A partire dalla sentenza della Costituzionale 32/14 la normativa sulle sostanze stupefacenti ha subito continui cambiamenti: torna la distinzione fra droghe leggere e pesanti, si ragiona sulla destinazione padronale, sull'uso di gruppo, sulla coltivazione di mrijuana, senza tralasciare i reati stradali e la facoltà di perquisizione ex at. 103 TU stup.
Il mio intervento alla Fondazione veneziana per la formazione, 16 gennaio 2016.
I delitti in materia di stupefacenti. Spunti di riflessione. Drug related crimes. Some inputs.
1. I delitti in materia di
stupefacenti.
Spunti di riflessione.
Avv. Nicola Canestrini
Scuola forense Veneziana, 16 gennaio 2017
2. “Tentare di comprendere il senso della nuova
normazione è impresa difficile.
L'intricato sovrapporsi di norme, di cui non si è conseguito
il completo coordinamento, determina una situazione
lontana dall'ideale di chiarezza del precetto penale e del
suo corredo sanzionatorio, attorno al quale si intrecciano i
principi fondanti dell'ordinamento penale su base
costituzionale e convenzionale: legalità, determinatezza,
tassatività, prevedibilità, accessibilità, colpevolezza.
In tale situazione occorre addentrarsi nei testi normativi
per cercare di cogliervi un'univoca indicazione di senso”.
SS.UU., sentenza 09/07/2015 n. 29316
5. Decreto Olimpiadi 2006
innovato circa 1/3 del TU stup.
nuova tabella unica
pari sanzioni droghe leggere /
droghe pesanti INNALZANDO
pena per droga leggera
“ricatto” cura o pena
“presunzione di spaccio” (peso
soglia)
28 febbraio 2006
10. sentenza
32/14
Corte Costituzionale
abroga legge di conversione 49/2006 (artt.
4bis e 4 vicies ter)
rivive (?) disciplina anteriore al 28 febbraio
2006
sentenza del 12 (25) febbraio, effetti dal
6 marzo 2014
11. effetti
sentenza di incostituzionalità (EX TUNC!)
effetti sfavorevoli: reviviscenza trattamento peggiorativo
(limite del giudicato: 649 c.p.p., Prot. 7 art. 4 CEDU
principio di legalità. art. 25, comma 2 Cost. (e 7 della CEDU)
effetti favorevoli
abolitio criminis (medicinali, tabelle post 2006 -> revoca ex art 673
c.p.p.)
retroattività lex mitior?
12. … chi è stato giudicato
dal 2006 al 2014?
problemino
13. quid iuris?
art. 673 c.p.p.
revoca della sentenza di condanna
per la (..) illegittimità costituzionale
della norma incriminatrice
art. 30/4 L. n. 87 del 1953
Quando in applicazione della
norma dichiarata incostituzionale è
stata pronunciata sentenza
irrevocabile di condanna, ne
cessano la esecuzione e tutti gli
effetti penali.
14. SS.UU. 29 maggio 2014
"se la dichiarazione della illegittimità
costituzionale di norma penale sostanziale,
diversa dalla norma incriminatrice (nella
specie, appunto, dell'articolo 69/4, cod. pen.
(..) giusta sentenza della Corte costituzionale
n. 251 del 2012), comporti la
rideterminazione della pena in executivis,
così vincendo la preclusione del giudicato"
Cass. Pen., Sez. I, 20 novembre 2013 (dep. 31
gennaio 2014, ord. n. 4725, Gatto)
soluzione: AFFERMATIVA
cfr. anche SSUU 33040/15
15. nuovo articolo 73/5 Tu stupefacenti
“ (..) per i mezzi, la modalità o
le circostanze dell'azione
ovvero per la qualità e quantità
delle sostanze, è di lieve entità,
è punito con le pene
della reclusione da sei mesi a
quattro anni e della multa da
euro 1.032 a euro 10.329".
Reato autonomo, stessa pena per
droghe leggere e pesanti (a beneficio
delle seconde)
LEGGE 16 maggio 2014, n. 79
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo
2014, n. 36 (GU n.115 del 20-5-2014) in vigore dal 21 maggio 2014
leggere / pesanti
nuove tabelle
16. LEGGE 16 maggio 2014, n. 79
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo
2014, n. 36 (GU n.115 del 20-5-2014) in vigore dal 21 maggio 2014
17. vecchio / nuovo art. 73
Tu 1990 + referendum 1993 + l. 79/14
droghe pesanti (I e III)
reclusione 8 -20 anni, multa 25.822 - 258.228 euro
droghe leggere (II e IV)
reclusione 2 - 6 anni, multa 5.146 - 77.468 euro
lieve entità per droghe leggere e pesanti (comma 5)
fino al 24 dicembre 23 dicembre 2013 droghe pesanti 1-
6 anni / leggere 6 mesi - 4 anni
dopo il 24 dicembre 2013 1-6 anni senza distinzione
anzi: L. 79/14: 6 mesi - 4 anni (anche per droghe
pesanti)
18. lex mitior?
decreto olimpiadi
28 febbraio 2006 “svuotacarceri” Natale
24 dicembre 2013
l. 21 febbraio 2014 n. 10
sentenza 32/14
6 marzo 2014
droghe leggere
2-6
“Jervolino
Vassalli”
1990 / 1993
droghe pesanti
8-20*
lieve entità
1-6
6 mesi - 4 anni att.
Fini Giovanardi 6 - 20 anni
146/13
1-6 anni
6 mesi - 4 anni aut.
legge 76/2010
21 maggio 2014
*sentenza 148/2016
inammissibilità per
discrezionalità legislativa . cfr.
però sezione VI, 1418/15 dd. 12
gennaio 2017 contrasto I comma
con con 25, 3, 27 Costituzione
22. uso personalequantità
modalità di presentazione
peso lordo
complessivo
confezionamento
frazionato
altre circostanze
dell’azione
reddito
attrezzature per la
pesatura
luogo e tempo
…
27. idoneità potenziale
irrilevanza della quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza
"l'offensività della condotta consiste nella sua 'idoneità' a produrre la sostanza per il consumo, ...
sicché non rileva la quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, ma la conformità
della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a
giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente” (49476/2015, 3037/2016)
28. idoneità in concreto
"tale levità da essere sostanzialmente irrilevante l'aumento di disponibilità di droga e non
prospettabile alcuna ulteriore diffusione della sostanza. Ovvero, a fronte della
realizzazione della condotta tipica, che è la coltivazione di una pianta conforme al 'tipo
botanico' e che abbia, se matura, raggiunto la soglia di capacità drogante minima, il giudice
potrà e dovrà valutare se la condotta stessa sia del tutto inidonea alla realizzazione della
offensività in concreto. L'ambito di tale inoffensività è, ragionevolmente, quello del
conclamato uso esclusivamente personale e della minima entità della coltivazione tale da
escludere la possibile diffusione della sostanza producibile e/o l'ampliamento della
coltivazione.” (2548/16 e 5254/16)
cfr. anche “soglia drogante” (2618/16)
131 bis c.p.
30. Corte Cost.
94/2016
illegittimità
costituzionale
dell’art 75bis Tu
stup.
art 75 TU stupefacenti
ritiro patente per max 30 gg.
invito a non fare più uso di
sostanze stupefacenti oppure
sospensione o nel divieto di
conseguire:
- passaporto e di ogni altro
documento equipollente;
- licenza di porto d'armi;
- permesso di soggiorno turismo
- patente di guida.