3. IL BILANCIO D’ESERCIZIO Documento, redatto dagli amministratori alla fine dell’esercizio, con cui si rappresentano la situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda e il risultato economico FINALITA’ - Rappresentare il quadro del patrimonio aziendale alla chiusura dell’esercizio - Evidenziare l’andamento della gestione economica (costi e ricavi) OBBLIGATORIETA’ - La compilazione del bilancio è disciplinata dal Codice Civile - La normativa fiscale si basa sui risultati del bilancio per il calcolo delle imposte STATO PATRIMONIALE (art. 2424, 2424 bis C.c.) CONTO ECONOMICO (art. 2425, 2425 bis C.c.) NOTA INTEGRATIVA (art. 2427 C.c.) situazione patrimoniale e finanziaria componenti positivi e negativi del reddito informazioni aggiuntive, esplicative e complementari (art. 2423, 2423 bis, 2423 ter C.c.)
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5. SITUAZIONE CONTABILE FINALE STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO NOTA INTEGRATIVA SITUAZIONE PATRIMONIALE espone il patrimonio di funzionamento SITUAZIONE ECONOMICA espone i componenti positivi e negativi del risultato economico d’esercizio SCRITTURE DI ASSESTAMENTO REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO - 2
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8. SOCIETA’ DI CAPITALI AZIENDE INDIVIDUALI E SOCIETA’ DI PERSONE applicare i CRITERI DI VALUTAZIONE stabiliti dall’art. 2426 C.c. allegare il bilancio alla DICHIARAZIONE DEI REDDITI OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO - 2 Tutte le aziende devono:
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10. Assolve a due importanti funzioni: Funzione conoscitiva Funzione di controllo Offre informazioni sulla gestione, sul patrimonio, sulle scelte strategiche E’ lo strumento con cui i soci controllano l’operato degli amministratori • garantire un minimo di informazione ai soggetti interessati le caratteristiche che il bilancio d’esercizio deve possedere per consentire il raggiungimento di finalità di interesse pubblico sono: • essere attendibile riguardo alle informazioni sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell’impresa • essere neutrale riguardo alle informazioni fornite il legislatore ha stabilito con esattezza e in modo uniforme contenuto e struttura del bilancio per tutte le imprese costituite nella forma giuridica di società di capitali • fanno eccezione le imprese che svolgono determinate attività per le quali sono previsti contenuti e strutture specifici che meglio si adattano alle loro particolari realtà aziendali IL BILANCIO D’ESERCIZIO DELLA S.P.A.
11. I POSTULATI DI BILANCIO I postulati di bilancio sono principi fondamentali di carattere generale, linee guida che gli amministratori devono assumere come riferimento nella redazione del bilancio d’esercizio con lo scopo di fornire informazioni compiute e corrette sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda POSTULATI DI BILANCIO clausole generali principi di redazione Le clausole generali “governano” tutta la normativa del bilancio, nel senso che qualora l’applicazione delle norme specifiche non consenta di ottenere una rappresentazione veritiera e corretta, le clausole generali assumono una prevalenza assoluta sulle regole specifiche. I principi di redazione sono gerarchicamente subordinati alle clausole generali e costituiscono il quadro entro il quale devono essere effettuate le valutazioni. I criteri di valutazione impongono delle norme di comportamento a chi redige il bilancio, al fine di limitarne il potere discrezionale nell’effettuare stime e congetture.
12. LE CLAUSOLE GENERALI Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico (art. 2423 C.c.) con tale norma il legislatore ha voluto indicare due POSTULATI FONDAMENTALI CHIAREZZA = intelligibilità - comprensibilità RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA = quadro fedele
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15. 16:18 I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO (art. 2432 bis) principio della PRUDENZA 1) la valutazione deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività 2) si possono indicare solo gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio d’esercizio 3) si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento 4) si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo principio della CONTINUITÀ principio della COMPETENZA 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro principio della VALUTAZIONE SEPARATA principio della COSTANZA Deroghe facoltative sono consentite in casi eccezionali (da motivare nella Nota integrativa, con indicazione degli effetti sul reddito e sul patrimonio)
16. Principio della CONTINUITÀ AZIENDALE : le valutazioni devono essere eseguite in ipotesi di normale funzionamento (e quindi escludendo ipotesi di liquidazione o di cessione) e tenendo presenti le presumibili evoluzioni della gestione e i programmi operativi ai quali parteciperanno i beni che sono oggetto di valutazione. Ribadisce e rafforza il principio della PRUDENZA , escludendo la possibilità di prendere in considerazione profitti non ancora realizzati; precisa, inoltre, che il momento nel quale il realizzo deve essersi verificato è quello della chiusura dell’esercizio. 1) Principio della COMPETENZA ECONOMICA : il reddito va determinato attribuendo i costi e i ricavi all’esercizio a cui si riferiscono “economicamente” e non a quello in cui sono pagati o riscossi; ciò significa che si devono attribuire al periodo costi e ricavi che si riferiscono a operazioni che si sono in esso concluse, vale a dire componenti economiche che riguardano processi produttivi che si sono conclusi nel periodo considerato. 3) PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 2) Principio della PRUDENZA : devono essere imputati al periodo le perdite presunte non ancora verificatesi, mentre non vanno assolutamente presi in considerazione gli eventuali utili non ancora realizzati; scopo: evitare la distribuzione di utili che l’impresa non ha effettivamente conseguito.
17. Principio della VALUTAZIONE SEPARATA : se in una stessa voce sono inclusi elementi eterogenei si devono adottare criteri di valutazione differenti; scopo: evitare che nella valutazione complessiva di una specifica voce patrimoniale vengano compensate perdite presunte con utili non ancora realizzati (utili sperati) 5) Principio della COSTANZA . Scopo: evitare “manovre” sulle valutazioni (accorgimenti valutativi tendenti a pilotare i risultati economici d’esercizio) e assicurare le condizioni per la comparabilità dei bilanci nel tempo. 6) PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 4) Principio della considerazione dei rischi e delle perdite di COMPETENZA dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura (cioè nel periodo che intercorre tra la fine dell’esercizio e la redazione dei conti annuali); questo principio riafferma e rafforza il principio della PRUDENZA .
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21. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (punto 5) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITA’ aventi utilità pluriennale non sono distribuibili dividendi in mancanza di copertura con riserve disponibili ammortamento entro un periodo non superiore a cinque anni (punto 6) AVVIAMENTO se acquisito a titolo oneroso iscrizione con il consenso del collegio sindacale ammortamento entro un periodo di cinque anni; è consentito anche un periodo superiore da motivare nella Nota integrativa
22. (punto 1) COSTO oppure (punto 4) FRAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO se il costo è maggiore del valore della frazione del patrimonio netto (punto 3) LA DIFFERENZA DEVE ESSERE MOTIVATA NELLA NOTA INTEGRATIVA. LA DIFFERENZA PUÒ ESSERE ISCRITTA NELL’ATTIVO indicando le ragioni nella Nota integrativa. Detta differenza deve essere AMMORTIZZATA per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all’avviamento. plusvalenze negli esercizi successivi a RISERVA NON DISTRIBUIBILE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE CREDITI (punto 8) VALORE PRESUMIBILE DI REALIZZAZIONE
23. RIMANENZE DI MATERIE, PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI, PRODOTTI FINITI E MERCI TITOLI E ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI oppure se minore del costo al VALORE DI REALIZZAZIONE DESUMIBILE DALL’ANDAMENTO DEL MERCATO (punto 10) METODO DI CALCOLO DEL COSTO media ponderata primo entrato, primo uscito (FIFO) ultimo entrato, primo uscito (LIFO) (punto 9) se il valore ottenuto differisce il misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio, indicare la differenza per categorie di beni nella NOTA INTEGRATIVA COSTO DI ACQUISTO O DI PRODUZIONE (esclusi i costi di distribuzione) Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi.
24. (punto 11) LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE iscrizione sulla base dei CORRISPETTIVI CONTRATTUALI maturati con ragionevole certezza (punto 12) ATTREZZATURE, MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO iscrizione ad un VALORE COSTANTE , qualora siano costantemente rinnovate di scarsa importanza senza variazioni sensibili nella entità valore composizione ragionevole certezza: la determinazione della percentuale di maturazione dei corrispettivi deve essere effettuata con prudenza, tenendo anche presenti le possibili contestazioni dei committenti Criteri alternativi a quelli indicati in precedenza purché
25. SCHEMA DI SINTESI DELLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO PASSIVO A B C D CREDITI VERSO SOCI IMMOBILIZZAZIONI ATTIVO CIRCOLANTE RATEI E RISCONTI D A B C E PATRIMONIO NETTO FONDI PER RISCHI E ONERI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO DEBITI RATEI E RISCONTI FORMA A SEZIONI CONTRAPPOSTE
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27. SCHEMA DI SINTESI DEL CONTO ECONOMICO A B C D E VALORE DELLA PRODUZIONE – COSTI DELLA PRODUZIONE ___________________________________________________________ +/– PROVENTI E ONERI FINANZIARI +/– RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE +/– PROVENTI E ONERI STRAORDINARI ___________________________________________________________ = DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) = RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) – Imposte sul reddito dell’esercizio ___________________________________________________________ = UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO FORMA SCALARE
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30. GLI ALLEGATI AL BILANCIO D’ESERCIZIO Relazione del collegio sindacale Relazione sulla gestione Relazione della Società di revisione (per le società quotate) Copie dei bilanci delle società controllate Prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate Copia del verbale dell’assemblea che approva il bilancio Elenco dei soci o azionisti Informazioni e prospetti richiesti dalle norme tributarie Informativa complementare prevista o raccomandata dal CNDC, dal CNR e dalla CONSOB
31. LA RELAZIONE SULLA GESTIONE (art. 2428 C.c.) Contenuto: • informazioni relative al numero e al valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti possedute (al fine di assicurare la massima trasparenza e il rispetto delle norme di legge) La relazione sulla gestione, redatta dagli amministratori, deve contenere informazioni sulla situazione della società e sull’andamento della gestione , sulle relazioni della società con il mondo esterno, sulle politiche perseguite, sui piani e i programmi aziendali. • attività di ricerca e sviluppo • rapporti con le imprese collegate e controllate • fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (che siano significativi rispetto all’andamento della gestione) • evoluzione prevedibile della gestione
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38. RELAZIONE SEMESTRALE E RELAZIONE TRIMESTRALE RELAZIONE SEMESTRALE Depositata presso la sede sociale e trasmessa alla Consob entro quattro mesi dalla chiusura del semestre COMMENTO Scopo : fornire agli investitori informazioni per un giudizio sull’andamento della gestione e per un confronto con il corrispondente periodo dell’esercizio precedente STATO PATRIMONIALE Solo le voci precedute da numeri romani CONTO ECONOMICO Solo le voci precedute da numeri arabi entro 45 giorni dalla chiusura del trimestre Andamento della gestione PROSPETTI CONTABILI Accanto a ogni dato in cifre relativo al semestre, devono figurare quello del corrispondente periodo e quello di chiusura dell’esercizio precedente RELAZIONE TRIMESTRALE Società quotate Trasmessa al Collegio sindacale entro tre mesi dalla chiusura del semestre
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40. I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI E INTERNAZIONALI Non sono previsti dalla normativa civilistica ma sono divenuti di corrente accettazione e applicazione nella stesura dei bilanci In Italia, sono stati elaborati dalla Commissione per la statuizione dei principi contabili, di emanazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri A livello internazionale, sono stati elaborati i “Principi contabili internazionali” (IAS) dall’International Accounting Standard Committee Facilitano la comprensione e la comparabilità dei bilanci delle imprese Sono postulati, criteri, procedure, metodi, accettati e applicati dalle aziende, i quali stabiliscono le modalità di registrazione delle operazioni di gestione e i criteri di valutazione e di indicazione dei valori in bilancio. Stanno alla base in quanto supporto tecnico e fonte ispiratrice Costituiscono strumenti di interpretazione e di integrazione del disposto legislativo della normativa sul bilancio