2. Il Consensus come base normativa
Fare clic per modificare lo stile del sottotitolo dello schema
per l’attività di export credit
Randa Morgan
14/07/10
3. Indice
1 Il Consensus
2 Raccomandazioni e Linee Guida dell’OCSE
3 L’ambito d’applicazione del Consensus
4 I principi generali del pricing
5 Il Rischio Paese
6 La revisione dell’MPR
7 Accordi Settoriali e Project Finance
8 I nuovi ambiti operativi SACE
SACE – Relazioni Internazionali 33
4. Indice
1 Il Consensus
2 Raccomandazioni e Linee Guida dell’OCSE
3 L’ambito d’applicazione del Consensus
4 I principi generali del pricing
5 Il Rischio Paese
6 La revisione dell’MPR
7 Accordi Settoriali e Project Finance
8 I nuovi ambiti operativi SACE
SACE – Relazioni Internazionali 44
5. Il CONSENSUS
Il Consensus OCSE (Arrangement on Officially Supported Export Credit)
nasce ufficialmente nell’Aprile del 1978 come Gentlemen’s Agreement fra i
Partecipanti per stabilire termini e condizioni cui attenersi per il supporto
dell’Export Credit (ad es., down-payment, termini di rimborso, tassi
d’interesse, tassi di premio)
La Comunità Europea ha voluto dare valenza normativa al Consensus,
recependone integralmente i principi a partire dal 1993 (Council Decision
93/112/EEC)
Lo scopo del Consensus è quello di favorire e garantire una competizione “ad
armi pari” (level playing field) fra i diversi esportatori internazionali, basata
unicamente sulla qualità dei prodotti/servizi forniti dai produttori piuttosto che
sul pacchetto finanziario offerto e/o supportato dalle ECAs
SACE – Relazioni Internazionali 55
6. INDICE
1 Il Consensus
2 Raccomandazioni e Linee Guida dell’OCSE
3 L’ambito d’applicazione del Consensus
4 I principi generali del pricing
5 Il Rischio Paese
6 La revisione dell’MPR
7 Accordi Settoriali e Project Finance
8 I nuovi ambiti operativi SACE
SACE – Relazioni Internazionali 66
7. Raccomandazioni e Linee Guida dell’OCSE
Raccomandazioni
Corruzione (fight against corruption) Recependo l’Action Statement on anti-
bribery measures del 2000 ad opera dell’Export Credit Group (ECG), nel 2006
l’OCSE ha diffuso le raccomandazioni in materia di lotta alla corruzione: le ECAs
devono ottenere dai propri clienti dichiarazioni che attestino che nell’ambito
dell’operazione supportata non siano stati commessi atti di corruzione di funzionari
stranieri. I clienti sono altresì tenuti ad essere informati delle conseguenze derivanti
dalle violazioni in materia di corruzione
Ambiente A partire dal 2003 l’OCSE ha emanato le raccomandazioni in materia
ambientale, i c.d. Common Approaches che prevedono una serie di criteri di
valutazione e principi cui devono attenersi le ECAs nello studio d’impatto ambientale
delle operazioni supportate
Linee Guida
Sustainable Lending Nel 2008 l’ECG ha dettato le linee guida (in conformità ai
principi generali della World Bank e dell’IMF) al fine di prevenire l’utilizzo dell’export
credit per “investimenti improduttivi” nei Paesi HIPC (Heavily Indebted Poor
77
SACE – Relazioni Internazionali al Consensus possono supportare in tali Paesi solo quei
Countries): i Partecipanti
8. INDICE
1 Il Consensus
2 Raccomandazioni e Linee Guida dell’OCSE
3 L’ambito d’applicazione del Consensus
4 I principi generali del pricing
5 Il Rischio Paese
6 La revisione dell’MPR
7 Accordi Settoriali e Project Finance
8 I nuovi ambiti operativi SACE
SACE – Relazioni Internazionali 88
9. L’ambito d’applicazione del Consensus (1)
• Partecipanti: Australia, Canada, Comunità Europea, Giappone, Corea,
Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, USA
• Rischio del credito
• Operazioni con durata ≥ 2 anni
• Supporto delle ECAs attraverso:
polizza assicurativa o garanzia finanziaria («pure cover»)
supporto finanziario («official financing support») sotto forma di:
a) finanziamento diretto & rifinanziamento
b) agevolazione del tasso d’interesse
la combinazione delle due forme d’intervento precedenti («combination of»)
• Esclusioni
Forniture militari
Prodotti agricoli
SACE – Relazioni Internazionali 99
10. L’ambito d’applicazione del Consensus (2)
• La quota max del contratto commerciale che può essere supportata
dall’ECA è pari all’85% del valore delle merci e/o dei servizi “esportati “
(export contract value), incluse le merci e/o servizi di origine UE ed extra
UE (Paesi terzi)
• Almeno il 15% dell’export contract value deve essere pagato
anticipatamente (vale a dire precedentemente o contestualmente al punto
di partenza del credito)
• Il periodo max di ripagamento del credito concedibile per i Paesi in
Categoria I è di 5 anni (con la possibilità di estendere il rimborso fino a 8,5
anni) mentre per i Paesi in Categoria II è di 10 anni. I Paesi in Categoria I
sono i Paesi classificati come High Income OECD Countries (*)
(*) Australia, Austria, Belgium, Canada, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany
Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Korea, Luxembourg, Netherlands, New Zealand,
Norway, Portugal, Slovak Republic, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States
SACE – Relazioni Internazionali 1010
11. L’ambito d’applicazione del Consensus (3)
• Local costs Spese sostenute nel Paese dell’acquirente per beni e servizi
strumentali i) all’esecuzione del contratto ad opera dell’esportaotre
ii) al completamento del progetto nel quale il contratto dell’esportatore è
parte integrante
• Le commissioni di agenzia non rientrano fra i local costs
• I Partecipanti possono supportare local costs fino ad un max del 30%
dell’export contract value
ESEMPIO
Contratto commerciale: 120 Italia: 80 Francia: 10 Local Costs: 30
Export Contact Value: 90
Maximum Official Support: 85% di 90 + max 30% di 90 = 76,5 + 27 = 103,5
• Notifica ex-ante in caso di supporto di local costs superiore al 15%
dell’export contract value (ma sempre entro il limite max del 30%)
SACE – Relazioni Internazionali 1111
12. INDICE
1 Il Consensus
2 Raccomandazioni e Linee Guida dell’OCSE
3 L’ambito d’applicazione del Consensus
4 I principi generali del pricing
5 Il Rischio Paese
6 La revisione dell’MPR
7 Accordi Settoriali e Project Finance
8 I nuovi ambiti operativi SACE
SACE – Relazioni Internazionali 1212
13. I principi generali del pricing
Art. 23
I premi applicati dai Partecipanti dovranno essere “risk based”,
convergere e coprire i costi operativi e le perdite nel medio lungo
termine
“break even”
Art. 24
I Partecipanti dovranno applicare tassi di premio non inferiori al
Minimum Premium Rate (MPR) per il rischio del credito Paese e
Sovrano, a prescindere dalla natura giuridica pubblica o privata del
debitore
“floor” per tutte le operazioni
SACE – Relazioni Internazionali 1313
14. INDICE
1 Il Consensus
2 Raccomandazioni e Linee Guida dell’OCSE
3 L’ambito d’applicazione del Consensus
4 I principi generali del pricing
5 Il Rischio Paese
6 La revisione dell’MPR
7 Accordi Settoriali e Project Finance
8 I nuovi ambiti operativi SACE
SACE – Relazioni Internazionali 1414
15. Il Rischio Paese
Il miglior rischio in un
L’OCSE classifica i Paesi in 8 determinato Paese è
categorie crescenti di rischio (da 0 a rappresentato dal rischio
7) sovrano. Le banche, i
as corporate e gli enti pubblici
su non sovrani possono avere
Per i Paesi in ctg. 1-7 sono stati m
definiti dei livelli minimi di premio pti un merito di credito tutt’al
(MPR) per il rischio sovrano, crescenti on più pari o inferiore al rischio
all’aumentare della rischiosità del sovrano
Paese
Fino ad oggi, nessun riferimento per i
premi applicati in Paesi di ctg. 0 se Il premio per una
non quello di evitare che il pricing Ef controparte non sovrana
fet potrà essere tutt’al più pari
applicato dalle ECAs possa creare ti
l’effetto di “undercutting” nel mercato su o superiore al premio per il
privato l rischio sovrano
pr
e
mi
o
SACE – Relazioni Internazionali 1515
16. INDICE
1 Il Consensus
2 Raccomandazioni e Linee Guida dell’OCSE
3 L’ambito d’applicazione del Consensus
4 I principi generali del pricing
5 Il Rischio Paese
6 La revisione dell’MPR
7 Accordi Settoriali e Project Finance
8 I nuovi ambiti operativi SACE
SACE – Relazioni Internazionali 1616
17. La revisione dell’MPR (1)
• Nella riunione dei Partecipanti OCSE di Febbraio scorso, è stato raggiunto
un importante accordo sul nuovo sistema di calcolo dell’MPR che entrerà
in vigore a partire da Settembre 2011. Il nuovo sistema MPR per i Paesi in
categoria 1-7 prevede:
al fine di valutare e prezzare anche la componente di rischio commerciale,
oltre che la componente politica delle diverse categorie Paese, l’introduzione di
5 categorie di rischio controparte oltre alle controparti i) sovrano e ii) superiore
al sovrano
il premio potrà essere scontato – nella sola componente di rischio commerciale
– per una misura complessivamente non superiore al 35%, in base ad una lista
predefinita di credit enhancement (a. asset based security; b. fixed asset
security, c. assignement of contract proceeds; d. escrow account)
il premio potrà essere scontato – nella sola componente di rischio politico –
attraverso l’applicazione di due mitigant (a. offshore future flow structure
combined with offshore escrow account; b. local currency financing)
procedure di notifica ex-ante per determinate tipologie di operazioni che i
Partecipanti vorranno supportare (ad esempio, buyer better than sovereign)
SACE – Relazioni Internazionali 1717
18. La revisione dell’MPR (2)
• Per i Paesi di categoria 0 la formulazione del pricing su controparti non
sovrane avverrà tramite ricorso ai seguenti benchmark di mercato
(ordine e modalità di utilizzo da definire):
remunerazione richiesta dai finanziatori sull’uncovered portion
emissioni obbligazionarie
CDS e CDS Index
mercato primario e secondario dei loan
curve benchmark di mercato (quali ad es. Bloomberg’s Fair Value curve)
costo medio ponderato dell’indebitamento finanziario del debitore
• In caso di limitate informazioni di mercato o di operazioni di taglio piccolo
(10 mln di SDR), il premio potrà essere calcolato in base al rischio
controparte dei Paesi in categoria 1
• In entrambi i casi, i Partecipanti daranno informazioni ex post (report
Form 1C) per le operazioni supportate nei Paesi di categoria 0
SACE – Relazioni Internazionali 1818
19. INDICE
1 Il Consensus
2 Raccomandazioni e Linee Guida dell’OCSE
3 L’ambito d’applicazione del Consensus
4 I principi generali del pricing
5 Il Rischio Paese
6 La revisione dell’MPR
7 Accordi Settoriali e Project Finance
8 I nuovi ambiti operativi SACE
SACE – Relazioni Internazionali 1919
20. Accordi Settoriali e Project Finance
• Specifiche condizioni per durate di rimborso, tassi d’interesse e
tassi di premio
• 4 Accordi Settoriali (“Sector Understandings”)
Aerei (ASU – Sector Understanding on export credits for civil Aircraft)
Nucleare (NSU – Sector Understanding on export credits for Nuclear power
plants)
Navi (SSU – Sector Understanding on export credits for Ships)
Energie Rinnovabili (RESU – Sector Understanding on export credits for
Renewable Energies and Water Projects)
• Project Finance
Max durata del credito: 14 anni
Flessibilità nel profilo di rimborso
Tassi minimi d’interesse specifici
SACE – Relazioni Internazionali 2020
21. SSU – Ship Sector Understanding
• Partecipanti: Australia, Comunità Europea, Giappone, Corea, Nuova
Zelanda e Norvegia
• Oggetto: (1) nuove navi di almeno 100 gross ton adibite al traporto di
beni, persone o relizzare specifici servizi (navi militari restano però
escluse);
(2) riconversione di navi ( che procurino modifiche sostanziali); (3)
hovercrafts.
• La durata max del credito è di 12 anni, a prescindere dalla categoria
Paese
• A differenza degli altri settori, la percentuale minima di down payment è
pari al 20% del contratto commerciale (anzichè 15%)
• Negoziati attualmente in corso al fine di:
sviluppare il level playing field fra i Partecipanti
SACE – Relazioni Internazionali nel profilo di rimborso del credito
introdurre la flessibilità 2121
stabilire tassi di premio minimi (MPR)
22. INDICE
1 Il Consensus
2 Raccomandazioni e Linee Guida dell’OCSE
3 L’ambito d’applicazione del Consensus
4 I principi generali del pricing
5 Il Rischio Paese
6 La revisione dell’MPR
7 Accordi Settoriali e Project Finance
8 I nuovi ambiti operativi SACE
SACE – Relazioni Internazionali 2222
23. Sostegno alle PMI con provvista di CDP
Accordo quadro SACE – ABI (1)
• Finalità
Consentire a SACE di favorire l’accesso delle PMI al credito contribuendo
all’immissione di liquidità nel sistema, indipendentemente da progetti di
internazionalizzazione
• Oggetto
Rilascio da parte di SACE di garanzie su nuove linee di credito concesse a PMI con
provvista resa disponibile dalla CDP per finanziare circolante e investimenti
• Beneficiari
Banche aderenti all’Accordo SACE – ABI
• Mutuatari
PMI italiane
• Garanzia SACE
Garanzia a prima domanda a copertura del rischio di mancato rimborso dei
finanziamenti in misura massima pari al 50% dell’importo finanziato
(1) Accordo concluso in data 30 giugno 2009
SACE – Relazioni Internazionali 2323
24. Sostegno alle PMI con provvista di CDP
Schema esemplificativo
Garan
zia
Finanziame Fundi Cassa
Cassa
PP nto Ban
Ban ng Depositi e
Depositi e
Pre
Pre
MM ca
ca stiti
stiti
II
SACE – Relazioni Internazionali 2424
25. Sistema integrato SACE - CDP “export banca”
Fonti normative
• Articolo 8, Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito con Legge 3 agosto
2009, n. 102 (“Nuovo Decreto Anticrisi”)
• Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 gennaio 2010
Finalità
• Sviluppare un sistema integrato di finanziamento ed esportazione (“export
banca”) che preveda l’intervento sinergico di SACE e Cassa Depositi e
Prestiti al fine di promuovere l’internazionalizzazione delle imprese
SACE – Relazioni Internazionali 2525
26. Sistema integrato SACE - CDP “export banca” (segue)
Modalità di intervento SACE-CDP
• Il modello organizzativo prevede che le operazioni di internazionalizzazione
dell’economia italiana assistite da garanzia o assicurazione della SACE possano
essere finanziate da CDP con l'utilizzo dei fondi provenienti dalla raccolta postale,
ovvero dall’emissione di titoli, dall’assunzione di finanziamenti e da altre operazioni
finanziarie
• CDP potrà finanziare tali operazioni indirettamente, fornendo provvista vincolata
alle banche e indicando il livello massimo del margine che le banche potranno
sommare al costo della provvista CDP
• CDP potrà finanziare tali operazioni direttamente, o tramite SACE, senza
l’intermediazione delle banche, in caso di
(i) indisponibilità del sistema bancario
(ii) indisponibilità delle banche ad accettare il livello massimo del
margine indicato
(iii) operazioni su settori di interesse strategico
SACE – Relazioni Internazionali 2626
28. Grazie per la Vostra attenzione!!
Randa Morgan
Divisione Credito all’Esportazione e Finanza Strutturata
Senior Policy Underwriter
Tel: 06.6736932 e-mail: r.morgan@sace.it
SACE – Relazioni Internazionali 2828
29. Disclaimer
This presentation has been prepared solely for information
purposes and should not be used or considered as an offer to sell
or a solicitation of an offer to buy any insurance/financial
instrument mentioned in it.
The information contained herein has been obtained from
sources believed to be reliable or has been prepared on the basis
of a number of assumptions which may prove to be incorrect and,
accordingly, SACE does not represent or warrant that the
information is accurate and complete.
SACE – Relazioni Internazionali 2929