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UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI BERGAMO 
LA SOCIETÀ PER AZIONI 
COSTITUZIONE E 
CONFERIMENTI 
Prof. Diego Piselli 
corso di diritto commerciale 
a.a. 2014/2015
LE NORME RELATIVE ALLE SOCIETÀ DI 
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IL QUADRO COMUNITARIO
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dimensioni, caratterizzate dalla presenza di molti soci, spesso 
disinteressati ai fatti gestionali
LE DIVERSE ESIGENZE DI TUTELA NELLE 
«DIVERSE» SOCIETÀ PER AZIONI 
Nelle società di minori dimensioni i problemi di tutela si riferiscono alla 
protezione dei soci di minoranza e dei creditori sociali. 
Per le società di maggiori dimensioni, che facciano ricorso al mercato 
per la raccolta del capitale di rischio, esiste anche l’esigenza di 
tutelare gli azionisti minori e il funzionamento del mercato. 
In tali società, infatti, molti soci hanno partecipazioni sociali di entità 
modesta e non sono in grado di incidere sulla formazione della 
volontà degli Organi Sociali, con il rischio che la società possa essere 
egemonizzata da gruppi minoritari capaci di intervenire attivamente 
nelle assemblee e di instaurare relazioni privilegiate con gli 
amministratori.
L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA 
SULLE S.P.A. DOPO IL ‘42
LE PRINCIPALI NOVITÀ 
DELLA RIFORMA DEL 2003 
Netta differenziazione tra società per azioni e società a responsabilità 
limitata; 
introduzione di una disciplina differenziata all’interno delle società per 
azioni in base al grado di apertura al mercato del capitale di rischio; 
previsione di strumenti finanziari più elastici che favoriscano la raccolta del 
risparmio; 
maggiore autonomia privata nella scelta fra tre diversi modelli di 
governance della società per azioni; 
ridefinizione dei ruoli e dei compiti degli organi sociali; 
disciplina dei gruppi societari, incentrata sull’attività di direzione e 
coordinamento; 
rinnovamento della disciplina delle operazioni straordinarie 
(trasformazione di società di capitali in società di persone e viceversa, 
fusione e scissione).
LE «DIVERSE» S.P.A
IL CONCETTO DI «AZIONI DIFFUSE TRA IL 
PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE» 
Art. 111 disp. att. c.c.: La misura rilevante di cui all’art. 2325-bis è quella 
stabilita a norma dell’art. 116 TUF. 
Art. 116 TUF. La Consob stabilisce con regolamento i criteri per individuare 
gli emittenti con strumenti finanziari diffusi. 
Art. 2-bis reg. Consob 11971/1999: emittenti con almeno 200 azionisti 
diversi dai soci di controllo, che detengano complessivamente almeno 
il 5% del capitale sociale e che non possano avvalersi della facoltà di 
redazione del bilancio in forma abbreviata ovvero emittenti dotati di un 
patrimonio netto non inferiore a cinque milioni di euro e con un numero di 
obbligazionisti superiore a duecento.
LE REGOLE SPECIALI SULLE SOCIETÀ CHE FANNO 
RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO 
Pubblicità dei patti parasociali (art. 2341-ter), disciplina diritto di voto 
delle azioni (art. 2351), acquisto di azioni proprie (art. 2357); 
convocazione dell’assemblea (art. 2366, 2367); quorum costitutivo 
delle assemblee (art. 2368 e 2369); rappresentanza in assemblea (art. 
2372); legittimazione all’impugnazione delle deliberazioni assembleari 
(art. 2377); invalidità delle deliberazioni assembleari (art. 2379-ter); 
operazioni con parti correlate (art. 2391bis); legittimazione alla azione 
sociale di responsabilità (artt. 2393 e 2393bis); legittimazione alla 
denunzia al collegio sindacale (art. 2408); legittimazione alla denunzia 
al Tribunale (art. 2409); diritto di recesso (art. 2437); disciplina 
dell’aumento di capitale (art. 2440); disciplina della partecipazione al 
capitale dello Stato o di altri Enti Pubblici (art. 2449).
LA COSTITUZIONE DELLE SOCIETÀ PER 
AZIONI
LE DUE MODALITÀ DI COSTITUZIONE 
DELLE SOCIETÀ PER AZIONI 
Costituzione «simultanea» 
Costituzione «per pubblica 
sottoscrizione»
LA COSTITUZIONE PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE 
(ARTT. 2333-2336)
LA COSTITUZIONE PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE 
(ARTT. 2333-2336) 
Entro i 20 giorni successivi deve essere convocata 
l’assemblea dei sottoscrittori (art. 2335) 
L’assemblea dei sottoscrittori, tra l’altro, delibera: 
sul contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto 
Sulla nomina degli amministratori, dei sindaci (e, se previsto, del 
revisore) 
Ogni sottoscrittore ha diritto ad un voto e l’assemblea 
delibera a maggioranza dei presenti. 
I presenti in assemblea stipulano l’atto costitutivo 
che va depositato per l’iscrizione nel registro delle 
imprese (art. 2336) 
16
FORMA E CONTENUTO 
DELL’ATTO COSTITUTIVO 
La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale. 
L’atto costitutivo deve essere formato, a pena di nullità, per atto 
pubblico. 
L’atto deve contenere le indicazioni previste dall’articolo 2328 c.c. 
L’atto contiene le regole sul funzionamento degli organi della società, 
spesso contenute in un documento separato denominato «statuto»; 
In caso di contrasto le clausole dello statuto prevalgono su quelle 
dell’atto costitutivo
PRINCIPALI INDICAZIONI PREVISTE 
DALL’ARTICOLO 2328 C.C. 
cognome e nome o denominazione dei soci e degli eventuali promotori, 
nonché numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi 
benefici riservati a promotori e soci fondatori 
attività che costituisce l’oggetto sociale; 
ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato; 
 numero ed eventuale valore nominale delle azioni; 
valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura; 
norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti (se si vuole 
modificare la disciplina legale; 
sistema di amministrazione adottato («tradizionale», monistico o 
dualistico); 
durata della società; 
nomina dei primi amministratori e componenti dell’Organo di Controllo 
(Collegio Sindacale o Consiglio di Sorveglianza) e nomina del primo 
revisore contabile
L’OGGETTO SOCIALE 
Nell’atto costitutivo va indicata l’attività che costituisce l’oggetto 
sociale. 
Si deve indicare un’attività possibile, lecita e sufficientemente 
determinata. 
Non è sufficiente un generico richiamo ad attività di un settore 
economico o di più settori economici.
LA DURATA DELLA SOCIETÀ PER AZIONI
COSTITUZIONE PER ATTO UNILATERALE
LA PUBBLICITÀ PREVISTA 
DALL’ARTICOLO 2362 C.C. 
Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la 
persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per 
l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente 
l'indicazione delle generalità dell'unico socio. 
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli 
amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per 
l'iscrizione nel registro delle imprese. 
 L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla 
pubblicità. 
Le dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate entro 
trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data 
di iscrizione.
I CONTRATTI DELLA SOCIETÀ CON 
L’UNICO SOCIO
CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE 
DELLE S.P.A.
L’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE 
IMPRESE
LE FASI DELLA COSTITUZIONE DELLA SPA DAL PUNTO 
DI VISTA DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA
LA SOCIETÀ PRIMA DELL’ISCRIZIONE NEL 
REGISTRO IMPRESE 
Per le operazioni compiute in nome della società prima dell’iscrizione 
sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che 
hanno agito. 
Prima dell’iscrizione, le azioni non possono formare oggetto di 
sollecitazione all’investimento. 
La società risponde automaticamente solo se per le obbligazioni 
conseguenti a operazioni compiute in suo nome e necessarie per la 
costituzione … 
Se la s.p.a. non viene mai iscritta, nei confronti dei terzi creditori sono 
responsabili soltanto coloro che hanno agito in nome della società e i 
promotori non hanno azione verso i sottoscrittori delle azioni per il 
rimborso dele spese sostenute per la costituzione della società.
LA NULLITÀ DELLA SOCIETÀ PER AZIONI 
Prima della costituzione la nullità è regolata dalla disciplina generale 
della nullità dei contratti e degli atti unilaterali. 
Dopo la costituzione la nullità può essere pronunciata solo nei casi 
previsti dall’articolo 2332 c.c. 
Anche in tali casi le cause di nullità operano come cause di 
scioglimento della società, sono sanabili e non toccano l’attività già 
svolta. 
Questo particolare regime è giustificato dall’esigenza di tutelare i terzi 
che sono entrati in rapporti obbligatori con una società per azioni 
iscritta nel Registro delle Imprese.
ARTICOLO 2332 C.C. E CAUSE DI 
NULLITÀ DELLA SOCIETÀ ISCRITTA
ART. 2332 C.C. E STATUTO GIURIDICO 
DELLA SOCIETÀ DICHIARATA NULLA 
La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti 
in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese. 
I soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non 
sono soddisfatti i creditori sociali. 
La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori. 
La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata 
eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione 
nel registro delle imprese. 
Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto, 
a cura degli amministratori o dei liquidatori nominati nel registro delle 
imprese.
L’OGGETTO DEL CONFERIMENTO 
31
IL CONFERIMENTO DI BENI IN NATURA 
NELLE SPA IN GENERALE 
Nelle sole spa i beni in natura conferiti devono essere valutati da un 
perito nominato dal Tribunale del circondario ove ha sede la società. 
La valutazione del perito va sottoposta a revisione da parte degli 
amministratori. 
Essi, qualora ravvisino fondati motivi, devono procedere alla riduzione 
del capitale sociale, quando il valore dei beni apportati è inferiore di 
oltre un quinto a quello imputato a capitale. 
32
IL CONFERIMENTO NELLE SRL IN 
GENERALE 
33
IL PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ DEL 
CAPITALE NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
I CONFERIMENTI IN DENARO NELLE SPA 
(ART. 2342 C.C.)
IL REGIME DELLE AZIONI NON 
INTERAMENTE LIBERATE
IL RICHIAMO DEI CONFERIMENTI (ART. 
2344 C.C.) 
 Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla 
pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli 
amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l'esecuzione del 
conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione alla loro 
partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In 
mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a 
mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione in mercati 
regolamentati. 
 Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli 
amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme 
riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni. 
 Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro 
l'esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere 
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I CONFERIMENTI IN NATURA NELLE SPA 
Art. 2342, 5° comma: non possono formare oggetto di conferimento le 
prestazioni di opera o di servizi. 
Art. 2342, 3° comma: le azioni devono essere integralmente liberate al 
momento della sottoscrizione. 
Integrale liberazione significa che il socio deve porre in essere tutti gli atti 
necessari affinché la società acquisti la titolarità e la piena disponibilità del 
bene conferito al momento della sottoscrizione. L’integrale liberazione non 
è esclusa dal permanere di obblighi accessori di collaborazione da parte 
del socio.
I CONFERIMENTI AMMISSIBILI NELLE SPA 
CONFERIMENTI AMMISSIBILI 
Denaro 
Beni materiali 
Beni immateriali 
Crediti 
Aziende 
CONFERIMENTI NON 
AMMISSIBILI O DUBBI 
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Beni futuri 
Beni altrui 
Prestazioni periodiche di 
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Beni generici 
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LA STIMA DEI BENI IN NATURA 
(ARTICOLO 2343, I°CO)
Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla 
iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella 
relazione di stima e, se sussistono fondati motivi, devono procedere 
alla revisione della stima 
Minusvalenza 
oltre il quinto 
Riduzione del capitale con 
annullamento delle azioni scoperte 
Conguaglio in denaro 
Recesso del socio con eventuale 
restituzione del bene apportato 
41 
LA REVISIONE DELLA STIMA
CONFERIMENTI IN NATURA SENZA RELAZIONE 
DI STIMA (ART. 2343-TER C.C.)
PRIMA IPOTESI DI CONFERIMENTO IN 
NATURA SENZA RELAZIONE DI STIMA
SECONDA IPOTESI DI CONFERIMENTO IN 
NATURA SENZA RELAZIONE DI STIMA 
Non è richiesta la relazione di stima qualora il valore attribuito, ai fini della 
determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo, ai beni 
in natura o crediti conferiti, sia pari o inferiore: 
a) al valore equo iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente a quello nel 
quale è effettuato il conferimento, a condizione che il bilancio sia 
sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi 
in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento (rif. fair value 
IAS 39); 
b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di 
non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri 
generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del 
conferimento a condizione che essa provenga da un esperto indipendente 
da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano, 
individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o 
sull società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità.
IPOTESI DI NUOVA VALUTAZIONE DEI 
BENI IN NATURA CONFERITI SENZA 
STIMA 
Entro trenta giorni dall’iscrizione della società gli amministratori 
devono effettuare una valutazione di attendibilità della valutazione dei 
beni conferiti senza stima, finalizzata a controllare se si sono verificati 
fatti nuovi tali incidere sul prezzo degli strumenti finanziari conferiti o 
da modificare il valore dei beni e dei crediti conferiti al fari value. 
Se tali fatti nuovi non esistono gli amministratori depositano al registro 
delle imprese la dichiarazione di cui all’articolo 2343 - quater, III, 
comma. 
Se sussistono i fatti nuovi ovvero risultino non idonei i requisiti di 
professionalità e indipendenza dell'esperto che ha reso la 
valutazione di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b), la 
stima deve essere ripetuta.
GLI ACQUISTI «PERICOLOSI» DI BENI E 
CREDITI (ART. 2343BIS C.C.) 
La disciplina dei conferimenti in natura può essere aggirata mediante 
trasferimento di risorse ai soci conferenti o a soggetti loro collegati. 
Per tale ragione la legge prevede che gli acquisti di beni e crediti da 
promotori, amministratori e soci fondatori effettuati entro 2 anni 
dall’iscrizione della società per controvalore non inferiore al 10% del 
capitale devono essere autorizzati dall’assemblea sulla base di una 
perizia giurata di esperto nominato dal Tribunale presentata 
dall’alienante. 
Se questa disciplina non viene rispettata gli amministratori e 
l’alienante sono solidalmente responsabili per i danni cagionati alla 
società, ai soci e ai terzi. 
46
ACQUISTI PERICOLOSI SENZA PERIZIA
ESENZIONI DALLA DISCIPLINA DEGLI 
ACQUISTI «PERICOLOSI»
LE PRESTAZIONI ACCESSORIE (ART. 2345 C.C.) 
E LA «PERSONALIZZAZIONE» DELLA S.P.A. 
Oltre l’obbligo dei conferimenti, l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo 
dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, 
determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e 
stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. 
Le prestazioni possono, per esempio, consistere nella prestazione di 
attività professionale in favore della società (in questo modo si supera 
il limite derivante dal divieto di conferimento d’opera). 
 Nella determinazione del compenso devono essere osservate le 
norme applicabili ai rapporti aventi ad oggetto le stesse prestazioni. 
Ai soci obbligati a prestazioni accessorie sono attribuite particolari 
azioni, denominate «azioni con prestazioni accessorie»).
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Le società per azioni. costituzione e conferimenti

  • 1. UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO LA SOCIETÀ PER AZIONI COSTITUZIONE E CONFERIMENTI Prof. Diego Piselli corso di diritto commerciale a.a. 2014/2015
  • 2. LE NORME RELATIVE ALLE SOCIETÀ DI CAPITALI
  • 5. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SOCIETÀ PER AZIONI
  • 6. LA RILEVANZA DELLA SOCIETÀ PER AZIONI La società per azioni costituisce in origine lo strumento di tecnica giuridica destinato alla grande impresa, per la quale è particolarmente importante la possibilità di mobilizzare facilmente le partecipazioni societarie. In realtà in Italia esistono anche società per azioni con pochi soci, destinate all’esercizio di imprese di non rilevanti dimensioni. A tali società si contrappone un nucleo ristretto di società di grandi dimensioni, caratterizzate dalla presenza di molti soci, spesso disinteressati ai fatti gestionali
  • 7. LE DIVERSE ESIGENZE DI TUTELA NELLE «DIVERSE» SOCIETÀ PER AZIONI Nelle società di minori dimensioni i problemi di tutela si riferiscono alla protezione dei soci di minoranza e dei creditori sociali. Per le società di maggiori dimensioni, che facciano ricorso al mercato per la raccolta del capitale di rischio, esiste anche l’esigenza di tutelare gli azionisti minori e il funzionamento del mercato. In tali società, infatti, molti soci hanno partecipazioni sociali di entità modesta e non sono in grado di incidere sulla formazione della volontà degli Organi Sociali, con il rischio che la società possa essere egemonizzata da gruppi minoritari capaci di intervenire attivamente nelle assemblee e di instaurare relazioni privilegiate con gli amministratori.
  • 8. L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLE S.P.A. DOPO IL ‘42
  • 9. LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA RIFORMA DEL 2003 Netta differenziazione tra società per azioni e società a responsabilità limitata; introduzione di una disciplina differenziata all’interno delle società per azioni in base al grado di apertura al mercato del capitale di rischio; previsione di strumenti finanziari più elastici che favoriscano la raccolta del risparmio; maggiore autonomia privata nella scelta fra tre diversi modelli di governance della società per azioni; ridefinizione dei ruoli e dei compiti degli organi sociali; disciplina dei gruppi societari, incentrata sull’attività di direzione e coordinamento; rinnovamento della disciplina delle operazioni straordinarie (trasformazione di società di capitali in società di persone e viceversa, fusione e scissione).
  • 11. IL CONCETTO DI «AZIONI DIFFUSE TRA IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE» Art. 111 disp. att. c.c.: La misura rilevante di cui all’art. 2325-bis è quella stabilita a norma dell’art. 116 TUF. Art. 116 TUF. La Consob stabilisce con regolamento i criteri per individuare gli emittenti con strumenti finanziari diffusi. Art. 2-bis reg. Consob 11971/1999: emittenti con almeno 200 azionisti diversi dai soci di controllo, che detengano complessivamente almeno il 5% del capitale sociale e che non possano avvalersi della facoltà di redazione del bilancio in forma abbreviata ovvero emittenti dotati di un patrimonio netto non inferiore a cinque milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a duecento.
  • 12. LE REGOLE SPECIALI SULLE SOCIETÀ CHE FANNO RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO Pubblicità dei patti parasociali (art. 2341-ter), disciplina diritto di voto delle azioni (art. 2351), acquisto di azioni proprie (art. 2357); convocazione dell’assemblea (art. 2366, 2367); quorum costitutivo delle assemblee (art. 2368 e 2369); rappresentanza in assemblea (art. 2372); legittimazione all’impugnazione delle deliberazioni assembleari (art. 2377); invalidità delle deliberazioni assembleari (art. 2379-ter); operazioni con parti correlate (art. 2391bis); legittimazione alla azione sociale di responsabilità (artt. 2393 e 2393bis); legittimazione alla denunzia al collegio sindacale (art. 2408); legittimazione alla denunzia al Tribunale (art. 2409); diritto di recesso (art. 2437); disciplina dell’aumento di capitale (art. 2440); disciplina della partecipazione al capitale dello Stato o di altri Enti Pubblici (art. 2449).
  • 13. LA COSTITUZIONE DELLE SOCIETÀ PER AZIONI
  • 14. LE DUE MODALITÀ DI COSTITUZIONE DELLE SOCIETÀ PER AZIONI Costituzione «simultanea» Costituzione «per pubblica sottoscrizione»
  • 15. LA COSTITUZIONE PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE (ARTT. 2333-2336)
  • 16. LA COSTITUZIONE PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE (ARTT. 2333-2336) Entro i 20 giorni successivi deve essere convocata l’assemblea dei sottoscrittori (art. 2335) L’assemblea dei sottoscrittori, tra l’altro, delibera: sul contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto Sulla nomina degli amministratori, dei sindaci (e, se previsto, del revisore) Ogni sottoscrittore ha diritto ad un voto e l’assemblea delibera a maggioranza dei presenti. I presenti in assemblea stipulano l’atto costitutivo che va depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese (art. 2336) 16
  • 17. FORMA E CONTENUTO DELL’ATTO COSTITUTIVO La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale. L’atto costitutivo deve essere formato, a pena di nullità, per atto pubblico. L’atto deve contenere le indicazioni previste dall’articolo 2328 c.c. L’atto contiene le regole sul funzionamento degli organi della società, spesso contenute in un documento separato denominato «statuto»; In caso di contrasto le clausole dello statuto prevalgono su quelle dell’atto costitutivo
  • 18. PRINCIPALI INDICAZIONI PREVISTE DALL’ARTICOLO 2328 C.C. cognome e nome o denominazione dei soci e degli eventuali promotori, nonché numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi benefici riservati a promotori e soci fondatori attività che costituisce l’oggetto sociale; ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;  numero ed eventuale valore nominale delle azioni; valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura; norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti (se si vuole modificare la disciplina legale; sistema di amministrazione adottato («tradizionale», monistico o dualistico); durata della società; nomina dei primi amministratori e componenti dell’Organo di Controllo (Collegio Sindacale o Consiglio di Sorveglianza) e nomina del primo revisore contabile
  • 19. L’OGGETTO SOCIALE Nell’atto costitutivo va indicata l’attività che costituisce l’oggetto sociale. Si deve indicare un’attività possibile, lecita e sufficientemente determinata. Non è sufficiente un generico richiamo ad attività di un settore economico o di più settori economici.
  • 20. LA DURATA DELLA SOCIETÀ PER AZIONI
  • 21. COSTITUZIONE PER ATTO UNILATERALE
  • 22. LA PUBBLICITÀ PREVISTA DALL’ARTICOLO 2362 C.C. Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione delle generalità dell'unico socio. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.  L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità. Le dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di iscrizione.
  • 23. I CONTRATTI DELLA SOCIETÀ CON L’UNICO SOCIO
  • 24. CONDIZIONI PER LA COSTITUZIONE DELLE S.P.A.
  • 26. LE FASI DELLA COSTITUZIONE DELLA SPA DAL PUNTO DI VISTA DELLA DOTAZIONE FINANZIARIA
  • 27. LA SOCIETÀ PRIMA DELL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE Per le operazioni compiute in nome della società prima dell’iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. Prima dell’iscrizione, le azioni non possono formare oggetto di sollecitazione all’investimento. La società risponde automaticamente solo se per le obbligazioni conseguenti a operazioni compiute in suo nome e necessarie per la costituzione … Se la s.p.a. non viene mai iscritta, nei confronti dei terzi creditori sono responsabili soltanto coloro che hanno agito in nome della società e i promotori non hanno azione verso i sottoscrittori delle azioni per il rimborso dele spese sostenute per la costituzione della società.
  • 28. LA NULLITÀ DELLA SOCIETÀ PER AZIONI Prima della costituzione la nullità è regolata dalla disciplina generale della nullità dei contratti e degli atti unilaterali. Dopo la costituzione la nullità può essere pronunciata solo nei casi previsti dall’articolo 2332 c.c. Anche in tali casi le cause di nullità operano come cause di scioglimento della società, sono sanabili e non toccano l’attività già svolta. Questo particolare regime è giustificato dall’esigenza di tutelare i terzi che sono entrati in rapporti obbligatori con una società per azioni iscritta nel Registro delle Imprese.
  • 29. ARTICOLO 2332 C.C. E CAUSE DI NULLITÀ DELLA SOCIETÀ ISCRITTA
  • 30. ART. 2332 C.C. E STATUTO GIURIDICO DELLA SOCIETÀ DICHIARATA NULLA La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese. I soci non sono liberati dall'obbligo di conferimento fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali. La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori. La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata e di tale eliminazione è stata data pubblicità con iscrizione nel registro delle imprese. Il dispositivo della sentenza che dichiara la nullità deve essere iscritto, a cura degli amministratori o dei liquidatori nominati nel registro delle imprese.
  • 32. IL CONFERIMENTO DI BENI IN NATURA NELLE SPA IN GENERALE Nelle sole spa i beni in natura conferiti devono essere valutati da un perito nominato dal Tribunale del circondario ove ha sede la società. La valutazione del perito va sottoposta a revisione da parte degli amministratori. Essi, qualora ravvisino fondati motivi, devono procedere alla riduzione del capitale sociale, quando il valore dei beni apportati è inferiore di oltre un quinto a quello imputato a capitale. 32
  • 33. IL CONFERIMENTO NELLE SRL IN GENERALE 33
  • 34. IL PRINCIPIO DI EFFETTIVITÀ DEL CAPITALE NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI
  • 35. I CONFERIMENTI IN DENARO NELLE SPA (ART. 2342 C.C.)
  • 36. IL REGIME DELLE AZIONI NON INTERAMENTE LIBERATE
  • 37. IL RICHIAMO DEI CONFERIMENTI (ART. 2344 C.C.)  Se il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l'esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione in mercati regolamentati.  Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.  Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale.  Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.
  • 38. I CONFERIMENTI IN NATURA NELLE SPA Art. 2342, 5° comma: non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi. Art. 2342, 3° comma: le azioni devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Integrale liberazione significa che il socio deve porre in essere tutti gli atti necessari affinché la società acquisti la titolarità e la piena disponibilità del bene conferito al momento della sottoscrizione. L’integrale liberazione non è esclusa dal permanere di obblighi accessori di collaborazione da parte del socio.
  • 39. I CONFERIMENTI AMMISSIBILI NELLE SPA CONFERIMENTI AMMISSIBILI Denaro Beni materiali Beni immateriali Crediti Aziende CONFERIMENTI NON AMMISSIBILI O DUBBI Prestazioni di fare Beni futuri Beni altrui Prestazioni periodiche di beni Beni generici Diritti di godimento?
  • 40. LA STIMA DEI BENI IN NATURA (ARTICOLO 2343, I°CO)
  • 41. Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione di stima e, se sussistono fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima Minusvalenza oltre il quinto Riduzione del capitale con annullamento delle azioni scoperte Conguaglio in denaro Recesso del socio con eventuale restituzione del bene apportato 41 LA REVISIONE DELLA STIMA
  • 42. CONFERIMENTI IN NATURA SENZA RELAZIONE DI STIMA (ART. 2343-TER C.C.)
  • 43. PRIMA IPOTESI DI CONFERIMENTO IN NATURA SENZA RELAZIONE DI STIMA
  • 44. SECONDA IPOTESI DI CONFERIMENTO IN NATURA SENZA RELAZIONE DI STIMA Non è richiesta la relazione di stima qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale soprapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti, sia pari o inferiore: a) al valore equo iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente a quello nel quale è effettuato il conferimento, a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento (rif. fair value IAS 39); b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla società e dai soci che esercitano, individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sull società medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità.
  • 45. IPOTESI DI NUOVA VALUTAZIONE DEI BENI IN NATURA CONFERITI SENZA STIMA Entro trenta giorni dall’iscrizione della società gli amministratori devono effettuare una valutazione di attendibilità della valutazione dei beni conferiti senza stima, finalizzata a controllare se si sono verificati fatti nuovi tali incidere sul prezzo degli strumenti finanziari conferiti o da modificare il valore dei beni e dei crediti conferiti al fari value. Se tali fatti nuovi non esistono gli amministratori depositano al registro delle imprese la dichiarazione di cui all’articolo 2343 - quater, III, comma. Se sussistono i fatti nuovi ovvero risultino non idonei i requisiti di professionalità e indipendenza dell'esperto che ha reso la valutazione di cui all'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b), la stima deve essere ripetuta.
  • 46. GLI ACQUISTI «PERICOLOSI» DI BENI E CREDITI (ART. 2343BIS C.C.) La disciplina dei conferimenti in natura può essere aggirata mediante trasferimento di risorse ai soci conferenti o a soggetti loro collegati. Per tale ragione la legge prevede che gli acquisti di beni e crediti da promotori, amministratori e soci fondatori effettuati entro 2 anni dall’iscrizione della società per controvalore non inferiore al 10% del capitale devono essere autorizzati dall’assemblea sulla base di una perizia giurata di esperto nominato dal Tribunale presentata dall’alienante. Se questa disciplina non viene rispettata gli amministratori e l’alienante sono solidalmente responsabili per i danni cagionati alla società, ai soci e ai terzi. 46
  • 48. ESENZIONI DALLA DISCIPLINA DEGLI ACQUISTI «PERICOLOSI»
  • 49. LE PRESTAZIONI ACCESSORIE (ART. 2345 C.C.) E LA «PERSONALIZZAZIONE» DELLA S.P.A. Oltre l’obbligo dei conferimenti, l’atto costitutivo può stabilire l’obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Le prestazioni possono, per esempio, consistere nella prestazione di attività professionale in favore della società (in questo modo si supera il limite derivante dal divieto di conferimento d’opera).  Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi ad oggetto le stesse prestazioni. Ai soci obbligati a prestazioni accessorie sono attribuite particolari azioni, denominate «azioni con prestazioni accessorie»).
  • 50. LE AZIONI CON PRESTAZIONI ACCESSORIE
  • 51. STRUMENTI ALTERNATIVI DI «PERSONALIZZAZIONE» DELLA SOCIETÀ