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Contabilità delle Aziende sanitarie: la gestione
finanziaria, contabile e patrimoniale
Lezione 08
A cura di
dott. Simone Chiarelli
simone.chiarelli@gmail.com
Cell. +39 3337663638
Lezione 08
Costituzione
Art. 81: Formazione del bilancio dello Stato
Art. 100: Controlli Corte dei Conti
Art. 103: Giurisdizione contabile
Art. 119: Decentramento ed autonomia finanziaria
Lezione 08
Costituzione - art. 81
Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi
avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all’indebitamento e` consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e,
previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al
verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L’esercizio provvisorio del bilancio non puo` essere concesso se non per legge e per periodi non
superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le
entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilita` del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni
sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel
rispetto dei princıpi definiti con legge costituzionale.
Lezione 08
Costituzione - art. 100
Il Consiglio di Stato e` organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della
giustizia nell’amministrazione.
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e
anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e
nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo
Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del
riscontro eseguito.
La legge assicura l’indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al
Governo.
Lezione 08
Costituzione - art. 103
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno
giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli
interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti
soggettivi.
La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e
nelle altre specificate dalla legge.
I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla
legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari
commessi da appartenenti alle Forze armate.
Lezione 08
Costituzione - art. 119
I Comuni, le Province, le Citta` metropolitane e le Regioni hanno autonomia
finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e
concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari
derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea.
I Comuni, le Province, le Citta` metropolitane e le Regioni hanno risorse
autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con
la Costituzione e secondo i princıpi di coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi
erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di
destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Lezione 08
Costituzione - art. 119
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai
Comuni, alle Province, alle Citta` metropolitane e alle Regioni di finanziare
integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale,
per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio
dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio
delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi
speciali in favore di determinati Comuni, Province, Citta` metropolitane e
Regioni.
Lezione 08
Costituzione - art. 119
I Comuni, le Province, le Citta` metropolitane e le Regioni hanno un proprio
patrimonio, attribuito secondo i princı`pi generali determinati dalla legge dello
Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di
investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a
condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato
l’equilibrio di bilancio. E` esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli
stessi contratti.
Lezione 08
Stato - Amministrazione finanziaria
MEF (Ministero dell’economia e delle finanze)
- Dipartimento del Tesoro
- Dipartimento delle Finanze
- Ragioneria generale dello Stato (RGS)
Agenzie fiscali
- Agenzia delle Entrate
- Agenzia delle dogane e dei monopoli
- Agenzia del demanio
CIPE: Comitato interministeriale per la programmazione economica
CDP: Cassa Depositi e Prestiti
Lezione 08
Contabilità (nozioni essenziali)
Contabilità: sistema di rilevazioni ottenute attraverso l’uso dei conti che fornisce
informazioni sulla gestione di una determinata attività
Contabilità generale (sistematica): è l’insieme sistematico di rilevazioni con le quali si
raccolgono i costi ed i ricavi collegati ai processi di scambio con terze economie e si
seguono i movimenti finanziari della gestione
Metodo della partita doppia: ogni fatto
amministrativo è rilevato sotto il profilo
del monetario in due aspetti attraverso
i conti “Dare” e Avere”
Lezione 08
Contabilità Finanziaria
Registrazione dei flussi finanziari (entrate e spese) senza percepire gli effetti economici
Programmazione finanziaria
Gestione del bilancio
Chiusura
Principi contabili internazionali per il settore pubblico (IPSAS)
Lezione 08
Contabilità Analitica
Il costo (valore delle risorse impiegate( è correlato alla struttura organizzativa ed alla
destinazione (scopo)
Piano dei conti
Centri di costo
Servizi erogati
Missioni e programmi
Lezione 08
ENTRATE
Lezione 08
Lezione 08
Lezione 08
Lezione 08
Lezione 08
Lezione 08
Lezione 08
Lezione 08
Lezione 08
Lezione 08
Dalla contabilità
finanziaria alla contabilità
economico-patrimoniale
Lezione 08
Principi
Aziendalizzazione
- massimizzazione dell’output (prodotto) a fronte degli input
- razionalizzazione dei comportamenti
Autonomia patrimoniale
Natura pubblica (no mercato)
Risorse (tributi e finanziamenti)
Principi:
- economicità
- valutazione della produttività
- efficienza
- efficacia (interna/esterna)
Equilibrio economico minimo (deficit/avanzo)
Lezione 08
Aspetto finanziario, economico e patrimoniale
Finanziario
Entrate e uscite di competenza/cassa
Residui attivi/passivi
Risultato finanziario dell’esercizio
Economico
Componenti positivi (rendite e proventi extrapatrimoniali e patrimoniali)
Componenti negativi (spese per fini dell’ente, di amministrazione, oneri patrimoniali, perdite)
Risultato economico
Patrimoniale
Aspetto qualitativo e quantitativo
Avanzo/disavanzo patrimoniale
Lezione 08
Contabilità
Finanziaria
Entrate/spese
Economico-patrimoniale
Ricavi/Costi
Partita doppia
Lezione 08
Lezione 08
Lezione 08
Art. 5 Dlgs 502/1992
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni provvedono ad
emanare norme per la gestione economica, finanziaria e patrimoniale delle unita' sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere, nel rispetto dei seguenti principi: a) prevedere l'adozione di un documento di
piano che contenga le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire; b) prevedere l'adozione del
bilancio pluriennale di previsione che comprenda, per ogni esercizio di riferimento, la previsione dei costi
e dei ricavi di gestione. Il bilancio pluriennale evidenzia altresi' gli investimenti previsti indicando anche
le modalita' di copertura e i riflessi previsti sui costi e ricavi di esercizio; c) prevedere l'adozione, entro il
15 ottobre di ciascun esercizio, coincidente con l'anno solare, di un bilancio preventivo economico
annuale in pareggio, relativo all'esercizio successivo, secondo i livelli uniformi di assistenza sanitaria; il
bilancio economico preventivo deve essere altresi' riclassificato coerentemente con i principi di
contabilita' pubblica al fine di rappresentare le previsioni di competenza e di cassa delle entrate e delle
spese; d) prevedere la destinazione dell'eventuale utile e le modalita' di copertura delle eventuali perdite
di esercizio; ….
Lezione 08
Art. 5 Dlgs 502/1992
… e) prevedere che il finanziamento delle spese relativamente agli investimenti sia assicurato con: le
quote assegnate sul Fondo sanitario nazionale in conto capitale; i fondi all'uopo accantonati;
l'utilizzazione di altre fonti di autofinanziamento; i contributi in conto capitale dello Stato, delle regioni e
di altri enti pubblici; ricorso a mutui e ad altre forme di credito con le modalita' di cui all'articolo 3,
comma 5, lettera f), punto 2; f) prevedere l'adozione della contabilita' analitica, avente la finalita' di
supportare le attivita' di controllo di gestione, con separata rilevazione delle attivita' degli eventuali
presidi ospedalieri; g) prevedere la tenuta delle seguenti scritture obbligatorie: il libro giornale; il libro
degli inventari; il libro delle deliberazioni; il libro delle adunanze e dei verbali del collegio dei revisori dei
conti; h) prevedere la tramissione alla regione ed ai ministeri competenti di un rendiconto trimestrale,
sottoscritto dal direttore generale e dal direttore amministrativo, di riclassificazione finanziaria, redatto
secondo le modalita' previste dalle vigenti normative e dal quale risultino: le previsioni delle entrate e
delle spese di competenza; i crediti e i debiti di bilancio distinti tra esercizio in corso ed esercizi
precedenti; le riscossioni, i pagamenti ed il fondo di cassa distinti tra esercizio in corso ed esercizi
precedenti; i) prevedere, a partire dal 1 gennaio 1994, l'attivazione del nuovo sistema di rilevazione
contabile previo esperimento per un periodo di un anno in cui esso viene affiancato alla vigente
contabilita' finanziaria.
Lezione 08
Bilanci
- economico pluriennale di previsione
- economico annuale di previsione
- consuntivo di esercizio
Lezione 08
D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 .
Lezione 08
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 , 87 , 117 e 119 della Costituzione;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 , recante delega al Governo in materia di federalismo
fiscale...;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 , recante la legge di contabilità e finanza pubblica ….;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre
2010;
Vista l'intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 , nella riunione del 3 marzo 2011;
Visti il parere della Commissione parlamentare ...
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il
federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le
regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e per la
pubblica amministrazione e l'innovazione;
Lezione 08
Costituzione - art. 119
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto
dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti
dall'ordinamento dell'Unione europea.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed
entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario.
Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità
fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e
alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e
sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio
delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni,
Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi
generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di
ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio.
E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
TITOLO I
Principi contabili generali e applicati
per le regioni, le province autonome e
gli enti locali
Lezione 08
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, il
presente titolo e il titolo III disciplinano l'armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, ad eccezione dei casi in cui il Titolo II
disponga diversamente, con particolare riferimento alla fattispecie di cui
all'art. 19, comma 2, lettera b), degli enti locali di cui all'art. 2 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei loro enti e organismi strumentali,
esclusi gli enti di cui al titolo II del presente decreto. A decorrere dal 1°
gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali
incompatibili con il presente decreto.
Lezione 08
Art. 2 Adozione di sistemi contabili omogenei
1. Le Regioni e gli enti locali di cui all' articolo 2 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità
finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di
contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione
unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto
il profilo economico-patrimoniale.
Lezione 08
Lezione 08
Lezione 08
Lezione 08
Lezione 08
Lezione 08
Lezione 08
Lezione 08
Lezione 08
Art. 3 Principi contabili generali e applicati
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi
contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che
costituiscono parte integrante al presente decreto:
a) della programmazione (allegato n. 4/1);
b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).
2. I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti
pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e
interoperabili.
… aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato
Lezione 08
Art. 3-bis Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali.
2. La Commissione di cui al comma 1 ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali,
esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al
Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in relazione
al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle
esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento
della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti
nazionali.
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html
Lezione 08
Art. 4 Piano dei conti integrato
1. Al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il
miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema
europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni di cui
all' articolo 2 , adottano il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6, raccordato al piano dei
conti di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
2. Il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, è costituito dall'elenco
delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti
economico-patrimoniali, definito in modo da evidenziare, attraverso i principi contabili applicati,
le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed
economico-patrimoniali, nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali
Lezione 08
Lezione 08
Art. 5 Definizione della transazione elementare
1. Ogni atto gestionale genera una transazione elementare.
2. Ad ogni transazione elementare è attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le
operazioni contabili e di movimentare il piano dei conti integrato.
3. Le amministrazioni di cui all' articolo 2 , organizzano il proprio sistema informativo-contabile in
modo tale da non consentire l'accertamento, la riscossione o il versamento di entrate e l'impegno,
la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento di spese, in assenza di una codifica completa che ne
permetta l'identificazione.
3-bis. Negli ordinativi di incasso e di pagamento la codifica della transazione elementare è
inserita nei campi liberi a disposizione dell'ente, non gestiti dal tesoriere.
Lezione 08
Art. 8 Adeguamento SIOPE
1. Con le modalità definite dall'art. 14, comma 8, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, dal 1° gennaio 2017 le codifiche SIOPE degli enti territoriali e dei
loro enti strumentali in contabilità finanziaria sono sostituite con quelle
previste nella struttura del piano dei conti integrato. Le codifiche SIOPE degli
enti in contabilità civilistica sono aggiornate in considerazione della struttura
del piano dei conti integrato degli enti in contabilità finanziaria.
Lezione 08
Art. 9 Il sistema di bilancio
1. Il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 2
costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione,
previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire
informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed
all'andamento dell'ente, a favore dei soggetti interessati al processo di
decisione politica, sociale ed economico-finanziaria.
Lezione 08
Art. 11 Schemi di bilancio
1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio
finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed
organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati:
a) allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle
previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle
previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi
riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
b) allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che
comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro
generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto
economico;
c) allegato n. 11 concernente lo schema del bilancio consolidato disciplinato dall'art. 11-ter.
Lezione 08
Art. 11 Schemi di bilancio
4. Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti
contabili:
a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi
precedenti imputati agli esercizi successivi;
g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti
imputati agli esercizi successivi;
h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della
politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014
- 2020;
Lezione 08
Art. 11 Schemi di bilancio
4. Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti
contabili:
…
j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da
parte di organismi comunitari e internazionali;
k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate
dalle regioni;
l) il prospetto dei dati SIOPE;
m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza,
distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di
prescrizione;
o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma
6;
p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
Lezione 08
Art. 11 Schemi di bilancio
6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione
dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale
informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione
illustra: ….
9. Il rendiconto consolidato di cui al comma 8, predisposto nel rispetto dello schema previsto dal
comma 1, lettera b), è costituito dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti
riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal
conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell'ente,
quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni.
Al rendiconto consolidato sono allegati i prospetti di cui al comma 4, lettere da a) a g). Al fine di
consentire l'elaborazione del rendiconto consolidato l'ente disciplina tempi e modalità di
approvazione e acquisizione dei rendiconti dei suoi organismi strumentali.
Lezione 08
TITOLO II
Principi contabili generali e
applicati per il settore
sanitario
Lezione 08
Art. 19 Oggetto e ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente titolo, che costituiscono principi fondamentali del
coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell' articolo 117, comma 3, della
Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità di garantire che gli enti coinvolti nella
gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale
concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di
armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci, sono dirette a disciplinare le modalità di
redazione e di consolidamento dei bilanci da parte dei predetti enti, nonché a dettare i
principi contabili cui devono attenersi gli stessi per l'attuazione delle disposizioni ivi
contenute.
Lezione 08
Art. 19 Oggetto e ambito di applicazione
2. Gli enti destinatari delle disposizioni del presente titolo sono:
a) le regioni, per la parte del bilancio regionale che riguarda il finanziamento e la spesa del
relativo servizio sanitario, rilevata attraverso scritture di contabilità finanziaria;
b) le regioni:
i) per la parte del finanziamento del servizio sanitario, regionale direttamente gestito,
rilevata attraverso scritture di contabilità economico-patrimoniale, qualora le singole regioni
esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento
del proprio servizio sanitario, d'ora in poi denominata gestione sanitaria accentrata presso
la regione;
ii) per il consolidamento dei conti degli enti sanitari di cui alla lettera c) e, ove presente ai
sensi del punto i), della gestione sanitaria accentrata presso la regione;
c) aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende ospedaliere universitarie
integrate con il Servizio sanitario nazionale;
d) istituti zooprofilattici di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 .
Lezione 08
Art. 20 Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli
servizi sanitari regionali
1. Nell'ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle
entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine
di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel
bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario
regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché
un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del
medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso. A tal fine le regioni adottano
un'articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione
della spesa, ivi compresa l'eventuale movimentazione di partite di giro, separata evidenza
delle seguenti grandezze: …...
Lezione 08
Art. 20 Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli
servizi sanitari regionali
A) Entrate:
a) finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante dalle fonti di finanziamento
definite nell'atto formale di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di
individuazione delle relative fonti di finanziamento intercettate dall'ente regionale, ivi
compresa la mobilità attiva programmata per l'esercizio;
b) finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, quale derivante dagli eventuali atti regionali
di incremento di aliquote fiscali per il finanziamento della sanità regionale, dagli
automatismi fiscali intervenuti ai sensi della vigente legislazione in materia di copertura dei
disavanzi sanitari, da altri atti di finanziamento regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di
erogazione dei livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA, da pay back e da iscrizione
volontaria al Servizio sanitario nazionale;
c) finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso;
d) finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi
per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell' articolo 20, della legge n. 67 del 1988 ;
Lezione 08
Art. 20 Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli
servizi sanitari regionali
B) Spesa:
a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva
programmata per l'esercizio e il pay back;
b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai
LEA;
c) spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso;
d) spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per
l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell' articolo 20, della legge n. 67 del 1988 .
Lezione 08
Art. 21 Accensione di conti di tesoreria intestati alla sanità
1. Per garantire trasparenza e confrontabilità dei flussi di cassa relativi al finanziamento del
fabbisogno sanitario regionale standard:
a) le risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard che
affluiscono nei conti di tesoreria unica intestati alle singole regioni e a titolo di trasferimento
dal Bilancio dello Stato e di anticipazione mensile di tesoreria sono versate in conti di
tesoreria unica appositamente istituiti per il finanziamento del servizio sanitario nazionale e
funzionanti secondo le modalità di cui all' articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279 ;
b) le ulteriori risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sono
versate in appositi conti correnti intestati alla sanità presso i tesorieri delle regioni secondo
le modalità previste dall' articolo 77-quater, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 .
2. Ai fini della rilevazione SIOPE le regioni sono identificate da distinti codici-ente,
riguardanti la gestione non sanitaria e la gestione sanitaria.
Lezione 08
Art. 22 Individuazione delle responsabilità all'interno delle regioni nel caso di sussistenza della
gestione sanitaria accentrata presso la regione
2. Il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione registra i fatti
gestionali nel libro giornale e li imputa ai conti relativi a singole categorie di valori
omogenei, provvedendo alla rilevazione dei costi, dei ricavi e delle variazioni negli elementi
attivi e passivi del patrimonio, in modo da darne rappresentazione nel bilancio di esercizio.
3. Le regioni individuano il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la
regione che è tenuto:
a) all'elaborazione e all'adozione del bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata
presso la regione;
b) alla coerente compilazione, con il bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata
presso la regione, dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre
2007 e successive modificazioni ed integrazioni, e relativi all'ente ivi identificato con il
codice "000";
c) alla redazione del bilancio sanitario consolidato ….
Lezione 08
Art. 25 Bilancio preventivo economico annuale
1. Gli enti di cui all' articolo 19 , comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi
previste, e lettera c) predispongono un bilancio preventivo economico annuale, in coerenza
con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della
regione.
...
3. Il bilancio preventivo economico annuale è corredato da una nota illustrativa, dal piano
degli investimenti e da una relazione redatta dal direttore generale per gli enti di cui alla
lettera c) del comma 2 dell' articolo 19 e dal responsabile della gestione sanitaria
accentrata presso la regione per gli enti di cui all' articolo 19 , comma 2, lettera b), punto i),
ove ricorrano le condizioni ivi previste.
Lezione 08
Art. 26 Bilancio di esercizio e schemi di bilancio degli enti del SSN
1. Il bilancio d'esercizio è redatto con riferimento all'anno solare. Si compone dello stato
patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa ed è
corredato da una relazione sulla gestione sottoscritta dal direttore generale, per gli enti di
cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 19, e dal responsabile della gestione
sanitaria accentrata presso la regione, per gli enti di cui all' articolo 19 , comma 2, lettera b),
punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste.
2. Il bilancio di esercizio predisposto dagli enti di cui alla lettera d), comma 2, dell' articolo
19 viene sottoposto al Consiglio di amministrazione dell'ente per l'approvazione.
Lezione 08
Lezione 08
Lezione 08
Art. 27 Piano dei conti
1. Al fine di soddisfare le esigenze di standardizzazione delle procedure contabili e dei
debiti informativi previsti dalla normativa vigente, ciascuna voce del piano dei conti degli
enti di cui all' articolo 19 , comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le
condizioni ivi previste, deve essere univocamente riconducibile ad una sola voce dei modelli
di rilevazione SP o CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Gli enti di cui al comma 1 possono dettagliare il proprio piano dei conti inserendo ulteriori
sottovoci, rispetto a quelle di cui ai modelli di rilevazione SP e CE di cui al decreto
ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le
proprie esigenze informative.
Lezione 08
Art. 28 Norme generali di riferimento
1. Per la redazione del bilancio d'esercizio gli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del
comma 2 dell' articolo 19 applicano gli articoli da 2423 a 2428 del codice civile, fatto salvo
quanto diversamente disposto nel presente titolo.
Lezione 08
Art. 30 Destinazione del risultato d'esercizio degli enti del SSN
1. L'eventuale risultato positivo di esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del
comma 2 dell' articolo 19 è portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti.
L'eventuale eccedenza è accantonata a riserva ovvero, limitatamente agli enti di cui alle
lettere b) punto i), e c) del comma 2 dell' articolo 19 , è reso disponibile per il ripiano delle
perdite del servizio sanitario regionale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2,
comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, eventuali risparmi nella gestione del
Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle
regioni stesse per finalità sanitarie.
Lezione 08
Art. 31 Adozione del bilancio d'esercizio
1. Il bilancio di esercizio è adottato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di
riferimento dal direttore generale per gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell' articolo
19 , e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione per gli enti di
cui alla lettera b), punto i), del comma 2 dell' articolo 19 , ed è corredato dalla relazione del
collegio sindacale. Gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 provvedono,
altresì, a trasmettere al responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione il
bilancio di esercizio e la relazione del collegio sindacale ai fini della predisposizione delle
necessarie operazioni di consolidamento, di cui all' articolo 32 .
2. Entro la medesima data del 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, gli enti
di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 19 devono trasmettere al Ministero della
Salute il bilancio di esercizio corredato dalla relazione del collegio dei revisori.
Lezione 08
Lezione 08
Lezione 08
Lezione 08
Lezione 08
Art. 32 Bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale
1. La gestione sanitaria accentrata presso la regione predispone e sottopone
all'approvazione della giunta regionale sia il bilancio preventivo economico annuale
consolidato del Servizio Sanitario Regionale, di cui al comma 5, sia il bilancio d'esercizio
consolidato del Servizio Sanitario Regionale, di cui al comma 7.
2. Per la redazione dei bilanci consolidati di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del
decreto legislativo n. 127 del 1991 , fatto salvo quanto disposto dal presente titolo.
3. L'area di consolidamento comprende tutti gli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del
comma 2 dell'articolo 19 ed esclude soggetti eventualmente partecipati da questi ultimi. Il
patrimonio netto consolidato è determinato dalla somma dei valori di patrimonio netto degli
enti consolidati. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all' articolo 36 ,
comma 2, sono definite le modalità di sperimentazione riguardanti la previsione di un
ulteriore bilancio consolidato che comprenda i soggetti controllati dagli enti di cui all'
articolo 19 , comma 2, lettere b), punto i), e c).
Lezione 08
Art. 33 Tassonomia per gli enti in contabilità civilista
1. Al fine di consentire l'elaborazione dei conti di cassa consolidati delle amministrazioni
pubbliche, la riclassificazione dei dati contabili degli enti di cui all' articolo 19 , lettere c) e d),
è operata attraverso la rilevazione SIOPE di cui all' articolo 14, comma 6, della legge 31
dicembre 2009, n. 196 .
2. Gli enti di cui al comma 1 allegano il prospetto concernente la ripartizione dei pagamenti
per missioni e programmi, definito secondo le modalità di cui all'allegato n. 16, al bilancio di
esercizio e, a decorrere dal 2017, al bilancio preventivo economico annuale. Il prospetto
allegato al bilancio di esercizio è elaborato in coerenza con i risultati della tassonomia
effettuata attraverso la rilevazione SIOPE. Nel caso di corrispondenza non univoca tra
programma e funzioni COFOG di secondo livello, vanno individuate due o più funzioni
COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a
ciascuna di esse.
TITOLO III
Ordinamento finanziario e
contabile delle regioni
TITOLO IV
Adeguamento delle
disposizioni riguardanti la
finanza regionale e locale
ALLEGATO 1
(previsto dall'articolo 3, comma 1)
Principi generali o postulati
Lezione 08
1. Principio dell'annualità
2. Principio dell'unità
3. Principio dell'universalità
4. Principio dell'integrità
5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità
6. Principio della significatività e rilevanza
7. Principio della flessibilità
8. Principio della congruità
9. Principio della prudenza
10. Principio della coerenza
11. Principio della continuità e della costanza
12. Principio della comparabilità e della verificabilità
13. Principio della neutralità
14. Principio della pubblicità
15. Principio dell'equilibrio di bilancio
16. Principio della competenza finanziaria
17. Principio della competenza economica
18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma
Lezione 08
1. Principio della annualità
I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con
cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella
predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di
una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale.
2. Principio dell'unità
La singola amministrazione pubblica è una entità giuridica unica e unitaria, pertanto, deve essere unico
e unitario sia il suo bilancio di previsione, sia il suo rendiconto e bilancio d'esercizio.
È il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la
totalità delle sue spese durante la gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente
al finanziamento di spese di investimento.
I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a
copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa di disciplina
delle entrate vincolate.
Lezione 08
3. Principio della universalità
Il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori
finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire
una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta nell'esercizio e
degli andamenti dell'amministrazione, anche nell'ottica degli equilibri economico - finanziari del sistema
di bilancio. Sono incompatibili con il principio dell'universalità le gestioni fuori bilancio, consistenti in
gestioni poste in essere dalla singola amministrazione o da sue articolazioni organizzative - che non
abbiano autonomia gestionale - che non transitano nel bilancio. Le contabilità separate, ove ammesse
dalla normativa, devono essere ricondotte al sistema di bilancio dell'amministrazione entro i termini
dell'esercizio.
4. Principio della integrità
Nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo
delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le
spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite.
Lo stesso principio si applica a tutti i valori del sistema di bilancio, quindi anche ai valori economici ed
alle grandezze patrimoniali che si ritrovano nel conto economico e nel conto del patrimonio.
Lezione 08
5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità
Il principio della «veridicità» fa esplicito riferimento al principio del true and fair view che ricerca nei dati
contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura
economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio. … Una corretta interpretazione del principio della
veridicità richiede anche l'enunciazione degli altri postulati di bilancio (attendibilità, correttezza e
comprensibilità). Il principio di veridicità è quindi da considerarsi un obiettivo a cui tendono i postulati e
i principi contabili generali.
Le previsioni e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico - finanziario e patrimoniale,
devono essere, inoltre, sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da
altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di
utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti (principio dell'attendibilità).
… Il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di
programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione deve, inoltre, caratterizzare la
formazione dei citati documenti (principio della correttezza).
.. Infine, il sistema di bilancio deve essere comprensibile e deve perciò presentare una chiara
classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali (principio della chiarezza o
comprensibilità).
Lezione 08
6. Principio della significatività e rilevanza
Per essere utile, un'informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al
processo decisionale degli utilizzatori. L'informazione è qualitativamente significativa quando è in grado
di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri,
oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente.
7. Principio della flessibilità
Nel sistema del bilancio di previsione i documenti non debbono essere interpretati come
immodificabili,
perché questo comporterebbe una rigidità nella gestione che può rivelarsi controproducente.
8. Principio della congruità
La congruità consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. Il
principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone i contenuti di carattere finanziario, economico
e patrimoniale, anche nel rispetto degli equilibri di bilancio.
Lezione 08
9. Principio della prudenza
Il principio della prudenza si applica sia nei documenti contabili di programmazione e del bilancio di
previsione, sia nel rendiconto e bilancio d'esercizio.
Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere
iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo
amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni
sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste.
10. Principio della coerenza
Occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di
gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti
contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso
logico infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di
carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e
quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine.
Lezione 08
11. Principio della continuità e della costanza
La valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione
delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita
12. Principio della comparabilità e verificabilità
Gli utilizzatori delle informazioni di bilancio devono essere in grado di comparare nel tempo le
informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e
patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali.
13. Principio di neutralità o imparzialità
La redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso
tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi.
14. Principio della pubblicità
Affinché i documenti contabili di previsione e di rendicontazione assumano a pieno la loro valenza
politica, giuridica, economica e sociale devono essere resi pubblici secondo le norme vigenti.
Lezione 08
15. Principio dell'equilibrio di bilancio
L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una
rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa. Il rispetto del principio di pareggio finanziario
invero non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni
pubblica amministrazione.
16. Principio della competenza finanziaria
Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle
obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).
Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio
di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio
degli stanziamenti del bilancio di previsione.
17. Principio della competenza economica
Il principio della competenza economica rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle
diverse operazioni ed attività amministrative che la singola amministrazione pubblica svolge durante
ogni esercizio e mediante le quali si evidenziano "utilità economiche" cedute e/o acquisite anche se non
direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari
Lezione 08
18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma
Se l'informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti
che sono accaduti durante l'esercizio, è necessario che essi siano rilevati contabilmente secondo la loro
natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla
realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le
norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.
La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni
amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione
nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.
PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO
CONCERNENTE LA
PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO
Allegato 4/1
PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO
CONCERNENTE LA CONTABILITA'
FINANZIARIA
Allegato 4/2
PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO
CONCERNENTE LA CONTABILITA'
ECONOMICO-PATRIMONIALE DEGLI
ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA
Allegato 4/3
BUDGET
Lezione 08
Lezione 08
Lezione 08
Lezione 08
Lezione 08
CONTROLLO DI GESTIONE
Lezione 08
Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286 "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"
Art. 1. Principi generali del controllo interno
1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati
a:
a) garantire la legittimita', regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarita'
amministrativa e contabile);
b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche
mediante tempestivi
interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);
c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri
strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e
obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).
Lezione 08
Art. 4. Controllo di gestione
1. Ai fini del controllo di gestione, ciascuna amministrazione pubblica definisce:
a) l'unita' o le unita' responsabili della progettazione e della gestione del controllo di
gestione;
b) le unita' organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, efficienza ed
economicita' dell'azione amministrativa;
c) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;
d) l'insieme dei prodotti e delle finalita' dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera
amministrazione o a singole unita' organizzative;
e) le modalita' di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unita' organizzative e di
individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
f) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicita';
g) la frequenza di rilevazione delle informazioni.
QUIZ
Lezione 08
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Lezione 08
Codice degli appalti: disciplina generale,
tipologia di contratti, procedure di acquisto e
negoziazione
Lezione 09
A cura di
dott. Simone Chiarelli
simone.chiarelli@gmail.com
Cell. +39 3337663638

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Lezione n. 08 (2 ore) - Contabilità delle Aziende sanitarie: la gestione finanziaria, contabile e patrimoniale

  • 1. Contabilità delle Aziende sanitarie: la gestione finanziaria, contabile e patrimoniale Lezione 08 A cura di dott. Simone Chiarelli simone.chiarelli@gmail.com Cell. +39 3337663638
  • 2. Lezione 08 Costituzione Art. 81: Formazione del bilancio dello Stato Art. 100: Controlli Corte dei Conti Art. 103: Giurisdizione contabile Art. 119: Decentramento ed autonomia finanziaria
  • 3. Lezione 08 Costituzione - art. 81 Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all’indebitamento e` consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L’esercizio provvisorio del bilancio non puo` essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilita` del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei princıpi definiti con legge costituzionale.
  • 4. Lezione 08 Costituzione - art. 100 Il Consiglio di Stato e` organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione. La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. La legge assicura l’indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
  • 5. Lezione 08 Costituzione - art. 103 Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
  • 6. Lezione 08 Costituzione - art. 119 I Comuni, le Province, le Citta` metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea. I Comuni, le Province, le Citta` metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princıpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
  • 7. Lezione 08 Costituzione - art. 119 Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta` metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Citta` metropolitane e Regioni.
  • 8. Lezione 08 Costituzione - art. 119 I Comuni, le Province, le Citta` metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princı`pi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. E` esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
  • 9. Lezione 08 Stato - Amministrazione finanziaria MEF (Ministero dell’economia e delle finanze) - Dipartimento del Tesoro - Dipartimento delle Finanze - Ragioneria generale dello Stato (RGS) Agenzie fiscali - Agenzia delle Entrate - Agenzia delle dogane e dei monopoli - Agenzia del demanio CIPE: Comitato interministeriale per la programmazione economica CDP: Cassa Depositi e Prestiti
  • 10. Lezione 08 Contabilità (nozioni essenziali) Contabilità: sistema di rilevazioni ottenute attraverso l’uso dei conti che fornisce informazioni sulla gestione di una determinata attività Contabilità generale (sistematica): è l’insieme sistematico di rilevazioni con le quali si raccolgono i costi ed i ricavi collegati ai processi di scambio con terze economie e si seguono i movimenti finanziari della gestione Metodo della partita doppia: ogni fatto amministrativo è rilevato sotto il profilo del monetario in due aspetti attraverso i conti “Dare” e Avere”
  • 11. Lezione 08 Contabilità Finanziaria Registrazione dei flussi finanziari (entrate e spese) senza percepire gli effetti economici Programmazione finanziaria Gestione del bilancio Chiusura Principi contabili internazionali per il settore pubblico (IPSAS)
  • 12. Lezione 08 Contabilità Analitica Il costo (valore delle risorse impiegate( è correlato alla struttura organizzativa ed alla destinazione (scopo) Piano dei conti Centri di costo Servizi erogati Missioni e programmi
  • 23. Lezione 08 Dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale
  • 24. Lezione 08 Principi Aziendalizzazione - massimizzazione dell’output (prodotto) a fronte degli input - razionalizzazione dei comportamenti Autonomia patrimoniale Natura pubblica (no mercato) Risorse (tributi e finanziamenti) Principi: - economicità - valutazione della produttività - efficienza - efficacia (interna/esterna) Equilibrio economico minimo (deficit/avanzo)
  • 25. Lezione 08 Aspetto finanziario, economico e patrimoniale Finanziario Entrate e uscite di competenza/cassa Residui attivi/passivi Risultato finanziario dell’esercizio Economico Componenti positivi (rendite e proventi extrapatrimoniali e patrimoniali) Componenti negativi (spese per fini dell’ente, di amministrazione, oneri patrimoniali, perdite) Risultato economico Patrimoniale Aspetto qualitativo e quantitativo Avanzo/disavanzo patrimoniale
  • 29. Lezione 08 Art. 5 Dlgs 502/1992 4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le regioni provvedono ad emanare norme per la gestione economica, finanziaria e patrimoniale delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, nel rispetto dei seguenti principi: a) prevedere l'adozione di un documento di piano che contenga le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire; b) prevedere l'adozione del bilancio pluriennale di previsione che comprenda, per ogni esercizio di riferimento, la previsione dei costi e dei ricavi di gestione. Il bilancio pluriennale evidenzia altresi' gli investimenti previsti indicando anche le modalita' di copertura e i riflessi previsti sui costi e ricavi di esercizio; c) prevedere l'adozione, entro il 15 ottobre di ciascun esercizio, coincidente con l'anno solare, di un bilancio preventivo economico annuale in pareggio, relativo all'esercizio successivo, secondo i livelli uniformi di assistenza sanitaria; il bilancio economico preventivo deve essere altresi' riclassificato coerentemente con i principi di contabilita' pubblica al fine di rappresentare le previsioni di competenza e di cassa delle entrate e delle spese; d) prevedere la destinazione dell'eventuale utile e le modalita' di copertura delle eventuali perdite di esercizio; ….
  • 30. Lezione 08 Art. 5 Dlgs 502/1992 … e) prevedere che il finanziamento delle spese relativamente agli investimenti sia assicurato con: le quote assegnate sul Fondo sanitario nazionale in conto capitale; i fondi all'uopo accantonati; l'utilizzazione di altre fonti di autofinanziamento; i contributi in conto capitale dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici; ricorso a mutui e ad altre forme di credito con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 5, lettera f), punto 2; f) prevedere l'adozione della contabilita' analitica, avente la finalita' di supportare le attivita' di controllo di gestione, con separata rilevazione delle attivita' degli eventuali presidi ospedalieri; g) prevedere la tenuta delle seguenti scritture obbligatorie: il libro giornale; il libro degli inventari; il libro delle deliberazioni; il libro delle adunanze e dei verbali del collegio dei revisori dei conti; h) prevedere la tramissione alla regione ed ai ministeri competenti di un rendiconto trimestrale, sottoscritto dal direttore generale e dal direttore amministrativo, di riclassificazione finanziaria, redatto secondo le modalita' previste dalle vigenti normative e dal quale risultino: le previsioni delle entrate e delle spese di competenza; i crediti e i debiti di bilancio distinti tra esercizio in corso ed esercizi precedenti; le riscossioni, i pagamenti ed il fondo di cassa distinti tra esercizio in corso ed esercizi precedenti; i) prevedere, a partire dal 1 gennaio 1994, l'attivazione del nuovo sistema di rilevazione contabile previo esperimento per un periodo di un anno in cui esso viene affiancato alla vigente contabilita' finanziaria.
  • 31. Lezione 08 Bilanci - economico pluriennale di previsione - economico annuale di previsione - consuntivo di esercizio
  • 32. Lezione 08 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 .
  • 33. Lezione 08 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 , 87 , 117 e 119 della Costituzione; Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 , recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale...; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 , recante la legge di contabilità e finanza pubblica ….; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010; Vista l'intesa sancita in Conferenza unificata ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , nella riunione del 3 marzo 2011; Visti il parere della Commissione parlamentare ... Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'interno, della salute e per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
  • 34. Lezione 08 Costituzione - art. 119 I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
  • 35. TITOLO I Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali
  • 36. Lezione 08 Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, il presente titolo e il titolo III disciplinano l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, ad eccezione dei casi in cui il Titolo II disponga diversamente, con particolare riferimento alla fattispecie di cui all'art. 19, comma 2, lettera b), degli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dei loro enti e organismi strumentali, esclusi gli enti di cui al titolo II del presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il presente decreto.
  • 37. Lezione 08 Art. 2 Adozione di sistemi contabili omogenei 1. Le Regioni e gli enti locali di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 adottano la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale.
  • 46. Lezione 08 Art. 3 Principi contabili generali e applicati 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto: a) della programmazione (allegato n. 4/1); b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2); c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3); d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4). 2. I principi applicati di cui al comma 1 garantiscono il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili. … aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
  • 47. Lezione 08 Art. 3-bis Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali 1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali. 2. La Commissione di cui al comma 1 ha il compito di promuovere l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali, esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del consolidamento dei conti pubblici, nonché del miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali. http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/index.html
  • 48. Lezione 08 Art. 4 Piano dei conti integrato 1. Al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni di cui all' articolo 2 , adottano il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6, raccordato al piano dei conti di cui all'art. 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. 2. Il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, definito in modo da evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali
  • 50. Lezione 08 Art. 5 Definizione della transazione elementare 1. Ogni atto gestionale genera una transazione elementare. 2. Ad ogni transazione elementare è attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili e di movimentare il piano dei conti integrato. 3. Le amministrazioni di cui all' articolo 2 , organizzano il proprio sistema informativo-contabile in modo tale da non consentire l'accertamento, la riscossione o il versamento di entrate e l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento di spese, in assenza di una codifica completa che ne permetta l'identificazione. 3-bis. Negli ordinativi di incasso e di pagamento la codifica della transazione elementare è inserita nei campi liberi a disposizione dell'ente, non gestiti dal tesoriere.
  • 51. Lezione 08 Art. 8 Adeguamento SIOPE 1. Con le modalità definite dall'art. 14, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal 1° gennaio 2017 le codifiche SIOPE degli enti territoriali e dei loro enti strumentali in contabilità finanziaria sono sostituite con quelle previste nella struttura del piano dei conti integrato. Le codifiche SIOPE degli enti in contabilità civilistica sono aggiornate in considerazione della struttura del piano dei conti integrato degli enti in contabilità finanziaria.
  • 52. Lezione 08 Art. 9 Il sistema di bilancio 1. Il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 2 costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione. Le sue finalità sono quelle di fornire informazioni in merito ai programmi futuri, a quelli in corso di realizzazione ed all'andamento dell'ente, a favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica, sociale ed economico-finanziaria.
  • 53. Lezione 08 Art. 11 Schemi di bilancio 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati: a) allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri; b) allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico; c) allegato n. 11 concernente lo schema del bilancio consolidato disciplinato dall'art. 11-ter.
  • 54. Lezione 08 Art. 11 Schemi di bilancio 4. Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili: a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato; c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità; d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie; e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati; f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi; g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi; h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione; i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;
  • 55. Lezione 08 Art. 11 Schemi di bilancio 4. Al rendiconto della gestione sono allegati oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili: … j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali; k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni; l) il prospetto dei dati SIOPE; m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione; o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6; p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.
  • 56. Lezione 08 Art. 11 Schemi di bilancio 6. La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. In particolare la relazione illustra: …. 9. Il rendiconto consolidato di cui al comma 8, predisposto nel rispetto dello schema previsto dal comma 1, lettera b), è costituito dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell'ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni. Al rendiconto consolidato sono allegati i prospetti di cui al comma 4, lettere da a) a g). Al fine di consentire l'elaborazione del rendiconto consolidato l'ente disciplina tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei suoi organismi strumentali.
  • 58. TITOLO II Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario
  • 59. Lezione 08 Art. 19 Oggetto e ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente titolo, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell' articolo 117, comma 3, della Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unità di garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci, sono dirette a disciplinare le modalità di redazione e di consolidamento dei bilanci da parte dei predetti enti, nonché a dettare i principi contabili cui devono attenersi gli stessi per l'attuazione delle disposizioni ivi contenute.
  • 60. Lezione 08 Art. 19 Oggetto e ambito di applicazione 2. Gli enti destinatari delle disposizioni del presente titolo sono: a) le regioni, per la parte del bilancio regionale che riguarda il finanziamento e la spesa del relativo servizio sanitario, rilevata attraverso scritture di contabilità finanziaria; b) le regioni: i) per la parte del finanziamento del servizio sanitario, regionale direttamente gestito, rilevata attraverso scritture di contabilità economico-patrimoniale, qualora le singole regioni esercitino la scelta di gestire direttamente presso la regione una quota del finanziamento del proprio servizio sanitario, d'ora in poi denominata gestione sanitaria accentrata presso la regione; ii) per il consolidamento dei conti degli enti sanitari di cui alla lettera c) e, ove presente ai sensi del punto i), della gestione sanitaria accentrata presso la regione; c) aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere; istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale; d) istituti zooprofilattici di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 .
  • 61. Lezione 08 Art. 20 Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali 1. Nell'ambito del bilancio regionale le regioni garantiscono un'esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario regionale, al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un'agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l'esercizio in corso. A tal fine le regioni adottano un'articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella sezione dell'entrata che nella sezione della spesa, ivi compresa l'eventuale movimentazione di partite di giro, separata evidenza delle seguenti grandezze: …...
  • 62. Lezione 08 Art. 20 Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali A) Entrate: a) finanziamento sanitario ordinario corrente quale derivante dalle fonti di finanziamento definite nell'atto formale di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle relative fonti di finanziamento intercettate dall'ente regionale, ivi compresa la mobilità attiva programmata per l'esercizio; b) finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, quale derivante dagli eventuali atti regionali di incremento di aliquote fiscali per il finanziamento della sanità regionale, dagli automatismi fiscali intervenuti ai sensi della vigente legislazione in materia di copertura dei disavanzi sanitari, da altri atti di finanziamento regionale aggiuntivo, ivi compresi quelli di erogazione dei livelli di assistenza superiori rispetto ai LEA, da pay back e da iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale; c) finanziamento regionale del disavanzo sanitario pregresso; d) finanziamento per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell' articolo 20, della legge n. 67 del 1988 ;
  • 63. Lezione 08 Art. 20 Trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali B) Spesa: a) spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio e il pay back; b) spesa sanitaria aggiuntiva per il finanziamento di livelli di assistenza sanitaria superiori ai LEA; c) spesa sanitaria per il finanziamento di disavanzo sanitario pregresso; d) spesa per investimenti in ambito sanitario, con separata evidenza degli interventi per l'edilizia sanitaria finanziati ai sensi dell' articolo 20, della legge n. 67 del 1988 .
  • 64. Lezione 08 Art. 21 Accensione di conti di tesoreria intestati alla sanità 1. Per garantire trasparenza e confrontabilità dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard: a) le risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard che affluiscono nei conti di tesoreria unica intestati alle singole regioni e a titolo di trasferimento dal Bilancio dello Stato e di anticipazione mensile di tesoreria sono versate in conti di tesoreria unica appositamente istituiti per il finanziamento del servizio sanitario nazionale e funzionanti secondo le modalità di cui all' articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 ; b) le ulteriori risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale sono versate in appositi conti correnti intestati alla sanità presso i tesorieri delle regioni secondo le modalità previste dall' articolo 77-quater, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 . 2. Ai fini della rilevazione SIOPE le regioni sono identificate da distinti codici-ente, riguardanti la gestione non sanitaria e la gestione sanitaria.
  • 65. Lezione 08 Art. 22 Individuazione delle responsabilità all'interno delle regioni nel caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la regione 2. Il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione registra i fatti gestionali nel libro giornale e li imputa ai conti relativi a singole categorie di valori omogenei, provvedendo alla rilevazione dei costi, dei ricavi e delle variazioni negli elementi attivi e passivi del patrimonio, in modo da darne rappresentazione nel bilancio di esercizio. 3. Le regioni individuano il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione che è tenuto: a) all'elaborazione e all'adozione del bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione; b) alla coerente compilazione, con il bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione, dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, e relativi all'ente ivi identificato con il codice "000"; c) alla redazione del bilancio sanitario consolidato ….
  • 66. Lezione 08 Art. 25 Bilancio preventivo economico annuale 1. Gli enti di cui all' articolo 19 , comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, e lettera c) predispongono un bilancio preventivo economico annuale, in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della regione. ... 3. Il bilancio preventivo economico annuale è corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal direttore generale per gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell' articolo 19 e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione per gli enti di cui all' articolo 19 , comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste.
  • 67. Lezione 08 Art. 26 Bilancio di esercizio e schemi di bilancio degli enti del SSN 1. Il bilancio d'esercizio è redatto con riferimento all'anno solare. Si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa ed è corredato da una relazione sulla gestione sottoscritta dal direttore generale, per gli enti di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 19, e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione, per gli enti di cui all' articolo 19 , comma 2, lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste. 2. Il bilancio di esercizio predisposto dagli enti di cui alla lettera d), comma 2, dell' articolo 19 viene sottoposto al Consiglio di amministrazione dell'ente per l'approvazione.
  • 70. Lezione 08 Art. 27 Piano dei conti 1. Al fine di soddisfare le esigenze di standardizzazione delle procedure contabili e dei debiti informativi previsti dalla normativa vigente, ciascuna voce del piano dei conti degli enti di cui all' articolo 19 , comma 2, lettera c) e lettera b), punto i), ove ricorrano le condizioni ivi previste, deve essere univocamente riconducibile ad una sola voce dei modelli di rilevazione SP o CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Gli enti di cui al comma 1 possono dettagliare il proprio piano dei conti inserendo ulteriori sottovoci, rispetto a quelle di cui ai modelli di rilevazione SP e CE di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo le proprie esigenze informative.
  • 71. Lezione 08 Art. 28 Norme generali di riferimento 1. Per la redazione del bilancio d'esercizio gli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell' articolo 19 applicano gli articoli da 2423 a 2428 del codice civile, fatto salvo quanto diversamente disposto nel presente titolo.
  • 72. Lezione 08 Art. 30 Destinazione del risultato d'esercizio degli enti del SSN 1. L'eventuale risultato positivo di esercizio degli enti di cui alle lettere b), punto i), c) e d) del comma 2 dell' articolo 19 è portato a ripiano delle eventuali perdite di esercizi precedenti. L'eventuale eccedenza è accantonata a riserva ovvero, limitatamente agli enti di cui alle lettere b) punto i), e c) del comma 2 dell' articolo 19 , è reso disponibile per il ripiano delle perdite del servizio sanitario regionale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse per finalità sanitarie.
  • 73. Lezione 08 Art. 31 Adozione del bilancio d'esercizio 1. Il bilancio di esercizio è adottato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento dal direttore generale per gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell' articolo 19 , e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione per gli enti di cui alla lettera b), punto i), del comma 2 dell' articolo 19 , ed è corredato dalla relazione del collegio sindacale. Gli enti di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 19 provvedono, altresì, a trasmettere al responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione il bilancio di esercizio e la relazione del collegio sindacale ai fini della predisposizione delle necessarie operazioni di consolidamento, di cui all' articolo 32 . 2. Entro la medesima data del 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, gli enti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 19 devono trasmettere al Ministero della Salute il bilancio di esercizio corredato dalla relazione del collegio dei revisori.
  • 78. Lezione 08 Art. 32 Bilancio consolidato del Servizio Sanitario Regionale 1. La gestione sanitaria accentrata presso la regione predispone e sottopone all'approvazione della giunta regionale sia il bilancio preventivo economico annuale consolidato del Servizio Sanitario Regionale, di cui al comma 5, sia il bilancio d'esercizio consolidato del Servizio Sanitario Regionale, di cui al comma 7. 2. Per la redazione dei bilanci consolidati di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 127 del 1991 , fatto salvo quanto disposto dal presente titolo. 3. L'area di consolidamento comprende tutti gli enti di cui alle lettere b), punto i), e c) del comma 2 dell'articolo 19 ed esclude soggetti eventualmente partecipati da questi ultimi. Il patrimonio netto consolidato è determinato dalla somma dei valori di patrimonio netto degli enti consolidati. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all' articolo 36 , comma 2, sono definite le modalità di sperimentazione riguardanti la previsione di un ulteriore bilancio consolidato che comprenda i soggetti controllati dagli enti di cui all' articolo 19 , comma 2, lettere b), punto i), e c).
  • 79. Lezione 08 Art. 33 Tassonomia per gli enti in contabilità civilista 1. Al fine di consentire l'elaborazione dei conti di cassa consolidati delle amministrazioni pubbliche, la riclassificazione dei dati contabili degli enti di cui all' articolo 19 , lettere c) e d), è operata attraverso la rilevazione SIOPE di cui all' articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 . 2. Gli enti di cui al comma 1 allegano il prospetto concernente la ripartizione dei pagamenti per missioni e programmi, definito secondo le modalità di cui all'allegato n. 16, al bilancio di esercizio e, a decorrere dal 2017, al bilancio preventivo economico annuale. Il prospetto allegato al bilancio di esercizio è elaborato in coerenza con i risultati della tassonomia effettuata attraverso la rilevazione SIOPE. Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e funzioni COFOG di secondo livello, vanno individuate due o più funzioni COFOG con l'indicazione delle percentuali di attribuzione della spesa del programma a ciascuna di esse.
  • 80. TITOLO III Ordinamento finanziario e contabile delle regioni
  • 81. TITOLO IV Adeguamento delle disposizioni riguardanti la finanza regionale e locale
  • 82. ALLEGATO 1 (previsto dall'articolo 3, comma 1) Principi generali o postulati
  • 83. Lezione 08 1. Principio dell'annualità 2. Principio dell'unità 3. Principio dell'universalità 4. Principio dell'integrità 5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità 6. Principio della significatività e rilevanza 7. Principio della flessibilità 8. Principio della congruità 9. Principio della prudenza 10. Principio della coerenza 11. Principio della continuità e della costanza 12. Principio della comparabilità e della verificabilità 13. Principio della neutralità 14. Principio della pubblicità 15. Principio dell'equilibrio di bilancio 16. Principio della competenza finanziaria 17. Principio della competenza economica 18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma
  • 84. Lezione 08 1. Principio della annualità I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare. Nella predisposizione dei documenti di bilancio, le previsioni di ciascun esercizio sono elaborate sulla base di una programmazione di medio periodo, con un orizzonte temporale almeno triennale. 2. Principio dell'unità La singola amministrazione pubblica è una entità giuridica unica e unitaria, pertanto, deve essere unico e unitario sia il suo bilancio di previsione, sia il suo rendiconto e bilancio d'esercizio. È il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento. I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa di disciplina delle entrate vincolate.
  • 85. Lezione 08 3. Principio della universalità Il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa svolta nell'esercizio e degli andamenti dell'amministrazione, anche nell'ottica degli equilibri economico - finanziari del sistema di bilancio. Sono incompatibili con il principio dell'universalità le gestioni fuori bilancio, consistenti in gestioni poste in essere dalla singola amministrazione o da sue articolazioni organizzative - che non abbiano autonomia gestionale - che non transitano nel bilancio. Le contabilità separate, ove ammesse dalla normativa, devono essere ricondotte al sistema di bilancio dell'amministrazione entro i termini dell'esercizio. 4. Principio della integrità Nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite. Lo stesso principio si applica a tutti i valori del sistema di bilancio, quindi anche ai valori economici ed alle grandezze patrimoniali che si ritrovano nel conto economico e nel conto del patrimonio.
  • 86. Lezione 08 5. Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità Il principio della «veridicità» fa esplicito riferimento al principio del true and fair view che ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio. … Una corretta interpretazione del principio della veridicità richiede anche l'enunciazione degli altri postulati di bilancio (attendibilità, correttezza e comprensibilità). Il principio di veridicità è quindi da considerarsi un obiettivo a cui tendono i postulati e i principi contabili generali. Le previsioni e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico - finanziario e patrimoniale, devono essere, inoltre, sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti (principio dell'attendibilità). … Il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione, di gestione e controllo e di rendicontazione deve, inoltre, caratterizzare la formazione dei citati documenti (principio della correttezza). .. Infine, il sistema di bilancio deve essere comprensibile e deve perciò presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie, economiche e patrimoniali (principio della chiarezza o comprensibilità).
  • 87. Lezione 08 6. Principio della significatività e rilevanza Per essere utile, un'informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. L'informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure confermando o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente. 7. Principio della flessibilità Nel sistema del bilancio di previsione i documenti non debbono essere interpretati come immodificabili, perché questo comporterebbe una rigidità nella gestione che può rivelarsi controproducente. 8. Principio della congruità La congruità consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. Il principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone i contenuti di carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche nel rispetto degli equilibri di bilancio.
  • 88. Lezione 08 9. Principio della prudenza Il principio della prudenza si applica sia nei documenti contabili di programmazione e del bilancio di previsione, sia nel rendiconto e bilancio d'esercizio. Nel bilancio di previsione, più precisamente nei documenti sia finanziari sia economici, devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste. 10. Principio della coerenza Occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine.
  • 89. Lezione 08 11. Principio della continuità e della costanza La valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita 12. Principio della comparabilità e verificabilità Gli utilizzatori delle informazioni di bilancio devono essere in grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali del sistema di bilancio, al fine di identificarne gli andamenti tendenziali. 13. Principio di neutralità o imparzialità La redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi. 14. Principio della pubblicità Affinché i documenti contabili di previsione e di rendicontazione assumano a pieno la loro valenza politica, giuridica, economica e sociale devono essere resi pubblici secondo le norme vigenti.
  • 90. Lezione 08 15. Principio dell'equilibrio di bilancio L'osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa. Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione. 16. Principio della competenza finanziaria Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni). Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione che adotta la contabilità finanziaria, e attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione. 17. Principio della competenza economica Il principio della competenza economica rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle diverse operazioni ed attività amministrative che la singola amministrazione pubblica svolge durante ogni esercizio e mediante le quali si evidenziano "utilità economiche" cedute e/o acquisite anche se non direttamente collegate ai relativi movimenti finanziari
  • 91. Lezione 08 18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma Se l'informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l'esercizio, è necessario che essi siano rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale. La sostanza economica, finanziaria e patrimoniale delle operazioni pubbliche della gestione di ogni amministrazione rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione nella rappresentazione dei fatti amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.
  • 92. PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO Allegato 4/1
  • 93. PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' FINANZIARIA Allegato 4/2
  • 94. PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA CONTABILITA' ECONOMICO-PATRIMONIALE DEGLI ENTI IN CONTABILITA' FINANZIARIA Allegato 4/3
  • 102. Lezione 08 Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286 "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" Art. 1. Principi generali del controllo interno 1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a: a) garantire la legittimita', regolarita' e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarita' amministrativa e contabile); b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione); c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza); d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).
  • 103. Lezione 08 Art. 4. Controllo di gestione 1. Ai fini del controllo di gestione, ciascuna amministrazione pubblica definisce: a) l'unita' o le unita' responsabili della progettazione e della gestione del controllo di gestione; b) le unita' organizzative a livello delle quali si intende misurare l'efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa; c) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili; d) l'insieme dei prodotti e delle finalita' dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera amministrazione o a singole unita' organizzative; e) le modalita' di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unita' organizzative e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti; f) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicita'; g) la frequenza di rilevazione delle informazioni.
  • 104. QUIZ
  • 114. Codice degli appalti: disciplina generale, tipologia di contratti, procedure di acquisto e negoziazione Lezione 09 A cura di dott. Simone Chiarelli simone.chiarelli@gmail.com Cell. +39 3337663638