Sovraindebitamento e organismi di composizione della crisi: l'accordo di composizione della crisi
1. 19 dicembre 2016
Corso Europa 11 – Milano
Area di studio Procedure concorsuali
SOVRAINDEBITAMENTO E ORGANISMI DI COMPOSIZIONE
DELLA CRISI
L’accordo di composizione della crisi
Avv. Gianfranco Benvenuto
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l’OMOLOGA
All’udienza il giudice:
•Risolve le eventuali contestazioni
•Verifica le percentuali raggiunte
•Verifica l’esistenza di iniziative o compimento di atti di frode (art.10)
Omologa quando
•Verifica i requisiti soggettivi ed oggettivi
•Verifica l’esistenza delle altre condizioni di ammissibilità
•Verifica la fattibilità giuridica del piano
•Verifica l’idoneitá del piano ad assicurare il pagamento dei crediti non pignorabili e
di quelli di cui all’art 7 comma 1 parte 3°: il significato e il peso della sentenza della
C. Giustizia 7/4/2016
•Verifica, in caso di contestazioni sulla convenienza dell’accordo, che il credito
possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria
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Impugnazioni
•Il provvedimento di omologa è pronunciato dal Giudice
monocratico
•L’omologa è reclamabile ai sensi dell’art 739 e ss cpc (10
gg dalla comunicazione/notificazione)
•I legittimati e il perimetro dell’impugnazione
•Il reclamo si propone al tribunale; il Giudice che ha
pronunciato non può fare parte del collegio
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Omologa effetti
• Il giudice dispone la pubblicità dell’omologa
• L’accordo è obbligatorio per tutti i creditori 12 = 184 l.f.
• Inefficacia dei pagamenti e degli atti dispositivi dei beni posti in
essere in violazione dell’accordo.
• effetti esdebitatori; eccezioni: titolari dei crediti impignorabili,
IVA e Ritenute
• L’accordo non ha effetto novativo (art 11)
• L’omologa non fa venire meno le obbligazioni nei confronti di
coobligati e fideiussori (art 11/1239 c.c. = 184)
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Omologa effetti
•Esdebitazione del socio illimitatamente responsabile (184
l.f.)
•La moratoria verso i privilegiati (art 8 fatta eccezione dei
crediti impignorabili)
•L’assuntore e la limitazione delle responsabilità (come nel
caso dell’art 124 l.f.)
•I creditori con causa e titolo posteriore (all’omologa) non
possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del
piano (art 12)
•I crediti sorti in occasione od in funzione del procedimento
di accordo sono prededuttivi (art 13)
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Gli effetti dell’omologa vengono meno
• Automaticamente se il debitore non esegue integralmente entro
90 gg i pagamenti dovuti alle P.A. e agli enti gestori di forme di
assistenza e previdenza obbligatorie (11 = 182 ter)
• revocato d’ufficio in caso risultino compiuti atti di frode durante la
procedura
• In caso di risoluzione
• In caso di mancato pagamento dei crediti IVA e Ritenute
• In caso di mancato pagamento dei crediti impignorabili
• Per effetto della sentenza di fallimento
Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di un
accordo omologato sono sottratti alla revocatoria fallimentare
I crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione
dell’accordo omologato sono prededucibili (art 12)
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L’esecuzione: la nomina del
liquidatore
•L’esecuzione dell’accordo può essere affidata ad un
liquidatore quando il piano è liquidatorio e non quando è
in continuità
•Il giudice nomina un liquidatore (su proposta dell’OCC)
quando:
•a) il piano è liquidatorio (art 7)
•b) sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento (art 13)
•Il liquidatore:
deve avere i requisiti indicati dall’art 28/R.d. 267/1942
dispone in via esclusiva dei beni pignorati e delle somme
incassate (spossessamento)
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L’esecuzione: i compiti dell’OCC
a) propone la nomina di un liquidatore
b) risolve le difficoltà insorte nell’esecuzione
c) vigila sull’esatto adempimento
d) comunica ai creditori ogni eventuale irregolarità
e) aiuta il debitore a modificare la domanda la cui
esecuzione sia divenuta impossibile
f) può rivestire le funzioni di liquidatore o di gestore della
liquidazione (ex art 7)
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L’esecuzione: i compiti del giudice
Il giudice,
•sentito il liquidatore e verificata la conformità dell’atto dispositivo al piano,
•Ordina lo svincolo delle somme
•Dispone la cancellazione
oDel Pignoramento
odelle iscrizioni di diritti di prelazione
oDi ogni altro vincolo (trascrizioni/pubblicità)
• in caso di grave irregolarità, Sospende gli atti di esecuzione dell’accordo
I crediti sorti in occasione e in funzione della procedura sono prededucibili
Quando l’esecuzione è divenuta impossibile per ragioni non imputabili al
debitore questi può modificare la domanda proponendo un altro accordo
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Annullamento
• Su istanza di ogni creditore
La domanda è rivolta al tribunale e così pure il reclamo
• Dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo
• Dolosamente o con colpa grave sottratta o dissimulata una parte
rilevante dell’attivo
• Dolosamente simulate attività inesistenti
• L’azione va promossa entro 6 mesi dalla scoperta e non oltre 2
anni dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto
• Non è ammessa altra azione di annullamento
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Risoluzione
Su istanza di ogni creditore
1.Il debitore non adempie all’accordo (che è altro concetto
rispetto a «non paga»)
2.Non costituisce le garanzie promesse
3.L’esecuzione diviene impossibile per cause non
imputabili al debitore
4.In quest’ultimo caso il debitore può solo modificare la
proposta (art 7 2°co l. d) + art 13 4 ter co)
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Conversione
Il giudice (su istanza del debitore / del creditore) dispone
la conversione nella procedura di liquidazione:
1.In caso di annullamento
2.In caso di frode durante la procedura (art 11 5°)
3.In caso di mancato rispetto dei termini verso la P.A.
(art11 5°) determinata da cause imputabili al debitore
4.In caso di risoluzione determinata da cause imputabili
al debitore
5.In questi casi il debitore non può riproporre la
domanda (art 7 2°co l. d) e non può ottenere
l’esdebitazione.