Recupero Crediti: fattori chiave per gestirlo al meglio
Convegno 26 novembre 2015: "Strumenti per reagire alla crisi e rilanciare le aziende"
1. Consulenza per Sviluppo
Mercati Asiatici
DOTT.GABRIELLI MICHELE
(Hong Kong)
Legale
AVV.ALBANESE MARIANO
AVV.ANTONACCI PIO
Finanza d’azienda
DOTT.TADDEI SIMONE
DOTT.RIGON MANUELE
Controllo di gestione
DOTT.COCO BENEDETTO
DOTT.SICURI
ALESSANDRO
Consulenza
del Lavoro
DOTT.FINI MATTEO
DOTT.PESSINA ANDREA
Consulente Esterno
Contenzioso Banche –
Equitalia
WALLY BONVICINI
(Federitalia)
DOTT.GABRIELLI MARCO ANTONIO
Consulente aziendale – coordinatore del Team
AZIENDE COLLEGATE:
- GESTIO SRL – Controllo di gestione avanzato
- CONSULENTI VARI – Marketing/Web Marketing
5. RISTRUTTURAZIONE DALLA CRISI AL RILANCIO:
ECCO COME
La ristrutturazione di aziende ha di norma origine da
una temporanea crisi aziendale causata da differenti
patologie quali: la contrazione del fatturato, le
perdite economiche, le perdite di valore del capitale,
gli squilibri patrimoniali, il sovra indebitamento e le
insolvenze.
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6. Queste criticità, se vengono affrontate
tempestivamente con appropriate azioni di
ristrutturazione, si trasformano in reali opportunità
di rilancio e, successivamente, anche di sviluppo.
Ristrutturare significa quindi revisionare l’azienda
sotto ogni profilo per conseguire un equilibrio
economico, finanziario e patrimoniale attraverso la
riduzione dei costi, il consolidamento e la
ripianificazione del debito e l’eventuale dismissione
delle attività non strategiche.
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7. Il team di professionisti, a volte coordinato da un
C.R.O. (responsabile del coordinamento dei vari
professionisti che si occupano del ‘turnaround’ ), si
occupa di
a) Sviluppare e mettere a punto un Piano di
Ristrutturazione aziendale.
b) Individuare e implementare azioni di rilancio per
il risanamento dell’azienda.
c) Negoziare con gli Istituti di Credito, e con tutto il
ceto Creditorio, per portare avanti tutte le modalità
più consone per l’attuazione del Piano.
d) Ristrutturazione e rilancio dell’attività, con
consulenza legale, gestionale, amministrativa,
finanziaria e con consulenza di marketing, web
Marketing ecc. www.salvazienda.com
8. I CRITERI ORIENTATIVI NELLA SCELTA DI
RISANAMENTO DELLA AZIENDA IN CRISI
Le principali linee guida per la scelta degli strumenti
di risanamento, ai fini della formazione del Piano e
della sua esecuzione, devono seguire le seguenti
caratteristiche:
• Tempestività ed adeguatezza dell’intervento
finanziario.
• Riservatezza: più si tiene riservata la situazione,
più aumentano le possibilità di successo.
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9. • Consenso dei creditori, non così facile da
ottenere; sarà necessario condividere il piano.
• Adeguata “ protezione” degli atti che si compiono.
Flessibilità dello strumento.
Una “ graduatoria” fra gli strumenti di risanamento:
Art. 67 , piano attestato di risanamento, è lo
strumento più tempestivo, ma il meno cautelativo
poiché non vi è il vaglio del Tribunale. Così non vi
sarà la possibilità della prededuzione dei
finanziamenti.
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10. Art. 182 bis, accordo di ristrutturazione del debito, è
caratterizzato da un sistema di pagamento dei
creditori rigido, in quanto il pagamento dei creditori
“non aderenti” deve essere effettuato nei centoventi
giorni. Ha una buona riservatezza.
Concordato preventivo, agevola la formulazione del
consenso, ma non è né tempestivo né riservato. E’
una sorta di “minifallimento”, che ha come limiti una
eccessiva burocrazia a livello gestionale e una durata
eccessiva del processo. D’altra parte ha il vantaggio di
fornire garanzie assolute a concordato omologato.
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11. Ciò che conta è innanzitutto l’ADEGUATEZZA della
manovra di intervento, ovvero la cura che si deve
dare al malato, (la manovra industriale e
finanziaria), non lo strumento utilizzato.
Per riassumere, le linee guide sono le seguenti:
• Art. 67, non può essere usato nelle procedure
liquidatorie; i piani attestati si rivolgono più che
altro a sistemazioni e/o accordi finanziari con
Banche o altri Istituti Finanziari.
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12. • Art 182 bis, è più utilizzato nei casi di necessità di
nuova finanza, in casi di pesante contenzioso
legale, azione esecutive, transazioni fiscali.
• Concordato preventivo, si presta di più nei casi di
elevata frammentazione dei debiti, in particolare
nei casi si sistemazioni liquidatorie. (Come nel
182 bis è consentita la transazione fiscale).
E’ comunque ancora possibile oggi una sistemazione
stragiudiziale, in genere nei casi in cui i debiti e il
numero dei creditori è modesto. Ha il vantaggio di
avere un costo modesto rispetto agli altri strumenti.
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13. I PASSAGGI CRITICI (MILESTONES) DI UN
PROCESSO NEGOZIALE DI RISTRUTTURAZIONE
FINANZIARIA
I passaggi critici di un processo negoziale di
ristrutturazione finanziaria sono i seguenti:
a) Accordo di moratoria e stakeholders finanziari;
b) Nomina e attività dell’Advisor;
c) Gestione del tavolo delle trattative e proposta per
la convenzione dei Creditori;
d) Accordo finale.
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14. A) Accordo di moratoria e stakeholders finanziari
Consiste in un accordo tra l’azienda e gli stakeholder
finanziari in base al quale questi ultimi si
impegnano a non eseguire azioni legale di altra
natura nei confronti dell’azienda.
In pratica gli stakeholder si vincolano a non
perseguire legalmente il rimborso del prestito alle
scadenze contrattuali né a escutere le garanzie reali
di cui dispongono; di norma invece mantengono il
diritto di trasferire e/o commercializzare il loro
diritto di credito .
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15. Solitamente le altre contropartite cui l’azienda deve
acconsentire sono:
1) Comunicare e condividere con gli stakeholder le
informazioni sull’azienda in via continuativa;
2) Presentare il piano industriale e il programma di
turnaround entro scadenze stabilite;
3) Nominare proprio advisor che assistano l’azienda
nel realizzare gli obiettivi dell’accordo di moratoria;
4) Nominare i revisori/commercialisti incaricati di
verificare criticamente il Piano industriale per conto
degli stakeholder;
5) Riconoscere agli stakeholder qualche ulteriore
diritto in caso di mancato rispetto dell’accordo in
questione.
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16. L’amministratore delegato può utilizzare due
argomentazioni:
1) La disposizione di un maggior tempo va a
beneficio di tutti i soggetti coinvolti, sia dell’azienda
che ha il tempo di coinvolgere l’opportuno advisor e
di predisporre al meglio il piano industriale, che
degli stakeholder che sono messi in grado di
assumere una decisione meditata sulle opzioni
disponibili.
2) L’accordo di standstill può esser fatto per un
periodo breve (es. 6 mesi) e successivamente
rinnovato per un periodo più lungo se si manifestano
concreti progressi nel turnaround.
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17. B) Nomina e attività degli advisor
Ciascuna delle principali classi di stakeholder
ingaggia solitamente i propri advisor. Ciascuno di
questi assume di volta in volta un ruolo preminente
in relazione alla specifica fase.
L’azienda deve richiedere una corrispondente
assistenza sia per le implicazioni legali che di
qualsiasi iniziativa che il management richiede, sia
per la scarsa dimestichezza del management stesso
con le materie in discussione. Se non si prendono
immediati provvedimenti di prevenzione, l’azienda
può subire conseguenze veramente pesanti.
L’azienda deve comunque avere voce in capitolo nella
scelta e nell’organizzazione degli advisor.
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18. Pertanto emerge il ruolo essenziale di una figura
quale il CRO ( chief restructuring officer ) o similare
che, avendo familiarità con le problematiche e con le
persone che rappresentano stakeholder e advisor , ne
coordini le attività e assuma nei loro confronti
iniziative di informazione e di avanzamento dei
lavoro comuni e coerenti, anche nell’ottica di
contenere i costi.
L’assistenza all’azienda da parte di una Banca d’affari
o di una boutique finanziaria specializzata in
turnaround è necessaria nel caso operazioni
complesse, anche di accesso ai mercati borsistici.
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19. C) Gestione del Tavolo delle trattative e
attività per l’accordo di partecipazione.
I passaggi consigliati sono:
1) Emettere e aggiornare periodicamente un
programma di avanzamento che definisca le
scadenze essenziali alle quali ciascuna parte in causa
dovrà aderire per fare proseguire il processo di
ristrutturazione.
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20. 2) Presentare a tutte le parti coinvolte una bozza di
convenzione o Accordo di partecipazione che
definisce per l’azienda e per ciascun stakeholder che
cosa riceve e a che cosa rinuncia ,quantificando
appunto il tipo di partecipazione di ciascuna parte
nei suoi risvolti economici patrimoniali .
3) Infine, quando l’accodo è stato raggiunto, subentra
la stesura di tutti i documenti legali da parte dei
rispettivi avvocati.
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21. Per concludere, è molto probabile che qualunque
accordo di ristrutturazione finanziaria, costituendo
la base per un recupero dell’azienda attraverso il
turnaround, risulti la soluzione più conveniente in
termini di perdite subite da ciascun stakeholder
rispetto ad altre situazioni che avrebbero portato
all’insolvenza, in particolare procedendo alla
liquidazione dell’azienda.
Di questo deve essere ben consapevole ciascuna
parte in causa anche se si alzerà dal tavolo delle
trattative convinta di avere concesso più di quanto
avrebbe dovuto per favorire un accordo.
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22. UN PIÙ CONVENIENTE STRUMENTO PER
L’UTILIZZO DELLA “TRANSAZIONE FISCALE”:
L’ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI, AI
SENSI DELL’ART.182 BIS L.F.
L’accordo di ristrutturazione si differenzia dal
concordato preventivo per il fatto che il debitore ha
la possibilità di scegliere con chi e con quale
modalità accordarsi, potendo lo stesso concordare
liberamente con ciascun creditore un diverso
trattamento. La negoziazione con i creditori può
essere gestita autonomamente con ciascuno di essi.
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23. Così il procedimento previsto dall’art. 182 bis si
sviluppa attraverso due fasi:
1) fase stragiudiziale : si stipulano gli accordi fra
debitore e creditori, in modo da soddisfare almeno il
60 per cento delle passività, tenendo presente che
tutti i creditori rimanenti che non partecipano
all’accordo devono essere integralmente soddisfatti;
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24. 2) fase giudiziale : l’accordo con i creditori, per
divenire produttivo di effetti legale, deve essere
omologato dal tribunale. La transazione fiscale è
stata estesa anche alla fattispecie degli accordi di
ristrutturazione dei debiti di cui all’art.182 bis L.F. dal
1 gennaio 2008. Lo scopo della T.F. e’ quello di
consentire all’impresa debitrice:
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25. 1) il consolidamento certo dei debiti di natura fiscale ,
ovvero la quantificazione certa dei detti debiti.
2) la possibilità di dilazionare e/o soddisfare in misura
parziale i debiti fiscali. I tributi oggetto della
transazione fiscali: Per espressa previsione normativa
la possibilità di concordare con l’erario una riduzione
delle imposte e delle sanzioni è circoscritta solo ad
alcuni tributi: sono esclusi dalla transazione fiscale
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26. a) tributi costituenti risorse proprie dell’unione
europea
b) tributi locali non amministrati dalle Agenzie
fiscali, quali ICI TARSU TOSA COSAP e imposte sulla
pubblicità.
c) Quanto all’iva è consentita solo la dilazione del
pagamento.
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27. d) Per quando riguarda le ritenute alla fonte, in
qualità di sostituto d’imposta e non versate
all’Erario, sono state equiparate al trattamento
previsto per l’iva. Si possono invece ritenere
transigibili: IRPEF, IRES, con relative addizionali e
imposte sostitutive, IRAP, imposta di registro,
imposta ipotecaria e catastale, imposta di bollo,
imposta sulle successioni e sulle donazioni, imposta
sugli intrattenimenti, tasse automobilistiche, tasse
sui contratti di borsa, canoni di abbonamento alla
televisione, imposte demaniali, dazi di importazione
e di esportazione. La proposta transattiva riguarda
tutti i crediti tributari, sia quelli ancora non iscritti a
ruolo, che quelli già iscritti.
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28. La circolare Ag. Entrate 40/E del 18 aprile 2008 ha fatto
propria la tesi che gli accessori al tributo (sanzioni,
indennità di mora e interessi) li riconduce nell’ambito
di applicazione della transazione. La peculiarità della
transazione fiscale è che prevede un uguale
trattamento del creditore Fisco rispetto agli altri
creditori di rango uguale coinvolti nella procedura
dell’art. 182 bis (o del concordato).
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29. Pertanto occorre mantenere la parità di trattamento
rispetto agli altri creditori, in quanto la detta
procedura dispone che per i crediti tributari assistiti
da privilegio le condizioni di ristrutturazione
(percentuale, scadenze e garanzie) non possono
essere inferiori a quelle offerte ai creditori che hanno
un privilegio inferiore o a quelli che hanno una
posizione giuridica e interessi economici omogenei a
quelli delle Agenzie Fiscali. Mentre se il credito
tributario ha natura chirografaria il trattamento non
può essere differenziato rispetto a quello degli altri
creditori chirografari.
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