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23 settembre 2010 - Cat: Sistemi di gestione                                     di Anna Guardavilla



Sicurezza sul lavoro: le responsabilità nella
pubblica amministrazione
Le responsabilità dei soggetti del sistema di gestione della prevenzione nella pubblica
                                                                                                                                Notizie brevi da PuntoSicuro
amministrazione. A cura di Anna Guardavilla.
                                                                                                                                26/12/2012 - Valutazione con le
                                                    Pubblicità                                                                  procedure standardizzate: proroga al 30
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pagina sul Social                 www.formazioneintermediari.com/2008
Network a cui sei           Sicurezza Sul Lavoro ? Scopri Il Nostro Corso Dl 81/2008 !                                          21/12/2012 - Pubblicato il nuovo elenco
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                                                                                                                                dei soggetti abilitati per l'effettuazione
                                                                                                                                delle verifiche periodiche
    Consiglia   1


                                    del sistema di gestione della prevenzione nella pubblica                                    Ultimi Documenti inseriti              « 1/3 »




La questione che il presente contributo intende prendere in esame è quella relativa alle
responsabilità dei soggetti chiamati ad occuparsi della salute e sicurezza del lavoro nell’ambito
della Pubblica Amministrazione. Per far questo occorre premettere che in qualunque
organizzazione, ente, pubblico o privato, la gestione della prevenzione si snoda attraverso due                                    26/12/2012:
                                                                                                                                   26/12/2012 Legge di stabilità 2013 -
linee fondamentali: quella operativa – incentrata su datore di lavoro, dirigente e preposto – e                                 Disposizioni per la formazione del bilancio
quella consultiva che è imperniata sul SPP. Tra le due linee vi è poi il medico competente che è                                annuale e pluriennale dello Stato. Disegno
destinatario sia di obblighi che di compiti.                                                                                    di legge 5534-bis-B approvato dalla
                                                                                                                                Camera dei deputati della Repubblica il 21
                                                                                                                                dicembre 2012. In attesa di pubblicazione
                                                    Pubblicità                                                                  sulla Gazzetta ufficiale.
                                        Sicurezza sul lavoro - SAFETY TUTOR
                            Strumento multimediale che contribuisce a rendere concreta ed                                         21/12/2012: Corte di Cassazione -
                                                                                                                                  21/12/2012
                                   efficace l'attività di formazione ed informazione
                                                                                                                                Penale Sezione IV - Sentenza n. 36272 del
                                                                                                                                20 settembre 2012 (u. p. 14 giugno 2012)
                                                                                                                                - Pres. Brusco – Est. Dovere – P.M.
Partendo dal primo profilo, e andando quindi a prendere in esame la figura di datore di lavoro
                                                                                                                                Policastro – Ric. M.. - Una condotta
nell’ambito pubblico e dunque la relativa definizione, occorre sottolineare che quest’ultima è
                                                                                                                                confusionale da parte del lavoratore per
stata modificata ed arricchita (rispetto a quella del decreto 626/94) dal D.Lgs. 81/08 che ha
                                                                                                                                effetto dell’ebbrezza alcolica equivale a un
recepito importanti orientamenti della giurisprudenza della Cassazione.
                                                                                                                                comportamento imprudente del lavoratore,
E pertanto attualmente ai sensi dell’art. 2 lett. b) del testo unico “nelle pubbliche amministrazioni
                                                                                                                                per fronteggiare il quale l’obbligo
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro
                                                                                                                                prevenzionistico è posto comunque a
si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente
                                                                                                                                carico del datore di lavoro.
qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia
gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto                                         19/12/2012: Commissione per gli
                                                                                                                                   19/12/2012
dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di                            interpelli - interpello n. 3/2012 con
autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non                               risposta del 15 novembre 2012 al Consiglio
conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo”.                             Nazionale degli Ingegneri - pubblicazione
Il decreto 81 ha dunque provveduto a precisare, in recepimento degli orientamenti della                                         dell’interpello: 22 novembre 2012 -
preesistente giurisprudenza di legittimità, che il soggetto individuato quale datore di lavoro                                  Requisiti del personale destinato ad
nell’ambito pubblico deve essere dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa, e che in caso                                eseguire lavori sotto tensione — Articolo 82
di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di                              D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e
lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo.                                                                               integrazioni.

                                                                                                                                Vedi tutti i documenti inseriti...
Per dirla con il Procuratore Generale Deidda, in un suo intervento su questi temi, “la designazione
del datore di lavoro pubblico non può essere presa per oro colato, ma deve essere sottoposta a
verifica”.


Già prima del D.Lgs. 81/08 la Suprema Corte aveva infatti già avuto modo di stabilire a più
riprese quanto attualmente previsto nella definizione di datore di lavoro pubblico in ordine ai
requisiti per una corretta individuazione e ai poteri del soggetto individuato.                           Le Statistiche di PuntoSicuro
In  Cass. Pen., Sez. Quarta, sent. n. 38840 del 21 ottobre 2005, richiamata da Cass. Pen. n.
35137 del 2007, che ha confermato la responsabilità di un Sindaco - il quale non aveva                    Articoli: 12.071| Banca Dati: 4.677
                                                                                                                     12.071
provveduto ad individuare il soggetto o i soggetti cui conferire la qualifica di datore di lavoro         Iscritti alla Newsletter: 43.042
prevenzionistico - per l’infortunio occorso ad un operaio del Comune, la Corte afferma che
“questa mancata indicazione non può che avere la conseguenza - a meno di ritenere che per un
                                                                                                          Le Rubriche di PuntoSicuro
indefinito periodo di tempo si crei una sorta di immunità derivante da una scelta omissiva
consapevole dell’obbligato - che sia l’organo di direzione politica a conservare la qualità di            SENTENZE COMMENTATE                                « 1/3 »
datore di lavoro quanto meno nel periodo successivo alla scadenza dei 60 giorni indicati dalla
                                                                                                          Responsabilità amministrativa a
legge e fino all’individuazione del datore di lavoro da parte dell’organo obbligato a questo              seguito di infortunio mortale
adempimento”.                                                                                             Sentenza di non luogo a procedere perché l’interesse
E “non v’è quindi dubbio che, una volta che gli organi di direzione politica abbiano adempiuto ai         dell’ente non può essere dedotto dalla mancata
                                                                                                          adozione del modello organizzativo ma va collegato alla
compiti programmatici loro affidati il dirigente sia responsabile dell’azione od omissione
                                                                                                          condotta della persona fisica. A cura di Anna Guardavilla.
nell’espletamento delle sue funzioni di attuazione del programma e, in questo senso, questa
sezione condivide l’orientamento fatto proprio dalla terza sezione di questa Corte (si veda in            QUESITI SUL DECRETO 81                             « 1/3 »
particolare la sentenza 13 gennaio 1999, n. 2297, Moffa, rv. 213156) che ha escluso la
                                                                                                          I quesiti sul decreto 81: sulla
responsabilità del sindaco per le contravvenzioni in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro
                                                                                                          formazione dei lavoratori autonomi
a meno che si riferiscano a carenze strutturali addebitabili ai vertici dell’ente”. (Si veda sul punto    Sulla formazione dei lavoratori autonomi alla luce dei
anche Cass. Pen. Sez. III sentenza n. 47249 del 30 novembre 2005).                                        nuovi accordi stato-regioni. A chi spetta la formazione
                                                                                                          in base ai rischi presenti nelle aziende presso cui
                                                                                                          lavorano? Di G. Porreca.
L’art. 18  c. 3 D.Lgs. 81/08 prevede poi che “gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di
manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei
                                                                                                          IMPARARE DAGLI ERRORI                              « 1/3 »
locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese
                                                                                                          Imparare dagli errori: i rischi degli
le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di
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norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal            Esempi tratti dall’archivio Infor.mo.: infortuni correlati al
presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei    contatto involontario e all’avvolgimento di capi di
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dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento
                                                                                                          cardanici. Le dinamiche degli incidenti e le misure di
all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.”                              prevenzione.
Tale norma, già presente nel decreto 626/94, è stata oggetto di applicazione da parte della
Cassazione Penale, Sez. Terza, nella sentenza 13 luglio 2004 n. 39268, in cui la Corte,
affrontando il tema dell’individuazione del datore di lavoro pubblico, ha sottolineato l’esigenza di
effettività dei poteri di gestione e la necessità di che questi siano correlati ad una “capacità
gestionale di natura patrimoniale.”
Nello specifico, il ricorso su cui la Corte è stata chiamata a pronunciarsi nel caso in specie era
stato proposto avverso una sentenza del Tribunale con la quale erano stati condannati,
rispettivamente, il Presidente della delegazione di amministrazione di un Policlinico universitario
e il direttore di un laboratorio di analisi del medesimo ente, il primo perché non manteneva
sgombre da materiale ed attrezzature le vie di fuga del laboratorio d’analisi dell'ospedale ed il
secondo per non aver mantenuto in buono stato di efficienza l'impianto di aspirazione nel
vuotatoio del laboratorio.
La Cassazione ha qui richiamato la rilevanza del principio di effettività ed in particolare di
“effettività della gestione del potere in considerazione della protezione accordata dalla
Costituzione ai fondamentali diritti inerenti alla legislazione antinfortunistica. […]
Infatti, se il datore di lavoro pubblico viene individuato nel dirigente al quale spettano i poteri di
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gestione ovvero nel funzionario non avente qualifica dirigenziale nel solo caso in cui costui sia
preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale (art. 2 lett. b) seconda parte d.l.vo n. 626 del       VIGNETTE DI PUNTOSICURO                            « 1/3 »
1994), l’art. 4 dodicesimo comma del decreto legislativo da ultimo citato precisa che “gli obblighi
relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare.. la sicurezza dei
locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni ... ivi comprese le istituzioni
scolastiche ed educative.. restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o
convenzioni, alla loro fornitura o manutenzione, precisando che “gli obblighi previsti...
relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari
preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione
competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico”.
Ed ha aggiunto: “peraltro, inoltre, occorre distinguere riguardo ad ogni ente, pubblico o privato,
in piena armonia con i principi espressi dalle normative organizzatorie ed istituzionali, fra difetti
strutturali e deficienze inerenti all’ordinario buon funzionamento delle strutture stesse,
ulteriormente suddividendosi in questo caso fra quelle di carattere occasionale, in ogni caso non
riferibili al soggetto apicale, e permanenti, giacché in detta ultima ipotesi si richiede la
comunicazione espressa o, comunque, la conoscenza delle stesse da parte degli organi di vertice.
Tale impostazione, con riferimento ad ogni ente, lega indissolubilmente l’esercizio dei poteri
gestionali, affidati ai dirigenti, all’attribuzione di “autonomi poteri di spesa” senza i quali non può
esserci alcun esercizio di facoltà gestionali e comporta la responsabilità del datore di lavoro
pubblico nell’individuare dirigenti in possesso di attitudini e capacità adeguate, prospettando,
quindi, una responsabilità “per culpa in eligendo” oltre che “in vigilando”.”
                                                                                                           Sicure feste a tutti!
Conclusivamente, “pertanto, la posizione del dirigente quale datore di lavoro comporta una
capacità gestionale di natura patrimoniale, poteri effettivi di gestione e l’esercizio di poteri non
esauriti in attività riconducibili esclusivamente alla categoria degli obblighi e, quindi, anche a        IMMAGINI DELL'INSICUREZZA                          « 1/3 »
quello della sospensione del servizio, mentre l’organo apicale è sempre responsabile,
alternativamente o cumulativamente, ove venga informato delle deficienze e non vi adempia
ovvero nel caso in cui siano necessarie impegnative di spesa, non consentite all’organo tecnico o
al dirigente del settore.”


In sostanza, già con la definizione introdotta col D.Lgs. 626/94, così come applicata dalla Corte
di Cassazione, e a maggior ragione ora con il D.Lgs. 81/08, si è accolta e ancor di più si accoglie
ora un concetto sostanziale e non formale di datore di lavoro.


In questa direzione sostanzialistica, oltre che di “ continuità normativa” rispetto al 626, si muove
anche la prima sentenza sul datore di lavoro pubblico emanata dalla Corte di Cassazione dopo
l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 (Cass. Pen. Sez. III sent. 17 luglio 2009 n. 29543).
In questa pronuncia la Corte si è occupata in particolare dell’individuazione del “datore di lavoro”       E’Natale...
a fini prevenzionistici nelle Aziende Unità Sanitarie Locali, affermando che “il direttore generale
dell’ASL, essendo collocato al vertice amministrativo e gestionale dell’ente pubblico, è tenuto            VIDEO DI PUNTOSICURO
all’osservanza delle norme di prevenzione e di sicurezza che rientrano nella più ampia nozione di
gestione dell’ente.
Per ‘datore di lavoro’ negli enti pubblici deve intendersi chi in concreto abbia il potere gestionale
sui luoghi di lavoro; nel caso di un’Azienda sanitaria del SSN questo potere gestionale, in
mancanza di alcuna delega, spetta al direttore generale […].   
L’art. 2 del D.Lgs. 81/08 infatti prevede espressamente che nelle p.a. di cui all’art. 1 c.2 D.Lgs.
165/2001 per ‘datore di lavoro’ si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione.   
Solo nel caso in cui un funzionario non avente qualifica dirigenziale sia preposto ad un ufficio
avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni
tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici […] e dotato di autonomi
poteri decisionali e di spesa, sullo stesso ricadono gli obblighi di prevenzione.”
                                                                                                           01 - Il sistema di sorveglianza degli
                                                                                                           infortuni mortali
La medesima sentenza poi ci ricorda, in merito all’ applicazione del D.Lgs. 758/94 alla figura del
datore di lavoro pubblico, che “anche in caso di mutamento del datore di lavoro non occorre la
reiterazione dell’invito alla regolarizzazione. Chi subentra come datore di lavoro è tenuto a
verificare al momento dell’assunzione dell’incarico lo statu quo e quindi anche eventuali
prescrizioni già impartite dall’organo di vigilanza.” (vedi anche, sul punto, Direttiva della Procura
di Milano del 1999).  
Sempre sul tema del D.Lgs. 758/94, la recentissima sentenza della Corte dei Conti – Sezione
Giurisdizionale Siciliana – n. 1574 del 12 luglio 2010, in un caso di ammissione di un Direttore
Generale di un Comune al pagamento di un quarto del massimo del’ammenda, a seguito di
regolarizzazione, il quale aveva disposto che la somma venisse liquidata dal Comune stesso con
onere a carico del bilancio comunale, ha stabilito che avendo tale sanzione il carattere della
personalità tale condotta era fonte di danno erariale. Analoga contestazione è stata rivolta anche
al RSPP del Comune, che a detta della Procura “in qualità di responsabile del servizio per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, avrebbe dovuto rifiutare il pagamento con fondi del bilancio
comunale”.
La Corte ha avuto così modo di ribadire che “in relazione alle sanzioni comminate ai sensi del
richiamato D.Lgs. 758/94, è, peraltro, uniforme la giurisprudenza di questa Corte nel riconoscere
la sussistenza della responsabilità amministrativa, laddove il pagamento della sanzione sia stato
imputato all’amministrazione di appartenenza (cfr., ex plurimis, Sezione Calabria n. 950/2008;
Sezione Sicilia n. 1829/08).”
E ha aggiunto: “né può ritenersi, come sostenuto dalla difesa, che il requisito della colpa grave
manchi in quanto si tratterebbe di soggetto non rivestito di professionalità specifica, considerato
che il ruolo di Direttore Generale dallo stesso ricoperto nell’organizzazione comunale
evidentemente presuppone il possesso di una professionalità adeguata.
Parimenti si rileva che anche il ruolo dell’RSPP sia stato connotato da colpa grave. Infatti, a fronte
di un ordine palesemente illegittimo, quale quello impartito dal Direttore Generale l’RSPP, nella
sua qualità di dirigente dell’Ufficio autonomo per la sicurezza e la salute dei lavoratori, aveva
l’obbligo di farne rimostranza al diretto superiore e di darvi esecuzione solo laddove l’ordine
fosse stato nuovamente confermato per iscritto.”


Si tenga in ultimo in considerazione, parlando di datore di lavoro pubblico, che l’art. 26 D.Lgs.
81/08, norma che ha ad oggetto la sicurezza in caso di affidamento di lavori a terzi, dedica il
comma 3-ter ai casi in cui il datore di lavoro non coincida con il committente, ipotesi nella quale
“il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze
recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che
potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale
deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento
riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà  espletato l’appalto;
l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.”


Passando alle figure di dirigente e preposto, (fatto salvo quanto specificamente richiamato
parlando dell’individuazione della figura del datore di lavoro pubblico) nel pubblico come nel
privato trattasi di colui che rispettivamente “organizza l’attività lavorativa e vigila sulla stessa” e,
dall’altra parte, del soggetto che “sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione
delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori”. Tutto ciò
secondo il criterio-guida dell’effettività da decenni ribadito dalla giurisprudenza della Cassazione
e ora sancito legislativamente dall’art. 299 D.Lgs. 81/08 (“esercizio di fatto di poteri direttivi”).


Il datore di lavoro può poi, come sappiamo, delegare funzioni in materia di salute e sicurezza sul
lavoro (salvo ovviamente per gli obblighi in delegabili ex art. 17 T.U.). In caso di delega di
funzioni, a partire dall’entrata in vigore del decreto correttivo, ai sensi dell’art. 16 c. 3 D.Lgs.
81/08 l’obbligo di vigilanza sull’attività del delegato si intende assolto in caso di adozione ed
 efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.
 E’ vero che il D.Lgs. 231/01 non si applica allo Stato, agli enti pubblici territoriali e agli Enti
 pubblici non economici, ma è anche vero che molto enti pubblici hanno comunque deciso di
 dotarsi di modelli organizzativi.
 Inoltre come emerge dal campo di applicazione del D.Lgs. 231/01 ora ricordato (art. 1 comma 3),
 e come richiamato anche da una recentissima sentenza della Cassazione Penale (Sez. Seconda,
 Sentenza 21 luglio 2010, n. 28699), il regime della responsabilità amministrativa è applicabile
 agli enti pubblici economici, in quanto “sono esonerati dall’applicazione del Decreto Legislativo
 231/2001 soltanto lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti che svolgono funzioni di rilievo
 costituzionale e gli “altri enti pubblici non economici” (cfr. art. 1 ult. co.). Dunque il tenore
 testuale della norma è inequivocabile nel senso che la natura pubblicistica di un ente è
 condizione necessaria, ma non sufficiente, all’esonero dalla disciplina in discorso, dovendo
 altresì concorrere la condizione che l’ente medesimo non svolga attività economica”.


 Concludiamo richiamando ancora le parole del Procuratore Deidda: “Dunque, abbiamo molti
 compiti che debbono essere assolti nell’ambito della Pubblica Amministrazione. Spesso si dice:
 siccome siamo nella Pubblica Amministrazione, non possiamo essere così esigenti come nel
 settore privato. Non mi pare una buona giustificazione. La Pubblica Amministrazione deve essere
 di esempio al settore privato, non può essere il contrario, non si possono creare delle disparità di
 trattamento, nel senso che per il settore pubblico la sicurezza del lavoro viene dopo l’esigenza di
 contenere i costi.
 Se si pretende molto, giustamente, dal settore privato, credo che si debba pretendere altrettanto
 dal settore pubblico.”




                   Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.




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  Autore: Geom. Bovone Vilmo Giuseppe                                                23/09/2010 (09:44:10)

  Ok, tutto chiaro, ma .... per le pubbliche amministrazioni di media entità che hanno individuato
  il geometra o l'ingenere quale DDL, questi quali responsabilità hanno nei confronti del Servizio
  di Polizia Locale?
  Come può un tecnico essere il DDL di uno o più Ispettori della PL ?
  I tecnici non hanno la preparzione e la formazione per capire quali siano i rischi che corrono i
  colleghi vigili al fine di giudicare un DVR a loro dedicato?
  Ritengo che il DDL in questo caso di cui l'italia ne è piena, è il Sindaco anche se ha nominato con
  delibera di Giunta il DDL presso l'Ufficio Tecnico.


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04 sicurezza sul lavoro le responsabilità nella pubblica amministrazione

  • 1. Iscriviti alla Newsletter Accedi alla Banca Dati Ricevi ogni giorno le principali notizie USERNAME sulla sicurezza nei luoghi di lavoro! Inserisci la tua E-Mail Nuovo utente? Dal 1999 il quotidiano di approfondimento sulla sicurezza sul lavoro Chi siamo Banca Dati Pubblicità Contatti Sicurezza sul lavoro Sicurezza Incendio, emergenza e primo soccorso Ambiente e rifiuti Approfondimenti CERCA IN PUNTOSICURO Ricerca avanzata in articoli e Banca Dati 0 0 1 23 settembre 2010 - Cat: Sistemi di gestione di Anna Guardavilla Sicurezza sul lavoro: le responsabilità nella pubblica amministrazione Le responsabilità dei soggetti del sistema di gestione della prevenzione nella pubblica Notizie brevi da PuntoSicuro amministrazione. A cura di Anna Guardavilla. 26/12/2012 - Valutazione con le Pubblicità procedure standardizzate: proroga al 30 Condividi questa Corso Sicurezza Lavoro giugno 2013 pagina sul Social www.formazioneintermediari.com/2008 Network a cui sei Sicurezza Sul Lavoro ? Scopri Il Nostro Corso Dl 81/2008 ! 21/12/2012 - Pubblicato il nuovo elenco già loggato! dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche Consiglia 1 del sistema di gestione della prevenzione nella pubblica Ultimi Documenti inseriti « 1/3 » La questione che il presente contributo intende prendere in esame è quella relativa alle responsabilità dei soggetti chiamati ad occuparsi della salute e sicurezza del lavoro nell’ambito della Pubblica Amministrazione. Per far questo occorre premettere che in qualunque organizzazione, ente, pubblico o privato, la gestione della prevenzione si snoda attraverso due 26/12/2012: 26/12/2012 Legge di stabilità 2013 - linee fondamentali: quella operativa – incentrata su datore di lavoro, dirigente e preposto – e Disposizioni per la formazione del bilancio quella consultiva che è imperniata sul SPP. Tra le due linee vi è poi il medico competente che è annuale e pluriennale dello Stato. Disegno destinatario sia di obblighi che di compiti. di legge 5534-bis-B approvato dalla Camera dei deputati della Repubblica il 21 dicembre 2012. In attesa di pubblicazione Pubblicità sulla Gazzetta ufficiale. Sicurezza sul lavoro - SAFETY TUTOR Strumento multimediale che contribuisce a rendere concreta ed 21/12/2012: Corte di Cassazione - 21/12/2012 efficace l'attività di formazione ed informazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 36272 del 20 settembre 2012 (u. p. 14 giugno 2012) - Pres. Brusco – Est. Dovere – P.M. Partendo dal primo profilo, e andando quindi a prendere in esame la figura di datore di lavoro Policastro – Ric. M.. - Una condotta nell’ambito pubblico e dunque la relativa definizione, occorre sottolineare che quest’ultima è confusionale da parte del lavoratore per stata modificata ed arricchita (rispetto a quella del decreto 626/94) dal D.Lgs. 81/08 che ha effetto dell’ebbrezza alcolica equivale a un recepito importanti orientamenti della giurisprudenza della Cassazione. comportamento imprudente del lavoratore, E pertanto attualmente ai sensi dell’art. 2 lett. b) del testo unico “nelle pubbliche amministrazioni per fronteggiare il quale l’obbligo di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro prevenzionistico è posto comunque a si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente carico del datore di lavoro. qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto 19/12/2012: Commissione per gli 19/12/2012 dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di interpelli - interpello n. 3/2012 con autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non risposta del 15 novembre 2012 al Consiglio conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo”. Nazionale degli Ingegneri - pubblicazione Il decreto 81 ha dunque provveduto a precisare, in recepimento degli orientamenti della dell’interpello: 22 novembre 2012 - preesistente giurisprudenza di legittimità, che il soggetto individuato quale datore di lavoro Requisiti del personale destinato ad nell’ambito pubblico deve essere dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa, e che in caso eseguire lavori sotto tensione — Articolo 82 di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo. integrazioni. Vedi tutti i documenti inseriti...
  • 2. Per dirla con il Procuratore Generale Deidda, in un suo intervento su questi temi, “la designazione del datore di lavoro pubblico non può essere presa per oro colato, ma deve essere sottoposta a verifica”. Già prima del D.Lgs. 81/08 la Suprema Corte aveva infatti già avuto modo di stabilire a più riprese quanto attualmente previsto nella definizione di datore di lavoro pubblico in ordine ai requisiti per una corretta individuazione e ai poteri del soggetto individuato. Le Statistiche di PuntoSicuro In  Cass. Pen., Sez. Quarta, sent. n. 38840 del 21 ottobre 2005, richiamata da Cass. Pen. n. 35137 del 2007, che ha confermato la responsabilità di un Sindaco - il quale non aveva Articoli: 12.071| Banca Dati: 4.677 12.071 provveduto ad individuare il soggetto o i soggetti cui conferire la qualifica di datore di lavoro Iscritti alla Newsletter: 43.042 prevenzionistico - per l’infortunio occorso ad un operaio del Comune, la Corte afferma che “questa mancata indicazione non può che avere la conseguenza - a meno di ritenere che per un Le Rubriche di PuntoSicuro indefinito periodo di tempo si crei una sorta di immunità derivante da una scelta omissiva consapevole dell’obbligato - che sia l’organo di direzione politica a conservare la qualità di SENTENZE COMMENTATE « 1/3 » datore di lavoro quanto meno nel periodo successivo alla scadenza dei 60 giorni indicati dalla Responsabilità amministrativa a legge e fino all’individuazione del datore di lavoro da parte dell’organo obbligato a questo seguito di infortunio mortale adempimento”. Sentenza di non luogo a procedere perché l’interesse E “non v’è quindi dubbio che, una volta che gli organi di direzione politica abbiano adempiuto ai dell’ente non può essere dedotto dalla mancata adozione del modello organizzativo ma va collegato alla compiti programmatici loro affidati il dirigente sia responsabile dell’azione od omissione condotta della persona fisica. A cura di Anna Guardavilla. nell’espletamento delle sue funzioni di attuazione del programma e, in questo senso, questa sezione condivide l’orientamento fatto proprio dalla terza sezione di questa Corte (si veda in QUESITI SUL DECRETO 81 « 1/3 » particolare la sentenza 13 gennaio 1999, n. 2297, Moffa, rv. 213156) che ha escluso la I quesiti sul decreto 81: sulla responsabilità del sindaco per le contravvenzioni in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro formazione dei lavoratori autonomi a meno che si riferiscano a carenze strutturali addebitabili ai vertici dell’ente”. (Si veda sul punto Sulla formazione dei lavoratori autonomi alla luce dei anche Cass. Pen. Sez. III sentenza n. 47249 del 30 novembre 2005). nuovi accordi stato-regioni. A chi spetta la formazione in base ai rischi presenti nelle aziende presso cui lavorano? Di G. Porreca. L’art. 18  c. 3 D.Lgs. 81/08 prevede poi che “gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei IMPARARE DAGLI ERRORI « 1/3 » locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese Imparare dagli errori: i rischi degli le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di organi in movimento dei trattori norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal Esempi tratti dall’archivio Infor.mo.: infortuni correlati al presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei contatto involontario e all’avvolgimento di capi di abbigliamento in organi in movimento di trattori e alberi dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento cardanici. Le dinamiche degli incidenti e le misure di all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.” prevenzione. Tale norma, già presente nel decreto 626/94, è stata oggetto di applicazione da parte della Cassazione Penale, Sez. Terza, nella sentenza 13 luglio 2004 n. 39268, in cui la Corte, affrontando il tema dell’individuazione del datore di lavoro pubblico, ha sottolineato l’esigenza di effettività dei poteri di gestione e la necessità di che questi siano correlati ad una “capacità gestionale di natura patrimoniale.” Nello specifico, il ricorso su cui la Corte è stata chiamata a pronunciarsi nel caso in specie era stato proposto avverso una sentenza del Tribunale con la quale erano stati condannati, rispettivamente, il Presidente della delegazione di amministrazione di un Policlinico universitario e il direttore di un laboratorio di analisi del medesimo ente, il primo perché non manteneva sgombre da materiale ed attrezzature le vie di fuga del laboratorio d’analisi dell'ospedale ed il secondo per non aver mantenuto in buono stato di efficienza l'impianto di aspirazione nel vuotatoio del laboratorio. La Cassazione ha qui richiamato la rilevanza del principio di effettività ed in particolare di “effettività della gestione del potere in considerazione della protezione accordata dalla Costituzione ai fondamentali diritti inerenti alla legislazione antinfortunistica. […] Infatti, se il datore di lavoro pubblico viene individuato nel dirigente al quale spettano i poteri di Vignette, Immagini e Video gestione ovvero nel funzionario non avente qualifica dirigenziale nel solo caso in cui costui sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale (art. 2 lett. b) seconda parte d.l.vo n. 626 del VIGNETTE DI PUNTOSICURO « 1/3 » 1994), l’art. 4 dodicesimo comma del decreto legislativo da ultimo citato precisa che “gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare.. la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni ... ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative.. restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura o manutenzione, precisando che “gli obblighi previsti... relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico”. Ed ha aggiunto: “peraltro, inoltre, occorre distinguere riguardo ad ogni ente, pubblico o privato, in piena armonia con i principi espressi dalle normative organizzatorie ed istituzionali, fra difetti strutturali e deficienze inerenti all’ordinario buon funzionamento delle strutture stesse, ulteriormente suddividendosi in questo caso fra quelle di carattere occasionale, in ogni caso non riferibili al soggetto apicale, e permanenti, giacché in detta ultima ipotesi si richiede la comunicazione espressa o, comunque, la conoscenza delle stesse da parte degli organi di vertice. Tale impostazione, con riferimento ad ogni ente, lega indissolubilmente l’esercizio dei poteri gestionali, affidati ai dirigenti, all’attribuzione di “autonomi poteri di spesa” senza i quali non può esserci alcun esercizio di facoltà gestionali e comporta la responsabilità del datore di lavoro pubblico nell’individuare dirigenti in possesso di attitudini e capacità adeguate, prospettando, quindi, una responsabilità “per culpa in eligendo” oltre che “in vigilando”.” Sicure feste a tutti! Conclusivamente, “pertanto, la posizione del dirigente quale datore di lavoro comporta una capacità gestionale di natura patrimoniale, poteri effettivi di gestione e l’esercizio di poteri non esauriti in attività riconducibili esclusivamente alla categoria degli obblighi e, quindi, anche a IMMAGINI DELL'INSICUREZZA « 1/3 » quello della sospensione del servizio, mentre l’organo apicale è sempre responsabile, alternativamente o cumulativamente, ove venga informato delle deficienze e non vi adempia
  • 3. ovvero nel caso in cui siano necessarie impegnative di spesa, non consentite all’organo tecnico o al dirigente del settore.” In sostanza, già con la definizione introdotta col D.Lgs. 626/94, così come applicata dalla Corte di Cassazione, e a maggior ragione ora con il D.Lgs. 81/08, si è accolta e ancor di più si accoglie ora un concetto sostanziale e non formale di datore di lavoro. In questa direzione sostanzialistica, oltre che di “ continuità normativa” rispetto al 626, si muove anche la prima sentenza sul datore di lavoro pubblico emanata dalla Corte di Cassazione dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/08 (Cass. Pen. Sez. III sent. 17 luglio 2009 n. 29543). In questa pronuncia la Corte si è occupata in particolare dell’individuazione del “datore di lavoro” E’Natale... a fini prevenzionistici nelle Aziende Unità Sanitarie Locali, affermando che “il direttore generale dell’ASL, essendo collocato al vertice amministrativo e gestionale dell’ente pubblico, è tenuto VIDEO DI PUNTOSICURO all’osservanza delle norme di prevenzione e di sicurezza che rientrano nella più ampia nozione di gestione dell’ente. Per ‘datore di lavoro’ negli enti pubblici deve intendersi chi in concreto abbia il potere gestionale sui luoghi di lavoro; nel caso di un’Azienda sanitaria del SSN questo potere gestionale, in mancanza di alcuna delega, spetta al direttore generale […].    L’art. 2 del D.Lgs. 81/08 infatti prevede espressamente che nelle p.a. di cui all’art. 1 c.2 D.Lgs. 165/2001 per ‘datore di lavoro’ si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione.    Solo nel caso in cui un funzionario non avente qualifica dirigenziale sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici […] e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa, sullo stesso ricadono gli obblighi di prevenzione.” 01 - Il sistema di sorveglianza degli infortuni mortali La medesima sentenza poi ci ricorda, in merito all’ applicazione del D.Lgs. 758/94 alla figura del datore di lavoro pubblico, che “anche in caso di mutamento del datore di lavoro non occorre la reiterazione dell’invito alla regolarizzazione. Chi subentra come datore di lavoro è tenuto a verificare al momento dell’assunzione dell’incarico lo statu quo e quindi anche eventuali prescrizioni già impartite dall’organo di vigilanza.” (vedi anche, sul punto, Direttiva della Procura di Milano del 1999).   Sempre sul tema del D.Lgs. 758/94, la recentissima sentenza della Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Siciliana – n. 1574 del 12 luglio 2010, in un caso di ammissione di un Direttore Generale di un Comune al pagamento di un quarto del massimo del’ammenda, a seguito di regolarizzazione, il quale aveva disposto che la somma venisse liquidata dal Comune stesso con onere a carico del bilancio comunale, ha stabilito che avendo tale sanzione il carattere della personalità tale condotta era fonte di danno erariale. Analoga contestazione è stata rivolta anche al RSPP del Comune, che a detta della Procura “in qualità di responsabile del servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, avrebbe dovuto rifiutare il pagamento con fondi del bilancio comunale”. La Corte ha avuto così modo di ribadire che “in relazione alle sanzioni comminate ai sensi del richiamato D.Lgs. 758/94, è, peraltro, uniforme la giurisprudenza di questa Corte nel riconoscere la sussistenza della responsabilità amministrativa, laddove il pagamento della sanzione sia stato imputato all’amministrazione di appartenenza (cfr., ex plurimis, Sezione Calabria n. 950/2008; Sezione Sicilia n. 1829/08).” E ha aggiunto: “né può ritenersi, come sostenuto dalla difesa, che il requisito della colpa grave manchi in quanto si tratterebbe di soggetto non rivestito di professionalità specifica, considerato che il ruolo di Direttore Generale dallo stesso ricoperto nell’organizzazione comunale evidentemente presuppone il possesso di una professionalità adeguata. Parimenti si rileva che anche il ruolo dell’RSPP sia stato connotato da colpa grave. Infatti, a fronte di un ordine palesemente illegittimo, quale quello impartito dal Direttore Generale l’RSPP, nella sua qualità di dirigente dell’Ufficio autonomo per la sicurezza e la salute dei lavoratori, aveva l’obbligo di farne rimostranza al diretto superiore e di darvi esecuzione solo laddove l’ordine fosse stato nuovamente confermato per iscritto.” Si tenga in ultimo in considerazione, parlando di datore di lavoro pubblico, che l’art. 26 D.Lgs. 81/08, norma che ha ad oggetto la sicurezza in caso di affidamento di lavori a terzi, dedica il comma 3-ter ai casi in cui il datore di lavoro non coincida con il committente, ipotesi nella quale “il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà  espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.” Passando alle figure di dirigente e preposto, (fatto salvo quanto specificamente richiamato parlando dell’individuazione della figura del datore di lavoro pubblico) nel pubblico come nel privato trattasi di colui che rispettivamente “organizza l’attività lavorativa e vigila sulla stessa” e, dall’altra parte, del soggetto che “sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori”. Tutto ciò secondo il criterio-guida dell’effettività da decenni ribadito dalla giurisprudenza della Cassazione e ora sancito legislativamente dall’art. 299 D.Lgs. 81/08 (“esercizio di fatto di poteri direttivi”). Il datore di lavoro può poi, come sappiamo, delegare funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (salvo ovviamente per gli obblighi in delegabili ex art. 17 T.U.). In caso di delega di funzioni, a partire dall’entrata in vigore del decreto correttivo, ai sensi dell’art. 16 c. 3 D.Lgs.
  • 4. 81/08 l’obbligo di vigilanza sull’attività del delegato si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4. E’ vero che il D.Lgs. 231/01 non si applica allo Stato, agli enti pubblici territoriali e agli Enti pubblici non economici, ma è anche vero che molto enti pubblici hanno comunque deciso di dotarsi di modelli organizzativi. Inoltre come emerge dal campo di applicazione del D.Lgs. 231/01 ora ricordato (art. 1 comma 3), e come richiamato anche da una recentissima sentenza della Cassazione Penale (Sez. Seconda, Sentenza 21 luglio 2010, n. 28699), il regime della responsabilità amministrativa è applicabile agli enti pubblici economici, in quanto “sono esonerati dall’applicazione del Decreto Legislativo 231/2001 soltanto lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale e gli “altri enti pubblici non economici” (cfr. art. 1 ult. co.). Dunque il tenore testuale della norma è inequivocabile nel senso che la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria, ma non sufficiente, all’esonero dalla disciplina in discorso, dovendo altresì concorrere la condizione che l’ente medesimo non svolga attività economica”. Concludiamo richiamando ancora le parole del Procuratore Deidda: “Dunque, abbiamo molti compiti che debbono essere assolti nell’ambito della Pubblica Amministrazione. Spesso si dice: siccome siamo nella Pubblica Amministrazione, non possiamo essere così esigenti come nel settore privato. Non mi pare una buona giustificazione. La Pubblica Amministrazione deve essere di esempio al settore privato, non può essere il contrario, non si possono creare delle disparità di trattamento, nel senso che per il settore pubblico la sicurezza del lavoro viene dopo l’esigenza di contenere i costi. Se si pretende molto, giustamente, dal settore privato, credo che si debba pretendere altrettanto dal settore pubblico.” Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons. Commenta questo articolo! Autore: Geom. Bovone Vilmo Giuseppe 23/09/2010 (09:44:10) Ok, tutto chiaro, ma .... per le pubbliche amministrazioni di media entità che hanno individuato il geometra o l'ingenere quale DDL, questi quali responsabilità hanno nei confronti del Servizio di Polizia Locale? Come può un tecnico essere il DDL di uno o più Ispettori della PL ? I tecnici non hanno la preparzione e la formazione per capire quali siano i rischi che corrono i colleghi vigili al fine di giudicare un DVR a loro dedicato? Ritengo che il DDL in questo caso di cui l'italia ne è piena, è il Sindaco anche se ha nominato con delibera di Giunta il DDL presso l'Ufficio Tecnico. Esegui il login a Facebook per pubblicare il commento anche sulla tua bacheca Nome e cognome: (obbligatorio) E-Mail (solo per ricevere l'avviso di risposta) Inserisci il tuo commento: Ho letto e approvato la policy dei commenti. Il post che sto inserendo non contiene offese e volgarità, non è diffamante e non viola le leggi italiane. Lascia commento Copyright © All Rights reserved 1999-2012 - PuntoSicuro è la testata giornalistica diMega Italia Media Mega Media. I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee. Direttore responsabile: È la rivista ufficiale Aifos - Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro Luigi Meroni È sito segnalato dai servizi di documentazione INAIL e ISPESL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della Redazione: comunicazione n. 16562 Pietro de' Castiglioni Federica Gozzini, Per cancellarsi dalla newsletter PuntoSicuro cliccare qui, per modificare l'e-mail di iscrizione alla newsletter cliccare qui Tiziano Menduto Mega Italia Media srl, via Roncadelle 70/A, Castel Mella (BS), C.F./P.IVA 03556360174, Tel. 0305531825 Contattaci
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