Convegno Istat Roma, Aula Magna 20.11.19
Salute e Sicurezza nella PA: dall’applicazione della normativa ai nuovi sistemi di gestione
via Cesare Balbo 16
M.G. Bosco, Il punto di vista dei Servizi di Prevenzione delle ASL
1. Maria Giuseppina Bosco
Direttore UOC Servizio per la Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
ASL Roma 2
Il punto di vista dei Servizi di
Prevenzione delle ASL
Salute e Sicurezza nella PA:
dall’applicazione
della normativa ai nuovi sistemi di
gestione
2. «Il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza
sul Lavoro (SGSL) definisce le modalità per
individuare, all'interno della struttura
organizzativa aziendale, le responsabilità, le
procedure, i processi e le risorse per la
realizzazione della politica aziendale di
prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e
sicurezza vigenti, in modo da renderle più
efficienti e più integrate nelle operazioni
aziendali generali».
3. Obiettivo delle nuove norme del
mondo ISO
«Favorire lo sviluppo di Sistemi di Gestione
meno burocratici e formali, cercando con nuovi
strumenti e metodologie di accrescere
all’interno delle organizzazioni la consapevolezza
e la cultura della gestione e, in particolare, della
prevenzione attraverso la gestione del rischio»
4. Basata sul ciclo PDCA ha il fine di:
• aiutare le organizzazioni a prevenire e, se
non possibile, ridurre il rischio di infortuni
e malattie professionali dei lavoratori;
• fornire un quadro per il miglioramento
continuo delle prestazioni in termini di
salute e sicurezza sul lavoro;
• integrare il sistema di gestione della salute
e sicurezza sul lavoro nei processi
dell’organizzazione.
ISO 45001
5. I richiami all’approccio
gestionale nel D.Lgs. 81/08
Titolo I Art. 2 lettera dd)
«modello di organizzazione e di gestione»: modello
organizzativo e gestionale per la definizione e
l’attuazione di una politica aziendale per la salute e
sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231(N) , idoneo a
prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo
comma, del Codice penale(N) , commessi con violazione
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute
sul lavoro
Art. 2 Definizioni
6. Art. 6 comma 8 lettera m)
Ha il compito di «indicare modelli di organizzazione
e gestione aziendale ai fini di cui all’articolo 30. La
Commissione monitora ed eventualmente rielabora
le suddette procedure, entro 24 mesi dall’entrata in
vigore del decreto con il quale sono stati recepiti i
modelli semplificati per l’adozione ed efficace
attuazione dei modelli di organizzazione e gestione
della sicurezza nelle piccole e medie imprese»
Art. 6 Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
7. Art. 16 comma 3 – Delega di
funzioni
«La delega di funzioni non esclude l’obbligo di
vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al
corretto espletamento da parte del delegato
delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo
periodo si intende assolto in caso di adozione ed
efficace attuazione del modello di verifica e
controllo di cui all’articolo 30, comma 4»
8. Articolo 28 comma 2 lettera d
«Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a),
redatto a conclusione della valutazione può essere
tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53
del decreto………………….e contenere
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle
misure da realizzare, nonché dei ruoli
dell’organizzazione aziendale che vi debbono
provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente
soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri»
Oggetto della valutazione dei rischi
9. Articolo 30 - Modelli di
organizzazione e di gestione
• 1. Il modello di organizzazione e di gestione
idoneo ad avere efficacia esimente della
responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni
anche prive di personalità giuridica di cui al
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231(N),
deve essere adottato ed efficacemente
attuato, assicurando un sistema aziendale per
l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici
relativi:
10. a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature,
impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di
prevenzione e protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso,
gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle
istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure
adottate.
Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
11. 4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo
sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul
mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure
adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello
organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte
violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli
infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti
nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso
scientifico e tecnologico
5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione
aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNIINAIL per un
sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28
settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si
presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le
parti corrispondenti.
Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione
aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui
all’articolo 6.
Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione
12. Articolo 51 - Organismi paritetici
• 3-bis. Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di
formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi
interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui
all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,
nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione
dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al
sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e
della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e
gestione della sicurezza di cui all‘articolo 30, della quale gli
organi di vigilanza possono tener conto ai fini della
programmazione delle proprie attività;
• 3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi paritetici
istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente
competenti
13. Articolo 302-bis - Potere di
disposizione
1. Gli organi di vigilanza impartiscono
disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione
delle norme tecniche e delle buone prassi,
laddove volontariamente adottate dal datore di
lavoro e da questi espressamente richiamate in
sede ispettiva, qualora ne riscontrino la non
corretta adozione, e salvo che il fatto non
costituisca reato.
14.
15.
16. Il documento «Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro
nelle Aziende Sanitarie pubbliche della Regione Puglia» riporta
17. Open data INAIL
Gennaio- Settembre 2019
468.698 Denunce di
infortunio sul lavoro
(+0.05%)
780 con esito mortale
18. UNI ISO 45001
“Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul
lavoro - Requisiti e guida per l’uso” definisce gli
standard minimi di buona pratica per la
protezione dei lavoratori in tutto il mondo
19. L’attività svolta dalla ASL Roma B
• Nel corso dell’anno 2015 il Servizio Prevenzione e Salute negli
Ambienti di Lavoro della Azienda Sanitaria Locale Roma ex B
(ora ASL Roma 2) ha intrapreso il progetto “Stress lavoro
correlato e gestione della sicurezza” destinato al potenziamento
e al miglioramento quali-quantitativo delle attività istituzionali di
prevenzione e vigilanza nei luoghi di lavoro
• Tra i diversi obiettivi del progetto, particolare attenzione è
dedicata all’analisi dei sistemi di gestione della sicurezza adottati
dalle aziende del territorio e alla identificazione delle principali
criticità ad essi correlati
20. • Nella prima fase del progetto è stato selezionato un campione di
imprese appartenenti ai settori Industria e Servizi ed è stata
elaborata una check-list quale strumento di supporto a valutare
l’applicazione dei sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro
• Nella seconda fase del progetto si è proceduto all’esecuzione di
sopralluoghi presso tali aziende, alla raccolta di documentazione
inerente gli SGSL e alla compilazione delle check-list
Le fasi del progetto
21. Adozione dei SGSL (1/2)
• Il 69% del campione ha adottato un SGLS
certificato OHSAS 18001 e nello specifico:
o tra le aziende con meno di 100 lavoratori, il
50% ha adottato un sistema di gestione
della sicurezza certificato
o tra quelle con un numero di lavoratori tra
101 e 500, l’80% ha adottato un sistema
certificato
o il 100% delle aziende con oltre 500
lavoratori ha adottato un SGSL e l’80% di
esse ha ricevuto la certificazione OHSAS
18001
22. Adozione dei SGSL (2/2)
• Per quanto riguarda invece i
due settori di riferimento
hanno adottato un SGSL:
o il 100% delle aziende del
comparto Industria;
o il 60% delle aziende del
comparto Servizi.
23. Considerazioni
Le aree su cui si sono rilevate le maggiori criticità sono quelle che
richiedono il coinvolgimento delle persone (es. partecipazione
nell’identificazione di difetti o anomalie su attrezzature e processi
di lavoro, segnalazione mancati infortuni, ecc.)
Ad ogni modo si è riscontrato un andamento positivo nel tempo
dell’indice infortunistico delle aziende con SGSL certificati
OHSAS 18001; nonostante non sia stato possibile trovare un
collegamento diretto tra adozione di tali sistemi e ed il calo degli
infortuni, si percepisce, in tali aziende, una maggiore attenzione
da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti ma
soprattutto dei lavoratori
24. Quando un sistema funziona
1. “Leadership e workers partecipation” - Punto
5 della ISO 45001 - dare attuazione
all’obiettivo di rafforzare la relazione tra
gestione della salute e sicurezza ed il core
business dell’organizzazione, coinvolgendo in
particolare i manager aziendali.