattuale: le aziende sono tenute al
versamento dello 0,40% della retribuzione (paga base + contingenza) di cui 0,20%
a carico dell'impresa e 0,20% a carico del lavoratore. Il mancato versamento
comporta quindi una NON applicazione del contratto collettivo di lavoro, con
tutto quel che ne consegue sul piano del potere di controllo e sanzionamento degli
organi o enti pubblici deputati alla vigilanza.
A partire da Gennaio 2002 è stata introdotta una nuova voce detta CPVA
(commissioni paritetiche vertenze ed arbitrato). Il contributo della CPVA da
versare è il 0,10% a carico dell'azienda e il 0,10% a carico del lavoratore. La
costituzione e l'attività delle CPVA si è resa necessaria in relazione agli obblighi
legislativi circa i tentativi di conciliazione delle vertenze sindacali individuali.
75. PREVIDENZA INTEGRATIVA
COMPLEMENTARE
Esistono Fondi pensionistici complementari la
cui contribuzione e’ cosi’ determinata:
-0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota
associativa) della retribuzione a carico del lavoratore
-0,55% (di cui lo 0,05% costituiisce la quota
associativa) della retribuzione a carico del lavoratore
-3,45% della retribuzione al momento dell’iscrizione
al fondo
-Una tantum € 15,49 (lav. € 3,62 azienda € 11,88)
76. ASSISTENZA INTEGRATIVA
FONDO EST: Fondo di assistenza sanitaria integrativa al quale
sono iscritti tutti i lavoratori dipendenti (esclusi dirigenti quadri e
apprendisti) assunti a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale.
E’ prevista anche l’iscrizione a tempo determinato a condizione che il
contratto sia suoeriore a 3 mesi e il lavoratore ne faccia richiesta per
iscritto al datore di lavoro all’atto dell’assunzione.
€ 15,00 per ogni dipendente full time nuovo assunto
€ 8,00 per ogni dipendente part-time nuovo assunto
€ 7,00 per ogni dipendente in forza full time
€ 5,00 per ogni dipendente in forza part-time
VERSAMENTO TRIMESTRALE
77. ASSISTENZA INTEGRATIVA
FONDO FAST: Fondo di assistenza sanitaria integrativa
- € 15,00 per ogni dipendente full time nuovo assunto
-€ 8,00 per ogni dipendente part-time nuovo assunto
-€ 7,00 per ogni dipendente in forza full time
-€ 5,00 per ogni dipendente in forza part-time
VERSAMENTO ANNUALE ANTICIPATO
78. ASSISTENZA SANITARIA
INTEGRATIVA
Da luglio 2014 i lavoratori saranno
tenuti a contribuire al sistema assistenza
sanitaria integrativa = 1€
Da luglio 2015 = 2€
La quota a carico del datore di lavoro
rimane invariata….