1. Pubblicità legale (Registro Imprese)
Tenuta Scritture contabili
Rappresentanza commerciale
Fallimento (requisiti art. 1 L.F.)
LO STATUTO
DELL’IMPRENDITORE
COMMERCIALE
UNITÀ 3
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI
BERGAMO
Prof. Diego Piselli - corso di diritto commerciale
a.a. 2013/2014
2. “assicurare co m ple te z z a e d o rg anicità di
pubblicitàpubblicitàpe r tutte le im pre se so g g e tte ad
iscriz io ne , g arante ndo la tempestivitàtempestività
dell’informazionedell’informazione su tutto il te rrito rio
naz io nale ” (art. 8, c. 6, legge 580/1993)
LA FUNZIONE DELLA FUNZIONE DEL
REGISTRO DELLE IMPRESEREGISTRO DELLE IMPRESE
3. Art. 2195 c.c.Art. 2195 c.c.
Entro trenta giorni dall’inizio dell’impresa l’imprenditore
che esercita un’attività commerciale deve chiedere
l’iscrizione al registro delle imprese nella cui
circoscrizione stabilisce la sede.
Art. 2189 c.c.Art. 2189 c.c.
Le iscrizioni al registro delle imprese sono eseguite su
domanda dell’interessato e prima di procedere
all’iscrizione l’ufficio deve accertare il concorso delle
condizioni richieste dalla legge.
* * *
Per il codice civile presupposto di iscrizione era l’esercizio
di un’attività commerciale: successive previsioni di legge
hanno esteso l’obbligo di iscrizione.
4. LA PUBBLICITÀ LEGALELA PUBBLICITÀ LEGALE
• pubblicità dichiarativa(art. 2193 c.c.)
• pubblicità costitutiva(art. 2331 e ss. c.c.)
• pubblicità notizia(art. 8, c. 5, legge 80/1993)
5. La struttura del registroLa struttura del registro
REGISTRO IMPRESE
SEZIONE ORDINARIA SEZIONI SPECIALI
6. SEZIONE ORDINARIASEZIONE ORDINARIA
• SOCIETA’ DI PERSONE (S.N.C./S.A.S.)
• SOCIETA’ DI CAPITALI
• COOPERATIVE
• CONSORZI CON ATTIVITA’ ESTERNA
• SOCIETA’ ESTERE CON SEDE SECOND. IN ITALIA
• G.E.I.E.
• AZIENDE E CONSORZI ENTI LOCALI
• ENTI PUBBLICI ECONOMICI
• IMPRENDITORI INDIVIDUALI (eventuali)
8. Chi opera sul mercato ha bisogno di informazioni certe
relative agli imprenditori.
Le informazioni legislativamente ritenute rilevanti non solo
sono rese accessibili ai terzi interessati (pubblicità notizia),
ma sono opponibili ai terzi in modo che non ne è ammessa
l’ignoranza (pubblicità legale).
In questo modo i rapporti giuridici sono semplificati e si
prevengono controversie.
PUBBLICITÀ LEGALE
9. Non istituito per molti anni dopo l’entrata in vigore del
Codice Civile.
Attuato con L. 29-12-1993, n. 580, DPR 07-12-1995, n. 581
e DPR 16-09-1996, n. 559.
Tenuto presso le camere di commercio.
Oggi non raccoglie solo atti delle imprese commerciali, ma
anche atti degli altri tipi di imprese.
Il registro è pubblico.
Il registro è tenuto con modalità informatica.
REGISTRO IMPRESE
10. Istituito presso camera di commercio in ogni Provincia.
Diretto da un Conservatore (segretario generale o dirigente)
nominato dalla giunta della CCIAA,
Vigilato da un Giudice designato dal Presidente del Tribunale
(«Giudice del Registro»).
UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
11. Sezione ordinaria (per i soggetti per i quali l’iscrizione era prevista dal
c.c.):
imp. individuali non piccoli,
tutte le società eccetto le soc. semplici,
consorzi con attività esterna,
G.E.I.E.
enti pubblici con oggetto principale l’esercizio dell’impresa
società estere aventi in Italia la sede dell’amministrazione o l’oggetto
principale di attività.
Sezioni speciali:
1. soggetti per i quali l’iscrizione non era prevista dal c.c.: impr. individuali
agricoli, piccoli imprenditori, soc. semplici. Nella sezione sono iscritti anche
gli artigiani, i quali se non sono piccoli imprenditori devono iscriversi anche
nella sezione ordinaria;
2. società tra professionisti (attualmente solo società tra avvocati);
3. società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle
che vi sono soggette (l’iscrizione ai aggiunge a quella nella sezione
ordinaria, se la società vi è tenuta);
4. imprese sociali.
LE SEZIONI DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
12. Solo quelli specificati dalla legge (non possono iscriversi altri
atti).
Si tratta delle informazioni necessarie per individuare
l’imprenditore, l’impresa, la struttura e l’organizzazione della
società.
Tutte le modificazioni di tali dati.
ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE
13. Le iscrizioni devono essere fatte nel registro delle imprese
della provincia in cui l’impresa ha la sede. Nella
corrispondenza deve essere indicato il registro delle imprese
di iscrizione.
L’iscrizione avviene su richiesta dell’interessato, ma può
avvenire d’ufficio se si tratta di iscrizione obbligatoria e
l’interessato non vi provvede.
In particolare può essere disposta la cancellazione d’ufficio,
quando l’attività è cessata e l’imprenditore non ha
provveduto.
PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE
14. L’ufficio del registro delle imprese è incaricato solo di un
controllo di legalità formale, ossia di accertare che l’atto e la
documentazione siano formalmente regolari. Non deve
invece occuparsi di accertare anche la validità dell’atto
(controllo di legalità sostanziale), quando questo
accertamento è rimesso dalla legge al notaio. Si tratta in
particolare degli atti costitutivi delle società di capitali ed
delle loro modifiche.
E’ controverso se negli altri casi, il controllo dell’Ufficio del
registro delle imprese si estenda alla legalità sostanziale.
Depone in questo senso l’articolo 8 del DPR 581/1995.
CONTROLLO DI LEGALITÀ
15. L’iscrizione deve avvenire entro dieci giorni dalla
protocollazione della richiesta.
Contro il rifiuto di iscrizione, il richiedente può ricorrere entro
otto giorni al Giudice del registro, che provvede con decreto.
Contro il decreto del Giudice del registro si può ricorrere al
tribunale, che provvede anch’esso con decreto.
Con le stesse modalità si può ricorrere contro la
cancellazione d’ufficio.
VICENDE ISCRIZIONE
16. La mancata iscrizione è punita:
con sanzione amministrativa;
con sanzioni indirette (per es. mancato decorso termine di
un anno per dichiarazione fallimento).
SANZIONI
17. Iscrizione nella sezione ordinaria:
efficacia dichiarativa,
efficacia costitutiva,
efficacia normativa.
Iscrizione nelle sezioni speciali:
normalmente pubblicità notizia e certificazione anagrafica,
per imprese agricole e società semplici, pubblicità
dichiarativa.
EFFICACIA ISCRIZIONE
18. I fatti e gli atti iscritti sono opponibili ai terzi, in generale, dal momento
dell’iscrizione.
L’omessa iscrizione non comporta l’inopponibilità, ma la necessità di
provare la conoscenza da parte del terzo.
Questa regola subisce delle deroghe con riferimento alle società di
capitali:
1. L’opponibilità ai terzi diventa piena solo decorsi 15 giorni dall’iscrizione.
Durante questo periodo i terzi possono dimostrare la mancata conoscenza.
2. Per certi atti, previsti dalla legge, la pubblicità legale avviene tramite
pubblicazione nella gazzetta ufficiale.
3. Art. 2384, 2° c.: «le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano
dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili
ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano
intenzionalmente agito a danno della società».
EFFICACIA DICHIARATIVA (PUBBLICITÀ LEGALE)
19. Riguarda gli atti costitutivi delle società di capitali e delle
cooperative.
In mancanza di iscrizione queste società non nascono (art.
2332, 2475, 2519 c.c.).
EFFICACIA COSTITUTIVA
20. All’iscrizione consegue un particolare regime normativo, che
non si applica in caso contrario.
Si tratta dell’efficacia dell’iscrizione nel registro delle imprese
degli atti costitutivi di s.n.c. e s.a.s.. La disciplina propria di
queste società si applica solo in caso di iscrizione, in
mancanza si hanno società irregolari sottoposte alla
disciplina della società semplice.
EFFICACIA NORMATIVA
21. Ragioni di buona amministrazione consigliano la tenuta della
(delle) contabilità.
Ma perché un obbligo?
È obbligato l’imprenditore commerciale medio- grande;
Sono obbligate le società commerciali anche se non svolgono
attività commerciale.
Sono tenute le imprese sociali.
Devono essere conservate per dieci anni.
SCRITTURE CONTABILI
22. Libro giornale,
Libro inventari,
tutte le scritture contabili che siano richieste dalla natura e
dalle dimensioni dell’impresa,
fascicolo della corrispondenza.
SCRITTURE OBBLIGATORIE (ART. 2214 C.C.)
23. In esso devono essere indicate giorno per giorno le operazioni
relative all’esercizio dell’impresa.
Le registrazioni devono essere in ordine cronologico, non è
necessario che siano effettuate il giorno stesso.
Non devono essere registrate separatamente tutte le
operazioni compiute in un giorno, ma quelle omogenee
possono essere registrate giornalmente in modo cumulativo.
Sono possibili libri giornali sezionali.
LIBRO GIORNALE (ART. 2216 C.C.)
24. È un registro sistematico dove vanno riportati gli inventari
all’inizio dell’esercizio dell’impresa e poi periodicamente alla
fine di ogni esercizio.
L’inventario si chiude con il bilancio redatto ai sensi degli art.
2423 ss c.c., anche se l’art. 2217 rinvia espressamente solo
ai criteri di valutazione.
LIBRO DEGLI INVENTARI (ART. 2217 C.C.)
25. La norma imporrebbe la tenuta di tutte le altre scritture
richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa.
Si tratta di disposizione largamente disattesa. Solitamente
viene tenuto il libro mastro.
Molte scritture sono poi tenute in forza della legislazione
fiscale.
Altre scritture sono imposte dalla disciplina societaria (v. art.
2421 c.c.).
ALTRE SCRITTURE
26. Regolarità formale:
Numerazione in ogni pagina prima di essere messi in
uso (è stata soppressa la vidimazione, che è rimasta
per i libri sociali).
Devono essere tenute secondo le regole di una
ordinata contabilità (art. 2219), ossia senza spazi in
bianco, senza interlinee, senza abrasioni ed in modo
che le parole cancellate siano leggibili.
È oggi possibile la tenuta con modalità informatica e
archiviazione virtuale.
Il mancato rispetto di queste disposizione comporta
l’irrilevanza giuridica delle scritture.
REGOLARE TENUTA SCRITTURE
27. In generale le scritture contabili dell’imprenditore non sono
soggette in quanto tali a controllo.
Nelle S.p.a. e nelle s.r.l. di maggiori dimensioni e nelle società
qualificate dalla legge come «enti di interesse pubblico» (D.
Lgs. 39 del 2010) ovvero in quelle che le controllano o ne
sono controllate è previsto un articolato sistema di revisione
legale dei conti
IL CONTROLLO DELLE SCRITTURE CONTABILI
28. L’imprenditore che non tiene regolarmente le scritture contabili non
può utilizzarle come mezzo di prova a proprio favore (art. 2710
c.c.): le scritture irregolari fanno, però, prova contro l’imprenditore.
In caso di fallimento la mancata tenuta della contabilità o la tenuta
irregolare possono portare all’applicazione della sanzione per il
reato di bancarotta.
Le norme del diritto penale sanzionano in certi casi l’infedeltà delle
informazioni contabili rese al pubblico attraverso i bilanci (ma non
la mancata tenuta della contabilità in sé)
SANZIONI
29. Le scritture contabili normalmente restano riservate
all’imprenditore e non sono accessibili ai terzi. Solo il
bilancio delle società di capitali e delle
cooperative deve essere reso pubblico con il
deposito nel registro delle imprese. Nelle società
sottoposte a controllo pubblico il segreto non può essere
opposto all’organo preposto alla vigilanza. Per esempio nelle
quotate il segreto non può essere opposto alla Consob, che
può disporre anche la diffusione di notizie ulteriori rispetto
all’informativa di bilancio.
Fanno eccezione le norme penali e tributarie che possono
derogare al principio del segreto.
RISERVATEZZA SCRITTURE
30. Le scritture contabili possono essere utilizzate come strumento di
prova nel processo:
Possono essere utilizzate contro l’imprenditore sempre,
comunque siano tenute (regolarmente o irregolarmente).
L’imprenditore controparte potrà eventualmente dimostrare
che le scritture non sono veritiere.
Possono essere utilizzate a favore dell’imprenditore se
ricorrono tre condizioni:
1. le scritture devono essere regolarmente tenute,
2. la controparte deve essere un imprenditore,
3. la controversia deve riguardare rapporti inerenti l’esercizio dell’impresa.
RILEVANZA ESTERNA DELLE SCRITTURE
CONTABILI
31. Il Giudice può disporre l’esibizione (ossia la produzione) in
giudizio delle scritture contabili, sia d’ufficio sia su istanza di una
parte.
L’esibizione può essere disposta solo per singole scritture
attinenti la causa discussa (si può chiedere anche la produzione
di tutte le scritture, ma solo per estrarne le scritture che
interessano).
Solo in tre casi tassativi il Giudice può ordinare la comunicazione
alla controparte di tutte le scritture:
1. controversie relative allo scioglimento della società,
2. controversie relative alla comunione di beni,
3. controversie relative alla successione mortis causa.
ESIBIZIONE SCRITTURE
32. L’imprenditore commerciale medio grande si avvale di
ausiliari (dipendenti o autonomi) ai quali possono essere
conferiti poteri di rappresentanza;
Gli ausiliari non sono, normalmente, utilizzati dal piccolo
imprenditore.
La legge dedica particolare disciplina a tre tipi di ausiliari
dell’imprenditore commerciale non piccolo, dotati di potere
di rappresentanza: institori, procuratori e
commessi.
Tali ausiliari si intendono dotati di poteri di rappresentanza
indipendentemente dall’esistenza di un’esplicita procura.
LA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE
33. Institori, procuratori e commessi sono automaticamente
investiti del potere di rappresentanza dell'imprenditore
ex lege commisurato al tipo di mansioni che la qualifica
comporta. Non occorre una specifica procura, dato che il
potere di rappresentanza costituisce effetto naturale
della preposizione alla mansione da essi svolta.
L’imprenditore può modificare il contenuto legale tipico
del potere di rappresentanza di tali ausiliari: in tal caso è
necessario uno specifico atto, opponibile ai terzi solo se
portato a conoscenza di costoro nelle forme stabilite
dalla legge.
PECULIARITÀ RAPPRESENTANZA
COMMERCIALE
34. È colui che è preposto all'esercizio dell'impresa (art. 2203, 1° c.) o di una
sede secondaria o di un ramo di essa (art. 2203, 2° c.). Corrisponde al
direttore generale dell'impresa o di una filiale o di un settore produttivo. E’
posto al vertice della gerarchia del personale, in virtù di un atto di
preposizione dell'imprenditore.
Solitamente è un lavoratore subordinato con la qualifica di dirigente.
L'institore è investito dall'imprenditore di un potere di gestione
generale, che abbraccia tutte le operazioni della struttura alla quale è
preposto. Non può essere considerato institore chi ha poteri limitati a un
determinato settore funzionale dell’impresa.
L’INSTITORE
35. l'institore è tenuto, insieme all’imprenditore, all'adempimento
degli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e di
tenuta delle scritture contabili dell'impresa o della sede cui è
preposto (art. 2205).
In caso di fallimento dell'imprenditore trovano applicazione
anche nei confronti dell'institore le sanzioni penali a carico
del fallito (art. 227 l. f.).
GLI OBBLIGHI DELL’INSTITORE
36. All’institore è attribuito generale potere di rappresentanza, sia
sostanziale sia processuale, corrispondente al suo potere di gestione
(art. 2204 c.c.).
Egli può compiere in nome dell'imprenditore «tutti gli atti pertinenti
all'esercizio dell'impresa» o della sede o del ramo cui è preposto.
All’institore è espressamente vietato alienare o ipotecare i beni immobili
del preponente, se non è stato a ciò specificamente autorizzato.
L'institore può stare in giudizio, sia come attore (soggetto che inizia
una causa), sia come convenuto (soggetto che subisce una causa)
per «le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio
dell'impresa a cui è preposto» (art. 2204, 2° comma).
IL POTERE DI RAPPRESENTANZA
DELL’INSTITORE
37. Il potere di rappresentanza attribuito all’institore dalla legge può essere
ampliato o limitato dall'imprenditore, sia all'atto della preposizione sia in
un momento successivo.
Le limitazioni sono opponibili ai terzi solo se la procura o il successivo
atto di limitazione siano stati pubblicati nel registro delle imprese (artt.
2206, 1° comma e 2207, 1° comma, c.c.). In mancanza, «la
rappresentanza si reputa generale», salvo che l’imprenditore provi che i
terzi effettivamente conoscevano l'esistenza di limitazioni al momento
della conclusione dell'affare.
La revoca della procura institoria è opponibile ai terzi solo se pubblicata
o se l'imprenditore dimostra che i terzi ne sono a conoscenza (art. 2207
c.c.).
LIMITAZIONE POTERI INSTITORE
38. Il rappresentante deve rendere esplicito al terzo con cui
contratta che opera in nome del rappresentato, affinché l'atto
compiuto e i relativi effetti ricadano direttamente su
quest’ultimo (art. 1388). Il rappresentante che non osserva
questa regola si obbliga personalmente. Nella disciplina
generale della rappresentanza in tal caso il preponente non
resta obbligato. In quella della rappresentanza institoria (art.
2208) anche il preponente è personalmente obbligato,
quando gli atti compiuti dall'institore «siano pertinenti
all'esercizio dell'impresa a cui è preposto».
LA RESPONSABILITÀ DELL’INSTITORE
39. Sono coloro che «in base ad un rapporto continuativo,
abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti
pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo
preposti ad esso» (art. 2209).
Essi sono in una posizione di grado inferiore rispetto
all'institore in quanto:
a) non sono posti a capo dell'impresa o di un ramo o di
una sede secondaria;
b) sono anch’essi ausiliari con funzioni direttive, ma il
loro potere decisionale è circoscritto ad un determinato
settore operativo dell'impresa o ad una serie specifica
di atti.
I PROCURATORI
40. Anche ai procuratori si applicano gli artt. 2206 (pubblicità della
procura institoria) e 2207 (modifica e revoca della stessa): in
mancanza di specifiche limitazioni iscritte nel registro delle imprese, i
procuratori sono ex lege investiti di un potere di rappresentanza
generale dell'imprenditore, ma limitato alla specie di operazioni per le
quali hannopotere decisionale.
A differenza dell’institore, il procuratore:
1) non ha la rappresentanza processuale (attiva e/o passiva)
dell'imprenditore, se tale potere non gli è stato espressamente conferito;
2) non è soggetto agli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese e di
tenuta delle scritture contabili.
L'imprenditore non risponde per gli atti, pur pertinenti all'esercizio
dell'impresa, compiuti da un procuratore senza spendita del nome
dell'imprenditore stesso
POTERI E OBBLIGHI PROCURATORE
41. I commessi sono ausiliari subordinati cui sono affidate
mansioni esecutive e materiali che li pongono in
contatto con i terzi.
COMMESSI
42. Ai commessi è riconosciuto potere di rappresentanza dell'imprenditore anche in mancanza di
specifico atto di conferimento; essi «possono compiere gli atti che ordinariamente comporta
la specie di operazioni di cui sono incaricati».
Salvo espressa autorizzazione, i commessi: a) non possono esigere il prezzo delle merci delle
quali non facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti che non siano d'uso; b) non
hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto predisposte dall'imprenditore o
alle clausole stampate nei moduli dell'impresa; c) se preposti alla vendita nei locali dell'impresa,
non possono esigere il prezzo fuori dei locali stessi (salvo che consegnino quietanza firmata
dall'imprenditore), né possono esigerlo all'interno dell'impresa se alla riscossione è destinata
apposita cassa.
A tutti i commessi è poi riconosciuta — limitatamente agli affari da essi conclusi — la
legittimazione a ricevere per conto dell'imprenditore le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione
dei contratti ed i reclami relativi alle inadempienze contrattuali. È riconosciuta, altresì, la
legittimazione a chiedere provvedimenti cautelari nell'interesse dell'imprenditore (art. 2212).
L'imprenditore può ampliare o limitare tali poteri. Non è previsto un sistema di pubblicità legale;
perciò le limitazioni saranno opponibili ai terzi solo se portate a conoscenza degli stessi con
mezzi idonei (ad esempio, avvisi affissi nei locali di vendita), o se si prova l'effettiva conoscenza
delle limitazioni medesime da parte dei terzi.
POTERI E OBBLIGHI COMMESSI
43. Il complesso delle regole della legge fallimentare è applicabile solo
all’imprenditore commerciale medio-grande:
Oggi, però, sono non sono «fallibili» tutti gli imprenditori commerciali
medio-grandi, ma solo quelli che presentino determinati parametri relativi
all’attivo patrimoniale, ai ricavi lordi e all’indebitamento
In linea generale la procedura di fallimento determina lo spossessamento
dell’imprenditore e il concorso di tutti i suoi creditori nella soddisfazione
derivante dall’alienazione del patrimonio dell’impresa.
FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE
CONCORSUALI