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CORTE DEI CONTI


               SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE


                                                           Delibera n.183/2011/SRCPIE/PRSE



La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott. ssa      Enrica LATERZA                         Presidente

Dott.          Mario PISCHEDDA                        Consigliere

Dott.          Giancarlo ASTEGIANO                    Consigliere

Dott.          Giuseppe Maria MEZZAPESA               Primo referendario Relatore

Dott.          Walter BERRUTI                         Referendario

Nella adunanza del 15 novembre 2011

Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista   la   Legge   5   giugno   2003,   n.   131,    recante      disposizioni   per   l’adeguamento

dell’Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio

1934, n. 1214;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: “Testo unico delle leggi

sull’ordinamento degli Enti Locali”;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Vista la deliberazione n. 14/2000 e s.m.i. delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata

nell’adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per l’organizzazione delle




                                                 1
funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificato, da ultimo, con deliberazione del

Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

Vista la delibera n. 2/AUT/2011 del 29 aprile 2011 della Sezione delle Autonomie, inerente le

linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23

dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico finanziaria

degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2011 e

questionari allegati;

Vista la deliberazione n. 97 del 17 dicembre 2010, con la quale è stata programmata l’attività

di controllo per l’anno 2011;

Vista la relazione sul bilancio di previsione 2011 redatta dall’Organo di revisione del Comune

di Torino, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge n. 266/2005;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l’ordinanza n. 29/2011 del Presidente della Sezione Regionale di Controllo per il

Piemonte, con la quale si stabilisce di procedere alla deliberazione della presente pronuncia in

Camera di Consiglio convocata in data odierna;

Udito il Primo Referendario Relatore Dott. Giuseppe Maria Mezzapesa;

                                         PREMESSO

La legge n. 266 del 2005, all’art. 1, commi 166 e 167, prevede che le Sezioni regionali di

controllo della Corte dei conti, adottino specifica pronuncia qualora accertino comportamenti

difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di

stabilità interno, così come l’inosservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento

dall’articolo 119, ultimo comma, della Costituzione ovvero ogni altra “grave irregolarità”

contabile e finanziaria.

Da ultimo l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 ha valorizzato questo

controllo reso dalla Corte dei conti, prescrivendo che, qualora dalle pronunce delle Sezioni

regionali di controllo     emergano      “comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria,

violazioni   degli   obiettivi   della   finanza   pubblica   allargata   e irregolarità   contabili   o

squilibri    strutturali     del     bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto

finanziario” e lo stesso ente non abbia adottato le             necessarie   misure    correttive, la



                                                     2
stessa Sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, è tenuta a trasmettere gli

atti al Prefetto e alla        Conferenza     permanente       per    il coordinamento della finanza

pubblica.

Trattasi in ogni caso di un controllo di tipo collaborativo (cfr. Corte Costituzionale, sentenze n.

179/2007 e n. 37/2011), le cui caratteristiche suggeriscono di segnalare agli enti, specie in

sede di analisi delle relazioni dei revisori sui bilanci preventivi, anche irregolarità contabili non

gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da irregolarità a

queste connesse ovvero da sintomi di criticità o difficoltà gestionale, ferma restando la gravità

di tutte le irregolarità che costituiscono un serio rischio per gli equilibri di bilancio.

Tanto l’adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, quanto la segnalazione

di irregolarità non gravi ovvero di sintomi di criticità, hanno lo scopo di riferire all’organo

elettivo e di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità potrà essere

valutata dalla Sezione nell’ambito del controllo sull’intero ciclo di bilancio.

In ogni caso, si precisa che, se le caratteristiche di questo controllo consentono alla Sezione

di ravvisare, sulla base delle relazioni degli organi di revisione e del contraddittorio svolto,

irregolarità contabili o criticità gestionali, l’Ente è chiamato comunque a valutare le

segnalazioni effettuate, avuto riguardo alle proprie specifiche condizioni, nonché alla

possibilità che eventuali irregolarità o criticità siano già state superate a seguito, ad esempio,

di specifiche misure già adottate.

                                    CONSIDERATO

Dall’esame della relazione redatta, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23

dicembre 2005, n. 266, dall’Organo di revisione della Città di Torino, considerato quanto

emerso dal contraddittorio svolto con l’Ente e dalle risultanze dell’attività istruttoria, il

Magistrato Istruttore ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’attivazione della procedura

prevista dall’art. 1, comma 168 della sopracitata Legge n. 266/2005, per le ragioni di seguito

evidenziate.

1. Si è rilevata una differenza di parte corrente negativa (- 134,9 milioni di euro, ridotta con

delibera di assestamento del 30 settembre 2011 a -129,8 milioni di euro) di importo

nettamente superiore rispetto al 2010 (-46,4 milioni di euro), ripianata con mezzi



                                                   3
straordinari: utilizzo avanzo di amministrazione (32 milioni di euro rettificati in 38,4 milioni di

euro in sede di assestamento); contributi per permessi di costruire (44 milioni di euro);

plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali (58,9 milioni di euro rettificati in 47,3 milioni di

euro). Riservandosi questa Sezione un approfondimento sulla quantificazione dell’avanzo di

amministrazione e il relativo utilizzo in sede di analisi sul rendiconto 2010, si rileva che g li

importi dei contributi per permessi da costruire e delle plusvalenze da alienazione risultano

notevolmente incrementati rispetto al consuntivo 2010.

In merito all’attendibilità delle previsioni, per i contributi per permessi da costruire il Comune

ha precisato, in sede di contraddittorio, che l’accertato al 26/10/2011 è pari a 38,3 milioni di

euro (61,87% dello stanziato), importo superiore all’accertato definitivo relativo al 2010 (pari

a 35,6 milioni di euro); dichiara inoltre di prevedere un accertamento al 31/12/2011 pari

all’intero importo stanziato a preventivo. Meno chiara è l’attendibilità della previsione delle

plusvalenze, per quanto ridotte dopo l’ultimo assestamento di bilancio come sopra rilevato. Ad

oggi risulterebbe accertato solo il 5,5%, in quanto le gare relative alle alienazioni previste

sarebbero in fase di esecuzione, l’Ente dichiara che gli accertamenti definitivi saranno

effettuati nel mese di dicembre, ad avvenuta aggiudicazione; null’altro si precisa in ordine

all’attendibilità delle previsioni.

In ogni caso, il ricorso a mezzi straordinari per ripianare la rilevante differenza di parte

corrente negativa supera la percentuale del 5% del valore della spesa corrente (percentuale di

riferimento desunta, quale parametro, facendo riferimento al DM 24 settembre 2009

“individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri

obiettivi per il triennio 2010-2012”). Al riguardo si ritiene che già in fase di previsione debba

evitarsi, oltre certi limiti, la destinazione a spesa corrente di entrate di carattere eccezionale

che denota uno squilibrio strutturale ripianato con mezzi straordinari non reiterabili nel tempo.

Il Comune, in sede di contraddittorio ha dichiarato che i fattori che hanno determinato la

differenza negativa di parte corrente sopra indicata, sono da ascriversi principalmente alla

riduzione del trasferimento statale ordinario (per 56,6 milioni di euro) e di altri minori

trasferimenti statali e regionali (per 19,4 milioni di euro) per un totale complessivo di 76

milioni di euro, nonché alla maggior spesa per elezioni amministrative (per 7 milioni di euro).



                                                  4
Precisa, inoltre, che mentre la riduzione dei trasferimenti erariali era nota dal mese di

dicembre 2010, altre riduzioni (costi della politica per 6 milioni di euro, ICI fabbricati rurali per

3 milioni di euro e altre riduzioni per 1,6 milioni di euro, per un totale di 10,6 milioni di euro)

sono venute a conoscenza degli Enti nel mese di agosto 2011. Pertanto l’Amministrazione

comunale, al fine di compensare le suddette minori entrate e di fronteggiare la maggiore

spesa per le elezioni amministrative salvaguardando i servizi essenziali, sarebbe ricorsa,

causa anche il blocco all’aumento delle entrate tributarie, ad entrate di natura straordinaria,

comunque consentite dalla legislazione vigente, per il finanziamento di spese correnti.

Il Comune sostiene in ogni caso garantita la veridicità e attendibilità delle previsioni,

attestando l’assenza di alcuna compromissione degli equilibri di bilancio e richiamando a

supporto il trend storico delle entrate straordinarie utilizzate per il finanziamento di spese

correnti negli ultimi dieci anni.

In verità, l’importo totale di tali entrate (avanzo; concessioni edilizie; plusvalenze) cresce

discostandosi dal valore degli anni precedenti (si riportano i valori relativi agli ultimi cinque

anni: 2011: 129,8 milioni di euro; 2010: 48,3 milioni di euro; 2009: 90,6 milioni di euro;

2008: 104,6 milioni di euro; 2007: 94,8 milioni di euro). Pur costatandosi la peculiare

incidenza nel 2011, rispetto agli esercizi precedenti, dell’avanzo di amministrazione (38,5

milioni di euro nel 2011, assente nel 2010 e 2009, pari a 6,7 milioni di euro nel 2008 e a 28,5

milioni di euro nel 2007), resta in evidenza uno squilibrio di parte corrente notevolmente

incrementato rispetto agli esercizi precedenti. Per quanto giustificato dai minori trasferimenti

come sopra evidenziato e coperto con entrate straordinarie ritenute attendibili dal Comune,

tale squilibrio impone comunque una programmazione tesa alla revisione ed al contenimento

delle spese, per assestare il bilancio su un equilibrio di parte corrente strutturale e senza

rischi per i futuri equilibri.

Al riguardo appare rilevante segnalare ulteriormente l’elevata differenza fra entrate e spese

correnti aventi carattere non ripetitivo, non destinata a spese per investimenti. Dai dati riferiti

nella relazione del Revisore è emerso un importo rilevante di entrate non ricorrenti destinate a

spesa corrente ordinaria, sintomo di precarietà per l’equilibrio economico dell’Ente, potendo




                                                  5
determinarsi situazioni di rischio per i futuri equilibri di bilancio derivanti dal finanziamento di

spese consolidate attraverso entrate non ripetitive.

Sul punto, in sede di contraddittorio, il Comune, pur riconoscendo che l’utilizzo di entrate

straordinarie per finanziare spese di parte corrente, per quanto legittimo possa collidere con

il principio di prudente gestione finanziaria, rileva che nel caso di specie ciò “non dipende da

dimenticanze o incoerenze del nostro sistema contabile; deriva da una piena consapevolezza,

temperata dalla prudenza, dalle caratteristiche di un andamento verificato nel concreto di una

pluralità di gestioni”. Si sostiene, inoltre che se è indubbio che le entrate straordinarie sono

per loro natura variabili sia per oggetto che per importo, “ai fini della loro attendibilità più che

alle varie voci occorre fare riferimento alle dimensioni finanziarie del bilancio di un Ente; si

potrà allora constatare che in maniera quasi ricorrente nel concreto delle gestioni si

manifestano entrate di natura non ricorrente, diverse per oggetti e per importo, i cui effetti

finanziari, sommandosi tra di loro, sono non troppo divergenti e quindi sostanzialmente

analoghi, esercizio dopo esercizio”.

Quest’ultima considerazione, per quanto non del tutto priva di fondamento, deve essere

conciliata con la necessità di mantenere una gestione pienamente conforme ai principi di

prudenza. Acquista significato, al riguardo, evidenziare come lo stesso trend delle entrate

straordinarie trasmesso dal Comune e sopra riportato, registri importi totali assolutamente

variabili da un esercizio all’altro. Pertanto è opportuno individuare nell’ambito delle varie voci

in astratto “straordinarie”, gli importi che, in concreto, avendo riguardo anche ai trend degli

esercizi precedenti, possano ritenersi di fatto consolidati, per distinguerli dalle entrate una

tantum, come tali prive di alcuna garanzia di ripetizione nella stessa misura negli esercizi

futuri (del resto è quanto il questionario predisposto dalla Sezione delle autonomie per la

relazione di cui all’art. 1, comma 166 della legge finanziaria del 2006 aveva chiesto di

evidenziare nella tabella di cui alla Sez. II, punto 1.2.). Il principio di prudenza impone infatti

di poter destinare solo i primi a spese correnti consolidate.

2. In linea generale, la relazione trasmessa dal Revisore ha evidenziato un alto livello

dell’indebitamento dell’Ente, destinato ad incrementarsi per la previsione di entrate derivanti

da accensione di nuovi prestiti di valore superiore a quelli rimborsati (da 3.199,9 milioni di



                                                 6
euro del 2009 a 3.585,9 milioni di euro previsti per il 2011, 3.675,9 milioni di euro per il

2012, 3.724 milioni di euro per il 2013). Si è rilevata inoltre la previsione di oneri finanziari

per ammortamento prestiti in crescita e superiori al rimborso degli stessi in conto capitale.

La situazione dei derivati presenta un importo del valore complessivo mark to market pari a

euro 125.998.828,00 e un andamento fortemente negativo dei flussi (per quanto - stando alle

previsioni riportate dall’Ente - in riduzione, a partire dal 2011).

Il ricorso all’indebitamento, avendo riguardo ai dati riferiti nella detta relazione, implicherebbe

inoltre il mancato rispetto, per l’anno 2012 (10,4%) e per l’anno 2013 (11,45%), dei limiti

previsti dall’art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 2 comma 39 del D.L. n.

225/2010, convertito in L. n. 10/2011.

Al riguardo preme ricordare che la disciplina appena richiamata ha previsto che gli Enti locali

possano assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento, solo se l’importo

annuale degli interessi riferiti ai nuovi mutui sommato a quello dei mutui precedentemente

contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture

di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell’art. 207 del TUEL,

al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non superi “il 12% per l’anno 2011,

il 10% per l’anno 2012 e l’8% a decorrere dall’anno 2013” delle entrate relative ai primi tre

titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista

l’assunzione dei mutui. L’Ente pertanto può contrarre nuovi mutui solo se risultano rispettati i

limiti di legge, non solo nell’anno in cui viene stipulato il nuovo mutuo, ma anche negli anni

successivi. Da ultimo, la legge di stabilità per il 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183, in

vigore dal 1 gennaio 2012) ha reso ancora più stringenti i limiti all’indebitamento degli enti

locali, modificando l’art. 204 del TUEL sopra richiamato: da un lato si sono portate le

percentuali previste per gli esercizi 2012 e 2013, rispettivamente all’8% ed al 6%, dall’altro si

è prevista una percentuale del 4% per il 2014.

L’Amministrazione ha fatto sapere che provvederà, con l’ultimo assestamento di bilancio, ad

assumere una deliberazione di variazione al fine di garantire la correzione degli investimenti

programmati. In tale sede l’Ente dovrà tener conto anche delle nuove previsioni sopra

indicate.



                                                  7
Sulla rinegoziazione effettuata, in corso di istruttoria si è precisato che: è stata la prima

effettuata dalla Città dall’esercizio 2007; ha riguardato uno stock di mutui Cassa Depositi e

Prestiti per un importo complessivo residuo di euro 23.991.223,13; è stata posta in essere in

considerazione della disponibilità della Cassa Depositi e Prestiti di rinegoziare (ai sensi dell’art.

5 del Decreto Legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20

dicembre 1995, n. 539) i finanziamenti concessi ai comuni in ammortamento a tasso

d’interesse fisso; ha comportato il prolungamento della scadenza dell’ammortamento di venti

anni, modificando il tasso di interesse applicato dal 6,5% al 5,7%.

L’Ente, in sede di contraddittorio, ha evidenziato come “il vantaggio di una certa operazione

finanziaria debba essere valutato rapportando il costo sostenuto con l'opportunità di

raggiungere lo scopo aziendale consistente nel continuare ad erogare i servizi ai cittadini con

la stessa qualità di sempre. Si ribadisce comunque la legittimità dell’operazione anche alla

luce   delle   contingenti   necessità    di   bilancio   emerse    per   ragioni   non    ascrivibili

all’Amministrazione comunale”.

Al riguardo non può non rilevarsi come i vantaggi delle operazioni di negoziazione debbano

essere valutati non soltanto sotto il profilo meramente finanziario dato dalla differenza fra

l’attualizzazione dei flussi dei pagamenti delle passività originarie e quelli delle nuove

passività, ma, in ossequio al principio di sana gestione, devono essere assoggettati a una

valutazione complessiva, finanziaria ed economica, che tenga conto dei rischi assunti dall’Ente

con la nuova operazione (connessi alle situazioni di mercato; alla durata del debito; alle

modalità di estinzione) e soprattutto delle conseguenze dell’allungamento del periodo di

debito che vincola la futura attività dell’Ente. La diminuzione delle rate di ammortamento non

può dunque essere considerata di per sé un risparmio che possa consentire automaticamente

di incrementare la spesa corrente, dovendosi avere presente la conseguenza principale della

rinegoziazione, ovvero il vincolo dell’indebitamento protratto per gli esercizi futuri (cfr.

Sezione regionale di controllo per la Lombardia, del. n. 1027 del 1 dicembre 2010, Sezione

regionale di controllo per la Liguria del. n. 77 del 17 settembre 2008, Sezione regionale di

controllo per la Toscana, del. n. 27 del 6 aprile 2011). Pertanto, si esprimono perplessità in

ordine ad operazioni volte a liberare nell’immediato risorse correnti, con aggravio degli oneri



                                                  8
ricadenti sulle generazioni future, specie se dette risorse non vengano destinate a spese per

investimento, e dunque ad incrementare il patrimonio dell’Ente.

Tanto rilevato in via generale, si osserva come l’operazione di rinegoziazione dell’Ente non

abbia determinato alcuna riduzione del debito complessivo, avuto riguardo all’intero arco

temporale coinvolto: se da un lato nell’immediato ha provocato minori oneri, dall’altro ha

prolungato (di 20 anni) il periodo di ammortamento del prestito, ponendo di fatto a carico

delle generazioni future oneri per opere in conto capitale che potrebbero aver già esaurito il

beneficio derivante dagli interventi d’investimento realizzati.

3. Con riferimento alle limitazioni previste dal D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni

dalla L. n. 122/2010, art. 6, comma 7 (“riduzione dei costi degli apparati amministrativi”), si

evidenzia il mancato rispetto del limite di spesa previsto per studi e consulenze (limite di

spesa: euro 135.596,12, previsione: euro 279.729). In sede istruttoria si è precisato che si

sarebbe applicata la possibilità prevista dall’art. 6, comma 10, di effettuare variazioni

compensative tra le spese di cui ai commi 7 (studi e consulenze) e 8 (per relazioni pubbliche,

convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza) del medesimo articolo 6. Il comma 10

prevede che “resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui

ai commi 7 e 8 con le modalità previste dall'articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127”. L’art. 14 appena richiamato

precisa che “ al fine di assicurare alle amministrazioni dello Stato la necessaria efficienza e

flessibilità, garantendo comunque il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreto del

Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre al

controllo degli uffici centrali di bilancio, da comunicare alle Commissioni parlamentari

competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, possono essere effettuate

variazioni compensative tra le spese di cui all'articolo 1, commi 9, 10 e 11, della legge 23

dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, assicurando l'invarianza in termini di

fabbisogno e di indebitamento netto rispetto agli effetti derivanti dalle disposizioni legislative

medesime. Per gli altri soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui ai predetti

commi 9, 10 e 11 si provvede con delibera dell'organo competente, da sottoporre

all'approvazione espressa del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e



                                                 9
delle finanze”. Si fa dunque rinvio ad una normativa applicabile esclusivamente alle

Amministrazioni dello Stato specificando, peraltro, la necessaria adozione delle rigide

“modalità” ivi prescritte. Si ritiene pertanto che la possibilità di variazioni compensative non

sia applicabile anche agli Enti locali.

In sede di contraddittorio l’Ente ha riferito che, risultando gli impegni assunti contenuti nel

limite di spesa indicato, si provvederà, con l’ultimo assestamento di bilancio, ad assumere una

deliberazione di variazione al fine di garantire, anche a preventivo, il rispetto del limite di

spesa previsto per studi e consulenze, secondo l’interpretazione sopra riferita.

                                                P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per la Regione Piemonte, invita il Comune

di Torino:

   -    ad adottare misure gestionali utili a prevenire qualsiasi compromissione dell’equilibrio

        della situazione corrente e del pareggio finanziario complessivo, assicurando un

        equilibrio strutturale, senza rischi per i futuri equilibri di bilancio;

   -    ad assumere le dovute cautele nella gestione dell’indebitamento, nel rispetto del

        principio   della   sana   gestione    finanziaria,    nonché    del   principio   dell’equilibrio

        intergenerazionale;

   -    alla corretta interpretazione ed applicazione della vigente normativa in materia di

        contenimento della spesa pubblica, come peraltro preannunciato dall’Ente stesso.

Dispone che la presente deliberazione sia comunicata al Consiglio comunale, al Sindaco,

nonché all’Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Torino.

Così deliberato in Torino nella adunanza del 15 novembre 2011


       Il Primo Referendario Relatore
   F.to Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA
                                                                      Il Presidente
                                                              F.to Dott.ssa Enrica LATERZA

Depositato in Segreteria il 17 novembre 2011
 Il Funzionario Preposto
F.to Dott. Federico SOLA




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Pronuncia della corte dei conti sul bilancio del Comune di Torino

  • 1. CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n.183/2011/SRCPIE/PRSE La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati: Dott. ssa Enrica LATERZA Presidente Dott. Mario PISCHEDDA Consigliere Dott. Giancarlo ASTEGIANO Consigliere Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA Primo referendario Relatore Dott. Walter BERRUTI Referendario Nella adunanza del 15 novembre 2011 Visto l’art. 100, comma 2, della Costituzione; Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214; Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto testo unico; Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20; Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti; Vista la deliberazione n. 14/2000 e s.m.i. delle Sezioni riunite della Corte dei conti, adottata nell’adunanza del 16 giugno 2000, concernente il regolamento per l’organizzazione delle 1
  • 2. funzioni di controllo della Corte dei conti, come modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008; Vista la delibera n. 2/AUT/2011 del 29 aprile 2011 della Sezione delle Autonomie, inerente le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2011 e questionari allegati; Vista la deliberazione n. 97 del 17 dicembre 2010, con la quale è stata programmata l’attività di controllo per l’anno 2011; Vista la relazione sul bilancio di previsione 2011 redatta dall’Organo di revisione del Comune di Torino, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge n. 266/2005; Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore; Vista l’ordinanza n. 29/2011 del Presidente della Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, con la quale si stabilisce di procedere alla deliberazione della presente pronuncia in Camera di Consiglio convocata in data odierna; Udito il Primo Referendario Relatore Dott. Giuseppe Maria Mezzapesa; PREMESSO La legge n. 266 del 2005, all’art. 1, commi 166 e 167, prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, adottino specifica pronuncia qualora accertino comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, così come l’inosservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’articolo 119, ultimo comma, della Costituzione ovvero ogni altra “grave irregolarità” contabile e finanziaria. Da ultimo l’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149 ha valorizzato questo controllo reso dalla Corte dei conti, prescrivendo che, qualora dalle pronunce delle Sezioni regionali di controllo emergano “comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario” e lo stesso ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la 2
  • 3. stessa Sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, è tenuta a trasmettere gli atti al Prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Trattasi in ogni caso di un controllo di tipo collaborativo (cfr. Corte Costituzionale, sentenze n. 179/2007 e n. 37/2011), le cui caratteristiche suggeriscono di segnalare agli enti, specie in sede di analisi delle relazioni dei revisori sui bilanci preventivi, anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da irregolarità a queste connesse ovvero da sintomi di criticità o difficoltà gestionale, ferma restando la gravità di tutte le irregolarità che costituiscono un serio rischio per gli equilibri di bilancio. Tanto l’adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, quanto la segnalazione di irregolarità non gravi ovvero di sintomi di criticità, hanno lo scopo di riferire all’organo elettivo e di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità potrà essere valutata dalla Sezione nell’ambito del controllo sull’intero ciclo di bilancio. In ogni caso, si precisa che, se le caratteristiche di questo controllo consentono alla Sezione di ravvisare, sulla base delle relazioni degli organi di revisione e del contraddittorio svolto, irregolarità contabili o criticità gestionali, l’Ente è chiamato comunque a valutare le segnalazioni effettuate, avuto riguardo alle proprie specifiche condizioni, nonché alla possibilità che eventuali irregolarità o criticità siano già state superate a seguito, ad esempio, di specifiche misure già adottate. CONSIDERATO Dall’esame della relazione redatta, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall’Organo di revisione della Città di Torino, considerato quanto emerso dal contraddittorio svolto con l’Ente e dalle risultanze dell’attività istruttoria, il Magistrato Istruttore ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’attivazione della procedura prevista dall’art. 1, comma 168 della sopracitata Legge n. 266/2005, per le ragioni di seguito evidenziate. 1. Si è rilevata una differenza di parte corrente negativa (- 134,9 milioni di euro, ridotta con delibera di assestamento del 30 settembre 2011 a -129,8 milioni di euro) di importo nettamente superiore rispetto al 2010 (-46,4 milioni di euro), ripianata con mezzi 3
  • 4. straordinari: utilizzo avanzo di amministrazione (32 milioni di euro rettificati in 38,4 milioni di euro in sede di assestamento); contributi per permessi di costruire (44 milioni di euro); plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali (58,9 milioni di euro rettificati in 47,3 milioni di euro). Riservandosi questa Sezione un approfondimento sulla quantificazione dell’avanzo di amministrazione e il relativo utilizzo in sede di analisi sul rendiconto 2010, si rileva che g li importi dei contributi per permessi da costruire e delle plusvalenze da alienazione risultano notevolmente incrementati rispetto al consuntivo 2010. In merito all’attendibilità delle previsioni, per i contributi per permessi da costruire il Comune ha precisato, in sede di contraddittorio, che l’accertato al 26/10/2011 è pari a 38,3 milioni di euro (61,87% dello stanziato), importo superiore all’accertato definitivo relativo al 2010 (pari a 35,6 milioni di euro); dichiara inoltre di prevedere un accertamento al 31/12/2011 pari all’intero importo stanziato a preventivo. Meno chiara è l’attendibilità della previsione delle plusvalenze, per quanto ridotte dopo l’ultimo assestamento di bilancio come sopra rilevato. Ad oggi risulterebbe accertato solo il 5,5%, in quanto le gare relative alle alienazioni previste sarebbero in fase di esecuzione, l’Ente dichiara che gli accertamenti definitivi saranno effettuati nel mese di dicembre, ad avvenuta aggiudicazione; null’altro si precisa in ordine all’attendibilità delle previsioni. In ogni caso, il ricorso a mezzi straordinari per ripianare la rilevante differenza di parte corrente negativa supera la percentuale del 5% del valore della spesa corrente (percentuale di riferimento desunta, quale parametro, facendo riferimento al DM 24 settembre 2009 “individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari sulla base di appositi parametri obiettivi per il triennio 2010-2012”). Al riguardo si ritiene che già in fase di previsione debba evitarsi, oltre certi limiti, la destinazione a spesa corrente di entrate di carattere eccezionale che denota uno squilibrio strutturale ripianato con mezzi straordinari non reiterabili nel tempo. Il Comune, in sede di contraddittorio ha dichiarato che i fattori che hanno determinato la differenza negativa di parte corrente sopra indicata, sono da ascriversi principalmente alla riduzione del trasferimento statale ordinario (per 56,6 milioni di euro) e di altri minori trasferimenti statali e regionali (per 19,4 milioni di euro) per un totale complessivo di 76 milioni di euro, nonché alla maggior spesa per elezioni amministrative (per 7 milioni di euro). 4
  • 5. Precisa, inoltre, che mentre la riduzione dei trasferimenti erariali era nota dal mese di dicembre 2010, altre riduzioni (costi della politica per 6 milioni di euro, ICI fabbricati rurali per 3 milioni di euro e altre riduzioni per 1,6 milioni di euro, per un totale di 10,6 milioni di euro) sono venute a conoscenza degli Enti nel mese di agosto 2011. Pertanto l’Amministrazione comunale, al fine di compensare le suddette minori entrate e di fronteggiare la maggiore spesa per le elezioni amministrative salvaguardando i servizi essenziali, sarebbe ricorsa, causa anche il blocco all’aumento delle entrate tributarie, ad entrate di natura straordinaria, comunque consentite dalla legislazione vigente, per il finanziamento di spese correnti. Il Comune sostiene in ogni caso garantita la veridicità e attendibilità delle previsioni, attestando l’assenza di alcuna compromissione degli equilibri di bilancio e richiamando a supporto il trend storico delle entrate straordinarie utilizzate per il finanziamento di spese correnti negli ultimi dieci anni. In verità, l’importo totale di tali entrate (avanzo; concessioni edilizie; plusvalenze) cresce discostandosi dal valore degli anni precedenti (si riportano i valori relativi agli ultimi cinque anni: 2011: 129,8 milioni di euro; 2010: 48,3 milioni di euro; 2009: 90,6 milioni di euro; 2008: 104,6 milioni di euro; 2007: 94,8 milioni di euro). Pur costatandosi la peculiare incidenza nel 2011, rispetto agli esercizi precedenti, dell’avanzo di amministrazione (38,5 milioni di euro nel 2011, assente nel 2010 e 2009, pari a 6,7 milioni di euro nel 2008 e a 28,5 milioni di euro nel 2007), resta in evidenza uno squilibrio di parte corrente notevolmente incrementato rispetto agli esercizi precedenti. Per quanto giustificato dai minori trasferimenti come sopra evidenziato e coperto con entrate straordinarie ritenute attendibili dal Comune, tale squilibrio impone comunque una programmazione tesa alla revisione ed al contenimento delle spese, per assestare il bilancio su un equilibrio di parte corrente strutturale e senza rischi per i futuri equilibri. Al riguardo appare rilevante segnalare ulteriormente l’elevata differenza fra entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo, non destinata a spese per investimenti. Dai dati riferiti nella relazione del Revisore è emerso un importo rilevante di entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente ordinaria, sintomo di precarietà per l’equilibrio economico dell’Ente, potendo 5
  • 6. determinarsi situazioni di rischio per i futuri equilibri di bilancio derivanti dal finanziamento di spese consolidate attraverso entrate non ripetitive. Sul punto, in sede di contraddittorio, il Comune, pur riconoscendo che l’utilizzo di entrate straordinarie per finanziare spese di parte corrente, per quanto legittimo possa collidere con il principio di prudente gestione finanziaria, rileva che nel caso di specie ciò “non dipende da dimenticanze o incoerenze del nostro sistema contabile; deriva da una piena consapevolezza, temperata dalla prudenza, dalle caratteristiche di un andamento verificato nel concreto di una pluralità di gestioni”. Si sostiene, inoltre che se è indubbio che le entrate straordinarie sono per loro natura variabili sia per oggetto che per importo, “ai fini della loro attendibilità più che alle varie voci occorre fare riferimento alle dimensioni finanziarie del bilancio di un Ente; si potrà allora constatare che in maniera quasi ricorrente nel concreto delle gestioni si manifestano entrate di natura non ricorrente, diverse per oggetti e per importo, i cui effetti finanziari, sommandosi tra di loro, sono non troppo divergenti e quindi sostanzialmente analoghi, esercizio dopo esercizio”. Quest’ultima considerazione, per quanto non del tutto priva di fondamento, deve essere conciliata con la necessità di mantenere una gestione pienamente conforme ai principi di prudenza. Acquista significato, al riguardo, evidenziare come lo stesso trend delle entrate straordinarie trasmesso dal Comune e sopra riportato, registri importi totali assolutamente variabili da un esercizio all’altro. Pertanto è opportuno individuare nell’ambito delle varie voci in astratto “straordinarie”, gli importi che, in concreto, avendo riguardo anche ai trend degli esercizi precedenti, possano ritenersi di fatto consolidati, per distinguerli dalle entrate una tantum, come tali prive di alcuna garanzia di ripetizione nella stessa misura negli esercizi futuri (del resto è quanto il questionario predisposto dalla Sezione delle autonomie per la relazione di cui all’art. 1, comma 166 della legge finanziaria del 2006 aveva chiesto di evidenziare nella tabella di cui alla Sez. II, punto 1.2.). Il principio di prudenza impone infatti di poter destinare solo i primi a spese correnti consolidate. 2. In linea generale, la relazione trasmessa dal Revisore ha evidenziato un alto livello dell’indebitamento dell’Ente, destinato ad incrementarsi per la previsione di entrate derivanti da accensione di nuovi prestiti di valore superiore a quelli rimborsati (da 3.199,9 milioni di 6
  • 7. euro del 2009 a 3.585,9 milioni di euro previsti per il 2011, 3.675,9 milioni di euro per il 2012, 3.724 milioni di euro per il 2013). Si è rilevata inoltre la previsione di oneri finanziari per ammortamento prestiti in crescita e superiori al rimborso degli stessi in conto capitale. La situazione dei derivati presenta un importo del valore complessivo mark to market pari a euro 125.998.828,00 e un andamento fortemente negativo dei flussi (per quanto - stando alle previsioni riportate dall’Ente - in riduzione, a partire dal 2011). Il ricorso all’indebitamento, avendo riguardo ai dati riferiti nella detta relazione, implicherebbe inoltre il mancato rispetto, per l’anno 2012 (10,4%) e per l’anno 2013 (11,45%), dei limiti previsti dall’art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 2 comma 39 del D.L. n. 225/2010, convertito in L. n. 10/2011. Al riguardo preme ricordare che la disciplina appena richiamata ha previsto che gli Enti locali possano assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento, solo se l’importo annuale degli interessi riferiti ai nuovi mutui sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell’art. 207 del TUEL, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non superi “il 12% per l’anno 2011, il 10% per l’anno 2012 e l’8% a decorrere dall’anno 2013” delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui. L’Ente pertanto può contrarre nuovi mutui solo se risultano rispettati i limiti di legge, non solo nell’anno in cui viene stipulato il nuovo mutuo, ma anche negli anni successivi. Da ultimo, la legge di stabilità per il 2012 (legge 12 novembre 2011, n. 183, in vigore dal 1 gennaio 2012) ha reso ancora più stringenti i limiti all’indebitamento degli enti locali, modificando l’art. 204 del TUEL sopra richiamato: da un lato si sono portate le percentuali previste per gli esercizi 2012 e 2013, rispettivamente all’8% ed al 6%, dall’altro si è prevista una percentuale del 4% per il 2014. L’Amministrazione ha fatto sapere che provvederà, con l’ultimo assestamento di bilancio, ad assumere una deliberazione di variazione al fine di garantire la correzione degli investimenti programmati. In tale sede l’Ente dovrà tener conto anche delle nuove previsioni sopra indicate. 7
  • 8. Sulla rinegoziazione effettuata, in corso di istruttoria si è precisato che: è stata la prima effettuata dalla Città dall’esercizio 2007; ha riguardato uno stock di mutui Cassa Depositi e Prestiti per un importo complessivo residuo di euro 23.991.223,13; è stata posta in essere in considerazione della disponibilità della Cassa Depositi e Prestiti di rinegoziare (ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539) i finanziamenti concessi ai comuni in ammortamento a tasso d’interesse fisso; ha comportato il prolungamento della scadenza dell’ammortamento di venti anni, modificando il tasso di interesse applicato dal 6,5% al 5,7%. L’Ente, in sede di contraddittorio, ha evidenziato come “il vantaggio di una certa operazione finanziaria debba essere valutato rapportando il costo sostenuto con l'opportunità di raggiungere lo scopo aziendale consistente nel continuare ad erogare i servizi ai cittadini con la stessa qualità di sempre. Si ribadisce comunque la legittimità dell’operazione anche alla luce delle contingenti necessità di bilancio emerse per ragioni non ascrivibili all’Amministrazione comunale”. Al riguardo non può non rilevarsi come i vantaggi delle operazioni di negoziazione debbano essere valutati non soltanto sotto il profilo meramente finanziario dato dalla differenza fra l’attualizzazione dei flussi dei pagamenti delle passività originarie e quelli delle nuove passività, ma, in ossequio al principio di sana gestione, devono essere assoggettati a una valutazione complessiva, finanziaria ed economica, che tenga conto dei rischi assunti dall’Ente con la nuova operazione (connessi alle situazioni di mercato; alla durata del debito; alle modalità di estinzione) e soprattutto delle conseguenze dell’allungamento del periodo di debito che vincola la futura attività dell’Ente. La diminuzione delle rate di ammortamento non può dunque essere considerata di per sé un risparmio che possa consentire automaticamente di incrementare la spesa corrente, dovendosi avere presente la conseguenza principale della rinegoziazione, ovvero il vincolo dell’indebitamento protratto per gli esercizi futuri (cfr. Sezione regionale di controllo per la Lombardia, del. n. 1027 del 1 dicembre 2010, Sezione regionale di controllo per la Liguria del. n. 77 del 17 settembre 2008, Sezione regionale di controllo per la Toscana, del. n. 27 del 6 aprile 2011). Pertanto, si esprimono perplessità in ordine ad operazioni volte a liberare nell’immediato risorse correnti, con aggravio degli oneri 8
  • 9. ricadenti sulle generazioni future, specie se dette risorse non vengano destinate a spese per investimento, e dunque ad incrementare il patrimonio dell’Ente. Tanto rilevato in via generale, si osserva come l’operazione di rinegoziazione dell’Ente non abbia determinato alcuna riduzione del debito complessivo, avuto riguardo all’intero arco temporale coinvolto: se da un lato nell’immediato ha provocato minori oneri, dall’altro ha prolungato (di 20 anni) il periodo di ammortamento del prestito, ponendo di fatto a carico delle generazioni future oneri per opere in conto capitale che potrebbero aver già esaurito il beneficio derivante dagli interventi d’investimento realizzati. 3. Con riferimento alle limitazioni previste dal D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, art. 6, comma 7 (“riduzione dei costi degli apparati amministrativi”), si evidenzia il mancato rispetto del limite di spesa previsto per studi e consulenze (limite di spesa: euro 135.596,12, previsione: euro 279.729). In sede istruttoria si è precisato che si sarebbe applicata la possibilità prevista dall’art. 6, comma 10, di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 (studi e consulenze) e 8 (per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza) del medesimo articolo 6. Il comma 10 prevede che “resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 con le modalità previste dall'articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127”. L’art. 14 appena richiamato precisa che “ al fine di assicurare alle amministrazioni dello Stato la necessaria efficienza e flessibilità, garantendo comunque il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre al controllo degli uffici centrali di bilancio, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, possono essere effettuate variazioni compensative tra le spese di cui all'articolo 1, commi 9, 10 e 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, assicurando l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto rispetto agli effetti derivanti dalle disposizioni legislative medesime. Per gli altri soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui ai predetti commi 9, 10 e 11 si provvede con delibera dell'organo competente, da sottoporre all'approvazione espressa del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e 9
  • 10. delle finanze”. Si fa dunque rinvio ad una normativa applicabile esclusivamente alle Amministrazioni dello Stato specificando, peraltro, la necessaria adozione delle rigide “modalità” ivi prescritte. Si ritiene pertanto che la possibilità di variazioni compensative non sia applicabile anche agli Enti locali. In sede di contraddittorio l’Ente ha riferito che, risultando gli impegni assunti contenuti nel limite di spesa indicato, si provvederà, con l’ultimo assestamento di bilancio, ad assumere una deliberazione di variazione al fine di garantire, anche a preventivo, il rispetto del limite di spesa previsto per studi e consulenze, secondo l’interpretazione sopra riferita. P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per la Regione Piemonte, invita il Comune di Torino: - ad adottare misure gestionali utili a prevenire qualsiasi compromissione dell’equilibrio della situazione corrente e del pareggio finanziario complessivo, assicurando un equilibrio strutturale, senza rischi per i futuri equilibri di bilancio; - ad assumere le dovute cautele nella gestione dell’indebitamento, nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria, nonché del principio dell’equilibrio intergenerazionale; - alla corretta interpretazione ed applicazione della vigente normativa in materia di contenimento della spesa pubblica, come peraltro preannunciato dall’Ente stesso. Dispone che la presente deliberazione sia comunicata al Consiglio comunale, al Sindaco, nonché all’Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Torino. Così deliberato in Torino nella adunanza del 15 novembre 2011 Il Primo Referendario Relatore F.to Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA Il Presidente F.to Dott.ssa Enrica LATERZA Depositato in Segreteria il 17 novembre 2011 Il Funzionario Preposto F.to Dott. Federico SOLA 10