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provvedimenti pubblicati:
Formazione e ruoli dei docenti della scuola secondaria e tecnica (D. Lgs. n. 59/2017);
Promozione della cultura umanistica e sostegno della creatività (D. Lgs. n. 60/2017);
Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale (D. Lgs. n. 61/2017);
Esami di Stato per il primo e secondo ciclo (D. Lgs. n. 62/2017);
Effettività del diritto allo studio (D. Lgs. n. 63/2017);
Scuola italiana all'estero (D. Lgs. n. 64/2017));
Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (D. Lgs. n.
65/2017);
Promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (D. Lgs. n. 66/2017).
Decreti attuativi L. 107/2015
Decreto legislativo 59/2017
Come cambia la formazione iniziale e l’accesso al ruolo per i docenti dei
posti comuni nella scuola secondaria
Su cosa interviene?
• La delega che la Legge 107 dava al Governo riguardava esclusivamente la scuola
secondaria
• Il Decreto interviene quindi sulla formazione iniziale e il reclutamento dei docenti
della secondaria di primo e secondo grado
• Il Decreto riguarda sia i docenti per i posti comuni che per quelli di sostegno
• I percorsi per i docenti di sostegno sono analoghi e prevedono l’acquisizione di
alcune competenze specifiche per la didattica speciale
RECLUTAMENTO E FORMAZIONE INIZIALE
ANALISI DEL D.L.vo 59/2017
PRINCIPALI CONTENUTI:
1. NELLA SCUOLA SECONDARIA CAMBIA IL SISTEMA DI RECLUTAMENTO;
2. NON E’ PIU’ NECESSARIA L’ABILITAZIONE PER PARTECIPARE AL CONCORSO;
3. INDIZIONE DI CONCORSO CON CADENZA BIENNALE – 1^ CONCORSO 2018 –
4. COLORO CHE SUPERANO LE PROVE SCRITTE ED ORALI DOVRANNO
PARTECIPARE A UN PERCORSO TRIENNALE
5. PREVISIONE DI UNA FASE TRANSITORIA PER ABILITATI E PRECARI CON
ANZIANITA’ DI SERVIZIO
RECLUTAMENTO E FORMAZIONE INIZIALE
ANALISI DEL D.L.vo 377/2017
REQUISITI DI AMMISSIONE AI CONCORSI
Possesso di laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II^ livello dell’alta formazione
artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente, coerente con le classi di concorso;
Possesso di 24 crediti formativi universitari o accademici- CFU/CFA – acquisiti in FORMA
CURRICULARE, AGGIUNTIVA O ETRA CURRICULARE, nelle discipline ANTROPO-
PSICOPEDAGOGICHE E NELLE METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE, garantendo
comunque il
possesso di almeno SEI CREDITI in ciascuno di almeno TRE dei seguenti ambiti disciplinari:
PEDAGOGIA, PEDAGOGIA SPECIALE E DIDATTICA DELL’INCLUSIONE, PSICOLOGIA,
ANTROPOLOGIA, METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE
Tre prove di esame: 2, a carattere nazionale, sono scritte, e 1 prova orale
Punti qualificanti
Il decreto consente di:
• assicurare agli studenti, sin dalla scuola dell’infanzia, una formazione artistica che
ricomprenda la pratica e la cultura della musica, delle arti dello spettacolo, delle arti visive sia
nelle forme tradizionali che in quelle innovative;
• sviluppare la conoscenza storico-critica del patrimonio culturale italiano;
• attuare la promozione della pratica artistica nel PTOF in maniera autonoma a cura delle
istituzioni scolastiche, mediante percorsi curricolari, anche in verticale, in alternanza scuola-
lavoro, e tramite la programmazione in rete con altre scuole e/o altri soggetti pubblici e/o
privati, ivi inclusi i soggetti del terzo settore operanti in ambito artistico e musicale.
Articolo 3 — Temi della creatività
 musicale-coreutico
 teatrale-performativo (compresi cinema e altre forma di spettacolo)
 artistico-visivo (pittura, scultura, grafica, arti decorative, design…)
 linguistico-creativo (poesia, scrittura creativa e altre forme di espressione linguistica, compresi
i dialetti)
Promozione della cultura umanistica e sostegno della creatività
(D. Lgs. n. 60/2017) 1/2
Articoli 4-5 — Piano delle Arti
• Il decreto definisce una governance complessa, coordinata dal MIUR e dal MiBACT, che
collabora con le scuole per la realizzazione dei temi della creatività in una logica di apertura ai
soggetti che sul territorio lavorano su queste tematiche.
• Il decreto introduce il Piano delle Arti, da adottarsi con cadenza triennale, su proposta del
MIUR di concerto con il MIBACT Nel Piano sono contenute una serie di misure per agevolare
lo sviluppo dei temi della creatività da parte delle istituzioni scolastiche.
• È istituito un apposito fondo dedicato al Piano delle Arti, con una dotazione finanziaria pari
a 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017.
Articolo 13 — Scuole secondarie di secondo grado
• Le scuole secondarie di secondo grado, a prescindere dalla tipologia di percorso, prevedono
percorsi curricolari o extra-scolastici all’interno del PTOF dedicati allo sviluppo dei temi della
creatività;
• Sono incentivate le collaborazioni nelle reti per poter beneficiare dei finanziamenti previsti dal
Piano delle Arti.
Promozione della cultura umanistica e sostegno della creatività
(D. Lgs. n. 60/2017) 2/2
Revisione dei percorsi dell'istruzione
professionale (D. Lgs. n. 61/2017)
la ridefinizione degli
indirizzi, delle
articolazioni e delle
opzioni dell'istruzione
professionale
il potenziamento delle attività
didattiche laboratoriali anche
attraverso una rimodulazione, a
parità di tempo scolastico, dei
quadri orari degli indirizzi, con
particolare riferimento al primo
biennio
Identità dell’istruzione professionale
Raccorda stabilmente gli istituti
professionali con le filiere
produttive strategiche per
l’economia del Paese (Made in
Italy) collegate a arti, mestieri e
professioni
Modifica la precedente
organizzazione da 2 macro
settori con 6 indirizzi, a 11
indirizzi di studio
Promuove una forte
personalizzazione (parola chiave)
dei percorsi attraverso
un’organizzazione più flessibile e
un’autonomia didattica e
gestionale più ampia e articolata
Propone la “Rete nazionale delle
scuole p professionali” in
raccordo con il sistema IeFP per
un coordinamento organico tra
scuole, strutture formative,
istituzioni e mondo del lavoro.
Assetto organizzativo art. 4
L’I.P. è caratterizzata da una struttura quinquennale dei percorsi:
Il Biennio comprende 2.112 ore complessive articolate in:
• 1.188 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale;
• 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo (potenziamento dei laboratori) ( 14 ore
settimanali su 32 di cui 6 di laboratorio tecnico professionale.
Una quota non superiore a 264 ore è destinata alla personalizzazione degli
apprendimenti e alla realizzazione del Progetto Formativo Individuale (PFI);
può comprendere anche attività di Alternanza Scuola Lavoro a partire dal
secondo anno.
Il Triennio è articolato in un terzo, quarto e quinto anno per ciascun anno del triennio,
l’orario scolastico sarà di 1.056 ore, articolate in:
• 462 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale;
• 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo ( 18 ore settimanali su 32 di cui 9 in
compresenza)
Strumenti per l’attuazione dell’AUTONOMIA art 6
Quote di autonomia del 20% nel biennio e nel triennio e spazi di flessibilità entro il 40%
dell’orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno, nell’ambito
dell’organico dell’autonomia, per potenziare gli insegnamenti obbligatori, con particolare
riferimento alle attività di laboratorio
Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione (art. 1)
• La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli studenti
ha finalità formativa ed educativa, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la
autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.
• La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e con le Linee
guida di cui al D.P.R. n. 88/2010; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia
professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti.
• La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.
• Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di
comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico degli
studenti.
• L'istituzione scolastica certifica il possesso delle competenze progressivamente maturate dagli
studenti, anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi.
• Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di
apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del
proprio servizio.
•
Valutazione, certificazione delle competenze ed Esami di Stato
(D. Lgs. n. 62/2017) 1/5
ESAME DI STATO NELLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Il decreto legislativo modifica, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, l’esame di Stato
conclusivo dei corsi di studio di scuola secondaria di secondo grado.
AMMISSIONE ALL’ESAME (artt. 13-14)
Il decreto legislativo prevede l’ammissione all’esame per gli studenti che abbiano conseguito una
votazione pari a sei decimi in ogni disciplina e nel voto di comportamento. Si introduce la
possibilità di essere ammessi nel caso si riporti un’insufficienza in una disciplina, previa
deliberazione motivata del consiglio di classe (articolo 13 D. Lgs. 62/2017).
Lo svolgimento delle prove INVALSI diventa requisito di ammissione all’Esame di Stato.
Anche i candidati esterni dovranno svolgere le prove INVALSI presso la scuola dove
svolgeranno l’Esame di Stato.
Valutazione, certificazione delle competenze ed Esami di Stato
(D. Lgs. n. 62/2017) 2/5
PROVE DELL’ESAME DI STATO (art. 17)
 PRIMA PROVA SCRITTA sulla padronanza della lingua italiana;
 SECONDA PROVA SCRITTA avente ad oggetto una o più discipline caratterizzanti,
individuate dal MIUR entro gennaio
Le griglie di valutazione delle due prove scritte
sono stabilite dal MIUR (art. 17 comma 6)
 COLLOQUIO:
 La commissione propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti,
problemi per verificare il possesso dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline,
nonché le abilità di collegamento, di argomentazione critica e personale anche utilizzando la
lingua straniera.
 Il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza
di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi. Ciò vale anche per i candidati esterni.
 Il colloquio accerta anche il possesso delle competenze in “Cittadinanza e Costituzione”
(articolo 17, comma 10).
 In sede di colloquio la Commissione tiene conto del percorso personalizzato dello studente,
che può prevedere discipline opzionali.
Valutazione, certificazione delle competenze ed Esami di Stato
(D. Lgs. n. 62/2017) 3/5
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE D’ESAME:
nessun cambiamento
PUNTEGGI PER L’ESAME:
 20 punti per ciascuna prova scritta e per il colloquio (totale 60 punti);
 fino a 40 punti per il credito scolastico.
BONUS fino a un massimo di cinque punti, per i candidati con credito scolastico di almeno 30
punti e punteggio complessivo nelle prove scritte di almeno 50 punti.
LODE per i candidati che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire del bonus,
a condizione che:
a) abbiano conseguito 40 punti di credito scolastico (valore massimo), con voto unanime del
consiglio di classe;
b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame.
Valutazione, certificazione delle competenze ed Esami di Stato
(D. Lgs. n. 62/2017) 4/5
CREDITO NEL SECONDO BIENNIO E NEL QUINTO ANNO (art. 15)
III ANNO: max 12 punti
IV ANNO: max 13 punti
V ANNO: max 15 punti
____________________
TOTALE: MAX 40 punti
Ancora da emanare le tabelle di corrispondenza tra media degli esiti e credito
PROVE INVALSI PER GLI STUDENTI DELL’ULTIMO ANNO (art. 19)
Prove a carattere nazionale, computer based, predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli
di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese, ferme restando le rilevazioni
già effettuate nella classe seconda. Per gli studenti assenti è prevista una sessione
suppletiva.
Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di
posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro
comune Europeo di riferimento per le lingue (QCER).
Le prove INVALSI sono sostenute anche dai candidati esterni.
Valutazione, certificazione delle competenze ed Esami di Stato
(D. Lgs. n. 62/2017) 5/5
ESONERO DALLE TASSE SCOLASTICHE IN BASE ALL’ISEE (art. 4)
Si prevede l’esonero per gli studenti del quarto e del quinto anno dell’istruzione secondaria di
secondo grado in base alle fasce ISEE determinate con decreto MIUR. L’attuazione sarà
graduale: il nuovo sistema si applicherà a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019 per gli
studenti iscritti alle classi quarte, e a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 per gli studenti
iscritti alle classi quinte.
SERVIZI DI TRASPORTO E AGEVOLAZIONE DELLA MOBILITÁ (art. 5)
Sarà assicurato a tutti gli alunni delle scuole statali il trasporto per raggiungere la scuola più vicina,
su istanza di parte.
SUPPORTI E SERVIZI PER LA SCUOLA IN OSPEDALE E L’ISTRUZIONE DOMICILIARE (art. 8)
Si stanziano 2,5 milioni di euro all’anno a decorrere dall’anno 2017 per servizi e strumenti didattici,
anche digitali, in modo da garantire il diritto all’istruzione degli alunni ricoverati in ospedale, in
case di cura e riabilitazione e l’istruzione domiciliare.
ISTITUITI FONDI PER BORSE DI STUDIO,
SUSSIDI DIDATTICI AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ,
COMODATO D’USO DEI LIBRI DI TESTO
Effettività del diritto allo studio
(D. Lgs. n. 63/2017) 1/2
POTENZIATA LA CARTA DELLO STUDENTE “IO STUDIO”
Viene attribuita dal Miur a tutti gli studenti censiti nell’Anagrafe Nazionale degli Studenti e
frequentanti le scuole primarie, secondarie, statali o paritarie, o una istituzione formativa del
sistema di istruzione e formazione professionale.
La Carta assicura Agevolazioni e benefici per:
• beni e servizi di natura culturale,
• servizi per la mobilità nazionale e internazionale,
• ausili di natura tecnologica per lo studio e per l’acquisto di materiale scolastico,
• l’erogazione di borse di studio per merito scolastico.
• Identità Digitale dello studente, a cui è associato un profilo personalizzato sul Por-tale dello
Studente del MIUR attraverso il quale consultare anche le informazioni relative al Curriculum
dello Studente.
Per gli studenti della scuola secondaria di II grado, la Carta potrà essere associata ad un borsellino
elettronico (una carta di debito), attivabile su richiesta delle famiglie.
Effettività del diritto allo studio
(D. Lgs. n. 63/2017) 2/2
Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64
Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi
180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Art. 3. Articolazione e coordinamento del sistema della formazione italiana nel
mondo
1. Il sistema della formazione italiana nel mondo si articola in:
a) scuole statali all'estero;
b) scuole paritarie all'estero;
c) altre scuole italiane all'estero;
d) associazione delle scuole italiane all'estero;
e) corsi promossi dagli enti gestori e altre iniziative per la lingua e la cultura
italiana all'estero;
f) lettorati.
LE SCUOLE ESTERE CONFORMANO il proprio ordinamento a quello delle
corrispondenti scuole del sistema nazionale italiano di istruzione e formazione
Capo I – principi generali
Principi e finalità
L'inclusione scolastica:
a) risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche
finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto
all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità
di vita;
b) si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo
delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto
individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;
c) è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito
degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo degli
studenti.
Promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità
(D. Lgs. n. 66/2017) 1/5
Capo II Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica
La valutazione della qualità dell'inclusione scolastica è parte integrante del procedimento di
valutazione delle istituzioni scolastiche. Ne sono indicatori:
• livello di inclusività del PTOF come concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica;
• realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei
processi di educazione, istruzione e formazione in funzione delle caratteristiche specifiche degli
studenti (ciò chiama in causa TUTTI E NON SOLO IL DOCENTE DI SOSTEGNO)
• livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e
nell'attuazione dei processi di inclusione;
• realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del
personale della scuola incluse le specifiche attività formative;
• utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento;
• grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in particolare,
dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola.
Promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità
(D. Lgs. n. 66/2017) 2/5
Capo IV Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione
Documenti:
CERTIFICAZIONI (competenza dell’ASP)
PROGETTO INDIVIDUALE (competenza dell’Ente Locale)
PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (modificato rispetto all’attuale)
PIANO PER L’INCLUSIONE (modalità di definizione e contenuti specificati nel decreto)
Il PEI, di competenza di tutti i docenti contitolari (e non solo dell’insegnante di sostegno!)
esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione
individualizzata; indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro
interazione con il Progetto individuale; è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento
ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della
persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è
assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di
destinazione; è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare
il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.
Il Piano per l’Inclusione è parte integrante del PTOF.
Promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità
(D. Lgs. n. 66/2017) 3/5
Nuovi gruppi per l’inclusione scolastica.
• È istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) che ha compiti di consulenza e
proposta all’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la definizione, l’attuazione e la verifica degli
accordi di programma.
• È istituito il Gruppo per l’inclusione territoriale (GIT), per ogni ambito territoriale, che ha un ruolo
fondamentale nella definizione delle risorse per il sostegno didattico, come proposte dalle
singole scuole.
• È istituto presso ciascuna istituzione scolastica il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), con
compiti di programmazione, proposta e supporto.
Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA,
nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione
scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal Dirigente Scolastico ed ha il compito di
supportare il Collegio dei Docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione
nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.
In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del
supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità
maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di
realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private
presenti sul territorio.
Promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità
(D. Lgs. n. 66/2017) 4/5
Inoltre il Decreto:
rafforza la partecipazione e la collaborazione delle famiglie e delle associazioni nei processi di
inclusione scolastica;
introduce il modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del
Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) nell’ambito del nuovo Profilo di funzionamento, che sarà elaborato dall’Unità
di Valutazione Multidisciplinare, con la partecipazione della famiglia, di coloro che hanno in
carico la persona con disabilità, nonché garantendo la partecipazione della scuola;
introduce una nuova procedura per il sostegno didattico che sia maggiormente qualificata e
tenga conto del Profilo di funzionamento;
prevede una formazione specifica per il personale docente, dirigente ed ATA;
prevede che il Dirigente Scolastico possa proporre ai docenti dell’organico dell’autonomia,
purché in possesso della specializzazione, anche attività di sostegno didattico;
prevede che, in sede di conferimento delle supplenze, in caso di fruttuoso rapporto docente-
discente e sulla base di eventuale richiesta della famiglia, il contratto a tempo determinato potrà
essere prorogato al medesimo docente per l’anno scolastico successivo;
statuisce il diritto all’istruzione domiciliare per gli studenti per i quali sia accertata l’impossibilità
della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, a causa di gravi
patologie certificate, anche attraverso la definizione di progetti che possono avvalersi dell’uso
delle nuove tecnologie.
Promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità
(D. Lgs. n. 66/2017) 5/5

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Decreti attuativi legge 107

  • 1. 1 provvedimenti pubblicati: Formazione e ruoli dei docenti della scuola secondaria e tecnica (D. Lgs. n. 59/2017); Promozione della cultura umanistica e sostegno della creatività (D. Lgs. n. 60/2017); Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale (D. Lgs. n. 61/2017); Esami di Stato per il primo e secondo ciclo (D. Lgs. n. 62/2017); Effettività del diritto allo studio (D. Lgs. n. 63/2017); Scuola italiana all'estero (D. Lgs. n. 64/2017)); Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (D. Lgs. n. 65/2017); Promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità (D. Lgs. n. 66/2017). Decreti attuativi L. 107/2015
  • 2.
  • 3. Decreto legislativo 59/2017 Come cambia la formazione iniziale e l’accesso al ruolo per i docenti dei posti comuni nella scuola secondaria Su cosa interviene? • La delega che la Legge 107 dava al Governo riguardava esclusivamente la scuola secondaria • Il Decreto interviene quindi sulla formazione iniziale e il reclutamento dei docenti della secondaria di primo e secondo grado • Il Decreto riguarda sia i docenti per i posti comuni che per quelli di sostegno • I percorsi per i docenti di sostegno sono analoghi e prevedono l’acquisizione di alcune competenze specifiche per la didattica speciale
  • 4. RECLUTAMENTO E FORMAZIONE INIZIALE ANALISI DEL D.L.vo 59/2017 PRINCIPALI CONTENUTI: 1. NELLA SCUOLA SECONDARIA CAMBIA IL SISTEMA DI RECLUTAMENTO; 2. NON E’ PIU’ NECESSARIA L’ABILITAZIONE PER PARTECIPARE AL CONCORSO; 3. INDIZIONE DI CONCORSO CON CADENZA BIENNALE – 1^ CONCORSO 2018 – 4. COLORO CHE SUPERANO LE PROVE SCRITTE ED ORALI DOVRANNO PARTECIPARE A UN PERCORSO TRIENNALE 5. PREVISIONE DI UNA FASE TRANSITORIA PER ABILITATI E PRECARI CON ANZIANITA’ DI SERVIZIO
  • 5. RECLUTAMENTO E FORMAZIONE INIZIALE ANALISI DEL D.L.vo 377/2017 REQUISITI DI AMMISSIONE AI CONCORSI Possesso di laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II^ livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente, coerente con le classi di concorso; Possesso di 24 crediti formativi universitari o accademici- CFU/CFA – acquisiti in FORMA CURRICULARE, AGGIUNTIVA O ETRA CURRICULARE, nelle discipline ANTROPO- PSICOPEDAGOGICHE E NELLE METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE, garantendo comunque il possesso di almeno SEI CREDITI in ciascuno di almeno TRE dei seguenti ambiti disciplinari: PEDAGOGIA, PEDAGOGIA SPECIALE E DIDATTICA DELL’INCLUSIONE, PSICOLOGIA, ANTROPOLOGIA, METODOLOGIE E TECNOLOGIE DIDATTICHE Tre prove di esame: 2, a carattere nazionale, sono scritte, e 1 prova orale
  • 6. Punti qualificanti Il decreto consente di: • assicurare agli studenti, sin dalla scuola dell’infanzia, una formazione artistica che ricomprenda la pratica e la cultura della musica, delle arti dello spettacolo, delle arti visive sia nelle forme tradizionali che in quelle innovative; • sviluppare la conoscenza storico-critica del patrimonio culturale italiano; • attuare la promozione della pratica artistica nel PTOF in maniera autonoma a cura delle istituzioni scolastiche, mediante percorsi curricolari, anche in verticale, in alternanza scuola- lavoro, e tramite la programmazione in rete con altre scuole e/o altri soggetti pubblici e/o privati, ivi inclusi i soggetti del terzo settore operanti in ambito artistico e musicale. Articolo 3 — Temi della creatività  musicale-coreutico  teatrale-performativo (compresi cinema e altre forma di spettacolo)  artistico-visivo (pittura, scultura, grafica, arti decorative, design…)  linguistico-creativo (poesia, scrittura creativa e altre forme di espressione linguistica, compresi i dialetti) Promozione della cultura umanistica e sostegno della creatività (D. Lgs. n. 60/2017) 1/2
  • 7. Articoli 4-5 — Piano delle Arti • Il decreto definisce una governance complessa, coordinata dal MIUR e dal MiBACT, che collabora con le scuole per la realizzazione dei temi della creatività in una logica di apertura ai soggetti che sul territorio lavorano su queste tematiche. • Il decreto introduce il Piano delle Arti, da adottarsi con cadenza triennale, su proposta del MIUR di concerto con il MIBACT Nel Piano sono contenute una serie di misure per agevolare lo sviluppo dei temi della creatività da parte delle istituzioni scolastiche. • È istituito un apposito fondo dedicato al Piano delle Arti, con una dotazione finanziaria pari a 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017. Articolo 13 — Scuole secondarie di secondo grado • Le scuole secondarie di secondo grado, a prescindere dalla tipologia di percorso, prevedono percorsi curricolari o extra-scolastici all’interno del PTOF dedicati allo sviluppo dei temi della creatività; • Sono incentivate le collaborazioni nelle reti per poter beneficiare dei finanziamenti previsti dal Piano delle Arti. Promozione della cultura umanistica e sostegno della creatività (D. Lgs. n. 60/2017) 2/2
  • 8. Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale (D. Lgs. n. 61/2017) la ridefinizione degli indirizzi, delle articolazioni e delle opzioni dell'istruzione professionale il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indirizzi, con particolare riferimento al primo biennio
  • 9. Identità dell’istruzione professionale Raccorda stabilmente gli istituti professionali con le filiere produttive strategiche per l’economia del Paese (Made in Italy) collegate a arti, mestieri e professioni Modifica la precedente organizzazione da 2 macro settori con 6 indirizzi, a 11 indirizzi di studio Promuove una forte personalizzazione (parola chiave) dei percorsi attraverso un’organizzazione più flessibile e un’autonomia didattica e gestionale più ampia e articolata Propone la “Rete nazionale delle scuole p professionali” in raccordo con il sistema IeFP per un coordinamento organico tra scuole, strutture formative, istituzioni e mondo del lavoro.
  • 10. Assetto organizzativo art. 4 L’I.P. è caratterizzata da una struttura quinquennale dei percorsi: Il Biennio comprende 2.112 ore complessive articolate in: • 1.188 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale; • 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo (potenziamento dei laboratori) ( 14 ore settimanali su 32 di cui 6 di laboratorio tecnico professionale. Una quota non superiore a 264 ore è destinata alla personalizzazione degli apprendimenti e alla realizzazione del Progetto Formativo Individuale (PFI); può comprendere anche attività di Alternanza Scuola Lavoro a partire dal secondo anno. Il Triennio è articolato in un terzo, quarto e quinto anno per ciascun anno del triennio, l’orario scolastico sarà di 1.056 ore, articolate in: • 462 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale; • 594 ore di attività e insegnamenti di indirizzo ( 18 ore settimanali su 32 di cui 9 in compresenza) Strumenti per l’attuazione dell’AUTONOMIA art 6 Quote di autonomia del 20% nel biennio e nel triennio e spazi di flessibilità entro il 40% dell’orario complessivo previsto per il terzo, quarto e quinto anno, nell’ambito dell’organico dell’autonomia, per potenziare gli insegnamenti obbligatori, con particolare riferimento alle attività di laboratorio
  • 11. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione (art. 1) • La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli studenti ha finalità formativa ed educativa, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. • La valutazione è coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e con le Linee guida di cui al D.P.R. n. 88/2010; è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti. • La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. • Per favorire i rapporti scuola-famiglia, le istituzioni scolastiche adottano modalità di comunicazione efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico degli studenti. • L'istituzione scolastica certifica il possesso delle competenze progressivamente maturate dagli studenti, anche al fine di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi. • Le istituzioni scolastiche partecipano alle rilevazioni internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualità del proprio servizio. • Valutazione, certificazione delle competenze ed Esami di Stato (D. Lgs. n. 62/2017) 1/5
  • 12. ESAME DI STATO NELLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO Il decreto legislativo modifica, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, l’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di scuola secondaria di secondo grado. AMMISSIONE ALL’ESAME (artt. 13-14) Il decreto legislativo prevede l’ammissione all’esame per gli studenti che abbiano conseguito una votazione pari a sei decimi in ogni disciplina e nel voto di comportamento. Si introduce la possibilità di essere ammessi nel caso si riporti un’insufficienza in una disciplina, previa deliberazione motivata del consiglio di classe (articolo 13 D. Lgs. 62/2017). Lo svolgimento delle prove INVALSI diventa requisito di ammissione all’Esame di Stato. Anche i candidati esterni dovranno svolgere le prove INVALSI presso la scuola dove svolgeranno l’Esame di Stato. Valutazione, certificazione delle competenze ed Esami di Stato (D. Lgs. n. 62/2017) 2/5
  • 13. PROVE DELL’ESAME DI STATO (art. 17)  PRIMA PROVA SCRITTA sulla padronanza della lingua italiana;  SECONDA PROVA SCRITTA avente ad oggetto una o più discipline caratterizzanti, individuate dal MIUR entro gennaio Le griglie di valutazione delle due prove scritte sono stabilite dal MIUR (art. 17 comma 6)  COLLOQUIO:  La commissione propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare il possesso dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, nonché le abilità di collegamento, di argomentazione critica e personale anche utilizzando la lingua straniera.  Il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi. Ciò vale anche per i candidati esterni.  Il colloquio accerta anche il possesso delle competenze in “Cittadinanza e Costituzione” (articolo 17, comma 10).  In sede di colloquio la Commissione tiene conto del percorso personalizzato dello studente, che può prevedere discipline opzionali. Valutazione, certificazione delle competenze ed Esami di Stato (D. Lgs. n. 62/2017) 3/5
  • 14. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE D’ESAME: nessun cambiamento PUNTEGGI PER L’ESAME:  20 punti per ciascuna prova scritta e per il colloquio (totale 60 punti);  fino a 40 punti per il credito scolastico. BONUS fino a un massimo di cinque punti, per i candidati con credito scolastico di almeno 30 punti e punteggio complessivo nelle prove scritte di almeno 50 punti. LODE per i candidati che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire del bonus, a condizione che: a) abbiano conseguito 40 punti di credito scolastico (valore massimo), con voto unanime del consiglio di classe; b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame. Valutazione, certificazione delle competenze ed Esami di Stato (D. Lgs. n. 62/2017) 4/5
  • 15. CREDITO NEL SECONDO BIENNIO E NEL QUINTO ANNO (art. 15) III ANNO: max 12 punti IV ANNO: max 13 punti V ANNO: max 15 punti ____________________ TOTALE: MAX 40 punti Ancora da emanare le tabelle di corrispondenza tra media degli esiti e credito PROVE INVALSI PER GLI STUDENTI DELL’ULTIMO ANNO (art. 19) Prove a carattere nazionale, computer based, predisposte dall'INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese, ferme restando le rilevazioni già effettuate nella classe seconda. Per gli studenti assenti è prevista una sessione suppletiva. Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue (QCER). Le prove INVALSI sono sostenute anche dai candidati esterni. Valutazione, certificazione delle competenze ed Esami di Stato (D. Lgs. n. 62/2017) 5/5
  • 16. ESONERO DALLE TASSE SCOLASTICHE IN BASE ALL’ISEE (art. 4) Si prevede l’esonero per gli studenti del quarto e del quinto anno dell’istruzione secondaria di secondo grado in base alle fasce ISEE determinate con decreto MIUR. L’attuazione sarà graduale: il nuovo sistema si applicherà a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019 per gli studenti iscritti alle classi quarte, e a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 per gli studenti iscritti alle classi quinte. SERVIZI DI TRASPORTO E AGEVOLAZIONE DELLA MOBILITÁ (art. 5) Sarà assicurato a tutti gli alunni delle scuole statali il trasporto per raggiungere la scuola più vicina, su istanza di parte. SUPPORTI E SERVIZI PER LA SCUOLA IN OSPEDALE E L’ISTRUZIONE DOMICILIARE (art. 8) Si stanziano 2,5 milioni di euro all’anno a decorrere dall’anno 2017 per servizi e strumenti didattici, anche digitali, in modo da garantire il diritto all’istruzione degli alunni ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione e l’istruzione domiciliare. ISTITUITI FONDI PER BORSE DI STUDIO, SUSSIDI DIDATTICI AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ, COMODATO D’USO DEI LIBRI DI TESTO Effettività del diritto allo studio (D. Lgs. n. 63/2017) 1/2
  • 17. POTENZIATA LA CARTA DELLO STUDENTE “IO STUDIO” Viene attribuita dal Miur a tutti gli studenti censiti nell’Anagrafe Nazionale degli Studenti e frequentanti le scuole primarie, secondarie, statali o paritarie, o una istituzione formativa del sistema di istruzione e formazione professionale. La Carta assicura Agevolazioni e benefici per: • beni e servizi di natura culturale, • servizi per la mobilità nazionale e internazionale, • ausili di natura tecnologica per lo studio e per l’acquisto di materiale scolastico, • l’erogazione di borse di studio per merito scolastico. • Identità Digitale dello studente, a cui è associato un profilo personalizzato sul Por-tale dello Studente del MIUR attraverso il quale consultare anche le informazioni relative al Curriculum dello Studente. Per gli studenti della scuola secondaria di II grado, la Carta potrà essere associata ad un borsellino elettronico (una carta di debito), attivabile su richiesta delle famiglie. Effettività del diritto allo studio (D. Lgs. n. 63/2017) 2/2
  • 18. Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 64 Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107. Art. 3. Articolazione e coordinamento del sistema della formazione italiana nel mondo 1. Il sistema della formazione italiana nel mondo si articola in: a) scuole statali all'estero; b) scuole paritarie all'estero; c) altre scuole italiane all'estero; d) associazione delle scuole italiane all'estero; e) corsi promossi dagli enti gestori e altre iniziative per la lingua e la cultura italiana all'estero; f) lettorati. LE SCUOLE ESTERE CONFORMANO il proprio ordinamento a quello delle corrispondenti scuole del sistema nazionale italiano di istruzione e formazione
  • 19. Capo I – principi generali Principi e finalità L'inclusione scolastica: a) risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita; b) si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curricolo delle istituzioni scolastiche, nonché attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio; c) è impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo degli studenti. Promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità (D. Lgs. n. 66/2017) 1/5
  • 20. Capo II Prestazioni e indicatori di qualità dell'inclusione scolastica La valutazione della qualità dell'inclusione scolastica è parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche. Ne sono indicatori: • livello di inclusività del PTOF come concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica; • realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione in funzione delle caratteristiche specifiche degli studenti (ciò chiama in causa TUTTI E NON SOLO IL DOCENTE DI SOSTEGNO) • livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione; • realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola incluse le specifiche attività formative; • utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento; • grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola. Promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità (D. Lgs. n. 66/2017) 2/5
  • 21. Capo IV Progettazione e organizzazione scolastica per l'inclusione Documenti: CERTIFICAZIONI (competenza dell’ASP) PROGETTO INDIVIDUALE (competenza dell’Ente Locale) PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (modificato rispetto all’attuale) PIANO PER L’INCLUSIONE (modalità di definizione e contenuti specificati nel decreto) Il PEI, di competenza di tutti i docenti contitolari (e non solo dell’insegnante di sostegno!) esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata; indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale; è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione; è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Il Piano per l’Inclusione è parte integrante del PTOF. Promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità (D. Lgs. n. 66/2017) 3/5
  • 22. Nuovi gruppi per l’inclusione scolastica. • È istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) che ha compiti di consulenza e proposta all’Ufficio Scolastico Regionale (USR) per la definizione, l’attuazione e la verifica degli accordi di programma. • È istituito il Gruppo per l’inclusione territoriale (GIT), per ogni ambito territoriale, che ha un ruolo fondamentale nella definizione delle risorse per il sostegno didattico, come proposte dalle singole scuole. • È istituto presso ciascuna istituzione scolastica il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), con compiti di programmazione, proposta e supporto. Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal Dirigente Scolastico ed ha il compito di supportare il Collegio dei Docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI. In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica. Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio. Promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità (D. Lgs. n. 66/2017) 4/5
  • 23. Inoltre il Decreto: rafforza la partecipazione e la collaborazione delle famiglie e delle associazioni nei processi di inclusione scolastica; introduce il modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nell’ambito del nuovo Profilo di funzionamento, che sarà elaborato dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare, con la partecipazione della famiglia, di coloro che hanno in carico la persona con disabilità, nonché garantendo la partecipazione della scuola; introduce una nuova procedura per il sostegno didattico che sia maggiormente qualificata e tenga conto del Profilo di funzionamento; prevede una formazione specifica per il personale docente, dirigente ed ATA; prevede che il Dirigente Scolastico possa proporre ai docenti dell’organico dell’autonomia, purché in possesso della specializzazione, anche attività di sostegno didattico; prevede che, in sede di conferimento delle supplenze, in caso di fruttuoso rapporto docente- discente e sulla base di eventuale richiesta della famiglia, il contratto a tempo determinato potrà essere prorogato al medesimo docente per l’anno scolastico successivo; statuisce il diritto all’istruzione domiciliare per gli studenti per i quali sia accertata l’impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso la definizione di progetti che possono avvalersi dell’uso delle nuove tecnologie. Promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità (D. Lgs. n. 66/2017) 5/5