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Commissione FISM per le Medicine
 Complementari/Non Convenzionali


              Coordinatori
         Prof. Francesco Macrì
           Dr. Nicola Natale



DOCUMENTO SULLA FORMAZIONE
  NELLE MEDICINE e PRATICHE
    COMPLEMENTARI / NON
       CONVENZIONALI,
     RISERVATOA MEDICI
   CHIRURGHI e ODONTOIATRI
1.0 Il presente documento ha lo scopo di individuare e fissare i criteri per una idonea formazione dei
medici chirurghi ed odontoiatri al fine della pratica cliniche di tali discipline. Le MC/NC prese in
considerazione sono indicate e definite di seguito:

1.1 AGOPUNTURA

Metodo diagnostico, clinico e terapeutico appartenente alla Medicina Tradizionale Cinese. Tale
metodo si avvale dell’infissione di aghi metallici in ben determinate zone cutanee (punti e meridiani
cutanei), per ristabilire l’equilibrio di uno stato di salute alterato. L’Agopuntura comprende anche la
Moxibustione (tecnica di stimolo dei punti di Agopuntura attraverso il calore generato dalla
combustione di coni o sigari di Artemisia secca), il martelletto “fior di prugna” (somministrazione
di piccoli traumi ripetitivi sui punti di Agopuntura) e la coppettazione.

1.2 MEDICINA TRADIZIONALE CINESE-FARMACOTERAPIA CINESE

Metodo diagnostico, clinico e terapeutico che comprende i principi generali di terapia medica della
Medicina Tradizionale Cinese articolati in varie discipline (agopuntura, dietetica, massaggio..) e
una peculiare farmacoterapia che si avvale della somministrazione di sostanze o associazioni di
sostanze di origine vegetale, minerale o animale, con proprietà curative o profilattiche delle malattie,
somministrate allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche
dell’organismo.

1.3 FITOTERAPIA

Metodo terapeutico basato sull'uso delle piante medicinali o di loro derivati ed estratti
opportunamente trattati, uso che può avvenire secondo codici epistemologici appartenenti alla
medicina tradizionale oppure anche all'interno di un sistema diagnostico-terapeutico sovrapponibile
a quello utilizzato dalla medicina convenzionale.

1.4 OMEOPATIA

 Metodo diagnostico- terapeutico destinato a migliorare lo stato di salute di un organismo attraverso
la somministrazione di sostanze sperimentate, diluite e dinamizzate, utilizzate come medicamenti e
selezionate sulla base dell’individualizzazione e in accordo con il principio della similitudine.


1.5 OMOTOSSICOLOGIA

Metodo diagnostico, clinico e terapeutico, derivato dalla Medicina Omeopatica, formulato nella
seconda metà del XX° secolo dal medico tedesco Hans Heinrich Reckweg, che si avvale di una sua
caratteristica base teorica e metodologica e di una sua peculiare strategia terapeutica. La parola
Omotossicologia deriva dal concetto di “Omotossina” cioè qualsiasi molecola endogena o esogena
capace di provocare un danno biologico all’organismo. L’Omotossicologia interpreta la malattia
come espressione della lotta fisiologica dell’organismo che tende ad eliminare le “omotossine” e/o
come espressione del tentativo dell’organismo di compensare i danni omotossici subiti. La
Omotossicologia si avvale di una farmacologia costituita da medicinali omeopatici a bassa (low
dose) ed alta diluizione, sia unitari, sia complessi in formulazione standard.


1.6 MEDICINA ANTROPOSOFICA
Metodo diagnostico, clinico e terapeutico definito come “ampliamento dell’Arte Medica”,
formulato all’inizio del XX° secolo dal filosofo austriaco Rudolf Steiner e dal medico olandese Ita
Wegman, che si avvale di un metodo conoscitivo, fondato su una propria epistemologia, che guida
la ricerca delle leggi che stanno a fondamento delle manifestazioni della vita. La Medicina
Antroposofica, sistema terapeutico complesso articolato in varie discipline, comprende anche una
farmacologia costituita da medicinali tratti dalla Natura e prodotti con metodi peculiari e da
medicinali omeopatici sia unitari sia complessi in formulazione standard.


1.7 MEDICINA AYURVEDICA

Metodo diagnostico, clinico e terapeutico che comprende i principi generali della Tradizione
medica dell’India, lo studio delle costituzioni dell’uomo (Vata, Pitta e Kapha) e la peculiare
farmacoterapia.

La definizione MC/NC utilizzata nel documento comprende medicine e pratiche definite finora
anche come medicine complementari o medicine non convenzionali o medicine integrate o
medicine alternative.

Le MC/NC oggetto del presente documento sono individuate come sistemi di diagnosi, di cura e
prevenzione che devono essere considerate in affiancamento o in alternativa alla medicina
convenzionale, avendo come scopo comune la promozione e la tutela della salute.

Il documento è elaborato in coerenza con la delibera n. 3 del 18 maggio 2002 del Consiglio
Nazionale FNOMCeO, concernente “Linee guida sulle medicine e pratiche non convenzionali”,
nella quale vengono, infatti, definite come atto medico le seguenti discipline:

· Agopuntura;
· Fitoterapia;
· Omeopatia.
· Omotossicologia
· Medicina antroposofica
· Ayurvedica
· Medicina tradizionale cinese

L’osteopatia e la chiropratica, stante la difforme normativa, non rientrano nella presente normazione.

Le MC/NC prese in considerazione sono le più utilizzate in Italia e nei Paesi occidentali; sono
caratterizzate da peculiari teorie, farmacopee e metodi clinici specifici, oggi sottoposte a varie
forme di verifica sperimentale e investigate nelle Università e nei maggiori centri di ricerca
biomedica; i relativi risultati sono inseriti nelle banche-dati accreditate internazionalmente e la
bibliografia, già costituita da migliaia di pubblicazioni, è in continua crescita.
Il loro insegnamento avvenuto in passato essenzialmente e storicamente in istituti di formazione
privati che si sono impegnati in percorsi di qualità, viene oggi svolto anche a livello Universitario in
corsi informativi ( attività elettiva) o formativi (corsi di perfezionamento o master).

Per maggiore garanzia dei cittadini si concorda sulla necessità che vengano istituiti presso gli Ordini
professionali provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri gli elenchi distinti dei medici
chirurghi e degli odontoiatri esercenti le medicine e pratiche non convenzionali.
2.0 Accreditamento ai fini della erogazione della formazione in MC/NC

Si ritiene che:

 A) possano essere riconosciuta tale scopo i titoli di associazioni, società scientifiche ed enti privati
di formazione la cui responsabilità è attribuita a professionisti qualificati con competenze curriculari
specifiche nelle discipline sopra elencate i quali, alla data della richiesta, abbiano svolto in modo
continuativo e documentato la loro attività da almeno 7 anni o comunque forniti di elevato e
documentato livello di esperienza nello specifico settore. Essi possono avvalersi della
collaborazione di docenti di comprovata preparazione.

B) le associazioni, le società scientifiche e gli enti privati di formazione che richiedono il
riconoscimento del titolo debbano annualmente dichiarare e comprovare assenza di conflitti di
interesse.

C) le associazioni, le società scientifiche e gli enti privati di formazione che richiedono
l’accreditamento debbano essere legalmente registrati.

D) le associazioni, le società scientifiche e gli enti privati di formazione che richiedono
l’accreditamento debbano essere realtà istituzionali con comprovata attività nel settore.

E’ inoltre auspicabile che le Università, pubbliche e private, che hanno per definizione titolo
all’attività formativa, prevedano rapporti di convenzione e collaborazione con le associazioni, le
società scientifiche e gli enti privati di formazione accreditati, per la elaborazione di adeguati
programmi didattici (vedi punto 3.3 del presente documento) e per reperire personale docente
idoneo (vedi punto 4.0 del presente documento)

3.0 Parametri per l’adeguata formazione in MC/NC


3.1 Criteri per l’iscrizione presso gli Ordini Professionali dei medici chirurghi e degli
odontoiatri aventi titolo all'esercizio delle MC/NC e diritto di pubblicità



Ai fini del riconoscimento dei titoli per l’iscrizione agli elenchi istituiti presso gli Ordini
professionali provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri il percorso formativo deve essere
effettuato presso soggetti pubblici o privati accreditati alla formazione, secondo gli statuti e gli
ordinamenti specifici degli stessi, e da enti privati non accreditati che corrispondano ai seguenti
requisiti:


    - i corsi di formazione in agopuntura, fitoterapia, omeopatia, omotossicologia, medicina
    antroposofica, ayurvedica, medicina tradizionale cinese, dovranno prevedere un monte ore
    minimo adeguato e specifico per le peculiarità della disciplina




    In dettaglio:
Disciplina                    residenziale/FAD         pratica clinica      individuale verificata
    (n°ore attività)

    − Agopuntura                          350                   150              100
    − Fitoterapia                         350                   100              150

    −   Omeopatia                         350                   100              150
    −   Omotossicologia                   350                   100              150
    −   Medicina Antroposofica            350                   150 *            100
    −   Medicina Ayurvedica               350                   150              100
    −   Medicina Tradizionale Cinese      350                   150              100

    *Numero minimo per compatibilità a quanto convenuto a livello internazionale

    -   La FAD potrà essere prevista per il raggiungimento del monte ore totale, in percentuale
        variabile in base alle specifiche esigenze delle singole scuole.

    - gli insegnamenti a compendio non dovranno superare il 20% del monte ore complessivo di
    formazione teorica.

    - agli allievi sarà fatto obbligo di frequenza dell’80% delle lezioni sia a livello teorico che
    pratico.
    - i corsi di formazione dovranno prevedere insegnamenti sulle specifiche previsioni legislative e
    deontologiche in materia.

    - la durata dei corsi di formazione non potrà essere inferiore ai 3 anni.

    L’attività didattica Universitaria in tale settore deve prevedere caratteristiche autonome in
    termini di organizzazione formativa (numero di anni di corso, monte ore, attività integrative...)
    tenendo conto delle indicazioni fornite dalle SMS di settore e contenute nel presente documento.

    L’iscrizione agli elenchi istituiti presso gli Ordini professionali provinciali dei medici chirurghi
    e degli odontoiatri è subordinata al possesso dell’attestato di frequenza e di superamento di una
    verifica al termine di ciascuno degli anni di corso previsti, nonché alla discussione finale di una
    tesi. L’attestato è rilasciato da soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione in
    conformità ai requisiti richiesti.


3.2 Modalità formative

Le modalità formative utilizzate sono quelle normalmente in uso in ambito didattico e prevedono:

_       Attività residenziale/FAD

−       Seminari/attività di gruppo/audit/peer review
−       Formazione sul campo
−       Tutoraggio
−       Studio individuale verificato
−       Pratica clinica (professionalizzante)
3.3 Programma didattico

Il programma didattico di ciascuna MC/NC dovrà essere diversificato riguardo ai contenuti in
coerenza con lo specifico profilo professionale del fruitore, medico chirurgo od odontoiatra.

Il programma didattico di ciascuna MC/NC dovrà, dunque, prevedere delle parti comuni di attività
formative di base riguardanti aspetti dell’esercizio della professione ritenuti essenziali alla
formazione nelle MC/NC del medico chirurgo e dell’odontoiatra e una parte specifica dedicata agli
aspetti peculiari della singola disciplina

3.4 Norme contro il conflitto di interesse

   Nella definizione dei rapporti tra soggetti privati interessati a promuovere la formazione
   nell'ambito delle MC/NC e/o a “sponsorizzare” specifici eventi formativi, allo scopo di evitare
   un eventuale conflitto di interesse, si fa riferimento alla normazione in materia prevista dalla
   legislazione ECM.



4.0 Rilascio dei titoli. Idoneità iscrizione ai registri.

    Per il rilascio dei titoli idonei all’iscrizione negli elenchi distinti dei medici chirurghi e degli
   odontoiatri esercenti le MC/NC, i soggetti privati devono ottenere l'accreditamento alla
   formazione, dimostrando di essere in possesso dei seguenti requisiti:

   1. Il responsabile didattico deve essere un professionista di cui al titolo, regolarmente iscritto
      all’albo professionale, con almeno 7 anni di esperienza clinica documentata e almeno 7 anni
      di docenza specifica nelle MC/NC in oggetto o comunque fornito di elevato e documentato
      livello di esperienza nella formazione nel settore.

   2. I docenti titolari della formazione devono essere nel numero minimo di 3 professionisti di
      cui al titolo, regolarmente iscritti agli albi professionali, dotati di diploma di scuola triennale
      o titolo di formazione equivalente e di esperienza clinica maturata di almeno 5 anni nel
      settore. Essi devono ricoprire almeno il 70% del carico didattico.

   3. In base alle esigenze didattiche e nel caso che il numero di docenti titolari (comunque non
      inferiore a 3) sia insufficiente, per il carico didattico, possono essere inserite figure di
      “docenti assistenti” o “tutor” ai quali, oltre al diploma di scuola triennale o titolo di
      formazione equivalente, è richiesta un’esperienza clinica maturata di almeno 3 anni. E'
      comunque ritenuto titolo per lo svolgimento dell’attività didattica il diploma di formazione
      universitaria specifica per la MC/NC che si insegnerà.

4.1 Disposizioni transitorie

   Le disposizioni transitorie di cui al presente capitolo hanno vigenza fino a 3 anni successivi
   all’approvazione della presente intesa.

   Le disposizioni transitorie di cui al presente capitolo stabiliscono che i soggetti pubblici e privati
   accreditati alla formazione e i soggetti privati in fase di accreditamento, dovranno adeguare i
   programmi didattici, le metodologie formative e l’organigramma dei docenti alle indicazioni
   contenute nelle presenti linee guida.
4.1.1 Requisiti per l’iscrizione ai registri nella fase transitoria (il possesso di 2 requisiti da
titolo all’iscrizione)


a) Attestato rilasciato al termine di un corso di almeno 200 ore di insegnamento teorico-pratico,
   della durata triennale e verifica finale,o diploma di master universitario nella MC/NC specifica;

b) Attestazione, da sottoporre a valutazione di specifica commissione ordinistica, di iter formativo
   costituito da corsi di durata inferiore a 200 ore ma omogenei che permettano, per il programma
   seguito e per il monte ore svolto, di aver acquisito una competenza pari a quella ottenibile con
   corsi di cui al punto a);

c) Documentazione di almeno cinque anni di docenza nella MC/NC specifica presso un soggetto
   pubblico o privato non accreditato, che, a giudizio della commissione, possegga requisiti
   didattici idonei;

d) Certificazione di pratica clinica nella medicina e pratica non convenzionale specifica, in struttura
   pubblica o privata da almeno due anni rilasciata dal responsabile della struttura;

e) Documentazione, attraverso il registro degli onorari, di aver svolto, per almeno cinque anni,
   attività clinica nella disciplina in oggetto in maniera continuativa.

Si stabilisce che a partire dalla scadenza della fase transitoria, così come sopra normata ovvero dai 3
anni successivi all’approvazione della presente intesa, l’iscrizione dei medici chirurghi e degli
odontoiatri esercenti MC/NC nei relativi elenchi è subordinata unicamente al possesso dell’attestato
rilasciato dai soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione o in via di accreditamento che
nel frattempo avranno provveduto ad adeguare il numero di ore di insegnamento teorico-pratico
previste nel presente documento. Nel caso che tale adeguamento prevedesse un ampliamento del
numero di ore attuali, l’attività formativa dovrà essere a regime alla scadenza della fase transitoria.

5.0 Commissione Paritetica Nazionale per le MC/NC

La FISM auspica che, presso il Ministero della Salute, venga istituita la Commissione paritetica
nazionale per le MC/NC costituita da:

- n.2 rappresentanti del Ministero della Salute
- n.2 rappresentanti del Ministero dell’istruzione e dell’Università
- n.6 rappresentanti delle Società Medico Scientifiche (SMS) designati dalla FISM su indicazione
delle stesse
- n.2 rappresentanti delle Regioni
- n.2 rappresentanti della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri

La Commissione paritetica nazionale per le MC/NC avrà durata triennale.
I compiti della Commissione sono:

         •   Definizione dei criteri e delle procedure di accreditamento dei soggetti di formazione;
         •   Indirizzo, coordinamento, verifica e monitoraggio delle attività formative in medicine
             e pratiche non convenzionali;
         •   Definizione dei bisogni formativi e dei contenuti dei programmi didattici specifici
             delle singole medicine e pratiche non convenzionali;
•   Valutazione nei casi dubbi e contestati delle modalità applicative delle norme
             transitorie che saranno previste nell’ambito delle medicine e pratiche non
             convenzionali;
         •   Validazione di progetti di ricerca in ambito specifico e nelle aree di integrazione delle
             medicine e pratiche non convenzionali;
         •   Predisposizione e tenuta dell’elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati per la
             formazione;
         •   Attività di verifica del mantenimento nel tempo dei requisiti necessari per
             l’accreditamento e relative misure sanzionatorie in caso di inadempimento;



6.0 Comitato Tecnico Scientifico Nazionale

La FISM auspica inoltre che presso il Ministero della Salute venga istituito un comitato tecnico
scientifico nazionale costituito da rappresentanze ponderate delle società scientifiche e dei soggetti
pubblici e privati accreditati alla formazione nelle MC/NC.

I compiti del Comitato tecnico scientifico nazionale sono:

         •   Supporto alla definizione dei criteri e delle procedure di accreditamento
             dei soggetti di formazione;
         •   Individuazione analitica dei bisogni formativi e dei curricula formativi per singole
             medicine e pratiche non convenzionali e per tipologia di professionisti – destinatari;
         •   Formulazione e attivazione di progetti di ricerca in ambito specifico
             nelle singole medicine e pratiche non convenzionali e nelle aree di integrazione;
         •   Formulazione e attivazione di criteri, procedure e misure rivolte alla prevenzione e
             gestione del rischio professionale.



La FISM auspica inoltre che, a livello regionale, con modalità definite dalle singole regioni,
vengano istituiti commissioni regionali e comitati tecnico-scientifici presso la direzione generale
degli assessorati alla salute con ruoli e compiti di articolazione locale analoghi agli organismi
nazionali previsti dalla presente intesa.

                               -------------------------------------------

Aderiscono al presente documento le seguenti società iscritte FISM

Settore Omeopatia             : SIOMI (Società Italiana di Omeopatia e Medicina Integrata)
                                SMB (Società Medica Bioterapica Italiana)

Settore Agopuntura            : SIA (Società Italiana di Agopuntura)


Settore Antroposofia          : SIMA (Società Italiana di Medicina Antroposofica)


Settore Omotossicologia       : AIOT (Associazione Medica Italiana di Omotossicologia)
Milano – marzo 2012




FISM - Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane
VILLA MARELLI - viale Zara 81 - 20159 MILANO
Telefono: 02.54121092 Fax:02.54050168
e-mail: segreteria@fism.it

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Fism doc formazione

  • 1. Commissione FISM per le Medicine Complementari/Non Convenzionali Coordinatori Prof. Francesco Macrì Dr. Nicola Natale DOCUMENTO SULLA FORMAZIONE NELLE MEDICINE e PRATICHE COMPLEMENTARI / NON CONVENZIONALI, RISERVATOA MEDICI CHIRURGHI e ODONTOIATRI
  • 2. 1.0 Il presente documento ha lo scopo di individuare e fissare i criteri per una idonea formazione dei medici chirurghi ed odontoiatri al fine della pratica cliniche di tali discipline. Le MC/NC prese in considerazione sono indicate e definite di seguito: 1.1 AGOPUNTURA Metodo diagnostico, clinico e terapeutico appartenente alla Medicina Tradizionale Cinese. Tale metodo si avvale dell’infissione di aghi metallici in ben determinate zone cutanee (punti e meridiani cutanei), per ristabilire l’equilibrio di uno stato di salute alterato. L’Agopuntura comprende anche la Moxibustione (tecnica di stimolo dei punti di Agopuntura attraverso il calore generato dalla combustione di coni o sigari di Artemisia secca), il martelletto “fior di prugna” (somministrazione di piccoli traumi ripetitivi sui punti di Agopuntura) e la coppettazione. 1.2 MEDICINA TRADIZIONALE CINESE-FARMACOTERAPIA CINESE Metodo diagnostico, clinico e terapeutico che comprende i principi generali di terapia medica della Medicina Tradizionale Cinese articolati in varie discipline (agopuntura, dietetica, massaggio..) e una peculiare farmacoterapia che si avvale della somministrazione di sostanze o associazioni di sostanze di origine vegetale, minerale o animale, con proprietà curative o profilattiche delle malattie, somministrate allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche dell’organismo. 1.3 FITOTERAPIA Metodo terapeutico basato sull'uso delle piante medicinali o di loro derivati ed estratti opportunamente trattati, uso che può avvenire secondo codici epistemologici appartenenti alla medicina tradizionale oppure anche all'interno di un sistema diagnostico-terapeutico sovrapponibile a quello utilizzato dalla medicina convenzionale. 1.4 OMEOPATIA Metodo diagnostico- terapeutico destinato a migliorare lo stato di salute di un organismo attraverso la somministrazione di sostanze sperimentate, diluite e dinamizzate, utilizzate come medicamenti e selezionate sulla base dell’individualizzazione e in accordo con il principio della similitudine. 1.5 OMOTOSSICOLOGIA Metodo diagnostico, clinico e terapeutico, derivato dalla Medicina Omeopatica, formulato nella seconda metà del XX° secolo dal medico tedesco Hans Heinrich Reckweg, che si avvale di una sua caratteristica base teorica e metodologica e di una sua peculiare strategia terapeutica. La parola Omotossicologia deriva dal concetto di “Omotossina” cioè qualsiasi molecola endogena o esogena capace di provocare un danno biologico all’organismo. L’Omotossicologia interpreta la malattia come espressione della lotta fisiologica dell’organismo che tende ad eliminare le “omotossine” e/o come espressione del tentativo dell’organismo di compensare i danni omotossici subiti. La Omotossicologia si avvale di una farmacologia costituita da medicinali omeopatici a bassa (low dose) ed alta diluizione, sia unitari, sia complessi in formulazione standard. 1.6 MEDICINA ANTROPOSOFICA
  • 3. Metodo diagnostico, clinico e terapeutico definito come “ampliamento dell’Arte Medica”, formulato all’inizio del XX° secolo dal filosofo austriaco Rudolf Steiner e dal medico olandese Ita Wegman, che si avvale di un metodo conoscitivo, fondato su una propria epistemologia, che guida la ricerca delle leggi che stanno a fondamento delle manifestazioni della vita. La Medicina Antroposofica, sistema terapeutico complesso articolato in varie discipline, comprende anche una farmacologia costituita da medicinali tratti dalla Natura e prodotti con metodi peculiari e da medicinali omeopatici sia unitari sia complessi in formulazione standard. 1.7 MEDICINA AYURVEDICA Metodo diagnostico, clinico e terapeutico che comprende i principi generali della Tradizione medica dell’India, lo studio delle costituzioni dell’uomo (Vata, Pitta e Kapha) e la peculiare farmacoterapia. La definizione MC/NC utilizzata nel documento comprende medicine e pratiche definite finora anche come medicine complementari o medicine non convenzionali o medicine integrate o medicine alternative. Le MC/NC oggetto del presente documento sono individuate come sistemi di diagnosi, di cura e prevenzione che devono essere considerate in affiancamento o in alternativa alla medicina convenzionale, avendo come scopo comune la promozione e la tutela della salute. Il documento è elaborato in coerenza con la delibera n. 3 del 18 maggio 2002 del Consiglio Nazionale FNOMCeO, concernente “Linee guida sulle medicine e pratiche non convenzionali”, nella quale vengono, infatti, definite come atto medico le seguenti discipline: · Agopuntura; · Fitoterapia; · Omeopatia. · Omotossicologia · Medicina antroposofica · Ayurvedica · Medicina tradizionale cinese L’osteopatia e la chiropratica, stante la difforme normativa, non rientrano nella presente normazione. Le MC/NC prese in considerazione sono le più utilizzate in Italia e nei Paesi occidentali; sono caratterizzate da peculiari teorie, farmacopee e metodi clinici specifici, oggi sottoposte a varie forme di verifica sperimentale e investigate nelle Università e nei maggiori centri di ricerca biomedica; i relativi risultati sono inseriti nelle banche-dati accreditate internazionalmente e la bibliografia, già costituita da migliaia di pubblicazioni, è in continua crescita. Il loro insegnamento avvenuto in passato essenzialmente e storicamente in istituti di formazione privati che si sono impegnati in percorsi di qualità, viene oggi svolto anche a livello Universitario in corsi informativi ( attività elettiva) o formativi (corsi di perfezionamento o master). Per maggiore garanzia dei cittadini si concorda sulla necessità che vengano istituiti presso gli Ordini professionali provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri gli elenchi distinti dei medici chirurghi e degli odontoiatri esercenti le medicine e pratiche non convenzionali.
  • 4. 2.0 Accreditamento ai fini della erogazione della formazione in MC/NC Si ritiene che: A) possano essere riconosciuta tale scopo i titoli di associazioni, società scientifiche ed enti privati di formazione la cui responsabilità è attribuita a professionisti qualificati con competenze curriculari specifiche nelle discipline sopra elencate i quali, alla data della richiesta, abbiano svolto in modo continuativo e documentato la loro attività da almeno 7 anni o comunque forniti di elevato e documentato livello di esperienza nello specifico settore. Essi possono avvalersi della collaborazione di docenti di comprovata preparazione. B) le associazioni, le società scientifiche e gli enti privati di formazione che richiedono il riconoscimento del titolo debbano annualmente dichiarare e comprovare assenza di conflitti di interesse. C) le associazioni, le società scientifiche e gli enti privati di formazione che richiedono l’accreditamento debbano essere legalmente registrati. D) le associazioni, le società scientifiche e gli enti privati di formazione che richiedono l’accreditamento debbano essere realtà istituzionali con comprovata attività nel settore. E’ inoltre auspicabile che le Università, pubbliche e private, che hanno per definizione titolo all’attività formativa, prevedano rapporti di convenzione e collaborazione con le associazioni, le società scientifiche e gli enti privati di formazione accreditati, per la elaborazione di adeguati programmi didattici (vedi punto 3.3 del presente documento) e per reperire personale docente idoneo (vedi punto 4.0 del presente documento) 3.0 Parametri per l’adeguata formazione in MC/NC 3.1 Criteri per l’iscrizione presso gli Ordini Professionali dei medici chirurghi e degli odontoiatri aventi titolo all'esercizio delle MC/NC e diritto di pubblicità Ai fini del riconoscimento dei titoli per l’iscrizione agli elenchi istituiti presso gli Ordini professionali provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri il percorso formativo deve essere effettuato presso soggetti pubblici o privati accreditati alla formazione, secondo gli statuti e gli ordinamenti specifici degli stessi, e da enti privati non accreditati che corrispondano ai seguenti requisiti: - i corsi di formazione in agopuntura, fitoterapia, omeopatia, omotossicologia, medicina antroposofica, ayurvedica, medicina tradizionale cinese, dovranno prevedere un monte ore minimo adeguato e specifico per le peculiarità della disciplina In dettaglio:
  • 5. Disciplina residenziale/FAD pratica clinica individuale verificata (n°ore attività) − Agopuntura 350 150 100 − Fitoterapia 350 100 150 − Omeopatia 350 100 150 − Omotossicologia 350 100 150 − Medicina Antroposofica 350 150 * 100 − Medicina Ayurvedica 350 150 100 − Medicina Tradizionale Cinese 350 150 100 *Numero minimo per compatibilità a quanto convenuto a livello internazionale - La FAD potrà essere prevista per il raggiungimento del monte ore totale, in percentuale variabile in base alle specifiche esigenze delle singole scuole. - gli insegnamenti a compendio non dovranno superare il 20% del monte ore complessivo di formazione teorica. - agli allievi sarà fatto obbligo di frequenza dell’80% delle lezioni sia a livello teorico che pratico. - i corsi di formazione dovranno prevedere insegnamenti sulle specifiche previsioni legislative e deontologiche in materia. - la durata dei corsi di formazione non potrà essere inferiore ai 3 anni. L’attività didattica Universitaria in tale settore deve prevedere caratteristiche autonome in termini di organizzazione formativa (numero di anni di corso, monte ore, attività integrative...) tenendo conto delle indicazioni fornite dalle SMS di settore e contenute nel presente documento. L’iscrizione agli elenchi istituiti presso gli Ordini professionali provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri è subordinata al possesso dell’attestato di frequenza e di superamento di una verifica al termine di ciascuno degli anni di corso previsti, nonché alla discussione finale di una tesi. L’attestato è rilasciato da soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione in conformità ai requisiti richiesti. 3.2 Modalità formative Le modalità formative utilizzate sono quelle normalmente in uso in ambito didattico e prevedono: _ Attività residenziale/FAD − Seminari/attività di gruppo/audit/peer review − Formazione sul campo − Tutoraggio − Studio individuale verificato − Pratica clinica (professionalizzante)
  • 6. 3.3 Programma didattico Il programma didattico di ciascuna MC/NC dovrà essere diversificato riguardo ai contenuti in coerenza con lo specifico profilo professionale del fruitore, medico chirurgo od odontoiatra. Il programma didattico di ciascuna MC/NC dovrà, dunque, prevedere delle parti comuni di attività formative di base riguardanti aspetti dell’esercizio della professione ritenuti essenziali alla formazione nelle MC/NC del medico chirurgo e dell’odontoiatra e una parte specifica dedicata agli aspetti peculiari della singola disciplina 3.4 Norme contro il conflitto di interesse Nella definizione dei rapporti tra soggetti privati interessati a promuovere la formazione nell'ambito delle MC/NC e/o a “sponsorizzare” specifici eventi formativi, allo scopo di evitare un eventuale conflitto di interesse, si fa riferimento alla normazione in materia prevista dalla legislazione ECM. 4.0 Rilascio dei titoli. Idoneità iscrizione ai registri. Per il rilascio dei titoli idonei all’iscrizione negli elenchi distinti dei medici chirurghi e degli odontoiatri esercenti le MC/NC, i soggetti privati devono ottenere l'accreditamento alla formazione, dimostrando di essere in possesso dei seguenti requisiti: 1. Il responsabile didattico deve essere un professionista di cui al titolo, regolarmente iscritto all’albo professionale, con almeno 7 anni di esperienza clinica documentata e almeno 7 anni di docenza specifica nelle MC/NC in oggetto o comunque fornito di elevato e documentato livello di esperienza nella formazione nel settore. 2. I docenti titolari della formazione devono essere nel numero minimo di 3 professionisti di cui al titolo, regolarmente iscritti agli albi professionali, dotati di diploma di scuola triennale o titolo di formazione equivalente e di esperienza clinica maturata di almeno 5 anni nel settore. Essi devono ricoprire almeno il 70% del carico didattico. 3. In base alle esigenze didattiche e nel caso che il numero di docenti titolari (comunque non inferiore a 3) sia insufficiente, per il carico didattico, possono essere inserite figure di “docenti assistenti” o “tutor” ai quali, oltre al diploma di scuola triennale o titolo di formazione equivalente, è richiesta un’esperienza clinica maturata di almeno 3 anni. E' comunque ritenuto titolo per lo svolgimento dell’attività didattica il diploma di formazione universitaria specifica per la MC/NC che si insegnerà. 4.1 Disposizioni transitorie Le disposizioni transitorie di cui al presente capitolo hanno vigenza fino a 3 anni successivi all’approvazione della presente intesa. Le disposizioni transitorie di cui al presente capitolo stabiliscono che i soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione e i soggetti privati in fase di accreditamento, dovranno adeguare i programmi didattici, le metodologie formative e l’organigramma dei docenti alle indicazioni contenute nelle presenti linee guida.
  • 7. 4.1.1 Requisiti per l’iscrizione ai registri nella fase transitoria (il possesso di 2 requisiti da titolo all’iscrizione) a) Attestato rilasciato al termine di un corso di almeno 200 ore di insegnamento teorico-pratico, della durata triennale e verifica finale,o diploma di master universitario nella MC/NC specifica; b) Attestazione, da sottoporre a valutazione di specifica commissione ordinistica, di iter formativo costituito da corsi di durata inferiore a 200 ore ma omogenei che permettano, per il programma seguito e per il monte ore svolto, di aver acquisito una competenza pari a quella ottenibile con corsi di cui al punto a); c) Documentazione di almeno cinque anni di docenza nella MC/NC specifica presso un soggetto pubblico o privato non accreditato, che, a giudizio della commissione, possegga requisiti didattici idonei; d) Certificazione di pratica clinica nella medicina e pratica non convenzionale specifica, in struttura pubblica o privata da almeno due anni rilasciata dal responsabile della struttura; e) Documentazione, attraverso il registro degli onorari, di aver svolto, per almeno cinque anni, attività clinica nella disciplina in oggetto in maniera continuativa. Si stabilisce che a partire dalla scadenza della fase transitoria, così come sopra normata ovvero dai 3 anni successivi all’approvazione della presente intesa, l’iscrizione dei medici chirurghi e degli odontoiatri esercenti MC/NC nei relativi elenchi è subordinata unicamente al possesso dell’attestato rilasciato dai soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione o in via di accreditamento che nel frattempo avranno provveduto ad adeguare il numero di ore di insegnamento teorico-pratico previste nel presente documento. Nel caso che tale adeguamento prevedesse un ampliamento del numero di ore attuali, l’attività formativa dovrà essere a regime alla scadenza della fase transitoria. 5.0 Commissione Paritetica Nazionale per le MC/NC La FISM auspica che, presso il Ministero della Salute, venga istituita la Commissione paritetica nazionale per le MC/NC costituita da: - n.2 rappresentanti del Ministero della Salute - n.2 rappresentanti del Ministero dell’istruzione e dell’Università - n.6 rappresentanti delle Società Medico Scientifiche (SMS) designati dalla FISM su indicazione delle stesse - n.2 rappresentanti delle Regioni - n.2 rappresentanti della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri La Commissione paritetica nazionale per le MC/NC avrà durata triennale. I compiti della Commissione sono: • Definizione dei criteri e delle procedure di accreditamento dei soggetti di formazione; • Indirizzo, coordinamento, verifica e monitoraggio delle attività formative in medicine e pratiche non convenzionali; • Definizione dei bisogni formativi e dei contenuti dei programmi didattici specifici delle singole medicine e pratiche non convenzionali;
  • 8. Valutazione nei casi dubbi e contestati delle modalità applicative delle norme transitorie che saranno previste nell’ambito delle medicine e pratiche non convenzionali; • Validazione di progetti di ricerca in ambito specifico e nelle aree di integrazione delle medicine e pratiche non convenzionali; • Predisposizione e tenuta dell’elenco dei soggetti pubblici e privati accreditati per la formazione; • Attività di verifica del mantenimento nel tempo dei requisiti necessari per l’accreditamento e relative misure sanzionatorie in caso di inadempimento; 6.0 Comitato Tecnico Scientifico Nazionale La FISM auspica inoltre che presso il Ministero della Salute venga istituito un comitato tecnico scientifico nazionale costituito da rappresentanze ponderate delle società scientifiche e dei soggetti pubblici e privati accreditati alla formazione nelle MC/NC. I compiti del Comitato tecnico scientifico nazionale sono: • Supporto alla definizione dei criteri e delle procedure di accreditamento dei soggetti di formazione; • Individuazione analitica dei bisogni formativi e dei curricula formativi per singole medicine e pratiche non convenzionali e per tipologia di professionisti – destinatari; • Formulazione e attivazione di progetti di ricerca in ambito specifico nelle singole medicine e pratiche non convenzionali e nelle aree di integrazione; • Formulazione e attivazione di criteri, procedure e misure rivolte alla prevenzione e gestione del rischio professionale. La FISM auspica inoltre che, a livello regionale, con modalità definite dalle singole regioni, vengano istituiti commissioni regionali e comitati tecnico-scientifici presso la direzione generale degli assessorati alla salute con ruoli e compiti di articolazione locale analoghi agli organismi nazionali previsti dalla presente intesa. ------------------------------------------- Aderiscono al presente documento le seguenti società iscritte FISM Settore Omeopatia : SIOMI (Società Italiana di Omeopatia e Medicina Integrata) SMB (Società Medica Bioterapica Italiana) Settore Agopuntura : SIA (Società Italiana di Agopuntura) Settore Antroposofia : SIMA (Società Italiana di Medicina Antroposofica) Settore Omotossicologia : AIOT (Associazione Medica Italiana di Omotossicologia)
  • 9. Milano – marzo 2012 FISM - Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane VILLA MARELLI - viale Zara 81 - 20159 MILANO Telefono: 02.54121092 Fax:02.54050168 e-mail: segreteria@fism.it