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IL “NUOVO” CONTO ENERGIA


(Decreto 19 febbraio 2007)
Il Conto Energia: normativa di riferimento




Decreto Ministeriale 28/07/2005: criteri per
l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti
fotovoltaici

Decreto Ministeriale 06/02/2006: amplia e integra il
DM 28/07/2005

Decreto Ministeriale 19/02/2007: criteri e modalità
per incentivare la produzione di energia elettrica
mediante conversione fotovoltaica della fonte solare




                                                               2
Principali novità del nuovo Conto Energia
Abolizione della fase istruttoria preliminare all’ammmissione alle tariffe
incentivanti e abolizione degli adempimenti intermedi del SR post-
ammissione (dichiarazione di inizio lavori – fine lavori – entrata in
esercizio): richiesta di incentivo da presentare a valle dell’entrata in
esercizio dell’impianto

Eliminazione dei limiti annuali di potenza incentivata sostituiti da un
ampliamento della potenza incentivabile a 1200 MW (valore elevato che
garantisce lungo periodo di stabilità).
NB: ad ulteriore garanzia è stato previsto un “periodo di moratoria”di
altri 14 mesi (24 mesi per i soggetti pubblici titolari di impianti) a
decorrere dalla data di raggiungimento del limite dei 1200 MW : gli
impianti che entreranno in esercizio ne periodo di moratoria potranno
beneficiare della teriffa incentivante

Il limite massimo di 1000 kWp per il singolo impianto viene eliminato

Tariffe diverse che premiano il grado di integrazione architettonica e l’uso
efficiente dell’energia

Per gli impianti fino a 20 kWp che si avvalgono del servizio di scambio sul
posto la tariffa incentivante viene riconosciuta sulla totalità dell’energia
prodotta dall’impianto non solo su quella prodotta e autoconsumata
dall’utenza
                                                                       3
Principali requisiti per accedere all’incentivo


I SOGGETTI RESPONSABILI dell’impianto sono coloro che, nel rispetto
delle disposizioni del nuovo DM 19/02/2007 hanno diritto a richiedere
ed eventualmente otternere le tariffe incentivanti.



Soggetto responsabili ai sensi del nuovo DM 19/02/2007 possono
essere:

•persone fisiche o giuridiche

•soggetti pubblici

•condomini di unità abitative e/o edifici

                                            (Rif. Art. 3, comma 1)




                                                                     4
Principali requisiti per accedere all’incentivo

Gli IMPIANTI AMMESSI alle tariffe incentivanti devono essere:

•>1 kWp

•entrati in esercizio in data successiva al 13/04/2007 (Delibera
AEEG n. 90-07)

•realizzati con componenti di nuova costruzione e conformi alle
norme tecniche previste dall’ Allegato 1 del Decreto;

•Collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate



PRECISAZIONE: è possibile beneficiare delle tariffe del Conto Energia
anche per impianti realizzati da almeno 2 anni e potenziati di almeno
1 kWp . In tali casi le tariffe si concedono solo per la sola produzione
aggiuntiva e non è possibile accedere ai premi previsti dal DM.
                        (Rif: Art. 4, comma 2-3-4-6; Art. 2, comma 1/lettera j)


                                                                          5
Tipologie di impianti ammessi all’incentivazione




Impianti fotovoltaici non integrati



Impianti fotovoltaici parzialmente integrati



Impianti fotovoltaici integrati


                            (Rif. Art. 2 comma b1-b2-b3)

                                                    6
IMPIANTI FOTOVOLTAICI NON INTEGRATI


Impianti fotovoltaici NON INTEGRATI
Quando i moduli sono installati:

• a terra

• sugli elementi di arredo urbano e viario, tra cui barriere
acustiche, pensiline, pergole, tettoie, e sulle superfici esterne di
involucri di edifici, tra cui tetti a falda, in modo diverso da quanto
descritto nelle tipologie degli impianti parzialmente integrati e
integrati (in modo diverso significa sostanzialmente in modo non
complanare alle superfici su cui sono fissati)
                              (Rif.: Art. 2, comma 1/lettera b1; Allegato 2)



                                                                          7
ESEMPI DI IMPIANTI NON INTEGRATI




                                   8
IMPIANTI FOTOVOLTAICI PARZIALMENTE INTEGRATI

Impianti fotovoltaici PARZIALMENTE INTEGRATI

Quando i moduli sono installati:

• su tetti piani e terrazze di edifici e fabbricati (si considerano
 tetto piano le coperture con pendenza fino al 5% ovvero circa 3°).

 PRECISAZIONE: qualora siano presenti elementi perimetrali del tetto
 (cornicioni, cordoli, balaustre, ringhiere...) che superano l’altezza di
 50 cm da terra in questo caso i moduli devono essere installati con
 un’inclinazione tale che la quota massima corrispondente alla metà
 dell’altezza dei moduli non superi l’altezza minima dell’elemento
 perimetrale (in altre parole il singolo modulo o schiera di moduli non
 deve sporgere per più della metà della sua altezza dall’elemento
 perimetrale misurato nel suo punto più basso);

                                   (Rif.: Art. 2, comma 1/lettera b2; Allegato 2)
IMPIANTI FOTOVOLTAICI PARZIALMENTE INTEGRATI

Impianti fotovoltaici PARZIALMENTE INTEGRATI

Quando i moduli sono installati:



• in modo complanare alle superfici di appoggio, senza
 sostituire i materiali che costituiscono le superfici stesse

   – degli edifici su cui sono fissati tra cui tetti a falda,
      coperture, facciate, balaustre, parapetti

   – degli elementi di arredo urbano e viario tra cui barriere
      acustiche, pensiline, pergole, tettoie
                              (Rif.: Art. 2, comma 1/lettera b2; Allegato 2)
ESEMPI DI IMPIANTI PARZIALMENTE INTEGRATI




                                      11
ESEMPI DI IMPIANTI PARZIALMENTE INTEGRATI




                                      12
IMPIANTI FOTOVOLTAICI INTEGRATI


Impianti fotovoltaici INTEGRATI
Se:

1. i moduli sostituiscono i materiali di rivestimento di tetti,
   coperture, facciate di edifici e fabbricati, avendo quindi la stessa
   inclinazione e funzionalità architettonica

2. i moduli e i relativi sistemi di supporto costituiscono la struttura
   di copertura di pensiline, pergole e tettoie

3. i moduli sostituiscono la parte trasparente o semi trasparente di
   facciate o lucernari, garantendo l’illuminamento naturale degli
   ambienti interni all’edificio

4. i moduli sostituiscono parte dei pannelli fonoassorbenti delle
   barriere acustiche
                                                                     13
IMPIANTI FOTOVOLTAICI INTEGRATI
Impianti fotovoltaici INTEGRATI

Se:

5.    i moduli costituiscono la parte esposta al sole delle parti
      riflettenti inserite in elementi d’illuminazione

6.    i moduli e i relativi sistemi di supporto costituiscono dei
      frangisole

7.    i moduli sostituiscono gli elementi di rivestimento e copertura di
      balaustre e parapetti

8.    i moduli sostituiscono o integrano i vetri di finestre

9.    i moduli costituiscono gli elementi strutturali di persiane

10. i moduli costituiscono rivestimento o copertura aderente alle
      superfici descritte nelle tipologie precedenti
                                   (Rif.: Art. 2, comma 1/lettera b3; Allegato 3)
                                                                            14
IMPIANTI FOTOVOLTAICI INTEGRATI

PRECISAZIONE per gli impianti fotovoltaici INTEGRATI

   La Legge finanziaria 2008, tra le novità introdotte in
   materia di incentivazione delle fonti rinnovabili (rif. art. 2
   comma 173), ha stabilito che:

   gli impianti fotovoltaici i cui SR sono enti locali rientrano
   nella tipologia degli impianti integrati a prescindere dalle
   effettive caratteristiche architettoniche dell’installazione



   NB: ai sensi del Testo Unico delle leggi sugli ordinamenti
   degli Enti Locali si intendono come tali i Comuni, le
   Provincie, le Città metropolitane, le Comunità montane, le
   Comunità isolane e le Unioni di comuni
                                                               15
ESEMPI DI IMPIANTI INTEGRATI




                               16
ESEMPI DI IMPIANTI INTEGRATI




                               17
IMPIANTI FOTOVOLTAICI: AUTORIZZAZIONI


AUTORIZZAZIONI NECESSARIE PER IL FOTOVOLTAICO:


Il SR interessato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico deve
verificare presso l’ufficio comunale competente l’iter autorizzativo
necessario da seguire per avviare i lavori di installazione.


Solitamente viene richiesta la Denuncia di Inizio Attività


Altre eventuali autorizzazioni:


             di costruire
•Permesso

          autorizzazioni aggiuntive in caso di vincoli paesaggistici o
•Eventuali
aree protette
             comunicazione
•Semplice



                                                 (Rif.: Art. 5, comma 7)

                                                                        18
IMPIANTI FOTOVOLTAICI: AUTORIZZAZIONI

AUTORIZZAZIONE UNICA:
introdotta dal DLg 387/2003 per la realizzazione di impianti
fotovoltaici, è rilasciata dalla Regione o altro soggetto istituzionale
delegato dalla regione (Provincia).
La procedura prevede che la Regione o la Provincia debbano indire una
Conferenza dei Servizi entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta e
rilasciare una Unica Autorizzazione, sentendo tutti gli altri Enti
eventualmente coinvolti (tempo massimo per la risposta: 180 gg).


Il DM 19/02/2007 è venuto incontro a questa difficoltà:


1.Se non è necessaria alcuna autorizzazione (es. autorizzazioni
paesistiche, autorizzazioni enti di bacino ecc.) per la costruzione e
l’esercizio di impianti fotovoltaici, non serve l’Autorizzazione Unica, ma
basta la Denuncia d’Inizio Attività (D.I.A.).
2.Se è richiesto un solo provvedimento autorizzativo di altro tipo,
l’acquisizione di questo provvedimento sostituisce l’Autorizzazione
Unica.
                                                      (Rif.: Art. 5, comma 7)
                                                                       19
IMPIANTI FOTOVOLTAICI: AUTORIZZAZIONI

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.):


Gli impianti fotovoltaici integrati e parzialmente integrati
di qualunque potenza e gli impianti di potenza inferiore a 20
kW (a prescindere dal grado di integrazione architettonica)
non sono soggetti alla verifica ambientale di cui al DPR
12 aprile 1996 come modificato e integrato dal DPCM 3/9/99,

purché non ubicati in aree protette.

                                               (Rif.: Art. 5, comma 8)




                                                                 20
IMPIANTI FOTOVOLTAICI: AUTORIZZAZIONI



 INSTALLAZIONE IN ZONE AGRICOLE:


 Gli impianti fotovoltaici possono essere installati in
 aree classificate agricole dai vigenti piani
 urbanistici senza la necessità di variare la destinazione
 d’uso del sito in cui si vuole installare l’impianto.

                                         (Rif.: Art. 5, comma 9)




                                                              21
AUTORIZZAZIONI

SEMPLIFICAZIONI PER INSTALLAZIONI NON A TERRA

Dlgs 115/08 (rif. Art. 11 comma 3)



L’installazione   di   impianti   fotovoltaici   aderenti   (parzialmente
integrati) o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e
orientamento della falda e con una superficie non superiore a quella
del tetto stesso rientra nella manutenzione ordinaria.

Gli impianti non sono soggetti a DIA, ma solo a semplice
comunicazione preventiva in comune fatti salvi i casi di beni che
presentano interesse artistico, storico, archeologico          o di beni
collocati in aree di notevole interesse pubblico.


                                                                        22
VALORE DELLE TARIFFE INCENTIVANTI

La TARIFFA INCENTIVANTE ai sensi del DM 19/02/2007:


1.   è determinata in funzione
             – della classe di potenza
             – del grado dell’integrazione architettonica ( tipologia
               dell’impianto installato)
             – dell’anno di entrata in esercizio dell’impianto (decresce
               nel tempo


2.   può essere incrementata del 5 % in casi particolari
                                           (Rif. Art. 6, comma 4)
3.   può essere incrementata fino ad un massimo del 30 % a titolo di
     premio per l’efficienza energetica
                                           (Rif. Art.7)

                                                                    23
TARIFFE INCENTIVANTI ANNO 2007-2008



 Potenza
                             Impianti
             Impianti                        Impianti
nominale
                           parzialmente
impianto   non integrati                     integrati
                             integrati
  [kWp]

 1–3       0,40 €/kWh      0,44 €/kWh     0,49 €/kWh


 3 – 20    0,38 €/kWh      0,42 €/kWh     0,46 €/kWh


 > 20      0,36 €/kWh      0,40 €/kWh     0,44 €/kWh


                                      (Rif.: Art. 6, comma 1)
                                                         24
TARIFFE INCENTIVANTI ANNO 2009



 Potenza
                             Impianti
             Impianti                      Impianti
nominale
                           parzialmente
impianto   non integrati                   integrati
                             integrati
  [kWp]

 1–3       0,39 €/kWh      0,43 €/kWh     0,48 €/kWh


 3 – 20    0,37 €/kWh      0,41 €/kWh     0,45 €/kWh


 > 20      0,35 €/kWh      0,39 €/kWh     0,43 €/kWh




                                                       25
VARIAZIONE NEL TEMPO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI



–   L’energia prodotta dagli impianti FTV ha diritto
    all’incentivazione per un periodo di 20 anni a decorrere
    dall’entrata in esercizio degli impianti: il valore della tariffa
    riconosciuta non subisce aggiornamenti ISTAT e rimane
    costante in moneta corrente per tutto il periodo
    dell’incentivazione

–   Per ciascuno degli anni successivi al 2008 (a partire 1°
    gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2010 ) le tariffe saranno
    decurtate del 2 % rispetto al valore di riferimento delle
    tariffe per gli anni 2007 e 2008 come riportate nel DM

–   Il quadro delle tariffe incentivanti per gli impianti che
    entreranno in esercizio dopo il 2010 verrà aggiornato con
    successivi decreti previsti a partire dal 2009


                                                                 26
INCREMENTO DEL 5% DELLE TARIFFE INCENTIVANTI


 INCREMENTO DEL 5% DELLA TARIFFA INCENTIVANTE
 (NB: incrementi non cumulabili tra loro)

 1.   per AUTOPRODUTTORE DI ENERGIA ELETTRICA:
      SR di impianti NON INTEGRATI, maggiori di 3 kWp, in
      regime di cessione che autoconsuma         almeno   il  70%
      dell’energia prodotta    dall’impianto e quindi acquisisce il
      titolo di autoproduttore         (rif. Dlgs n.79/1999)

      Per verificare se ad un SR spetta la QUALIFICA DI
      AUTOPRODUTTORE il GSE provvede ad effettuare un
      confronto tra l’energia prodotta dall’impianto e quella
      effettivamente consumata dall’utenza e verifica che il
      rapporto che si ottiene non sia inferiore a 0,7.




                                                                      27
INCREMENTO DEL 5% DELLE TARIFFE INCENTIVANTI



 2.   per impianti il cui SR è una scuola pubblica o paritaria o
      una struttura sanitaria pubblica;

 3.   per IMPIANTI INTEGRATI in superfici esterne di involucri
      di edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione
      agricola, in sostituzione di coperture in eternit o
      comunque contenenti amianto (la superficie del fv potrà
      essere uguale o minore della copertura di amianto
      bonificato);

 4.   per impianti il cui SR è un Comune con popolazione
      residente inferiore a 5.000 abitanti (valore di riferimento
      dell’ultimo censimento ISTAT).


                                                           28
REMIO PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ABBINATI ALL’US
               EFFICIENTE DELL’ENERGIA


  PREMIO:
  è possibile richiedere il premio al GSE solamente per impianti
  di taglia fino a 20 kWp operanti in regime di scambio sul posto

  CASO 1:   EDIFICI OGGETTO DI OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLE
            PRESTAZIONI ENERGETICHE


  CASO 2:   EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE




                                                            29
PREMIO: come ottenerlo

ITER PER OTTENERE IL PREMIO

CASO 1:         EDIFICI OGGETTO DI OPERE DI MIGLIORAMENTO
                       DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE



     Il SR si dota di un attestato di certificazione energetica relativo
1.
     all’edificio comprensivo delle indicazioni sui possibili interventi di
     miglioramento delle prestazioni energetiche (isolamento pareti
     esterne, coperture, serramenti, sostituzioni caldaie…)


     Il SR realizza l’impianto, lo connette alla rete e successivamente
2.
     all’entrata in esercizio del fotovoltaico effettua gli interventi tra
     quelli individuati nella certificazione iniziale




                                                                      30
PREMIO: come ottenerlo



     L’esecuzione degli interventi e l’ottenimento della riduzione di
3.
     fabbisogno energetico devono essere attestati da una nuova
     certificazione energetica


     La riduzione del fabbisogno di energia deve essere dimostrata
4.
     tramite la presentazione al GSE di entrambi gli attestati di
     certificazione energetica (ante e post intervento fatto per ridurre i
     consumi) elaborati con la medesima metodologia di calcolo e
     supportati da un’apposita relazione tecnica sugli interventi
     eseguiti.




                                                                     31
PREMIO: come ottenerlo

PRECISAZIONE:


gli interventi devono essere tali da comportare una riduzione di
almeno il 10% del relativo INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA,
ovvero del      fabbisogno  di   energia primaria  dell’abitazione
(climatizzazione invernale-estiva, produzione di acqua calda,
illuminazione…);


gli interventi di efficienza energetica devono essere eseguiti
successivamente alla realizzazione del fotovoltaico (ad eccezione del
caso in cui in cui gli interventi di miglioramento dell’efficienza
energetica dell’edificio interessino le superfici strutturali su cui è
installato il fotovoltaico come per esempio il rifacimento della
copertura).



                                                                 32
PREMIO: come ottenerlo


RICONOSCIMENTO DEL PREMIO:


   Il premio consiste in una maggiorazione della tariffa incentivante
   riconosciuta dal GSE all’impianto in una percentuale pari alla
   metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia
   primaria conseguita grazie agli interventi eseguiti.
   Esempio: indice di prestazione energetica conseguito pari al
   20%, maggiorazione della tariffa incentivante pari al 10%



   NB: Il premio è rinnovabile fino al limite massimo cumulato del
   30% di maggiorazione percentuale della tariffa incentivante base
   riconosciuta a valle dell’entrata in esercizio dell’impianto.



                                                                  33
REMIO PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ABBINATI ALL’US
               EFFICIENTE DELL’ENERGIA

CASO 2:         EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE


Il premio è riconosciuto nella misura del 30% della tariffa riconosciuta
all’atto di entrata in esercizio dell’impianto se lo stesso viene realizzato
su unità immobiliari ed edifici completati successivamente alla data di
entrata in vigore del nuovo DM di Conto Energia la cui realizzazione già
ha seguito i criteri di risparmio energetico.


Il premio è riconosciuto sulla base di una certificazione energetica che
attesti che gli edifici siano in possesso di un indice di prestazione
energetica (che fa riferimento al fabbisogno specifico di energia primaria
per la sola climatizzazione invernale) inferiore di almeno il 50% rispetto
ai valori dell’All. C, comma 1, Tab. 1 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192
(requisiti della prestazione energetica degli edifici).


                                                                       34
CONDIZIONI PER LA CUMULABILITA’ DEGLI INCENTIVI

a tariffa incentivante non è cumulabile con:


. contributi in conto capitale e/o interessi eccedenti il 20%
 NB: solo per scuole pubbliche o paritarie e le strutture sanitarie
 pubbliche è possibile cumulare gli incentivi con contributi in conto
 capitale e/o interessi di qualunque entità
. certificati verdi e titoli di efficienza energetica (titoli annuali , spendibili
 sul mercato elettrico, rilasciati dal GSE e attribuiti all'energia prodotta
 da fonti rinnovabili, con impianti entrati in funzione dopo il 1° aprile
 1999)
. detrazione fiscale
. la realizzazione di impianti per obblighi di legge che entreranno in
 esercizio dopo il 31.12.2010
                                                            (Rif.: Art. 9)

                                                                             35
TER DA SEGUIRE PER ACCEDERE ALL’INCENTIVAZIONE

 1. Il SR inoltra al gestore di rete (il distributore locale di energia
    elettrica ES. Enel Spa) la domanda di connessione alla rete
    comprensiva di:

 ?   Modulo di domanda di connessione (scambio/cessione)
 ?   Planimetria catastale con indicazione dell'area del fotovoltaico;
 ?   Schema unifilare dell'impianto;
 ?   Documentazione progettuale;
 ?   Ricevuta del versamento effettuato per il corrispettivo fisso (€ 32,57,
     iva inclusa)


 2.A impianto ultimato il SR comunica al gestore di rete la
   conclusione dei lavori allegando:

 ? Allegato A (Regolamento di esercizio), Allegato B (DK 5940), Allegato
   (scheda di informazione sui rischi specifici luogo di lavoro)
 ? DICO (ex 46/90) impianto fotovoltaico;
 ? Scheda di conclusione lavori con documentazione finale di progetto;
 ? Attestazione rilasciata da Terna Spa
 ? Eventuale preventivo per la connessione e contratto di scambio sul
   posto controfirmato per accettazione (se non già spedito dal cliente);

                                                                      36
ITER DA SEGUIRE PER ACCEDERE ALL’INCENTIVAZIONE



3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto
il SR, pena la non ammissibilità alle tariffe incentivanti, deve
inoltrare al G.S.E.:

? la richiesta di concessione della tariffa incentivante

? la documentazione finale di entrata in esercizio


4. Il G.S.E., entro 60 giorni dalla data di ricevimento della
richiesta di accesso alla tariffa incentivante, comunica al SR la
tariffa riconosciuta.




                                                                37
STATO DI AVANZAMENTO DEL NUOVO CONTO ENERGIA



  –   Ad oggi sono state presentate al GSE circa 23000 richieste di
      ammissione agli incentivi per il raggiungimento di un totale di
      circa 200 MW
  –   I margini di spazio per richiedere ed ottenere le tariffe
      incentivanti da parte del GSE sono elevati e garantiti dai quasi
      1200 MW (+ 14 mesi di moratoria) ancora a disposizione
  –   I rischi di non vedersi riconoscere le tariffe incentivanti sono ad
      oggi principalmente dovuti all’eventuale non conformità
      dell’impianto ai requisiti previsti dal decreto riscontrata da parte
      del GSE in fase di valutazione delle richieste.


                                                                    38
ERRORI PIU’ FREQUENTI NELLA COMPILAZIONE DELLE
            DOMANDE DI AMMISSIONE


 1.   Richieste dell’incentivo e/o premio, scheda tecnica finale
      di impianto o dichiarazione sostitutiva non presentate su
      modelli stampati dal portale GSE o non firmate in
      originale
 2.   Documentazione finale di progetto incompleta: priva di
      relazione   generale,   schemi   di   sistema   e   disegni
      planimetrici dell’impianto
 3.   Elenchi dei moduli e dei convertitori, con modello marca e
      numero di matricola, non caricati sul portale GSE



                                                            39
ERRORI PIU’ FREQUENTI NELLA COMPILAZIONE DELLE
            DOMANDE DI AMMISSIONE


  4.   Utilizzo di moduli non certificati (CEI EN 61215 per silicio
       cristallino e CEI EN 61646 per film sottile)
  –    Richieste di incentivo arrivate dopo i 60 giorni previsti come
       tempo limite massimo per richiedere l’incentivo dall’entrata in
       esercizio dell’impianto oppure richieste di incentivo arrivate
       prima dell’entrata in esercizio dell’impianto
  –    Il mancato rispetto dei 90 giorni di tempo dalla data di
       ricezione dell’eventuale richiesta di integrazione fatta da parte
       del GSE al SR che ha presentato domanda di incentivo




                                                                   40
ITER CORRETTO PER LA RICHIESTA DEGLI INCENTIVI
        AI SENSI DEL DM 19 febbraio 2007

  FASE DI REGISTRAZIONE SUL PORTALE


  –   Accedere al portale informativo https://fotovoltaico.gsel.it/
      attraverso il quale il SR deve obbligatoriamente interagire con
      il GSE per richiedere le tariffe incentivanti


  –   Effettuare una registrazione funzionale all’ottenimento delle
      credenziali necessarie per accedere al portale e compilare la
      richiesta di incentivo(UserID e Password)




                                                                41
ITER CORRETTO PER LA RICHIESTA DEGLI INCENTIVI
        AI SENSI DEL DM 19 febbraio 2007


  FASE DI GESTIONE DELLA RICHIESTA DI INCENTIVO


  1.   Avuto accesso al portale il SR dovrà inserire i dati tecnici
       caratteristici dell’impianto nel modulo scheda tecnica: al
       termine della compilazione della scheda tecnica di impianto il
       sistema informatico assegna un codice identificativo per
       l’impianto che deve essere utilizzato per qualunque
       comunicazione tra SR e GSE




                                                                      42
ITER CORRETTO PER LA RICHIESTA DEGLI INCENTIVI
        AI SENSI DEL DM 19 febbraio 2007


  2.   modulo corrispondenza: inserire i dati relativi alla
       corrispondenza del SR ed eventualmente del referente tecnico
       prescelto per seguire lo sviluppo del progetto e della richiesta
       di incentivazione
  –    modulo allegati elettronici: inserire nel portale cinque
       distinte fotografie dell’impianto, l’elenco dei moduli fotovoltaici
       e dei convertitori (utilizzare il modello del file Excel scaricabile
       dal portale nella sezione “allegati elettronici”)




                                                                       43
ITER CORRETTO PER LA RICHIESTA DEGLI INCENTIVI
        AI SENSI DEL DM 19 febbraio 2007

  FASE DI STAMPA DEI MODULI NECESSARI PER LA
  RICHIESTA DI INCENTIVO


  Compilata e salvata la scheda tecnica di impianto è possibile
  predisporre la stampa dei seguenti documenti (devono essere
  sempre comprensivi di data e firma del SR/tecnico abilitato):


  –   la   richiesta dell’incentivo
  –   la   scheda tecnica finale dell’impianto
  –   la   dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
  –   la   richiesta del premio per uso efficiente dell’energia




                                                                  44
ITER CORRETTO PER LA RICHIESTA DEGLI INCENTIVI
        AI SENSI DEL DM 19 febbraio 2007

INVIO DELLA RICHIESTA DI INCENTIVO
per la richiesta dell’incentivo il Soggetto Responsabile deve trasmettere a
GSE entro 60 giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto:

1. la richiesta di concessione della tariffa incentivante
2.documentazione finale di progetto (firmata da professionista o tecnic
iscritto all’albo – anche su CD formato pdf)
3.la scheda tecnica finale dell’impianto
4. elenco moduli ed inverter (tabelle xls caricate nel portale da inserir
preferibilmente anche su CD)
5.Copia di cinque fotografie diverse dell’impianto (preferibilmente anch
su CD)
6. certificato di collaudo in originale (modulo presente sul sito GSE)
7.la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà



                                                                    45
ITER CORRETTO PER LA RICHIESTA DEGLI INCENTIVI
        AI SENSI DEL DM 19 febbraio 2007


8.  Dichiarazione sulla proprietà dell’immobile (dichiarazione del SR di
    essere       proprietario    dell’immobile      ovvero    autorizzazione
    all’installazione sottoscritta dal proprietario dell’immobile)
9. Copia della denuncia di apertura dell’officina elettrica (solo per
    impianto > 20 kW. In caso di immissione di tutta l’energia nella rete
    copia della comunicazione fatta all’UTF sulle caratteristiche
    dell’impianto. Rif Circ. 17/D 28-05-2007: disposizioni applicative del
    Dlgs 02-02-2007 n.26)
10. Copia del permesso a costruire o copia della D.I.A. (allegare
    dichiarazione del SR qualora non sia necessaria autorizzazione)
11. Copia della comunicazione ricevuta dal Gestore di Rete del codice
    identificativo POD (codice che identifica il punto di cons egna
    dell’energia elettrica e viene utilizzato per la trasmissione delle
    misure al GSE)
12. Eventuale richiesta del premio per uso efficiente dell’energia




                                                                     46
PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI E PREMIO


            DA CHI       VIENE
                                               PERIODO DI
             VIENE   RICONOSCIUTO A
                                            RICONOSCIMENTO
            PAGATO     PARTIRE DA


                      Data di entrata in
INCENTIVO    GSE          esercizio              20 anni
                        dell’impianto


                       Dall’anno solare
                                            Fino al termine del
                     successivo alla data
 PREMIO      GSE                             periodo di diritto
                     di ricevimento della
                                               dell’incentivo
                     domanda del premio
PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI E PREMIO


 IMPIANTO        CADENZA      CORRISPETTIVO              QUANDO

  Impianti                                             Il mese
                                                     successivo a
  < 20 kW
                 bimestrale         Ep x I*          quello in cui
(scambio sul
   posto)                                             C > 250 €
                                                       Il mese
  Impianti
                                                     successivo a
                  mensile            Ep x I
  < 20 kW                                            quello in cui
 (cessione)
                                                      C > 250 €

                                                       Il mese
 Impianti
                                                     successivo a
 > 20 kW          mensile            Ep x I          quello in cui
                                                      C > 500 €

         Ep = energia prodotta I= tariffa incentivante
             I*= I maggiorata di eventuale premio
IMPIANTI FOTOVOLTAICI



      VALORIZZAZIONE DELL’ENERGIA PRODOTTA:
(vantaggio economico derivante dalla scelta di stipula di un
contratto commerciale che regolarizza l’utilizzo dell’energia
                 prodotta dall’impianto)

CONTRATTO DI SCAMBIO SUL POSTO
    CONTRATTO DI CESSIONE




                                                            49
SCAMBIO SUL POSTO Del.28/06

SCAMBIO SUL POSTO (valido fino al 31/12/2008)


1.   Servizio per impianti fotovoltaici non superiori ai 20 kWp.
2.   Servizio offerto dal Gestore di Rete territorialmente competente
     che consiste nell’operare un saldo annuo tra l’energia elettrica
     immessa in rete dall’impianto e l’energia elettrica prelevata dalla
     rete: si lavora in regime di interscambio con la rete immettendo
     l’energia prodotta nelle ore di luce in eccesso rispetto ai propri
     consumi e prelevando dalla rete stessa nelle ore di buio o scarsa
     insolazione l’energia necessaria ai propri consumi.
3.   Al termine di ciascun anno, il Gestore di Rete calcola il saldo annuo
     in energia, pari alla differenza tra le immissioni e i prelievi
     registrati nell’anno. In caso di saldo positivo l’energia immessa in
     eccesso rispetto ai consumi costituisce un credito utilizzabile nei 3
     anni successivi all’anno in cui è stato maturato il credito. Trascorsi
     i tre anni, il saldo positivo viene azzerato e pertanto “perso”.

                                                                      50
SCAMBIO SUL POSTO Del. 74/08




Delibera 74/08: in vigore dal 1° gennaio 2009


    Testo Integrato delle modalità e condizioni
   economiche per lo scambio sul posto (TISP)




                                                  51
SCAMBIO SUL POSTO Del. 74/08



Delibera 74/08

Stabilisce le modalità tecnico-economiche che disciplinano il
meccanismo di scambio sul posto degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili di potenza nominale fino a 200 kW


PRECISAZIONE:
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas con la Delibera 01/09
pubblicata il 12 gennaio 2009 ha esteso la possibilità di aderire al
meccanismo di scambio sul posto agli impianti di potenza fino a 200
kW entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007. A questi impianto
si applicheranno le regole stabilite dalla Delibera 74/08.




                                                                52
SCAMBIO SUL POSTO Del. 74/08


Delibera 74/08: principali novità della delibera

Garantire una semplificazione operativa:
  - il GSE diventerà l’unico intermediario a livello nazionale per lo
    scambio sul posto e curerà gli adempimenti relativi all’immissione di
    energia
  - I Gestori di Rete continueranno a regolare gli adempimenti relativi
    all’acquisto di energia prelevata attraverso i consueti canali di vendit


Il precedente meccanismo di scambio sul posto prevedeva un rapporto
produttore – Gestore di rete territorialmente competente rendendo
complessa la gestione a livello nazionale dello scambio sul posto




                                                                     53
SCAMBIO SUL POSTO Del. 74/08

Delibera 74/08: principali novità della delibera

Garantire trasparenza e corretta valorizzazione dell’energia scambiata:
al produttore viene riconosciuto il reale valore su base oraria dell’energia
dell’ambito dello scambio sul posto (l’energia scambiata verrà valorizzata
in euro)


Il precedente meccanismo di scambio sul posto che consentiva che
l’energia prodotta potesse essere prelevata e consumata in un momento
successivo non teneva infatti conto del fatto che l’energia elettrica
immessa in rete in un’ora di un giorno ha un valore diverso di quella
prelevata in un’altra ora di un altro giorno (il fv produce energia nelle ore
centrali del giorno quando l’energia è più pregiata e l’utente la consuma
invece spesso la sera quando l’energia costa meno)
                                                                        54
SCAMBIO SUL POSTO Del. 74/08


Delibera 74/08: principali modalità di funzionamento dello
scambio

   1. l’utente conferirà nel sistema elettrico gestito da GSE tutta
      l’energia prodotta al netto di quella istantaneamente
      consumata dall’utenza;


   2. il GSE riceverà l’energia e la venderà sul mercato;


   3. l’utente acquisterà presso il Gestore di rete territorialmente
      competente l’energia necessaria ai propri fabbisogni pagando
      il relativo corrispettivo in bolletta;




                                                                      55
SCAMBIO SUL POSTO Del. 74/08



Delibera 74/08: principali modalità di funzionamento dello
scambio

   4. il GSE corrisponderà all’utente un contributo in conto
      scambio allo scopo di rimborsare al produttore il costo
      sostenuto per l’acquisto di energia;


   5. il contributo in conto di scambio sarà quantificato
      periodicamente in misura pari al minore tra il controvalore
      dell'energia immessa e il valore dell'energia prelevata
      presso il fornitore territorialmente competente e sarà al
      netto dell'IVA pagata.




                                                                    56
SCAMBIO SUL POSTO Del. 74/08


Delibera 74/08: obblighi del produttore e costi a suo carico

 1.   accedere al servizio di scambio sul posto tramite la registrazione
      sul portale predisposto dal GSE https://applicazioni.gsel.it/;
 2.   presentare istanza per il servizio di scambio sul posto al GSE
      inviando per conoscenza l’istanza anche al Gestore di Rete con cui
      regola il meccanismo dei prelievi (per i produttori già in regime di
      scambio sul posto ai sensi della Del.28/06 la scadenza per
      presentare istanza al GSE è stata fissata per il 31 di marzo 2009);
 3.   sottoscrivere la convenzione per la regolazione economica dello
      scambio sul posto. La convenzione ha durata annuale ed è
      tacitamente rinnovata di anno in anno in mancanza di disdetta;
 4.   pagare al GSE un contributo pari a 30€/anno per ogni impianto a
      copertura dei costi amministrativi.



                                                                    57
SCAMBIO SUL POSTO Del. 74/08

alcolo del contributo in conto scambio sul posto

.   Calcola il valore dell’en. elettrica immessa (CE imm):
    associa all’energia elettrica immessa dal fv un controvalore in € pari al
    prodotto tra l’energia elettrica immessa in kWh e il prezzo zonale orario
    (i prezzi per il calcolo del ccs fanno riferimento alla valorizzazione
    dell’energia elettrica in ciascuna zona e sono calcolati su base oraria).

.   Calcola il costo unitario variabile dell’en. trasportata in c€/kWh (CTrasp)
    somma il valore dei corrispettivi di trasporto, dispacciamento ed eventu
    componenti tariffarie presente in bolletta (A fisse/variabili attività nuclea
    residue, costruzione impianti fonti rinnovabili, attività di ricerca e
    sviluppo…).

.   Calcola il costo sostenuto dall’utente per l’acquisto dell’energia al netto
    degli oneri di trasporto e delle componenti tariffarie calcolate in bolletta
    (CE prel).

                                                                         58
SCAMBIO SUL POSTO Del. 74/08



Calcolo del contributo in conto scambio sul posto

4.   il contributo in conto scambio (CS) espresso in € è il risultato
     della somma del:

     -   il minor valore tra CEimm (calcolo in € del valore totale
          dell’energia immessa dal produttore) e CEprel (calcolo in €
          dell’onere totale sostenuto dal produttore per l’acquisto
          dell’energia al netto del costo di trasporto)
     -   il prodotto tra il CTrasp (costo unitario variabile dell’energia
          trasportata) e l’energia elettrica immessa

 CS = < valore tra CEimm e CEprel + CTrasp*tot Eimm



                                                                            59
SCAMBIO SUL POSTO Del. 74/08




Calcolo del contributo in conto scambio sul posto

5.   a seguito del calcolo del contributo in conto di scambio:

     -   qualora il saldo tra l’energia elettrica immessa e
         quella prelevata sia negativo non succede nulla

     -   qualora il saldo sia positivo la differenza tra il
         quantitativo di energia elettrica immessa e quella
         prelevata costituisce un CREDITO in euro per gli anni
         successivi




                                                                 60
SCAMBIO SUL POSTO Del. 74/08



Riconoscimento del contributo al produttore

    Elaborato il calcolo del contributo per lo scambio sul posto il GSE è

    tenuto a riconoscerlo al contraente tramite:


-   4 erogazioni di acconto trimestrali (sulla base dei dati di misura
    dell’energia immessa trasmessi dal Gestore al GSE e l’onere di
    prelievo stimato secondo un prezzo di riferimento)

-   1 acconto di conguaglio annuale che regola i precedenti acconti
    versati trimestralmente al produttore




                                                                    61
SCAMBIO SUL POSTO Del. 74/08


Erogazione del contributo al produttore

Gli acconti vengono erogati entro il 15° giorno lavorativo del 3° mese del
trimestre successivo a quello di competenza


ESEMPIO: decorrenza convenzione dal 1° gennaio 2009
1° trimestre: gennaio – febbraio – marzo
2° trimestre: aprile – maggio – giugno
Erogazione 1° contributo a titolo di acconto: entro il 15° giorno lavorativo
del mese di giugno
3° trimestre: luglio – agosto – settembre
Erogazione 2° contributo a titolo di acconto: entro il 15° giorno lavorativo
del mese di settembre



                                                                      62
SCAMBIO SUL POSTO Del. 74/08


Erogazione del contributo al produttore

4° trimestre: ottobre – novembre – dicembre
Erogazione 3° contributo a titolo di acconto: entro il 15° giorno
lavorativo del mese di dicembre
1° trimestre successivo all’anno di competenza: gennaio – febbraio
marzo
Erogazione 4° contributo a titolo di acconto: entro il 15° giorno
lavorativo del mese di marzo


Il conguaglio viene calcolato ed erogato entro il 15° giorno del mese
di giugno successivo all’anno di competenza




                                                                    63
IMPIANTI FOTOVOLTAICI: CESSIONE DELL’ENERGIA



Cessione dell’energia elettrica:


per gli impianti di qualunque taglia > 1 kW (qualora non beneficino
della disciplina di scambio sul posto valido solo per impianti fino a
20 kW), è possibile cedere in rete l’energia in esubero rispetto ai
consumi dell’utenza vendendola


           al GSE (Delibera 280/07 in vigore dal 1° gennaio 2008)
      1.
           in borsa
      2.
           ad un grossista/trader dell’energia elettrica
      3.




                                                                 64
IMPIANTI FOTOVOLTAICI: CESSIONE DELL’ENERGIA


Cessione dell’energia elettrica


Delibera 280/07: ritiro dedicato dell’energia


La delibera 280/07 definisce le modalità e le condizioni economiche
per il ritiro da parte del GSE dell’energia elettrica prodotta
dall’impianto fotovoltaico


La vendita dell’energia secondo le modalità del ritiro dedicato è
quello solitamente consigliato per gli impianti fotovoltaici, sia per la
semplicità gestionale sia per la maggiore redditività dei prezzi
minimi garantiti rispetto ai prezzi di mercato.




                                                                   65
IMPIANTI FOTOVOLTAICI: CESSIONE DELL’ENERGIA

elibera 280/07: iter per accedere al ritiro

1.   Registrazione sul portale Web del GSE:
     https://applicazioni.gsel.it/GWA_UI/

2.   presentare istanza per il ritiro dell’energia elettrica
     Allegati all’istanza:
              –   Dichiarazione sostitutiva atto notorio
              –   Copia denuncia di officina elettrica/o licenza di esercizio
              –   Regolamento di esercizio (DK inviata ad Enel)
              –   Scheda dati anagrafici
              –   Eventuale convenzione ai sensi della 34/05 precedentemente
                  stipulata con gestore di rete

3.   su richiesta del GSE (a verifica documenti istanza presentati)
     sottoscrivere la convenzione per la regolazione economica del
     ritiro dell’energia elettrica. La convenzione ha durata annuale ed è
     tacitamente rinnovata di anno in anno in mancanza di disdetta




                                                                         66
CESSIONE DELL’ENERGIA



Delibera 280/07: corrispettivi passivi per il produttore


1) un corrispettivo pari allo 0,5% del controvalore dell’energia elettrica
   ritirata a copertura dei costi amministrativi fino a un massimo di
   3.500 euro all’anno per impianto;
2) i corrispettivi per la trasmissione (0,0267 centesimi di €/kWh);
3) per soli impianti di potenza nominale elettrica superiore a 50 kW il
   corrispettivo per il servizio di aggregazione delle misure delle
   immissioni (corrispettivo unitario di 11€/mese per unità di
   produzione).




                                                                   67
CESSIONE DELL’ENERGIA


Delibera 280/07: corrispettivi attivi per il produttore

1)   Remunerazione dell’energia elettrica immessa in rete e oggetto
     della convenzione (prezzo minimo garantito/prezzo zonale
     orario) incrementata di un fattore percentuale pari a 10,8% nel
     caso di punti di immissione in bassa e 5,1% nel caso di punti di
     immissione in media tensione (fattori percentuali di perdita di
     energia sulle reti con obbligo di connessioni a terzi - tabella 8
     Del. 350/07);
2)   il corrispettivo per il trasporto (0,33 centesimi €/kWh)
     moltiplicato per l’energia elettrica effettivamente immessa e
     aumentata di un fattore percentuale pari al 9,9% per i punti di
     immissione in bassa tensione e pari a 4,2% per i punti di
     immissione in media tensione (fattore percentuale di perdita
     sulle linee di distribuzione per il servizio di trasporto - tabella 7
     – Allegato A della Del. 348/07) .
                                                                       68
CESSIONE DELL’ENERGIA

Delibera 280/07: prezzi per il ritiro dell’energia

Prezzi zonali orari:
  Prezzi di mercato riferiti alla zona in cui è collocato l’impianto riconosciuti al
  produttore per ciascuna ora di produzione

Prezzi minimi garantiti al produttore:
  Prezzi minimi garantiti dell’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici fino
  a 1 MW. Sono riconosciuti dal GSE al produttore fino ad un massimo di 2 milioni di
  kWh annuali e sono definiti per scaglioni progressivi aggiornati annualmente e
  pubblicati sul sito dell’AEEG (valori 2009).

        Fino a 500.000 kWh/anno: 0,1011 €/kWh

        Tra 500.000 e 1.000.000 kWh/anno: 0,0852 €/kWh
        Tra 1.000.000 e 2.000.000 kWh/anno: 0,0745 €/kWh


  La scelta di poter usufruire dei prezzi minimi garantiti, in alternativa ai prezzi
  zonali orari, viene fatta dal produttore all’atto della stipula della convenzione e il
  produttore può modificare la richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno


                                                                                   69
IMPIANTI FOTOVOLTAICI: CESSIONE DELL’ENERGIA


Cessione dell’energia sul libero mercato: vendita in borsa


In alternativa alla cessione dell’energia con il ritiro dedicato il
produttore può scegliere di vendere direttamente l’energia in borsa
previa iscrizione al mercato dell’energia elettrica.
Per essere ammessi al mercato gestito dal GME (Gestore del Mercato
Elettrico) occorre:


          Presentare una domanda di ammissione
     1.
          Sottoscrivere un Contratto di adesione
     2.
          Impegnarsi a pagare un corrispettivo fisso annuo e un
     3.
          corrispettivo per ogni MWh scambiato



                                                              70
IMPIANTI FOTOVOLTAICI: CESSIONE DELL’ENERGIA

Cessione dell’energia sul libero mercato: vendita in borsa

COSTI a carico del produttore:
Corrispettivi di accesso e partecipazione al ME:
-     Corrispettivo di accesso (una tantum): 7.500€
-     Corrispettivo fisso annuo: 10.000€
Corrispettivi per ogni transazione:
-     Fino a 20.000 MWh: franchigia
-     Da 20.000 a 1.000.000 MWh: 0,04 €/MWh
-     Da 1.000.000 a 10.000.000 MWh: 0,03 €/MWh
-     Superiore a 10.000.000 MWh: 0,02 €/MWh




PREZZO di acquisto in borsa dell’energia
Il prezzo medio (aritmetico) d'acquisto dell’energia elettrica in borsa
relativo al mese di dicembre 2008 è stato pari a 0,094 euro/kWh
                                                                  71
IMPIANTI FOTOVOLTAICI: CESSIONE DELL’ENERGIA


Cessione dell’energia sul libero mercato: vendita ad un
grossista


Il produttore può infine scegliere di cedere l’energia elettrica prodotta e
immessa in rete direttamente ad un grossista/trader attraverso la
stipula di un contratto bilaterale.
Tramite la stipula del contratto il produttore concorda il prezzo di
cessione che è direttamente negoziato con il grossista stesso.


PRECISAZIONE: la tipologia di cessione dell’energia sul libero mercato
(vendita diretta) è di norma utilizzata per vendere produzioni di
energia provenienti da impianti di grande potenza (per questo è quindi
sconsigliato per il fotovoltaico sia per la sua complessità sia per la sua
onerosità)

                                                                     72
IMPIANTI FOTOVOLTAICI: OFFICINA ELETTRICA

OFFICINA ELETTRICA:


Per impianti fotovoltaici di taglia superiore ai 20 kW scatta l’obbligo di
esercitare l’attività nell’ambito di un’ officina di produzione di energia
elettrica: i SR devono presentare la Denuncia di Officina elettrica all’UTF
(Ufficio Tecnico di Finanzia) territorialmente competente che, eseguita la
verifica dell’impianto, rilascia una licenza di esercizio.


PRECISAZIONE: I SR di impianti che operano in regime di cessione totale
e non forniscono l’energia prodotta ai consumatori finali e nemmeno la
consumano per uso proprio non sono tenuti a presentare denuncia di
officina elettrica e nemmeno ad ottenere una licenza di esercizio. Per tali
soggetti è prevista una comunicazione da fornire all’UTF territorialmente
competente nella quale viene rappresentata l’attività che si intende
svolgere e vengono descritti gli impianti utilizzati (rif. Art. 53-bis
circolare 17/D del 28-05-2007: disposizioni applicative del Dlgs 02-02-
2007 n.26)
                                                                     73
IMPIANTI FOTOVOLTAICI: OFFICINA ELETTRICA

OFFICINA ELETTRICA: iter da seguire per esercitare l’Officina
1. presentazione in duplice copia del modulo di Denuncia di officina elettric
  (apposito modulo dell’Agenzia delle Dogane) corredato degli allega
  tecnici previsti, almeno 30 giorni prima dell’avvio dell’impianto
2. installazione di contatori ad uso UTF, ovvero apparecchi di misur
  accompagnati da certificato di         prova   rilasciato   dopo   verifiche   d
  laboratorio da società autorizzate
3. verifica, taratura e sigillatura in loco dei contatori: la verifica deve esser
  fatta ad impianto funzionante alla presenza dei tecnici UTF, del titolar
  dell’officina (SR) e del tecnico della ditta autorizzata per la taratura de
  contatori
4. rilascio di una licenza di esercizio per l’officina (entro 60 giorni dalla dat
  della verifica)
5. compilazione di un registro giornaliero della produzione
6. presentazione annuale all’UTF della dichiarazione di consumo (Mod. AD1
  da farsi entro fine marzo di ogni anno e relativa all’anno precedente)


                                                                          74
DISCIPLINA FISCALE DEGLI INCENTIVI
     PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
(rif. Circ. n. 46/E dell’Agenzia Entrate del 19 luglio 2007 e
risoluzione n. 13/E del 20 gennaio 2008 per lo scambio sul
                            posto)
PRINCIPALI NOVITA’ DELLA CIRCOLARE


•   I contributi spettanti a titolo di “tariffa incentivante” sono sempre
    esclusi dal campo di applicazione IVA, in quanto la tariffa
    incentivante è vista come un contributo a fondo perduto a
    sostegno dei costi per la realizzazione dell’impianto

•   Sull’acquisto   o   realizzazione   dell’impianto      fotovoltaico    è
    applicabile un’aliquota agevolata del 10%

•   Ai sensi dell’art. 28 del DPR n. 600/1973 il GSE Spa, in quanto
    gestore di un contributo pubblico, deve operare una ritenuta
    d’acconto del 4% sul contributo erogato a titolo di tariffa
    incentivante percepita da titolari di partita IVA o da privati che
    utilizzano l’impianto non a servizio dell’abitazione




                                                                      76
IMPIANTI FOTOVOLTAICI - scambio sul posto

Intepretazione del nuovo scambio sul posto data dall’Agenzia delle
Entrate:

Il nuovo meccanismo di Scambio sul posto ai sensi della Del. 74/08,

rappresentando un immissione in rete dell’energia e una successiva

corresponsione di un contributo in euro da parte del GSE, perde il suo

significato di origine (interscambio di energia con la rete) e si

configura come un contratto di vendita dell’energia autoprodotta per

la quale viene corrisposto un contributo che assume la forma di

Corrispettivo.

Gli utenti dello scambio sul posto vengono a configurarsi come

produttori e venditori di energia.


                                                                    77
IMPIANTI FOTOVOLTAICI - scambio sul posto

           PERSONA FISICA – ENTE NON COMMERCIALE

CASO A: impianto, per la sua collocazione, destinato a sopperire ai
bisogni energetici dell’ abitazione o della sede dell’ente non
commerciale (impianto posto a servizio dell’abitazione/ente non
commerciale)

Impianto < 20 kWp
Tariffa incentivante e contributo in conto scambio non rilevanti ai fini
fiscali (Imposte Dirette)
Impianto > 20 kWp

Tariffa incentivante e contributo in conto scambio rilevante ai fini
fiscali (Imposte Dirette) in quanto si considera che gli impianti di
dimensioni maggiori siano realizzati da soggetti che debbano soddisfare
esigenze diverse da quelle privatistiche/abitative: l’energia immessa in
rete è considerata come ceduta alla rete nell’ambito di un’attività
commerciale (obbligo di fatturazione al GSE e apertura partita IVA)
                                                                       78
IMPIANTI FOTOVOLTAICI - scambio sul posto

            PERSONA FISICA – ENTE NON COMMERCIALE


CASO B: impianto per la sua collocazione non destinato a sopperire
ai bisogni energetici dell’ abitazione o della sede dell’ente non
commerciale (impianto situato su un’area separata dall’abitazione e
non di pertinenza della stessa)


A prescindere dalla taglia di impianto l’energia immessa in rete verrà
considerata ceduta alla rete nell’ambito di un’attività commerciale
(obbligo di fatturazione al GSE e apertura partita IVA)

Tariffa incentivante e contributo in conto scambio rilevante ai fini
fiscali



                                                                      79
IMPIANTI FOTOVOLTAICI - scambio sul posto

   PERSONA GIURIDICA (IMPRENDITORE) – TITOLARE DI P. IVA


Tariffa incentivante rilevante ai fini fiscali : concorre alla determinazione
del reddito di impresa (Imposte Dirette) ed è assoggettata ad IRPEF
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) o IRAP (Imposte sull’Attività
Produttiva)/IRES (Imposte sul Reddito delle Società)

Tariffa soggetta a ritenuta d’acconto del 4% per la parte commisurata
all’energia ceduta

Contributo in conto di scambio rilevante ai fini fiscali : concorre
alla determinazione del reddito di impresa (obbligo di fatturazione al
GSE)




                                                                      80
IMPIANTI FOTOVOLTAICI - scambio sul posto

    LAVORATORE AUTONOMO (dentista commercialista, medico…)

      Non si applica l’IVA sulla tariffa incentivante
§

      Tariffa incentivante non rilevante ai fini fiscali: in quanto ai
§
      sensi della disciplina del lavoro autonomo gli incentivi di conto
      energia non si configurano come compenso relativo all’attività
      professionale perché non rappresentano un’erogazione corrisposta
      a fronte di una prestazione professionale

      Corrispettivo in conto scambio rilevante ai fini fiscali: concorre
§
      alla determinazione del reddito di impresa (Imposte Dirette).

      NB. Il contribuente dovrà tenere una contabilità separata per la
      propria attività e per la cessione dell’energia alla rete tramite lo
      scambio


                                                                        81
IMPIANTI FOTOVOLTAICI < 20 kWp
       regime di vendita energia in esubero
PERSONA FISICA – ENTE NON COMMERCIALE (< 20 kWp vendita)

CASO A: impianto, per la sua collocazione, destinato a sopperire ai
bisogni energetici dell’ abitazione o della sede dell’ente non
commerciale (impianto posto a servizio dell’abitazione/ente non
commerciale)

    Tariffa incentivante: non rilevante ai fini fiscali (Imposte Dirette)
§

    Proventi derivanti da attività di vendita energia: sono rilevanti
§
    fiscalmente come “redditi diversi” (“diversi” in quanto derivanti da
    attività commerciali non esercitate abitualmente); in quanto tali,
    però, non sono assoggettati ad IVA

    Iva sull’acquisto e/o realizzazione dell’impianto: NON DETRAIBILE
§
    in quanto l’impianto è installato per usi privati




                                                                     82
IMPIANTI FOTOVOLTAICI < 20 kWp
         regime di vendita energia in esubero
PERSONA FISICA – ENTE NON COMMERCIALE (<20 kWp vendita)

 CASO B: impianto per la sua collocazione non destinato a sopperire
 ai bisogni energetici dell’ abitazione o della sede dell’ente non
 commerciale (impianto situato su un’area separata dall’abitazione e
 non di pertinenza della stessa)


L’energia prodotta in esubero si considera ceduta nell’ambito di
un’attività commerciale

  Tariffa incentivante rilevante ai fini fiscali e soggetta a

  ritenuta d’acconto del 4% per la parte commisurata

  all’energia ceduta




                                                                   83
IMPIANTI FOTOVOLTAICI < 20 kWp
       regime di vendita energia in esubero
Proventi derivanti da attività di vendita energia:
sono rilevanti fiscalmente quindi assoggettati ad IRPEF o IRAP/IRES
e ad IVA (obbligo di apertura di partita IVA)

Costi e IVA sull’acquisto e/o realizzazione dell’impianto:
Il costo è deducibile con le quote di ammortamento
(coefficiente di ammortamento pari al 9% annuo) in quanto
l’impianto costituisce un bene strumentale per l’impresa
Nota: per persona fisica, se il bene è adibito promiscuamente
all’esercizio dell’impresa e all’uso personale o familiare, lo stesso è
ammortizzabile solo sino al 50% (Art. 102 TUIR-Testo Unico
Imposte sui Redditi)

IVA persone fisiche: detraibile in una quota (in percentuale) pari
al rapporto tra l’energia ceduta alla rete e l’energia
complessivamente prodotta
IVA enti non commerciali: la detrazione spetta solo se l’attività
commerciale è gestita con contabilità separata rispetto a quella
dell’attività principale
                                                                     84
IMPIANTI FOTOVOLTAICI > 20 kWp
        regime di vendita energia in esubero

PERSONA FISICA – ENTE NON COMMERCIALE (> 20kWp vendita)



  Tariffa incentivante:


  •   rilevante ai fini fiscali in misura proporzionale alla
      quantità di energia ceduta
  •   soggetta a ritenuta d’acconto del 4% per la parte
      commisurata all’energia ceduta;




                                                               85
IMPIANTI FOTOVOLTAICI > 20 kWp
    regime di vendita energia in esubero

Proventi derivanti da attività di vendita energia:
•    rilevanti fiscalmente


Costi e IVA sull’acquisto e/o realizzazione dell’impianto:
•    Il costo è deducibile con le quote di ammortamento
•    IVA persone fisiche: detraibile in una quota (in
     percentuale) pari al rapporto tra l’energia ceduta alla rete
     e l’energia complessivamente prodotta.
•    IVA enti non commerciali: detraibile solo se l’attività
     commerciale è gestita con contabilità separata rispetto a
     quella dell’attività professionale principale




                                                               86
IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI QUALUNQUE TAGLIA
  PERSONA FISICA O GIURIDICA che realizza l’impianto
  fotovoltaico nell’ambito di un’attività commerciale

  Tariffa incentivante:
  •   rilevante ai fini fiscali in misura proporzionale alla quantità di
      energia ceduta
  •   soggetta a ritenuta d’acconto          del   4%    per   la   parte
      commisurata all’energia ceduta
  Proventi derivanti da attività di vendita energia:
  •   rilevanti fiscalmente

  Costi e IVA sull’acquisto e/o realizzazione dell’impianto:
  •   il costo è deducibile con le quote di ammortamento
  •   IVA: detraibile



                                                                    87
IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI QUALUNQUE TAGLIA

ERSONA FISICA ESERCENTE ATTIVITA’ DI LAVORO AUTONOMO (es
 edico, commercialista, avvocato) o associazione professionale ch
tilizza l’impianto esclusivamente per esigenze di detta attività

 Tariffa incentivante:
 •   non rilevante ai fini fiscali ai sensi della disciplina del lavoro
     autonomo: non si configura come compenso relativo all’attività
     professionale in quanto non rappresenta un’erogazione
     corrisposta a fronte di una prestazione professionale


 Costi e Iva sull’acquisto e/o realizzazione dell’impianto:
 •   il costo è deducibile con le quote di ammortamento
 •   IVA: detraibile in caso di cessione di energia in esubero e solo
     in una quota pari al rapporto tra l’energia ceduta alla rete e
     l’energia complessivamente prodotta


                                                                    88
IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI QUALUNQUE TAGLIA

Persona fisica esercente attività di lavoro autonomo che utilizza
l’impianto per produrre energia da destinare promiscuamente
all’uso personale e all’esercizio della propria attività

Tariffa incentivante:
•   non rilevante fiscalmente


Costi e Iva sull’acquisto e/o realizzazione dell’impianto:
•   il costo è deducibile con le quote di ammortamento
    Nota: se il bene è adibito promiscuamente all’esercizio della
    professione e all’uso personale o familiare, il costo è
    ammortizzabile per il 50%


•   IVA: detraibile in una quota in percentuale pari al rapporto tra
    l’energia ceduta alla rete e l’energia complessivamente prodotta

                                                                 89
IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI QUALUNQUE TAGLIA

 Persona fisica esercente attività di lavoro autonomo o
 associazione professionale che utilizza l’impianto nell’ambito
 della propria attività e vende l’energia prodotta in eccesso



   Tariffa incentivante:


   •   rilevante ai fini fiscali in misura proporzionale alla
       quantità di energia ceduta (assoggettata ad IRAP)

   •   soggetta a ritenuta d’acconto del 4% per la parte
       commisurata all’energia ceduta




                                                            90
IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI QUALUNQUE TAGLIA

Proventi derivanti da attività di vendita energia:
•   sono rilevanti fiscalmente


Costi e Iva sull’acquisto e/o realizzazione dell’impianto:
•   il costo è deducibile con le quote di ammortamento. Vanno
    applicate le regole dell’ammortamento proprie di ciascuna categoria
    di reddito (di impresa e di lavoro autonomo).
    Se l’impianto è utilizzato anche per uso personale o familiare (uso
    promiscuo) la deducibilità è applicabile sino al 50%
•   IVA: detraibile in relazione ad entrambe le attività esercitate
    (lavoro autonomo e attività impresa), a condizione che le due
    attività siano gestite con contabilità separate




                                                                  91
Grazie
dell’attenzione !!




                     92

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Conto Energia

  • 1. IL “NUOVO” CONTO ENERGIA (Decreto 19 febbraio 2007)
  • 2. Il Conto Energia: normativa di riferimento Decreto Ministeriale 28/07/2005: criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici Decreto Ministeriale 06/02/2006: amplia e integra il DM 28/07/2005 Decreto Ministeriale 19/02/2007: criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare 2
  • 3. Principali novità del nuovo Conto Energia Abolizione della fase istruttoria preliminare all’ammmissione alle tariffe incentivanti e abolizione degli adempimenti intermedi del SR post- ammissione (dichiarazione di inizio lavori – fine lavori – entrata in esercizio): richiesta di incentivo da presentare a valle dell’entrata in esercizio dell’impianto Eliminazione dei limiti annuali di potenza incentivata sostituiti da un ampliamento della potenza incentivabile a 1200 MW (valore elevato che garantisce lungo periodo di stabilità). NB: ad ulteriore garanzia è stato previsto un “periodo di moratoria”di altri 14 mesi (24 mesi per i soggetti pubblici titolari di impianti) a decorrere dalla data di raggiungimento del limite dei 1200 MW : gli impianti che entreranno in esercizio ne periodo di moratoria potranno beneficiare della teriffa incentivante Il limite massimo di 1000 kWp per il singolo impianto viene eliminato Tariffe diverse che premiano il grado di integrazione architettonica e l’uso efficiente dell’energia Per gli impianti fino a 20 kWp che si avvalgono del servizio di scambio sul posto la tariffa incentivante viene riconosciuta sulla totalità dell’energia prodotta dall’impianto non solo su quella prodotta e autoconsumata dall’utenza 3
  • 4. Principali requisiti per accedere all’incentivo I SOGGETTI RESPONSABILI dell’impianto sono coloro che, nel rispetto delle disposizioni del nuovo DM 19/02/2007 hanno diritto a richiedere ed eventualmente otternere le tariffe incentivanti. Soggetto responsabili ai sensi del nuovo DM 19/02/2007 possono essere: •persone fisiche o giuridiche •soggetti pubblici •condomini di unità abitative e/o edifici (Rif. Art. 3, comma 1) 4
  • 5. Principali requisiti per accedere all’incentivo Gli IMPIANTI AMMESSI alle tariffe incentivanti devono essere: •>1 kWp •entrati in esercizio in data successiva al 13/04/2007 (Delibera AEEG n. 90-07) •realizzati con componenti di nuova costruzione e conformi alle norme tecniche previste dall’ Allegato 1 del Decreto; •Collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate PRECISAZIONE: è possibile beneficiare delle tariffe del Conto Energia anche per impianti realizzati da almeno 2 anni e potenziati di almeno 1 kWp . In tali casi le tariffe si concedono solo per la sola produzione aggiuntiva e non è possibile accedere ai premi previsti dal DM. (Rif: Art. 4, comma 2-3-4-6; Art. 2, comma 1/lettera j) 5
  • 6. Tipologie di impianti ammessi all’incentivazione Impianti fotovoltaici non integrati Impianti fotovoltaici parzialmente integrati Impianti fotovoltaici integrati (Rif. Art. 2 comma b1-b2-b3) 6
  • 7. IMPIANTI FOTOVOLTAICI NON INTEGRATI Impianti fotovoltaici NON INTEGRATI Quando i moduli sono installati: • a terra • sugli elementi di arredo urbano e viario, tra cui barriere acustiche, pensiline, pergole, tettoie, e sulle superfici esterne di involucri di edifici, tra cui tetti a falda, in modo diverso da quanto descritto nelle tipologie degli impianti parzialmente integrati e integrati (in modo diverso significa sostanzialmente in modo non complanare alle superfici su cui sono fissati) (Rif.: Art. 2, comma 1/lettera b1; Allegato 2) 7
  • 8. ESEMPI DI IMPIANTI NON INTEGRATI 8
  • 9. IMPIANTI FOTOVOLTAICI PARZIALMENTE INTEGRATI Impianti fotovoltaici PARZIALMENTE INTEGRATI Quando i moduli sono installati: • su tetti piani e terrazze di edifici e fabbricati (si considerano tetto piano le coperture con pendenza fino al 5% ovvero circa 3°). PRECISAZIONE: qualora siano presenti elementi perimetrali del tetto (cornicioni, cordoli, balaustre, ringhiere...) che superano l’altezza di 50 cm da terra in questo caso i moduli devono essere installati con un’inclinazione tale che la quota massima corrispondente alla metà dell’altezza dei moduli non superi l’altezza minima dell’elemento perimetrale (in altre parole il singolo modulo o schiera di moduli non deve sporgere per più della metà della sua altezza dall’elemento perimetrale misurato nel suo punto più basso); (Rif.: Art. 2, comma 1/lettera b2; Allegato 2)
  • 10. IMPIANTI FOTOVOLTAICI PARZIALMENTE INTEGRATI Impianti fotovoltaici PARZIALMENTE INTEGRATI Quando i moduli sono installati: • in modo complanare alle superfici di appoggio, senza sostituire i materiali che costituiscono le superfici stesse – degli edifici su cui sono fissati tra cui tetti a falda, coperture, facciate, balaustre, parapetti – degli elementi di arredo urbano e viario tra cui barriere acustiche, pensiline, pergole, tettoie (Rif.: Art. 2, comma 1/lettera b2; Allegato 2)
  • 11. ESEMPI DI IMPIANTI PARZIALMENTE INTEGRATI 11
  • 12. ESEMPI DI IMPIANTI PARZIALMENTE INTEGRATI 12
  • 13. IMPIANTI FOTOVOLTAICI INTEGRATI Impianti fotovoltaici INTEGRATI Se: 1. i moduli sostituiscono i materiali di rivestimento di tetti, coperture, facciate di edifici e fabbricati, avendo quindi la stessa inclinazione e funzionalità architettonica 2. i moduli e i relativi sistemi di supporto costituiscono la struttura di copertura di pensiline, pergole e tettoie 3. i moduli sostituiscono la parte trasparente o semi trasparente di facciate o lucernari, garantendo l’illuminamento naturale degli ambienti interni all’edificio 4. i moduli sostituiscono parte dei pannelli fonoassorbenti delle barriere acustiche 13
  • 14. IMPIANTI FOTOVOLTAICI INTEGRATI Impianti fotovoltaici INTEGRATI Se: 5. i moduli costituiscono la parte esposta al sole delle parti riflettenti inserite in elementi d’illuminazione 6. i moduli e i relativi sistemi di supporto costituiscono dei frangisole 7. i moduli sostituiscono gli elementi di rivestimento e copertura di balaustre e parapetti 8. i moduli sostituiscono o integrano i vetri di finestre 9. i moduli costituiscono gli elementi strutturali di persiane 10. i moduli costituiscono rivestimento o copertura aderente alle superfici descritte nelle tipologie precedenti (Rif.: Art. 2, comma 1/lettera b3; Allegato 3) 14
  • 15. IMPIANTI FOTOVOLTAICI INTEGRATI PRECISAZIONE per gli impianti fotovoltaici INTEGRATI La Legge finanziaria 2008, tra le novità introdotte in materia di incentivazione delle fonti rinnovabili (rif. art. 2 comma 173), ha stabilito che: gli impianti fotovoltaici i cui SR sono enti locali rientrano nella tipologia degli impianti integrati a prescindere dalle effettive caratteristiche architettoniche dell’installazione NB: ai sensi del Testo Unico delle leggi sugli ordinamenti degli Enti Locali si intendono come tali i Comuni, le Provincie, le Città metropolitane, le Comunità montane, le Comunità isolane e le Unioni di comuni 15
  • 16. ESEMPI DI IMPIANTI INTEGRATI 16
  • 17. ESEMPI DI IMPIANTI INTEGRATI 17
  • 18. IMPIANTI FOTOVOLTAICI: AUTORIZZAZIONI AUTORIZZAZIONI NECESSARIE PER IL FOTOVOLTAICO: Il SR interessato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico deve verificare presso l’ufficio comunale competente l’iter autorizzativo necessario da seguire per avviare i lavori di installazione. Solitamente viene richiesta la Denuncia di Inizio Attività Altre eventuali autorizzazioni: di costruire •Permesso autorizzazioni aggiuntive in caso di vincoli paesaggistici o •Eventuali aree protette comunicazione •Semplice (Rif.: Art. 5, comma 7) 18
  • 19. IMPIANTI FOTOVOLTAICI: AUTORIZZAZIONI AUTORIZZAZIONE UNICA: introdotta dal DLg 387/2003 per la realizzazione di impianti fotovoltaici, è rilasciata dalla Regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione (Provincia). La procedura prevede che la Regione o la Provincia debbano indire una Conferenza dei Servizi entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta e rilasciare una Unica Autorizzazione, sentendo tutti gli altri Enti eventualmente coinvolti (tempo massimo per la risposta: 180 gg). Il DM 19/02/2007 è venuto incontro a questa difficoltà: 1.Se non è necessaria alcuna autorizzazione (es. autorizzazioni paesistiche, autorizzazioni enti di bacino ecc.) per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici, non serve l’Autorizzazione Unica, ma basta la Denuncia d’Inizio Attività (D.I.A.). 2.Se è richiesto un solo provvedimento autorizzativo di altro tipo, l’acquisizione di questo provvedimento sostituisce l’Autorizzazione Unica. (Rif.: Art. 5, comma 7) 19
  • 20. IMPIANTI FOTOVOLTAICI: AUTORIZZAZIONI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.): Gli impianti fotovoltaici integrati e parzialmente integrati di qualunque potenza e gli impianti di potenza inferiore a 20 kW (a prescindere dal grado di integrazione architettonica) non sono soggetti alla verifica ambientale di cui al DPR 12 aprile 1996 come modificato e integrato dal DPCM 3/9/99, purché non ubicati in aree protette. (Rif.: Art. 5, comma 8) 20
  • 21. IMPIANTI FOTOVOLTAICI: AUTORIZZAZIONI INSTALLAZIONE IN ZONE AGRICOLE: Gli impianti fotovoltaici possono essere installati in aree classificate agricole dai vigenti piani urbanistici senza la necessità di variare la destinazione d’uso del sito in cui si vuole installare l’impianto. (Rif.: Art. 5, comma 9) 21
  • 22. AUTORIZZAZIONI SEMPLIFICAZIONI PER INSTALLAZIONI NON A TERRA Dlgs 115/08 (rif. Art. 11 comma 3) L’installazione di impianti fotovoltaici aderenti (parzialmente integrati) o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e orientamento della falda e con una superficie non superiore a quella del tetto stesso rientra nella manutenzione ordinaria. Gli impianti non sono soggetti a DIA, ma solo a semplice comunicazione preventiva in comune fatti salvi i casi di beni che presentano interesse artistico, storico, archeologico o di beni collocati in aree di notevole interesse pubblico. 22
  • 23. VALORE DELLE TARIFFE INCENTIVANTI La TARIFFA INCENTIVANTE ai sensi del DM 19/02/2007: 1. è determinata in funzione – della classe di potenza – del grado dell’integrazione architettonica ( tipologia dell’impianto installato) – dell’anno di entrata in esercizio dell’impianto (decresce nel tempo 2. può essere incrementata del 5 % in casi particolari (Rif. Art. 6, comma 4) 3. può essere incrementata fino ad un massimo del 30 % a titolo di premio per l’efficienza energetica (Rif. Art.7) 23
  • 24. TARIFFE INCENTIVANTI ANNO 2007-2008 Potenza Impianti Impianti Impianti nominale parzialmente impianto non integrati integrati integrati [kWp] 1–3 0,40 €/kWh 0,44 €/kWh 0,49 €/kWh 3 – 20 0,38 €/kWh 0,42 €/kWh 0,46 €/kWh > 20 0,36 €/kWh 0,40 €/kWh 0,44 €/kWh (Rif.: Art. 6, comma 1) 24
  • 25. TARIFFE INCENTIVANTI ANNO 2009 Potenza Impianti Impianti Impianti nominale parzialmente impianto non integrati integrati integrati [kWp] 1–3 0,39 €/kWh 0,43 €/kWh 0,48 €/kWh 3 – 20 0,37 €/kWh 0,41 €/kWh 0,45 €/kWh > 20 0,35 €/kWh 0,39 €/kWh 0,43 €/kWh 25
  • 26. VARIAZIONE NEL TEMPO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI – L’energia prodotta dagli impianti FTV ha diritto all’incentivazione per un periodo di 20 anni a decorrere dall’entrata in esercizio degli impianti: il valore della tariffa riconosciuta non subisce aggiornamenti ISTAT e rimane costante in moneta corrente per tutto il periodo dell’incentivazione – Per ciascuno degli anni successivi al 2008 (a partire 1° gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2010 ) le tariffe saranno decurtate del 2 % rispetto al valore di riferimento delle tariffe per gli anni 2007 e 2008 come riportate nel DM – Il quadro delle tariffe incentivanti per gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 2010 verrà aggiornato con successivi decreti previsti a partire dal 2009 26
  • 27. INCREMENTO DEL 5% DELLE TARIFFE INCENTIVANTI INCREMENTO DEL 5% DELLA TARIFFA INCENTIVANTE (NB: incrementi non cumulabili tra loro) 1. per AUTOPRODUTTORE DI ENERGIA ELETTRICA: SR di impianti NON INTEGRATI, maggiori di 3 kWp, in regime di cessione che autoconsuma almeno il 70% dell’energia prodotta dall’impianto e quindi acquisisce il titolo di autoproduttore (rif. Dlgs n.79/1999) Per verificare se ad un SR spetta la QUALIFICA DI AUTOPRODUTTORE il GSE provvede ad effettuare un confronto tra l’energia prodotta dall’impianto e quella effettivamente consumata dall’utenza e verifica che il rapporto che si ottiene non sia inferiore a 0,7. 27
  • 28. INCREMENTO DEL 5% DELLE TARIFFE INCENTIVANTI 2. per impianti il cui SR è una scuola pubblica o paritaria o una struttura sanitaria pubblica; 3. per IMPIANTI INTEGRATI in superfici esterne di involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola, in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto (la superficie del fv potrà essere uguale o minore della copertura di amianto bonificato); 4. per impianti il cui SR è un Comune con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti (valore di riferimento dell’ultimo censimento ISTAT). 28
  • 29. REMIO PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ABBINATI ALL’US EFFICIENTE DELL’ENERGIA PREMIO: è possibile richiedere il premio al GSE solamente per impianti di taglia fino a 20 kWp operanti in regime di scambio sul posto CASO 1: EDIFICI OGGETTO DI OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE CASO 2: EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE 29
  • 30. PREMIO: come ottenerlo ITER PER OTTENERE IL PREMIO CASO 1: EDIFICI OGGETTO DI OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE Il SR si dota di un attestato di certificazione energetica relativo 1. all’edificio comprensivo delle indicazioni sui possibili interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche (isolamento pareti esterne, coperture, serramenti, sostituzioni caldaie…) Il SR realizza l’impianto, lo connette alla rete e successivamente 2. all’entrata in esercizio del fotovoltaico effettua gli interventi tra quelli individuati nella certificazione iniziale 30
  • 31. PREMIO: come ottenerlo L’esecuzione degli interventi e l’ottenimento della riduzione di 3. fabbisogno energetico devono essere attestati da una nuova certificazione energetica La riduzione del fabbisogno di energia deve essere dimostrata 4. tramite la presentazione al GSE di entrambi gli attestati di certificazione energetica (ante e post intervento fatto per ridurre i consumi) elaborati con la medesima metodologia di calcolo e supportati da un’apposita relazione tecnica sugli interventi eseguiti. 31
  • 32. PREMIO: come ottenerlo PRECISAZIONE: gli interventi devono essere tali da comportare una riduzione di almeno il 10% del relativo INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA, ovvero del fabbisogno di energia primaria dell’abitazione (climatizzazione invernale-estiva, produzione di acqua calda, illuminazione…); gli interventi di efficienza energetica devono essere eseguiti successivamente alla realizzazione del fotovoltaico (ad eccezione del caso in cui in cui gli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio interessino le superfici strutturali su cui è installato il fotovoltaico come per esempio il rifacimento della copertura). 32
  • 33. PREMIO: come ottenerlo RICONOSCIMENTO DEL PREMIO: Il premio consiste in una maggiorazione della tariffa incentivante riconosciuta dal GSE all’impianto in una percentuale pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia primaria conseguita grazie agli interventi eseguiti. Esempio: indice di prestazione energetica conseguito pari al 20%, maggiorazione della tariffa incentivante pari al 10% NB: Il premio è rinnovabile fino al limite massimo cumulato del 30% di maggiorazione percentuale della tariffa incentivante base riconosciuta a valle dell’entrata in esercizio dell’impianto. 33
  • 34. REMIO PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ABBINATI ALL’US EFFICIENTE DELL’ENERGIA CASO 2: EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE Il premio è riconosciuto nella misura del 30% della tariffa riconosciuta all’atto di entrata in esercizio dell’impianto se lo stesso viene realizzato su unità immobiliari ed edifici completati successivamente alla data di entrata in vigore del nuovo DM di Conto Energia la cui realizzazione già ha seguito i criteri di risparmio energetico. Il premio è riconosciuto sulla base di una certificazione energetica che attesti che gli edifici siano in possesso di un indice di prestazione energetica (che fa riferimento al fabbisogno specifico di energia primaria per la sola climatizzazione invernale) inferiore di almeno il 50% rispetto ai valori dell’All. C, comma 1, Tab. 1 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 (requisiti della prestazione energetica degli edifici). 34
  • 35. CONDIZIONI PER LA CUMULABILITA’ DEGLI INCENTIVI a tariffa incentivante non è cumulabile con: . contributi in conto capitale e/o interessi eccedenti il 20% NB: solo per scuole pubbliche o paritarie e le strutture sanitarie pubbliche è possibile cumulare gli incentivi con contributi in conto capitale e/o interessi di qualunque entità . certificati verdi e titoli di efficienza energetica (titoli annuali , spendibili sul mercato elettrico, rilasciati dal GSE e attribuiti all'energia prodotta da fonti rinnovabili, con impianti entrati in funzione dopo il 1° aprile 1999) . detrazione fiscale . la realizzazione di impianti per obblighi di legge che entreranno in esercizio dopo il 31.12.2010 (Rif.: Art. 9) 35
  • 36. TER DA SEGUIRE PER ACCEDERE ALL’INCENTIVAZIONE 1. Il SR inoltra al gestore di rete (il distributore locale di energia elettrica ES. Enel Spa) la domanda di connessione alla rete comprensiva di: ? Modulo di domanda di connessione (scambio/cessione) ? Planimetria catastale con indicazione dell'area del fotovoltaico; ? Schema unifilare dell'impianto; ? Documentazione progettuale; ? Ricevuta del versamento effettuato per il corrispettivo fisso (€ 32,57, iva inclusa) 2.A impianto ultimato il SR comunica al gestore di rete la conclusione dei lavori allegando: ? Allegato A (Regolamento di esercizio), Allegato B (DK 5940), Allegato (scheda di informazione sui rischi specifici luogo di lavoro) ? DICO (ex 46/90) impianto fotovoltaico; ? Scheda di conclusione lavori con documentazione finale di progetto; ? Attestazione rilasciata da Terna Spa ? Eventuale preventivo per la connessione e contratto di scambio sul posto controfirmato per accettazione (se non già spedito dal cliente); 36
  • 37. ITER DA SEGUIRE PER ACCEDERE ALL’INCENTIVAZIONE 3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto il SR, pena la non ammissibilità alle tariffe incentivanti, deve inoltrare al G.S.E.: ? la richiesta di concessione della tariffa incentivante ? la documentazione finale di entrata in esercizio 4. Il G.S.E., entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di accesso alla tariffa incentivante, comunica al SR la tariffa riconosciuta. 37
  • 38. STATO DI AVANZAMENTO DEL NUOVO CONTO ENERGIA – Ad oggi sono state presentate al GSE circa 23000 richieste di ammissione agli incentivi per il raggiungimento di un totale di circa 200 MW – I margini di spazio per richiedere ed ottenere le tariffe incentivanti da parte del GSE sono elevati e garantiti dai quasi 1200 MW (+ 14 mesi di moratoria) ancora a disposizione – I rischi di non vedersi riconoscere le tariffe incentivanti sono ad oggi principalmente dovuti all’eventuale non conformità dell’impianto ai requisiti previsti dal decreto riscontrata da parte del GSE in fase di valutazione delle richieste. 38
  • 39. ERRORI PIU’ FREQUENTI NELLA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE 1. Richieste dell’incentivo e/o premio, scheda tecnica finale di impianto o dichiarazione sostitutiva non presentate su modelli stampati dal portale GSE o non firmate in originale 2. Documentazione finale di progetto incompleta: priva di relazione generale, schemi di sistema e disegni planimetrici dell’impianto 3. Elenchi dei moduli e dei convertitori, con modello marca e numero di matricola, non caricati sul portale GSE 39
  • 40. ERRORI PIU’ FREQUENTI NELLA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE 4. Utilizzo di moduli non certificati (CEI EN 61215 per silicio cristallino e CEI EN 61646 per film sottile) – Richieste di incentivo arrivate dopo i 60 giorni previsti come tempo limite massimo per richiedere l’incentivo dall’entrata in esercizio dell’impianto oppure richieste di incentivo arrivate prima dell’entrata in esercizio dell’impianto – Il mancato rispetto dei 90 giorni di tempo dalla data di ricezione dell’eventuale richiesta di integrazione fatta da parte del GSE al SR che ha presentato domanda di incentivo 40
  • 41. ITER CORRETTO PER LA RICHIESTA DEGLI INCENTIVI AI SENSI DEL DM 19 febbraio 2007 FASE DI REGISTRAZIONE SUL PORTALE – Accedere al portale informativo https://fotovoltaico.gsel.it/ attraverso il quale il SR deve obbligatoriamente interagire con il GSE per richiedere le tariffe incentivanti – Effettuare una registrazione funzionale all’ottenimento delle credenziali necessarie per accedere al portale e compilare la richiesta di incentivo(UserID e Password) 41
  • 42. ITER CORRETTO PER LA RICHIESTA DEGLI INCENTIVI AI SENSI DEL DM 19 febbraio 2007 FASE DI GESTIONE DELLA RICHIESTA DI INCENTIVO 1. Avuto accesso al portale il SR dovrà inserire i dati tecnici caratteristici dell’impianto nel modulo scheda tecnica: al termine della compilazione della scheda tecnica di impianto il sistema informatico assegna un codice identificativo per l’impianto che deve essere utilizzato per qualunque comunicazione tra SR e GSE 42
  • 43. ITER CORRETTO PER LA RICHIESTA DEGLI INCENTIVI AI SENSI DEL DM 19 febbraio 2007 2. modulo corrispondenza: inserire i dati relativi alla corrispondenza del SR ed eventualmente del referente tecnico prescelto per seguire lo sviluppo del progetto e della richiesta di incentivazione – modulo allegati elettronici: inserire nel portale cinque distinte fotografie dell’impianto, l’elenco dei moduli fotovoltaici e dei convertitori (utilizzare il modello del file Excel scaricabile dal portale nella sezione “allegati elettronici”) 43
  • 44. ITER CORRETTO PER LA RICHIESTA DEGLI INCENTIVI AI SENSI DEL DM 19 febbraio 2007 FASE DI STAMPA DEI MODULI NECESSARI PER LA RICHIESTA DI INCENTIVO Compilata e salvata la scheda tecnica di impianto è possibile predisporre la stampa dei seguenti documenti (devono essere sempre comprensivi di data e firma del SR/tecnico abilitato): – la richiesta dell’incentivo – la scheda tecnica finale dell’impianto – la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – la richiesta del premio per uso efficiente dell’energia 44
  • 45. ITER CORRETTO PER LA RICHIESTA DEGLI INCENTIVI AI SENSI DEL DM 19 febbraio 2007 INVIO DELLA RICHIESTA DI INCENTIVO per la richiesta dell’incentivo il Soggetto Responsabile deve trasmettere a GSE entro 60 giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto: 1. la richiesta di concessione della tariffa incentivante 2.documentazione finale di progetto (firmata da professionista o tecnic iscritto all’albo – anche su CD formato pdf) 3.la scheda tecnica finale dell’impianto 4. elenco moduli ed inverter (tabelle xls caricate nel portale da inserir preferibilmente anche su CD) 5.Copia di cinque fotografie diverse dell’impianto (preferibilmente anch su CD) 6. certificato di collaudo in originale (modulo presente sul sito GSE) 7.la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 45
  • 46. ITER CORRETTO PER LA RICHIESTA DEGLI INCENTIVI AI SENSI DEL DM 19 febbraio 2007 8. Dichiarazione sulla proprietà dell’immobile (dichiarazione del SR di essere proprietario dell’immobile ovvero autorizzazione all’installazione sottoscritta dal proprietario dell’immobile) 9. Copia della denuncia di apertura dell’officina elettrica (solo per impianto > 20 kW. In caso di immissione di tutta l’energia nella rete copia della comunicazione fatta all’UTF sulle caratteristiche dell’impianto. Rif Circ. 17/D 28-05-2007: disposizioni applicative del Dlgs 02-02-2007 n.26) 10. Copia del permesso a costruire o copia della D.I.A. (allegare dichiarazione del SR qualora non sia necessaria autorizzazione) 11. Copia della comunicazione ricevuta dal Gestore di Rete del codice identificativo POD (codice che identifica il punto di cons egna dell’energia elettrica e viene utilizzato per la trasmissione delle misure al GSE) 12. Eventuale richiesta del premio per uso efficiente dell’energia 46
  • 47. PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI E PREMIO DA CHI VIENE PERIODO DI VIENE RICONOSCIUTO A RICONOSCIMENTO PAGATO PARTIRE DA Data di entrata in INCENTIVO GSE esercizio 20 anni dell’impianto Dall’anno solare Fino al termine del successivo alla data PREMIO GSE periodo di diritto di ricevimento della dell’incentivo domanda del premio
  • 48. PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI E PREMIO IMPIANTO CADENZA CORRISPETTIVO QUANDO Impianti Il mese successivo a < 20 kW bimestrale Ep x I* quello in cui (scambio sul posto) C > 250 € Il mese Impianti successivo a mensile Ep x I < 20 kW quello in cui (cessione) C > 250 € Il mese Impianti successivo a > 20 kW mensile Ep x I quello in cui C > 500 € Ep = energia prodotta I= tariffa incentivante I*= I maggiorata di eventuale premio
  • 49. IMPIANTI FOTOVOLTAICI VALORIZZAZIONE DELL’ENERGIA PRODOTTA: (vantaggio economico derivante dalla scelta di stipula di un contratto commerciale che regolarizza l’utilizzo dell’energia prodotta dall’impianto) CONTRATTO DI SCAMBIO SUL POSTO CONTRATTO DI CESSIONE 49
  • 50. SCAMBIO SUL POSTO Del.28/06 SCAMBIO SUL POSTO (valido fino al 31/12/2008) 1. Servizio per impianti fotovoltaici non superiori ai 20 kWp. 2. Servizio offerto dal Gestore di Rete territorialmente competente che consiste nell’operare un saldo annuo tra l’energia elettrica immessa in rete dall’impianto e l’energia elettrica prelevata dalla rete: si lavora in regime di interscambio con la rete immettendo l’energia prodotta nelle ore di luce in eccesso rispetto ai propri consumi e prelevando dalla rete stessa nelle ore di buio o scarsa insolazione l’energia necessaria ai propri consumi. 3. Al termine di ciascun anno, il Gestore di Rete calcola il saldo annuo in energia, pari alla differenza tra le immissioni e i prelievi registrati nell’anno. In caso di saldo positivo l’energia immessa in eccesso rispetto ai consumi costituisce un credito utilizzabile nei 3 anni successivi all’anno in cui è stato maturato il credito. Trascorsi i tre anni, il saldo positivo viene azzerato e pertanto “perso”. 50
  • 51. SCAMBIO SUL POSTO Del. 74/08 Delibera 74/08: in vigore dal 1° gennaio 2009 Testo Integrato delle modalità e condizioni economiche per lo scambio sul posto (TISP) 51
  • 52. SCAMBIO SUL POSTO Del. 74/08 Delibera 74/08 Stabilisce le modalità tecnico-economiche che disciplinano il meccanismo di scambio sul posto degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale fino a 200 kW PRECISAZIONE: L’Autorità per l’energia elettrica e il gas con la Delibera 01/09 pubblicata il 12 gennaio 2009 ha esteso la possibilità di aderire al meccanismo di scambio sul posto agli impianti di potenza fino a 200 kW entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007. A questi impianto si applicheranno le regole stabilite dalla Delibera 74/08. 52
  • 53. SCAMBIO SUL POSTO Del. 74/08 Delibera 74/08: principali novità della delibera Garantire una semplificazione operativa: - il GSE diventerà l’unico intermediario a livello nazionale per lo scambio sul posto e curerà gli adempimenti relativi all’immissione di energia - I Gestori di Rete continueranno a regolare gli adempimenti relativi all’acquisto di energia prelevata attraverso i consueti canali di vendit Il precedente meccanismo di scambio sul posto prevedeva un rapporto produttore – Gestore di rete territorialmente competente rendendo complessa la gestione a livello nazionale dello scambio sul posto 53
  • 54. SCAMBIO SUL POSTO Del. 74/08 Delibera 74/08: principali novità della delibera Garantire trasparenza e corretta valorizzazione dell’energia scambiata: al produttore viene riconosciuto il reale valore su base oraria dell’energia dell’ambito dello scambio sul posto (l’energia scambiata verrà valorizzata in euro) Il precedente meccanismo di scambio sul posto che consentiva che l’energia prodotta potesse essere prelevata e consumata in un momento successivo non teneva infatti conto del fatto che l’energia elettrica immessa in rete in un’ora di un giorno ha un valore diverso di quella prelevata in un’altra ora di un altro giorno (il fv produce energia nelle ore centrali del giorno quando l’energia è più pregiata e l’utente la consuma invece spesso la sera quando l’energia costa meno) 54
  • 55. SCAMBIO SUL POSTO Del. 74/08 Delibera 74/08: principali modalità di funzionamento dello scambio 1. l’utente conferirà nel sistema elettrico gestito da GSE tutta l’energia prodotta al netto di quella istantaneamente consumata dall’utenza; 2. il GSE riceverà l’energia e la venderà sul mercato; 3. l’utente acquisterà presso il Gestore di rete territorialmente competente l’energia necessaria ai propri fabbisogni pagando il relativo corrispettivo in bolletta; 55
  • 56. SCAMBIO SUL POSTO Del. 74/08 Delibera 74/08: principali modalità di funzionamento dello scambio 4. il GSE corrisponderà all’utente un contributo in conto scambio allo scopo di rimborsare al produttore il costo sostenuto per l’acquisto di energia; 5. il contributo in conto di scambio sarà quantificato periodicamente in misura pari al minore tra il controvalore dell'energia immessa e il valore dell'energia prelevata presso il fornitore territorialmente competente e sarà al netto dell'IVA pagata. 56
  • 57. SCAMBIO SUL POSTO Del. 74/08 Delibera 74/08: obblighi del produttore e costi a suo carico 1. accedere al servizio di scambio sul posto tramite la registrazione sul portale predisposto dal GSE https://applicazioni.gsel.it/; 2. presentare istanza per il servizio di scambio sul posto al GSE inviando per conoscenza l’istanza anche al Gestore di Rete con cui regola il meccanismo dei prelievi (per i produttori già in regime di scambio sul posto ai sensi della Del.28/06 la scadenza per presentare istanza al GSE è stata fissata per il 31 di marzo 2009); 3. sottoscrivere la convenzione per la regolazione economica dello scambio sul posto. La convenzione ha durata annuale ed è tacitamente rinnovata di anno in anno in mancanza di disdetta; 4. pagare al GSE un contributo pari a 30€/anno per ogni impianto a copertura dei costi amministrativi. 57
  • 58. SCAMBIO SUL POSTO Del. 74/08 alcolo del contributo in conto scambio sul posto . Calcola il valore dell’en. elettrica immessa (CE imm): associa all’energia elettrica immessa dal fv un controvalore in € pari al prodotto tra l’energia elettrica immessa in kWh e il prezzo zonale orario (i prezzi per il calcolo del ccs fanno riferimento alla valorizzazione dell’energia elettrica in ciascuna zona e sono calcolati su base oraria). . Calcola il costo unitario variabile dell’en. trasportata in c€/kWh (CTrasp) somma il valore dei corrispettivi di trasporto, dispacciamento ed eventu componenti tariffarie presente in bolletta (A fisse/variabili attività nuclea residue, costruzione impianti fonti rinnovabili, attività di ricerca e sviluppo…). . Calcola il costo sostenuto dall’utente per l’acquisto dell’energia al netto degli oneri di trasporto e delle componenti tariffarie calcolate in bolletta (CE prel). 58
  • 59. SCAMBIO SUL POSTO Del. 74/08 Calcolo del contributo in conto scambio sul posto 4. il contributo in conto scambio (CS) espresso in € è il risultato della somma del: - il minor valore tra CEimm (calcolo in € del valore totale dell’energia immessa dal produttore) e CEprel (calcolo in € dell’onere totale sostenuto dal produttore per l’acquisto dell’energia al netto del costo di trasporto) - il prodotto tra il CTrasp (costo unitario variabile dell’energia trasportata) e l’energia elettrica immessa CS = < valore tra CEimm e CEprel + CTrasp*tot Eimm 59
  • 60. SCAMBIO SUL POSTO Del. 74/08 Calcolo del contributo in conto scambio sul posto 5. a seguito del calcolo del contributo in conto di scambio: - qualora il saldo tra l’energia elettrica immessa e quella prelevata sia negativo non succede nulla - qualora il saldo sia positivo la differenza tra il quantitativo di energia elettrica immessa e quella prelevata costituisce un CREDITO in euro per gli anni successivi 60
  • 61. SCAMBIO SUL POSTO Del. 74/08 Riconoscimento del contributo al produttore Elaborato il calcolo del contributo per lo scambio sul posto il GSE è tenuto a riconoscerlo al contraente tramite: - 4 erogazioni di acconto trimestrali (sulla base dei dati di misura dell’energia immessa trasmessi dal Gestore al GSE e l’onere di prelievo stimato secondo un prezzo di riferimento) - 1 acconto di conguaglio annuale che regola i precedenti acconti versati trimestralmente al produttore 61
  • 62. SCAMBIO SUL POSTO Del. 74/08 Erogazione del contributo al produttore Gli acconti vengono erogati entro il 15° giorno lavorativo del 3° mese del trimestre successivo a quello di competenza ESEMPIO: decorrenza convenzione dal 1° gennaio 2009 1° trimestre: gennaio – febbraio – marzo 2° trimestre: aprile – maggio – giugno Erogazione 1° contributo a titolo di acconto: entro il 15° giorno lavorativo del mese di giugno 3° trimestre: luglio – agosto – settembre Erogazione 2° contributo a titolo di acconto: entro il 15° giorno lavorativo del mese di settembre 62
  • 63. SCAMBIO SUL POSTO Del. 74/08 Erogazione del contributo al produttore 4° trimestre: ottobre – novembre – dicembre Erogazione 3° contributo a titolo di acconto: entro il 15° giorno lavorativo del mese di dicembre 1° trimestre successivo all’anno di competenza: gennaio – febbraio marzo Erogazione 4° contributo a titolo di acconto: entro il 15° giorno lavorativo del mese di marzo Il conguaglio viene calcolato ed erogato entro il 15° giorno del mese di giugno successivo all’anno di competenza 63
  • 64. IMPIANTI FOTOVOLTAICI: CESSIONE DELL’ENERGIA Cessione dell’energia elettrica: per gli impianti di qualunque taglia > 1 kW (qualora non beneficino della disciplina di scambio sul posto valido solo per impianti fino a 20 kW), è possibile cedere in rete l’energia in esubero rispetto ai consumi dell’utenza vendendola al GSE (Delibera 280/07 in vigore dal 1° gennaio 2008) 1. in borsa 2. ad un grossista/trader dell’energia elettrica 3. 64
  • 65. IMPIANTI FOTOVOLTAICI: CESSIONE DELL’ENERGIA Cessione dell’energia elettrica Delibera 280/07: ritiro dedicato dell’energia La delibera 280/07 definisce le modalità e le condizioni economiche per il ritiro da parte del GSE dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico La vendita dell’energia secondo le modalità del ritiro dedicato è quello solitamente consigliato per gli impianti fotovoltaici, sia per la semplicità gestionale sia per la maggiore redditività dei prezzi minimi garantiti rispetto ai prezzi di mercato. 65
  • 66. IMPIANTI FOTOVOLTAICI: CESSIONE DELL’ENERGIA elibera 280/07: iter per accedere al ritiro 1. Registrazione sul portale Web del GSE: https://applicazioni.gsel.it/GWA_UI/ 2. presentare istanza per il ritiro dell’energia elettrica Allegati all’istanza: – Dichiarazione sostitutiva atto notorio – Copia denuncia di officina elettrica/o licenza di esercizio – Regolamento di esercizio (DK inviata ad Enel) – Scheda dati anagrafici – Eventuale convenzione ai sensi della 34/05 precedentemente stipulata con gestore di rete 3. su richiesta del GSE (a verifica documenti istanza presentati) sottoscrivere la convenzione per la regolazione economica del ritiro dell’energia elettrica. La convenzione ha durata annuale ed è tacitamente rinnovata di anno in anno in mancanza di disdetta 66
  • 67. CESSIONE DELL’ENERGIA Delibera 280/07: corrispettivi passivi per il produttore 1) un corrispettivo pari allo 0,5% del controvalore dell’energia elettrica ritirata a copertura dei costi amministrativi fino a un massimo di 3.500 euro all’anno per impianto; 2) i corrispettivi per la trasmissione (0,0267 centesimi di €/kWh); 3) per soli impianti di potenza nominale elettrica superiore a 50 kW il corrispettivo per il servizio di aggregazione delle misure delle immissioni (corrispettivo unitario di 11€/mese per unità di produzione). 67
  • 68. CESSIONE DELL’ENERGIA Delibera 280/07: corrispettivi attivi per il produttore 1) Remunerazione dell’energia elettrica immessa in rete e oggetto della convenzione (prezzo minimo garantito/prezzo zonale orario) incrementata di un fattore percentuale pari a 10,8% nel caso di punti di immissione in bassa e 5,1% nel caso di punti di immissione in media tensione (fattori percentuali di perdita di energia sulle reti con obbligo di connessioni a terzi - tabella 8 Del. 350/07); 2) il corrispettivo per il trasporto (0,33 centesimi €/kWh) moltiplicato per l’energia elettrica effettivamente immessa e aumentata di un fattore percentuale pari al 9,9% per i punti di immissione in bassa tensione e pari a 4,2% per i punti di immissione in media tensione (fattore percentuale di perdita sulle linee di distribuzione per il servizio di trasporto - tabella 7 – Allegato A della Del. 348/07) . 68
  • 69. CESSIONE DELL’ENERGIA Delibera 280/07: prezzi per il ritiro dell’energia Prezzi zonali orari: Prezzi di mercato riferiti alla zona in cui è collocato l’impianto riconosciuti al produttore per ciascuna ora di produzione Prezzi minimi garantiti al produttore: Prezzi minimi garantiti dell’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici fino a 1 MW. Sono riconosciuti dal GSE al produttore fino ad un massimo di 2 milioni di kWh annuali e sono definiti per scaglioni progressivi aggiornati annualmente e pubblicati sul sito dell’AEEG (valori 2009). Fino a 500.000 kWh/anno: 0,1011 €/kWh Tra 500.000 e 1.000.000 kWh/anno: 0,0852 €/kWh Tra 1.000.000 e 2.000.000 kWh/anno: 0,0745 €/kWh La scelta di poter usufruire dei prezzi minimi garantiti, in alternativa ai prezzi zonali orari, viene fatta dal produttore all’atto della stipula della convenzione e il produttore può modificare la richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno 69
  • 70. IMPIANTI FOTOVOLTAICI: CESSIONE DELL’ENERGIA Cessione dell’energia sul libero mercato: vendita in borsa In alternativa alla cessione dell’energia con il ritiro dedicato il produttore può scegliere di vendere direttamente l’energia in borsa previa iscrizione al mercato dell’energia elettrica. Per essere ammessi al mercato gestito dal GME (Gestore del Mercato Elettrico) occorre: Presentare una domanda di ammissione 1. Sottoscrivere un Contratto di adesione 2. Impegnarsi a pagare un corrispettivo fisso annuo e un 3. corrispettivo per ogni MWh scambiato 70
  • 71. IMPIANTI FOTOVOLTAICI: CESSIONE DELL’ENERGIA Cessione dell’energia sul libero mercato: vendita in borsa COSTI a carico del produttore: Corrispettivi di accesso e partecipazione al ME: - Corrispettivo di accesso (una tantum): 7.500€ - Corrispettivo fisso annuo: 10.000€ Corrispettivi per ogni transazione: - Fino a 20.000 MWh: franchigia - Da 20.000 a 1.000.000 MWh: 0,04 €/MWh - Da 1.000.000 a 10.000.000 MWh: 0,03 €/MWh - Superiore a 10.000.000 MWh: 0,02 €/MWh PREZZO di acquisto in borsa dell’energia Il prezzo medio (aritmetico) d'acquisto dell’energia elettrica in borsa relativo al mese di dicembre 2008 è stato pari a 0,094 euro/kWh 71
  • 72. IMPIANTI FOTOVOLTAICI: CESSIONE DELL’ENERGIA Cessione dell’energia sul libero mercato: vendita ad un grossista Il produttore può infine scegliere di cedere l’energia elettrica prodotta e immessa in rete direttamente ad un grossista/trader attraverso la stipula di un contratto bilaterale. Tramite la stipula del contratto il produttore concorda il prezzo di cessione che è direttamente negoziato con il grossista stesso. PRECISAZIONE: la tipologia di cessione dell’energia sul libero mercato (vendita diretta) è di norma utilizzata per vendere produzioni di energia provenienti da impianti di grande potenza (per questo è quindi sconsigliato per il fotovoltaico sia per la sua complessità sia per la sua onerosità) 72
  • 73. IMPIANTI FOTOVOLTAICI: OFFICINA ELETTRICA OFFICINA ELETTRICA: Per impianti fotovoltaici di taglia superiore ai 20 kW scatta l’obbligo di esercitare l’attività nell’ambito di un’ officina di produzione di energia elettrica: i SR devono presentare la Denuncia di Officina elettrica all’UTF (Ufficio Tecnico di Finanzia) territorialmente competente che, eseguita la verifica dell’impianto, rilascia una licenza di esercizio. PRECISAZIONE: I SR di impianti che operano in regime di cessione totale e non forniscono l’energia prodotta ai consumatori finali e nemmeno la consumano per uso proprio non sono tenuti a presentare denuncia di officina elettrica e nemmeno ad ottenere una licenza di esercizio. Per tali soggetti è prevista una comunicazione da fornire all’UTF territorialmente competente nella quale viene rappresentata l’attività che si intende svolgere e vengono descritti gli impianti utilizzati (rif. Art. 53-bis circolare 17/D del 28-05-2007: disposizioni applicative del Dlgs 02-02- 2007 n.26) 73
  • 74. IMPIANTI FOTOVOLTAICI: OFFICINA ELETTRICA OFFICINA ELETTRICA: iter da seguire per esercitare l’Officina 1. presentazione in duplice copia del modulo di Denuncia di officina elettric (apposito modulo dell’Agenzia delle Dogane) corredato degli allega tecnici previsti, almeno 30 giorni prima dell’avvio dell’impianto 2. installazione di contatori ad uso UTF, ovvero apparecchi di misur accompagnati da certificato di prova rilasciato dopo verifiche d laboratorio da società autorizzate 3. verifica, taratura e sigillatura in loco dei contatori: la verifica deve esser fatta ad impianto funzionante alla presenza dei tecnici UTF, del titolar dell’officina (SR) e del tecnico della ditta autorizzata per la taratura de contatori 4. rilascio di una licenza di esercizio per l’officina (entro 60 giorni dalla dat della verifica) 5. compilazione di un registro giornaliero della produzione 6. presentazione annuale all’UTF della dichiarazione di consumo (Mod. AD1 da farsi entro fine marzo di ogni anno e relativa all’anno precedente) 74
  • 75. DISCIPLINA FISCALE DEGLI INCENTIVI PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI (rif. Circ. n. 46/E dell’Agenzia Entrate del 19 luglio 2007 e risoluzione n. 13/E del 20 gennaio 2008 per lo scambio sul posto)
  • 76. PRINCIPALI NOVITA’ DELLA CIRCOLARE • I contributi spettanti a titolo di “tariffa incentivante” sono sempre esclusi dal campo di applicazione IVA, in quanto la tariffa incentivante è vista come un contributo a fondo perduto a sostegno dei costi per la realizzazione dell’impianto • Sull’acquisto o realizzazione dell’impianto fotovoltaico è applicabile un’aliquota agevolata del 10% • Ai sensi dell’art. 28 del DPR n. 600/1973 il GSE Spa, in quanto gestore di un contributo pubblico, deve operare una ritenuta d’acconto del 4% sul contributo erogato a titolo di tariffa incentivante percepita da titolari di partita IVA o da privati che utilizzano l’impianto non a servizio dell’abitazione 76
  • 77. IMPIANTI FOTOVOLTAICI - scambio sul posto Intepretazione del nuovo scambio sul posto data dall’Agenzia delle Entrate: Il nuovo meccanismo di Scambio sul posto ai sensi della Del. 74/08, rappresentando un immissione in rete dell’energia e una successiva corresponsione di un contributo in euro da parte del GSE, perde il suo significato di origine (interscambio di energia con la rete) e si configura come un contratto di vendita dell’energia autoprodotta per la quale viene corrisposto un contributo che assume la forma di Corrispettivo. Gli utenti dello scambio sul posto vengono a configurarsi come produttori e venditori di energia. 77
  • 78. IMPIANTI FOTOVOLTAICI - scambio sul posto PERSONA FISICA – ENTE NON COMMERCIALE CASO A: impianto, per la sua collocazione, destinato a sopperire ai bisogni energetici dell’ abitazione o della sede dell’ente non commerciale (impianto posto a servizio dell’abitazione/ente non commerciale) Impianto < 20 kWp Tariffa incentivante e contributo in conto scambio non rilevanti ai fini fiscali (Imposte Dirette) Impianto > 20 kWp Tariffa incentivante e contributo in conto scambio rilevante ai fini fiscali (Imposte Dirette) in quanto si considera che gli impianti di dimensioni maggiori siano realizzati da soggetti che debbano soddisfare esigenze diverse da quelle privatistiche/abitative: l’energia immessa in rete è considerata come ceduta alla rete nell’ambito di un’attività commerciale (obbligo di fatturazione al GSE e apertura partita IVA) 78
  • 79. IMPIANTI FOTOVOLTAICI - scambio sul posto PERSONA FISICA – ENTE NON COMMERCIALE CASO B: impianto per la sua collocazione non destinato a sopperire ai bisogni energetici dell’ abitazione o della sede dell’ente non commerciale (impianto situato su un’area separata dall’abitazione e non di pertinenza della stessa) A prescindere dalla taglia di impianto l’energia immessa in rete verrà considerata ceduta alla rete nell’ambito di un’attività commerciale (obbligo di fatturazione al GSE e apertura partita IVA) Tariffa incentivante e contributo in conto scambio rilevante ai fini fiscali 79
  • 80. IMPIANTI FOTOVOLTAICI - scambio sul posto PERSONA GIURIDICA (IMPRENDITORE) – TITOLARE DI P. IVA Tariffa incentivante rilevante ai fini fiscali : concorre alla determinazione del reddito di impresa (Imposte Dirette) ed è assoggettata ad IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) o IRAP (Imposte sull’Attività Produttiva)/IRES (Imposte sul Reddito delle Società) Tariffa soggetta a ritenuta d’acconto del 4% per la parte commisurata all’energia ceduta Contributo in conto di scambio rilevante ai fini fiscali : concorre alla determinazione del reddito di impresa (obbligo di fatturazione al GSE) 80
  • 81. IMPIANTI FOTOVOLTAICI - scambio sul posto LAVORATORE AUTONOMO (dentista commercialista, medico…) Non si applica l’IVA sulla tariffa incentivante § Tariffa incentivante non rilevante ai fini fiscali: in quanto ai § sensi della disciplina del lavoro autonomo gli incentivi di conto energia non si configurano come compenso relativo all’attività professionale perché non rappresentano un’erogazione corrisposta a fronte di una prestazione professionale Corrispettivo in conto scambio rilevante ai fini fiscali: concorre § alla determinazione del reddito di impresa (Imposte Dirette). NB. Il contribuente dovrà tenere una contabilità separata per la propria attività e per la cessione dell’energia alla rete tramite lo scambio 81
  • 82. IMPIANTI FOTOVOLTAICI < 20 kWp regime di vendita energia in esubero PERSONA FISICA – ENTE NON COMMERCIALE (< 20 kWp vendita) CASO A: impianto, per la sua collocazione, destinato a sopperire ai bisogni energetici dell’ abitazione o della sede dell’ente non commerciale (impianto posto a servizio dell’abitazione/ente non commerciale) Tariffa incentivante: non rilevante ai fini fiscali (Imposte Dirette) § Proventi derivanti da attività di vendita energia: sono rilevanti § fiscalmente come “redditi diversi” (“diversi” in quanto derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente); in quanto tali, però, non sono assoggettati ad IVA Iva sull’acquisto e/o realizzazione dell’impianto: NON DETRAIBILE § in quanto l’impianto è installato per usi privati 82
  • 83. IMPIANTI FOTOVOLTAICI < 20 kWp regime di vendita energia in esubero PERSONA FISICA – ENTE NON COMMERCIALE (<20 kWp vendita) CASO B: impianto per la sua collocazione non destinato a sopperire ai bisogni energetici dell’ abitazione o della sede dell’ente non commerciale (impianto situato su un’area separata dall’abitazione e non di pertinenza della stessa) L’energia prodotta in esubero si considera ceduta nell’ambito di un’attività commerciale Tariffa incentivante rilevante ai fini fiscali e soggetta a ritenuta d’acconto del 4% per la parte commisurata all’energia ceduta 83
  • 84. IMPIANTI FOTOVOLTAICI < 20 kWp regime di vendita energia in esubero Proventi derivanti da attività di vendita energia: sono rilevanti fiscalmente quindi assoggettati ad IRPEF o IRAP/IRES e ad IVA (obbligo di apertura di partita IVA) Costi e IVA sull’acquisto e/o realizzazione dell’impianto: Il costo è deducibile con le quote di ammortamento (coefficiente di ammortamento pari al 9% annuo) in quanto l’impianto costituisce un bene strumentale per l’impresa Nota: per persona fisica, se il bene è adibito promiscuamente all’esercizio dell’impresa e all’uso personale o familiare, lo stesso è ammortizzabile solo sino al 50% (Art. 102 TUIR-Testo Unico Imposte sui Redditi) IVA persone fisiche: detraibile in una quota (in percentuale) pari al rapporto tra l’energia ceduta alla rete e l’energia complessivamente prodotta IVA enti non commerciali: la detrazione spetta solo se l’attività commerciale è gestita con contabilità separata rispetto a quella dell’attività principale 84
  • 85. IMPIANTI FOTOVOLTAICI > 20 kWp regime di vendita energia in esubero PERSONA FISICA – ENTE NON COMMERCIALE (> 20kWp vendita) Tariffa incentivante: • rilevante ai fini fiscali in misura proporzionale alla quantità di energia ceduta • soggetta a ritenuta d’acconto del 4% per la parte commisurata all’energia ceduta; 85
  • 86. IMPIANTI FOTOVOLTAICI > 20 kWp regime di vendita energia in esubero Proventi derivanti da attività di vendita energia: • rilevanti fiscalmente Costi e IVA sull’acquisto e/o realizzazione dell’impianto: • Il costo è deducibile con le quote di ammortamento • IVA persone fisiche: detraibile in una quota (in percentuale) pari al rapporto tra l’energia ceduta alla rete e l’energia complessivamente prodotta. • IVA enti non commerciali: detraibile solo se l’attività commerciale è gestita con contabilità separata rispetto a quella dell’attività professionale principale 86
  • 87. IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI QUALUNQUE TAGLIA PERSONA FISICA O GIURIDICA che realizza l’impianto fotovoltaico nell’ambito di un’attività commerciale Tariffa incentivante: • rilevante ai fini fiscali in misura proporzionale alla quantità di energia ceduta • soggetta a ritenuta d’acconto del 4% per la parte commisurata all’energia ceduta Proventi derivanti da attività di vendita energia: • rilevanti fiscalmente Costi e IVA sull’acquisto e/o realizzazione dell’impianto: • il costo è deducibile con le quote di ammortamento • IVA: detraibile 87
  • 88. IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI QUALUNQUE TAGLIA ERSONA FISICA ESERCENTE ATTIVITA’ DI LAVORO AUTONOMO (es edico, commercialista, avvocato) o associazione professionale ch tilizza l’impianto esclusivamente per esigenze di detta attività Tariffa incentivante: • non rilevante ai fini fiscali ai sensi della disciplina del lavoro autonomo: non si configura come compenso relativo all’attività professionale in quanto non rappresenta un’erogazione corrisposta a fronte di una prestazione professionale Costi e Iva sull’acquisto e/o realizzazione dell’impianto: • il costo è deducibile con le quote di ammortamento • IVA: detraibile in caso di cessione di energia in esubero e solo in una quota pari al rapporto tra l’energia ceduta alla rete e l’energia complessivamente prodotta 88
  • 89. IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI QUALUNQUE TAGLIA Persona fisica esercente attività di lavoro autonomo che utilizza l’impianto per produrre energia da destinare promiscuamente all’uso personale e all’esercizio della propria attività Tariffa incentivante: • non rilevante fiscalmente Costi e Iva sull’acquisto e/o realizzazione dell’impianto: • il costo è deducibile con le quote di ammortamento Nota: se il bene è adibito promiscuamente all’esercizio della professione e all’uso personale o familiare, il costo è ammortizzabile per il 50% • IVA: detraibile in una quota in percentuale pari al rapporto tra l’energia ceduta alla rete e l’energia complessivamente prodotta 89
  • 90. IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI QUALUNQUE TAGLIA Persona fisica esercente attività di lavoro autonomo o associazione professionale che utilizza l’impianto nell’ambito della propria attività e vende l’energia prodotta in eccesso Tariffa incentivante: • rilevante ai fini fiscali in misura proporzionale alla quantità di energia ceduta (assoggettata ad IRAP) • soggetta a ritenuta d’acconto del 4% per la parte commisurata all’energia ceduta 90
  • 91. IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI QUALUNQUE TAGLIA Proventi derivanti da attività di vendita energia: • sono rilevanti fiscalmente Costi e Iva sull’acquisto e/o realizzazione dell’impianto: • il costo è deducibile con le quote di ammortamento. Vanno applicate le regole dell’ammortamento proprie di ciascuna categoria di reddito (di impresa e di lavoro autonomo). Se l’impianto è utilizzato anche per uso personale o familiare (uso promiscuo) la deducibilità è applicabile sino al 50% • IVA: detraibile in relazione ad entrambe le attività esercitate (lavoro autonomo e attività impresa), a condizione che le due attività siano gestite con contabilità separate 91