Una presentazione generale sulla costituzione delle società per azioni, i conferimenti e gli acquisti pericolosi, aggiornata fino al decreto competitività 91/2014
6. LA RILEVANZA DELLA SOCIETÀ PER
AZIONI
La società per azioni costituisce in origine lo strumento di tecnica
giuridica destinato alla grande impresa, per la quale è particolarmente
importante la possibilità di mobilizzare facilmente le partecipazioni
societarie.
In realtà in Italia esistono anche società per azioni con pochi soci,
destinate all’esercizio di imprese di non rilevanti dimensioni.
A tali società si contrappone un nucleo ristretto di società di grandi
dimensioni, caratterizzate dalla presenza di molti soci, spesso
disinteressati ai fatti gestionali
7. LE DIVERSE ESIGENZE DI TUTELA NELLE
«DIVERSE» SOCIETÀ PER AZIONI
Nelle società di minori dimensioni i problemi di tutela si riferiscono alla
protezione dei soci di minoranza e dei creditori sociali.
Per le società di maggiori dimensioni, che facciano ricorso al mercato
per la raccolta del capitale di rischio, esiste anche l’esigenza di
tutelare gli azionisti minori e il funzionamento del mercato.
In tali società, infatti, molti soci hanno partecipazioni sociali di entità
modesta e non sono in grado di incidere sulla formazione della
volontà degli Organi Sociali, con il rischio che la società possa essere
egemonizzata da gruppi minoritari capaci di intervenire attivamente
nelle assemblee e di instaurare relazioni privilegiate con gli
amministratori.
9. LE PRINCIPALI NOVITÀ
DELLA RIFORMA DEL 2003
Netta differenziazione tra società per azioni e società a responsabilità
limitata;
introduzione di una disciplina differenziata all’interno delle società per
azioni in base al grado di apertura al mercato del capitale di rischio;
previsione di strumenti finanziari più elastici che favoriscano la raccolta del
risparmio;
maggiore autonomia privata nella scelta fra tre diversi modelli di
governance della società per azioni;
ridefinizione dei ruoli e dei compiti degli organi sociali;
disciplina dei gruppi societari, incentrata sull’attività di direzione e
coordinamento;
rinnovamento della disciplina delle operazioni straordinarie
(trasformazione di società di capitali in società di persone e viceversa,
fusione e scissione).
11. IL CONCETTO DI «AZIONI DIFFUSE TRA IL
PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE»
Art. 111 disp. att. c.c.: La misura rilevante di cui all’art. 2325-bis è quella
stabilita a norma dell’art. 116 TUF.
Art. 116 TUF. La Consob stabilisce con regolamento i criteri per individuare
gli emittenti con strumenti finanziari diffusi.
Art. 2-bis reg. Consob 11971/1999: emittenti con almeno 200 azionisti
diversi dai soci di controllo, che detengano complessivamente almeno
il 5% del capitale sociale e che non possano avvalersi della facoltà di
redazione del bilancio in forma abbreviata ovvero emittenti dotati di un
patrimonio netto non inferiore a cinque milioni di euro e con un numero di
obbligazionisti superiore a duecento.
12. LE REGOLE SPECIALI SULLE SOCIETÀ CHE FANNO
RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO
Pubblicità dei patti parasociali (art. 2341-ter), disciplina diritto di voto
delle azioni (art. 2351), acquisto di azioni proprie (art. 2357);
convocazione dell’assemblea (art. 2366, 2367); quorum costitutivo
delle assemblee (art. 2368 e 2369); rappresentanza in assemblea (art.
2372); legittimazione all’impugnazione delle deliberazioni assembleari
(art. 2377); invalidità delle deliberazioni assembleari (art. 2379-ter);
operazioni con parti correlate (art. 2391bis); legittimazione alla azione
sociale di responsabilità (artt. 2393 e 2393bis); legittimazione alla
denunzia al collegio sindacale (art. 2408); legittimazione alla denunzia
al Tribunale (art. 2409); diritto di recesso (art. 2437); disciplina
dell’aumento di capitale (art. 2440); disciplina della partecipazione al
capitale dello Stato o di altri Enti Pubblici (art. 2449).
16. LA COSTITUZIONE PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE
(ARTT. 2333-2336)
Entro i 20 giorni successivi deve essere convocata
l’assemblea dei sottoscrittori (art. 2335)
L’assemblea dei sottoscrittori, tra l’altro, delibera:
sul contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto
Sulla nomina degli amministratori, dei sindaci (e, se previsto, del
revisore)
Ogni sottoscrittore ha diritto ad un voto e l’assemblea
delibera a maggioranza dei presenti.
I presenti in assemblea stipulano l’atto costitutivo
che va depositato per l’iscrizione nel registro delle
imprese (art. 2336)
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17. FORMA E CONTENUTO
DELL’ATTO COSTITUTIVO
La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale.
L’atto costitutivo deve essere formato, a pena di nullità, per atto
pubblico.
L’atto deve contenere le indicazioni previste dall’articolo 2328 c.c.
L’atto contiene le regole sul funzionamento degli organi della società,
spesso contenute in un documento separato denominato «statuto»;
In caso di contrasto le clausole dello statuto prevalgono su quelle
dell’atto costitutivo
18. PRINCIPALI INDICAZIONI PREVISTE
DALL’ARTICOLO 2328 C.C.
cognome e nome o denominazione dei soci e degli eventuali promotori,
nonché numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi
benefici riservati a promotori e soci fondatori
attività che costituisce l’oggetto sociale;
ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
numero ed eventuale valore nominale delle azioni;
valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;
norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti (se si vuole
modificare la disciplina legale;
sistema di amministrazione adottato («tradizionale», monistico o
dualistico);
durata della società;
nomina dei primi amministratori e componenti dell’Organo di Controllo
(Collegio Sindacale o Consiglio di Sorveglianza) e nomina del primo
revisore contabile
19. L’OGGETTO SOCIALE
Nell’atto costitutivo va indicata l’attività che costituisce l’oggetto
sociale.
Si deve indicare un’attività possibile, lecita e sufficientemente
determinata.
Non è sufficiente un generico richiamo ad attività di un settore
economico o di più settori economici.
22. LA PUBBLICITÀ PREVISTA
DALL’ARTICOLO 2362 C.C.
Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la
persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per
l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente
l'indicazione delle generalità dell'unico socio.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli
amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per
l'iscrizione nel registro delle imprese.
L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla
pubblicità.
Le dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate entro
trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data
di iscrizione.
26. LE FASI DELLA COSTITUZIONE DELLA SPA DAL PUNTO
DI VISTA DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA
27. LA SOCIETÀ PRIMA DELL’ISCRIZIONE NEL
REGISTRO IMPRESE
Per le operazioni compiute in nome della società prima dell’iscrizione
sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che
hanno agito.
Prima dell’iscrizione, le azioni non possono formare oggetto di
sollecitazione all’investimento.
La società risponde automaticamente solo se per le obbligazioni
conseguenti a operazioni compiute in suo nome e necessarie per la
costituzione …
Se la s.p.a. non viene mai iscritta, nei confronti dei terzi creditori sono
responsabili soltanto coloro che hanno agito in nome della società e i
promotori non hanno azione verso i sottoscrittori delle azioni per il
rimborso dele spese sostenute per la costituzione della società.
28. LA NULLITÀ DELLA SOCIETÀ PER AZIONI
Prima della costituzione la nullità è regolata dalla disciplina generale
della nullità dei contratti e degli atti unilaterali.
Dopo la costituzione la nullità può essere pronunciata solo nei casi
previsti dall’articolo 2332 c.c.
Anche in tali casi le cause di nullità operano come cause di
scioglimento della società, sono sanabili e non toccano l’attività già
svolta.
Questo particolare regime è giustificato dall’esigenza di tutelare i terzi
che sono entrati in rapporti obbligatori con una società per azioni
iscritta nel Registro delle Imprese.
30. ART. 2332 C.C. E STATUTO GIURIDICO
DELLA SOCIETÀ DICHIARATA NULLA
La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti
in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese.
I soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non
sono soddisfatti i creditori sociali.
La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori.
La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata
eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione
nel registro delle imprese.
Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto,
a cura degli amministratori o dei liquidatori nominati nel registro delle
imprese.
32. IL CONFERIMENTO DI BENI IN NATURA
NELLE SPA IN GENERALE
Nelle sole spa i beni in natura conferiti devono essere valutati da un
perito nominato dal Tribunale del circondario ove ha sede la società.
La valutazione del perito va sottoposta a revisione da parte degli
amministratori.
Essi, qualora ravvisino fondati motivi, devono procedere alla riduzione
del capitale sociale, quando il valore dei beni apportati è inferiore di
oltre un quinto a quello imputato a capitale.
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37. IL RICHIAMO DEI CONFERIMENTI (ART.
2344 C.C.)
Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla
pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli
amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l'esecuzione del
conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione alla loro
partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In
mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a
mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione in mercati
regolamentati.
Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli
amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme
riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.
Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro
l'esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere
estinte con la corrispondente riduzione del capitale.
Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.
38. I CONFERIMENTI IN NATURA NELLE SPA
Art. 2342, 5° comma: non possono formare oggetto di conferimento le
prestazioni di opera o di servizi.
Art. 2342, 3° comma: le azioni devono essere integralmente liberate al
momento della sottoscrizione.
Integrale liberazione significa che il socio deve porre in essere tutti gli atti
necessari affinché la società acquisti la titolarità e la piena disponibilità del
bene conferito al momento della sottoscrizione. L’integrale liberazione non
è esclusa dal permanere di obblighi accessori di collaborazione da parte
del socio.
39. I CONFERIMENTI AMMISSIBILI NELLE SPA
CONFERIMENTI AMMISSIBILI
Denaro
Beni materiali
Beni immateriali
Crediti
Aziende
CONFERIMENTI NON
AMMISSIBILI O DUBBI
Prestazioni di fare
Beni futuri
Beni altrui
Prestazioni periodiche di
beni
Beni generici
Diritti di godimento?
40. LA STIMA DEI BENI IN NATURA
(ARTICOLO 2343, I°CO)
41. Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla
iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella
relazione di stima e, se sussistono fondati motivi, devono procedere
alla revisione della stima
Minusvalenza
oltre il quinto
Riduzione del capitale con
annullamento delle azioni scoperte
Conguaglio in denaro
Recesso del socio con eventuale
restituzione del bene apportato
41
LA REVISIONE DELLA STIMA
43. PRIMA IPOTESI DI CONFERIMENTO IN
NATURA SENZA RELAZIONE DI STIMA
44. SECONDA IPOTESI DI CONFERIMENTO IN
NATURA SENZA RELAZIONE DI STIMA
Non è richiesta la relazione di stima qualora il valore attribuito, ai fini della
determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo, ai beni
in natura o crediti conferiti, sia pari o inferiore:
a) al valore equo iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente a quello nel
quale è effettuato il conferimento, a condizione che il bilancio sia
sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi
in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento (rif. fair value
IAS 39);
b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di
non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri
generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del
conferimento a condizione che essa provenga da un esperto indipendente
da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano,
individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o
sull società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità.
45. IPOTESI DI NUOVA VALUTAZIONE DEI
BENI IN NATURA CONFERITI SENZA
STIMA
Entro trenta giorni dall’iscrizione della società gli amministratori
devono effettuare una valutazione di attendibilità della valutazione dei
beni conferiti senza stima, finalizzata a controllare se si sono verificati
fatti nuovi tali incidere sul prezzo degli strumenti finanziari conferiti o
da modificare il valore dei beni e dei crediti conferiti al fari value.
Se tali fatti nuovi non esistono gli amministratori depositano al registro
delle imprese la dichiarazione di cui all’articolo 2343 - quater, III,
comma.
Se sussistono i fatti nuovi ovvero risultino non idonei i requisiti di
professionalità e indipendenza dell'esperto che ha reso la
valutazione di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b), la
stima deve essere ripetuta.
46. GLI ACQUISTI «PERICOLOSI» DI BENI E
CREDITI (ART. 2343BIS C.C.)
La disciplina dei conferimenti in natura può essere aggirata mediante
trasferimento di risorse ai soci conferenti o a soggetti loro collegati.
Per tale ragione la legge prevede che gli acquisti di beni e crediti da
promotori, amministratori e soci fondatori effettuati entro 2 anni
dall’iscrizione della società per controvalore non inferiore al 10% del
capitale devono essere autorizzati dall’assemblea sulla base di una
perizia giurata di esperto nominato dal Tribunale presentata
dall’alienante.
Se questa disciplina non viene rispettata gli amministratori e
l’alienante sono solidalmente responsabili per i danni cagionati alla
società, ai soci e ai terzi.
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49. LE PRESTAZIONI ACCESSORIE (ART. 2345 C.C.)
E LA «PERSONALIZZAZIONE» DELLA S.P.A.
Oltre l’obbligo dei conferimenti, l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo
dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro,
determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e
stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento.
Le prestazioni possono, per esempio, consistere nella prestazione di
attività professionale in favore della società (in questo modo si supera
il limite derivante dal divieto di conferimento d’opera).
Nella determinazione del compenso devono essere osservate le
norme applicabili ai rapporti aventi ad oggetto le stesse prestazioni.
Ai soci obbligati a prestazioni accessorie sono attribuite particolari
azioni, denominate «azioni con prestazioni accessorie»).