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TUTELA LEGALE
DELL'IMPRESA
1
Presentazione relatrici
 avv. Silvia Sardena
 avv. Tessa Modolin
2
Gli strumenti di tutela e competitività
In una realtà come quella italiana, formata da piccole e medie imprese
impegnate in settori ove innovazione e ricerca della qualità
costituiscono la caratteristica principale, il legislatore mette a
disposizione degli strumenti di protezione e competitività:
 LE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
 MARCHI E BREVETTI
 CLAUSOLA COMPROMISSORIA NELLO STATUTO SOCIALE
 DEL KNOW HOW
3
Il contratto
Art. 1321 c.c. (nozione) : “Il contratto è
l'accordo di due o più parti per
costituire, regolare o estinguere tra
loro un rapporto giuridico patrimoniale”
Art. 1322 c.c.(autonomia negoziale): “ Le
parti possono liberamente determinare
il contenuto del contratto nei limiti
imposti dalla legge e dalle norme
corporative.
Le parti possono anche concludere
contratti che non appartengano ai tipi
aventi una disciplina particolare,
purché siano diretti a realizzare
interessi meritevoli di tutela secondo
l'ordinamento giuridico”. 4
Proposta ed accettazione
Autonomia negoziale
Conclusione del contratto: ordine e
accettazione
 L'ordine, se fa seguito (ed è conforme) ad una precedente offerta,
determina la conclusione del contratto; altrimenti l'ordine costituirà
una nuova proposta di contratto che la controparte potrà accettare o
meno
 E' opportuno che l'ordine contenga il maggior numero di elementi
possibili
Elementi dell'offerta e dell'ordine sono:
 Parti del contratto
 Oggetto
 Prezzo
 Termini di pagamento
 Modalità di trasporto e consegna
 garanzie 5
L'autonomia contrattuale
 Le parti godono di un ampia autonomia contrattuale e,
quindi, possono liberamente determinare i contenuti
del contratto
 Il contratto così determinato ha forza di legge tra le
parti (art. 1372 c.c.)
 Distinzione tra contratti tipici (compravendita,
locazione,..) e atipici (leasing,..): la disciplina che si
applica cambia
6
Le condizioni generali
di contratto
Art.1341 c.c. (condizioni generali di
contratto):
“Le condizioni generali di contratto predisposte
da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti
dell'altro, se al momento della conclusione del
contratto questi le ha conosciute o avrebbe
dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono
specificamente approvate per iscritto, le
condizioni che stabiliscono, a favore di colui che
le ha predisposte, limitazioni di responsabilità,
facoltà di recedere dal contratto o di
sospenderne l'esecuzione , ovvero sanciscono a
carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni
alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla
libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita
proroga o rinnovazione del contratto, clausole
compromissorie o deroghe alla competenza
dell'autorità giudiziaria.” 7
 Serie di clausole contrattuali
che un soggetto predispone
per regolare uniformemente i
suoi rapporti contrattuali
Le caratteristiche delle
condizioni generali di contratto
Mancanza di una trattativa individuale
Si incrociano in questa disposizione due oneri contrapposti:
1) l’onere del predisponente di rendere le clausole uniformi da sé
predisposte conoscibili attraverso idonei mezzi di comunicazione
2) onere per il contraente debole di agire con diligenza, cioè di non
avvicinarsi al contratto con superficialità, attivandosi per conoscere il
contenuto delle clausole che si impegna a rispettare con la stipula
dell’accordo.
Qualora l’aderente (quindi la parte contrattuale debole) eccepisca e faccia
valere la non conoscibilità di tali condizioni contrattuali, e quindi la
violazione dell’obbligo di trasparenza, la sanzione sarà quella della
INEFFICACIA della clausola, e sarà improduttiva di effetto tra le parti.
8
Esempi di condizioni generali di
contratto
9
Nella vita quotidiana di tutti i giorni sottoscriviamo spesso delle
condizioni generali....:
- contratto delle utenze telefoniche,
- contratto delle utenze dell'acqua,..
- ..
La storia delle condizioni
generali di contratto
Il fenomeno risale già ai primi anni del '900, con l'apparire dello
sviluppo, tecnologico avanzato, ovvero quando la rapidità delle
transazioni commerciali diventa un elemento essenziale della
concorrenza e dell'economia in generale, ed acquista un enorme
rilievo con l'avvento della società dei consumi.
Quindi, i contratti in cui la trattativa individuale è inesistente e che
vengono sostanzialmente stipulati con la sottoscrizione di moduli
prestampati, vengono anche definiti “contratti di massa”, per
significare che destinatari sono una massa potenzialmente infinita
di clienti, indistinti per quanto riguarda le posizioni contrattuali.
Viene meno il paradigma dell'autonomia negoziale per approdare ad
un sistema contrattuale preconfezionato.
10
Vantaggi per l'imprenditore
11
 la comodità di predisporre regolamenti negoziali uniformi per
tutti, con notevoli risparmio di tempo e di costi nella trattazione
 la rapidità della conclusione del contratto
 la predisposizione di schemi contrattuali più vantaggiosi per
l'impresa di quelli derivanti dalla contrattazione individuale,
senza contare che, se si ricorre in maniera sistematica e
generalizzata a determinate condizioni generali, è possibile che
tali condizioni si trasformino di fatto in clausole d'uso o usi
negoziali (in questo caso le clausole si intendono inserite nel
contratto salvo che risultino non volute dalle parti).
 diminuzione del contenzioso.
Clausole vessatorie
Art. 1341, II c. (condizioni generali di contratto): “In ogni caso non
hanno effetto, se non sono specificamente approvate per
iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le
ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di
recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero
sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze,
limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla
libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o
rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o
deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”.
12
Numero chiuso delle
clausole vessatorie
(disciplina civilistica)
13
• Responsabilità
• Facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l'esecuzione
• Decadenze sancite a carico dell'altro contraente (es. termini di
denuncia dei vizi)
• Restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (es.
patti di non concorrenza, prelazione, divieto di alienazione,..)
• Tacita proroga o rinnovazione del contratto
• Clausole compromissorie (arbitrato)
• Deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria
→ possibile solo un'interpretazione estensiva (non analogica)
L'importanza della “doppia
firma”
per alcune clausole
14
le clausole vessatorie, particolarmente onerose e gravose, per
regolamentare legittimamente i rapporti tra parte forte e parte
debole, e quindi essere efficaci, occorre che siano state
doppiamente sottoscritte ed approvate: una per l’accordo nel
suo complesso e l’altra per la clausola o le clausole vessatorie
in esso contenute (non è sufficiente che il contraente debole le
abbia conosciute all’atto della conclusione del contratto e poi si
sia limitato a sottoscrivere il contratto medesimo).
Aspetti pratici
della “doppia firma”
15
In base ad una parte della giurisprudenza, la clausola non è
chiaramente individuabile – e quindi la doppia firma non ha
valore – se è indicato solo il numero dell'articolo, senza
indicazione del contenuto.
Perciò, citate sempre gli articoli sia con il nome che col titolo. Se
l'articolo non ha titolo, sintetizzate fra parentesi il suo
contenuto principale (ad es. art. 20 - foro competente -)
Se avete dei dubbi sul fatto che una clausola sia o meno
vessatoria, nel dubbio inseritela fra quelle a doppia firma, al
massimo sarà un inserimento inutile.
PARTE II
16
TUTELA DELLA PROPRIETA'
INDUSTRIALE: MARCHI E
BREVETTI
La competitività di un'impresa è legata al suo nome e alla riconducibilità ad essa dei
suoi prodotti.
Con gli strumenti del brevetto e, soprattutto, del marchio si garantisce la funzione di
identificazione dei prodotti e dei servizi di un'impresa
Si possono proteggere le idee?
17
Un'idea di per sé non è tutelabile, ma lo è la sua realizzazione,
cioè le istruzioni per ottenere la soluzione ad un problema
tecnico.
Si possono proteggere:
- soluzioni tecniche depositando un brevetto;
- il nome di un prodotto oppure un logo registrando un marchio;
- l'aspetto esteriore, cioè il design di un prodotto, registrando un
disegno o modello
- le opere letterarie ed artistiche ed i programmi per computer
attraverso il diritto d'autore
18
un'importante strategia concorrenziale - non di
prezzo -
strumento essenziale per la crescita dell'impresa.
→ per l'imprenditore è essenziale, non solo
realizzare l'innovazione ma anche poterla
difendere, al fine di conservare il vantaggio
competitivo acquisito.
L'innovazione rappresenta..
(segue)Si possono proteggere le idee?
19
Per evitare che altri raccolgano i frutti di un
lavoro di sviluppo, è consigliabile tutelare
l'esecuzione delle proprie idee. La
realizzazione dell'idea deve essere descritta
minuziosamente.
I brevetti sono la forma tecnologicamente più
importante di tutela della proprietà
industriale.
Il brevetto
20
Il brevetto per invenzione è l'istituto giuridico attraverso il
quale l'ordinamento assicura all'inventore il diritto di utilizzo
esclusivo dell'invenzione. Tale esclusiva però è limitata nel
tempo, perché la legge prevede un periodo di protezione
dell'innovazione di 20 anni, indipendentemente dal fatto
che altri siano in grado di realizzare la stessa invenzione.
L'indicazione di un termine prefissato di validità del brevetto
evita alla collettività che il monopolio si protragga per un
periodo troppo lungo.
Riferimenti normativi: D. Lgs. n. 30/2005 - Codice della proprietà industriale a
norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273
(segue) Il brevetto
21
Il titolare del brevetto può realizzare egli stesso
l'invenzione, ma può anche cedere a terzi lo
sfruttamento economico dell'invenzione,
pretendendo una remunerazione (compenso di
licenza) per questo sfruttamento.
In cambio della concessione statale di un monopolio
limitato nel tempo, l'inventore deve rendere
pubblica la sua invenzione nella descrizione di un
brevetto (in questo modo si incrementa lo stato
attuale della tecnica).
Un'invenzione può
essere copiata?
22
→ Finchè l'imitazione della tecnologia brevettata
viene utilizzata solo ad uso privato, oppure a
scopo didattico o sperimentale, tale imitazione è
ammessa
Le sanzioni per l'utilizzo illecito di un brevetto sono
sia civili (di maggior rilievo, e più frequentemente
adottate sono l'inibitoria ed il risarcimento del
danno) che penali
L'utilità economica per
il titolare del brevetto
23
I diritti di tutela offrono al loro detentore una serie di
vantaggi economici, tra i quali:
- monopolio a tempo determinato per lo sfruttamento
esclusivo (produzione, vendita) sul mercato
(realizzazione di utili di monopolio)
- vantaggio economico sulla concorrenza
- incremento del valore dell'impresa (un brevetto è un
bene d'investimento immateriale nell'impresa)
- consolidamento della posizione sul mercato e del
poter contrattuale
- guadagno in termini di competenza e di immagine
- potenziamento degli argomenti di vendita
L'estensione territoriale
del brevetto
24
• Brevetto italiano (per invenzione ovvero per modello utilità)
• Brevetto europeo
• Brevetto internazionale
Il brevetto europeo
25
Il brevetto europeo è un brevetto per invenzione industriale
che si ottiene a seguito di una procedura unificata di
deposito, esame e concessione, la cui validità viene
estesa agli stati contraenti dell'Ufficio Europeo dei Brevetti
designati dal richiedente.
La procedura di concessione prevede un'unica domanda,
redatta in una lingua a scelta tra inglese, francese o
tedesco e permette di ottenere un brevetto negli Stati
membri dell'Organizzazione Europea dei Brevetti designati
dal richiedente
(negli stati membri designati, i brevetti europei conferiscono al titolare, una volta
espletata la procedura di convalida nazionale, i medesimi diritti che
deriverebbero da un brevetto nazionale)
Il deposito del brevetto
internazionale
26
La domanda di brevetto internazionale può essere presentata
presso la WIPO, presso l’EPO oppure presso l’Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi che la trasmetterà all’ufficio internazionale.
Solo i residenti o coloro che hanno nazionalità in uno dei paesi
aderenti alla convezione PCT hanno diritto a depositare una
domanda di brevetto Internazionale PCT.
Per depositare la domanda PCT occorre compilare una serie di
moduli scaricabili da Internet dal sito della WIPO in cui devono
essere indicati i dati del richiedente, che diventerà titolare del
brevetto, il titolo del brevetto, il nome dell’inventore ed una
serie di altre informazioni. Nella domanda internazionale
devono essere scelti gli stati in cui si vuole che la domanda
abbia effetto anche se normalmente vengono indicati tutti in
quanto il loro numero non incide sul costo del deposito
Quale misure di incentivazione esistono
per i brevetti? (il Patent box)
27
Esistono degli incentivi fiscali per i brevetti.. ne evidenziamo uno in
particolare, il Patent Box.
Il Patent Box è una tassazione agevolata dei redditi derivanti da Beni
Immateriali, o insieme degli stessi se correlati.
• Software protetto
• Brevetti concessi o in corso di concessione
• Marchi registrati o in corso di domanda
• Disegni e Modelli
• Informazioni aziendali (Know How)
Riferimenti normativi:
• Legge di Stabilità 2015
Art. 1 commi dal 37 al 45, legge 23 dic. 2014
• D.L. 24 Gennaio 2015
convertito in Legge 24 marzo 2015, n. 33
• D.M. 30 Luglio 2015. Ministeri dello Sviluppo Economico ed dell’ Economia e delle Finanze.
(segue) Il Patent Box
28
3 - Chi ne è interessato
Imprenditori soggetti a Reddito d’Impresa (IRES – IRAP) che svolgono attività di R&S.
• Imprese commerciali
• Imprese industriali
• Imprese estere con stabile organizzazione in Italia
Sono escluse le società semplici, associazioni professionali ed imprese assoggettate a
procedure concorsuali
4 - Modalità e durata
Opzione irrevocabile per 5 anni e rinnovabile
Tassazione:
• Per il 2015 – tassazione ridotta del 30% ( imposte al 21% circa )
• Per il 2016 – tassazione ridotta del 40% ( imposte al 18% circa )
• Dal 2017 – tassazione ridotta al 50% ( imposte al 15% circa )
• D.M. 30 Luglio 2015. Ministeri dello Sviluppo Economico ed dell’ Economia e delle
Finanze.
Il marchio
29
.
Che cos'è il marchio? Il marchio è un segno distintivo
Qual è la funzione del marchio? Quella principale e tradizionale
è quella di permettere che il consumatore possa distinguere su
un mercato vasto come quello attuale, un prodotto.
→ il marchio permette di identificare un dato bene come
proveniente da una certa impresa
→ oggi il marchio ha acquistato un significato ulteriore, talmente
importante da finire per prevalicare il prodotto stesso su cui il
marchio viene apposto(v. settore moda,..)
La tutela del marchio
30
Come il brevetto anche il marchio ha una
tutela:
- nazionale
- europea
- internazionale
La registrazione del marchio
31
A livello nazionale, la registrazione del marchio dà diritto ad una
protezione sul marchio di durata decennale, ma, il titolare può
chiederne il rinnovo ad ogni scadenza rendendola virtualmente
inestinguibile
A livello comunitario, la registrazione del marchio di renderlo applicabile
in tutti i Paesi della Comunità (non potrà essere dichiarato nullo per
un singolo Paese e valido per un altro)
A livello internazionale, la registrazione del marchio porterà ad avere
diversi titoli nazionali, i quali seguiranno in ogni Stato una vita propria
(procedura che consente di semplificare le formalità amministrative e
di avere uno sgravio economico).
PARTE III
32
LA CLAUSOLA COMPROMISSORIA
NELLO STATUTO SOCIALE
Durata in giorni di una lite per eseguire un
contratto
33
DURATA
GIORNI
COSTO %
SUL VALORE
MEDIA OCSE 462,4 19,2
ITALIA 1210 29,9
FRANCIA 331 17,4
GERMANIA 394 14,4
SPAGNA 515 17,4
U.K. 399 23,4
USA 300 19,2
Il contenuto della
convenzione arbitrale
34
Requisiti necessari per la validità della convenzione:
• oggetto della controversia
• compromettibilità in arbitri della controversia
Ulteriori previsioni facoltative:
• numero e modo di nomina degli arbitri
• natura dell’arbitrato (rituale/irrituale; diritto/equità)
• sede dell’arbitrato
• termine per la pronuncia del lodo
• regole di procedura
• impugnabilità del lodo anche per violazione di diritto
• arbitrato «d’appello» (giudizio rescissiorio)
La clausola societaria
35
Legge delega per la riforma del diritto societario (art. 12, comma 2, l.
366/2001):
- “… possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano
clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808 del
codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le controversie
societarie …”
Caratteristiche della clausola
36
- Solo clausola compromissoria in statuto:
• NO compromesso
• NO clausola compromissoria in documenti diversi da statuto/atto
costitutivo (Lodo arb. Bologna, 15 ottobre 2004)
- Inserimento/rimozione:
• società di capitali: voto dei 2/3 capitale + recesso
• società di persone: unanimità?
- Modifica? Dipende dal contenuto
Il campo di operatività
dell’arbitrato societario
37
- società di capitali (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a.)
• escluse le s.p.a. con azioni quotate o diffuse fra il pubblico in misura
rilevante (artt. 2325 bis c.c., 111 bis disp. att. c.c.)
- cooperative (art. 2519 c.c.)
• escluse le cooperative-s.p.a. con azioni quotate o diffuse fra il pubblico
in misura rilevante
- consorzi, se società di capitali (art. 2615 ter c.c.)
- società di persone commerciali regolari (s.n.c. e s.a.s.: Trib. Trento, 8 aprile
2004)
• escluse sempre la s.s. (Trib. Roma, 4 luglio 2007), e le altre se con
oggetto non commerciale
• escluse le società di fatto (contra, Trib. Trento, 8 aprile 2004)
• escluse le s.n.c. e s.a.s. irregolari (art. 2297 c.c.)
I soggetti vincolati dalla clausola
38
La clausola vincola:
• la società
• i soci, anche coloro la cui qualità è controversa
• SE PREVISTO, anche amministratori, sindaci e liquidatori
L’accettazione della carica implica accettazione della clausola
Le materie arbitrabili
39
- Art. 34, co. 1: controversie che abbiano ad oggetto « diritti disponibili
relativi al rapporto sociale »
• Liti fra soci (violazione clausola prelazione: SI per App. Torino, 23 ottobre
2009)
• Liti fra soci e società (valorizzazione partecipazioni in caso di recesso,
etc…)
• Liti fra soci e/o società e organi sociali (revoca amministratore: Trib.
Salerno, 1° giugno 2006)
- Art. 35, co. 5: impugnative di deliberazioni
annullabili: Trib. Prato, 19 marzo 2009; Trib. Pescara, 10 marzo 2008; nulle? SI se sanabili: Trib. Verona, 7 novembre 2006;
Trib. Tolmezzo, 14 maggio 2009; Trib. Napoli, 5 luglio 2010; limite dei diritti disponibili e/o interessi collettivi? SI: Trib.
Ravenna, 3 febbraio 2006; Trib. Modena, 12 maggio 2004; Trib. Milano, 27 settembre 2005; Trib. Belluno, 26 ottobre 2005)
Diritti disponibili in ambito
societario
40
La giurisprudenza che si era espressa in materia di arbitrato, ha ritenuto:
• disponibili i diritti vantati dai soci quali singoli (esclusione, del socio,
scioglimento della società in nome collettivo composta da due soci,
rinuncia all'azione di responsabilità ex art. 2393 c.c., coorresponsione
degli utili)
• indisponibili gli interessi della società, dell'insieme dei socie e dei terzi
(annullamento della delibera di approvazione del bilancio, di mancata
distribuzione degli utili, dell'entità del compenso agli amministratori o della
loro revoca)
Le materie NON arbitrabili
41
• diritti non disponibili (es.: nullità insanabile di delibera)
• posizioni giuridiche diverse da diritti (2436, co. 4)
• diritti disponibili non inerenti al rapporto sociale (es. patti parasociali,
negozi di acquisto quote/azioni)
• quando è richiesto intervento PM (es. art. 2487, ult. co.)
• materie espressamente escluse dalla clausola (es. delibere assembleari)
L'interpretazione della
clausola compromissoria
42
a) Regole ermeneutiche generali (artt. 1362 ss. c.c.).
In particolare:
• senso delle parole (art. 1362 cod. civ.)
• comune intenzione delle parti anche alla luce del comportamento
complessivo posteriore alla stipulazione della convenzione (art. 1362 c.c.)
• buona fede (art. 1366 c.c.)
• elencazioni si presumono esemplificative e mai tassative (art. 1365 c.c.)
• conservazione del contratto (art. 1367 c.c.)
(segue) L'interpretazione della
clausola compromissoria
43
b) Regole ermeneutiche particolari:
• validità clausola arbitrale va valutata separatamente dal contratto (art. 808)
• arbitro può anche conoscere in via incidentale di questioni pregiudiziali
non compromettibili salvo che la legge richieda decisione con efficacia di
giudicato (art. 819 c.p.c.)
• arbitro può anche decidere questioni pregiudiziali compromettibili se
richiesto dalle parti (art. 819 c.p.c.)
• arbitro può anche conoscere dell’eccezione di compensazione quando il
credito opposto non è oggetto della convenzione (art. 817 bis c.p.c.)
(segue) L'interpretazione della
clausola compromissoria
44
c) In via residuale:
Art. 808 quater: «Nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel
senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che
derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce»
→ salva espressa esclusione, qualsiasi questione inerente la validità,
l'efficacia, l'esecuzione, l'interpretazione, l'estinzione del contratto
45
CASO PRATICO
Sentenza n. 2340/2015 pronunciata dal Tribunale di
Bologna Sezione Specializzata in materia di imprese
in data 27 luglio 2015:
cosa ha chiesto l’impresa attrice Alfa
come si è difesa l’impresa convenuta Beta
cosa ha deciso il Tribunale
46
CHE COS’E’ IL KNOW HOW
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
INFORMAZIONI SEGRETE E RISERVATE
LA TUTELA LEGALE DEL KNOW HOW(civile e penale)
LA TUTELA CONTRATTUALE DEL KNOW HOW
TUTELARSI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI
(patti di segretezza e patti di non concorrenza)
47
TEMI AFFRONTATI
CHE COS’E’ IL KNOW HOW
E’ un complesso di conoscenze/informazioni di carattere
tecnico (in senso ampio del termine) che sono: segrete –
sostanziali identificate
48
IL KNOW HOW VISTO DA VARIE ANGOLATURE:
 IN SENSO ECONOMICO
 IN SENSO GIURIDICO
 IN SENSO OGGETTIVO
 IN SENSO SOGGETTIVO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
IN AMBITO COMUNITARIO:
REGOLAMENTO CE 772/2004:
«patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da
esperienze e da prove, patrimonio che è:
 (i) segreto, vale a dire non generalmente noto, né facilmente
accessibile;
 (ii) sostanziale, vale a dire significativo e utile per la produzione
dei prodotti contrattuali; e
 (iii) individuato, vale a dire descritto in modo sufficientemente
esauriente, tale da consentirne di verificare se risponde ai criteri
di segretezza e di sostanzialità».
49
50
IN AMBITO NAZIONALE:
D.LGS 30/2005 (CODICE DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE)
ART. 98:
«le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle
commerciali (…) ove tali informazioni:
(i) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa
configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o
facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;
(ii) abbiano valore economico in quanto segrete;
(iii) siano sottoposte da parte delle persone al cui legittimo controllo sono
soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a
mantenerle segrete».
INFORMAZIONI
RISERVATE
INFORMAZIONI
SEGRETE
INFORMAZIONI AZIENDALI CHE
PUR NON ESSENDO COPERTE
DA SEGRETO, NON VENGONO
DIVULGATE A SOGGETTI
ESTERNI ALL’AZIENDA, IN
QUANTO RIGUARDANO
ELEMENTI
CATARETTERIZZANTI LA
STESSA
(giurisprudenza e dottrina)
INFORMAZIONI AZIENDALI
CHE HANNO VALORE
ECONOMICO, NON SONO
GENERALMENTE NOTE O
FACILMENTE ACCESSIBILIE
SONO SOTTOPOSTE A
MISURE DI SICUREZZA
RAGIONEVOLMENTE
ADEGUATE
(art. 98 C.P.I.)
LA TUTELA LEGALE DEL KNOW HOW
CIVILE
 Art. 99 C.P.I.
 Art. 2598 c.c.
 Art. 2105 c.c.
 Art. 2125 c.c.
PENALE
 Art. 621 C.P.
 Art. 622 C.P.
 Art. 623 C.P.
LA TUTELA CONTRATTUALE DEL
KNOW HOW
 CONTRATTO DI LICENZA
 CONTRATTO DI CESSIONE
 ACCORDI DI SEGRETEZZA
 PATTO DI NON CONCORRENZA
53
IL CONTRATTO DI LICENZA DI KNOW HOW
I PRINCIPALI ELEMENTI DEL CONTRATTO DI LICENZA:
1. PARTI: licenziante e licenziatario
2. PREMESSE: individuare bene il patrimonio oggetto di know how
3. OGGETTO: descrivere gli elementi costitutivi del know how in
4. questione (indicare il tipo di utilizzo per cui si concede e l’ambito)
5. MODALITA’ DI TRASFERIMENTO: indicando la consegna di tutti i
6. documenti inerenti il know how oggetto di trasferimento
7. ESCLUSIVA: esclusività assoluta o per uno o più territori, o senza
8. OGGETTO DI SEGRETEZZA
9. ASSISTENZA TECNICA POSTUMA
10. CORRISPETTIVO
11. DURATA
A seconda del ruolo svolto dal dipendente all’interno
dell’impresa, è ravvisabile:
 un segreto AZIENDALE
 un segreto PROFESSIONALE
 un segreto SCIENTIFICO
55
TUTELA LEGALE art. 2105 c.c.
art. 2106 c.c.
TUTELA patti di segretezza
CONTRATTUALE patti di non concorrenza
Contatti
avv. Silvia Sardena
avv. Tessa Modolin
Studio Eulex – Avvocati Associati
Passaggio L. Gaudenzio 7, 35131 Padova
sardena@studioeulex.eu
modolin@studioeulex.eu
57

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  • 2. Presentazione relatrici  avv. Silvia Sardena  avv. Tessa Modolin 2
  • 3. Gli strumenti di tutela e competitività In una realtà come quella italiana, formata da piccole e medie imprese impegnate in settori ove innovazione e ricerca della qualità costituiscono la caratteristica principale, il legislatore mette a disposizione degli strumenti di protezione e competitività:  LE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO  MARCHI E BREVETTI  CLAUSOLA COMPROMISSORIA NELLO STATUTO SOCIALE  DEL KNOW HOW 3
  • 4. Il contratto Art. 1321 c.c. (nozione) : “Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale” Art. 1322 c.c.(autonomia negoziale): “ Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico”. 4 Proposta ed accettazione Autonomia negoziale
  • 5. Conclusione del contratto: ordine e accettazione  L'ordine, se fa seguito (ed è conforme) ad una precedente offerta, determina la conclusione del contratto; altrimenti l'ordine costituirà una nuova proposta di contratto che la controparte potrà accettare o meno  E' opportuno che l'ordine contenga il maggior numero di elementi possibili Elementi dell'offerta e dell'ordine sono:  Parti del contratto  Oggetto  Prezzo  Termini di pagamento  Modalità di trasporto e consegna  garanzie 5
  • 6. L'autonomia contrattuale  Le parti godono di un ampia autonomia contrattuale e, quindi, possono liberamente determinare i contenuti del contratto  Il contratto così determinato ha forza di legge tra le parti (art. 1372 c.c.)  Distinzione tra contratti tipici (compravendita, locazione,..) e atipici (leasing,..): la disciplina che si applica cambia 6
  • 7. Le condizioni generali di contratto Art.1341 c.c. (condizioni generali di contratto): “Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione , ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.” 7  Serie di clausole contrattuali che un soggetto predispone per regolare uniformemente i suoi rapporti contrattuali
  • 8. Le caratteristiche delle condizioni generali di contratto Mancanza di una trattativa individuale Si incrociano in questa disposizione due oneri contrapposti: 1) l’onere del predisponente di rendere le clausole uniformi da sé predisposte conoscibili attraverso idonei mezzi di comunicazione 2) onere per il contraente debole di agire con diligenza, cioè di non avvicinarsi al contratto con superficialità, attivandosi per conoscere il contenuto delle clausole che si impegna a rispettare con la stipula dell’accordo. Qualora l’aderente (quindi la parte contrattuale debole) eccepisca e faccia valere la non conoscibilità di tali condizioni contrattuali, e quindi la violazione dell’obbligo di trasparenza, la sanzione sarà quella della INEFFICACIA della clausola, e sarà improduttiva di effetto tra le parti. 8
  • 9. Esempi di condizioni generali di contratto 9 Nella vita quotidiana di tutti i giorni sottoscriviamo spesso delle condizioni generali....: - contratto delle utenze telefoniche, - contratto delle utenze dell'acqua,.. - ..
  • 10. La storia delle condizioni generali di contratto Il fenomeno risale già ai primi anni del '900, con l'apparire dello sviluppo, tecnologico avanzato, ovvero quando la rapidità delle transazioni commerciali diventa un elemento essenziale della concorrenza e dell'economia in generale, ed acquista un enorme rilievo con l'avvento della società dei consumi. Quindi, i contratti in cui la trattativa individuale è inesistente e che vengono sostanzialmente stipulati con la sottoscrizione di moduli prestampati, vengono anche definiti “contratti di massa”, per significare che destinatari sono una massa potenzialmente infinita di clienti, indistinti per quanto riguarda le posizioni contrattuali. Viene meno il paradigma dell'autonomia negoziale per approdare ad un sistema contrattuale preconfezionato. 10
  • 11. Vantaggi per l'imprenditore 11  la comodità di predisporre regolamenti negoziali uniformi per tutti, con notevoli risparmio di tempo e di costi nella trattazione  la rapidità della conclusione del contratto  la predisposizione di schemi contrattuali più vantaggiosi per l'impresa di quelli derivanti dalla contrattazione individuale, senza contare che, se si ricorre in maniera sistematica e generalizzata a determinate condizioni generali, è possibile che tali condizioni si trasformino di fatto in clausole d'uso o usi negoziali (in questo caso le clausole si intendono inserite nel contratto salvo che risultino non volute dalle parti).  diminuzione del contenzioso.
  • 12. Clausole vessatorie Art. 1341, II c. (condizioni generali di contratto): “In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria”. 12
  • 13. Numero chiuso delle clausole vessatorie (disciplina civilistica) 13 • Responsabilità • Facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l'esecuzione • Decadenze sancite a carico dell'altro contraente (es. termini di denuncia dei vizi) • Restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi (es. patti di non concorrenza, prelazione, divieto di alienazione,..) • Tacita proroga o rinnovazione del contratto • Clausole compromissorie (arbitrato) • Deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria → possibile solo un'interpretazione estensiva (non analogica)
  • 14. L'importanza della “doppia firma” per alcune clausole 14 le clausole vessatorie, particolarmente onerose e gravose, per regolamentare legittimamente i rapporti tra parte forte e parte debole, e quindi essere efficaci, occorre che siano state doppiamente sottoscritte ed approvate: una per l’accordo nel suo complesso e l’altra per la clausola o le clausole vessatorie in esso contenute (non è sufficiente che il contraente debole le abbia conosciute all’atto della conclusione del contratto e poi si sia limitato a sottoscrivere il contratto medesimo).
  • 15. Aspetti pratici della “doppia firma” 15 In base ad una parte della giurisprudenza, la clausola non è chiaramente individuabile – e quindi la doppia firma non ha valore – se è indicato solo il numero dell'articolo, senza indicazione del contenuto. Perciò, citate sempre gli articoli sia con il nome che col titolo. Se l'articolo non ha titolo, sintetizzate fra parentesi il suo contenuto principale (ad es. art. 20 - foro competente -) Se avete dei dubbi sul fatto che una clausola sia o meno vessatoria, nel dubbio inseritela fra quelle a doppia firma, al massimo sarà un inserimento inutile.
  • 16. PARTE II 16 TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE: MARCHI E BREVETTI La competitività di un'impresa è legata al suo nome e alla riconducibilità ad essa dei suoi prodotti. Con gli strumenti del brevetto e, soprattutto, del marchio si garantisce la funzione di identificazione dei prodotti e dei servizi di un'impresa
  • 17. Si possono proteggere le idee? 17 Un'idea di per sé non è tutelabile, ma lo è la sua realizzazione, cioè le istruzioni per ottenere la soluzione ad un problema tecnico. Si possono proteggere: - soluzioni tecniche depositando un brevetto; - il nome di un prodotto oppure un logo registrando un marchio; - l'aspetto esteriore, cioè il design di un prodotto, registrando un disegno o modello - le opere letterarie ed artistiche ed i programmi per computer attraverso il diritto d'autore
  • 18. 18 un'importante strategia concorrenziale - non di prezzo - strumento essenziale per la crescita dell'impresa. → per l'imprenditore è essenziale, non solo realizzare l'innovazione ma anche poterla difendere, al fine di conservare il vantaggio competitivo acquisito. L'innovazione rappresenta..
  • 19. (segue)Si possono proteggere le idee? 19 Per evitare che altri raccolgano i frutti di un lavoro di sviluppo, è consigliabile tutelare l'esecuzione delle proprie idee. La realizzazione dell'idea deve essere descritta minuziosamente. I brevetti sono la forma tecnologicamente più importante di tutela della proprietà industriale.
  • 20. Il brevetto 20 Il brevetto per invenzione è l'istituto giuridico attraverso il quale l'ordinamento assicura all'inventore il diritto di utilizzo esclusivo dell'invenzione. Tale esclusiva però è limitata nel tempo, perché la legge prevede un periodo di protezione dell'innovazione di 20 anni, indipendentemente dal fatto che altri siano in grado di realizzare la stessa invenzione. L'indicazione di un termine prefissato di validità del brevetto evita alla collettività che il monopolio si protragga per un periodo troppo lungo. Riferimenti normativi: D. Lgs. n. 30/2005 - Codice della proprietà industriale a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273
  • 21. (segue) Il brevetto 21 Il titolare del brevetto può realizzare egli stesso l'invenzione, ma può anche cedere a terzi lo sfruttamento economico dell'invenzione, pretendendo una remunerazione (compenso di licenza) per questo sfruttamento. In cambio della concessione statale di un monopolio limitato nel tempo, l'inventore deve rendere pubblica la sua invenzione nella descrizione di un brevetto (in questo modo si incrementa lo stato attuale della tecnica).
  • 22. Un'invenzione può essere copiata? 22 → Finchè l'imitazione della tecnologia brevettata viene utilizzata solo ad uso privato, oppure a scopo didattico o sperimentale, tale imitazione è ammessa Le sanzioni per l'utilizzo illecito di un brevetto sono sia civili (di maggior rilievo, e più frequentemente adottate sono l'inibitoria ed il risarcimento del danno) che penali
  • 23. L'utilità economica per il titolare del brevetto 23 I diritti di tutela offrono al loro detentore una serie di vantaggi economici, tra i quali: - monopolio a tempo determinato per lo sfruttamento esclusivo (produzione, vendita) sul mercato (realizzazione di utili di monopolio) - vantaggio economico sulla concorrenza - incremento del valore dell'impresa (un brevetto è un bene d'investimento immateriale nell'impresa) - consolidamento della posizione sul mercato e del poter contrattuale - guadagno in termini di competenza e di immagine - potenziamento degli argomenti di vendita
  • 24. L'estensione territoriale del brevetto 24 • Brevetto italiano (per invenzione ovvero per modello utilità) • Brevetto europeo • Brevetto internazionale
  • 25. Il brevetto europeo 25 Il brevetto europeo è un brevetto per invenzione industriale che si ottiene a seguito di una procedura unificata di deposito, esame e concessione, la cui validità viene estesa agli stati contraenti dell'Ufficio Europeo dei Brevetti designati dal richiedente. La procedura di concessione prevede un'unica domanda, redatta in una lingua a scelta tra inglese, francese o tedesco e permette di ottenere un brevetto negli Stati membri dell'Organizzazione Europea dei Brevetti designati dal richiedente (negli stati membri designati, i brevetti europei conferiscono al titolare, una volta espletata la procedura di convalida nazionale, i medesimi diritti che deriverebbero da un brevetto nazionale)
  • 26. Il deposito del brevetto internazionale 26 La domanda di brevetto internazionale può essere presentata presso la WIPO, presso l’EPO oppure presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che la trasmetterà all’ufficio internazionale. Solo i residenti o coloro che hanno nazionalità in uno dei paesi aderenti alla convezione PCT hanno diritto a depositare una domanda di brevetto Internazionale PCT. Per depositare la domanda PCT occorre compilare una serie di moduli scaricabili da Internet dal sito della WIPO in cui devono essere indicati i dati del richiedente, che diventerà titolare del brevetto, il titolo del brevetto, il nome dell’inventore ed una serie di altre informazioni. Nella domanda internazionale devono essere scelti gli stati in cui si vuole che la domanda abbia effetto anche se normalmente vengono indicati tutti in quanto il loro numero non incide sul costo del deposito
  • 27. Quale misure di incentivazione esistono per i brevetti? (il Patent box) 27 Esistono degli incentivi fiscali per i brevetti.. ne evidenziamo uno in particolare, il Patent Box. Il Patent Box è una tassazione agevolata dei redditi derivanti da Beni Immateriali, o insieme degli stessi se correlati. • Software protetto • Brevetti concessi o in corso di concessione • Marchi registrati o in corso di domanda • Disegni e Modelli • Informazioni aziendali (Know How) Riferimenti normativi: • Legge di Stabilità 2015 Art. 1 commi dal 37 al 45, legge 23 dic. 2014 • D.L. 24 Gennaio 2015 convertito in Legge 24 marzo 2015, n. 33 • D.M. 30 Luglio 2015. Ministeri dello Sviluppo Economico ed dell’ Economia e delle Finanze.
  • 28. (segue) Il Patent Box 28 3 - Chi ne è interessato Imprenditori soggetti a Reddito d’Impresa (IRES – IRAP) che svolgono attività di R&S. • Imprese commerciali • Imprese industriali • Imprese estere con stabile organizzazione in Italia Sono escluse le società semplici, associazioni professionali ed imprese assoggettate a procedure concorsuali 4 - Modalità e durata Opzione irrevocabile per 5 anni e rinnovabile Tassazione: • Per il 2015 – tassazione ridotta del 30% ( imposte al 21% circa ) • Per il 2016 – tassazione ridotta del 40% ( imposte al 18% circa ) • Dal 2017 – tassazione ridotta al 50% ( imposte al 15% circa ) • D.M. 30 Luglio 2015. Ministeri dello Sviluppo Economico ed dell’ Economia e delle Finanze.
  • 29. Il marchio 29 . Che cos'è il marchio? Il marchio è un segno distintivo Qual è la funzione del marchio? Quella principale e tradizionale è quella di permettere che il consumatore possa distinguere su un mercato vasto come quello attuale, un prodotto. → il marchio permette di identificare un dato bene come proveniente da una certa impresa → oggi il marchio ha acquistato un significato ulteriore, talmente importante da finire per prevalicare il prodotto stesso su cui il marchio viene apposto(v. settore moda,..)
  • 30. La tutela del marchio 30 Come il brevetto anche il marchio ha una tutela: - nazionale - europea - internazionale
  • 31. La registrazione del marchio 31 A livello nazionale, la registrazione del marchio dà diritto ad una protezione sul marchio di durata decennale, ma, il titolare può chiederne il rinnovo ad ogni scadenza rendendola virtualmente inestinguibile A livello comunitario, la registrazione del marchio di renderlo applicabile in tutti i Paesi della Comunità (non potrà essere dichiarato nullo per un singolo Paese e valido per un altro) A livello internazionale, la registrazione del marchio porterà ad avere diversi titoli nazionali, i quali seguiranno in ogni Stato una vita propria (procedura che consente di semplificare le formalità amministrative e di avere uno sgravio economico).
  • 32. PARTE III 32 LA CLAUSOLA COMPROMISSORIA NELLO STATUTO SOCIALE
  • 33. Durata in giorni di una lite per eseguire un contratto 33 DURATA GIORNI COSTO % SUL VALORE MEDIA OCSE 462,4 19,2 ITALIA 1210 29,9 FRANCIA 331 17,4 GERMANIA 394 14,4 SPAGNA 515 17,4 U.K. 399 23,4 USA 300 19,2
  • 34. Il contenuto della convenzione arbitrale 34 Requisiti necessari per la validità della convenzione: • oggetto della controversia • compromettibilità in arbitri della controversia Ulteriori previsioni facoltative: • numero e modo di nomina degli arbitri • natura dell’arbitrato (rituale/irrituale; diritto/equità) • sede dell’arbitrato • termine per la pronuncia del lodo • regole di procedura • impugnabilità del lodo anche per violazione di diritto • arbitrato «d’appello» (giudizio rescissiorio)
  • 35. La clausola societaria 35 Legge delega per la riforma del diritto societario (art. 12, comma 2, l. 366/2001): - “… possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806 e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune tra le controversie societarie …”
  • 36. Caratteristiche della clausola 36 - Solo clausola compromissoria in statuto: • NO compromesso • NO clausola compromissoria in documenti diversi da statuto/atto costitutivo (Lodo arb. Bologna, 15 ottobre 2004) - Inserimento/rimozione: • società di capitali: voto dei 2/3 capitale + recesso • società di persone: unanimità? - Modifica? Dipende dal contenuto
  • 37. Il campo di operatività dell’arbitrato societario 37 - società di capitali (s.p.a., s.r.l., s.a.p.a.) • escluse le s.p.a. con azioni quotate o diffuse fra il pubblico in misura rilevante (artt. 2325 bis c.c., 111 bis disp. att. c.c.) - cooperative (art. 2519 c.c.) • escluse le cooperative-s.p.a. con azioni quotate o diffuse fra il pubblico in misura rilevante - consorzi, se società di capitali (art. 2615 ter c.c.) - società di persone commerciali regolari (s.n.c. e s.a.s.: Trib. Trento, 8 aprile 2004) • escluse sempre la s.s. (Trib. Roma, 4 luglio 2007), e le altre se con oggetto non commerciale • escluse le società di fatto (contra, Trib. Trento, 8 aprile 2004) • escluse le s.n.c. e s.a.s. irregolari (art. 2297 c.c.)
  • 38. I soggetti vincolati dalla clausola 38 La clausola vincola: • la società • i soci, anche coloro la cui qualità è controversa • SE PREVISTO, anche amministratori, sindaci e liquidatori L’accettazione della carica implica accettazione della clausola
  • 39. Le materie arbitrabili 39 - Art. 34, co. 1: controversie che abbiano ad oggetto « diritti disponibili relativi al rapporto sociale » • Liti fra soci (violazione clausola prelazione: SI per App. Torino, 23 ottobre 2009) • Liti fra soci e società (valorizzazione partecipazioni in caso di recesso, etc…) • Liti fra soci e/o società e organi sociali (revoca amministratore: Trib. Salerno, 1° giugno 2006) - Art. 35, co. 5: impugnative di deliberazioni annullabili: Trib. Prato, 19 marzo 2009; Trib. Pescara, 10 marzo 2008; nulle? SI se sanabili: Trib. Verona, 7 novembre 2006; Trib. Tolmezzo, 14 maggio 2009; Trib. Napoli, 5 luglio 2010; limite dei diritti disponibili e/o interessi collettivi? SI: Trib. Ravenna, 3 febbraio 2006; Trib. Modena, 12 maggio 2004; Trib. Milano, 27 settembre 2005; Trib. Belluno, 26 ottobre 2005)
  • 40. Diritti disponibili in ambito societario 40 La giurisprudenza che si era espressa in materia di arbitrato, ha ritenuto: • disponibili i diritti vantati dai soci quali singoli (esclusione, del socio, scioglimento della società in nome collettivo composta da due soci, rinuncia all'azione di responsabilità ex art. 2393 c.c., coorresponsione degli utili) • indisponibili gli interessi della società, dell'insieme dei socie e dei terzi (annullamento della delibera di approvazione del bilancio, di mancata distribuzione degli utili, dell'entità del compenso agli amministratori o della loro revoca)
  • 41. Le materie NON arbitrabili 41 • diritti non disponibili (es.: nullità insanabile di delibera) • posizioni giuridiche diverse da diritti (2436, co. 4) • diritti disponibili non inerenti al rapporto sociale (es. patti parasociali, negozi di acquisto quote/azioni) • quando è richiesto intervento PM (es. art. 2487, ult. co.) • materie espressamente escluse dalla clausola (es. delibere assembleari)
  • 42. L'interpretazione della clausola compromissoria 42 a) Regole ermeneutiche generali (artt. 1362 ss. c.c.). In particolare: • senso delle parole (art. 1362 cod. civ.) • comune intenzione delle parti anche alla luce del comportamento complessivo posteriore alla stipulazione della convenzione (art. 1362 c.c.) • buona fede (art. 1366 c.c.) • elencazioni si presumono esemplificative e mai tassative (art. 1365 c.c.) • conservazione del contratto (art. 1367 c.c.)
  • 43. (segue) L'interpretazione della clausola compromissoria 43 b) Regole ermeneutiche particolari: • validità clausola arbitrale va valutata separatamente dal contratto (art. 808) • arbitro può anche conoscere in via incidentale di questioni pregiudiziali non compromettibili salvo che la legge richieda decisione con efficacia di giudicato (art. 819 c.p.c.) • arbitro può anche decidere questioni pregiudiziali compromettibili se richiesto dalle parti (art. 819 c.p.c.) • arbitro può anche conoscere dell’eccezione di compensazione quando il credito opposto non è oggetto della convenzione (art. 817 bis c.p.c.)
  • 44. (segue) L'interpretazione della clausola compromissoria 44 c) In via residuale: Art. 808 quater: «Nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce» → salva espressa esclusione, qualsiasi questione inerente la validità, l'efficacia, l'esecuzione, l'interpretazione, l'estinzione del contratto
  • 45. 45
  • 46. CASO PRATICO Sentenza n. 2340/2015 pronunciata dal Tribunale di Bologna Sezione Specializzata in materia di imprese in data 27 luglio 2015: cosa ha chiesto l’impresa attrice Alfa come si è difesa l’impresa convenuta Beta cosa ha deciso il Tribunale 46
  • 47. CHE COS’E’ IL KNOW HOW NORMATIVA DI RIFERIMENTO INFORMAZIONI SEGRETE E RISERVATE LA TUTELA LEGALE DEL KNOW HOW(civile e penale) LA TUTELA CONTRATTUALE DEL KNOW HOW TUTELARSI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI (patti di segretezza e patti di non concorrenza) 47 TEMI AFFRONTATI
  • 48. CHE COS’E’ IL KNOW HOW E’ un complesso di conoscenze/informazioni di carattere tecnico (in senso ampio del termine) che sono: segrete – sostanziali identificate 48 IL KNOW HOW VISTO DA VARIE ANGOLATURE:  IN SENSO ECONOMICO  IN SENSO GIURIDICO  IN SENSO OGGETTIVO  IN SENSO SOGGETTIVO
  • 49. NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN AMBITO COMUNITARIO: REGOLAMENTO CE 772/2004: «patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate, derivanti da esperienze e da prove, patrimonio che è:  (i) segreto, vale a dire non generalmente noto, né facilmente accessibile;  (ii) sostanziale, vale a dire significativo e utile per la produzione dei prodotti contrattuali; e  (iii) individuato, vale a dire descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentirne di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità». 49
  • 50. 50 IN AMBITO NAZIONALE: D.LGS 30/2005 (CODICE DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE) ART. 98: «le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali (…) ove tali informazioni: (i) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; (ii) abbiano valore economico in quanto segrete; (iii) siano sottoposte da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete».
  • 51. INFORMAZIONI RISERVATE INFORMAZIONI SEGRETE INFORMAZIONI AZIENDALI CHE PUR NON ESSENDO COPERTE DA SEGRETO, NON VENGONO DIVULGATE A SOGGETTI ESTERNI ALL’AZIENDA, IN QUANTO RIGUARDANO ELEMENTI CATARETTERIZZANTI LA STESSA (giurisprudenza e dottrina) INFORMAZIONI AZIENDALI CHE HANNO VALORE ECONOMICO, NON SONO GENERALMENTE NOTE O FACILMENTE ACCESSIBILIE SONO SOTTOPOSTE A MISURE DI SICUREZZA RAGIONEVOLMENTE ADEGUATE (art. 98 C.P.I.)
  • 52. LA TUTELA LEGALE DEL KNOW HOW CIVILE  Art. 99 C.P.I.  Art. 2598 c.c.  Art. 2105 c.c.  Art. 2125 c.c. PENALE  Art. 621 C.P.  Art. 622 C.P.  Art. 623 C.P.
  • 53. LA TUTELA CONTRATTUALE DEL KNOW HOW  CONTRATTO DI LICENZA  CONTRATTO DI CESSIONE  ACCORDI DI SEGRETEZZA  PATTO DI NON CONCORRENZA 53
  • 54. IL CONTRATTO DI LICENZA DI KNOW HOW I PRINCIPALI ELEMENTI DEL CONTRATTO DI LICENZA: 1. PARTI: licenziante e licenziatario 2. PREMESSE: individuare bene il patrimonio oggetto di know how 3. OGGETTO: descrivere gli elementi costitutivi del know how in 4. questione (indicare il tipo di utilizzo per cui si concede e l’ambito) 5. MODALITA’ DI TRASFERIMENTO: indicando la consegna di tutti i 6. documenti inerenti il know how oggetto di trasferimento 7. ESCLUSIVA: esclusività assoluta o per uno o più territori, o senza 8. OGGETTO DI SEGRETEZZA 9. ASSISTENZA TECNICA POSTUMA 10. CORRISPETTIVO 11. DURATA
  • 55. A seconda del ruolo svolto dal dipendente all’interno dell’impresa, è ravvisabile:  un segreto AZIENDALE  un segreto PROFESSIONALE  un segreto SCIENTIFICO 55
  • 56. TUTELA LEGALE art. 2105 c.c. art. 2106 c.c. TUTELA patti di segretezza CONTRATTUALE patti di non concorrenza
  • 57. Contatti avv. Silvia Sardena avv. Tessa Modolin Studio Eulex – Avvocati Associati Passaggio L. Gaudenzio 7, 35131 Padova sardena@studioeulex.eu modolin@studioeulex.eu 57