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Il Bilancio d’esercizio
  16:18 Indice ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
IL BILANCIO D’ESERCIZIO Documento, redatto dagli amministratori alla fine dell’esercizio, con cui si rappresentano la situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda e il risultato economico FINALITA’ - Rappresentare il quadro del  patrimonio aziendale  alla chiusura dell’esercizio - Evidenziare l’andamento della  gestione economica  (costi e ricavi) OBBLIGATORIETA’ - La compilazione del bilancio è disciplinata dal  Codice Civile - La  normativa fiscale  si basa sui risultati del bilancio per il calcolo delle imposte  STATO PATRIMONIALE  (art. 2424, 2424 bis C.c.) CONTO ECONOMICO  (art. 2425, 2425 bis C.c.)  NOTA INTEGRATIVA (art. 2427 C.c.) situazione patrimoniale e finanziaria componenti positivi e negativi del reddito informazioni aggiuntive, esplicative e complementari (art. 2423, 2423 bis, 2423 ter C.c.)
REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO - 1 SCRITTURE D’ESERCIZIO Rilevano tutti e soli i fatti di gestione che hanno avuto la loro manifestazione finanziaria nel corso dell’esercizio INVENTARIO  al 31/12  obbligatorio (art. 2217 C.c.) Indica e valuta le attività e le passività (sulla base dei criteri di valutazione indicati all’art. 2426 C.c e dei principi contabili) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],E’ un documento di  DERIVAZIONE CONTABILE
SITUAZIONE CONTABILE FINALE STATO PATRIMONIALE  CONTO ECONOMICO  NOTA INTEGRATIVA SITUAZIONE PATRIMONIALE espone il patrimonio di funzionamento SITUAZIONE ECONOMICA   espone i componenti positivi e negativi del risultato economico d’esercizio SCRITTURE DI ASSESTAMENTO REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO - 2
DESTINATARI DEL BILANCIO Tutti coloro che hanno un “interesse” nei confronti dell’azienda (stakeholders) UTILIZZATORI ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Sono interessati al valore del dividendo,  alla puntualità nelle scadenze contrattuali, alla continuità dell’attività aziendale, al valore del reddito realizzato Sono interessati alla  redditività degli investimenti e alla stabilità dell’attività  aziendale
  16:18 SOCIETA’ DI CAPITALI AZIENDE  INDIVIDUALI E  SOCIETA’ DI PERSONE STATO PATRIMONIALE =  Situazione patrimoniale CONTO ECONOMICO  =  Situazione economica Forma  LIBERA STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO NOTA INTEGRATIVA Forma  OBBLIGATORIA   (art. 2423, 2423 bis, 2423 ter C.c.) ,[object Object],[object Object],[object Object],Scopo:   fornire una conoscenza dell’andamento della gestione aziendale ai soci e ai terzi Documento PUBBLICO Scopo:   fornire una conoscenza dell’andamento della gestione aziendale al proprietario o ai soci Documento INTERNO OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO - 1
SOCIETA’ DI CAPITALI AZIENDE  INDIVIDUALI E  SOCIETA’ DI PERSONE applicare i  CRITERI DI VALUTAZIONE  stabiliti dall’art. 2426 C.c. allegare il bilancio alla  DICHIARAZIONE DEI REDDITI OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO - 2 Tutte le aziende devono:
IL BILANCIO D’ESERCIZIO DELLA S.P.A. ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],BILANCIO D’ESERCIZIO REVISIONE Procedure di auditing ,[object Object],[object Object],[object Object],Allegati del bilancio ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Assolve a due importanti funzioni: Funzione conoscitiva Funzione di controllo Offre informazioni sulla gestione, sul patrimonio, sulle scelte strategiche E’ lo strumento con cui i soci controllano l’operato degli amministratori •  garantire un  minimo di informazione  ai soggetti interessati    le  caratteristiche  che il bilancio d’esercizio deve possedere per consentire il raggiungimento di finalità di interesse pubblico sono: •  essere  attendibile  riguardo alle informazioni sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell’impresa •  essere  neutrale   riguardo alle informazioni fornite    il legislatore ha stabilito con esattezza e in modo uniforme  contenuto e struttura  del bilancio per tutte le imprese costituite nella forma giuridica di società di capitali •   fanno  eccezione  le imprese che svolgono determinate attività per le quali sono previsti contenuti  e strutture specifici che meglio si adattano alle loro particolari realtà aziendali  IL BILANCIO D’ESERCIZIO DELLA S.P.A.
I POSTULATI DI BILANCIO I postulati di bilancio sono principi fondamentali di carattere generale, linee guida che gli amministratori devono assumere come riferimento nella redazione del bilancio d’esercizio con lo scopo di fornire informazioni compiute e corrette sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda POSTULATI  DI BILANCIO clausole generali principi di redazione Le  clausole generali  “governano” tutta la normativa del bilancio, nel senso che qualora l’applicazione delle norme specifiche non consenta di ottenere una rappresentazione veritiera e corretta, le clausole generali assumono una prevalenza assoluta sulle regole specifiche. I  principi di redazione  sono gerarchicamente subordinati alle clausole generali e costituiscono il quadro entro il quale devono essere effettuate le valutazioni.  I  criteri di valutazione  impongono delle norme di comportamento a chi redige il bilancio, al fine di limitarne il potere discrezionale nell’effettuare stime e congetture.
LE CLAUSOLE GENERALI Il bilancio deve essere redatto con  chiarezza  e deve rappresentare in modo  veritiero e corretto  la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico (art. 2423 C.c.) con tale norma il legislatore ha voluto indicare due  POSTULATI FONDAMENTALI CHIAREZZA   = intelligibilità - comprensibilità RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA  = quadro fedele
CHIAREZZA ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
VERITÀ E CORRETTEZZA ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],DEROGA OBBLIGATORIA  (art. 2423) Obbligo di derogare dalle disposizioni stabilite negli articoli successivi, con indicazione nella Nota integrativa dei motivi e degli effetti sul reddito e sul patrimonio, quando queste siano incompatibili con le clausole generali Al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta
  16:18 I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO  (art. 2432 bis) principio della  PRUDENZA 1) la valutazione deve essere fatta secondo  prudenza  e nella prospettiva della  continuazione  dell’attività  2) si possono indicare solo gli  utili realizzati  alla data di chiusura del bilancio d’esercizio 3) si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di  competenza  dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento 4) si deve tenere conto  dei rischi e delle perdite di competenza  dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo principio della  CONTINUITÀ principio della  COMPETENZA 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere  valutati separatamente 6) i  criteri di valutazione non  possono essere  modificati  da un esercizio all’altro principio della  VALUTAZIONE SEPARATA principio della  COSTANZA Deroghe  facoltative  sono consentite in casi eccezionali (da motivare nella Nota integrativa, con indicazione degli effetti sul reddito e sul patrimonio)
Principio della  CONTINUITÀ AZIENDALE : le valutazioni devono essere eseguite in ipotesi di normale funzionamento (e quindi escludendo ipotesi di liquidazione o di cessione) e tenendo presenti le presumibili evoluzioni della gestione e i programmi operativi ai quali parteciperanno i beni che sono oggetto di valutazione. Ribadisce e rafforza il principio della  PRUDENZA , escludendo la possibilità di prendere in considerazione profitti non ancora realizzati; precisa, inoltre, che il momento nel quale il realizzo deve essersi verificato è quello della chiusura dell’esercizio. 1) Principio della  COMPETENZA ECONOMICA : il reddito va determinato attribuendo i costi e i ricavi all’esercizio a cui si riferiscono “economicamente” e non a quello in cui sono pagati o riscossi; ciò significa che si devono attribuire al periodo costi e ricavi che si riferiscono a operazioni che si sono in esso concluse, vale a dire componenti economiche che riguardano processi produttivi che si sono conclusi nel periodo considerato. 3) PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 2) Principio della  PRUDENZA : devono essere imputati al periodo le perdite presunte non ancora verificatesi, mentre non vanno assolutamente presi in considerazione gli eventuali utili non ancora realizzati; scopo: evitare la distribuzione di utili che l’impresa non ha effettivamente conseguito.
Principio della  VALUTAZIONE SEPARATA : se in una stessa voce sono inclusi elementi eterogenei si devono adottare criteri di valutazione differenti; scopo: evitare che nella valutazione complessiva di una specifica voce patrimoniale vengano compensate perdite presunte con utili non ancora realizzati (utili sperati) 5) Principio della  COSTANZA . Scopo: evitare “manovre” sulle valutazioni (accorgimenti valutativi tendenti a pilotare i risultati economici d’esercizio) e assicurare le condizioni per la comparabilità dei bilanci nel tempo. 6) PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 4) Principio della  considerazione dei rischi e delle perdite di  COMPETENZA  dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura (cioè nel periodo che intercorre tra la fine dell’esercizio e la redazione dei conti annuali); questo principio riafferma e rafforza il principio della  PRUDENZA .
I CRITERI DI VALUTAZIONE PREVISTI DAL CODICE CIVILE (art. 2426) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
A criterio del costo   d’acquisto o di produzione - eventuale ammortamento se  A  >  B B valore d’uso valore di presunto realizzo in base al principio della prudenza CRITERI DI VALUTAZIONE ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],oppure C criterio del valore presumibile di realizzazione  (per i crediti) ,[object Object],[object Object],   il  principio generale  è quello del  COSTO , inteso come  insieme degli oneri sostenuti  dall’azienda per l’acquisizione o la produzione di un determinato bene
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],(punto 2) AMMORTAMENTO SISTEMATICO in relazione alla  residua possibilità di utilizzazione (se l’utilizzazione è limitata nel tempo) (punto 3) MINOR VALORE :  il bene deve essere  svalutato (principio generale della rappresentazione veritiera e corretta) Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata: il bene deve essere  rivalutato . oppure  se durevolmente inferiore  (a causa di danneggiamenti derivanti da eventi particolari, di fenomeni di obsolescenza imprevisti, di imprevisti mutamenti nella domanda dei prodotti, ecc.) relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento a partire dal quale il bene può essere utilizzato
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (punto 5) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITA’  aventi utilità pluriennale non sono distribuibili dividendi in mancanza di copertura con riserve disponibili ammortamento entro un periodo non superiore a cinque anni (punto 6) AVVIAMENTO se acquisito a titolo oneroso iscrizione con il consenso del collegio sindacale ammortamento entro un periodo di cinque anni; è consentito anche un periodo superiore da motivare nella Nota integrativa
(punto 1) COSTO oppure (punto 4) FRAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO se il costo è maggiore del valore della frazione del patrimonio netto (punto 3) LA DIFFERENZA  DEVE  ESSERE MOTIVATA NELLA NOTA INTEGRATIVA. LA DIFFERENZA  PUÒ  ESSERE ISCRITTA NELL’ATTIVO indicando le ragioni nella Nota integrativa. Detta differenza deve essere  AMMORTIZZATA  per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all’avviamento. plusvalenze negli esercizi successivi a  RISERVA NON DISTRIBUIBILE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE CREDITI (punto 8) VALORE PRESUMIBILE DI REALIZZAZIONE
RIMANENZE DI MATERIE, PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI, PRODOTTI FINITI E MERCI TITOLI E ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI oppure  se minore  del costo al VALORE DI REALIZZAZIONE DESUMIBILE DALL’ANDAMENTO DEL MERCATO (punto 10) METODO DI CALCOLO DEL COSTO media ponderata primo entrato, primo uscito (FIFO) ultimo entrato, primo uscito (LIFO) (punto 9) se il valore ottenuto differisce il misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio, indicare la differenza per categorie di beni  nella NOTA INTEGRATIVA   COSTO DI ACQUISTO O DI PRODUZIONE (esclusi i costi di distribuzione) Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi.
(punto 11) LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE iscrizione sulla base dei  CORRISPETTIVI CONTRATTUALI   maturati con ragionevole certezza (punto 12) ATTREZZATURE, MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO iscrizione ad un  VALORE COSTANTE ,  qualora siano costantemente rinnovate di scarsa importanza senza variazioni sensibili nella entità valore composizione ragionevole certezza: la determinazione della percentuale di maturazione dei corrispettivi deve essere effettuata con prudenza, tenendo anche presenti le possibili contestazioni dei committenti Criteri alternativi a quelli indicati in precedenza purché
SCHEMA DI SINTESI DELLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO PASSIVO A B C D CREDITI VERSO SOCI IMMOBILIZZAZIONI ATTIVO CIRCOLANTE RATEI E RISCONTI D A B C E PATRIMONIO NETTO FONDI PER RISCHI E ONERI TRATTAMENTO DI FINE  RAPPORTO  DI LAVORO SUBORDINATO DEBITI RATEI E RISCONTI FORMA A SEZIONI CONTRAPPOSTE
Gli impieghi sono inseriti secondo la loro destinazione economica . Criterio di  liquidità  al contrario Le fonti sono inserite  secondo la  provenienza . Non c’è distinzione netta  tra fonti a breve e  fonti a medio lungo termine. E’ redatto in unità di euro. Differenze tra valori di bilancio e valori contabili vanno  iscritti in una  RISERVA DA ARROTONDAMENTO (Gruppo VII Altre Riserve) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Gli importi esposti nell’attivo sono al netto delle poste di rettifica
SCHEMA DI SINTESI DEL CONTO ECONOMICO A B C D E VALORE DELLA PRODUZIONE –  COSTI DELLA PRODUZIONE ___________________________________________________________ +/– PROVENTI E ONERI FINANZIARI +/– RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE +/– PROVENTI E ONERI STRAORDINARI ___________________________________________________________ = DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI  DELLA PRODUZIONE (A-B) = RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) –   Imposte sul reddito dell’esercizio ___________________________________________________________ = UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO FORMA SCALARE
Utilizza la configurazione a   valore e costi della produzione .  Classificazione dei componenti negativi e positivi del reddito per   natura Lo schema evidenzia: il   risultato della gestione operativa   (A-B) il  risultato della gestione finanziaria il  risultato della gestione straordinaria il  risultato prima delle imposte E’ redatto in unità di euro. Le differenze tra valori di bilancio e valori contabili vanno  iscritte nei  PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (Gruppo E – voce 20 - 21 ,[object Object],[object Object],[object Object]
LA NOTA INTEGRATIVA (art. 2427) La Nota integrativa ha la funzione di  ampliare la comprensibilità e la chiarezza dello Stato patrimoniale e del Conto economico , attraverso  informazioni complementari  inerenti le voci e i valori in essi esposti e le  motivazioni delle scelte  operate - illustrazione dei  criteri di valutazione  adottati  ( punto 1 ) ,[object Object],[object Object],[object Object],=  chiave di lettura delle parti contabili di bilancio ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Contenuto
GLI ALLEGATI AL BILANCIO D’ESERCIZIO Relazione del collegio sindacale Relazione sulla gestione Relazione della Società di revisione (per le società quotate) Copie dei bilanci delle società controllate Prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate Copia del verbale dell’assemblea che approva il bilancio Elenco dei soci o azionisti Informazioni e prospetti richiesti dalle norme tributarie Informativa complementare prevista o raccomandata dal CNDC, dal CNR e dalla CONSOB
LA RELAZIONE SULLA GESTIONE (art. 2428 C.c.) Contenuto: •  informazioni relative al numero e al valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti possedute  (al fine di assicurare la massima trasparenza e il rispetto delle norme di legge) La relazione sulla gestione, redatta dagli amministratori, deve contenere  informazioni sulla situazione della società e sull’andamento della gestione ,  sulle relazioni della società con il mondo esterno, sulle politiche perseguite, sui piani e i programmi aziendali.  •  attività di ricerca e sviluppo •  rapporti con le imprese collegate e controllate •  fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio  (che siano significativi rispetto all’andamento della gestione) •  evoluzione prevedibile della gestione
CONTROLLO ANNUALE SUL BILANCIO Società non quotate ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Società quotate   Spetta a SINDACI SOCIETA’ DI REVISIONE ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],SINDACI
LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE Contenuto   (dai Principi di comportamento del collegio sindacale elaborati dal CNDC e CNR) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],La relazione del collegio sindacale ha per oggetto il resoconto dell’attività di vigilanza svolta e dei risultati da questa raggiunti ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Società non  quotate
LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Contenuto   (dai Principi di comportamento del collegio sindacale elaborati dal CNDC e CNR) Società quotate
LA REVISIONE CONTABILE LEGALE VOLONTARIA La revisione consente di esprimere un giudizio sulla attendibilità del bilancio La revisione si conclude con una relazione da parte della società di revisione preposta. Si ricorre a società di revisione che rilasciano una relazione sul bilancio. E’ obbligatoria per le società quotate ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Socio La revisione è effettuata sulla base di  apposti principi di revisione ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],LA RELAZIONE DI CERTIFICAZIONE
FORMAZIONE, APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE Bilancio e  Relazione degli amministratori Al  collegio sindacale  almeno 30 giorni prima della data prevista per l’Assemblea Bilancio, Relazione degli amministratori e Relazione dei sindaci DEPOSITO  presso la sede sociale almeno  15 giorni prima Approvato il bilancio, entro 30 giorni deposito presso UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE Se quotate anche alla CONSOB in formato digitale ,[object Object],[object Object],Alla  società di revisione  almeno 45 giorni prima Alla  Consob  almeno 20 giorni prima Se quotata
RELAZIONE SEMESTRALE E RELAZIONE TRIMESTRALE RELAZIONE SEMESTRALE Depositata presso la sede sociale  e  trasmessa alla Consob  entro  quattro mesi  dalla chiusura del semestre COMMENTO Scopo : fornire agli investitori informazioni per un giudizio sull’andamento della gestione e per un confronto con il corrispondente periodo dell’esercizio precedente STATO PATRIMONIALE Solo le voci precedute da numeri romani CONTO ECONOMICO Solo le voci precedute da numeri arabi entro  45 giorni  dalla chiusura del trimestre Andamento della gestione PROSPETTI CONTABILI Accanto a ogni dato in cifre relativo al semestre, devono figurare quello del corrispondente periodo e quello di chiusura dell’esercizio precedente RELAZIONE TRIMESTRALE Società quotate   Trasmessa al Collegio sindacale  entro  tre mesi  dalla chiusura  del semestre
IL BILANCIO D’ESERCIZIO IN FORMA ABBREVIATA (art. 2435 bis C.c.) •  totale dell’attivo dello Stato patrimoniale :  €  3.125.000    possono usufruire di tale opportunità le società di capitali che  nel primo esercizio di vita  o, successivamente,  per due esercizi consecutivi  non abbiano superato  due dei seguenti  limiti : •  totale ricavi delle vendite e delle prestazioni :  €  6.250.000 ,[object Object],[object Object],[object Object],   non sono ammesse semplificazioni  nella redazione del  Conto economico  che, quindi, deve essere sempre strutturato come previsto dall’art. 2425 c.c. •  dipendenti occupati  in media nell’esercizio:  n. 50 unità
I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI E INTERNAZIONALI Non sono previsti dalla normativa civilistica ma sono divenuti di corrente accettazione e applicazione nella stesura dei bilanci In Italia, sono stati elaborati dalla Commissione per la statuizione dei principi contabili, di emanazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri A livello internazionale, sono stati elaborati i “Principi contabili internazionali” (IAS) dall’International Accounting Standard Committee Facilitano la comprensione e la comparabilità dei bilanci delle imprese Sono postulati, criteri, procedure, metodi, accettati e applicati dalle aziende, i quali stabiliscono le modalità di registrazione delle operazioni di gestione e i criteri di valutazione e di indicazione dei valori in bilancio. Stanno alla base in quanto supporto tecnico e fonte ispiratrice Costituiscono strumenti di interpretazione e di integrazione del disposto legislativo della  normativa sul bilancio
PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],PRINCIPI CONTABILI  APPLICATI Riguardano singole voci o poste del bilancio (documenti dal n. 12 al n. 30) NORMATIVA CIVILISTICA art. 2423.2 art. 2423.2 art. 2423.3 Giurisprudenza art. 2423 bis art. 2364 art. 2424 art. 2423 bis art. 2423 bis D.Lgs 87/92 art. 2426 art. 2423 bis PRINCIPI CONTABILI GENERALI Verità e correttezza Comprensibilità (chiarezza) Utilità del bilancio per i destinatari e completezza dell’informazione Neutralità (imparzialità) Prudenza Periodicità Comparabilità Omogeneità Continuità (costanza) Competenza Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali Costo come criterio base per le valutazioni Conformità del procedimento di formazione del bilancio ai corretti principi contabili Informativa supplementare Verificabilità dell’informazione
Il Bilancio d’esercizio FINE

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Bilancio d'esercizio

  • 2.
  • 3. IL BILANCIO D’ESERCIZIO Documento, redatto dagli amministratori alla fine dell’esercizio, con cui si rappresentano la situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda e il risultato economico FINALITA’ - Rappresentare il quadro del patrimonio aziendale alla chiusura dell’esercizio - Evidenziare l’andamento della gestione economica (costi e ricavi) OBBLIGATORIETA’ - La compilazione del bilancio è disciplinata dal Codice Civile - La normativa fiscale si basa sui risultati del bilancio per il calcolo delle imposte STATO PATRIMONIALE (art. 2424, 2424 bis C.c.) CONTO ECONOMICO (art. 2425, 2425 bis C.c.) NOTA INTEGRATIVA (art. 2427 C.c.) situazione patrimoniale e finanziaria componenti positivi e negativi del reddito informazioni aggiuntive, esplicative e complementari (art. 2423, 2423 bis, 2423 ter C.c.)
  • 4.
  • 5. SITUAZIONE CONTABILE FINALE STATO PATRIMONIALE CONTO ECONOMICO NOTA INTEGRATIVA SITUAZIONE PATRIMONIALE espone il patrimonio di funzionamento SITUAZIONE ECONOMICA espone i componenti positivi e negativi del risultato economico d’esercizio SCRITTURE DI ASSESTAMENTO REDAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO - 2
  • 6.
  • 7.
  • 8. SOCIETA’ DI CAPITALI AZIENDE INDIVIDUALI E SOCIETA’ DI PERSONE applicare i CRITERI DI VALUTAZIONE stabiliti dall’art. 2426 C.c. allegare il bilancio alla DICHIARAZIONE DEI REDDITI OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO - 2 Tutte le aziende devono:
  • 9.
  • 10. Assolve a due importanti funzioni: Funzione conoscitiva Funzione di controllo Offre informazioni sulla gestione, sul patrimonio, sulle scelte strategiche E’ lo strumento con cui i soci controllano l’operato degli amministratori • garantire un minimo di informazione ai soggetti interessati  le caratteristiche che il bilancio d’esercizio deve possedere per consentire il raggiungimento di finalità di interesse pubblico sono: • essere attendibile riguardo alle informazioni sulla situazione finanziaria, patrimoniale ed economica dell’impresa • essere neutrale riguardo alle informazioni fornite  il legislatore ha stabilito con esattezza e in modo uniforme contenuto e struttura del bilancio per tutte le imprese costituite nella forma giuridica di società di capitali • fanno eccezione le imprese che svolgono determinate attività per le quali sono previsti contenuti e strutture specifici che meglio si adattano alle loro particolari realtà aziendali IL BILANCIO D’ESERCIZIO DELLA S.P.A.
  • 11. I POSTULATI DI BILANCIO I postulati di bilancio sono principi fondamentali di carattere generale, linee guida che gli amministratori devono assumere come riferimento nella redazione del bilancio d’esercizio con lo scopo di fornire informazioni compiute e corrette sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda POSTULATI DI BILANCIO clausole generali principi di redazione Le clausole generali “governano” tutta la normativa del bilancio, nel senso che qualora l’applicazione delle norme specifiche non consenta di ottenere una rappresentazione veritiera e corretta, le clausole generali assumono una prevalenza assoluta sulle regole specifiche. I principi di redazione sono gerarchicamente subordinati alle clausole generali e costituiscono il quadro entro il quale devono essere effettuate le valutazioni. I criteri di valutazione impongono delle norme di comportamento a chi redige il bilancio, al fine di limitarne il potere discrezionale nell’effettuare stime e congetture.
  • 12. LE CLAUSOLE GENERALI Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico (art. 2423 C.c.) con tale norma il legislatore ha voluto indicare due POSTULATI FONDAMENTALI CHIAREZZA = intelligibilità - comprensibilità RAPPRESENTAZIONE VERITIERA E CORRETTA = quadro fedele
  • 13.
  • 14.
  • 15. 16:18 I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO (art. 2432 bis) principio della PRUDENZA 1) la valutazione deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività 2) si possono indicare solo gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio d’esercizio 3) si deve tenere conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento 4) si deve tenere conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo principio della CONTINUITÀ principio della COMPETENZA 5) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente 6) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro principio della VALUTAZIONE SEPARATA principio della COSTANZA Deroghe facoltative sono consentite in casi eccezionali (da motivare nella Nota integrativa, con indicazione degli effetti sul reddito e sul patrimonio)
  • 16. Principio della CONTINUITÀ AZIENDALE : le valutazioni devono essere eseguite in ipotesi di normale funzionamento (e quindi escludendo ipotesi di liquidazione o di cessione) e tenendo presenti le presumibili evoluzioni della gestione e i programmi operativi ai quali parteciperanno i beni che sono oggetto di valutazione. Ribadisce e rafforza il principio della PRUDENZA , escludendo la possibilità di prendere in considerazione profitti non ancora realizzati; precisa, inoltre, che il momento nel quale il realizzo deve essersi verificato è quello della chiusura dell’esercizio. 1) Principio della COMPETENZA ECONOMICA : il reddito va determinato attribuendo i costi e i ricavi all’esercizio a cui si riferiscono “economicamente” e non a quello in cui sono pagati o riscossi; ciò significa che si devono attribuire al periodo costi e ricavi che si riferiscono a operazioni che si sono in esso concluse, vale a dire componenti economiche che riguardano processi produttivi che si sono conclusi nel periodo considerato. 3) PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 2) Principio della PRUDENZA : devono essere imputati al periodo le perdite presunte non ancora verificatesi, mentre non vanno assolutamente presi in considerazione gli eventuali utili non ancora realizzati; scopo: evitare la distribuzione di utili che l’impresa non ha effettivamente conseguito.
  • 17. Principio della VALUTAZIONE SEPARATA : se in una stessa voce sono inclusi elementi eterogenei si devono adottare criteri di valutazione differenti; scopo: evitare che nella valutazione complessiva di una specifica voce patrimoniale vengano compensate perdite presunte con utili non ancora realizzati (utili sperati) 5) Principio della COSTANZA . Scopo: evitare “manovre” sulle valutazioni (accorgimenti valutativi tendenti a pilotare i risultati economici d’esercizio) e assicurare le condizioni per la comparabilità dei bilanci nel tempo. 6) PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO 4) Principio della considerazione dei rischi e delle perdite di COMPETENZA dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura (cioè nel periodo che intercorre tra la fine dell’esercizio e la redazione dei conti annuali); questo principio riafferma e rafforza il principio della PRUDENZA .
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21. ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (punto 5) COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO COSTI DI RICERCA, DI SVILUPPO E DI PUBBLICITA’ aventi utilità pluriennale non sono distribuibili dividendi in mancanza di copertura con riserve disponibili ammortamento entro un periodo non superiore a cinque anni (punto 6) AVVIAMENTO se acquisito a titolo oneroso iscrizione con il consenso del collegio sindacale ammortamento entro un periodo di cinque anni; è consentito anche un periodo superiore da motivare nella Nota integrativa
  • 22. (punto 1) COSTO oppure (punto 4) FRAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO se il costo è maggiore del valore della frazione del patrimonio netto (punto 3) LA DIFFERENZA DEVE ESSERE MOTIVATA NELLA NOTA INTEGRATIVA. LA DIFFERENZA PUÒ ESSERE ISCRITTA NELL’ATTIVO indicando le ragioni nella Nota integrativa. Detta differenza deve essere AMMORTIZZATA per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all’avviamento. plusvalenze negli esercizi successivi a RISERVA NON DISTRIBUIBILE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE PARTECIPAZIONI IN IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE CREDITI (punto 8) VALORE PRESUMIBILE DI REALIZZAZIONE
  • 23. RIMANENZE DI MATERIE, PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI, PRODOTTI FINITI E MERCI TITOLI E ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI oppure se minore del costo al VALORE DI REALIZZAZIONE DESUMIBILE DALL’ANDAMENTO DEL MERCATO (punto 10) METODO DI CALCOLO DEL COSTO media ponderata primo entrato, primo uscito (FIFO) ultimo entrato, primo uscito (LIFO) (punto 9) se il valore ottenuto differisce il misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell’esercizio, indicare la differenza per categorie di beni nella NOTA INTEGRATIVA   COSTO DI ACQUISTO O DI PRODUZIONE (esclusi i costi di distribuzione) Tale minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti meno i motivi.
  • 24. (punto 11) LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE iscrizione sulla base dei CORRISPETTIVI CONTRATTUALI maturati con ragionevole certezza (punto 12) ATTREZZATURE, MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO iscrizione ad un VALORE COSTANTE , qualora siano costantemente rinnovate di scarsa importanza senza variazioni sensibili nella entità valore composizione ragionevole certezza: la determinazione della percentuale di maturazione dei corrispettivi deve essere effettuata con prudenza, tenendo anche presenti le possibili contestazioni dei committenti Criteri alternativi a quelli indicati in precedenza purché
  • 25. SCHEMA DI SINTESI DELLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO PASSIVO A B C D CREDITI VERSO SOCI IMMOBILIZZAZIONI ATTIVO CIRCOLANTE RATEI E RISCONTI D A B C E PATRIMONIO NETTO FONDI PER RISCHI E ONERI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO DEBITI RATEI E RISCONTI FORMA A SEZIONI CONTRAPPOSTE
  • 26.
  • 27. SCHEMA DI SINTESI DEL CONTO ECONOMICO A B C D E VALORE DELLA PRODUZIONE – COSTI DELLA PRODUZIONE ___________________________________________________________ +/– PROVENTI E ONERI FINANZIARI +/– RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE +/– PROVENTI E ONERI STRAORDINARI ___________________________________________________________ = DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) = RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) – Imposte sul reddito dell’esercizio ___________________________________________________________ = UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO FORMA SCALARE
  • 28.
  • 29.
  • 30. GLI ALLEGATI AL BILANCIO D’ESERCIZIO Relazione del collegio sindacale Relazione sulla gestione Relazione della Società di revisione (per le società quotate) Copie dei bilanci delle società controllate Prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio delle società collegate Copia del verbale dell’assemblea che approva il bilancio Elenco dei soci o azionisti Informazioni e prospetti richiesti dalle norme tributarie Informativa complementare prevista o raccomandata dal CNDC, dal CNR e dalla CONSOB
  • 31. LA RELAZIONE SULLA GESTIONE (art. 2428 C.c.) Contenuto: • informazioni relative al numero e al valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti possedute (al fine di assicurare la massima trasparenza e il rispetto delle norme di legge) La relazione sulla gestione, redatta dagli amministratori, deve contenere informazioni sulla situazione della società e sull’andamento della gestione , sulle relazioni della società con il mondo esterno, sulle politiche perseguite, sui piani e i programmi aziendali. • attività di ricerca e sviluppo • rapporti con le imprese collegate e controllate • fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio (che siano significativi rispetto all’andamento della gestione) • evoluzione prevedibile della gestione
  • 32.
  • 33.
  • 34.
  • 35.
  • 36.
  • 37.
  • 38. RELAZIONE SEMESTRALE E RELAZIONE TRIMESTRALE RELAZIONE SEMESTRALE Depositata presso la sede sociale e trasmessa alla Consob entro quattro mesi dalla chiusura del semestre COMMENTO Scopo : fornire agli investitori informazioni per un giudizio sull’andamento della gestione e per un confronto con il corrispondente periodo dell’esercizio precedente STATO PATRIMONIALE Solo le voci precedute da numeri romani CONTO ECONOMICO Solo le voci precedute da numeri arabi entro 45 giorni dalla chiusura del trimestre Andamento della gestione PROSPETTI CONTABILI Accanto a ogni dato in cifre relativo al semestre, devono figurare quello del corrispondente periodo e quello di chiusura dell’esercizio precedente RELAZIONE TRIMESTRALE Società quotate Trasmessa al Collegio sindacale entro tre mesi dalla chiusura del semestre
  • 39.
  • 40. I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI E INTERNAZIONALI Non sono previsti dalla normativa civilistica ma sono divenuti di corrente accettazione e applicazione nella stesura dei bilanci In Italia, sono stati elaborati dalla Commissione per la statuizione dei principi contabili, di emanazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri A livello internazionale, sono stati elaborati i “Principi contabili internazionali” (IAS) dall’International Accounting Standard Committee Facilitano la comprensione e la comparabilità dei bilanci delle imprese Sono postulati, criteri, procedure, metodi, accettati e applicati dalle aziende, i quali stabiliscono le modalità di registrazione delle operazioni di gestione e i criteri di valutazione e di indicazione dei valori in bilancio. Stanno alla base in quanto supporto tecnico e fonte ispiratrice Costituiscono strumenti di interpretazione e di integrazione del disposto legislativo della normativa sul bilancio
  • 41.