2. Il Conto Energia: normativa di riferimento
Decreto Ministeriale 28/07/2005: criteri per
l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti
fotovoltaici
Decreto Ministeriale 06/02/2006: amplia e integra il
DM 28/07/2005
Decreto Ministeriale 19/02/2007: criteri e modalità
per incentivare la produzione di energia elettrica
mediante conversione fotovoltaica della fonte solare
2
3. Principali novità del nuovo Conto Energia
Abolizione della fase istruttoria preliminare all’ammmissione alle tariffe
incentivanti e abolizione degli adempimenti intermedi del SR post-
ammissione (dichiarazione di inizio lavori – fine lavori – entrata in
esercizio): richiesta di incentivo da presentare a valle dell’entrata in
esercizio dell’impianto
Eliminazione dei limiti annuali di potenza incentivata sostituiti da un
ampliamento della potenza incentivabile a 1200 MW (valore elevato che
garantisce lungo periodo di stabilità).
NB: ad ulteriore garanzia è stato previsto un “periodo di moratoria”di
altri 14 mesi (24 mesi per i soggetti pubblici titolari di impianti) a
decorrere dalla data di raggiungimento del limite dei 1200 MW : gli
impianti che entreranno in esercizio ne periodo di moratoria potranno
beneficiare della teriffa incentivante
Il limite massimo di 1000 kWp per il singolo impianto viene eliminato
Tariffe diverse che premiano il grado di integrazione architettonica e l’uso
efficiente dell’energia
Per gli impianti fino a 20 kWp che si avvalgono del servizio di scambio sul
posto la tariffa incentivante viene riconosciuta sulla totalità dell’energia
prodotta dall’impianto non solo su quella prodotta e autoconsumata
dall’utenza
3
4. Principali requisiti per accedere all’incentivo
I SOGGETTI RESPONSABILI dell’impianto sono coloro che, nel rispetto
delle disposizioni del nuovo DM 19/02/2007 hanno diritto a richiedere
ed eventualmente otternere le tariffe incentivanti.
Soggetto responsabili ai sensi del nuovo DM 19/02/2007 possono
essere:
•persone fisiche o giuridiche
•soggetti pubblici
•condomini di unità abitative e/o edifici
(Rif. Art. 3, comma 1)
4
5. Principali requisiti per accedere all’incentivo
Gli IMPIANTI AMMESSI alle tariffe incentivanti devono essere:
•>1 kWp
•entrati in esercizio in data successiva al 13/04/2007 (Delibera
AEEG n. 90-07)
•realizzati con componenti di nuova costruzione e conformi alle
norme tecniche previste dall’ Allegato 1 del Decreto;
•Collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate
PRECISAZIONE: è possibile beneficiare delle tariffe del Conto Energia
anche per impianti realizzati da almeno 2 anni e potenziati di almeno
1 kWp . In tali casi le tariffe si concedono solo per la sola produzione
aggiuntiva e non è possibile accedere ai premi previsti dal DM.
(Rif: Art. 4, comma 2-3-4-6; Art. 2, comma 1/lettera j)
5
7. IMPIANTI FOTOVOLTAICI NON INTEGRATI
Impianti fotovoltaici NON INTEGRATI
Quando i moduli sono installati:
• a terra
• sugli elementi di arredo urbano e viario, tra cui barriere
acustiche, pensiline, pergole, tettoie, e sulle superfici esterne di
involucri di edifici, tra cui tetti a falda, in modo diverso da quanto
descritto nelle tipologie degli impianti parzialmente integrati e
integrati (in modo diverso significa sostanzialmente in modo non
complanare alle superfici su cui sono fissati)
(Rif.: Art. 2, comma 1/lettera b1; Allegato 2)
7
9. IMPIANTI FOTOVOLTAICI PARZIALMENTE INTEGRATI
Impianti fotovoltaici PARZIALMENTE INTEGRATI
Quando i moduli sono installati:
• su tetti piani e terrazze di edifici e fabbricati (si considerano
tetto piano le coperture con pendenza fino al 5% ovvero circa 3°).
PRECISAZIONE: qualora siano presenti elementi perimetrali del tetto
(cornicioni, cordoli, balaustre, ringhiere...) che superano l’altezza di
50 cm da terra in questo caso i moduli devono essere installati con
un’inclinazione tale che la quota massima corrispondente alla metà
dell’altezza dei moduli non superi l’altezza minima dell’elemento
perimetrale (in altre parole il singolo modulo o schiera di moduli non
deve sporgere per più della metà della sua altezza dall’elemento
perimetrale misurato nel suo punto più basso);
(Rif.: Art. 2, comma 1/lettera b2; Allegato 2)
10. IMPIANTI FOTOVOLTAICI PARZIALMENTE INTEGRATI
Impianti fotovoltaici PARZIALMENTE INTEGRATI
Quando i moduli sono installati:
• in modo complanare alle superfici di appoggio, senza
sostituire i materiali che costituiscono le superfici stesse
– degli edifici su cui sono fissati tra cui tetti a falda,
coperture, facciate, balaustre, parapetti
– degli elementi di arredo urbano e viario tra cui barriere
acustiche, pensiline, pergole, tettoie
(Rif.: Art. 2, comma 1/lettera b2; Allegato 2)
13. IMPIANTI FOTOVOLTAICI INTEGRATI
Impianti fotovoltaici INTEGRATI
Se:
1. i moduli sostituiscono i materiali di rivestimento di tetti,
coperture, facciate di edifici e fabbricati, avendo quindi la stessa
inclinazione e funzionalità architettonica
2. i moduli e i relativi sistemi di supporto costituiscono la struttura
di copertura di pensiline, pergole e tettoie
3. i moduli sostituiscono la parte trasparente o semi trasparente di
facciate o lucernari, garantendo l’illuminamento naturale degli
ambienti interni all’edificio
4. i moduli sostituiscono parte dei pannelli fonoassorbenti delle
barriere acustiche
13
14. IMPIANTI FOTOVOLTAICI INTEGRATI
Impianti fotovoltaici INTEGRATI
Se:
5. i moduli costituiscono la parte esposta al sole delle parti
riflettenti inserite in elementi d’illuminazione
6. i moduli e i relativi sistemi di supporto costituiscono dei
frangisole
7. i moduli sostituiscono gli elementi di rivestimento e copertura di
balaustre e parapetti
8. i moduli sostituiscono o integrano i vetri di finestre
9. i moduli costituiscono gli elementi strutturali di persiane
10. i moduli costituiscono rivestimento o copertura aderente alle
superfici descritte nelle tipologie precedenti
(Rif.: Art. 2, comma 1/lettera b3; Allegato 3)
14
15. IMPIANTI FOTOVOLTAICI INTEGRATI
PRECISAZIONE per gli impianti fotovoltaici INTEGRATI
La Legge finanziaria 2008, tra le novità introdotte in
materia di incentivazione delle fonti rinnovabili (rif. art. 2
comma 173), ha stabilito che:
gli impianti fotovoltaici i cui SR sono enti locali rientrano
nella tipologia degli impianti integrati a prescindere dalle
effettive caratteristiche architettoniche dell’installazione
NB: ai sensi del Testo Unico delle leggi sugli ordinamenti
degli Enti Locali si intendono come tali i Comuni, le
Provincie, le Città metropolitane, le Comunità montane, le
Comunità isolane e le Unioni di comuni
15
18. IMPIANTI FOTOVOLTAICI: AUTORIZZAZIONI
AUTORIZZAZIONI NECESSARIE PER IL FOTOVOLTAICO:
Il SR interessato alla realizzazione di un impianto fotovoltaico deve
verificare presso l’ufficio comunale competente l’iter autorizzativo
necessario da seguire per avviare i lavori di installazione.
Solitamente viene richiesta la Denuncia di Inizio Attività
Altre eventuali autorizzazioni:
di costruire
•Permesso
autorizzazioni aggiuntive in caso di vincoli paesaggistici o
•Eventuali
aree protette
comunicazione
•Semplice
(Rif.: Art. 5, comma 7)
18
19. IMPIANTI FOTOVOLTAICI: AUTORIZZAZIONI
AUTORIZZAZIONE UNICA:
introdotta dal DLg 387/2003 per la realizzazione di impianti
fotovoltaici, è rilasciata dalla Regione o altro soggetto istituzionale
delegato dalla regione (Provincia).
La procedura prevede che la Regione o la Provincia debbano indire una
Conferenza dei Servizi entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta e
rilasciare una Unica Autorizzazione, sentendo tutti gli altri Enti
eventualmente coinvolti (tempo massimo per la risposta: 180 gg).
Il DM 19/02/2007 è venuto incontro a questa difficoltà:
1.Se non è necessaria alcuna autorizzazione (es. autorizzazioni
paesistiche, autorizzazioni enti di bacino ecc.) per la costruzione e
l’esercizio di impianti fotovoltaici, non serve l’Autorizzazione Unica, ma
basta la Denuncia d’Inizio Attività (D.I.A.).
2.Se è richiesto un solo provvedimento autorizzativo di altro tipo,
l’acquisizione di questo provvedimento sostituisce l’Autorizzazione
Unica.
(Rif.: Art. 5, comma 7)
19
20. IMPIANTI FOTOVOLTAICI: AUTORIZZAZIONI
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.):
Gli impianti fotovoltaici integrati e parzialmente integrati
di qualunque potenza e gli impianti di potenza inferiore a 20
kW (a prescindere dal grado di integrazione architettonica)
non sono soggetti alla verifica ambientale di cui al DPR
12 aprile 1996 come modificato e integrato dal DPCM 3/9/99,
purché non ubicati in aree protette.
(Rif.: Art. 5, comma 8)
20
21. IMPIANTI FOTOVOLTAICI: AUTORIZZAZIONI
INSTALLAZIONE IN ZONE AGRICOLE:
Gli impianti fotovoltaici possono essere installati in
aree classificate agricole dai vigenti piani
urbanistici senza la necessità di variare la destinazione
d’uso del sito in cui si vuole installare l’impianto.
(Rif.: Art. 5, comma 9)
21
22. AUTORIZZAZIONI
SEMPLIFICAZIONI PER INSTALLAZIONI NON A TERRA
Dlgs 115/08 (rif. Art. 11 comma 3)
L’installazione di impianti fotovoltaici aderenti (parzialmente
integrati) o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e
orientamento della falda e con una superficie non superiore a quella
del tetto stesso rientra nella manutenzione ordinaria.
Gli impianti non sono soggetti a DIA, ma solo a semplice
comunicazione preventiva in comune fatti salvi i casi di beni che
presentano interesse artistico, storico, archeologico o di beni
collocati in aree di notevole interesse pubblico.
22
23. VALORE DELLE TARIFFE INCENTIVANTI
La TARIFFA INCENTIVANTE ai sensi del DM 19/02/2007:
1. è determinata in funzione
– della classe di potenza
– del grado dell’integrazione architettonica ( tipologia
dell’impianto installato)
– dell’anno di entrata in esercizio dell’impianto (decresce
nel tempo
2. può essere incrementata del 5 % in casi particolari
(Rif. Art. 6, comma 4)
3. può essere incrementata fino ad un massimo del 30 % a titolo di
premio per l’efficienza energetica
(Rif. Art.7)
23
26. VARIAZIONE NEL TEMPO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI
– L’energia prodotta dagli impianti FTV ha diritto
all’incentivazione per un periodo di 20 anni a decorrere
dall’entrata in esercizio degli impianti: il valore della tariffa
riconosciuta non subisce aggiornamenti ISTAT e rimane
costante in moneta corrente per tutto il periodo
dell’incentivazione
– Per ciascuno degli anni successivi al 2008 (a partire 1°
gennaio 2009 fino al 31 dicembre 2010 ) le tariffe saranno
decurtate del 2 % rispetto al valore di riferimento delle
tariffe per gli anni 2007 e 2008 come riportate nel DM
– Il quadro delle tariffe incentivanti per gli impianti che
entreranno in esercizio dopo il 2010 verrà aggiornato con
successivi decreti previsti a partire dal 2009
26
27. INCREMENTO DEL 5% DELLE TARIFFE INCENTIVANTI
INCREMENTO DEL 5% DELLA TARIFFA INCENTIVANTE
(NB: incrementi non cumulabili tra loro)
1. per AUTOPRODUTTORE DI ENERGIA ELETTRICA:
SR di impianti NON INTEGRATI, maggiori di 3 kWp, in
regime di cessione che autoconsuma almeno il 70%
dell’energia prodotta dall’impianto e quindi acquisisce il
titolo di autoproduttore (rif. Dlgs n.79/1999)
Per verificare se ad un SR spetta la QUALIFICA DI
AUTOPRODUTTORE il GSE provvede ad effettuare un
confronto tra l’energia prodotta dall’impianto e quella
effettivamente consumata dall’utenza e verifica che il
rapporto che si ottiene non sia inferiore a 0,7.
27
28. INCREMENTO DEL 5% DELLE TARIFFE INCENTIVANTI
2. per impianti il cui SR è una scuola pubblica o paritaria o
una struttura sanitaria pubblica;
3. per IMPIANTI INTEGRATI in superfici esterne di involucri
di edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione
agricola, in sostituzione di coperture in eternit o
comunque contenenti amianto (la superficie del fv potrà
essere uguale o minore della copertura di amianto
bonificato);
4. per impianti il cui SR è un Comune con popolazione
residente inferiore a 5.000 abitanti (valore di riferimento
dell’ultimo censimento ISTAT).
28
29. REMIO PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ABBINATI ALL’US
EFFICIENTE DELL’ENERGIA
PREMIO:
è possibile richiedere il premio al GSE solamente per impianti
di taglia fino a 20 kWp operanti in regime di scambio sul posto
CASO 1: EDIFICI OGGETTO DI OPERE DI MIGLIORAMENTO DELLE
PRESTAZIONI ENERGETICHE
CASO 2: EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE
29
30. PREMIO: come ottenerlo
ITER PER OTTENERE IL PREMIO
CASO 1: EDIFICI OGGETTO DI OPERE DI MIGLIORAMENTO
DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE
Il SR si dota di un attestato di certificazione energetica relativo
1.
all’edificio comprensivo delle indicazioni sui possibili interventi di
miglioramento delle prestazioni energetiche (isolamento pareti
esterne, coperture, serramenti, sostituzioni caldaie…)
Il SR realizza l’impianto, lo connette alla rete e successivamente
2.
all’entrata in esercizio del fotovoltaico effettua gli interventi tra
quelli individuati nella certificazione iniziale
30
31. PREMIO: come ottenerlo
L’esecuzione degli interventi e l’ottenimento della riduzione di
3.
fabbisogno energetico devono essere attestati da una nuova
certificazione energetica
La riduzione del fabbisogno di energia deve essere dimostrata
4.
tramite la presentazione al GSE di entrambi gli attestati di
certificazione energetica (ante e post intervento fatto per ridurre i
consumi) elaborati con la medesima metodologia di calcolo e
supportati da un’apposita relazione tecnica sugli interventi
eseguiti.
31
32. PREMIO: come ottenerlo
PRECISAZIONE:
gli interventi devono essere tali da comportare una riduzione di
almeno il 10% del relativo INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA,
ovvero del fabbisogno di energia primaria dell’abitazione
(climatizzazione invernale-estiva, produzione di acqua calda,
illuminazione…);
gli interventi di efficienza energetica devono essere eseguiti
successivamente alla realizzazione del fotovoltaico (ad eccezione del
caso in cui in cui gli interventi di miglioramento dell’efficienza
energetica dell’edificio interessino le superfici strutturali su cui è
installato il fotovoltaico come per esempio il rifacimento della
copertura).
32
33. PREMIO: come ottenerlo
RICONOSCIMENTO DEL PREMIO:
Il premio consiste in una maggiorazione della tariffa incentivante
riconosciuta dal GSE all’impianto in una percentuale pari alla
metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia
primaria conseguita grazie agli interventi eseguiti.
Esempio: indice di prestazione energetica conseguito pari al
20%, maggiorazione della tariffa incentivante pari al 10%
NB: Il premio è rinnovabile fino al limite massimo cumulato del
30% di maggiorazione percentuale della tariffa incentivante base
riconosciuta a valle dell’entrata in esercizio dell’impianto.
33
34. REMIO PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI ABBINATI ALL’US
EFFICIENTE DELL’ENERGIA
CASO 2: EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE
Il premio è riconosciuto nella misura del 30% della tariffa riconosciuta
all’atto di entrata in esercizio dell’impianto se lo stesso viene realizzato
su unità immobiliari ed edifici completati successivamente alla data di
entrata in vigore del nuovo DM di Conto Energia la cui realizzazione già
ha seguito i criteri di risparmio energetico.
Il premio è riconosciuto sulla base di una certificazione energetica che
attesti che gli edifici siano in possesso di un indice di prestazione
energetica (che fa riferimento al fabbisogno specifico di energia primaria
per la sola climatizzazione invernale) inferiore di almeno il 50% rispetto
ai valori dell’All. C, comma 1, Tab. 1 del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192
(requisiti della prestazione energetica degli edifici).
34
35. CONDIZIONI PER LA CUMULABILITA’ DEGLI INCENTIVI
a tariffa incentivante non è cumulabile con:
. contributi in conto capitale e/o interessi eccedenti il 20%
NB: solo per scuole pubbliche o paritarie e le strutture sanitarie
pubbliche è possibile cumulare gli incentivi con contributi in conto
capitale e/o interessi di qualunque entità
. certificati verdi e titoli di efficienza energetica (titoli annuali , spendibili
sul mercato elettrico, rilasciati dal GSE e attribuiti all'energia prodotta
da fonti rinnovabili, con impianti entrati in funzione dopo il 1° aprile
1999)
. detrazione fiscale
. la realizzazione di impianti per obblighi di legge che entreranno in
esercizio dopo il 31.12.2010
(Rif.: Art. 9)
35
36. TER DA SEGUIRE PER ACCEDERE ALL’INCENTIVAZIONE
1. Il SR inoltra al gestore di rete (il distributore locale di energia
elettrica ES. Enel Spa) la domanda di connessione alla rete
comprensiva di:
? Modulo di domanda di connessione (scambio/cessione)
? Planimetria catastale con indicazione dell'area del fotovoltaico;
? Schema unifilare dell'impianto;
? Documentazione progettuale;
? Ricevuta del versamento effettuato per il corrispettivo fisso (€ 32,57,
iva inclusa)
2.A impianto ultimato il SR comunica al gestore di rete la
conclusione dei lavori allegando:
? Allegato A (Regolamento di esercizio), Allegato B (DK 5940), Allegato
(scheda di informazione sui rischi specifici luogo di lavoro)
? DICO (ex 46/90) impianto fotovoltaico;
? Scheda di conclusione lavori con documentazione finale di progetto;
? Attestazione rilasciata da Terna Spa
? Eventuale preventivo per la connessione e contratto di scambio sul
posto controfirmato per accettazione (se non già spedito dal cliente);
36
37. ITER DA SEGUIRE PER ACCEDERE ALL’INCENTIVAZIONE
3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in esercizio dell’impianto
il SR, pena la non ammissibilità alle tariffe incentivanti, deve
inoltrare al G.S.E.:
? la richiesta di concessione della tariffa incentivante
? la documentazione finale di entrata in esercizio
4. Il G.S.E., entro 60 giorni dalla data di ricevimento della
richiesta di accesso alla tariffa incentivante, comunica al SR la
tariffa riconosciuta.
37
38. STATO DI AVANZAMENTO DEL NUOVO CONTO ENERGIA
– Ad oggi sono state presentate al GSE circa 23000 richieste di
ammissione agli incentivi per il raggiungimento di un totale di
circa 200 MW
– I margini di spazio per richiedere ed ottenere le tariffe
incentivanti da parte del GSE sono elevati e garantiti dai quasi
1200 MW (+ 14 mesi di moratoria) ancora a disposizione
– I rischi di non vedersi riconoscere le tariffe incentivanti sono ad
oggi principalmente dovuti all’eventuale non conformità
dell’impianto ai requisiti previsti dal decreto riscontrata da parte
del GSE in fase di valutazione delle richieste.
38
39. ERRORI PIU’ FREQUENTI NELLA COMPILAZIONE DELLE
DOMANDE DI AMMISSIONE
1. Richieste dell’incentivo e/o premio, scheda tecnica finale
di impianto o dichiarazione sostitutiva non presentate su
modelli stampati dal portale GSE o non firmate in
originale
2. Documentazione finale di progetto incompleta: priva di
relazione generale, schemi di sistema e disegni
planimetrici dell’impianto
3. Elenchi dei moduli e dei convertitori, con modello marca e
numero di matricola, non caricati sul portale GSE
39
40. ERRORI PIU’ FREQUENTI NELLA COMPILAZIONE DELLE
DOMANDE DI AMMISSIONE
4. Utilizzo di moduli non certificati (CEI EN 61215 per silicio
cristallino e CEI EN 61646 per film sottile)
– Richieste di incentivo arrivate dopo i 60 giorni previsti come
tempo limite massimo per richiedere l’incentivo dall’entrata in
esercizio dell’impianto oppure richieste di incentivo arrivate
prima dell’entrata in esercizio dell’impianto
– Il mancato rispetto dei 90 giorni di tempo dalla data di
ricezione dell’eventuale richiesta di integrazione fatta da parte
del GSE al SR che ha presentato domanda di incentivo
40
41. ITER CORRETTO PER LA RICHIESTA DEGLI INCENTIVI
AI SENSI DEL DM 19 febbraio 2007
FASE DI REGISTRAZIONE SUL PORTALE
– Accedere al portale informativo https://fotovoltaico.gsel.it/
attraverso il quale il SR deve obbligatoriamente interagire con
il GSE per richiedere le tariffe incentivanti
– Effettuare una registrazione funzionale all’ottenimento delle
credenziali necessarie per accedere al portale e compilare la
richiesta di incentivo(UserID e Password)
41
42. ITER CORRETTO PER LA RICHIESTA DEGLI INCENTIVI
AI SENSI DEL DM 19 febbraio 2007
FASE DI GESTIONE DELLA RICHIESTA DI INCENTIVO
1. Avuto accesso al portale il SR dovrà inserire i dati tecnici
caratteristici dell’impianto nel modulo scheda tecnica: al
termine della compilazione della scheda tecnica di impianto il
sistema informatico assegna un codice identificativo per
l’impianto che deve essere utilizzato per qualunque
comunicazione tra SR e GSE
42
43. ITER CORRETTO PER LA RICHIESTA DEGLI INCENTIVI
AI SENSI DEL DM 19 febbraio 2007
2. modulo corrispondenza: inserire i dati relativi alla
corrispondenza del SR ed eventualmente del referente tecnico
prescelto per seguire lo sviluppo del progetto e della richiesta
di incentivazione
– modulo allegati elettronici: inserire nel portale cinque
distinte fotografie dell’impianto, l’elenco dei moduli fotovoltaici
e dei convertitori (utilizzare il modello del file Excel scaricabile
dal portale nella sezione “allegati elettronici”)
43
44. ITER CORRETTO PER LA RICHIESTA DEGLI INCENTIVI
AI SENSI DEL DM 19 febbraio 2007
FASE DI STAMPA DEI MODULI NECESSARI PER LA
RICHIESTA DI INCENTIVO
Compilata e salvata la scheda tecnica di impianto è possibile
predisporre la stampa dei seguenti documenti (devono essere
sempre comprensivi di data e firma del SR/tecnico abilitato):
– la richiesta dell’incentivo
– la scheda tecnica finale dell’impianto
– la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
– la richiesta del premio per uso efficiente dell’energia
44
45. ITER CORRETTO PER LA RICHIESTA DEGLI INCENTIVI
AI SENSI DEL DM 19 febbraio 2007
INVIO DELLA RICHIESTA DI INCENTIVO
per la richiesta dell’incentivo il Soggetto Responsabile deve trasmettere a
GSE entro 60 giorni dall’entrata in esercizio dell’impianto:
1. la richiesta di concessione della tariffa incentivante
2.documentazione finale di progetto (firmata da professionista o tecnic
iscritto all’albo – anche su CD formato pdf)
3.la scheda tecnica finale dell’impianto
4. elenco moduli ed inverter (tabelle xls caricate nel portale da inserir
preferibilmente anche su CD)
5.Copia di cinque fotografie diverse dell’impianto (preferibilmente anch
su CD)
6. certificato di collaudo in originale (modulo presente sul sito GSE)
7.la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
45
46. ITER CORRETTO PER LA RICHIESTA DEGLI INCENTIVI
AI SENSI DEL DM 19 febbraio 2007
8. Dichiarazione sulla proprietà dell’immobile (dichiarazione del SR di
essere proprietario dell’immobile ovvero autorizzazione
all’installazione sottoscritta dal proprietario dell’immobile)
9. Copia della denuncia di apertura dell’officina elettrica (solo per
impianto > 20 kW. In caso di immissione di tutta l’energia nella rete
copia della comunicazione fatta all’UTF sulle caratteristiche
dell’impianto. Rif Circ. 17/D 28-05-2007: disposizioni applicative del
Dlgs 02-02-2007 n.26)
10. Copia del permesso a costruire o copia della D.I.A. (allegare
dichiarazione del SR qualora non sia necessaria autorizzazione)
11. Copia della comunicazione ricevuta dal Gestore di Rete del codice
identificativo POD (codice che identifica il punto di cons egna
dell’energia elettrica e viene utilizzato per la trasmissione delle
misure al GSE)
12. Eventuale richiesta del premio per uso efficiente dell’energia
46
47. PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI E PREMIO
DA CHI VIENE
PERIODO DI
VIENE RICONOSCIUTO A
RICONOSCIMENTO
PAGATO PARTIRE DA
Data di entrata in
INCENTIVO GSE esercizio 20 anni
dell’impianto
Dall’anno solare
Fino al termine del
successivo alla data
PREMIO GSE periodo di diritto
di ricevimento della
dell’incentivo
domanda del premio
48. PAGAMENTO DEGLI INCENTIVI E PREMIO
IMPIANTO CADENZA CORRISPETTIVO QUANDO
Impianti Il mese
successivo a
< 20 kW
bimestrale Ep x I* quello in cui
(scambio sul
posto) C > 250 €
Il mese
Impianti
successivo a
mensile Ep x I
< 20 kW quello in cui
(cessione)
C > 250 €
Il mese
Impianti
successivo a
> 20 kW mensile Ep x I quello in cui
C > 500 €
Ep = energia prodotta I= tariffa incentivante
I*= I maggiorata di eventuale premio
49. IMPIANTI FOTOVOLTAICI
VALORIZZAZIONE DELL’ENERGIA PRODOTTA:
(vantaggio economico derivante dalla scelta di stipula di un
contratto commerciale che regolarizza l’utilizzo dell’energia
prodotta dall’impianto)
CONTRATTO DI SCAMBIO SUL POSTO
CONTRATTO DI CESSIONE
49
50. SCAMBIO SUL POSTO Del.28/06
SCAMBIO SUL POSTO (valido fino al 31/12/2008)
1. Servizio per impianti fotovoltaici non superiori ai 20 kWp.
2. Servizio offerto dal Gestore di Rete territorialmente competente
che consiste nell’operare un saldo annuo tra l’energia elettrica
immessa in rete dall’impianto e l’energia elettrica prelevata dalla
rete: si lavora in regime di interscambio con la rete immettendo
l’energia prodotta nelle ore di luce in eccesso rispetto ai propri
consumi e prelevando dalla rete stessa nelle ore di buio o scarsa
insolazione l’energia necessaria ai propri consumi.
3. Al termine di ciascun anno, il Gestore di Rete calcola il saldo annuo
in energia, pari alla differenza tra le immissioni e i prelievi
registrati nell’anno. In caso di saldo positivo l’energia immessa in
eccesso rispetto ai consumi costituisce un credito utilizzabile nei 3
anni successivi all’anno in cui è stato maturato il credito. Trascorsi
i tre anni, il saldo positivo viene azzerato e pertanto “perso”.
50
51. SCAMBIO SUL POSTO Del. 74/08
Delibera 74/08: in vigore dal 1° gennaio 2009
Testo Integrato delle modalità e condizioni
economiche per lo scambio sul posto (TISP)
51
52. SCAMBIO SUL POSTO Del. 74/08
Delibera 74/08
Stabilisce le modalità tecnico-economiche che disciplinano il
meccanismo di scambio sul posto degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili di potenza nominale fino a 200 kW
PRECISAZIONE:
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas con la Delibera 01/09
pubblicata il 12 gennaio 2009 ha esteso la possibilità di aderire al
meccanismo di scambio sul posto agli impianti di potenza fino a 200
kW entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2007. A questi impianto
si applicheranno le regole stabilite dalla Delibera 74/08.
52
53. SCAMBIO SUL POSTO Del. 74/08
Delibera 74/08: principali novità della delibera
Garantire una semplificazione operativa:
- il GSE diventerà l’unico intermediario a livello nazionale per lo
scambio sul posto e curerà gli adempimenti relativi all’immissione di
energia
- I Gestori di Rete continueranno a regolare gli adempimenti relativi
all’acquisto di energia prelevata attraverso i consueti canali di vendit
Il precedente meccanismo di scambio sul posto prevedeva un rapporto
produttore – Gestore di rete territorialmente competente rendendo
complessa la gestione a livello nazionale dello scambio sul posto
53
54. SCAMBIO SUL POSTO Del. 74/08
Delibera 74/08: principali novità della delibera
Garantire trasparenza e corretta valorizzazione dell’energia scambiata:
al produttore viene riconosciuto il reale valore su base oraria dell’energia
dell’ambito dello scambio sul posto (l’energia scambiata verrà valorizzata
in euro)
Il precedente meccanismo di scambio sul posto che consentiva che
l’energia prodotta potesse essere prelevata e consumata in un momento
successivo non teneva infatti conto del fatto che l’energia elettrica
immessa in rete in un’ora di un giorno ha un valore diverso di quella
prelevata in un’altra ora di un altro giorno (il fv produce energia nelle ore
centrali del giorno quando l’energia è più pregiata e l’utente la consuma
invece spesso la sera quando l’energia costa meno)
54
55. SCAMBIO SUL POSTO Del. 74/08
Delibera 74/08: principali modalità di funzionamento dello
scambio
1. l’utente conferirà nel sistema elettrico gestito da GSE tutta
l’energia prodotta al netto di quella istantaneamente
consumata dall’utenza;
2. il GSE riceverà l’energia e la venderà sul mercato;
3. l’utente acquisterà presso il Gestore di rete territorialmente
competente l’energia necessaria ai propri fabbisogni pagando
il relativo corrispettivo in bolletta;
55
56. SCAMBIO SUL POSTO Del. 74/08
Delibera 74/08: principali modalità di funzionamento dello
scambio
4. il GSE corrisponderà all’utente un contributo in conto
scambio allo scopo di rimborsare al produttore il costo
sostenuto per l’acquisto di energia;
5. il contributo in conto di scambio sarà quantificato
periodicamente in misura pari al minore tra il controvalore
dell'energia immessa e il valore dell'energia prelevata
presso il fornitore territorialmente competente e sarà al
netto dell'IVA pagata.
56
57. SCAMBIO SUL POSTO Del. 74/08
Delibera 74/08: obblighi del produttore e costi a suo carico
1. accedere al servizio di scambio sul posto tramite la registrazione
sul portale predisposto dal GSE https://applicazioni.gsel.it/;
2. presentare istanza per il servizio di scambio sul posto al GSE
inviando per conoscenza l’istanza anche al Gestore di Rete con cui
regola il meccanismo dei prelievi (per i produttori già in regime di
scambio sul posto ai sensi della Del.28/06 la scadenza per
presentare istanza al GSE è stata fissata per il 31 di marzo 2009);
3. sottoscrivere la convenzione per la regolazione economica dello
scambio sul posto. La convenzione ha durata annuale ed è
tacitamente rinnovata di anno in anno in mancanza di disdetta;
4. pagare al GSE un contributo pari a 30€/anno per ogni impianto a
copertura dei costi amministrativi.
57
58. SCAMBIO SUL POSTO Del. 74/08
alcolo del contributo in conto scambio sul posto
. Calcola il valore dell’en. elettrica immessa (CE imm):
associa all’energia elettrica immessa dal fv un controvalore in € pari al
prodotto tra l’energia elettrica immessa in kWh e il prezzo zonale orario
(i prezzi per il calcolo del ccs fanno riferimento alla valorizzazione
dell’energia elettrica in ciascuna zona e sono calcolati su base oraria).
. Calcola il costo unitario variabile dell’en. trasportata in c€/kWh (CTrasp)
somma il valore dei corrispettivi di trasporto, dispacciamento ed eventu
componenti tariffarie presente in bolletta (A fisse/variabili attività nuclea
residue, costruzione impianti fonti rinnovabili, attività di ricerca e
sviluppo…).
. Calcola il costo sostenuto dall’utente per l’acquisto dell’energia al netto
degli oneri di trasporto e delle componenti tariffarie calcolate in bolletta
(CE prel).
58
59. SCAMBIO SUL POSTO Del. 74/08
Calcolo del contributo in conto scambio sul posto
4. il contributo in conto scambio (CS) espresso in € è il risultato
della somma del:
- il minor valore tra CEimm (calcolo in € del valore totale
dell’energia immessa dal produttore) e CEprel (calcolo in €
dell’onere totale sostenuto dal produttore per l’acquisto
dell’energia al netto del costo di trasporto)
- il prodotto tra il CTrasp (costo unitario variabile dell’energia
trasportata) e l’energia elettrica immessa
CS = < valore tra CEimm e CEprel + CTrasp*tot Eimm
59
60. SCAMBIO SUL POSTO Del. 74/08
Calcolo del contributo in conto scambio sul posto
5. a seguito del calcolo del contributo in conto di scambio:
- qualora il saldo tra l’energia elettrica immessa e
quella prelevata sia negativo non succede nulla
- qualora il saldo sia positivo la differenza tra il
quantitativo di energia elettrica immessa e quella
prelevata costituisce un CREDITO in euro per gli anni
successivi
60
61. SCAMBIO SUL POSTO Del. 74/08
Riconoscimento del contributo al produttore
Elaborato il calcolo del contributo per lo scambio sul posto il GSE è
tenuto a riconoscerlo al contraente tramite:
- 4 erogazioni di acconto trimestrali (sulla base dei dati di misura
dell’energia immessa trasmessi dal Gestore al GSE e l’onere di
prelievo stimato secondo un prezzo di riferimento)
- 1 acconto di conguaglio annuale che regola i precedenti acconti
versati trimestralmente al produttore
61
62. SCAMBIO SUL POSTO Del. 74/08
Erogazione del contributo al produttore
Gli acconti vengono erogati entro il 15° giorno lavorativo del 3° mese del
trimestre successivo a quello di competenza
ESEMPIO: decorrenza convenzione dal 1° gennaio 2009
1° trimestre: gennaio – febbraio – marzo
2° trimestre: aprile – maggio – giugno
Erogazione 1° contributo a titolo di acconto: entro il 15° giorno lavorativo
del mese di giugno
3° trimestre: luglio – agosto – settembre
Erogazione 2° contributo a titolo di acconto: entro il 15° giorno lavorativo
del mese di settembre
62
63. SCAMBIO SUL POSTO Del. 74/08
Erogazione del contributo al produttore
4° trimestre: ottobre – novembre – dicembre
Erogazione 3° contributo a titolo di acconto: entro il 15° giorno
lavorativo del mese di dicembre
1° trimestre successivo all’anno di competenza: gennaio – febbraio
marzo
Erogazione 4° contributo a titolo di acconto: entro il 15° giorno
lavorativo del mese di marzo
Il conguaglio viene calcolato ed erogato entro il 15° giorno del mese
di giugno successivo all’anno di competenza
63
64. IMPIANTI FOTOVOLTAICI: CESSIONE DELL’ENERGIA
Cessione dell’energia elettrica:
per gli impianti di qualunque taglia > 1 kW (qualora non beneficino
della disciplina di scambio sul posto valido solo per impianti fino a
20 kW), è possibile cedere in rete l’energia in esubero rispetto ai
consumi dell’utenza vendendola
al GSE (Delibera 280/07 in vigore dal 1° gennaio 2008)
1.
in borsa
2.
ad un grossista/trader dell’energia elettrica
3.
64
65. IMPIANTI FOTOVOLTAICI: CESSIONE DELL’ENERGIA
Cessione dell’energia elettrica
Delibera 280/07: ritiro dedicato dell’energia
La delibera 280/07 definisce le modalità e le condizioni economiche
per il ritiro da parte del GSE dell’energia elettrica prodotta
dall’impianto fotovoltaico
La vendita dell’energia secondo le modalità del ritiro dedicato è
quello solitamente consigliato per gli impianti fotovoltaici, sia per la
semplicità gestionale sia per la maggiore redditività dei prezzi
minimi garantiti rispetto ai prezzi di mercato.
65
66. IMPIANTI FOTOVOLTAICI: CESSIONE DELL’ENERGIA
elibera 280/07: iter per accedere al ritiro
1. Registrazione sul portale Web del GSE:
https://applicazioni.gsel.it/GWA_UI/
2. presentare istanza per il ritiro dell’energia elettrica
Allegati all’istanza:
– Dichiarazione sostitutiva atto notorio
– Copia denuncia di officina elettrica/o licenza di esercizio
– Regolamento di esercizio (DK inviata ad Enel)
– Scheda dati anagrafici
– Eventuale convenzione ai sensi della 34/05 precedentemente
stipulata con gestore di rete
3. su richiesta del GSE (a verifica documenti istanza presentati)
sottoscrivere la convenzione per la regolazione economica del
ritiro dell’energia elettrica. La convenzione ha durata annuale ed è
tacitamente rinnovata di anno in anno in mancanza di disdetta
66
67. CESSIONE DELL’ENERGIA
Delibera 280/07: corrispettivi passivi per il produttore
1) un corrispettivo pari allo 0,5% del controvalore dell’energia elettrica
ritirata a copertura dei costi amministrativi fino a un massimo di
3.500 euro all’anno per impianto;
2) i corrispettivi per la trasmissione (0,0267 centesimi di €/kWh);
3) per soli impianti di potenza nominale elettrica superiore a 50 kW il
corrispettivo per il servizio di aggregazione delle misure delle
immissioni (corrispettivo unitario di 11€/mese per unità di
produzione).
67
68. CESSIONE DELL’ENERGIA
Delibera 280/07: corrispettivi attivi per il produttore
1) Remunerazione dell’energia elettrica immessa in rete e oggetto
della convenzione (prezzo minimo garantito/prezzo zonale
orario) incrementata di un fattore percentuale pari a 10,8% nel
caso di punti di immissione in bassa e 5,1% nel caso di punti di
immissione in media tensione (fattori percentuali di perdita di
energia sulle reti con obbligo di connessioni a terzi - tabella 8
Del. 350/07);
2) il corrispettivo per il trasporto (0,33 centesimi €/kWh)
moltiplicato per l’energia elettrica effettivamente immessa e
aumentata di un fattore percentuale pari al 9,9% per i punti di
immissione in bassa tensione e pari a 4,2% per i punti di
immissione in media tensione (fattore percentuale di perdita
sulle linee di distribuzione per il servizio di trasporto - tabella 7
– Allegato A della Del. 348/07) .
68
69. CESSIONE DELL’ENERGIA
Delibera 280/07: prezzi per il ritiro dell’energia
Prezzi zonali orari:
Prezzi di mercato riferiti alla zona in cui è collocato l’impianto riconosciuti al
produttore per ciascuna ora di produzione
Prezzi minimi garantiti al produttore:
Prezzi minimi garantiti dell’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici fino
a 1 MW. Sono riconosciuti dal GSE al produttore fino ad un massimo di 2 milioni di
kWh annuali e sono definiti per scaglioni progressivi aggiornati annualmente e
pubblicati sul sito dell’AEEG (valori 2009).
Fino a 500.000 kWh/anno: 0,1011 €/kWh
Tra 500.000 e 1.000.000 kWh/anno: 0,0852 €/kWh
Tra 1.000.000 e 2.000.000 kWh/anno: 0,0745 €/kWh
La scelta di poter usufruire dei prezzi minimi garantiti, in alternativa ai prezzi
zonali orari, viene fatta dal produttore all’atto della stipula della convenzione e il
produttore può modificare la richiesta entro il 31 dicembre di ogni anno
69
70. IMPIANTI FOTOVOLTAICI: CESSIONE DELL’ENERGIA
Cessione dell’energia sul libero mercato: vendita in borsa
In alternativa alla cessione dell’energia con il ritiro dedicato il
produttore può scegliere di vendere direttamente l’energia in borsa
previa iscrizione al mercato dell’energia elettrica.
Per essere ammessi al mercato gestito dal GME (Gestore del Mercato
Elettrico) occorre:
Presentare una domanda di ammissione
1.
Sottoscrivere un Contratto di adesione
2.
Impegnarsi a pagare un corrispettivo fisso annuo e un
3.
corrispettivo per ogni MWh scambiato
70
71. IMPIANTI FOTOVOLTAICI: CESSIONE DELL’ENERGIA
Cessione dell’energia sul libero mercato: vendita in borsa
COSTI a carico del produttore:
Corrispettivi di accesso e partecipazione al ME:
- Corrispettivo di accesso (una tantum): 7.500€
- Corrispettivo fisso annuo: 10.000€
Corrispettivi per ogni transazione:
- Fino a 20.000 MWh: franchigia
- Da 20.000 a 1.000.000 MWh: 0,04 €/MWh
- Da 1.000.000 a 10.000.000 MWh: 0,03 €/MWh
- Superiore a 10.000.000 MWh: 0,02 €/MWh
PREZZO di acquisto in borsa dell’energia
Il prezzo medio (aritmetico) d'acquisto dell’energia elettrica in borsa
relativo al mese di dicembre 2008 è stato pari a 0,094 euro/kWh
71
72. IMPIANTI FOTOVOLTAICI: CESSIONE DELL’ENERGIA
Cessione dell’energia sul libero mercato: vendita ad un
grossista
Il produttore può infine scegliere di cedere l’energia elettrica prodotta e
immessa in rete direttamente ad un grossista/trader attraverso la
stipula di un contratto bilaterale.
Tramite la stipula del contratto il produttore concorda il prezzo di
cessione che è direttamente negoziato con il grossista stesso.
PRECISAZIONE: la tipologia di cessione dell’energia sul libero mercato
(vendita diretta) è di norma utilizzata per vendere produzioni di
energia provenienti da impianti di grande potenza (per questo è quindi
sconsigliato per il fotovoltaico sia per la sua complessità sia per la sua
onerosità)
72
73. IMPIANTI FOTOVOLTAICI: OFFICINA ELETTRICA
OFFICINA ELETTRICA:
Per impianti fotovoltaici di taglia superiore ai 20 kW scatta l’obbligo di
esercitare l’attività nell’ambito di un’ officina di produzione di energia
elettrica: i SR devono presentare la Denuncia di Officina elettrica all’UTF
(Ufficio Tecnico di Finanzia) territorialmente competente che, eseguita la
verifica dell’impianto, rilascia una licenza di esercizio.
PRECISAZIONE: I SR di impianti che operano in regime di cessione totale
e non forniscono l’energia prodotta ai consumatori finali e nemmeno la
consumano per uso proprio non sono tenuti a presentare denuncia di
officina elettrica e nemmeno ad ottenere una licenza di esercizio. Per tali
soggetti è prevista una comunicazione da fornire all’UTF territorialmente
competente nella quale viene rappresentata l’attività che si intende
svolgere e vengono descritti gli impianti utilizzati (rif. Art. 53-bis
circolare 17/D del 28-05-2007: disposizioni applicative del Dlgs 02-02-
2007 n.26)
73
74. IMPIANTI FOTOVOLTAICI: OFFICINA ELETTRICA
OFFICINA ELETTRICA: iter da seguire per esercitare l’Officina
1. presentazione in duplice copia del modulo di Denuncia di officina elettric
(apposito modulo dell’Agenzia delle Dogane) corredato degli allega
tecnici previsti, almeno 30 giorni prima dell’avvio dell’impianto
2. installazione di contatori ad uso UTF, ovvero apparecchi di misur
accompagnati da certificato di prova rilasciato dopo verifiche d
laboratorio da società autorizzate
3. verifica, taratura e sigillatura in loco dei contatori: la verifica deve esser
fatta ad impianto funzionante alla presenza dei tecnici UTF, del titolar
dell’officina (SR) e del tecnico della ditta autorizzata per la taratura de
contatori
4. rilascio di una licenza di esercizio per l’officina (entro 60 giorni dalla dat
della verifica)
5. compilazione di un registro giornaliero della produzione
6. presentazione annuale all’UTF della dichiarazione di consumo (Mod. AD1
da farsi entro fine marzo di ogni anno e relativa all’anno precedente)
74
75. DISCIPLINA FISCALE DEGLI INCENTIVI
PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
(rif. Circ. n. 46/E dell’Agenzia Entrate del 19 luglio 2007 e
risoluzione n. 13/E del 20 gennaio 2008 per lo scambio sul
posto)
76. PRINCIPALI NOVITA’ DELLA CIRCOLARE
• I contributi spettanti a titolo di “tariffa incentivante” sono sempre
esclusi dal campo di applicazione IVA, in quanto la tariffa
incentivante è vista come un contributo a fondo perduto a
sostegno dei costi per la realizzazione dell’impianto
• Sull’acquisto o realizzazione dell’impianto fotovoltaico è
applicabile un’aliquota agevolata del 10%
• Ai sensi dell’art. 28 del DPR n. 600/1973 il GSE Spa, in quanto
gestore di un contributo pubblico, deve operare una ritenuta
d’acconto del 4% sul contributo erogato a titolo di tariffa
incentivante percepita da titolari di partita IVA o da privati che
utilizzano l’impianto non a servizio dell’abitazione
76
77. IMPIANTI FOTOVOLTAICI - scambio sul posto
Intepretazione del nuovo scambio sul posto data dall’Agenzia delle
Entrate:
Il nuovo meccanismo di Scambio sul posto ai sensi della Del. 74/08,
rappresentando un immissione in rete dell’energia e una successiva
corresponsione di un contributo in euro da parte del GSE, perde il suo
significato di origine (interscambio di energia con la rete) e si
configura come un contratto di vendita dell’energia autoprodotta per
la quale viene corrisposto un contributo che assume la forma di
Corrispettivo.
Gli utenti dello scambio sul posto vengono a configurarsi come
produttori e venditori di energia.
77
78. IMPIANTI FOTOVOLTAICI - scambio sul posto
PERSONA FISICA – ENTE NON COMMERCIALE
CASO A: impianto, per la sua collocazione, destinato a sopperire ai
bisogni energetici dell’ abitazione o della sede dell’ente non
commerciale (impianto posto a servizio dell’abitazione/ente non
commerciale)
Impianto < 20 kWp
Tariffa incentivante e contributo in conto scambio non rilevanti ai fini
fiscali (Imposte Dirette)
Impianto > 20 kWp
Tariffa incentivante e contributo in conto scambio rilevante ai fini
fiscali (Imposte Dirette) in quanto si considera che gli impianti di
dimensioni maggiori siano realizzati da soggetti che debbano soddisfare
esigenze diverse da quelle privatistiche/abitative: l’energia immessa in
rete è considerata come ceduta alla rete nell’ambito di un’attività
commerciale (obbligo di fatturazione al GSE e apertura partita IVA)
78
79. IMPIANTI FOTOVOLTAICI - scambio sul posto
PERSONA FISICA – ENTE NON COMMERCIALE
CASO B: impianto per la sua collocazione non destinato a sopperire
ai bisogni energetici dell’ abitazione o della sede dell’ente non
commerciale (impianto situato su un’area separata dall’abitazione e
non di pertinenza della stessa)
A prescindere dalla taglia di impianto l’energia immessa in rete verrà
considerata ceduta alla rete nell’ambito di un’attività commerciale
(obbligo di fatturazione al GSE e apertura partita IVA)
Tariffa incentivante e contributo in conto scambio rilevante ai fini
fiscali
79
80. IMPIANTI FOTOVOLTAICI - scambio sul posto
PERSONA GIURIDICA (IMPRENDITORE) – TITOLARE DI P. IVA
Tariffa incentivante rilevante ai fini fiscali : concorre alla determinazione
del reddito di impresa (Imposte Dirette) ed è assoggettata ad IRPEF
(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) o IRAP (Imposte sull’Attività
Produttiva)/IRES (Imposte sul Reddito delle Società)
Tariffa soggetta a ritenuta d’acconto del 4% per la parte commisurata
all’energia ceduta
Contributo in conto di scambio rilevante ai fini fiscali : concorre
alla determinazione del reddito di impresa (obbligo di fatturazione al
GSE)
80
81. IMPIANTI FOTOVOLTAICI - scambio sul posto
LAVORATORE AUTONOMO (dentista commercialista, medico…)
Non si applica l’IVA sulla tariffa incentivante
§
Tariffa incentivante non rilevante ai fini fiscali: in quanto ai
§
sensi della disciplina del lavoro autonomo gli incentivi di conto
energia non si configurano come compenso relativo all’attività
professionale perché non rappresentano un’erogazione corrisposta
a fronte di una prestazione professionale
Corrispettivo in conto scambio rilevante ai fini fiscali: concorre
§
alla determinazione del reddito di impresa (Imposte Dirette).
NB. Il contribuente dovrà tenere una contabilità separata per la
propria attività e per la cessione dell’energia alla rete tramite lo
scambio
81
82. IMPIANTI FOTOVOLTAICI < 20 kWp
regime di vendita energia in esubero
PERSONA FISICA – ENTE NON COMMERCIALE (< 20 kWp vendita)
CASO A: impianto, per la sua collocazione, destinato a sopperire ai
bisogni energetici dell’ abitazione o della sede dell’ente non
commerciale (impianto posto a servizio dell’abitazione/ente non
commerciale)
Tariffa incentivante: non rilevante ai fini fiscali (Imposte Dirette)
§
Proventi derivanti da attività di vendita energia: sono rilevanti
§
fiscalmente come “redditi diversi” (“diversi” in quanto derivanti da
attività commerciali non esercitate abitualmente); in quanto tali,
però, non sono assoggettati ad IVA
Iva sull’acquisto e/o realizzazione dell’impianto: NON DETRAIBILE
§
in quanto l’impianto è installato per usi privati
82
83. IMPIANTI FOTOVOLTAICI < 20 kWp
regime di vendita energia in esubero
PERSONA FISICA – ENTE NON COMMERCIALE (<20 kWp vendita)
CASO B: impianto per la sua collocazione non destinato a sopperire
ai bisogni energetici dell’ abitazione o della sede dell’ente non
commerciale (impianto situato su un’area separata dall’abitazione e
non di pertinenza della stessa)
L’energia prodotta in esubero si considera ceduta nell’ambito di
un’attività commerciale
Tariffa incentivante rilevante ai fini fiscali e soggetta a
ritenuta d’acconto del 4% per la parte commisurata
all’energia ceduta
83
84. IMPIANTI FOTOVOLTAICI < 20 kWp
regime di vendita energia in esubero
Proventi derivanti da attività di vendita energia:
sono rilevanti fiscalmente quindi assoggettati ad IRPEF o IRAP/IRES
e ad IVA (obbligo di apertura di partita IVA)
Costi e IVA sull’acquisto e/o realizzazione dell’impianto:
Il costo è deducibile con le quote di ammortamento
(coefficiente di ammortamento pari al 9% annuo) in quanto
l’impianto costituisce un bene strumentale per l’impresa
Nota: per persona fisica, se il bene è adibito promiscuamente
all’esercizio dell’impresa e all’uso personale o familiare, lo stesso è
ammortizzabile solo sino al 50% (Art. 102 TUIR-Testo Unico
Imposte sui Redditi)
IVA persone fisiche: detraibile in una quota (in percentuale) pari
al rapporto tra l’energia ceduta alla rete e l’energia
complessivamente prodotta
IVA enti non commerciali: la detrazione spetta solo se l’attività
commerciale è gestita con contabilità separata rispetto a quella
dell’attività principale
84
85. IMPIANTI FOTOVOLTAICI > 20 kWp
regime di vendita energia in esubero
PERSONA FISICA – ENTE NON COMMERCIALE (> 20kWp vendita)
Tariffa incentivante:
• rilevante ai fini fiscali in misura proporzionale alla
quantità di energia ceduta
• soggetta a ritenuta d’acconto del 4% per la parte
commisurata all’energia ceduta;
85
86. IMPIANTI FOTOVOLTAICI > 20 kWp
regime di vendita energia in esubero
Proventi derivanti da attività di vendita energia:
• rilevanti fiscalmente
Costi e IVA sull’acquisto e/o realizzazione dell’impianto:
• Il costo è deducibile con le quote di ammortamento
• IVA persone fisiche: detraibile in una quota (in
percentuale) pari al rapporto tra l’energia ceduta alla rete
e l’energia complessivamente prodotta.
• IVA enti non commerciali: detraibile solo se l’attività
commerciale è gestita con contabilità separata rispetto a
quella dell’attività professionale principale
86
87. IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI QUALUNQUE TAGLIA
PERSONA FISICA O GIURIDICA che realizza l’impianto
fotovoltaico nell’ambito di un’attività commerciale
Tariffa incentivante:
• rilevante ai fini fiscali in misura proporzionale alla quantità di
energia ceduta
• soggetta a ritenuta d’acconto del 4% per la parte
commisurata all’energia ceduta
Proventi derivanti da attività di vendita energia:
• rilevanti fiscalmente
Costi e IVA sull’acquisto e/o realizzazione dell’impianto:
• il costo è deducibile con le quote di ammortamento
• IVA: detraibile
87
88. IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI QUALUNQUE TAGLIA
ERSONA FISICA ESERCENTE ATTIVITA’ DI LAVORO AUTONOMO (es
edico, commercialista, avvocato) o associazione professionale ch
tilizza l’impianto esclusivamente per esigenze di detta attività
Tariffa incentivante:
• non rilevante ai fini fiscali ai sensi della disciplina del lavoro
autonomo: non si configura come compenso relativo all’attività
professionale in quanto non rappresenta un’erogazione
corrisposta a fronte di una prestazione professionale
Costi e Iva sull’acquisto e/o realizzazione dell’impianto:
• il costo è deducibile con le quote di ammortamento
• IVA: detraibile in caso di cessione di energia in esubero e solo
in una quota pari al rapporto tra l’energia ceduta alla rete e
l’energia complessivamente prodotta
88
89. IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI QUALUNQUE TAGLIA
Persona fisica esercente attività di lavoro autonomo che utilizza
l’impianto per produrre energia da destinare promiscuamente
all’uso personale e all’esercizio della propria attività
Tariffa incentivante:
• non rilevante fiscalmente
Costi e Iva sull’acquisto e/o realizzazione dell’impianto:
• il costo è deducibile con le quote di ammortamento
Nota: se il bene è adibito promiscuamente all’esercizio della
professione e all’uso personale o familiare, il costo è
ammortizzabile per il 50%
• IVA: detraibile in una quota in percentuale pari al rapporto tra
l’energia ceduta alla rete e l’energia complessivamente prodotta
89
90. IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI QUALUNQUE TAGLIA
Persona fisica esercente attività di lavoro autonomo o
associazione professionale che utilizza l’impianto nell’ambito
della propria attività e vende l’energia prodotta in eccesso
Tariffa incentivante:
• rilevante ai fini fiscali in misura proporzionale alla
quantità di energia ceduta (assoggettata ad IRAP)
• soggetta a ritenuta d’acconto del 4% per la parte
commisurata all’energia ceduta
90
91. IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI QUALUNQUE TAGLIA
Proventi derivanti da attività di vendita energia:
• sono rilevanti fiscalmente
Costi e Iva sull’acquisto e/o realizzazione dell’impianto:
• il costo è deducibile con le quote di ammortamento. Vanno
applicate le regole dell’ammortamento proprie di ciascuna categoria
di reddito (di impresa e di lavoro autonomo).
Se l’impianto è utilizzato anche per uso personale o familiare (uso
promiscuo) la deducibilità è applicabile sino al 50%
• IVA: detraibile in relazione ad entrambe le attività esercitate
(lavoro autonomo e attività impresa), a condizione che le due
attività siano gestite con contabilità separate
91