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Sanzioni amministrative
pecuniarie (L. 689/1981)
Materiale e corso a cura di
dott. Simone Chiarelli
simone.chiarelli@gmail.com
Cell. +39 3337663638
Materiale
Procedimento
nella L. 241/1990
Procedimento amministrativo (FASI)
“INIZIATIVA” (preparatoria)
“ISTRUTTORIA” .
“DECISORIA” (costitutiva)
“INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA”
Procedimento amministrativo
Organizzazione
Dirigente
P.O.
Posizione organizzativa
P.O.
Posizione organizzativa
Dipendente
Dipendente
Dipendente
Dipendente
Dipendente
Dipendente
Dipendente
Procedimento
Processo
Procedura
Procedimento
amministrativo
sanzionatorio pecuniario
nella L. 689/1981
Procedimento sanzionatorio pecuniario (L. 689/1981)
Commissione del fatto
Accertamento
Contestazione
Estinzione
Pagamento in misura ridotta
Silenzio
Scritti difensiviRapporto informativo
Autorità competente
Archiviazione Ordinanza ingiunzione
Trasgressore
Procedimento sanzionatorio pecuniario (L. 689/1981)
Principi costituzionali e
campo di applicazione
della L. 689/1981
Costituzione
•Art. 23.
•Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
•Art. 25.
•Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
•Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto
commesso.
•Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
•Art. 27.
•La responsabilità penale è personale.
•L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
•Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla
rieducazione del condannato.
•Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
L. 689/1981
A livello nazionale
L. 24-11-1981 n. 689 “Modifiche al sistema penale”
Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”
A livello regionale (TOSCANA)
LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2000, n. 81 “Disposizioni in materia di sanzioni amministrative”
Regolamento 9 gennaio 2003, n. 5/R “Regolamento di attuazione dell' art. 5 della Legge Regionale
28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). Istituzione e
disciplina dell'archivio regionale dei trasgressori”.
L. 689/1981
art. 12. Ambito di applicazione
Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia
diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in
sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari.
Illecito penale
Illecito amministrativo
Giurisprudenza
Cassazione civile , sez. II, 15 maggio 2007 , n. 11115
Cons. Stato Sez. V, 03/05/2019, n. 2874
App. Ancona Sez. lavoro, 29-06-2017
Trib. Milano Sez. lavoro, 08/06/2017
In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada non trova applicazione
l'art. 7 l. n. 241 del 1990, secondo cui l'avviso del procedimento amministrativo deve essere
comunicato ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi
effetti. La l. n. 689 del 1981, infatti, è legge speciale che prevale su quella generale e assicura
garanzie non inferiori al "minimum" prescritto dalla legge generale stessa, in quanto prevede non
solo che il trasgressore sia immediatamente informato dell'inizio del procedimento con la
contestazione o la notificazione, ma anche che possa esercitare nel modo più ampio il proprio
diritto di difesa, prima dell'emanazione dell'eventuale ordinanza-ingiunzione da parte dell'autorità
competente.
L. 689/1981
Principi generali
L. 689/1981
Art. 1. Principio di legalità
Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia
entrata in vigore prima della commissione della violazione.
Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in
esse considerati.
Legalità Tempus regit actum Irretroattività
Giurisprudenza
Cass. civ. Sez. V, 10/10/2019, n. 25490
In tema di sanzioni amministrative, anche se la copertura di cui all'art. 25, comma 2 Cost.
riguarda l'applicazione delle sole sanzioni di natura penale, deve ritenersi che le fonti normative in
materia di sanzioni amministrative inducano ad un'interpretazione rigorosa del principio di
tassatività, come in primo luogo desumibile dall'art. 1 della L. 24 novembre 1981 n. 689, secondo
cui "le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano solo per i casi e per i tempi in
essi considerati".
L. 689/1981
FUNZIONE DELLA “PENA”
General-preventiva, quando ha nei confronti dei consociati un’efficacia deterrente che dissuade
dal porre in essere comportamenti delittuosi coloro i quali sono portati a delinquere
(Intimidazione).
Special-preventiva, quando esplica un’efficace deterrente anche nei confronti del condannato al
fine di evitare comportamenti in violazione della legge.
Giurisprudenza
Cons. Stato Sez. VI, 06/02/2019, n. 899
Cons. Stato Sez. V, 12/10/2018, n. 5883
Le disposizioni legislative che prevedono sanzioni amministrative potendo essere applicate
soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati non possono essere interpretate
analogicamente.
T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 17/10/2018, n. 6042
In materia di sanzioni amministrative, la sanzione in senso stretto, ovvero la sanzione pecuniaria
disciplinata dalla L. n. 689/1981, costituisce reazione dell'ordinamento alla violazione di un
precetto cui è estranea qualunque finalità ripristinatoria o risarcitoria ed è inflitta nell'esercizio di
un potere punitivo avente ad oggetto condotte, come avviene quando decide il giudice penale.
Giurisprudenza
Cass. pen. Sez. lavoro, 30-09-2008, n. 25347
In materia di illeciti amministrativi, l'adozione del principio di legalità, di irretroattività e di divieto
di applicazione analogica, sancito dalla Legge n. 689 del 1981, art. 1, comporta
l'assoggettamento della condotta considerata alla legge vigente al tempo del suo verificarsi con
conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, essendo del tutto
indifferente che l'emissione di un'ordinanza di ingiunzione (nel caso di specie emessa
dall'Ispettorato del lavoro in seguito ad una serie di violazioni in materia di previdenza ed
assistenza obbligatoria) sia intervenuta successivamente all'entrata in vigore della L. 388/2000.
La predetta legge infatti, non opera in maniera retroattiva, a nulla rilevando che detta più
favorevole disciplina, posteriore alla data di commissione del fatto, sia entrata in vigore
anteriormente all'emanazione dell'ordinanza.
Giurisprudenza
Corte cost., 20-07-2016, n. 193
Principio di legalità - Previsioni secondo cui "nessuno può essere assoggettato a sanzioni
amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione
della violazione" e "le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e
per i tempi in esse considerati" - Mancata previsione, quale regola generale, dell'applicazione
della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi - Asserito contrasto
con il principio di retroattività del trattamento sanzionatorio più mite (lex mitior), risultante dalla
interpretazione della convenzione EDU fornita dalla Corte di Strasburgo - Asserita violazione dei
principi di eguaglianza e ragionevolezza - Insussistenza - Richiesta di intervento additivo di
sistema (estensione del principio della lex mitior a tutto il sistema sanzionatorio amministrativo)
che eccede l'obbligo convenzionale - Esercizio non irragionevole della discrezionalità legislativa -
Non fondatezza della questione
Giurisprudenza
Cassazione civile , sez. II, 22 maggio 2007 , n. 11826
Poiché in tema di sanzioni amministrative vige il principio di legalità (art. 1 l. 24 novembre 1981
n. 689), deve escludersi che una circolare esplicativa di una legge possa estendere l'applicazione
della sanzione ad una condotta non prevista dalla legge, della quale essa pretende costituire
attuazione. Ne consegue che, poiché l'art. 23 del d.lg. n. 46 del 1997 sanziona soltanto
l'immissione o la messa in servizio di dispositivi medici "privi della marcatura Ce o dell'attestato
di conformità", mentre l'obbligo in capo ai medici odontoiatri di consegnare ai pazienti, all'esito
dell'applicazione di dispositivi odontoiatrici su misura, la dichiarazione di conformità Ce degli
apparecchi è previsto soltanto da una circolare del Ministero della salute, l'omessa consegna da
parte dell'odontoiatra al paziente di tale certificato di conformità non è soggetta a sanzione
amministrativa pecuniaria.
L. 689/1981
Art. 2. Capacità di intendere e di volere
Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il
fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel Codice Penale,
la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia
stato da lui preordinato.
Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era
tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Giurisprudenza
Cass. civ. Sez. II Sent., 24-06-2008, n. 17189
Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 21/11/2013, n. 26171
In caso di violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto, della stessa
risponde, a norma dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981, applicabile anche agli illeciti
amministrativi previsti dal codice della strada ex art. 194, colui che era tenuto alla sorveglianza
dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Ne consegue che, in caso di
violazione commessa da minore, fermo l'obbligo di redazione immediata del relativo verbale di
accertamento, la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla
sorveglianza del minore con la redazione di apposito verbale di contestazione nei loro confronti,
nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la
sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per
l'illecito amministrativo. (Cassa con rinvio, Giud. pace Sora, 2 Marzo 2004)
Giurisprudenza
T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 23/07/2018, n. 248
La qualifica di "responsabile dell'abuso edilizio" non riguarda solo chi ha materialmente realizzato
il manufatto abusivo, ma si estende necessariamente anche a chi ha la "materiale disponibilità"
dell'immobile sul quale insistono le opere abusive.
L. 689/1981
Art. 3. Elemento soggettivo
Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della
propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando
l'errore non è determinato da sua colpa.
Giurisprudenza
Trib. Milano Sez. lavoro, 13/05/2017
T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, 05/03/2019, n. 459
In tema di sanzioni amministrative, a norma dell'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è
responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione
materiale o l'omissione che integra la violazione; ne consegue che, qualora un illecito sia
ascrivibile in astratto ad una società di persone, non possono essere automaticamente chiamati
a risponderne i soci amministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto
una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto sotto il
profilo del concorso morale.
Giurisprudenza
T.A.R. Lazio Roma Sez. III, 03/05/2019, n. 5625
Sono differenti i presupposti che caratterizzano e differenziano la responsabilità "in omittendo" o
"in vigilando", a seconda che controllante e controllato si trovino in posizione "antagonista",
ovvero allorché gli stessi si trovino in posizione "collaborativa". Infatti, nel primo caso la
responsabilità è esclusa facendo riferimento al concetto di inesigibilità e di "impossibilità del
comportamento alternativo corretto", tenuto conto del fatto che il "controllante" non si giova
affatto dell'attività del controllato, né ha interesse che l'attività si sviluppi attraverso
comportamenti illeciti. Del tutto diversi sono i contenuti dell'obbligo di vigilanza e sorveglianza
nelle ipotesi in cui il legame economico che intercorre tra controllante e controllato è tale per cui il
primo trae vantaggio dall'attività del secondo. In questa ultima situazione l'obbligo di vigilanza
assume una connotazione di maggiore rilevanza e comporta la diretta responsabilità del
"controllore"; ciò in base ad un principio dell'ordinamento che opera nelle ipotesi in cui
dall'omissione del controllo discenda l'applicazione di una sanzione amministrativa. In senso
contrario non vale il richiamo al contratto di franchising e di affiliazione della ricorrente e ai profili
di autonomia imprenditoriale ed esecutiva dei contraenti.
Giurisprudenza
Cassazione civile , sez. I, 12 maggio 2006 , n. 11012
L'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto (applicabile anche in tema di
illecito amministrativo disciplinato dalla citata legge n. 689 del 1991), assume, poi, rilievo solo in
presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento
della liceità del suo operato, purché tale errore sia incolpevole ed inevitabile, siccome determinato
da un elemento positivo, idoneo ad indurlo in errore ed estraneo alla sua condotta, non ovviabile
con ordinaria diligenza o prudenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che
aveva ritenuto sussistente la scriminante della buona fede in capo ai proprietari di un terreno,
che vi avevano costruito benché sul terreno stesso insistesse un vincolo paesaggistico
ambientale, in quanto era stata rilasciata loro concessione edilizia che di tale vincolo non faceva
alcuna menzione).
Giurisprudenza
App. Milano Sez. lavoro, 12/06/2017
Il principio posto dall' art. 3 della legge n. 689 del 1981 (depenalizzazione), secondo cui per le
violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta
attiva od omissiva sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei
suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che
la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia
commesso, riservando a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa.
Giurisprudenza
Cass. civ. Sez. II Ord., 28/11/2018, n. 30766
In tema di sanzioni amministrative, a norma dell'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è
responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione
materiale o l'omissione che integra la violazione. Di talché, qualora un illecito sia ascrivibile in
astratto ad una società di persone, non possono essere automaticamente chiamati a
risponderne i soci amministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una
condotta positiva od omissiva che abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo
del concorso morale.
Giurisprudenza
Cass. civ. Sez. II Ordinanza, 11-05-2017, n. 11584
In tema di illecito amministrativo, anche l'interpretazione di norme può ingenerare un incolpevole
errore sul fatto, quando verta sui presupposti della violazione, ma esso, che non è mai
individuabile quando attinga la sola interpretazione giuridica dei precetti, può rilevare soltanto in
presenza di un elemento positivo, estraneo all' autore, che sia idoneo ad ingenerare nello stesso
inesperto autore l' incolpevole opinione di liceità del proprio agire. L'ignoranza "vale soprattutto
per chi versa in condizioni soggettive d'inferiorità" e l'accertamento in ordine alla sussistenza
dell'ignoranza del precetto, la cui violazione comporti l'irrogazione di una sanzione
amministrativa, od all'erroneo convincimento che la situazione non ne integri gli estremi, ed alle
particolari positive circostanze di fatto idonee a rendere ragionevole tale convincimento, rientra
nei poteri del giudice di merito, la cui valutazione può essere controllata in sede di legittimità solo
sotto l'aspetto del vizio logico o giuridico di motivazione.
Giurisprudenza
Cassazione civile , sez. I, 07 luglio 2006 , n. 15580
Cass. civ. Sez. II Ord., 31/07/2018, n. 20219
In tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, per le violazioni
colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o
omissiva, sia essa dolosa o colposa, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o
della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa, in ordine al fatto vietato, a carico
di colui che lo abbia commesso, con la conseguenza che grava su quest'ultimo l'onere di provare
di aver agito senza colpa.
Giurisprudenza
Cass. civ. Sez. II Sent., 09-06-2008, n. 15195
In tema di sanzioni amministrative, la responsabilità dell'autore dell'illecito può essere esclusa
anche in caso di erronea supposizione della sussistenza degli elementi concretizzanti una causa
di esclusione della responsabilità, in quanto l'art. 3 della legge n. 689 del 1981 esclude la
responsabilità quando la violazione è commessa per errore sul fatto, ipotesi questa nella quale
rientra anche l'erroneo convincimento della sussistenza di una causa di giustificazione. Qualora,
però, l'interessato deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell'operatività di
un'esimente reale o putativa deve provarne la sussistenza, non essendo sufficiente una mera
asserzione sfornita di qualsiasi sussidio probatorio.
Giurisprudenza
Cass. civ. Sez. V, 08/10/2019, n. 25057
L'art. 5 del D.Lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio generale sancito
dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, stabilisce che non è sufficiente la mera
volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta, anche, la consapevolezza del
contribuente, al quale deve potersi imputare un comportamento quanto meno negligente,
ancorché non necessariamente doloso. E', insomma, sufficiente una condotta cosciente e
volontaria, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o di un intento
fraudolento), atteso che la norma pone una presunzione di colpa per l'atto vietato a carico di colui
che lo abbia commesso, gravandolo dell'onere di provare il contrario.
L. 689/1981
Art. 4. Cause di esclusione della responsabilità
Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un
dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale
che ha dato l'ordine.
I comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività
socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale ed i loro
amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano l'assunzione di
lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative
stipulate nella forma del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro
subordinato, purché esaurite alla data del 31 dicembre 1997.
Giurisprudenza
Cass. civ. Sez. II Sent., 15/02/2018, n. 3740
In tema di violazioni amministrative, non può applicarsi la causa di giustificazione dell'illecito
rappresentata dall'esercizio di una facoltà legittima allorquando il contravventore, pur abilitato
con autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività, abbia in concreto violato i limiti
tabellari previsti dalla normativa primaria in materia. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'esercizio di
una facoltà legittima nella condotta di una società che, pur operando sulla base di
un'autorizzazione all'esercizio dell'attività di emissione di campi elettromagnetici, aveva in
concreto oltrepassato i limiti massimi stabiliti dal d.P.C.m. 8 luglio 2003 e dalle relative tabelle
allegate).
L. 689/1981
Art. 5. Concorso di persone
Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla
sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.
Soggetto A Soggetto B Soggetto C
Commissione del
fatto
Giurisprudenza
Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 24/06/2015, n. 13134
Ne discende che, mentre il pagamento della sanzione in misura ridotta da parte di uno dei
concorrenti, a norma dell'art. 16 della legge n. 689 cit., produce effetto anche nei confronti degli
obbligati solidali ex art. 6 della stessa legge, tale conseguenza non si estende nei confronti di
coloro che hanno concorso nella commissione della violazione, in sintonia con il principio della
natura afflittiva della sanzione amministrativa, la quale deve essere pagata da tutti i trasgressori
Cass. civ. Sez. II, 27-12-2011, n. 28929
.. escluso la responsabilità del direttore dei lavori per la ristrutturazione di un'area di servizio
autostradale in relazione ad illecito in tema coltivazione di sostanze minerali di cava commesso
dall'appaltatore, rilevando che nessuna fonte legale pone in capo al primo l'obbligo di garanzia in
relazione all'interesse tutelato dalla normativa sulle cave, né gli attribuisce il potere di impedire
l'evento
Giurisprudenza
Tribunale Ravenna, sez. lav., 13 febbraio 2007 , n. 1049
La responsabilità derivante dal concorso del socio nella commissione dell'illecito
amministrativo, che è la fattispecie regolata dall'art. 5 l. 689/1981, delinea uno schema di
responsabilità concorrente, secondo cui a ciascuno dei concorrenti in uno stesso illecito si
irrogherà un'autonoma sanzione amministrativa. Va tenuta distinta l'ipotesi della responsabilità
solidale, regolata dall'art. 6 della stessa legge, secondo cui quando l'illecito amministrativo è
commesso da un rappresentante o dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di
personalità giuridica o comunque di un imprenditore, nell'esercizio delle funzioni, la norma
prevede unicamente la responsabilità dell'autore della violazione, mentre la persona giuridica o
l'ente privo di personalità giuridica o l'imprenditore sono obbligati "in solido" all'autore della
violazione per il pagamento della somma da questo dovuta (salvo il regresso per l'intero).
Giurisprudenza
Cassazione civile , sez. II, 21 luglio 2006 , n. 16798
Qualora la responsabilità per un illecito amministrativo sia addebitabile ai comproprietari di un
immobile, ciascuno di essi risponde della sanzione, e ciò anche ove la responsabilità sia referibile
anche ad un terzo, restando preclusa anche in tal caso la possibilità di applicare ai comproprietari
un'unica sanzione referita allo loro collettività. (Principio affermato in relazione a sanzione
comminata ai comproprietari di una cava per attività estrattiva illegittima)
L. 689/1981
Art. 6. Solidarietà
Il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece,
l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è
obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se
non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui
autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della
vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione ai pagamento delle somme da questo
dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di
un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie
funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con
l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei
confronti dell'autore della violazione.
Giurisprudenza
Cassazione civile , sez. trib., 25 maggio 2007 , n. 12264
Nel sistema introdotto dalla l. 24 novembre 1981 n. 689, fondato sulla natura personale della
responsabilità, autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha
commesso il fatto, e non anche un'entità astratta, come società o enti in genere, la cui
responsabilità solidale per gl'illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è
prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore
della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli
enti chiamati a rispondere del fatto altrui. Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è
chiaramente individuato dall'art. 6 della legge n. 689 cit., il quale, richiedendo che l'illecito sia
stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce
un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della
responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con
l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente.
Giurisprudenza
Cass. civ. Sez. II Sent., 07-05-2008, n. 11206
Nel sistema della legge 24 novembre 1981, n.689, ispirato al principio generale della natura
personale della responsabilità, l'istituto della solidarietà, previsto dall' art.6, è rigorosamente
circoscritto alle fattispecie contemplate da detta norma, tra le quali non rientra quella della
responsabilità dei soci di una società di capitale, la quale risponde in solido con l'amministratore.
Cassazione civile , sez. II, 15 maggio 2007 , n. 11115
In tema di sanzioni amministrative, l'identificazione dell'autore materiale della violazione non
costituisce requisito di legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato
solidale, ai sensi dell'art. 6 l. n. 689 del 1981. La "ratio" della norma, infatti, non è quella di fare
fronte a situazioni di insolvenza del trasgressore, bensì di evitare che l'illecito resti impunito
quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile uno
di quelli, solidamente obbligati, individuati nei primi tre commi del ricordato art. 6 in base a un
determinato rapporto giuridico con l'autore della violazione.
Giurisprudenza
Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 04/01/2019, n. 100
In tema di sanzioni amministrative emesse, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 507 del 1993, per
l'affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, la
responsabilità solidale della persona giuridica, o dell'ente privo di personalità giuridica - nel caso
di violazione commessa dal rappresentante o dal dipendente degli enti medesimi, nell'esercizio
delle proprie funzioni o incombenze - consente di includere nell'ambito applicativo della norma
non soltanto i soggetti legati alla persona giuridica o all'ente da un formale rapporto organico o
di lavoro subordinato, ma anche tutte le ipotesi in cui i rapporti siano caratterizzati in termini di
affidamento (inteso come materiale consegna all'autore della violazione del materiale
pubblicitario) o di avvalimento (inteso come attività della quale il committente profitta); ciò a
condizione che l'attività pubblicitaria sia riconducibile all'iniziativa del beneficiario quale
committente o autore del messaggio pubblicitario o che sia documentato il rapporto tra autore
della trasgressione ed ente o persona giuridica opponente.
Giurisprudenza
Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 22/09/2017 n° 22082
Piuttosto, è vero che la solidarietà ex art. 6 cit. opera per facilitare la riscossione a prescindere
dall'effettiva insolvenza dell'obbligato principale, e che la PA. ha il potere di rivolgersi
direttamente ed esclusivamente al terzo obbligato in solido, ove lo ritenga maggiormente e più
facilmente solvibile, e di sanzionare lui soltanto a sua insindacabile scelta. Ragion per cui deve
escludersi che l'art. 18, secondo comma, legge n. 689/81 imponga di irrogare la sanzione
congiuntamente al trasgressore e ai coobbligati solidali.
L. 689/1981
Art. 7. Non trasmissibilità dell'obbligazione
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.
Giurisprudenza
Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 22/09/2017 n° 22082
Dunque, la morte dell'autore della violazione determina, in base ad una libera e risalente scelta di
politica legislativa, il venir meno in radice dell'interesse dello Stato ad accertare la responsabilità
stessa e ad applicare il relativo trattamento sanzionatorio. Ciò che in tal caso si estingue è lo
stesso illecito, al pari dell'estinzione del reato prevista dall'art. 150 c.p. nell'ipotesi di morte del
reo prima della condanna. Di riflesso, viene meno l'intero apparato "plurisanzionatorio" ….
L. 689/1981
Art. 8. Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative
Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse
disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa
disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al
triplo.
Alla stessa sanzione prevista dai precedente comma soggiace anche chi con più azioni od
omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che
stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi più violazioni della stessa
o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse
anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del D.legge 2 dicembre 1985, n. 688,
per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.
L. 689/1981
Art. 8-bis. Reiterazione delle violazioni
(articolo introdotto dall'articolo 94 del decreto legislativo n. 507 del 1999)
Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni
successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento
esecutivo, lo stesso soggetto commette un’altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione
anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con
unico provvedimento esecutivo.
Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di
disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della
condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.
Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione,
quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.
L. 689/1981
Art. 8-bis. Reiterazione delle violazioni
(articolo introdotto dall'articolo 94 del decreto legislativo n. 507 del 1999)
La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel
caso di pagamento in misura ridotta.
Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento
che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è
disposta dall’autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando
possa derivare grave danno.
Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la
precedente violazione è annullato.
Giurisprudenza
Cassazione civile , sez. I, 11 giugno 2007 , n. 13672
In materia di sanzioni amministrative non si applica l'istituto della continuazione così come
disciplinato dall'art. 81 c.p., ma, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 689 del 1981, è consentita
l'irrogazione di un'unica sanzione per più violazioni solo se consumate con un'unica condotta
(cosiddetto concorso formale), mentre in caso di pluralità di violazioni amministrative poste in
essere dallo stesso soggetto con attività distinte (nella specie, emissione di ben 33 assegni
senza provvista), tale unificazione non è prevista né consentita.
L. 689/1981
Art. 9. Principio di specialità
Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede
una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni
amministrative, si applica la disposizione speciale.
Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione
regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che prevede una sanzione
amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia
applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.
Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni e
integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti da
disposizioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e
igiene degli alimenti e delle bevande.
L. 689/1981
Art. 10. Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo
La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a
euro 10 e non superiore a euro 15.000. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo.
(comma così modificato dall'articolo 96 del d.lgs. n. 507 del 1999, poi dall'articolo 3, comma 63, legge n. 94 del 2009)
Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa
pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo.
Minimo Massimo
Giurisprudenza
Cassazione civile , sez. III, 02 agosto 2000 , n. 10128
In relazione alle disposizioni sanzionatorie amministrative che non contengono la previsione del
minimo della sanzione irrogabile, deve ritenersi che il pagamento ridotto con effetto solutorio
previsto dall'art. 16 l. n. 689 del 1981 sia possibile solo nella misura di un terzo del massimo,
dovendosi perciò escludere (al fine di evitare di svuotare di efficacia dissuasiva la sanzione
attraverso pagamenti ridotti in misura meramente simbolica) che sia consentito il più favorevole
pagamento nella misura del doppio del minimo, individuato questo nella somma di lire
quattromila indicata in via generale quale minimo irrogabile per le sanzioni amministrative dall'art.
10 l. n. 689 cit.
Giurisprudenza
Cons. Stato Sez. VI, 02/09/2019, n. 6033
La determinazione concreta della sanzione entro il minimo e il massimo è effettuata sulla base
dei criteri indicati dall'art. 11 L. n. 689 del 1981, pertanto, nella determinazione della sanzione
amministrativa pecuniaria e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo
alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle
conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni
L. 689/1981
Art. 11. Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite
minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha
riguardo alla
1) gravità della violazione,
2) all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione
delle conseguenze della violazione,
3) nonché alla personalità dello stesso
4) e alle sue condizioni economiche.
Giurisprudenza
Cassazione civile , sez. I, 20 novembre 2003 , n. 17602
In tema di sanzioni amministrative, l'art. 11 l. 24 novembre 1981 n. 689, nel prevedere, ai fini della
commisurazione della sanzione, il necessario riguardo anche all'opera svolta dall'agente per
l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, va coordinato con le regole del
procedimento amministrativo che si conclude con l'atto sanzionatorio, e, quindi, implica il dovere
dell'autorità amministrativa di tener conto delle condotte riparatrici di cui abbia avuto notizia
entro il termine accordato per la formulazione di deduzioni difensive, non anche di quelle
successivamente comunicate.
Procedimento
nella L. 689/1981
Procedimento sanzionatorio pecuniario (L. 689/1981)
Commissione del fatto
Accertamento
Contestazione
Estinzione
Pagamento in misura ridotta
Silenzio
Scritti difensiviRapporto informativo
Autorità competente
Archiviazione Ordinanza ingiunzione
Trasgressore
L. 689/1981
Art. 13. Atti di accertamento
Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento
delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose
e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra
preparazione tecnica.
Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di
confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il Codice di Procedura Penale consente il
sequestro alla polizia giudiziaria.
E sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza
essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo
stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.
L. 689/1981
Art. 13. Atti di accertamento
All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali,
oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia
possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata
dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno
essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e
secondo comma dell'art. 334 c.p.p.
E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.
Giurisprudenza
Cassazione civile , sez. I, 24 marzo 2005 , n. 6361
La nozione di "privata dimora" rilevante, agli effetti dell'art. 13 l. n. 689 del 1981, per delimitare il
potere di ispezione degli organi addetti all'accertamento di illeciti amministrativi (potere che può,
appunto, esercitarsi esclusivamente in luoghi diversi dalla privata dimora) coincide con quella
rilevante agli effetti del reato di violazione di domicilio (art. 614 c.p.), e dunque comprende non
soltanto la casa di abitazione, ma anche qualsiasi luogo destinato permanentemente o
transitoriamente all'esplicazione della vita privata o di attività lavorativa, e, quindi, qualunque
luogo, anche se - appunto - diverso dalla casa di abitazione, in cui la persona si soffermi per
compiere, pur se in modo contingente e provvisorio, atti della sua vita privata riconducibili al
lavoro, al commercio, allo studio, allo svago. (Nella fattispecie, la Corte cass. ha ritenuto che
costituisse privata dimora la sede di un'associazione privata, e ha quindi considerato illegittima
l'ispezione ivi eseguita degli accertatori).
L. 689/1981
Art. 14. Contestazione e notificazione
La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore
quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la
violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel
comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti
nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro
il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.
Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento
dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
L. 689/1981
Art. 14. Contestazione e notificazione
Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni
previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità
previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha
accertato la violazione.
Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica
non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del
termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.
L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui
confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
Giurisprudenza
Cass. civ. Sez. lavoro, 14-03-2008, n. 7004
La nullità della notifica relativa a ordinanza-ingiunzione di sanzione amministrativa, per essere
stata indirizzata esclusivamente nei confronti della persona fisica e non anche contro la
medesima nella sua qualità di legale rappresentante di società è sanata, in virtù del principio del
raggiungimento dello scopo, dall’avvenuta proposizione, da parte del legale rappresentante della
società, della tempestiva e rituale opposizione a norma dell'art. 22, L. 24 novembre 1981, n. 689.
Notifica
C.p.c. P.E.C.
Giurisprudenza
Tribunale Venezia Sez. lavoro Sent., 01/10/2019
I limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento,
l'amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione (art. 14, commi
secondo e sesto, della legge 24 novembre 1981, n. 689) devono ritenersi collegati all'esito del
procedimento di accertamento e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale
decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge citata..
Giurisprudenza
Cassazione civile , sez. II, 18 aprile 2007 , n. 9311
In tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della
violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene
acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo
necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi)
dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini
tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della
condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della
contestazione. Compete, poi, al giudice di merito determinare il tempo ragionevolmente
necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il
"dies a quo" di decorrenza del termine, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso
concreto e della necessità che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati,
avvengano entro un termine congruo essendo il relativo giudizio sindacabile, in sede di legittimità,
solo sotto il profilo del vizio di motivazione.
Giurisprudenza
Cassazione civile , sez. II, 20 marzo 2007 , n. 6638
In tema di sanzioni amministrative, il mutamento dei termini della contestazione rispetto
all'originario verbale di accertamento della violazione non è causa di illegittimità del
provvedimento sanzionatorio qualora riguardi, come nella specie, soltanto la qualificazione
giuridica del fatto oggetto dell'accertamento, sulla base della quale l'ente irrogatore della
sanzione ritenga di passare dalla contestazione di un illecito ad un altro, purché non sia posto a
fondamento del rettificato addebito alcun fatto nuovo; in questa ipotesi non si verifica alcuna
violazione del diritto di difesa, mantenendo il trasgressore la possibilità di contestare l'addebito in
relazione all'unico fatto materiale accertato nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.
Giurisprudenza
Cassazione civile , sez. lav., 24 maggio 2007 , n. 12093
In tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione
dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della
contestazione (art. 14, commi 2 e 6 della legge n. 689 del 1981) devono ritenersi collegati all'esito
del procedimento di accertamento (la legittimità della cui durata va valutata in relazione al caso
concreto e sulla base della complessità delle indagini) e non anche alla data di commissione
della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della
legge citata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la
tardività della contestazione, relativa a violazione inerente agli adempimenti connessi
all'assunzione di un lavoratore, intervenuta abbondantemente dopo il decorso del termine di 90
giorni, ritenendo irrilevanti, ai fini del differimento del termine iniziale di accertamento, gli atti
istruttori compiuti dall'amministrazione - quali la data dell'ispezione e la richiesta di visura
camerale).
L. 689/1981
Art. 19 Sequestro
Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre
opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18, con atto esente da bollo.
Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno
successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si
intende accolta.
Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può
disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi
prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria.
Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è
emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal
giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto;
sequestro.
Procedimento sanzionatorio pecuniario (L. 689/1981)
Sequestro
Opposizione
Rigetto
Dissequestro
Accoglimento
Silenzio accoglimento
Rapporto informativo
Confisca
Giurisprudenza
T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 03/05/2019, n. 2364
T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, 28/11/2018, n. 1289
Non è ammissibile l'impugnazione autonoma del verbale di sequestro e dell'atto di convalida del
medesimo in quanto trattasi di atti che ineriscono ad un procedimento diretto alla irrogazione di
una sanzione amministrativa ai sensi della L. n. 689/1981, con riferimento ai quali, ex art. 22 della
citata L. n. 689/1981, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. La giurisdizione sul
provvedimento di convalida del sequestro cautelare amministrativo, dunque, spetta al giudice
ordinario, inerendo ad un procedimento volto all'irrogazione di sanzione amministrativa.
Pagamento in misura
ridotta (oblazione)
L. 689/1981
Art. 16. Pagamento in misura ridotta
E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della
sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il
minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del
procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non
vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o
provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un
diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.
Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in
vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.
Giurisprudenza
Cassazione civile , sez. I, 22 settembre 2006 , n. 20710
In tema di sanzioni amministrative, l'autore dell'illecito ha il diritto di pagare in misura ridotta, con
effetto estintivo dell'obbligazione, entro il termine di sessanta giorni, decorrente, ex art. 16 l. 24
novembre 1981 n. 689, dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla
notificazione degli estremi della violazione, senza che operi, in via generale, la necessità di un
avviso espresso in tal senso da parte dell'amministrazione secondo la previsione di cui all'art. 3,
ultimo comma, l. 7 agosto 1990 n. 241, la quale riguarda la diversa ipotesi dell'indicazione al
destinatario del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere contro il provvedimento
amministrativo. Ne deriva che non determina lesione del diritto dell'interessato di definire
immediatamente il procedimento sanzionatorio il mancato avviso della facoltà di pagare in
misura ridotta, in quanto l'onere di effettuare il tempestivo pagamento in misura ridotta permane
anche in caso di mancato avviso e di mancata indicazione delle modalità del pagamento. La
mancanza della specifica indicazione dell'ufficio amministrativo al quale effettuare il pagamento
produce soltanto, ove esso non sia identificabile sulla base del verbale di contestazione, il
differimento del dies a quo entro il quale effettuare il pagamento, che potrà prolungarsi fino alla
emanazione della ordinanza-ingiunzione.
Giurisprudenza
Cassazione civile , sez. I, 29 marzo 2006 , n. 7123
In tema di violazioni amministrative, l'obbligo di contestazione prescritto dall'art. 14 l. 24
novembre 1981 n. 689 a tutela del diritto di difesa del trasgressore, deve ritenersi osservato
anche in presenza, nel relativo verbale, di errori circa la individuazione della norma applicabile in
concreto, poi emendati con il provvedimento irrogativo della sanzione, ove risulti che detti errori
non abbiano in concreto implicato un pregiudizio per il diritto di difesa dell'incolpato, in relazione
alle facoltà accordategli dagli art. 16 e 18 della citata legge.
Giurisprudenza
Cassazione civile , sez. II, 29 novembre 2005 , n. 25929
In tema di infrazioni amministrative, qualora per errore sulle norme di diritto applicabili la somma
richiesta nel verbale di contestazione per il pagamento in misura ridotta della sanzione non
corrisponda alla terza parte di quella irrogata con l'ordinanza-ingiunzione, siffatto errore, essendo
relativo ad atto collegato ma antecedente a quello finale, costituito dal provvedimento afflittivo,
può essere legittimamente corretto ed integrato da quest'ultimo, sempre che l'emenda non
comporti menomazioni o compressioni delle facoltà difensive della parte e in particolare della
facoltà di accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione secondo quanto previsto
dall'art. 16 legge n. 689 del 1981.
Giurisprudenza
Cassazione civile , sez. lav., 12 maggio 2005 , n. 9972
In tema di sanzioni pecuniarie amministrative, il pagamento in misura ridotta, che l'art. 16 l. 24
novembre 1981 n. 689, prevede sia effettuato con il versamento di una somma pari al terzo del
massimo della pena edittale, ovvero, se più favorevole, al doppio del minimo, trova applicazione
anche quando si tratti di una sanzione determinata in misura fissa, nel qual caso, tuttavia, il
minimo ed il massimo edittale si identificano entrambi in detta misura fissa, e di conseguenza il
pagamento in misura ridotta deve essere commisurato ad un terzo della sanzione inflitta.
Giurisprudenza
Cassazione civile , sez. I, 24 dicembre 2004 , n. 23983
In tema di disciplina delle sanzioni amministrative regionali, l'art. 7 l. reg. Lazio 5 gennaio 1994 n.
30 - che pone a carico del trasgressore, il quale intenda estinguere la violazione con il pagamento
in misura ridotta della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 16 l. statale 24 novembre 1981 n.
689, l'onere aggiuntivo di comprovare l'avvenuto pagamento, mediante la presentazione
dell'attestazione del versamento all'ufficio, comando o autorità cui appartiene il verbalizzante -
non incide sulla disciplina dell'estinzione delle violazioni amministrative. Infatti, ove si
accedesse all'interpretazione contraria, si ridurrebbero i termini previsti per i pagamenti in misura
ridotta delle sanzioni da parte dei contravventori (dovendosi comprendere in essi anche quelli per
l'esecuzione degli oneri di comunicazione stabiliti dalla legge reg.); mentre l'art. 16 della legge n.
689 del 1981, che impone l'effetto estintivo dell'illecito, anche in difetto della comunicazione
prescritta dalla detta legge reg., in ragione del solo pagamento in misura ridotta, non può non
vincolare anche la stessa Regione che non può derogare ad esso imponendo misure diverse e più
gravose.
Giurisprudenza
Cassazione civile , sez. III, 04 agosto 2000 , n. 10240
In tema di sanzioni amministrative, l'autore dell'illecito ha il diritto di pagare in misura ridotta entro
il termine di sessanta giorni, giusta disposto dell'art. 16 della l. n. 689 del 1981, con la
conseguenza che, eseguito il pagamento, l'obbligazione si estingue, con preclusione dell'ulteriore
corso del procedimento sanzionatorio, mentre il mancato pagamento nel termine è causa di
decadenza dal diritto "de quo" ( decadenza rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del
procedimento giudiziario eventualmente instauratosi). Nell'ipotesi in cui il contravventore
proponga, invece, ricorso, vengono meno le ragioni del pagamento in misura ridotta, ed egli non
può più avvalersi del relativo beneficio, siano o meno decorsi i termini, mentre il pagamento in
misura ridotta effettuato nonostante la previa proposizione del ricorso resta privo di effetti, anche
sul piano processuale.
Sanzioni ed Enti Locali
(7 bis TUEL)
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
Articolo 7-bis Sanzioni amministrative
1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti
comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle
ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge,
ovvero di specifiche norme regolamentari.
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
L. 689/1981
Art. 16. Pagamento in misura ridotta
…….
Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e
provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite
edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire
un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga
alle disposizioni del primo comma.
Esempi
Esempi
Rapporto informativo
L. 689/1981
Art. 17. Obbligo del rapporto
Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha
accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto,
con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati
attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la
violazione o, in mancanza, al prefetto.
Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal T.U. delle norme
sulla circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, dal TU. per la tutela delle
strade approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 , e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui
servizi di trasporto merci.
Nelle materie di competenza delle regioni e, negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse
delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.
L. 689/1981
Art. 17. Obbligo del rapporto
Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al
presidente della giunta provinciale o al sindaco.
L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.
Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente
informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il
processo verbale di sequestro.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della
presente legge, in sostituzione del d.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i
casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza .
Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla
consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose
confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.
Procedimento sanzionatorio pecuniario (L. 689/1981)
Commissione del fatto
Accertamento
Contestazione
Estinzione
Pagamento in misura ridotta
Silenzio
Scritti difensiviRapporto informativo
Autorità competente
Archiviazione Ordinanza ingiunzione
Trasgressore
Giurisprudenza
Cassazione civile , sez. I, 22 novembre 2004 , n. 21966
In tema di sanzioni amministrative disciplinate dalla l. 24 novembre 1981 n. 689, il verbale di
accertamento o la notifica del verbale di contestazione ed il rapporto di cui all'art. 17 della legge
citata hanno funzioni diverse ed infungibili: il primo è diretto ad informare il trasgressore di
quanto constatato a suo carico (art. 14), il secondo è finalizzato ad informare l'autorità
competente per l'irrogazione della sanzione (art. 17). Ad escluderne la fungibilità non è soltanto il
diverso destinatario, ma, soprattutto, il distacco temporale, perché il rapporto segue alla
constatazione che il pagamento in misura ridotta non è stato effettuato nel lasso di tempo
consentito, cosicché la contestazione e la mancata oblazione divengono condizioni del rapporto.
Ne consegue l'irritualità della procedura in cui la possibilità di pagamento in misura ridotta non
ha avuto alcuno spazio.
Scritti difensivi
L. 689/1981
Art. 18. Ordinanza-ingiunzione
Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli
interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17
scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
Procedimento sanzionatorio pecuniario (L. 689/1981)
Commissione del fatto
Accertamento
Contestazione
Scritti difensivi
Autorità competente
Trasgressore
Ordinanza ingiunzione
L. 689/1981
Art. 18. Ordinanza-ingiunzione
L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i
documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento,
determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il
pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate
solidalmente, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola
integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.
Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese
di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La
restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non
ne sia obbligatoria la confisca.
L. 689/1981
Art. 18. Ordinanza-ingiunzione
Il pagamento è effettuato all'Ufficio del registro o al diverso ufficio indicato
nell'ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto
provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento è data comunicazione,
entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso
l'ordinanza.
Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto,
secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
L. 689/1981
Art. 18. Ordinanza-ingiunzione
L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca
diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso, in cui
l'opposizione e proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta
l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o
convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il
ricorso proposto avverso la stessa.
Giurisprudenza
Cassazione civile , sez. I, 07 ottobre 1987 , n. 7495
In tema di infrazioni amministrative il termine di 30 giorni previsto dall'art. 18 della l. 24 novembre
1981 n. 689, entro il quale gli interessati possono far pervenire all'autorità competente scritti
difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti , ha carattere essenziale e dilatorio
dell'ordinanza-ingiunzione che può concludere il procedimento amministrativo, in quanto la ratio
della norma è quella di evitare, per quanto è possibile, l'instaurarsi di un processo in seguito
all'opposizione e di favorire la definizione delle liti in via amministrativa. L'inosservanza di detto
termine, che costituisce non una semplice facoltà del comune bensì una condizione di validità del
procedimento amministrativo e dell'ordinanza, si risolve pertanto in un vizio insanabile del
procedimento rilevabile d'ufficio dal giudice. Cassazione civile , sez. I, 07 ottobre 1987 , n. 7495
Giurisprudenza
Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 22-07-2008, n. 20189
Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma secondo, della legge 24 novembre 1981, n.
689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello
scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti
mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando
dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue
ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la
motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e,
in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria
preventiva contestazione; l'obbligo di motivazione non si estende, invece, alla concreta
determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare
l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione
della congruità della sanzione, è espressamente attribuito il potere di determinarla, applicando
direttamente i criteri di legge. (Rigetta, Trib. Trento, 28 settembre 2004)
Giurisprudenza
Cassazione civile , sez. I, 13 giugno 2006 , n. 13677
Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, nell'ambito del procedimento amministrativo volto
alla verifica dei presupposti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, la
possibilità di inviare scritti difensivi o documenti all'amministrazione procedente costituisce una
semplice facoltà per l'interessato (come quella di chiedere di essere ascoltato; ne consegue che,
qualora essa sia stata esercitata senza rispettare il termine di trenta giorni dalla contestazione o
dalla notificazione del verbale di accertamento della violazione, previsto dalla legge, l'unica
conseguenza che ne discende è che l'autorità competente non è più tenuta a prendere in
considerazione gli scritti difensivi e i documenti tardivamente prodotti (e neppure ad accogliere
la richiesta dell'interessato di essere sentito sui fatti addebitati), ma non incide in alcun modo
sulla facoltà dell'interessato di proporre opposizione all'eventuale provvedimento afflittivo, ove
l'autorità amministrativa decidesse di emetterlo e non di concludere il procedimento con
ordinanza motivata di archiviazione.
Giurisprudenza
Cass. civ. Sez. V Sent., 29-02-2008, n. 5467
L'autorità amministrativa dinanzi alla quale sia stata proposta opposizione avverso il
provvedimento di irrogazione di sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 18 legge n. 689 del
1981, ha l'obbligo di procedere all'audizione della parte che ne abbia fatto richiesta, a meno che
tale richiesta non sia stata formulata in modo condizionato, cioè per la sola ipotesi in cui la p.a. lo
dovesse ritenere opportuno. Ne consegue che, mentre in quest'ultimo caso l'omessa audizione
dell'opponente è priva di conseguenze, nel primo caso comporta la nullità del provvedimento
sanzionatorio (nella specie, l'audizione dell'interessato non aveva avuto luogo in quanto, per
errore colpevole, l'amministrazione aveva inviato la convocazione all'opponente ad un indirizzo
diverso da quello anagrafico risultante dagli atti). (Cassa e decide nel merito, Trib. Ragusa, 8
Giugno 2001)
Giurisprudenza
Cassazione civile , sez. II, 04 maggio 2007 , n. 10243
In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il mancato esame delle deduzioni difensive da
parte dell'autorità amministrativa non rileva in sé come causa di illegittimità del provvedimento
sanzionatorio, ma può incidere sulla validità dello stesso solo se le deduzioni propongano
fondate questioni di diritto, ovvero prospettino elementi di fatto decisivi, la cui inadeguata
considerazione potrà viziare la decisione sull'opposizione per errore di diritto o, rispettivamente,
per vizio di motivazione.
Giurisprudenza
Cassazione civile , sez. II
L'obbligo di motivazione dell'ordinanza ingiunzione, con specifico riguardo alle deduzioni
sollevate dall'interessato in via amministrativa, previsto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 689
del 1981, ha una diversa estensione e consistenza a seconda che con il ricorso amministrativo
vengano contestati fatti già presi in considerazione nel verbale di accertamento ovvero vengano
allegati fatti nuovi e diversi, tali da inficiare l'esistenza dei presupposti costitutivi della violazione
contestata ovvero da eliminare al fatto commesso ogni elemento di antigiuridicità. Mentre in
quest'ultimo caso, l'obbligo di motivazione impone di prendere in esame tali deduzioni, illustrando
le ragioni del loro mancato accoglimento, nei casi di contestazione dei fatti già esposti nel
verbale, invece, può ritenersi sufficiente, al fine della loro confutazione, il richiamo al contenuto
del corrispondente verbale, costituendo la motivazione "per relationem" una modalità di
esposizione delle ragioni del provvedimento amministrativo, in linea di principio, senz'altro
corretta e legittima, oltre che conforme al principio di speditezza dell'azione amministrativa,
laddove l'autore del provvedimento ritenga di far proprio, ribadendolo, il giudizio o l'accertamento
posto in essere nel corso del procedimento amministrativo.
Giurisprudenza
Cassazione civile , sez. lav., 24 agosto 2006 , n. 18442
Nelle ipotesi in cui trovano applicazione le norme generali dettate dalla legge n. 689 del 1981, il
potere di emanare l'ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell'art. 18 di detta legge, può essere
legittimamente esercitato nel termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché
tale norma ponga riferimento al termine massimo (di prescrizione) per riscuotere le somme
dovute per le violazioni, non essendo prevista alcuna espressa decadenza in relazione
all'osservanza di altro precedente termine e non trovando applicazione al riguardo - stante la sua
incompatibilità con il procedimento contenzioso conducente all'adozione della stessa
ordinanza-ingiunzione - il termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990, il
cui superamento, oltretutto, non preclude, in generale, alla p.a. l'adozione del provvedimento e
che, ove manchi un'espressa previsione legislativa circa la decadenza decisoria, non rende
invalido il provvedimento tardivo, ma determina esclusivamente un'eventuale responsabilità del
funzionario che si attivi tardivamente, oltre a consentire all'interessato la proposizione di un
ricorso avverso il silenzio-inadempimento.
Controdeduzioni
Notifica via pec
L. 689/1981
Il Ministero dell’Interno, nella Circolare 300/A/1500/18/127/9
del 20 febbraio, che segue la pubblicazione del Dm 18 dicembre
2017 in tema di notifica via Pec delle multe stradali, ha fornito
istruzioni operative.
https://www.inipec.gov.it/cerca-pec
Pagamento rateale
L. 689/1981
Art. 26. Pagamento rateale della sanzione pecuniaria
L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su
richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione
medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a
euro 15,00. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o
amministrativa l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in
un'unica soluzione.
Prescrizione
L. 689/1981
Art. 28. Prescrizione
Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive
nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice Civile.
Giurisprudenza
T.A.R. Puglia Lecce Sez. I Sent., 17-07-2008, n. 2214
Il potere di accertamento dell'illecito amministrativo paesistico non è soggetto a prescrizione e
l'applicazione della relativa sanzione può intervenire anche dopo il decorso di un decennio dalla
consumazione dell'abuso, al quale deve riconoscersi natura permanente sino al conseguimento
del titolo autorizzatorio, il cui solo rilascio determina il venir meno della violazione e la
decorrenza del termine prescrizionale - ex art. 28, L. 24 novembre 1981, n. 689 - per la riscossione
della sanzione pecuniaria (Consiglio Stato, sez. IV, 4 febbraio 2004, n. 395).
Esecuzione forzata
L. 689/1981
Art. 27. Esecuzione forzata
Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 22, decorso inutilmente il termine fissato per il
pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle
somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il
ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione,
senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.
E' competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso
l'ordinanza-ingiunzione.
Opposizione
D.Lgs. 01/09/2011, n. 150
Art. 6 Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione
…
2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di
legge, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace.
4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una
violazione concernente disposizioni in materia:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette;
d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
e) valutaria;
f) di antiriciclaggio.
Esempi
Esempi di norme
Art. 17 R.D. 18/06/1931, n. 773
1. Salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le
quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice
penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206 (lire
quattrocentomila).
2. Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le contravvenzioni alle
ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica
sicurezza o sindaci.
Esempi di norme
Art. 17 bis R.D. 18/06/1931, n. 773
1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto è commesso
contro il divieto dell'autorità,86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle
operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente
alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 (lire un milione) a euro 3.098 (lire sei
milioni)
2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli
articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9.
3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83,
84,108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, 135, escluso il
comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 (lire trecentomila) a euro 1.032 (lire
due milioni).
Esempi di norme
Art. 17 ter R.D. 18/06/1931, n. 773
1. Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il
pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17
della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità
competente al rilascio dell'autorizzazione, o qualora il fatto non concerna attività soggette ad
autorizzazione, al questore.
2. Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del
comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o
notificata all'interessato.
Esempi di norme
Art. 17 ter R.D. 18/06/1931, n. 773
3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al
comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di
autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività
autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un
periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la
violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di
sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo
all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni
ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative.
4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata
è ordinata immediatamente dal questore.
5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità,
è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale
Esempi di norme
Art. 17 quater R.D. 18/06/1931, n. 773
1. Per le violazioni previste dall'art. 17-bis e dall'art. 221-bis consistenti nell'inosservanza delle
prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad
autorizzazione, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre
mesi.
2. La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi
di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all'art. 24 della legge
24 novembre 1981, n. 689.
3. Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione
eseguita ai sensi dell'art. 17-ter.
Esempi di norme
Art. 17 sexies R.D. 18/06/1931, n. 773
1. Per le violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis è esclusa la confisca dei beni immobili e
si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, commi terzo, quarto e quinto, della legge 24
novembre 1981, n. 689.
“Il mio parabrezza ha preso una
multa. Io non gliela pago”
------
Anonimo
Simone Chiarelli

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Lezione n. 05 - Il procedimento sanzionatorio pecuniario: La L. 689/1981 (parte 1)

  • 1. Sanzioni amministrative pecuniarie (L. 689/1981) Materiale e corso a cura di dott. Simone Chiarelli simone.chiarelli@gmail.com Cell. +39 3337663638 Materiale
  • 3. Procedimento amministrativo (FASI) “INIZIATIVA” (preparatoria) “ISTRUTTORIA” . “DECISORIA” (costitutiva) “INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA”
  • 8. Procedimento sanzionatorio pecuniario (L. 689/1981) Commissione del fatto Accertamento Contestazione Estinzione Pagamento in misura ridotta Silenzio Scritti difensiviRapporto informativo Autorità competente Archiviazione Ordinanza ingiunzione Trasgressore
  • 10. Principi costituzionali e campo di applicazione della L. 689/1981
  • 11. Costituzione •Art. 23. •Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. •Art. 25. •Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. •Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. •Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge. •Art. 27. •La responsabilità penale è personale. •L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. •Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. •Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.
  • 12. L. 689/1981 A livello nazionale L. 24-11-1981 n. 689 “Modifiche al sistema penale” Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” A livello regionale (TOSCANA) LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2000, n. 81 “Disposizioni in materia di sanzioni amministrative” Regolamento 9 gennaio 2003, n. 5/R “Regolamento di attuazione dell' art. 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). Istituzione e disciplina dell'archivio regionale dei trasgressori”.
  • 13. L. 689/1981 art. 12. Ambito di applicazione Le disposizioni di questo Capo si osservano, in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, anche quando questa sanzione non è prevista in sostituzione di una sanzione penale. Non si applicano alle violazioni disciplinari. Illecito penale Illecito amministrativo
  • 14. Giurisprudenza Cassazione civile , sez. II, 15 maggio 2007 , n. 11115 Cons. Stato Sez. V, 03/05/2019, n. 2874 App. Ancona Sez. lavoro, 29-06-2017 Trib. Milano Sez. lavoro, 08/06/2017 In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada non trova applicazione l'art. 7 l. n. 241 del 1990, secondo cui l'avviso del procedimento amministrativo deve essere comunicato ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti. La l. n. 689 del 1981, infatti, è legge speciale che prevale su quella generale e assicura garanzie non inferiori al "minimum" prescritto dalla legge generale stessa, in quanto prevede non solo che il trasgressore sia immediatamente informato dell'inizio del procedimento con la contestazione o la notificazione, ma anche che possa esercitare nel modo più ampio il proprio diritto di difesa, prima dell'emanazione dell'eventuale ordinanza-ingiunzione da parte dell'autorità competente.
  • 16. L. 689/1981 Art. 1. Principio di legalità Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati. Legalità Tempus regit actum Irretroattività
  • 17. Giurisprudenza Cass. civ. Sez. V, 10/10/2019, n. 25490 In tema di sanzioni amministrative, anche se la copertura di cui all'art. 25, comma 2 Cost. riguarda l'applicazione delle sole sanzioni di natura penale, deve ritenersi che le fonti normative in materia di sanzioni amministrative inducano ad un'interpretazione rigorosa del principio di tassatività, come in primo luogo desumibile dall'art. 1 della L. 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui "le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano solo per i casi e per i tempi in essi considerati".
  • 18. L. 689/1981 FUNZIONE DELLA “PENA” General-preventiva, quando ha nei confronti dei consociati un’efficacia deterrente che dissuade dal porre in essere comportamenti delittuosi coloro i quali sono portati a delinquere (Intimidazione). Special-preventiva, quando esplica un’efficace deterrente anche nei confronti del condannato al fine di evitare comportamenti in violazione della legge.
  • 19. Giurisprudenza Cons. Stato Sez. VI, 06/02/2019, n. 899 Cons. Stato Sez. V, 12/10/2018, n. 5883 Le disposizioni legislative che prevedono sanzioni amministrative potendo essere applicate soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati non possono essere interpretate analogicamente. T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, 17/10/2018, n. 6042 In materia di sanzioni amministrative, la sanzione in senso stretto, ovvero la sanzione pecuniaria disciplinata dalla L. n. 689/1981, costituisce reazione dell'ordinamento alla violazione di un precetto cui è estranea qualunque finalità ripristinatoria o risarcitoria ed è inflitta nell'esercizio di un potere punitivo avente ad oggetto condotte, come avviene quando decide il giudice penale.
  • 20. Giurisprudenza Cass. pen. Sez. lavoro, 30-09-2008, n. 25347 In materia di illeciti amministrativi, l'adozione del principio di legalità, di irretroattività e di divieto di applicazione analogica, sancito dalla Legge n. 689 del 1981, art. 1, comporta l'assoggettamento della condotta considerata alla legge vigente al tempo del suo verificarsi con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, essendo del tutto indifferente che l'emissione di un'ordinanza di ingiunzione (nel caso di specie emessa dall'Ispettorato del lavoro in seguito ad una serie di violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria) sia intervenuta successivamente all'entrata in vigore della L. 388/2000. La predetta legge infatti, non opera in maniera retroattiva, a nulla rilevando che detta più favorevole disciplina, posteriore alla data di commissione del fatto, sia entrata in vigore anteriormente all'emanazione dell'ordinanza.
  • 21. Giurisprudenza Corte cost., 20-07-2016, n. 193 Principio di legalità - Previsioni secondo cui "nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione" e "le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati" - Mancata previsione, quale regola generale, dell'applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi - Asserito contrasto con il principio di retroattività del trattamento sanzionatorio più mite (lex mitior), risultante dalla interpretazione della convenzione EDU fornita dalla Corte di Strasburgo - Asserita violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza - Insussistenza - Richiesta di intervento additivo di sistema (estensione del principio della lex mitior a tutto il sistema sanzionatorio amministrativo) che eccede l'obbligo convenzionale - Esercizio non irragionevole della discrezionalità legislativa - Non fondatezza della questione
  • 22. Giurisprudenza Cassazione civile , sez. II, 22 maggio 2007 , n. 11826 Poiché in tema di sanzioni amministrative vige il principio di legalità (art. 1 l. 24 novembre 1981 n. 689), deve escludersi che una circolare esplicativa di una legge possa estendere l'applicazione della sanzione ad una condotta non prevista dalla legge, della quale essa pretende costituire attuazione. Ne consegue che, poiché l'art. 23 del d.lg. n. 46 del 1997 sanziona soltanto l'immissione o la messa in servizio di dispositivi medici "privi della marcatura Ce o dell'attestato di conformità", mentre l'obbligo in capo ai medici odontoiatri di consegnare ai pazienti, all'esito dell'applicazione di dispositivi odontoiatrici su misura, la dichiarazione di conformità Ce degli apparecchi è previsto soltanto da una circolare del Ministero della salute, l'omessa consegna da parte dell'odontoiatra al paziente di tale certificato di conformità non è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria.
  • 23. L. 689/1981 Art. 2. Capacità di intendere e di volere Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni o non aveva, in base ai criteri indicati nel Codice Penale, la capacità di intendere e di volere, salvo che lo stato di incapacità non derivi da sua colpa o sia stato da lui preordinato. Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.
  • 24. Giurisprudenza Cass. civ. Sez. II Sent., 24-06-2008, n. 17189 Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 21/11/2013, n. 26171 In caso di violazione amministrativa commessa da minore degli anni diciotto, della stessa risponde, a norma dell'art. 2 della legge n. 689 del 1981, applicabile anche agli illeciti amministrativi previsti dal codice della strada ex art. 194, colui che era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Ne consegue che, in caso di violazione commessa da minore, fermo l'obbligo di redazione immediata del relativo verbale di accertamento, la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore con la redazione di apposito verbale di contestazione nei loro confronti, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l'illecito amministrativo. (Cassa con rinvio, Giud. pace Sora, 2 Marzo 2004)
  • 25. Giurisprudenza T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, 23/07/2018, n. 248 La qualifica di "responsabile dell'abuso edilizio" non riguarda solo chi ha materialmente realizzato il manufatto abusivo, ma si estende necessariamente anche a chi ha la "materiale disponibilità" dell'immobile sul quale insistono le opere abusive.
  • 26. L. 689/1981 Art. 3. Elemento soggettivo Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.
  • 27. Giurisprudenza Trib. Milano Sez. lavoro, 13/05/2017 T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, 05/03/2019, n. 459 In tema di sanzioni amministrative, a norma dell'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione; ne consegue che, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società di persone, non possono essere automaticamente chiamati a risponderne i soci amministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva o omissiva che abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale.
  • 28. Giurisprudenza T.A.R. Lazio Roma Sez. III, 03/05/2019, n. 5625 Sono differenti i presupposti che caratterizzano e differenziano la responsabilità "in omittendo" o "in vigilando", a seconda che controllante e controllato si trovino in posizione "antagonista", ovvero allorché gli stessi si trovino in posizione "collaborativa". Infatti, nel primo caso la responsabilità è esclusa facendo riferimento al concetto di inesigibilità e di "impossibilità del comportamento alternativo corretto", tenuto conto del fatto che il "controllante" non si giova affatto dell'attività del controllato, né ha interesse che l'attività si sviluppi attraverso comportamenti illeciti. Del tutto diversi sono i contenuti dell'obbligo di vigilanza e sorveglianza nelle ipotesi in cui il legame economico che intercorre tra controllante e controllato è tale per cui il primo trae vantaggio dall'attività del secondo. In questa ultima situazione l'obbligo di vigilanza assume una connotazione di maggiore rilevanza e comporta la diretta responsabilità del "controllore"; ciò in base ad un principio dell'ordinamento che opera nelle ipotesi in cui dall'omissione del controllo discenda l'applicazione di una sanzione amministrativa. In senso contrario non vale il richiamo al contratto di franchising e di affiliazione della ricorrente e ai profili di autonomia imprenditoriale ed esecutiva dei contraenti.
  • 29. Giurisprudenza Cassazione civile , sez. I, 12 maggio 2006 , n. 11012 L'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto (applicabile anche in tema di illecito amministrativo disciplinato dalla citata legge n. 689 del 1991), assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad ingenerare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato, purché tale errore sia incolpevole ed inevitabile, siccome determinato da un elemento positivo, idoneo ad indurlo in errore ed estraneo alla sua condotta, non ovviabile con ordinaria diligenza o prudenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la scriminante della buona fede in capo ai proprietari di un terreno, che vi avevano costruito benché sul terreno stesso insistesse un vincolo paesaggistico ambientale, in quanto era stata rilasciata loro concessione edilizia che di tale vincolo non faceva alcuna menzione).
  • 30. Giurisprudenza App. Milano Sez. lavoro, 12/06/2017 Il principio posto dall' art. 3 della legge n. 689 del 1981 (depenalizzazione), secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa.
  • 31. Giurisprudenza Cass. civ. Sez. II Ord., 28/11/2018, n. 30766 In tema di sanzioni amministrative, a norma dell'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è responsabile di una violazione amministrativa solo la persona fisica a cui è riferibile l'azione materiale o l'omissione che integra la violazione. Di talché, qualora un illecito sia ascrivibile in astratto ad una società di persone, non possono essere automaticamente chiamati a risponderne i soci amministratori, essendo indispensabile accertare che essi abbiano tenuto una condotta positiva od omissiva che abbia dato luogo all'infrazione, sia pure soltanto sotto il profilo del concorso morale.
  • 32. Giurisprudenza Cass. civ. Sez. II Ordinanza, 11-05-2017, n. 11584 In tema di illecito amministrativo, anche l'interpretazione di norme può ingenerare un incolpevole errore sul fatto, quando verta sui presupposti della violazione, ma esso, che non è mai individuabile quando attinga la sola interpretazione giuridica dei precetti, può rilevare soltanto in presenza di un elemento positivo, estraneo all' autore, che sia idoneo ad ingenerare nello stesso inesperto autore l' incolpevole opinione di liceità del proprio agire. L'ignoranza "vale soprattutto per chi versa in condizioni soggettive d'inferiorità" e l'accertamento in ordine alla sussistenza dell'ignoranza del precetto, la cui violazione comporti l'irrogazione di una sanzione amministrativa, od all'erroneo convincimento che la situazione non ne integri gli estremi, ed alle particolari positive circostanze di fatto idonee a rendere ragionevole tale convincimento, rientra nei poteri del giudice di merito, la cui valutazione può essere controllata in sede di legittimità solo sotto l'aspetto del vizio logico o giuridico di motivazione.
  • 33. Giurisprudenza Cassazione civile , sez. I, 07 luglio 2006 , n. 15580 Cass. civ. Sez. II Ord., 31/07/2018, n. 20219 In tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, sia essa dolosa o colposa, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa, in ordine al fatto vietato, a carico di colui che lo abbia commesso, con la conseguenza che grava su quest'ultimo l'onere di provare di aver agito senza colpa.
  • 34. Giurisprudenza Cass. civ. Sez. II Sent., 09-06-2008, n. 15195 In tema di sanzioni amministrative, la responsabilità dell'autore dell'illecito può essere esclusa anche in caso di erronea supposizione della sussistenza degli elementi concretizzanti una causa di esclusione della responsabilità, in quanto l'art. 3 della legge n. 689 del 1981 esclude la responsabilità quando la violazione è commessa per errore sul fatto, ipotesi questa nella quale rientra anche l'erroneo convincimento della sussistenza di una causa di giustificazione. Qualora, però, l'interessato deduca una determinata situazione di fatto a sostegno dell'operatività di un'esimente reale o putativa deve provarne la sussistenza, non essendo sufficiente una mera asserzione sfornita di qualsiasi sussidio probatorio.
  • 35. Giurisprudenza Cass. civ. Sez. V, 08/10/2019, n. 25057 L'art. 5 del D.Lgs. n. 472 del 1997, applicando alla materia fiscale il principio generale sancito dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689, stabilisce che non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta, anche, la consapevolezza del contribuente, al quale deve potersi imputare un comportamento quanto meno negligente, ancorché non necessariamente doloso. E', insomma, sufficiente una condotta cosciente e volontaria, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (o di un intento fraudolento), atteso che la norma pone una presunzione di colpa per l'atto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, gravandolo dell'onere di provare il contrario.
  • 36. L. 689/1981 Art. 4. Cause di esclusione della responsabilità Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa. Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine. I comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purché esaurite alla data del 31 dicembre 1997.
  • 37. Giurisprudenza Cass. civ. Sez. II Sent., 15/02/2018, n. 3740 In tema di violazioni amministrative, non può applicarsi la causa di giustificazione dell'illecito rappresentata dall'esercizio di una facoltà legittima allorquando il contravventore, pur abilitato con autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività, abbia in concreto violato i limiti tabellari previsti dalla normativa primaria in materia. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'esercizio di una facoltà legittima nella condotta di una società che, pur operando sulla base di un'autorizzazione all'esercizio dell'attività di emissione di campi elettromagnetici, aveva in concreto oltrepassato i limiti massimi stabiliti dal d.P.C.m. 8 luglio 2003 e dalle relative tabelle allegate).
  • 38. L. 689/1981 Art. 5. Concorso di persone Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge. Soggetto A Soggetto B Soggetto C Commissione del fatto
  • 39. Giurisprudenza Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 24/06/2015, n. 13134 Ne discende che, mentre il pagamento della sanzione in misura ridotta da parte di uno dei concorrenti, a norma dell'art. 16 della legge n. 689 cit., produce effetto anche nei confronti degli obbligati solidali ex art. 6 della stessa legge, tale conseguenza non si estende nei confronti di coloro che hanno concorso nella commissione della violazione, in sintonia con il principio della natura afflittiva della sanzione amministrativa, la quale deve essere pagata da tutti i trasgressori Cass. civ. Sez. II, 27-12-2011, n. 28929 .. escluso la responsabilità del direttore dei lavori per la ristrutturazione di un'area di servizio autostradale in relazione ad illecito in tema coltivazione di sostanze minerali di cava commesso dall'appaltatore, rilevando che nessuna fonte legale pone in capo al primo l'obbligo di garanzia in relazione all'interesse tutelato dalla normativa sulle cave, né gli attribuisce il potere di impedire l'evento
  • 40. Giurisprudenza Tribunale Ravenna, sez. lav., 13 febbraio 2007 , n. 1049 La responsabilità derivante dal concorso del socio nella commissione dell'illecito amministrativo, che è la fattispecie regolata dall'art. 5 l. 689/1981, delinea uno schema di responsabilità concorrente, secondo cui a ciascuno dei concorrenti in uno stesso illecito si irrogherà un'autonoma sanzione amministrativa. Va tenuta distinta l'ipotesi della responsabilità solidale, regolata dall'art. 6 della stessa legge, secondo cui quando l'illecito amministrativo è commesso da un rappresentante o dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o comunque di un imprenditore, nell'esercizio delle funzioni, la norma prevede unicamente la responsabilità dell'autore della violazione, mentre la persona giuridica o l'ente privo di personalità giuridica o l'imprenditore sono obbligati "in solido" all'autore della violazione per il pagamento della somma da questo dovuta (salvo il regresso per l'intero).
  • 41. Giurisprudenza Cassazione civile , sez. II, 21 luglio 2006 , n. 16798 Qualora la responsabilità per un illecito amministrativo sia addebitabile ai comproprietari di un immobile, ciascuno di essi risponde della sanzione, e ciò anche ove la responsabilità sia referibile anche ad un terzo, restando preclusa anche in tal caso la possibilità di applicare ai comproprietari un'unica sanzione referita allo loro collettività. (Principio affermato in relazione a sanzione comminata ai comproprietari di una cava per attività estrattiva illegittima)
  • 42. L. 689/1981 Art. 6. Solidarietà Il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà. Se la violazione è commessa da persona capace di intendere e di volere ma soggetta all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o della vigilanza è obbligata in solido con l'autore della violazione ai pagamento delle somme da questo dovuta, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto. Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.
  • 43. Giurisprudenza Cassazione civile , sez. trib., 25 maggio 2007 , n. 12264 Nel sistema introdotto dalla l. 24 novembre 1981 n. 689, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto, e non anche un'entità astratta, come società o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gl'illeciti commessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è prevista esclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione, rispondendo anche alla finalità di sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati a rispondere del fatto altrui. Il criterio d'imputazione di tale responsabilità è chiaramente individuato dall'art. 6 della legge n. 689 cit., il quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operato nell'interesse dell'ente.
  • 44. Giurisprudenza Cass. civ. Sez. II Sent., 07-05-2008, n. 11206 Nel sistema della legge 24 novembre 1981, n.689, ispirato al principio generale della natura personale della responsabilità, l'istituto della solidarietà, previsto dall' art.6, è rigorosamente circoscritto alle fattispecie contemplate da detta norma, tra le quali non rientra quella della responsabilità dei soci di una società di capitale, la quale risponde in solido con l'amministratore. Cassazione civile , sez. II, 15 maggio 2007 , n. 11115 In tema di sanzioni amministrative, l'identificazione dell'autore materiale della violazione non costituisce requisito di legittimità dell'ordinanza ingiunzione emessa nei confronti dell'obbligato solidale, ai sensi dell'art. 6 l. n. 689 del 1981. La "ratio" della norma, infatti, non è quella di fare fronte a situazioni di insolvenza del trasgressore, bensì di evitare che l'illecito resti impunito quando sia impossibile identificare tale ultimo soggetto e sia, invece, facilmente identificabile uno di quelli, solidamente obbligati, individuati nei primi tre commi del ricordato art. 6 in base a un determinato rapporto giuridico con l'autore della violazione.
  • 45. Giurisprudenza Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 04/01/2019, n. 100 In tema di sanzioni amministrative emesse, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 507 del 1993, per l'affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, la responsabilità solidale della persona giuridica, o dell'ente privo di personalità giuridica - nel caso di violazione commessa dal rappresentante o dal dipendente degli enti medesimi, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze - consente di includere nell'ambito applicativo della norma non soltanto i soggetti legati alla persona giuridica o all'ente da un formale rapporto organico o di lavoro subordinato, ma anche tutte le ipotesi in cui i rapporti siano caratterizzati in termini di affidamento (inteso come materiale consegna all'autore della violazione del materiale pubblicitario) o di avvalimento (inteso come attività della quale il committente profitta); ciò a condizione che l'attività pubblicitaria sia riconducibile all'iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio pubblicitario o che sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione ed ente o persona giuridica opponente.
  • 46. Giurisprudenza Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 22/09/2017 n° 22082 Piuttosto, è vero che la solidarietà ex art. 6 cit. opera per facilitare la riscossione a prescindere dall'effettiva insolvenza dell'obbligato principale, e che la PA. ha il potere di rivolgersi direttamente ed esclusivamente al terzo obbligato in solido, ove lo ritenga maggiormente e più facilmente solvibile, e di sanzionare lui soltanto a sua insindacabile scelta. Ragion per cui deve escludersi che l'art. 18, secondo comma, legge n. 689/81 imponga di irrogare la sanzione congiuntamente al trasgressore e ai coobbligati solidali.
  • 47. L. 689/1981 Art. 7. Non trasmissibilità dell'obbligazione L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.
  • 48. Giurisprudenza Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 22/09/2017 n° 22082 Dunque, la morte dell'autore della violazione determina, in base ad una libera e risalente scelta di politica legislativa, il venir meno in radice dell'interesse dello Stato ad accertare la responsabilità stessa e ad applicare il relativo trattamento sanzionatorio. Ciò che in tal caso si estingue è lo stesso illecito, al pari dell'estinzione del reato prevista dall'art. 150 c.p. nell'ipotesi di morte del reo prima della condanna. Di riflesso, viene meno l'intero apparato "plurisanzionatorio" ….
  • 49. L. 689/1981 Art. 8. Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Alla stessa sanzione prevista dai precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie. La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione del D.legge 2 dicembre 1985, n. 688, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato.
  • 50. L. 689/1981 Art. 8-bis. Reiterazione delle violazioni (articolo introdotto dall'articolo 94 del decreto legislativo n. 507 del 1999) Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un’altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni. La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione. Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.
  • 51. L. 689/1981 Art. 8-bis. Reiterazione delle violazioni (articolo introdotto dall'articolo 94 del decreto legislativo n. 507 del 1999) La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta. Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall’autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.
  • 52. Giurisprudenza Cassazione civile , sez. I, 11 giugno 2007 , n. 13672 In materia di sanzioni amministrative non si applica l'istituto della continuazione così come disciplinato dall'art. 81 c.p., ma, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 689 del 1981, è consentita l'irrogazione di un'unica sanzione per più violazioni solo se consumate con un'unica condotta (cosiddetto concorso formale), mentre in caso di pluralità di violazioni amministrative poste in essere dallo stesso soggetto con attività distinte (nella specie, emissione di ben 33 assegni senza provvista), tale unificazione non è prevista né consentita.
  • 53. L. 689/1981 Art. 9. Principio di specialità Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale. Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che prevede una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest'ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali. Ai fatti puniti dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti da disposizioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di produzione, commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.
  • 54. L. 689/1981 Art. 10. Sanzione amministrativa pecuniaria e rapporto tra limite minimo e limite massimo La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non inferiore a euro 10 e non superiore a euro 15.000. Le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo. (comma così modificato dall'articolo 96 del d.lgs. n. 507 del 1999, poi dall'articolo 3, comma 63, legge n. 94 del 2009) Fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa pecuniaria non può, per ciascuna violazione, superare il decuplo del minimo. Minimo Massimo
  • 55. Giurisprudenza Cassazione civile , sez. III, 02 agosto 2000 , n. 10128 In relazione alle disposizioni sanzionatorie amministrative che non contengono la previsione del minimo della sanzione irrogabile, deve ritenersi che il pagamento ridotto con effetto solutorio previsto dall'art. 16 l. n. 689 del 1981 sia possibile solo nella misura di un terzo del massimo, dovendosi perciò escludere (al fine di evitare di svuotare di efficacia dissuasiva la sanzione attraverso pagamenti ridotti in misura meramente simbolica) che sia consentito il più favorevole pagamento nella misura del doppio del minimo, individuato questo nella somma di lire quattromila indicata in via generale quale minimo irrogabile per le sanzioni amministrative dall'art. 10 l. n. 689 cit.
  • 56. Giurisprudenza Cons. Stato Sez. VI, 02/09/2019, n. 6033 La determinazione concreta della sanzione entro il minimo e il massimo è effettuata sulla base dei criteri indicati dall'art. 11 L. n. 689 del 1981, pertanto, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni
  • 57. L. 689/1981 Art. 11. Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla 1) gravità della violazione, 2) all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, 3) nonché alla personalità dello stesso 4) e alle sue condizioni economiche.
  • 58. Giurisprudenza Cassazione civile , sez. I, 20 novembre 2003 , n. 17602 In tema di sanzioni amministrative, l'art. 11 l. 24 novembre 1981 n. 689, nel prevedere, ai fini della commisurazione della sanzione, il necessario riguardo anche all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, va coordinato con le regole del procedimento amministrativo che si conclude con l'atto sanzionatorio, e, quindi, implica il dovere dell'autorità amministrativa di tener conto delle condotte riparatrici di cui abbia avuto notizia entro il termine accordato per la formulazione di deduzioni difensive, non anche di quelle successivamente comunicate.
  • 60. Procedimento sanzionatorio pecuniario (L. 689/1981) Commissione del fatto Accertamento Contestazione Estinzione Pagamento in misura ridotta Silenzio Scritti difensiviRapporto informativo Autorità competente Archiviazione Ordinanza ingiunzione Trasgressore
  • 61. L. 689/1981 Art. 13. Atti di accertamento Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra preparazione tecnica. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il Codice di Procedura Penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. E sempre disposto il sequestro del veicolo a motore o del natante posto in circolazione senza essere coperto dalla assicurazione obbligatoria e del veicolo posto in circolazione senza che per lo stesso sia stato rilasciato il documento di circolazione.
  • 62. L. 689/1981 Art. 13. Atti di accertamento All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, i quali, oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi, possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora, previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 333 e del primo e secondo comma dell'art. 334 c.p.p. E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.
  • 63. Giurisprudenza Cassazione civile , sez. I, 24 marzo 2005 , n. 6361 La nozione di "privata dimora" rilevante, agli effetti dell'art. 13 l. n. 689 del 1981, per delimitare il potere di ispezione degli organi addetti all'accertamento di illeciti amministrativi (potere che può, appunto, esercitarsi esclusivamente in luoghi diversi dalla privata dimora) coincide con quella rilevante agli effetti del reato di violazione di domicilio (art. 614 c.p.), e dunque comprende non soltanto la casa di abitazione, ma anche qualsiasi luogo destinato permanentemente o transitoriamente all'esplicazione della vita privata o di attività lavorativa, e, quindi, qualunque luogo, anche se - appunto - diverso dalla casa di abitazione, in cui la persona si soffermi per compiere, pur se in modo contingente e provvisorio, atti della sua vita privata riconducibili al lavoro, al commercio, allo studio, allo svago. (Nella fattispecie, la Corte cass. ha ritenuto che costituisse privata dimora la sede di un'associazione privata, e ha quindi considerato illegittima l'ispezione ivi eseguita degli accertatori).
  • 64. L. 689/1981 Art. 14. Contestazione e notificazione La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.
  • 65. L. 689/1981 Art. 14. Contestazione e notificazione Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione. L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto.
  • 66. Giurisprudenza Cass. civ. Sez. lavoro, 14-03-2008, n. 7004 La nullità della notifica relativa a ordinanza-ingiunzione di sanzione amministrativa, per essere stata indirizzata esclusivamente nei confronti della persona fisica e non anche contro la medesima nella sua qualità di legale rappresentante di società è sanata, in virtù del principio del raggiungimento dello scopo, dall’avvenuta proposizione, da parte del legale rappresentante della società, della tempestiva e rituale opposizione a norma dell'art. 22, L. 24 novembre 1981, n. 689. Notifica C.p.c. P.E.C.
  • 67. Giurisprudenza Tribunale Venezia Sez. lavoro Sent., 01/10/2019 I limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione (art. 14, commi secondo e sesto, della legge 24 novembre 1981, n. 689) devono ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge citata..
  • 68. Giurisprudenza Cassazione civile , sez. II, 18 aprile 2007 , n. 9311 In tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il "fatto" nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione, correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Compete, poi, al giudice di merito determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il "dies a quo" di decorrenza del termine, tenendo conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto e della necessità che tali indagini, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, avvengano entro un termine congruo essendo il relativo giudizio sindacabile, in sede di legittimità, solo sotto il profilo del vizio di motivazione.
  • 69. Giurisprudenza Cassazione civile , sez. II, 20 marzo 2007 , n. 6638 In tema di sanzioni amministrative, il mutamento dei termini della contestazione rispetto all'originario verbale di accertamento della violazione non è causa di illegittimità del provvedimento sanzionatorio qualora riguardi, come nella specie, soltanto la qualificazione giuridica del fatto oggetto dell'accertamento, sulla base della quale l'ente irrogatore della sanzione ritenga di passare dalla contestazione di un illecito ad un altro, purché non sia posto a fondamento del rettificato addebito alcun fatto nuovo; in questa ipotesi non si verifica alcuna violazione del diritto di difesa, mantenendo il trasgressore la possibilità di contestare l'addebito in relazione all'unico fatto materiale accertato nel rispetto delle garanzie del contraddittorio.
  • 70. Giurisprudenza Cassazione civile , sez. lav., 24 maggio 2007 , n. 12093 In tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione (art. 14, commi 2 e 6 della legge n. 689 del 1981) devono ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento (la legittimità della cui durata va valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini) e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui all'art. 28 della legge citata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto la tardività della contestazione, relativa a violazione inerente agli adempimenti connessi all'assunzione di un lavoratore, intervenuta abbondantemente dopo il decorso del termine di 90 giorni, ritenendo irrilevanti, ai fini del differimento del termine iniziale di accertamento, gli atti istruttori compiuti dall'amministrazione - quali la data dell'ispezione e la richiesta di visura camerale).
  • 71. L. 689/1981 Art. 19 Sequestro Quando si è proceduto a sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18, con atto esente da bollo. Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta. Anche prima che sia concluso il procedimento amministrativo, l'autorità competente può disporre la restituzione della cosa sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose soggette a confisca obbligatoria. Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto; sequestro.
  • 72. Procedimento sanzionatorio pecuniario (L. 689/1981) Sequestro Opposizione Rigetto Dissequestro Accoglimento Silenzio accoglimento Rapporto informativo Confisca
  • 73. Giurisprudenza T.A.R. Campania Napoli Sez. V, 03/05/2019, n. 2364 T.A.R. Piemonte Torino Sez. I, 28/11/2018, n. 1289 Non è ammissibile l'impugnazione autonoma del verbale di sequestro e dell'atto di convalida del medesimo in quanto trattasi di atti che ineriscono ad un procedimento diretto alla irrogazione di una sanzione amministrativa ai sensi della L. n. 689/1981, con riferimento ai quali, ex art. 22 della citata L. n. 689/1981, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario. La giurisdizione sul provvedimento di convalida del sequestro cautelare amministrativo, dunque, spetta al giudice ordinario, inerendo ad un procedimento volto all'irrogazione di sanzione amministrativa.
  • 75. L. 689/1981 Art. 16. Pagamento in misura ridotta E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma. Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.
  • 76. Giurisprudenza Cassazione civile , sez. I, 22 settembre 2006 , n. 20710 In tema di sanzioni amministrative, l'autore dell'illecito ha il diritto di pagare in misura ridotta, con effetto estintivo dell'obbligazione, entro il termine di sessanta giorni, decorrente, ex art. 16 l. 24 novembre 1981 n. 689, dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, senza che operi, in via generale, la necessità di un avviso espresso in tal senso da parte dell'amministrazione secondo la previsione di cui all'art. 3, ultimo comma, l. 7 agosto 1990 n. 241, la quale riguarda la diversa ipotesi dell'indicazione al destinatario del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere contro il provvedimento amministrativo. Ne deriva che non determina lesione del diritto dell'interessato di definire immediatamente il procedimento sanzionatorio il mancato avviso della facoltà di pagare in misura ridotta, in quanto l'onere di effettuare il tempestivo pagamento in misura ridotta permane anche in caso di mancato avviso e di mancata indicazione delle modalità del pagamento. La mancanza della specifica indicazione dell'ufficio amministrativo al quale effettuare il pagamento produce soltanto, ove esso non sia identificabile sulla base del verbale di contestazione, il differimento del dies a quo entro il quale effettuare il pagamento, che potrà prolungarsi fino alla emanazione della ordinanza-ingiunzione.
  • 77. Giurisprudenza Cassazione civile , sez. I, 29 marzo 2006 , n. 7123 In tema di violazioni amministrative, l'obbligo di contestazione prescritto dall'art. 14 l. 24 novembre 1981 n. 689 a tutela del diritto di difesa del trasgressore, deve ritenersi osservato anche in presenza, nel relativo verbale, di errori circa la individuazione della norma applicabile in concreto, poi emendati con il provvedimento irrogativo della sanzione, ove risulti che detti errori non abbiano in concreto implicato un pregiudizio per il diritto di difesa dell'incolpato, in relazione alle facoltà accordategli dagli art. 16 e 18 della citata legge.
  • 78. Giurisprudenza Cassazione civile , sez. II, 29 novembre 2005 , n. 25929 In tema di infrazioni amministrative, qualora per errore sulle norme di diritto applicabili la somma richiesta nel verbale di contestazione per il pagamento in misura ridotta della sanzione non corrisponda alla terza parte di quella irrogata con l'ordinanza-ingiunzione, siffatto errore, essendo relativo ad atto collegato ma antecedente a quello finale, costituito dal provvedimento afflittivo, può essere legittimamente corretto ed integrato da quest'ultimo, sempre che l'emenda non comporti menomazioni o compressioni delle facoltà difensive della parte e in particolare della facoltà di accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione secondo quanto previsto dall'art. 16 legge n. 689 del 1981.
  • 79. Giurisprudenza Cassazione civile , sez. lav., 12 maggio 2005 , n. 9972 In tema di sanzioni pecuniarie amministrative, il pagamento in misura ridotta, che l'art. 16 l. 24 novembre 1981 n. 689, prevede sia effettuato con il versamento di una somma pari al terzo del massimo della pena edittale, ovvero, se più favorevole, al doppio del minimo, trova applicazione anche quando si tratti di una sanzione determinata in misura fissa, nel qual caso, tuttavia, il minimo ed il massimo edittale si identificano entrambi in detta misura fissa, e di conseguenza il pagamento in misura ridotta deve essere commisurato ad un terzo della sanzione inflitta.
  • 80. Giurisprudenza Cassazione civile , sez. I, 24 dicembre 2004 , n. 23983 In tema di disciplina delle sanzioni amministrative regionali, l'art. 7 l. reg. Lazio 5 gennaio 1994 n. 30 - che pone a carico del trasgressore, il quale intenda estinguere la violazione con il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 16 l. statale 24 novembre 1981 n. 689, l'onere aggiuntivo di comprovare l'avvenuto pagamento, mediante la presentazione dell'attestazione del versamento all'ufficio, comando o autorità cui appartiene il verbalizzante - non incide sulla disciplina dell'estinzione delle violazioni amministrative. Infatti, ove si accedesse all'interpretazione contraria, si ridurrebbero i termini previsti per i pagamenti in misura ridotta delle sanzioni da parte dei contravventori (dovendosi comprendere in essi anche quelli per l'esecuzione degli oneri di comunicazione stabiliti dalla legge reg.); mentre l'art. 16 della legge n. 689 del 1981, che impone l'effetto estintivo dell'illecito, anche in difetto della comunicazione prescritta dalla detta legge reg., in ragione del solo pagamento in misura ridotta, non può non vincolare anche la stessa Regione che non può derogare ad esso imponendo misure diverse e più gravose.
  • 81. Giurisprudenza Cassazione civile , sez. III, 04 agosto 2000 , n. 10240 In tema di sanzioni amministrative, l'autore dell'illecito ha il diritto di pagare in misura ridotta entro il termine di sessanta giorni, giusta disposto dell'art. 16 della l. n. 689 del 1981, con la conseguenza che, eseguito il pagamento, l'obbligazione si estingue, con preclusione dell'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio, mentre il mancato pagamento nel termine è causa di decadenza dal diritto "de quo" ( decadenza rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento giudiziario eventualmente instauratosi). Nell'ipotesi in cui il contravventore proponga, invece, ricorso, vengono meno le ragioni del pagamento in misura ridotta, ed egli non può più avvalersi del relativo beneficio, siano o meno decorsi i termini, mentre il pagamento in misura ridotta effettuato nonostante la previa proposizione del ricorso resta privo di effetti, anche sul piano processuale.
  • 82. Sanzioni ed Enti Locali (7 bis TUEL)
  • 83. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 Articolo 7-bis Sanzioni amministrative 1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. 1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari. 2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  • 84. L. 689/1981 Art. 16. Pagamento in misura ridotta ……. Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.
  • 88. L. 689/1981 Art. 17. Obbligo del rapporto Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto. Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal T.U. delle norme sulla circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, dal TU. per la tutela delle strade approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 , e dalla legge 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci. Nelle materie di competenza delle regioni e, negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.
  • 89. L. 689/1981 Art. 17. Obbligo del rapporto Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco. L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del d.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza . Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.
  • 90. Procedimento sanzionatorio pecuniario (L. 689/1981) Commissione del fatto Accertamento Contestazione Estinzione Pagamento in misura ridotta Silenzio Scritti difensiviRapporto informativo Autorità competente Archiviazione Ordinanza ingiunzione Trasgressore
  • 91. Giurisprudenza Cassazione civile , sez. I, 22 novembre 2004 , n. 21966 In tema di sanzioni amministrative disciplinate dalla l. 24 novembre 1981 n. 689, il verbale di accertamento o la notifica del verbale di contestazione ed il rapporto di cui all'art. 17 della legge citata hanno funzioni diverse ed infungibili: il primo è diretto ad informare il trasgressore di quanto constatato a suo carico (art. 14), il secondo è finalizzato ad informare l'autorità competente per l'irrogazione della sanzione (art. 17). Ad escluderne la fungibilità non è soltanto il diverso destinatario, ma, soprattutto, il distacco temporale, perché il rapporto segue alla constatazione che il pagamento in misura ridotta non è stato effettuato nel lasso di tempo consentito, cosicché la contestazione e la mancata oblazione divengono condizioni del rapporto. Ne consegue l'irritualità della procedura in cui la possibilità di pagamento in misura ridotta non ha avuto alcuno spazio.
  • 93. L. 689/1981 Art. 18. Ordinanza-ingiunzione Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
  • 94. Procedimento sanzionatorio pecuniario (L. 689/1981) Commissione del fatto Accertamento Contestazione Scritti difensivi Autorità competente Trasgressore
  • 96. L. 689/1981 Art. 18. Ordinanza-ingiunzione L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente, altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto. Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.
  • 97. L. 689/1981 Art. 18. Ordinanza-ingiunzione Il pagamento è effettuato all'Ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nell'ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art. 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
  • 98. L. 689/1981 Art. 18. Ordinanza-ingiunzione L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso, in cui l'opposizione e proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa.
  • 99. Giurisprudenza Cassazione civile , sez. I, 07 ottobre 1987 , n. 7495 In tema di infrazioni amministrative il termine di 30 giorni previsto dall'art. 18 della l. 24 novembre 1981 n. 689, entro il quale gli interessati possono far pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti , ha carattere essenziale e dilatorio dell'ordinanza-ingiunzione che può concludere il procedimento amministrativo, in quanto la ratio della norma è quella di evitare, per quanto è possibile, l'instaurarsi di un processo in seguito all'opposizione e di favorire la definizione delle liti in via amministrativa. L'inosservanza di detto termine, che costituisce non una semplice facoltà del comune bensì una condizione di validità del procedimento amministrativo e dell'ordinanza, si risolve pertanto in un vizio insanabile del procedimento rilevabile d'ufficio dal giudice. Cassazione civile , sez. I, 07 ottobre 1987 , n. 7495
  • 100. Giurisprudenza Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 22-07-2008, n. 20189 Il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione; l'obbligo di motivazione non si estende, invece, alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione, è espressamente attribuito il potere di determinarla, applicando direttamente i criteri di legge. (Rigetta, Trib. Trento, 28 settembre 2004)
  • 101. Giurisprudenza Cassazione civile , sez. I, 13 giugno 2006 , n. 13677 Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, nell'ambito del procedimento amministrativo volto alla verifica dei presupposti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, la possibilità di inviare scritti difensivi o documenti all'amministrazione procedente costituisce una semplice facoltà per l'interessato (come quella di chiedere di essere ascoltato; ne consegue che, qualora essa sia stata esercitata senza rispettare il termine di trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento della violazione, previsto dalla legge, l'unica conseguenza che ne discende è che l'autorità competente non è più tenuta a prendere in considerazione gli scritti difensivi e i documenti tardivamente prodotti (e neppure ad accogliere la richiesta dell'interessato di essere sentito sui fatti addebitati), ma non incide in alcun modo sulla facoltà dell'interessato di proporre opposizione all'eventuale provvedimento afflittivo, ove l'autorità amministrativa decidesse di emetterlo e non di concludere il procedimento con ordinanza motivata di archiviazione.
  • 102. Giurisprudenza Cass. civ. Sez. V Sent., 29-02-2008, n. 5467 L'autorità amministrativa dinanzi alla quale sia stata proposta opposizione avverso il provvedimento di irrogazione di sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 18 legge n. 689 del 1981, ha l'obbligo di procedere all'audizione della parte che ne abbia fatto richiesta, a meno che tale richiesta non sia stata formulata in modo condizionato, cioè per la sola ipotesi in cui la p.a. lo dovesse ritenere opportuno. Ne consegue che, mentre in quest'ultimo caso l'omessa audizione dell'opponente è priva di conseguenze, nel primo caso comporta la nullità del provvedimento sanzionatorio (nella specie, l'audizione dell'interessato non aveva avuto luogo in quanto, per errore colpevole, l'amministrazione aveva inviato la convocazione all'opponente ad un indirizzo diverso da quello anagrafico risultante dagli atti). (Cassa e decide nel merito, Trib. Ragusa, 8 Giugno 2001)
  • 103. Giurisprudenza Cassazione civile , sez. II, 04 maggio 2007 , n. 10243 In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il mancato esame delle deduzioni difensive da parte dell'autorità amministrativa non rileva in sé come causa di illegittimità del provvedimento sanzionatorio, ma può incidere sulla validità dello stesso solo se le deduzioni propongano fondate questioni di diritto, ovvero prospettino elementi di fatto decisivi, la cui inadeguata considerazione potrà viziare la decisione sull'opposizione per errore di diritto o, rispettivamente, per vizio di motivazione.
  • 104. Giurisprudenza Cassazione civile , sez. II L'obbligo di motivazione dell'ordinanza ingiunzione, con specifico riguardo alle deduzioni sollevate dall'interessato in via amministrativa, previsto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 689 del 1981, ha una diversa estensione e consistenza a seconda che con il ricorso amministrativo vengano contestati fatti già presi in considerazione nel verbale di accertamento ovvero vengano allegati fatti nuovi e diversi, tali da inficiare l'esistenza dei presupposti costitutivi della violazione contestata ovvero da eliminare al fatto commesso ogni elemento di antigiuridicità. Mentre in quest'ultimo caso, l'obbligo di motivazione impone di prendere in esame tali deduzioni, illustrando le ragioni del loro mancato accoglimento, nei casi di contestazione dei fatti già esposti nel verbale, invece, può ritenersi sufficiente, al fine della loro confutazione, il richiamo al contenuto del corrispondente verbale, costituendo la motivazione "per relationem" una modalità di esposizione delle ragioni del provvedimento amministrativo, in linea di principio, senz'altro corretta e legittima, oltre che conforme al principio di speditezza dell'azione amministrativa, laddove l'autore del provvedimento ritenga di far proprio, ribadendolo, il giudizio o l'accertamento posto in essere nel corso del procedimento amministrativo.
  • 105. Giurisprudenza Cassazione civile , sez. lav., 24 agosto 2006 , n. 18442 Nelle ipotesi in cui trovano applicazione le norme generali dettate dalla legge n. 689 del 1981, il potere di emanare l'ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell'art. 18 di detta legge, può essere legittimamente esercitato nel termine quinquennale di cui all'art. 28 della stessa legge, ancorché tale norma ponga riferimento al termine massimo (di prescrizione) per riscuotere le somme dovute per le violazioni, non essendo prevista alcuna espressa decadenza in relazione all'osservanza di altro precedente termine e non trovando applicazione al riguardo - stante la sua incompatibilità con il procedimento contenzioso conducente all'adozione della stessa ordinanza-ingiunzione - il termine di trenta giorni previsto dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990, il cui superamento, oltretutto, non preclude, in generale, alla p.a. l'adozione del provvedimento e che, ove manchi un'espressa previsione legislativa circa la decadenza decisoria, non rende invalido il provvedimento tardivo, ma determina esclusivamente un'eventuale responsabilità del funzionario che si attivi tardivamente, oltre a consentire all'interessato la proposizione di un ricorso avverso il silenzio-inadempimento.
  • 108. L. 689/1981 Il Ministero dell’Interno, nella Circolare 300/A/1500/18/127/9 del 20 febbraio, che segue la pubblicazione del Dm 18 dicembre 2017 in tema di notifica via Pec delle multe stradali, ha fornito istruzioni operative. https://www.inipec.gov.it/cerca-pec
  • 110. L. 689/1981 Art. 26. Pagamento rateale della sanzione pecuniaria L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a euro 15,00. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.
  • 112. L. 689/1981 Art. 28. Prescrizione Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del Codice Civile.
  • 113. Giurisprudenza T.A.R. Puglia Lecce Sez. I Sent., 17-07-2008, n. 2214 Il potere di accertamento dell'illecito amministrativo paesistico non è soggetto a prescrizione e l'applicazione della relativa sanzione può intervenire anche dopo il decorso di un decennio dalla consumazione dell'abuso, al quale deve riconoscersi natura permanente sino al conseguimento del titolo autorizzatorio, il cui solo rilascio determina il venir meno della violazione e la decorrenza del termine prescrizionale - ex art. 28, L. 24 novembre 1981, n. 689 - per la riscossione della sanzione pecuniaria (Consiglio Stato, sez. IV, 4 febbraio 2004, n. 395).
  • 115. L. 689/1981 Art. 27. Esecuzione forzata Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. E' competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
  • 117. D.Lgs. 01/09/2011, n. 150 Art. 6 Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione … 2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione. 3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace. 4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia: a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro; b) di previdenza e assistenza obbligatoria; c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; d) di igiene degli alimenti e delle bevande; e) valutaria; f) di antiriciclaggio.
  • 118. Esempi
  • 119. Esempi di norme Art. 17 R.D. 18/06/1931, n. 773 1. Salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206 (lire quattrocentomila). 2. Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, in conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci.
  • 120. Esempi di norme Art. 17 bis R.D. 18/06/1931, n. 773 1. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 75, 75-bis, 76, se il fatto è commesso contro il divieto dell'autorità,86, 87, 101, 104, 111, 115, 120, comma secondo, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, 121, 124 e 135, comma quinto, limitatamente alle operazioni diverse da quelle indicate nella tabella, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 (lire un milione) a euro 3.098 (lire sei milioni) 2. La stessa sanzione si applica a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9. 3. Le violazioni alle disposizioni di cui agli articoli 76, salvo quanto previsto nel comma 1, 81, 83, 84,108, 113, quinto comma, 120, salvo quanto previsto nel comma 1, 126, 128, 135, escluso il comma terzo e salvo quanto previsto nel comma 1, e 147 sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154 (lire trecentomila) a euro 1.032 (lire due milioni).
  • 121. Esempi di norme Art. 17 ter R.D. 18/06/1931, n. 773 1. Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, o qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore. 2. Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato.
  • 122. Esempi di norme Art. 17 ter R.D. 18/06/1931, n. 773 3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative. 4. Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore. 5. Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale
  • 123. Esempi di norme Art. 17 quater R.D. 18/06/1931, n. 773 1. Per le violazioni previste dall'art. 17-bis e dall'art. 221-bis consistenti nell'inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità nell'esercizio di attività soggette ad autorizzazione, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi. 2. La sanzione accessoria è disposta dal giudice penale con la sentenza di condanna nell'ipotesi di connessione obiettiva della violazione amministrativa con un reato di cui all'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 3. Nell'esecuzione della sanzione accessoria, si computa l'eventuale periodo di sospensione eseguita ai sensi dell'art. 17-ter.
  • 124. Esempi di norme Art. 17 sexies R.D. 18/06/1931, n. 773 1. Per le violazioni previste dagli articoli 17-bis e 221-bis è esclusa la confisca dei beni immobili e si applicano le disposizioni di cui all'art. 20, commi terzo, quarto e quinto, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  • 125. “Il mio parabrezza ha preso una multa. Io non gliela pago” ------ Anonimo Simone Chiarelli