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Convenzione tra Regione Siciliana e Formez PA
POR FSE 2007- 2013 – Regione Siciliana
Asse VII – Capacità Istituzionale
Azioni di sistema per la capacità istituzionale - linea Comuni
ANALISI PRELIMINARE DI FATTIBILITÀ
ISTITUZIONALE E POLITICA
C O M U N E D I P O L L I N A ( P A )
LA GESTIONE ASSOCIATA OBBLIGATORIA DI FUNZIONI
E SERVIZI COMUNALI
La Convenzione atto organizzativo nel progetto
istituzionale dell’Unione di Comuni Valdemone
Gestione e riscossione dei tributi;
Organizzazione dei servizi pubblici comunali.
2015
Dr. Salvatore Barresi
Esperto FORMEZ PA
09/04/2015
“Un nuovo modello di pubblica
amministrazione”
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Sommario
PREMESSA................................................................................................................................ 2
PERCHÉ LA GESTIONE ASSOCIATA..................................................................................... 4
LA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI POLLINA E SAN MAURO CASTELVERDE
DELL’UNIONE DEI COMUNI VALDEMONE......................................................................... 4
PERCHÉ UNA “CONVENZIONE”............................................................................................ 5
CHE COS’È LA CONVENZIONE E QUALI SONO I RISULTATI CHE SI ATTENDONO ..... 6
LA GESTIONE ASSOCIATA OBBLIGATORIA DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI ...... 9
La Convenzione è un atto organizzativo nel progetto istituzionale dell’Unione di Comuni. ...... 9
I PRO E I CONTRO DELLA CONVENZIONE........................................................................ 12
RESISTENZE PREVEDIBILI .................................................................................................. 12
FATTORI DI SUCCESSO E INSUCCESSO ............................................................................ 13
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TRIBUTI LOCALI .... 14
REGOLAMENTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TRIBUTI........................................ 19
Bibliografia............................................................................................................................... 27
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PREMESSA
Il Comune è un ente locale al pari delle Province, Città metropolitane, Comunità
montane, Comunità isolane e delle Unioni di Comuni.
Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali «il Comune è l’ente locale che rappresenta la propria
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo».
Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva
e finanziaria nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento
della finanza pubblica ed è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge
dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà; svolge le sue funzioni
anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma
iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, dunque applicando il principio di
sussidiarietà orizzontale.
Così come disciplinato dal TUEL, la generalità dei compiti e delle funzioni
amministrative è attribuita ai Comuni oltre che alle Province, secondo le loro dimensioni
territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono
l’unitario esercizio a livello regionale; funzioni, dunque, che vanno attribuite in base al
principio di adeguatezza.
L’art. 13 del TUEL identifica le funzioni fondamentali che: «spettano al Comune tutte le
funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale,
precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto
ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia
espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze».
Nel riordino istituzionale i Comuni sotto dei 5.000 abitanti, sotto i 3.000 in montagna,
sono obbligati dalla legge a gestire in forma associata tutte le funzioni fondamentali,
salvo proroghe, mediante convenzioni o unioni di comuni, e sono incentivati alla fusione.
Il fenomeno investe oltre il 70% dei Comuni italiani, il 68% dei Comuni siciliani.
La gestione associata è pensata come uno strumento dei Comuni per ridurre la spesa e
ottimizzare la gestione, senza ridurre il livello di servizi ai cittadini.
L’operazione si deve fare a costo zero: senza indennità aggiuntive per gli amministratori,
in quanto sindaci o consiglieri comunali, e senza aumento del costo del personale, in
quanto si deve far ricorso al personale comunale.
La Normativa statale è chiara e il D.L. 78/2012 e s.i.m.: prevede l’obbligatorietà gestione
associata delle funzioni fondamentali: almeno 3 funzioni dal 1° gennaio 2013; ulteriori 3
funzioni dal 1° luglio 2014; tutte le funzioni fondamentali dal 1.01.2015.
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Considerato che il Comune di Pollina (PA) risulta far parte dell’Unione dei Comuni
Valdemone si è ipotizzata, come prevede la normativa nazionale e per ovviare alla
frammentazione dei Comuni, di utilizzare una delle tre formule istituzionali: convenzione,
unione di comuni e fusione.
Nel caso in specie, con riferimento al riordino della disciplina dei tributi locali, si è
identificata la formula istituzionale della “Convezione”, lasciando comunque ai due
Comuni, facenti parte dell’Unione, la propria storia, i propri simboli, la propria identità,
anzi rafforzandola.
Nell’analisi preliminare di fattibilità istituzionale e politica sono stati analizzati i vincoli e
le opportunità, consapevolmente che, per i piccoli comuni, nulla sarà come prima.
Inoltre, per evitare che ciò si traduca in una espropriazione di funzioni, si è pensato ad
una gestione associata in termini nuovi, come una rete e non come una sovrastruttura.
Si è pensato di inserire nell’Unione di Comuni Valdemone, composto dai Comuni di
Pollina e San Mauro Castelverde, una Convezione specifica, secondo l’art. 19, c. 27, D.L.
95/2012 conv. in L. 135/2012 riguardanti le funzioni fondamentali dei Comuni:
a) Gestione e riscossione dei relativi tributi;
b) Organizzazione dei servizi pubblici comunali.
La Convenzione, all’interno dell'Unione dovrà consentire nel tempo di risparmiare e
ridurre il costo organizzativo della pubblica amministrazione, mettere insieme dirigenti,
dipendenti, funzioni, e ciò per sviluppare, i servizi che servono ai cittadini aumentando la
qualità della vita, guardando la gestione associata come uno strumento dei comuni per
migliorare l’offerta di servizi, ottimizzare la gestione e governare lo sviluppo, che sempre
più travalica i confini comunali (e non solo).
Per questo è necessario definire un modello di governance che consenta ai Sindaci e agli
eletti dai cittadini di mantenere saldamente la guida del governo locale, di controllare la
qualità dei servizi, verificare la soddisfazione dei cittadini, ai quali devono rendere conto.
Infine, è necessario, al di là del servizio ai Comuni, che FORMEZ PA sta svolgendo per
conto della Regione Sicilia, chiarire prima i risultati che ciascun amministratore si aspetta
dalla gestione associata, i rischi che intravvede e come gestire le eventuali resistenze dei
dipendenti.
Dr. Salvatore Barresi
Esperto FORMEZ PA
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PERCHÉ LA GESTIONE ASSOCIATA
La gestione associata delle funzioni fondamentali è stata interessata, dal 2010 in poi, da
un ricorrente intervento legislativo teso al perseguimento di un unico obiettivo: riduzione
o contenimento della spesa pubblica (cfr. art. 14, D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n.
122 del 2010; art. 16 D.L. n. 138 del 2011, convertito in L. n. 148 del 2011; art. 19, D.L.
n. 95 del 2012, convertito in L. n. 135 del 2012, legge 7 aprile 2014, n. 56).
Se pur l’obbligo di gestione associata costituisce espressione di un principio generale di
coordinamento della finanza pubblica (ai sensi del terzo comma dell’art. 117 Cost.,
ispirato ad obiettivi di razionalizzazione e di risparmio della spesa pubblica) e quindi
risultano chiari gli obiettivi da perseguire, molti sono ancora i nodi da sciogliere per
adempiere alle disposizioni normative senza perdere di vista il miglioramento dell’assetto
organizzativo dei comuni.
Le principali fonti normative sono la Legge 30 luglio 2010, n. 122, conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica e il Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali.
LA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI POLLINA E SAN MAURO
CASTELVERDE DELL’UNIONE DEI COMUNI VALDEMONE.
La Convenzione ha natura contrattuale, non ha organi di amministrazione e struttura
propria, si appoggia su quella del Comune capofila e può prevedere la costituzione di
uffici unici fra gli enti locali convenzionati e potrebbe essere estesa ai Comuni confinanti
di Castelbuono e Cefalù non facenti parte dell’Unione Comuni Valdemone.
Prima dell’obbligo di gestione associata la Convenzione in genere aveva carattere mono-
servizio. Questo ha creato gestioni associate a geometria variabile, in cui ciascun comune
negoziava di volta in volta forme di collaborazione per specifici servizi con comuni
diversi.
Stante l’attuale quadro normativo, le convenzioni dovranno estendersi a tutte le funzioni e
i servizi fondamentali, essere stipulate per un bacino almeno di 5.000 abitanti, tutte con
enti rientranti nella provincia e nell’ATO individuato dalla Regione.
Dopo 3 anni le convenzioni devono dimostrare di avere conseguito significativi livelli di
efficacia ed efficienza nella gestione, altrimenti devono obbligatoriamente trasformarsi in
unioni. Inoltre, dopo 5 anni dalla legge non possono più essere costituite nuove
convenzioni.
I vantaggi della convenzione sono la flessibilità e la facilità di recesso (sempre che non vi
siano contributi regionali da restituire), che però implica la scelta di altri partner per un
minimo di 5.000 ab., perché non si può tornare a gestire in proprio la funzione.
Gli svantaggi sono che il comune capofila è chiamato a sostenere maggiori oneri
gestionali, logistici, di personale rispetto agli altri, mentre si affievolisce molto la
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discrezionalità politica e gestionale dei comuni partner, perché non c’è un organo di
governo della convenzione.
Inoltre, la gestione delle convenzioni sarà molto complessa sotto il profilo
amministrativo, perché si imporrà la stipula di una convenzione per ciascuna delle
funzioni fondamentali.
Il Comune di Pollina (PA), oggi, necessariamente deve superare il vecchio modello
organizzativo e sposare l’idea di un nuovo prototipo, basato soprattutto sull’efficienza,
l’efficacia e l’economica dell’azione amministrativa, orientato in direzione di una logica
sostanzialmente aziendale.
Il Comune ai nostri tempi è un ente che non può considerarsi avulso dalla realtà storico-
economica nella quale è inserito.
Solo in questo modo è possibile spiegare il ricorso alle azioni di spending rewiev, alla
necessità di agire sul versante della spesa pubblica, facendo riferimento ai costi standard,
all’indispensabilità di avvalersi obbligatoriamente delle forme associative (quanto meno
per i Piccoli Comuni), per determinare economie di scala e rendere i servizi erogati ai
cittadini meno onerosi dal punto di vista economico-finanziario.
Per questo abbiamo ipotizzato un percorso per arrivare a concepire una “Convenzione”
strutturata per la gestione e riscossione dei relativi tributi e l’organizzazione dei servizi
pubblici comunali ad essi collegati.
PERCHÉ UNA “CONVENZIONE”
Una prima risposta viene data dal fatto che i Comuni non hanno più soldi seppur le loro
funzioni sono fondamentali per la crescita, la qualità della vita e l’andamento delle
popolazioni: Il comma 1, lett. A) dell’art. 19 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, recante
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini (dichiarato costituzionalmente legittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza
n. 22, depositata l’11 febbraio 2014), convertito, con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n.
135.
Una seconda risposta è, e sarà la mancata riscossione del tributi locali che pesa e peserà
sulle finanze a disposizione dell’ente Comunale.
Infatti, la Legge di Stabilità 2014 ha profondamente innovato la disciplina dei tributi
locali incidendo, da una parte, sulle condotte che dovranno tenere i contribuenti, dall'altra,
sulle modalità di riscossione dei propri tributi da parte dei Comuni.
Sino a dicembre 2014 è stata prorogata l’attività di riscossione che Equitalia svolge
nell’interesse degli Enti locali, rinviando così la cessazione delle sue funzioni e
posticipando l’onere per i Comuni di individuare il soggetto al quale affidare la
riscossione coattiva dei propri tributi a partire da gennaio 2015.
Pertanto, Il mancato incasso dei Comuni peserà sul bilancio locale. C’è un gap tra gettito
stimato dagli enti locali, relativo all’incasso delle imposte, e gettito effettivamente
incassato.
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È ormai prassi che dal primo gennaio 2015 tale discrepanza peserà per le realtà locali,
dato che grazie alla Legge di stabilità 2015, i Sindaci dovranno congelare un “fondo
crediti” a Bilancio, proporzionale alla mancata riscossione degli ultimi cinque anni e
considerare tale voce come un capitolo del Patto di stabilità.
Terza risposta è quella relativa di comprendere che il Comune oltre e prima di essere un
soggetto giuridico è un’organizzazione.
Il Comune al pari di qualsiasi organizzazione complessa, ha una propria funzione, un
proprio scopo, una sua mission; ma al contempo deve tradurre la sua peculiare funzione
in obiettivi concreti.
Deve darsi in definitiva una vera e propria strategia, tramite la quale comparare i risultati
conseguiti; dei porsi dei traguardi da raggiungere entro un predeterminato lasso
temporale; obiettivi possibili e misurabili, attraverso i quali porre in campo, altresì,
un’azione di benchmarking, con cui parametrare le proprie performance, rispetto a quelle
di altre enti, presi come punti di riferimento.
Quarta risposta. In definitiva il Comune, oggi, necessariamente deve superare il vecchio
modello organizzativo e sposare l’idea di un nuovo prototipo, basato soprattutto
sull’efficienza, l’efficacia e l’economica dell’azione amministrativa, orientato in
direzione di una logica sostanzialmente aziendale.
Quinta risposta. I piccoli Comuni soffrono per mancanza di economie di scala, prezzi di
acquisto più elevati, difficoltà a privatizzare i servizi, sottoutilizzazione di alcune
attrezzature, stessi compiti amministrativi e stessi vincoli dei comuni medio-grandi, con
meno risorse per assolverli, più difficoltà a trovare competenze professionali per le nuove
incombenze.
Solo in questo modo è possibile spiegare il ricorso alle azioni di spending rewiev, alla
necessità di agire sul versante della spesa pubblica, facendo riferimento ai costi standard,
all’indispensabilità di avvalersi obbligatoriamente delle forme associative (quanto meno
per i Piccoli Comuni), per determinare economie di scala e rendere i servizi erogati ai
cittadini meno onerosi dal punto di vista economico-finanziario.
CHE COS’È LA CONVENZIONE E QUALI SONO I RISULTATI CHE SI
ATTENDONO
… i piccoli Comuni esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di
comuni o convenzione le funzioni fondamentali…
Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali - Decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 al CAPO V - Forme associative all’Art. 30 disciplina le Convenzioni:
1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti
locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli
enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
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3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la
realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria
competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali,
previa statuizione di un disciplinare-tipo.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione
di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai
quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti
all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo
a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
La convenzione può prevedere anche (art. 32, comma 4, Tuel):
la costituzione di uffici comuni;
la delega di funzioni ad uno degli enti partecipanti all'accordo, che funge da
"capofila".
Nel primo caso, l'attività dell'ufficio comune si dovrà imputare a tutti gli enti partecipanti,
in quanto l'ufficio opera "in luogo" degli enti associati.
Nel caso di delega delle funzioni, invece, la responsabilità per gli atti sembra riferibile
esclusivamente all'ente delegato, in quanto quest'ultimo opera espressamente "in nome e
per conto" degli enti deleganti.
L’ufficio comune
L' Ufficio comune è quello che opera con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai
quale è stato affidato l'esercizio delle funzioni pubbliche e dei servizi pubblici in luogo
degli enti partecipanti all'accordo. In altri termini, si costituisce un nuovo (cioè non
esistente prima) singolo ufficio, composto dal personale distaccato degli enti aderenti.
Tale Ufficio esercita tutte le funzioni ed i servizi del settore per tutti gli Enti aderenti.
L' Ufficio comune è quello che opera con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai
quale è stato affidato l'esercizio delle funzioni pubbliche e dei servizi pubblici in luogo
degli enti partecipanti all'accordo. In altri termini, si costituisce un nuovo (cioè non
esistente prima) singolo ufficio, composto dal personale distaccato degli enti aderenti.
Tale Ufficio esercita tutte le funzioni ed i servizi del settore per tutti gli Enti aderenti.
L’ufficio delegato
L'Ufficio delegato è, invece, quello costituito attraverso l'istituto della delega di funzioni,
da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per
conto degli enti deleganti. In altri termini, viene individuato un ufficio delegato, fra gli
Enti aderenti, al quale vengono trasferite tutte le funzioni ed i servizi del settore per tutti
gli Enti aderenti.
L'Ufficio delegato è, invece, quello costituito attraverso l'istituto della delega di funzioni,
da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per
conto degli enti deleganti. In altri termini, viene individuato un ufficio delegato, fra gli
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Enti aderenti, al quale vengono trasferite tutte le funzioni ed i servizi del settore per tutti
gli Enti aderenti.
I Comuni in convenzione mantengono la titolarità giuridica delle funzioni, delle risorse e
del personale.
I vantaggi che i Comuni possono ottenere dalle Convezioni sono:
Miglioramento dei servizi ai cittadini
– Garanzia di continuità dei servizi
(ad es. quando un dipendente è
assente).
– Omogeneizzazione dei servizi sul
territorio, oltre i confini comunali
– Miglioramento della qualità dei
servizi offerti a parità di costi.
– Attivazione di nuovi servizi, che il
singolo comune non può
sostenere.
Miglioramento dell’efficienza della
gestione
– Economie di scala e
ottimizzazione dei costi.
– Riduzione dei costi unitari.
– Maggiore potere di mercato verso
i fornitori.
– Contributi regionali e
reperimento di finanziamenti
aggiuntivi su progetti.
Miglioramento dell’organizzazione
– Razionalizzazione
dell’organizzazione delle funzioni
e dei servizi.
– Riduzione del personale adibito
alle funzioni interne e riutilizzo
nei servizi ai cittadini.
– Specializzazione del personale
dipendente, mediante la
formazione.
– Scambio di competenze e di
esperienze professionali tra i
dipendenti (gruppi di lavoro).
Sviluppo del territorio
– Condivisione e coordinamento
delle politiche di sviluppo del
territorio.
– Acquisizione di maggior peso
politico con i livelli di governo
superiori.
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LA GESTIONE ASSOCIATA OBBLIGATORIA DI FUNZIONI E SERVIZI
COMUNALI
La Convenzione è un atto organizzativo nel progetto istituzionale dell’Unione di Comuni.
“Il Comune (anche quello “piccolo”) è l’ente locale di “prima istanza”, proiezione
immediata e diretta della comunità locale che lo costituisce; ed è lo stesso Comune – o,
per meglio dire, il Sindaco – che, spesse volte, assume altresì il ruolo di “ultima, unica
istanza” alla quale i cittadini si rivolgono quando altri soggetti del sistema istituzionale
non abbiano potuto offrire risposta ai loro bisogni e alle loro necessità. Questo vale sia
per quanto riguarda funzioni essenziali addirittura per l’identità giuridica dei consociati
(si pensi, a tacer d’altro, all’anagrafe), sia per quel che concerne servizi che
contribuiscono a segnare notevolmente il livello complessivo di welfare (quali gli asili
nido, o il trasporto pubblico urbano), sia, come hanno ampiamente dimostrato i
recentissimi episodi catastrofici dovuti ai movimenti tellurici o al dissesto idrogeologico,
per le operazioni di primo soccorso e di protezione civile che debbono aiutare i residenti
in momenti di particolarissima fragilità e debolezza. L’obbligo di assicurare un elevato
livello di efficienza e di economicità nei servizi alla persona e nel funzionamento della
macchina politico-amministrativa, da una parte, e di mantenere in ordine i saldi di
bilancio in ragione dei vincoli europei, dall’altra parte, non può, dunque, giustificare
l’abbandono o la soppressione di questo vivace insieme di realtà locali.“1
Il tema dunque è quello dello sviluppo e della crescita di una nuova governance nei
piccoli Comuni che consenta a questi Enti di raggiungere le migliori condizioni possibili
per esercitare più adeguatamente le proprie funzioni, senza rinunciare alla propria
autonomia e, comunque, al servizio dei cittadini e del territorio.
Per i piccoli Comuni questo rappresenta la sfida per l’adeguatezza, intesa come la
capacità di gestire tutte le funzioni e i servizi fondamentali nell'interesse delle comunità,
affermando il diritto dei cittadini di usufruire di servizi di analoga qualità,
indipendentemente dal loro Comune di residenza.
È, allora, necessario un progetto istituzionale ed organizzativo di lungo respiro e di chiara
impostazione.
La normativa attuale impegna le amministrazioni a scegliere quale tipo di forma di
gestione associata utilizzare e quali caratteristiche essa debba avere.
1
L’ASSOCIAZIONISMO OBBLIGATORIO DEI COMUNI NELLE PIÙ RECENTI EVOLUZIONI LEGISLATIVE di Paola
Bilancia (Professore ordinario di Istituzioni di Diritto costituzionale – Università degli Studi di Milano)
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Se si accetta il presupposto teorico che un progetto di forma associata afferisce al mondo
del change management nell’ambito di politiche pubbliche, il progetto di gestione
associata deve affrontare diversi ambiti di lavoro, come per ogni piano di cambiamento:
Assumendo come finalità principali delle gestioni associate le seguenti categorie:
1) semplificazione amministrativa;
2) efficienza e qualità gestionale dei servizi associati, con una parola chiave:
‘‘adeguatezza’’ del livello di gestione del servizio;
3) valorizzazione del personale e costruzione di professionalità specializzate;
4) valorizzazione capacità di policy making;
5) riduzione dei costi di funzionamento attraverso la gestione associata, si possono
esplicitare gli orientamenti strutturali che potranno orientare le scelte ed i progetti
di sviluppo delle gestioni associate in convenzione.
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Le regole da seguire sono:
a. Redazione di una strategia di sviluppo (Documento programmatico, Documento di
indirizzo, ecc);
b. Ri-disegno dei servizi e della struttura, dei processi organizzativi e dei
meccanismi di integrazione;
c. Progetti di innovazione tecnologica;
d. Scelta di politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane;
e. Progetti di comunicazione interna ed esterna.
I modelli possibili – Esempi – Convenzione – Ufficio comune
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I PRO E I CONTRO DELLA CONVENZIONE
Pro Contro
Strumento flessibile e semplice da
realizzare
Destinata a servizi altamente
specializzati (es suap) o marginali
Facilità di recesso
Normalmente il Comune capofila deve
sostenere maggiori oneri gestionali,
logistici e di personale rispetto agli altri
Comuni
Non ha una propria governance
(instabilità)
Difficile gestione associata di tutte le
funzioni
RESISTENZE PREVEDIBILI
Resistenze culturali
– Timore di perdere l’identità
comunale (campanilismo).
– Individualismo amministrativo (chi
fa da sé fa per tre).
– Mancanza di fiducia reciproca fra
gli amministratori.
Resistenze politiche
– Timore dei piccoli Comuni di
essere egemonizzati dal Comune
più grande
– Timore del Comune capofila di
accollarsi oneri eccessivi per conto
dei piccoli Comuni.
– Timore degli amministratori di
perdere visibilità presso i cittadini.
– Timore degli amministratori di
perdere il controllo diretto del
personale.
– Complessità e lentezza dei processi
decisionali (negoziazioni,
mediazioni).
Resistenze organizzative
– Resistenze dei responsabili dei
servizi (timore di perdere
l’indennità di PO).
– Resistenze del personale (mobilità
sul territorio)
– Complessità della gestione
organizzativa della rete
intercomunale.
Motivazioni economiche
– Timore che i costi della gestione
associata superino i benefici attesi.
– Scarto temporale fra costi
immediati di avvio e benefici futuri.
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FATTORI DI SUCCESSO E INSUCCESSO
L’esperienza insegna che la gestione
associata ha successo quando:
– vengono effettivamente condivise
le scelte di gestione delle funzioni
trasferite.
– si realizzano economie che
consentono di mantenere e
migliorare i servizi;
– il valore prodotto supera i costi
sostenuti;
– i cittadini sono soddisfatti dei
servizi offerti;
– il personale comunale percepisce
l’andare all’unione come
un’opportunità;
– i comuni più grandi e più piccoli
percepiscono l’equità nella
distribuzione di costi e benefici;
– si rinsalda la fiducia fra gli
amministratori;
– gli amministratori riscuotono
consenso fra i propri cittadini, al
di là del colore politico.
L’esperienza insegna che la gestione
associata fallisce per:
– l’uso strumentale dell’Unione
solo per prendere i contributi;
– il trasferimento formale (sulla
carta) e non sostanziale delle
funzioni all’Unione;
– iI venir meno delle convenienze
per cui si è decisa la gestione
associata: aumento dei costi,
peggioramento dei servizi,
lamentele dei cittadini;
– l’insoddisfazione per la
ripartizione di costi e benefici fra
comuni più grandi e più piccoli;
– il cambiamento del colore politico
delle amministrazioni;
– l’incapacità dei manager pubblici
di gestire la rete;
– il trasferimento alla gestione
associata del personale “critico”.
Pagina | 14
CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TRIBUTI
LOCALI
L’anno _____________ e questo giorno del mese di in ______________ nella sede dell’Unione
dei Comuni di ____________________
TRA
1. ___________________, nato ______________ a il xx/xx/xxxx in qualità di Sindaco del
Comune di ____________, che interviene non in proprio ma in nome, per conto e nell’interesse
del Comune stesso, autorizzato con atto del C.C. n. xxx esecutivo, (codice fiscale e partita IVA
n.);
2. ___________________, nato ______________ a il xx/xx/xxxx in qualità di Sindaco del
Comune di ____________, che interviene non in proprio ma in nome, per conto e nell’interesse
del Comune stesso, autorizzato con atto del C.C. n. xxx esecutivo, (codice fiscale e partita IVA
n.);
3. ___________________, nato ______________ a il xx/xx/xxxx in qualità di Sindaco del
Comune di ____________, che interviene non in proprio ma in nome, per conto e nell’interesse
del Comune stesso, autorizzato con atto del C.C. n. xxx esecutivo, (codice fiscale e partita IVA
n.);
4. ___________________, nato ______________ a il xx/xx/xxxx in qualità di Sindaco del
Comune di ____________, che interviene non in proprio ma in nome, per conto e nell’interesse
del Comune stesso, autorizzato con atto del C.C. n. xxx esecutivo, (codice fiscale e partita IVA
n.);
E
l’Unione dei Comuni “______________________________” in persona del Presidente
domiciliato per la sua carica presso l’Unione “__________________________”, (codice fiscale n.
__________________________) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera
Consiglio dell’Unione n. …….. del ___________________;
PREMESSO CHE
I Comuni di _______________________, _____________________, __________,
____________ e ____________, in data ______________ hanno costituito l’Unione dei Comuni
dei ___________________ai sensi dell’articolo 1 dello statuto al fine di realizzare una gestione
più qualificata, efficiente ed economica dei servizi tramite forme di integrazione;
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione disciplina le modalità di trasferimento all'Unione di Comuni
"_______________________” della gestione associata dei servizio di "Tributi Locali".
La normativa di riferimento è costituita dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali di Settore,
nonché dai relativi Regolamenti.
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ART. 2 - FINALITA’
La gestione associata del servizio tributi costituisce lo strumento sinergico mediante il quale i
Comuni aderenti assicurano l’unicità di conduzione.
L’organizzazione del servizio deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza,
efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa, secondo principi di
professionalità e responsabilità.
Il servizio associato "Tributi Locali" è finalizzato in particolare a garantire:
- attraverso una struttura operativa, lo strumento mediante il quale l'Unione dovrà gestire il
servizio Tributi Locali con lo scopo di ottimizzare le soluzioni organizzative e conseguire ogni
possibile miglioria, sia in termini di economicità che di qualità del servizio in funzione della
armonizzazione normativa e gestionale dei tributi nel territorio dell'Unione;
- assistenza tecnica ai Comuni e consulenza giuridica in materia di tributi locali, propedeutica alla
predisposizione dei regolamenti, di atti amministrativi e di atti relativi al contenzioso tributario,
assistenza operativa in tutte le fasi di applicazione dei tributi e nella formazione degli archivi
informatizzati per la gestione dei tributi.
ART. 3 – DECORRENZA E DURATA
La presente convenzione decorre dal _________________ per i Comuni di
___________________e di _______________ed entro il ____________ per i Comuni di
_______________e ____________.
La presente Convenzione ha durata pari a quella dell'Unione dei Comuni.
Il recesso di un Comune prima della scadenza della presente convenzione è deliberato e
comunicato entro il 30 aprile ed avrà effetto dal 1° Gennaio dell’anno successivo.
Il recesso di un Comune o più Comuni, alla scadenza della convenzione, non fa venir meno la
gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.
ART. 4 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Tutti gli adempimenti in ordine procedurale ed organizzativo connessi all'attività del servizio
associato dei tributi locali, sono svolti dal responsabile del Settore Tributi dell'Unione.
L'ufficio per la gestione associata e coordinata del servizio Tributi assume la denominazione di:
"Ufficio Unico Tributi Locali".
La sede operativa è individuata negli uffici amministrativi del Comune di _____________località
________________dove verrà allestito un unico ufficio centrale (backoffice) per l'elaborazione e
la predisposizione dell'attività regolamentare, della modulistica e dell'attività ordinaria e di
accertamento di ciascun tributo.
La Giunta dell'Unione può, con propria deliberazione, qualora ne ricorra la necessità, individuare
altre sedi alternative o aggiuntive nell'ambito territoriale dell' Unione.
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Uno sportello informatributi (front-office), sarà dislocato presso ogni Ente aderente e collegato,
tramite rete telematica, all'Ufficio centrale, a disposizione dei contribuente per informazioni,
assistenza e richiesta di documentazione.
Nella prima fase di attuazione della presente convenzione, l'attività dovrà essere prioritariamente
rivolta alla graduale e progressiva integrazione dei servizi, inerenti le funzioni interessate,
attualmente operanti nel singoli enti aderenti.
ART. 5 - FUNZIONI TRASFERITE
Sono trasferite all'Unione le funzioni di cui al successivo comma 3, relative alla gestione dei
seguenti tributi attualmente previsti dalla legge IUC [TARI, TASI, IMU]
- Imposta Comunale sugli Immobili;
- Tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- Tassa o Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, permanente e temporanea;
- Imposta Comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.
Il trasferimento riguarderà anche nuovi tributi ed eventuali modifiche introdotte dal legislatore ai
tributi attuali.
Per ciascun tributo, saranno gestite le seguenti attività:
- Rapporti con il contribuente;
- Gestione ordinaria dei Tributo;
- Studio e predisposizione dei regolamenti e degli atti amministrativi ad essi conseguenti;
- Apprendimento ed aggiornamento di tutte le norme in materia di tributi comunali;
- Supporto alla determinazione delle tariffe ed aliquote dei singoli tributi;
- Predisposizione della modulistica e di pacchetti applicativi comuni in materia tributaria;
- Controllo delle posizioni rilevanti ai fini fiscali e recupero dell'evasione (emissione di
avvisi di liquidazione, accertamento, irrogazione di sanzioni amministrative, formazione
ruoli coattivi, rimborsi, invio questionari);
- Analisi delle modalità di esecuzione del versamenti;
- Gestione contenzioso tributario in tutte le sue fasi;
- Eventuale affidamento in concessione, tramite gara unica d'appalto, della riscossione e
gestione di alcuni tributi comunali;
- Attivazione di meccanismi di comunicazione con il cittadino- utente, associazioni dì
categoria e studi professionali;
- Studio per migliorare i processi di lavoro (modalità di controllo e procedure di riscossione
attraverso l'analisi del costi-benefici)
Resta ferma la titolarità dei rapporto tributario a capo dei singoli Comuni, i quali conservano la
potestà impositiva e regolamentare e la spettanza esclusiva delle entrate relative al tributi propri.
Art. 5 - DOTAZIONE ORGANICA
L’Ufficio in argomento sarà costituito dal personale che risulta in forza ai comuni di
______________, _______________, _______________, _________________che svolgono il
servizio all’interno degli stessi per cui è previsto il passaggio all’Unione _______________.
Il Responsabile del Servizio sarà individuato dall’Unione secondo la propria disciplina interna.
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Su proposta del Responsabile del Servizio, l’Unione provvederà alla revisione della dotazione del
personale con proprio atto deliberativo.
ART. 6 - CONSIGLIO TRIBUTARIO ASSOCIATO
Nell'ambito dei servizio assodato Tributi Locali, è istituito anche il Consiglio Tributario associato
ai sensi dell'articolo 18 D.L.78/2010, convertito con L.122/2010 e smi.
La composizione ed il funzionamento dei succitato Consiglio Tributario verranno disciplinati da
apposito Regolamento.
ART. 7 - RAPPORTI ECONOMICI
Per il funzionamento dei servizio associato di Tributi Locali è prevista una spesa annua a carico
dei comuni aderenti.
Le quote di partecipazione dei singoli Comuni sono state determinate in valore percentuale
sommando il numero degli abitanti con il numero dei contribuenti.
I comuni aderenti sono tenuti a versare le quote di partecipazione con cadenza trimestrale (entro
la fine del mese di marzo, giugno e settembre). La quarta quota (dicembre) sarà preceduta dal
rendiconto delle spese sostenute e delle eventuali somme a conguaglio.
ART. 8 – ADESIONI SUCCESSIVE ALLA GESTIONE ASSOCIATA
La presente convenzione e quelle da essa derivate hanno carattere aperto, nel senso che gli enti
sottoscrittori danno il proprio assenso preventivo a successive adesioni da parte di enti interni al
livello ottimale che non risultano tra i sottoscrittori della presente.
L’adesione successiva alla convezione avviene con deliberazione degli organi competenti
dell’Ente Locale entrante.
Possono chiedere di aderire a funzioni determinate anche gli enti esterni al livello ottimale, nel
qual caso occorre una deliberazione del Consiglio dell’Unione.
In tali casi, gli enti non sottoscrittori della presente convenzione sono tenuti a contribuire alle
spese della gestione associata in ragione dell’attività svolta in loro favore, i cui parametri sono
determinati dalla Giunta su proposta del Segretario dell’Unione.
ART. 9 – CONTROVERSIE
La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni e l'Unione in ordine
alla gestione associata del servizio di Tributi Locali, anche se relative alla difforme o contrastante
interpretazione dei contenuti della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in
via bonaria.
Nel caso di impossibilità la composizione della controversia è affidata al Foro di Livorno.
ART 10- NORME FINALI E DI RINVIO
L'adesione alla convenzione implica li subentro dell'Unione in tutte le funzioni con la stessa
trasferite con la gradualità stabilita dal manuale operativo.
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Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni della
convenzione e dello Statuto dell’Unione ______________________, in quanto compatibili.
Il presente atto è esente da imposta di bollo in applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642,
allegato B, articolo 15, e non è soggetto a registrazione ai sensi dell’articolo 1 della tabella
annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Comune di ____________________________________________
Comune di ____________________________________________
Unione dei Comuni ___________________________
Pagina | 19
REGOLAMENTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TRIBUTI
Art. 1 - Oggetto del servizio associato
1. La gestione associata del servizio tributi, realizzata attraverso una struttura di coordinamento
operativo a supporto dei Comuni, costituisce lo strumento sinergico attraverso il quale sarà
garantita uniformità di interpretazioni e comportamenti, semplificazione delle procedure,
ottimizzazione delle risorse umane e strumentali, formazione del personale, diminuzione dei costi
di gestione.
2. Per la costituzione della gestione associata del servizio viene adottato il seguente programma
temporale di attività:
A. adozione deliberazione di adesione preliminare e nomina referente Comunale
B. costituzione Gruppo di Lavoro composto da:
- Esperto/i in materia di tributi
- Esperto/i in materia tecnico-catastale
- Un referente per ogni Comune partecipante
che si occuperà di:
a) Verificare le spese sostenute da ogni singolo Comune per il servizio tributi suddivise per:
- personale
- hardware, software e assistenza
- incarichi esterni, compresa quota percentuale convenzionalmente stabilita con le società
esterne incaricate
b) Verificare le applicazioni software utilizzate
c) Stesura regolamento di gestione del servizio
d) Programmazione delle attività, della dotazione organica necessaria, e della previsione di spesa
annuale per la gestione del servizio
C. adozione deliberazione di adesione definitiva e di approvazione del regolamento di gestione;
D. sottoscrizione con i Comuni di _____________ e ______________________della
Convenzione per l’adesione al “_____________” della _______________ e approvazione del
regolamento generale.
3. Eventuali ulteriori passaggi di tipo operativo che si renderanno necessari per il raggiungimento
degli obiettivi di cui al presente regolamento verranno concordati tra gli organi esecutivi dei
Comuni e della Unione dei Comuni di ________________, senza necessità di modifica od
integrazione delle presenti disposizioni.
4. L’organizzazione del servizio associato di coordinamento operativo degli uffici tributi
Comunali consente di garantire sinergie organizzative al fine di realizzare economie di tipo
Pagina | 20
finanziario, miglioramento dei servizi e maggiore efficacia nell’azione di monitoraggio e
controllo delle entrate tributarie.
Art. 2 – Principi
1. L’organizzazione in forma associata deve essere improntata ai seguenti principi:
a. Nessun disagio deve ricadere sui cittadini utenti;
b. Rispetto delle scadenze dei vari tributi;
c. Rapida soluzione delle problematiche organizzative;
d. Divieto di rallentamento dei tempi di riscossione;
e. Standardizzazione della modulistica e delle procedure;
f. Innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti
con l’utenza;
g. Non incremento dei costi ipotizzabili per la gestione singola da parte dei singoli Enti.
Art. 3 – Denominazione e sede
1. Il servizio associato costituito è denominato . “Servizio Associato per la gestione dei tributi
comunali” ed ha sede presso __________________________, in via _________________;
2. Sono sedi operative del servizio associato le sedi e gli uffici dei Comuni aderenti al servizio
associato.
Art. 4 – Rapporti tra Unione e Comuni
1. Le presenti disposizioni regolamenteranno i rapporti tra Unione e Comuni per la durata di anni
5 (cinque) dalla data di approvazione del regolamento.
2. Alla data prevista dal comma 1 si potrà procedere al rinnovo di cui al presente provvedimento,
mediante consenso espresso, con deliberazioni consiliari, dagli enti aderenti.
3. Al singolo Comune è lasciata la Responsabilità del Servizio Tributi e del Procedimento, mentre
alla Unione è lasciata la responsabilità del Servizio associato di coordinamento operativo degli
uffici tributi Comunali.
Ogni Comune aderente ha la facoltà di recesso motivata, con preavviso di almeno due mesi, da
esprimersi con le stesse modalità dell’adesione. Il recesso di un singolo Comune non fa venir
meno la gestione associata dei servizi. Gli effetti del recesso decorrono comunque dal 1’ gennaio
dell’anno successivo In caso di recesso, scioglimento o scadenza del presente rapporto associativo
il personale riacquista, per le funzioni e le materie contemplate dal presente accordo, le
prerogative e le mansioni esercitate al momento della sua stipula.
4. Annualmente l’Ufficio Associato, entro il mese di ottobre, trasmette ai Comuni aderenti la
quota parte di spese a carico del singolo Comune prevista per l’anno successivo.
Art. 5 – Funzioni e obiettivi
Funzioni
1. Le funzioni affidate al servizio sono relative a:
Pagina | 21
- Organizzazione omogenea delle banche dati Comunali e adozione software specifico per
la gestione dei tributi ;
- Accesso, condivisione, integrazione e analisi di banche dati attraverso Sistema
Informativo Territoriale
- Assistenza e supporto tecnico, edilizio, urbanistico, catastale ed informatico agli uffici
tributi Comunali, compresa assistenza tecnica da remoto (quesiti, documentazione,
formulari, ecc.).
- Attività formativa ed informativa del personale
- Sportello informa - tributi per i cittadini e portale servizi on-line
Obiettivi
1. Gli obiettivi affidati al servizio sono relativi a:
a) ridurre i costi di gestione del servizio
b) valorizzare e formare il personale interno alle p.a.
c) migliorare i servizi
d) uniformare atti e regolamenti
e) uniformare l'interpretazione delle norme tributarie
f) recupero evasione
g) informatizzazione completa delle attività
h) cooperazione applicativa delle procedure informatiche
Art. 6 – Banche Dati
1. Al fine di una corretta gestione dei tributi è necessario conferire al centro operativo associato,
nella fase di avviamento del servizio, la banca dati dei contribuenti e quella delle Anagrafi
comunali periodicamente aggiornata.
Gli applicativi attualmente utilizzati dai Comuni dovranno consentire l’export automatico delle
informazioni dei contribuenti e delle anagrafe demografica sulla base di tracciati record
sequenziali che fornirà la Unione, sulla base dei software “unici” selezionati, allo scopo di
generare il primo flusso automatico di dati.
Sulla base delle informazioni attualmente disponibili si avrà pertanto la seguente ipotesi
organizzativa dei dati:
- software gestionale tributi
a) soluzione ___________________________
b) soluzione ____________________________
Le banche dati _____________ e _______________ dovranno essere banche dati unitarie per tutti
i Comuni e dovranno consentire l’accesso e la possibilità di inserimento dati, consultazione e
modifica sia all’ufficio centrale che agli uffici periferici presso i Comuni.
- software gestionali Pratiche Edilizie SUE e SUAP
a) ________________________
b) ________________________
applicativi di gestione delle Pratiche Edilizie Comunali realizzati direttamente dalla Unione (?) e
già operativi per i Comuni di __________________
- Gestione Integrata di Banche Dati - Sistema Informativo Territoriale
Pagina | 22
Attraverso il sistema informativo territoriale sarà garantita la completa gestione integrata di tutte
le principali banche dati Comunali, con aggiornamento periodico effettuato dall’ufficio centrale.
Le principali banche dati del SIT utili alla corretta gestione dei tributi sono:
a) Catasto (portale dei Comuni)
- censuario terreni
- censuario fabbricati
- planimetrie
- docfa
- dati per gestione ICI e TARI, Tasi
b) Anagrafe
- anagrafe residenti
- famiglie
c) Tributi
- Oggetti ICI e TASI, TARI
- Contribuenti
d) PRG
- Piani Regolatori Generali vigenti ed NTA
- Analisi destinazione urbanistica
- CDU
e) Pratiche Edilizie
- Pratiche Sportello Unico per l’Edilizia
- Pratiche Sportello Unico Attività Produttive
f) Immagini da satellite
- immagini da satellite con acquisizione, di norma, ogni 2 anni, e creazione del layer
derivati da satellite” per il nuovo edificato, nuove strade, nuovi corsi d’acqua.
Art. 7 – Soluzioni software tributi
Le soluzioni software unitarie adottate dovranno garantire le seguenti funzionalità di base :
1. Tributi Comunali
a) Gestione Anagrafica Contribuenti
b) Gestione Denunce Contribuenti TARI, TASI
c) Gestione Denunce Contribuenti Passi Carrabili
d) Gestione Denunce Contribuenti Spazi ed Aree Pubbliche
e) Gestione Cambi di Domicilio TARI, TASI
f) Gestione Emigrazione/Estinzione (tutti i tributi)
g) Iscrizione a ruolo principale e suppletivo (tutti i tributi)
h) Aggiornamento Statistico (tutti i tributi)
i) Gestione maggiorazioni (Ritardata denuncia, maggiorazioni su tributo, omessa denuncia)
j) Creazione supporto magnetico contenente i dati del ruolo per esattoria
2. Ricerche sugli archivi dell’applicazione
a) Per cognome e nome o radice con gestione degli omonimi
b) Per domicilio del contribuente
c) Per ubicazione dell’immobile del contribuente
d) Per codice univoco del contribuente
3. Ricerche sugli archivi tabellari
Pagina | 23
Tutti i programmi di caricamento dati dovranno accedere in modo interattivo agli archivi tabellari
(Comuni, Frazioni, Vie, ecc.) tramite l’immissione parziale o radice della descrizione relativa
4. Iscrizione a ruolo
Possibilità di creare sia il Ruolo Principale che il Ruolo Suppletivo, oltre la possibilità di recupero
per tutte le denunce della sopratassa, per omessa denuncia e per la denuncia prodotta in ritardo
5. Ripartenza Iscrizione a ruolo
Ripristino degli archivi in caso di anomalie
6. Stampe
a) Stampa minuta di ruolo con totali per foglio come da prefincato ufficiale
b) Stampa minuta di ruolo con il dettaglio di tutte le maggiorazioni applicate
c) Stampa Cambio di Domicilio
d) Stampa Emigrazioni/Estinzioni
e) Stampa Archivio Statistico
f) Stampa Anagrafica Contribuenti (Rubrica alfabetica – Etichette per Fascicoli)
g) Stampa nuove denunce immesse
h) Stampa notifica d’iscrizione
7. Analisi Statistiche
Possibilità di avere un elenco statistico suddiviso per anno, categoria e destinazione
8. Riorganizzazione archivi
Possibilità di cancellare fisicamente i cittadini emigrati/estinti con la possibilità di selezione per
anno ; allineamento degli archivi in caso di variazione degli archivi tabellari
Art. 8 – Struttura organizzativa e gestionale
Struttura Organizzativa
1. UFFICIO CENTRALE – Unione dei Comuni di _______________________
All’ufficio centrale è assegnata la Responsabilità del Servizio Associato di coordinamento
operativo degli uffici tributi Comunali.
Si occupa dell’organizzazione funzionale del servizio e fornisce supporto ai Comuni per le attività
di inserimento ed elaborazione dati, predisposizione dei ruoli, accertamenti, anagrafiche, stampe
ecc., gestione integrata delle banche dati, supporto tecnico, edilizio, urbanistico, catastale ed
informatico, formazione, uniformità regolamentare e modulistica, servizi informatici, sportello al
cittadino
2. UFFICI PERIFERICI - Comuni
Agli uffici periferici (Comuni) è assegnata la Responsabilità del Servizio Tributi Comunale e del
Procedimento.
Pagina | 24
Si occupano dell’assistenza all’ufficio centrale per inserimento ed elaborazione dati,
predisposizione dei regolamenti, tariffe, ruoli, accertamenti, anagrafiche, stampe, spedizioni ecc.,
e del rapporto diretto con i cittadini.
Qualora ogni singolo Comune aderente al servizio associato stabilisca di demandare tali funzioni,
tutte o in parte, all’ufficio centrale, sarà il Responsabile del Servizio Associato, unitamente al
Gruppo di Lavoro, a stabilire e computare la quota percentuale di maggiore incidenza economica
di compartecipazione alle spese di funzionamento del servizio.
Restano comunque a carico dei singoli Comuni le spese di spedizione.
3. SPORTELLO INFORMA - TRIBUTI
Sarà costituito presso l’ufficio centrale lo sportello informa-tributi per i Comuni aderenti al
servizio associato, operante presso la sede in Via _____________________________
Su richiesta dei Comuni potrà inoltre essere stabilita l’apertura di sportelli informa-tributi presso
il Comune richiedente, secondo un calendario settimanale prestabilito e presso locali messi a
disposizione dai Comuni.
In tali locali dovrà essere garantito l’accesso alle banche dati tributarie e l’accesso agli applicativi
informatici.
Lo sportello informa – tributi :
a) assicura una completa informazione al contribuente
b) riceve la richiesta di variazioni e denunce, e assiste i cittadini
a) cura l’inserimento di dichiarazione e versamenti per la costituzione della banca dati
tributaria.
Struttura Gestionale
1. Responsabile del servizio:
a) ha il compito di coordinare, programmare e gestire le risorse impiegate per la gestione
associata, esercita tutte le funzioni organizzative e gestionali previste dalla legge e dal
presente regolamento, secondo le direttive delle Giunte Comunali.
b) semestralmente, sentito il gruppo di lavoro, formula un programma delle attività e dei
servizi che saranno svolti dagli uffici del servizio associato.
c) redige la relazione annuale sull’andamento del servizio associato e dell’attività svolta.
d) è responsabile della predisposizione del budget di spesa da sottoporre alla giunta
annualmente e, tramite loro, alle giunte dei singoli comuni associati.
e) è responsabile del sistema di rendicontazione dei servizi e del riparto delle spese.
2.Gruppo di Lavoro.
Nella conduzione tecnica e organizzativa del servizio associato, il Responsabile della gestione
associata si avvale di un gruppo di lavoro costituito da:
a) Esperto/i in materia di tributi
b) Esperto/i in materia tecnico-catastale
c) Un Referente di ogni singolo Comune individuato nel Responsabile Servizio Tributi.
Pagina | 25
Gli esperti saranno nominati dall’Unione dei Comuni.
Spetta al gruppo di lavoro fornire al responsabile pareri tecnici e organizzativi per la gestione
delle risorse affidate al servizio nonché la loro compatibilità operativa con i contesti organizzativi
dei singoli comuni associati.
In particolare il gruppo di lavoro esercita funzioni di collaborazione nelle seguenti materie:
– Programmazione delle attività;
– Compatibilità tecnologiche ed informatiche con le realtà dei singoli comuni
associati;
– Definizione dei piani di lavoro;
– Organizzazione dei corsi di formazione interni al servizio associato;
– Verifica sull’andamento dei servizi;
– Controllo sul sistema di rendicontazione interno al servizio e riparto delle spese
nei confronti dei comuni associati;
– Rapporto con i consulenti e con gli incaricati.
Art. 9 – Organizzazione del servizio associato
1. Il Servizio Associato di Coordinamento Operativo degli Uffici Tributi Comunali si avvale della
sede operativa _____________________________ , e delle sedi decentrate presso i Comuni
aderenti.
2. Al Servizio è preposto un Responsabile, con le funzioni ad esso assegnate dalla legge, con
particolare riferimento all’art. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed all’art. 4 del D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165, nominato dai Comuni e dalla Unione con apposito atto deliberativo.
3. Il servizio sarà organizzato secondo i criteri definiti dal Gruppo di Lavoro, in relazione alle
attività che progressivamente si decide di associare.
4. L’individuazione del personale da assegnare al servizio associato (numero, professionalità e
dislocazione logistica delle funzioni e degli operatori) sarà approvata dalla Giunta Comunale e
della Unione, su proposta del Responsabile del servizio associato, in accordo con il Gruppo di
Lavoro, sentite le organizzazioni sindacali secondo le procedure definite in seno alla Unione.
5. Il distacco del personale sarà comunque definito nel rispetto dei vigenti strumenti negoziali e
regolamentari e secondo quanto stabilito dalla Unione, sottoscritto con le organizzazioni
sindacali.
6. Le spese per il funzionamento dei servizi sono ripartite pro-quota sulla base della suddivisione
percentuale formulata dal responsabile di servizio e dal gruppo di lavoro, e comunicate ai Comuni
annualmente entro il mese di ottobre.
7. Eventuali ulteriori attività richieste specificatamente dai singoli comuni, sono a carico dei
Comuni richiedenti.
Art. 10 - Pubblicità del regolamento
1. Al presente Regolamento deve essere assicurata ampia pubblicità.
2. Copia dello stesso deve inoltre essere sempre tenuta a disposizione del pubblico, anche per via
telematica, perché chicchessia ne possa prendere visione o estrarre copia.
Pagina | 26
Art. 11 - Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore in seguito alla approvazione con idoneo atto
amministrativo da parte della Unione e dei Comuni associati.
Pagina | 27
Bibliografia
– Ezio GUERCI – Consulente di LEGAUTONOMIE «LA GESTIONE ASSOCIATA
OBBLIGATORIA DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI NEI COMUNI FINO A 5.000
ABITANTI», «Modelli organizzativi e sistemi di governance delle gestioni associate», slides
incontro pubblico Aula Magna della Questura PAVIA, 27 GIUGNO 2014;
– Daniele Formiconi e ANCI Piemonte (a cura di), IL MANUALE DELLE GESTIONI
ASSOCIATE COMUNALI 2014, 2014;
– Mauro Salvato, LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI: VINCOLI E
OPPORTUNITÀ, Università di Pavia, 10/11/2014;
– Linee guida per la governance di un Ente locale attraverso il coinvolgimento della comunità di
riferimento e delle parti interessate [Guidelines for the governance of local governments through
community and stakeholders engagement], PRASSI DI RIFERIMENTO - Norme UNI/PdR
9:2014;
– Amministrazioni Locali Indicatori delle prestazioni [Local administration - Performance
indicators], PRASSI DI RIFERIMENTO – Norme UNI/PdR 5:2013;
– Lucio Catania, CARATTERISTICHE DISTINTIVE E EVOLUZIONE DELL’
ASSOCIAZIONISMO SICILIANO, Unione dei Comuni ed altre forme di gestione associata,
Seminario FormezPA – AnciSicilia, CALTANISSETTA, 15/11/2013;
– Salvatore Barresi, Accompagnamento alla redazione dei regolamenti sulla disciplina delle nuove
imposte locali: IUC, TASI, TARI, IMU, Laboratorio Formez PA e ANCI Sicilia, Messina,
09.10.2014;
– Salvatore Barresi, Imposte locali IUC Contenzioso e Riscossione, Laboratorio Formez PA e ANCI
Sicilia, Messina, Messina 07.11.2014;
– Salvatore Barresi, Modello di gestione del recupero crediti per le Pubbliche Amministrazioni,
Laboratorio Formez PA e ANCI Sicilia, Messina, 19.12.2014.

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Comune di Pollina (PA) analisi preliminare di fattibilità 2015 (s.barresi)

  • 1. Convenzione tra Regione Siciliana e Formez PA POR FSE 2007- 2013 – Regione Siciliana Asse VII – Capacità Istituzionale Azioni di sistema per la capacità istituzionale - linea Comuni ANALISI PRELIMINARE DI FATTIBILITÀ ISTITUZIONALE E POLITICA C O M U N E D I P O L L I N A ( P A ) LA GESTIONE ASSOCIATA OBBLIGATORIA DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI La Convenzione atto organizzativo nel progetto istituzionale dell’Unione di Comuni Valdemone Gestione e riscossione dei tributi; Organizzazione dei servizi pubblici comunali. 2015 Dr. Salvatore Barresi Esperto FORMEZ PA 09/04/2015 “Un nuovo modello di pubblica amministrazione”
  • 2. Pagina | 1 Sommario PREMESSA................................................................................................................................ 2 PERCHÉ LA GESTIONE ASSOCIATA..................................................................................... 4 LA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI POLLINA E SAN MAURO CASTELVERDE DELL’UNIONE DEI COMUNI VALDEMONE......................................................................... 4 PERCHÉ UNA “CONVENZIONE”............................................................................................ 5 CHE COS’È LA CONVENZIONE E QUALI SONO I RISULTATI CHE SI ATTENDONO ..... 6 LA GESTIONE ASSOCIATA OBBLIGATORIA DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI ...... 9 La Convenzione è un atto organizzativo nel progetto istituzionale dell’Unione di Comuni. ...... 9 I PRO E I CONTRO DELLA CONVENZIONE........................................................................ 12 RESISTENZE PREVEDIBILI .................................................................................................. 12 FATTORI DI SUCCESSO E INSUCCESSO ............................................................................ 13 CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TRIBUTI LOCALI .... 14 REGOLAMENTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TRIBUTI........................................ 19 Bibliografia............................................................................................................................... 27
  • 3. Pagina | 2 PREMESSA Il Comune è un ente locale al pari delle Province, Città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolane e delle Unioni di Comuni. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali «il Comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo». Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica ed è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà; svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali, dunque applicando il principio di sussidiarietà orizzontale. Così come disciplinato dal TUEL, la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai Comuni oltre che alle Province, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale; funzioni, dunque, che vanno attribuite in base al principio di adeguatezza. L’art. 13 del TUEL identifica le funzioni fondamentali che: «spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze». Nel riordino istituzionale i Comuni sotto dei 5.000 abitanti, sotto i 3.000 in montagna, sono obbligati dalla legge a gestire in forma associata tutte le funzioni fondamentali, salvo proroghe, mediante convenzioni o unioni di comuni, e sono incentivati alla fusione. Il fenomeno investe oltre il 70% dei Comuni italiani, il 68% dei Comuni siciliani. La gestione associata è pensata come uno strumento dei Comuni per ridurre la spesa e ottimizzare la gestione, senza ridurre il livello di servizi ai cittadini. L’operazione si deve fare a costo zero: senza indennità aggiuntive per gli amministratori, in quanto sindaci o consiglieri comunali, e senza aumento del costo del personale, in quanto si deve far ricorso al personale comunale. La Normativa statale è chiara e il D.L. 78/2012 e s.i.m.: prevede l’obbligatorietà gestione associata delle funzioni fondamentali: almeno 3 funzioni dal 1° gennaio 2013; ulteriori 3 funzioni dal 1° luglio 2014; tutte le funzioni fondamentali dal 1.01.2015.
  • 4. Pagina | 3 Considerato che il Comune di Pollina (PA) risulta far parte dell’Unione dei Comuni Valdemone si è ipotizzata, come prevede la normativa nazionale e per ovviare alla frammentazione dei Comuni, di utilizzare una delle tre formule istituzionali: convenzione, unione di comuni e fusione. Nel caso in specie, con riferimento al riordino della disciplina dei tributi locali, si è identificata la formula istituzionale della “Convezione”, lasciando comunque ai due Comuni, facenti parte dell’Unione, la propria storia, i propri simboli, la propria identità, anzi rafforzandola. Nell’analisi preliminare di fattibilità istituzionale e politica sono stati analizzati i vincoli e le opportunità, consapevolmente che, per i piccoli comuni, nulla sarà come prima. Inoltre, per evitare che ciò si traduca in una espropriazione di funzioni, si è pensato ad una gestione associata in termini nuovi, come una rete e non come una sovrastruttura. Si è pensato di inserire nell’Unione di Comuni Valdemone, composto dai Comuni di Pollina e San Mauro Castelverde, una Convezione specifica, secondo l’art. 19, c. 27, D.L. 95/2012 conv. in L. 135/2012 riguardanti le funzioni fondamentali dei Comuni: a) Gestione e riscossione dei relativi tributi; b) Organizzazione dei servizi pubblici comunali. La Convenzione, all’interno dell'Unione dovrà consentire nel tempo di risparmiare e ridurre il costo organizzativo della pubblica amministrazione, mettere insieme dirigenti, dipendenti, funzioni, e ciò per sviluppare, i servizi che servono ai cittadini aumentando la qualità della vita, guardando la gestione associata come uno strumento dei comuni per migliorare l’offerta di servizi, ottimizzare la gestione e governare lo sviluppo, che sempre più travalica i confini comunali (e non solo). Per questo è necessario definire un modello di governance che consenta ai Sindaci e agli eletti dai cittadini di mantenere saldamente la guida del governo locale, di controllare la qualità dei servizi, verificare la soddisfazione dei cittadini, ai quali devono rendere conto. Infine, è necessario, al di là del servizio ai Comuni, che FORMEZ PA sta svolgendo per conto della Regione Sicilia, chiarire prima i risultati che ciascun amministratore si aspetta dalla gestione associata, i rischi che intravvede e come gestire le eventuali resistenze dei dipendenti. Dr. Salvatore Barresi Esperto FORMEZ PA
  • 5. Pagina | 4 PERCHÉ LA GESTIONE ASSOCIATA La gestione associata delle funzioni fondamentali è stata interessata, dal 2010 in poi, da un ricorrente intervento legislativo teso al perseguimento di un unico obiettivo: riduzione o contenimento della spesa pubblica (cfr. art. 14, D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010; art. 16 D.L. n. 138 del 2011, convertito in L. n. 148 del 2011; art. 19, D.L. n. 95 del 2012, convertito in L. n. 135 del 2012, legge 7 aprile 2014, n. 56). Se pur l’obbligo di gestione associata costituisce espressione di un principio generale di coordinamento della finanza pubblica (ai sensi del terzo comma dell’art. 117 Cost., ispirato ad obiettivi di razionalizzazione e di risparmio della spesa pubblica) e quindi risultano chiari gli obiettivi da perseguire, molti sono ancora i nodi da sciogliere per adempiere alle disposizioni normative senza perdere di vista il miglioramento dell’assetto organizzativo dei comuni. Le principali fonti normative sono la Legge 30 luglio 2010, n. 122, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica e il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. LA CONVENZIONE TRA I COMUNI DI POLLINA E SAN MAURO CASTELVERDE DELL’UNIONE DEI COMUNI VALDEMONE. La Convenzione ha natura contrattuale, non ha organi di amministrazione e struttura propria, si appoggia su quella del Comune capofila e può prevedere la costituzione di uffici unici fra gli enti locali convenzionati e potrebbe essere estesa ai Comuni confinanti di Castelbuono e Cefalù non facenti parte dell’Unione Comuni Valdemone. Prima dell’obbligo di gestione associata la Convenzione in genere aveva carattere mono- servizio. Questo ha creato gestioni associate a geometria variabile, in cui ciascun comune negoziava di volta in volta forme di collaborazione per specifici servizi con comuni diversi. Stante l’attuale quadro normativo, le convenzioni dovranno estendersi a tutte le funzioni e i servizi fondamentali, essere stipulate per un bacino almeno di 5.000 abitanti, tutte con enti rientranti nella provincia e nell’ATO individuato dalla Regione. Dopo 3 anni le convenzioni devono dimostrare di avere conseguito significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione, altrimenti devono obbligatoriamente trasformarsi in unioni. Inoltre, dopo 5 anni dalla legge non possono più essere costituite nuove convenzioni. I vantaggi della convenzione sono la flessibilità e la facilità di recesso (sempre che non vi siano contributi regionali da restituire), che però implica la scelta di altri partner per un minimo di 5.000 ab., perché non si può tornare a gestire in proprio la funzione. Gli svantaggi sono che il comune capofila è chiamato a sostenere maggiori oneri gestionali, logistici, di personale rispetto agli altri, mentre si affievolisce molto la
  • 6. Pagina | 5 discrezionalità politica e gestionale dei comuni partner, perché non c’è un organo di governo della convenzione. Inoltre, la gestione delle convenzioni sarà molto complessa sotto il profilo amministrativo, perché si imporrà la stipula di una convenzione per ciascuna delle funzioni fondamentali. Il Comune di Pollina (PA), oggi, necessariamente deve superare il vecchio modello organizzativo e sposare l’idea di un nuovo prototipo, basato soprattutto sull’efficienza, l’efficacia e l’economica dell’azione amministrativa, orientato in direzione di una logica sostanzialmente aziendale. Il Comune ai nostri tempi è un ente che non può considerarsi avulso dalla realtà storico- economica nella quale è inserito. Solo in questo modo è possibile spiegare il ricorso alle azioni di spending rewiev, alla necessità di agire sul versante della spesa pubblica, facendo riferimento ai costi standard, all’indispensabilità di avvalersi obbligatoriamente delle forme associative (quanto meno per i Piccoli Comuni), per determinare economie di scala e rendere i servizi erogati ai cittadini meno onerosi dal punto di vista economico-finanziario. Per questo abbiamo ipotizzato un percorso per arrivare a concepire una “Convenzione” strutturata per la gestione e riscossione dei relativi tributi e l’organizzazione dei servizi pubblici comunali ad essi collegati. PERCHÉ UNA “CONVENZIONE” Una prima risposta viene data dal fatto che i Comuni non hanno più soldi seppur le loro funzioni sono fondamentali per la crescita, la qualità della vita e l’andamento delle popolazioni: Il comma 1, lett. A) dell’art. 19 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (dichiarato costituzionalmente legittimo dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 22, depositata l’11 febbraio 2014), convertito, con modifiche nella L. 7 agosto 2012, n. 135. Una seconda risposta è, e sarà la mancata riscossione del tributi locali che pesa e peserà sulle finanze a disposizione dell’ente Comunale. Infatti, la Legge di Stabilità 2014 ha profondamente innovato la disciplina dei tributi locali incidendo, da una parte, sulle condotte che dovranno tenere i contribuenti, dall'altra, sulle modalità di riscossione dei propri tributi da parte dei Comuni. Sino a dicembre 2014 è stata prorogata l’attività di riscossione che Equitalia svolge nell’interesse degli Enti locali, rinviando così la cessazione delle sue funzioni e posticipando l’onere per i Comuni di individuare il soggetto al quale affidare la riscossione coattiva dei propri tributi a partire da gennaio 2015. Pertanto, Il mancato incasso dei Comuni peserà sul bilancio locale. C’è un gap tra gettito stimato dagli enti locali, relativo all’incasso delle imposte, e gettito effettivamente incassato.
  • 7. Pagina | 6 È ormai prassi che dal primo gennaio 2015 tale discrepanza peserà per le realtà locali, dato che grazie alla Legge di stabilità 2015, i Sindaci dovranno congelare un “fondo crediti” a Bilancio, proporzionale alla mancata riscossione degli ultimi cinque anni e considerare tale voce come un capitolo del Patto di stabilità. Terza risposta è quella relativa di comprendere che il Comune oltre e prima di essere un soggetto giuridico è un’organizzazione. Il Comune al pari di qualsiasi organizzazione complessa, ha una propria funzione, un proprio scopo, una sua mission; ma al contempo deve tradurre la sua peculiare funzione in obiettivi concreti. Deve darsi in definitiva una vera e propria strategia, tramite la quale comparare i risultati conseguiti; dei porsi dei traguardi da raggiungere entro un predeterminato lasso temporale; obiettivi possibili e misurabili, attraverso i quali porre in campo, altresì, un’azione di benchmarking, con cui parametrare le proprie performance, rispetto a quelle di altre enti, presi come punti di riferimento. Quarta risposta. In definitiva il Comune, oggi, necessariamente deve superare il vecchio modello organizzativo e sposare l’idea di un nuovo prototipo, basato soprattutto sull’efficienza, l’efficacia e l’economica dell’azione amministrativa, orientato in direzione di una logica sostanzialmente aziendale. Quinta risposta. I piccoli Comuni soffrono per mancanza di economie di scala, prezzi di acquisto più elevati, difficoltà a privatizzare i servizi, sottoutilizzazione di alcune attrezzature, stessi compiti amministrativi e stessi vincoli dei comuni medio-grandi, con meno risorse per assolverli, più difficoltà a trovare competenze professionali per le nuove incombenze. Solo in questo modo è possibile spiegare il ricorso alle azioni di spending rewiev, alla necessità di agire sul versante della spesa pubblica, facendo riferimento ai costi standard, all’indispensabilità di avvalersi obbligatoriamente delle forme associative (quanto meno per i Piccoli Comuni), per determinare economie di scala e rendere i servizi erogati ai cittadini meno onerosi dal punto di vista economico-finanziario. CHE COS’È LA CONVENZIONE E QUALI SONO I RISULTATI CHE SI ATTENDONO … i piccoli Comuni esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione le funzioni fondamentali… Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali - Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al CAPO V - Forme associative all’Art. 30 disciplina le Convenzioni: 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
  • 8. Pagina | 7 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo. 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. La convenzione può prevedere anche (art. 32, comma 4, Tuel): la costituzione di uffici comuni; la delega di funzioni ad uno degli enti partecipanti all'accordo, che funge da "capofila". Nel primo caso, l'attività dell'ufficio comune si dovrà imputare a tutti gli enti partecipanti, in quanto l'ufficio opera "in luogo" degli enti associati. Nel caso di delega delle funzioni, invece, la responsabilità per gli atti sembra riferibile esclusivamente all'ente delegato, in quanto quest'ultimo opera espressamente "in nome e per conto" degli enti deleganti. L’ufficio comune L' Ufficio comune è quello che opera con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quale è stato affidato l'esercizio delle funzioni pubbliche e dei servizi pubblici in luogo degli enti partecipanti all'accordo. In altri termini, si costituisce un nuovo (cioè non esistente prima) singolo ufficio, composto dal personale distaccato degli enti aderenti. Tale Ufficio esercita tutte le funzioni ed i servizi del settore per tutti gli Enti aderenti. L' Ufficio comune è quello che opera con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quale è stato affidato l'esercizio delle funzioni pubbliche e dei servizi pubblici in luogo degli enti partecipanti all'accordo. In altri termini, si costituisce un nuovo (cioè non esistente prima) singolo ufficio, composto dal personale distaccato degli enti aderenti. Tale Ufficio esercita tutte le funzioni ed i servizi del settore per tutti gli Enti aderenti. L’ufficio delegato L'Ufficio delegato è, invece, quello costituito attraverso l'istituto della delega di funzioni, da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. In altri termini, viene individuato un ufficio delegato, fra gli Enti aderenti, al quale vengono trasferite tutte le funzioni ed i servizi del settore per tutti gli Enti aderenti. L'Ufficio delegato è, invece, quello costituito attraverso l'istituto della delega di funzioni, da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. In altri termini, viene individuato un ufficio delegato, fra gli
  • 9. Pagina | 8 Enti aderenti, al quale vengono trasferite tutte le funzioni ed i servizi del settore per tutti gli Enti aderenti. I Comuni in convenzione mantengono la titolarità giuridica delle funzioni, delle risorse e del personale. I vantaggi che i Comuni possono ottenere dalle Convezioni sono: Miglioramento dei servizi ai cittadini – Garanzia di continuità dei servizi (ad es. quando un dipendente è assente). – Omogeneizzazione dei servizi sul territorio, oltre i confini comunali – Miglioramento della qualità dei servizi offerti a parità di costi. – Attivazione di nuovi servizi, che il singolo comune non può sostenere. Miglioramento dell’efficienza della gestione – Economie di scala e ottimizzazione dei costi. – Riduzione dei costi unitari. – Maggiore potere di mercato verso i fornitori. – Contributi regionali e reperimento di finanziamenti aggiuntivi su progetti. Miglioramento dell’organizzazione – Razionalizzazione dell’organizzazione delle funzioni e dei servizi. – Riduzione del personale adibito alle funzioni interne e riutilizzo nei servizi ai cittadini. – Specializzazione del personale dipendente, mediante la formazione. – Scambio di competenze e di esperienze professionali tra i dipendenti (gruppi di lavoro). Sviluppo del territorio – Condivisione e coordinamento delle politiche di sviluppo del territorio. – Acquisizione di maggior peso politico con i livelli di governo superiori.
  • 10. Pagina | 9 LA GESTIONE ASSOCIATA OBBLIGATORIA DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI La Convenzione è un atto organizzativo nel progetto istituzionale dell’Unione di Comuni. “Il Comune (anche quello “piccolo”) è l’ente locale di “prima istanza”, proiezione immediata e diretta della comunità locale che lo costituisce; ed è lo stesso Comune – o, per meglio dire, il Sindaco – che, spesse volte, assume altresì il ruolo di “ultima, unica istanza” alla quale i cittadini si rivolgono quando altri soggetti del sistema istituzionale non abbiano potuto offrire risposta ai loro bisogni e alle loro necessità. Questo vale sia per quanto riguarda funzioni essenziali addirittura per l’identità giuridica dei consociati (si pensi, a tacer d’altro, all’anagrafe), sia per quel che concerne servizi che contribuiscono a segnare notevolmente il livello complessivo di welfare (quali gli asili nido, o il trasporto pubblico urbano), sia, come hanno ampiamente dimostrato i recentissimi episodi catastrofici dovuti ai movimenti tellurici o al dissesto idrogeologico, per le operazioni di primo soccorso e di protezione civile che debbono aiutare i residenti in momenti di particolarissima fragilità e debolezza. L’obbligo di assicurare un elevato livello di efficienza e di economicità nei servizi alla persona e nel funzionamento della macchina politico-amministrativa, da una parte, e di mantenere in ordine i saldi di bilancio in ragione dei vincoli europei, dall’altra parte, non può, dunque, giustificare l’abbandono o la soppressione di questo vivace insieme di realtà locali.“1 Il tema dunque è quello dello sviluppo e della crescita di una nuova governance nei piccoli Comuni che consenta a questi Enti di raggiungere le migliori condizioni possibili per esercitare più adeguatamente le proprie funzioni, senza rinunciare alla propria autonomia e, comunque, al servizio dei cittadini e del territorio. Per i piccoli Comuni questo rappresenta la sfida per l’adeguatezza, intesa come la capacità di gestire tutte le funzioni e i servizi fondamentali nell'interesse delle comunità, affermando il diritto dei cittadini di usufruire di servizi di analoga qualità, indipendentemente dal loro Comune di residenza. È, allora, necessario un progetto istituzionale ed organizzativo di lungo respiro e di chiara impostazione. La normativa attuale impegna le amministrazioni a scegliere quale tipo di forma di gestione associata utilizzare e quali caratteristiche essa debba avere. 1 L’ASSOCIAZIONISMO OBBLIGATORIO DEI COMUNI NELLE PIÙ RECENTI EVOLUZIONI LEGISLATIVE di Paola Bilancia (Professore ordinario di Istituzioni di Diritto costituzionale – Università degli Studi di Milano)
  • 11. Pagina | 10 Se si accetta il presupposto teorico che un progetto di forma associata afferisce al mondo del change management nell’ambito di politiche pubbliche, il progetto di gestione associata deve affrontare diversi ambiti di lavoro, come per ogni piano di cambiamento: Assumendo come finalità principali delle gestioni associate le seguenti categorie: 1) semplificazione amministrativa; 2) efficienza e qualità gestionale dei servizi associati, con una parola chiave: ‘‘adeguatezza’’ del livello di gestione del servizio; 3) valorizzazione del personale e costruzione di professionalità specializzate; 4) valorizzazione capacità di policy making; 5) riduzione dei costi di funzionamento attraverso la gestione associata, si possono esplicitare gli orientamenti strutturali che potranno orientare le scelte ed i progetti di sviluppo delle gestioni associate in convenzione.
  • 12. Pagina | 11 Le regole da seguire sono: a. Redazione di una strategia di sviluppo (Documento programmatico, Documento di indirizzo, ecc); b. Ri-disegno dei servizi e della struttura, dei processi organizzativi e dei meccanismi di integrazione; c. Progetti di innovazione tecnologica; d. Scelta di politiche di gestione e sviluppo delle risorse umane; e. Progetti di comunicazione interna ed esterna. I modelli possibili – Esempi – Convenzione – Ufficio comune
  • 13. Pagina | 12 I PRO E I CONTRO DELLA CONVENZIONE Pro Contro Strumento flessibile e semplice da realizzare Destinata a servizi altamente specializzati (es suap) o marginali Facilità di recesso Normalmente il Comune capofila deve sostenere maggiori oneri gestionali, logistici e di personale rispetto agli altri Comuni Non ha una propria governance (instabilità) Difficile gestione associata di tutte le funzioni RESISTENZE PREVEDIBILI Resistenze culturali – Timore di perdere l’identità comunale (campanilismo). – Individualismo amministrativo (chi fa da sé fa per tre). – Mancanza di fiducia reciproca fra gli amministratori. Resistenze politiche – Timore dei piccoli Comuni di essere egemonizzati dal Comune più grande – Timore del Comune capofila di accollarsi oneri eccessivi per conto dei piccoli Comuni. – Timore degli amministratori di perdere visibilità presso i cittadini. – Timore degli amministratori di perdere il controllo diretto del personale. – Complessità e lentezza dei processi decisionali (negoziazioni, mediazioni). Resistenze organizzative – Resistenze dei responsabili dei servizi (timore di perdere l’indennità di PO). – Resistenze del personale (mobilità sul territorio) – Complessità della gestione organizzativa della rete intercomunale. Motivazioni economiche – Timore che i costi della gestione associata superino i benefici attesi. – Scarto temporale fra costi immediati di avvio e benefici futuri.
  • 14. Pagina | 13 FATTORI DI SUCCESSO E INSUCCESSO L’esperienza insegna che la gestione associata ha successo quando: – vengono effettivamente condivise le scelte di gestione delle funzioni trasferite. – si realizzano economie che consentono di mantenere e migliorare i servizi; – il valore prodotto supera i costi sostenuti; – i cittadini sono soddisfatti dei servizi offerti; – il personale comunale percepisce l’andare all’unione come un’opportunità; – i comuni più grandi e più piccoli percepiscono l’equità nella distribuzione di costi e benefici; – si rinsalda la fiducia fra gli amministratori; – gli amministratori riscuotono consenso fra i propri cittadini, al di là del colore politico. L’esperienza insegna che la gestione associata fallisce per: – l’uso strumentale dell’Unione solo per prendere i contributi; – il trasferimento formale (sulla carta) e non sostanziale delle funzioni all’Unione; – iI venir meno delle convenienze per cui si è decisa la gestione associata: aumento dei costi, peggioramento dei servizi, lamentele dei cittadini; – l’insoddisfazione per la ripartizione di costi e benefici fra comuni più grandi e più piccoli; – il cambiamento del colore politico delle amministrazioni; – l’incapacità dei manager pubblici di gestire la rete; – il trasferimento alla gestione associata del personale “critico”.
  • 15. Pagina | 14 CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO TRIBUTI LOCALI L’anno _____________ e questo giorno del mese di in ______________ nella sede dell’Unione dei Comuni di ____________________ TRA 1. ___________________, nato ______________ a il xx/xx/xxxx in qualità di Sindaco del Comune di ____________, che interviene non in proprio ma in nome, per conto e nell’interesse del Comune stesso, autorizzato con atto del C.C. n. xxx esecutivo, (codice fiscale e partita IVA n.); 2. ___________________, nato ______________ a il xx/xx/xxxx in qualità di Sindaco del Comune di ____________, che interviene non in proprio ma in nome, per conto e nell’interesse del Comune stesso, autorizzato con atto del C.C. n. xxx esecutivo, (codice fiscale e partita IVA n.); 3. ___________________, nato ______________ a il xx/xx/xxxx in qualità di Sindaco del Comune di ____________, che interviene non in proprio ma in nome, per conto e nell’interesse del Comune stesso, autorizzato con atto del C.C. n. xxx esecutivo, (codice fiscale e partita IVA n.); 4. ___________________, nato ______________ a il xx/xx/xxxx in qualità di Sindaco del Comune di ____________, che interviene non in proprio ma in nome, per conto e nell’interesse del Comune stesso, autorizzato con atto del C.C. n. xxx esecutivo, (codice fiscale e partita IVA n.); E l’Unione dei Comuni “______________________________” in persona del Presidente domiciliato per la sua carica presso l’Unione “__________________________”, (codice fiscale n. __________________________) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera Consiglio dell’Unione n. …….. del ___________________; PREMESSO CHE I Comuni di _______________________, _____________________, __________, ____________ e ____________, in data ______________ hanno costituito l’Unione dei Comuni dei ___________________ai sensi dell’articolo 1 dello statuto al fine di realizzare una gestione più qualificata, efficiente ed economica dei servizi tramite forme di integrazione; ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE La presente convenzione disciplina le modalità di trasferimento all'Unione di Comuni "_______________________” della gestione associata dei servizio di "Tributi Locali". La normativa di riferimento è costituita dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali di Settore, nonché dai relativi Regolamenti.
  • 16. Pagina | 15 ART. 2 - FINALITA’ La gestione associata del servizio tributi costituisce lo strumento sinergico mediante il quale i Comuni aderenti assicurano l’unicità di conduzione. L’organizzazione del servizio deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell’azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità. Il servizio associato "Tributi Locali" è finalizzato in particolare a garantire: - attraverso una struttura operativa, lo strumento mediante il quale l'Unione dovrà gestire il servizio Tributi Locali con lo scopo di ottimizzare le soluzioni organizzative e conseguire ogni possibile miglioria, sia in termini di economicità che di qualità del servizio in funzione della armonizzazione normativa e gestionale dei tributi nel territorio dell'Unione; - assistenza tecnica ai Comuni e consulenza giuridica in materia di tributi locali, propedeutica alla predisposizione dei regolamenti, di atti amministrativi e di atti relativi al contenzioso tributario, assistenza operativa in tutte le fasi di applicazione dei tributi e nella formazione degli archivi informatizzati per la gestione dei tributi. ART. 3 – DECORRENZA E DURATA La presente convenzione decorre dal _________________ per i Comuni di ___________________e di _______________ed entro il ____________ per i Comuni di _______________e ____________. La presente Convenzione ha durata pari a quella dell'Unione dei Comuni. Il recesso di un Comune prima della scadenza della presente convenzione è deliberato e comunicato entro il 30 aprile ed avrà effetto dal 1° Gennaio dell’anno successivo. Il recesso di un Comune o più Comuni, alla scadenza della convenzione, non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni. ART. 4 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO Tutti gli adempimenti in ordine procedurale ed organizzativo connessi all'attività del servizio associato dei tributi locali, sono svolti dal responsabile del Settore Tributi dell'Unione. L'ufficio per la gestione associata e coordinata del servizio Tributi assume la denominazione di: "Ufficio Unico Tributi Locali". La sede operativa è individuata negli uffici amministrativi del Comune di _____________località ________________dove verrà allestito un unico ufficio centrale (backoffice) per l'elaborazione e la predisposizione dell'attività regolamentare, della modulistica e dell'attività ordinaria e di accertamento di ciascun tributo. La Giunta dell'Unione può, con propria deliberazione, qualora ne ricorra la necessità, individuare altre sedi alternative o aggiuntive nell'ambito territoriale dell' Unione.
  • 17. Pagina | 16 Uno sportello informatributi (front-office), sarà dislocato presso ogni Ente aderente e collegato, tramite rete telematica, all'Ufficio centrale, a disposizione dei contribuente per informazioni, assistenza e richiesta di documentazione. Nella prima fase di attuazione della presente convenzione, l'attività dovrà essere prioritariamente rivolta alla graduale e progressiva integrazione dei servizi, inerenti le funzioni interessate, attualmente operanti nel singoli enti aderenti. ART. 5 - FUNZIONI TRASFERITE Sono trasferite all'Unione le funzioni di cui al successivo comma 3, relative alla gestione dei seguenti tributi attualmente previsti dalla legge IUC [TARI, TASI, IMU] - Imposta Comunale sugli Immobili; - Tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; - Tassa o Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, permanente e temporanea; - Imposta Comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. Il trasferimento riguarderà anche nuovi tributi ed eventuali modifiche introdotte dal legislatore ai tributi attuali. Per ciascun tributo, saranno gestite le seguenti attività: - Rapporti con il contribuente; - Gestione ordinaria dei Tributo; - Studio e predisposizione dei regolamenti e degli atti amministrativi ad essi conseguenti; - Apprendimento ed aggiornamento di tutte le norme in materia di tributi comunali; - Supporto alla determinazione delle tariffe ed aliquote dei singoli tributi; - Predisposizione della modulistica e di pacchetti applicativi comuni in materia tributaria; - Controllo delle posizioni rilevanti ai fini fiscali e recupero dell'evasione (emissione di avvisi di liquidazione, accertamento, irrogazione di sanzioni amministrative, formazione ruoli coattivi, rimborsi, invio questionari); - Analisi delle modalità di esecuzione del versamenti; - Gestione contenzioso tributario in tutte le sue fasi; - Eventuale affidamento in concessione, tramite gara unica d'appalto, della riscossione e gestione di alcuni tributi comunali; - Attivazione di meccanismi di comunicazione con il cittadino- utente, associazioni dì categoria e studi professionali; - Studio per migliorare i processi di lavoro (modalità di controllo e procedure di riscossione attraverso l'analisi del costi-benefici) Resta ferma la titolarità dei rapporto tributario a capo dei singoli Comuni, i quali conservano la potestà impositiva e regolamentare e la spettanza esclusiva delle entrate relative al tributi propri. Art. 5 - DOTAZIONE ORGANICA L’Ufficio in argomento sarà costituito dal personale che risulta in forza ai comuni di ______________, _______________, _______________, _________________che svolgono il servizio all’interno degli stessi per cui è previsto il passaggio all’Unione _______________. Il Responsabile del Servizio sarà individuato dall’Unione secondo la propria disciplina interna.
  • 18. Pagina | 17 Su proposta del Responsabile del Servizio, l’Unione provvederà alla revisione della dotazione del personale con proprio atto deliberativo. ART. 6 - CONSIGLIO TRIBUTARIO ASSOCIATO Nell'ambito dei servizio assodato Tributi Locali, è istituito anche il Consiglio Tributario associato ai sensi dell'articolo 18 D.L.78/2010, convertito con L.122/2010 e smi. La composizione ed il funzionamento dei succitato Consiglio Tributario verranno disciplinati da apposito Regolamento. ART. 7 - RAPPORTI ECONOMICI Per il funzionamento dei servizio associato di Tributi Locali è prevista una spesa annua a carico dei comuni aderenti. Le quote di partecipazione dei singoli Comuni sono state determinate in valore percentuale sommando il numero degli abitanti con il numero dei contribuenti. I comuni aderenti sono tenuti a versare le quote di partecipazione con cadenza trimestrale (entro la fine del mese di marzo, giugno e settembre). La quarta quota (dicembre) sarà preceduta dal rendiconto delle spese sostenute e delle eventuali somme a conguaglio. ART. 8 – ADESIONI SUCCESSIVE ALLA GESTIONE ASSOCIATA La presente convenzione e quelle da essa derivate hanno carattere aperto, nel senso che gli enti sottoscrittori danno il proprio assenso preventivo a successive adesioni da parte di enti interni al livello ottimale che non risultano tra i sottoscrittori della presente. L’adesione successiva alla convezione avviene con deliberazione degli organi competenti dell’Ente Locale entrante. Possono chiedere di aderire a funzioni determinate anche gli enti esterni al livello ottimale, nel qual caso occorre una deliberazione del Consiglio dell’Unione. In tali casi, gli enti non sottoscrittori della presente convenzione sono tenuti a contribuire alle spese della gestione associata in ragione dell’attività svolta in loro favore, i cui parametri sono determinati dalla Giunta su proposta del Segretario dell’Unione. ART. 9 – CONTROVERSIE La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni e l'Unione in ordine alla gestione associata del servizio di Tributi Locali, anche se relative alla difforme o contrastante interpretazione dei contenuti della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Nel caso di impossibilità la composizione della controversia è affidata al Foro di Livorno. ART 10- NORME FINALI E DI RINVIO L'adesione alla convenzione implica li subentro dell'Unione in tutte le funzioni con la stessa trasferite con la gradualità stabilita dal manuale operativo.
  • 19. Pagina | 18 Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le disposizioni della convenzione e dello Statuto dell’Unione ______________________, in quanto compatibili. Il presente atto è esente da imposta di bollo in applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B, articolo 15, e non è soggetto a registrazione ai sensi dell’articolo 1 della tabella annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Comune di ____________________________________________ Comune di ____________________________________________ Unione dei Comuni ___________________________
  • 20. Pagina | 19 REGOLAMENTO GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO TRIBUTI Art. 1 - Oggetto del servizio associato 1. La gestione associata del servizio tributi, realizzata attraverso una struttura di coordinamento operativo a supporto dei Comuni, costituisce lo strumento sinergico attraverso il quale sarà garantita uniformità di interpretazioni e comportamenti, semplificazione delle procedure, ottimizzazione delle risorse umane e strumentali, formazione del personale, diminuzione dei costi di gestione. 2. Per la costituzione della gestione associata del servizio viene adottato il seguente programma temporale di attività: A. adozione deliberazione di adesione preliminare e nomina referente Comunale B. costituzione Gruppo di Lavoro composto da: - Esperto/i in materia di tributi - Esperto/i in materia tecnico-catastale - Un referente per ogni Comune partecipante che si occuperà di: a) Verificare le spese sostenute da ogni singolo Comune per il servizio tributi suddivise per: - personale - hardware, software e assistenza - incarichi esterni, compresa quota percentuale convenzionalmente stabilita con le società esterne incaricate b) Verificare le applicazioni software utilizzate c) Stesura regolamento di gestione del servizio d) Programmazione delle attività, della dotazione organica necessaria, e della previsione di spesa annuale per la gestione del servizio C. adozione deliberazione di adesione definitiva e di approvazione del regolamento di gestione; D. sottoscrizione con i Comuni di _____________ e ______________________della Convenzione per l’adesione al “_____________” della _______________ e approvazione del regolamento generale. 3. Eventuali ulteriori passaggi di tipo operativo che si renderanno necessari per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente regolamento verranno concordati tra gli organi esecutivi dei Comuni e della Unione dei Comuni di ________________, senza necessità di modifica od integrazione delle presenti disposizioni. 4. L’organizzazione del servizio associato di coordinamento operativo degli uffici tributi Comunali consente di garantire sinergie organizzative al fine di realizzare economie di tipo
  • 21. Pagina | 20 finanziario, miglioramento dei servizi e maggiore efficacia nell’azione di monitoraggio e controllo delle entrate tributarie. Art. 2 – Principi 1. L’organizzazione in forma associata deve essere improntata ai seguenti principi: a. Nessun disagio deve ricadere sui cittadini utenti; b. Rispetto delle scadenze dei vari tributi; c. Rapida soluzione delle problematiche organizzative; d. Divieto di rallentamento dei tempi di riscossione; e. Standardizzazione della modulistica e delle procedure; f. Innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l’utenza; g. Non incremento dei costi ipotizzabili per la gestione singola da parte dei singoli Enti. Art. 3 – Denominazione e sede 1. Il servizio associato costituito è denominato . “Servizio Associato per la gestione dei tributi comunali” ed ha sede presso __________________________, in via _________________; 2. Sono sedi operative del servizio associato le sedi e gli uffici dei Comuni aderenti al servizio associato. Art. 4 – Rapporti tra Unione e Comuni 1. Le presenti disposizioni regolamenteranno i rapporti tra Unione e Comuni per la durata di anni 5 (cinque) dalla data di approvazione del regolamento. 2. Alla data prevista dal comma 1 si potrà procedere al rinnovo di cui al presente provvedimento, mediante consenso espresso, con deliberazioni consiliari, dagli enti aderenti. 3. Al singolo Comune è lasciata la Responsabilità del Servizio Tributi e del Procedimento, mentre alla Unione è lasciata la responsabilità del Servizio associato di coordinamento operativo degli uffici tributi Comunali. Ogni Comune aderente ha la facoltà di recesso motivata, con preavviso di almeno due mesi, da esprimersi con le stesse modalità dell’adesione. Il recesso di un singolo Comune non fa venir meno la gestione associata dei servizi. Gli effetti del recesso decorrono comunque dal 1’ gennaio dell’anno successivo In caso di recesso, scioglimento o scadenza del presente rapporto associativo il personale riacquista, per le funzioni e le materie contemplate dal presente accordo, le prerogative e le mansioni esercitate al momento della sua stipula. 4. Annualmente l’Ufficio Associato, entro il mese di ottobre, trasmette ai Comuni aderenti la quota parte di spese a carico del singolo Comune prevista per l’anno successivo. Art. 5 – Funzioni e obiettivi Funzioni 1. Le funzioni affidate al servizio sono relative a:
  • 22. Pagina | 21 - Organizzazione omogenea delle banche dati Comunali e adozione software specifico per la gestione dei tributi ; - Accesso, condivisione, integrazione e analisi di banche dati attraverso Sistema Informativo Territoriale - Assistenza e supporto tecnico, edilizio, urbanistico, catastale ed informatico agli uffici tributi Comunali, compresa assistenza tecnica da remoto (quesiti, documentazione, formulari, ecc.). - Attività formativa ed informativa del personale - Sportello informa - tributi per i cittadini e portale servizi on-line Obiettivi 1. Gli obiettivi affidati al servizio sono relativi a: a) ridurre i costi di gestione del servizio b) valorizzare e formare il personale interno alle p.a. c) migliorare i servizi d) uniformare atti e regolamenti e) uniformare l'interpretazione delle norme tributarie f) recupero evasione g) informatizzazione completa delle attività h) cooperazione applicativa delle procedure informatiche Art. 6 – Banche Dati 1. Al fine di una corretta gestione dei tributi è necessario conferire al centro operativo associato, nella fase di avviamento del servizio, la banca dati dei contribuenti e quella delle Anagrafi comunali periodicamente aggiornata. Gli applicativi attualmente utilizzati dai Comuni dovranno consentire l’export automatico delle informazioni dei contribuenti e delle anagrafe demografica sulla base di tracciati record sequenziali che fornirà la Unione, sulla base dei software “unici” selezionati, allo scopo di generare il primo flusso automatico di dati. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili si avrà pertanto la seguente ipotesi organizzativa dei dati: - software gestionale tributi a) soluzione ___________________________ b) soluzione ____________________________ Le banche dati _____________ e _______________ dovranno essere banche dati unitarie per tutti i Comuni e dovranno consentire l’accesso e la possibilità di inserimento dati, consultazione e modifica sia all’ufficio centrale che agli uffici periferici presso i Comuni. - software gestionali Pratiche Edilizie SUE e SUAP a) ________________________ b) ________________________ applicativi di gestione delle Pratiche Edilizie Comunali realizzati direttamente dalla Unione (?) e già operativi per i Comuni di __________________ - Gestione Integrata di Banche Dati - Sistema Informativo Territoriale
  • 23. Pagina | 22 Attraverso il sistema informativo territoriale sarà garantita la completa gestione integrata di tutte le principali banche dati Comunali, con aggiornamento periodico effettuato dall’ufficio centrale. Le principali banche dati del SIT utili alla corretta gestione dei tributi sono: a) Catasto (portale dei Comuni) - censuario terreni - censuario fabbricati - planimetrie - docfa - dati per gestione ICI e TARI, Tasi b) Anagrafe - anagrafe residenti - famiglie c) Tributi - Oggetti ICI e TASI, TARI - Contribuenti d) PRG - Piani Regolatori Generali vigenti ed NTA - Analisi destinazione urbanistica - CDU e) Pratiche Edilizie - Pratiche Sportello Unico per l’Edilizia - Pratiche Sportello Unico Attività Produttive f) Immagini da satellite - immagini da satellite con acquisizione, di norma, ogni 2 anni, e creazione del layer derivati da satellite” per il nuovo edificato, nuove strade, nuovi corsi d’acqua. Art. 7 – Soluzioni software tributi Le soluzioni software unitarie adottate dovranno garantire le seguenti funzionalità di base : 1. Tributi Comunali a) Gestione Anagrafica Contribuenti b) Gestione Denunce Contribuenti TARI, TASI c) Gestione Denunce Contribuenti Passi Carrabili d) Gestione Denunce Contribuenti Spazi ed Aree Pubbliche e) Gestione Cambi di Domicilio TARI, TASI f) Gestione Emigrazione/Estinzione (tutti i tributi) g) Iscrizione a ruolo principale e suppletivo (tutti i tributi) h) Aggiornamento Statistico (tutti i tributi) i) Gestione maggiorazioni (Ritardata denuncia, maggiorazioni su tributo, omessa denuncia) j) Creazione supporto magnetico contenente i dati del ruolo per esattoria 2. Ricerche sugli archivi dell’applicazione a) Per cognome e nome o radice con gestione degli omonimi b) Per domicilio del contribuente c) Per ubicazione dell’immobile del contribuente d) Per codice univoco del contribuente 3. Ricerche sugli archivi tabellari
  • 24. Pagina | 23 Tutti i programmi di caricamento dati dovranno accedere in modo interattivo agli archivi tabellari (Comuni, Frazioni, Vie, ecc.) tramite l’immissione parziale o radice della descrizione relativa 4. Iscrizione a ruolo Possibilità di creare sia il Ruolo Principale che il Ruolo Suppletivo, oltre la possibilità di recupero per tutte le denunce della sopratassa, per omessa denuncia e per la denuncia prodotta in ritardo 5. Ripartenza Iscrizione a ruolo Ripristino degli archivi in caso di anomalie 6. Stampe a) Stampa minuta di ruolo con totali per foglio come da prefincato ufficiale b) Stampa minuta di ruolo con il dettaglio di tutte le maggiorazioni applicate c) Stampa Cambio di Domicilio d) Stampa Emigrazioni/Estinzioni e) Stampa Archivio Statistico f) Stampa Anagrafica Contribuenti (Rubrica alfabetica – Etichette per Fascicoli) g) Stampa nuove denunce immesse h) Stampa notifica d’iscrizione 7. Analisi Statistiche Possibilità di avere un elenco statistico suddiviso per anno, categoria e destinazione 8. Riorganizzazione archivi Possibilità di cancellare fisicamente i cittadini emigrati/estinti con la possibilità di selezione per anno ; allineamento degli archivi in caso di variazione degli archivi tabellari Art. 8 – Struttura organizzativa e gestionale Struttura Organizzativa 1. UFFICIO CENTRALE – Unione dei Comuni di _______________________ All’ufficio centrale è assegnata la Responsabilità del Servizio Associato di coordinamento operativo degli uffici tributi Comunali. Si occupa dell’organizzazione funzionale del servizio e fornisce supporto ai Comuni per le attività di inserimento ed elaborazione dati, predisposizione dei ruoli, accertamenti, anagrafiche, stampe ecc., gestione integrata delle banche dati, supporto tecnico, edilizio, urbanistico, catastale ed informatico, formazione, uniformità regolamentare e modulistica, servizi informatici, sportello al cittadino 2. UFFICI PERIFERICI - Comuni Agli uffici periferici (Comuni) è assegnata la Responsabilità del Servizio Tributi Comunale e del Procedimento.
  • 25. Pagina | 24 Si occupano dell’assistenza all’ufficio centrale per inserimento ed elaborazione dati, predisposizione dei regolamenti, tariffe, ruoli, accertamenti, anagrafiche, stampe, spedizioni ecc., e del rapporto diretto con i cittadini. Qualora ogni singolo Comune aderente al servizio associato stabilisca di demandare tali funzioni, tutte o in parte, all’ufficio centrale, sarà il Responsabile del Servizio Associato, unitamente al Gruppo di Lavoro, a stabilire e computare la quota percentuale di maggiore incidenza economica di compartecipazione alle spese di funzionamento del servizio. Restano comunque a carico dei singoli Comuni le spese di spedizione. 3. SPORTELLO INFORMA - TRIBUTI Sarà costituito presso l’ufficio centrale lo sportello informa-tributi per i Comuni aderenti al servizio associato, operante presso la sede in Via _____________________________ Su richiesta dei Comuni potrà inoltre essere stabilita l’apertura di sportelli informa-tributi presso il Comune richiedente, secondo un calendario settimanale prestabilito e presso locali messi a disposizione dai Comuni. In tali locali dovrà essere garantito l’accesso alle banche dati tributarie e l’accesso agli applicativi informatici. Lo sportello informa – tributi : a) assicura una completa informazione al contribuente b) riceve la richiesta di variazioni e denunce, e assiste i cittadini a) cura l’inserimento di dichiarazione e versamenti per la costituzione della banca dati tributaria. Struttura Gestionale 1. Responsabile del servizio: a) ha il compito di coordinare, programmare e gestire le risorse impiegate per la gestione associata, esercita tutte le funzioni organizzative e gestionali previste dalla legge e dal presente regolamento, secondo le direttive delle Giunte Comunali. b) semestralmente, sentito il gruppo di lavoro, formula un programma delle attività e dei servizi che saranno svolti dagli uffici del servizio associato. c) redige la relazione annuale sull’andamento del servizio associato e dell’attività svolta. d) è responsabile della predisposizione del budget di spesa da sottoporre alla giunta annualmente e, tramite loro, alle giunte dei singoli comuni associati. e) è responsabile del sistema di rendicontazione dei servizi e del riparto delle spese. 2.Gruppo di Lavoro. Nella conduzione tecnica e organizzativa del servizio associato, il Responsabile della gestione associata si avvale di un gruppo di lavoro costituito da: a) Esperto/i in materia di tributi b) Esperto/i in materia tecnico-catastale c) Un Referente di ogni singolo Comune individuato nel Responsabile Servizio Tributi.
  • 26. Pagina | 25 Gli esperti saranno nominati dall’Unione dei Comuni. Spetta al gruppo di lavoro fornire al responsabile pareri tecnici e organizzativi per la gestione delle risorse affidate al servizio nonché la loro compatibilità operativa con i contesti organizzativi dei singoli comuni associati. In particolare il gruppo di lavoro esercita funzioni di collaborazione nelle seguenti materie: – Programmazione delle attività; – Compatibilità tecnologiche ed informatiche con le realtà dei singoli comuni associati; – Definizione dei piani di lavoro; – Organizzazione dei corsi di formazione interni al servizio associato; – Verifica sull’andamento dei servizi; – Controllo sul sistema di rendicontazione interno al servizio e riparto delle spese nei confronti dei comuni associati; – Rapporto con i consulenti e con gli incaricati. Art. 9 – Organizzazione del servizio associato 1. Il Servizio Associato di Coordinamento Operativo degli Uffici Tributi Comunali si avvale della sede operativa _____________________________ , e delle sedi decentrate presso i Comuni aderenti. 2. Al Servizio è preposto un Responsabile, con le funzioni ad esso assegnate dalla legge, con particolare riferimento all’art. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed all’art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nominato dai Comuni e dalla Unione con apposito atto deliberativo. 3. Il servizio sarà organizzato secondo i criteri definiti dal Gruppo di Lavoro, in relazione alle attività che progressivamente si decide di associare. 4. L’individuazione del personale da assegnare al servizio associato (numero, professionalità e dislocazione logistica delle funzioni e degli operatori) sarà approvata dalla Giunta Comunale e della Unione, su proposta del Responsabile del servizio associato, in accordo con il Gruppo di Lavoro, sentite le organizzazioni sindacali secondo le procedure definite in seno alla Unione. 5. Il distacco del personale sarà comunque definito nel rispetto dei vigenti strumenti negoziali e regolamentari e secondo quanto stabilito dalla Unione, sottoscritto con le organizzazioni sindacali. 6. Le spese per il funzionamento dei servizi sono ripartite pro-quota sulla base della suddivisione percentuale formulata dal responsabile di servizio e dal gruppo di lavoro, e comunicate ai Comuni annualmente entro il mese di ottobre. 7. Eventuali ulteriori attività richieste specificatamente dai singoli comuni, sono a carico dei Comuni richiedenti. Art. 10 - Pubblicità del regolamento 1. Al presente Regolamento deve essere assicurata ampia pubblicità. 2. Copia dello stesso deve inoltre essere sempre tenuta a disposizione del pubblico, anche per via telematica, perché chicchessia ne possa prendere visione o estrarre copia.
  • 27. Pagina | 26 Art. 11 - Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore in seguito alla approvazione con idoneo atto amministrativo da parte della Unione e dei Comuni associati.
  • 28. Pagina | 27 Bibliografia – Ezio GUERCI – Consulente di LEGAUTONOMIE «LA GESTIONE ASSOCIATA OBBLIGATORIA DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI NEI COMUNI FINO A 5.000 ABITANTI», «Modelli organizzativi e sistemi di governance delle gestioni associate», slides incontro pubblico Aula Magna della Questura PAVIA, 27 GIUGNO 2014; – Daniele Formiconi e ANCI Piemonte (a cura di), IL MANUALE DELLE GESTIONI ASSOCIATE COMUNALI 2014, 2014; – Mauro Salvato, LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI COMUNALI: VINCOLI E OPPORTUNITÀ, Università di Pavia, 10/11/2014; – Linee guida per la governance di un Ente locale attraverso il coinvolgimento della comunità di riferimento e delle parti interessate [Guidelines for the governance of local governments through community and stakeholders engagement], PRASSI DI RIFERIMENTO - Norme UNI/PdR 9:2014; – Amministrazioni Locali Indicatori delle prestazioni [Local administration - Performance indicators], PRASSI DI RIFERIMENTO – Norme UNI/PdR 5:2013; – Lucio Catania, CARATTERISTICHE DISTINTIVE E EVOLUZIONE DELL’ ASSOCIAZIONISMO SICILIANO, Unione dei Comuni ed altre forme di gestione associata, Seminario FormezPA – AnciSicilia, CALTANISSETTA, 15/11/2013; – Salvatore Barresi, Accompagnamento alla redazione dei regolamenti sulla disciplina delle nuove imposte locali: IUC, TASI, TARI, IMU, Laboratorio Formez PA e ANCI Sicilia, Messina, 09.10.2014; – Salvatore Barresi, Imposte locali IUC Contenzioso e Riscossione, Laboratorio Formez PA e ANCI Sicilia, Messina, Messina 07.11.2014; – Salvatore Barresi, Modello di gestione del recupero crediti per le Pubbliche Amministrazioni, Laboratorio Formez PA e ANCI Sicilia, Messina, 19.12.2014.