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Associazione Belga dei Consumatori
VS
Consiglio dei Ministri Belga
INTRODUZIONE
All’origine della domanda di pronuncia pregiudiziale si
pone un ricorso costituzionale proposto
dall’Associazione Belga dei Consumatori e da due
soggetti privati contro la legge belga di trasposizione
alla direttiva 2004/113, la quale prevede la legittimità
dell’uso dei calcoli attuariali differenziati per uomini e
donne nella fornitura di prodotti assicurativi.
VICENDA
Nel giugno 2008, l’Associazione Belga dei Consumatori
presenta un ricorso per l’annullamento della legge 21
Dicembre 2007, intesa come trasposizione della direttiva
2004/113.
I ricorrenti fanno valere l’incompatibilità della legge del 21
Dicembre 2007 con il principio di parità di trattamento tra
uomini e donne.
Tale legge, infatti, violerebbe l’art.10 della Costituzione belga,
letto in combinato disposto con:
 l’articolo 13 CE (divenuto art.19 n.1 TFUE);
 gli articoli 20, 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali,
 la direttiva 2004/113.
Con COMBINATO DISPOSTO si intende
quella tecnica giuridica mediante la quale
per l’interpretazione di un fatto avente
rilevanza giuridica si ricorre a più norme tra
di loro coordinate.
VICENDA
E’ opportuno notare che nel 2004, quando è stata emanata
la direttiva contenente la deroga, la Carta di Nizza non
aveva ancora efficacia giuridica generalizzata, riconosciuta
solo a partire dal 2009.
Con una sentenza datata 18 Giugno 2009, la Corte
Costituzionale Belga si rivolge quindi alla Corte di Giustizia
chiedendo se la deroga fosse conforme al principio di
parità di trattamento sancito dalla Carta di Nizza, e
avente ora la stessa efficacia giuridica vincolante dei
Trattati (in base all’art. 6 TUE).
DOMANDA PREGIUDIZIALE
La domanda che viene sostanzialmente posta alla Corte di Giustizia
europea è la seguente:
Il fatto che nella predisposizione di contratti di assicurazione
privati si tenga conto (a titolo di fattore di rischio) del sesso
dell’assicurato, è compatibile o meno con i diritti
fondamentali riconosciuti dall’unione?
Formalmente si chiede:
 se l’art.5 n.2 della direttiva 2004/113 sia compatibile con l’art.6 TUE e
quindi con il principio di parità e non discriminazione garantito da tale
disposizione;
 in caso di soluzione negativa della prima questione, se lo stesso art.5
n.2 sia incompatibile con l’art.6 TUE qualora la sua applicazione sia
limitata ai soli contratti di assicurazione sulla vita.
CONTESTO NORMATIVO
Le risposte ai precedenti quesiti vengono
trovate analizzando:
 il Diritto dell’Unione Europea
 la Normativa Nazionale Belga
DIRITTO DELL’UNIONE
I. TUE art.6 (parte d’interesse):
“L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti
nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del
7 Dicembre 2000, adattata il 12 Dicembre 2007 a
Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati”.
II. CARTA DI NIZZA
• Articolo 20
• Articolo 21
• Articolo 23
“Tutte le persone sono uguali davanti alla legge”
DIRITTO DELL’UNIONE
I. TUE art.6 (parte d’interesse):
“L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti
nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del
7 Dicembre 2000, adattata il 12 Dicembre 2007 a
Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati”.
II. CARTA DI NIZZA
• Articolo 20
• Articolo 21
• Articolo 23
“E’ vietata qualsiasi forma di discriminazione
fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore
della pelle o l’origine etnica o sociale, le
caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le
convinzioni personali, le opinioni politiche o di
qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una
minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la
disabilità, l’età o l’orientamento sessuale”
DIRITTO DELL’UNIONE
I. TUE art.6 (parte d’interesse):
“L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti
nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del
7 Dicembre 2000, adattata il 12 Dicembre 2007 a
Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati”.
II. CARTA DI NIZZA
• Articolo 20
• Articolo 21
• Articolo 23
“La parità tra donne e uomini deve essere
assicurata in tutti i campi, compreso in materia
di occupazione, di lavoro e di retribuzione”
DIRETTIVA 2004/113
(adottata sulla base dell’art.13 n.1 CE, divenuto art. 19 n.1 TFUE)
Della direttiva sono da mettere in evidenza i seguenti
articoli:
• Articolo 1 (che ne annuncia l’obiettivo)
• Articolo 4
• Articolo 5 n.1
“Scopo della presente direttiva è quello di istituire
un quadro per la lotta alla discriminazione fondata
sul sesso per quanto riguarda l’accesso a beni e
servizi e la loro fornitura, al fine di rendere
effettivo, negli stati membri il principio della parità
di trattamento tra uomini e donne.”
DIRETTIVA 2004/113
(adottata sulla base dell’art.13 n.1 CE, divenuto art. 19 n.1 TFUE)
Della direttiva sono da mettere in evidenza i seguenti
articoli:
• Articolo 1 (che ne annuncia l’obiettivo)
• Articolo 4
• Articolo 5 n.1
Proibisce ogni discriminazione diretta fondata sul
sesso, compreso un trattamento meno favorevole
della donna in ragione della gravidanza e della
maternità;
Proibisce ogni discriminazione indiretta fondata
sul sesso.
DIRETTIVA 2004/113
(adottata sulla base dell’art.13 n.1 CE, divenuto art. 19 n.1 TFUE)
Della direttiva sono da mettere in evidenza i seguenti
articoli:
• Articolo 1 (che ne annuncia l’obiettivo)
• Articolo 4
• Articolo 5 n.1
“Gli Stati membri provvedono affinché al più tardi
in tutti i nuovi contratti stipulati dopo il 21
dicembre 2007, il fatto di tenere conto del sesso
quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni
a fini assicurativi e di altri servizi finanziari non
determini differenze nei premi e nelle prestazioni.”
DIRETTIVA 2004/113
(adottata sulla base dell’art.13 n.1 CE, divenuto art. 19 n.1 TFUE)
Della direttiva sono da mettere in evidenza i seguenti
articoli:
• Articolo 1 (che ne annuncia l’obiettivo)
• Articolo 4
• Articolo 5 n.1
Fino a questo punto sembra tutto coerente con le richieste
della Associazione dei Consumatori Belga, tuttavia va
richiamato in aggiunta
• Articolo 5 n.2
Permette in deroga, differenziazioni correlate al
sesso riguardo i premi e le prestazioni assicurative,
qualora il sesso costituisca un fattore di rischio
determinante e tale circostanza sia supportata da
pertinenti e accurati dati attuariali e statistici.
Eventuali deroghe andranno riesaminate allo
scadere dei cinque anni successivi all’entrata in
vigore della direttiva.
NORMATIVA NAZIONALE
L’articolo 10 della legge del 10 Maggio 2007 riguarda la lotta
contro la discriminazione tra uomini e donne. Tuttavia il
suddetto articolo, con la legge del 21 Dicembre 2007, viene
sostituito da una norma dall’articolo 3 che dichiara:
“Si può introdurre una distinzione diretta a carattere
proporzionale in base all’appartenenza ad un determinato
sesso al fine di stabilire premi e prestazioni
assicurative, qualora il fattore sesso sia determinante nella
valutazione dei rischi sulla base di dati pertinenti e accurati
dati attuariali e statistici.”
NORMATIVA NAZIONALE
Commissione
di controllo
Commissione
Europea
Camere legislative
Dati
attuariali Dati altri
Stati membri
Art. 3
legge
21/12/2007
Internet
Direttiva
2004/113
RACCOGLIE
PUBBLICA
INVIA
TRASMETTE
VALUTA
RAGIONAMENTO DELLA CORTE
La corte ha ritenuto illegittimo non la deroga in sé, quanto il
fatto che essa sia valida a tempo indeterminato.
Il fatto che uno Stato se ne sia avvalso non significa che possa
consentire alle imprese di continuare all’infinito a utilizzare
criteri differenziati.
In conclusione:
La Corte ha stabilito che l’art. 5 n.2 della direttiva 2004/113/CE
è invalido con effetto alla data del 21 Dicembre 2012.
Tenuto conto di tale risposta, non occorre risolvere la
seconda questione pregiudiziale.
Si chiedeva:
 se l’art.5 n.2 della direttiva 2004/113 fosse compatibile
con l’art.6 TUE e quindi con il principio di parità e non
discriminazione garantito da tale disposizione;
 in caso di soluzione negativa della prima questione,
se lo stesso art.5 n.2 fosse incompatibile con l’art.6 TUE
qualora la sua applicazione fosse limitata ai soli
contratti di assicurazione sulla vita.
OSSERVAZIONI
 Non è stata necessaria una dichiarazione d’invalidità
dell’intera direttiva 2004/113, in quanto l’articolo
invalidato costituisce una parte scindibile di essa e
può dunque essere oggetto di un’isolata dichiarazione
di invalidità.
 La dichiarazione di invalidità dell’art.5 n.2 produce
effetti per i contratti assicurativi stipulati a partire dal
21 Dicembre 2012; questo ha permesso agli Stati
membri di adattare il loro ordinamento interno
tenendo conto dell’invalidità del suddetto articolo.
SPESE
Incidente sollevato dinanzi al giudice
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  • 1. Associazione Belga dei Consumatori VS Consiglio dei Ministri Belga
  • 2. INTRODUZIONE All’origine della domanda di pronuncia pregiudiziale si pone un ricorso costituzionale proposto dall’Associazione Belga dei Consumatori e da due soggetti privati contro la legge belga di trasposizione alla direttiva 2004/113, la quale prevede la legittimità dell’uso dei calcoli attuariali differenziati per uomini e donne nella fornitura di prodotti assicurativi.
  • 3. VICENDA Nel giugno 2008, l’Associazione Belga dei Consumatori presenta un ricorso per l’annullamento della legge 21 Dicembre 2007, intesa come trasposizione della direttiva 2004/113. I ricorrenti fanno valere l’incompatibilità della legge del 21 Dicembre 2007 con il principio di parità di trattamento tra uomini e donne. Tale legge, infatti, violerebbe l’art.10 della Costituzione belga, letto in combinato disposto con:  l’articolo 13 CE (divenuto art.19 n.1 TFUE);  gli articoli 20, 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali,  la direttiva 2004/113. Con COMBINATO DISPOSTO si intende quella tecnica giuridica mediante la quale per l’interpretazione di un fatto avente rilevanza giuridica si ricorre a più norme tra di loro coordinate.
  • 4. VICENDA E’ opportuno notare che nel 2004, quando è stata emanata la direttiva contenente la deroga, la Carta di Nizza non aveva ancora efficacia giuridica generalizzata, riconosciuta solo a partire dal 2009. Con una sentenza datata 18 Giugno 2009, la Corte Costituzionale Belga si rivolge quindi alla Corte di Giustizia chiedendo se la deroga fosse conforme al principio di parità di trattamento sancito dalla Carta di Nizza, e avente ora la stessa efficacia giuridica vincolante dei Trattati (in base all’art. 6 TUE).
  • 5. DOMANDA PREGIUDIZIALE La domanda che viene sostanzialmente posta alla Corte di Giustizia europea è la seguente: Il fatto che nella predisposizione di contratti di assicurazione privati si tenga conto (a titolo di fattore di rischio) del sesso dell’assicurato, è compatibile o meno con i diritti fondamentali riconosciuti dall’unione? Formalmente si chiede:  se l’art.5 n.2 della direttiva 2004/113 sia compatibile con l’art.6 TUE e quindi con il principio di parità e non discriminazione garantito da tale disposizione;  in caso di soluzione negativa della prima questione, se lo stesso art.5 n.2 sia incompatibile con l’art.6 TUE qualora la sua applicazione sia limitata ai soli contratti di assicurazione sulla vita.
  • 6. CONTESTO NORMATIVO Le risposte ai precedenti quesiti vengono trovate analizzando:  il Diritto dell’Unione Europea  la Normativa Nazionale Belga
  • 7. DIRITTO DELL’UNIONE I. TUE art.6 (parte d’interesse): “L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7 Dicembre 2000, adattata il 12 Dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati”. II. CARTA DI NIZZA • Articolo 20 • Articolo 21 • Articolo 23 “Tutte le persone sono uguali davanti alla legge”
  • 8. DIRITTO DELL’UNIONE I. TUE art.6 (parte d’interesse): “L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7 Dicembre 2000, adattata il 12 Dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati”. II. CARTA DI NIZZA • Articolo 20 • Articolo 21 • Articolo 23 “E’ vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale”
  • 9. DIRITTO DELL’UNIONE I. TUE art.6 (parte d’interesse): “L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7 Dicembre 2000, adattata il 12 Dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati”. II. CARTA DI NIZZA • Articolo 20 • Articolo 21 • Articolo 23 “La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione”
  • 10. DIRETTIVA 2004/113 (adottata sulla base dell’art.13 n.1 CE, divenuto art. 19 n.1 TFUE) Della direttiva sono da mettere in evidenza i seguenti articoli: • Articolo 1 (che ne annuncia l’obiettivo) • Articolo 4 • Articolo 5 n.1 “Scopo della presente direttiva è quello di istituire un quadro per la lotta alla discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso a beni e servizi e la loro fornitura, al fine di rendere effettivo, negli stati membri il principio della parità di trattamento tra uomini e donne.”
  • 11. DIRETTIVA 2004/113 (adottata sulla base dell’art.13 n.1 CE, divenuto art. 19 n.1 TFUE) Della direttiva sono da mettere in evidenza i seguenti articoli: • Articolo 1 (che ne annuncia l’obiettivo) • Articolo 4 • Articolo 5 n.1 Proibisce ogni discriminazione diretta fondata sul sesso, compreso un trattamento meno favorevole della donna in ragione della gravidanza e della maternità; Proibisce ogni discriminazione indiretta fondata sul sesso.
  • 12. DIRETTIVA 2004/113 (adottata sulla base dell’art.13 n.1 CE, divenuto art. 19 n.1 TFUE) Della direttiva sono da mettere in evidenza i seguenti articoli: • Articolo 1 (che ne annuncia l’obiettivo) • Articolo 4 • Articolo 5 n.1 “Gli Stati membri provvedono affinché al più tardi in tutti i nuovi contratti stipulati dopo il 21 dicembre 2007, il fatto di tenere conto del sesso quale fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni a fini assicurativi e di altri servizi finanziari non determini differenze nei premi e nelle prestazioni.”
  • 13. DIRETTIVA 2004/113 (adottata sulla base dell’art.13 n.1 CE, divenuto art. 19 n.1 TFUE) Della direttiva sono da mettere in evidenza i seguenti articoli: • Articolo 1 (che ne annuncia l’obiettivo) • Articolo 4 • Articolo 5 n.1 Fino a questo punto sembra tutto coerente con le richieste della Associazione dei Consumatori Belga, tuttavia va richiamato in aggiunta • Articolo 5 n.2 Permette in deroga, differenziazioni correlate al sesso riguardo i premi e le prestazioni assicurative, qualora il sesso costituisca un fattore di rischio determinante e tale circostanza sia supportata da pertinenti e accurati dati attuariali e statistici. Eventuali deroghe andranno riesaminate allo scadere dei cinque anni successivi all’entrata in vigore della direttiva.
  • 14. NORMATIVA NAZIONALE L’articolo 10 della legge del 10 Maggio 2007 riguarda la lotta contro la discriminazione tra uomini e donne. Tuttavia il suddetto articolo, con la legge del 21 Dicembre 2007, viene sostituito da una norma dall’articolo 3 che dichiara: “Si può introdurre una distinzione diretta a carattere proporzionale in base all’appartenenza ad un determinato sesso al fine di stabilire premi e prestazioni assicurative, qualora il fattore sesso sia determinante nella valutazione dei rischi sulla base di dati pertinenti e accurati dati attuariali e statistici.”
  • 15. NORMATIVA NAZIONALE Commissione di controllo Commissione Europea Camere legislative Dati attuariali Dati altri Stati membri Art. 3 legge 21/12/2007 Internet Direttiva 2004/113 RACCOGLIE PUBBLICA INVIA TRASMETTE VALUTA
  • 16. RAGIONAMENTO DELLA CORTE La corte ha ritenuto illegittimo non la deroga in sé, quanto il fatto che essa sia valida a tempo indeterminato. Il fatto che uno Stato se ne sia avvalso non significa che possa consentire alle imprese di continuare all’infinito a utilizzare criteri differenziati. In conclusione: La Corte ha stabilito che l’art. 5 n.2 della direttiva 2004/113/CE è invalido con effetto alla data del 21 Dicembre 2012. Tenuto conto di tale risposta, non occorre risolvere la seconda questione pregiudiziale. Si chiedeva:  se l’art.5 n.2 della direttiva 2004/113 fosse compatibile con l’art.6 TUE e quindi con il principio di parità e non discriminazione garantito da tale disposizione;  in caso di soluzione negativa della prima questione, se lo stesso art.5 n.2 fosse incompatibile con l’art.6 TUE qualora la sua applicazione fosse limitata ai soli contratti di assicurazione sulla vita.
  • 17. OSSERVAZIONI  Non è stata necessaria una dichiarazione d’invalidità dell’intera direttiva 2004/113, in quanto l’articolo invalidato costituisce una parte scindibile di essa e può dunque essere oggetto di un’isolata dichiarazione di invalidità.  La dichiarazione di invalidità dell’art.5 n.2 produce effetti per i contratti assicurativi stipulati a partire dal 21 Dicembre 2012; questo ha permesso agli Stati membri di adattare il loro ordinamento interno tenendo conto dell’invalidità del suddetto articolo.
  • 18. SPESE Incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale Spetta a lui statuire sulle spese
  • 19. CONSEGUENZE Forte pressione delle assicurazioni Fenomeno dell’adverse selection